17.2008.26
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20 aprile 2009Italiano57 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.26
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, CCRP
Ricorso:
TF,6B-458/2009,09.12.2010
Titolo:
Obbligo di comunicare informazioni alla CF delle case da gioco; mancata notifica da parte della società concessionaria di un contratto concluso con un socio d'affari. Nozione di "socio d'affari importante". Gravità del reato. Principio della parità di trattamento. Commisurazione della pena (multa)
MULTA
art. 47 CPS
art. 12 LCG
art. 13 LCG
art. 18 LCG
art. 56 cpv. 1 let. e LCG
art. 3 OCG
art. 18 OCG
Incarto n.
17.2008.26-27
Lugano
20 aprile 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per
cassazione presentati da
- il 17 aprile 2008 (inc. 17.08.26) da
RI 1
RI 2
entrambi patrocinati dall' PA 1
e
- il 21 aprile 2008 (inc. 17.08.27) dalla
RI 3
contro la sentenza emanata nei loro
confronti l'11 marzo 2008 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1 e RI
2.
2. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione Commissione
RI 3.
3. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il presente procedimento trova origine nei seguenti fatti accertati
dal giudice di prime cure nella sua sentenza e rimasti incontestati.
1. Con atto di concessione 11 novembre 2002 del Consiglio federale,
la __________ è stata autorizzata a condurre una casa da gioco di tipo A
(grandi giochi) a __________.
RI
2 è stato presidente del consiglio d’amministrazione di tale società sino a
fine 2005. RI 1 è stato direttore generale della __________ dal marzo 2003 sino
a fine 2005.
2. La __________ è una società il cui scopo principale è organizzare
delle vacanze abbinate al gioco d’azzardo per persone facoltose. Avente diritto
economico e direttrice de facto della __________ è __________ che, nel 1999,
era stata ritenuta dalla Corte di appello del tribunale di Milano colpevole di
associazione a delinquere. Il marito di __________ – __________ – era, dal
canto suo, stato condannato nel 1998 per associazione a delinquere, violenza
privata, rapina, oltraggio, resistenza e violenza, reati contro la pubblica
amministrazione, ricorso abusivo al credito e violazione della normativa in
materia fallimentare (sentenza consid. 2 pag. 4 e 5; consid. 9 pag. 8).
Già il 14
novembre 2001, prima ancora, dunque, dell’apertura della casa da gioco, __________
aveva preso contatto con la società concessionaria offrendole di procacciarle
clienti facoltosi e dichiarando di poter contare su un portafoglio di circa
8.000 appassionati giocatori di grandi possibilità economiche, residenti in
Italia, Austria, Inghilterra, Francia Stati Uniti e Svizzera.
A quell’offerta,
seguirono altri contatti.
Nel giugno 2003,
nel corso di una riunione del CdA della __________, la direzione informò i
membri presenti di avere preso contatti con la __________ finalizzati alla
conclusione di un contratto di collaborazione avente quale scopo di “portare
giocatori qualificati al __________ dietro corresponsione di una provvigione”
(sentenza consid. 2 e 4 pag. 5).
3. A seguito di controlli regolari, il responsabile della sicurezza
della __________ ha preso atto di una serie di transazioni per un valore molto
elevato (ca 2.000.000.- fr cambiati e giocati) effettuate da __________. Visto
che da informazioni raccolte in internet, __________ veniva associato ad una
delle cordate che negli anni ’80 aveva tentato la scalata al casinò di Sanremo,
la __________ ha segnalato - e si era a fine marzo 2003 - __________ al MROS
(Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro).
Nel corso
dell’estate 2003, il direttore della casa da gioco chiese al MP della
Confederazione notizie sul seguito che la segnalazione aveva avuto, visto anche
che, nel frattempo, era emerso che __________ era il marito di __________ con
cui avevano intenzione di avviare una collaborazione. Il MP federale rispose,
con scritto 6 agosto 2003, che non spetta all’autorità penale inquirente
autorizzare attività di natura commerciale, per cui le valutazioni circa la
relazione d’affari con la __________ erano di esclusiva competenza della
società (sentenza consid. 5 pag. 5 e 6).
4. Il 5 agosto 2003, la RI 3 ha accolto la richiesta rivoltale dalla __________
il giorno precedente di autorizzazione ad introdurre dei gettoni speciali
facilmente distinguibili dagli altri (gettoni barrati) da utilizzare per gruppi
scelti di giocatori e per tornei.
Contestualmente,
la RI 3 ha invitato la __________ a comunicare la data in cui avrebbe avuto
inizio l’impiego dei gettoni barrati e ad indicare le modalità del loro impiego
(sentenza consid. 6 pag. 6).
5. Sempre il 5 agosto 2003, la __________ e la __________ hanno
sottoscritto un contratto, definito di “collaborazione”. Secondo questo
contratto, la __________ si impegnava a procacciare e indirizzare alla casa da
gioco clienti qualificati facendosi carico dei benefits da offrire ai giocatori
e dei costi di ospitalità (soggiorno, cene, bevande, biglietti aerei). I
clienti portati dalla __________ avrebbero dovuto giocare con i gettoni barrati
che avrebbero potuto essere utilizzati solo per le scommesse ma che in nessun
caso avrebbero potuto venire restituiti alla casa da gioco se non utilizzati.
Le puntate vincenti effettuate con i gettoni barrati sarebbero state pagate con
Fatti
i gettoni normali.
Dal canto suo, la
__________A avrebbe riconosciuto alla __________ un importo pari al 10% dei
gettoni acquistati (5% a titolo di contributo ai costi sopportati dalla __________,
5% a titolo di provvigione; art. 2 e 4 del contratto).
Secondo il
contratto, era la __________ ad acquistare dalla casa da gioco i gettoni
barrati e, poi, a rivenderli direttamente ai suoi clienti.
La __________
ha inoltre concesso alla __________ l’uso di un locale all’interno del suo
stabile, ma al di fuori delle sale da gioco, nel quale avrebbe potuto
accogliere ed assistere i propri clienti (contratto, art. 7).
Il
contratto contemplava pure un impegno reciproco d’esclusiva: __________ non
avrebbe potuto fornire prestazioni analoghe a nessuno dei Casinò direttamente
concorrenti con quello di __________, la __________, dal canto suo, non avrebbe
potuto affidare ad altri i compiti assunti da __________ (art. 6 del contratto).
La
durata del vincolo contrattuale è stata inizialmente limitata a 16 mesi con
decorrenza dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2004, senza rinnovo tacito. Al
raggiungimento della scadenza, si sarebbe dovuto procedere ad un esame della cifra
d’affari connessa ai clienti __________: qualora nel 2004 fossero stati venduti
gettoni barrati per fr. 25.000.000.-, il contratto sarebbe stato esteso anche
al 2005. Analoga procedura sarebbe stata adottata per prolungare di un
ulteriore anno il rapporto d’affari, con una correzione verso l’alto del target
(2005 obiettivo di vendita: fr. 27.500.000.- di gettoni barrati). Al più tardi
alla terza scadenza, il 31 dicembre 2006, la collaborazione tra le due imprese
sarebbe inderogabilmente terminata (contratto, art. 8).
6. A fine settembre/inizio ottobre 2003, RI 1, RI 2 e l’allora
vice-presidente si trovarono per decidere se segnalare alla RI 3 il rapporto
d’affari con la __________. Dopo discussione, essi hanno concluso che la __________
non rappresentava un partner contrattuale importante, per cui hanno deciso che
non sussisteva alcun obbligo di segnalazione (sentenza consid. 8 pag. 7).
7. Il 10 ottobre 2003 la __________ si è installata nell’ufficio
all’interno della casa da gioco ed ha iniziato la propria attività portando i
primi clienti.
Lo stesso giorno,
la __________ ha informato la RI 3 sull’introduzione dei gettoni barrati nella
dotazione della casa da gioco per un valore totale di 9.300.000.- fr (corrispondenti
al 50% del valore dei gettoni ordinari sino a quel momento utilizzati)
descrivendone le modalità d’uso, senza far cenno alla __________ (sentenza consid.
8 pag. 7 e 8).
8. Il 16.10.2003 la __________ ha mandato in onda un servizio in cui
veniva segnalata la presenza di usurai all’interno della casa da gioco di __________
e in cui veniva resa pubblica la collaborazione della __________ con la __________.
A questo proposito, i giornalisti misero l’accento sui precedenti penali dei
coniugi __________ e __________ e sul loro coinvolgimento, negli anni ’80,
nell’operazione San Martino connessa con le manovre di scalata per
l’ottenimento dell’appalto del __________ (sentenza consid. 9 pag. 8).
9. Il 21 ottobre 2003, il CdA della casa da gioco ha deciso, a
maggioranza, di disdire con effetto immediato il contratto con la __________
Nel comunicato
stampa diramato lo stesso giorno, è stato detto che la disdetta del contratto
con la __________ era stata decisa “per opportunità” e “a fronte
delle recentissime informazioni assunte” (sentenza consid. 9 pag. 8).
10. Pertanto, a partire dal 21.10.2003, la __________ non ha più
svolto alcuna attività per la __________. I gettoni barrati ancora in suo
possesso sono stati restituiti.
Nel periodo in
cui ha operato per la casa da gioco di __________, la __________ aveva
acquistato e rivenduto ai suoi clienti gettoni per complessivi 3.139.320.- fr:
la __________ le ha pertanto versato, in conformità con quanto stipulato
contrattualmente, fr 308.286.-.
11. Il 29 ottobre
2003 la RI 3 ha annunciato alla __________ di avere aperto nei suoi confronti e
in quelli dei suoi organi un’inchiesta penale in relazione alla collaborazione
con la __________.
Parallelamente,
la RI 3 ha aperto un’inchiesta amministrativa nei confronti della __________
che si è conclusa con la condanna della società al pagamento di una sanzione di
fr 668.913,30 (cui si sono aggiunti fr 23.300 per costi).
Questa decisione
è passata, incontestata, in giudicato.
B. Con due decreti penali datati 23 novembre 2003, la RI 3 ha riconosciuto RI 2 e RI 1 autori colpevoli di violazione dell’art. 56 cpv. 1 lett. e della
legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
(LCG; RS
935.52) per non averle notificato, nell’agosto 2003, il contratto stipulato con
la società __________.
RI 1 è stato condannato ad una multa di
fr. 75000.–, oltre a tasse e spese di giudizio per complessivi fr. 2360.–.
A RI 2 è, invece, stata inflitta una multa di fr.
100 000.–,
oltre a fr. 2360.– di tasse e spese di giudizio.
C. A
seguito delle opposizioni formulate il 27.12.2005 da entrambi gli accusati, il
23.11.2006, con due separate decisioni, la RI 3 ha confermato i decreti penali, ponendo a carico di RI 1 e RI 2 ulteriori oneri amministrativi per
fr. 1.120.–.
D. Il 1° dicembre 2006 RI 1 e RI 2 hanno chiesto di essere giudicati da
un tribunale.
E. Con sentenza 11 marzo 2008, il giudice della Pretura penale ha dichiarato
entrambi gli imputati autori colpevoli di contravvenzione alla Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco ai sensi
dell’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, per non aver notificato nell’agosto 2003 il
contratto stipulato con la società __________ che rendeva quest’ultima un
“socio d’affari importante”.
Il giudice li ha, quindi, entrambi condannati al
pagamento di una multa di fr. 4
000.– (fissando in 40 giorni la pena detentiva sostitutiva
in caso di mancato pagamento), e al pagamento di fr. 1 000.– per spese procedurali
amministrative e fr. 500.– per tasse e spese giudiziarie.
F. Il 12 marzo 2008, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro tale sentenza.
Nella motivazione scritta del 17 aprile 2008 essi chiedono, con l’annullamento
della sentenza impugnata, il loro completo proscioglimento.
G. Nelle sue osservazioni 15 maggio 2008, la RI 3 ha proposto di respingere i ricorsi.
Il Procuratore pubblico ha rinunciato a formulare
osservazioni.
H. Il 13 marzo 2008, anche la RI 3 ha inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale Contro la sentenza appena
citata. Nella motivazione scritta del 21 aprile 2008 essa chiede, in via
principale, l’annullamento della sentenza impugnata e la conferma integrale
delle decisioni penali del 23 novembre 2006.
In via subordinata, la RI 3 chiede per entrambi
gli imputati l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell’incarto
alla Pretura penale perché proceda a una nuova commisurazione della pena.
I. Nelle loro osservazioni 9 maggio 2008,RI 1 e RI 2 hanno chiesto di
respingere il ricorso inoltrato dalla RI 3.
L. Ancora una volta, il Procuratore pubblico ha rinunciato a
formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione (art. 288 lett. a e b CPP) può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche inesatto. Arbitrario significa manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o
basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta,
dunque, criticare la sentenza impugnata. Né è sufficiente contrapporle una
propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia. Occorre,
invece, spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non soltanto
nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1
pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173
consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul
ricorso di RI 1 e RI 2
1.
Dopo avere ricordato il tenore delle disposizioni applicabili alla
fattispecie, il giudice di prime cure ha concluso che “sussiste un chiaro
obbligo a carico delle società concessionarie di segnalare i contratti conclusi
con soci in affari importanti” (sentenza consid.14 pag. 10).
Quindi, ha ritenuto che il contratto con __________
“era sicuramente di peso e faceva di quest’ultima società un socio d’affari
importante della __________” già da un punto di vista qualitativo (sentenza
consid.17 pag. 12 e 13).
Il giudice di prime cure ha fondato questa sua
conclusione, dapprima, sul fatto che la __________ ha ottenuto l’esclusiva per
il procacciamento di giocatori qualificati, cioè “giocatori chiamati a
scommettere grandi somme, attività che era considerata tutt’altro che marginale
e secondaria” e, d’altro lato, sull’importante retribuzione in percentuale
riconosciuta alla __________ e, infine, “visto l’aumento del valore dei
gettoni in dotazione al Casinò del 50% avvenuto con l’introduzione di quelli
barrati destinati ad essere consegnati ai giocatori privilegiati portati da __________”
(sentenza consid.17 pag. 13).
Rivelatore della posizione di “socio d’affari
importante” acquisita dalla __________ è, pure – secondo il giudice di prime
cure – il fatto che la __________ le ha concesso di rivendere direttamente ai suoi
clienti i gettoni di gioco, “deferendole un compito cruciale nella gestione
di una casa da gioco che, giusta il punto n. 2.6. della concessione, deve
essere assunto unicamente dai collaboratori della concessionaria e non affidato
a terzi” (sentenza consid.17 pag. 13). In questo modo – ha aggiunto il
giudice di prime cure – “la __________ ha pure aperto la via alla
conservazione di una considerevole riserva di gettoni barrati al di fuori della
zona video-sorvegliata e al di fuori di ogni possibilità di controllo contabile”
quando l’art. 3 lett c vOGAz “imponeva alla concessionaria l’obbligo di
tenere ininterrottamente sotto controllo tramite telecamere i locali in cui
sono custoditi, depositati, trasportati o versati denaro, gettoni o strumenti
di gioco” e mentre la comunicazione n. 5 prevede “che i gettoni siano
contati quotidianamente e che ogni conteggio venga protocollato” (sentenza consid.17
pag. 13).
Non trascurabile nell’ottica della qualifica
della __________ di “socio d’affari importante” è stato, per il giudice di
prime cure, la considerazione secondo cui “con la concessione di questo
potere di rivendita diretta dei gettoni (…) la casa da gioco ha coscientemente
accresciuto i rischi di commissione di reati patrimoniali (usura e riciclaggio
in primis) al suo interno, accettando di non avere la supervisione completa
dell'uso dei gettoni e delle modalità di consegna degli stessi ai clienti”.
In effetti, essendo i gettoni acquistati direttamente e in blocco dalla __________
– ha spiegato il giudice di prime cure – “la verifica della provenienza del
denaro impiegato dai clienti facoltosi di quest’ultima non era di facile
attuazione” (sentenza consid.17 pag. 13).
Inoltre –
sempre secondo il giudice di prime cure – concedendo quella facoltà alla __________,
la __________ ha “aumentato le possibilità di infrazione alle regole
previste dall’art. 27 LCG (divieto alle case da gioco di concedere prestiti), art.
26.
lett e vOCG (controllo del flusso di denaro), art. 21 LCG (divieto al
personale della casa da gioco di giocare al suo interno visto che nessun
divieto analogo è stato previsto per i dipendenti di __________), infrazione
del divieto concordato fra le due società di riacquisto da parte della __________
dei gettoni barrati (nessun controllo sulla possibilità di riacquisto dei
gettoni dai suoi clienti da parte di __________) “(sentenza consid.17 pag. 13).
Inoltre, a
rendere qualitativamente importante la posizione di __________ era anche il
fatto che i gettoni barrati sono stati introdotti esclusivamente per la sua
attività: “nonostante i proclami, in effetti, non è stato in alcun modo reso
verosimile che essi siano stati sfruttati per altre attività (ad esempio, per i
tornei)”. Parimenti – ha continuato il giudice di prime cure – “la
concessione di un locale all’interno della casa da gioco, ove accogliere e
gestire in maniera autonoma, senza vigilanza alcuna, i propri clienti, è pure
un tassello in più a supporto della teoria della posizione di primo rango della
__________”.
Infine,
indicativo è – secondo il primo giudice – il fatto che agli imputati avevano
dei dubbi riguardo “le persone dei signori __________ e __________” tanto
che essi chiesero “un intervento delle autorità penali inquirenti e (…) il loro
consenso alla conclusione del contratto con la __________” (sentenza consid.17
pag. 14).
Già soltanto
per queste considerazioni e per i rischi connessi alla sua attività, __________
doveva – secondo il giudice di prime cure – essere considerato un socio
d’affari importante la cui esistenza doveva essere segnalata alla RI 3.
A titolo
abbondanziale, il primo giudice ha, poi, sottolineato, dal profilo
quantitativo, come “il 3,125% del totale della cifra d’affari, se ricondotto
all’intervento di un unico partner contrattuale, sia comunque una percentuale
di tutto rispetto, che ne fa un socio in affari importante” ed ha aggiunto
che l’obiettivo di vendere gettoni barrati per 25.000.000.-, rispettivamente
27.500.000
- di franchi in un anno non può che essere considerato un obiettivo
che, insieme agli altri elementi considerati, faceva della __________ un “socio
d’affari importante”.
2.
Nel loro memoriale, i ricorrenti lamentano
sia un’errata applicazione del diritto sostanziale sia un arbitrario accertamento
dei fatti posti a base della sentenza.
Dapprima, essi
censurano di arbitrio l’accertamento secondo cui la concessione alla __________
della possibilità di vendere direttamente i gettoni barrati ai propri clienti
abbia comportato per il Casinò la perdita del controllo sull’utilizzo e sulle
modalità di consegna dei gettoni ai giocatori. Secondo i ricorrenti, non
soltanto non vi sarebbero elementi probatori a sostegno di tale conclusione del
primo giudice ma i testi sentiti avrebbero dichiarato il contrario (ricorso pag.
7.
e 8).
Arbitrario
sarebbe, poi – poiché non provato né dagli atti né dall’inchiesta - anche
l’accertamento secondo cui la casa da gioco non poteva controllare la
provenienza del danaro impiegato per l’acquisto dei gettoni dai clienti
facoltosi. Altrettanto arbitrario – poiché mera ipotesi del giudice – è
l’accertamento secondo cui vi era un aumento delle possibilità di infrazione
alle regole previste dall’art. 27 LCG.
Infine –
sempre secondo i ricorrenti – errata sarebbe la valutazione del primo giudice
secondo cui la __________ avrebbe concesso alla __________ un compito cruciale
(ricorso pag. 10).
In sintesi -
contestando gli elementi ritenuti dal giudice per qualificare di “privilegiata”
la posizione della __________ - i ricorrenti sostengono che quella società non
è mai stata “un socio d’affari importante” per la __________: pertanto, essi
non erano tenuti a comunicare alla RI 3 il contratto di collaborazione con essa
stipulato.
I ricorrenti
accennano anche alla tempistica con cui un eventuale obbligo di comunicazione
alla RI 3 deve essere assolto e lamentano di essere stati (ingiustamente)
trattati diversamente da come lo è stato il vice presidente del CdA __________.
3.
L’impostazione ricorsuale non è corretta.
I
fatti che hanno determinato il presente procedimento e che sono stati accertati
dal giudice di prime cure sono unicamente quelli relativi alle circostanze che
hanno portato alla conclusione e, poi, alla disdetta del contratto fra la __________
e la __________ nonché quelli relativi al contenuto di tale contratto.
Sull’accertamento
di questi fatti non v’è stata contestazione.
Le
considerazioni del primo giudice che i ricorrenti ritengono essere accertamenti
di fatto arbitrari sono, in realtà, considerazioni relative alle conseguenze e
ai rischi del contratto concluso fra la __________ e la __________ che sono
state fatte in astratto, nell’ambito dell’applicazione ai fatti accertati del
diritto applicabile.
Pertanto, al
di là dell’errata terminologia utilizzata, le censure ricorsuali verranno
esaminate come se fossero espresse quali censure relative all’applicazione del
diritto ai sensi dell’art. 288 lett a CPP.
4.
4.1
L’art. 12 LCG prevede che la concessione per una sala da gioco può
essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro
aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici
che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona
reputazione e offrono tutte le garanzie per un’attività irreprensibile (cpv. 1
lett. a), e se il richiedente e i possessori di quote e, su richiesta della Commissione,
i soci in affari più importanti hanno dimostrato la provenienza lecita dei
mezzi finanziari a disposizione (cpv. 1 lett. b).
L’art. 3
OCG definisce soci in affari più importanti le persone le cui relazioni
d’affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi (lett.
a), quelle che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno
una relazione contrattuale importante con la casa da gioco (lett. b) e quelle
che potrebbero influenzare la gestione dei giochi (lett. c).
L’art. 18
LCG prevede che il concessionario deve comunicare alla Commissione tutte le
modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione (lett.
a) e le modifiche relative al capitale o al diritto di voto, che
comporterebbero una concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 per cento
(lett. b).
Secondo l’art. 56 cpv. 1
lett. e LCG, è punito con l’arresto o con la multa fino a fr. 500 000.– chiunque
disattende l’obbligo di comunicare informazioni alla Commissione (RI 3).
4.2
Il
punto 1.2 dell’atto di concessione di sito e di gestione di tipo A dell’11
novembre 2002 (n. 516-011, reperibile sul sito internet della RI 3), riferito
alla comunicazione delle modifiche, prevede, tra l’altro, quanto segue:
- la
concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3, immediatamente, integralmente e
di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio
della concessione (art. 18 LCG, art. 18 OCG);
- alcune modifiche richiedono la previa
autorizzazione della RI 3: tra queste quelle riguardanti uno dei soci in affari
importanti elencati nell’allegato III e quelle inerenti i mutamenti
dell’offerta di gioco;
- che
altre modifiche, tra cui quelle inerenti i cambiamenti nelle partecipazioni e
rapporti commerciali elencati negli allegati I e III, e quelle presenti nei
contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto
economico e i soci in affari importanti, devono essere
annunciate alla RI 3, che verifica se le condizioni per l’assegnazione della
concessione sono ancora rispettate ed eventualmente vietarne la modifica.
Il punto
n. 2.3. dell’atto di concessione prevede che:
- i contratti con i soci in affari importanti (per esempio i fornitori
di servizi o di attrezzature per case da gioco e apparecchi automatici da
gioco) devono essere strutturati in modo conforme alle leggi di mercato;
- i soci in affari non devono poter
esercitare un’influenza diretta o indiretta sugli organi, la direzione e
l’esercizio della concessionaria;
-
il compenso per le prestazioni fornite dal socio in affari alla concessionaria
non deve né consistere in una partecipazione all’utile, né essere in qualche
maniera dipendente dal prodotto lordo dei giochi o essere in altro modo legato
alle cifre d’affari;
- in casi fondati, la RI 3 può autorizzare
un compenso calcolato sul prodotto lordo dei giochi o sulle cifre d’affari, purché
sia di esigua entità.
Il punto
2.6
dell’atto di concessione tratta dell’Outsourcing ponendo delle
condizioni, in particolare:
- che
tutte le attività fondamentali per la gestione di una casa da gioco, devono
essere svolte dai collaboratori della concessionaria, ossia da persone
responsabili nei confronti della concessionaria in qualità di dipendenti e non
come mandatari.
-
l’outsourcing è di conseguenza possibile solo per le attività non
fondamentali per la gestione della casa da gioco.
Nell’allegato
III dell’atto di concessione si trova un elenco, non esaustivo, di soci in
affari importanti che comprende, ad esempio, il partner finanziario (banca), i
fornitori di prestazioni (manutenzione delle slot machines), i fornitori di
sistemi di apparecchiature da gioco, ecc.
4.3
In sostanza, i ricorrenti rimproverano al primo giudice di avere
fondato le sue conclusioni su mere supposizioni, su semplici ipotesi non
confortate da alcun accertamento di fatto quali il rischio accresciuto di
commissione di reati patrimoniali e le presunte perdite di controllo in ambito
di sorveglianza e vigilanza da parte del Casinò a seguito dell’accordo concluso
con __________
Si tratterebbe – secondo i ricorrenti – di
accertamenti “manifestamente arbitrari”: sostenere che la vendita diretta di
gettoni a favore della __________ avrebbe comportato una perdita di controllo
da parte della __________ sulle modalità di consegna ai clienti dei gettoni è
“assolutamente arbitrario” in quanto trattasi di “mera ipotesi del primo
giudice”, non suffragata dal “benché minimo riscontro negli atti”.
In effetti – continuano i ricorrenti – non sono
state effettuate verifiche volte a stabilire se vi fossero delle “criticità
in ambito di sicurezza, rispettivamente di vigilanza” con conseguente perdita
di controllo sul flusso di denaro a causa della possibilità concessa alla __________
di vendita diretta. Anzi, dai verbali di interrogatorio emerge – spiegano i
ricorrenti – che la vigilanza antiriciclaggio “era perfettamente sotto
controllo”, avendo la __________ la facoltà di accettare o meno i clienti
proposti dalla __________. Ritenere, inoltre, che l’attribuzione alla __________
della facoltà di vendere i gettoni direttamente ai clienti da essa procacciati,
ha portato la __________ a contravvenire al punto no. 2.6 della concessione
516-011 del 4 ottobre 2002, che attribuiva il compito di vendere i gettoni solo
ai collaboratori del Casinò, è – proseguono i ricorrenti – “errato e
arbitrario”, essendo l’accordo con la società “esclusivamente
finalizzato all’apporto di clienti qualificati appartenenti alla fascia
medio-alta”, mentre l’attività della __________ era “prevalentemente
orientata su giocatori di fascia medio-bassa”. Oltretutto, prima di
giocare, ai clienti portati dalla __________ venivano sottoposti, per la
sottoscrizione, i formulari di identificazione e di accertamento dell’avente
diritto economico, ciò che “andava ben oltre a quanto sancito dalle norme
applicabili in materia” (ricorso, pag. 6-12 punto 4).
4.4
Le argomentazioni ricorsuali non bastano ad inficiare la validità
delle valutazioni e delle conclusioni del primo giudice.
Il sostenere che queste non sono suffragate da
accertamenti di fatto non porta a nulla nella misura in cui, in realtà, le
considerazioni del primo giudice censurate dai ricorrenti non si dipartono da
accertamenti di fatto ma costituiscono valutazioni sulle possibili conseguenze
del contratto concluso fra la __________ e la __________
Se è, in parte, non sbagliato affermare – come
fanno i ricorrenti - che i paventati rischi di realizzazione di reati patrimoniali
e la presunta perdita di controllo nella sorveglianza e vigilanza, in
particolare per quanto concerne la vendita dei gettoni barrati, le modalità di
consegna e il loro utilizzo, altro non sarebbero che mere “ipotesi” del
giudice, è anche altrettanto vero che, per valutare l’esistenza in concreto di
un obbligo di segnalazione, il giudice doveva proprio valutare, in abstracto,
le conseguenze che il contratto di cui s’è più volte detto avrebbe avuto per
l’attività della casa da gioco.
È proprio per scongiurare che rischi di questo
genere si realizzino – cioè, per intervenire prima che essi si realizzino - che
la LCG e la OCG hanno previsto tutta una serie di misure volte a monitorare
l’attività dei casinò.
Le condizioni per il rilascio della concessione –
la cui presenza è stata valutata ed accertata al momento della concessione
dell’autorizzazione - devono essere garantite per tutta la durata della stessa.
Assicurare ciò è compito specifico della
Commissione RI 3.
A questo dovere fa da contrappunto l’obbligo
completivo e parallelo di comunicazione che incombe a tutti i concessionari che
sono tenuti a comunicare tutte le modifiche sostanziali delle condizioni e
delle situazioni che sono state esaminate e che sono state considerate
determinanti ai fini del rilascio della concessione (Messaggio
concernente la legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco, LCG,
del 26 febbraio 1997, FF 1997 III pag. 163).
L’accordo stipulato con la __________ – per le
sue caratteristiche e per la posizione particolare che, grazie ad esso, veniva
concessa alla __________ nella misura in cui esso metteva la __________ in
diretta relazione con la gestione dei giochi - andava a toccare proprio quelle
circostanze che sono fondamentali per l’ottenimento della concessione e che,
per questo, erano state verificate dall’autorità competente al momento del
rilascio della concessione alla __________.
Pertanto, esso era soggetto a comunicazione: al
di là dell’aspetto finanziario dell’accordo (comunque, importante), già gli
aspetti qualitativi del contratto imponevano una (preventiva) comunicazione
alla RI 3, sotto forma di una richiesta di autorizzazione a sottoscrivere quel
tipo di accordo proprio per realizzare quella trasparenza e indipendenza
dell’attività delle case da gioco che la legge impone (Comunicazione n. 2 punto
4; Messaggio, pag. 160-161 ad art. 12 LCG).
Contestare la conclusione del primo giudice con
la motivazione secondo cui non era stata accertata concretamente l’esistenza
dei rischi legati alla vendita diretta dei gettoni barrati non è serio.
Innanzitutto, la legge vuole scongiurare il
rischio di reati patrimoniali che determinati accordi o comportamenti
potrebbero accrescere, e per questo conferisce alla RI 3 la facoltà di esigere
le informazioni necessarie per valutare i pericoli – appunto ipotetici – di
simili accordi.
Secondariamente, alla __________ e ai suoi responsabili,
si chiedeva semplicemente di informare la Commissione sui termini di un accordo
importante, come quello concluso con __________Del tutto inappropriato e per
nulla serio è sostenere che la concessione non è stata violata poiché la fascia
di clienti cui i gettoni erano o sarebbero stati venduti era quella medio-alta,
mentre l’attività della __________ era “prevalentemente orientata su
giocatori di fascia medio-bassa”.
In realtà la fascia economica d’appartenenza dei
giocatori non è rilevante nella definizione delle attività che costituiscono il
cuore della gestione di una casa da gioco – e fra queste vi è certamente la
vendita dei gettoni - e che devono essere svolte soltanto dai dipendenti della
società concessionaria.
La fascia medio-alta cui accennano i ricorrenti
è, semmai, segno ulteriore dell’importante autonomia conferita alla __________
e, pertanto, ulteriore indicazione della posizione di “importante socio
d’affari” che il contratto attribuiva alla __________. Il ricorso su questo
punto va quindi respinto.
4.5
Nel loro allegato, i ricorrenti criticano le considerazioni svolte
dal primo giudice per sostanziare, dal profilo quantitativo, la qualifica di
“socio importante”.
Il modesto impatto economico che l’accordo di
collaborazione avrebbe avuto per il 2004 (fr. 2,5 milioni, circa il 3% del
totale della cifra di affari prevista nel “budget 2004”) è – secondo i ricorrenti - la prova dell’esiguo influsso sulla normale attività del Casinò.
“Astratta” e “teorica” è, quindi, la conclusione del primo giudice che invece
ha ritenuto che la percentuale in parola sarebbe “di tutto rispetto”.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, “arbitrariamente
omesso” di considerare che l’obiettivo stimato nel contratto di
collaborazione con __________ di fr. 25 mio per il 2004 e fr. 27.5 mio per il
2005.
era “del tutto irrilevante nella valutazione sulla qualifica di __________
come socio d’affari importante, siccome riferito a circostanze ipotetiche, di
fatto mai realizzatesi”.
Prova di ciò è il fatto che, nei pochi giorni in
cui è stata attiva per il Casinò, la __________ ha procacciato solo 37 clienti
(4 effettivi): si tratta di un apporto del tutto trascurabile “e finanche
ridicolo” se confrontato con il normale afflusso quotidiano di giocatori
(1400).
Sempre secondo i ricorrenti, il giudice ha,
inoltre, sbagliato nel considerare importante l’aumento del 50% del valore dei
gettoni in dotazione alla casa da gioco avvenuto con l’introduzione dei gettoni
barrati poiché ha arbitrariamente omesso di considerare che l’acquisto di
gettoni “non configurava ancora alcun incasso per la __________” che
sarebbe, invece, intervenuto solo quando i gettoni sarebbero stati acquistati –
e persi – dai singoli clienti.
Pure teorico – concludono i ricorrenti – sarebbe
il dato riferito alla remunerazione in percentuale concessa alla __________,
ritenuto dal primo giudice come indicativo dell’importanza dell’accordo
(ricorso, pag. 12-17 punti 5-6).
4.6
Su
questa questione, le censure ricorsuali cadono nel vuoto già soltanto perché
sono state formulate dimenticando che il giudice di prime cure ha svolte le sue
considerazioni sull’aspetto quantitativo del contratto soltanto a titolo
abbondanziale.
Né, peraltro, i ricorrenti indicano i motivi per
cui le valutazioni espresse dal primo giudice sarebbero “arbitrarie”.
Anche gli obiettivi di vendita vanno considerati
nella valutazione dell’aspetto quantitativo. Il fatto che le cifre considerate
siano “solo” indicative non è rilevante. L’importanza quantitativa di un
accordo va valutata anche in funzione dei suoi obiettivi, ritenuto, peraltro,
che, se essi sono stati definiti, è perché essi erano – secondo l’esperienza
degli attori in gioco – del tutto realizzabili.
E comunque, il fatto che la __________ si sia
formalmente impegnata – per contratto – a rinnovare la collaborazione proprio
sulla base di quei dati è, dal punto di vista contrattuale, un fatto concreto e
non ipotetico.
Anche l’ipotizzata vendita gettoni per il 2004 –
pur se ridimensionata a fr. 10.000.000.- (v. verbale di interrogatorio di RI 1
del 24 marzo 2004, act. B.1.2 pag. 2, classatore B; verbale del 3 febbraio
2005, act. B.1.5 pag. 4-5, classatore B) – non può essere banalizzata dal punto
di vista quantitativo.
Che l’accordo fosse importante anche dal profilo
quantitativo
è, poi, provato dal fatto che, nei pochi mesi di
attività, la __________ – così come accertato dal giudice di prime cure - aveva
acquistato e rivenduto ai suoi clienti gettoni per complessivi
fr. 3.139.320.- fr così che la __________ gli ha
versato, in ossequio al contratto, fr. 308.286.- (sentenza consid.10 pag. 8).
In ogni caso, al di là delle effettive cifre che
la collaborazione avrebbe creato, l’accordo prevedeva delle entrate importanti:
pertanto, esso andava notificato alla RI 3.
Anche su questo punto, il ricorso, nella sua
limitata ammissibilità, va decisamente respinto.
4.7
In conclusione, il giudice di prime cure ha valutato la fattispecie
che gli era sottoposta in modo esente da critiche.
Ritenuto l’obbligo di informazione (nella forma
della richiesta preventiva) riguardo i nuovi “soci d’affari importanti” (cfr. art.
18.
LCG, 3 OCG, punto 1.2. della concessione), in concreto, correttamente, il
giudice di prime cure ha verificato le caratteristiche dell’accordo stipulato
fra la __________ e la __________ sia dal punto di vista qualitativo (in
particolare, circa la rilevanza dell’attività svolta e le ripercussioni che
questa potrebbe avere su quella della casa da gioco) sia da quello quantitativo,
ossia riferito alle implicazioni economiche dell’accordo per accertare se il
partner contrattuale della __________ doveva, alla luce delle disposizioni
applicabili alla questione, essere considerato un “socio d’affari importante”.
Dopo avere correttamente definito il contenuto
del più volte citato contratto, il primo giudice ne ha valutato le implicazioni
alla luce delle disposizioni applicabili, avuto riguardo al contenuto dell’atto
di concessione di sito e gestione di tipo A e alla ratio delle disposizioni
applicabili, in particolare degli art. 12, 18 e 19 LCG e 19 OCG, tutti ripresi
nella loro sostanza dall’atto di concessione dell’11.11.2002.
Come visto al considerando 1, il giudice di prime
cure ha ritenuto che la __________ doveva essere considerata un socio d’affari
importante della __________ sulla scorta dei seguenti elementi:
- esclusiva
per il procacciamento di giocatori qualificati concessa alla __________;
- importante
retribuzione prevista;
- introduzione
dei gettoni barrati ad esclusivo uso della __________ (con aumento del valore
dei gettoni in dotazione del casinò del 50% a seguito dell’introduzione dei
gettoni barrati)
- possibilità
concessa alla __________ di vendita diretta dei gettoni barrati;
- concessione
alla __________ di un locale all’interno della casa da gioco dove accogliere e
gestire autonomamente, senza vigilanza alcuna, i giocatori qualificati.
Si tratta di elementi che effettivamente indicano
come la __________ costituisse un socio d’affari importante dal punto di vista
qualitativo della __________
Così come correttamente rilevato dal primo
giudice, l’esclusiva concessa – unita all’importante retribuzione prevista,
peraltro, in percentuale sul valore dei gettoni da lei acquistati e
l’attribuzione di un locale all’interno della casa da gioco dove gestire
autonomamente i giocatori qualificati - concedeva alla __________ una
situazione privilegiata nei confronti della casa da gioco e ne faceva un
partner contrattuale “qualificato”.
Altrettanto correttamente, il primo giudice ha
considerato determinante per la qualifica di “socio d’affari importante” il
fatto che alla __________ sia stato concessa la facoltà di vendita diretta dei
gettoni barrati. Concedendole questa facoltà, la __________ ha delegato a terzi
un suo compito cruciale: in sostanza, ha “appaltato” ad un partner contrattuale
un suo compito specifico, non delegabile secondo la concessione (punto 2.6).
Corrette – anche se ipotetiche – poiché nello
spirito della concessione sono le considerazioni svolte dal primo giudice circa
le possibili conseguenze della concessione di questa facoltà di vendita diretta
e sui rischi accresciute di infrazione alle norme specifiche della LCG legate
al contenuto del contratto (sentenza consid. 17, pag. 13, cpv. 4).
Infine, sempre correttamente il giudice di prime
cure ha ritenuto - anche se a titolo abbondanziale bastando a fondare l’obbligo
di informazione l’accertamento della qualifica di socio d’affari importante dal
punto di vista qualitativo - che l’importanza economica dell’accordo con la __________
era considerevole: il 3.125% del totale della cifra d’affari è effettivamente
di tutto rispetto se riconducibile ad un solo partner contrattuale e, in cifre
assolute, l’importo di 25/27.500.000 fissato come obiettivo di vendita annuale
di gettoni barrati è, parimenti, considerevole. Si tratta – come rilevato dal
primo giudice – di importi che adempiono i requisiti di cui all’art. 18 LCG
perché sia dato l’obbligo di comunicazione.
5.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’obbligo di annuncio alla RI
3.
era attuale al momento dell’entrata in vigore dell’accordo (sentenza consid. 19
pag. 15).
5.1
Su questa questione, i ricorrenti sostengono che,
proprio “per la tipologia” dell’accordo, al momento della sua
sottoscrizione, l’importanza economica del contratto di collaborazione
stipulato con la __________ “non era valutabile”. Non per nulla –
sottolineano i ricorrenti – il contratto prevedeva un periodo di “start-up”
di 4 mesi, periodo necessario entro il quale verificarne “la reale portata
economica” (ricorso, pag. 15 punto 6).
5.2
Il
punto 1.2. della concessione di sito e di gestione dell’11.11.2002 recita che
la concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3 immediatamente, integralmente
e di propria iniziativa tutte le modifiche alle condizioni per il rilascio
della concessione (art. 18 LCG; art. 18 OCG).
Come visto,
secondo il giudice di prime cure, quell’ “immediatamente” significa “non appena
l’accordo che modifica le condizioni esaminate per il rilascio della
concessione è venuto in essere”.
A mente di
questa Corte, questa conclusione pecca di generosità nei confronti dei
ricorrenti.
In realtà,
un’interpretazione corretta delle norme applicabili porta a concludere che
accordi che hanno effetto sulle condizioni per il rilascio della concessione
vanno notificati alla RI 3 al più tardi al momento della loro entrata in
vigore.
Una soluzione
diversa sarebbe incompatibile con la ratio delle norme in questione che
vogliono dare alla RI 3 la possibilità di un controllo e di un intervento
preventivo.
Ciò rilevato, le considerazioni ricorsuali cadono
nel vuoto.
I ricorrenti ignorano, pretestuosamente, da un
lato, che l’obbligo di annuncio era dato, non soltanto per l’importanza
economica dell’accordo, ma già per l’aspetto qualitativo del contratto e,
d’altro lato, che l’atto di concessione prevede al punto 1.2 che “la
concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3, immediatamente, integralmente e
di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio
della concessione”, tra queste, le modifiche relative i “contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economico e i soci in
affari importanti”.
Al momento, non solo della stipulazione del
contratto con la __________, ma già al momento delle trattative volte alla conclusione
di tale accordo, i ricorrenti avevano tutti gli elementi per valutarne
l’importanza dell’accordo e, con essa, accertare l’obbligo di comunicare gli
estremi del contratto di collaborazione alla RI 3.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso va
respinto.
6.
I
ricorrenti, “a titolo meramente abbondanziale”, lamentano la violazione
del principio della parità di trattamento, ritenuto che __________, avvocato,
all’epoca vice-presidente del CdA della __________ (nonché azionista, in
ragione dell’8.4%), sin dall’inizio era stato attivamente coinvolto nella
redazione del contratto di collaborazione con la __________ non è stato
perseguito.
Secondo i ricorrenti, il primo giudice avrebbe,
poi, arbitrariamente omesso di considerare che tutto il CdA era al corrente dei
contenuti dell’accordo e della decisione di non comunicare alcunché alla RI 3 (ricorso,
pag. 18-20 punto 8).
a) Il
giudice di prime cure ha spiegato come il principio della parità di trattamento
“non possa venire esteso al punto da escludere la procedura penale quando
l’autorità inquirente abbia tralasciato di indagare e condannare un correo”.
Nel diritto penale – ha spiegato il primo giudice – “ognuno paga per le
proprie colpe”.
Oltretutto,
non avendo la RI 3 chiarito la posizione di __________ con una decisone formale
o una presa di posizione ufficiale non è – ha spiegato il giudice – “assolutamente
comprensibile quale sia stato il suo ruolo nella vicenda” (sentenza, pag.
17.
consid. 22).
b) Nella misura in
cui i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non avere considerato che __________
ha le stesse loro responsabilità, giova ricordare che in materia penale ognuno
risponde delle proprie azioni ed omissioni. L’eventuale altrui comportamento illecito
non discrimina né attenua la responsabilità per la violazione di prescrizioni
imputabili a propria colpa.
Di conseguenza,
le considerazioni ricorsuali intese a mettere in evidenza eventuali colpe di __________
non possono avere effetto liberatorio per i ricorrenti.
Comunque sia, va
rilevato che la RI 3 ha sentito __________, prima come persona informata sui
fatti e, poi, come testimone (verbali del 12 dicembre 2003 e del 4 marzo 2005,
doc. B.3.1 e B.3.3, classatore B; v. anche verbale del 15 dicembre 2003 di __________,
doc. B.4.1, classatore B ) e che da queste audizioni emerge una situazione diversa
da quella che i ricorrenti illustrano nel loro memoriale.
La questione,
comunque, non merita altri approfondimenti.
Il ricorso va,
anche su questo punto, respinto.
II. Sul
ricorso della RI 3
1.
Nel suo ricorso, la RI 3 contesta la commisurazione della pena
inflitta a RI 2 e RI 1 e chiede, in via principale, che la sentenza impugnata
venga riformata e che a RI 1 venga inflitta una multa di fr. 75.000.- e a RI 2
una multa di fr. 100.000.-.
In via subordinata, chiede che, annullato il
Dispositivo
dispositivo sulla pena, gli atti vengano rinviati ad un nuovo giudice per un
nuovo giudizio.
2. Il primo giudice ha inflitto ai due condannati una multa di
fr. 4.000.-
Procedendo alla
valutazione della colpa, il primo giudice ha, dapprima, considerato che la
mancata segnalazione di un partner in affari importante rappresenta,
all’interno della lista dell’art. 56 LCG, “una delle infrazioni meno gravi,
anche se non per questo da sottovalutare”. Ha, poi, rilevato che il reato
commesso dagli accusati ha avuto delle conseguenze “molto limitate”
avendo l’accordo espletato i suoi effetti “solo per una dozzina di giorni”
e comportato un giro d’affari contenuto. Pur rilevando che il rischio di
commissione di reati patrimoniali da parte di persone legate a __________ “era
tutt’altro che astratto”, il primo giudice ha sottolineato come le inchieste
per usura avviate dal Ministero pubblico federale e da quello cantonale contro __________ e __________ si siano concluse con dei non luoghi a procedere e
come, pertanto, non vi sia stata “alcuna conseguenza nefasta scaturente
dall’omissione addebitata ai prevenuti”. Ha, poi, sottolineato come né RI 1
né RI 2 abbiano tratto profitto personale dal rapporto con la società “porteur”
e come l’apporto di clienti e capitali da parte della __________ non sia stato,
in quei 12 giorni di attività, rimarchevole.
Il
giudice di prime cure ha, poi, ritenuto che entrambi gli imputati sono incensurati
e che entrambi godono di un’ottima situazione familiare, professionale e
sociale. Il giudice ha aggiunto inoltre che, essendo la loro situazione
economica solida, “persino le pene proposte dalla RI 3 sarebbero
tranquillamente sopportabili”.
Sulla scorta di queste considerazioni, “tenuto
pure conto che, nonostante i ruoli diversi all’interno della società, le colpe
dei due prevenuti sono analoghe” (sentenza, consid. 26 pag. 20), il giudice
ha, come detto in ingresso, inflitto ad entrambi una multa di fr. 4000.–.
3. La RI 3 rimprovera al primo giudice di avere violato l’art. 47 CP
nella commisurazione della multa.
Dapprima, essa gli rimprovera di avere
erroneamente ritenuto la mancata segnalazione di un partner importante come una
delle infrazioni meno gravi previste all’art. 56 LCG. In realtà, l’obbligo di
comunicazione è – sottolinea la ricorrente – un “fondamentale” strumento
di controllo delle prescrizioni legali e un “modo per controbilanciare i
rischi legati alla gestione di una casa da gioco e arginare i pericoli inerenti
alla criminalità organizzata permettendo di prendere tempestivamente le misure
adeguate e i provvedimenti pertinenti”.
Quindi, la violazione di tale obbligo, al
contrario di quanto stabilito dal primo giudice, è da considerarsi grave.
Per questa violazione – continua la commissione
ricorrente - il legislatore ha previsto delle multe di importo superiore a
quelle del diritto penale generale (sino a fr. 500 000.–) proprio perché esse
possano “esplicare tutto il loro effetto preventivo”.
Secondo la tesi ricorsuale, il primo giudice,
infliggendo una multa di soli fr. 4000.–, non ha, quindi, “fatto appieno uso
dell’ampio quadro delle multe” ed ha dimostrato “eccessiva clemenza”.
La multa inflitta non è, infatti, sufficientemente dissuasiva. Il suo esiguo
importo non può espletare l’effetto preventivo desiderato dal legislatore.
Essendo “estremamente clemente” e, perciò,
non atta ad espletare l’effetto preventivo voluto da legislatore, la multa
inflitta è – a mente della ricorrente - di per sé arbitraria.
La ricorrente continua il suo esposto
sottolineando come, seppure in concreto non sia stata constatata “alcuna
conseguenza nefasta scaturente dall’omissione addebitata ai prevenuti”, i
due condannati hanno comunque coscientemente esposto la casa da gioco al reale
rischio di commissione di reati patrimoniali, la cui portata e le cui
conseguenze potevano essere “tutt’altro che limitate”.
Nella commisurazione della pena – prosegue la
ricorrente – non ha importanza la limitata durata in cui è rimasta in essere il
contratto. Nemmeno è rilevante il fatto che l’afflusso di capitali non sia
stato “rimarchevole”. Infatti, anche “solo un giorno o un’ora sono
sufficienti” per commettere i reati patrimoniali di cui s’è detto e
permettere alla criminalità organizzata di agire indisturbata.
E’ questo rischio cui il
legislatore ha voluto porre rimedio “prevedendo un obbligo di comunicare,
mirato a facilitare il controllo da parte dell’autorità di sorveglianza”.
Non avendo tenuto conto di queste finalità
preventive, il primo giudice ha – secondo la ricorrente - erroneamente
applicato il diritto.
La ricorrente continua il suo esposto sostenendo
che la colpa degli imputati è grave anche perché, nonostante avessero avuto dei
dubbi sulla liceità del loro comportamento, invece di chiedere un parere alla RI
3 “anche con una semplice telefonata”, hanno scelto di esporre la __________
ai rischi patrimoniali connessi con attività quali il riciclaggio di denaro
sporco, l’usura, ecc.
Alla luce
dei fatti accertati dal primo giudice, infliggere a Marco RI 1 e RI 2 una multa
di soli fr. 4000.– “mostra – secondo la commissione ricorrente - come
il giudice non abbia valutato correttamente la colpa degli stessi” e come
non abbia considerato gli obblighi di trasparenza e di impegno costante
nell’adozione di tutte le possibili misure di prevenzione contro i reati
patrimoniali connessi con le cariche di presidente del CdA e direttore della
società che i due ricoprivano.
Non è rilevante – sottolinea la RI 3 – che i due
imputati non abbiano tratto personalmente profitto alcuno, che siano entrambi
incensurati e che godano di un ottima situazione familiare, professionale e
sociale.
Inoltre – sempre secondo la commissione
ricorrente – nella commisurazione della colpa e, quindi, della multa, vanno
considerato gli obiettivi economici che l’accordo con __________ si prefissava:
fr. 25.000.000.- nel primo anno e
fr. 27.500.000.- nel secondo mostrano chiaramente
che gli interessi in gioco “erano importanti” e lasciavano presagire un
“considerevole flusso di denaro”.
In sintesi, secondo la RI 3 l’esiguo importo
inflitto loro non è proporzionato alla grave colpa mentre gli importi da lei
proposti “sono adeguati sia alla colpa degli accusati che alla situazione
personale e finanziaria degli stessi”.
Infliggendo a RI 1 e RI 2 una multa di appena fr.
4 000.–,
il giudice della Pretura penale ha, così, violato l’art. 47 CP (ricorso, pag.
4-11).
4. Nelle loro osservazioni, RI 2 e RI 1 hanno chiesto che il ricorso
della RI 3 venga dichiarato irricevibile in quanto manifestamente appellatorio (osservazioni
pag. 4 punto 4; pag. 6, pag. 19 e seg).
Contestano, poi, le considerazioni della RI 3
sull’importanza della violazione dell’obbligo di informare in relazione ad un
socio importante rilevando come le considerazioni svolte dalla ricorrente siano
“degli assunti meramente ipotetici, per nulla circostanziati e che non trovano
fondamento alcuno nella fattispecie” e come non siano in concreto state
esperite “verifiche degne di essere considerate tali (…) per accertare
l’esistenza di simili rischi” (ricorso pag. 7 ).
Dopo avere ribadito la loro convinzione di non
realizzazione dell’obbligo di informazione, i ricorrenti sottolineano come il
contratto concluso con la __________A abbia avuto uno scarso – se non nullo –
impatto sia in cifre che in durata e che già il giudice di prime cure ha
ammesso che di fatto tale stipulazione non ha avuto alcuna conseguenza nefasta.
Rilevano, poi, come nessuno di loro abbia tratto profitto personale
dall’operazione
Continuando, i ricorrenti osservano come “l’atteggiamento
della RI 3 appaia volto esclusivamente alla massimizzazione degli introiti
piuttosto che alla ricerca della verità” e come la multa inflitta dal
pretore rientri nel quadro edittale visto che l’art. 56 LCG permette anche di
infliggere multe ammontanti ad un solo franco (osservazioni pag. 13, 14 e 15).
5. Contrariamente all’opinione dei condannati, la commisurazione della
pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga fuori del quadro
edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, oppure disattenda
elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure ancora appaia
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o
un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii, 129
IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77,127
IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152
con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
6. Quanto
ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come
lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47
cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del
resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la
necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a
venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il
giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le
conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza
del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii;
DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti
di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la
pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad
esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op.
cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della
colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno
indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito,
il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o
psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289).
Vanno
inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione
familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la
formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e
la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117
IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata
nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla
situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3
pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,
consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26
ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze
di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine
(DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento,
da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in
cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la
stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva
disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,
ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag.
47).
7. Per
capire quanto sia grave dal profilo oggettivo il comportamento di chi
disattende l’obbligo di comunicare informazioni alla Commissione (RI 3) ai
sensi dell’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, e per capire la portata dell’incidenza
che tale omissione potrebbe avere sul rischio che vengano commessi per questo
dei reati patrimoniali quali l’usura e il riciclaggio di denaro, è necessario
rifarsi al Messaggio del 26
febbraio 1997.
a) Sin
dalle pagine iniziali del Messaggio (Compendio, pag. 130-131), viene
sottolineata l’importanza che il legislatore ha voluto dare alla prevenzione
della criminalità organizzata. Nelle case da gioco deve
essere, infatti, garantito l’esercizio di un gioco sicuro e trasparente e deve
essere impedito il riciclaggio di denaro sporco. È per questo che per la
sorveglianza delle case da gioco e il controllo della loro attività è stata
istituita, sul modello della Commissione federale delle banche, una Commissione
RI 3 e sono state previste diverse disposizioni volte a
impedire il riciclaggio di denaro sporco. Nell’intento di evitare il mancato
ossequio delle norme emanate a tutela della correttezza della gestione delle
case da gioco nella LCG sono state previste, in aggiunta alle sanzioni di
natura amministrativa, delle disposizioni penali che, oltre a pene privative
della libertà, prevedono sanzioni pecuniarie molto elevate (Messaggio, pag.
130-131,146).
Tra
gli obiettivi perseguiti dal legislatore, molta importanza è stata data alla
tutela della società che deve essere garantita mediante misure efficaci contro
la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro sporco. Pertanto, le
autorità di concessione e di vigilanza sono tenute, fra l’altro, a esercitare
una “severa” verifica dei presupposti necessari per l’ottenimento della
concessione, a verificare la concessione nel corso della sua validità per
quanto concerne l’esercizio dei giochi e il riciclaggio di denaro sporco, a
valutare in primo luogo costantemente la qualità e l’efficienza del sistema di
controllo interno alla casa da gioco. L’interesse principale deve però
consistere nell’esame delle misure di controllo e sorveglianza interne alla
casa da gioco, delle quali sono “responsabili gli organi e la direzione
della casa da gioco stessa”. Ove si rivelino debolezze o carenze, vengono a
mancare le premesse per la concessione, la quale in tal caso deve essere
revocata, sospesa o limitata (Messaggio, pag. 141, 146-148).
Come
visto, in aggiunta alle sanzioni amministrative (revoca, sospensione, limitazione
delle concessioni e dei permessi), la LCG prevede delle sanzioni penali.
Affinché la legge possa esplicare appieno “tutto il suo effetto preventivo”, il
quadro delle pene previsto dal diritto penale generale è stato sensibilmente
ampliato (per i delitti, in casi gravi è prevista la reclusione fino a cinque
anni, eventualmente abbinata a una multa fino a 2.000.000.- di fr. mentre per
le contravvenzioni è previsto l’arresto o la multa fino fr. 500.000.–;
Messaggio, pag. 151).
b) Ora,
il Messaggio sulla LCG – come visto – ha chiaramente voluto sottolineare la
necessità di prevenire la commissione di reati patrimoniali all’interno delle
case da gioco e, quindi, la necessità di avere strumenti legislativi atti a
garantire tali pericoli non si concretizzino. Per questo, il legislatore ha
predisposto tutta una serie di misure di controllo, la cui disattenzione –
qualora venisse accertata – deve essere severamente punita.
La commisurazione della colpa di RI 1 e RI 2 come
lieve – e, quindi, la commisurazione della multa – discende, come visto, dalla
considerazione del primo giudice secondo cui la norma da loro violata non è fra
le più importanti.
Ora, forza è concludere, in funzione delle argomentazioni
estrapolate dal Messaggio sulla ratio dell’obbligo di informare, che la
commisurazione della colpa dei condannati discende dalla sottovalutazione da
parte del primo giudice della portata della norma violata che va, invece,
considerata una norma di fondamentale importanza nell’ambito della lotta al
riciclaggio e ai reati patrimoniali nel contesto delle case da gioco e il cui
rispetto da parte delle società concessionarie è necessario affinché la RI 3
possa far fronte all’obbligo di costante e regolare controllo che il
legislatore le ha imposto a tutela della correttezza della gestione delle case
da gioco.
Quel che, nella valutazione della colpa dei due
condannati andava, dapprima, considerato, dal profilo oggettivo, era, dunque,
che - contrariamente a quanto ritenuto in prima sede - i due condannati hanno
violato una norma posta a tutela di valori importanti e che, quindi, già
soltanto per questo, dal profilo oggettivo, la loro colpa era grave.
Inoltre,
eccessivo valore attenuante è stato dato dal giudice di prime cure al fatto che
“il reato commesso dagli accusati ha avuto una portata e delle conseguenze
molto limitate” avendo il contratto con la __________ trovato applicazione
soltanto per una dozzina di giorni e, quindi, avendo comportato un giro
d’affari contenuto (sentenza consid. 26 pag. 19 e 20).
In realtà, se
ciò è vero, è anche altrettanto vero – ed è molto più rilevante – che se il
contratto con la __________ è stato disdetto il 21.10.2003 è stato soltanto a
seguito del clamore suscitato dalla trasmissione televisiva di cui s’è detto e
per motivi definiti “d’opportunità” e non certamente a causa di una presa di
coscienza da parte dei due imputati del mancato ossequio delle norme
applicabili e, quindi, di una loro volontà di porre rimedio all’errore
commesso.
Inoltre, a
questo proposito, va considerato che, in realtà, viste le finalità di natura
preventiva della norma violata, le conseguenze pratiche della violazione sono
di poca rilevanza nella commisurazione della colpa e, quindi, della pena. Ben
più importanti sono, in quest’ottica, le considerazioni sul rischio creato
dalla violazione. E, nella fattispecie, il rischio era molto importante viste
le particolarità dell’accordo che prevedevano, in particolare, la concessione
dell’esclusiva per il procacciamento di un numero importante (cfr. obiettivi)
di clienti qualificati con vendita diretta dei gettoni barrati alla __________
società controllata da persone sulla cui correttezza gli stessi imputati hanno
nutrito dei dubbi. Quest’ultima circostanza non può non essere considerata
nella commisurazione della colpa dei due imputati: non può, in effetti, essere
fatta astrazione dalla circostanza secondo cui i due, prima di concludere il
contratto, hanno chiesto lumi al MPF. I sospetti e i dubbi sull’irreprensibilità
della persona con cui intendevano entrare in affari non possono essere stati
fugati dalla risposta ricevuta. Il fatto che, ciò nonostante, gli imputati
abbiano deciso, non tanto di concludere il contratto, quanto di farlo senza
coinvolgere preventivamente la RI 3 è indicativo di una certa spregiudicatezza
o di un’importante superficialità, inaccettabili in chi ha il compito di
gestire una casa da gioco.
Che, poi, le
inchieste avviate per usura nei confronti di __________ e __________ si siano
concluse con dei decreti di non luogo a procedere è irrilevante per la
valutazione della colpa soggettiva dei due imputati che va fatta sulla base
delle circostanze che erano loro note al momento della commissione del reato: a
quel momento, è accertato che i due nutrivano dei dubbi sull’irreprensibilità
della persona con cui intendevano avviare una collaborazione importante. Quel
che conta per la valutazione della loro colpa è il fatto che essi hanno deciso
di concludere il contratto senza prima fugare quei dubbi e senza coinvolgere la
RI 3, preposta, appunto, alla verifica della correttezza della gestione delle
case da gioco e, pertanto, alla verifica dell’irreprensibilità delle persone
che operano in modo rilevante nelle case da gioco.
A torto, poi,
il giudice di prime cure ha completamente ignorato l’importanza economica del
contratto: nella valutazione della colpa è un elemento che non può essere
dimenticato nella misura in cui, fra l’altro, maggiore è l’importanza
dell’affare (in particolare, l’importanza dei clienti procacciati) maggiore è
il rischio legato ai reati contro la cui commissione il legislatore ha,
appunto, emanato le norme che i due imputati hanno violato.
Tutto ciò
ritenuto, è evidente come infliggere una multa di
fr. 4.000.-
per avere omesso di segnalare alla RI 3 l’accordo con la __________ significhi
– come sottolineato dalla Commissione ricorrente – misconoscere, da un lato, la
gravità oggettiva della mancanza e, d’altro lato, la colpa degli accusati.
Se il giudice
di prime cure ha correttamente accertato la violazione dei principi basilari
della LCGA e delle condizioni della concessione, applicando una multa di soli
fr. 4 000.–
egli ha erroneamente applicato i principi della LCG e, di riflesso, quelli
sulla commisurazione della pena (art. 47 CP) banalizzando in modo inaccettabile,
dal profilo oggettivo e soggettivo, l’errore commesso dai due imputati così
che, per finire, la multa inflitta risulta eccessivamente bassa e, quindi, arbitraria.
Ritenuto come questa Corte abbia gli elementi per
valutare una corretta sanzione, un rinvio dell’incarto al giudice di prima sede
per ricommisurare la multa non appare giustificato.
La RI 3 propone che i due imputati vengano
condannati a multe di diverso importo: fr. 75.000.- per RI 1e fr. 100.000.- per
RI 2.
Se è vero che il reddito di RI 2 è effettivamente
più alto di quello di RI 1, è anche vero che quello del direttore è comunque
talmente alto che un distinguo tra i due imputati basato solo su questo aspetto
non si giustifica.
Non risultano, inoltre, dagli accertamenti del
giudice di prime cure elementi che permettano di differenziare le
responsabilità dei due imputati: al contrario, sembra che i due abbiano quasi
sempre agito di concerto.
Ad entrambi, quindi, va inflitta una multa di
pari importo.
Ritenuti gli elementi di cui sopra e, a favore
degli imputati, quelli diffusamente ricordati dal primo giudice (in
particolare, incensuratezza, ottima situazione familiare, professionale e
sociale, assenza di profitto personale nell’operazione) e rilevato come il
giudice di prime cure abbia accertato – accertamento rimasto incontestato - che
i due godono di una solida situazione economica “al punto che persino le
pene proposte dalla RI 3 sarebbero tranquillamente sopportabili” (sentenza
consid. 26 pag. 20), questa Corte ritiene, dopo avere ponderato tutti gli
elementi, correttamente adeguata alla loro colpa la multa di fr. 50.000.–
ciascuno.
La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato
pagamento della multa può essere quantificata in 50 giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
Il ricorso della RI 3 deve quindi essere
parzialmente accolto:
la sentenza impugnata va, quindi, parzialmente
annullata e a
sia a RI 1 che a RI 2 va inflitta una multa
di fr. 50.000.–.
III. Sulle
spese e le ripetibili
1. Da quanto precede discende che nella (limitata) misura in cui è
ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 deve essere respinto, siccome
manifestamente infondato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
2. Vanno
confermate le tasse e le spese di prima sede.
3. Gli oneri relativi al ricorso della RI 3 sono posti a carico dello
Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: A. Sul ricorso RI 1 e RI 2
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1500.-
b) spese
complessive fr. 300.-
fr. 1800.-
sono posti a carico dei ricorrenti in misura di
fr. 900.- ciascuno.
B. Sul
ricorso della Commissione (RI 3)
1. Il
ricorso della Commissione (RI 3) è parzialmente
accolto.
1.1. I dispositivi di condanna di RI 1 e RI 2
sono annullati e riformati come segue:
1.1.1. RI
1 è condannato:
1. alla
multa di fr. 50 000.– (cinquantamila) a favore della Commissione RI 3;
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
1.1.2. RI
2 è condannato:
1. alla
multa di fr. 50 000.– (cinquantamila) a favore della Commissione RI 3;
1.1. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50
(cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
1.2. Per il resto, la sentenza di primo grado è confermata.
2. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1500.-
b) spese
complessive fr. 300.-
fr. 1800.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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