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Decisione

17.2008.33

Minaccia. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato

4 agosto 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 28 aprile 2008 il

giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dalla relativa imputazione,

revocando altresì il citato provvedimento confiscatorio. Contro tale sentenza

il Sostituto Procuratore pubblico ha inoltrato il 28 aprile 2008 una

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei

motivi scritti del gravame, presentato il 26 maggio successivo, egli chiede

che, in riforma della sentenza impugnata, IM 1 sia riconosciuto autore

colpevole di minaccia. Con osservazioni del 17 giugno 2008 IM 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerandi

In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti

(DTF 133 I 149 consid. 3.1. pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217

consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato

unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di

arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una

propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatto o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 I consid. 2.1

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.

Secondo il Sostituto Procuratore pubblico, il proscioglimento

dell’accusato dall’imputazione di minaccia prospettata nel decreto di accusa,

sarebbe conseguente a una errata applicazione del diritto federale ai fatti

posti a base della sentenza impugnata.

3.

L’art. 180 cpv. 1 CP commina – a querela di parte – una pena

detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia,

incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal

verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato l’autore deve avere usato

grave minaccia, dall’altra il destinatario dev’esserne uscito spaventato o

intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a pag. 215). Grave va qualificata una

minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un

pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine e la messa in atto deve

dipendere dalla volontà del reo, ancorché questi non sia in grado di

concretarla o l’atto non possa verificarsi. La gravità dell’intimidazione

dev’essere ponderata in modo neutrale, sulla scorta di criteri generici e in

considerazione di tutte le circostanze del caso, non con riferimento alla

sensibilità soggettiva della vittima. Determinanti sono criteri oggettivi (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 6 ad art. 180 CP con

rinvio). E’ pertanto considerata grave la minaccia che, nelle medesime

circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media

sensibilità (Delnon/Rudy, Commentario besilese, n. 19 ad art. 180 CP con richiami; CCRP,

sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.,2006.19, consid. 3a con richiamo).

Non occorre invece che l’autore abbia l’intenzione, o sia effettivamente in

grado, di realizzare la sua minaccia, bastando che spaventi o intimorisca la

vittima (Corboz, op. cit., n. 4 4 ad art. 180 CP; DTF 106 IV 128 consid. a).

Ancora, non basta la consapevolezza del destinatario di essere minacciato;

occorre che subentri l’esito dell’effettivo perturbamento psicologico proprio a

limitare la volontà del destinatario e la sua capacità di attenervisi (Corboz, op.

cit., n. 12 ad art. 180 CP; DTF 106 IV 128 consid. a), essendo però sufficiente,

secondo taluni autori, l’avere suscitato uno stato di terrore psicologico o di

paura tale da compromettere massicciamente il senso di sicurezza della vittima;

questo anche a prescindere da un’eventuale coartazione della sua volontà (Delnon/Rudy,

op.cit., n. 10 e 11 ad art. 180). Dal punto di vista soggettivo la minaccia

presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che l’autore della minaccia

deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed essere

consapevole che la sua minaccia comporta quest’effetto, o perlomeno accettare

che si verifichi (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art. 180). Se una grave minaccia ai sensi

dell’art. 180 CP è proferita senza conseguenze poiché la vittima,

contrariamente all’attesa, si sente minacciata, ma non spaventata né

intimorita, è nondimeno realizzato un tentativo punibile di minaccia (DTF 99 IV

212; Delnon/Rudy, op. cit. n. 39 sd art. 180; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch I, 2003, n. 67 ad § 5; Corboz, op. cit. n. 20

ad art. 180; CCRP, sentenza citata).

4.

Stando alla sentenza impugnata, i fatti all’origine del procedimento

penale si sono consumati nel __________, un’area verde aperta al pubblico,

all’interno della quale si trova anche l’edificio in cui l’accusato aveva

locato un appartamento. Quel giorno, egli stava rientrando a casa al termine di

una lunga corsa, durata più di due ore. Nel contempo, PC 1 (parte lesa) stava

passeggiando in quel medesimo luogo con il suo cane, senza guinzaglio, nonostante

l’obbligo imposto dal Comune di tenere al guinzaglio i cani. Alla vista del

corridore, l’animale lo ha inseguito e raggiunto, saltellando, abbaiando e

ponendogli il muso a stretto contatto con il tallone e il ginocchio.

L’accusato, un appassionato sportivo, che percorre a corsa oltre 1000 km l’anno – sempre stando alla sentenza di primo grado – ha fortemente temuto per la sua incolumità

fisica, paventando di essere morso. Ha pertanto intimato alla padrona di

chiamare a sé l’animale, senza però alcun risultato. Fermatosi, l’animale si è

allontanato e l’accusato ha ripreso a correre, per essere però subito raggiunto

dalla bestia, di nuovo imperterrita a stretto contatto con le sue gambe. Rivoltosi

ancora una volta (infruttuosamente) alla padrona, affinché tenesse lontano

l’animale, l’ accusato si è a questo punto rifugiato in casa. Solo allora il

cane è stato richiamato dalla stessa padrona e allacciato al guinzaglio

(sentenza, pag. 4)

Spinto da

risentimento di nervosismo, come da lui dichiarato, provato da stanchezza e

giustificato dal fatto che la padrona dell’animale si era dimostrata incurante

delle regole comunali che impongono di tenere al guinzaglio i cani, e

considerato che i cani liberi possono anche causare pericoli per i

frequentatori del parco, l’accusato – ha proseguito il primo giudice – è

ritornato sul luogo dei fatti con l’intento di redarguire nuovamente la proprietaria

dell’animale. Al dibattimento, ha ricordato lo stesso giudice, l’accusato ha

spiegato di avere preso con sé un coltello da cucina, non per rivolgerlo contro

la parte lesa, bensì per eventualmente difendersi dal cane, tant’e che l’

oggetto, peraltro non suo e prelevato dall’appartamento di vacanza, è sempre

rimasto in posizione verticale, lungo il suo fianco, senza che sia stato puntato

contro qualcuno. In questa occasione, stando a quanto accertato in sentenza, l’accusato

si è limitato a ripetere alla parte lesa che i cani devono essere tenuti al

guinzaglio e che se essa non avesse obbedito egli era pronto ad uccidere il

cane. Ha nondimeno spiegato che non lo avrebbe comunque mai fatto e che la

frase era sortita a causa d’un impeto di ira, di cui si è pentito (sentenza,

pag. 4).

Nel

vagliare la fattispecie, il giudice della Pretura penale ha rilevato che

l’unico evento che potrebbe ipoteticamente essere penalmente reprensibile è

costituto dall’azione di” ritorno” dell’accu- sato una volta che, rifugiatosi

in casa, è di nuovo uscito nel parco munito di un coltello da cucina. Un gesto,

ha commentato il giudice, sicuramente inopportuno, visto che la vicenda e la conseguente

discussione con la proprietaria del cane erano ormai terminate (sentenza, pag.

5). Pur definendo tale comportamento non ammirevole ed esemplare, il primo

giudice ha comunque ritenuto che esso non può ancora essere qualificato come “minaccia”

si sensi dell’art. 180 CP. Dal punto di vista soggettivo, egli ha obiettato,

l’accusato si trovava anzitutto in una condizione di particolare turbamento ed

eccitazione, una sorta di “Erregungszustand”, che impedisce di ritenere che

abbia concretamente voluto evocare un grave pericolo alla vittima. Il suo

gesto, a suo giudizio, va tutt’al più qualificato come una reazione di stizza

che, seppure esagerata, non ha raggiunto la gravità pretesa da quella norma.

Al dibattimento, ha puntualizzato il giudice, è emerso che, con quel gesto,

l’accusato non ha infatti inteso ledere la sicurezza e la pace della parte

lesa, ma voleva solo difendersi dal cane, ritenuto poi che il suo obiettivo era

unicamente quello di conferire ancora con la proprietaria dell’animale, per

preservare l’incolumità di coloro che, con pieno diritto, si allenano nel

parco; incolumità vanificata da chi non rispetta le ordinanze comunali

(sentenza, pag. 5). Dal profilo oggettivo, ha proseguito il giudice, né i modi,

né gli epiteti utilizzati dall’accusato erano oggettivamente suscettibili di

incutere grave spavento alla parte lesa. Questi si è limitato ad affermare che

avrebbe ucciso il suo cane, senza però fare nessun accenno alla persona fisica

(PC 1) e senza che si posa ritenere che abbia quindi intaccato la sua “innere

Frieden”. Del resto, la stessa parte lesa non ha nemmeno esattamente capito

cosa abbia detto il soggetto, limitandosi a riferire alla polizia di avere

udito parole tipo “ti uccido il cane” e non proprio una minaccia di morte. E’

venuta poi a mancare, secondo il giudice, ogni prova attestante che il coltello

sia espressamente stato mostrato o addirittura puntato contro la parte lesa. Arma

dell’accusato che, secondo lo stesso giudice, è rimasta comunque in posizione

verticale e lungo il suo fianco, proprio come se lo avesse preso con sé per

difendersi da eventuali ulteriori attacchi della bestia. Non si può quindi affermare

– ha fatto presente il giudice – che la donna abbia effettivamente temuto per

sé o per il suo animale. In definitiva, l’accusato non ha mai prospettato alla

parte lesa un “künftiges Übel”, cosi come richiesto dalla giurisprudenza

(sentenza, pag. 5). Per tacere del fatto che, ha ricordato il giudice, è venuto

anche a mancare il risultato, ossia lo spavento della persona presunta minacciata.

D’altronde, ha puntualizzato lo stesso giudice, l’accusato è apparso come

persona assolutamente corretta, tranquilla, distinta e dal carattere mite e

perfettamente credibile. Dal canto suo, egli ha osservato, la parte lesa si è

dimostrata alquanto incurante degli obblighi previsti dalla normativa vigente,

sia il giorno dei fatti (non ha fatto uso del guinzaglio), sia al momento del

processo; non si è presentata in aula, malgrado la causa concernesse proprio

lei, ciò che consente di ulteriormente ritenere, a suo giudizio, che essa non è

rimasta particolarmente turbata dalla vicenda (sentenza, pag. 6).

5.

Riferendosi all’aspetto soggettivo, il Sostituto Procuratore pubblico

assevera che il primo giudice ha ritenuto che il dolo non sussiste poiché

l’accusato, visto il suo stato di agitazione, non voleva evocare un grave

pericolo alla vittima; stato d’animo che tuttavia, secondo lo stesso ricorrente,

andrebbe semmai considerato, una volta dati l’elemento soggettivo e oggettivo

del reato, nella commisurazione della pena. Lo stesso giudice, prosegue la

pubblica accusa, non ha per contro esaminato quegli elementi esteriori, quali

l’uscire di casa in un luogo pubblico con un oggetto pericoloso (un coltello da

cucina), laddove non vi era una situazione di pericolo imminente, né alla sua

salute, né a quella di terzi, l’accusato di fronte al potenziale pericolo costituito

dal cane essendosi rifugiato in casa e l’animale essendo stato richiamato dalla

sua padrona. Elementi questi che, secondo il Sostituto Procuratore pubblico,

potevano lasciare concludere per un dolo eventuale. Ora, quanto l’autore di un

reato sa, vuole o accettata è un dato di fatto, che può essere censurato

davanti a questa Corte solo per arbitrio, ossia ove risulti manifestamente

insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 128 I 177 consid. 2.2

pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, DTF 119

IV 1 consid. 5 pag. 3, 118 IV 167 consid. 4 pag. 174). Come visto, dal punto di

vista soggettivo la minaccia ex art. 180 CP presuppone dolo, anche solo

eventuale, vale a dire che l’autore della minaccia deve avere la volontà di

incutere spavento o timore alla vittima ed essere consapevole che la sua minaccia

comporta questo effetto o per lo meno accettare che si verifichi (consid. 3 che

precede). Nel caso in esame, il primo giudice ha però escluso che l’accusato si

sia prefissato uno scenario del genere con il suo gesto – invero censurabile –

conseguente a una reazione di stizza per quanto capitatogli nel parco; il soggetto

– secondo il giudice – non si era in realtà proposto di ledere la sicurezza e

la pace altrui della parte lesa, ossia di minacciarla, ma solo di difendersi

dal cane qualora ve ne fosse stato bisogno, tanto da poi redarguire la presunta

vittima che i cani vanno tenuti al guinzaglio e che se lei non avesse obbedito

lui era anche pronto ad uccidere l’animale (se ciò si fosse reso necessario),

vista evidentemente l’esperienza maturata qualche minuto prima (sentenza, pag.

5, con riferimento alla pag. 4). Suo obiettivo, sempre stando alla sentenza

impugnata, era per finire di conferire di nuovo con la proprietaria

dell’animale, per preservare l’incolumità di coloro che, con pieno diritto, si

allenano nel parco; incolumità che verrebbe vanificata da chi non rispetta le

regole comunali (sentenza, 5). Perché con considerazioni del genere il primo

giudice sarebbe trasceso in arbitrio, il Sostituto Procuratore pubblico non

spiega. Anzi, a ben vedere neppure lo pretende, limitandosi ad adombrare lo

scenario del dolo eventuale, dopo avere fatto carico allo stesso giudice di non

avere esaminato quegli elementi esteriori, quali – come visto – l’uscire di

casa in un luogo pubblico con un oggetto pericoloso (un coltello) dopo che lo

stesso accusato si era rifugiato in casa e dopo che il cane era stato

richiamato all’ordine e legato al guinzaglio. Certo, sapere se i fatti di

natura interiore accertati in un certo modo siano sussumibili al concetto di

dolo eventuale, è una questione di diritto, vagliabile con pieno potere

cognitivo (DTF 119 I 1 consid. 5). Sennonché, il ricorrente non spiega perché

gli elementi ricordati nel gravame condurrebbero – dandosene il caso – al dolo

eventuale per quel che concerne l’intenzione dell’accusato di volere incutere

spavento alla vittima. Carente di motivazione, il rimedio non può perciò che

essere dichiarato inammissibile al riguardo. Del resto, comunque sia, la

sentenza impugnata sfuggirebbe alla critica qualora la si esaminasse nel

merito. Che il ricorrente si sia proposto solo quanto da lui preteso al

dibattimento (v. sentenza, pag. 4) il giudice lo poteva stabilire, senza

violare il diritto, sulla base delle ulteriori considerazioni illustrate nella

sentenza impugnata e sorvolate nel ricorso, specie con riferimento alla circostanza

che l’accusato mai ha mostrato espressamente il coltello alla vittima, tanto

meno glie lo ha puntato addosso; anzi, il coltello in questione è sempre

rimasto in posizione verticale lungo il fianco dell’accusato, proprio come se

questi l’avesse preso solo per difendersi da ulteriori attacchi dell’animale.

Prova né e che la stessa presunta vittima, per finire, nemmeno si è spaventata,

tanto che ha avuto la prontezza di replicare con forza all’avversario,

prospettando una querela o rispettivamente minacciando il suo interlocutore

addirittura di morte, qualora egli avesse ammazzato il suo cane (sentenza, pag.

5.

–6).

6.

Essendo – come visto – il rimedio destinato a un giudizio di inammissibililità

per quel che riguarda le censure dirette contro il mancato riconoscimento

dell’aspetto soggettivo legato al preteso reato, cade la possibilità di

condannare l’accusato per minaccia. Il che rende superflua la disamina delle

successive considerazioni esposte dal ricorrente, peraltro con argomentazioni e

ragionamenti di chiara connotazione appellatoria, segnatamente di quelle volte

a dimostrare la sussistenza degli elemento oggettivi dello specifico reato (v. ricorso,

pag. 4).

7.

Da quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del

rimedio. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a

carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a IM 1, che ha

presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, la somma di fr. 1000.–

per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà a IM 1

fr. 1

000.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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