17.2008.24
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16 marzo 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
17.2008.24
Data decisione, Autorità:
16.03.2009, CCRP
Titolo:
Infrazione alla LF sugli stupefacenti. Vizi essenziali di procedura: tardività della censura. Censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti. Intervenuta prescrizione in applicazione della lex mitior. Commisurazione della pena. Annullamento della multa per mancanza di motivazione
ATTENUAZIONE DELLA PENA
PRESCRIZIONE
art. 42 cpv. 4 CPS
art. 48 let. e CPS
art. 70 cpv. 3 VCP
art. 70 cpv. 4 VCP
art. 72 agg. 2 cpv. 2 VCP
Incarto n.
17.2008.24
Lugano
25 marzo 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 9 aprile 2008 da
RI 1
e domiciliato a
rappr. dall'avv. PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 26 febbraio 2008 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1996 RI 1 ha aperto a __________ il negozio “__________o”, fra i
primi in __________ a vendere prodotti a base di canapa. Il negozio è tuttora –
unico (sembra) caso in __________ – aperto.
Il negozio è stato temporaneamente chiuso il 24
settembre 2003 nell’ambito di un’operazione – “indoor 35” – in cui erano stati sequestrati numerosi semi di canapa e nel cui ambito è stato accertato che RI
1 aveva venduto un imprecisato quantitativo di semi di canapa di diverse
qualità e un sempre imprecisato numero di talee che egli aveva personalmente
ottenuto da una piccola coltivazione secondo il metodo indoor in un piccolo
spazio ricavato nel negozio.
B. Con decreto d’accusa 29.3.2008, il PP ha dichiarato RI 1 autore
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato,
-
detenuto, il 24.9.2003, un sacchetto di semi di
canapa “__________” ricevuto in deposito da __________, sostanza destinata alla
vendita al prezzo di fr. 400.- per essere utilizzata per ricavarne
stupefacente;
-
nel periodo 1996-2001, venduto un numero
imprecisato di semi di canapa delle varietà orange bud, green spirit, afgani,
skunk, master kusch, budda, purple, super sk e night queen, tutte appartenenti
all’elenco di varietà di canapa il cui prodotto finale (pianta matura ad uso
stupefacente) contiene un tenore di THC ampiamente superiore allo 0,3%;
-
nel periodo gennaio 1999 - settembre 2003,
venduto un numero imprecisato di talee, ma almeno alcune migliaia, ben sapendo
o potendo ragionevolmente presumere che le stesse venivano poi utilizzate a scopo
stupefacente.
In applicazione della pena, il procuratore
pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 3'900.-,
corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.- l’una, sospesa condizionalmente per il
periodo di 2 anni e alla multa di fr. 500.-.
C. Con sentenza 26 febbraio 2008, il giudice della pretura penale,
constatata la prescrizione dell’azione penale ai sensi dell’art. 97 cpv. 1
lett. c CP, ha prosciolto l’imputato dalle accuse relative alla vendita dei
semi di canapa nonché dall’accusa relativa alla vendita di talee per il periodo
precedente al 27 febbraio 2001.
Analogamente, ha prosciolto l’imputato – ma in
applicazione del principio in dubio pro reo – dall’accusa relativa alla
detenzione dei semi di canapa.
Per contro, lo ha ritenuto autore colpevole di
infrazione alla LFStup per avere venduto, nel periodo 27 febbraio
2001-settembre 2003, un numero imprecisato di talee.
Per questo reato lo ha condannato alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna sospesa
condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla multa di fr. 400.-.
D. Con tempestivo ricorso, il condannato ha chiesto, con l’annullamento
della sentenza impugnata, in via principale, il suo proscioglimento da ogni
addebito e, in via subordinata, il rinvio dell’incarto alla pretura penale per
un nuovo giudizio.
In via ancor più subordinata, il ricorrente ha
chiesto la riforma del giudizio impugnato con la sua condanna a non più di 5
aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna, sospese condizionalmente per due
anni.
E. Il PP, con scritto 18.4.2008, ha chiesto la reiezione del gravame
senza svolgere particolari osservazioni.
in diritto: 1. Nel suo ricorso, l’insorgente sostiene l’esistenza di un vizio
essenziale di procedura nella misura in cui il giudice di prime cure avrebbe “considerato
alla stregua di affermazioni peritali mere ipotesi avanzate dal farmacista
cantonale in uno scritto a cui non può essere dato simile valore”. In tale
scritto – continua il ricorrente – “vengono effettuati accertamenti di
natura peritale senza che sia stata rispettata la procedura istituita dagli art.142
ss CPP”.
2. L'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di
procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena
possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo emergere
anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della
sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la
prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il vizio
deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo che
si possa rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29, sentenza
del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).
In concreto, nella misura in cui il ricorrente
individua la violazione procedurale nel fatto che agli atti vi è uno scritto in
cui vengono effettuati accertamenti di natura peritale senza che sia stata
rispettata la procedura di cui agli art.142ss CP, la sua censura è irricevibile
per tardività.
Egli, infatti, avrebbe dovuto sollevarla al
dibattimento chiedendo l’accertamento della nullità o dell’inutilizzabilità
dell’atto che egli pretende essere stato acquisito in modo proceduralmente
irrito.
Nella misura in cui, invece, la censura è rivolta
all’utilizzo fatto dal pretore di tale atto, essa cade nel vuoto.
Lo scritto del farmacista cantonale è un atto
dell’incarto di cui il giudice poteva legittimamente fare uso e di cui poteva
valutare il valore probante in funzione di diversi elementi, fra cui la
competenza professionale e l’esperienza dell’estensore dello scritto.
E’ ciò che in concreto ha fatto il pretore senza
in alcun modo attribuire allo scritto valore peritale.
Il pretore ha utilizzato le informazioni sulla
differenza del prezzo di vendita dei semi di canapa in funzione del loro
utilizzo (se industriale o meno) in esso contenute. Si tratta di un utilizzo
cui non può essere mosso appunto alcuno. Vista la competenza della persona da
cui emanava lo scritto e l’assenza di indicazioni contrarie – che, peraltro, la
difesa non soltanto non ha fornito ma nemmeno ha tentato di fornire – il
pretore ben poteva utilizzare le informazioni fornite dal farmacista cantonale.
3. Il ricorrente censura quale arbitrario l’accertamento secondo cui
le talee vendute erano destinate ad uso stupefacente.
3.1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett.
a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Perché un
accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile
o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF
132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid.
3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione
di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1;
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 173 consid. 3.1 pag. 178; 128 I 273 consid. 2.1
pag. 275).
3.2. Nella sua sentenza, il pretore ha ritenuto indizianti del fatto che
le piantine che RI 1 ha venduto erano destinate a scopo stupefacente i seguenti
elementi:
-
Fatti
i semi dai quali venivano prodotte le talee
poste in vendita provenivano dall’__________ ed avevano un costo minimo di
diversi franchi al pezzo quando, invece, i semi per la coltivazione di canapa
industriale vengono venduti a circa fr. 10.- al kg (ca. 30.000 semi);
-
la coltivazione delle piantine veniva fatta con
il metodo indoor, atto “in particolare a far accrescere considerevolmente il
tenore di THC delle piantine”;
-
l’ammissione fatta da RI 1 di avere prodotto –
perlomeno nei primi anni di apertura del negozio – talee anche per altri
canapai;
-
l’assenza di contabilità del negozio “come
del resto avvenuto negli altri negozi attivi nel settore della canapa” (consid 7b pag. 7 sentenza impugnata).
Quanto all’aspetto
soggettivo, il giudice di prime cure ha rilevato che durante l’inchiesta RI 1 è
stato definito “uno che di canapa sa tutto”, che “è una specie di
enciclopedia vivente oltre che un grande coltivatore, un esperto di lampade per
le piantagioni domestiche, di fertilizzanti e radicanti, di sementi e di talee”
e che ha, pure, scritto articoli sull’argomento pubblicati sulle riviste
italiane specializzate “__________” e “__________”. Pertanto – ha detto il
pretore – RI 1 “non è credibile quando afferma di non avere avuto motivo di
ritenere che fossero piante destinate ad avere un elevato tenore di THC. Egli,
infatti, pur sapendo che il THC è la sostanza attiva della canapa, in poche
parole lo stupefacente contenuto nella pianta (cfr. act 2, verbale RI 1
24.9.2003, pag. 7), non ha mai effettuato verifiche specifiche sulle piantine
da lui prodotte e smerciate (…) per tutte le motivazioni addotte nell’evenienza
concreta ci si trova di fronte, visti oltretutto l’età, la competenza,
l’attività professionale nel settore e le conoscenze specifiche dell’accusato
(cfr. documentazione agli atti) ad una situazione perlomeno di dolo eventuale”
(sentenza pag. 8 e 9 consid. 7c).
3.3. Il ricorrente rileva come la circostanza – che, insieme ad altre il
giudice ha usato per fondare l’accertamento del carattere stupefacente delle
talee – secondo cui i semi da cui venivano prodotte le talee provenivano dall’__________
ed avevano un costo minimo di diversi franchi al pezzo sia destituita di
fondamento probatorio. Infatti – continua il ricorrente – non tutti semi da lui
acquistati e venduti al prezzo unitario di alcuni franchi sono stati
qualificati dal procuratore pubblico e dal farmacista cantonale come
potenzialmente stupefacenti. Non essendo possibile stabilire con quali
categorie di semi siano state ottenute le talee vendute dal 2001 in poi, dal fatto che i semi erano stati acquistati in ________al prezzo unitario di alcuni franchi non è possibile dedurre
alcunché di certo in relazione al carattere stupefacente della pianta da essi
prodotta.
Nemmeno il metodo di coltivazione può – secondo
il ricorrente – essere ritenuto indiziante né della volontà di ottenere piante
stupefacenti né dell’effettivo ottenimento di piante con tali caratteristiche:
“l’asserzione secondo cui la coltivazione indoor accrescerebbe il tenore di
THC è contestata e non è mai stata provata nel corso della procedura. Di certo
– continua il ricorrente – non costituisce un fatto notorio” (ricorso pag. 4).
Nemmeno – a mente del ricorrente – può essere
ritenuto indiziante del carattere stupefacente delle piantine vendute il fatto
che egli abbia prodotto e venduto ad altri canapai poiché non vi sarebbe “nessun
motivo di ritenere che le talee prodotte negli anni ’90 fossero dello stesso
tipo di quelle prodotte dal 2001 in poi”.
Ritenuto come manchi “qualsiasi constatazione
sostenibile sul tenore di THC delle talee e qualsiasi accertamento oggettivo”,
l’accertamento del primo giudice è – sempre secondo il ricorrente - arbitrario anche
perché si fonda su una valutazione unilaterale degli indizi poiché, in
particolare, il giudice avrebbe “omesso di considerare quegli elementi di
fatto che distinguono marcatamente l’accusato dai cosiddetti canapai di cui
egli avrebbe dovuto tener conto a sua discolpa”. In particolare, il giudice
avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il suo negozio ha sempre
effettivamente venduto prodotti derivati dalla canapa ad uso non stupefacente
così come fa tuttora “tant’è che il suo negozio è aperto tuttora malgrado
l’operazione indoor”.
Altrettanto arbitrario – poiché non sostanziato
da alcun elemento dell’inchiesta – sarebbe, secondo il ricorrente, ritenere che
l’assenza di contabilità sia una caratteristica propria ai canapai che
vendevano canapa stupefacente.
In sintesi, mancandone l’analisi o la prova
dell’effettivo loro utilizzo (per es., tramite l’interrogatorio degli
acquirenti), mancherebbe qualsiasi prova sull’idoneità oggettiva delle talee a
produrre piante stupefacenti.
Inoltre, dal profilo soggettivo, il giudice di prime
cure non avrebbe – secondo il ricorrente – dimostrato la sua volontà di
produrre talee idonee a generare piante ad uso stupefacente. Egli – sostiene –
ha “sempre escluso l’impiego stupefacente delle talee”. Prova di questo
sarebbe – sempre secondo il ricorrente – “che dal 2001 – per ammissione
dello stesso pp e del giudice de quo – egli ha cessato di vendere semi di tipo suscettibile
di essere impiegato con scopi stupefacenti: non si vede per quale motivo
avrebbe dovuto vendere d’altra parte talee suscettibili di essere considerate
tali.”
3.4. Va, qui, ricordato che il TF ha ormai più volte avuto modo di
stabilire che la canapa è uno stupefacente quando contiene un tasso di THC
dello 0,3% (DTF 126 IV 198; 124 IV 44) e, sempre più volte, ha avuto modo di
precisare che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è il
solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa che può,
invece, essere stabilito anche grazie ad indizi convergenti atti a stabilirlo
in modo sufficiente (STF 27.6.2001 6S.363/2001/ROAD).
3.5. In concreto, l’accertamento effettuato dal primo giudice sul
carattere stupefacente delle talee vendute dal ricorrente è lungi dall’essere
arbitrario.
Le censure ricorsuali fatte a proposito del
carattere indiziante degli elementi considerati dal giudice di prime cure sono
al limite del pretestuoso.
Da un lato, le considerazioni circa i semi sono,
evidentemente strumentali.
E’, infatti, assolutamente irrilevante che per
alcuni di essi, il ricorrente non sia stato perseguito. Il suo mancato
perseguimento per la detenzione di alcuni semi può avere avuto molteplici cause
(fra queste, una magari generosa applicazione del principio in dubio pro reo) e
non va ad incidere in nessun modo sulla circostanza – certa e che non abbisogna
ormai più di particolari atti istruttori – che i semi per la coltivazione della
canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un effetto
stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina di fr.
per circa 30.000 semi).
Chi utilizza semi dal costo elevato quali quelli
usati dal ricorrente lo fa soltanto perché essi sono semi prodotti da piante
che già avevano un elevato tasso di THC e perché da essi vuole produrre piante
con tenore di THC altrettanto elevato.
Sostenere che il prezzo dei semi usati non ha
valore indiziante significa andare oltre il buon senso comune: non occorre
essere sperimentati economisti per comprendere che commerciare piantine di
canapa ottenute da semi così costosi senza sfruttarne la natura stupefacente è
operazione economicamente suicidale. La canapa giustifica costi di produzione
elevati soltanto se se ne vuole, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il
carattere stupefacente.
Altrettanto al limite del temerario sono le
considerazioni circa la non rilevanza del metodo di coltivazione applicato.
Contrariamente all’assunto ricorsuale, è ormai cosa notoria che la coltivazione
di talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo
di ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato.
E’ peraltro anche notorio – poiché risulta da una
serie di studi pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle
nostre corti penali – che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere
piantine con un elevato tenore di THC tanto che nella canapa sequestrata
nell’ambito delle numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e
proseguite intense in quell’anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da
un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr, ad esempio, cfr., ad esempio, i
dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e
pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale e
presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del
10.4.2003, pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf).
Valgono, qui, le considerazioni fatte per
l’utilizzo di semi acquistati ad un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno
– nemmeno il più ingenuo degli uomini o il coltivatore più inesperto – affronta
le spese per l’impianto e l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria alla
coltivazione indoor per coltivare canapa che non deve essere utilizzata quale
stupefacente. La canapa che viene usata a scopi industriali, infatti, cresce
tranquillamente e senza bisogni di particolari procedimenti o attenzioni in
qualsiasi campo all’aperto. Usare il metodo indoor per la coltivazione di
canapa industriale che può essere venduta – ed è un fatto notorio che non
abbisogna di particolari dimostrazioni – soltanto ad un prezzo irrisorio
significa rendere manifestamente fallimentare sin dall’inizio qualsiasi
attività commerciale centrata su di essa: pretendere di aver agito in tal senso
significa sostenere argomenti del tutto inverosimili poiché contrari al normale
andamento delle cose.
Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi
due soli indizi, interpretati anche alla luce della considerevole esperienza
Considerandi
professionale specifica del ricorrente e della grande competenza in materia di
canapa che gli veniva riconosciuta, il pretore poteva, senza arbitrio, da un
lato, considerare che le talee erano coltivate per massimizzare il tasso di THC
ed erano vendute per il loro carattere stupefacente e, d’altra parte, che il
ricorrente aveva messo sul mercato tali talee consapevole del loro carattere e
del loro utilizzo quale stupefacente.
L’accertamento di un dolo eventuale – e non del
dolo diretto – su questa questione è un accertamento a lui oltremodo
favorevole.
L’utilizzo dei semi acquistati in __________ ad
alto prezzo e l’utilizzo del metodo di coltivazione indoor ben potevano essere
ritenuti dal giudice di prime cure come indizianti in modo sufficiente sia del
carattere stupefacente delle talee vendute sia della volontà del ricorrente di
produrre canapa da utilizzare come stupefacente sia della messa in commercio
consapevole di canapa stupefacente (cfr, per un caso simile, CCRP 17.8.2006 in
re T. e B.).
La modesta cifra d’affari asseritamente
realizzata non basta a togliere carattere indiziante agli elementi succitati:
essa è, semmai, soltanto funzione delle piccole dimensioni della coltivazione.
Né basta il fatto che il negozio sia tuttora attivo: la sua permanenza può,
tutt’al più, essere considerata indiziante della riconversione dell’attività
commerciale.
Né basta l’asserzione secondo cui il ricorrente
ha sempre escluso l’utilizzo stupefacente della canapa che lui vendeva: ben
poteva il pretore, a fronte degli elementi surricordati, ritenere questa
dichiarazione puramente strumentale e unicamente finalizzata a sminuire le
effettive responsabilità del ricorrente.
Pertanto, senza che sia necessario valutare il
valore indiziante della pregressa vendita di talee ad altri canapai e
dell’assenza di contabilità, su questo punto il ricorso va respinto con la
riserva di cui al punto che segue.
Bene ha fatto, infine, il ricorrente a non più
riproporre, in questa sede, la censura dell’errore sui fatti e sul diritto.
4.
Nel suo allegato, il ricorrente ha, poi, motivando la sua richiesta
subordinata, invocato la “prescrizione per i reati posteriori di più di 7
anni dalla data del giudizio di questa Corte” sostenendo che il principio
della lex mitior debba portare all’inapplicabilità dell’art. 97 cpv. 3 secondo
cui la prescrizione dell’azione penale si estingue con la sentenza di prima
sede, ritenuto che questo disposto è entrato in vigore soltanto il 1.1.2007,
quindi posteriormente all’ultimo reato per cui egli viene ora perseguito.
La tesi ricorsuale, così come è esposta, non è
fondata.
L’art. 97 cpv. 3 nCP è in vigore effettivamente
solo dal 1.1.2007, cioè soltanto dopo il momento in cui il ricorrente ha
delinquito per l’ultima volta. Tuttavia, tale disposto non fa che riprendere la
regolamentazione posta in essere dall’art. 70 cpv. 3 vCP, entrato in vigore il
1.10.2002
contestualmente al cpv. 1 lett c dello stesso disposto che portava a
7.
anni la prescrizione dell’azione penale per i delitti.
Pertanto, se è vero che il tema relativo alla
prescrizione dell’azione penale (prescrizione rilevabile
d’ufficio, cfr., ad esempio, DTF 116 IV 80) si pone,
per i reati commessi dal ricorrente prima del 1.10.2002 con la definizione
della lex mitior quale legge applicabile, è anche vero che tale risposta va
trovata considerando che l’attuale regolamentazione della prescrizione
dell’azione penale – durata e momento dell’estinzione - è in vigore dal
1.10.2002
In base al diritto previgente, ossia quello in
vigore sino al 1.10.2002, l’azione penale per i delitti – cioè, i reati
punibili con la detenzione da un minimo di 3 giorni ad un massino di tre anni –
era soggetta ad un termine di prescrizione relativo di 5 anni e ad uno assoluto
di 7 anni e sei mesi (art. 70 cpv. 4 vCP e 72 n. 2 cpv. 2 vCP).
Tale
temine di prescrizione continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso per
cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 28 agosto 2006, inc. n.
17.2003
, consid. 1).
Certo, in
base rispettivamente all’art. 70 cpv. 1 lett. c vCP entrato in vigore il 1°
ottobre 2002 ed all’art. 97 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1° gennaio
2007, il termine di prescrizione è stato fissato in 7 anni.
Sotto
questo profilo, il diritto entrato in vigore successivamente alla commissione di
alcuni reati sarebbe più favorevole al prevenuto.
Sennonché,
fossero applicabili tali norme, il termine di prescrizione sarebbe stato
estinto dall’emanazione del giudizio di primo grado, emesso quando la
prescrizione dell’azione penale non era ancora intervenuta (art. 70 cpv. 3 vCP
e art. 97 cpv. 3 CP).
Dato che,
invece, in base al diritto previgente al 1° ottobre 2002, la prescrizione
continuava a decorrere anche in pendenza di ricorso per cassazione, la previgente
normativa risulta più favorevole al prevenuto e deve perciò prevalere ex art. 2
cpv. 2 CP (CCRP citata).
Da ciò deriva che la regolamentazione più
favorevole all’imputato è quella precedente al 1.10.2002, quella, cioè, che
prevedeva che la prescrizione dell’azione penale - che era data, al più tardi,
dopo 7 anni e mezzo dai fatti – continuava a decorrere sino al giudizio di
cassazione.
Ne consegue che la condanna del ricorrente per
infrazione alla LFStup va limitata alle vendite di talee avvenute nel periodo
che va dal 26 settembre 2001 al settembre 2003.
Egli va, invece, assolto, per intervenuta
prescrizione dell’azione penale, per le vendite fatte nel periodo 27 febbraio-25
settembre 2001 (cioè, nel periodo precedente allo scadere dei 7 anni e 6 mesi
prima della sentenza di questa Corte).
5.
Sempre nelle sue conclusioni più subordinate, il ricorrente ha
chiesto la riduzione della pena a non più di 5 aliquote giornaliere di fr. 120.-
cadauna – in applicazione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso
che, a torto, il giudice di prime cure non gli ha riconosciuto.
5.1
Il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che “dall’ultima
azione illecita commessa dall’imputato, cioè la vendita delle talee, sono
trascorsi circa 4 anni e mezzo”, ha ritenuto non essere data la circostanza
attenuante del lungo tempo trascorso, poiché in concreto “si è ben lungi
dall’approssimarsi del termine di prescrizione di 7 anni previsto (…) non senza
dimenticare che la pratica in esame nel corso dell’ultimo anno ha dovuto
restare in sospeso a seguito dei – peraltro legittimi – ricorsi, alla CRP prima
e al TF poi, inoltrati dall’accusato medesimo.” Sulla scorta di queste
considerazioni, il giudice di prime cure ha concluso che “non è trascorso
poi così tanto tempo dai fatti da far apparire manifestamente priva di senso la
pena” (sentenza consid 8a pag. 9).
5.2
In applicazione dell’art. 48 lett. e CP, il giudice deve attenuare
la pena se l’interesse a punire è sensibilmente diminuito in funzione del tempo
trascorso dopo il reato e durante il quale il condannato si è ben comportato. L‘attenuazione
della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde
allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale:
l’effetto guaritore del passare del tempo, che diminuisce la necessità e il
senso di una punizione, deve poter essere preso in considerazione anche quando
la prescrizione dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato
commesso in tempi sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato
nell’intervallo.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data
applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di
prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di
apprezzamento. Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei
reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.2. p.2;
6B_622/2007 8.1.2008;6B.496/2007 9.4.2008).
5.3
Al condannato
può essere riconosciuto di avere tenuto un buon comportamento evidentemente
soltanto a partire dall’ultima infrazione alla LFStup che, secondo quanto stabilito
in sentenza, si è consumata nel settembre 2003.
Da allora e sino al momento della sentenza di
prima sede erano trascorsi circa 4 anni e mezzo: mancavano, cioè, alcuni mesi
allo scadere dei 2/3 della prescrizione dell’azione penale (data in 7 anni ai sensi
dell’art 70 cpv. 1 lett. c vCP, ripreso dall’art 97
cpv. 1 lett. c CP). In queste condizioni, il giudice di
prime cure non era tenuto a riconoscere al condannato l’attenuante specifica
del lungo tempo trascorso.
Tuttavia, ritenuto anche che la pena va
ricommisurata in funzione del parziale accoglimento del ricorso di cui al
considerando 4., l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso va oggi
riconosciuta al ricorrente, ritenuto che è ormai ampiamente decorso il termine
di 4 anni e 8 mesi: è, cioè, trascorso il lasso di tempo decorso il quale la
concessione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso è dovuta (BSK
Strafrecht I – Wiprächtiger, n. 33 ad art. 48 e rif)
Irrilevante è, al proposito, il dilatamento dei
tempi dovuto ai ricorsi presentati dal condannato nella misura in cui egli si è
limitato a fare un uso legittimo dei suoi diritti.
Pertanto, la pena inflitta al ricorrente dal
giudice di prime cure va ridotta.
Dapprima, essa va ridotta a causa del periodo di
tempo minore considerato in funzione dell’intervenuta prescrizione dell’azione
penale di cui s’ è detto al consid. 4.
Poi, essa va ridotta in funzione del
riconoscimento a favore del ricorrente dell’attenuante specifica del lungo
tempo trascorso.
In conclusione, appare corretto – anche in
considerazione della mancata quantificazione dello stupefacente venduto -
ridurre la pena a 10 aliquote giornaliere (invece delle 15 inflitte dal
pretore) di fr. 120.- cadauna.
Il giudice di prime cure ha assortito alla pena
pecuniaria sospesa condizionalmente una multa (effettiva) di fr. 400.-.
Nulla viene detto in sentenza a motivazione di
tale pena aggiuntiva.
Ritenuta quest’assoluta mancanza di motivazione e
richiamati i presupposti applicativi dell’art. 42 cpv. 4 CP che sono stati
ampiamente ricordati dal TF nella sentenza che qui si richiama (DTF non
pubblicata 13.5.2008 [6B.152/2007] consid 7.1.1; DTF non pubblicata 17.3.2008
[6B–366/2007]) e che già sono stati riassunti da questa Corte nella sentenza
16.9.2008
in re B., tale pena aggiuntiva viene annullata.
6.
Da quanto precede deriva che il ricorso di RI 1 è parzialmente
accolto nel senso che, annullato parzialmente il dispositivo di condanna della
sentenza impugnata, egli è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla
LFStup per le vendite fatte nel periodo 27 febbraio-25 settembre 2001 e,
annullati i dispositivi sulla pena, egli è condannato alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere di fr. 120.- l’una per un totale di fr. 1200.-.
Per il resto (sospensione condizionale della
pena), la sentenza è confermata.
7.
In esito all’attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri
processuali di complessivi fr. 1'500.- per un terzo al ricorrente e per la
rimanenza allo Stato, con l’obbligo di versare al ricorrente
fr. 700.- per ripetibili ridotte in funzione del solo
parziale accoglimento del ricorso.
Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1'200.-)
seguono il medesimo grado di soccombenza ossia sono posti a carico del ricorrente
per un terzo e per il rimanente a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che:
1.1. annullato parzialmente il dispositivo di condanna della sentenza
impugnata, RI 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LFStup per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo 26 settembre 2001 – settembre
2003, venduto un numero imprecisato di talee sapendo o potendo presumere che le
stesse sarebbero poi state utilizzate a scopo stupefacente;
1.2. annullati i dispositivi 1 e 2 sulla pena RI 1 è condannato alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) l’una
per un totale di fr. 1200.- (milleduecento) la cui esecuzione è parzialmente
sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Annullato il
dispositivo n. 3 sulle spese, gli oneri processuali di prima sede per
complessivi fr. 1200 sono posti per un terzo a carico di RI 1 e per il
rimanente a carico dello Stato.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'300.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'500.-
sono posti per un terzo a carico del ricorrente e
per il rimanente a carico dello Stato, il quale rifonderà al ricorrente fr.
700.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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