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Decisione

17.2008.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 aprile 2009Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i gettoni normali.

Dal canto suo, la

__________A avrebbe riconosciuto alla __________ un importo pari al 10% dei

gettoni acquistati (5% a titolo di contributo ai costi sopportati dalla __________,

5% a titolo di provvigione; art. 2 e 4 del contratto).

Secondo il

contratto, era la __________ ad acquistare dalla casa da gioco i gettoni

barrati e, poi, a rivenderli direttamente ai suoi clienti.

La __________

ha inoltre concesso alla __________ l’uso di un locale all’interno del suo

stabile, ma al di fuori delle sale da gioco, nel quale avrebbe potuto

accogliere ed assistere i propri clienti (contratto, art. 7).

Il

contratto contemplava pure un impegno reciproco d’esclusiva: __________ non

avrebbe potuto fornire prestazioni analoghe a nessuno dei Casinò direttamente

concorrenti con quello di __________, la __________, dal canto suo, non avrebbe

potuto affidare ad altri i compiti assunti da __________ (art. 6 del contratto).

La

durata del vincolo contrattuale è stata inizialmente limitata a 16 mesi con

decorrenza dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2004, senza rinnovo tacito. Al

raggiungimento della scadenza, si sarebbe dovuto procedere ad un esame della cifra

d’affari connessa ai clienti __________: qualora nel 2004 fossero stati venduti

gettoni barrati per fr. 25.000.000.-, il contratto sarebbe stato esteso anche

al 2005. Analoga procedura sarebbe stata adottata per prolungare di un

ulteriore anno il rapporto d’affari, con una correzione verso l’alto del target

(2005 obiettivo di vendita: fr. 27.500.000.- di gettoni barrati). Al più tardi

alla terza scadenza, il 31 dicembre 2006, la collaborazione tra le due imprese

sarebbe inderogabilmente terminata (contratto, art. 8).

6. A fine settembre/inizio ottobre 2003, RI 1, RI 2 e l’allora

vice-presidente si trovarono per decidere se segnalare alla RI 3 il rapporto

d’affari con la __________. Dopo discussione, essi hanno concluso che la __________

non rappresentava un partner contrattuale importante, per cui hanno deciso che

non sussisteva alcun obbligo di segnalazione (sentenza consid. 8 pag. 7).

7. Il 10 ottobre 2003 la __________ si è installata nell’ufficio

all’interno della casa da gioco ed ha iniziato la propria attività portando i

primi clienti.

Lo stesso giorno,

la __________ ha informato la RI 3 sull’introduzione dei gettoni barrati nella

dotazione della casa da gioco per un valore totale di 9.300.000.- fr (corrispondenti

al 50% del valore dei gettoni ordinari sino a quel momento utilizzati)

descrivendone le modalità d’uso, senza far cenno alla __________ (sentenza consid.

8 pag. 7 e 8).

8. Il 16.10.2003 la __________ ha mandato in onda un servizio in cui

veniva segnalata la presenza di usurai all’interno della casa da gioco di __________

e in cui veniva resa pubblica la collaborazione della __________ con la __________.

A questo proposito, i giornalisti misero l’accento sui precedenti penali dei

coniugi __________ e __________ e sul loro coinvolgimento, negli anni ’80,

nell’operazione San Martino connessa con le manovre di scalata per

l’ottenimento dell’appalto del __________ (sentenza consid. 9 pag. 8).

9. Il 21 ottobre 2003, il CdA della casa da gioco ha deciso, a

maggioranza, di disdire con effetto immediato il contratto con la __________

Nel comunicato

stampa diramato lo stesso giorno, è stato detto che la disdetta del contratto

con la __________ era stata decisa “per opportunità” e “a fronte

delle recentissime informazioni assunte” (sentenza consid. 9 pag. 8).

10. Pertanto, a partire dal 21.10.2003, la __________ non ha più

svolto alcuna attività per la __________. I gettoni barrati ancora in suo

possesso sono stati restituiti.

Nel periodo in

cui ha operato per la casa da gioco di __________, la __________ aveva

acquistato e rivenduto ai suoi clienti gettoni per complessivi 3.139.320.- fr:

la __________ le ha pertanto versato, in conformità con quanto stipulato

contrattualmente, fr 308.286.-.

11. Il 29 ottobre

2003 la RI 3 ha annunciato alla __________ di avere aperto nei suoi confronti e

in quelli dei suoi organi un’inchiesta penale in relazione alla collaborazione

con la __________.

Parallelamente,

la RI 3 ha aperto un’inchiesta amministrativa nei confronti della __________

che si è conclusa con la condanna della società al pagamento di una sanzione di

fr 668.913,30 (cui si sono aggiunti fr 23.300 per costi).

Questa decisione

è passata, incontestata, in giudicato.

B. Con due decreti penali datati 23 novembre 2003, la RI 3 ha riconosciuto RI 2 e RI 1 autori colpevoli di violazione dell’art. 56 cpv. 1 lett. e della

legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco

(LCG; RS

935.52) per non averle notificato, nell’agosto 2003, il contratto stipulato con

la società __________.

RI 1 è stato condannato ad una multa di

fr. 75000.–, oltre a tasse e spese di giudizio per complessivi fr. 2360.–.

A RI 2 è, invece, stata inflitta una multa di fr.

100 000.–,

oltre a fr. 2360.– di tasse e spese di giudizio.

C. A

seguito delle opposizioni formulate il 27.12.2005 da entrambi gli accusati, il

23.11.2006, con due separate decisioni, la RI 3 ha confermato i decreti penali, ponendo a carico di RI 1 e RI 2 ulteriori oneri amministrativi per

fr. 1.120.–.

D. Il 1° dicembre 2006 RI 1 e RI 2 hanno chiesto di essere giudicati da

un tribunale.

E. Con sentenza 11 marzo 2008, il giudice della Pretura penale ha dichiarato

entrambi gli imputati autori colpevoli di contravvenzione alla Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco ai sensi

dell’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, per non aver notificato nell’agosto 2003 il

contratto stipulato con la società __________ che rendeva quest’ultima un

“socio d’affari importante”.

Il giudice li ha, quindi, entrambi condannati al

pagamento di una multa di fr. 4

000.– (fissando in 40 giorni la pena detentiva sostitutiva

in caso di mancato pagamento), e al pagamento di fr. 1 000.– per spese procedurali

amministrative e fr. 500.– per tasse e spese giudiziarie.

F. Il 12 marzo 2008, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato una dichiarazione

di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro tale sentenza.

Nella motivazione scritta del 17 aprile 2008 essi chiedono, con l’annullamento

della sentenza impugnata, il loro completo proscioglimento.

G. Nelle sue osservazioni 15 maggio 2008, la RI 3 ha proposto di respingere i ricorsi.

Il Procuratore pubblico ha rinunciato a formulare

osservazioni.

H. Il 13 marzo 2008, anche la RI 3 ha inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale Contro la sentenza appena

citata. Nella motivazione scritta del 21 aprile 2008 essa chiede, in via

principale, l’annullamento della sentenza impugnata e la conferma integrale

delle decisioni penali del 23 novembre 2006.

In via subordinata, la RI 3 chiede per entrambi

gli imputati l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell’incarto

alla Pretura penale perché proceda a una nuova commisurazione della pena.

I. Nelle loro osservazioni 9 maggio 2008,RI 1 e RI 2 hanno chiesto di

respingere il ricorso inoltrato dalla RI 3.

L. Ancora una volta, il Procuratore pubblico ha rinunciato a

formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione (art. 288 lett. a e b CPP) può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto. Arbitrario significa manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta,

dunque, criticare la sentenza impugnata. Né è sufficiente contrapporle una

propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia. Occorre,

invece, spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere

annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non soltanto

nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178).

I. Sul

ricorso di RI 1 e RI 2

1.

Dopo avere ricordato il tenore delle disposizioni applicabili alla

fattispecie, il giudice di prime cure ha concluso che “sussiste un chiaro

obbligo a carico delle società concessionarie di segnalare i contratti conclusi

con soci in affari importanti” (sentenza consid.14 pag. 10).

Quindi, ha ritenuto che il contratto con __________

“era sicuramente di peso e faceva di quest’ultima società un socio d’affari

importante della __________” già da un punto di vista qualitativo (sentenza

consid.17 pag. 12 e 13).

Il giudice di prime cure ha fondato questa sua

conclusione, dapprima, sul fatto che la __________ ha ottenuto l’esclusiva per

il procacciamento di giocatori qualificati, cioè “giocatori chiamati a

scommettere grandi somme, attività che era considerata tutt’altro che marginale

e secondaria” e, d’altro lato, sull’importante retribuzione in percentuale

riconosciuta alla __________ e, infine, “visto l’aumento del valore dei

gettoni in dotazione al Casinò del 50% avvenuto con l’introduzione di quelli

barrati destinati ad essere consegnati ai giocatori privilegiati portati da __________”

(sentenza consid.17 pag. 13).

Rivelatore della posizione di “socio d’affari

importante” acquisita dalla __________ è, pure – secondo il giudice di prime

cure – il fatto che la __________ le ha concesso di rivendere direttamente ai suoi

clienti i gettoni di gioco, “deferendole un compito cruciale nella gestione

di una casa da gioco che, giusta il punto n. 2.6. della concessione, deve

essere assunto unicamente dai collaboratori della concessionaria e non affidato

a terzi” (sentenza consid.17 pag. 13). In questo modo – ha aggiunto il

giudice di prime cure – “la __________ ha pure aperto la via alla

conservazione di una considerevole riserva di gettoni barrati al di fuori della

zona video-sorvegliata e al di fuori di ogni possibilità di controllo contabile”

quando l’art. 3 lett c vOGAz “imponeva alla concessionaria l’obbligo di

tenere ininterrottamente sotto controllo tramite telecamere i locali in cui

sono custoditi, depositati, trasportati o versati denaro, gettoni o strumenti

di gioco” e mentre la comunicazione n. 5 prevede “che i gettoni siano

contati quotidianamente e che ogni conteggio venga protocollato” (sentenza consid.17

pag. 13).

Non trascurabile nell’ottica della qualifica

della __________ di “socio d’affari importante” è stato, per il giudice di

prime cure, la considerazione secondo cui “con la concessione di questo

potere di rivendita diretta dei gettoni (…) la casa da gioco ha coscientemente

accresciuto i rischi di commissione di reati patrimoniali (usura e riciclaggio

in primis) al suo interno, accettando di non avere la supervisione completa

dell'uso dei gettoni e delle modalità di consegna degli stessi ai clienti”.

In effetti, essendo i gettoni acquistati direttamente e in blocco dalla __________

– ha spiegato il giudice di prime cure – “la verifica della provenienza del

denaro impiegato dai clienti facoltosi di quest’ultima non era di facile

attuazione” (sentenza consid.17 pag. 13).

Inoltre –

sempre secondo il giudice di prime cure – concedendo quella facoltà alla __________,

la __________ ha “aumentato le possibilità di infrazione alle regole

previste dall’art. 27 LCG (divieto alle case da gioco di concedere prestiti), art.

26.

lett e vOCG (controllo del flusso di denaro), art. 21 LCG (divieto al

personale della casa da gioco di giocare al suo interno visto che nessun

divieto analogo è stato previsto per i dipendenti di __________), infrazione

del divieto concordato fra le due società di riacquisto da parte della __________

dei gettoni barrati (nessun controllo sulla possibilità di riacquisto dei

gettoni dai suoi clienti da parte di __________) “(sentenza consid.17 pag. 13).

Inoltre, a

rendere qualitativamente importante la posizione di __________ era anche il

fatto che i gettoni barrati sono stati introdotti esclusivamente per la sua

attività: “nonostante i proclami, in effetti, non è stato in alcun modo reso

verosimile che essi siano stati sfruttati per altre attività (ad esempio, per i

tornei)”. Parimenti – ha continuato il giudice di prime cure – “la

concessione di un locale all’interno della casa da gioco, ove accogliere e

gestire in maniera autonoma, senza vigilanza alcuna, i propri clienti, è pure

un tassello in più a supporto della teoria della posizione di primo rango della

__________”.

Infine,

indicativo è – secondo il primo giudice – il fatto che agli imputati avevano

dei dubbi riguardo “le persone dei signori __________ e __________” tanto

che essi chiesero “un intervento delle autorità penali inquirenti e (…) il loro

consenso alla conclusione del contratto con la __________” (sentenza consid.17

pag. 14).

Già soltanto

per queste considerazioni e per i rischi connessi alla sua attività, __________

doveva – secondo il giudice di prime cure – essere considerato un socio

d’affari importante la cui esistenza doveva essere segnalata alla RI 3.

A titolo

abbondanziale, il primo giudice ha, poi, sottolineato, dal profilo

quantitativo, come “il 3,125% del totale della cifra d’affari, se ricondotto

all’intervento di un unico partner contrattuale, sia comunque una percentuale

di tutto rispetto, che ne fa un socio in affari importante” ed ha aggiunto

che l’obiettivo di vendere gettoni barrati per 25.000.000.-, rispettivamente

27.500.000

- di franchi in un anno non può che essere considerato un obiettivo

che, insieme agli altri elementi considerati, faceva della __________ un “socio

d’affari importante”.

2.

Nel loro memoriale, i ricorrenti lamentano

sia un’errata applicazione del diritto sostanziale sia un arbitrario accertamento

dei fatti posti a base della sentenza.

Dapprima, essi

censurano di arbitrio l’accertamento secondo cui la concessione alla __________

della possibilità di vendere direttamente i gettoni barrati ai propri clienti

abbia comportato per il Casinò la perdita del controllo sull’utilizzo e sulle

modalità di consegna dei gettoni ai giocatori. Secondo i ricorrenti, non

soltanto non vi sarebbero elementi probatori a sostegno di tale conclusione del

primo giudice ma i testi sentiti avrebbero dichiarato il contrario (ricorso pag.

7.

e 8).

Arbitrario

sarebbe, poi – poiché non provato né dagli atti né dall’inchiesta - anche

l’accertamento secondo cui la casa da gioco non poteva controllare la

provenienza del danaro impiegato per l’acquisto dei gettoni dai clienti

facoltosi. Altrettanto arbitrario – poiché mera ipotesi del giudice – è

l’accertamento secondo cui vi era un aumento delle possibilità di infrazione

alle regole previste dall’art. 27 LCG.

Infine –

sempre secondo i ricorrenti – errata sarebbe la valutazione del primo giudice

secondo cui la __________ avrebbe concesso alla __________ un compito cruciale

(ricorso pag. 10).

In sintesi -

contestando gli elementi ritenuti dal giudice per qualificare di “privilegiata”

la posizione della __________ - i ricorrenti sostengono che quella società non

è mai stata “un socio d’affari importante” per la __________: pertanto, essi

non erano tenuti a comunicare alla RI 3 il contratto di collaborazione con essa

stipulato.

I ricorrenti

accennano anche alla tempistica con cui un eventuale obbligo di comunicazione

alla RI 3 deve essere assolto e lamentano di essere stati (ingiustamente)

trattati diversamente da come lo è stato il vice presidente del CdA __________.

3.

L’impostazione ricorsuale non è corretta.

I

fatti che hanno determinato il presente procedimento e che sono stati accertati

dal giudice di prime cure sono unicamente quelli relativi alle circostanze che

hanno portato alla conclusione e, poi, alla disdetta del contratto fra la __________

e la __________ nonché quelli relativi al contenuto di tale contratto.

Sull’accertamento

di questi fatti non v’è stata contestazione.

Le

considerazioni del primo giudice che i ricorrenti ritengono essere accertamenti

di fatto arbitrari sono, in realtà, considerazioni relative alle conseguenze e

ai rischi del contratto concluso fra la __________ e la __________ che sono

state fatte in astratto, nell’ambito dell’applicazione ai fatti accertati del

diritto applicabile.

Pertanto, al

di là dell’errata terminologia utilizzata, le censure ricorsuali verranno

esaminate come se fossero espresse quali censure relative all’applicazione del

diritto ai sensi dell’art. 288 lett a CPP.

4.

4.1

L’art. 12 LCG prevede che la concessione per una sala da gioco può

essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro

aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici

che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona

reputazione e offrono tutte le garanzie per un’attività irreprensibile (cpv. 1

lett. a), e se il richiedente e i possessori di quote e, su richiesta della Commissione,

i soci in affari più importanti hanno dimostrato la provenienza lecita dei

mezzi finanziari a disposizione (cpv. 1 lett. b).

L’art. 3

OCG definisce soci in affari più importanti le persone le cui relazioni

d’affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi (lett.

a), quelle che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno

una relazione contrattuale importante con la casa da gioco (lett. b) e quelle

che potrebbero influenzare la gestione dei giochi (lett. c).

L’art. 18

LCG prevede che il concessionario deve comunicare alla Commissione tutte le

modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione (lett.

a) e le modifiche relative al capitale o al diritto di voto, che

comporterebbero una concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 per cento

(lett. b).

Secondo l’art. 56 cpv. 1

lett. e LCG, è punito con l’arresto o con la multa fino a fr. 500 000.– chiunque

disattende l’obbligo di comunicare informazioni alla Commissione (RI 3).

4.2

Il

punto 1.2 dell’atto di concessione di sito e di gestione di tipo A dell’11

novembre 2002 (n. 516-011, reperibile sul sito internet della RI 3), riferito

alla comunicazione delle modifiche, prevede, tra l’altro, quanto segue:

- la

concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3, immediatamente, integralmente e

di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio

della concessione (art. 18 LCG, art. 18 OCG);

- alcune modifiche richiedono la previa

autorizzazione della RI 3: tra queste quelle riguardanti uno dei soci in affari

importanti elencati nell’allegato III e quelle inerenti i mutamenti

dell’offerta di gioco;

- che

altre modifiche, tra cui quelle inerenti i cambiamenti nelle partecipazioni e

rapporti commerciali elencati negli allegati I e III, e quelle presenti nei

contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto

economico e i soci in affari importanti, devono essere

annunciate alla RI 3, che verifica se le condizioni per l’assegnazione della

concessione sono ancora rispettate ed eventualmente vietarne la modifica.

Il punto

n. 2.3. dell’atto di concessione prevede che:

- i contratti con i soci in affari importanti (per esempio i fornitori

di servizi o di attrezzature per case da gioco e apparecchi automatici da

gioco) devono essere strutturati in modo conforme alle leggi di mercato;

- i soci in affari non devono poter

esercitare un’influenza diretta o indiretta sugli organi, la direzione e

l’esercizio della concessionaria;

-

il compenso per le prestazioni fornite dal socio in affari alla concessionaria

non deve né consistere in una partecipazione all’utile, né essere in qualche

maniera dipendente dal prodotto lordo dei giochi o essere in altro modo legato

alle cifre d’affari;

- in casi fondati, la RI 3 può autorizzare

un compenso calcolato sul prodotto lordo dei giochi o sulle cifre d’affari, purché

sia di esigua entità.

Il punto

2.6

dell’atto di concessione tratta dell’Outsourcing ponendo delle

condizioni, in particolare:

- che

tutte le attività fondamentali per la gestione di una casa da gioco, devono

essere svolte dai collaboratori della concessionaria, ossia da persone

responsabili nei confronti della concessionaria in qualità di dipendenti e non

come mandatari.

-

l’outsourcing è di conseguenza possibile solo per le attività non

fondamentali per la gestione della casa da gioco.

Nell’allegato

III dell’atto di concessione si trova un elenco, non esaustivo, di soci in

affari importanti che comprende, ad esempio, il partner finanziario (banca), i

fornitori di prestazioni (manutenzione delle slot machines), i fornitori di

sistemi di apparecchiature da gioco, ecc.

4.3

In sostanza, i ricorrenti rimproverano al primo giudice di avere

fondato le sue conclusioni su mere supposizioni, su semplici ipotesi non

confortate da alcun accertamento di fatto quali il rischio accresciuto di

commissione di reati patrimoniali e le presunte perdite di controllo in ambito

di sorveglianza e vigilanza da parte del Casinò a seguito dell’accordo concluso

con __________

Si tratterebbe – secondo i ricorrenti – di

accertamenti “manifestamente arbitrari”: sostenere che la vendita diretta di

gettoni a favore della __________ avrebbe comportato una perdita di controllo

da parte della __________ sulle modalità di consegna ai clienti dei gettoni è

“assolutamente arbitrario” in quanto trattasi di “mera ipotesi del primo

giudice”, non suffragata dal “benché minimo riscontro negli atti”.

In effetti – continuano i ricorrenti – non sono

state effettuate verifiche volte a stabilire se vi fossero delle “criticità

in ambito di sicurezza, rispettivamente di vigilanza” con conseguente perdita

di controllo sul flusso di denaro a causa della possibilità concessa alla __________

di vendita diretta. Anzi, dai verbali di interrogatorio emerge – spiegano i

ricorrenti – che la vigilanza antiriciclaggio “era perfettamente sotto

controllo”, avendo la __________ la facoltà di accettare o meno i clienti

proposti dalla __________. Ritenere, inoltre, che l’attribuzione alla __________

della facoltà di vendere i gettoni direttamente ai clienti da essa procacciati,

ha portato la __________ a contravvenire al punto no. 2.6 della concessione

516-011 del 4 ottobre 2002, che attribuiva il compito di vendere i gettoni solo

ai collaboratori del Casinò, è – proseguono i ricorrenti – “errato e

arbitrario”, essendo l’accordo con la società “esclusivamente

finalizzato all’apporto di clienti qualificati appartenenti alla fascia

medio-alta”, mentre l’attività della __________ era “prevalentemente

orientata su giocatori di fascia medio-bassa”. Oltretutto, prima di

giocare, ai clienti portati dalla __________ venivano sottoposti, per la

sottoscrizione, i formulari di identificazione e di accertamento dell’avente

diritto economico, ciò che “andava ben oltre a quanto sancito dalle norme

applicabili in materia” (ricorso, pag. 6-12 punto 4).

4.4

Le argomentazioni ricorsuali non bastano ad inficiare la validità

delle valutazioni e delle conclusioni del primo giudice.

Il sostenere che queste non sono suffragate da

accertamenti di fatto non porta a nulla nella misura in cui, in realtà, le

considerazioni del primo giudice censurate dai ricorrenti non si dipartono da

accertamenti di fatto ma costituiscono valutazioni sulle possibili conseguenze

del contratto concluso fra la __________ e la __________

Se è, in parte, non sbagliato affermare – come

fanno i ricorrenti - che i paventati rischi di realizzazione di reati patrimoniali

e la presunta perdita di controllo nella sorveglianza e vigilanza, in

particolare per quanto concerne la vendita dei gettoni barrati, le modalità di

consegna e il loro utilizzo, altro non sarebbero che mere “ipotesi” del

giudice, è anche altrettanto vero che, per valutare l’esistenza in concreto di

un obbligo di segnalazione, il giudice doveva proprio valutare, in abstracto,

le conseguenze che il contratto di cui s’è più volte detto avrebbe avuto per

l’attività della casa da gioco.

È proprio per scongiurare che rischi di questo

genere si realizzino – cioè, per intervenire prima che essi si realizzino - che

la LCG e la OCG hanno previsto tutta una serie di misure volte a monitorare

l’attività dei casinò.

Le condizioni per il rilascio della concessione –

la cui presenza è stata valutata ed accertata al momento della concessione

dell’autorizzazione - devono essere garantite per tutta la durata della stessa.

Assicurare ciò è compito specifico della

Commissione RI 3.

A questo dovere fa da contrappunto l’obbligo

completivo e parallelo di comunicazione che incombe a tutti i concessionari che

sono tenuti a comunicare tutte le modifiche sostanziali delle condizioni e

delle situazioni che sono state esaminate e che sono state considerate

determinanti ai fini del rilascio della concessione (Messaggio

concernente la legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco, LCG,

del 26 febbraio 1997, FF 1997 III pag. 163).

L’accordo stipulato con la __________ – per le

sue caratteristiche e per la posizione particolare che, grazie ad esso, veniva

concessa alla __________ nella misura in cui esso metteva la __________ in

diretta relazione con la gestione dei giochi - andava a toccare proprio quelle

circostanze che sono fondamentali per l’ottenimento della concessione e che,

per questo, erano state verificate dall’autorità competente al momento del

rilascio della concessione alla __________.

Pertanto, esso era soggetto a comunicazione: al

di là dell’aspetto finanziario dell’accordo (comunque, importante), già gli

aspetti qualitativi del contratto imponevano una (preventiva) comunicazione

alla RI 3, sotto forma di una richiesta di autorizzazione a sottoscrivere quel

tipo di accordo proprio per realizzare quella trasparenza e indipendenza

dell’attività delle case da gioco che la legge impone (Comunicazione n. 2 punto

4; Messaggio, pag. 160-161 ad art. 12 LCG).

Contestare la conclusione del primo giudice con

la motivazione secondo cui non era stata accertata concretamente l’esistenza

dei rischi legati alla vendita diretta dei gettoni barrati non è serio.

Innanzitutto, la legge vuole scongiurare il

rischio di reati patrimoniali che determinati accordi o comportamenti

potrebbero accrescere, e per questo conferisce alla RI 3 la facoltà di esigere

le informazioni necessarie per valutare i pericoli – appunto ipotetici – di

simili accordi.

Secondariamente, alla __________ e ai suoi responsabili,

si chiedeva semplicemente di informare la Commissione sui termini di un accordo

importante, come quello concluso con __________Del tutto inappropriato e per

nulla serio è sostenere che la concessione non è stata violata poiché la fascia

di clienti cui i gettoni erano o sarebbero stati venduti era quella medio-alta,

mentre l’attività della __________ era “prevalentemente orientata su

giocatori di fascia medio-bassa”.

In realtà la fascia economica d’appartenenza dei

giocatori non è rilevante nella definizione delle attività che costituiscono il

cuore della gestione di una casa da gioco – e fra queste vi è certamente la

vendita dei gettoni - e che devono essere svolte soltanto dai dipendenti della

società concessionaria.

La fascia medio-alta cui accennano i ricorrenti

è, semmai, segno ulteriore dell’importante autonomia conferita alla __________

e, pertanto, ulteriore indicazione della posizione di “importante socio

d’affari” che il contratto attribuiva alla __________. Il ricorso su questo

punto va quindi respinto.

4.5

Nel loro allegato, i ricorrenti criticano le considerazioni svolte

dal primo giudice per sostanziare, dal profilo quantitativo, la qualifica di

“socio importante”.

Il modesto impatto economico che l’accordo di

collaborazione avrebbe avuto per il 2004 (fr. 2,5 milioni, circa il 3% del

totale della cifra di affari prevista nel “budget 2004”) è – secondo i ricorrenti - la prova dell’esiguo influsso sulla normale attività del Casinò.

“Astratta” e “teorica” è, quindi, la conclusione del primo giudice che invece

ha ritenuto che la percentuale in parola sarebbe “di tutto rispetto”.

Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, “arbitrariamente

omesso” di considerare che l’obiettivo stimato nel contratto di

collaborazione con __________ di fr. 25 mio per il 2004 e fr. 27.5 mio per il

2005.

era “del tutto irrilevante nella valutazione sulla qualifica di __________

come socio d’affari importante, siccome riferito a circostanze ipotetiche, di

fatto mai realizzatesi”.

Prova di ciò è il fatto che, nei pochi giorni in

cui è stata attiva per il Casinò, la __________ ha procacciato solo 37 clienti

(4 effettivi): si tratta di un apporto del tutto trascurabile “e finanche

ridicolo” se confrontato con il normale afflusso quotidiano di giocatori

(1400).

Sempre secondo i ricorrenti, il giudice ha,

inoltre, sbagliato nel considerare importante l’aumento del 50% del valore dei

gettoni in dotazione alla casa da gioco avvenuto con l’introduzione dei gettoni

barrati poiché ha arbitrariamente omesso di considerare che l’acquisto di

gettoni “non configurava ancora alcun incasso per la __________” che

sarebbe, invece, intervenuto solo quando i gettoni sarebbero stati acquistati –

e persi – dai singoli clienti.

Pure teorico – concludono i ricorrenti – sarebbe

il dato riferito alla remunerazione in percentuale concessa alla __________,

ritenuto dal primo giudice come indicativo dell’importanza dell’accordo

(ricorso, pag. 12-17 punti 5-6).

4.6

Su

questa questione, le censure ricorsuali cadono nel vuoto già soltanto perché

sono state formulate dimenticando che il giudice di prime cure ha svolte le sue

considerazioni sull’aspetto quantitativo del contratto soltanto a titolo

abbondanziale.

Né, peraltro, i ricorrenti indicano i motivi per

cui le valutazioni espresse dal primo giudice sarebbero “arbitrarie”.

Anche gli obiettivi di vendita vanno considerati

nella valutazione dell’aspetto quantitativo. Il fatto che le cifre considerate

siano “solo” indicative non è rilevante. L’importanza quantitativa di un

accordo va valutata anche in funzione dei suoi obiettivi, ritenuto, peraltro,

che, se essi sono stati definiti, è perché essi erano – secondo l’esperienza

degli attori in gioco – del tutto realizzabili.

E comunque, il fatto che la __________ si sia

formalmente impegnata – per contratto – a rinnovare la collaborazione proprio

sulla base di quei dati è, dal punto di vista contrattuale, un fatto concreto e

non ipotetico.

Anche l’ipotizzata vendita gettoni per il 2004 –

pur se ridimensionata a fr. 10.000.000.- (v. verbale di interrogatorio di RI 1

del 24 marzo 2004, act. B.1.2 pag. 2, classatore B; verbale del 3 febbraio

2005, act. B.1.5 pag. 4-5, classatore B) – non può essere banalizzata dal punto

di vista quantitativo.

Che l’accordo fosse importante anche dal profilo

quantitativo

è, poi, provato dal fatto che, nei pochi mesi di

attività, la __________ – così come accertato dal giudice di prime cure - aveva

acquistato e rivenduto ai suoi clienti gettoni per complessivi

fr. 3.139.320.- fr così che la __________ gli ha

versato, in ossequio al contratto, fr. 308.286.- (sentenza consid.10 pag. 8).

In ogni caso, al di là delle effettive cifre che

la collaborazione avrebbe creato, l’accordo prevedeva delle entrate importanti:

pertanto, esso andava notificato alla RI 3.

Anche su questo punto, il ricorso, nella sua

limitata ammissibilità, va decisamente respinto.

4.7

In conclusione, il giudice di prime cure ha valutato la fattispecie

che gli era sottoposta in modo esente da critiche.

Ritenuto l’obbligo di informazione (nella forma

della richiesta preventiva) riguardo i nuovi “soci d’affari importanti” (cfr. art.

18.

LCG, 3 OCG, punto 1.2. della concessione), in concreto, correttamente, il

giudice di prime cure ha verificato le caratteristiche dell’accordo stipulato

fra la __________ e la __________ sia dal punto di vista qualitativo (in

particolare, circa la rilevanza dell’attività svolta e le ripercussioni che

questa potrebbe avere su quella della casa da gioco) sia da quello quantitativo,

ossia riferito alle implicazioni economiche dell’accordo per accertare se il

partner contrattuale della __________ doveva, alla luce delle disposizioni

applicabili alla questione, essere considerato un “socio d’affari importante”.

Dopo avere correttamente definito il contenuto

del più volte citato contratto, il primo giudice ne ha valutato le implicazioni

alla luce delle disposizioni applicabili, avuto riguardo al contenuto dell’atto

di concessione di sito e gestione di tipo A e alla ratio delle disposizioni

applicabili, in particolare degli art. 12, 18 e 19 LCG e 19 OCG, tutti ripresi

nella loro sostanza dall’atto di concessione dell’11.11.2002.

Come visto al considerando 1, il giudice di prime

cure ha ritenuto che la __________ doveva essere considerata un socio d’affari

importante della __________ sulla scorta dei seguenti elementi:

- esclusiva

per il procacciamento di giocatori qualificati concessa alla __________;

- importante

retribuzione prevista;

- introduzione

dei gettoni barrati ad esclusivo uso della __________ (con aumento del valore

dei gettoni in dotazione del casinò del 50% a seguito dell’introduzione dei

gettoni barrati)

- possibilità

concessa alla __________ di vendita diretta dei gettoni barrati;

- concessione

alla __________ di un locale all’interno della casa da gioco dove accogliere e

gestire autonomamente, senza vigilanza alcuna, i giocatori qualificati.

Si tratta di elementi che effettivamente indicano

come la __________ costituisse un socio d’affari importante dal punto di vista

qualitativo della __________

Così come correttamente rilevato dal primo

giudice, l’esclusiva concessa – unita all’importante retribuzione prevista,

peraltro, in percentuale sul valore dei gettoni da lei acquistati e

l’attribuzione di un locale all’interno della casa da gioco dove gestire

autonomamente i giocatori qualificati - concedeva alla __________ una

situazione privilegiata nei confronti della casa da gioco e ne faceva un

partner contrattuale “qualificato”.

Altrettanto correttamente, il primo giudice ha

considerato determinante per la qualifica di “socio d’affari importante” il

fatto che alla __________ sia stato concessa la facoltà di vendita diretta dei

gettoni barrati. Concedendole questa facoltà, la __________ ha delegato a terzi

un suo compito cruciale: in sostanza, ha “appaltato” ad un partner contrattuale

un suo compito specifico, non delegabile secondo la concessione (punto 2.6).

Corrette – anche se ipotetiche – poiché nello

spirito della concessione sono le considerazioni svolte dal primo giudice circa

le possibili conseguenze della concessione di questa facoltà di vendita diretta

e sui rischi accresciute di infrazione alle norme specifiche della LCG legate

al contenuto del contratto (sentenza consid. 17, pag. 13, cpv. 4).

Infine, sempre correttamente il giudice di prime

cure ha ritenuto - anche se a titolo abbondanziale bastando a fondare l’obbligo

di informazione l’accertamento della qualifica di socio d’affari importante dal

punto di vista qualitativo - che l’importanza economica dell’accordo con la __________

era considerevole: il 3.125% del totale della cifra d’affari è effettivamente

di tutto rispetto se riconducibile ad un solo partner contrattuale e, in cifre

assolute, l’importo di 25/27.500.000 fissato come obiettivo di vendita annuale

di gettoni barrati è, parimenti, considerevole. Si tratta – come rilevato dal

primo giudice – di importi che adempiono i requisiti di cui all’art. 18 LCG

perché sia dato l’obbligo di comunicazione.

5.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’obbligo di annuncio alla RI

3.

era attuale al momento dell’entrata in vigore dell’accordo (sentenza consid. 19

pag. 15).

5.1

Su questa questione, i ricorrenti sostengono che,

proprio “per la tipologia” dell’accordo, al momento della sua

sottoscrizione, l’importanza economica del contratto di collaborazione

stipulato con la __________ “non era valutabile”. Non per nulla –

sottolineano i ricorrenti – il contratto prevedeva un periodo di “start-up”

di 4 mesi, periodo necessario entro il quale verificarne “la reale portata

economica” (ricorso, pag. 15 punto 6).

5.2

Il

punto 1.2. della concessione di sito e di gestione dell’11.11.2002 recita che

la concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3 immediatamente, integralmente

e di propria iniziativa tutte le modifiche alle condizioni per il rilascio

della concessione (art. 18 LCG; art. 18 OCG).

Come visto,

secondo il giudice di prime cure, quell’ “immediatamente” significa “non appena

l’accordo che modifica le condizioni esaminate per il rilascio della

concessione è venuto in essere”.

A mente di

questa Corte, questa conclusione pecca di generosità nei confronti dei

ricorrenti.

In realtà,

un’interpretazione corretta delle norme applicabili porta a concludere che

accordi che hanno effetto sulle condizioni per il rilascio della concessione

vanno notificati alla RI 3 al più tardi al momento della loro entrata in

vigore.

Una soluzione

diversa sarebbe incompatibile con la ratio delle norme in questione che

vogliono dare alla RI 3 la possibilità di un controllo e di un intervento

preventivo.

Ciò rilevato, le considerazioni ricorsuali cadono

nel vuoto.

I ricorrenti ignorano, pretestuosamente, da un

lato, che l’obbligo di annuncio era dato, non soltanto per l’importanza

economica dell’accordo, ma già per l’aspetto qualitativo del contratto e,

d’altro lato, che l’atto di concessione prevede al punto 1.2 che “la

concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3, immediatamente, integralmente e

di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio

della concessione”, tra queste, le modifiche relative i “contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economico e i soci in

affari importanti”.

Al momento, non solo della stipulazione del

contratto con la __________, ma già al momento delle trattative volte alla conclusione

di tale accordo, i ricorrenti avevano tutti gli elementi per valutarne

l’importanza dell’accordo e, con essa, accertare l’obbligo di comunicare gli

estremi del contratto di collaborazione alla RI 3.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va

respinto.

6.

I

ricorrenti, “a titolo meramente abbondanziale”, lamentano la violazione

del principio della parità di trattamento, ritenuto che __________, avvocato,

all’epoca vice-presidente del CdA della __________ (nonché azionista, in

ragione dell’8.4%), sin dall’inizio era stato attivamente coinvolto nella

redazione del contratto di collaborazione con la __________ non è stato

perseguito.

Secondo i ricorrenti, il primo giudice avrebbe,

poi, arbitrariamente omesso di considerare che tutto il CdA era al corrente dei

contenuti dell’accordo e della decisione di non comunicare alcunché alla RI 3 (ricorso,

pag. 18-20 punto 8).

a) Il

giudice di prime cure ha spiegato come il principio della parità di trattamento

“non possa venire esteso al punto da escludere la procedura penale quando

l’autorità inquirente abbia tralasciato di indagare e condannare un correo”.

Nel diritto penale – ha spiegato il primo giudice – “ognuno paga per le

proprie colpe”.

Oltretutto,

non avendo la RI 3 chiarito la posizione di __________ con una decisone formale

o una presa di posizione ufficiale non è – ha spiegato il giudice – “assolutamente

comprensibile quale sia stato il suo ruolo nella vicenda” (sentenza, pag.

17.

consid. 22).

b) Nella misura in

cui i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non avere considerato che __________

ha le stesse loro responsabilità, giova ricordare che in materia penale ognuno

risponde delle proprie azioni ed omissioni. L’eventuale altrui comportamento illecito

non discrimina né attenua la responsabilità per la violazione di prescrizioni

imputabili a propria colpa.

Di conseguenza,

le considerazioni ricorsuali intese a mettere in evidenza eventuali colpe di __________

non possono avere effetto liberatorio per i ricorrenti.

Comunque sia, va

rilevato che la RI 3 ha sentito __________, prima come persona informata sui

fatti e, poi, come testimone (verbali del 12 dicembre 2003 e del 4 marzo 2005,

doc. B.3.1 e B.3.3, classatore B; v. anche verbale del 15 dicembre 2003 di __________,

doc. B.4.1, classatore B ) e che da queste audizioni emerge una situazione diversa

da quella che i ricorrenti illustrano nel loro memoriale.

La questione,

comunque, non merita altri approfondimenti.

Il ricorso va,

anche su questo punto, respinto.

II. Sul

ricorso della RI 3

1.

Nel suo ricorso, la RI 3 contesta la commisurazione della pena

inflitta a RI 2 e RI 1 e chiede, in via principale, che la sentenza impugnata

venga riformata e che a RI 1 venga inflitta una multa di fr. 75.000.- e a RI 2

una multa di fr. 100.000.-.

In via subordinata, chiede che, annullato il

Dispositivo

dispositivo sulla pena, gli atti vengano rinviati ad un nuovo giudice per un

nuovo giudizio.

2. Il primo giudice ha inflitto ai due condannati una multa di

fr. 4.000.-

Procedendo alla

valutazione della colpa, il primo giudice ha, dapprima, considerato che la

mancata segnalazione di un partner in affari importante rappresenta,

all’interno della lista dell’art. 56 LCG, “una delle infrazioni meno gravi,

anche se non per questo da sottovalutare”. Ha, poi, rilevato che il reato

commesso dagli accusati ha avuto delle conseguenze “molto limitate”

avendo l’accordo espletato i suoi effetti “solo per una dozzina di giorni”

e comportato un giro d’affari contenuto. Pur rilevando che il rischio di

commissione di reati patrimoniali da parte di persone legate a __________ “era

tutt’altro che astratto”, il primo giudice ha sottolineato come le inchieste

per usura avviate dal Ministero pubblico federale e da quello cantonale contro __________ e __________ si siano concluse con dei non luoghi a procedere e

come, pertanto, non vi sia stata “alcuna conseguenza nefasta scaturente

dall’omissione addebitata ai prevenuti”. Ha, poi, sottolineato come né RI 1

né RI 2 abbiano tratto profitto personale dal rapporto con la società “porteur”

e come l’apporto di clienti e capitali da parte della __________ non sia stato,

in quei 12 giorni di attività, rimarchevole.

Il

giudice di prime cure ha, poi, ritenuto che entrambi gli imputati sono incensurati

e che entrambi godono di un’ottima situazione familiare, professionale e

sociale. Il giudice ha aggiunto inoltre che, essendo la loro situazione

economica solida, “persino le pene proposte dalla RI 3 sarebbero

tranquillamente sopportabili”.

Sulla scorta di queste considerazioni, “tenuto

pure conto che, nonostante i ruoli diversi all’interno della società, le colpe

dei due prevenuti sono analoghe” (sentenza, consid. 26 pag. 20), il giudice

ha, come detto in ingresso, inflitto ad entrambi una multa di fr. 4000.–.

3. La RI 3 rimprovera al primo giudice di avere violato l’art. 47 CP

nella commisurazione della multa.

Dapprima, essa gli rimprovera di avere

erroneamente ritenuto la mancata segnalazione di un partner importante come una

delle infrazioni meno gravi previste all’art. 56 LCG. In realtà, l’obbligo di

comunicazione è – sottolinea la ricorrente – un “fondamentale” strumento

di controllo delle prescrizioni legali e un “modo per controbilanciare i

rischi legati alla gestione di una casa da gioco e arginare i pericoli inerenti

alla criminalità organizzata permettendo di prendere tempestivamente le misure

adeguate e i provvedimenti pertinenti”.

Quindi, la violazione di tale obbligo, al

contrario di quanto stabilito dal primo giudice, è da considerarsi grave.

Per questa violazione – continua la commissione

ricorrente - il legislatore ha previsto delle multe di importo superiore a

quelle del diritto penale generale (sino a fr. 500 000.–) proprio perché esse

possano “esplicare tutto il loro effetto preventivo”.

Secondo la tesi ricorsuale, il primo giudice,

infliggendo una multa di soli fr. 4000.–, non ha, quindi, “fatto appieno uso

dell’ampio quadro delle multe” ed ha dimostrato “eccessiva clemenza”.

La multa inflitta non è, infatti, sufficientemente dissuasiva. Il suo esiguo

importo non può espletare l’effetto preventivo desiderato dal legislatore.

Essendo “estremamente clemente” e, perciò,

non atta ad espletare l’effetto preventivo voluto da legislatore, la multa

inflitta è – a mente della ricorrente - di per sé arbitraria.

La ricorrente continua il suo esposto

sottolineando come, seppure in concreto non sia stata constatata “alcuna

conseguenza nefasta scaturente dall’omissione addebitata ai prevenuti”, i

due condannati hanno comunque coscientemente esposto la casa da gioco al reale

rischio di commissione di reati patrimoniali, la cui portata e le cui

conseguenze potevano essere “tutt’altro che limitate”.

Nella commisurazione della pena – prosegue la

ricorrente – non ha importanza la limitata durata in cui è rimasta in essere il

contratto. Nemmeno è rilevante il fatto che l’afflusso di capitali non sia

stato “rimarchevole”. Infatti, anche “solo un giorno o un’ora sono

sufficienti” per commettere i reati patrimoniali di cui s’è detto e

permettere alla criminalità organizzata di agire indisturbata.

E’ questo rischio cui il

legislatore ha voluto porre rimedio “prevedendo un obbligo di comunicare,

mirato a facilitare il controllo da parte dell’autorità di sorveglianza”.

Non avendo tenuto conto di queste finalità

preventive, il primo giudice ha – secondo la ricorrente - erroneamente

applicato il diritto.

La ricorrente continua il suo esposto sostenendo

che la colpa degli imputati è grave anche perché, nonostante avessero avuto dei

dubbi sulla liceità del loro comportamento, invece di chiedere un parere alla RI

3 “anche con una semplice telefonata”, hanno scelto di esporre la __________

ai rischi patrimoniali connessi con attività quali il riciclaggio di denaro

sporco, l’usura, ecc.

Alla luce

dei fatti accertati dal primo giudice, infliggere a Marco RI 1 e RI 2 una multa

di soli fr. 4000.– “mostra – secondo la commissione ricorrente - come

il giudice non abbia valutato correttamente la colpa degli stessi” e come

non abbia considerato gli obblighi di trasparenza e di impegno costante

nell’adozione di tutte le possibili misure di prevenzione contro i reati

patrimoniali connessi con le cariche di presidente del CdA e direttore della

società che i due ricoprivano.

Non è rilevante – sottolinea la RI 3 – che i due

imputati non abbiano tratto personalmente profitto alcuno, che siano entrambi

incensurati e che godano di un ottima situazione familiare, professionale e

sociale.

Inoltre – sempre secondo la commissione

ricorrente – nella commisurazione della colpa e, quindi, della multa, vanno

considerato gli obiettivi economici che l’accordo con __________ si prefissava:

fr. 25.000.000.- nel primo anno e

fr. 27.500.000.- nel secondo mostrano chiaramente

che gli interessi in gioco “erano importanti” e lasciavano presagire un

“considerevole flusso di denaro”.

In sintesi, secondo la RI 3 l’esiguo importo

inflitto loro non è proporzionato alla grave colpa mentre gli importi da lei

proposti “sono adeguati sia alla colpa degli accusati che alla situazione

personale e finanziaria degli stessi”.

Infliggendo a RI 1 e RI 2 una multa di appena fr.

4 000.–,

il giudice della Pretura penale ha, così, violato l’art. 47 CP (ricorso, pag.

4-11).

4. Nelle loro osservazioni, RI 2 e RI 1 hanno chiesto che il ricorso

della RI 3 venga dichiarato irricevibile in quanto manifestamente appellatorio (osservazioni

pag. 4 punto 4; pag. 6, pag. 19 e seg).

Contestano, poi, le considerazioni della RI 3

sull’importanza della violazione dell’obbligo di informare in relazione ad un

socio importante rilevando come le considerazioni svolte dalla ricorrente siano

“degli assunti meramente ipotetici, per nulla circostanziati e che non trovano

fondamento alcuno nella fattispecie” e come non siano in concreto state

esperite “verifiche degne di essere considerate tali (…) per accertare

l’esistenza di simili rischi” (ricorso pag. 7 ).

Dopo avere ribadito la loro convinzione di non

realizzazione dell’obbligo di informazione, i ricorrenti sottolineano come il

contratto concluso con la __________A abbia avuto uno scarso – se non nullo –

impatto sia in cifre che in durata e che già il giudice di prime cure ha

ammesso che di fatto tale stipulazione non ha avuto alcuna conseguenza nefasta.

Rilevano, poi, come nessuno di loro abbia tratto profitto personale

dall’operazione

Continuando, i ricorrenti osservano come “l’atteggiamento

della RI 3 appaia volto esclusivamente alla massimizzazione degli introiti

piuttosto che alla ricerca della verità” e come la multa inflitta dal

pretore rientri nel quadro edittale visto che l’art. 56 LCG permette anche di

infliggere multe ammontanti ad un solo franco (osservazioni pag. 13, 14 e 15).

5. Contrariamente all’opinione dei condannati, la commisurazione della

pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga fuori del quadro

edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, oppure disattenda

elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure ancora appaia

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o

un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii, 129

IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77,127

IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152

con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).

6. Quanto

ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come

lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47

cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del

resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la

necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a

venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il

giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le

conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza

del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii;

DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti

di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la

pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad

esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op.

cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito,

il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o

psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno

inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione

familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117

IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata

nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3

pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26

ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze

di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine

(DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento,

da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in

cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la

stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva

disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,

ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag.

47).

7. Per

capire quanto sia grave dal profilo oggettivo il comportamento di chi

disattende l’obbligo di comunicare informazioni alla Commissione (RI 3) ai

sensi dell’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, e per capire la portata dell’incidenza

che tale omissione potrebbe avere sul rischio che vengano commessi per questo

dei reati patrimoniali quali l’usura e il riciclaggio di denaro, è necessario

rifarsi al Messaggio del 26

febbraio 1997.

a) Sin

dalle pagine iniziali del Messaggio (Compendio, pag. 130-131), viene

sottolineata l’importanza che il legislatore ha voluto dare alla prevenzione

della criminalità organizzata. Nelle case da gioco deve

essere, infatti, garantito l’esercizio di un gioco sicuro e trasparente e deve

essere impedito il riciclaggio di denaro sporco. È per questo che per la

sorveglianza delle case da gioco e il controllo della loro attività è stata

istituita, sul modello della Commissione federale delle banche, una Commissione

RI 3 e sono state previste diverse disposizioni volte a

impedire il riciclaggio di denaro sporco. Nell’intento di evitare il mancato

ossequio delle norme emanate a tutela della correttezza della gestione delle

case da gioco nella LCG sono state previste, in aggiunta alle sanzioni di

natura amministrativa, delle disposizioni penali che, oltre a pene privative

della libertà, prevedono sanzioni pecuniarie molto elevate (Messaggio, pag.

130-131,146).

Tra

gli obiettivi perseguiti dal legislatore, molta importanza è stata data alla

tutela della società che deve essere garantita mediante misure efficaci contro

la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro sporco. Pertanto, le

autorità di concessione e di vigilanza sono tenute, fra l’altro, a esercitare

una “severa” verifica dei presupposti necessari per l’ottenimento della

concessione, a verificare la concessione nel corso della sua validità per

quanto concerne l’esercizio dei giochi e il riciclaggio di denaro sporco, a

valutare in primo luogo costantemente la qualità e l’efficienza del sistema di

controllo interno alla casa da gioco. L’interesse principale deve però

consistere nell’esame delle misure di controllo e sorveglianza interne alla

casa da gioco, delle quali sono “responsabili gli organi e la direzione

della casa da gioco stessa”. Ove si rivelino debolezze o carenze, vengono a

mancare le premesse per la concessione, la quale in tal caso deve essere

revocata, sospesa o limitata (Messaggio, pag. 141, 146-148).

Come

visto, in aggiunta alle sanzioni amministrative (revoca, sospensione, limitazione

delle concessioni e dei permessi), la LCG prevede delle sanzioni penali.

Affinché la legge possa esplicare appieno “tutto il suo effetto preventivo”, il

quadro delle pene previsto dal diritto penale generale è stato sensibilmente

ampliato (per i delitti, in casi gravi è prevista la reclusione fino a cinque

anni, eventualmente abbinata a una multa fino a 2.000.000.- di fr. mentre per

le contravvenzioni è previsto l’arresto o la multa fino fr. 500.000.–;

Messaggio, pag. 151).

b) Ora,

il Messaggio sulla LCG – come visto – ha chiaramente voluto sottolineare la

necessità di prevenire la commissione di reati patrimoniali all’interno delle

case da gioco e, quindi, la necessità di avere strumenti legislativi atti a

garantire tali pericoli non si concretizzino. Per questo, il legislatore ha

predisposto tutta una serie di misure di controllo, la cui disattenzione –

qualora venisse accertata – deve essere severamente punita.

La commisurazione della colpa di RI 1 e RI 2 come

lieve – e, quindi, la commisurazione della multa – discende, come visto, dalla

considerazione del primo giudice secondo cui la norma da loro violata non è fra

le più importanti.

Ora, forza è concludere, in funzione delle argomentazioni

estrapolate dal Messaggio sulla ratio dell’obbligo di informare, che la

commisurazione della colpa dei condannati discende dalla sottovalutazione da

parte del primo giudice della portata della norma violata che va, invece,

considerata una norma di fondamentale importanza nell’ambito della lotta al

riciclaggio e ai reati patrimoniali nel contesto delle case da gioco e il cui

rispetto da parte delle società concessionarie è necessario affinché la RI 3

possa far fronte all’obbligo di costante e regolare controllo che il

legislatore le ha imposto a tutela della correttezza della gestione delle case

da gioco.

Quel che, nella valutazione della colpa dei due

condannati andava, dapprima, considerato, dal profilo oggettivo, era, dunque,

che - contrariamente a quanto ritenuto in prima sede - i due condannati hanno

violato una norma posta a tutela di valori importanti e che, quindi, già

soltanto per questo, dal profilo oggettivo, la loro colpa era grave.

Inoltre,

eccessivo valore attenuante è stato dato dal giudice di prime cure al fatto che

“il reato commesso dagli accusati ha avuto una portata e delle conseguenze

molto limitate” avendo il contratto con la __________ trovato applicazione

soltanto per una dozzina di giorni e, quindi, avendo comportato un giro

d’affari contenuto (sentenza consid. 26 pag. 19 e 20).

In realtà, se

ciò è vero, è anche altrettanto vero – ed è molto più rilevante – che se il

contratto con la __________ è stato disdetto il 21.10.2003 è stato soltanto a

seguito del clamore suscitato dalla trasmissione televisiva di cui s’è detto e

per motivi definiti “d’opportunità” e non certamente a causa di una presa di

coscienza da parte dei due imputati del mancato ossequio delle norme

applicabili e, quindi, di una loro volontà di porre rimedio all’errore

commesso.

Inoltre, a

questo proposito, va considerato che, in realtà, viste le finalità di natura

preventiva della norma violata, le conseguenze pratiche della violazione sono

di poca rilevanza nella commisurazione della colpa e, quindi, della pena. Ben

più importanti sono, in quest’ottica, le considerazioni sul rischio creato

dalla violazione. E, nella fattispecie, il rischio era molto importante viste

le particolarità dell’accordo che prevedevano, in particolare, la concessione

dell’esclusiva per il procacciamento di un numero importante (cfr. obiettivi)

di clienti qualificati con vendita diretta dei gettoni barrati alla __________

società controllata da persone sulla cui correttezza gli stessi imputati hanno

nutrito dei dubbi. Quest’ultima circostanza non può non essere considerata

nella commisurazione della colpa dei due imputati: non può, in effetti, essere

fatta astrazione dalla circostanza secondo cui i due, prima di concludere il

contratto, hanno chiesto lumi al MPF. I sospetti e i dubbi sull’irreprensibilità

della persona con cui intendevano entrare in affari non possono essere stati

fugati dalla risposta ricevuta. Il fatto che, ciò nonostante, gli imputati

abbiano deciso, non tanto di concludere il contratto, quanto di farlo senza

coinvolgere preventivamente la RI 3 è indicativo di una certa spregiudicatezza

o di un’importante superficialità, inaccettabili in chi ha il compito di

gestire una casa da gioco.

Che, poi, le

inchieste avviate per usura nei confronti di __________ e __________ si siano

concluse con dei decreti di non luogo a procedere è irrilevante per la

valutazione della colpa soggettiva dei due imputati che va fatta sulla base

delle circostanze che erano loro note al momento della commissione del reato: a

quel momento, è accertato che i due nutrivano dei dubbi sull’irreprensibilità

della persona con cui intendevano avviare una collaborazione importante. Quel

che conta per la valutazione della loro colpa è il fatto che essi hanno deciso

di concludere il contratto senza prima fugare quei dubbi e senza coinvolgere la

RI 3, preposta, appunto, alla verifica della correttezza della gestione delle

case da gioco e, pertanto, alla verifica dell’irreprensibilità delle persone

che operano in modo rilevante nelle case da gioco.

A torto, poi,

il giudice di prime cure ha completamente ignorato l’importanza economica del

contratto: nella valutazione della colpa è un elemento che non può essere

dimenticato nella misura in cui, fra l’altro, maggiore è l’importanza

dell’affare (in particolare, l’importanza dei clienti procacciati) maggiore è

il rischio legato ai reati contro la cui commissione il legislatore ha,

appunto, emanato le norme che i due imputati hanno violato.

Tutto ciò

ritenuto, è evidente come infliggere una multa di

fr. 4.000.-

per avere omesso di segnalare alla RI 3 l’accordo con la __________ significhi

– come sottolineato dalla Commissione ricorrente – misconoscere, da un lato, la

gravità oggettiva della mancanza e, d’altro lato, la colpa degli accusati.

Se il giudice

di prime cure ha correttamente accertato la violazione dei principi basilari

della LCGA e delle condizioni della concessione, applicando una multa di soli

fr. 4 000.–

egli ha erroneamente applicato i principi della LCG e, di riflesso, quelli

sulla commisurazione della pena (art. 47 CP) banalizzando in modo inaccettabile,

dal profilo oggettivo e soggettivo, l’errore commesso dai due imputati così

che, per finire, la multa inflitta risulta eccessivamente bassa e, quindi, arbitraria.

Ritenuto come questa Corte abbia gli elementi per

valutare una corretta sanzione, un rinvio dell’incarto al giudice di prima sede

per ricommisurare la multa non appare giustificato.

La RI 3 propone che i due imputati vengano

condannati a multe di diverso importo: fr. 75.000.- per RI 1e fr. 100.000.- per

RI 2.

Se è vero che il reddito di RI 2 è effettivamente

più alto di quello di RI 1, è anche vero che quello del direttore è comunque

talmente alto che un distinguo tra i due imputati basato solo su questo aspetto

non si giustifica.

Non risultano, inoltre, dagli accertamenti del

giudice di prime cure elementi che permettano di differenziare le

responsabilità dei due imputati: al contrario, sembra che i due abbiano quasi

sempre agito di concerto.

Ad entrambi, quindi, va inflitta una multa di

pari importo.

Ritenuti gli elementi di cui sopra e, a favore

degli imputati, quelli diffusamente ricordati dal primo giudice (in

particolare, incensuratezza, ottima situazione familiare, professionale e

sociale, assenza di profitto personale nell’operazione) e rilevato come il

giudice di prime cure abbia accertato – accertamento rimasto incontestato - che

i due godono di una solida situazione economica “al punto che persino le

pene proposte dalla RI 3 sarebbero tranquillamente sopportabili” (sentenza

consid. 26 pag. 20), questa Corte ritiene, dopo avere ponderato tutti gli

elementi, correttamente adeguata alla loro colpa la multa di fr. 50.000.–

ciascuno.

La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato

pagamento della multa può essere quantificata in 50 giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

Il ricorso della RI 3 deve quindi essere

parzialmente accolto:

la sentenza impugnata va, quindi, parzialmente

annullata e a

sia a RI 1 che a RI 2 va inflitta una multa

di fr. 50.000.–.

III. Sulle

spese e le ripetibili

1. Da quanto precede discende che nella (limitata) misura in cui è

ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 deve essere respinto, siccome

manifestamente infondato.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

2. Vanno

confermate le tasse e le spese di prima sede.

3. Gli oneri relativi al ricorso della RI 3 sono posti a carico dello

Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: A. Sul ricorso RI 1 e RI 2

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1500.-

b) spese

complessive fr. 300.-

fr. 1800.-

sono posti a carico dei ricorrenti in misura di

fr. 900.- ciascuno.

B. Sul

ricorso della Commissione (RI 3)

1. Il

ricorso della Commissione (RI 3) è parzialmente

accolto.

1.1. I dispositivi di condanna di RI 1 e RI 2

sono annullati e riformati come segue:

1.1.1. RI

1 è condannato:

1. alla

multa di fr. 50 000.– (cinquantamila) a favore della Commissione RI 3;

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

1.1.2. RI

2 è condannato:

1. alla

multa di fr. 50 000.– (cinquantamila) a favore della Commissione RI 3;

1.1. in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50

(cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

1.2. Per il resto, la sentenza di primo grado è confermata.

2. Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1500.-

b) spese

complessive fr. 300.-

fr. 1800.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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