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Decisione

17.2008.28

Impiego illecito di valori patrimoniali. Falsità in documenti. Principio accusatorio e dell'immutabilità dell'atto di accusa. Prescrizione. Principio in dubio pro reo. Errore sui fatti

6 agosto 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1 e RI 2;

2. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 3;

3. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 18 marzo 2008 il presidente della Corte delle assise correzionali di

__________ ha riconosciuto RI 1 e RI 2 autori colpevoli di impiego illecito di

valori patrimoniali per avere, in correità con RI 3, indebitamente impiegato, a

profitto proprio o altrui, valori patrimoniali che sapevano o dovevano sapere

essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà, e

meglio per avere dal 17 aprile 2002 al 18 gennaio 2007, dopo aver aperto due

nuove relazioni n. e n. , entrambe intestate a RI 1 e RI 2 (con procura alla

figlia), effettuato molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per

complessivi fr. 110 000.–: dal 17 aprile 2002 al 22 dicembre 2005 a debito della prima relazione e per complessivi fr. 25 788.65 dal 31 gennaio 2006 al 18 gennaio 2007 a debito della seconda. RI 1 e RI 2 sono stati inoltre riconosciuti autori colpevoli di falsità

in documenti per avere, il 27 dicembre 2005, in occasione dell’apertura della nuova relazione n. loro intestata (con procura alla figlia), indicato sul

formulario A che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di loro proprietà

economica, quindi attestando in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto. RI 1 e RI 2 sono stati per contro prosciolti da ogni altra accusa.

RI

3 è stata condannata – nelle stesse circostanze descritte per gli altri due

coimputati – per impiego illecito di valori patrimoniali.

In

applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha

condannato RI 1 a 3 mesi di detenzione; RI 2 è stata invece condannata a 4 mesi

di detenzione, mentre RI 3 a 3 mesi di detenzione. Per tutti gli accusati la

pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Il

presidente della Corte ha inoltre ammesso il principio del

risarcimento del danno in solido alla parte civile PC 1, per la cui

quantificazione ha invece rinviato al foro civile. Il giudice ha inoltre

ordinato il dissequestro delle PPP __________ , fondo

base __________ e delle part. __________ .

B. Contro

la sentenza appena citata RI 1, RI 2 e RI 3 hanno introdotto il 18 marzo 2008

una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.

Nella motivazione scritta del 28 aprile 2008 RI 1 e RI 2 chiedono di essere

prosciolti da ogni imputazione. In via subordinata chiedono l’annullamento

della sentenza e il rinvio dell’incarto ad altra corte per nuovo giudizio. In

entrambi i casi chiedono di essere messi al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche RI 3 postula in via principale il

proprio proscioglimento, mentre in via subordinata chiede il rinvio

dell’incarto ad altra Corte per nuovo giudizio. Chiede anch’essa di essere

messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. I

ricorsi non hanno fatto oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett.

a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile

essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.

3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

I.

Sul ricorso di RI 1 e RI 2.

2.

I

ricorrenti esordiscono dolendosi di alcuni vizi essenziali di procedura.

2.1

Secondo

i ricorrenti l’PC 1 non avrebbe avuto la legittimazione per sporgere querela per

impiego illecito di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 141bis CP

perché non avrebbe subìto nessun “danno diretto”. La banca, sostengono i

ricorrenti, avrebbe infatti deciso di rimborsare integralmente il proprio cliente

italiano senza prendere in considerazione un’eventuale responsabilità di

quest’ultimo, e lo avrebbe fatto solo per un “mero gesto di compiacenza

commerciale”. Il cliente italiano per contro, disattendendo l’accordo stipulato

con la banca secondo cui la posta trattenuta va considerata trasmessa il giorno

del deposito, avrebbe atteso un “decennio” per far valere le proprie pretese,

ciò che configurerebbe, secondo i ricorrenti, “una violazione contrattuale,

nonché una gravissima colpa, tale da interrompere il nesso di causalità”. Al

momento dell’inoltro della querela, la banca sarebbe stata inoltre “risarcita”

dai coimputati “in misura ben superiore al danno diretto”. In assenza di una

valida e tempestiva querela – presupposto necessario al loro perseguimento

penale –, concludono i ricorrenti, gli imputati andrebbero quindi prosciolti

dall’accusa d’impiego illecito di valori patrimoniali (ricorso, pag. 4–6 II

punto 1.1).

Le

argomentazioni della difesa – invero qui riproposte in modo confuso e con scarsa

forza argomentativa – ricalcano gli stessi punti già invocati in prima sede. Le

pertinenti conclusioni del presidente della prima Corte hanno tuttavia ben

risposto ai quesiti sollevati, cui si rimanda per il dettaglio senza

riprenderli per esteso (sentenza, pag. 18–21, consid. 4). Del resto, sostenere

che il rimborso operato dalla banca al cliente danneggiato sia stato solo un

atto di “compiacenza commerciale”, non è per niente serio; ai ricorrenti,

difesi da un avvocato, non può infatti sfuggire che il loro arricchimento è

stato realizzato a causa di un errore dell’PC 1, e che è quindi logico – se non

imperativo – che la banca vi ponga rimedio, risarcendo il cliente ingiustamente

leso, che, checché ne dicano gli imputati, non ha avuto nessuna colpa (se di

colpa si vuol parlare), se non quella di essersi disinteressato dei propri

averi per molto tempo. E nemmeno giova sostenere che aspettare undici anni per

controllare la “posta a trattenere” violerebbe gli accordi stipulati con la

banca. Il ragionamento, a tratti incomprensibile, nemmeno si rivela concludente.

Un conto è sostenere che la posta è ritenuta trasmessa il giorno del deposito,

un altro è quello di sapere quando il cliente viene a conoscenza del suo

contenuto, ritenuto che una delle peculiarità della “posta a trattenere” è,

oltre alla riservatezza, quella di poter consultare la propria corrispondenza a

propria discrezione. Infruttuoso risulta inoltre l’assunto secondo cui la

banca, al momento dell’inoltro della querela penale, sarebbe stata risarcita

“in misura ben superiore al danno diretto”, quando lo scoperto è a tutt’oggi

ancora di fr. 267 481.65 (sentenza, pag. 17 consid. 3). Vagliare oltre il gravame su

questo punto non è utile, data la sua palese inconsistenza. Il ricorso su

questo punto, nella sua limitata ammissibilità, va pertanto respinto, siccome

manifestamente infondato, per non dire temerario.

2.2

Per

il reato di impiego illecito di valori patrimoniali i ricorrenti sostengono che

l’atto d’accusa sarebbe “impreciso e indeterminato”. Sarebbero state

tralasciate “delle circostanze importanti per la preparazione della difesa e

del processo medesimo”. Premettendo che il primo ed il terzo paragrafo del

punto 1 dell’atto d’ac– cusa sono formalmente corretti, i ricorrenti precisano tuttavia

che l’atto d’accusa sarebbe silente “circa una qualsiasi ulteriore vendita dei

restanti titoli” (secondo paragrafo punto 1 dell’atto d’accusa). Agli atti e

nell’atto d’accusa non vi sarebbe traccia alcuna della “vendita, acquisto o

investimenti di titoli” che potrebbero essere costitutivi del reato di utilizzo

illecito di valori patrimoniali (ricorso, pag. 6–9 II punto 1.2).

a) Il

presidente della Corte ha spiegato di avere precisato all’inizio del dibattimento

tutte le operazioni, già note alle difese perlomeno dal deposito atti. Il

dettaglio di ogni prelevamento è stato fornito, ha sottolineato il primo

giudice, al dibattimento (doc. dib. 1 e 2). L’atto d’accusa indicherebbe quindi

in modo sufficientemente chiaro, ha spiegato il presidente della Corte, i fatti

oggetto delle imputazioni di impiego illecito di valori patrimoniali e meglio l’apertura

delle relazioni bancarie con cenno a molteplici prelevamenti e trasferimenti di

denaro (sentenza, pag. 15 consid. 2.2).

b) La procedura

penale moderna è governata dal principio accusatorio. L’atto d’accusa assume

una doppia funzione: da un lato circoscrive l’oggetto del processo e del

giudizio, dall’altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l’imputato

possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21

con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103

Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozesrecht,

6.

ediz., Basilea 2005, pag. 223 seg., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusations–prinzip

und Wirtschafts–strafsachen, in: ZStrR 2005, pag. 98 seg., in particolare pag.

101–107). Il principio accusatorio – come il principio

dell’immutabilità, che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del

giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel

Cantone Ticino dagli art. 198 ss. CPP e segnatamente dall’art. 200 CPP per quanto

riguarda il contenuto dell’atto di accusa, ma garanzie minime sgorgano dal

diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19

consid. 2a pag. 21, 116 Ia 455 consid. Cc pag. 458). L’identità tra l'atto di

accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’eccesso, fino a

esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 24

agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re

B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale

federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio

è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da

quella che figura nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la

possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente

completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d p. 22 ss. con rif., 116

Ia 455 consid. cc pag. 458; sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; Hauser/Schweri /Hartmann,

op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19). Un atto di

accusa insufficiente non comporta tuttavia un verdetto di assoluzione: esso va

rinviato al Procuratore pubblico perché ne presenti un altro (art. 202 CPP). Identici

principi valgono per il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 CPP).

c) Ora, che

l’atto d’accusa non faccia cenno alcuno alla vendita dei titoli è evidente. E

nemmeno si può dire che il giudice abbia dettagliato ogni alienazione. Tuttavia,

non può dirsi violato il principio accusatorio e sostenere di non avere potuto

prendere posizione sui fatti indicati nell’atto d’accusa. Quello che manca, lo

si conviene, è l’esplicito accenno alle vendite dei titoli che hanno permesso

di creare la liquidità che poi è stata in gran parte indebitamente prelevata

dagli imputati. In sostanza si tratta di operare un ragionamento che l’atto d’accusa

sottintende, nel senso che se si imputa agli accusati di avere prelevato del denaro

significa che i titoli che precedentemente erano in deposito sono stati venduti

(ragionamento che ha fatto anche la difesa; verbale del dibattimento, pag. 13;

ricorso, pag. 9 in fondo punto 2.1). Certo, sarebbe stato utile precisarlo, ma

non per questo si deve inficiare un atto che nel suo complesso è chiaro e preciso:

dei titoli sono stati erroneamente depositati sul conto degli imputati, che,

dopo averli venduti, hanno regolarmente prelevato il contante ricavato dalla

vendita. Del resto, nel dettaglio dei conti prodotti dalla banca risultano, al

contrario di quello che sostengono i ricorrenti, diverse vendite di titoli, per

cui non corrisponde al vero che non vi sarebbe traccia alcuna delle vendite dei

titoli depositati sul conto deposito di cui alla relazione __________ (v. doc.

E1–E3 allegati alla querela). Anche su questo punto il ricorso va quindi disatteso.

3.

Nell’eventualità

in cui questa Corte dovesse confermare il reato di impiego illecito di valori

patrimoniali, i ricorrenti invocano in diritto la sua prescrizione. Secondo i

ricorrenti con l’apertura della relazione __________ in data 6 novembre 2000,

su cui sono stati trasferiti i titoli accreditati per errore, o al più tardi

(subordinatamente) con la vendita dei titoli, si sarebbe perfezionato il reato

di cui all’art. 141bis CP (cfr. secondo paragrafo punto 1 dell’atto

d’accusa). I seguenti “molteplici prelevamenti” invece non possono, sostengono

i ricorrenti, reiterare la realizzazione del reato di impiego illecito di

valori patrimoniali. Secondo i ricorrenti quindi, imputare loro “altri atti”

quali presupposti per la realizzazione del reato previsto all’art. 141bis

CP costituirebbe “un assurdo giuridico, una contraddizione in termini”, essendo

l’illecito realizzatosi già nel novembre 2000 con il trasferimento dei titoli

dalla relazione __________ alla relazione numero __________ . Al più tardi nel

mese di novembre 2007 quindi, il reato sarebbe prescritto. Nel caso in cui il

reato si fosse realizzato con la vendita dei titoli, nella misura in cui non

fosse prescritto, l’assenza della loro menzione nell’atto d’accusa

implicherebbe il suo annullamento. I coniugi RI 1, RI 2 chiedono per le due

ipotesi il loro proscioglimento dall’accusa d’impiego illecito di valori

patrimoniali (ricorso, pag. 9–15 II punto 2).

a) Secondo il

presidente della Corte delle assise correzionali ogni indebito collocamento è

costitutivo del reato d’impiego illecito di valori patrimoniali, quindi non

solo la prima operazione. Ne discenderebbe che la prescrizione dev’essere

constatata solo per le operazioni avvenute dopo il mese di marzo 2002, in

applicazione della previgente normativa che prevedeva un termine di

prescrizione relativo di 5 anni e uno assoluto di sette anni e mezzo, potendosi

considerare l’ordine di perquisizione e sequestro con contestuale blocco del RF

del 12 marzo 2007 quale primo atto interruttivo. Per ragioni di praticità, la

Corte ha considerato inoltre prescritto anche il prelevamento del 26 marzo 2002

poiché, se da un lato il surriferito termine quinquennale non era ancora trascorso

il giorno del dibattimento, dall’altro lo sarebbe stato al momento della

notificazione della sentenza. Secondo il primo giudice l’art. 141bis

CP punirebbe l’impiego di valori patrimoniali in senso lato (denaro, ma anche

titoli). Punibile sarebbe quindi l’impiego, non l’appropriazione: il reato non

si esaurirebbe pertanto con il primo atto che potrebbe essere costituito dal

trasferimento di averi da un conto bancario all’altro, ma si realizzerebbe

ogniqualvolta l’autore impiega fondi, ossia reitera nell’illecito (sentenza,

pag. 15–16 consid. 2.3, pag. 22–24 consid. 5.2).

b) Le due

ipotesi contrapposte sono da una parte quella di far partire la prescrizione

dal mese di novembre 2000 (tesi della difesa) e dall’altra quella di far partire

il termine dal mese di marzo 2002 (soluzione del primo giudice). Se ammettessimo

la tesi difensiva e quindi si dovesse applicare la normativa previgente il 2

ottobre 2002 (art. 70 cpv. 3 vCP), il termine di prescrizione assoluto sarebbe

estinto nel mese di maggio 2008. Se si dovesse considerare invece il mese di

marzo 2002 quale momento per fare partire il termine di prescrizione, il

termine assoluto di sette anni e mezzo non sarebbe evidentemente ancora estinto.

c) Secondo

l’art. 141bis CP chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio

o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla

sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione presuppone che l’autore

acquisisca un potere di disposizione su dei valori patrimoniali pervenuti

involontariamente in suo possesso e li impieghi indebitamente a suo profitto o

di terzi. Il reato di impiego illecito di valori patrimoniali contempla

solamente quei casi di bonifico sbagliato o di doppio pagamento per svista, nei

quali l’accredito errato coglie di sorpresa il reo e avviene senza che egli vi

abbia minimamente contribuito. L’autore non deve quindi avere provocato

volontariamente il trasferimento dei valori patrimoniali a suo favore. Il caso

tipico è quello di un trasferimento erroneo, avvenuto per inavvertenza, di

fondi da un conto ad un altro, ossia nei casi in cui una somma di denaro è

stata accreditata su un conto mentre invece avrebbe dovuto essere destinata ad

altro avente diritto (DTF 131 IV 11 consid. 3.1.2 pag. 15, 126 IV 209 consid. 2

pag. 212, 126 IV 161 consid. 3 pag. 163–164; sentenza del Tribunale federale

6B_313/2008 del 25 giugno 2008, consid. 2). Invece di restituire la somma di

denaro o i titoli, o conservarli per restituirli in seguito, l’autore si comporta

come se i valori fossero effettivamente a lui destinati, utilizzandoli a suo

piacimento. È necessario quindi un impiego (atto di utilizzazione)

sufficientemente significativo (Corboz, Les infractions en droit suisse,

Basilea 2002, vol. I, n. 12 ad art. 141bis CP). Il comportamento deve avere lo scopo di ostacolare il

recupero dei valori, ma non si esige alcun risultato. Non importa dunque che il

leso abbia potuto recuperare i suoi averi (126 IV 209 consid.

2.

pag. 214).

d) Nella fattispecie in esame, le fasi determinanti per la qualifica

del reato di impiego illecito di valori patrimoniali sono due. La prima è

quella del trasferimento dei titoli – nel novembre 2000 – dalla relazione __________

(deposito numero __________ ) alla relazione __________ , mentre la seconda

comprende tutta una serie di prelevamenti operati – dopo la vendita dei titoli

(cfr. consid. 2) – dal 21 novembre 2000 (v. lista doc. dib. 1). È ovvio – e la

difesa lo riconosce – che entrambe le situazioni configurano il reato

prospettato nei confronti degli imputati. La difesa, per contro, ritiene che

tutti i prelevamenti che sono seguiti al trasferimento dei titoli non

permetterebbero di “imputare loro alcunché dal profilo penale”, perché, a loro

dire, il reato di impiego illecito di valori patrimoniali si sarebbe realizzato

solo con il trasferimento dei titoli il 6 novembre 2000, non potendo essi

commettere “due o più volte” lo stesso reato con i “medesimi beni”.

Se si volesse

seguire il ragionamento dei ricorrenti si giungerebbe al paradosso secondo cui

tutti i prelevamenti seguenti il trasferimento dei titoli e la loro vendita non

costituirebbero reato alcuno. I ricorrenti, tuttavia, trascurano che se non si

dovesse applicare l’art. 141bis CP ai successivi prelevamenti, altre

sarebbero le possibili disposizioni legali che entrerebbero in considerazione

(art. 148 CP, 139 e 137 CP; cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008

del 25 giugno 2008, consid. 2 e 4). Finché i valori sono stati semplicemente

trasferiti da un conto all’altro – dopo l’originario erroneo trasferimento sulla

relazione degli imputati – i titoli erano ancora al sicuro, nel senso che,

salvo l’imprevedibile andamento dei mercati finanziari – il loro valore poteva

essere facilmente recuperato dalla banca. Certo, il secondo trasferimento dei

titoli ha per il vero già reso più difficile il recupero dei valori, ciò che ha

quindi qualificato l’azione quale impiego illecito di valori patrimoniali ai

sensi dell’art. 141bis CP. Tuttavia, il fatto di avere in seguito

prelevato il provento delle vendite dei titoli, utilizzandolo per i propri

bisogni personali, ha concretamente (e ulteriormente) pregiudicato il recupero

del loro valore. Quindi prelevando il denaro dal conto dopo il primo atto

preparatorio (il trasferimento dei titoli dalla relazione originale __________ sulla

posizione __________ ) i ricorrenti hanno attuato un chiaro comportamento di reiterazione

dell’azione penale, giacché ad ogni prelevamento essi hanno utilizzato

indebitamente il patrimonio di terzi, compiendo quindi un reato a sé stante. Sebbene

il trasferimento dalla relazione originale __________ (deposito numero __________

) alla nuova posizione __________ aveva già compromesso il recupero dei valori,

configurando quindi il reato ex 141bis CP, va peraltro sottolineato

che detta norma sanziona normalmente gli atti di disposizione (o di

utilizzazione) successivi al precedente bonifico sui conti (degli imputati),

tra questi soprattutto la loro conversione in moneta cartacea (sentenza del

Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008, consid. 2.2). Anche la vendita

dei titoli prima del prelevamento in contanti è un atto di disposizione significativo

– e, come detto, preparatorio –, che va trattato alla stessa stregua dei

prelevamenti in contanti, che ovviamente deve essere collocata temporalmente

prima di questi ultimi. In definitiva quindi, il mese di aprile 2002 a partire dal quale il primo giudice ha fatto partire il termine di prescrizione con riferimento

ai prelevamenti per cassa, non presta fianco a critiche; con il che il termine

di prescrizione assoluto viene a scadere nel settembre del 2009, considerato

l’atto interruttivo (non contestato) illustrato a pag. 16 della sentenza impugnata

e quelli successivi compiuti durante l’istruzione formale.

4.

RI 1 sostiene di non avere avuto

nulla a che fare con la gestione contabile dei propri conti bancari, e che ad

occuparsi di tutto era la moglie, della quale non aveva motivo di non fidarsi.

Inoltre, sostiene il ricorrente, le rassicurazioni del consulente e della

moglie “lo hanno indotto a credere che gli averi fossero loro”. Nessun dolo,

conclude il ricorrente, può quindi essergli imputato (ricorso, pag. 15 II punto

3.

).

Così

com’è formulato, l’assunto è improponibile. Premesso che le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che

la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o immaginava, lo

stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di

commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di

cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano

federale: Schweri, Le pourvoi

en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag.

67.

in basso), la censura oltre che appellatoria non è minimamente motivata, onde l’irricevibilità della doglianza.

5.

I

ricorrenti contestano l’assunto della prima Corte secondo cui essi furono certi

sin dall’inizio che gli averi depositati sulla loro relazione non appartenessero

loro. Dopo un primo momento caratterizzato da “incomprensione” e “incredulità”,

essi sarebbero stati più volte rassicurati dal loro consulente bancario, il

quale li avrebbe inoltre spronati a “spendere”. Il fatto di chiedere continuamente

conferma al proprio consulente della titolarità dei beni non significa, come

pretenderebbe il primo giudice, che gli imputati abbiano subdolamente voluto

ottenere incoraggiamenti alfine di “legittimare un impiego che sapevano invece

essere illecito”. Se così fosse stato, sostengono i ricorrenti, essi avrebbero

prelevato tutti gli averi subito dopo il primo incontro. Al contrario di quello

che ha accertato il primo giudice, i ricorrenti sostengono di avere ritenuto

possibile che un precedente investimento di fr.

38.

000.– avesse “fruttato bene”; era opinione corrente in quel periodo,

sostengono i ricorrenti, credere che ci si potesse arricchire in borsa,

“bastava investire bene”, e diventare “facilmente ricchi e in poco tempo”. A

queste somme, soggiungono i ricorrenti, andava aggiunta un’eredità di fr. 26 000.– percepita da RI

1.

Considerate queste cifre e le rassicurazioni del funzionario di banca,

appariva indubbio che il patrimonio potesse essere il loro. Solo nel marzo 2007

essi hanno appreso che v’era stato “un errore da parte di PC 1”. Il turbamento fu tale che entrambi gli imputati subirono “uno shock emotivo con uno scompenso dal

profilo psicofisico”. I ricorrenti concludono quindi che non può essere

imputata loro “alcuna subdola, machiavellica o astrusa strategia nel porre domande

al consulente o nel celare la loro asserita (non data) intenzione di

appropriarsi di qualcosa che non spettava loro”. Violando il principio in

dubio pro reo, il presidente della Corte delle assise correzionali ha

quindi valutato in modo parziale e arbitrario i fatti posti a base del

convincimento che RI 1 e RI 2 fossero consapevoli, almeno per dolo eventuale,

di commettere il reato di impiego illecito di valori patrimoniali (ricorso,

pag. 15–23 II punti 3.3–3.4).

a) Il

presidente della Corte delle assise correzionali è giunto “all’intimo convincimento”

che gli imputati sapevano che gli averi impiegati non erano e non potevano

essere di loro proprietà. Essi avrebbero agito consapevolmente, passando da una

prima fase di incomprensione per essersi visti accreditare un tesoro inatteso,

a una di incredulità per aver ricevuto dal consulente bancario la conferma che

si sarebbe trattato di averi di loro pertinenza, e per finire a una fase di autogiustificazione

volendo attribuire quegli averi ai proventi dell’investimento dell’importo di

fr. 38 000.–

versato anni prima sul loro conto. In realtà, ha spiegato il giudice, quel denaro

nemmeno sarebbe stato investito, non potendo comunque decuplicare in soli 5

anni. Egli ha spiegato che agli accusati faceva comodo credere alle errate informazioni del consulente. Tutti (e tre) gli accusati, ha sottolineato il giudice, sapevano di

possedere solo qualche migliaio di franchi, di non avere mai vinto al lotto e

di non avere ricevuto eredità paragonabili a quella consistenza, e che avevano

per contro dei debiti. Le rassicuranti informazioni ricevute dal consulente

sarebbero, ha soggiunto il giudice, irrilevanti, poiché le richieste di rassicurazione

erano del tutto strumentali, volte a crearsi l’alibi nel caso, sperato, in cui

venisse effettivamente detto loro che tutto era a posto. Inoltre, l’apertura in

data 4 gennaio 2006 della relazione __________ , e la relativa compilazione del

formulario A, dove gli imputati hanno dichiarato di essere gli aventi diritto

economico degli averi in conto, precisando che i fondi provenivano da una

relazione ex–SBS detenuta anni fa dal padre della titolare, che dopo il suo

decesso hanno deciso intestare a loro nome, ha maggiormente convinto il primo

giudice dell’agire doloso degli imputati. Entrambi infatti sapevano di dichiarare

il falso, non avendo in realtà in passato mai ricevuto eredità di tale consistenza

e, soprattutto, dal padre di RI 2. Si tratta, ha sottolineato il primo giudice,

di un’ulteriore circostanza che dimostrerebbe come gli accusati sapevano che

gli averi non potevano essere di loro proprietà. Nemmeno la pretesa eredità

ricevuta da RI 1 dallo zio Fritz Gamma (fr. 26 587.20 e di fr. 343.95,

versate nel giugno 2000 rispettivamente il 21 settembre 2000 sulla relazione __________

) aveva una consistenza tale per far ritenere che l’intero avere accreditato

loro per errore potesse essere di loro pertinenza. E comunque, ha soggiunto il

giudice, il primo di questi due accrediti è avvenuto dopo che, a fine 1999-inizio

2000, RI 2 si era accorta dall’estratto del deposito titoli, per cui non

potevano (entrambi) ritenere che il denaro provenisse dalla successione di

Fritz Gamma, poiché la quasi totalità del provento di quella eredità è stata

loro versata diversi mesi dopo (sentenza, pag. 24–28 consid. 6).

b) Come già

accennato al considerando precedente, quanto l’autore di un reato sa, vuole o

accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53

consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3,

110.

IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sapere se una

persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all’evento

delittuoso vincola quindi la Corte di cassazione e di

revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor

Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota

182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour

de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In

altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò

che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o immaginava,

lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di

commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di

cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano

federale: Schweri, Le pourvoi

en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag.

67.

in basso). Sapere invece se i fatti accertati

configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che la Corte di cassazione

di revisione penale esamina – come il Tribunale federale – con pieno potere

cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1° settembre 2005,

consid. 5.2).

c) Per quali

ragioni la Corte sarebbe caduta in arbitrio maturando il convincimento di

colpevolezza sulla base di queste diffuse considerazioni i ricorrenti – come

visto – non spiegano, persistendo nell’argomentare liberamente, come se adissero

un’autorità provvista di piena cognizione anche nel dirimere questioni di fatto

e di valutazione delle prove. Più che un ricorso per cassazione fondato sul

divieto dell’arbitrio, il gravame denota i contenuti di un’arringa difensiva di

prima sede con cui gli accusati perorano il loro convincimento. La sua

ammissibilità è perciò per lo meno dubbia.

Ora, che i

ricorrenti abbiano avuto coscienza di non essere i legittimi aventi diritto

dell’ingente posizione loro trasmessa è evidente, e comunque l’accertamento del

primo giudice in tal senso non può di certo dirsi arbitrario. E non poteva essere

altrimenti. La relazione __________ nemmeno presentava un conto deposito –

aperto d’ufficio dalla banca in data 27 luglio 1999 (act. 1 MP, pag. 2) – tanto

meno di quella entità (che in dicembre 1999 sommava un controvalore dei titoli

di fr. 379 394.–; cfr. allegato D act. 1 MP). Ciò significa quindi che in

passato quei titoli non erano presenti sul conto perché nemmeno v’era un deposito

che li registrasse. Questo i coimputati lo sapevano, e quindi hanno chiesto,

così sembra, lumi al consulente che in quel periodo si occupava della gestione

della loro relazione. Le presunte rassicurazioni ottenute dal consulente (si

noti che la banca nella sua querela non ha fatto cenno alcuno all’interessa-mento

dei coimputati alla nuova situazione, anzi sembra che gli accusati nemmeno si

siano fatti sentire; cfr. act. 1 MP. pag. 2) certo destano perplessità – anche

se dai verbali non risulta chiaramente, visti tutti i “non ricordo”, dettati

forse dal lungo tempo trascorso, che questi li abbia tranquillizzati sulla proprietà

dei valori (act. 4 e 6 MP) –, e se degli incontri ci sono stati questi risalgono,

per stessa ammissione dei coimputati (act. 1 MP pag. 3, act. 2 MP pag. 2, act.

6.

MP pag. 2), alla seconda metà del 2000, quindi a più di un anno di distanza

dall’inaspettato arricchimento. L’argomento dei ricorrenti secondo cui in quel

periodo era concepibile pensare di avere notevolmente maggiorato il proprio

patrimonio perché i mercati finanziari erano in ebollizione, seppure di per sé non

del tutto insostenibile – infatti è notorio che la bolla speculativa, soprattutto

nel settore tecnologico, ha invero spinto alcuni titoli a valori straordinari,

anche decuplicandoli – non trova comunque riscontro alcuno negli atti, poiché

come detto, nessun investimento precedente riconducibile al preteso importo di

fr. 38 000.–

è stato accertato. Per quanto attiene all’invocata violazione del principio in

dubio pro reo, va qui semplicemente ricordato ai ricorrenti che il primo

giudice di dubbi sulla loro consapevolezza di delinquere non ne ha avuti. Semmai

egli ha avuto solo certezze. In definitiva, non sostanziata, la critica

andrebbe dichiarata inammissibile. Comunque sia, non si può certo affermare che

in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente quantunque una

valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti

sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2

pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche al proposito il ricorso è

destinato pertanto all'insuccesso.

6.

Per

quanto attiene al reato di falsità in documenti, i ricorrenti sostengono che la

sottoscrizione del formulario A non avrebbe “nessun effetto di diritto

privato”, e non costituirebbe “documento” ai sensi dell’art. 110 CP. Nessuna

legge imporrebbe “la stesura e sottoscrizione di un siffatto atto” allorquando

si proceda solo ad un semplice cambiamento di conto, l’identificazione

dell’avente diritto economico risultando per finire “perfettamente inutile”.

Inoltre, soggiungono i ricorrenti, è nel “circuito giuridico” che il documento

avrebbe dovuto essere impiegato, e non, come nella fattispecie, in quello

interno della banca. I ricorrenti sostengono inoltre che non vi sarebbe prova

alcuna che in data 27 dicembre 2005 sulla relazione __________ fossero

confluiti valori per i quali essi “abbiano ammesso essere gli aventi diritto economico”,

atteso che al 31 dicembre 2005 il conto aveva un saldo “pari a zero”. Quanto

all’aspetto soggettivo, i ricorrenti sostengono che in applicazione del

principio in dubio pro reo si sarebbe dovuto prendere in considerazione

la versione più favorevole agli imputati, ovvero quella secondo la quale essi

non avevano nessuna intenzione di “agire a scopo di inganno, né di nuocere al

patrimonio o a altri diritti o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto”. L’unilaterale considerazione di alcuni indizi ad esclusione di altri

nemmeno sarebbe stata sufficientemente motivata. I ricorrenti concludono

inoltre di dovere essere messi a beneficio dell’art. 13 CP (errore sui fatti)

in quanto sottoscrivendo il formulario A essi erano convinti di non commettere

alcun reato; credevano infatti di avere sottoscritto un semplice documento interno,

“senza alcuna valenza particolare”, oltretutto per accertare l’appartenenza di

beni che la banca già sapeva di loro proprietà. Per tutti questi motivi, essi

chiedono quindi di essere assolti dall’accusa di falsità in documenti (ricorso,

pag. 23–26 II punti 1–5).

Una

volta di più i ricorrenti persistono nel contrapporre il loro parere a quello

della Corte. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio non

basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione

delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché,

accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, la Corte

di merito sia trascesa in un risultato insostenibile. Il presidente della Corte

delle assise correzionali, dopo avere illustrato le condizioni per

l’applicazione dell’art. 251 CP, ha concluso che nella fattispecie il vantaggio

tratto dagli accusati dalla sottoscrizione del formulario A con la falsa

indicazione di essere gli aventi diritto economico, consisteva nel poter proseguire

a impiegare a proprio profitto i fondi pervenuti loro per errore (sentenza,

pag. 28–29 consid. 7). Ed è appunto questo l’elemento determinante, ossia il

vantaggio che conferiva loro l’impiego (passato e futuro) dei beni che essi

hanno dichiarato essere i loro, a danno, evidentemente del legittimo avente

diritto, ossia il cliente italiano. Il documento in questione aveva quale

effetto di provare che i valori trapassati da un conto all’altro fossero di

loro spettanza (sulla natura del citato formulario “A” cfr. in ogni modo la

sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJ 122/2000 I 234; CCRP, sentenza

del 21 giugno 2002, inc. n. 17.2001.59 consid. 2). Cosa intendano poi i

ricorrenti con “circuito giuridico” non è chiaro, atteso comunque che la

proprietà di un bene ha, checché ne dicano i ricorrenti, una chiara portata

giuridica (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. II, n. 16–27

ad art. 251 CP). Sostenere che non vi sarebbe prova agli atti

che in data 27 dicembre 2005 sulla relazione __________ fossero confluiti valori

per i quali essi “abbiano ammesso essere gli aventi diritto economico”, anche

perché al 31 dicembre 2005 il conto aveva un saldo “pari a zero”, equivale a

sostenere l’insostenibile. Ora, la posizione in parola oltre al conto cash

(conto corrente) aveva anche un conto deposito (__________ ; cfr. allegati F–F1

act. 1 MP); che sul conto corrente non vi fosse nulla o poco più, non esclude

evidentemente che il conto deposito non abbia potuto avere un controvalore

cospicuo (v. anche l’incremento del conto __________ già dai primi mesi di gennaio

2006, sul quale sono confluiti tutta una serie di vendite di azioni, oltre ai

dividendi, tutte con origine il conto deposito __________ ; cfr. allegati F3

act. 1 MP). Le doglianze riferite all’aspetto soggettivo sono immotivate e

comunque appellatorie. L’intimo convincimento del giudice sulla colpevolezza

degli accusati, non può essere validamente messo in discussione con

argomentazioni come quelle sommariamente accennate dagli accusati, e comunque

nessun arbitrio è ravvisabile nel ragionamento ch’egli ha sviluppato per considerare

adempiuto anche l’aspetto soggettivo del reato. Non trova evidentemente spazio

alcuno l’assunto dei ricorrenti che li vorrebbe vittima di un errore sui fatti

perché avrebbero considerato il documento A quale semplice documento interno

della banca o quale “semplice operazione di cosmesi”. Il ricorso quindi, al

limite dell’inammissibile, va senza indugio disatteso.

7.

Secondo

i ricorrenti, la conclusione del presidente della Corte delle assise correzionali

in punto al diritto della parte civile al risarcimento sarebbe arbitraria

(ricorso, pag. 26 III punto 6).

Così

argomentando, tuttavia, essi non spiegano in che consista l’arbitrio, onde

l’irricevibilità della doglianza. Nonostante il primo giudice abbia comunque

riscontrato una grave concolpa della banca, egli non ha comunque potuto

escludere che l’importo immediatamente riversato per ordine di RI 3 (oltre fr.

200.

000.–)

potesse essere sufficiente a coprire interamente le pretese della parte civile.

Per questo il primo giudice ha accertato il principio del diritto al

risarcimento, rinviando tuttavia la PC al foro civile per la determinazione del

danno (sentenza, pag. 32–33 consid. 9).

8.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria, limitata nella fattispecie al

gratuito patrocinio (act. 29), competente a decidere è il Giudice dell’istruzione

e dell’arresto (art. 26 cpv. 1 Lag).

II. Sul

ricorso di RI 3

9.

Anche

RI 3 contesta la legittimità di PC 1 di inoltrare querela penale (ricorso, pag.

4–7 punto 3), riprendendo in buona sostanza le stesse censure dei coimputati

genitori (tra queste, il fatto che la banca non avrebbe subìto nessun danno

diretto e la concolpa del cliente italiano), per cui si rimanda a quanto già

deciso al consid. 2.1 e alle conclusioni del presidente della prima Corte

(sentenza, pag. 18–21, consid. 4). Il ricorso, equivalente a quello di RI 1 e RI

2, va perciò disatteso.

10.

Stessa

sorte tocca all’invocata prescrizione (ricorso, pag. 9 punto 4). Benché la ricorrente

ritenga di non avere avuto più nulla a che fare con l’originale relazione dopo

il trasferimento su quella nuova __________ del 6 novembre 2000 (v. consid. che

segue), essa ritiene che con l’apertura della relazione __________ , su cui

sono stati trasferiti i titoli accreditati per errore, o al più tardi

(subordinatamente) con la vendita dei titoli, si sarebbe perfezionato il reato

di cui all’art. 141bis CP, che, in questa seconda ipotesi, l’assenza

della loro menzione nell’atto d’accusa implicherebbe il suo annullamento

(ricorso, pag. 9 punto 4). Anche per queste censure si rinvia alle

considerazioni già espresse nella disamina del primo ricorso (v. consid. 2.2 e

3).

11.

Stando

alla ricorrente la Corte non avrebbe sufficientemente differenziato la sua posizione

da quella dei genitori. Il conto __________ , seppure “cointestato a lei e al

padre, serviva esclusivamente ai genitori”. In quanto figlia unica e per

comodità il conto fu quindi intestato anche a lei. Non abitando più da diverso

tempo con i genitori, ella sostiene di non avere mai ricevuto corrispondenza

relativa al conto, “nemmeno quando era avvenuto l’errore da parte di PC 1”. Benché nulla sapesse sulla consistenza degli averi dei genitori, la ricorrente precisa che la

madre in un’occasione le comunicò che in passato vi fu un versamento sul conto

di fr. 38 000.– (corrispondenti al ricavo della vendita dei macchinari della

stireria). La madre le disse inoltre che il padre aveva beneficiato di

un’eredità di fr. 26 931.15. Dall’apertura della relazione __________ del 6 novembre 2000

la ricorrente sostiene di non avere comunque più potuto disporre dei beni, “se

non per procura”. La Corte avrebbe erroneamente giustificato il suo coinvolgimento

solo perché essa avrebbe accompagnato i genitori in banca (ricorso, pag. 7–8

punto 4).

Premesso

che le censure hanno carattere prettamente appellatorio e non sostanziano

sufficientemente arbitri di sorta, va ricordato all’imputata che il 21 agosto

2000, RI 2 ha venduto titoli per complessivi fr. 95 601.30 (sentenza, pag. 17 consid.

3; allegato C6 foglio 6 in alto act. 1 MP); quale cointestataria del conto, il

conteggio della vendita dev’esserle sicuramente pervenuto al domicilio (da

quando non abita più con i genitori non è stato né indicato né provato). A quel

momento sicuramente sapeva della vendita e di cosa è stato venduto, come

probabilmente già sapeva del trasferimento dei titoli dall’originale conto del

cliente italiano al suo (allegati C7 e D act. 1 MP; verbale di interrogatorio

del 12 marzo 2007 di RI 1, elenco verbali, act. 3 MP pag. 2 ultimo paragrafo a

metà). Del resto, appena pochi giorni dopo la vendita dei titoli del 21 agosto

2000, ossia il 29 agosto 2000, l’imputata è passata in banca con la madre per

dei “chiarimenti” (sentenza pag. 25 consid. 6.2). Girarci attorno è francamente

inutile; e comunque, la ricorrente non ha mai dichiarato che il padre (o la

madre, procuratrice) le abbiano tenuto nascosti i movimenti sul conto. Del

resto il giudice ha accertato che anche RI 3 ha ritirato delle somme di denaro, impiegandoli anche per il rifacimento delle serrature della sua casa “che in

definitiva era di sua proprietà” (sentenza, pag. 22 consid. 5.1). Il ricorso,

nella sua limitata ammissibilità, va comunque respinto.

12.

La

ricorrente ripete che la madre era l’unica ad occuparsi della gestione delle

finanze della famiglia, e che quindi non era “affatto a conoscenza della

situazione finanziaria dei genitori”. Ogni documento bancario, tra cui

l’estratto del deposito, era visionato esclusivamente dalla madre. Essa sapeva,

soggiunge la ricorrente, che su quel conto venivano versati i proventi della

ditta del padre; era anche a conoscenza, reitera la ricorrente, dell’eredità

percepita dal padre. La ricorrente contesta inoltre di essere stata al corrente

sin dall’inizio dell’accredito. Assolutamente arbitrario sarebbe inoltre

l’assunto del primo giudice secondo cui le rassicurazioni del consulente

servivano agli imputati per costruirsi un alibi. Dopo “5 richieste” di

controllo approfondito, agli imputati fu detto che tutto era a posto, che i

fondi erano i loro. Per cui essa poteva legittimamente pensarlo. Applicando il principio in dubio pro reo, il giudice avrebbe dovuto concludere che l’imputata

non era consapevole dell’illegittimo accredito e che “non aveva la volontà di

creare alcun danno”. E se si dovesse concludere che gli imputati sapevano o

avrebbero dovuto sapere che almeno fr. 200 000.– non erano i loro, si

giungerebbe comunque a dover negare l’intenzionalità in punto al reato di cui

all’art. 141bis CP, in quanto, “accortisi dell’errore”, i coimputati

avrebbero subito restituito il denaro (ricorso, pag. 10–15 punto 5).

Recriminazioni

simili sono lungi dal poter motivare un ricorso per cassazione. Non solo

l’imputata dimostra di non avere corretta nozione del rimedio giuridico, ma su

questo punto essa perde completamente di vista il limitato potere cognitivo di

questa Corte. A nulla sussidia riproporre un’arringa difensiva in cassazione.

Priva di idonea motivazione, al proposito l’impugnazione va dichiarata inammissibile. Del resto sull’aspetto soggettivo già si è discusso

in precedenza, per cui visto che le censure si accavallano con quelle dei

genitori, si rinvia a quanto detto al consid. 5 (vedi anche alcuni aspetti già

discussi al consid. 11). Ora, che l’imputata sapesse dei titoli sin dal mese di

luglio 1999 (“che non erano fondi nostri”; v. verbale di interrogatorio del 12

marzo 2007 di RI 1, elenco verbali, act. 3 MP pag. 2 ultimo paragrafo a metà) è

confermato sia dal padre che dalla madre (verbale di interrogatorio del 12

marzo 2007 di RI 2, elenco verbali, act. 1 MP pag. 7–8; verbale di interrogatorio

del 12 marzo 2007 di RI 1, elenco verbali, act. 3 MP pag. 2). Del resto nemmeno

lei sembra escludere di averne avuta notizia – almeno per telefono – prima del

2000.

(verbale di interrogatorio del 12 marzo 2007 di RI 3, elenco verbali, act.

2.

MP pag. 4 e 5 in alto). Per cui, tergiversare oltremodo sulla convinzione del

primo giudice secondo la quale l’imputata sapeva fin dall’inizio dell’avvenuto

accredito, è improduttivo. Che poi essa non avesse più abitato con i genitori –

circostanza non provata – non significa ancora che non fosse messa al corrente,

come sembra essere stato, dei movimenti bancari del proprio conto. Che la madre

invece fosse una sprovveduta in ambito finanziario, oltre ad essere

contraddetto dalle ripetute censure ricorsuali che la indicano quale unica e sola amministratrice delle finanze della famiglia, è contraddetto pure – come

visto sopra – dalle dichiarazioni della ricorrente, da quelle della madre stessa

e del padre. Dilungarsi oltre è, come detto, inutile. Il ricorso, nella limitata

misure della sua ammissibilità, va perciò di nuovo respinto.

13.

La

ricorrente si duole anche della commisurazione della pena, nella misura in cui

il giudice, oltre ad averla condannata ingiustamente, non avrebbe tenuto conto

del fatto che nulla ha prelevato per sé stessa, e che agli atti non figurerebbe

nessun documento bancario da lei sottoscritto. Anch’essa, come i genitori, ritiene

arbitraria la conclusione del presidente della Corte delle assise correzionali

in punto al riconoscimento alla parte civile del diritto al risarcimento

(ricorso, pag. 15–16 punto 6).

Così

com’è formulato, l’assunto è nuovamente improponibile nella misura in cui la

ricorrente muove critiche alla commisurazione della pena, mancando ogni confronto con le motivazioni che hanno spinto la Corte ad irrogarle una pena detentiva

di 3 mesi – invero mite – sospesa condizionalmente per gli illeciti da lei

commessi (sentenza, pag. 30–32). In punto al principio del risarcimento

riconosciuto alla banca, si rinvia a quanto già discusso al consid. 7.

14.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria, limitata nella fattispecie al

gratuito patrocinio (act. 29), competente a decidere, come già indicato (v.

consid. 8) è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 26 cpv. 1 Lag).

III.

Sulle spese

15.

Gli

oneri del ricorso seguono la soccombenza, ossia sono

posti a carico dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv.

1.

CPP).

Per

questi motivi,

in

applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto.

2.

Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1 400.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1.

500.–

sono posti a carico dei

ricorrenti.

3.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 3 è respinto.

4.

Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1.

000.–

sono posti a carico della

ricorrente.

5.

Intimazione

a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il

vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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