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Decisione

17.2008.17

Complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuto riciclaggio di denaro, proscioglimento. Chiamata di correo. Accertamento arbitrario dei fatti. Sincero pentimento. Verbale del dibattiment

10 settembre 2010Italiano184 min

Source ti.ch

Fatti

i veri accordi tra la banca e la PC 1 - e per essa la __________ - vennero

così simulati. Non si trattava, infatti, di riconoscere delle commissioni per

operazioni forex che non sarebbero state eseguite da “un broker o da altre

società” visto che ad operare sui cambi anche in __________ (come già in __________

) sarebbe stato unicamente RI 1. Si trattava, unicamente, di vestire e rendere

plausibile la retrocessione degli importi generati con l’operatività forex “taroccata”.

15. Il 3.2.2003 G. firmò, come detto, il contratto denominato OTC2. Alla

stessa data RI 1 e G. firmarono i documenti di apertura del conto 300391

(quello su cui venivano fatti i parzialmente indebiti maggiori addebiti,

rispettivamente minori accrediti, a seguito della manipolazione dei corsi).

Il

4.2.2003 RI 1 fu autorizzato ad operare direttamente con la sala mercato di __________

. Il giorno successivo il tesoriere della PC 1 passò la prima operazione forex “taroccata”.

Il

10.2.2003 RI 6 firmò i documenti di apertura del conto bancario 19793 della __________

presso la __________ e compilò anche il formulario relativo all’avente diritto

economico (cfr. A10) attestando che RI 4 era l’ADE, nonostante sapesse che “il

vero ADE era PC 1 e che RI 4 operava sul conto (sulla base di una procura)

ovvero solo fiduciariamente per PC 1” (cfr sentenza impugnata, consid. 13,

pag. 83).

16. Anche in __________ RI 1 eseguì le operazioni forex in totale

autonomia secondo le modalità collaudate presso il _________.

L’operatività

forex di PC 1 in __________ si è protratta dal febbraio 2003 al dicembre

2005, ovvero fino al pensionamento di RI 1.

Nel

dettaglio, la Corte ha accertato che nel 2003 RI 1 ha cambiato divise per un volume di fr. 6'640'912'823.- generando, con le operazioni taroccate, "retrocessioni"

per fr. 3'191'786.-. Nel 2004 RI 1 ne ha cambiato per un volume di fr.

17'786'284'712.- generando, con le operazioni taroccate, "retrocessioni"

per fr. 8'416'538.-. Nel 2005, il volume di divise cambiate è stato di fr.

8'438'477'220.- mentre le "retrocessioni" generate con le

operazioni taroccate erano di fr. 1'778'451.-.

In questo

periodo, quindi, __________ accreditò complessivamente sui conti della __________

(dapprima a __________) un totale di fr. 13'451'499.-.

Dei fr.

13'451'499.- retrocessi alla __________ , fr. 12.000.000.- circa furono

prelevati dai conti della società e consegnati a RI 1.

In sostanza, in __________

(come in __________ ), il modus operandi messo in atto per far giungere nella

mani di RI 1 le “retrocessioni” vedeva M. (operatore della sala cambi __________

) allestire mensilmente delle tabelle simili a quelle allestite prima di lui da

D. in __________ . Ogni conteggio indicava i dati essenziali dell’operazione,

ovvero la data, la parità, l’importo, i due corsi (quello corretto e quello

manipolato), talvolta anche il totale dei pips aggiunti o tolti, il tasso di

cambio del franco e il totale in franchi di ogni singolo importo addebitato in

più/accreditato in meno sul conto della PC 1 e, quindi, da restituire.

Diversamente dal __________

, __________ , una volta effettuato il bonifico della “retrocessione” al conto

della __________ presso __________, non curava il ritorno del 90% della somma

a __________.

Del recupero del 90% degli

importi accreditati alla predetta società nel periodo febbraio

2003-agosto/settembre 2003, si occupò esclusivamente RI 4. Questi, non appena

riceveva da __________ il conteggio mensile, lo faxava agli uffici di __________

di L. che, a sua volta, preavvisava il prelievo presso il direttore __________.

RI 4 dovette sempre (ad

eccezione di un’occasione in cui fu RI 5 a recuperare il contante) recarsi personalmente a __________ a prelevare il denaro che trasportava a __________ dove,

poi, lo consegnava, sempre senza ulteriori formalità, a RI 1. In questo periodo, quindi, il ruolo di RI 6 si limitò al mero aspetto di organo formale della __________

. Egli non fu mai incaricato né di fare trasporti, né di consegnare contanti

per conto di RI 4.

Nel periodo successivo

(ovvero dal settembre/ottobre 2003 al dicembre 2005), invece, previa apertura

da parte di RI 6 di un conto intestato alla __________ presso la __________ (il

cui avente diritto indicato era RI 4), fu sempre RI 6 - che era il solo ad

avere diritto di firma individuale - a recarsi personalmente a per prelevare

il 90% delle retrocessioni che __________ vi bonificava, anche se in queste

trasferte (effettuate con il taxi messogli a disposizioni da RI 1 a spese della PC 1) era sempre accompagnato o da RI 4 o (in due sole occasioni) da RI 5.

Solo per alcuni prelievi RI

6 si è avvalso dei servizi della Secure Post oppure ha dato disposizioni

affinché i fondi venissero trasferiti presso la filiale luganese della __________

.

RI 6 non consegnò mai il

denaro a RI 1. La consegna veniva eseguita esclusivamente da RI 4 o da RI 5. Va

detto che, all’atto di consegna del contante, RI 6 chiedeva a RI 4 o a RI 5 di

firmare - a titolo di ricevuta - la fiche di prelevamento dei fondi.

17. Il 31.12.2005, entrando al beneficio della pensione, RI 1 cessò ogni

attività per PC 1.

Nel

gennaio 2006, RI 5 (che aveva delle conoscenze al __________ di __________),

d’intesa con RI 4, trasferì i fondi depositati presso __________ su un conto

presso __________ intestato alla società __________, di cui sempre solo RI 4

venne indicato quale avente diritto economico.

18. In sintesi, la prima Corte ha accertato che RI 1, in tutto il periodo in cui ha operato (ovvero dal 1999 al 2005), pur avendo fatto guadagnare alla PC

1 circa 110.000.000.- di dollari con l’attività forex non taroccata appoggiata

alla piazza finanziaria ticinese, ha sottratto illecitamente all’azienda,

facendo la cresta sui cambi, fr. 28'702'203.- (di cui fr. 26'110'690.-

intascati personalmente).

I

restanti fr. 2'591'513.- (pari al 10% delle retrocessioni generate con

l’operatività forex taroccata in __________ ed in __________ ) sono andati,

sempre secondo quanto accertato in sentenza, nelle tasche di RI 4, RI 5 e RI 6

(per la sola operatività in __________ ) rispettivamente nella misura di fr.

1'286'338.-, di fr. 863'000.- circa e di fr. 328'000.-.

19. Dopo il pensionamento di RI 1, emersi alcuni elementi di sospetto

circa il suo operato, i nuovi vertici di PC 1 presero contatto con il __________

e vennero a conoscenza di quanto messo in atto da RI 1 con l’operatività

forex. Da qui la denuncia penale che ha portato all’avvio del procedimento

penale in esame.

B. La Corte delle assise criminali, con sentenza del 12 febbraio 2008, dopo avere accertato i fatti

così come riassunti al considerando che precede, ha emesso i seguenti giudizi

di condanna e di assoluzione.

1. RI

1 è stato ritenuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata per

avere, nel periodo autunno 1998-dicembre 2005, a __________ operando sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della

maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio, presso il __________ di __________

da dicembre 1998 e presso la __________ dal febbraio 2003, causato alla propria

datrice di lavoro PC 1 un danno di complessivi fr. 28'702'203.- convertiti a

proprio indebito profitto in ragione di fr. 26'110'690.- e parzialmente

risarciti in corso d’inchiesta.

Considerandi

2.

RI 4 è stato ritenuto autore colpevole di complicità in

amministrazione infedele qualificata per avere intenzionalmente aiutato RI 1

nella commissione del reato per il quale è stato condannato, e meglio:

-

per avere contribuito nell’autunno 1998 e nel 2002 alle trattative con i

predetti istituti bancari sfociate negli accordi in base ai quali RI 1 ha operato sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei

tassi di cambio;

-

per avere fatto creare e messo a disposizione di RI 1 le società __________ -

facendosi indicare contrariamente al vero quale avente diritto economico - per

l’incasso delle somme pattuite con il __________ e con la __________ e

-

per avere, a scadenza mensile, prelevato rispettivamente fatto prelevare in

contanti e consegnato o fatto consegnare a RI 1 ca. il 90% delle somme

incassate e per avere trattenuto per sé il 10%, vale a dire almeno fr.

1'286'338.-.

RI 4 è

stato, inoltre, condannato per ripetuto riciclaggio di denaro, per avere

ordinato la chiusura del conto intestato alla __________ presso il __________ e

trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate,

prima a favore di un conto presso __________, di cui egli era indicato quale

avente diritto economico, e in seguito nel gennaio 2006 a favore di un conto presso __________ intestato alla società __________ di cui egli era

indicato quale avente diritto economico.

RI 4 è

stato, per contro, prosciolto dall’accusa di complicità in amministrazione

infedele qualificata per avere contribuito nell’autunno del 2002, presentandosi

come legale della PC 1, alle trattative con la __________ e con il __________

, al fine di concludere accordi che permettessero a RI 1 la continuazione

dell’operatività forex con il sistema dell’aggiunta/riduzione dei tassi di

cambio, in ragione dell’assenza di una pari imputazione principale a carico di RI

1.

(cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 75 e 76).

RI 4 è stato,

inoltre, prosciolto dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro in

relazione ai seguenti fatti:

-

per avere, in correità con RI 5 e limitatamente al periodo febbraio 2003 -

dicembre 2005 con RI 6, nell’autunno 1998 e 2002, fatto creare, rispettivamente

messo a disposizione di RI 1 le società __________ e __________ per le somme

versate dal __________ e dalla __________ ;

-

per avere nel dicembre 1998, nel febbraio 2003 e nel settembre 2003 aperto,

rispettivamente fatto aprire, conti bancari presso il __________ di __________

la __________ di __________ e la __________, destinati e poi concretamente

usati per l’incasso delle somme versate dal __________ e dalla __________ ed

intestati alla __________;

-

per avere fatto indicare, contrariamente al vero, se stesso quale avente

diritto economico dei conti bancari intestati alle società __________

appositamente aperti per l’incasso delle somme di cui sopra e

-

per avere a scadenza mensile, prelevato in contanti e consegnato a RI 1, ca.

il 90% delle somme incassate dalle società __________ sui conti bancari

intestati alle predette società.

Si trattava, secondo la prima Corte, di atti in

realtà configurabili come atti di complicità in amministrazione infedele

aggravata (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag. 119).

3.

RI 5 è stato ritenuto autore colpevole di complicità in

amministrazione infedele qualificata, per avere, in alcune occasioni, su

incarico di RI 4, prelevato in contanti e consegnato a RI 1 ca. il 90% delle

somme incassate mensilmente dalla società __________ e per avere ricevuto quale

compenso l’importo di circa fr. 450'000.- facente parte del 10% trattenuto da RI

4.

sulla totalità degli importi incassati dalla __________.

RI 5 è

stato, inoltre, ritenuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro,

per avere, nel gennaio 2006, trasferito a favore di un conto presso __________

intestato alla società __________, di cui RI 4 era indicato quale avente

diritto economico il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme

incassate.

RI 5 è

stato, invece, prosciolto dall’imputazione di complicità in amministrazione

infedele aggravata, per i fatti a lui imputati nell’atto di accusa precedenti

il febbraio 2003, ovvero:

-

per avere contribuito nell’autunno 1998 e 2002, alle trattative con il __________,

di cui era membro dei quadri dirigenziali, e con la __________ (appartenente

al medesimo gruppo bancario), sfociate negli accordi in base ai quali, ogni

singola operazione forex operata da RI 1 presso i citati istituti bancari in

nome e per conto della PC 1 veniva fissato un margine supplementare da versare

a favore della società __________ .

La prima

Corte ha, al proposito, ritenuto che non era provato che, perlomeno fino al

febbraio 2003, RI 5 sapesse che le “retrocessioni” finivano nelle tasche

di RI 1 e non della PC 1. “Non v’è la prova” - hanno concluso i primi

giudici al riguardo - “che RI 1 e/o RI 4 ebbero a svelargli il loro

“segreto” e quindi “non si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia

già nell’autunno del 1998 potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare

“provviste discrete” per PC 1 era una menzogna” (cfr. sentenza impugnata,

consid. 17, pag. 110 e 111).

RI 5 è

stato, inoltre, prosciolto dall’accusa di ripetuto riciclaggio di denaro per il

periodo precedente il gennaio 2006, ovvero:

- per

avere, in correità con RI 4 e limitatamente al periodo febbraio 2003 - dicembre

2005.

con RI 6, nell’autunno 1998 e 2002, fatto creare, rispettivamente messo a

disposizione di RI 1 le società __________ e __________ per le somme versate

dal __________ e dalla __________ ;

- per

avere, nel dicembre 1998, nel febbraio 2003 e nel settembre 2003 aperto,

rispettivamente fatto aprire, conti bancari presso il __________ la __________

e la __________, destinati e poi concretamente usati per l’incasso delle somme

versate dal __________ e dalla __________ ed intestati alla __________;

- per

avere fatto indicare, contrariamente al vero, RI 4 quale avente diritto

economico dei conti bancari intestati alle società __________ e __________ presso

il __________ appositamente aperti per l’incasso delle somme di cui sopra;

- per

avere a scadenza mensile, prelevato in contanti e consegnato a RI 1, ca. il 90%

delle somme incassate dalle società __________ sui conti bancari intestati alle

predette società e

- per

avere nell’ottobre 2002 RI 4 e RI 5 ordinato la chiusura del conto intestato

alla __________ presso il __________ e trasferito il saldo, rappresentato dal

rimanente 10% delle somme incassate, a favore di un conto presso __________

intestato alla __________ , di cui RI 4 era indicato quale avente diritto

economico.

La prima Corte ha prosciolto RI 5 da questa

accusa per considerazioni di duplice natura. Per le azioni descritte riferite

al periodo precedente il febbraio 2003, RI 5 è stato prosciolto poiché la prima

Corte ha ritenuto non provato che egli avesse consapevolezza del reato a monte.

Per le azioni successive al febbraio 2003 e precedenti il gennaio 2006, RI 5 è

stato prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro poiché, per i primi

giudici, le sue azioni erano configurabili come atti di complicità al reato di

amministrazione infedele aggravata (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag.

120).

4.

RI

6.

è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti per avere

compilato, in data 10 febbraio 2003 e 15 settembre 2003, rispettivamente il

formulario A10 (“Declaration d’identité de l’ayant droit économique) relativo

al conto n. presso la __________, intestato alla società __________, e il

formulario “Accertamento della persona avente diritto economico” relativo al

conto n. presso la __________, intestato alla società __________, attestando,

contrariamente al vero, che l’avente diritto economico dei valori patrimoniali

depositati sul conto era RI 4.

RI 6 è

stato, invece, prosciolto dall’imputazione di complicità in amministrazione

infedele aggravata per avere, nel periodo febbraio 2003-dicembre 2005, aiutato

intenzionalmente RI 1 nella commissione del reato per il quale è stato

condannato, concorrendo a che il patrimonio della PC 1 venisse concretamente

danneggiato per complessivi fr. 13'451'499.- destinati all’indebito profitto

dell’autore e dei complici e meglio:

- per

avere, nel febbraio 2003, assunto la carica di amministratore della società __________,

titolare dei conti bancari presso la __________ da lui aperti per l’incasso

delle somme versate dalla __________ e

- per

avere, a scadenza mensile, su incarico di RI 4, prelevato in contanti e

consegnato a quest’ultimo a destinazione di RI 1 ca. il 90% delle somme

incassate dalla società __________ sul conto presso la __________, ricevendo

quale compenso l’importo di almeno fr. 293'524.-, e meglio di parte del 10%

trattenuto da RI 4 sulla totalità degli importi incassati dalla __________,

oltre a fr. 12'000.- quale indennità di amministrazione e fr. 8'000.- a valere

quale rimborso spese per le trasferte a __________.

La prima

Corte non ha, infatti, ritenuto “sufficientemente provato” l’assunto

secondo cui “RI 6 avesse aiutato, con i descritti contributi, RI 1 a entrare in possesso di gran parte dei fondi, sapendo o quantomeno prendendo in seria

considerazione che RI 1 li distraeva in danno dell’azienda” (cfr. sentenza

impugnata, consid. 17, pag. 115).

Per il

venir meno dell’aspetto soggettivo sul Vortat (cfr. sentenza impugnata, consid

17, pag. 115), RI 6 è stato, di conseguenza, prosciolto anche dall’imputazione

di riciclaggio di denaro.

5.

In

applicazione della pena, la Corte delle assise ha condannato:

-

RI 1, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena

detentiva di 3 anni e 6 mesi;

-

RI 4, alla pena detentiva di 2 anni sospesa per un periodo di prova di due

anni;

-

RI 5, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva

di 18 mesi sospesa per un periodo di due anni e

-

RI 6, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena

pecuniaria di fr. 27'000.-, corrispondenti a novanta aliquote giornaliere di

fr. 300.- cadauna, sospesa per un periodo di due anni.

6.

La Corte ha, poi, rinviato le pretese della PC al foro civile ed ha ordinato la confisca con

assegnazione alla PC e il sequestro conservativo delle relazioni di pertinenza

di RI 1, RI 4 e RI 5 nonché di due fondi di proprietà di RI 4. Ha, poi, ordinato il dissequestro delle relazioni bancarie e di una particella di pertinenza di RI

6.

nonché la restituzione di alcuni oggetti a RI 1.

C. Contro

la predetta sentenza della Corte delle assise criminali sono insorti:

a) RI 4, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

revisione penale di data il 13 febbraio 2008.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata

il 3 aprile successivo, egli chiede, in via principale, l’annullamento di tutti

i dispositivi della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per un nuovo

giudizio ad una nuova Corte delle Assise Criminali, riservata la facoltà di

questa Corte di riformare i dispositivi 2.1. e 2.2. con il suo proscioglimento dall’imputazione

di complicità in amministrazione aggravata e di ripetuto riciclaggio di denaro.

In via subordinata, chiede la riforma dei

Dispositivo

dispositivi 2.1. e 2.2 con il suo proscioglimento dall’imputazione di

complicità in amministrazione aggravata in relazione all’operatività forex con __________

(1998-2002).

b) RI

5, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di

data 12 febbraio 2008.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata

il 1. aprile successivo, egli chiede in via principale l’annullamento della

sentenza ed il suo proscioglimento da ogni accusa.

In via subordinata, chiede l’annullamento della

sentenza impugnata con il rinvio a nuova Corte delle assise criminali per

l’esecuzione di accertamenti da lui indicati e per la motivazione della

reiezione delle censure sollevate e rimaste inevase.

c) Il procuratore

pubblico con dichiarazione di ricorso del 18 febbraio 2008 e successiva

motivazione scritta del 1. aprile 2008, chiedendo l’annullamento dei punti 6

(limitatamente al proscioglimento di RI 5 dall’imputazione di complicità in

amministrazione infedele aggravata nel periodo precedente il febbraio 2003), 7

(limitatamente al proscioglimento di RI 6 dall’imputazione di complicità in

amministrazione infedele aggravata), 8.3 (ed eventualmente 9) per la posizione

di RI 5, 8.4 (eventualmente 10) per la posizione di RI 6 e 12 del suo

dispositivo, con il rinvio ad una nuova Corte delle assise criminali per un

nuovo giudizio.

d) La

PC PC 1 con dichiarazione di

ricorso di data 13 febbraio 2008. Nella motivazione scritta del gravame,

presentata il 2 aprile 2008, la PC ha chiesto l’annullamento dei seguenti

dispositivi: 6 (con riferimento al proscioglimento di RI 5 dall’imputazione di

amministrazione infedele aggravata nel periodo antecedente il febbraio 2003), 7

(con riferimento al proscioglimento di RI 6 dall’imputazione di amministrazione

infedele aggravata), con conseguente annullamento dei dispositivi 9 e 10

riferiti rispettivamente alla sospensione condizionale della pena detentiva

inflitta a RI 5, nonché alla sospensione condizionale della pena pecuniaria

inflitta a RI 6, oltre all’annullamento del dispositivo 11 con riferimento al

suo rinvio al competente foro civile per la totalità delle sue pretese, del

dispositivo 12 riferito alla ripartizione delle spese e tassa di giudizio e dei

dispositivi 15., 15.1. 15.2. e 15.3 con i quali è stato ordinato il

dissequestro dei beni riconducibili a RI 6.

Con scritto 25 agosto 2009, la PC ha ritirato la richiesta di annullamento del dispositivo 11.

D. Con

osservazioni 23 aprile 2008, RI 4 ha postulato la reiezione del ricorso della

PC, riferendosi in particolare alla contestazione della decisione di rinvio

delle pretese di PC al foro civile, rilevandone l’irricevibilità.

Con

osservazioni, rispettivamente di data 11 aprile 2008 e 14 aprile 2008, RI 5 ha postulato la reiezione dei ricorsi del PP e della PC.

Con

osservazioni 29 aprile 2008, RI 6 ha espressamente rinunciato ad esprimersi sui

ricorsi presentati da RI 4 e RI 5 mentre ha postulato la reiezione dei ricorsi

presentati dal PP e dalla PC.

Il procuratore

pubblico, con osservazioni 28 aprile 2008, ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati da RI 4 e da RI 5 e l’accoglimento del ricorso della PC.

La PC 1,

con osservazioni 23 aprile 2008, ha postulato la reiezione dei ricorsi

presentati da RI 4 e da RI 5 e, con osservazioni 28 aprile 2008, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del PP.

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è

censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP),

ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o

finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento

serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3

pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

I. Sul

ricorso di RI 4

2.Il ricorrente esordisce dolendosi di

un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP, sostenendo

di non essere stato messo in grado, in occasione dei pubblici dibattimenti, di

eccepire eventuali irregolarità procedurali inerenti la tenuta del verbale del

dibattimento a causa della mancata messa a disposizione delle parti del verbale.

“La facoltà di sollevare obiezioni sul contenuto del verbale implica

necessariamente anche” - afferma il ricorrente - “quella di averne

previa visione” ed a ciò le parti sono, appunto, state impedite dalla

presidente che ha sempre respinto le richieste dei diversi patrocinatori degli

imputati di avere, alla fine di ogni giornata processuale, il relativo verbale.

Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata registrazione a verbale delle sue

numerose richieste intese proprio ad ottenere “una bozza di verbale onde

permettere alla difesa di verificare l’esito concreto delle prove esperite in

aula e, conseguentemente, proporre emendamenti al verbale o perlomeno

contestarne le regolarità giusta l’art. 288 lett. b CPP“. Nella mancata

consegna del verbale - o meglio, nella sua mancata messa a disposizione delle parti

prima della chiusura della fase istruttoria del dibattimento - il ricorrente

intravvede, anche, una violazione del suo diritto di essere sentito poiché -

sostiene - in questo modo gli è stata preclusa pure la possibilità di

partecipare all’assunzione delle prove esperite nel corso del pubblico

dibattimento ai sensi dell’art. 255 cpv. 3 lett. b CPP.

Ciò

rilevato, RI 4 chiede l’annullamento della sentenza impugnata già solo per i

censurati vizi di natura formale, ritenuto come essi non possano essere sanati

né da questa Corte (cui, peraltro, non compete l’accertamento diretto dei fatti

pena la violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione penale) né

con la facoltà concessa alle parti d’impugnare il verbale del dibattimento con

denuncia di falso ai sensi dell’art. 256 cpv. 2 CPP (ricorso pag. 2-9).

a) Il

PP e la PC postulano per la reiezione della censura poiché tardiva.

b) L’ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di

procedura presuppone che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena

possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può, certo, emergere

anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l’intimazione della

sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la

prima volta in sede di cassazione. Per contro, in tutti gli altri casi, il

vizio deve essere sollevato senza indugio, già davanti alla Corte di merito, in

modo che si possa rimediare allo stesso tempestivamente (STF 8.4.2009

6B_205/2010 consid. 6.2.; CCRP 25.3.2009, 17.2008.24, consid. 2).

Secondo l'art. 255 CPP, il verbale del dibattimento deve indicare, tra l'altro,

sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l'osservanza di tutte le

formalità essenziali. Deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è

stata data lettura, le istanze e conclusioni, le decisioni pronunciate e il

dispositivo della sentenza, ritenuto che, a richiesta di una parte, la

verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente (cpv. 2).

Nel verbale

sono riportate, inoltre, le risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e

dei testimoni, se queste persone sono interrogate per la prima volta al

dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in

istruttoria (cpv. 3 lett. b), o d'ufficio o su richiesta delle parti (cpv. 3

lett. c). Il verbale del dibattimento deve assolvere i requisiti imposti dal

rispetto del diritto di essere sentiti (art. 29

cpv. 2 Cost.

fed.) e dall'art. 6

n. 1

CEDU

(cfr. DTF

124 V 389; STF 27.6.2008 6B_84/2008

consid. 1; STF 1.10.2008 6B.603/2008 consid. 2.1.2.).

Il diritto di essere

sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. implica il diritto per le

parti ad un procedimento penale d’ottenere che le dichiarazioni delle parti,

dei testimoni o dei periti, che rivestono particolare rilevanza ai fini del

giudizio, siano riportate a verbale. Questo diritto è finalizzato a permettere

loro di partecipare all’amministrazione delle prove e, soprattutto, a determinarsi

sul loro risultato. Esso è finalizzato a permettere anche all’autorità di

ricorso d’esercitare il suo controllo (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 e

segg). Il diritto di essere sentito è considerato rispettato se la parte che lo

fa valere ha la possibilità di richiedere in ogni momento (se del caso, con

richiesta incidentale) la trascrizione delle dichiarazioni importanti oppure -

così come previsto all’art. 255 cpv. 2 CPP - la verbalizzazione dettagliata

dello svolgimento del dibattimento (tra le altre, anche la verbalizzazione

delle istanze presentate nel corso del dibattimento) e ricorrere contro un eventuale

rifiuto.

È, per esempio, il

caso della procedura penale del canton Vaud esaminata dal TF nella STF 13.6.2008

6B.340/2008 consid. 2.1.). E’, parimenti, il caso del codice di procedura

penale ticinese (cfr. art. 232 CPP e 255 cpv. 2 CPP).

Il codice procedurale ticinese non prescrive, per contro, che il

verbale del dibattimento venga consegnato alle parti - in assenza di una

richiesta formale - né durante lo svolgimento del pubblico dibattimento né dopo

la sua chiusura. La richiesta di avere una copia del verbale deve, dunque,

essere fatto esplicitamente e - in caso di rifiuto - deve essere provocata una

decisione della Corte che potrà essere oggetto di impugnazione.

c) Il dibattimento a

carico di RI 1, RI 4, RI 5 e RI 6 si è tenuto dal 23 gennaio 2008 al 12

febbraio 2008.

Il 25 gennaio 2008, al

momento della riapertura del pubblico dibattimento, la presidente della Corte

ha consegnato alle parti il verbale del dibattimento relativo alla giornata del

23 gennaio (cfr verb. dib. pag. 15).

Il 1. febbraio 2008,

alla fine della giornata dibattimentale e dopo la chiusura dell’istruttoria

dibattimentale, alle parti è, poi, stata consegnata la parte di verbale afferente

al periodo dal 24 gennaio al 1. febbraio 2008 (cfr verb. dib. pag 47).

Nel suo allegato ricorsuale,

RI 4 ha affermato di avere più volte, nel periodo compreso fra il 25 gennaio e

il 1. febbraio 2008 (cioè, tra la consegna della prima e quella della seconda

parte del verbale), chiesto, insieme ai coimputati (o meglio, ai loro

patrocinatori), alla presidente della Corte di poter disporre, dopo ogni

giornata di dibattimento, della relativa parte di verbale ma che tali richieste

sono sempre state respinte in ragione - in sintesi - del sovraccarico del

segretario della Corte.

Sennonché il verbale del

dibattimento non soltanto non riporta le pretese ripetute richieste della

difesa di RI 4 (né delle altre parti) volte ad ottenere copia del verbale del

dibattimento ma, soprattutto, non registra alcun incidente processuale

sollevato dal ricorrente (né dalle altre parti) a seguito dell’asserito rifiuto

della presidente della Corte di consegnare ad ogni fine giornata dibattimentale

la relativa parte di verbale.

In questo contesto, va,

poi, precisato che il ricorrente non pretende che la presidente della Corte

abbia rifiutato, senza alcuna nota a verbale, una sua richiesta di

formalizzazione di un incidente processuale.

La scelta del ricorrente

di non provocare una decisione incidentale della Corte ogni volta che la sua

presidente - cui compete, in forza dell’art. 232 CPP, la direzione del

dibattimento - respingeva le sue richieste gli preclude la facoltà di

avvalersi, in questa sede, dell’asserita impossibilità di partecipare

all’amministrazione delle prove a motivo della mancata consegna, al termine di ogni

giornata dibattimentale, del relativo verbale.

La censura si rivela

tardiva - e, pertanto, irricevibile - in quanto avrebbe dovuto essere

formalmente sollevata già nel corso del dibattimento.

3. Proseguendo, il

ricorrente ha portato all’attenzione di questa Corte, quale vizio essenziale di

procedura, il rifiuto della presidente della Corte di ordinare una perizia

sulla prassi finanziaria in materia di retrocessioni in ambito

forex, sull’utile realizzato dalle due banche con l’operatività di RI 1 e su

eventuali colpe di terzi o della stessa PC 1. Dopo avere spiegato le

ragioni per cui egli riteneva e ritiene indispensabile l’allestimento della

richiesta perizia (ricorso pag. 10), dopo avere ricordato che, visto il rifiuto

della presidente, egli ha prodotto al dibattimento una perizia di parte di cui

ha riassunto il contenuto (ricorso pag. 10 e 11) e dopo avere (per usare le sue

stesse parole) anticipato delle censure di arbitrario accertamento dei fatti

(ricorso pag. 11-14), il ricorrente conclude, su questo punto, affermando che “il

diniego di un perito non ha permesso un corretto accertamento e valutazione

della corresponsabilità oggettiva delle banche (e di PC 1). In particolare non

ha potuto essere precisato quali regole deontologiche, già allora imperative

per le banche, sono state violate ed in che misura” e rilevando che questo

mancato accertamento ha pesato sulla commisurazione della pena inflitta a RI 4

(ricorso pag. 16).

In realtà, le argomentazioni ricorsuali

sviluppate in queste pagine non hanno natura procedurale ma attengono, tutte,

all’accertamento dei fatti: non viene, infatti, né allegato né sostanziato che

i primi giudici hanno ammesso un mezzo di prova irrito o che la prova ammessa è

stata assunta irritualmente ma viene sostenuto che non è stata assunta una

prova necessaria.

La questione qui sollevata verrà, dunque, se

necessario, esaminata nel contesto della valutazione delle censure d’arbitrio.

4. Il ricorrente - che ha sempre sostenuto di non avere mai saputo che RI

1 si intascava le “retrocessioni” ma di essere sempre stato convinto di

stare partecipando ad un’operazione volta alla creazione di fondi neri per PC 1

- solleva, poi, una censura giusta l’art. 288 lett. c CPP rimproverando alla

prima Corte di essere caduta in arbitrio accertando che lui “conosceva

sin dall’inizio, ovvero sin da prima dell’avvio delle trattative con __________

, le reali intenzioni di RI 1, che erano quelle di convertire a suo indebito

profitto quel 90 % di fondi che RI 4, direttamente o indirettamente, gli

consegnava e di convertire a indebito profitto proprio il rimanente 10% che gli

restava” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Questo accertamento - sostiene il ricorrente - è fondato

essenzialmente sulla chiamata di correo di RI 1 che è stata arbitrariamente

ritenuta disinteressata, costante e credibile.

4.1. Il procuratore

pubblico e la parte civile, nelle loro osservazioni, chiedono che la censura

d’arbitrio venga dichiarata irricevibile in quanto appellatoria.

4.1.a) Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio

potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF

30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare una censura d’arbitrio, non è

sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una

diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile.

E’, invece, necessario dimostrare in modo puntuale che la valutazione delle

prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice

in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Per costante giurisprudenza, infatti, l'arbitrio non si realizza

già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o

addirittura migliore rispetto a quella contestata: pertanto, per

motivare una censura di arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata, né

contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato

(DTF 133 I 149 consid.

3.1 con rinvii).

Infine, sempre secondo giurisprudenza costante,

per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato,

non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1

pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a

pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

b) La chiamata di correo

è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come

ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non

una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non

libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4;

CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi

giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche

interrogativo, in RDAT II/1995 pag 405 e seg; cfr., per il diritto italiano,

Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p.

424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per

definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può

essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in

modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi,

possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr.

Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309

cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata

dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua

costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua

credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e

della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in

causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione

della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro

indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni

nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di

apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè

che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi

(certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353,

consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini,

op. cit., p. 420-425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a

sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare

che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma),

d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una

prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un

elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla

scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe,

a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata

correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La

valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione

previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf.;

Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto

normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli

editore, pag. 179).

Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa

sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata

di correo assume valore di prova (REP 1980, 192, consid. 3).

c) Per costante giurisprudenza,

quando è chiamata a giudicare un ricorso che contesta la chiamata di correo, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha

avuto una nozione giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare,

del suo semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia

vestita - e, dall’altro, deve esaminare se le valutazioni dei primi giudici

sull’attendibilità intrinseca della chiamata siano viziate da arbitrio e se il

considerarla vestita in base a determinati fatti o complesso di fatti possa

essere ritenuto arbitrario o perché il fatto non esiste o perché lo stesso, da

solo o con altri, non ha carattere indiziante (REP 1990, 353, consid. VI 1;

1980, 192, consid. 4; REP 1980, 147, consid. 4; CCRP 30 maggio 1984 in re L., consid. 2). Anche in questo contesto, non altrimenti che per quanto concerne la

censura d’arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,

la censura d’arbitrio, per essere ricevibile in ordine, deve essere chiaramente

indicata e motivata (REP 1980, 147, consid. 4)

In un processo indiziario,

la condanna è arbitraria nella misura in cui il primo giudice abbia attribuito

valore di indizio a un fatto che - o perché non certo o perché equivoco o perché

contingente - non può assurgere a tale valore (REP 1980, 192, consid. 3; REP

1980, 147, consid. 4).

Non è, per contro,

censurabile d'arbitrio il giudice che pone a base del proprio convincimento una

chiamata di correo di cui ha accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in

particolare dopo averne rilevata la concordanza con altri indizi correttamente

valutati come tali, il suo inserimento logico e coerente in una narrazione

completa e il suo carattere disinteressato (REP 1980, 189).

4.2. In concreto, la prima

Corte ha accertato che RI 4 ha aiutato RI 1 nell’operatività descritta sapendo,

sin dall’inizio - “ovvero sin da prima dell'avvio delle trattative con __________

” - che il tutto era finalizzato, non alla costituzione di fondi neri per PC

1, bensì ad un indebito profitto di RI 1 e, anche se in misura minore, suo

(sentenza consid. 16, pag. 104-105).

La prima Corte ha posto

alla base dell’accertamento della consapevolezza di RI 4 del disegno criminoso

le dichiarazioni rese da RI 1 a partire dal suo secondo interrogatorio che ha

ritenuto essere una chiamata di correo intrinsecamente attendibile e

debitamente vestita.

a) Per giungere alla

conclusione che la chiamata di correo di RI 1 era intrinsecamente attendibile,

la prima Corte ne ha, dapprima, accertato la costanza rilevando che RI 1, da

inizio dicembre 2006 e per tutta la durata dell’inchiesta, ha mantenuto

costanti le sue dichiarazioni sulla consapevolezza di RI 4 del disegno

criminoso che stava alla base delle operazioni, e meglio sul fatto che RI 4 è

stato “sin dall’inizio” a conoscenza del disegno criminoso di RI 1 “e

che con tale consapevolezza l’ha aiutato”. RI 1 - ha precisato la prima

Corte - “l’ha costantemente dichiarato a partire dal suo secondo

verbale del 4.12.2006 (A 6), l'ha ripetuto in successivi verbali e, soprattutto

l'ha ribadito in aula, dopo quattordici mesi di carcere preventivo” (sentenza

impugnata, consid. 16, pag. 105).

Procedendo nella

valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata di correo, la prima

Corte ha, poi, ritenuto che, in sede predibattimentale ma soprattutto in aula, RI

1 ha dato dimostrazione di una generale credibilità rispondendo “in modo

affidabile, preciso e coerente alle domande postegli”. Dopo avere annotato

che egli è “per carattere e per formazione, un uomo preciso, financo

meticoloso, chiaro e accurato nell'esprimersi”, la prima Corte ne ha

rilevato la coerenza nel tempo annotando che, una volta deciso di confessare, RI

1 non ha più lasciato la via scelta né durante l’inchiesta né al dibattimento

dove ha ammesso “di aver per anni delinquito in danno della propria azienda ″per

debolezza e per avidità″” (sentenza impugnata, consid.

16, pag. 105).

Sempre nella valutazione

della credibilità di RI 1, la prima Corte ha, quindi, accertato che il

chiamante si è pienamente assunto le proprie responsabilità in punto al modus

operandi ed alla paternità della “favola delle provviste particolari” prospettata

ai funzionari di banca senza, ad eccezione della sua chiamata in correità di RI

4, scaricare le sue colpe su altri, in particolare “non su RI 5 che non ha

chiamato in causa, non su RI 6 che ha sempre dichiarato di non aver nemmeno

conosciuto.”

RI 1 - ha precisato la prima Corte - ha, anche, sempre ammesso “d'aver

lui prospettato ai funzionari del __________ la favola delle "provviste

particolari" da finanziare con il peggioramento di qualche pips sul

tasso di cambio delle singole operazioni, provviste cui per primo diede il nome

di retrocessioni e/o commissioni”. Inoltre, sempre valutando la questione

dell’assunzione completa di responsabilità di RI 1 e, con essa, della sua

credibilità, la prima Corte ha precisato che se “quando nel verbale A6 ha

confessato, ha evocato circostanze apparentemente volte a "sminuire"

la sua colpa” queste circostanze si sono, poi, rivelate del tutto esatte: “così,

ad esempio, quando ha illustrato le sue modalità operative con i cambisti, ha

parlato di "trattative molto serrate nell'interesse di PC 1", volte

da parte sua ad arrivare il più possibile vicino al tasso interbancario e M.,

in aula, gli ha dato atto di ciò e pure ha confermato che RI 1, quando il

prezzo non era buono, rinunciava all'aggiunta/diminuzione dei pips. Del pari ha

trovato conferma nelle tabelle "Profit/loss" prodotte dall'avv. RC 1

la circostanza, già addotta da RI 1, a dire del quale le sue malversazioni

andavano inserite in un contesto di operatività comunque produttiva di grandi

utili per l'azienda” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 106).

Infine, sempre sulla questione dell’assunzione di responsabilità

di RI 1 - e, di riflesso, sul carattere disinteressato della sua chiamata di

correo - la prima Corte ha ritenuto che RI 1 ha chiamato in causa RI 4 “non già per scaricare su di lui le proprie colpe quanto piuttosto per illustrare il

contesto in cui è nato il disegno criminoso”.

I primi giudici hanno, poi, escluso che RI 1 abbia avuto un

qualsivoglia interesse - che non fosse quello di rendere piena ed ampia

confessione - per dire che RI 4 era a conoscenza sin dall’inizio del suo piano

criminoso e ad esso consapevolmente e in modo interessato partecipava: “persi

dopo l'arresto e dopo quattordici mesi di carcere preventivo ogni residuo

prestigio, ogni orgoglio e reputazione - come ha sottolineato anche il suo

difensore - l'aver chiamato in causa RI 4 semmai gli ha nuociuto, perché

l'inchiesta si è fatta più complessa e i tempi giudiziari, compresi quelli del

dibattimento, si son fatti più lunghi.” (sentenza impugnata, consid. 16,

pag. 107-108).

Quanto alla logica intrinseca della chiamata in correità, in

relazione alla dichiarazione di RI 1 secondo cui egli propose a RI 4 il suo

sistema per fare soldi quando questi gli disse che lui “era al tubo del gas

e doveva trovare una soluzione” e gli chiese se fosse possibile “trovare

un sistema per recuperare” quanto perso sugli investimenti in titoli di

alta tecnologia (verbale A6 pag. 2 citato al consid. 7 pag. 45 della sentenza

impugnata), la prima Corte, rispondendo alle obiezioni dei difensori di RI 4, ha precisato che, se è vero che, nell'autunno del 1998, quest’ultimo, “lungi dal

trovarsi "al tubo del gas"”, aveva “una situazione economica

florida e benestante”, è anche e soprattutto vero che “RI 1 non ha mai

detto che RI 4 era oggettivamente "al tubo del gas"” ma che ha

soltanto detto “che RI 4 gli disse di esserlo, che usò con lui

quell'espressione”.

Al proposito - sempre valutando la logica intrinseca della

chiamata - la prima Corte ha ancora sottolineato che, poi, RI 1 ha dichiarato che, “dopo che presero ad affluire i soldi delle "retrocessioni", RI 4

ebbe a ripetergli "che recuperava un po' di sangue perso negli

investimenti in borsa" rilevando come tale modo di esprimersi -

“manifestamente colorito e che fa il paio con il testé menzionato tubo del

gas" - “di tutta evidenza” non è proprio del vocabolario di RI 1 ma

non stona, invece, “in bocca a RI 4”. L’utilizzo di tali espressioni è,

dunque, stato considerato dalla prima Corte un elemento indiziante il fatto che

RI 1 stesse, davvero, riferendo di frasi dettegli da RI 4 e, dunque, che,

chiamandolo in causa, stesse dicendo la verità.

Ma, soprattutto, a sostegno della credibilità interna della

chiamata, la prima Corte ha sottolineato come, nell’autunno 1998, le azioni PC

1 abbiano effettivamente avuto un calo e che, perciò, sono confermate le

dichiarazioni di RI 1 secondo cui lui e RI 4, in quel periodo, subirono delle perdite (cfr. verbale A6 citato al consid. 7 pag. 45 sentenza

impugnata) visto che è provato che RI 4 “possedeva alcuni (non molti) di

quei titoli, mentre che RI 1 (tra azioni e stock options) ne possedeva parecchi

di più”. Questo accertamento - secondo la prima Corte - depone per una

logica interna della dichiarazione di RI 1 e, di riflesso, per la credibilità

della sua chiamata di correo.

Ad ulteriore sostegno della logica interna della versione di RI 1,

ritenuto l’accertamento che clienti di RI 4 (o loro familiari) acquistarono

“titoli consigliatigli da RI 1”, la Corte ha chiamato il fatto “che RI 1 si sentisse responsabile in modo particolare per i consigli che dava o per

gli investimenti che faceva”, tanto da fornire, in altri contesti, anche se

non richiesto, garanzie a conti di conoscenti che egli gestiva e sui quali si

generarono delle perdite (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107).

Infine, sempre a sostegno della logica interna della versione dei

fatti di RI 1, la prima Corte ha considerato che “rientra perfettamente nel

loro modo di essere e di intendersi” - cioè è perfettamente congruente con

il fatto che RI 1 e RI 4 sono persone “acculturate, accorte e perspicaci” che

non abbisognano, “per capirsi, di dover ricorrere al proverbiale

"disegnino"” - che “RI 1 abbia sin dall'inizio messo RI 4 al

corrente delle sue reali intenzioni manifestandogliele in termini espliciti” soltanto

“per quanto necessario” ed usando, per il resto, soltanto termini “allusivi

e sottintesi” (sentenza consid. 16, pag. 106-107).

b) Continuando nella

valutazione del materiale probatorio a sua disposizione, la prima Corte ha

esaminato le dichiarazioni contrarie di RI 4 e valutato alcuni fatti per

giungere a concludere che l’intrinseca attendibilità della chiamata di correo

di RI 1 risulta rafforzata e consolidata dal confronto con le bugie raccontate

da RI 4 e con alcuni fatti accertati e talmente inusuali ed anomali da poter

essere spiegati “solo con un RI 4 consapevole sin dall'inizio del disegno

criminoso di RI 1” a meno di “interpretare i fatti più importanti non

già secondo logica e razionalità bensì secondo l'angolo dell'eccezionalità e

dell'inverosimiglianza" (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109 ).

Esaminando la versione dei

fatti fornita da RI 4, la prima Corte ha stabilito che questi ha mentito quando

ha affermato di non avere capito i reali termini dell’affare al momento in cui

questo venne spiegato ai funzionari di __________ , di non avere mai letto le

numerose tabelle excel che riceveva né di avere nutrito curiosità al riguardo,

di avere creduto che i contratti stipulati - con __________ prima e __________

poi - fossero reali sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Dapprima, la Corte di assise ha concluso per una menzogna poiché

non “è francamente possibile credere” che RI 4 - proprio in quanto avvocato

e consulente legale di PC 1, espressamente chiamato da RI 1 per trovare una

banca disposta a fare quel che RI 1 aveva in mente di fare - non abbia capito i

termini dell’affare per cui RI 1 lo interpellava, “pur avendo concordato ab initio

la sua quota di guadagno (il 10 percento)” (sentenza impugnata, consid. 16,

pag. 108).

Poi, perché non è possibile credere che RI 4 - proprio in quanto “persona

sicuramente normalmente dotata e per di più formata in diritto e con una certa

dimestichezza con le questioni commerciali e bancarie (già da giovane fu

confrontato con i problemi posti dalla gestione dell'azienda paterna)” -

non abbia capito nulla nemmeno quando RI 1 espose i termini dell’affare a B. e

a A. “i quali invece - guarda caso! - capirono subito e perfettamente le

"condizioni" che RI 1 poneva all'apertura di una relazione col __________

” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Parimenti, i primi giudici hanno ritenuto “assolutamente

incredibile” che RI 4 - “pur avendo ricevuto direttamente e

personalmente dai cambisti D. e M., mese dopo mese, durante sette anni, la

bellezza di più di settanta "tabelle excel" (o "conteggi"

che dir si voglia) che elencavano i doppi corsi (e, quelle di M., talvolta

financo il numero di pips aggiunti / tolti per ogni operazione)” - non

soltanto non le lesse mai, ma neppure ebbe mai il benché minimo briciolo di

curiosità sul meccanismo che generava le ingenti "retrocessioni".

La Corte ha, poi, ritenuto essere “una spudorata menzogna”

poiché “in urto col più comune buon senso” l’affermazione fatta in aula

da RI 4 secondo cui “lui, delle tabelle, guardava soltanto l'ultima finca,

quella che elencava gli importi delle retrocessioni del singolo mese e il loro

totale” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Parimenti, la prima Corte ha ritenuto inverosimile che RI 4 possa

avere considerato veri i contratti del 16.12.1998 e del 31.1.2003 poiché ciò

significa ammettere che egli - contro ogni logica e buon senso - abbia creduto

che __________ e __________ fossero non solo d'accordo di aiutare PC 1 (e RI

1) a fare il "nero", ma anche che fossero loro a finanziarlo,

rinunciando a quote dei loro utili (sentenza impugnata, consid. 16, pag.

108-109).

Infine, la prima Corte ha ritenuto inverosimile - e perciò

menzognera - la versione di RI 4 poiché egli non può non avere percepito la

differenza tra una vera commissione d’intermediazione - “del tipo di quella

dello 0,5 percento, che il __________ gli garantì con la

"convenzione" del 13.12.2001 nel caso egli avesse appoggiato alla

banca clienti e loro patrimoni e in forza della quale egli ricevette fr.

22'000.-, circa in un anno per l'apporto di un cliente” - e quella fasulla

“solo surrettiziamente chiamata "commissione", con la quale le

banche restituivano a PC 1, tramite il fiduciario RI 4 e poi tramite il gestore

RI 6, quanto prima a PC 1 avevano "fatturato" in più” (sentenza impugnata,

consid. 16, pag. 109).

Tutte queste bugie - ha concluso la Corte - fanno a pezzi la credibilità di RI 4 e, nel contempo, irrobustiscono la chiamata di

correo di RI 1 “poiché solo con un RI 4 consapevole sin dall’inizio del

disegno criminoso di RI 1 si spiegano e le menzogne e gli ulteriori inusuali ed

anomali fatti” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

Fra questi “anomali fatti”, i primi giudici hanno rilevato,

in primis, “l’inusuale (per un avvocato) accordo di spartizione del bottino

(10% a RI 4, 90% a RI 1)” affermando come “un avvocato in buona fede

sull’origine e la destinazione delle retrocessioni e sull’esigenza di

costituire provviste nere, prudente perché comunque consapevole di star

collaborando ad un’evasione fiscale di grossa portata, avrebbe trovato

senz’altro eccessiva la ricompensa del 10% a fronte di prestazioni assai poco

impegnative quali erano quelle che gli si chiedevano”. E meglio, il

compenso era, secondo la prima Corte, senz’altro eccessivo - nell’ipotesi di un

RI 4 in buona fede - per avere, nella prima fase, procurato un'Anstalt, averle

intestato un conto bancario, essersi fatto passare per ADE, avere ricevuto dei

conteggi mensili, essersi recato una quarantina di volte al __________ di Via

Vegezzi, avervi prelevato il 90% degli importi e avere portato i contanti

prelevati trecento metri più avanti fino al Central Park, negli uffici di PC 1

dove RI 1 aspettava. Il compenso pattuito era - sempre secondo i primi giudici

- ancor più eccessivo nella seconda fase in cui “l'apporto intellettuale è

rimasto nullo”. Ciò rilevato, i primi giudici hanno, sulla questione,

concluso affermando che “il 10% per lavori da fattorino, da trasportatore di

valuta quand'anche di lusso, è sicuramente un compenso talmente esagerato da

essere di per se stesso molto sospetto” (sentenza impugnata, consid. 16,

pag. 109).

Quale ulteriore fatto

anomalo - spiegabile soltanto con un RI 4 consapevole del disegno criminoso -

la prima Corte ha ritenuto la macchinosità e il costo del sistema per creare

fondi neri messo in atto da PC 1, cioè da una multinazionale “con succursali

in tutto il mondo, e financo a __________ ” (sentenza impugnata, consid.

16, pag. 110).

Ma, soprattutto, la prima Corte ha considerato

che un avvocato in buona fede avrebbe dovuto chiedersi, “e avrebbe

interrogato RI 1” sul perché egli veniva pagato per far

rientrare in Svizzera in contanti fondi neri già acquisiti “sui conti

di due __________ presso banche estere”. Saremmo di fronte - hanno

spiegato i primi giudici - ad “un'inspiegabile incongruenza se davvero di

"nero" per PC 1 si fosse trattato”. Siamo, invece, confrontati

con una “circostanza più che normale se invece il "fattorino"

sapeva - come sapeva - che RI 1 quel danaro lo intascava e quindi lo

voleva/doveva ricevere fisicamente in sue mani a __________ ” (sentenza impugnata,

consid. 16, pag. 110).

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la prima Corte ha

ritenuto di dover riconoscere “valore di prova alla chiamata di correo

formulata da RI 1” e, fondandosi su di essa, considerare accertato che “RI

4 era sin dall’inizio consapevole che, con il pretesto di costituire provviste

nere per la PC 1, in realtà RI 1 (con l’accordo di RI 4) - una volta ottenuta

la disponibilità di una banca a lasciargli fare le creste sui cambi in danno

della sua azienda - avrebbe spartito con lui il denaro recuperato attraverso le

retrocessioni” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

4.3. Nel suo esposto, il

ricorrente precisa che le dichiarazioni di RI 1 - sulla cui base la prima Corte

ha accertato il suo dolo - “restano piuttosto sul vago, nel senso che RI 1

non è certo che RI 4 sapesse ma ne ha avuto l’impressione, senza che se ne

fosse parlato esplicitamente”. Per la fase dell’operatività con __________ (cioè,

per il periodo 1998-2002) - prosegue il ricorrente - la chiamata in correità “è

costruita non su fatti certi, ma su asserite convinzioni soggettive”.

Pertanto, non vi è una vera e propria chiamata in correità nel senso che RI 1

non ha avuto conoscenza diretta della consapevolezza di RI 4 ma “l’ha

dedotta partendo da presupposti che, criticamente, risultano indimostrati,

errati o comunque inconcludenti e per nulla univoci” (ricorso, pag. 17-

22).

Più oltre - ma la si discute, qui, per praticità d’esame - il

ricorrente rimprovera alla Corte di avere erroneamente accertato la costanza

delle dichiarazioni di RI 1 in punto alla sua consapevolezza del disegno

criminoso. Le dichiarazioni di RI 1 - rileva il ricorrente - non possono, senza

cadere in arbitrio, essere ritenute costanti vista “la progressiva rettifica

dei suoi contenuti” poiché da “RI 4 sapeva” si è passati a “RI 4

non poteva non sapere” e poi - e peggio ancora - si è passati dal “io e RI

4 abbiamo pensato” il metodo per malversare da proporre alle banche al «abbiamo

parlato esplicitamente del fatto che le retrocessioni al 90% le tenevo io»

solo alla fine della fase __________ , cioè quattro anni dopo” (ricorso

pag. 27).

a) La

censura secondo cui la chiamata di correo di RI 1 si basa solo su mere

impressioni e convinzioni soggettive del chiamante merita, di principio, di

essere esaminata ritenuto come una chiamata di correo, per poter assurgere ad

indizio di colpevolezza nei confronti di terzi coinvolti nella confessione del

chiamante, deve riferire di fatti e di circostanze e non può, per contro,

fondarsi su semplici supposizioni.

Sennonché, nel caso in esame le censurate impressioni e convinzioni

soggettive del chiamante sul dolo di RI 4 rappresentano, in realtà, solo una

parte del suo quadro dichiaratorio.

Pertanto,

la presente censura verrà integrata nella disamina della successiva censura

ricorsuale di arbitrio della valutazione dei primi giudici sulla costanza delle

dichiarazioni di RI 1 in relazione alla consapevolezza di RI 4 del piano

criminale.

b) La

censura ricorsuale secondo cui la prima Corte è caduta in arbitrio giudicando

costante la chiamata di correo di RI 1 chiama ad un’analisi di tutte le

dichiarazioni da questi rese in merito alla consapevolezza di RI 4 circa il

destino previsto per le “retrocessioni” alfine di stabilire se, così

come sostenuto dal ricorrente, la Corte sia effettivamente caduta in arbitrio

nel giudicare chiara e costante la chiamata in correità di RI 1.

ba) Il 4.12.2006 (A6), RI 1, dopo avere ricordato che “all’epoca (nel

1998)” sia lui, che RI 4, che clienti di quest’ultimo avevano subito

alcune “perdite importanti su investimenti in titoli di alta tecnologia”,

ha affermato che RI 4 gli chiese “se era possibile trovare un sistema per

recuperare” tali perdite (A6 pag 2). Proseguendo, RI 1 ha dichiarato che “visto che io ero abile nelle operazioni sui mercati dei cambi e visto che la PC

1 conseguiva trimestralmente sempre un utile abbastanza importante, io e l’avv.

RI 4 abbiamo pensato di proporre alla banca un sistema da applicare alle

operazioni sui cambi che permettesse di conseguire” un utile formalmente a

favore di PC 1 ma che, in realtà, sarebbe finito nelle loro tasche. La loro

intenzione (“era nostra intenzione…”) - prosegue il chiamante - era

quella di conseguire questa finalità spiegando “alla banca che

la PC 1 desiderava costituire "provviste" particolari nella misura di

ca. 1Mio/1.5 Mio di franchi finanziate con un peggioramento di qualche pips sul

tasso di cambio delle singole operazioni” (A6 pag. 2). RI 1 ha, inoltre, affermato che in occasione di “uno o due incontri con A. e B.

e in un'occasione con il cambista D.” lui e RI 4 hanno

illustrato al __________ la versione ufficiale “e meglio che la PC 1

desiderava costituire "provviste particolari" accettando di pagare un

tasso di cambio maggiorato rispetto a quello base pattuito con il cambista” (A6

pag. 3).

bb) Il

6.12.2006 (A10), confrontato con le dichiarazioni di RI 4 che continuava a

sostenere che la finalità dell’operazione era unicamente di permettere a PC 1

di costituire delle riserve occulte, RI 1 ha dichiarato che “RI 4 sapeva perfettamente che questa giustificazione dell'operazione data alla banca non

corrispondeva alla realtà” ed ha ribadito che “il tutto è nato per

cercare di recuperare dei soldi che avrebbero dovuto servire a coprire le forti

perdite che sia io che RI 4 avevamo subito” (A10, pag. 2). Sempre nello

stesso verbale, RI 1 ha dichiarato che RI 4 gli ripeteva “di avere perso del

denaro anche dei suoi clienti” e che quelle perdite “erano riconducibili

a consigli sbagliati ricevuti da me”.

Continuando,

RI 1 ha anche affermato - in risposta al PP che gli contestava le dichiarazioni

di RI 4 - che questi “non può sostenere di avere realmente pensato” che

l’operazione fosse destinata alla creazione di riserve occulte per la PC 1:

conoscendo bene il gruppo, RI 4 doveva sapere che “se PC 1 avesse voluto

costituire delle riserve occulte non avrebbe avuto bisogno dell'avv. RI 4, né

di creare un meccanismo macchinoso e costoso date le commissioni percepite da RI

4” (A10 pag. 2).

Nella stessa occasione - confrontato con le dichiarazioni di RI 4

che, da un lato, non ricordava che RI 1 gli avesse mai parlato di importanti

perdite da lui subite e, dall’altro, negava di avere mai subito personalmente

delle perdite e, quindi, negava di avere mai detto a RI 1 di essere “al tubo

del gas” e che “bisognava trovare una soluzione” - RI 1 ha ammesso di non conoscere la situazione finanziaria di RI 4 ma ha ribadito che questi gli aveva

detto di avere subito (in proprio e per dei clienti) delle forti perdite in

borsa, aggiungendo che “psicologicamente egli mi pungolava, dicendomi che

ciò era dovuto ai miei consigli errati. Il discorso di RI 4 non era esplicito,

ma allusivo ed insistente. Le frasi che andava ripetendo erano che "stiamo

perdendo una fortuna", "dobbiamo trovare il sistema per

rifarci", "ricevo telefonate dai miei clienti che si lamentano della

mia gestione" (A10, pag. 2).

RI 1 ha, poi, dichiarato che “RI 4, sapendo che io gestivo le

risorse finanziarie di tutto il gruppo PC 1 e mi occupavo anche con successo

dell'operatività sui cambi, mi ha chiesto di pensare se non vi fosse un sistema

per recuperare le perdite che avevamo subito o stavamo subendo. Da li si è

cominciato a pensare a come fare e, per così dire si è lavorato di fantasia. RI

4 sapeva, dunque, che alla banca veniva data una versione di comodo come

spiegazione dell'operazione, mentre in realtà quest'ultima era finalizzata agli

scopi detti sopra” (A10, pag. 2).

RI 1 ha aggiunto e precisato che RI 4 era l’unico ad essere “a conoscenza del fatto che il denaro non

andava alla PC 1” (A10, pag. 4).

bc) Il

27.12.2006 (A20), interrogato nuovamente sulle circostanze che lo spinsero a

rivolgersi a __________ per organizzare l’operatività forex taroccata, RI 1 ha affermato che “nel 1998 sia io che l'avv. RI 4 che l'avv. RI 5 cominciavamo ad intravedere

delle possibili importanti perdite sui nostri investimenti privati. L'avv. RI 4,

che investiva pure per alcuni suoi clienti, mi ha chiesto se non poteva esserci

un sistema per cercare di guadagnare qualcosa e coprire le perdite. È quindi

nata l'idea di modificare su alcune operazioni il tasso di cambio. Si trattava

quindi di trovare un istituto bancario disponibile ad accettare una simile

operatività ed a retrocedere gli importi modificati alla PC 1” (A20 pag. 2 e 3).

In

quell’occasione, RI 1 ha ancora dichiarato che “RI 4 era perfettamente a

conoscenza che le retrocessioni sarebbero state utilizzate sia da me che da lui

per coprire le perdite subite sugli investimenti. Già ho detto che in pratica

l'operazione con il __________ è stata ideata proprio perché RI 4 mi aveva chiesto di trovare il modo per recuperare le perdite ed io ero d'accordo visto che ne

avevo accusate pure io.” (A20 pag. 6).

bd) Nell’interrogatorio

dell’11.1.2007 (A 25), RI 1 ha dichiarato che era stato RI 4 che lo aveva “interpellato

nel 1998 perché voleva guadagnare qualche soldo per coprire perdite che

aveva accusato lui personalmente e che avevano accusato suoi clienti i quali

avevano effettuato investimenti, a suo dire, su mio consiglio”. Così -

stando a quanto dichiarato in questo verbale - RI 1 “ci ha pensato” e,

secondo quanto da lui dichiarato, “a un certo punto ho detto a RI 4 che

avevo trovato il sistema dei cambi e che era necessario reperire una banca che

fosse d’accordo ad operare in questo senso”. Proseguendo, RI 1 ha dichiarato che “era chiaro sia per me che per RI 4 che quanto guadagnavamo sarebbe stato

diviso fra noi, perché risultava da tutte le circostanze e ciò anche se in

questa fase non ne abbiamo mai parlato esplicitamente” (A25 pag. 2) così

come era, per entrambi, chiaro “senza che fosse necessario parlarne

esplicitamente, che alla banca era necessario raccontare che era la PC 1 che

aveva l'intenzione di creare provviste discrete e ciò per evitare di dire che i

soldi rimanevano a noi” (A25 pag. 2)

RI 1 ha, poi, in quella sede precisato che “di sicuro quando il __________ ha deciso di interrompere

l'operatività, io e l'avv. RI 4 abbiamo parlato esplicitamente del fatto che le

retrocessioni, per il 90%, le tenevo io. Quando ne abbiamo parlato

esplicitamente nei nostri incontri, era evidente che l'avv. RI 4 già sapeva da

prima la destinazione che veniva data al 90% delle retrocessioni, e meglio che

le tenevo io” (A25 pag. 2).

be) Anche

in occasione del primo confronto con RI 4 avvenuto il 12.1.2007 (A26), RI 1 ha dichiarato, per quanto attiene al retroscena dell’operazione proposta al __________ , che, a

fine 1998, RI 4 - che pure sapeva anche delle sue perdite - gli disse “che

aveva patito perdite su investimenti suoi personali e riconducibili a suoi

clienti” facendo “riferimento anche al suo cliente __________

” e che gli chiese “se non c'era la possibilità di

recuperare e di guadagnare qualcosa” (A26 pag. 2). Fu così che, sempre

secondo il dire di RI 1, dopo qualche settimana, egli disse a RI 4 di avere “pensato

ad un sistema di operatività sui cambi con l'aumento/riduzione del quarto

decimale dopo la virgola del tasso di cambio” aggiungendo che “era

necessario trovare un istituto bancario al quale appoggiare l'operatività”

(A26 pag. 2). RI 1, rispondendo ad una domanda del patrocinatore di RI 4, ha precisato che in quel contesto fu lui, RI 1, a pensare che RI 4 facesse riferimento a sistemi leciti o illeciti per guadagnare qualcosa, aggiungendo che egli

pensò che RI 4 facesse riferimento anche a sistemi illeciti poiché “operando

lecitamente sul mercato dei cambi non era possibile guadagnare a sufficienza

per conseguire lo scopo voluto da RI 4”.

bf) RI 1,

durante il secondo confronto con RI 4 (avvenuto il 19.1.2007, cfr. A30), ha,

poi, affermato che durante tutta l’operatività con __________ "era

chiaro sia per me che per RI 4 che quanto guadagnavamo sarebbe stato diviso fra

noi, perché risultava da tutte le circostanze e ciò anche se in questa fase non

ne abbiamo parlato esplicitamente" (A30 pag. 1) così come “era

chiaro per entrambi, quindi per me e per RI 4, che si trattava di raccontare

una bugia alla banca in relazione alla necessità della PC 1 di costituire le

"provviste discrete"” (A30 pag. 2).

RI 1 ha, poi, confermato che con RI 4 parlò esplicitamente del fatto che il 90% delle “retrocessioni”

restava a lui soltanto quando __________ comunicò loro l’intenzione di

interrompere l’attività forex: “nel periodo di transizione tra

__________ e __________ io e l'avv. RI 4 abbiamo parlato espressamente del

fatto che il 90% delle retrocessioni complessive restavano a me e non andavano

alla PC 1. Mi ricordo che in qualche occasione io ho detto esplicitamente

all'avv. RI 4 che avevo in corso una ristrutturazione di una casa a __________

e che se mi fossero mancati questi soldi per pagare i lavori, per me

sarebbe stato un problema. Abbiamo anche discusso di ulteriori miei impegni

sempre in relazione al fatto che potevano venirmi a mancare i fondi dipendenti

dalle retrocessioni, fondi sui quali facevo affidamento. Ribadisco pure che in

queste occasioni io ho trovato conferma del fatto che RI 4 era a conoscenza già

in tempi precedenti del fatto che io trattenevo il 90% per me” (A30 pag.

2).

bg) In occasione del

verbale di interrogatorio del 8.2.2007 (A34) - posto di

fronte all’accertamento secondo cui nel 1998 il conto __________ (unico suo conto attivo in quell’anno) aveva registrato un utile

che, verrà, in occasione del verbale 19.6.2007, stabilito in fr. 488.822.-

(mentre, complessivamente, dal 31.12.1996 al 30.4.2002, il conto ebbe un utile

pari a fr 3'405'885.--) - RI 1 risponde che “non posso che prendere atto

della ricostruzione relativa al conto __________ . Osservo semplicemente che io mi ricordo che ho subito delle gravi

perdite ed ho collegato l'inizio delle operazioni forex con il __________ al

fatto di queste perdite. Vedrò di fare mente locale e di indicare precisamente

alla PP, sempre che io mi ricordi, i motivi per cui nel 1998 ho preso la

decisione di malversare ai danni della PC 1. La PP mi dice pure che a giudicare dai grafici dell'andamento dei titoli tecnologici da me citati nei precedenti

verbali e nei quali avevo investito negli anni 1998/1999, l'andamento era in

generale positivo e solo negli anni 2000/2001 vi è stato un tracollo dei corsi.

Anche in questo caso ne prendo atto e mi impegno a riflettere su questi dati” (A34 pag. 4-5).

bh) RI 1, chiamato ancora il 19.6.2007 (A46) a fornire le ragioni che

dettarono la nascita del piano criminale, a fronte delle discordanti emergenze

istruttorie e delle dichiarazioni contrarie di RI 4, ha dichiarato quanto segue: ”La PP mi ricorda che nei miei verbali ho dichiarato di

avere iniziato a malversare ai danni della mia datrice di lavoro PC 1 perché io

e l'Avv. RI 4 avevamo accusato importanti perdite sugli investimenti in borsa

che avevamo in corso. L'Avv. RI 4 ha sempre negato una simile circostanza e per

quanto mi riguarda la PP rileva che l'unico conto sul quale ero operativo nel

1997/1998 era il conto __________ che ha invece

registrato un utile importante. Anche verificando le date delle operazioni che

hanno causato una perdita non è riscontrabile un tracollo nel 1997/1998. Per il

momento posso solo osservare che nella seconda metà del 1998 ho conseguito una

perdita sui titoli PC 1 e che lo stesso titolo ha provocato delle perdite a RI

4, almeno in base a quanto lui mi diceva. Disponevo inoltre di stock options

della PC 1, che non erano depositati in alcun portafoglio e che, se esercitati,

non mi avrebbero permesso di conseguire un buon utile, visto come l'azione

della PC 1 stesse perdendo di valore” (A46, pag. 3).

bi) Durante

il pubblico dibattimento, chiamato dalla presidente ad illustrare le

circostanze in cui è entrato in contatto con il __________ , RI 1 ha ribadito la chiamata in causa di RI 4 ed ha confermato “la confessione da lui resa al MP nel

verbale A6 e in quelli successivi” (verb. dib. pag. 8). Nella sua sentenza,

la prima Corte ha precisato che la dichiarazione appena citata va intesa come

la conferma delle dichiarazioni rese da RI 1 il 4.12.2006: infatti, al consid.

7, pag. 45 della sentenza impugnata, la prima Corte ha annotato che “in aula

RI 1 ha in buona sostanza ribadito le dichiarazioni da lui rese nel verbale A6

pag. 2”.

c) Alla

luce di quanto sopra e dopo una rigorosa

verifica del contenuto delle diverse e successive dichiarazioni rese da RI 1 in merito al coinvolgimento di RI 4, la censura formulata dal ricorrente non può che trovare

accoglimento.

La prima Corte

ha, infatti, a torto ritenuto costanti, chiare e lineari le dichiarazioni di RI

1 in punto a quanto RI 4 sapeva circa le sue intenzioni di convertire a

suo indebito profitto e in danno di PC 1 il 90 % delle

“retrocessioni”.

ca) In

effetti, da un’attenta analisi delle dichiarazioni rese dal chiamante nel

periodo che va dal 4.12.2006 al 19.1.2007 (ovvero, a poco più di un mese dal

giorno del suo arresto quando, dopo che ebbe negato ogni addebito in relazione

ai fatti denunciati da PC 1, venne, tra l’altro, informato delle dichiarazioni

rese da RI 4 che smentivano il suo chiamarsi fuori) emerge, con meridiana

evidenza, che RI 1 ha, in realtà, più volte cambiato la sua versione sul ruolo

assunto da RI 4 nell’elaborazione del piano criminale e, più in generale, sulla

sua consapevolezza del destino delle retrocessioni generate con le operazioni

forex taroccate.

cb) Nel verbale A6, RI 1 ha, infatti, esordito affermando che lui e RI 4,

confrontati con la necessità di recuperare alcune perdite importanti su

investimenti rivelatisi sbagliati, avevano pensato - e per forza di cose ne

dovevano anche avere parlato esplicitamente - di proporre ad una banca

compiacente il sistema incriminato da loro elaborato. Anche nel successivo

verbale del 6.12.2006 (A10), RI 1 ha confermato la partecipazione attiva di RI

4 all’elaborazione del piano, ribadendo che entrambi, dovendo recuperare alcune

perdite subite a causa di investimenti sbagliati, iniziarono a lavorare “di

fantasia” per trovare quel sistema che sarebbe poi stato proposto alla

banca con il pretesto della creazione di fondi neri per PC 1.

Sennonché, in occasione del verbale di interrogatorio del 11.1.2007

(A25), RI 1 ha detto che il sistema fu elaborato unicamente da lui e che lui e RI

4 non parlarono mai esplicitamente - in ogni caso, sino al passaggio in __________

- del fatto che il 90% degli importi generati con il metodo forex taroccato

sarebbe stato convertito da RI 1 a suo indebito profitto. In quell’occasione, RI

1 ha, poi, aggiunto che RI 4 non poteva non avere capito che il 90% delle

retrocessioni sarebbe finito nelle sue tasche e che non sarebbe stato destinato

a creare fondi discreti a disposizione di PC 1 poiché, così come specificato in

precedenza dal chiamante (A10), RI 4 “doveva sapere che se PC 1 avesse

voluto costituire delle riserve occulte non avrebbe avuto bisogno dell'avv. RI

4, né di creare un meccanismo macchinoso e costoso date le commissioni

percepite da RI 4”.

Una

motivazione sulla consapevolezza di RI 4, questa, che, non solo lascia spazio a

non poche perplessità in termini di costanza e coerenza, ma avvalora anche la

tesi difensiva secondo cui la chiamata di correo è sostanzialmente vaga,

sprovvista di fondamento fattuale e si basa solamente su impressioni e

supposizioni del chiamante.

In

effetti, dimenticando le sue precedenti dichiarazioni che vedevano RI 4 parte

attiva nell’elaborazione del piano per permettere ad entrambi di recuperare le

perdite subite, RI 1, in occasione del succitato verbale (ma anche, come visto,

di quelli successivi), cambia la sua versione e deduce la consapevolezza di RI

4 da una serie di considerazioni, peraltro, opinabili. E meglio, la deduce dalla

sua conoscenza del gruppo, dal suo coinvolgimento superfluo e marginale

nell’operazione, dalla natura stessa del meccanismo e dalla sua onerosità;

tutte circostanze che, a giudizio del chiamante, avrebbero dovuto fare

comprendere a RI 4 quale sarebbe stata la reale destinazione degli importi

retrocessi da __________ sul conto __________ , prima, e da __________ in __________

, poi.

Sennonché,

così facendo RI 1 non riferisce più di fatti che potrebbero avvalorare il dolo

di RI 4, bensì espone sue supposizioni basate su una personale valutazione di

quelle che avrebbero dovuto essere le deduzioni di RI 4 a fronte delle circostanze che avrebbero dovuto essergli note.

È

evidente che una chiamata in correità non può basarsi esclusivamente su

deduzioni che si rivelano, per di più, non conclusive se si pone mente al fatto

che le suddette circostanze note a RI 4 erano le stesse circostanze che erano note

a tutti gli altri protagonisti della vicenda PC 1, costantemente scagionati dal

chiamante.

cc) Inoltre

le supposizioni che, nel verbale A10, RI 1 pone a fondamento della

consapevolezza di RI 4 non si conciliano - ma, anzi, si contrappongono - con l’antecedente

che RI 1 ha, perlomeno fino alla contestazione delle contrarie emergenze

probatorie raccolte nel prosieguo dell’inchiesta, ripetutamente posto a

fondamento della sua chiamata di correo, e cioè con la circostanza di fatto

secondo cui il tutto (ovvero l’idea criminale) nacque nel 1998 su richiesta di RI

4 con il dichiarato e condiviso scopo di coprire le perdite da entrambi registrate

in quel periodo sui titoli tecnologici.

A ragione

il ricorrente sostiene, in questo contesto, che una cosa è dire che RI 4

sapeva, altra cosa è affermare che egli non poteva non sapere sulla base,

peraltro, di circostanze di per sé inconciliabili.

Infatti,

se lo scopo era veramente quello di recuperare le perdite subite da entrambi in

quel periodo, allora RI 4 “non poteva non avere capito” le finalità

dell’operazione, non già per ipotetiche e soggettive deduzioni che avrebbe

dovuto fare sulla base di circostanze a lui note - e ciò quand’anche non ci

fosse stata un’esplicita comunicazione del destino del 90% delle retrocessioni

e quand’anche non avesse partecipato all’elaborazione del sistema incriminato -

bensì egli “non poteva non aver capito” unicamente poiché sapeva quale

era la finalità dell’operazione, ovvero recuperare le perdite patite a titolo

personale da lui e da RI 1 in quel momento.

Ma il

condizionale è, ancora una volta, d’obbligo poiché anche per quanto riguarda la

descrizione dell’antecedente - che di per sé avrebbe potuto, senza arbitrio,

supplire ad una comunicazione esplicita del destino che avrebbero avuto le

retrocessioni in esame, poiché questa sarebbe stata insita nello scopo

perseguito da entrambi - le dichiarazioni di RI 1 si rivelano, a fronte di un

attento esame, ancora una volta, poco costanti.

In

effetti, in occasione dell’interrogatorio del 4.12.2006 (A6), RI 1 afferma,

dapprima, che “all'epoca (nel 1998) avevo accusato alcune

perdite importanti sugli investimenti in titoli di alta tecnologia e così pure

l'avv. RI 4 ed i suoi clienti. (…) Fatto sta che RI 4 mi ha chiesto se era possibile trovare un sistema per recuperare quello che lui ed anch'io avevamo

perso. RI 4 non mi ha parlato in particolare dei suoi clienti, ma mi ha detto

che era al "tubo del gas" e doveva trovare una soluzione.”

Nel

successivo verbale (A10), RI 1 ribadisce che “il tutto è nato per cercare di

recuperare dei soldi che avrebbero dovuto servire a coprire le forti perdite

che sia io che RI 4 avevamo subito.”

Sennonché,

in occasione del successivo verbale di interrogatorio (A20), le perdite che i

due sin lì avevano subito e che li avevano spinti a delinquere non soltanto non

erano più “alcune”, “importanti” e “forti”, ma non erano

neppure più effettive. Infatti, RI 1 ha, in quell’occasione, dichiarato - in

contraddizione con quanto detto sino a quel momento - che il sistema era nato

poiché lui e RI 4 nel 1998 avevano solo cominciato “ad intravedere delle

possibili importanti perdite sui nostri investimenti privati”.

Ma non

solo.

La dichiarazione

appena riprodotta contrasta anche con quella resa poco dopo, sempre nello

stesso verbale, laddove RI 1 torna a dichiarare che RI 4 gli aveva chiesto se “poteva

esserci un sistema per cercare di guadagnare qualcosa e coprire le perdite”

e che lui acconsentì poiché di perdite ne aveva accusate pure lui.

Delle due

l’una: o le perdite erano effettive e da lì è nata la necessità di recuperarle

oppure erano solo prevedibili e pertanto RI 1 non può sostenere, nel contempo,

di avere accettato la proposta di RI 4 per recuperare perdite che anche lui

aveva patito.

È

evidente che il contesto in cui sarebbe nata l’idea di entrambi di intascarsi

il denaro di PC 1 - contesto in cui, tra l’altro, secondo RI 1, RI 4 gli

avrebbe detto di essere al “tubo del gas” ripetendo che stavano "perdendo

una fortuna", che dovevano "trovare il sistema per

rifarci" e che riceveva "telefonate dai miei clienti che si

lamentano della mia gestione" - non solo manca di precisione ma è

assolutamente nebuloso.

Tanto più

che solo pochi giorni dopo, in occasione del verbale di interrogatorio

11.1.2007 (A25), RI 1 ha dichiarato che quel che RI 4 voleva, quando lo interpellò

nel 1998, non era più recuperare importanti perdite né guadagnare in vista di

perdite prevedibili ma unicamente “guadagnare qualche soldo” per coprire

quelle perdite che, su consiglio di RI 1, aveva accusato lui personalmente ed i

suoi clienti.

Anche sulle

circostanze che portarono all’ideazione del piano - e meglio, sulle pretese

perdite subite da entrambi - e che hanno chiamato in causa RI 4 quale agente

scatenante del piano poi elaborato, quindi, RI 1 da dimostrazione di poca

costanza e di mancanza di coerenza.

In sunto,

secondo il dire di RI 1 - a torto ritenuto costante dalla prima Corte - le

perdite sue e di RI 4 per la cui copertura il piano venne elaborato sono,

dapprima, “alcune” “effettive” ed “importanti o forti”,

dopo si rivelano solo ipotizzabili, prevedibili e future e infine tornano ad

essere nuovamente effettive ma si riducono in ampiezza visto che per coprirle

sarebbe bastato “qualche soldo”.

cd) Già solo

in queste iniziali dichiarazioni - peraltro rese sull’arco di un periodo relativamente

breve - RI 1 ha dato oggettivamente dimostrazione di ben poca costanza e

coerenza.

ce) Ma la

mancanza di costanza di RI 1 circa il coinvolgimento di RI 4 in quanto agente consapevole si rivela con ancora maggiore chiarezza confrontando le dichiarazioni

sin qui esaminate con quelle rese successivamente dal chiamante.

In

effetti, in occasione del verbale dell’8.2.2007 (A34), il PP, dopo avere

constatato (sulla scorta dei risultati dell’indagine intesa a verificare le

dichiarazioni di RI 1) che, almeno per gli investimenti sul conto __________

- unico suo conto attivo nel periodo 1998/1999 - non figurava

alcuna perdita che avrebbe potuto in qualche modo motivare la decisione di

iniziare a malversare e che anche dai grafici dell’andamento dei titoli

tecnologici citati da RI 1 nei suoi verbali e nei quali aveva investito negli

anni 1998/1999 emergeva un andamento generalmente positivo ritenuto come un

primo tracollo si era registrato solo più tardi, negli anni 2000/2001 - e ciò

contrariamente a quanto RI 1 aveva sin lì riferito - il chiamante si è limitato

ad impegnarsi a riflettere sulle emergenze prospettategli e ad affermare di

ricordare di avere “subito delle gravi perdite” e di avere “collegato

l'inizio delle operazioni forex con il __________ al fatto di queste perdite”

prendendo, però, atto che quel ricordo evidentemente non corrispondeva con

quanto effettivamente accertato. RI 1 si impegnò, quindi, a “fare mente

locale” e a indicare “precisamente alla PP, sempre che io mi ricordi, i

motivi per cui nel 1998 ho preso la decisione di malversare ai danni della PC 1.”

Chiamato ancora il 19.6.2007 (A46) a fornire le ragioni per cui

il piano criminale venne elaborato ed avviato - poiché quelle indicate

precedentemente non potevano essere vere visto che di perdite a causa di

investimenti sbagliati (peraltro, sempre negate da RI 4) non vi era traccia

agli atti, ritenuto come in quel periodo gli investimenti in titoli tecnologici

avevano, in realtà, solo fruttato dei guadagni - RI 1 non rispose, limitandosi

a parlare del calo di valore subito dai titoli PC 1 nella seconda metà del 1998

e a parlare di “stock options della PC 1, che non erano depositati in alcun

portafoglio” e che, “se esercitati, non gli avrebbero permesso di

conseguire un buon utile” (!!!), confermando così che di perdite effettive

egli non ne subì.

Su questo

aspetto torneremo nel considerando che segue. Qui basti dire che, correttamente

interpretate, queste dichiarazioni altro non sono che una nuova versione

riguardo al preteso danno chiamato a giustificare il fatto che RI 4 gli chiese

“di far qualcosa” dando così l’avvio al piano criminoso: l’incostanza di

RI 1 su questa questione non è più solo riferita all’entità del danno ma anche

alla sua esistenza.

Così come

riportato in sentenza (consid. 7, pag. 45-46), in aula, RI 1 ha ribadito tutte le dichiarazioni rese nel verbale A6 (verb. dib. pag. 8). Così facendo (e meglio,

cambiando nuovamente versione rispetto all’A10 e successivi pur senza

sconfessarli esplicitamente), da un lato, è tornato, relativamente al ruolo

avuto da RI 4, alla primitiva versione di un RI 4 coideatore del piano

criminale. D’altro lato, egli non ha - perlomeno sulla scorta di quanto emerge

dal verbale del dibattimento e dalla motivazione della sentenza - né chiarito

né precisato i molteplici aspetti contraddittori del suo quadro dichiarativo

che, contrariamente a quanto accertato, ma non sostanziato, dai primi giudici,

risulta tutt’altro che affidabile, preciso e coerente in relazione alle circostanze

della nascita del piano criminale, ed in particolare al ruolo giocato da RI 4 in questo contesto (cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Se è vero

che RI 1 ha costantemente dichiarato a partire dal suo secondo verbale del

4.12.2006 (A6) - ripetendolo anche in aula - che RI 4 era a conoscenza, sin

dall’inizio, del disegno criminoso e che con tale consapevolezza l’ha aiutato

nei modi descritti nell’atto di accusa (cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag.

105), è altrettanto e soprattutto vero che le sue dichiarazioni sul movente e

sulle circostanze e il contesto in cui egli ha collocato il “RI 4 consapevole”

hanno subito nel tempo modifiche sostanziali. Le sue dichiarazioni al riguardo -

se sottoposte al meticoloso esame cui è soggetta, per sua stessa natura, la

chiamata di correo (al pari di ogni altro indizio in assenza di prove certe) -

si sono rivelate tutt’altro che costanti e coerenti.

La prima

Corte è, pertanto, caduta in arbitrio ritenendo chiare, univoche e costanti le

dichiarazioni del chiamante.

La

relativa censura è, pertanto, fondata.

4.4. Il ricorrente prosegue

nella contestazione della valutazione della chiamata in correità operata dai

primi giudici sostenendo che le dichiarazioni di RI 1 sono state a torto

ritenute, in sé, affidabili in ragione della verosimiglianza dei fatti e delle

circostanze da questi addotte. In particolare, il ricorrente rimprovera alla

prima Corte di non avere considerato, in questo esame, che la sua situazione

era più che florida. Ciò ritenuto - prosegue - la considerazione, peraltro

fondata sul nulla, secondo cui, in virtù delle differenti abitudini

linguistiche dei due, le espressioni “era al tubo del gas” e “stava

recuperando sangue” non appartengono al vocabolario del chiamante ma non

stonano “in bocca a RI 4” è talmente inconsistente da essere del tutto

improduttiva (ricorso punto 3.3 pag. 20 e 21). Sempre nell’ottica della logica

interna della chiamata, il ricorrente sottolinea l’incoerenza del dire di RI 1

laddove egli ha affermato che, quando RI 4 gli chiese di pensare a un metodo

per recuperare le perdite, lui intese che “egli facesse riferimento a

sistemi leciti o illeciti” visto che “operando lecitamente sul mercato

dei cambi non era possibile conseguire lo scopo voluto da RI 4” (ricorso pag. 20 che cita le dichiarazioni rese da RI 1 durante il confronto con RI 4, verbale

12.1.2007, pag. 2 in fine).

a) Si evince dalla sentenza impugnata che la prima Corte ha ritenuto in

sé verosimile il racconto di RI 1 secondo cui fu RI 4 a chiedergli di elaborare un piano per recuperare dei soldi nonostante la sua situazione economica

fosse oggettivamente “florida e benestante” poiché, nel riferirlo, RI 1

utilizzò un’espressione colorita - “essere al tubo del gas” cui fece

seguito uno “stare recuperando sangue” dopo che le retrocessioni

cominciarono ad affluire - non propria del linguaggio di RI 1 ma che “potrebbe,

invece, anche non stonare in bocca a RI 4” (sentenza impugnata, consid. 16, pag 106-107).

b) L’argomentazione

ricorsuale secondo cui il contenuto della chiamata di correo sulle circostanze

che spinsero RI 4 a chiedere all’amico di trovare un sistema - “illecito”

- per “fare soldi per sé” manca di una logica e coerenza interna non è

destituita di fondamento.

Infatti, nella situazione

descritta da RI 1 (invero una delle tante) e ritenuta attendibile dalla prima

Corte al considerando 16 pag. 106 e seg. della sentenza impugnata, si ha un

avvocato incensurato, con una situazione economica “florida e benestante”

che chiese all’amico di elaborare un piano criminoso soltanto perché “alcuni

ma non molti” dei titoli PC 1 che deteneva ebbero un calo. Si evidenzia,

qui, che, nella situazione descritta da RI 1 e ritenuta dalla Corte, l’avvocato

incensurato e benestante non aveva davvero subito una perdita. Semplicemente,

aveva visto alcuni (peraltro pochi) titoli che deteneva subire un calo di

valore: nella sentenza impugnata, infatti, nemmeno è preteso che i titoli siano

in quel momento stati venduti e che ciò abbia davvero provocato una perdita.

Non vi è chi non veda come la richiesta che RI 1 pretende che RI 4 gli abbia

rivolto non sia quella che, secondo la comune esperienza della vita e

l’ordinario andamento delle cose, fa un incensurato e benestante professionista

confrontato con un calo del valore di poche azioni da lui detenute (e non

ancora con una reale ed effettiva perdita).

A questa assenza di logica

interna - e, pertanto, di verosimiglianza in sé del racconto - non si può

certamente supplire, come ha fatto la prima Corte, con argomentazioni di natura

linguistica. Non lo si può fare non soltanto per la fragilità dell’argomento. Soprattutto

in concreto non lo si può fare poiché le argomentazioni di natura linguistica poggiano

su un accertamento arbitrario: come sostenuto dal ricorrente, non vi è, agli

atti, alcun elemento probatorio che possa sorreggere l’accertamento relativo

alle “abitudini linguistiche” degli imputati.

Va qui aggiunto che in

questo contesto, cioè nel contesto di una situazione in sé illogica, è del

tutto irrilevante il distinguo fatto dalla prima Corte secondo cui RI 1 non

aveva mai detto che RI 4 fosse oggettivamente al tubo del gas ma ha solo

affermato che RI 4 gli disse di esserlo (sentenza impugnata, consid. 16, pag.

106). In effetti, rimane inverosimile - poiché non conforme al comune andamento

delle cose - che il descritto avvocato benestante ed incensurato si metta

improvvisamente a mentire sulla sua situazione finanziaria per convincere RI 1 a delinquere.

In questo senso e su

questo punto, dunque, così come sostenuto nel ricorso, non si può attribuire

logica interna alla chiamata di correo di RI 1 senza cadere in arbitrio.

Anche la seconda censura

ricorsuale relativa alla coerenza interna della chiamata merita accoglimento.

Non è, infatti, in sé credibile poiché illogica la versione secondo cui RI 1

comprende la (pretesa) richiesta dell’amico come richiesta implicita di

elaborazione di un piano criminale a motivo del fatto che “operando

lecitamente sul mercato dei cambi non era possibile conseguire lo scopo voluto

da RI 4”: questo “scopo voluto” era, infatti, del tutto

nebuloso nella misura in cui lo stesso RI 1 non ha saputo mai quantificare la

pretesa perdita subita da RI 4 se non con espressioni generiche (e, peraltro,

come visto sopra, fra loro contradditorie). Mai RI 1 ha parlato di cifre che sole avrebbero potuto - se davvero consistenti - rendere in qualche modo

logica la sua dichiarazione circa quel che lui dedusse dalla (pretesa)

richiesta dell’amico che - per stessa sua ammissione - sulla questione (cioè,

sul metodo con cui operare) nulla aveva detto.

Anche questa censura merita, dunque,

accoglimento.

c) A fronte dell’accoglimento

delle precedenti censure quo all’arbitrarietà del giudizio di logica e coerenza

interna delle dichiarazioni di RI 1, appare superfluo esaminare le ulteriori

censure avanzate a questo proposito dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20 e 21).

4.5. Il ricorrente censura,

poi, il giudizio di generale credibilità di RI 1 sostenendo, in sunto, che nel

darlo i primi giudici non hanno “minimamente” considerato che RI 1 non

ha indicato la destinazione data ai 7-10 milioni di franchi “che mancano

inspiegabilmente all’appello” oppure ha dato, al riguardo, “spiegazioni

del tutto inattendibili” (ricorso, pag 28).

a) Esaminando

l’affidabilità della chiamata, la prima Corte ha ritenuto data anche la

generale credibilità di RI 1 rilevando che egli “in sede pre-dibattimentale,

ma soprattutto in aula, ha sempre risposto in modo affidabile, preciso e

coerente alle domande postegli. Al di là della sua pesante caduta nell’illecito”

- ha continuato la prima Corte - “ va dato atto a RI 1 di essere, per

carattere e formazione, un uomo preciso, financo meticoloso, chiaro e accurato

nell’esprimersi” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

b) Anche in questo

giudizio, la prima Corte è caduta nell’arbitrio. Essa, infatti - come sostenuto

dal ricorrente - non ha per nulla considerato che RI 1 non ha indicato la sorte

avuta dai fr. 7-10.000.000.- che mancano all’appello (cfr A40 del 18.4.2007 pag

4 ). Viste le caratteristiche riconosciute a RI 1 - giudicato, “per

carattere e formazione, un uomo preciso, financo meticoloso” - il suo

silenzio sul destino di una cifra così importante non può che essere

considerato una pesante ed inammissibile reticenza che, in quanto tale, contrasta

in modo irrimediabile con il giudizio di credibilità generale.

Del resto, a titolo

abbondanziale, si rileva che, con questo giudizio, la prima Corte è caduta in

contraddizione con sé stessa nella misura in cui, procedendo alla

commisurazione della pena da infliggere a RI 1, ha dato atto di nutrire “non poche perplessità e preoccupazioni per il fatto che RI 1 non ha

dato agli inquirenti spiegazioni sul destino di quei 7-10.000.000.- di franchi

che ancora mancano all’appello” (sentenza impugnata, consid. 19, pag 122).

Anche questa censura deve,

dunque, essere accolta.

4.6. Proseguendo nel suo

esposto, il ricorrente sostiene che la dichiarazione di correo sulla cui base

la prima Corte ha accertato che lui sollecitò RI 1 ad elaborare il

disegno criminoso a seguito del calo subito dalle azioni PC 1 è smentita sia

dal fatto che egli in quel momento non ha subito delle perdite a seguito dei

suoi investimenti in borsa sia dal fatto che egli - lungi dall’essere “al

tubo del gas” - ha sempre avuto in quell’anno una situazione economica

florida.

a) Dopo avere accertato - come detto, arbitrariamente - la costanza

e la logica interna delle dichiarazioni di RI 1 e la sua generale credibilità,

i primi giudici hanno considerato verosimili le dichiarazioni sui fatti e sulle

circostanze relative al contesto in cui, secondo il chiamante, è nato il piano

criminoso sulla base degli accertamenti secondo cui “nell’autunno del 1998

le azioni PC 1 ebbero davvero un calo” e secondo cui “RI 4 possedeva

alcuni (non molti) di quei titoli, mentre che RI 1 (tra azioni e stock-option)

ne possedeva parecchi di più” (sentenza impugnata, consid. 16, pag 107).

b) Al proposito, il

ricorrente inizia evidenziando che, contrariamente a quanto dichiarato da RI 1,

egli non aveva subito nel periodo in cui l’operazione stava per essere

organizzata “pesanti perdite”, non “era al tubo del gas” e non

doveva trovare, pertanto, nessuna “soluzione” poiché, così come

dimostrato nel corso dell’inchiesta, in quel periodo la sua situazione finanziaria

era “più che florida” (ricorso punto, 3.3 pag. 19). Egli continua, poi,

rilevando come i primi giudici, malgrado abbiano dato atto di questa sua floridezza

finanziaria, siano caduti in arbitrio giudicando affidabile il dire di RI 1 poiché

- spiega il ricorrente - le sue dichiarazioni, non solo non hanno trovato

conferma negli atti, ma, al contrario, “negli atti processuali trovano

costanti smentite” (ricorso pag. 19).

c) La censura ricorsuale

- relativa alla vestizione della chiamata di correo da elementi esterni -

merita accoglimento poiché dal materiale probatorio in atti risulta che, contrariamente

a quanto accertato dalla prima Corte, nel periodo in cui è nato il disegno

criminoso, nessuno dei due protagonisti aveva subito delle perdite in borsa.

Come affermato nel

ricorso, su questo tema le dichiarazioni di RI 1, non solo non trovano

conferma in atti, ma sono addirittura da essi smentite.

A

torto, infatti, i primi giudici hanno vestito il dire di RI 1 con il fatto - di

per sé correttamente accertato - secondo cui nell’autunno del 1998 le azioni PC

1 subirono un calo.

Come

visto sopra secondo la chiamata di correo così come è stata interpretata dai

primi giudici, fu a seguito di investimenti andati male e che provocarono delle

perdite che RI 4 sollecitò RI 1 affinché questi elaborasse un piano criminoso

volto a recuperare le perdite e fu soltanto dopo che il piano venne elaborato

che nacque la necessità di trovare una banca compiacente. Questa venne

individuata nel __________ ai cui quadri RI 4 - dando esecuzione al piano -

presentò (insieme ad un inconsapevole RI 5) RI 1.

In questo

scenario, dunque, le perdite che generarono il tutto dovettero - forzatamente -

verificarsi prima della presentazione di RI 1 in __________ .

Ora, come

risulta dalla testimonianza di Z. (verbale del 30.11.2006, B4), da

inchieste esperite in __________ nel 2006 è emerso che la presentazione

di RI 1 in __________ avvenne in un incontro - cui parteciparono, oltre a RI 1,

RI 4, RI 5, B. e A. - che ebbe luogo nel periodo marzo-giugno 1998, quindi

prima dell’autunno del 1998 [cfr. a questo proposito anche le dichiarazioni dei

quadri del __________ che riferiscono di incontri preliminari di presentazione

del cliente, e meglio B9 A. 1.12.2006, B17 A.

16.1.2007, B8 B. 1.12.2006 e B16 B. 20.1.2007, unitamente

alle dichiarazioni dello stesso RI 1 secondo cui probabilmente il primo

incontro di presentazione avvenne presso gli uffici

della PC 1 oppure presso il Ristorante __________ (cfr.

A6 4.12.2006)].

Per

quanto riguarda l’andamento dei titoli e, più in generale delle borse in quel

momento - ovvero nel periodo marzo-giugno 1998 e comunque prima dell’autunno

del 1998 - già si è anticipato ai consid. 4.3. bg) e 4.3. bh) che l’inchiesta - cfr. in particolare, le contestazioni del procuratore

pubblico nei verbali 8.2.2007 A34 e 19.6.2007 A46 quo all’andamento dei titoli

in cui RI 1 aveva investito con particolare riferimento agli anni 1998/1999 - ha

permesso di appurare che nel 1998, a parte un lieve calo in autunno del titolo PC

1 (cfr. le dichiarazioni di RI 1 in occasione del verbale del 16.6.2007 A46 e

il doc. dib. 5 prodotto dalla PC), l'andamento dei titoli (in cui RI 1 aveva

investito) era generalmente positivo e che solo negli anni 2000/2001 vi è stato

un tracollo dei corsi.

Pertanto,

nei primi sei mesi del 1998 i titoli PC 1 in cui avevano investito sia RI 4 (“non molti”; cfr. sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107)

sia RI 1 (“parecchi di più”; cfr sentenza impugnata, consid. 16, pag.

107) non potevano avere registrato alcun calo.

Va, qui, osservato che, in ogni

caso, nemmeno è sostenibile che RI 4 e RI 1 subirono delle perdite (per il cui

recupero era necessario delinquere) nell’autunno successivo. Infatti, gli

accertamenti esperiti durante l’inchiesta hanno permesso di accertare

che di perdite non si può parlare almeno sino al 2000/2001 (cfr. A34 e A46). E,

al proposito, messo alle strette, dopo avere implicitamente ammesso di avere

collegato a torto l’inizio delle operazioni forex taroccate con le perdite

subite (cfr. A34 in cui egli prende atto che nel 1998 non vi era alcuna perdita

che avrebbe potuto motivare la decisione di iniziare a malversare a danno di PC

1), lo stesso RI 1 non ha saputo fare altro che richiamarsi ad una perdita di

valore del titolo PC 1 (che, in sé, ancora non significa, perdita effettiva)

per poi passare a parlare di un solo teorico mancato conseguimento di un buon

utile (cfr. A46), ciò che, con evidenza, non può essere visto come una perdita.

Del resto, nemmeno la prima

Corte ha accertato l’esistenza di una perdita effettiva ma si è limitata ad

evocare il generico calo di valore subito dalle azioni PC 1 nell’autunno 1998

(sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107).

Questi accertamenti

evidenziano l’arbitrarietà del giudizio di attendibilità della chiamata di

correo ritenuto che il chiamante ha sempre sostenuto che il “tutto” era

nato dalla richiesta di RI 4 di trovare un sistema per recuperare le perdite da

entrambi subite con i titoli tecnologici: nella prima metà del 1998 - ma

nemmeno globalmente in quell’anno (cfr. allegato 13 pag. 12/12- __________ in

AI749) - né RI 4 né RI 1 subirono perdite a seguito dei loro investimenti.

In questo senso, non

soltanto la chiamata di correo non è vestita da elementi esterni, ma da essi la

chiamata è smentita.

In questo contesto, aggiungono inverosimiglianza al tutto le

dichiarazioni riguardanti la disperazione di RI 4 - “sono alla tubo del gas”

e, poi, “recupero un po’ sangue” - che fa a pugni con la situazione di

generale e solido benessere dell’avvocato luganese (“nel 1998 la mia

situazione finanziaria era florida nel senso che disponevo di liquidità per ca.

fr. 2/2.5 Mio ed altri beni immobili tra cui lo stabile in cui si trova il

Ristorante __________ e la mia abitazione di __________ . Sono

anche azionista in ragione di 30 azioni su 130 della __________ .

Complessivamente dichiaravo nel 1998 un reddito complessivo di ca. fr.

500'000.-.”, A7 RI 4 5.12.2006) e

quelle relative al sentirsi responsabile di RI 1 per consigli dati quando, in realtà, al momento della nascita del disegno criminale, tali

consigli avevano solo fruttato dei guadagni.

d) Da quanto precede, il

racconto di RI 1 sulla nascita del piano criminoso, già incostante, incoerente e

privo di logica interna come detto al considerando che precede, risulta pure

smentito dalle risultanze agli atti.

A fronte dell’accoglimento

di questa censura, appare superfluo esaminare le altre argomentazioni sviluppate

al riguardo dal dal ricorrente (ricorso, pag. 19 e 27).

4.7. Il

ricorrente censura d’arbitrio il giudizio di spontaneità della chiamata di

correo poiché - sostiene - RI 1 lo ha chiamato in causa soltanto dopo essere

stato informato che “RI 4 aveva svuotato il sacco”, cioè dopo che egli aveva

fatto al PP dichiarazioni che coinvolgevano direttamente il chiamante nell’ipotesi

di reato denunciata da PC 1 e dopo che queste sue dichiarazioni gli vennero

contestate.

Egli contesta

anche il giudizio di prime cure sulla natura disinteressata della chiamata di

correo, ritenuto come fu soltanto nelle citate condizioni di fatto che RI 1 lo

coinvolse pesantemente, affermando che egli sapeva e che aveva insieme a lui

elaborato il sistema da proporre alla banca. Al proposito, il ricorrente

sottolinea come RI 1 sfumò e rettificò vieppiù tale sua dichiarazione sino ad

affermare semplicemente che, a suo parere, RI 4 non poteva non sapere che egli

avrebbe dirottato a suo indebito profitto il 90% delle retrocessioni ai danni di

PC 1, anche se di ciò i due non parlarono mai esplicitamente. Il ricorrente rimprovera,

poi, alla prima Corte di essere caduta in arbitrio nel giudicare spontanea la

chiamata di correo di RI 1 trovando, come ha fatto, tale caratteristica nella semplice

circostanza per cui il chiamante, scelta la via della confessione, non l’ha più

abbandonata (ricorso pag. 26 e 27).

a) Il

giudizio di spontaneità della chiamata di correo formulato dai primi giudici

poggia sulle considerazioni secondo cui RI 1 ”scelta per sé la via della

confessione (…) non l’ha più abbandonata” (pag. 105 della sentenza

impugnata) e sull’accertamento secondo cui RI 1 chiamò in causa RI 4 non per “scaricare

su di lui proprie colpe quanto piuttosto per illustrare il contesto in cui è

nato il disegno criminoso da lui (e non da RI 4) concepito” (sentenza

impugnata, consid. 16, pag. 106).

Il

carattere disinteressato della chiamata di correo è stato, per contro,

ravvisato dalla prima Corte nella circostanza secondo cui RI 1 non ha avuto,

poiché non risulta, “né in corso d’inchiesta, né in aula, un qualche

interesse a dire e a riaffermare che RI 4 era stato sin dall’inizio consapevole

del fatto che i soldi ricavati dalla modifica dei corsi di cambio se li

dividevano tra loro” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107). Anzi -

sempre secondo i primi giudici - “persi dopo l’arresto e dopo quattordici

mesi di carcere preventivo ogni residuo prestigio, ogni orgoglio e reputazione,

l’aver chiamato in causa RI 4 semmai gli ha nuociuto, perché l’inchiesta si è

fatta più complessa e i tempi giudiziari, compresi quelli del dibattimento, si

sono fatti più lunghi” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107-108).

b) Per giudicare della spontaneità, non già delle sue ammissioni, ma di

quelle relative al coinvolgimento di RI 4, non può essere dimenticato - come,

invece, hanno fatto i primi giudici - la circostanza secondo cui la chiamata di

correo è giunta dopo un primo interrogatorio del 29.11.2006 (A1), in occasione

del quale RI 1 ha più volte negato sia di conoscere la __________ sia di avere

mai saputo che la stessa fosse riconducibile a RI 4 ed in cui RI 1 aveva,

inoltre, strenuamente negato di avere avuto un ruolo nell’operatività messa in

atto per la generazione delle retrocessioni ed in cui, ancora, a fronte di

questa negazione di un suo qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda, gli

furono contestate le dichiarazioni contrarie rese proprio ed esclusivamente da RI

4 che lo coinvolgevano in prima persona e a cui lui, in un primo momento, tentò

di reagire con argomentazioni estremamente inconsistenti (cfr A1 pag. 5).

Non può,

pertanto, essere ignorato, pena un’interpretazione unilaterale o per lo meno

insufficiente del materiale probatorio, che fu soltanto dopo che gli vennero

contestate le dichiarazioni di RI 4 che lo inchiodavano alle sue responsabilità

- sin lì da lui negate - che egli, non solo scelse “la via della confessione”,

ma scelse di chiamare in causa RI 4 sostenendo che sia l’elaborazione del piano

sia la decisione di presentarlo in banca con la “favola” della creazione di

creare dei fondi neri per PC 1 fu fatta di comune accordo.

Rilevata questa successione temporale che, già da sola, pone una

pesante ipoteca sul carattere spontaneo della chiamata, non può essere

dimenticato che al termine del primo interrogatorio - quando, messo oramai alle

strette, preferì non pronunciarsi sulla questione delle retrocessioni - RI 1 fu

arrestato, che, lasciato l’ufficio del procuratore pubblico per essere condotto

in carcere, RI 1 incontrò RI 4 nei corridoi del Ministero pubblico e che, in

quel breve incontro, fra i due vi fu un altrettanto breve colloquio (cfr A17,

A20, A22, A26).

Secondo

quanto dichiarato da RI 4, in quel frangente, RI 1 gli disse "RI 4 sei

un cretino, cosa sei andato a raccontare, adesso mi arrestano, ma te la faccio

pagare" (A17). RI 1 ha, invece, sostenuto che egli si limitò a dire

"ti rendi conto che mi stanno arrestando?" e che RI 4, volendo

discolparsi (“come a sua giustificazione”, cfr. A20 pag. 2), gli rispose

che la colpa era di “quei fetenti del __________ " (A20 e A26)).

La

sentenza impugnata nulla dice in relazione a questo incontro ed al colloquio

fra i due ormai ex-amici. La questione può, comunque, essere risolta in questa

sede ritenuto che le due versioni sono soltanto apparentemente contrastanti

nella misura in cui, anche volendo prendere per buona quella di RI 1, si ha

comunque un RI 1 che accusa l’altro del suo arresto: quel “ti rendi conto”

non può certamente essere inteso come l’espressione di incredulità di un

innocente (RI 1 sapeva quel che aveva fatto) indirizzata all’amico incontrato

casualmente nei corridoi. Del resto, che quel “ti rendi conto” era da

intendersi come un rimprovero è dimostrato anche dal fatto che è lo stesso RI 1 a dire che RI 4 tentò di difendersi addossando la colpa a “quei fetenti del __________ ".

Con il che, ci si trova - per ammissione (anche se inconsapevole) di RI 1 - di

fronte ad un chiamante che chiama in causa colui che egli ritiene essere il

responsabile del suo arresto.

Pur

rilevando che, in seguito, riconfermandosi nella sua chiamata di correo, RI 1 ha escluso di avere avuto, tirando in causa RI 4, intenti vendicativi (A20), nell’ambito dell’esame

del carattere disinteressato e spontaneo della chiamata di correo non può

essere ignorata la circostanza secondo cui fu soltanto dopo che seppe che con

le sue dichiarazioni al PP l’amico lo aveva praticamente messo con le spalle al

muro che RI 1 si decise - oltre che ad ammettere le sue responsabilità - a

chiamare in causa RI 4. E, sempre nell’ambito dell’esame del carattere

spontaneo e disinteressato della chiamata, non può essere dimenticato - alla

luce del colloquio di cui s’è detto che rivela come RI 1 ritenesse l’amico

responsabile dei suoi guai - che RI 1 ha, nel tempo, gradualmente annacquato il contenuto della sua chiamata tanto che, nel corso dei vari interrogatori,

il coinvolgimento di RI 4 nell’ideazione del piano si è gradualmente sfumato

sino ad arrivare, in sostanza, ad una mera supposizione del chiamante: “RI 4

non poteva non avere capito” cose di cui i due mai avevano parlato

esplicitamente.

Va, poi,

considerato che è insito nella natura della “figura indiziante” che attraverso

la chiamata in correità l’imputato attribuisca la corresponsabilità di un fatto

penalmente rilevante ad un terzo senza liberarsi dalla propria parte di

responsabilità. Pertanto, nella verifica dell’attendibilità della chiamata, la

questione secondo cui il chiamante non si libera dai propri addebiti assume

rilevanza soltanto secondaria.

Ne

consegue, che se - così come indicato dai primi giudici - è vero che, in

concreto, RI 1 ha chiamato in causa RI 4 soltanto dopo avere deciso di

rispondere dei suoi addebiti, è anche vero che non poteva essere altrimenti:

non può, infatti, per definizione, esservi chiamata di correo senza assunzione

di una personale responsabilità.

Inoltre, pure

ritenuto che RI 1 non ha cercato di attribuire a RI 4 un ruolo preponderante

nell’ideazione o nella messa in esecuzione del piano delittuoso, va precisato

che, comunque, egli gli ha attribuito la funzione di motore scatenante

l’attività criminale affermando che il tutto è nato da una richiesta

dell’avvocato luganese che lo sollecitava a trovare un sistema per recuperare

le perdite subite a causa di investimenti da lui consigliati, facendo così leva

sul suo senso di responsabilità. In questo senso, contrariamente a quanto

accertato dalla prima Corte, RI 1 ha chiamato in causa RI 4 proprio scaricando

su di lui la responsabilità - se non dell’elaborazione del piano criminoso

(anche se, in occasione del verbale 4.12.2006, volle dividere con lui tale

responsabilità sostenendo che vi pensarono insieme) - della decisione di

procedere all’elaborazione di un tale piano.

A fronte

dell’iniziale enfatizzazione del ruolo del chiamato, seguita dal suo progressivo

ridimensionamento fino al lumicino finale della mera supposizione di RI 1 (RI 4

non poteva non sapere), in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo delle

affermazioni di RI 1 e ritenuto il contesto sopra delineato, la Corte non poteva, senza cadere in arbitrio, sostenere che la chiamata di correo era disinteressata.

E ciò, anche alla luce del fatto che è stata smentita dagli atti ( cfr. considerando

che precede) la dichiarazione relativa alle perdite da entrambi subite.

La

censura di arbitrio in relazione all’accertamento della spontaneità e del

disinteresse della chiamata di correo va, quindi, accolta.

4.8. In

conclusione, la Corte di prime cure è caduta in arbitrio poiché ha posto a base

del proprio convincimento sul dolo di RI 4 un giudizio di attendibilità della

chiamata di correo che non poteva essere dato a fronte di un progressivo ed

incoerente cambiamento di versioni del chiamante, del fatto che le circostanze

poste alla base della chiamata di correo sono state smentite da chiare e

contrarie risultanze in atti e dell’assenza del requisito di spontaneità e

disinteresse.

4.9. In queste condizioni, ritenuto

che già per i motivi sin qui elencati alla chiamata di correo non può essere

attribuita né attendibilità intrinseca (per assenza di costanza, di spontaneità

e di disinteresse e per mancanza di verosimiglianza interna e per mancanza di

credibilità generale del chiamante) né attendibilità estrinseca (essendo la

chiamata in contrasto con le risultanze agli atti in relazione ai motivi della

nascita del piano criminoso), sarebbe superfluo valutare la correttezza dell’ulteriore

sua vestizione operata dai primi giudici sulla base di dichiarazioni di RI 4

che sono state considerate menzognere e sulla base di alcuni fatti e circostanze

ritenute inusuali e anomale, tutte censurate di arbitrio dal ricorrente che ha,

in sunto, concluso che, “se la

confessione personale di RI 1 è indubbiamente confermata dal riscontro

oggettivo delle modalità operative della malversazione, la chiamata in

correità, resta (…) una voce nel deserto del tutto priva di riscontri esterni” e che ha rimproverato alla prima Corte di avere essenzialmente

individuato gli elementi a sostegno della credibilità esterna della chiamata di

correo nella sua non credibilità facendo capo - per concludere che egli

ha mentito - ad una serie di argomenti che “procedono tutti da fatti che, o

non sono di per sé certi o univoci, o addirittura sono accertati in modo

arbitrario” e che, quindi, non possono, se non in modo arbitrario, andare a

“rafforzare” ed a “consolidare” la chiamata di correo di RI 1.

Tuttavia, questa

Corte ritiene opportuno rilevare quanto segue.

a) Riguardo

la retribuzione, i primi giudici hanno accertato che, “a fronte di

prestazioni così poco impegnative” quali erano quelle che si chiedevano a RI

4 - ovvero “procurare un'__________ ,

intestarle un conto bancario, farsi passare per ADE, ricevere dei conteggi

mensili, recarsi al __________ di Via Vegezzi, prelevare il 90 percento degli

importi, trasportarli trecento metri più avanti fino al __________ e, senza formalità di sorta, consegnarli a RI 1 e così di seguito

per una quarantina di volte nella prima fase” e poi

“nella seconda fase dove l'apporto intellettuale è rimasto nullo, ed è solo

cresciuto, a causa delle trasferte - ancorché spesso effettuate a bordo di un

taxi - a __________ e a __________ , l'impegno fisico” - la percentuale del

10 percento era talmente esagerata “da essere di per se stesso molto sospetta”

(sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

a.1.) A

ragione, il ricorrente eccepisce che non è dato sapere su quali criteri di

giudizio si sia fondata la Corte per giungere alla conclusione di un’evidente

(e quindi riconoscibile anche a RI 4) sproporzione tra le prestazioni da lui fornite

e il 10% delle cosiddette “retrocessioni” (giova, qui, ricordare che, in

realtà, RI 4 non prese mai il 10% delle retrocessioni poiché tale percentuale

venne da lui divisa, prima con RI 5 e, poi, con RI 5 e RI 6).

Al di là del richiamo del ricorrente ai contenuti della perizia di

parte (doc. TPC 39a e doc. dib. 18) di per sé inconferente in questo contesto,

poiché la perizia di parte illustra l’usuale ammontare delle retrocessioni

pagate dalle banche agli intermediari professionali e non professionali (o

procacciatori d’affari), ovvero l’usuale ammontare di compensi diversi per loro

natura e, pertanto, non paragonabili a quelli riconosciuti da RI 1 a RI 4 a titolo di onorario, forza è constatare che non vi sono agli atti riscontri oggettivi circa

il compenso generalmente riconosciuto sulla piazza finanziaria ticinese per

prestazioni di professionisti finalizzate alla creazione di fondi neri

(costituzione di un assetto societario, gestione dei conteggi, trasporto del

contante).

In

assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo sulla questione, il giudizio della

prima Corte circa l’inusualità del compenso non può, dunque, che derivare da impressioni

soggettive - in cui, probabilmente l’etica viene confusa con il mercato - visto,

peraltro, che esse nemmeno possono trovare un qualche fondamento nella comune

esperienza della vita ritenuto che è notorio che nell’esecuzione di mandati in

ambito finanziario e commerciale (ma non solo, cfr. retribuzione dei notai e,

all’epoca, degli avvocati) l’entità della remunerazione non è funzione

dell’estensione delle prestazioni fornite ma è funzione del valore del mandato.

Il

giudizio di inusualità della remunerazione è, pertanto, arbitrario.

Da ciò

deriva che è arbitrario ritenere la remunerazione percepita da RI 4 un elemento

indiziante il suo dolo che può concorrere alla vestizione della chiamata di

correo di RI 1.

A titolo

abbondanziale, si osserva che, si volesse seguire la Corte di assise nel suo ragionamento, ci si potrebbe interrogare se il riconoscimento a

favore di RI 4 del 10% sugli importi conseguiti dalle note operazioni di cambio

costituisca, invece, un elemento che concorre a rendere poco plausibile la

versione di RI 1. Infatti, si fosse trattato della partecipazione consapevole

ad una ruberia ai danni di PC 1 (e, in favore di entrambi), era lecito

attendersi che RI 4 avrebbe reclamato una partecipazione ben più consistente

nell’operazione di saccheggio orchestrata da RI 1. Avesse RI 4 consapevolmente

assecondato RI 1, sicuramente egli - persona, seconda la Corte, navigata e che sapeva come stare al mondo - avrebbe preteso e ottenuto altro

trattamento da parte del socio, in particolare tenuto conto dell’enorme e

pesante posta in gioco: non si sarebbe, certo, accontentato del solo 10% del

maltolto di fronte allo scenario ipotizzabile in caso di scoperta della verità.

b) La

prima Corte ha ritenuto che il prelievo a contanti e il rientro dei soldi in

Svizzera fosse un elemento talmente inusuale da concorrere a vestire la

chiamata di correo. Al proposito, i primi giudici hanno considerato che “un

avvocato in buona fede si sarebbe e avrebbe posto qualche domanda a RI 1 per

chiarire come mai (e ciò RI 1 l’ha segnalato in aula e anche prima nei suoi

verbali) una multinazionale con succursali in tutto il mondo, e financo a __________

, per fare il nero utilizzasse un meccanismo macchinoso

(come quello di produrlo attraverso delle operazioni forex) e costoso (già per

il fatto che si doveva retribuire RI 4 con il 10%). E soprattutto, un avvocato

di buona fede si sarebbe interrogato e avrebbe interrogato RI 1 a sapere perché con un nero ormai acquisito sui conti di due __________ presso banche estere, RI 1 pagasse RI 4 per farlo rientrare in

contanti in Svizzera”. Concludendo sulla questione,

la prima Corte ha ritenuto che ciò costituiva “un’inspiegabile incongruenza

se davvero di nero per PC 1 si fosse trattato” (sentenza impugnata, consid.

16, pag. 110).

b.1.) Il ricorrente censura d’arbitrio tali considerazioni rilevando che

la prima Corte ha, in ciò, dimenticato che la PC 1 è una multinazionale che

travalica il concetto di estero e che, per disporre di quei fondi, avrebbe

dovuto lasciare traccia documentale, mentre è proprio tipico del nero non

lasciarne alcuna.

Anche in

questo caso, l’eccezione del ricorrente deve essere accolta. Contrariamente

all’opinione dei primi giudici, la creazione di fondi neri - e il loro utilizzo

vuoi per “incentivi a favore dei dipendenti” vuoi per “potersi

accaparrare gli specialisti del settore” vuoi per “"oliare" le

varie pratiche amministrative in giro per il mondo” (cfr. RI 4 A4

29.11.2006 e A7 5.12.2006) - esige l’interruzione della traccia cartacea e,

quindi, esige il prelievo in contanti. Secondo il normale andamento delle cose

e l’esperienza della vita è, dunque, arbitrario intravedere in questa

circostanza “un’inspiegabile incongruenza” nell’ottica del nero.

Altrettanto

naturale - sempre nell’ottica della creazione di nero per PC 1 - è il rientro

dei contanti in Svizzera, ritenuto che gli uffici del tesoriere di PC 1 (cui,

secondo la versione di RI 4, era stata affidata la regia della creazione di

questi fondi discreti) erano, appunto, in Svizzera.

Si rileva

qui che RI 4 ha sempre - ad eccezione di poche occasioni - consegnato il denaro

negli uffici di PC 1 (cfr. sentenza impugnata, consid. 9, pag. 61; consid. 13

pag. 85-90).

Si

aggiunge, qui, a titolo abbondanziale che un ulteriore elemento indiziante la

convinzione di RI 4 di stare partecipando alla creazione di nero per PC 1 è lo

“scarico per le movimentazioni contabili ed i prelievi contanti effettuati

su __________ , nonché per la gestione fiduciaria sin qui effettuata” fatto

firmare il 20.6.2003 da RI 4 a RI 1 in rappresentanza di PC 1 (cfr. doc. 1

allegato al verbale A20 del 27.12.2006; cfr. sentenza impugnata, consid. 17,

pag. 114 in cui l’essersi “fatto quietanzare” è stato considerato come

un elemento indiziante la buona fede di RI 6).

Pertanto,

l’accertamento dell’incompatibilità dell’operazione nell’ipotesi del “nero” è

arbitrario.

Altrettanto

arbitrario è, dunque, il considerare tale elemento come una circostanza che

concorre a vestire la chiamata di correo.

c) In queste condizioni, quand’anche il giudizio della prima Corte

sulle “bugie di RI 4” dovesse reggere alla censura di arbitrio e si

dovesse dare per accertato che egli ha mentito quando ha affermato di non avere

capito i termini dell’operazione e di avere pensato che fossero le banche a

finanziare le retrocessioni - e ciò malgrado la sua partecipazione alla

riunione in __________ del 20.10.1998, la ricezione della lettera-contratto

inviata da __________ a __________ e successivamente, per __________ a __________

, la conoscenza delle tabelle excel - questo non sarebbe evidentemente ancora

sufficiente a confermare un giudizio di colpevolezza scevro da arbitrio.

Del resto,

sempre a titolo abbondanziale, si ricorda qui che, in assenza di una chiamata

di correo (che è la situazione cui, viste le conclusioni di cui sopra, sostanzialmente

ci si trova confrontati anche per RI 4), gli stessi primi giudici non hanno

ritenuto sufficiente per un giudizio di condanna di RI 5 (per l’operatività in __________

) il fatto che egli ha negato di conoscere i dettagli del metodo unito alla

circostanza che, a fronte di minori prestazioni fornite, ha ricevuto un

compenso di poco inferiore a quello dell’amico.

d) In

conclusione, forza è concludere che i primi giudici hanno riconosciuto RI 4

colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata attribuendo valore

di prova ad una dichiarazione di correo cui non poteva, se non arbitrariamente,

essere riconosciuto tale valore.

RI 4 deve

essere, quindi, assolto dall’imputazione di complicità in amministrazione

infedele qualificata.

Caduta la

condanna principale, RI 4 deve essere assolto anche dall’accusa di riciclaggio

di denaro senza ulteriore disamina.

5.Visto quanto sopra, appare superfluo

esaminare le altre censure di arbitrio relative all’anticipato apprezzamento

delle prove operato dalla presidente della Corte che ha rifiutato la perizia chiesta

per l’accertamento di un’eventuale corresponsabilità dei quadri dirigenziali

delle due banche, di cui si è detto al consid. 3.

6.Conseguentemente al proscioglimento di

RI 4 dai reati di complicità in amministrazione infedele qualificata e di

riciclaggio di denaro, le confische dei saldi attivi di pertinenza

dell’imputato depositati sulle relazioni … (CHF) e 1471203.001.142.978 (euro)

intestate al Ministero Pubblico presso __________ (di cui ai dispositivi 13.1.

e 13.2. della sentenza impugnata) vanno annullate.

Si tratta

infatti - così come accertato nella sentenza, consid. 20, pag. 127 - degli

averi di RI 4 fatti rientrare dal __________ e consistenti nella ricompensa

che, così come accertato in questa sede, egli era convinto di ricevere, in

buona fede, da PC 1 per il mandato ricevuto per la creazione di fondi neri.

Per

quanto qui interessa, si ricorda che, ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 CP, la

confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquistato i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in

cui abbia fornito una controprestazione adeguata.

Già si è

detto che l’accertamento della prima Corte sulla sproporzione della ricompensa

in funzione delle prestazioni fornite per adempiere il mandato ricevuto da PC 1

è arbitrario poiché non solo non è fondato su alcun elemento probatorio ma é

altresì in palese contrasto con il normale andamento delle cose (cfr. supra, consid.

4.9. a.1.).

In

considerazione dell’assoluzione di RI 4 e in assenza di un accertamento che

attesti la non congruità della remunerazione, la confisca dei beni indicati è

contraria al diritto federale e va, dunque, annullata.

Sempre

conseguentemente al proscioglimento dell’imputato, vanno, altresì, annullati i

sequestri conservativi sui conti intestati a RI 4 e sulle particelle di sua

proprietà di cui ai dispositivi 14.1., 14.2, 14,3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7.,

14.8., 14.12 e 14.13 della sentenza.

II. Sul ricorso di RI 5

7. Il ricorrente censura d’arbitrio gli accertamenti che la prima

Corte ha posto alla base della sua condanna per titolo di complicità in

amministrazione infedele aggravata sostenendo che essi sono frutto di

un’unilaterale lettura del materiale probatorio, non avendo i primi giudici

tenuto conto nel loro giudizio di importanti indizi a suo favore, indizi

peraltro evidenziati più volte nel corso del pubblico dibattimento.

a)Il PP e la PC chiedono la reiezione della censura che ritengono appellatoria.

b) Come visto sopra, la prima Corte ha assolto RI 5 dall’accusa di

amministrazione infedele qualificata per il periodo 1998-2002.

Al

proposito, i primi giudici hanno precisato di essere “rimasti nel dubbio”

sulla questione della sua consapevolezza del piano criminoso “all’epoca che RI

1 e RI 4 trattavano con B., A. e con lui sottacendo loro il loro preesistente

accordo di spartirsi le retrocessioni” (sentenza impugnata, consid. 17,

pag. 110). Rilevando come, certamente, al pari di tutti quelli che si sedettero

al tavolo delle trattative durante la famigerata riunione del 20.10.1998, “anche

a RI 5 fu sin da allora chiaro che RI 1 poneva quale conditio sine qua non per

l’apertura di una relazione bancaria il consenso della banca ad autorizzarlo a

fare le creste sui cambi a spese dell’azienda” e sottolineando come “allo

sperimentato responsabile del servizio legal and compliance del private banking

del __________ non potevano già allora sfuggire i rischi che sono normalmente

connessi con il destino finale delle creste fatte a danno della propria azienda

da parte di un dipendente”, la prima Corte ha ritenuto che “nondimeno,

poiché non v’è prova che RI 1 e/o RI 4 ebbero a svelargli il loro segreto, non

si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell’autunno 1998

potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare provviste discrete per PC

1 era una menzogna” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110-111).

La prima

Corte è, però, giunta al giudizio opposto per il successivo periodo.

In

sostanza, dopo avere ricordato l’iter interno che portò i vertici di __________

a bloccare l’operatività di RI 1 ed avere evidenziato come tale decisione

abbia fatto scalpore “col che anche RI 5 non può non esserne stato messo al

corrente” ed avere sottolineato che “allo sperimentato giurista RI 5

non poteva di certo sfuggire” che tale blocco era motivato “dalla

volontà dei vertici di __________ di obbligare __________ ad abbandonare

pratiche discutibili e scorrette”, i primi giudici hanno concluso - “alla

luce di tale decisione e alla luce di tutte quelle circostanze molto sospette

che RI 5 dall’autunno 1998 non ha potuto via via non ricollegare tra di loro” -

che per RI 5 “di buona fede non si può più parlare” (sentenza

impugnata, consid. 17, pag. 112-113).

A questo

proposito, la prima Corte ha accertato che RI 5 sapeva sin dall’inizio “quali

erano i veri accordi stipulati tra RI 1 ed il __________ ”, sapeva che“tra

RI 1 e RI 4 v'era un accordo di spartirsi le "retrocessioni" nel

rapporto 90 a 10” e sapeva che RI 4, a sua volta “voleva fargli dei "regali" (…) facendolo partecipare (per un terzo o per il 40 percento

poco importa) alla sua quota”. Inoltre, la prima Corte ha ricordato che RI 5 ha, per anni, accettato “senza battere ciglio, come se fosse cosa usuale e non insolita e

anomala, ripetuti "regali" per cifre cospicue” ed ha, altresì,

visto con i propri occhi il 28.6.2002 “quanto sospetta era la prestazione

che gli veniva chiesto di eseguire e quanto misera essa fosse per rapporto

all'importo che RI 4 e lui intascavano” così come ha potuto constatare “quanto

inusitate - per lui uomo di banca, uomo di "legal and compliance"-

fossero le modalità per cui "retrocessioni" già acquisite "fuori

bilancio" su conti esteri, tornavano, contro ogni logica, per il 90

percento e per contanti, a __________ ”. Sempre secondo gli accertamenti

della prima Corte, RI 5 - “che cieco e sordo non era” - una volta visto

che i vertici nazionali di __________ avevano bloccato l’operatività di RI 1 “nonostante

le ripetute pressioni di C. e nonostante ciò implicasse la rinuncia a utili

milionari” e colta “di sicuro, da amico fraterno, (…) la delusione di RI

4 e anche quella di RI 1” a seguito di questa decisione “non poté non

capire” - in ogni caso, non lo poté dopo la decisione di __________ -“che

se il "gioco" ricominciava con __________ e che se egli avesse

continuato, in quelle condizioni ad accettare danaro, non più di

"regali" si sarebbe trattato, bensì egli sarebbe diventato un

complice che partecipava alla divisione del bottino” (sentenza

impugnata, consid. 17, pag. 113).

Sulla scorta di queste considerazioni,

i primi giudici hanno, quindi, concluso che, per quanto la consulenza giuridica

prestata al direttore di __________ (cui spettava la decisione di avviare una

relazione con PC 1) non costituisca oggettivamente una partecipazione alle

trattative, RI 5, “consapevole che RI 1 e RI 4 si spartivano, in danno di PC

1 che le finanziava, retrocessioni mensili per importi molto consistenti e

consapevole che anch'egli partecipava, per la sua quota, a tale spartizione”,

ha intenzionalmente funto da complice di RI 1 aiutando, oggettivamente e

soggettivamente e con un proprio personale tornaconto, RI 1 a danneggiare la propria azienda a scopo di indebito profitto “quando (…) ha il 21.7.2003

effettuato, a mezzo taxi pagato da PC 1, la trasferta a __________ ove ha

prelevato dal conto della __________ co. __________ l'importo di euro

236'335.- (ed è in quell'occasione che, per sua stessa ammissione, ebbe anche

modo di vedere l'eloquente "conteggio" mensile allestito da M.)

consegnandolo, brevi manu e senza ricevuta a RI 1 in una piazzetta autostradale sita nei pressi di __________ ” e quando ha “dopo il

settembre 2003, effettuato due ulteriori trasferte a __________ , accompagnando

RI 6, sapendo che costui avrebbe prelevato cospicue somme dal conto della __________

co. __________, che insieme le avrebbero trasportate a __________ e che

infine egli avrebbe curato - come di fatto curò - la consegna dei contanti a RI

1, sempre senza ricevuta” (cfr. sentenza impugnata,

consid. 17, pag. 110-114).

7.1. Il

ricorrente censura d’arbitrio l’accertamento secondo cui egli era a conoscenza

dei veri accordi tra RI 1 ed il __________ per avere preso parte alla riunione

del 20.10.1998 in __________ in cui vennero discusse le modalità operative.

A mente

del ricorrente, entrambi gli accertamenti di fatto - ovvero quello della sua

presenza a quella riunione e di quanto in essa venne discusso - divergono

crassamente dagli atti.

7.1.1. In primo luogo, il ricorrente contesta di avere partecipato alla

riunione del 20.10.1998. Riconosce, per contro, di avere sì partecipato ad una

riunione alla presenza della direzione di __________ e di RI 1, ma precisa che

si trattava di una delle riunioni che avevano preceduto quella del 20.10.1998.

L’accertamento

della sua partecipazione alla riunione del 20.10.1998 in __________ è, a mente

dell’insorgente, arbitrario per due ragioni. Da un lato, perché non tiene conto

delle dichiarazioni di RI 1 che ha precisato che lui presenziò soltanto ad una

riunione preliminare. D’altro lato, perché le dichiarazioni di B. - su cui la

prima Corte ha fondato l’accertamento della sua partecipazione a tale riunione

- non sono state correttamente interpretate. In particolare, non è stato

correttamente valutato che B. ha dichiarato che RI 5 partecipò ad una sola

riunione e che il teste ha dedotto che si trattò di quella del 20.10.1998 a

distanza di 8 anni dai fatti dopo avere preso visione della nota lettera-contratto

tra il __________ e la __________ . Inoltre - continua il ricorrente al

proposito - interpretando e valutando la deposizione di B., la prima Corte non

ha tenuto nella debita considerazione che il teste, nel suo verbale B8, ha

parlato di lui soltanto per descrivere l’introduzione del cliente in banca.

Inoltre -

continua il ricorrente - la prima Corte ha sbagliato non considerando

l’argomentazione difensiva secondo cui egli è stato nominato nella

lettera-contratto del 16.12.1998 soltanto perché l’istituto di credito voleva

riconoscergli il merito dell’acquisizione della cliente.

a) La

prima Corte ha accertato la partecipazione di RI 5 alla riunione del 20.10.1998

sulla scorta della lettera-contratto del 16.12.1998 della cui fedefacenza hanno

riferito sia B. - che ha detto che “se nella lettera 17 (recte:16).12.1998

alla PC 1 (Doc. 1) ho indicato che all'incontro del 20.10.1998 erano presenti

oltre a me anche RI 1, RI 4, A. e RI 5 è perché queste persone c'erano. Non

avrei altrimenti citato nominativi di persone che non avevano presenziato”

(B16 20.1.2007) - sia A. che, pur non avendo dell’incontro un ricordo preciso,

ha dichiarato che “se nella lettera del 17 (recte: 16).12.1998,

allestita da B., sono stati menzionati i nominativi delle persone che hanno

partecipato all'incontro del 20.10.1998, queste persone erano certamente

presenti” (B17 A.).

b)

Alla luce di questi accertamenti, le

argomentazioni difensive si rivelano di chiara matrice appellatoria. Non è,

infatti, sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove - per quanto essa

possa essere preferibile - per sostanziare l’arbitrio. È, per contro,

necessario, e il ricorrente non lo ha fatto, dimostrare perché l’accertamento

impugnato sia manifestamente errato.

La censura è, dunque, irricevibile.

Del

resto, si aggiunge qui, a titolo abbondanziale, che l’accertamento contestato non

può dirsi inficiato da arbitrio: esso é fondato, come visto, su un documento di

cui due testi concordemente attestano la fedefacenza e non è palesemente in

contrasto con altre risultanze probatorie nella misura in cui, in particolare,

né RI 4, né RI 1 hanno escluso la presenza di RI 5 alla riunione in questione.

Entrambi hanno dichiarato semplicemente di non ricordare se RI 5 abbia o meno

partecipato alla riunione [RI 1: “Non ricordo se era presente anche RI 5” (A25 pag. 1); RI 4 “(…) non sono sicuro se era presente anche RI 5” (A22 pag. 3)].

7.1.2. Il ricorrente ritiene arbitrario l’accertamento secondo cui egli

sapeva della strategia di manipolazione dei prezzi di mercato poiché, in

sintesi, esso non tiene conto delle univoche e costanti sue dichiarazioni

contrarie e di quelle di RI 1 secondo cui egli mai parlò con lui della

maggiorazione dei prezzi di mercato. Inoltre - continua il ricorrente - l’arbitrarietà di tale accertamento è data

dal fatto che i primi giudici non hanno considerato che non è chiaro in quale

riunione RI 1 presentò la sua richiesta e dal fatto che nemmeno hanno

considerato che B. dopo “le riunioni topiche con RI 1 - in assenza del qui

ricorrente - si rivolse al competente ufficio di compliance per chiedere

un’autorizzazione formale senza mai menzionare che l’avv. RI 5 era al corrente

dell’operazione”. Infine, l’accertamento è arbitrario perché i primi

giudici non hanno tenuto conto del fatto che B. ha descritto all’ufficio

compliance la richiesta del cliente con gli stessi termini utilizzati da RI 5

durante l’inchiesta per descrivere la proposta che RI 1 formulò al __________ e

meglio ”ci è stata chiesta la nostra disponibilità a riconoscere all’avv. RI

4 una commissione di intermediazione d’affari sottoforma di retrocessione di

una parte del nostro utile su alcune operazioni di cambio effettuate da PC 1”, del fatto che A., in occasione del verbale di interrogatorio del 19.1.2007 (B17) ha

dichiarato che, prima del 20.10.1998, RI 1 gli riferì che intendeva creare

delle provviste fuori bilancio “tramite una retrocessione da parte della

banca a PC 1 di una parte dell’utile della banca sulle operazioni forex” e

che, dunque, “in sostanza è corretto dire che la banca avrebbe rinunciato a

una parte del suo utile per versare delle retrocessioni alla stessa PC 1” (pag. 2), del fatto che neppure A. si occupò delle questioni tecniche operative e che nei

termini utilizzati con il servizio del compliance A. parlò della proposta di RI

1 con “RI 5, il quale in quest’ottica di regolarità (ossia senza

manipolazione dei prezzi, ma con rinuncia della banca a parte del suo utile),

gli avrebbe detto di non intravedere difficoltà (circostanza peraltro

contestata)”, del fatto che RI 5 non presenziò all’incontro con D. e, da

ultimo, del fatto che RI 5 non ha mai firmato un documento, nonostante la

prassi bancaria porti a lasciare, sempre e in ogni caso, traccia cartacea di

ogni minimo intervento (ricorso, pagina 28-38).

a)Quo all’incontro del 20.10.1998 e di

ciò che in quell’occasione venne discusso, la prima Corte ha concluso che RI 5

non poteva non avere compreso i termini dell’affare quando essi vennero

illustrati da RI 1 in sua presenza ai quadri del __________ (e da questi, in

particolare da B. e A., perfettamente capiti) sulla scorta dei seguenti

accertamenti:

" è certo che vi fu un

incontro il 20.10.1998 cui presenziarono RI 1 e l'avv. RI 4 per la PC 1 e B., A.

e l'avv. RI 5 per il __________ . Se si considera che il riferimento a detto

incontro è stato dai funzionari del __________ inserito in uno scritto

definitivo in cui la banca comunicava alla cliente PC 1 la propria

disponibilità a riconoscere alla società __________ una commissione

d'intermediazione d'affari da corrispondersi periodicamente come si evince dal

tenore del contratto sottoscritto tra il nostro istituto e la spett. __________

, se si considera altresì che RI 1 ha, sin dall'inizio, chiesto ai suoi

interlocutori di poter beneficiare, previo "peggioramento" a carico

di PC 1 di qualche punto del corso di cambio, della retrocessione dell'importo

corrispondente, ai fini di costituire "provviste discrete" per PC 1 e

se ancora si considera che non è mai stato in discorso tra RI 1 da un Iato e i

funzionari del __________ dall'altro di far finanziare i "fondi

neri" dalla banca stessa con una rinuncia di essa ad una quota del proprio

utile, non si vede di cos'altro si sia potuto parlare durante un tale incontro,

se non della proposta di RI 1 così come egli la formulò e così come la intesero

sia B. sia A..

Perché l'abbiano potuta intendere in modo diverso RI 4, ivi

presente in qualità di legale della PC 1 e come tale quindi cognito di ciò che RI

1 andava proponendo (il contrario sarebbe invero di una stranezza inspiegabile)

e RI 5 (cui già il sol fatto di sentir parlare di "provviste

discrete" e di "fuori bilancio" deve avergli fatto ben bene

aprire le orecchie), invero non si comprende”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 55-56).

La Corte ha, poi, precisato di avere raggiunto, comunque, il convincimento che RI 4 e RI 5

seppero che PC 1 avrebbe inconsapevolmente finanziato le retrocessioni, “prima

ancora che RI 1 l’esponesse a B. e A. in banca” poiché “non ha senso che

RI 1 abbia sottaciuto agli amici RI 4 e RI 5 ciò che invece doveva per forza di

cose spiegare a B., A. e D.” (sentenza impugnata,

consid. 8, pag. 56).

b) Le

argomentazioni proposte dal ricorrente sono, ancora una volta, di natura appellatoria

nella misura in cui non si confronta con le argomentazioni della prima Corte.

La

circostanza addotta dal ricorrente secondo cui RI 1 mai parlò con lui del fatto

che i prezzi di mercato venivano maggiorati con il sistema delle “creste” non basta

a dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento contestato poiché la prima Corte

lo ha effettuato sulla scorta di argomentazioni diverse, e meglio sul fatto che

egli era, in ogni caso dopo la riunione del 20.10.1998, a conoscenza dei

termini della proposta di RI 1 visto che - secondo gli accertamenti della prima

Corte che hanno resistito alla censura d’arbitrio - egli partecipò a quella riunione

e visto che, come già detto, in quell’occasione RI 1 espose i termini della sua

proposta ai quadri dirigenziali del __________ .

In questo

senso, non giova al ricorrente evocare le titubanze o le difficoltà di B.

quando dovette testimoniare ritenuto come, in ogni caso, è stato accertato -

come visto senza arbitrio - che in occasione della riunione del 20.10.1998

venne discussa proprio la proposta di RI 1 che fu compresa, nei termini

ritenuti dalla prima Corte, da tutti i partecipanti e, quindi, anche dal

ricorrente.

Il fatto

che, poi, l’avv. RI 5 non abbia presenziato al successivo incontro con D., che

non abbia firmato un documento interno a dimostrazione del suo interessamento

all’operazione e che non sia stato menzionato da B. nella richiesta

dell’autorizzazione all’ufficio del compliance non è utile a dimostrare l’arbitrarietà

del giudizio di prime cure secondo cui la partecipazione alla riunione del

20.10.1998 gli permise di prendere conoscenza dei termini della proposta di RI

1.

Nemmeno

può essere utilizzato per dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento il fatto

che A. ha detto che, prima della riunione del 20.10.1998, RI 1 disse che le

provviste fuori bilancio sarebbero state finanziate “tramite una

retrocessione a PC 1 di una parte dell’utile della banca sulle operazioni forex”:

quand’anche, in un primo tempo, la proposta di RI 1 abbia avuto tale

contenuto, la cosa è stata superata da quanto detto - e, secondo gli

accertamenti della prima Corte, da tutti compreso - nella riunione del

20.10.1998.

Nemmeno

sono, qui, rilevanti i termini utilizzati da B. nella richiesta di

autorizzazione all’ufficio del compliance, ritenuto che quanto in essa

descritto era semplicemente - secondo quanto accertato dalla prima Corte - il

“vestito” con cui venivano coperte le reali intenzioni delle parti che erano

state discusse nella più volte citata riunione del 20 ottobre.

La censura

si rivela, pertanto, irricevibile.

7.2. Il

ricorrente censura d’arbitrio l’accertamento dei primi giudici secondo cui la

decisione della direzione del __________ di interrompere l’attività forex taroccata

fece “scalpore” e secondo cui lui seppe dei motivi che portarono al

blocco dell’operatività forex di RI 1 in __________ .

Contestando

che RI 1 abbia parlato di “scalpore” nel corso del dibattimento (tant’è che

nemmeno il verbale del dibattimento fa stato di un siffatto accertamento) né

che si sia espresso in modo da far pensare che scalpore vi fu, il ricorrente

sostiene come il relativo accertamento sia del tutto privo di sostegno

probatorio. Pertanto, arbitrariamente - argomenta il ricorrente - questo

accertamento è andato a fondare il verdetto di colpevolezza visto che la prima

Corte ha ravvisato quale elemento del suo dolo la circostanza secondo cui,

proprio in forza del fatto che il blocco fece scalpore, egli non poté non avere

saputo “nella loro interezza” dei motivi della decisione della direzione

di __________ (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 71

cfr. anche consid. 17, pag.112).

In punto alla conoscenza che

gli è stata attribuita delle ragioni della decisione del __________ di

interrompere l’attività forex, il ricorrente ha, poi, ricordato come egli abbia

sempre dichiarato di avere saputo da C. che l’operatività di RI 1 era stata

bloccata per fattori tecnici, “quali l’impraticabilità di retrocedere ad un

avvocato, piuttosto che a un fiduciario intermediario finanziario” e a

causa dell’impossibilità della sala cambi di offrire “un servizio 24 ore su 24”, servizio invece offerto da __________ .

Arbitrariamente - continua

il ricorrente - i primi giudici hanno accertato il contrario: non soltanto non

vi sono, al proposito, riscontri probatori ma nemmeno è stato preso in

considerazione che C. ha ammesso di non avergli spiegato le vere ragioni che

hanno spinto la direzione di __________ a bloccare la pratica forex taroccata

e nemmeno che lo stesso C., in aula, ha dichiarato di non avere

mai discusso con lui di questioni tecniche (cfr. verb. dib. 20). Continuando,

il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non essersi nemmeno chinata sulla

sua versione dei fatti, in particolare di non avere nemmeno abbordato l’esame

della fondatezza di quanto detto in relazione all’assenza in __________ di

un servizio 24 ore su 24 in sala cambi (ciò che, invece, __________ poteva

assicurare) tant’è che - prosegue il ricorrente - “in sentenza si argomenta

solo, con riferimento all’altra giustificazione, che C. avrebbe dato a RI 5 e

che questi avrebbe dovuto pensare come inconsistente, per mettersi

ulteriormente in allarme: il __________ avrebbe potuto aiutare RI 4 a trovare un gestore, senza interrompere l’operatività tanto lucrosa; questa soluzione non avrebbe

comunque risolto la questione dell’operatività sulle 24 ore” (cfr. ricorso

pag. 40-41).

In queste

condizioni - conclude il resistente su questo punto - ciò che lui avrebbe

potuto concludere dalla decisione dei vertici di __________ era, tutt’al più “che

la banca avesse deciso di interrompere quella che di fatto era l’assistenza

alla creazione di una cassa discreta, destinata comunque a scopi aziendali, per

ragioni etico morali” e non certo, così come arbitrariamente valutato dai

primi giudici, che la banca avesse avuto “il sospetto che RI 1 potesse

appropriarsi indebitamente dei denari che venivano puntualmente riconsegnati a PC

1” (ricorso, pag. 48).

a) Gli accertamenti

della prima Corte sulle circostanze che indussero il __________ ad interrompere

l’attività forex taroccata di RI 1 sono esposti al consid. 10 della sentenza

impugnata (dove, fra l’altro, viene riprodotta la corrispondenza intercorsa al

riguardo fra le diverse sedi di __________ e fra i funzionari di __________ e

la direzione di __________ e alla cui lettura si rimanda).

In sintesi, i primi

giudici hanno accertato che, a partire da maggio 2000, alcuni

operatori di __________ segnalarono ai loro superiori perplessità o

preoccupazioni in relazione all’attività forex di RI 1, evidenziando, oltre al

fatto che il conto __________ veniva utilizzato come un conto-ponte, anche

aumenti importanti del volume d’affari (per esempio, RI 1 aveva, per il

solo mese di maggio 2000, operato per complessivi USD. 560'000'000.- generando

una retrocessione di 937'311.- CHF) e rilevando di nutrire dubbi “sull'integrità

di queste operazioni” (sentenza impugnata, consid. 10,

pag. 63 e seg.).

Nonostante i rilievi

critici e preoccupati di questi funzionari, l’attività di RI 1, proseguì

praticamente indisturbata (egli venne, soltanto, chiamato a giustificare

verbalmente le ragioni dell’incremento del volume d’affari) sino a che, nel

corso del 2002, il nuovo direttore generale del __________ (che era subentrato

ad F., nel frattempo pensionato) chiese precisazioni e dettagli relativi ai

rapporti sin lì intrattenuti con PC 1. Ricevute le informazioni richieste, la

direzione di __________ impose, dapprima, nuove condizioni (riprodotte a pag. 67

della sentenza impugnata): fra queste, la riduzione allo 0.1% (sin lì era lo

0.2%) della retrocessione pagata a __________.

Secondo gli accertamenti

della prima Corte, se la modifica della percentuale massima per la “retrocessione”

da 0.2% a 0.1% non preoccupò particolarmente RI 1 “che in pratica, già per

motivi di cautela sua, non aveva mai superato lo 0.1%”, a seguito di nuove

verifiche, l’8.7.2002 “i superiori organi del __________ di __________ hanno

dato ordine a C. e a D. di bloccare l'attività forex di RI 1, e meglio hanno

vietato le maggiorazioni/riduzioni di pips e quindi il pagamento delle

retrocessioni" (cfr. sentenza impugnata, consid. 10,

pag. 67).

Secondo quanto accertato

dalla prima Corte, l’ordine di bloccare l’operatività forex in considerazione

dell’assoluta inusualità del meccanismo adottato (“Devisentransaktionen mit

Retrozahlungen sind absolut marktunüblich”) e della necessità di operare in

modo più rigoroso dal profilo etico (“wir nehmen die hohen ethischen

Anforderungen an die Ausübung unseres Geschäfts sehr ernst und wollen deshalb

Transaktionen diesen Art nicht ausführen”) venne ribadito durante una

riunione che si tenne il 16.8.2002 e a cui parteciparono, tra gli altri, il

direttore generale E. e C. (cfr. sentenza impugnata, consid.

10, pag. 68).

La prima Corte ha,

poi, ancora precisato che le ragioni di tale ordine sono state ancora ribadite

nell’e-mail inviata il 6.11.2002 da W. in accordo col proprio superiore Q.

(nell’ambito di successivi tentativi per ristabilire l’operatività forex in __________

) a D. e ad C.. In tale e-mail si legge che era insito nell’operatività forex

“taroccata” il rischio di favorire una violazione delle norme fiscali e contabili

(“Umgehung von Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften”), di ingannare

gli organi di revisione (“eine Täuschung der Revisionsorgane sowie der

internen Kontrollkreise”) e di agevolare un uso del denaro per fini diversi

da quelli degli azionisti della multinazionale (“zudem ist ein Missbrauch

der Gelder durch eine Verwendung zu Zwecken, die nicht im Sinne der

Inhaber/Aktionäre der Firma liegen, denkbar”). Inoltre, in essa veniva

precisato che le ragioni etico-morali che imponevano l’interruzione

dell’operatività forex con RI 1 erano tali da non poter essere superate nemmeno

dall’accordo espresso dagli organi di PC 1 (“die Vertretung von Organen der

Firma XY (z.B. Finanzchef) in ZF - und damit deren (Mit-) Bestimmung der

Verwendung des transferierten Vermögens - ändert nichts an der obigen

Beurteilung”).

Proseguendo, i primi

giudici hanno accertato che, finalmente, letta questa e-mail, C. incaricò Z. “di

comunicare al cliente che l'operazione non si poteva più fare e che occorreva

rinunciare ad altre discussioni” e che, poi, secondo quanto dichiarato da RI

1 in aula, C. a lui disse che "tutti in __________ volevano avere le

operazioni ma nessuno si prendeva la responsabilità di farle con le

maggiorazioni/riduzioni" (sentenza impugnata, consid.

10, pag. 70).

b) Passando

poi alla posizione di RI 5, ed in particolare alla sua consapevolezza dei

motivi dell’interruzione dell’operatività forex in __________ , la prima Corte

ha accertato che questi, al dibattimento, ha dichiarato che lui “seppe da C.

che non si poteva più continuare a offrire retrocessioni alla __________ e ciò

per una serie di controlli interni che avevano rilevato che il beneficiario

delle retrocessioni non poteva essere un avvocato e altre difficoltà tecniche

interne alla sala cambi, quali il servizio 24 ore su 24 che l'ufficio non

poteva garantire, per cui non c'erano i mezzi per monitorare in continuazione

questo genere di operatività" (cfr. verbale del dibattimento p. 16 e

17) per poi constatare che RI 5, sempre in aula, chiamato ad indicare le

ragioni per cui C. avrebbe dovuto mentirgli sui veri motivi dell’interruzione,

affermò che "questo è quello che ricordo che mi disse. Escludo

che mi abbia dato altri motivi, in particolare che mi abbia parlato di

maggiorazioni/riduzioni del corso del tasso di cambio. Aggiungo che quando poi C.

andò a parlare con E. (n.d.r.: P.), per quel che ne so io, gli diede le stesse motivazioni

che diede a me". La prima Corte ha precisato di non avere creduto a

queste spiegazioni poiché inverosimili. I primi giudici si sono infatti chiesti

perché “se il motivo fosse davvero stato quello - il __________ non abbia

lui risolto la questione invitando RI 1 e RI 4 a trovare un gestore” aggiungendo che “per una persona addentro alle questioni giuridiche

come lo era RI 5 non poteva non essere chiaro ab initio che se si consente a un

dipendente (ancorché di altissimo rango) di fare la "cresta" sui

cambi in danno dell'azienda e se, perdipiù, non si è in grado di controllare la

destinazione finale delle "creste", il rischio di abusi è non solo

prevedibile ma anche concreto, col che RI 5 doveva già sapere da prima e per

scienza propria ciò che, nel novembre 2002, scrisse il citato W. (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 69-70).

c) Per quanto attiene

alla prima censura ricorsuale secondo cui l’accertamento della prima Corte del

fatto che l’interruzione dell’attività forex fece scalpore all’interno del __________

sarebbe viziato da arbitrio, occorre innanzitutto precisare che se è vero, da

un lato, che nel verbale del dibattimento non sono registrate le dichiarazioni

di RI 1 contestate dal ricorrente e se è anche vero, d’altro lato, che il

verbale del dibattimento, così come evidenziato dal PP e dalla PC, riporta

sommariamente lo svolgimento del dibattimento e che le risposte degli accusati

vengono verbalizzate solo in casi particolari o su richiesta delle parti, è

altrettanto vero che non può essere seriamente preteso che l’accertamento della

Corte secondo cui la decisione della direzione del __________ di interrompere

l’attività forex taroccata di RI 1 cui seguì la perdita del cliente PC 1 fece

scalpore sia arbitrario e ciò in considerazione proprio dei fatti incontestati

ed accertati dalla prima Corte relativi a quel periodo (per i quali si rinvia

al consid. 7.2.a)).

Si pensi all’importanza

che rivestiva per il __________ il cliente PC 1 (in termini di raggiungimento

degli obiettivi prefissati), degli incontri, degli scambi di corrispondenza e

dei vari tentativi messi in atto dai quadri di __________ con la direzione di

__________ con la formulazione di proposte alternative all’operatività forex

vietata per non perdere il cliente PC 1. L’accertamento della prima Corte

secondo cui la cessazione dell’operatività forex proposta da RI 1 non passò

inosservata all’interno di __________ - fra chi, in __________ , della

questione si era, in un modo o nell’altro, occupato - resiste alla censura

d’arbitrio, anche volendo fare astrazione dalle dichiarazioni di RI 1

contestate in questa sede, già solo in base ad una corretta valutazione degli

indizi accertati dalla prima Corte e non contestati dalla difesa, valutati nel

loro complesso secondo la comune esperienza ed il normale andamento delle cose.

La censura va, pertanto,

respinta.

d) Fondata è, invece, la doglianza relativa all’assenza di riscontri

probatori che sorreggono le considerazioni dei primi giudici secondo cui i

motivi per i quali il __________ aveva interrotto l’attività forex di RI 1

dovevano essere noti “per scienza e coscienza propria” a RI 5, stante

anche l’inconsistenza delle giustificazioni di C., poiché “per una persona

addentro alle questioni giuridiche come lo era RI 5 non poteva non essere

chiaro ab initio che se si consente a un dipendente (ancorché di

altissimo rango) di fare la "cresta" sui cambi in danno dell'azienda

e se, perdipiù, non si è in grado di controllare la destinazione finale delle

"creste" il rischio di abusi non è solo prevedibile ma è anche

concreto” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10, pag. 71)

Come emerge dagli

accertamenti riportati al considerando 10 della sentenza impugnata, la

direzione generale di __________ decise di bloccare l’attività forex di RI 1

perché, così come impostata, essa comportava per la banca il rischio (in

realtà, la certezza), non solo di contribuire ad un’evasione fiscale, ma anche

di ingannare gli organi di revisione e di agevolare un uso del denaro per fini

diversi da quelli degli azionisti della multinazionale: ciò considerato, per i

vertici di __________ , nonostante il contratto posto alla base

dell’operatività forex taroccata fosse stato sottoscritto dagli organi che

potevano validamente rappresentare e impegnare PC 1, l’interruzione di tale

operatività si imponeva nel caso concreto per insuperabili ragioni etico-morali

(cfr, in particolare, testo dell’e-mail riprodotto al consid. 10, pag. 70 della

sentenza impugnata).

Ciò ritenuto, è evidente

che è arbitrario sostenere che i vertici di __________ interruppero

l’operatività in questione perché temevano il rischio che le retrocessioni

venissero utilizzate “in danno dell’azienda” se con ciò si intende -

come hanno fatto i primi giudici utilizzando questo elemento a sostegno della

consapevolezza del ricorrente - il rischio che le retrocessioni venissero

incassate personalmente “dal dipendente (ancorché di altissimo livello)”,

e meglio da RI 1, che concretamente operava.

Non è, infatti, questo

quel che emerge dal materiale probatorio in atti, e meglio, dalla

documentazione e dalle deposizioni citate al consid. 10 della sentenza

impugnata e, fra queste, dalle dichiarazioni rese in aula da C.

che ha detto che “mai in occasione di tutti gli incontri, riunioni, ecc, che

io ho avuto sono emersi dubbi sul consenso della PC 1 come società a questa

operatività” (verb. dib. pag. 21).

Del

resto, riprova del fatto che all’epoca in __________ non venne nemmeno ipotizzato

che RI 1 si intascasse le retrocessioni è il fatto che, nel 2002, dopo l’interruzione

dell’attività forex taroccata, non venne avviata alcuna inchiesta interna.

Dal materiale probatorio,

dunque, emerge unicamente che i vertici di __________ volevano - oltre che

interrompere la partecipazione ad un’evasione fiscale - scongiurare il rischio che

PC 1 (e per essa, gli organi decisionali di PC 1 visto che il contratto era

sottoscritto da essi) nascondessero all’organo di revisione e agli azionisti

l’utilizzo che PC 1 (e per essa, i suoi organi decisionali) avrebbe fatto del

denaro.

Pertanto, non può, senza

arbitrio, essere sostenuto che quel che RI 5 doveva sapere riguardo i motivi

della nota decisione dei vertici di __________ - visto che quella notizia fece

scalpore - è che questi bloccarono l’attività forex per scongiurare il rischio

di aiutare RI 1 ad intascarsi le retrocessioni a danno di PC 1.

Perché, da quel che emerge

dagli atti, questo rischio non fu mai nemmeno ipotizzato dai vertici di __________

e ciò indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni che C., secondo il dire

di RI 5, fornì a motivo della predetta interruzione. Va, qui, rilevato che,

peraltro, come censurato a ragione dal ricorrente, né durante l’inchiesta

pre-dibattimentale né durante il dibattimento a C. venne chiesto che cosa egli

abbia detto a RI 5 circa le ragioni di tale blocco: forza è, dunque, concludere

che l’unico accertamento possibile in merito è fondato sulle dichiarazioni di RI

5. Ritenuto che, come visto sopra, nessuno in __________ ha mai ipotizzato che

RI 1 agisse senza l’accordo di PC 1, la semplice inconsistenza delle ragioni

addotte da C. non basta a fondare la consapevolezza di RI 5 sul fatto che le

retrocessioni venivano intascate da RI 1. E nemmeno si può seriamente

pretendere che RI 5 avrebbe dovuto saperlo “per scienza propria” poiché,

se così fosse, non si vede per quale motivo questa “scienza propria” non

dovesse valere anche per il periodo precedente (e, peraltro, per tutti i quadri

della banca).

Questa censura ricorsuale

è, dunque, fondata.

7.3. Il

ricorrente eccepisce, poi, d’arbitrio la valutazione dei primi giudici secondo

cui, informato com’era delle ragioni del divieto deciso dai vertici di __________

e sapendo quel che sapeva sull’operatività di RI 1 in __________ e sulle modalità di recupero dei fondi, è diventato un complice che partecipava alla

divisione del bottino quando il "gioco" é ricominciato con __________

(sentenza impugnata, consid. 17, pag. 113) poiché a quel punto non poteva più ignorare che le

retrocessioni altro non erano che il frutto di un inganno ai danni di PC 1.

Tale

accertamento - precisa il ricorrente - non solo non trova riscontro negli

atti ma è, soprattutto, in manifesto contrasto con la circostanza - che la

prima Corte, inaspettatamente, non ha considerato - che fu proprio lui a consigliare

il direttor E. di far firmare anche dal presidente di PC 1 i contratti posti

alla base dell’operatività. L’accertamento della prima Corte secondo cui egli

era pienamente consapevole - rileva il ricorrente - che l’operatività di RI 1

era fatta a danno di PC 1 è in aperto contrasto con quanto da lui intrapreso.

Egli - insiste su questo punto l’insorgente - sarebbe stato ”un complice

deficiente e mentecatto a consigliare, come fece, al Dir. E. di __________ , di

raccogliere anche la firma del presidente della PC 1 sui contratti posti alla

base dell’operatività” (ricorso, pag. 40).

In realtà

- continua il ricorrente - il consiglio dato al direttore E. di premurarsi che

un'altra persona di PC 1 sottoscrivesse il contratto OTC 2 - contratto

comprensivo della clausola aggiuntiva apposta da RI 1 per la retrocessione a

favore di terzi - dimostra la sua buona fede e, di conseguenza, l’arbitrarietà

del giudizio di condanna.

La prima Corte - rileva, poi, il ricorrente - non spiega per quale

ragione egli “lanciato con fenomenale carriera avrebbe dovuto porre a

repentaglio la sua esistenza per fondi che sostanzialmente non ha neppure mai

utilizzato non essendo stata accertata una sua avidità o inclinazione a

spendere e spandere”. Inoltre, egli rimprovera alla prima Corte di non

avere tenuto conto di una serie di circostanze (emerse nel corso

dell’istruttoria pre e dibattimentale) che dimostrano come egli fosse “certo

che le somme di danaro venivano riconsegnate nella sede di PC 1, in conformità dello scopo che gli era stato manifestato”. A questo proposito, egli, in

particolare, rimprovera ai primi giudici di non avere tenuto conto della

trasparenza del suo agire - egli è “intervenuto per prelevamenti di denaro

in prima persona nei confronti di colleghi che lo conoscevano, senza nulla

nascondere o sottacere”. Infine, egli rimprovera alla prima Corte di non

avere tenuto conto della sua richiesta alla sicurezza interna della banca per

ottenere, su domanda di RI 1 (che, in aula, lo ha ammesso anche se le sue

dichiarazioni non sono state verbalizzate), le informazioni necessarie, fatte

poi trasmettere alla signora V. della PC 1 per l’acquisto delle “macchinette

contasoldi”.

E’

arbitrario - continua il ricorrente - non considerare questa circostanza come

dimostrativa della sua convinzione che i soldi andassero a PC 1. Non fosse

stato così - cioè non fosse stato pienamente convinto che le retrocessioni

andavano a PC 1 - egli non avrebbe proposto qualcosa che richiedeva

l’intervento dei dipendenti della stessa multinazionale.

a) Il principio in dubio

pro reo è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art.

32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione

sia nell'ambito della valutazione delle prove che in quello della ripartizione

dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove - cui nel caso di

specie il ricorrente in sostanza si richiama - esso significa che il giudice

penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più

sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria ed

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è

verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle

prove conduca a un assoluto convincimento, ad una certezza assoluta di

colpevolezza poiché semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili. Il

principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere

di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi

globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (TF non

pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a

pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto

questo profilo, il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del

divieto dell'arbitrio (cfr. consid. 1).

b) Secondo la valutazione del materiale probatorio posta alla base del

verdetto di condanna del ricorrente, i primi giudici hanno ritenuto che

all’inizio, e meglio nel 1998, RI 5 sapeva del meccanismo generatore delle

retrocessioni ma non era, per contro, a conoscenza del fatto che RI 1 non

riponeva nelle casse discrete di PC 1 i fondi che gli venivano rimessi da RI 4 in contanti.

Tale

consapevolezza è - secondo i primi giudici - maturata solo successivamente, e

meglio è maturata dopo che RI 5 seppe dei motivi per cui i vertici di __________

decisero di interrompere l’operatività forex taroccata e dopo che colse la

delusione che ne derivò a RI 4 e a RI 1.

Infatti -

a mente della prima Corte - fu proprio a seguito di tale decisione che RI 5 non

poté fare altro che collegare fra loro una serie di circostanze inusuali e

sospette da lui testimoniate sin dall’autunno del 1998 e, su tale base,

forzatamente concludere che RI 1 dirottava a suo favore le somme di denaro che

avrebbero, invece, dovuto essere riposte nelle casse discrete di PC 1.

Secondo i primi giudici,

inusuale e sospetta era la ricompensa che RI 1 riconosceva a RI 4 e di cui, in

parte, beneficiava anche RI 5, vuoi a titolo di liberalità

(secondo la versione di RI 5) vuoi a titolo di ricompensa concordata ab initio

(secondo la versione di RI 4). Sempre - secondo i primi giudici - inusuali e

sospette erano le modalità di consegna del denaro a RI 1 da lui testimoniate in

prima persona il 28.6.2002.

Inusuale

e sospetta era, poi, l’illogicità - nel contesto della creazione di fondi neri

- del rientro in contanti delle somme già acquisite all’estero.

Infine,

altrettanto inusuale e sospetta era anche - sempre secondo il giudizio qui

impugnato - l’entità della ricompensa accordata se confrontata alla pochezza

delle prestazioni fornite da RI 4.

c) Già s’è detto dell’arbitrarietà dell’accertamento del carattere

inusuale della ricompensa (cfr consid. 4.9.a.1).

Già s’è

detto, anche, dell’arbitrarietà dell’accertamento del carattere inusuale,

nell’ottica del “nero”, del rientro in Svizzera in contanti delle “retrocessioni”

(cfr consid. 4.9.b.1).

Altrettanto

arbitrario è l’accertamento del carattere inusuale - e, quindi, sospetto ed

indiziante - delle modalità di consegna del denaro. Tale accertamento è fondato

su una mera opinione della Corte, non motivata né sostanziata da elementi

probatori e che, in ogni caso, contrasta con la natura, comunque illecita e, in

quanto tale equivoca, delle operazioni finalizzate alla creazione di fondi neri

così che le modalità di consegna messe in atto non possono assurgere a criterio

discriminante non potendo essere attribuite in modo certo ad una (quella

ritenuta dalla prima Corte) piuttosto che all’altra operazione (l’evasione

fiscale di cui tutti - tranne RI 1 - hanno parlato).

Del

resto, va qui precisato che RI 5 portò per due volte i soldi negli uffici di PC

1. Soltanto in altre due occasioni, la consegna venne fatta a RI 1 fuori dagli

uffici della multinazionale: il 28.6.2002 in __________ e il 21.7.2003 in

un’area autostradale convenuta nei pressi di __________ .

Tuttavia,

astrazion fatta da questi giudizi di arbitrarietà, si deve rilevare che tutti

questi elementi erano stati ritenuti dalla stessa Corte insufficienti per poter

concludere per la consapevolezza di RI 5 per quanto riguarda il periodo

precedente l’interruzione dell’attività forex in __________ . A mente della

prima Corte, infatti, decisiva - e, dunque, necessaria ad obbligare RI 5 a collegare tutti gli elementi in suo possesso e obbligatoriamente giungere alla conclusione che RI

1 intascava personalmente le retrocessioni - fu la constatazione del blocco

deciso dai vertici di __________ , la conoscenza dei motivi di tale blocco e la

constatazione della conseguente delusione di RI 4 e di RI 1.

d) A ragione, il ricorrente censura d’arbitrio la surriferita

valutazione del materiale probatorio.

Da un

lato, è arbitrariamente che la prima Corte ha individuato nella conoscenza dei

motivi che hanno indotto i vertici __________ a bloccare la nota attività

forex un elemento che avrebbe dovuto obbligare RI 5 a fare 2 + 2, unendo a questo gli altri elementi di sospetto e a obbligatoriamente concludere che RI

1 si intascasse le retrocessioni. Come visto sopra (cfr. consid. 7.2.c), la

nuova direzione generale di __________ ha bloccato l’operatività di RI 1

perché non voleva più partecipare alla politica aziendale decisa dagli organi

esecutivi di PC 1 consistente nella costituzione di fondi neri. Come visto, per

ragioni etico-morali da lì giudicati imprescindibili (si ricorda, qui, che le

norme della __________ vietano agli istituti bancari

di partecipare all’evasione fiscale dei loro clienti), la nuova direzione

generale di __________ non voleva più aiutare PC 1 a evadere il fisco e, nel contempo, aiutarla a nascondere agli azionisti e all’organo di revisione

della società l’esistenza e l’utilizzo di tali fondi neri. Mai gli organi di __________

ipotizzarono o paventarono l’ipotesi che RI 1 dirottasse a suo personale

vantaggio i fondi riversati sul conto della __________ all’insaputa di PC 1

(cfr. anche le dichiarazioni di C., verb. dib. pag. 21).

La

conoscenza dei motivi - qui correttamente definiti ed accertati - per cui __________

decise il noto blocco non può, dunque, assurgere ad indizio certo e univoco e

non può essere validamente considerata come l’elemento che doveva

obbligatoriamente far concludere al qui resistente che RI 1 si intascava i

soldi di PC 1. Cioè, la conoscenza dei motivi del blocco indicati dai vertici

di __________ non può, senza arbitrio, essere considerata come l’elemento che

doveva obbligatoriamente svelargli quel segreto che - secondo gli stessi

accertamenti della prima Corte - non gli venne mai rivelato.

Inoltre,

così come correttamente evidenziato dal ricorrente, la prima Corte, operando

una valutazione unilaterale del materiale probatorio, ha omesso di considerare

il comportamento adottato da RI 5 nella sua qualità di capo del __________

(e non alle dipendenze di __________ ) al momento considerato

topico dalla prima Corte, cioè dopo che __________ decise il blocco

dell’operatività e quando quest’operatività stava per essere ripresa da __________

.

In

particolare, la prima Corte ha omesso di considerare un elemento fondamentale e

meglio che, in quell’occasione, fu proprio RI 5 ad attivarsi (cfr. supra

consid. 13) affinché il direttore di __________ esigesse, prima di dare avvio

alla nota operatività, la firma - e, quindi, l’accordo - di G., e cioè del

presidente del consiglio di amministrazione di PC 1 al contratto OTC2 che

comprendeva la clausola aggiunta da RI 1 per cui PC 1 accettava la

distribuzione di “eventuali commissioni agli aventi diritto” e, quindi,

per quel che ne sapeva RI 5, accettava la costituzione di fondi fuori bilancio

(infatti, per PC 1 nell’ambito dell’operatività forex non poteva esservi

nessuna commissione per un terzo avente diritto nella misura in cui quella era

proprio l’attività di RI 1).

E’

evidente che, avesse saputo o intuito che RI 1 si intascava le retrocessioni -

cioè, avesse fatto i collegamenti che la prima Corte ha ritenuto che egli

avrebbe dovuto fare e ne avesse tratto quelle che, per la prima Corte, erano

conclusioni obbligate - e avesse inteso continuare a trarre benefici personali

dalla situazione, RI 5 non non avrebbe consigliato al direttore di __________ di

chiedere al presidente di PC 1 di approvare il contratto, dandogli così tutte

le informazioni necessarie e sufficienti per scoprire che la banca avrebbe

versato commissioni a terzi, cioè commissioni ingiustificate nella misura in

cui PC 1, per le operazioni forex, non necessitava dell’intervento di terzi.

Cioè, avesse saputo e, quindi, avesse voluto aiutare RI 1, RI 5 non avrebbe

consigliato al direttore dell’istituto di credito di domandare al presidente

della società danneggiata di dare il suo assenso all’operatività generatrice

del danno per PC 1.

Il

carattere risolutivo di tale consiglio emerge, del resto, con evidenza dalle

dichiarazioni rese da G. al dibattimento che ha confermato che “se avessi

saputo che (ndr: il contratto OTC2) conteneva la clausola 11 relativa alle

retrocessioni, mi sarei senz’altro rifiutato di firmarlo perché si trattava di

una condizione che ritengo del tutto insolita e estranea alle procedure

dell’azienda” (verb. dib. pag. 34).

In

realtà, il comportamento di RI 5 è indiscutibilmente un pesante e risolutivo

indizio della sua buona fede nella misura in cui esso non si spiega altrimenti

che con la sua totale ignoranza del disegno criminoso di RI 1. Poiché

diversamente egli sarebbe stato - come rilevato nel ricorso - un ben misero

complice (ricorso, pag. 40).

Un’analisi globale e

oggettiva degli indizi, comprensiva anche di questa circostanza - oltre che

delle altre evocate dal ricorrente nel suo gravame - avrebbe dovuto far sorgere

dubbi rilevanti e insopprimibili sulla consapevolezza di RI 5.

Se è vero

che RI 5 non è (e non era) né cieco né sordo, non può neppure essere preteso

che le circostanze che la stessa prima Corte non ha ritenuto sufficienti per

stabilirne la consapevolezza nel periodo 1998-2002 avrebbero dovuto essere da

lui lette, dopo che i nuovi vertici di __________ ordinarono il blocco

dell’attività invero proprio a causa di quelle ragioni che già erano note a

tutti i partecipanti alla riunione del 20.10.1998 e per cui venne mascherata la

reale natura dell’accordo con i contratti simulati, come un chiaro indizio che RI

1 si intascava le retrocessioni. Infatti, rispetto al 1998, a fine 2002 non c’era nulla di nuovo. Ma soprattutto, se RI 5 avesse veramente capito che RI 1

agiva all’insaputa di PC 1, non avrebbe fatto in modo che a G. venissero

fornite tutte le informazioni atte a far fallire il piano criminale ai cui

proventi lui - nell’ipotesi della prima Corte - intendeva, “nel suo piccolo”,

partecipare.

La valenza indiziante del

consiglio dato da RI 5 al direttore di __________ potrebbe essere annientata

soltanto dall’accertamento di una pregressa sua consapevolezza che G. non

avrebbe letto il contratto OTC2. Ma tale ipotesi non solo non è stata istruita

ma nemmeno è stata ventilata.

Pertanto, ritenuto il

materiale probatorio in atti, il citato comportamento di RI 5 deve essere

ritenuto probante della sua buona fede: per quanto sin qui

indicato, forza è perciò concludere che i primi giudici arbitrariamente hanno

riconosciuto RI 5 colpevole di complicità in amministrazione infedele

qualificata.

RI 5 deve

essere, quindi, assolto dall’imputazione di complicità in amministrazione

infedele qualificata.

Caduta la condanna

principale, RI 5 deve essere prosciolto anche dall’accusa di riciclaggio di

denaro riferita al provento dell’amministrazione infedele senza ulteriori

disamine.

7.4. Visto

quanto sopra, è superfluo esaminare le altre censure di arbitrio (cfr. ricorso,

pag. 43-45).

8. Parimenti,

risulta evidentemente superfluo esaminare le ulteriori eccezioni formulate dal

ricorrente quo alla mancata motivazione da parte della prima Corte delle

decisioni incidentali, quo alla nullità dell’atto di accusa in virtù di una

pretesa violazione della parità di trattamento e di una sua pretesa

indeterminatezza (cfr. ricorso pag. 6-24) e quo al vizio procedurale indicato

in relazione all’opposizione all’acquisizione di nuove prove (cfr. ricorso pag.

24-27). Lo stesso dicasi per la pretesa violazione di diritto in cui sarebbe

incorsa la Corte, applicando alla fattispecie sub iudice (ed in particolare

all’agire di RI 1 ed a quello dei suoi complici) l’art. 158 CP (cfr. ricorso

pag. 50-59) e per la pretesa violazione del principio della parità di

trattamento nell’ambito della commisurazione della pena (cfr. ricorso pag.

62-63).

9.Conseguentemente al proscioglimento

di RI 5 dai reati di complicità in amministrazione infedele e di riciclaggio

di denaro, vanno annullati i sequestri conservativi sui conti a lui intestati,

di cui ai dispositivi 14.9., 14.10. e 14.11 della sentenza impugnata.

III. Sul

ricorso del procuratore pubblico

10. Il procuratore pubblico ha impugnato l’assoluzione di RI 5 per

complicità in amministrazione infedele aggravata nel periodo autunno

1998-febbraio 2003, rimproverando alla Corte di prima istanza di essere incorsa

in arbitrio nell’accertamento dei fatti omettendo di considerare tutti gli

elementi a comprova della colpevolezza di RI 5 e giungendo, in tal modo, ad un

risultato insostenibile, in chiaro contrasto con gli atti e con la situazione

di fatto accertata.

a) RI 5 postula per la reiezione della

censura poiché manifestamente appellatoria e, come tale, irricevibile.

Per contro,

la PC, nelle sue osservazioni, ne ha chiesto l’accoglimento.

b) Le considerazioni (già evocate ai considerandi che precedono) che

hanno portato la prima Corte ad assolvere RI 5 dall’accusa di complicità nell’amministrazione

infedele aggravata commessa da RI 1 per quanto da lui fatto dall’autunno 1998

al febbraio 2003 sono le seguenti.

" L'atto d'accusa

imputa a RI 5, per il reato patrimoniale, di aver aiutato RI 1 sia contribuendo

alla riuscita delle trattative del 1998 con il __________ sia di quelle con la

__________ , nonché di avere, in alcune occasioni, su incarico di RI 4,

prelevato in contanti e consegnato a RI 1 circa il 90 percento delle somme

incassate sia da __________ che da __________ , percependo in totale un

compenso di almeno fr. 863'837.-. Per quel che ne è della sua partecipazione

oggettiva alla riunione del 20.10.1998 si è già detto. Per quel che ne è della

sua consapevolezza, all'epoca che RI 1 e RI 4 trattavano con B., A. e con lui

sottacendo loro il loro preesistente accordo di spartirsi le

"retrocessioni", la Corte è rimasta nel dubbio. È ben vero che - come

tutti coloro che sedettero al tavolo delle trattative - anche a RI 5 fu sin da

allora chiaro (e lo si è già accertato nei considerandi che precedono) che RI 1

poneva quale "conditio sine qua non" per l'apertura di una relazione

bancaria il consenso della banca ad autorizzarlo a fare la "cresta"

sui cambi a spese della propria azienda. Ed è ben vero che allo sperimentato

responsabile del servizio "legal and compliance" del Private Banking

del __________ non potevano già allora sfuggire i rischi che sono normalmente

connessi con il destino finale delle "creste" fatte, in danno della

propria azienda, da un dipendente (ancorché di altissimo rango, RI 1 era e

restava un dipendente di PC 1). Nondimeno poiché non v'è prova che RI 1 e/o RI

4 ebbero a svelargli il loro "segreto", non si può ragionevolmente

affermare che RI 5 abbia già nell'autunno del 1998 potuto/dovuto capire che

l'asserita esigenza di fare "provviste discrete" per PC 1 era una

menzogna. È altresì vero che sin da prima dell'inizio dell'operatività forex, RI

4 informò RI 5 della sua intenzione di farlo partecipare a quel 10 percento

delle "retrocessioni" che costituiva il compenso per la sua

collaborazione, ma poiché è certo che la prima "spartizione" di soldi

tra RI 4 e RI 5 ebbe luogo intorno al 1.12.1999 (data del primo cospicuo

prelevamento di RI 4 dal conto di __________ co. __________ __________ ),

anche questo importante elemento (l'aver fisicamente ricevuto danaro, per un

terzo o per il 40 percento poco importa, asseritamente "in regalo")

nulla consente di dedurre circa il "dolo" di RI 5 nel momento delle

trattative dell'autunno 1998.

L'atto d'accusa imputa poi a RI 5 di avere, in alcune occasioni,

su incarico di RI 4, aiutato RI 1, prelevando per lui "in contanti circa

il 90 percento delle somme incassate mensilmente sui conti __________ e __________

". Per quel che ne è del conto __________ già è stato accertato che RI 5,

rientrato definitivamente a __________ nel maggio 2002 e diventato capo di __________

, eseguì, su incarico di RI 4 che era partito in vacanza, il prelievo di fr.

1'107'000.- che consegnò a RI 1, per strada, senza ricevuta. Difficile credere

che egli non abbia trovato sospetta (tanto era anomala e inusuale) la

prestazione che RI 4 gli chiese di fare in sua vece. Giurista specialmente

formato e uomo sperimentato, RI 5 deve per forza di cose aver percepito la

grossolana anomalia della situazione che vedeva RI 4 e lui intascare

all'incirca fr. 110'000.- a fronte di una passeggiata di circa 300 metri al termine della quale, alla stregua di un "fattorino", egli consegnava, per

strada, contanti per oltre fr. 1'100'000.- ad un RI 1 che, potendo fruire di

"provviste nere" già all'estero, pagava fr. 110'000.- per farsele

riportare fisicamente in sue mani a __________ . In quelle condizioni, il

silenzio di RI 5, il suo supino adagiarsi alla situazione, il non aver posto a RI

4, a RI 1 o a entrambi domande doverose, idonee a chiarire il vero retroscena,

è oltremodo sospetto. Solo chi già sa, solo chi già ha capito, tace e non fa

domande a fronte di siffatte anomali e singolari circostanze. Senza cadere

nell'arbitrio la Corte avrebbe potuto accertare la malafede di RI 5 già a

partire da quel suo contributo del 28.6.2002. Per puro scrupolo, visto che il

periodo è quello durante il quale maturava la decisione di __________ __________

di bloccare l'operatività "taroccata" di RI 1, la Corte ha voluto valutare la posizione di RI 5 anche alla luce dei fatti che seguirono il

28.6.2002.” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110-112)

c) Il ricorrente censura d’arbitrio l’assoluzione di RI 5 relativa al

periodo dell’attività forex in __________ sostenendo che i primi giudici

avrebbero dovuto accertare la sua malafede anche per gli anni precedenti il

2002 ritenuto come gli stessi elementi che la Corte ha ritenuto indizianti per la consapevolezza di RI 4 dovevano valere anche per RI 5 anche se RI 1 non

l’aveva, contrariamente a RI 4, chiamato in causa.

Così argomentata, la censura di arbitrio è destinata all’insuccesso.

Il ricorrente, infatti, si limita a proporre una sua valutazione del materiale

probatorio, diversa da quella della prima Corte senza, tuttavia, indicare e

sostanziare dove si realizza l’arbitrio in cui questa sarebbe caduta ponendo RI

5 al beneficio del principio in dubio pro reo per il periodo precedente

il 28.6.2002 in considerazione, non tanto dell’assenza di una chiamata di

correo al suo indirizzo, ma soprattutto del ruolo marginale (rispetto a RI 4)

da lui avuto nei fatti.

Il fatto,

poi, che la Corte di prime cure abbia voluto annotare che avrebbe potuto, “senza

cadere in arbitrio”, accertare una malafede di RI 5 anche per il periodo

precedente il 2002, non dimostra certo che la soluzione scelta dai primi

giudici sia viziata da arbitrio né tanto meno che una scelta contraria sarebbe

stata al riparo da un giudizio cassatorio (al contrario, visto quanto sin qui

deciso).

In realtà,

l’inciso rilevato dal PP nel suo ricorso non può essere interpretato altrimenti

che come il frutto di un’inavvertenza stilistica ritenuto che non si vede

perché, se la prima Corte davvero “avrebbe potuto”, non l’abbia fatto e

visto come tale inciso sia in aperta contraddizione con quanto più volte

annotato dalla stessa prima Corte nello stesso considerando (“la Corte è rimasta nel dubbio” circa la consapevolezza di RI 5; “nondimeno, poiché

non v’è prova che RI 1 e/o RI 4 ebbero a rivelargli il loro segreto, non si può

ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell’autunno del 1998

potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare provviste discrete per PC

1 era una menzogna”; cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110/111). In

realtà, se condanna non v’è stata, è perché la Corte di prime cure non ha individuato i necessari elementi probatori per una condanna.

La

censura è, quindi, irricevibile poiché appellatoria.

11. Il procuratore pubblico ha, inoltre, censurato l’assoluzione di RI 6

dall’accusa di complicità in amministrazione infedele aggravata, rimproverando

alla Corte di prima istanza di non avere motivato la conclusione alla quale è

giunta quo all’insufficienza di prove sul suo dolo. Rimprovera alla Corte di

non essersi confrontata con le chiare ed univoche risultanze dell’istruttoria

omettendo di considerare che RI 6 - vista la sua formazione di gestore

patrimoniale e la sua lunga esperienza lavorativa in banca - disponeva “di

tutte le conoscenze necessarie per quantomeno dubitare (dolo eventuale) che

l’operazione proposta da RI 4 era finalizzata ad arricchire terzi rispetto alla

PC 1”

(cfr. ricorso pagina 6) visto anche che, così come accertato dalla Corte, egli

aveva ricevuto solo risposte evasive alle domande poste a Mario N. in merito

all’operatività alla quale avrebbe preso parte.

Inoltre, il

procuratore pubblico sottolinea come RI 6 abbia operato a titolo personale,

senza coinvolgere le società del padre rilevando come ciò sia significativo in

relazione al suo dolo.

a) RI 6

postula per la reiezione della censura poiché infondata e di mero carattere

appellatorio.

La PC, per contro, ne ha chiesto l’accoglimento.

b) Dalla sentenza impugnata emerge che i primi giudici, dovendo

pronunciarsi sull’accusa di complicità in amministrazione infedele qualificata,

hanno accertato, dapprima, che RI 6 venne messo al corrente “del

fatto - a tutti noto - che le "provviste discrete" venivano

finanziate da PC 1 con il sistema della maggiorazione/riduzione dei pips.”.

I primi giudici hanno poi accertato che “anche RI 6 (…), nel periodo in cui

fu attivo curando i prelievi dal conto della __________ e quindi i

trasferimenti dei fondi a __________ , non poté non porsi seri interrogativi

sulla reale natura delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi”

e ciò “tanto più in quanto, anche per lui, come per RI 4 e RI 5, fu ben

evidente la sproporzione tra il compenso che riceveva e la banalità e pochezza

delle prestazioni che effettuava”.

La prima Corte, però, ha

concluso che è plausibile che RI 6 ”non particolarmente intimo di RI 4 e di RI

5, che nemmeno ha mai avuto occasione di incontrare RI 1, che prima di

accettare l'incarico ha fatto quelle verifiche che si potevano esigere da lui

(ha parlato con il direttor P., con il vice direttore - suo padre lavorativo -

N., con RI 4 e con RI 5, si è consigliato col proprio padre e col di lui

socio), che si è sempre fatto quietanzare le somme che consegnava”- abbia

creduto alla giustificazione del "nero", ovvero che abbia

creduto che le importanti somme che ha contribuito a far tornare da __________,

siano poi, attraverso RI 4 (rispettivamente, RI 5), tornate sottoforma di

"provviste occulte" nella disponibilità di PC 1. La Corte è, quindi, giunta alla conclusione che non era sufficientemente provato che “RI 6

abbia aiutato, con i descritti contributi, RI 1 a entrare in possesso di gran parte dei fondi, sapendo o quantomeno prendendo in seria

considerazione che RI 1 li distraeva in danno dell'azienda” e l’ha, perciò,

assolto “per insufficienza di prove sul dolo (anche eventuale),

dall'imputazione di complicità in amministrazione infedele qualificata” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 114-115).

c) Risulta da quanto

sopra che, contrariamente alla tesi ricorsuale, la prima Corte si è chinata su

tutte le risultanze dell’istruttoria che riguardavano RI 6 ed ha spiegato puntualmente,

anche se in modo conciso, le ragioni che l’hanno condotta a pronunciare la sua assoluzione.

Il ricorrente non spiega in che modo queste conclusioni sarebbero arbitrarie né

in che modo sarebbero contraddette dagli accertamenti di fatto di cui lamenta

la mancata considerazione ma si limita, in sostanza, a contrapporre la sua

valutazione delle prove a quella della prima Corte, proponendo, così, una sorta

di requisitoria, irricevibile in questa sede.

12. Il ricorrente ha, da ultimo, eccepito arbitrio anche in relazione

all’accertamento dei fatti che hanno condotto i primi giudici a ritenere

adempiute le condizioni per accordare a RI 5 ed a RI 6 l’attenuante del

sincero pentimento.

Vista

l’assoluzione di RI 5 da tutti i reati ascrittigli, l’esame della censura viene

limitato alla sola posizione di RI 6.

Il

ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere riconosciuto a RI 6

l’attenuante del sincero pentimento unicamente sulla base della sua

disponibilità al risarcimento dell’indebito profitto, senza considerare che, in

realtà, RI 6 non ha dato dimostrazione di un comportamento proceduralmente

corretto e non ha contribuito in modo attivo al chiarimento dei fatti.

a) RI 6

postula la reiezione della censura.

La

richiesta contraria formulata dalla PC nelle sue osservazioni è da dichiarare inammissibile

in forza dell’art. 251 cpv. 3 CPP.

b) Giusta

l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con

i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si

potesse ragionevolmente pretendere da lui. In applicazione dell’art. 48a CP, se

attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo

della lett. d dell’art. 48 corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7

vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente"

(verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche

non hanno subito simile modifica); l’art. 48 CP si differenzia tuttavia

dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della

realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria

(FF 1999, p. 1868; STF 8.1.2008 6B_622/2007 consid. 3.1). Ciò rilevato, la

giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua

validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF 14.10.2008

6B_78/2008 consid. 3.5; STF 10.8.2009 6B_614/2009 consid. 1.1.).

Se è vero

che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia

sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la

sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza

attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti

particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 3.2.2003

6S.17/2003 consid. 2.3.; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2.).

In

effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un

comportamento particolarmente disinteressato e meritevole; l’autore deve

avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere

in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa,

non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente. Si

richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il

risarcimento del danno (cfr. in particolare STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid.

3.5.): concretamente, perché il disposto citato possa trovare

applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche

a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui

ragionevolmente esigibile, il danno causato (DTF 107 IV 98 consid. 1 e rif.;

STF 5.11.2008 6B_822/2008 consid. 2.3; STF 8.1.2008 6B_622/2007 consid.

3.2; STF 26.4.1999 6S.146/1999 consid. 3a; STF 3.2.2003

6S.17/2003 consid. 2.1; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

In questo

senso, il risarcimento del danno non sempre basta ad integrare gli estremi del

sincero pentimento: è, infatti, necessario che il risarcimento possa essere

letto come un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze

contingenti del procedimento penale (STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid. 3.5) con

cui il reo dimostra di essersi pentito (STF 5.11.2008 6B_822/2008 consid. 2.3;

STF 14.10.2008 6B_78/2008 consid. 3.5; STF 26.4.1999 6S.146/1999 consid. 3a;

DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; CCRP del 13 febbraio 2001, inc. 17.2001.8,

consid. 2).

Dal canto

suo, la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un riconoscimento

generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler

Kommentar, Strafrecht I, II ed. 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22;

Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39).

L’ammissione

di una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP ha per effetto di

estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia, il giudice non

è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a

condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener

conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV

112 consid. 1 pag. 113; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2). Così, un

sincero pentimento poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui

all’art. 48 CP) comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del

quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il

giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art.

47 CP (STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

Sapere se

il gesto dell’autore denota uno spirito di pentimento e il riconoscimento della

propria colpa (o, al contrario, se si fonda su considerazioni tattiche) è una

questione che attiene all’accertamento dei fatti (STF 5.11.2008 6B_822/2008

consid. 2.4; DTF 107 IV 99, consid. 3b) e, pertanto, può essere rivista da

questa Corte soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio. Stabilire se i fatti

accertati costituiscono o meno sincero pentimento è, invece, una questione di

diritto ritenuto che l’art. 48 lett. d CP è violato quando il giudice nega - o

ammette - le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge

oppure se, nonostante le premesse date, rifiuta l'attenuazione (CCRP del 13

febbraio 2001, inc. 17.2001.8, consid. 2).

Rientra,

poi, come visto sopra, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice

stabilire le conseguenze sulla pena di tale attenuante: in particolare, rientra

nel suo potere di apprezzamento stabilire se, in funzione della sua intensità,

il sincero pentimento debba comportare una semplice attenuazione della pena nel

quadro legale ordinario oppure se debba comportare l’applicazione dell’art. 48a

CP (DTF 118 IV 342 consid. 2d; STF 3.2.2003 6S.17/2003

consid. 2.3; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

c) In sentenza, i primi giudici hanno ritenuto che a RI 6 dovesse

essere riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento poiché l’imputato,

subito dopo l’arresto, ha restituito a PC 1 il danaro ricevuto (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 127).

Nonostante la stringatezza

della motivazione data al riguardo dai primi giudici, dagli atti processuali

ben si può concludere che è senza arbitrio che essi hanno considerato,

concedendogli l’attenuante di cui all’art. 48 lett. d CP, che RI 6 ha prontamente restituito quanto ricevuto da RI 4, non già per una tattica processuale, ma per

spirito di emendamento nella misura in cui, pur costantemente dichiarando la

sua buona fede relativamente al destino delle retrocessioni, non appena saputo

del retroscena della situazione cui aveva preso parte seppur in qualità di

ignara comparsa (così come, peraltro, confermato dalla sua assoluzione dal

reato principale), ha ritenuto di dover restituire quanto da lui percepito

poiché, così come gli era stato spiegato, si trattava del provento di un reato

commesso ai danni di PC 1.

Pertanto, i primi giudici,

senza eccedere nel loro potere di apprezzamento, potevano considerare il suo

gesto come particolarmente meritevole e, dunque, tale giustificare il

riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento.

La censura va, quindi,

respinta.

IV. Sul

ricorso della PC PC 1

13. La ricorrente ha rimproverato alla prima Corte di essere caduta in

arbitrio prosciogliendo RI 5 dall’imputazione di amministrazione aggravata per

il periodo autunno 1998 - febbraio 2003.

A mente della ricorrente, il ruolo essenziale giocato da RI 5 per

l’approvazione dal profilo legale dell’operazione prospettata da RI 1 al __________

, unito alle circostanze sospette accertate dalla prima Corte per quanto

attiene alla consapevolezza del funzionario di banca, sono elementi sufficienti

per accertare il dolo - anche solo nella forma del dolo eventuale - di RI 5

anche per il periodo precedente il febbraio 2003.

a) RI

5 chiede la reiezione della censura poiché appellatoria.

Il PP,

per contro, ne postula l’accoglimento.

b) La

ricorrente si dilunga (cfr. ricorso pag. 6-16) nel riproporre, in relazione

alla consapevolezza di RI 5 per il periodo di operatività in __________ ,

quelle circostanze che la prima Corte aveva giudicato sospette ma non ancora

sufficienti per sciogliere il dubbio sulla consapevolezza dell’imputato circa

il “segreto” di RI 1 e di RI 4 senza, tuttavia, spiegare in che modo il

giudizio dei primi giudici sarebbe manifestamente arbitrario e insostenibile.

La PC si limita, in effetti, a contrapporre alla valutazione della Corte di prime cure una sua

valutazione degli elementi a carico di RI 5 ma ciò, come visto in più parti,

non basta a dimostrare l’arbitrarietà della diversa conclusione cui sono giunti

i primi giudici. Muovendosi, in sostanza, su un binario parallelo a quello

seguito dalla prima Corte, la censura non raggiunge la soglia della

ricevibilità.

14. Sempre con riferimento a RI 5, la PC sostiene che la prima Corte ha violato l’art. 48 lett. d CP riconoscendogli l’attenuante del sincero

pentimento.

Visto il

proscioglimento di RI 5, la censura risulta priva d’oggetto. Essa sarebbe,

comunque, stata dichiarata inammissibile in ragione dell’art. 251 cpv. 3 CPP.

15. La ricorrente ha, poi, censurato d’arbitrio anche l’assoluzione di RI

6 dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata per il periodo

febbraio 2003-dicembre 2005, contestando, di conseguenza, il dissequestro

disposto dalla prima Corte dei conti bancari e dei beni dell’imputato.

A mente

della ricorrente, la Corte è caduta in arbitrio quando ha concluso che RI 6 “non

disponesse di elementi sufficienti per comprendere il reale disegno criminoso

di RI 1 e dei suoi complici”, malgrado abbia accertato che egli:

-

avesse nutrito seri dubbi in considerazione delle anomalie che presentava

l’operazione così come gli era stata illustrata (anomalie a lui note poiché lo

portarono a farsi “spiegare in lungo ed in largo di cosa si trattava”);

-

avesse accettato di indicare RI 4 quale avente diritto economico delle

relazioni intestate alla __________ , aperte prima a __________ pur sapendo che

il vero ADE era PC 1 e che RI 4 operava sul conto solo fiduciariamente;

-

fosse consapevole degli ingenti importi che transitavano sui conti;

-

avesse percepito una certa sfiducia nei suoi confronti quando veniva

regolarmente accompagnato a per ritirare le somme destinate a RI 1;

-

mai incontrò RI 1 e dovette sempre attendere all’esterno degli uffici di PC 1

che RI 4 o RI 5 consegnassero le retrocessioni a RI 1;

-

fosse a conoscenza, in funzione della sua formazione ed esperienza

professionale, della sproporzione tra quanto incassato ed i servizi

effettivamente prestati.

A mente

della ricorrente, tutti questi elementi sono sufficienti per sostanziare il

dolo di RI 6, quanto meno in termini di dolo eventuale.

La

ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte di avere omesso di accertare fatti

che a suo giudizio sarebbero stati determinanti nell’ottica del giudizio di

colpevolezza di RI 6: “primo fra tutti l’aver omesso di chiedere all’avv. RI

4 di prendere visione del contratto fiduciario”, poi l’avere “omesso di

accertare quelle che furono le risposte assolutamente insoddisfacenti che RI 6

ottenne dall’avv. RI 4, dal dir. P., da N., dal padre RI 6 e dal socio di

quest’ultimo R. a fronte dei suoi seri dubbi; risposte che non potevano

ragionevolmente tranquillizzarlo” ed infine l’aver “omesso di

considerare che lo stesso RI 6 ha riconosciuto che il fatto di aver assunto la

carica di AU e il fatto di recarsi una volta al mese a prelevare a , non giustificavano

il versamento di una cifra simile, (…) ossia fr. 305'524.-”.

Concludendo,

la ricorrente sostiene che, sulla scorta delle circostanze di fatto accertate

dalla stessa prima Corte, deve essere concluso che RI 6 “sapeva o quanto

meno avrebbe dovuto prendere in seria considerazione (dolo eventuale) che

dietro l’operatività forex architettata da RI 1 e dei suoi complici si celava

un disegno criminoso ai danni della PC 1”.

a) RI 6

chiede la reiezione della censura sostenendo che essa riveste carattere

meramente appellatorio.

Di

diverso avviso il PP che ne postula l’accoglimento.

b) Ancora

una volta il ricorrente propone una sua valutazione delle prove ma, così

facendo, ancora non dimostra che quella operata dalla prima Corte sia viziata

da errore manifesto. Non spiega, infatti, perché i primi giudici sono caduti in

arbitrio ritenendo, sulla scorta delle considerazioni elencate sopra, che RI 6

abbia creduto davvero che l’operazione fosse giustificata dalla necessità per PC

1 di costituire dei fondi neri. In particolare, non spiega perché la prima

Corte abbia manifestamente errato in tale conclusione, ritenendo supportata la

buona fede dell’imputato dai fatti che egli non era ”particolarmente

intimo di RI 4 e di RI 5”, che mai ebbe “occasione di incontrare RI 1” e che “prima di accettare l'incarico ha fatto quelle verifiche che si potevano esigere da

lui” e che “si è sempre fatto quietanzare le somme che consegnava”.

Non confrontandosi con le

argomentazioni della prima Corte, dunque, la censura è irricevibile.

16. Nel suo ricorso, la PC aveva impugnato anche la decisione della

prima Corte di rinviare al foro civile le sue pretese risarcitorie.

Con scritto 25.8.2009, la ricorrente ha ritirato la richiesta di

annullamento del dispositivo n. 11 con cui veniva disposto tale rinvio.

Su questo

punto, il ricorso della parte civile è stralciato.

17. In

considerazione dei proscioglimenti di RI 4 e di RI 5 da tutti i reati a loro

ascritti con la sentenza di primo grado, la quota parte di spese e della tassa

di giustizia stabilita nel dispositivo 12 della sentenza impugnata va posta a

carico dello Stato.

18. Da

quanto precede discende che:

18.1. Il

ricorso di RI 4 è accolto. Di conseguenza, della sentenza impugnata sono

annullati e riformati:

- il

dispositivo 2. con conseguente proscioglimento di RI 4 dalle accuse di

complicità in amministrazione infedele qualificata (2.1.) e di ripetuto

riciclaggio di denaro (2.2.);

-

il dispositivo 8.2.;

-

il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 4;

-

il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono posti

anche i 4/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI 4.

- i dispositivi 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6.,

14.7., 14.8., 14.12. e 14.13. con conseguente annullamento delle confische dei

saldi attivi delle relazioni … (CHF) e … (euro) intestate al Ministero Pubblico

presso __________ e di pertinenza di RI 4 e dei sequestri conservativi sui

conti intestati a RI 4 e sulle particelle di sua proprietà.

18.2. Il

ricorso di RI 5 è accolto. Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

- il

dispositivo 3. con conseguente proscioglimento di RI 5 dalle accuse di

complicità in amministrazione infedele qualificata (3.1.) e di ripetuto

riciclaggio di denaro (3.2.);

- il

dispositivo 8.3.;

- il

dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 5;

- il

dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono posti

anche i 2/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI 5;

- i

dispositivi 14.9., 14.10. e 14.11. con conseguente annullamento dei sequestri

conservativi sui conti intestati a RI 5.

18.3 Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso del procuratore pubblico è respinto.

18.4. Il

ricorso della PC è irricevibile.

V. Sulle

spese e sulle ripetibili

19. Gli

oneri processuali di questa sede vanno caricati alle parti in ragione della

loro soccombenza.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. sul ricorso di RI 4

1. Il

ricorso è accolto.

Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

-

il dispositivo 2. con conseguente proscioglimento di RI 4 dalle accuse di

complicità in amministrazione infedele qualificata (2.1.) e di ripetuto

riciclaggio di denaro (2.2.);

-

il dispositivo 8.2.;

-

il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 4;

-

il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono

posti anche i 4/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI

4;

- i

dispositivi 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7.,

14.8., 14.12. e 14.13. con conseguente annullamento delle confische dei saldi

attivi delle relazioni … (CHF) e … (euro) intestate al Ministero Pubblico

presso __________ e di pertinenza di RI 4 e dei sequestri conservativi sui

conti intestati a RI 4 e sulle particelle di sua proprietà.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 3’000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 3’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad RI

4

fr. 4’000.- per ripetibili.

II. sul ricorso di RI 5

3. Il

ricorso è accolto.

Di conseguenza, della sentenza impugnata sono annullati e riformati:

-

il dispositivo 3. con conseguente proscioglimento di RI 5 dalle accuse di

complicità in amministrazione infedele qualificata (3.1.) e di ripetuto

riciclaggio di denaro (3.2.);

-

il dispositivo 8.3.;

-

il dispositivo 9. limitatamente alla posizione di RI 5;

-

il dispositivo 12. è riformato nel senso che a carico dello Stato vengono

posti anche i 2/18 delle spese e della tassa di giustizia posti a carico di RI

5;

- i

dispositivi 14.9., 14.10. e 14.11. con conseguente annullamento dei sequestri

conservativi sui conti intestati a RI 5.

4. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 3’000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 3’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI

5

fr. 4’000.- per ripetibili.

III. sul ricorso del procuratore pubblico

5. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

6. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’500.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’700.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI

5 e a RI 6 fr. 1’500.- ciascuno per ripetibili.

IV. sul ricorso di PC 1

7. Il

ricorso è irricevibile.

8. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’500.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’700.-

sono posti a carico della ricorrente che rifonderà, per ripetibili,

fr. 1'500.- ciascuno a RI 5 e a RI 6 e fr. 300.-

ad RI 4.

9. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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