17.2008.31
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). La repressione dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc non necessita di un inquinamento effettivo ma di un rischio concreto. Stato di necessità (esimente e
19 maggio 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2008.31
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, CCRP
Titolo:
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). La repressione dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc non necessita di un inquinamento effettivo ma di un rischio concreto. Stato di necessità (esimente e discolpante)
CONTRAVVENZIONE ALLA LF SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE
DINIEGO DI GIUSTIZIA
STATO DI NECESSITÀ
art. 17 CPS
art. 18 CPS
art. 6 LPAC
art. 70 cpv. 1 LPAC
art. 6 OPA
Incarto n.
17.2008.31
Lugano
19 maggio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 22 ottobre 2008 da
RI 1
, domiciliato
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 15 aprile 2008 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto il
ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 4 giugno 2007 il procuratore pubblico
ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque (LPAc), per avere, a __________, nel corso del 2005 (fino
al mese di agosto), intenzionalmente e ripetutamente - in quanto responsabile e
titolare della società __________, membro del Consorzio __________, chiamato su
incarico della __________ a provvedere, con un proprio impianto in
corrispondenza del lotto __________ ove procedono i lavori di realizzazione del
nuovo traforo ferroviario alpino (portale Sud Galleria di base del __________),
al trattamento delle acque di scarico inquinate della galleria e delle acque
residue delle istallazioni esterne del cantiere (officina, impianto di
calcestruzzo, installazione di lavaggio dei vagoni) - diluito le acque in
uscita dal proprio impianto di trattamento con acque di falda, violando quindi i
parametri legali (20 mg/l), rispettivamente eludendo i sistemi di controllo
previsti allo scopo di rispettare i parametri legali per l’immissione di
sostanze non disciolte (in specie sostanze fini sedimentabili) in un ricettore
naturale (fiume Ticino), quindi introducendo illecitamente e direttamente nelle
acque sostanze atte ad inquinarle.
In
applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1
alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 390.– ciascuna, per un importo complessivo di
fr. 7 800.–, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni. Ha proposto inoltre la condanna del prevenuto al pagamento
di una multa di fr. 2 000.– (fissando la pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 20 giorni) e delle spese
giudiziarie.
Al
decreto d’accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo
sull’opposizione, con sentenza del 15 aprile 2008 il giudice della Pretura
penale ha confermato il capo di imputazione di infrazione alla Legge federale
sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc), condannando l’imputato a 20
aliquote giornaliere di fr. 340.– ciascuna,
per un importo complessivo di fr. 6800.– (pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni), ed ha confermato pure la condanna al
pagamento di una multa di fr. 2
000.– e la
relativa pena detentiva sostitutiva (di 20 giorni) in caso di mancato
pagamento. Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie per complessivi fr. 1
200.–.
Il giudice
della Pretura penale ha respinto, per contro, la richiesta formulata dal
procuratore pubblico al dibattimento intesa a condannare l’imputato a un
risarcimento di fr. 24 000.– giusta l’art. 71
CP.
C. Contro
la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 20 aprile 2008 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta del 22 maggio 2008 egli chiede il suo proscioglimento e la
riforma della sentenza impugnata in tal senso. Pur
rinunciando a formulare osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto la
conferma della sentenza impugnata.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Il
ricorrente si duole di non sapere “ancora oggi” per quale norma
sostanziale egli è stato condannato. Il primo giudice avrebbe “genericamente”
deciso per la condanna sulla base dell’art. 70 cpv. 1 LPAc, mentre il
procuratore pubblico avrebbe indicato altre norme (art. 6 LPAc, 6 OPAc,
Considerandi
allegato 3.2 OPAc). Questa “carenza fondamentale nel dispositivo di
condanna”, che costituirebbe – spiega il ricorrente – diniego di giustizia
e violazione della CEDU, dovrebbe portare alla cassazione della sentenza impugnata.
Una disquisizione nella motivazione della sentenza che cita singole norme di
merito non sarebbe sufficiente perché costituirebbe “solo un’argomentazione
diffusa senza conclusioni precise sulla loro effettiva violazione, violazione
che deve essere confermata nel dispositivo” (ricorso, pag. 3-4 punto 2).
La
censura si palesa pretestuosa, oltre a non essere debitamente motivata. Che il
Dispositivo
dispositivo della sentenza non abbia indicato anche le puntali disposizioni che
hanno portato alla condanna per infrazione alla LPAc non ha, per finire,
nessuna incidenza, perché queste sono state discusse in sentenza, per cui il
prevenuto sa bene sulla base di quali disposizioni è stato condannato (v.
consid. 4 e 14). Oltretutto, l’art. 70 LPAc, in particolare il cpv. 1, elenca i
casi in cui l’autore viene penalmente sanzionato (delitti); tra questi figura
il caso dell’art. 6 LPAc (che recita al cpv. 1 “é vietato introdurre
direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che
possono inquinarle” ; cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.531/2001 del
18 gennaio 2002, consid. 2b/dd e 2c), che unitamente all’art. 6 dell’OPAc e
l’annesso 3.2 completano l’applicazione del principio di cui allo stesso art. 6
LPAc. Inutile quindi dilungarsi oltre. Il rimedio è manifestamente inammissibile.
3. Riferendosi
alle dichiarazioni dello stesso imputato e di __________ (ingegnere civile e
per la difesa del suolo, incaricata da __________ della direzione lavori del
lotto __________ e responsabile in seno ad __________ del rispetto delle
disposizioni a protezione dell’ambiente), il primo giudice ha accertato che già
nel 2004 e 2005 (sino ad agosto) il Consorzio __________ ha illecitamente
attinto acqua dalla falda per diluire le acque sgorganti dall’impianto di
trattamento, al fine di conformarsi ai parametri previsti dall’OPAc, provocando in questo modo inevitabilmente il riversamento nel corso d’acqua di una quantità elevata
di sostanze non solubili, in particolare di carbonato di calcio.
Il
giudice della Pretura penale ha in seguito analizzato i risultati delle analisi
effettuate il 12 luglio 2005 dal laboratorio della Sezione cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), da cui à risultata una
presenza di sostanze in sospensione di 33 mg/l all’entrata nel fiume e di 34
dopo il pretrattamento. Egli ha quindi constatato che il valore di 20 mg/l previsto
dall’ordinanza – che “rappresenta un limite massimo che non può mai essere
oltrepassato e non un valore medio che consente dei superamenti, se
compensabili con momenti di bassa presenza di sostanze non solubili – è
stato superato di oltre una volta e mezza, sia all’uscita dell’impianto che
all’immissione nel fiume Ticino. Il pretore ha inoltre fatto riferimento anche
alla lettera 10 agosto 2005 dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e
della protezione del suolo della SPAAS, che ha concluso nella stessa direzione,
in particolare precisando addirittura che i sistemi di controllo non
funzionavano correttamente “o erano addirittura disattivati (gestione
manuale e non automatica dell’impianto)” e alla perizia resa ad __________
dalla ditta __________ il 10 novembre 2005 che ha attestato ulteriori
infrazioni alle disposizioni dell’OPAc circa la presenza nell’acqua di sostanze
non disciolte.
Il
giudice della Pretura penale ha quindi raggiunto il convincimento, confortato
anche dallo scritto 7 novembre 2005 della SPAAS, che “attraverso l’illecita
diluizione sistematica delle acque in uscita con acqua pura, di falda, il
Consorzio __________ diretto dall’imputato abbia immesso nel fiume Ticino dei
quantitativi maggiori di sostanze non solubili, in modo particolare carbonato
di calcio, di quanto sarebbe avvenuto se fossero state ossequiate le normative
in materia”. Egli ha quindi concluso che il carbonato di calcio, se
riversato in quantità considerevoli, è idoneo ad inquinare e, quindi,
danneggiare un corso d’acqua. L’effetto nefasto – ha precisato il primo giudice
– non dipende dalla qualità delle sostanze disperse nella natura, ma dalla loro
quantità, e “il limite di 20 mg/l è stato proprio fissato per evitare che
dei materiali non solubili giungano in un corso d’acqua in misura talmente
elevata da non poter essere normalmente assorbiti dall’ecosistema”. Queste
sostanze – ha ribadito il giudice, sempre facendo riferimento alle conclusioni
degli esperti cantonali, in particolare allo scritto 10 gennaio 2006
dell’Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della
SPAAS – “vanno inevitabilmente a depositarsi sul fondo del fiume, o ai suoi
bordi, e, se troppo abbondanti possono creare seri problemi ambientali”.
Nonostante
sia emerso che l’immissione nel fiume di acque non conformi alle disposizioni
ambientali dell’OPAc è avvenuta anche prima del periodo preso in considerazione
dal decreto di accusa (inizio 2005 – agosto 2005), “visto il principio
dell’immutabilità del decreto”, il pretore penale si è limitato a trattare
il periodo stabilito nel decreto di accusa.
Quindi,
il giudice ha concluso che, sotto l’esclusiva conduzione dell’imputato, nella
prima metà del 2005, il Consorzio __________ ha immesso nel fiume Ticino in
maniera illecita quantitativi eccessivi di sostanze non solubili, sicuramente
superiori ai limiti di 20 mg/l concessi dall’allegato 3.2. dell’OPAc, “utilizzando
l’espediente, espressamente vietato dalla stessa norma, di diluire le acque
trattate con acqua pulita estratta direttamente dalla falda. In questo modo nel
ricettore naturale è stato convogliato carbonato di calcio in quantitativi tali
da poterlo potenzialmente inquinare e da compromettere l’equilibrio biologico
della zona adiacente al punto di scarico”. Quale organo con potere
decisionale del Consorzio __________, l’imputato è stato indicato dal giudice
quale unico responsabile delle azioni incriminate.
Per
quanto attiene l’aspetto soggettivo, il giudice penale non ha avuto “alcun
dubbio circa l’intenzionalità del signor RI 1 nel commettere il reato”.
Quest’ultimo ha sempre ammesso di conoscere le disposizioni di legge ed ha pure
riconosciuto di aver proceduto alla diluizione al fine di poter riversare senza
problemi le acque in uscita dal suo impianto, evitando che i sistemi d’allarme
si attivassero e bloccassero tutto. Egli – ha sottolineato il pretore – “è
stato costantemente cosciente del fatto che stava rovesciando nel fiume
importanti quantitativi di carbonato di calcio”. Pensare di non inquinare
le acque perché le sostanze, comunque naturali, si sarebbero depositate sul
fondo, è, secondo il giudice della Pretura penale, “un’interpretazione molto
soggettiva e di comodo”, per cui nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore sui
fatti (sentenza, pag. 5-11 consid. 5-11).
a) In diritto il ricorrente sostiene che i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di cui all’art. 70 cpv. 1 LPAc non sarebbero realizzati
nella fattispecie. Il superamento del parametro di 20 mg/l – comunque, secondo
il ricorrente, non provato – non costituirebbe il vero problema, che sarebbe
invece da ricondurre alla “torbidità delle acque di scarico causata dalla presenza
di tensioattivi (detergenti)”, situazione questa che sistematicamente
faceva scattare l’allarme dell’impianto di depurazione.
Pur riconoscendo carenze nell’impianto accusatorio, la condanna
emessa dal giudice della Pretura penale si basa su un’ipotesi, e non su “fatti
certi” indispensabili per la configurazione del reato. Per sopperire a
dette carenze, il primo giudice avrebbe argomentato, arbitrariamente e in
contrasto con la legge, riferendosi al rapporto di analisi della SPAAS (Sezione
cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo), dal quale
sarebbe risultato una presenza di 33-34 mg/l di sostanze in sospensione, quindi
mostrando un valore superiore ai 20 mg/l previsto dall’ordinanza, limite
massimo questo che non andrebbe mai superato. Un solo prelievo che attesta un
limite comunque “ampiamente al di sotto del limite insuperabile di 50 mg/l”
non costituirebbe – a detta del ricorrente – “la prova certa della
violazione del parametro legale indicato dal PP nel decreto di accusa”.
Nemmeno l’aggiunta “di acqua di falda (processo di diluizione)”
costituirebbe di per sé una violazione delle prescrizioni legali. Anzi –
prosegue il ricorrente – in determinate situazioni la diluizione è addirittura
auspicabile; nel caso concreto, è infatti servita per abbassare la temperatura,
allineandola a quella del ricettore. Quindi, la diluizione può essere operata
quando vengono immesse nel ricettore sostanze “normalmente biodegradabili”
al fine di salvaguardare l’acqua da “elementi di disturbo, come l’aumento di
temperatura, fenomeni di torbidità eccessiva, fenomeni di eccessiva presenza di
solidi sospesi”, e a volte la diluizione avviene “per effetto naturale” (ad
esempio in caso di forti precipitazioni). È illecita – spiega il ricorrente –
solo quando “costituisce un sotterfugio per immettere nel ricettore sostanze
inquinanti in modo che il massimo percentuale tollerato sia rispettato”.
Nel
caso concreto, non sarebbe stato provato – prosegue il ricorrente – né che
siano state immesse “a piccole dosi” sostanze inquinanti nel ricettore
né che sia stato superato sistematicamente il parametro di 20 mg/l di “solidi
sospesi biodegradabili, tirando verso il basso il parametro con l’aggiunta di
acqua”.
Il
ricorrente ritiene, in definitiva, di avere usato l’acqua di falda per
un’operazione “perfettamente corretta” di raffreddamento delle acque.
Per contro, il fenomeno di “forte schiumatura” sarebbe da addebitare “all’immissione
abusiva di detergenti nelle acque di galleria da parte di ________” (poiché
in mancanza di un impianto di pretrattamento, “ora finalmente realizzato
presso la centrale holcim del Consorzio ________”, la direzioni
lavori e le altre ditte presenti sul cantiere ________usavano l’impianto come “una
pattumiera” dove riversare tutto il calcestruzzo e cemento residuo). Egli
non sarebbe quindi l’artefice dell’inquinamento, “ma una vittima delle
negligenze e delle inadempienze di chi l’ha denunciato” (ricorso, pag. 4-10
punti 3-7).
b) Il
ricorrente contrappone perlopiù il suo parere a quello del primo giudice.
In buona sostanza il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni
appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione
le conclusioni delle analisi operate dagli uffici proposti attraverso la
conferma della propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi – a
parte qualche insignificante eccezione e per di più senza forza argomentativa –
con le motivazioni del primo giudice che ha fondato il suo convincimento sulla
base delle risultanze di esami specialistici e sulla base delle dichiarazioni
raccolte durante l’istruttoria.
Ora,
non basta per sovvertire il giudizio di prima sede affermare che la diluizione,
comunque ammessa dal prevenuto (v. anche sentenza, pag. 5-6 consid. 5), non
abbia inquinato e che anzi la diluizione a volte sarebbe auspicabile (nel senso
che in alcuni casi servirebbe per superare i problemi di torbidità dell’acqua),
o che il superamento dei limiti non sarebbe stato provato.
Innanzitutto,
dal punto di vista oggettivo, la repressione del comportamento sanzionato dalla
normativa (art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc) non necessita di un inquinamento effettivo
delle acque (“fatti certi”, “prova certa della violazione”; ricorso,
pag. 6 consid. 6, pag. 7 consid. 6), ma è sufficiente che l’autore abbia creato
il rischio di tale inquinamento. Punibile è ogni comportamento suscettibile di
sporcare le acque o di pregiudicare l’equilibrio idrico sotterraneo o della
superficie. La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento,
è sufficiente. Certo, un rischio astratto, anche elevato, non è sufficiente. Si
deve essere in presenza di un rischio concreto, ossia quando appare verosimile
o altamente possibile che il bene giuridico venga leso (DTF 124 IV 114 consid.
1 pag. 115; sentenza del Tribunale federale 6P.87/2005
del 5 settembre 2005, consid. 7.1).
Il
memoriale denota al riguardo chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, anche quando tenta di
contestare le analisi (e quindi le conclusioni) della SPAAS. E lo fa sostenendo
che un solo prelievo “ampiamente al di sotto del limite insuperabile di 50
mg/l” non costituirebbe prova certa della violazione delle prescrizioni
legali. Perché non lo sarebbe, il ricorrente non lo spiega; anzi, avanza pure
teorie secondo le quali a volte le diluizioni sarebbero auspicabili, ancora una
volta senza spiegare e sostanziare perché. Oltretutto, il riferimento al dato
di 50 mg/l dell’allegato 3 OPAc è riferito alle immissioni delle acque di
scarico comunali, e quindi non, come nella fattispecie, alle immissioni delle
acque di scarico industriali (allegato 3.2 OPAc). Anche le accuse a ________ non
sono confortate da nessuna prova oggettiva, anzi l’atteggiamento dell’imputato
è volto soprattutto a scaricare la propria responsabilità su altri. Nemmeno è
sufficiente rimproverare il giudice di avere avvalorato le conclusioni di
uffici che non sarebbero “altro che il risultato di un’attività dello Stato
che tenta di proteggere se stesso, occultando le proprie colpe”, quando neppure
ha tentato di spiegare e sostanziare perché detti risultati non sarebbero
attendibili. Il ricorso, quindi, nella sua limitata ammissibilità, va
decisamente respinto.
4. Il
ricorrente sostiene di essersi trovato in una situazione di emergenza “che
giustificava in ogni caso uno stato di necessità”. Volendo prendere in
considerazione, “per ipotesi”, un rischio di inquinamento, al caso di
specie – spiega il ricorrente – si dovrebbe applicare “la clausola per i
casi d’emergenza prevista dal cpv. 4 dell’allegato 3.2 dell’OPAc, che indica il
principio di proporzionalità come criterio legale per derogare ai valori limiti
in casi irrisolvibili”. L’averlo negato costituirebbe – secondo il
ricorrente – “motivo di cassazione”.
Appurata
la responsabilità di __________ “di questo stato di cose” (ossia quello
della non più “trasparenza” delle acque), all’imputato non restava altra
scelta che l’opzione della “diluizione artificiale”, che non gli si può
imputare a comportamento penalmente rilevante. In sostanza, egli imputa alla __________
la responsabilità della presenza nelle acque di quantitativi troppo elevati di
cemento che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione effettuate con
il suo impianto molto difficoltose e sempre più sovente inefficaci. Il
comportamento illegale e negligente è stato per finire quello di __________, che
invece di avvisare il consorzio __________ (in conformità all’art. 16 e 17 cpv.
2 OPAc) “hanno pensato di poter convogliare senza avvertimento tutti i
residui cementizi all’impianto __________ senza farsi preoccupazione alcuna di
collassarlo inesorabilmente a scadenze regolari” (ricorso, pag. 10-11
consid. 8).
a) Il
giudice della Pretura penale ha spiegato che il problema delle acque provenienti
dal cantiere __________ contenenti quantitativi troppo elevati di cemento, che
rendevano le operazioni di trattamento e depurazione più difficoltose, quindi
senza che il committente procedesse a un pretrattamento prima di inviarle
all’impianto __________, è un problema noto da anni, che ha portato “a
numerosissime discussioni tra la direzione lavori e l’imputato, che hanno
finito per esasperare le posizioni e dare origine a conflitti, rendendo
decisamente più complicato concordare interventi risolutivi”.
Il
giudice ha tuttavia spiegato che – come sostenuto dalla Direzione lavori – nel
capitolato d’appalto non erano stati fissati dei limiti massimi di quantitativi
di cemento che le acque provenienti dal cantiere __________ avrebbero dovuto
rispettare. L’impianto __________ avrebbe dovuto quindi “raffinare anche acque
come quelle che sono effettivamente giunte”. Il giudice ha quindi
sottolineato che il depuratore “era, ed è, potenzialmente in grado di
gestire anche la presenza importante di sostanze inquinanti”, impianto questo
dotato inoltre di sistemi automatici d’allerta.
Pur
riconoscendo la particolarità della situazione creatasi tra il committente e
l’impresa del qui imputato e sebbene le “colpe” non sono da accollare
esclusivamente a quest’ultimo e ai suoi soci, non è possibile – ha concluso il
primo giudice – riconoscere lo stato di necessità e conferire legittimità alle
violazioni della LPAc. Il giudice della Pretura penale ha precisato che “il
convogliamento di acque di cantiere più cariche del previsto di cemento, nel
2005, non era più un evento eccezionale, ma era diventata la regola”.
In
secondo luogo – ha precisato il primo giudice – “la decisione di diluire
l’acqua per permetterle di rientrare artatamente nei parametri di legge non può
essere considerata la soluzione meno incisiva nelle circostanze nelle quali il
signor RI 1 si è trovato ad agire”. I seppur poco concilianti atteggiamenti
della direzione lavori, non conferivano all’amputato “il diritto di
immettere acque inquinate nel fiume Ticino”. Altre soluzioni, “ovviamente
economicamente più dispendiose”, potevano, ha spiegato il giudice, entrare
in linea di conto: in primo luogo procedendo “secondo il protocollo di
emergenza al doppio trattamento delle acque non conformi” e, in via sussidiaria,
“al loro spargimento nei campi, con contestuale avviso della SPAAS”. In
secondo luogo, il pretore penale ha indicato l’eventualità di “adire il
giudice civile per far bloccare i lavori sino a quando il pericolo di
inquinamento non sarebbe stato scongiurato”, e ciò anche se fermare un cantiere “come quello di ________ non sarebbe stata una bazzecola”, ma sarebbe
stato comunque più ragionevole – ha proseguito il giudice – “che continuare
ad immettere nel fiume volumi esagerati di carbonato di calcio per così tanto
tempo”.
Il
giudice ha quindi concluso che alla base del comportamento del prevenuto
v’erano anche “dei ragionamenti di matrice finanziaria”, volti a “evitare
di sobbarcarsi i costi supplementari connessi con i trattamenti supplementari e
gli altri tipi di intervento che la depurazione delle acque provenienti dal cantiere con contenuti così elevati di cemento avrebbe comportato” (sentenza, pag. 9-12
consid. 12-13).
b) Il
nuovo diritto distingue lo stato di necessità esimente (art. 17 CP) da quello
discolpante (art. 18 CP).
Secondo
l’art. 17 CP chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico
proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti
evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Secondo l’art. 18 cpv. 1 se una persona commette un reato per preservare se
stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile
per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri
beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere
che l’autore sacrificasse il bene in pericolo. Non agisce in modo colpevole
colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene
in pericolo (cpv. 2).
In entrambi i casi l’autore commette un reato per preservarsi da un
pericolo imminente e non altrimenti evitabile (sentenza
del Tribunale federale 6B_720/2007 del 29 marzo 2008,
consid. 5). Il carattere sussidiario è assoluto e costituisce di conseguenza
una condizione alla quale nessuna eccezione può essere sollevata (sentenza del Tribunale federale 6B_622/2008 del 13 gennaio 2009, consid.
3). Di modo che colui che è in grado di rivolgersi alle autorità per evitare
un pericolo non può prevalersi dello stato di necessità (DTF 125 IV 49 consid. 2 c pag. 55 segg; K.
Seelmann, in: Basler Kommentar, Strafrecht
I, ed. 2007, n. 7 ad art. 17 CP). Se a causa di una rappresentazione erronea
dei fatti l’autore crede di essere in pericolo, mentre
oggettivamente non lo era, egli agisce in uno stato di necessità putativa.
Determinare ciò che l’autore di un reato sa, vuole o accetta, e in particolare,
l’esistenza di un errore, è questione di accertamento dei fatti (DTF 125 IV 49
consid. 2d pag. 56).
c) Ora,
al di là dell’inconsistenza delle censure sollevate, non sufficientemente
motivate, e comunque appellatorie, anche un’analisi di merito non gioverebbe
all’imputato. E benché i fatti siano stati commessi nel 2005 e quindi il primo
giudice non si sia chiesto quale diritto, più favorevole all’imputato o meno
(art. 2 cpv. 2 CP), sarebbe applicabile (lex mitior), lo stato di
necessità, quale principio generale i cui estremi sono identici sia sotto il
nuovo che sotto il vecchio diritto (art. 34 vCP), non sono comunque dati in
concreto.
Innanzitutto,
lo stato di necessità deve essere inquadrato in una situazione di “pericolo
imminente”, per cui un’azione prolungata nel tempo (in concreto diversi
mesi, anzi, sembra anche di più; sentenza, pag. 5 consid. 5, pag. 8-9 consid.
10) non è concepibile nell’ottica dello stato di necessità (DTF 122 IV 1
consid. 3a-b pag. 5-6, 109 IV 156 consid. 3 pag. 158; sentenza del Tribunale
federale del 4 luglio 1995, pubblicata in SJ 1995 pag. 737; K. Seelmann, op. cit., n. 5 ad art. 17
CP).
Inoltre,
il giudice ha accertato che v’erano altre “soluzioni più ragionevoli”
seppure “economicamente più dispendiose”, per ovviare all’emergenza:
passare al doppio trattamento delle acque non conformi, al loro spargimento (in
via sussidiaria) nei campi o adire il giudice civile per far bloccare i lavori.
Quindi, non si può affermare nemmeno che, come prevede la legge, che il
pericolo non fosse in altro modo evitabile (“non altrimenti evitabile”,
art. 17 CP; vedi inoltre consid. 4.3 sul carattere sussidiario dello stato di
necessità; DTF 122 IV 1 consid. 3c pag. 6). Certo, il maggiore onere finanziario che un doppio trattamento
avrebbe arrecato al consorzio non ha permesso all’imputato di agire con
lucidità, e nemmeno gli attriti con la direzioni lavori lo hanno aiutato in tal
senso, ma il bene protetto, l’ecosistema delle acque del fiume, è di gran lunga
più importante del danno economico che avrebbe subìto il consorzio. Infatti, l’atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di
quello leso; esso è illecito, ma scusabile o impunibile, qualora i beni
contrapposti siano di valore comparabile (consid. 2b).
(cfr. DTF 122 IV 1 consid. 2a-2b pag. 3-4 . Anche per questo motivo lo stato di
necessità non può essere, quindi, ammesso. Il ricorso, nella sua limita ammissibilità,
è respinto.
5. Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, siccome
manifestamente infondato e in gran parte inammissibile. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.
1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 1 000.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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