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Decisione

17.2008.37

Sommossa; errata applicazione del diritto. Presupposto della partecipazione all'assembramento. Verbalizzazione delle dichiarazioni dell'accusato al dibattimento; le irregolarità procedurali devono ess

16 giugno 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sull’opposizione presentata da RI 1, il giudice della

pretura penale, con sentenza 28 aprile 2008, ne ha confermato la colpevolezza e

lo ha condannato al pagamento di 10 aliquote giornaliere di fr 60.- cadauna per

un totale di fr 600.- , pena sospesa condizionalmente, e al pagamento di una

multa di fr 200.-. Ha altresì vietato a RI 1, a valere quale norma di condotta, per un periodo di 1 (uno) anno dal passaggio in giudicato della sentenza di

condanna pretorile, di accedere alle piste di ghiaccio svizzere in occasione di

incontri internazionali o di Lega Nazionale A o B, così come negli spazi

adiacenti in un raggio di 1000 metri (art. 44 cpv. 1).

C. RI 1 ha impugnato la sentenza

pretorile motivando con allegato 9 giugno 2008 la dichiarazione di ricorso

fatta il 29 aprile.

Nel ricorso – in cui sostiene che il giudice di

prime cure è incorso in una errata applicazione del diritto sostanziale, in

manifesti errori procedurali e in arbitrari accertamenti dei fatti – egli

chiede, con l’annullamento della sentenza di primo grado, di essere prosciolto.

D. Il

sost PP, con scritto 1 luglio 2008, senza svolgere particolari osservazioni, ha

postulato la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di

mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza

impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1

lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Perché un

accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia

manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.,

219, 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su

talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30;

112.

Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta

dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per

essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non

solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129

consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag.

211).

2.

a) Il ricorrente sostiene come il giudice di prime cure abbia violato

l’art. 255 cpv. 3 CPP poiché non sono state riportate a verbale tutte le sue

dichiarazioni, nonostante, da un lato, egli venisse sentito per la prima volta

da un magistrato e nonostante molte delle sue dichiarazioni al dibattimento

chiarissero quelle da lui fatte nel corso dell’unico suo interrogatorio in sede

d’inchiesta che venne effettuato a cura della polizia del canton __________.

Nel verbale del dibattimento – egli continua –

sono state riportate soltanto alcune sue frasi del tutto estemporanee e

irrilevanti.

Inoltre, il verbale del dibattimento non riporta

integralmente le argomentazioni dell’arringa difensiva.

Pertanto – conclude il ricorrente - il verbale

non permette all’autorità di ricorso di “conoscere le dichiarazioni fatte

dall’accusato né di verificare quali contestazioni siano state mosse dalla

difesa né di capire perché certe affermazioni, totalmente estemporanee, siano a

verbale e siano contenute nella sentenza, confondendo il lettore e impedendo

una visione globale e imparziale che dovrebbe stare alla base di una decisione”

(ricorso pag. 8).

b) L’art. 255 cpv. 3 CPP dispone che le risposte dell’accusato – così

come quelle dei periti e dei testimoni – vanno riportate nel verbale del

dibattimento nelle seguenti ipotesi:

-

nei casi previsti dagli art. 246 (falsa

testimonianza) e 248 (impedimento del testimone;

-

nel caso in cui queste persone sono sentite per

la prima volta o modifichino le dichiarazioni fatte in istruttoria;

-

se il giudice ritiene di farlo oppure su

richiesta delle parti.

c) Il verbale del dibattimento tenutosi il 28 aprile 2008 non riporta

nessuna delle dichiarazioni fatte dall’accusato durante il suo interrogatorio.

Semplicemente, nel verbale

è riportato quel che sembra essere un breve riassunto di quanto da egli

dichiarato al momento in cui venne interpellato, giusta l’art. 252 CPP, dopo

l’arringa del difensore.

Ciò detto, non

risulta dal verbale del dibattimento che la difesa del ricorrente abbia chiesto

- ai sensi dell’art. 255 cpv. 3 lett. c - una verbalizzazione più estesa delle

dichiarazioni del suo patrocinato né che abbia chiesto una verbalizzazione

della sua arringa più ampia di quanto previsto, in particolare, dall’art. 255

cpv. 2 CPP ( secondo cui il verbale deve indicare sommariamente le

conclusioni presentate nel corso del dibattimento).

Né risulta che,

al dibattimento, la difesa abbia sostenuto l’obbligatorietà della

verbalizzazione di dichiarazioni dell’imputato in applicazione dell’art. 255 cpv.

3.

lett. b CPP.

In queste

circostanze, la censura ricorsuale è irricevibile in applicazione dell’ art. 288 lett. b CPP secondo cui le pretese

irregolarità procedurali devono essere eccepite non appena possibile e cioè, in

questo caso, al dibattimento.

3.

Il ricorrente rimprovera al giudice di prime cure di avere

arbitrariamente accertato che egli ha partecipato ai disordini.

3.1

Il giudice di prime cure ha accertato che “l’accusato si è

trovato coinvolto nei fatti” che videro, nel pomeriggio dell’11 marzo 2006,

“circa 150/200 facinorosi” dare origine “a tumulti e disordini che

hanno causato diversi scontri con la polizia presente sul luogo per mantenere

l’ordine”.

Dopo avere ricordato che la polizia giudiziaria,

nel suo rapporto, aveva diviso gli avvenimenti di quella sera - che si

verificarono in luoghi e momenti diversi – in 7 fasi, il primo giudice ha

accertato che “nella terza fase, in cui risulta coinvolto anche l’accusato,

la situazione degenerava pericolosamente” visto che i tifosi delle due

squadre erano riusciti a venire in contatto e ad ingaggiare una rissa nel corso

della quale “continuavano a volare razzi ed oggetti contundenti anche ad

altezza d’uomo e la polizia diventava bersaglio del lancio di un container”

così che gli agenti reagirono “con balzi offensivi e con lo sparo di

proiettili di gomma per disperdere i tifosi scalmanati”. Ciò detto, il

giudice di prime cure, ha continuato descrivendo le successive fasi dei

disordini (sentenza di primo grado, consid. 2, pag. 6 e 7).

Nel considerando successivo, il giudice ha

ricordato che, nell’interrogatorio effettuato il 21 settembre 2006, RI 1 ha dichiarato di essere giunto a _______ il sabato 11 marzo 2006 in compagnia della propria ragazza e di un amico per assistere al derby. Giunti “alle casse dello stadio per

acquistare i biglietti”, i tre “avevano udito molta confusione” e,

“essendosi incuriositi”, decisero di avvicinarsi “per vedere meglio

cosa stesse succedendo, rimanendo ad osservare gli eventi che, nel frattempo,

cominciavano a degenerare ”.

Fu in quel frangente che RI 1 venne colpito

all’occhio destro da un proiettile di gomma sparato dalla polizia.

Il giudice di prime cure ha, poi, accertato che

l’imputato, rispondendo alla domanda volta a sapere perché egli si era trovato

coinvolto nella sommossa e non aveva dato seguito all’intimazione della polizia

di allontanarsi, ha detto che “inizialmente si era avvicinato per curiosità

ma che, poi, quando si era accorto che la situazione stava degenerando, voleva

andarsene e gli sarebbe bastato solo ancora un attimo per convincere il suo

amico ad allontanarsi ma che non era riuscito nel suo intento poiché era stato

colpito da una delle palle sparate dalla polizia” (sentenza consid. 3 pag.

7, 8).

In seguito, il primo giudice ha indicato che, al

dibattimento, RI 1 ha confermato la deposizione resa in sede di inchiesta

pre-dibattimentale affermando di avere visto una catena di polizia disposta tra

un centinaio di tifosi delle due squadre, di avere visto alcuni facinorosi con

il volto coperto e alcuni tifosi del __________ sparare dei razzi. Dopo avere

confermato che c’era molta confusione – secondo quanto riportato dal giudice di

prime cure in sentenza – RI 1 ha dichiarato che “nonostante la sua ragazza

si fosse allontanata per un motivo di cui non era a conoscenza, lui era rimasto

sul luogo degli eventi e che quando si era accorto che la situazione stava

degenerando voleva andarsene per non avere problemi con la legge ma che poi era

stato colpito dalla palla di gomma sparata dalla polizia” . Infine, il

giudice di prime cure ha annotato come l’imputato abbia più volte ribadito “di

essere stato un semplice osservatore dei fatti” (sentenza di primo grado,

consid. 6, pag. 9).

3.2

Nel suo allegato, il ricorrente ha dapprima rilevato come agli atti

del procedimento penale non vi sia nulla all’infuori delle sue dichiarazioni:

in quanto ferito, le sue generalità erano state assunte dalla polizia che, poi,

ha chiesto alla polizia di __________ di interrogarlo: “nessuna

testimonianza, nessun accertamento, nessun’altra prova se non le dichiarazioni

fatte dallo stesso RI 1 hanno portato all’apertura del procedimento penale a

suo carico” (ricorso pag. 4).

In seguito, rileva come, contrariamente a quanto

indicato dal primo giudice, egli abbia visto soltanto la fase 2

dell’assembramento così come risulta dalla risposta data alla domanda no 19

postagli dalla polizia di __________. Afferma di essersi trovato davanti alla

cassa Ovest per comprare i biglietti e, sentito i cori delle due fazioni, di

essersi spostato (dalla cassa Ovest la visuale è coperta da un garage e un

ristorante) su via __________ – quindi, di essersi posto parallelamente ai

disordini e senza avvicinarsi – poiché soltanto da lì egli poteva vedere cosa

succedeva, sempre su via __________, ma lontano dalla sua posizione,

all’altezza della panetteria __________. Sostiene, poi, come, sentendo gli

spari, abbia deciso di allontanarsi e come, mentre si dirigeva in direzione

dell’ex-__________, si sia girato per chiamare l’amico che non si muoveva e

come, in quel frangente, sia stato colpito dal proiettile.

Sottolinea ancora come queste sue dichiarazioni –

fatte al dibattimento – non soltanto non siano state verbalizzate ma nemmeno

siano state riportate in sentenza dove “si cita solo la fase 3. dichiarando

che RI 1 vi è stato coinvolto , quasi a far apparire lo stesso parte del gruppo

di facinorosi che davanti a lui lanciavano razzi e container. La fase 2 non

viene nemmeno citata. E, quasi a enfatizzare, vengono però citate tutte le

altre, fino alla 7. RI 1 è stato colpito tra la 2. e la 3. Non si capisce

pertanto a che pro elencare tutti gli atti commessi la sera dei fatti”

(ricorso pag. 6).

Rileva, inoltre, come gli accertamenti del primo

giudice siano lacunosi: non ha accertato presso quale cassa egli fosse –

limitandosi a dire che si erano recati alle casse – nonostante al dibattimento

egli lo avesse precisato e avesse, pure, specificato che la cassa ovest si

trova proprio sul marciapiede di via __________.

Sottolinea, ancora una volta, come il primo

giudice abbia riportato in sentenza pochi fatti e lo abbia fatto in modo da farlo

apparire come una persona che, sentite le urla, si sia deciso a prender parte a

quanto stava succedendo, “completamente in disaccordo su come egli ha

raccontato i fatti”.

3.3

Come visto al considerando 3.1., riguardo all’agire di RI 1 il

giudice di prime cure si è limitato ad accertare che questi, mentre era, con

gli amici, “alle casse dello stadio” per acquistare i biglietti, udì “molta

confusione” e che, incuriosito, con gli amici “si avvicinò per vedere

meglio cosa stesse succedendo”.

Senza avere in alcun modo accertato né a quale

cassa RI 1 si fosse rivolto per acquistare il biglietto né dove RI 1 e i suoi

due amici si trovassero – rispetto ai disordini – quando “si furono

avvicinati” (peraltro, a che cosa?), il giudice si è limitato ad accertare

che i tre (o, per quel che qui interessa, RI 1 e l’amico) rimasero ad osservare

gli eventi che, nel frattempo, cominciavano a degenerare.

Proseguendo in quella scarna ricostruzione dei

fatti, il giudice di prime cure ha accertato – sulla base delle

dichiarazioni dell’accusato – che questi, quando si accorse che “la

situazione stava degenerando” decise di allontanarsi ma si attardò un

attimo “per convincere il suo amico” a seguirlo e, in quel mentre, venne

colpito dal proiettile di gomma.

E’ certamente vero, come sostenuto dal

ricorrente, che i fatti determinanti per il giudizio – in particolare, il

comportamento da lui tenuto – sono stati accertati soltanto a grandi linee: non

è stato accertato davanti a quale cassa il ricorrente si trovasse quando ha

sentito “la confusione” che ha risvegliato la curiosità sua e dei suoi

amici, non è stato precisato dove egli si sia recato per vedere meglio cosa

stava succedendo né si è ritenuto di dovere accertare cosa egli abbia fatto

quando “si è avvicinato”.

Tuttavia – nella misura in cui sono fondati sulle

dichiarazioni dello stesso accusato – gli accertamenti del primo giudice non

possono essere ritenuti arbitrari.

Diversa è la questione per “il coinvolgimento

nella fase tre” di cui il giudice di prime cure ha detto al considerando 2.

della sua sentenza. Nella misura in cui il “coinvolgimento” deve essere

inteso come la sussunzione in diritto dei fatti accertati, la conclusione del

primo giudice verrà valutato di seguito.

4.

Il ricorrente rimprovera al primo giudice anche un errore

nell’applicazione del diritto ai fatti accertati.

4.1

Dopo avere ricordato i presupposti applicativi dell’art. 260 cpv. 1

CP, il primo giudice ha concluso che, la sera dell’11 marzo 2006, vi fu,

all’incrocio tra la via __________ che porta all’entrata ovest della __________,

una sommossa ai sensi di tale disposto poiché “c’è stato un assembramento

pubblico nel quale si sono verificati episodi di violenza da parte di tifosi

scalmanati che hanno lanciato razzi e oggetti contundenti sia verso la

tifoseria avversaria che verso la polizia” causando danni sia a beni

pubblici (furgone della polizia, recinzioni, transenne e un cassonetto) che a

beni privati (veicoli) e nel corso della quale diverse persone vennero ferite.

Rilevato che a

tale sommossa l’imputato “era presente seppur senza commettere violenze in

prima persona” e ricordato come “la semplice presenza, seppur inerme, è

considerata dal legislatore come partecipazione alla stessa”, il giudice di

prime cure ha ritenuto “certa la presenza di tutti gli elementi oggettivi

costitutivi della fattispecie delittuosa della sommossa” (sentenza consid.

9.

pag. 11 e 12).

4.2

Il ricorrente sostiene che, in concreto, non è dato il requisito

oggettivo della sua partecipazione alla sommossa.

Rileva come,

essendo egli rimasto “a molti metri di distanza (facilmente calcolabili)”

dai tifosi che, divisi dal cordone di polizia, si lanciavano oggetti, egli non

poteva, in nessun caso, apparire ad un osservatore esterno come un partecipante

alla sommossa.

Sottolinea

come il giudice di prime cure abbia sbagliato rilevando che il presupposto

della partecipazione, e meglio la differenza fra il partecipante

all’assembramento e il semplice spettatore va esaminato in funzione

dell’elemento soggettivo. “A prescindere dal fatto – precisa il

ricorrente – che RI 1 se ne stava andando e non aveva alcuna intenzione di

aggregarsi all’assembramento, né tantomeno poteva decidere di rimanervi non

essendone parte, e che quindi l’elemento soggettivo giocherebbe a suo favore,

l’applicazione del diritto è in questo caso palesemente errata.” (ricorso

pag. 10).

4.3

Per quanto qui interessa, va, in diritto, precisato che

l’applicazione dell’art. 260 CP presuppone, fra gli altri elementi oggettivi,

la partecipazione all’assembramento.

Perché possa essere definito tale – cioè, perché

questo presupposto sia realizzato - non è necessario che il partecipante compia

degli atti di violenza. Basta che, oggettivamente, l’autore appaia, agli occhi

di un osservatore esterno, come una parte integrante dell’assembramento e non

come un semplice spettatore passivo (DTF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33).

4.4

In concreto, è evidente che i fatti accertati dal giudice di prime

cure non bastano per ritenere realizzato, in capo ad RI 1, il reato di

sommossa.

Come visto al consid. 3.1, per quanto accertato

dal giudice di prime cure si ha, semplicemente, che il ricorrente, incuriosito

dal vociare dei tifosi facinorosi, ha lasciato la cassa dove voleva acquistare

il biglietto per la partita per avvicinarsi e vedere cosa succedeva e che, poi,

quando ha visto che la situazione degenerava, ha deciso di andarsene e che,

mentre cercava di convincere l’amico a seguirlo, è stato raggiunto dalla

pallottola.

In questo comportamento non è nemmeno

ipotizzabile di ravvedere gli estremi della partecipazione alla sommossa ai

sensi dell’art. 260 CP poiché esso – nei termini accertati dal primo giudice

– non si distingue dal comportamento di un osservatore esterno.

Soltanto con l’accertamento di un comportamento

di RI 1 oggettivamente indicativo di un suo coinvolgimento con il gruppo degli

esagitati – e oggettivamente riconoscibile come tale da uno spettatore esterno

– si sarebbe potuto ritenere realizzati tutti (dati, in concreto, gli altri) i

presupposti oggettivi del reato di sommossa.

Il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere

– sulla base del materiale istruttorio (e, fra questo, le dichiarazioni

dell’imputato) - ad un accertamento più minuzioso dei fatti.

In particolare, avrebbe dovuto almeno tentare di

accertare di quanto l’accusato si è avvicinato ai facinorosi e se egli si è

limitato ad osservare quanto succedeva o se, invece, si è, in qualche modo,

mescolato al gruppo dei tifosi facinorosi o, ancora, se, per esempio, ha

aggiunto le sue urla a quelle dei due gruppi di tifosi o se, in altro modo,

egli ha avuto atteggiamenti tali da essere percepito – da un osservatore

esterno – come una parte integrante del gruppo di facinorosi.

L’accertamento di un tale comportamento di RI 1

manifestamente manca: pertanto, forza è concludere che la sussunzione in

diritto dei fatti accertati effettuata dal primo giudice è errata.

Constatata l’inutilità di un rinvio per migliori

accertamenti visto che non vi sono emergenze probatorie atte a sconfessare le

dichiarazioni dell’accusato, la sentenza impugnata deve essere annullata e RI 1

deve, pertanto, essere assolto dal reato di sommossa.

5.

Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1'000.-) vanno posti a carico

dello Stato.

Sulle ripetibili di prima sede, per contro, spetterà

al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali ai sensi degli art. 317 segg.

CPP.

Gli oneri processuali del presente giudizio sono

posti interamente a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente

fr. 1'000.- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto.

Di

conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e il ricorrente è prosciolto

dall’imputazione di sommossa.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 300.-

fr. 1'300.-

sono posti a carico dello

Stato che rifonderà al ricorrente

fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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