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Decisione

17.2008.30

Ricorso per vizi di procedura. Principi per verbalizzazione secondo il nuovo CPP federale. Negata l'estromissione dagli atti di un verbale reso da un testimone deceduto prima del contraddittorio con l

3 giugno 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Dopo

avere espresso il suo disappunto su alcune esternazioni del primo giudice

durante il dibattimento, in sostanza volte a criticare l’atteggiamento avuto

dalla difesa che – secondo il ricorrente – “altro non ha fatto che

esperire coscienziosamente il suo dovere di patrocinio e sollevare opportune

censure”, nella sua “premessa” il ricorrente si duole del contenuto

del verbale del dibattimento, che, oltre ad essergli stato intimato, nonostante

le richieste, solo con la sentenza, non conterrebbe “neppure sommariamente”

le domande e le risposte dell’accusato e delle parti civili. Il giudice avrebbe

invece riportato “soltanto stralci utili a mettere in cattiva luce la difesa”,

la cui arringa invece sarebbe durata “almeno mezz’ora”. Sebbene non

intenda tacciare di falso il verbale, il ricorrente “eccepisce

l’incompletezza dello stesso”, quindi postula, “già per questo motivo”,

l’accoglimento del ricorso (ricorso, pag. 2-3).

Ora, per quanto attiene alla presunta incompletezza del verbale, il

ricorrente, difeso da un legale, può solo rimproverare sé stesso. Nulla gli

impediva infatti di esigere la verbalizzazione delle dichiarazioni ritenute

utili ai fini del giudizio, compresa l’intera arringa (art. 255 cpv. 2 e cpv. 3

lett. b e c CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 273 CPP). Non

avendo reagito al dibattimento, egli non può perciò supplire alla sua passività

dolendosi dell’operato del giudice al riguardo davanti all’autorità ricorsuale

(art. 288 lett. b CPP). Del resto egli nemmeno indica quali sarebbero state le

parti omesse che lo avrebbero penalizzato, e cosa con esse avrebbe potuto

provare. Su questo punto il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile.

D’altra

parte, il problema della verbalizzazione si presenta sovente, specie nelle

cause a giudizio del pretore penale, ove non di rado il verbale riporta solo

parte di quanto compiutamente detto al dibattimento. L’art. 255 cpv. 2 e 3

lett. b CPP, applicabile sussidiariamente dato che l’art. 275 CPP (che

determina il contenuto del verbale dell’ udienza nei processi davanti al

giudice della Pretura penale) non è di alcun sussidio al riguardo, stabilisce

nondimeno che nel verbale del processo va riportato sommariamente lo

svolgimento del processo (cpv. 2) e vanno riportate le risposte dell’accusa,

come pure le deposizioni dei periti e dei testimoni se queste persone sono

interrogate per la prima volta al dibattimento o modificano al dibattimento

quanto hanno dichiarato in istruttoria (cpv. 3 lett. b). Come detto, tuttavia,

il ricorrente non pretende che il verbale contenga inesattezze o citazioni non

conformi alla realtà. E’ comunque utile ricordare che con il nuovo codice di

diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale federale, CPP;

FF 2007 pag. 6327 segg.) le verbalizzazioni dovranno essere più dettagliate (v.

art. 78 nCPP); chi dirige il procedimento sarà “responsabile della verbalizzazione

completa ed esatta degli atti procedurali” (art. 76 cpv. 3 nCPP) e dovrà

attestarne l’esattezza (art. 76 cpv. 2 nCPP). Sia come sia, è comunque

auspicabile che i giudici della Pretura penale si adoperino già sin d’ora per

rendere al lettore più trasparente l’andamento del processo, verbalizzando con

cura le dichiarazioni di testi e periti ritenute utili ai fini

dell’accertamento dei fatti, in modo da agevolare l’autorità ricorsuale in caso

di contestazioni del tipo di quelle sollevate nel ricorso.

3.

3.1. Secondo

il ricorrente sarebbe arbitraria la decisione del giudice della Pretura penale

con la quale è stata respinta l’eccezione volta ad estromettere dagli atti “tutte

le risultanze dell’istruttoria di polizia, segnatamente del verbale di

interrogatorio del teste __________ – unico teste a carico dell’accusato per

quanto attiene al reato di lesioni semplici”, in ragione del fatto che –

sottolinea il ricorrente – non lo ha mai potuto contro-interrogare. L’assenza

di un contraddittorio, oltre al fatto che l’accusato neppure sarebbe stato

interrogato dal magistrato d’accusa, sarebbe “incompatibile con la CEDU”.

Essendo __________ l’unico teste a carico dell’imputato, il “principio

dell’equo processo” imporrebbe quindi che l’accusato abbia avuto almeno una

volta la facoltà di confrontarsi con il testimone. Deceduto nel corso del 2007,

__________ avrebbe potuto essere interrogato prima, quando v’era la possibilità

di farlo; non avendolo potuto fare il suo verbale sarebbe dovuto essere

estromesso dagli atti (ricorso, pag. 3-6).

3.2. Facendo

riferimento all’art. 247 cpv. 1 CPP – secondo cui le deposizioni fatte in

istruttoria non possono essere lette/utilizzate al pubblico dibattimento, ad

eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito

da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o

non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge – il primo

giudice ha spiegato che “essendo il teste __________ deceduto nel corso

dello scorso anno, come noto al legale, sussistono le basi per l’utilizzo del

suo verbale d’interrogatorio al dibattimento”. Il prevenuto, ha soggiunto

il giudice, “verrà quindi confrontato anche con le dichiarazioni di questo

teste, che ha comunque dimostrato già in entrata di conoscere”(sentenza,

pag. 5).

3.3. Il

problema che si pone è in sostanza quello di sapere se il verbale di un

testimone – deceduto prima di un eventuale contraddittorio con l’accusato – che

coinvolge/accusa direttamente il prevenuto di un reato debba essere estromesso

dagli atti.

La

risposta è negativa. Secondo l’art. 247 cpv. 1 CPP, le deposizioni fatte in

istruttoria non possono essere lette (o utilizzate per quanto attiene alla

Pretura penale, art. 274 cpv. 3 CPP) al pubblico dibattimento, ad eccezione dei

casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia

mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato

possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 288

e 299 CPP. Se __________ fosse ancora vivo, un eventuale mancata concessione

all’imputato della facoltà di interrogare chi l’accusa, avrebbe comportato la

violazione del diritto di essere sentiti (Rusca/ Salmina/Verda,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 6-11 ad art.

62 CPP). Spettava al giudice del merito, in quest’ultima eventualità, garantire

il contraddittorio. Ma, nella specie, il teste è deceduto prima che ciò potesse

essere fatto. Spetta al giudice valutare con circospezione una deposizione del

genere, ovviamente dopo che il prevenuto abbia potuto confrontarsi con la

stessa (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozesrecht, 6. ed., Basilea 2005, pag. 253 n. 6a), ciò

che è avvenuto in concreto (sentenza, pag. 12 consid. 5).

Il rispetto del principio della garanzia del contraddittorio

cui accenna il ricorrente è un principio cardine del processo penale, cui si

può derogare solo in casi eccezionali, come per l’appunto prevede lo stesso

art. 247 cpv. 1 CPP. Per giungere a un verdetto di colpevolezza il giudice deve,

comunque, corroborare il proprio convincimento con altri elementi che avvalorino

la fondatezza delle accuse. Di questo e sull’apprezzamento in generale delle

prove si dirà, se necessario, in seguito.

4.

4.1.1. Il giudice della pretura penale ha ritenuto la versione delle parti

civili credibile e rispecchiante la realtà dei fatti. Le loro dichiarazioni

sono state infatti riconosciute “attendibili poiché univoche, costanti, non

contraddittorie, lineari e prive di ricostruzioni illogiche”, confortate

inoltre dai riscontri delle testimonianze delle persone sentite dalla polizia

durante l’istruzione formale.

Partendo

dal presupposto che l’imputato era ubriaco, il giudice ha spiegato che il

susseguirsi degli eventi è stato illustrato in maniera coerente e logica, “anche

per quanto concerne il palpeggiamento del seno, che non è stato visto da

nessuno se non dalla vittima stessa”. Solo un gesto del genere avrebbe

potuto innescare una reazione della donna “tanto brusca e spingerla a dargli

del porco ed a gettargli il vino in faccia”. Prova del fatto che i coniugi

non hanno preparato a tavolino le accuse contro il prevenuto è il

riconoscimento da parte di PC 1 di non avere assistito al gesto dell’imputato;

nulla gli avrebbe impedito – secondo la teoria della cospirazione avanzata da RI

1 – di dichiarare di avere visto anche il palpeggiamento al seno dell’allora

convivente. Analogamente – ha precisato il primo giudice – PC 2 avrebbe potuto dichiarare

di avere visto l’imputato sferrare un pugno in faccia al convivente, al posto

di affermare di non avere visto nulla. Inoltre, PC 1 avrebbe potuto incolpare

direttamente RI 1 anche della “rottura del dito”, e non affermare di non

sapere come se lo è rotto.

Altrettanto

credibile – ha soggiunto il giudice – “è che sia stato proprio il prevenuto

ad aggredire fisicamente, per primo e senza preavviso, la signora PC 2 e,

immediatamente dopo, il di lei marito, rompendogli un dente”.

Anche le

dichiarazioni dei testi sentiti dalla polizia hanno confermato – ha

sottolineato il giudice – la versione delle parti civili.

Innanzitutto,

è emerso che l’imputato era ubriaco. Poi, che PC 1 perdeva sangue dal naso e

che aveva subìto la rottura di un dente. È emerso, inoltre, che l’imputato ha

violentemente spintonato la donna a terra facendola cozzare contro un palo di

ferro e che ha sferrato un pugno, “a tradimento”, al volto di PC 1 Ed

Considerandi

infine, i testi sentiti hanno potuto affermare che RI 1 non presentava, alla

fine della bagarre, segni evidenti di ferite.

Lacunose

e prive di logica, per contro, sono state – ha spiegato il giudice – le

dichiarazioni dell’imputato: egli sarebbe stato aggredito, senza motivo, sia

verbalmente sia fisicamente dalle parti civili, PC 1 lo avrebbe apostrofato “teron

da merda”, poi gli avrebbe gettato la birra in faccia, la donna gli avrebbe

rotto un bicchiere in testa dicendogli “sei un porco”, il tutto senza

giustificazione alcuna, ed infine lo avrebbero preso a pedate su tutto il

corpo. Il giudice della Pretura penale ha sottolineato che nessuno dei

testimoni ha visto del sangue sul volto di RI 1. Prive di consistenza e poco

plausibili sono state definite dal primo giudice le motivazioni per cui massimo

RI 1 non si sarebbe recato all’ospedale per farsi curare, ossia perché era “troppo

concentrato sugli esami per l’ottenimento del diploma da selvicoltore che

avrebbe avuto nei giorni seguenti”. Per di più – ha sottolineato il giudice

– “l’imputato nemmeno si è adoperato per produrre una prova documentale,

facilmente ottenibile, per attestare la data degli esami”.

Il

giudice ha quindi concluso che la versione dell’imputato, “il concatenamento

dei fatti, rispettivamente la descrizione imprecisa ed incongruente degli

stessi da lui fornita” ben si concilia invece “con quella che avrebbe

potuto effettuare una persona che presenta vuoti di memoria causati dall’alcool”.

Ulteriore prova di ciò è inoltre data dal “rapido e sospetto allontanamento

dal luogo dei fatti senza annuncio alla polizia, nonostante asseverate lesioni

subite dolosamente” (sentenza, pag. 8-14 consid. 3-6).

4.1.2

In

diritto, il giudice ha spiegato che – per quanto concerne il reato di molestie

sessuali – afferrando il seno di PC 2, “spostando la mano da sopra la sua

spalla destra allo stesso, passandola da dietro sotto l’ascella, raffigura innegabilmente

una via di fatto con prerogativa oggettivamente sessuale”. La “presa

ferma” (del seno) – ha sottolineato il giudice – rivela che l’atto è stato

commesso intenzionalmente.

Per

quanto attiene al reato di lesioni semplici subito da PC 2, il giudice ha

spiegato che, oggettivamente, le lesioni certificate “sono sicuramente

compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente, a

terra provocata dalla spinta da parte dell’imputato”. Le dolorose contusioni

della colonna sacrale e della spalla – ha spiegato il primo giudice – “non

possono essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le

lesioni semplici”.

Dal punto

di vista soggettivo la spinta è stata inferta, con forza, volontariamente, non

potendo l’imputato, per questo motivo, non prevedere che cadendo la donna

potesse ferirsi. Egli ha quindi agito con dolo eventuale, anche se il primo

giudice è convinto che RI 1 “si sia mosso per fare del male”.

Le

lesioni subìte da PC 1, certificate come “trauma contusivo diretto

sull’emiviso destro con frattura del dente para incisivo destro”, sono,

secondo il pretore penale, “senza ombra di dubbio” delle lesioni

semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.

Per

quanto concerne invece la rottura del mignolo, il giudice ha prosciolto

l’imputato poiché non v’era prova certa che sia stato il prevenuto a

provocargliela, visto che inoltre lo stesso PC 1 non ne era certo.

Dal punto

di vista soggettivo, “è innegabile” – ha concluso il giudice della

Pretura penale – “che il pugno sia stato assestato volontariamente e con l’intenzione

di fare del male” (sentenza, pag. 15-18 consid. 8-11).

4.2

Secondo

il ricorrente la condanna sarebbe stata pronunciata in violazione del principio

in dubio pro reo.

Egli

esordisce sostenendo che tutti i testi sentiti, oltre ad essere “degli amici

dei querelanti”, non potevano “fornire elementi utili di giudizio”

perché non avrebbero assistito direttamente ai fatti. Le due versioni

contrastanti (quella dei querelanti e quella dell’imputato) e “troppi dubbi”

– sottolinea il ricorrente – avrebbero dovuto determinare il primo giudice

a proscioglierlo da entrambe le imputazioni di molestie sessuali e lesioni

semplici.

Infatti,

per quanto attiene al reato di molestie sessuali, nessun testimone avrebbe

assistito alla molestia. Vi sarebbe quindi solo la versione della donna, mentre

nemmeno l’allora convivente PC 1 avrebbe visto nulla. Il referto medico

prodotto dalla donna non certifica – aggiunge il ricorrente – né la presenza di

tracce di piccoli ematomi né di dolori patiti dalla donna. Nessun altro

riscontro oggettivo è stato quindi trovato per avvalorare la tesi della

querelante.

Per

quanto attiene al reato di lesioni semplici il ricorrente precisa che, per

quanto concerne PC 2, dal referto medico d’uscita __________ non sarebbe “dato

di sapere con certezza come e da chi” le ferite siano state causate. Il

verbale dell’unico testimone, __________, come già indicato dal ricorrente, andava

estromesso dagli atti. RI 1 prosegue sostenendo che la querelante “potrebbe

anche avere perso l’equilibrio e essere caduta da sola”. Del resto, il

certificato medico in parola attesterebbe di una caduta accidentale.

Per

quanto concerne invece PC 1, e in particolare il “dente rotto”, il

giudice non avrebbe dimostrato il nesso di causalità naturale e adeguato: il

querelante – sostiene il ricorrente – “potrebbe essersi rotto il dente da

solo, durante la colluttazione”. Lo stesso PC 1, inoltre, avrebbe riferito

di essersi accorto del dente rotto solo al termine della colluttazione con

l’imputato. Essi, infatti, “hanno ruzzolato per diverso tempo prima che il Signor

__________ riuscisse a separare il PC 1 che le stava dando di santa ragione al RI

1”. Potrebbe essere stata, inoltre, la stessa PC 2 – sostiene il

ricorrente – ad avere sferrato il calcio che gli avrebbe rotto il dente,

infatti il testimone __________ ha riferito di avere visto PC 2 sferrare calci

contro il ricorrente, per cui inavvertitamente potrebbe averne sferrato uno anche

contro il marito (ricorso, pag. 6-9).

4.3.1

Il principio in dubio pro reo, quale corollario della

garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto

ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una

ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una

valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si

siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione

delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti

e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa

una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si

impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il

giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle

risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid.

2a; 124 IV 86 consid. 2a,

e rispettivi rinvii).

4.3.2

Le censure, oltre ad essere estremamente deboli e inconsistenti,

hanno chiara indole appellatoria. Ciò considerato, il

richiamo al principio in dubio pro reo non è di ausilio al ricorrente

nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito alla valutazione delle prove, la stessa portata

del divieto dell’arbitrio. Non sostanziata, la critica –

come visto – andrebbe dichiarata d’acchito inammissibile. Comun­que sia, non si

può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente

quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere

dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV

86.

consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38).

Il giudice

della pretura penale ha ben illustrato gli elementi che lo hanno convinto della

colpevolezza dell’imputato.

Egli ha

dapprima valutato le accuse mosse contro di lui dalle parti civili, rigettando,

a ragione, l’ipotesi del complotto della coppia (allora conviventi, oggi marito

e moglie) contro RI 1. A tal proposito, il giudice di prime cure ha spiegato

che i querelanti avrebbero potuto corroborare con maggiore incisività le loro

dichiarazioni, soprattutto per alcuni accadimenti che solo loro potevano riferire.

Ad esempio il fatto che PC 1 non ha visto (e lo ha dichiarato) il

palpeggiamento al seno della convivente e il fatto di non avere voluto

addebitare anche la rottura del dito all’imputato, poiché lui stesso, reagendo

in modo scomposto all’offesa, avrebbe potuto procurarsi la lesione da solo o

addirittura colpendo il qui prevenuto (vedi anche verbale del dibattimento pag.

5). Ma non lo ho fatto, a dimostrazione quindi della buona fede della parte

civile. La donna, inoltre, ha dichiarato di non avere visto l’aggressione a PC

1.

(verbale d’interrogatorio di PC 2 dell’11 giugno 2007, pag. 3), dando prova

anch’essa di non volere inventarsi nulla pur di far condannare l’imputato.

Il

giudice ha quindi potuto trovare, in seguito, diversi punti di convergenza tra

le dichiarazioni delle parti civili e quelle dei testimoni. Questi ultimi, alla

pari dei danneggiati, hanno dichiarato che l’imputato era “ubriaco” e

che PC 1 sanguinava ed aveva un dente rotto in mano (verbale d’interrogatorio

di __________ del 16 giugno 2007, pag. 1; verbale d’interrogatorio di __________

del 26 giugno 2007, pag. 1-2; verbale di interrogatorio di __________ del 17

giugno 2007, pag. 2). RI 1, invece non è apparso uscire malconcio dalla lite, e

del resto, nemmeno ha provato di esserlo stato.

Ciò che

avvalora la tesi del primo giudice, è, inoltre, l’abbandono della scena da

parte del prevenuto subito dopo i fatti. Non si capisce perché non abbia

chiamato lui stesso la polizia, cui avrebbe potuto denunciare immediatamente la

presunta aggressione subìta dalla coppia. Egli, inoltre, se veramente si fosse

ferito (gravemente), si sarebbe fatto accompagnare all’ospedale dall’amico

presso cui sembra si sia rifugiato, e comunque avrebbe denunciato, se non la

sera stessa, almeno il giorno dopo l’accaduto. Invece, nemmeno ha prodotto un

referto medico che certificasse le lesioni subìte. Nulla. Di fronte a questa

situazione il primo giudice non poteva decidere altrimenti. Il ricorso, oltre

ad essere appellatorio, quindi inammissibile, nemmeno reggerebbe – come visto –

a un esame di merito. Inutile quindi dilungarsi oltre nella disamina. Il

risultato complessivo del giudizio del primo giudice non può dirsi né

arbitrario né tanto meno lesivo del principio della presunzione d’innocenza cui

accenna il ricorrente, tra l’altro senza nessuna convinzione e senza spiegare

in cosa consisterebbero i dubbi che il giudice avrebbe dovuto avere.

5.

Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, siccome

manifestamente infondato e in gran parte inammissibile. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Ad PC 1, che si è limitato ad inviare il 6 giugno 2008

uno scritto con cui ha proposto la reiezione del ricorso, non va riconosciuto

il diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 9 cpv.6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 1 000.–

sono posti a carico del ricorrente

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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