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Decisione

17.2008.24

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16 marzo 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i semi dai quali venivano prodotte le talee

poste in vendita provenivano dall’__________ ed avevano un costo minimo di

diversi franchi al pezzo quando, invece, i semi per la coltivazione di canapa

industriale vengono venduti a circa fr. 10.- al kg (ca. 30.000 semi);

-

la coltivazione delle piantine veniva fatta con

il metodo indoor, atto “in particolare a far accrescere considerevolmente il

tenore di THC delle piantine”;

-

l’ammissione fatta da RI 1 di avere prodotto –

perlomeno nei primi anni di apertura del negozio – talee anche per altri

canapai;

-

l’assenza di contabilità del negozio “come

del resto avvenuto negli altri negozi attivi nel settore della canapa” (consid 7b pag. 7 sentenza impugnata).

Quanto all’aspetto

soggettivo, il giudice di prime cure ha rilevato che durante l’inchiesta RI 1 è

stato definito “uno che di canapa sa tutto”, che “è una specie di

enciclopedia vivente oltre che un grande coltivatore, un esperto di lampade per

le piantagioni domestiche, di fertilizzanti e radicanti, di sementi e di talee”

e che ha, pure, scritto articoli sull’argomento pubblicati sulle riviste

italiane specializzate “__________” e “__________”. Pertanto – ha detto il

pretore – RI 1 “non è credibile quando afferma di non avere avuto motivo di

ritenere che fossero piante destinate ad avere un elevato tenore di THC. Egli,

infatti, pur sapendo che il THC è la sostanza attiva della canapa, in poche

parole lo stupefacente contenuto nella pianta (cfr. act 2, verbale RI 1

24.9.2003, pag. 7), non ha mai effettuato verifiche specifiche sulle piantine

da lui prodotte e smerciate (…) per tutte le motivazioni addotte nell’evenienza

concreta ci si trova di fronte, visti oltretutto l’età, la competenza,

l’attività professionale nel settore e le conoscenze specifiche dell’accusato

(cfr. documentazione agli atti) ad una situazione perlomeno di dolo eventuale”

(sentenza pag. 8 e 9 consid. 7c).

3.3. Il ricorrente rileva come la circostanza – che, insieme ad altre il

giudice ha usato per fondare l’accertamento del carattere stupefacente delle

talee – secondo cui i semi da cui venivano prodotte le talee provenivano dall’__________

ed avevano un costo minimo di diversi franchi al pezzo sia destituita di

fondamento probatorio. Infatti – continua il ricorrente – non tutti semi da lui

acquistati e venduti al prezzo unitario di alcuni franchi sono stati

qualificati dal procuratore pubblico e dal farmacista cantonale come

potenzialmente stupefacenti. Non essendo possibile stabilire con quali

categorie di semi siano state ottenute le talee vendute dal 2001 in poi, dal fatto che i semi erano stati acquistati in ________al prezzo unitario di alcuni franchi non è possibile dedurre

alcunché di certo in relazione al carattere stupefacente della pianta da essi

prodotta.

Nemmeno il metodo di coltivazione può – secondo

il ricorrente – essere ritenuto indiziante né della volontà di ottenere piante

stupefacenti né dell’effettivo ottenimento di piante con tali caratteristiche:

“l’asserzione secondo cui la coltivazione indoor accrescerebbe il tenore di

THC è contestata e non è mai stata provata nel corso della procedura. Di certo

– continua il ricorrente – non costituisce un fatto notorio” (ricorso pag. 4).

Nemmeno – a mente del ricorrente – può essere

ritenuto indiziante del carattere stupefacente delle piantine vendute il fatto

che egli abbia prodotto e venduto ad altri canapai poiché non vi sarebbe “nessun

motivo di ritenere che le talee prodotte negli anni ’90 fossero dello stesso

tipo di quelle prodotte dal 2001 in poi”.

Ritenuto come manchi “qualsiasi constatazione

sostenibile sul tenore di THC delle talee e qualsiasi accertamento oggettivo”,

l’accertamento del primo giudice è – sempre secondo il ricorrente - arbitrario anche

perché si fonda su una valutazione unilaterale degli indizi poiché, in

particolare, il giudice avrebbe “omesso di considerare quegli elementi di

fatto che distinguono marcatamente l’accusato dai cosiddetti canapai di cui

egli avrebbe dovuto tener conto a sua discolpa”. In particolare, il giudice

avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il suo negozio ha sempre

effettivamente venduto prodotti derivati dalla canapa ad uso non stupefacente

così come fa tuttora “tant’è che il suo negozio è aperto tuttora malgrado

l’operazione indoor”.

Altrettanto arbitrario – poiché non sostanziato

da alcun elemento dell’inchiesta – sarebbe, secondo il ricorrente, ritenere che

l’assenza di contabilità sia una caratteristica propria ai canapai che

vendevano canapa stupefacente.

In sintesi, mancandone l’analisi o la prova

dell’effettivo loro utilizzo (per es., tramite l’interrogatorio degli

acquirenti), mancherebbe qualsiasi prova sull’idoneità oggettiva delle talee a

produrre piante stupefacenti.

Inoltre, dal profilo soggettivo, il giudice di prime

cure non avrebbe – secondo il ricorrente – dimostrato la sua volontà di

produrre talee idonee a generare piante ad uso stupefacente. Egli – sostiene –

ha “sempre escluso l’impiego stupefacente delle talee”. Prova di questo

sarebbe – sempre secondo il ricorrente – “che dal 2001 – per ammissione

dello stesso pp e del giudice de quo – egli ha cessato di vendere semi di tipo suscettibile

di essere impiegato con scopi stupefacenti: non si vede per quale motivo

avrebbe dovuto vendere d’altra parte talee suscettibili di essere considerate

tali.”

3.4. Va, qui, ricordato che il TF ha ormai più volte avuto modo di

stabilire che la canapa è uno stupefacente quando contiene un tasso di THC

dello 0,3% (DTF 126 IV 198; 124 IV 44) e, sempre più volte, ha avuto modo di

precisare che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è il

solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa che può,

invece, essere stabilito anche grazie ad indizi convergenti atti a stabilirlo

in modo sufficiente (STF 27.6.2001 6S.363/2001/ROAD).

3.5. In concreto, l’accertamento effettuato dal primo giudice sul

carattere stupefacente delle talee vendute dal ricorrente è lungi dall’essere

arbitrario.

Le censure ricorsuali fatte a proposito del

carattere indiziante degli elementi considerati dal giudice di prime cure sono

al limite del pretestuoso.

Da un lato, le considerazioni circa i semi sono,

evidentemente strumentali.

E’, infatti, assolutamente irrilevante che per

alcuni di essi, il ricorrente non sia stato perseguito. Il suo mancato

perseguimento per la detenzione di alcuni semi può avere avuto molteplici cause

(fra queste, una magari generosa applicazione del principio in dubio pro reo) e

non va ad incidere in nessun modo sulla circostanza – certa e che non abbisogna

ormai più di particolari atti istruttori – che i semi per la coltivazione della

canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un effetto

stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina di fr.

per circa 30.000 semi).

Chi utilizza semi dal costo elevato quali quelli

usati dal ricorrente lo fa soltanto perché essi sono semi prodotti da piante

che già avevano un elevato tasso di THC e perché da essi vuole produrre piante

con tenore di THC altrettanto elevato.

Sostenere che il prezzo dei semi usati non ha

valore indiziante significa andare oltre il buon senso comune: non occorre

essere sperimentati economisti per comprendere che commerciare piantine di

canapa ottenute da semi così costosi senza sfruttarne la natura stupefacente è

operazione economicamente suicidale. La canapa giustifica costi di produzione

elevati soltanto se se ne vuole, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il

carattere stupefacente.

Altrettanto al limite del temerario sono le

considerazioni circa la non rilevanza del metodo di coltivazione applicato.

Contrariamente all’assunto ricorsuale, è ormai cosa notoria che la coltivazione

di talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo

di ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato.

E’ peraltro anche notorio – poiché risulta da una

serie di studi pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle

nostre corti penali – che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere

piantine con un elevato tenore di THC tanto che nella canapa sequestrata

nell’ambito delle numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e

proseguite intense in quell’anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da

un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr, ad esempio, cfr., ad esempio, i

dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e

pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale e

presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del

10.4.2003, pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf).

Valgono, qui, le considerazioni fatte per

l’utilizzo di semi acquistati ad un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno

– nemmeno il più ingenuo degli uomini o il coltivatore più inesperto – affronta

le spese per l’impianto e l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria alla

coltivazione indoor per coltivare canapa che non deve essere utilizzata quale

stupefacente. La canapa che viene usata a scopi industriali, infatti, cresce

tranquillamente e senza bisogni di particolari procedimenti o attenzioni in

qualsiasi campo all’aperto. Usare il metodo indoor per la coltivazione di

canapa industriale che può essere venduta – ed è un fatto notorio che non

abbisogna di particolari dimostrazioni – soltanto ad un prezzo irrisorio

significa rendere manifestamente fallimentare sin dall’inizio qualsiasi

attività commerciale centrata su di essa: pretendere di aver agito in tal senso

significa sostenere argomenti del tutto inverosimili poiché contrari al normale

andamento delle cose.

Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi

due soli indizi, interpretati anche alla luce della considerevole esperienza

Considerandi

professionale specifica del ricorrente e della grande competenza in materia di

canapa che gli veniva riconosciuta, il pretore poteva, senza arbitrio, da un

lato, considerare che le talee erano coltivate per massimizzare il tasso di THC

ed erano vendute per il loro carattere stupefacente e, d’altra parte, che il

ricorrente aveva messo sul mercato tali talee consapevole del loro carattere e

del loro utilizzo quale stupefacente.

L’accertamento di un dolo eventuale – e non del

dolo diretto – su questa questione è un accertamento a lui oltremodo

favorevole.

L’utilizzo dei semi acquistati in __________ ad

alto prezzo e l’utilizzo del metodo di coltivazione indoor ben potevano essere

ritenuti dal giudice di prime cure come indizianti in modo sufficiente sia del

carattere stupefacente delle talee vendute sia della volontà del ricorrente di

produrre canapa da utilizzare come stupefacente sia della messa in commercio

consapevole di canapa stupefacente (cfr, per un caso simile, CCRP 17.8.2006 in

re T. e B.).

La modesta cifra d’affari asseritamente

realizzata non basta a togliere carattere indiziante agli elementi succitati:

essa è, semmai, soltanto funzione delle piccole dimensioni della coltivazione.

Né basta il fatto che il negozio sia tuttora attivo: la sua permanenza può,

tutt’al più, essere considerata indiziante della riconversione dell’attività

commerciale.

Né basta l’asserzione secondo cui il ricorrente

ha sempre escluso l’utilizzo stupefacente della canapa che lui vendeva: ben

poteva il pretore, a fronte degli elementi surricordati, ritenere questa

dichiarazione puramente strumentale e unicamente finalizzata a sminuire le

effettive responsabilità del ricorrente.

Pertanto, senza che sia necessario valutare il

valore indiziante della pregressa vendita di talee ad altri canapai e

dell’assenza di contabilità, su questo punto il ricorso va respinto con la

riserva di cui al punto che segue.

Bene ha fatto, infine, il ricorrente a non più

riproporre, in questa sede, la censura dell’errore sui fatti e sul diritto.

4.

Nel suo allegato, il ricorrente ha, poi, motivando la sua richiesta

subordinata, invocato la “prescrizione per i reati posteriori di più di 7

anni dalla data del giudizio di questa Corte” sostenendo che il principio

della lex mitior debba portare all’inapplicabilità dell’art. 97 cpv. 3 secondo

cui la prescrizione dell’azione penale si estingue con la sentenza di prima

sede, ritenuto che questo disposto è entrato in vigore soltanto il 1.1.2007,

quindi posteriormente all’ultimo reato per cui egli viene ora perseguito.

La tesi ricorsuale, così come è esposta, non è

fondata.

L’art. 97 cpv. 3 nCP è in vigore effettivamente

solo dal 1.1.2007, cioè soltanto dopo il momento in cui il ricorrente ha

delinquito per l’ultima volta. Tuttavia, tale disposto non fa che riprendere la

regolamentazione posta in essere dall’art. 70 cpv. 3 vCP, entrato in vigore il

1.10.2002

contestualmente al cpv. 1 lett c dello stesso disposto che portava a

7.

anni la prescrizione dell’azione penale per i delitti.

Pertanto, se è vero che il tema relativo alla

prescrizione dell’azione penale (prescrizione rilevabile

d’ufficio, cfr., ad esempio, DTF 116 IV 80) si pone,

per i reati commessi dal ricorrente prima del 1.10.2002 con la definizione

della lex mitior quale legge applicabile, è anche vero che tale risposta va

trovata considerando che l’attuale regolamentazione della prescrizione

dell’azione penale – durata e momento dell’estinzione - è in vigore dal

1.10.2002

In base al diritto previgente, ossia quello in

vigore sino al 1.10.2002, l’azione penale per i delitti – cioè, i reati

punibili con la detenzione da un minimo di 3 giorni ad un massino di tre anni –

era soggetta ad un termine di prescrizione relativo di 5 anni e ad uno assoluto

di 7 anni e sei mesi (art. 70 cpv. 4 vCP e 72 n. 2 cpv. 2 vCP).

Tale

temine di prescrizione continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso per

cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 28 agosto 2006, inc. n.

17.2003

, consid. 1).

Certo, in

base rispettivamente all’art. 70 cpv. 1 lett. c vCP entrato in vigore il 1°

ottobre 2002 ed all’art. 97 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1° gennaio

2007, il termine di prescrizione è stato fissato in 7 anni.

Sotto

questo profilo, il diritto entrato in vigore successivamente alla commissione di

alcuni reati sarebbe più favorevole al prevenuto.

Sennonché,

fossero applicabili tali norme, il termine di prescrizione sarebbe stato

estinto dall’emanazione del giudizio di primo grado, emesso quando la

prescrizione dell’azione penale non era ancora intervenuta (art. 70 cpv. 3 vCP

e art. 97 cpv. 3 CP).

Dato che,

invece, in base al diritto previgente al 1° ottobre 2002, la prescrizione

continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso per cassazione, la previgente

normativa risulta più favorevole al prevenuto e deve perciò prevalere ex art. 2

cpv. 2 CP (CCRP citata).

Da ciò deriva che la regolamentazione più

favorevole all’imputato è quella precedente al 1.10.2002, quella, cioè, che

prevedeva che la prescrizione dell’azione penale - che era data, al più tardi,

dopo 7 anni e mezzo dai fatti – continuava a decorrere sino al giudizio di

cassazione.

Ne consegue che la condanna del ricorrente per

infrazione alla LFStup va limitata alle vendite di talee avvenute nel periodo

che va dal 26 settembre 2001 al settembre 2003.

Egli va, invece, assolto, per intervenuta

prescrizione dell’azione penale, per le vendite fatte nel periodo 27 febbraio-25

settembre 2001 (cioè, nel periodo precedente allo scadere dei 7 anni e 6 mesi

prima della sentenza di questa Corte).

5.

Sempre nelle sue conclusioni più subordinate, il ricorrente ha

chiesto la riduzione della pena a non più di 5 aliquote giornaliere di fr. 120.-

cadauna – in applicazione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso

che, a torto, il giudice di prime cure non gli ha riconosciuto.

5.1

Il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che “dall’ultima

azione illecita commessa dall’imputato, cioè la vendita delle talee, sono

trascorsi circa 4 anni e mezzo”, ha ritenuto non essere data la circostanza

attenuante del lungo tempo trascorso, poiché in concreto “si è ben lungi

dall’approssimarsi del termine di prescrizione di 7 anni previsto (…) non senza

dimenticare che la pratica in esame nel corso dell’ultimo anno ha dovuto

restare in sospeso a seguito dei – peraltro legittimi – ricorsi, alla CRP prima

e al TF poi, inoltrati dall’accusato medesimo.” Sulla scorta di queste

considerazioni, il giudice di prime cure ha concluso che “non è trascorso

poi così tanto tempo dai fatti da far apparire manifestamente priva di senso la

pena” (sentenza consid 8a pag. 9).

5.2

In applicazione dell’art. 48 lett. e CP, il giudice deve attenuare

la pena se l’interesse a punire è sensibilmente diminuito in funzione del tempo

trascorso dopo il reato e durante il quale il condannato si è ben comportato. L‘attenuazione

della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde

allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale:

l’effetto guaritore del passare del tempo, che diminuisce la necessità e il

senso di una punizione, deve poter essere preso in considerazione anche quando

la prescrizione dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato

commesso in tempi sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato

nell’intervallo.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data

applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di

prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di

apprezzamento. Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei

reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.2. p.2;

6B_622/2007 8.1.2008;6B.496/2007 9.4.2008).

5.3

Al condannato

può essere riconosciuto di avere tenuto un buon comportamento evidentemente

soltanto a partire dall’ultima infrazione alla LFStup che, secondo quanto stabilito

in sentenza, si è consumata nel settembre 2003.

Da allora e sino al momento della sentenza di

prima sede erano trascorsi circa 4 anni e mezzo: mancavano, cioè, alcuni mesi

allo scadere dei 2/3 della prescrizione dell’azione penale (data in 7 anni ai sensi

dell’art 70 cpv. 1 lett. c vCP, ripreso dall’art 97

cpv. 1 lett. c CP). In queste condizioni, il giudice di

prime cure non era tenuto a riconoscere al condannato l’attenuante specifica

del lungo tempo trascorso.

Tuttavia, ritenuto anche che la pena va

ricommisurata in funzione del parziale accoglimento del ricorso di cui al

considerando 4., l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso va oggi

riconosciuta al ricorrente, ritenuto che è ormai ampiamente decorso il termine

di 4 anni e 8 mesi: è, cioè, trascorso il lasso di tempo decorso il quale la

concessione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso è dovuta (BSK

Strafrecht I – Wiprächtiger, n. 33 ad art. 48 e rif)

Irrilevante è, al proposito, il dilatamento dei

tempi dovuto ai ricorsi presentati dal condannato nella misura in cui egli si è

limitato a fare un uso legittimo dei suoi diritti.

Pertanto, la pena inflitta al ricorrente dal

giudice di prime cure va ridotta.

Dapprima, essa va ridotta a causa del periodo di

tempo minore considerato in funzione dell’intervenuta prescrizione dell’azione

penale di cui s’ è detto al consid. 4.

Poi, essa va ridotta in funzione del

riconoscimento a favore del ricorrente dell’attenuante specifica del lungo

tempo trascorso.

In conclusione, appare corretto – anche in

considerazione della mancata quantificazione dello stupefacente venduto -

ridurre la pena a 10 aliquote giornaliere (invece delle 15 inflitte dal

pretore) di fr. 120.- cadauna.

Il giudice di prime cure ha assortito alla pena

pecuniaria sospesa condizionalmente una multa (effettiva) di fr. 400.-.

Nulla viene detto in sentenza a motivazione di

tale pena aggiuntiva.

Ritenuta quest’assoluta mancanza di motivazione e

richiamati i presupposti applicativi dell’art. 42 cpv. 4 CP che sono stati

ampiamente ricordati dal TF nella sentenza che qui si richiama (DTF non

pubblicata 13.5.2008 [6B.152/2007] consid 7.1.1; DTF non pubblicata 17.3.2008

[6B–366/2007]) e che già sono stati riassunti da questa Corte nella sentenza

16.9.2008

in re B., tale pena aggiuntiva viene annullata.

6.

Da quanto precede deriva che il ricorso di RI 1 è parzialmente

accolto nel senso che, annullato parzialmente il dispositivo di condanna della

sentenza impugnata, egli è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla

LFStup per le vendite fatte nel periodo 27 febbraio-25 settembre 2001 e,

annullati i dispositivi sulla pena, egli è condannato alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere di fr. 120.- l’una per un totale di fr. 1200.-.

Per il resto (sospensione condizionale della

pena), la sentenza è confermata.

7.

In esito all’attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri

processuali di complessivi fr. 1'500.- per un terzo al ricorrente e per la

rimanenza allo Stato, con l’obbligo di versare al ricorrente

fr. 700.- per ripetibili ridotte in funzione del solo

parziale accoglimento del ricorso.

Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1'200.-)

seguono il medesimo grado di soccombenza ossia sono posti a carico del ricorrente

per un terzo e per il rimanente a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che:

1.1. annullato parzialmente il dispositivo di condanna della sentenza

impugnata, RI 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LFStup per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo 26 settembre 2001 – settembre

2003, venduto un numero imprecisato di talee sapendo o potendo presumere che le

stesse sarebbero poi state utilizzate a scopo stupefacente;

1.2. annullati i dispositivi 1 e 2 sulla pena RI 1 è condannato alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) l’una

per un totale di fr. 1200.- (milleduecento) la cui esecuzione è parzialmente

sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Annullato il

dispositivo n. 3 sulle spese, gli oneri processuali di prima sede per

complessivi fr. 1200 sono posti per un terzo a carico di RI 1 e per il

rimanente a carico dello Stato.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'300.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'500.-

sono posti per un terzo a carico del ricorrente e

per il rimanente a carico dello Stato, il quale rifonderà al ricorrente fr.

700.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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