17.2008.33
Minaccia. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato
4 agosto 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
17.2008.33
Data decisione, Autorità:
04.08.2008, CCRP
Titolo:
Minaccia. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato
MINACCIA
art. 288 let. a CPP-TI
art. 180 CPS
Incarto n.
17.2008.33
Lugano
4 agosto 2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, vicepresidente
Pellegrini ed Epiney–Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26
maggio 2008 presentato dal
Sostituto Procuratore publico del Cantone Ticino
contro la sentenza emanata il 26 maggio 2008 dal
giudice della Pretura penale nei confronti di
IM 1, attinente di , nato il 1° luglio 1966 a , domiciliato a coniugato, consulente di marketing
(patrocinato dall’avv. PA 1)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione del Sostituto Procuratore pubblico
del Cantone Ticino;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 24 settembre 2007 il Sostituto Procuratore
pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di minaccia per avere, il 6 agosto
2007 ad ______, usando grave minaccia, incusso timore o spavento a PC 1, e meglio
avvicinandosi alla donna, irato e mostrando un coltello previamente prelevato
dalla cucina asserendo che la prossima volta avrebbe ucciso il suo cane. In
applicazione della pena, egli ne ha proposta la sua condanna alla pena
pecuniaria di fr. 5 000. –, corrispondenti a 20 aliquote da fr. 250. –
ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla
multa di fr. 300.–, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni. Egli ha dipoi ordinato
la confisca del coltello da cucina in possesso dell’accusato in occasione della
presunta minaccia. Al decreto di accusa IM 1 ha sollevato opposizione.
Fatti
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 28 aprile 2008 il
giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dalla relativa imputazione,
revocando altresì il citato provvedimento confiscatorio. Contro tale sentenza
il Sostituto Procuratore pubblico ha inoltrato il 28 aprile 2008 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi scritti del gravame, presentato il 26 maggio successivo, egli chiede
che, in riforma della sentenza impugnata, IM 1 sia riconosciuto autore
colpevole di minaccia. Con osservazioni del 17 giugno 2008 IM 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.
Considerandi
In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 133 I 149 consid. 3.1. pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatto o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 I consid. 2.1
pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2.
Secondo il Sostituto Procuratore pubblico, il proscioglimento
dell’accusato dall’imputazione di minaccia prospettata nel decreto di accusa,
sarebbe conseguente a una errata applicazione del diritto federale ai fatti
posti a base della sentenza impugnata.
3.
L’art. 180 cpv. 1 CP commina – a querela di parte – una pena
detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia,
incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal
verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato l’autore deve avere usato
grave minaccia, dall’altra il destinatario dev’esserne uscito spaventato o
intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a pag. 215). Grave va qualificata una
minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un
pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine e la messa in atto deve
dipendere dalla volontà del reo, ancorché questi non sia in grado di
concretarla o l’atto non possa verificarsi. La gravità dell’intimidazione
dev’essere ponderata in modo neutrale, sulla scorta di criteri generici e in
considerazione di tutte le circostanze del caso, non con riferimento alla
sensibilità soggettiva della vittima. Determinanti sono criteri oggettivi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 6 ad art. 180 CP con
rinvio). E’ pertanto considerata grave la minaccia che, nelle medesime
circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media
sensibilità (Delnon/Rudy, Commentario besilese, n. 19 ad art. 180 CP con richiami; CCRP,
sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.,2006.19, consid. 3a con richiamo).
Non occorre invece che l’autore abbia l’intenzione, o sia effettivamente in
grado, di realizzare la sua minaccia, bastando che spaventi o intimorisca la
vittima (Corboz, op. cit., n. 4 4 ad art. 180 CP; DTF 106 IV 128 consid. a).
Ancora, non basta la consapevolezza del destinatario di essere minacciato;
occorre che subentri l’esito dell’effettivo perturbamento psicologico proprio a
limitare la volontà del destinatario e la sua capacità di attenervisi (Corboz, op.
cit., n. 12 ad art. 180 CP; DTF 106 IV 128 consid. a), essendo però sufficiente,
secondo taluni autori, l’avere suscitato uno stato di terrore psicologico o di
paura tale da compromettere massicciamente il senso di sicurezza della vittima;
questo anche a prescindere da un’eventuale coartazione della sua volontà (Delnon/Rudy,
op.cit., n. 10 e 11 ad art. 180). Dal punto di vista soggettivo la minaccia
presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che l’autore della minaccia
deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed essere
consapevole che la sua minaccia comporta quest’effetto, o perlomeno accettare
che si verifichi (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art. 180). Se una grave minaccia ai sensi
dell’art. 180 CP è proferita senza conseguenze poiché la vittima,
contrariamente all’attesa, si sente minacciata, ma non spaventata né
intimorita, è nondimeno realizzato un tentativo punibile di minaccia (DTF 99 IV
212; Delnon/Rudy, op. cit. n. 39 sd art. 180; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch I, 2003, n. 67 ad § 5; Corboz, op. cit. n. 20
ad art. 180; CCRP, sentenza citata).
4.
Stando alla sentenza impugnata, i fatti all’origine del procedimento
penale si sono consumati nel __________, un’area verde aperta al pubblico,
all’interno della quale si trova anche l’edificio in cui l’accusato aveva
locato un appartamento. Quel giorno, egli stava rientrando a casa al termine di
una lunga corsa, durata più di due ore. Nel contempo, PC 1 (parte lesa) stava
passeggiando in quel medesimo luogo con il suo cane, senza guinzaglio, nonostante
l’obbligo imposto dal Comune di tenere al guinzaglio i cani. Alla vista del
corridore, l’animale lo ha inseguito e raggiunto, saltellando, abbaiando e
ponendogli il muso a stretto contatto con il tallone e il ginocchio.
L’accusato, un appassionato sportivo, che percorre a corsa oltre 1000 km l’anno – sempre stando alla sentenza di primo grado – ha fortemente temuto per la sua incolumità
fisica, paventando di essere morso. Ha pertanto intimato alla padrona di
chiamare a sé l’animale, senza però alcun risultato. Fermatosi, l’animale si è
allontanato e l’accusato ha ripreso a correre, per essere però subito raggiunto
dalla bestia, di nuovo imperterrita a stretto contatto con le sue gambe. Rivoltosi
ancora una volta (infruttuosamente) alla padrona, affinché tenesse lontano
l’animale, l’ accusato si è a questo punto rifugiato in casa. Solo allora il
cane è stato richiamato dalla stessa padrona e allacciato al guinzaglio
(sentenza, pag. 4)
Spinto da
risentimento di nervosismo, come da lui dichiarato, provato da stanchezza e
giustificato dal fatto che la padrona dell’animale si era dimostrata incurante
delle regole comunali che impongono di tenere al guinzaglio i cani, e
considerato che i cani liberi possono anche causare pericoli per i
frequentatori del parco, l’accusato – ha proseguito il primo giudice – è
ritornato sul luogo dei fatti con l’intento di redarguire nuovamente la proprietaria
dell’animale. Al dibattimento, ha ricordato lo stesso giudice, l’accusato ha
spiegato di avere preso con sé un coltello da cucina, non per rivolgerlo contro
la parte lesa, bensì per eventualmente difendersi dal cane, tant’e che l’
oggetto, peraltro non suo e prelevato dall’appartamento di vacanza, è sempre
rimasto in posizione verticale, lungo il suo fianco, senza che sia stato puntato
contro qualcuno. In questa occasione, stando a quanto accertato in sentenza, l’accusato
si è limitato a ripetere alla parte lesa che i cani devono essere tenuti al
guinzaglio e che se essa non avesse obbedito egli era pronto ad uccidere il
cane. Ha nondimeno spiegato che non lo avrebbe comunque mai fatto e che la
frase era sortita a causa d’un impeto di ira, di cui si è pentito (sentenza,
pag. 4).
Nel
vagliare la fattispecie, il giudice della Pretura penale ha rilevato che
l’unico evento che potrebbe ipoteticamente essere penalmente reprensibile è
costituto dall’azione di” ritorno” dell’accu- sato una volta che, rifugiatosi
in casa, è di nuovo uscito nel parco munito di un coltello da cucina. Un gesto,
ha commentato il giudice, sicuramente inopportuno, visto che la vicenda e la conseguente
discussione con la proprietaria del cane erano ormai terminate (sentenza, pag.
5). Pur definendo tale comportamento non ammirevole ed esemplare, il primo
giudice ha comunque ritenuto che esso non può ancora essere qualificato come “minaccia”
si sensi dell’art. 180 CP. Dal punto di vista soggettivo, egli ha obiettato,
l’accusato si trovava anzitutto in una condizione di particolare turbamento ed
eccitazione, una sorta di “Erregungszustand”, che impedisce di ritenere che
abbia concretamente voluto evocare un grave pericolo alla vittima. Il suo
gesto, a suo giudizio, va tutt’al più qualificato come una reazione di stizza
che, seppure esagerata, non ha raggiunto la gravità pretesa da quella norma.
Al dibattimento, ha puntualizzato il giudice, è emerso che, con quel gesto,
l’accusato non ha infatti inteso ledere la sicurezza e la pace della parte
lesa, ma voleva solo difendersi dal cane, ritenuto poi che il suo obiettivo era
unicamente quello di conferire ancora con la proprietaria dell’animale, per
preservare l’incolumità di coloro che, con pieno diritto, si allenano nel
parco; incolumità vanificata da chi non rispetta le ordinanze comunali
(sentenza, pag. 5). Dal profilo oggettivo, ha proseguito il giudice, né i modi,
né gli epiteti utilizzati dall’accusato erano oggettivamente suscettibili di
incutere grave spavento alla parte lesa. Questi si è limitato ad affermare che
avrebbe ucciso il suo cane, senza però fare nessun accenno alla persona fisica
(PC 1) e senza che si posa ritenere che abbia quindi intaccato la sua “innere
Frieden”. Del resto, la stessa parte lesa non ha nemmeno esattamente capito
cosa abbia detto il soggetto, limitandosi a riferire alla polizia di avere
udito parole tipo “ti uccido il cane” e non proprio una minaccia di morte. E’
venuta poi a mancare, secondo il giudice, ogni prova attestante che il coltello
sia espressamente stato mostrato o addirittura puntato contro la parte lesa. Arma
dell’accusato che, secondo lo stesso giudice, è rimasta comunque in posizione
verticale e lungo il suo fianco, proprio come se lo avesse preso con sé per
difendersi da eventuali ulteriori attacchi della bestia. Non si può quindi affermare
– ha fatto presente il giudice – che la donna abbia effettivamente temuto per
sé o per il suo animale. In definitiva, l’accusato non ha mai prospettato alla
parte lesa un “künftiges Übel”, cosi come richiesto dalla giurisprudenza
(sentenza, pag. 5). Per tacere del fatto che, ha ricordato il giudice, è venuto
anche a mancare il risultato, ossia lo spavento della persona presunta minacciata.
D’altronde, ha puntualizzato lo stesso giudice, l’accusato è apparso come
persona assolutamente corretta, tranquilla, distinta e dal carattere mite e
perfettamente credibile. Dal canto suo, egli ha osservato, la parte lesa si è
dimostrata alquanto incurante degli obblighi previsti dalla normativa vigente,
sia il giorno dei fatti (non ha fatto uso del guinzaglio), sia al momento del
processo; non si è presentata in aula, malgrado la causa concernesse proprio
lei, ciò che consente di ulteriormente ritenere, a suo giudizio, che essa non è
rimasta particolarmente turbata dalla vicenda (sentenza, pag. 6).
5.
Riferendosi all’aspetto soggettivo, il Sostituto Procuratore pubblico
assevera che il primo giudice ha ritenuto che il dolo non sussiste poiché
l’accusato, visto il suo stato di agitazione, non voleva evocare un grave
pericolo alla vittima; stato d’animo che tuttavia, secondo lo stesso ricorrente,
andrebbe semmai considerato, una volta dati l’elemento soggettivo e oggettivo
del reato, nella commisurazione della pena. Lo stesso giudice, prosegue la
pubblica accusa, non ha per contro esaminato quegli elementi esteriori, quali
l’uscire di casa in un luogo pubblico con un oggetto pericoloso (un coltello da
cucina), laddove non vi era una situazione di pericolo imminente, né alla sua
salute, né a quella di terzi, l’accusato di fronte al potenziale pericolo costituito
dal cane essendosi rifugiato in casa e l’animale essendo stato richiamato dalla
sua padrona. Elementi questi che, secondo il Sostituto Procuratore pubblico,
potevano lasciare concludere per un dolo eventuale. Ora, quanto l’autore di un
reato sa, vuole o accettata è un dato di fatto, che può essere censurato
davanti a questa Corte solo per arbitrio, ossia ove risulti manifestamente
insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 128 I 177 consid. 2.2
pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, DTF 119
IV 1 consid. 5 pag. 3, 118 IV 167 consid. 4 pag. 174). Come visto, dal punto di
vista soggettivo la minaccia ex art. 180 CP presuppone dolo, anche solo
eventuale, vale a dire che l’autore della minaccia deve avere la volontà di
incutere spavento o timore alla vittima ed essere consapevole che la sua minaccia
comporta questo effetto o per lo meno accettare che si verifichi (consid. 3 che
precede). Nel caso in esame, il primo giudice ha però escluso che l’accusato si
sia prefissato uno scenario del genere con il suo gesto – invero censurabile –
conseguente a una reazione di stizza per quanto capitatogli nel parco; il soggetto
– secondo il giudice – non si era in realtà proposto di ledere la sicurezza e
la pace altrui della parte lesa, ossia di minacciarla, ma solo di difendersi
dal cane qualora ve ne fosse stato bisogno, tanto da poi redarguire la presunta
vittima che i cani vanno tenuti al guinzaglio e che se lei non avesse obbedito
lui era anche pronto ad uccidere l’animale (se ciò si fosse reso necessario),
vista evidentemente l’esperienza maturata qualche minuto prima (sentenza, pag.
5, con riferimento alla pag. 4). Suo obiettivo, sempre stando alla sentenza
impugnata, era per finire di conferire di nuovo con la proprietaria
dell’animale, per preservare l’incolumità di coloro che, con pieno diritto, si
allenano nel parco; incolumità che verrebbe vanificata da chi non rispetta le
regole comunali (sentenza, 5). Perché con considerazioni del genere il primo
giudice sarebbe trasceso in arbitrio, il Sostituto Procuratore pubblico non
spiega. Anzi, a ben vedere neppure lo pretende, limitandosi ad adombrare lo
scenario del dolo eventuale, dopo avere fatto carico allo stesso giudice di non
avere esaminato quegli elementi esteriori, quali – come visto – l’uscire di
casa in un luogo pubblico con un oggetto pericoloso (un coltello) dopo che lo
stesso accusato si era rifugiato in casa e dopo che il cane era stato
richiamato all’ordine e legato al guinzaglio. Certo, sapere se i fatti di
natura interiore accertati in un certo modo siano sussumibili al concetto di
dolo eventuale, è una questione di diritto, vagliabile con pieno potere
cognitivo (DTF 119 I 1 consid. 5). Sennonché, il ricorrente non spiega perché
gli elementi ricordati nel gravame condurrebbero – dandosene il caso – al dolo
eventuale per quel che concerne l’intenzione dell’accusato di volere incutere
spavento alla vittima. Carente di motivazione, il rimedio non può perciò che
essere dichiarato inammissibile al riguardo. Del resto, comunque sia, la
sentenza impugnata sfuggirebbe alla critica qualora la si esaminasse nel
merito. Che il ricorrente si sia proposto solo quanto da lui preteso al
dibattimento (v. sentenza, pag. 4) il giudice lo poteva stabilire, senza
violare il diritto, sulla base delle ulteriori considerazioni illustrate nella
sentenza impugnata e sorvolate nel ricorso, specie con riferimento alla circostanza
che l’accusato mai ha mostrato espressamente il coltello alla vittima, tanto
meno glie lo ha puntato addosso; anzi, il coltello in questione è sempre
rimasto in posizione verticale lungo il fianco dell’accusato, proprio come se
questi l’avesse preso solo per difendersi da ulteriori attacchi dell’animale.
Prova né e che la stessa presunta vittima, per finire, nemmeno si è spaventata,
tanto che ha avuto la prontezza di replicare con forza all’avversario,
prospettando una querela o rispettivamente minacciando il suo interlocutore
addirittura di morte, qualora egli avesse ammazzato il suo cane (sentenza, pag.
5.
–6).
6.
Essendo – come visto – il rimedio destinato a un giudizio di inammissibililità
per quel che riguarda le censure dirette contro il mancato riconoscimento
dell’aspetto soggettivo legato al preteso reato, cade la possibilità di
condannare l’accusato per minaccia. Il che rende superflua la disamina delle
successive considerazioni esposte dal ricorrente, peraltro con argomentazioni e
ragionamenti di chiara connotazione appellatoria, segnatamente di quelle volte
a dimostrare la sussistenza degli elemento oggettivi dello specifico reato (v. ricorso,
pag. 4).
7.
Da quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del
rimedio. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a
carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a IM 1, che ha
presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, la somma di fr. 1000.–
per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a IM 1
fr. 1
000.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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