17.2008.30
Ricorso per vizi di procedura. Principi per verbalizzazione secondo il nuovo CPP federale. Negata l'estromissione dagli atti di un verbale reso da un testimone deceduto prima del contraddittorio con l
3 giugno 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2008.30
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, CCRP
Titolo:
Ricorso per vizi di procedura. Principi per verbalizzazione secondo il nuovo CPP federale. Negata l'estromissione dagli atti di un verbale reso da un testimone deceduto prima del contraddittorio con l'accusato. Principio in dubio pro reo; valutazione delle prove
DICHIARAZIONE DELL'ACCUSATO
IN DUBIO PRO REO
VERBALE
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 76nuovo CPP-TI
art. 78nuovo CPP-TI
art. 247 CPP-TI
art. 255 CPP-TI
art. 273 CPP-TI
art. 288 CPP-TI
art. 288 let. b CPP-TI
art. 14 cf. 2 ONU II
Incarto n.
17.2008.30
Lugano
3 giugno 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 9 maggio 2008 da
RI 1
e domiciliato a selvicoltore
rappresentato dall’avv. PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti l’8 aprile 2008 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
in questione: 1. Se dev’essere accolto il
ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 il sostituto procuratore
pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
-
molestie sessuali per avere, a __________,
presso il bar __________, nella tarda serata del 17 maggio
2007, senza preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno
a PC 2;
-
ingiuria per avere, nelle stesse circostanze di
tempo e di luogo, offeso l’onore di PC 2, rivolgendole l’espressione
“vaffanculo”;
-
lesioni semplici per avere causato, nelle stesse
circostanze di tempo e di luogo, un danno al corpo di PC 2, e meglio per averla
fatta cadere a terra con una spinta violenta, causandole la contusione della
colonna sacrale e della spalla destra, come attestato dal certificato medico
del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e per avere causato un danno al
corpo di PC 1, e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la
perdita di un incisivo e per averlo in seguito ancora percosso, causandogli una
frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come attestato dal
certificato medico del Pronto soccorso dell’__________.
In
applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la
condanna dell’accusato alla pena pecuniaria di 30 aliquote di fr. 120.–, per un totale di fr. 3 600.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Il magistrato
d’accusa lo ha inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.– (che
in caso di mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 5
giorni) ed ha rinviato entrambe le parti civili, PC 2 e PC 1, al competente
foro per le pretese di natura civile, nonché al pagamento della tassa e spese giudiziarie per complessivi fr.
300.–. Il sostituto procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti il 3 novembre 2003, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 12 mesi.
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Al
dibattimento, dopo aver respinto tutta una serie di eccezioni formali, il
giudice della Pretura penale ha prospettato all’imputato (art. 250 CPP) anche
il reato di guida in stato di inattitudine. Vista l’opposizione della difesa,
il primo giudice ha proseguito l’istruttoria dibattimentale senza l’accusa di
guida in stato di inattitudine, che, dopo valutazione in separata sede, dovrà eventualmente
essere fatta oggetto di un’altra procedura (cfr. verbale del dibattimento, pag.
4).
C. Statuendo
sull’opposizione, con sentenza dell’8 aprile 2008 il giudice della Pretura
penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di molestie sessuali e lesioni
semplici, mentre lo ha prosciolto dall’imputazione di ingiuria e di lesioni
semplici limitatamente al punto n. 3.2 seconda parte del decreto d’accusa, più
precisamente per avere percosso PC 1 causandogli una frattura ad una falange
del mignolo della mano destra.
Il
giudice lo ha quindi condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere
di fr. 100.– per un totale di fr. 3 000.–, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Il primo giudice lo ha
inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.–, che in caso di mancato pagamento verrà commutata in una pena
detentiva sostitutiva di 5 giorni. Le tasse e le spese giudiziarie sono state
poste a carico dell’accusato. Il
giudice non ha inoltre revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
il 3 novembre 2003, ma ne ha prolungato
il periodo di prova di un anno. Il giudice, visto che non è intervenuta alcuna opposizione in tal
senso, ha preso atto del rinvio delle parti civili al competente foro civile
per le pretese di tale natura.
D. Contro
la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 10 aprile 2008 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta, presentata il 9 maggio 2008, egli postula il suo totale
proscioglimento e quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni
del 6 giugno 2008, PC 1 chiede di respingere il ricorso. Il sostituto procuratore
pubblico ha per contro rinunciato a formulare osservazioni.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Dopo
avere espresso il suo disappunto su alcune esternazioni del primo giudice
durante il dibattimento, in sostanza volte a criticare l’atteggiamento avuto
dalla difesa che – secondo il ricorrente – “altro non ha fatto che
esperire coscienziosamente il suo dovere di patrocinio e sollevare opportune
censure”, nella sua “premessa” il ricorrente si duole del contenuto
del verbale del dibattimento, che, oltre ad essergli stato intimato, nonostante
le richieste, solo con la sentenza, non conterrebbe “neppure sommariamente”
le domande e le risposte dell’accusato e delle parti civili. Il giudice avrebbe
invece riportato “soltanto stralci utili a mettere in cattiva luce la difesa”,
la cui arringa invece sarebbe durata “almeno mezz’ora”. Sebbene non
intenda tacciare di falso il verbale, il ricorrente “eccepisce
l’incompletezza dello stesso”, quindi postula, “già per questo motivo”,
l’accoglimento del ricorso (ricorso, pag. 2-3).
Ora, per quanto attiene alla presunta incompletezza del verbale, il
ricorrente, difeso da un legale, può solo rimproverare sé stesso. Nulla gli
impediva infatti di esigere la verbalizzazione delle dichiarazioni ritenute
utili ai fini del giudizio, compresa l’intera arringa (art. 255 cpv. 2 e cpv. 3
lett. b e c CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 273 CPP). Non
avendo reagito al dibattimento, egli non può perciò supplire alla sua passività
dolendosi dell’operato del giudice al riguardo davanti all’autorità ricorsuale
(art. 288 lett. b CPP). Del resto egli nemmeno indica quali sarebbero state le
parti omesse che lo avrebbero penalizzato, e cosa con esse avrebbe potuto
provare. Su questo punto il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile.
D’altra
parte, il problema della verbalizzazione si presenta sovente, specie nelle
cause a giudizio del pretore penale, ove non di rado il verbale riporta solo
parte di quanto compiutamente detto al dibattimento. L’art. 255 cpv. 2 e 3
lett. b CPP, applicabile sussidiariamente dato che l’art. 275 CPP (che
determina il contenuto del verbale dell’ udienza nei processi davanti al
giudice della Pretura penale) non è di alcun sussidio al riguardo, stabilisce
nondimeno che nel verbale del processo va riportato sommariamente lo
svolgimento del processo (cpv. 2) e vanno riportate le risposte dell’accusa,
come pure le deposizioni dei periti e dei testimoni se queste persone sono
interrogate per la prima volta al dibattimento o modificano al dibattimento
quanto hanno dichiarato in istruttoria (cpv. 3 lett. b). Come detto, tuttavia,
il ricorrente non pretende che il verbale contenga inesattezze o citazioni non
conformi alla realtà. E’ comunque utile ricordare che con il nuovo codice di
diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale federale, CPP;
FF 2007 pag. 6327 segg.) le verbalizzazioni dovranno essere più dettagliate (v.
art. 78 nCPP); chi dirige il procedimento sarà “responsabile della verbalizzazione
completa ed esatta degli atti procedurali” (art. 76 cpv. 3 nCPP) e dovrà
attestarne l’esattezza (art. 76 cpv. 2 nCPP). Sia come sia, è comunque
auspicabile che i giudici della Pretura penale si adoperino già sin d’ora per
rendere al lettore più trasparente l’andamento del processo, verbalizzando con
cura le dichiarazioni di testi e periti ritenute utili ai fini
dell’accertamento dei fatti, in modo da agevolare l’autorità ricorsuale in caso
di contestazioni del tipo di quelle sollevate nel ricorso.
3.
3.1. Secondo
il ricorrente sarebbe arbitraria la decisione del giudice della Pretura penale
con la quale è stata respinta l’eccezione volta ad estromettere dagli atti “tutte
le risultanze dell’istruttoria di polizia, segnatamente del verbale di
interrogatorio del teste __________ – unico teste a carico dell’accusato per
quanto attiene al reato di lesioni semplici”, in ragione del fatto che –
sottolinea il ricorrente – non lo ha mai potuto contro-interrogare. L’assenza
di un contraddittorio, oltre al fatto che l’accusato neppure sarebbe stato
interrogato dal magistrato d’accusa, sarebbe “incompatibile con la CEDU”.
Essendo __________ l’unico teste a carico dell’imputato, il “principio
dell’equo processo” imporrebbe quindi che l’accusato abbia avuto almeno una
volta la facoltà di confrontarsi con il testimone. Deceduto nel corso del 2007,
__________ avrebbe potuto essere interrogato prima, quando v’era la possibilità
di farlo; non avendolo potuto fare il suo verbale sarebbe dovuto essere
estromesso dagli atti (ricorso, pag. 3-6).
3.2. Facendo
riferimento all’art. 247 cpv. 1 CPP – secondo cui le deposizioni fatte in
istruttoria non possono essere lette/utilizzate al pubblico dibattimento, ad
eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito
da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o
non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge – il primo
giudice ha spiegato che “essendo il teste __________ deceduto nel corso
dello scorso anno, come noto al legale, sussistono le basi per l’utilizzo del
suo verbale d’interrogatorio al dibattimento”. Il prevenuto, ha soggiunto
il giudice, “verrà quindi confrontato anche con le dichiarazioni di questo
teste, che ha comunque dimostrato già in entrata di conoscere”(sentenza,
pag. 5).
3.3. Il
problema che si pone è in sostanza quello di sapere se il verbale di un
testimone – deceduto prima di un eventuale contraddittorio con l’accusato – che
coinvolge/accusa direttamente il prevenuto di un reato debba essere estromesso
dagli atti.
La
risposta è negativa. Secondo l’art. 247 cpv. 1 CPP, le deposizioni fatte in
istruttoria non possono essere lette (o utilizzate per quanto attiene alla
Pretura penale, art. 274 cpv. 3 CPP) al pubblico dibattimento, ad eccezione dei
casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia
mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato
possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 288
e 299 CPP. Se __________ fosse ancora vivo, un eventuale mancata concessione
all’imputato della facoltà di interrogare chi l’accusa, avrebbe comportato la
violazione del diritto di essere sentiti (Rusca/ Salmina/Verda,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 6-11 ad art.
62 CPP). Spettava al giudice del merito, in quest’ultima eventualità, garantire
il contraddittorio. Ma, nella specie, il teste è deceduto prima che ciò potesse
essere fatto. Spetta al giudice valutare con circospezione una deposizione del
genere, ovviamente dopo che il prevenuto abbia potuto confrontarsi con la
stessa (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozesrecht, 6. ed., Basilea 2005, pag. 253 n. 6a), ciò
che è avvenuto in concreto (sentenza, pag. 12 consid. 5).
Il rispetto del principio della garanzia del contraddittorio
cui accenna il ricorrente è un principio cardine del processo penale, cui si
può derogare solo in casi eccezionali, come per l’appunto prevede lo stesso
art. 247 cpv. 1 CPP. Per giungere a un verdetto di colpevolezza il giudice deve,
comunque, corroborare il proprio convincimento con altri elementi che avvalorino
la fondatezza delle accuse. Di questo e sull’apprezzamento in generale delle
prove si dirà, se necessario, in seguito.
4.
4.1.1. Il giudice della pretura penale ha ritenuto la versione delle parti
civili credibile e rispecchiante la realtà dei fatti. Le loro dichiarazioni
sono state infatti riconosciute “attendibili poiché univoche, costanti, non
contraddittorie, lineari e prive di ricostruzioni illogiche”, confortate
inoltre dai riscontri delle testimonianze delle persone sentite dalla polizia
durante l’istruzione formale.
Partendo
dal presupposto che l’imputato era ubriaco, il giudice ha spiegato che il
susseguirsi degli eventi è stato illustrato in maniera coerente e logica, “anche
per quanto concerne il palpeggiamento del seno, che non è stato visto da
nessuno se non dalla vittima stessa”. Solo un gesto del genere avrebbe
potuto innescare una reazione della donna “tanto brusca e spingerla a dargli
del porco ed a gettargli il vino in faccia”. Prova del fatto che i coniugi
non hanno preparato a tavolino le accuse contro il prevenuto è il
riconoscimento da parte di PC 1 di non avere assistito al gesto dell’imputato;
nulla gli avrebbe impedito – secondo la teoria della cospirazione avanzata da RI
1 – di dichiarare di avere visto anche il palpeggiamento al seno dell’allora
convivente. Analogamente – ha precisato il primo giudice – PC 2 avrebbe potuto dichiarare
di avere visto l’imputato sferrare un pugno in faccia al convivente, al posto
di affermare di non avere visto nulla. Inoltre, PC 1 avrebbe potuto incolpare
direttamente RI 1 anche della “rottura del dito”, e non affermare di non
sapere come se lo è rotto.
Altrettanto
credibile – ha soggiunto il giudice – “è che sia stato proprio il prevenuto
ad aggredire fisicamente, per primo e senza preavviso, la signora PC 2 e,
immediatamente dopo, il di lei marito, rompendogli un dente”.
Anche le
dichiarazioni dei testi sentiti dalla polizia hanno confermato – ha
sottolineato il giudice – la versione delle parti civili.
Innanzitutto,
è emerso che l’imputato era ubriaco. Poi, che PC 1 perdeva sangue dal naso e
che aveva subìto la rottura di un dente. È emerso, inoltre, che l’imputato ha
violentemente spintonato la donna a terra facendola cozzare contro un palo di
ferro e che ha sferrato un pugno, “a tradimento”, al volto di PC 1 Ed
Considerandi
infine, i testi sentiti hanno potuto affermare che RI 1 non presentava, alla
fine della bagarre, segni evidenti di ferite.
Lacunose
e prive di logica, per contro, sono state – ha spiegato il giudice – le
dichiarazioni dell’imputato: egli sarebbe stato aggredito, senza motivo, sia
verbalmente sia fisicamente dalle parti civili, PC 1 lo avrebbe apostrofato “teron
da merda”, poi gli avrebbe gettato la birra in faccia, la donna gli avrebbe
rotto un bicchiere in testa dicendogli “sei un porco”, il tutto senza
giustificazione alcuna, ed infine lo avrebbero preso a pedate su tutto il
corpo. Il giudice della Pretura penale ha sottolineato che nessuno dei
testimoni ha visto del sangue sul volto di RI 1. Prive di consistenza e poco
plausibili sono state definite dal primo giudice le motivazioni per cui massimo
RI 1 non si sarebbe recato all’ospedale per farsi curare, ossia perché era “troppo
concentrato sugli esami per l’ottenimento del diploma da selvicoltore che
avrebbe avuto nei giorni seguenti”. Per di più – ha sottolineato il giudice
– “l’imputato nemmeno si è adoperato per produrre una prova documentale,
facilmente ottenibile, per attestare la data degli esami”.
Il
giudice ha quindi concluso che la versione dell’imputato, “il concatenamento
dei fatti, rispettivamente la descrizione imprecisa ed incongruente degli
stessi da lui fornita” ben si concilia invece “con quella che avrebbe
potuto effettuare una persona che presenta vuoti di memoria causati dall’alcool”.
Ulteriore prova di ciò è inoltre data dal “rapido e sospetto allontanamento
dal luogo dei fatti senza annuncio alla polizia, nonostante asseverate lesioni
subite dolosamente” (sentenza, pag. 8-14 consid. 3-6).
4.1.2
In
diritto, il giudice ha spiegato che – per quanto concerne il reato di molestie
sessuali – afferrando il seno di PC 2, “spostando la mano da sopra la sua
spalla destra allo stesso, passandola da dietro sotto l’ascella, raffigura innegabilmente
una via di fatto con prerogativa oggettivamente sessuale”. La “presa
ferma” (del seno) – ha sottolineato il giudice – rivela che l’atto è stato
commesso intenzionalmente.
Per
quanto attiene al reato di lesioni semplici subito da PC 2, il giudice ha
spiegato che, oggettivamente, le lesioni certificate “sono sicuramente
compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente, a
terra provocata dalla spinta da parte dell’imputato”. Le dolorose contusioni
della colonna sacrale e della spalla – ha spiegato il primo giudice – “non
possono essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le
lesioni semplici”.
Dal punto
di vista soggettivo la spinta è stata inferta, con forza, volontariamente, non
potendo l’imputato, per questo motivo, non prevedere che cadendo la donna
potesse ferirsi. Egli ha quindi agito con dolo eventuale, anche se il primo
giudice è convinto che RI 1 “si sia mosso per fare del male”.
Le
lesioni subìte da PC 1, certificate come “trauma contusivo diretto
sull’emiviso destro con frattura del dente para incisivo destro”, sono,
secondo il pretore penale, “senza ombra di dubbio” delle lesioni
semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.
Per
quanto concerne invece la rottura del mignolo, il giudice ha prosciolto
l’imputato poiché non v’era prova certa che sia stato il prevenuto a
provocargliela, visto che inoltre lo stesso PC 1 non ne era certo.
Dal punto
di vista soggettivo, “è innegabile” – ha concluso il giudice della
Pretura penale – “che il pugno sia stato assestato volontariamente e con l’intenzione
di fare del male” (sentenza, pag. 15-18 consid. 8-11).
4.2
Secondo
il ricorrente la condanna sarebbe stata pronunciata in violazione del principio
in dubio pro reo.
Egli
esordisce sostenendo che tutti i testi sentiti, oltre ad essere “degli amici
dei querelanti”, non potevano “fornire elementi utili di giudizio”
perché non avrebbero assistito direttamente ai fatti. Le due versioni
contrastanti (quella dei querelanti e quella dell’imputato) e “troppi dubbi”
– sottolinea il ricorrente – avrebbero dovuto determinare il primo giudice
a proscioglierlo da entrambe le imputazioni di molestie sessuali e lesioni
semplici.
Infatti,
per quanto attiene al reato di molestie sessuali, nessun testimone avrebbe
assistito alla molestia. Vi sarebbe quindi solo la versione della donna, mentre
nemmeno l’allora convivente PC 1 avrebbe visto nulla. Il referto medico
prodotto dalla donna non certifica – aggiunge il ricorrente – né la presenza di
tracce di piccoli ematomi né di dolori patiti dalla donna. Nessun altro
riscontro oggettivo è stato quindi trovato per avvalorare la tesi della
querelante.
Per
quanto attiene al reato di lesioni semplici il ricorrente precisa che, per
quanto concerne PC 2, dal referto medico d’uscita __________ non sarebbe “dato
di sapere con certezza come e da chi” le ferite siano state causate. Il
verbale dell’unico testimone, __________, come già indicato dal ricorrente, andava
estromesso dagli atti. RI 1 prosegue sostenendo che la querelante “potrebbe
anche avere perso l’equilibrio e essere caduta da sola”. Del resto, il
certificato medico in parola attesterebbe di una caduta accidentale.
Per
quanto concerne invece PC 1, e in particolare il “dente rotto”, il
giudice non avrebbe dimostrato il nesso di causalità naturale e adeguato: il
querelante – sostiene il ricorrente – “potrebbe essersi rotto il dente da
solo, durante la colluttazione”. Lo stesso PC 1, inoltre, avrebbe riferito
di essersi accorto del dente rotto solo al termine della colluttazione con
l’imputato. Essi, infatti, “hanno ruzzolato per diverso tempo prima che il Signor
__________ riuscisse a separare il PC 1 che le stava dando di santa ragione al RI
1”. Potrebbe essere stata, inoltre, la stessa PC 2 – sostiene il
ricorrente – ad avere sferrato il calcio che gli avrebbe rotto il dente,
infatti il testimone __________ ha riferito di avere visto PC 2 sferrare calci
contro il ricorrente, per cui inavvertitamente potrebbe averne sferrato uno anche
contro il marito (ricorso, pag. 6-9).
4.3.1
Il principio in dubio pro reo, quale corollario della
garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto
ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una
ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una
valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si
siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione
delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti
e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa
una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si
impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il
giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle
risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid.
2a; 124 IV 86 consid. 2a,
e rispettivi rinvii).
4.3.2
Le censure, oltre ad essere estremamente deboli e inconsistenti,
hanno chiara indole appellatoria. Ciò considerato, il
richiamo al principio in dubio pro reo non è di ausilio al ricorrente
nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito alla valutazione delle prove, la stessa portata
del divieto dell’arbitrio. Non sostanziata, la critica –
come visto – andrebbe dichiarata d’acchito inammissibile. Comunque sia, non si
può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente
quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere
dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV
86.
consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38).
Il giudice
della pretura penale ha ben illustrato gli elementi che lo hanno convinto della
colpevolezza dell’imputato.
Egli ha
dapprima valutato le accuse mosse contro di lui dalle parti civili, rigettando,
a ragione, l’ipotesi del complotto della coppia (allora conviventi, oggi marito
e moglie) contro RI 1. A tal proposito, il giudice di prime cure ha spiegato
che i querelanti avrebbero potuto corroborare con maggiore incisività le loro
dichiarazioni, soprattutto per alcuni accadimenti che solo loro potevano riferire.
Ad esempio il fatto che PC 1 non ha visto (e lo ha dichiarato) il
palpeggiamento al seno della convivente e il fatto di non avere voluto
addebitare anche la rottura del dito all’imputato, poiché lui stesso, reagendo
in modo scomposto all’offesa, avrebbe potuto procurarsi la lesione da solo o
addirittura colpendo il qui prevenuto (vedi anche verbale del dibattimento pag.
5). Ma non lo ho fatto, a dimostrazione quindi della buona fede della parte
civile. La donna, inoltre, ha dichiarato di non avere visto l’aggressione a PC
1.
(verbale d’interrogatorio di PC 2 dell’11 giugno 2007, pag. 3), dando prova
anch’essa di non volere inventarsi nulla pur di far condannare l’imputato.
Il
giudice ha quindi potuto trovare, in seguito, diversi punti di convergenza tra
le dichiarazioni delle parti civili e quelle dei testimoni. Questi ultimi, alla
pari dei danneggiati, hanno dichiarato che l’imputato era “ubriaco” e
che PC 1 sanguinava ed aveva un dente rotto in mano (verbale d’interrogatorio
di __________ del 16 giugno 2007, pag. 1; verbale d’interrogatorio di __________
del 26 giugno 2007, pag. 1-2; verbale di interrogatorio di __________ del 17
giugno 2007, pag. 2). RI 1, invece non è apparso uscire malconcio dalla lite, e
del resto, nemmeno ha provato di esserlo stato.
Ciò che
avvalora la tesi del primo giudice, è, inoltre, l’abbandono della scena da
parte del prevenuto subito dopo i fatti. Non si capisce perché non abbia
chiamato lui stesso la polizia, cui avrebbe potuto denunciare immediatamente la
presunta aggressione subìta dalla coppia. Egli, inoltre, se veramente si fosse
ferito (gravemente), si sarebbe fatto accompagnare all’ospedale dall’amico
presso cui sembra si sia rifugiato, e comunque avrebbe denunciato, se non la
sera stessa, almeno il giorno dopo l’accaduto. Invece, nemmeno ha prodotto un
referto medico che certificasse le lesioni subìte. Nulla. Di fronte a questa
situazione il primo giudice non poteva decidere altrimenti. Il ricorso, oltre
ad essere appellatorio, quindi inammissibile, nemmeno reggerebbe – come visto –
a un esame di merito. Inutile quindi dilungarsi oltre nella disamina. Il
risultato complessivo del giudizio del primo giudice non può dirsi né
arbitrario né tanto meno lesivo del principio della presunzione d’innocenza cui
accenna il ricorrente, tra l’altro senza nessuna convinzione e senza spiegare
in cosa consisterebbero i dubbi che il giudice avrebbe dovuto avere.
5.
Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, siccome
manifestamente infondato e in gran parte inammissibile. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Ad PC 1, che si è limitato ad inviare il 6 giugno 2008
uno scritto con cui ha proposto la reiezione del ricorso, non va riconosciuto
il diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 9 cpv.6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 1 000.–
sono posti a carico del ricorrente
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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