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Decisione

17.2008.31

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). La repressione dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc non necessita di un inquinamento effettivo ma di un rischio concreto. Stato di necessità (esimente e

19 maggio 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Il

ricorrente si duole di non sapere “ancora oggi” per quale norma

sostanziale egli è stato condannato. Il primo giudice avrebbe “genericamente”

deciso per la condanna sulla base dell’art. 70 cpv. 1 LPAc, mentre il

procuratore pubblico avrebbe indicato altre norme (art. 6 LPAc, 6 OPAc,

Considerandi

allegato 3.2 OPAc). Questa “carenza fondamentale nel dispositivo di

condanna”, che costituirebbe – spiega il ricorrente – diniego di giustizia

e violazione della CEDU, dovrebbe portare alla cassazione della sentenza impugnata.

Una disquisizione nella motivazione della sentenza che cita singole norme di

merito non sarebbe sufficiente perché costituirebbe “solo un’argomentazione

diffusa senza conclusioni precise sulla loro effettiva violazione, violazione

che deve essere confermata nel dispositivo” (ricorso, pag. 3-4 punto 2).

La

censura si palesa pretestuosa, oltre a non essere debitamente motivata. Che il

Dispositivo

dispositivo della sentenza non abbia indicato anche le puntali disposizioni che

hanno portato alla condanna per infrazione alla LPAc non ha, per finire,

nessuna incidenza, perché queste sono state discusse in sentenza, per cui il

prevenuto sa bene sulla base di quali disposizioni è stato condannato (v.

consid. 4 e 14). Oltretutto, l’art. 70 LPAc, in particolare il cpv. 1, elenca i

casi in cui l’autore viene penalmente sanzionato (delitti); tra questi figura

il caso dell’art. 6 LPAc (che recita al cpv. 1 “é vietato introdurre

direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che

possono inquinarle” ; cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.531/2001 del

18 gennaio 2002, consid. 2b/dd e 2c), che unitamente all’art. 6 dell’OPAc e

l’annesso 3.2 completano l’applicazione del principio di cui allo stesso art. 6

LPAc. Inutile quindi dilungarsi oltre. Il rimedio è manifestamente inammissibile.

3. Riferendosi

alle dichiarazioni dello stesso imputato e di __________ (ingegnere civile e

per la difesa del suolo, incaricata da __________ della direzione lavori del

lotto __________ e responsabile in seno ad __________ del rispetto delle

disposizioni a protezione dell’ambiente), il primo giudice ha accertato che già

nel 2004 e 2005 (sino ad agosto) il Consorzio __________ ha illecitamente

attinto acqua dalla falda per diluire le acque sgorganti dall’impianto di

trattamento, al fine di conformarsi ai parametri previsti dall’OPAc, provocando in questo modo inevitabilmente il riversamento nel corso d’acqua di una quantità elevata

di sostanze non solubili, in particolare di carbonato di calcio.

Il

giudice della Pretura penale ha in seguito analizzato i risultati delle analisi

effettuate il 12 luglio 2005 dal laboratorio della Sezione cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), da cui à risultata una

presenza di sostanze in sospensione di 33 mg/l all’entrata nel fiume e di 34

dopo il pretrattamento. Egli ha quindi constatato che il valore di 20 mg/l previsto

dall’ordinanza – che “rappresenta un limite massimo che non può mai essere

oltrepassato e non un valore medio che consente dei superamenti, se

compensabili con momenti di bassa presenza di sostanze non solubili – è

stato superato di oltre una volta e mezza, sia all’uscita dell’impianto che

all’immissione nel fiume Ticino. Il pretore ha inoltre fatto riferimento anche

alla lettera 10 agosto 2005 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e

della protezione del suolo della SPAAS, che ha concluso nella stessa direzione,

in particolare precisando addirittura che i sistemi di controllo non

funzionavano correttamente “o erano addirittura disattivati (gestione

manuale e non automatica dell’impianto)” e alla perizia resa ad __________

dalla ditta __________ il 10 novembre 2005 che ha attestato ulteriori

infrazioni alle disposizioni dell’OPAc circa la presenza nell’acqua di sostanze

non disciolte.

Il

giudice della Pretura penale ha quindi raggiunto il convincimento, confortato

anche dallo scritto 7 novembre 2005 della SPAAS, che “attraverso l’illecita

diluizione sistematica delle acque in uscita con acqua pura, di falda, il

Consorzio __________ diretto dall’imputato abbia immesso nel fiume Ticino dei

quantitativi maggiori di sostanze non solubili, in modo particolare carbonato

di calcio, di quanto sarebbe avvenuto se fossero state ossequiate le normative

in materia”. Egli ha quindi concluso che il carbonato di calcio, se

riversato in quantità considerevoli, è idoneo ad inquinare e, quindi,

danneggiare un corso d’acqua. L’effetto nefasto – ha precisato il primo giudice

– non dipende dalla qualità delle sostanze disperse nella natura, ma dalla loro

quantità, e “il limite di 20 mg/l è stato proprio fissato per evitare che

dei materiali non solubili giungano in un corso d’acqua in misura talmente

elevata da non poter essere normalmente assorbiti dall’ecosistema”. Queste

sostanze – ha ribadito il giudice, sempre facendo riferimento alle conclusioni

degli esperti cantonali, in particolare allo scritto 10 gennaio 2006

dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della

SPAAS – “vanno inevitabilmente a depositarsi sul fondo del fiume, o ai suoi

bordi, e, se troppo abbondanti possono creare seri problemi ambientali”.

Nonostante

sia emerso che l’immissione nel fiume di acque non conformi alle disposizioni

ambientali dell’OPAc è avvenuta anche prima del periodo preso in considerazione

dal decreto di accusa (inizio 2005 – agosto 2005), “visto il principio

dell’immutabilità del decreto”, il pretore penale si è limitato a trattare

il periodo stabilito nel decreto di accusa.

Quindi,

il giudice ha concluso che, sotto l’esclusiva conduzione dell’imputato, nella

prima metà del 2005, il Consorzio __________ ha immesso nel fiume Ticino in

maniera illecita quantitativi eccessivi di sostanze non solubili, sicuramente

superiori ai limiti di 20 mg/l concessi dall’allegato 3.2. dell’OPAc, “utilizzando

l’espediente, espressamente vietato dalla stessa norma, di diluire le acque

trattate con acqua pulita estratta direttamente dalla falda. In questo modo nel

ricettore naturale è stato convogliato carbonato di calcio in quantitativi tali

da poterlo potenzialmente inquinare e da compromettere l’equilibrio biologico

della zona adiacente al punto di scarico”. Quale organo con potere

decisionale del Consorzio __________, l’imputato è stato indicato dal giudice

quale unico responsabile delle azioni incriminate.

Per

quanto attiene l’aspetto soggettivo, il giudice penale non ha avuto “alcun

dubbio circa l’intenzionalità del signor RI 1 nel commettere il reato”.

Quest’ultimo ha sempre ammesso di conoscere le disposizioni di legge ed ha pure

riconosciuto di aver proceduto alla diluizione al fine di poter riversare senza

problemi le acque in uscita dal suo impianto, evitando che i sistemi d’allarme

si attivassero e bloccassero tutto. Egli – ha sottolineato il pretore – “è

stato costantemente cosciente del fatto che stava rovesciando nel fiume

importanti quantitativi di carbonato di calcio”. Pensare di non inquinare

le acque perché le sostanze, comunque naturali, si sarebbero depositate sul

fondo, è, secondo il giudice della Pretura penale, “un’interpretazione molto

soggettiva e di comodo”, per cui nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore sui

fatti (sentenza, pag. 5-11 consid. 5-11).

a) In diritto il ricorrente sostiene che i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di cui all’art. 70 cpv. 1 LPAc non sarebbero realizzati

nella fattispecie. Il superamento del parametro di 20 mg/l – comunque, secondo

il ricorrente, non provato – non costituirebbe il vero problema, che sarebbe

invece da ricondurre alla “torbidità delle acque di scarico causata dalla presenza

di tensioattivi (detergenti)”, situazione questa che sistematicamente

faceva scattare l’allarme dell’impianto di depurazione.

Pur riconoscendo carenze nell’impianto accusatorio, la condanna

emessa dal giudice della Pretura penale si basa su un’ipotesi, e non su “fatti

certi” indispensabili per la configurazione del reato. Per sopperire a

dette carenze, il primo giudice avrebbe argomentato, arbitrariamente e in

contrasto con la legge, riferendosi al rapporto di analisi della SPAAS (Sezione

cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo), dal quale

sarebbe risultato una presenza di 33-34 mg/l di sostanze in sospensione, quindi

mostrando un valore superiore ai 20 mg/l previsto dall’ordinanza, limite

massimo questo che non andrebbe mai superato. Un solo prelievo che attesta un

limite comunque “ampiamente al di sotto del limite insuperabile di 50 mg/l”

non costituirebbe – a detta del ricorrente – “la prova certa della

violazione del parametro legale indicato dal PP nel decreto di accusa”.

Nemmeno l’aggiunta “di acqua di falda (processo di diluizione)”

costituirebbe di per sé una violazione delle prescrizioni legali. Anzi –

prosegue il ricorrente – in determinate situazioni la diluizione è addirittura

auspicabile; nel caso concreto, è infatti servita per abbassare la temperatura,

allineandola a quella del ricettore. Quindi, la diluizione può essere operata

quando vengono immesse nel ricettore sostanze “normalmente biodegradabili”

al fine di salvaguardare l’acqua da “elementi di disturbo, come l’aumento di

temperatura, fenomeni di torbidità eccessiva, fenomeni di eccessiva presenza di

solidi sospesi”, e a volte la diluizione avviene “per effetto naturale” (ad

esempio in caso di forti precipitazioni). È illecita – spiega il ricorrente –

solo quando “costituisce un sotterfugio per immettere nel ricettore sostanze

inquinanti in modo che il massimo percentuale tollerato sia rispettato”.

Nel

caso concreto, non sarebbe stato provato – prosegue il ricorrente – né che

siano state immesse “a piccole dosi” sostanze inquinanti nel ricettore

né che sia stato superato sistematicamente il parametro di 20 mg/l di “solidi

sospesi biodegradabili, tirando verso il basso il parametro con l’aggiunta di

acqua”.

Il

ricorrente ritiene, in definitiva, di avere usato l’acqua di falda per

un’operazione “perfettamente corretta” di raffreddamento delle acque.

Per contro, il fenomeno di “forte schiumatura” sarebbe da addebitare “all’immissione

abusiva di detergenti nelle acque di galleria da parte di ________” (poiché

in mancanza di un impianto di pretrattamento, “ora finalmente realizzato

presso la centrale holcim del Consorzio ________”, la direzioni

lavori e le altre ditte presenti sul cantiere ________usavano l’impianto come “una

pattumiera” dove riversare tutto il calcestruzzo e cemento residuo). Egli

non sarebbe quindi l’artefice dell’inquinamento, “ma una vittima delle

negligenze e delle inadempienze di chi l’ha denunciato” (ricorso, pag. 4-10

punti 3-7).

b) Il

ricorrente contrappone perlopiù il suo parere a quello del primo giudice.

In buona sostanza il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni

appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione

le conclusioni delle analisi operate dagli uffici proposti attraverso la

conferma della propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi – a

parte qualche insignificante eccezione e per di più senza forza argomentativa –

con le motivazioni del primo giudice che ha fondato il suo convincimento sulla

base delle risultanze di esami specialistici e sulla base delle dichiarazioni

raccolte durante l’istruttoria.

Ora,

non basta per sovvertire il giudizio di prima sede affermare che la diluizione,

comunque ammessa dal prevenuto (v. anche sentenza, pag. 5-6 consid. 5), non

abbia inquinato e che anzi la diluizione a volte sarebbe auspicabile (nel senso

che in alcuni casi servirebbe per superare i problemi di torbidità dell’acqua),

o che il superamento dei limiti non sarebbe stato provato.

Innanzitutto,

dal punto di vista oggettivo, la repressione del comportamento sanzionato dalla

normativa (art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc) non necessita di un inquinamento effettivo

delle acque (“fatti certi”, “prova certa della violazione”; ricorso,

pag. 6 consid. 6, pag. 7 consid. 6), ma è sufficiente che l’autore abbia creato

il rischio di tale inquinamento. Punibile è ogni comportamento suscettibile di

sporcare le acque o di pregiudicare l’equilibrio idrico sotterraneo o della

superficie. La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento,

è sufficiente. Certo, un rischio astratto, anche elevato, non è sufficiente. Si

deve essere in presenza di un rischio concreto, ossia quando appare verosimile

o altamente possibile che il bene giuridico venga leso (DTF 124 IV 114 consid.

1 pag. 115; sentenza del Tribunale federale 6P.87/2005

del 5 settembre 2005, consid. 7.1).

Il

memoriale denota al riguardo chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso

per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, anche quando tenta di

contestare le analisi (e quindi le conclusioni) della SPAAS. E lo fa sostenendo

che un solo prelievo “ampiamente al di sotto del limite insuperabile di 50

mg/l” non costituirebbe prova certa della violazione delle prescrizioni

legali. Perché non lo sarebbe, il ricorrente non lo spiega; anzi, avanza pure

teorie secondo le quali a volte le diluizioni sarebbero auspicabili, ancora una

volta senza spiegare e sostanziare perché. Oltretutto, il riferimento al dato

di 50 mg/l dell’allegato 3 OPAc è riferito alle immissioni delle acque di

scarico comunali, e quindi non, come nella fattispecie, alle immissioni delle

acque di scarico industriali (allegato 3.2 OPAc). Anche le accuse a ________ non

sono confortate da nessuna prova oggettiva, anzi l’atteggiamento dell’imputato

è volto soprattutto a scaricare la propria responsabilità su altri. Nemmeno è

sufficiente rimproverare il giudice di avere avvalorato le conclusioni di

uffici che non sarebbero “altro che il risultato di un’attività dello Stato

che tenta di proteggere se stesso, occultando le proprie colpe”, quando neppure

ha tentato di spiegare e sostanziare perché detti risultati non sarebbero

attendibili. Il ricorso, quindi, nella sua limitata ammissibilità, va

decisamente respinto.

4. Il

ricorrente sostiene di essersi trovato in una situazione di emergenza “che

giustificava in ogni caso uno stato di necessità”. Volendo prendere in

considerazione, “per ipotesi”, un rischio di inquinamento, al caso di

specie – spiega il ricorrente – si dovrebbe applicare “la clausola per i

casi d’emergenza prevista dal cpv. 4 dell’allegato 3.2 dell’OPAc, che indica il

principio di proporzionalità come criterio legale per derogare ai valori limiti

in casi irrisolvibili”. L’averlo negato costituirebbe – secondo il

ricorrente – “motivo di cassazione”.

Appurata

la responsabilità di __________ “di questo stato di cose” (ossia quello

della non più “trasparenza” delle acque), all’imputato non restava altra

scelta che l’opzione della “diluizione artificiale”, che non gli si può

imputare a comportamento penalmente rilevante. In sostanza, egli imputa alla __________

la responsabilità della presenza nelle acque di quantitativi troppo elevati di

cemento che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione effettuate con

il suo impianto molto difficoltose e sempre più sovente inefficaci. Il

comportamento illegale e negligente è stato per finire quello di __________, che

invece di avvisare il consorzio __________ (in conformità all’art. 16 e 17 cpv.

2 OPAc) “hanno pensato di poter convogliare senza avvertimento tutti i

residui cementizi all’impianto __________ senza farsi preoccupazione alcuna di

collassarlo inesorabilmente a scadenze regolari” (ricorso, pag. 10-11

consid. 8).

a) Il

giudice della Pretura penale ha spiegato che il problema delle acque provenienti

dal cantiere __________ contenenti quantitativi troppo elevati di cemento, che

rendevano le operazioni di trattamento e depurazione più difficoltose, quindi

senza che il committente procedesse a un pretrattamento prima di inviarle

all’impianto __________, è un problema noto da anni, che ha portato “a

numerosissime discussioni tra la direzione lavori e l’imputato, che hanno

finito per esasperare le posizioni e dare origine a conflitti, rendendo

decisamente più complicato concordare interventi risolutivi”.

Il

giudice ha tuttavia spiegato che – come sostenuto dalla Direzione lavori – nel

capitolato d’appalto non erano stati fissati dei limiti massimi di quantitativi

di cemento che le acque provenienti dal cantiere __________ avrebbero dovuto

rispettare. L’impianto __________ avrebbe dovuto quindi “raffinare anche acque

come quelle che sono effettivamente giunte”. Il giudice ha quindi

sottolineato che il depuratore “era, ed è, potenzialmente in grado di

gestire anche la presenza importante di sostanze inquinanti”, impianto questo

dotato inoltre di sistemi automatici d’allerta.

Pur

riconoscendo la particolarità della situazione creatasi tra il committente e

l’impresa del qui imputato e sebbene le “colpe” non sono da accollare

esclusivamente a quest’ultimo e ai suoi soci, non è possibile – ha concluso il

primo giudice – riconoscere lo stato di necessità e conferire legittimità alle

violazioni della LPAc. Il giudice della Pretura penale ha precisato che “il

convogliamento di acque di cantiere più cariche del previsto di cemento, nel

2005, non era più un evento eccezionale, ma era diventata la regola”.

In

secondo luogo – ha precisato il primo giudice – “la decisione di diluire

l’acqua per permetterle di rientrare artatamente nei parametri di legge non può

essere considerata la soluzione meno incisiva nelle circostanze nelle quali il

signor RI 1 si è trovato ad agire”. I seppur poco concilianti atteggiamenti

della direzione lavori, non conferivano all’amputato “il diritto di

immettere acque inquinate nel fiume Ticino”. Altre soluzioni, “ovviamente

economicamente più dispendiose”, potevano, ha spiegato il giudice, entrare

in linea di conto: in primo luogo procedendo “secondo il protocollo di

emergenza al doppio trattamento delle acque non conformi” e, in via sussidiaria,

“al loro spargimento nei campi, con contestuale avviso della SPAAS”. In

secondo luogo, il pretore penale ha indicato l’eventualità di “adire il

giudice civile per far bloccare i lavori sino a quando il pericolo di

inquinamento non sarebbe stato scongiurato”, e ciò anche se fermare un cantiere “come quello di ________ non sarebbe stata una bazzecola”, ma sarebbe

stato comunque più ragionevole – ha proseguito il giudice – “che continuare

ad immettere nel fiume volumi esagerati di carbonato di calcio per così tanto

tempo”.

Il

giudice ha quindi concluso che alla base del comportamento del prevenuto

v’erano anche “dei ragionamenti di matrice finanziaria”, volti a “evitare

di sobbarcarsi i costi supplementari connessi con i trattamenti supplementari e

gli altri tipi di intervento che la depurazione delle acque provenienti dal cantiere con contenuti così elevati di cemento avrebbe comportato” (sentenza, pag. 9-12

consid. 12-13).

b) Il

nuovo diritto distingue lo stato di necessità esimente (art. 17 CP) da quello

discolpante (art. 18 CP).

Secondo

l’art. 17 CP chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico

proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti

evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

Secondo l’art. 18 cpv. 1 se una persona commette un reato per preservare se

stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile

per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri

beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere

che l’autore sacrificasse il bene in pericolo. Non agisce in modo colpevole

colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene

in pericolo (cpv. 2).

In entrambi i casi l’autore commette un reato per preservarsi da un

pericolo imminente e non altrimenti evitabile (sentenza

del Tribunale federale 6B_720/2007 del 29 marzo 2008,

consid. 5). Il carattere sussidiario è assoluto e costituisce di conseguenza

una condizione alla quale nessuna eccezione può essere sollevata (sentenza del Tribunale federale 6B_622/2008 del 13 gennaio 2009, consid.

3). Di modo che colui che è in grado di rivolgersi alle autorità per evitare

un pericolo non può prevalersi dello stato di necessità (DTF 125 IV 49 consid. 2 c pag. 55 segg; K.

Seelmann, in: Basler Kommentar, Strafrecht

I, ed. 2007, n. 7 ad art. 17 CP). Se a causa di una rappresentazione erronea

dei fatti l’autore crede di essere in pericolo, mentre

oggettivamente non lo era, egli agisce in uno stato di necessità putativa.

Determinare ciò che l’autore di un reato sa, vuole o accetta, e in particolare,

l’esistenza di un errore, è questione di accertamento dei fatti (DTF 125 IV 49

consid. 2d pag. 56).

c) Ora,

al di là dell’inconsistenza delle censure sollevate, non sufficientemente

motivate, e comunque appellatorie, anche un’analisi di merito non gioverebbe

all’imputato. E benché i fatti siano stati commessi nel 2005 e quindi il primo

giudice non si sia chiesto quale diritto, più favorevole all’imputato o meno

(art. 2 cpv. 2 CP), sarebbe applicabile (lex mitior), lo stato di

necessità, quale principio generale i cui estremi sono identici sia sotto il

nuovo che sotto il vecchio diritto (art. 34 vCP), non sono comunque dati in

concreto.

Innanzitutto,

lo stato di necessità deve essere inquadrato in una situazione di “pericolo

imminente”, per cui un’azione prolungata nel tempo (in concreto diversi

mesi, anzi, sembra anche di più; sentenza, pag. 5 consid. 5, pag. 8-9 consid.

10) non è concepibile nell’ottica dello stato di necessità (DTF 122 IV 1

consid. 3a-b pag. 5-6, 109 IV 156 consid. 3 pag. 158; sentenza del Tribunale

federale del 4 luglio 1995, pubblicata in SJ 1995 pag. 737; K. Seelmann, op. cit., n. 5 ad art. 17

CP).

Inoltre,

il giudice ha accertato che v’erano altre “soluzioni più ragionevoli”

seppure “economicamente più dispendiose”, per ovviare all’emergenza:

passare al doppio trattamento delle acque non conformi, al loro spargimento (in

via sussidiaria) nei campi o adire il giudice civile per far bloccare i lavori.

Quindi, non si può affermare nemmeno che, come prevede la legge, che il

pericolo non fosse in altro modo evitabile (“non altrimenti evitabile”,

art. 17 CP; vedi inoltre consid. 4.3 sul carattere sussidiario dello stato di

necessità; DTF 122 IV 1 consid. 3c pag. 6). Certo, il maggiore onere finanziario che un doppio trattamento

avrebbe arrecato al consorzio non ha permesso all’imputato di agire con

lucidità, e nemmeno gli attriti con la direzioni lavori lo hanno aiutato in tal

senso, ma il bene protetto, l’ecosistema delle acque del fiume, è di gran lunga

più importante del danno economico che avrebbe subìto il consorzio. Infatti, l’atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di

quello leso; esso è illecito, ma scusabile o impunibile, qualora i beni

contrapposti siano di valore comparabile (consid. 2b).

(cfr. DTF 122 IV 1 consid. 2a-2b pag. 3-4 . Anche per questo motivo lo stato di

necessità non può essere, quindi, ammesso. Il ricorso, nella sua limita ammissibilità,

è respinto.

5. Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, siccome

manifestamente infondato e in gran parte inammissibile. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.

1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 1 000.–

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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