17.2008.23
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6 marzo 2009Italiano49 min
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Numero d'incarto:
17.2008.23
Data decisione, Autorità:
06.03.2009, CCRP
Titolo:
Intervento di agenti di polizia a seguito di una lite fra giovani.Abuso di autorità; principio "in dubio pro reo"; arbitrio nell'accertamento dei fatti (in contrasto con chiare emergenze istruttorie) e nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni; disparità di trattamento
ARBITRIO
IN DUBIO PRO REO
PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO
art. 6 agg. 2 CEDU
art. 6§ 2 CEDU
art. 32 agg. 1 COST
art. 14 cpv. 2 ONU II
Incarto n.
17.2008.21-23
Lugano
6 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati
- il 7.4.2008 da
RI 1 attinente di , nato a il 29 giugno 1978, domiciliato a , celibe,
agente di polizia
e
RI 2
attinente di , nato a il 20 aprile 1980,
domiciliato a , celibe, agente di polizia
(entrambi patrocinati dall’avv. PA 1)
- il 31.3.2008 da
RI 3
attinente di , nato a il 13 febbraio 1981,
domiciliato a , celibe, agente di polizia
(patrocinato dall’avv. PA 2 )
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 4
marzo 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;
2. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2 ;
3. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 3;
4. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
presente procedimento trova la sua origine in una lite scoppiata la notte del
19 settembre 2004 in __________ e in cui sono stati coinvolti tre ragazze
ticinesi e un gruppo di liceali grigionesi in vacanza in Ticino.
Secondo
quanto riportato nella sentenza impugnata, non si è potuto appurare cosa
esattamente sia successo. Di certo si sa soltanto che una delle ragazze
ticinesi è rimasta ferita e che, all’arrivo della polizia, i ragazzi grigionesi
si erano già dati alla fuga, correndo lungo __________ dove alloggiavano.
Gli
agenti intervenuti si lanciarono all’inseguimento dei fuggiaschi.
Giunti
alla curva piegante a sinistra davanti al __________, gli agenti si imbatterono
in uno dei fuggitivi, PC 2, che era caduto a terra dopo avere perso le scarpe.
Il
ragazzo venne ammanettato e portato in centrale con l’auto della polizia
cantonale.
A
quest’operazione parteciparono gli agenti RI 1, RI 3 e __________.
Un altro
agente, __________ (della polizia comunale di __________), si occupò di __________,
una compagna del PC 2, che – secondo quel che risulta dalla sentenza - piangeva
seduta su degli scalini.
Gli altri
ragazzi continuarono la loro fuga verso la parte alta della città. La maggior
parte di loro venne fermata sul ponte sopra la ferrovia __________ che da __________
porta al passaggio a livello FFS.
Dei
controlli di questi ragazzi si occuparono 6 o 7 agenti. Fra questi, vi erano RI
2 e il suo superiore, sergente .
Nella sua
camera dell’hotel __________ venne, invece, preso e fermato soltanto un
liceale, PC 1. Si occuparono di questo fermo gli agenti RI 1 e __________.
B. A
seguito delle denunce presentate da alcuni ragazzi e delle dichiarazioni di
alcuni testi, è stata avviata un’inchiesta per determinare se la polizia avesse
ecceduto nel suo intervento.
In esito
a tale inchiesta, il 7.12.2006, il PP ha emanato tre decreti d’accusa nei
confronti degli agenti RI 1, RI 2 e RI 3.
a) Con
il DA 4694/2006 7.12.2006, il PP ha dichiarato RI 1, in relazione ai fatti della notte del 18.9.2004, autore colpevole di:
-
ripetuto abuso di autorità per avere colpito PC 2 con una sberla sulla nuca e
con due calci al corpo (1.1.DA); spintonato, strattonato almeno una volta per
le spalle nonché colpito in più occasioni al viso e allo stomaco PC 3 (1.2. DA)
e, infine, colpito almeno una volta al viso PC 1 (1.3 DA)
- lesioni
semplici per avere, colpendolo al viso almeno una volta, provocato a PC 1
almeno una delle lesioni indicate nel certificato medico del dott. __________
(2 DA)
- vie di
fatto, ripetute, per avere colpito PC 2 e PC 3 così come indicato ai punti
1.2.e 1.3. del DA (3 DA).
Per
questi reati, il PP ha proposto la condanna dell’agente RI 1 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
b) Con DA
7.12.2006, il PP ha dichiarato RI 3, in relazione ai fatti della notte del
18.9.2004, autore colpevole di abuso di autorità e vie di fatto per avere
colpito PC 2 con un calcio al corpo e ne ha proposto la condanna a 10 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
c) Sempre
con DA 7.12.2006, il PP ha dichiarato RI 2 , in relazione ai fatti della notte
del 18.9.2004, autore colpevole di
-
ripetuto abuso di autorità per avere colpito PC 4 con almeno 5 sberle sulla
guancia, sul capo e sulla testa (1.1. DA), avere colpito PL 2 con due sberle
sulla guancia (1.2 DA) e avere spintonato con il gomito e colpito con una
sberla sulla guancia PL 1 (1.3. DA)
- vie di
fatto per avere colpito PC 4 (2. DA).
Per
questi reati, il PP ha proposto la condanna dell’agente RI 2 a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Tutti e
tre gli agenti hanno presentato opposizione contro i decreti d’accusa emanati
nei loro confronti.
C. Nella
sentenza 4 marzo 2008, il giudice di prime cure, dopo avere rievocato quanto
successo quella notte, ha affermato – quale “considerazione di carattere
generale“– che “per ogni intervento (ndr: cioè, quelli in __________,
sul ponte in __________ e all’interno dell’hotel __________) vi è purtroppo
la prova che la polizia ha oltrepassato i limiti dettati dal principio della
proporzionalità, sia nelle modalità messe in atto per i due fermi sia nelle
modalità messe in atto per i controlli ritenuto che la scolaresca in questione,
ancorché chiassosa ed esuberante, non ha mai dato segno di particolare
pericolosità, violenza o ribellione”.
Proseguendo,
dopo avere valutato gli atti dell’inchiesta, il giudice di prime cure ha
concluso di non avere sufficienti elementi per ritenere provato che l’agente RI
1 abbia spintonato, strattonato almeno una volta per le spalle nonché colpito
in più occasioni al viso e allo stomaco PC 3 (punto 1.2. DA) né che abbia
colpito almeno una volta al viso PC 1 provocandogli almeno una delle lesioni
indicate nel certificato medico in atti (punto 1.3. DA). Così, egli ha
prosciolto l’agente da tali imputazioni in applicazione del principio in dubio
pro reo.
Parimenti,
il primo giudice non ha ritenuto di avere sufficienti elementi a sostegno delle
accuse mosse all’agente RI 2 in relazione ad atti di violenza su PL 2 e PL 1 (1.2.
e 1.3 DA).
In
particolare, in merito ai fatti di __________ e dell’hotel __________, nella
sentenza si legge quanto segue:
“qui
(ndr: via __________) erano presenti numerosi agenti di polizia, tra i quali
gli accusati RI 2 e RI 1.
In
tale contesto, stante la precisa esposizione dei fatti fatta dal sergente __________
il quale ha dichiarato che non vi sono mai state trasgressioni da parte della
squadra da lui diretta, non sussistono altre prove a tal punto circostanziate e
precise che permettono di ascrivere agli accusati tutte le responsabilità
penali indicate nei decreti in accusa qui in oggetto. Certo, come sopra
indicato, agli atti di causa vi è sicuramente la prova dell’utilizzo da parte
della polizia di una certa qual violenza, senza però che si possa ora
esattamente identificare un preciso responsabile (…) devono pertanto venire a
cadere le accuse numero 1.2 e 1.3 mosse contro RI 2 e relative alle asserite
violenze nei confronti di PL 2 e PL 1 oltre che l’accusa numero 1.2. mossa
contro RI 1 e riferita a PC 3. Le prime sono infatti unicamente sorrette dalle
dichiarazioni delle PC le quali, alla luce anche della dichiarazione di __________
in contrasto con esse, non sono sufficientemente precise e concludenti (…)
Questi ragazzi hanno infatti unicamente riferito di avere ricevuto sberle e
spintoni senza però esattamente identificarne l’autore (…) stanti le precise
dichiarazioni di __________ questo giudice non è in grado di stabilire
zweifelfrei chi, nelle circostanze concrete, abbia commesso i fatti indicati
nel DA, descritti dai ragazzi o dal testimone svizzero tedesco. Per questi
reati, occorre quindi applicare il principio in dubio pro reo, corollario della
presunzione di innocenza” (sentenza consid. 11 pag.
11 e 12)
“qui (hotel
__________) sono intervenuti RI 1 e __________. Pure in questa evenienza,
pur dando atto del pregiudizio patito da PC 1, non si può affermare che sia
stata comprovata la responsabilità dell’agente RI 1 (…) Le dichiarazioni fatte
dal maestro __________ non sono infatti sufficientemente attendibili, così come
neppure quelle del compagno di stanza del PC 1 il quale ha si assistito ai
fatti che si sono svolti all’interno della camera dichiarando, poi, però, di
essere affetto da miopia e di essersi trovato privo di lenti e di occhiali al
momento dell’intervento della polizia nella stanza. Detta circostanza,
unitamente al fatto che non è stato esattamente chiarito chi fra i due agenti
intervenuti (RI 1 o __________) sia entrato per primo nella camera e chi fra i
due abbia concretamente proceduto al fermo del ragazzo, non permette di
pronunciare una condanna.
Non vi
è per finire nemmeno la prova dell’esistenza di un rapporto di causalità fra i
colpi assortamente patiti al momento del fermo (…) e il pregiudizio accertato
(…) Non va infatti dimenticato che il PC 1 è stato definito uno tra i giovani
meno tranquilli del gruppo grigionese e che ha partecipato attivamente alla
rissa di __________, ciò che non permette di escludere che gli ematomi che egli
presentava siano perlomeno in parte ascrivibili ai fatti accaduti in centro
città, non provocati dunque dalla polizia.
Per
questi motivi, non può essere confermato il punto 2 del DA emesso nei confronti
di RI 1” (sentenza consid. 15 pag. 14).
Il
giudice di prime cure non è, poi, entrato nel merito delle imputazioni di vie
di fatto rivolte agli agenti: trattandosi di contravvenzioni, per esse l’azione
penale era, al momento del dibattimento, prescritta (sentenza consid. 16 pag. 14)
Il
pretore ha, invece, ritenuto accertato che, così come indicato al punto 1.1.
del DA 7.12.2006, l’agente RI 1 ha colpito PC 2 con una sberla alla nuca e due
calci al corpo e, per tali fatti lo ha ritenuto autore colpevole di abuso di
autorità e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 6 aliquote giornaliere di fr.
120.- per un totale di fr. 720.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo
di 2 anni, alla multa di fr. 500.- e al pagamento di fr. 1200.- per tasse e
spese di giustizia.
Il
giudice di prime cure ha, poi, ritenuto RI 3 autore colpevole di abuso di
autorità per avere colpito PC 2 con un calcio al corpo. L’agente è stato,
perciò, condannato alla pena di 5 aliquote pecuniarie ammontanti a fr. 130.-
cadauna, per un importo complessivo di fr. 650.-, pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 500.- ed al pagamento
delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1200.-.
Infine, RI
2 è stato, pure, dichiarato autore di abuso di autorità “per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel DA n. 4694/2006 del 7 dicembre 2006” (dispositivo della sentenza). La sua condanna sembrerebbe, dunque, doversi intendere per i
punti 1.1., 1.2. e 1.3. del DA che lo concerne. In realtà, RI 2 è stato – al di
là dell’imprecisione del dispositivo della sentenza – assolto dalle imputazioni
di cui ai punti 1.2. e 1.3. del DA, cioè da quelle riguardanti l’intervento in __________
e relative alle prospettate violenze nei riguardi di PL 2 e PL 1 (sentenza consid.
11 pag. 11). In definitiva, egli è stato ritenuto autore colpevole di abuso
d’autorità per avere colpito PC 4 con almeno 5 sberle sulla guancia, sul capo e
sulla testa (punto 1.1. DA)
Per
questo reato, l’agente RI 2 è stato condannato alla pena pecuniaria di 4
aliquote giornaliere di fr. 130.- l’una per un totale di fr. 520.-, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, alla multa di fr. 500.- e al
pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1200.-.
D. Con
ricorso 7 aprile 2008, RI 1 ha chiesto che venga cassato il dispositivo sulla sua
colpevolezza e che, pertanto, venga dichiarato il suo proscioglimento dal reato
di abuso di potere con conseguente annullamento dei dispositivi di condanna.
Con
osservazioni 6 maggio 2008, PC 2, patrocinato dall’avv. RC 1, ha postulato la reiezione del ricorso.
Altrettanto
ha fatto il PP con scritto 23.4.2008.
E. Con
ricorso 31 marzo 2008, RI 3 ha chiesto che venga cassato il dispositivo sulla
sua colpevolezza e che, pertanto, venga dichiarato il suo proscioglimento dal
reato di abuso di potere con conseguente annullamento dei dispositivi di
condanna.
Con
osservazioni 6 maggio 2008, PC 2, patrocinato dall’avv. RC 1, ha postulato la reiezione del ricorso.
Altrettanto
ha fatto il PP con scritto 23.4.2008.
F. Con
ricorso 7 aprile 2008, RI 2 ha chiesto che venga cassato il dispositivo sulla
sua colpevolezza e che, pertanto, venga dichiarato il suo proscioglimento dal
reato di abuso di potere con conseguente annullamento dei dispositivi di
condanna.
Con
osservazioni 6 maggio 2008, PC 4, patrocinato dall’avv. RC 1, ha postulato la reiezione del ricorso.
Altrettanto
ha fatto il PP con scritto 23.4.2008.
in diritto: Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art 288 lett
a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art 288 lett c e 295 cpv 1 CPP).
Perché un
accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile
o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF
132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid.
3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione
di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9; 173 consid. 3.1 pag. 178; 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
Fatti
I. sul
ricorso di RI 1
1. Il giudice di prime cure ha fondato l’accertamento dei fatti
imputati a RI 1 al punto 1.1. del DA fondandosi, in buona sostanza, sulla
deposizione di __________, agente della polizia comunale di __________ che,
quella sera, dopo essere giunto nelle vicinanze del bar __________, si era
fermato ad assistere __________ che aveva trovato in lacrime, seduta su uno
scalino.
Il
giudice ha, dapprima, ricordato che l’agente ha dichiarato (AI 116) di avere “visto
scendere due agenti della comunale con il ragazzo ammanettato”, che quei
due agenti erano RI 1 e __________, che questi si è fermato a raccogliere le
scarpe del ragazzo e che, poi, aveva “visto RI 1 tirare una sberla sulla
nuca del ragazzo”. Il giudice ha, poi, ricordato che __________ ha
proseguito il suo racconto affermando che, a quel punto, il ragazzo si lasciò
cadere a terra e che, una volta a terra, venne colpito da RI 1.
A quel
punto, intervenne RI 3 che – sempre secondo il racconto di __________ – mentre
il ragazzo era ancora a terra, gli tirò un calcio. Infine, il ragazzo venne “scaraventato
contro la vettura” e fatto sedere sui sedili posteriori.
Dopo
averla riassunta, il giudice della pretura penale ha ritenuto di dover
accertare i fatti così come alla versione data da __________ nella misura in
cui la sua testimonianza è “limpida e mai contraddetta”, rilevando,
inoltre, che questi non aveva nessun motivo di inimicizia né con RI 1 né con RI
3 e che aveva deciso di testimoniare “dopo una seria e attenta riflessione”
(..) “proprio perché l’atteggiamento assunto dagli accusati andava oltre il
comprensibile, siccome si infieriva su un ragazzo che non opponeva resistenza,
già immobilizzato e (anche) quando ormai si trovava a terra”
Per
contro, il pretore ha ritenuto di non dover dare valore probante alla
testimonianza dell’agente __________ – che ha dichiarato di non avere visto né
sberle né calci e che il ragazzo fermato non era caduto a terra nel tragitto
verso la macchina – poiché “questo testimone in aula non sempre è apparso
pienamente attendibile e decisivo anche poiché a quest’ultimo, diversamente dal
collega __________, potrebbero essere sfuggite determinate circostanze mentre
raccoglieva le scarpe perse dallo PC 2”. (sentenza consid. 6, 7,8 e 9 pag. 8-10)
In
precedenza, il pretore aveva, inoltre, rilevato come le dichiarazioni di __________
erano “corroborate dalle affermazioni fatte dall’alunna __________, che era
seduta sui gradini nelle immediate vicinanze del fermo, secondo cui la polizia
avrebbe buttato PC 2 per terra per poi iniziare a picchiarlo (doc. 3 pag. 3, doc.
54)”.Pur se ha concordato con la difesa sulla possibilità che la ragazza
avesse in un certo modo esagerato nel descrivere la situazione, il pretore ha
ritenuto, comunque, che “le sue affermazioni si avvicinano tuttavia in modo
preoccupante a quelle dell’agente __________ per quanto attiene al tema
dell’eccessiva violenza esercitata e non possono quindi essere completamente
ignorate” (sentenza consid. 3.I. pag. 6)
2. Nel ricorso si sostiene che il giudice di prime cure è incorso in
arbitrio ritenendo accertato che RI 1 ha, quella sera, colpito PC 2 con una sberla alla nuca e con due calci al corpo.
In
ingresso, il ricorrente rileva come la descrizione dei fatti che si ritrova al consid.
2 della sentenza impugnata non sia rigorosa poiché non indica espressamente che
i fatti di via __________ vanno divisi in una prima fase – cioè, quella del
fermo e dell’ammanettamento di PC 2 – “ritenuta legittima e comunque non
facente parte dell’imputazione contenuta nel DA” ed in una seconda fase –
di accompagnamento del ragazzo dal luogo del fermo fino alla vettura della
polizia cantonale con consegna del fermato a RI 3 – in cui, secondo la tesi
accusatoria recepita dal primo giudice, il ragazzo sarebbe stato picchiato dai
due agenti.
Il
ricorrente rimprovera, poi, al giudice di essere caduto in un errore manifesto
quando ha utilizzato le dichiarazioni di __________ per rafforzare il suo
convincimento in relazione ai fatti indicati al punto 1.1 del DA poiché “è
palese e indiscutibile che quest’ultima (ndr: __________) non si riferisce ai
fatti ritenuti in sede di condanna dal giudice penale ma alla fase precedente
(la prima fase) quando PC 2 viene fermato e ammanettato”.
Questo
errore manifesto che – secondo il ricorrente – equivale all’accertamento
dell’arbitrio, “diventa palesemente fuorviante in rapporto al convincimento
del giudice penale” poiché questi “avvicina, nel senso di un
rafforzamento probatorio, l’affermazione della compagna di classe alla
dichiarazione di __________, dichiarazione che non riguarda in alcun modo la
prima fase ma, semmai, la seconda” (ricorso pag. 4 punto 11)
Il
ricorrente continua rilevando come il giudice di prima istanza abbia accettato
in modo aprioristico la versione dei fatti data da __________, limitandosi a
giustificare la sua scelta con l’affermazione secondo cui la deposizione di
questo agente sarebbe “limpida e mai contraddetta”.
La
motivazione di “questa scelta di campo” è – secondo il ricorrente – “spaventosamente
sdrucciolevole” per almeno 3 motivi:
a) contrariamente all’assunto del giudice di prime cure, __________ ,
durante il contradditorio con RI 1, ha notevolmente ridimensionato le sue
dichiarazioni, trasformando “i calci” in “calcetti” e declassando la “sberla” a
“semplice colpo alla nuca”.
Inoltre –
continua il ricorrente – il racconto di __________ – che, a dipendenza del
luogo in cui si trovava, “poteva forse ed esclusivamente vedere in modo
frontale una parte del trasferimento d RI 1 e PC 2 “- è “difficilmente
spiegabile e comprensibile in relazione al colpo che PC 2 avrebbe subito alla
nuca” (ricorso pag. 5 punto 14);
b) sempre contrariamente all’assunto del primo giudice, la
testimonianza è stata smentita da tutte le persone che sono state sentite in
istruttoria. In particolare è stata contraddetta anche e soprattutto da agenti
“che si trovavano in una posizione migliore rispetto a quella di __________”.
Fra questi, vi è __________.
Secondo
il ricorrente, scegliendo di credere a __________ e non a __________ (secondo
cui, tutto era andato in modo regolare), il pretore ha nuovamente operato una
scelta di campo arbitraria poiché non suffragata da elementi attendibili ed
indiscutibili.
Da un
lato, il giudice non ha motivato la sua affermazione secondo cui __________ in
aula è apparso “non pienamente attendibile e decisivo (punto 9. pag. 10
della sentenza)” che “sembra dettata, più che altro, dalla necessità di
rafforzare una dichiarazione (quella di __________) rispetto ad altra
dichiarazione (quella di __________).” (ricorso pag. 6 punto 17).
D’altro
lato, affermando che “a __________ potrebbero essere sfuggite determinate
circostanze mentre raccoglieva le scarpe perse dallo PC 2” (sent. pag. 10, punto 9),
il giudice di prime cure “lancia un’ipotesi e non scolpisce un fatto
accertato” che, tenuto conto che dell’accertamento secondo cui __________,
in quel momento, stava prestando assistenza alla ragazza che piangeva (__________),
avrebbe dovuto a maggior ragione valere per quest’ultimo.
Continuando
nel suo esposto, il ricorrente rileva come sia evidente (cfr, in part, sent. consid.
9 pag. 10) la preoccupazione che affliggeva il giudice di prime cure – posto di
fronte a due testimonianze inconciliabili - di “evitare il dilemma di un
possibile reato di falsa testimonianza“. Da qui, la necessità di sostenere
che “a __________ potrebbero essere sfuggite determinate circostanze”. E
– a prescindere dal fatto che per raccogliere un paio di scarpe ci vuole lo
spazio di un secondo e non necessariamente l’occhio guarda con insistenza le
scarpe – l’errore evidente in cui è incorso il giudice di prime cure è stato “di
non considerare in concreto la palese esistenza di una situazione di in dubio
pro reo. Invece di preoccuparsi, con necessità di superamento, di un’ipotesi di
falsa testimonianza, il giudice penale avrebbe dovuto, per riconosciuta
necessità, applicare il principio del favor rei, che vale proprio in queste
situazioni decisamente insormontabili” (ricorso pag. 7 punto 19).
c) Infine, il ricorrente rileva come le dichiarazioni rese dalla stessa
PC durante l’inchiesta scagionino RI 1. Infatti, il ragazzo (nel verbale 6
aprile 2006 pag. 3) ha “negato in modo chiaro ed inequivocabile di essere
stato oggetto di sberle, colpi alla nuca, calci o calcetti dal momento in cui è
stato ammanettato (prima fase) al momento in cui si è ritrovato nell’auto della
polizia cantonale” (ricorso punto 21 pag. 7).Secondo il ricorrente, “la
rilevanza di queste dichiarazioni si riconduce alla monolitica circostanza che PC
2, l’asserita vittima, sposa indubitabilmente la tesi di RI 1, di __________ e
di tutti gli altri agenti che sono stati sentiti in sede di istruttoria in
ordine a questo specifico avvenimento. Aver dimenticato questa affermazione
inequivocabile di PC 2, nel contesto di una corretta disamina delle varie
dichiarazioni rese, vuol dire mettersi in palese contrasto con gli atti e non
tener conto, in modo manifestamente insostenibile, di circostanze fattuali di
primaria e cristallina evidenza (…) siamo nel bel mezzo dell’art 288 lett a
CPP, con il giudice penale che dimentica un elemento nucleare (testimonianza di
PC 2) per un corretto accertamento dei fatti” (ricorso pag. 8 punto 23).
In
sintesi – conclude il ricorrente – “le dichiarazioni di __________
non riguardano il fatto incriminato; le dichiarazioni di PC 2 non sono state
considerate; l’elemento chiave per arrivare arbitrariamente alla condanna passa
da una formulazione al condizionale riferita a RI 3. Basta e avanza per venir
riconosciuto un arbitrario accertamento dei fatti”.
3. La PC ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando
come sia inconfutabile che egli abbia subìto dei danni fisici a seguito
dell’intervento della polizia e come, contrariamente a quanto preteso, la
testimonianza di __________ sia rilevante e contribuisca a sostenere quella
dell’agente __________ di cui sottolinea la credibilità.
Infine, la PC ha rilevato come vada considerato che PC 2 era, al momento dei fatti, in stato di shock e
come le sue deposizioni vadano intese, non nel senso dell’esclusione della
possibilità di essere stato picchiato durante il tragitto verso la vettura
della polizia, ma semplicemente come l’ammissione di non ricordare, proprio a
causa del suo stato, se sia stato o meno picchiato in quel frangente.
4. Il
principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza
garantita degli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II.
Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere
probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la
colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria
innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce –
come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40,
124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle
prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può
dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto
non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento.
Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando
il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41,
124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo
profilo il principio in dubio pro reo ha stessa portata del divieto
dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
5. Va, innanzitutto rilevato che, così come precisato nel ricorso, il
fermo di PC 2 deve essere diviso in due fasi.
La prima
è quella dell’ammanettamento del ragazzo (descritta da RI 1 in PP 18.7 2005 pag. 2 che ha detto di avere dato al ragazzo, che già si trovava a terra e si
divincolava poiché non voleva farsi ammanettare, soltanto “un colpo di
disturbo, in altre parole un leggero colpo a mano aperta sul suo costato
laterale”).
In relazione
a questa prima fase, nulla viene imputato agli agenti, nella misura in cui il
teste __________ – su cui si poggia la tesi accusatoria recepita dal giudice di
prime cure – ha dichiarato di avere visto gli atti di violenza durante lo
spostamento del ragazzo già ammanettato per la sua consegna alla polizia
cantonale (PP 21.7.2005 pag. 2 e 3).
La
seconda fase è quella dell’accompagnamento del ragazzo dal luogo in cui era
stato trovato alla vettura della polizia, quindi scendendo da __________.
E’ in
questa fase che – sempre secondo la tesi accusatoria recepita dal giudice di
prime cure – l’agente RI 1 avrebbe senza necessità picchiato il ragazzo con uno
schiaffo e due calci.
Si tratta
di accuse contestate dall’imputato che ha sempre dichiarato di non avere,
durante il tragitto, esercitato alcuna violenza (cfr, ad esempio, PP 18.7 2005 pag.
2).
Come
visto sopra, il giudice di prime cure ha fondato l’accertamento dei fatti sulla
testimonianza di __________ che ha, invece, dichiarato, in sintesi, di avere
visto colpire il ragazzo nei modi descritti dal DA e meglio, ha detto di avere
“visto RI 1 tirare una sberla sulla nuca del ragazzo ammanettato” che
questi si è, poi, “lasciato cadere a terra e una volta per terra ha ricevuto
due calci sempre da RI 1”. Quindi – sempre secondo le dichiarazioni di __________
ritenute fedefacenti dal giudice di prime cure – “vicino a RI 1 e al ragazzo
per terra è arrivato un agente della cantonale, il quale mentre il ragazzo era
ancora per terra, gli ha tirato un calcio (…) questo agente dovrebbe chiamarsi RI
3. Dopo di ciò, nel mentre che io stavo parlando con i ragazzi non
identificati, il giovane ammanettato è stato rialzato ed accompagnato alla
vettura della cantonale” (PP __________ 21.7.2005 pag. 3).
Giunti
alla macchina – sempre secondo __________ –, “RI 1 e RI 3 hanno scaraventato
il ragazzo contro la vettura e poi, aperta la porta, è stato fatto sedere sui
sedili posteriori. Per scaraventato intendo gettato contro la macchina” (PP
__________ 21.7.2005 pag. 3).
Affermando,
nella valutazione sull’attendibilità della testimonianza di __________, che le
dichiarazioni di questo agente “sono corroborate dalle affermazioni fatte
dall’alunna __________” (sentenza consid. 3.I. pag. 6), il giudice di prime
cure è incorso in un manifesto arbitrio.
Infatti,
le dichiarazioni della ragazza, non soltanto dipingono un’immagine
completamente diversa da quella descritta dall’agente __________, ma si
riferiscono alla prima fase dell’operazione, cioè al fermo del ragazzo, e non
al suo trasferimento. L’alunna grigionese ha – all’inizio e, poi, in seguito –
dichiarato di avere visto due agenti che, dopo averla superata, raggiunsero PC
2 che stava scappando, lo buttarono a terra e lo picchiarono usando, fra
l’altro, un manganello (la ragazza aveva precisato di avere visto chiaramente “uno
di questi agenti che ha sbloccato il manganello” e di avere sentito “chiaramente
un clic”):
“Davanti
a me correva il mio compagno PC 2 (…) Da questo punto ho potuto vedere che i
due agenti di polizia che mi avevano superato correndo avevano raggiunto PC 2 e
lo avevano buttato a terra. Ho visto chiaramente uno di questi agenti che ha
sbloccato il manganello e ho sentito chiaramente un clic. PC 2 era in
terra rannicchiato e entrambi lo colpivano con il manganello e con dei calci.
In questo momento ho un dubbio: è probabile che anche il secondo agente avesse
tra le mani il manganello, ne sono certa all’80%. Quasi subito, dopo circa
mezzo minuto, giunse un terzo agente (…)anche questo agente tiene tra le mani
il manganello, dopo averlo tolto mentre si dirigeva correndo verso i due
colleghi che trattenevano il PC 2 a terra. Anche questo terzo agente colpisce
più volte PC 2 che si lamentava a terra” (verb. 27.1.2005 pag. 2)
E’
evidente che le dichiarazioni di questa ragazza non possono, senza incorrere in
arbitrio, essere chiamate a sostegno di quelle dell’agente __________.
Sostenere – come ha fatto il giudice di prime cure – che “le sue
affermazioni si avvicinano tuttavia in maniera preoccupante a quelle
dell’agente __________ per quanto attiene al tema dell’eccessiva violenza
esercitata e non possono quindi venire completamente ignorate” (sentenza consid.
3.I. pag. 6), significa procedere ad un accertamento dei fatti viziato da una
posizione pregiudiziale, ignorando l’effettivo contenuto e significato del
materiale istruttorio raccolto.
Nel
ricorso è stato sottolineato che agli atti vi sono elementi che contrastano con
la versione dei fatti data dall’agente __________.
Fra
questi, vi sarebbe la testimonianza di PC 2.
Questa
censura non può essere condivisa.
Infatti,
se è vero che PC 2, sin dall’inizio, ha detto di essere stato picchiato quando
era a terra, prima di essere ammanettato (cfr. verb. 18.9.2004 pag. 2; verb. 27.1.2005
pag. 2) precisando di non ricordare di “essere stato picchiato in seguito”(verb.
18.9.2004 pag. 4; 27.1.2005 pag. 3), è anche vero che, così come risulta dal
certificato medico 19.9.2004 allegato alla denuncia, il ragazzo, pur non
presentando alcuna evidente conseguenza psichica e pur essendo in grado di
descrivere in modo chiaro a grandi linee gli eventi del giorno prima, non
ricordava tutto quanto accaduto nei dettagli:
“Herr PC 2 kann den Vorgang klar und sachlich schildern, er kann
aber nicht mit sicherheit sagen, wieviele Polizisten ihn verprügelt hätten, da
das ganze völlig unerwartet geschehen sei und er wie unter Schock gestante
habe” (certificato medico allegato alla denuncia).
Pertanto, in forza di questo “essere come sotto shock”, al
suo non ricordare di essere stato picchiato durante il tragitto verso la
macchina non può essere data valenza escludente il fatto. E’, infatti,
sostenibile la tesi secondo cui i ricordi del ragazzo non siano chiari sul
concatenarsi degli eventi che si sono succeduti con rapidità.
In questo
senso, non può essere considerato che la testimonianza di Sgier costituisca un
elemento nucleare per un corretto accertamento dei fatti, la cui dimenticanza
rende arbitrario l’accertamento operato dal primo giudice.
Tuttavia,
vi sono altri elementi che vanno considerati.
Vi è, in
particolare (fra quelle di altri agenti), la testimonianza di __________ (nei
cui confronti il 12.6.2006 è stato emanato un decreto di non luogo a
procedere), l’agente che, insieme a RI 1, ha accompagnato il ragazzo alla macchina dopo avere raccolto le scarpe perse da quest’ultimo nella fuga.
__________
ha “escluso che nell’operazione di consegna alla polizia cantonale sia io
che RI 1 abbiamo colpito il ragazzo con 2 ceffoni e 2 calci” (PP 18.7.2005 pag.
5; cfr. ). Questa dichiarazione è stata ribadita al dibattimento dove __________,
sentito come teste, ha precisato “di non avere mai perso di vista la scena” e
dichiarato che “dall’ammanettamento al momento di salire in auto il ragazzo
non è mai stato picchiato” (verb. dib. pag. 7).
Secondo
il giudice di prime cure, in aula __________ “non sempre è apparso
pienamente attendibile e decisivo”.
Questo
giudizio di inattendibilità è viziato da arbitrio.
In
effetti, esso è soltanto apparentemente motivato dall’affermazione secondo cui
“a quest’ultimo, a differenza del collega (…), potrebbero essere sfuggite
determinate circostanze mentre raccoglieva le scarpe”.
In
realtà, così come sostenuto dal ricorrente, con quel giudizio il giudice ha semplicemente
scelto una via – peraltro concretamente impraticabile anche soltanto per
questioni di tempi (raccogliere un paio di scarpe è operazione che richiede
pochi secondi e che, perciò, non avrebbe da sola potuto impedire a __________
di vedere la scena descritta da __________) – che gli potesse far escludere
l’ipotesi di una falsa testimonianza. Infatti, dopo avere posto l’ipotesi di
uno __________ distratto dall’operazione di raccolta delle scarpe, il pretore
ha proseguito dicendo:
“Questo
(ndr: che __________ non abbia visto perché impegnato a raccogliere le scarpe)
è perlomeno ciò che auspica lo scrivente giudice, ritenuto che se così non
fosse, uno dei due agenti (__________ o __________) avrebbe mentito, rendendosi
colpevole del reato di falsa testimonianza. Sarebbe grave nel caso concreto,
proprio perché le falsità sarebbero state proferite da agenti di polizia che
hanno il compito primordiale di garantire il rispetto delle leggi”
(sentenza consid. 9 pag. 10)
Questo
modo di procedere non è corretto.
Il
giudice deve accertare i fatti valutando il materiale probatorio sulla sola
scorta di criteri oggettivi. Sostenere una valutazione di inattendibilità di
una testimonianza affermando – in parole povere – che “il giudice spera che
le cose siano andate così perché altrimenti sarebbe grave” significa
confondere il piano dell’accertamento dei fatti con quello della loro
sussunzione giuridica e, poi, con quello della valutazione della colpa
dell’autore.
Si tratta
di piani che vanno tenuti ben distinti. Non farlo significa lasciarsi fuorviare
dalla soggettività (“questo è perlomeno ciò che auspica lo scrivente
giudice, ritenuto che se così non fosse uno dei due agenti (__________ o __________)
avrebbe mentito”) e, irrimediabilmente, cadere nell’arbitrio.
Dunque,
gli elementi sin qui valutati portati dal giudice di prime cure a sostegno
della testimonianza di __________ così come quelli portati a sostegno della non
piena fedefacenza della testimonianza di __________ non resistono all’esame,
pur limitato all’arbitrio, di questa Corte.
Ma non
solo.
Nemmeno
alla testimonianza di __________ può essere data preferenza rispetto alle altre
emergenze istruttorie in forza di una sua pretesa “limpidezza” (sentenza
consid. 7. pag. 9): va ricordato che se è vero che durante il confronto con RI
1 avvenuto il 24.10.2006 __________ ha mantenuto la propria versione dei fatti,
è anche vero che egli ha ridimensionato gli atti di violenza – e, quindi, ha
ridimensionato la sua prima deposizione - precisando in particolare che il
ceffone “non era comunque un manrovescio” e che i calci erano “due
calcettini, senza rincorsa, in una distanza di 30/40 cm (piede-ragazzo)”.
Non va, infine, dimenticato che __________ ha, in quella sede, dichiarato di
non poter più dire con sicurezza di avere visto i due agenti spingere il
ragazzo ma unicamente che i due, in quel momento erano “attorno a lui” (PP
RI 1/__________ 24.10.2006 pag. 4).
Non si
tratta di modifiche di poco conto ritenuto, in particolare, che i calci sono
diventati “calcettini, senza rincorsa, in una distanza di 30/40 cm”, cioè
hanno, in sostanza, perso la valenza aggressiva del gesto (può un “calcettino”
costituire un atto di violenza?) così che la scena descritta in seconda battuta
da __________ diventa notevolmente diversa da quella dipinta in precedenza,
tanto più che per strada __________ ha perso anche la sicurezza di avere visto RI
1 e __________ “scaraventare”, vale a dire “gettare” il ragazzo contro la
macchina.
Queste
sostanziali modifiche di versione rendono arbitraria la valutazione di
“limpidezza” data dal pretore alla testimonianza di __________: sostenere che
la deposizione di __________ sia “limpida” e utilizzare questo argomento
a sostegno della sua attendibilità significa esprimere una valutazione che é in
aperto contrasto con la realtà che emerge dalle risultanze istruttorie.
Le
considerazioni sul fatto che __________ ha reso la sua testimonianza “dopo
una seria e attenta riflessione da parte dell’agente e senza sentimenti di
cameratismo” e sul fatto che “questo testimone non aveva per di più
neppure una valida ragione per raccontare circostanze non realmente avvenute”
non possono certo bastare, di fronte alle circostanze discusse sopra, a
motivare l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice.
In queste
circostanze, di fronte a due testimonianze di senso contrario, senza elementi
oggettivi che potessero indicare come l’una fosse più attendibile dell’altra,
il primo giudice non poteva che concludere di essere in una situazione di obbligata
applicazione del principio in dubio pro reo.
6. Da quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la
sentenza va annullata e il ricorrente deve essere prosciolto dall’imputazione
di abuso di potere.
Gli oneri
processuali di prima sede (fr. 1200.-) vanno posti a carico dello Stato.
Sulle
ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).
Gli oneri
processuali del presente giudizio sono posti interamente a carico dello Stato
che rifonderà al ricorrente fr. 1.300.- per ripetibili.
Considerandi
II.
sul ricorso di RI 3
1.
Come per RI 1, il giudice di prime cure ha fondato l’accertamento
dei fatti imputati a RI 3 al punto 1. del DA fondandosi, in buona sostanza,
sulla deposizione di __________.
Si rinvia, perciò, a quanto indicato al punto 1. che precede.
2.
Anche RI 3 sostiene che il giudice della pretura penale è incorso in
arbitrio nell’accertamento dei fatti poiché, valutando la deposizione di __________,
non ha considerato che la posizione di questi al momento dei fatti non gli
permetteva di intravedere alcunché né ha considerato che la deposizione di __________
è stata contraddetta dagli altri agenti sentiti al dibattimento, dalle persone
che hanno assistito al fermo in __________ dalla deposizione dello stesso PC 2.
Dopo
avere rilevato alcune incongruenze nella deposizione di __________ ( e, fra
queste, le sue dichiarazioni modificate in corso di inchiesta sul numero di
autovetture della polizia presenti in loco quella notte) e sottolineato che la
presenza degli autoveicoli e il fatto che __________ , a quel momento, stava
parlando con dei ragazzi gli rendevano forzatamente difficile la percezione
corretta di quel che accadeva intorno a lui, il ricorrente conclude affermando
che “le dichiarazioni del __________ , al quale nessuno nega possa essere
riconosciuta la buona fede, sono in tutta evidenza figlie della confusione del
momento ed andavano prese con le pinze.” (ricorso pag. 7 e 8).
Il
ricorrente continua, poi, rilevando come il giudice di prime cure non abbia
spiegato perché non ha attribuito credibilità alla deposizione di __________ .
Rileva come quest’ultimo – completamente scagionato da ogni accusa e sentito
come teste e sotto giuramento - non avesse alcun motivo di mentire. Per contro,
sottolinea come il confronto fra la deposizione di __________ e quella di __________
generi qualche dubbio e perplessità e getti qualche ombra sul comportamento di
quest’ultimo: “senza volerci spingere a sostenere che __________ si sia reso
protagonista di violenze ed abbia preferito mantenere una versione dei fatti
che inchiodasse gli altri pur di salvare se stesso, il che non è evidentemente
comprovabile se non con il confronto qui proposto fra i due verbali, tuttavia.
Anche solo ipoteticamente, tale circostanza andava considerata ed è un
ulteriore elemento che depone a sfavore dell’inattaccabilità della prova
regina” (ricorso pag. 10).
Rileva,
poi, ancora come la deposizione di __________ sia in aperto contrasto con
quella di __________ (la donna che ha chiamato la polizia) secondo cui “gli
agenti intervenuti (…) si sono sempre comportati in modo corretto e gentile”.
Il
ricorrente sottolinea, infine, come la deposizione di __________ sia in aperto
contrasto con quella di PC 2 precisando come questi, a precisa domanda, abbia
escluso di essere stato vittima di ulteriore violenza, “ritenuto che il
termine “ulteriore” ha da essere riferito, secondo la sua versione, alla fase
del fermo vero e proprio” (ricorso pag. 12).
Infine,
il ricorrente sostiene che, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere
che egli ha colpito con un calcetto PC 2, il fatto non configurerebbe ancora
abuso di autorità.
3.
La PC ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando
come sia inconfutabile che egli abbia subìto dei danni fisici a seguito
dell’intervento della polizia, come, contrariamente a quanto preteso, l’agente __________
poteva chiaramente vedere la scena e sottolineando come lo stesso __________ abbia
dichiarato di non avere alcun motivo di inimicizia nei confronti degli agenti
coinvolti.
Rileva
come il ricorrente ometta di ricordare, accanto alla deposizione della signora __________,
quella di __________ (il passante che si era rivolto ai giornali) che ha
riferito di avere visto un poliziotto usare violenza su uno dei ragazzi.
Infine,
rileva come vada considerato che PC 2 ha reso la sua deposizione in stato di shock.
4.
Qui – essendo i fatti imputati a RI 3 legati a quelli imputati a RI
1.
e siano stati decisi dal primo giudice negli stessi considerandi e con le
stesse motivazioni - non si può fare altro che richiamare quanto esposto e
deciso in relazione al ricorso preposto da RI 1.
Sulla
scorta delle stesse argomentazioni, dunque, senza che sia necessario valutare
le considerazioni fatte dal ricorrente in relazione ad un ipotizzato interesse
di __________ a mentire, il ricorso di RI 3 va accolto.
5.
Da
quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va
annullata e il ricorrente deve essere prosciolto dall’imputazione di abuso di
potere.
Gli oneri
processuali di prima sede (fr. 1200.-) vanno posti a carico dello Stato.
Sulle
ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).
Gli oneri
processuali del presente giudizio sono posti interamente a carico dello Stato
che rifonderà al ricorrente fr. 1500.- per ripetibili.
III. sul
ricorso di RI 2
1.
Il
giudice di prime cure ha ritenuto accertato che RI 2 ha colpito PC 4 con
almeno 5 sberle “sulla base di una serie di indizi a tal punto convergenti
da ritenere che RI 2 abbia violato il principio della proporzionalità
nell’eseguire il controllo del ragazzo in questione”.
Il primo
di questi elementi, il pretore lo ha individuato nell’affermazione del ragazzo
stesso di essere stato preso a sberle da parte del primo agente intervenuto (consid.
12.
pag. 12). Quest’affermazione è, stata considerata dal pretore come
corroborata da quelle dei compagni di PC 4 (PL 2, AI63; PC 3, AI64; __________,
AI65; __________, AI59) che hanno detto che questi fu proprio il primo ad
essere preso dai poliziotti e che lo stesso “fu colpito da uno schiaffo alla
testa” dopo che “uno dei poliziotti ha iniziato a gridare documenti”
(sentenza consid. 13 pag. 13).
Infine,
il pretore ha trovato un ulteriore elemento a sostegno dell’accertamento dei
fatti così come al punto 1.1. del DA nell’ammissione di RI 2 di essere stato il
primo a giungere __________, quindi senza nessun collega che possa testimoniare
per lui (consid. 13 pag. 13) e nel fatto che PC 4 ha riconosciuto RI 2 nel kit di fotografie che gli è stato mostrato.
2.
Anche
in questo caso, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere
arbitrariamente accertato i fatti.
Dapprima,
rileva come il giudice ricordi, al consid. 3.II. della sua sentenza la
testimonianza di __________ (un passante che ha casualmente assistito al
controllo) per dire che le sue parole confermano le testimonianze della
scolaresca - che, però, qualifica di “forse esagerate ma comunque
indicative” - per poi concludere, al consid. 11 della stessa sentenza, che
la testimonianza di __________ non può essere determinante sul piano
probatorio: “è fuor di dubbio che la motivazione è oscillante, per un verso
si è obbligati a dare atto che il passante non può portare elementi
significativi sul piano dell’accertamento, per altro verso lo stesso passante
viene indicato come elemento di conferma. E’ pertanto palese la contraddizione
nei due passaggi della sentenza impugnata” (ricorso pag. 3).
Il
ricorrente prosegue rilevando come il giudice penale abbia considerato le
dichiarazioni di __________ - secondo cui non vi sarebbero state trasgressioni
da parte dei militi da lui diretti - come “una chiara deposizione” che “neutralizza”
quelle rese dagli studenti.
Dopo avere
ricordato come, con riferimento ad altra circostanza che andava verificata e
riconducibile ai fatti di __________, per il pretore __________ abbia assunto “ruolo
stagionatore essenziale, ritenuto che lo stesso non solo ha assistito ai fatti,
ma nella sua qualità di superiore degli accusati, ha altresì diretto l’intero
intervento” (cfr. consid. 11 pag. 11 della sentenza), il ricorrente rileva
come non sia dato comprendere come mai la testimonianza di __________ non abbia
giocato lo stesso ruolo scagionatore per RI 2.
Il
ricorrente prosegue, poi, affermando come sia arbitrario chiamare a sostegno
dell’accertamento delle 5 sberle date a PC 4 le testimonianze dei compagni: da
un lato, perché si tratta delle stesse testimonianze che il giudice ha definito
“forse esagerate”, d’altro lato perché ognuno di questi riferisce fatti
diversi (chi parla di uno schiaffo alla testa, chi parla di un pugno addosso,
chi, ancora, di un colpo sulla guancia, chi di diverse sberle). “E’
palesemente arbitrario – continua il ricorrente – sostenere che le menzionate
versioni siano convergenti (punto 13 pag. 13 della sentenza) e possano essere
qualificate quale valido accertamento processuale. E’ di tutta evidenza che i
testimoni non raccontano la stessa cosa” (ricorso pag. 6).
Il
ricorrente rileva, infine, come il riconoscimento di RI 2 da parte di PC 4 sia
del tutto irrilevante sul piano dell’accertamento processuale perché la
presenza di RI 2 durante gli accertamenti in __________ non è mai stato in
discussione.
Pertanto
– conclude il ricorrente – “nel rispetto del favor rei non ci sono elementi
validi e incontrastati per togliere validità a quanto dichiarato dal sergente __________”
(ricorso pag. 6) che ha dichiarato che in __________ vi era un gruppo di
giovani che prendeva in giro la polizia, che uno di questi in un paio di
occasioni si è diretto verso RI 2 che, per allontanarlo, lo ha spinto in modo
energico precisando che si è trattato dell’unico contatto fisico. “Non
soltanto si tratta di una versione lineare, non contraddetta, accettata dal PP
con il decreto di non luogo a procedere emesso nei confronti di __________.
Questo verbale dimostra, con specifico richiamo a quanto sostenuto in
precedenza, che RI 2 – contrariamente a quanto sostenuto in sentenza – può
“avvalersi di una testimonianza di un collega per questi fatti” (ricorso pag.
7).
3.
La PC ha, invece, sostenuto che non possono esservi
ragionevoli dubbi sulla colpevolezza dell’agente RI 2 in considerazione delle chiare testimonianze di PC 4 e PL 2 che, “su un kit di 49 fotografie
fotocopiate (quindi di cattiva qualità), senza sbagliare, hanno indicato
l’agente RI 2 come il poliziotto che ha usato violenza nei confronti di PC 4” (osservazioni pag. 3).
4.
Come sottolineato dal ricorrente, accertando quanto successo in __________,
il primo giudice ha ritenuto che, “stante la precisa esposizione dei fatti
fatta dal sergente __________, il quale ha dichiarato che non vi sono mai state
trasgressioni da parte della squadra da lui diretta, non sussistono altre prove
a tal punto circostanziate e precise che permettono di ascrivere agli accusati
tutte le responsabilità penali indicate nei DA qui in oggetto” (consid. 11 pag.
11).
Perché la
testimonianza di __________ non giochi per l’episodio relativo a PC 4 lo stesso
ruolo scagionatore, il primo giudice non lo spiega.
Delle
due, l’una.
Se
davvero si ritiene attendibile la deposizione di __________ e ad essa si vuole
attribuire un “ruolo scagionatore essenziale, ritenuto che lo stesso non
solo ha assistito ai fatti, ma nella sua qualità di superiore degli accusati,
ha altresì diretto l’intervento” (sentenza consid. 11 pag. 11), e se
davvero si vuole ritenere che, se __________ non è intervenuto a fermare i suoi
uomini, vuol dire che “nulla di illegale è accaduto” poiché “se fosse
successo qualcosa di anormale” sarebbe “intervenuto subito per fermare i
colleghi” (sentenza consid. 11 pag. 11), allora la sua deposizione deve
valere nello stesso modo per tutti gli agenti che hanno fatto parte della
squadra da lui diretta (e, fra questi, RI 2).
Se,
invece, si relativizza la deposizione di __________ sulla scorta di altre
emergenze istruttorie (come è stato fatto per RI 2, senza che nulla indichi che
lui sia intervenuto prima che __________ fosse sul posto), allora non si può
parlare, per nessuno degli agenti della squadra, di “ruolo scagionatore
essenziale” della deposizione di __________ senza incorrere in un errore di
logica e, quindi, in arbitrio.
Ma, anche
volendo fare astrazione da quanto sopra, l’accertamento del pretore secondo cui
RI 2 ha colpito PC 4 con almeno 5 sberle è arbitrario.
E’
arbitrario nella misura in cui esso poggia sulle deposizioni, oltre che dello
stesso PC 4 (che ha parlato di diverse sberle, fra 5 e 8, cfr. AI169 pag. 2 e
3), di PL 2, PC 3, __________ (sentenza consid. 13 pag. 13).
PL 2 –
che ha riconosciuto l’imputato nel kit mostratogli - ha detto che RI 2 ha colpito PC 4 con uno schiaffo sulla testa (PP 22.2.2006 pag. 2 e 5).
PC 3 ha detto che un poliziotto (che lui, però, non ha riconosciuto) ha colpito PC 4 “tirandogli un
pugno (..) mi sembra in faccia” (PP 27.1.2005 pag. 3).
__________
ha parlato di un agente della polizia (che non ha riconosciuto) che “ha
colpito PC 4 Edi sulla guancia (…) non posso dire se era a mano aperta o un
pugno chiuso” (PP 27.1.2005 pag. 2).
Infine, __________
ha detto che un poliziotto (che, però, non ha riconosciuto nel kit che gli è
stato sottoposto) “ha dato diverse sberle a PC 4 ma non so dire quante”(PP
27.1.2005
pag. 2).
Difficile
è – senza cadere in arbitrio – sostenere che “queste versioni sono talmente
convergenti da permettere di ritenere che i fatti descritti nel DA RI 2
riferiti al comportamento tenuto nei confronti di Edi PC 4 questo agente li
abbia veramente commessi” (consid. 13 pag. 13). I ragazzi, in realtà,
descrivono situazioni diverse con atti di violenza o di aggressività diversi
fra loro per genere e numero e che, peraltro, difficile è – anche in
considerazione di quanto segue – attribuire (sempre nella misura in cui si
volessero ritenere accertati) con sufficiente certezza a RI 2.
A queste
dichiarazioni discordanti, il riconoscimento di RI 2 da parte di PC 4 e PL 2
non aggiunge valenza probatoria: da un lato, la presenza di RI 2 sul luogo dei
fatti è incontestata (e, in sé, non sufficiente a fondare la tesi accusatoria),
d’altro lato, i due non attribuiscono all’agente gli stessi comportamenti.
L’accertamento
del primo giudice è, poi, ancora arbitrario nella misura in cui esso si fonda
sulla constatazione secondo cui RI 2 non può avvalersi “di una testimonianza
di un collega, essendo stato il primo a giungere sul posto” (consid. 13 pag.
13).
Questo
accertamento – di RI 2 che giunge per primo e da solo sul posto – è arbitrario
poiché è in aperto contrasto con le seguenti chiare emergenze istruttorie.
Nel suo
verbale 19.7.2005, RI 2 ha detto – contrariamente a quanto indicato in sentenza
– di essere giunto sul posto contemporaneamente a __________ ed ha precisato
che questi, quando lui chiedeva i documenti ai ragazzi, “era vicino a me ad
un paio di metri” (AI 110 pag. 2).
Queste
dichiarazioni dell’imputato sono confortate da quelle di __________ che, nel
suo verbale 19.7.2005, ha detto quanto segue:
“confermo
di avere incontrato il collega RI 2 davanti al piazzale della stazione. Io ero
alla guida del furgone VW mentre il collega era alla guida di una jeep di
servizio. Ci siamo diretti __________ abbiamo visto dei giovani. Ritenendo
fossero quelli della rissa, ci siamo fermati per procedere alla loro
identificazione. Sia io che il collega siamo scesi dai mezzi ed entrambi
abbiamo proceduto ad identificarli chiedendo loro dei documenti. Penso, anzi
posso dire di essere sicuro di essere stato io il primo, anche perché il più
alto in grado, a chiedere ai ragazzi i documenti di identificazione (…) io e RI
2.
parlando ai giovani ci siamo espressi prima in italiano e poi con qualche
parola in francese (…) abbiamo chiesto ai 6 presenti i documenti che ci sono
stati dati con un certo tentennamento. Stimo in circa due o tre minuti il tempo
necessario per ricevere da tutti i documenti (…) Dichiaro che né io né i miei
subalterni abbiamo preso a sberle, a ceffoni o a pugni sul viso uno o più di
questi giovani” (AI 112 pag. 2).
Pertanto,
ritenuto che il riconoscimento di RI 2 da parte di due ragazzi è irrilevante
nella misura in cui non serve ad accertare i fatti di cui al punto 1.1. del DA,
forza è constatare che gli accertamenti del primo giudice sui fatti imputati
all’agente RI 2 in relazione a PC 4 sono arbitrari nella misura in cui –
contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – le dichiarazioni dei ragazzi non
sono sufficientemente convergenti da costituire valido accertamento processuale
relativo alle “almeno 5 sberle” di cui al DA e nella misura in cui le tavole
processuali indicano con sicurezza che - contrariamente all’assunto del primo
giudice – RI 2 non ha effettuato da solo il controllo delle identità dei
ragazzi in __________ ma l’ha fatto, per tutto il tempo necessario
all’ottenimento dei documenti, insieme al superiore __________ (e, poi, ad
altri colleghi giunti successivamente sul posto) che ha dichiarato, peraltro,
che, in quel frangente, ai ragazzi non sono stati dati né sberle, né ceffoni né
pugni.
Vi è
arbitrio in questo accertamento poiché tutti gli elementi chiamati dal pretore
a sostegno del proprio accertamento risultano in contrasto con l’evidenza del
materiale processuale.
Inoltre,
nella misura in cui, per gli altri fatti imputati agli agenti in relazione al
controllo effettuato in __________, il pretore ha ritenuto che la deposizione
di __________ aveva “ruolo scagionatore essenziale”, non concedere a RI
2.
– in una situazione del tutto simile a quella degli altri agenti - lo stesso
trattamento, significa cadere in una ingiustificata disparità di trattamento
che, in questo contesto, equivale ad arbitrio.
5.
Da
quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va
annullata e il ricorrente deve essere prosciolto dall’imputazione di abuso di
potere.
Gli oneri
processuali di prima sede (fr. 1200.-) vanno posti a carico dello Stato.
Sulle
ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP).
Gli oneri
processuali del presente giudizio sono posti interamente a carico dello Stato
che rifonderà al ricorrente fr. 1300.- per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: A. sul ricorso di RI 1
1. Il ricorso di RI 1 è accolto.
La sentenza 4 marzo 2008 è annullata ed egli è prosciolto
dall’imputazione di abuso di autorità.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà inoltre al ricorrente
fr. 1300.–
per ripetibili.
B. sul
ricorso di RI 3
1. Il ricorso di RI 3 è accolto.
La sentenza 4 marzo 2008 è annullata ed egli è prosciolto
dall’imputazione di abuso di autorità.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà inoltre al ricorrente
fr. 1500.–
per ripetibili.
C. sul
ricorso di RI 2
1. Il ricorso di RI 2 è accolto.
La sentenza 4 marzo 2008 è annullata ed egli è prosciolto
dall’imputazione di abuso di autorità.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà inoltre al ricorrente
fr. 1300.–
per ripetibili.
D. Intimazione
a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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