17.2008.39
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13 maggio 2009Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.39
Data decisione, Autorità:
13.05.2009, CCRP
Ricorso:
TF,6B-501/2009,17.01.2011
Titolo:
Carente diligenza in operazioni finanziarie: il bene giuridico tutelato è l'amministrazione della giustizia, con esclusione del bene giuridico del patrimonio privato. Inammissibilità della costituzione di parte civile e annullamento della decisione di attribuirle indennità ripetibili
CARENTE DILIGENZA IN OPERAZIONI FINANZIARIE
PARTE CIVILE
SPESE E RIPETIBILI
art. 305ter cpv. 1 CPS
art. 5 LRD
art. 7 cpv. 1 LRD
Incarto n.
17.2008.39
17.2008.40
Lugano
13 maggio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per
cassazione presentati
RI 1
(patrocinato dall' PA 1)
e
RI 2
(patrocinato dallo studio legale PA 2)
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 29 aprile 2008 dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;
2. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2;
3. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa 21 maggio 2007 (DA 1504/2007) il Procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole del delitto di carente diligenza
in operazioni finanziarie, per avere, nel periodo marzo 2001-agosto/settembre 2003, a __________, agendo a titolo professionale in qualità di consulente di riferimento delle
relazioni n. intestata a __________ e n. intestata a __________, entrambe
aperte presso il __________, accettato, preso in custodia, aiutato a collocare
e a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza
richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto.
Meglio per avere mantenuto in essere le citate relazioni, omettendo di accertare
l'identità del reale avente economicamente diritto ovvero allestendo in data
imprecisata (nel corso del 2002 secondo le dichiarazioni dell'accusato), un
documento (lista) sostitutivo del formulario A e relativo (tra l'altro) alle due
citate relazioni, indicandovi contrariamente al vero __________ quali aventi
diritto economico della relazione intestata a __________, sulla quale erano
depositati oltre CHF 10 milioni, e __________ quale avente diritto economico
della relazione intestata a __________, la quale deteneva il pacchetto azionario
della __________, tralasciando anche in seguito di modificare tali errate
indicazioni.
Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr.
8'700.–, corrispondente a 15 aliquote da fr. 580.–, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Con decreto d'accusa 21 maggio 2007 (DA 1505/2007) il Procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole del delitto di carente diligenza
in operazioni finanziarie, per avere, nel periodo agosto 2003-marzo 2004, a Lugano, agendo a titolo professionale in qualità di consulente di riferimento delle relazioni
n. intestata a __________ e n. intestata a __________, entrambe aperte presso
__________, accettato, preso in custodia, aiutato a collocare e a trasferire
valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle
circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto. Meglio per avere
mantenuto in essere le citate relazioni, omettendo di accertare l'identità del
reale avente economicamente diritto ovvero allestendo in data 5 marzo 2004
rispettivamente in data 8 marzo 2004 due promemoria sostitutivi del formulario
A e relativi alle due citate relazioni, indicandovi contrariamente al vero __________
quali aventi diritto economico della relazione intestata a __________, sulla
quale erano depositati oltre CHF 10 milioni, e __________ quale avente diritto
economico della relazione intestata a __________, la quale deteneva il
pacchetto azionario della __________, tralasciando anche in seguito di
modificare tali errate indicazioni.
Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr.
3'150.–.–, corrispondente a 15 aliquote da fr. 210.–, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Al decreto d'accusa RI 1 e RI 2 hanno presentato opposizione.
B. Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 29 aprile 2008 il
giudice della Pretura penale ha confermato a carico di RI 1 e RI 2 il capo
d'imputazione di carente diligenza in operazioni finanziarie per i fatti
compiuti nelle circostanze indicate nei decreti d'accusa 1504/2007 e 1505/2007
del 21 maggio 2007, condannando RI 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere di fr. 640.–, per un totale di fr. 9'600.– (sospesa
condizionalmente per due anni) e RI 2 alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere di fr. 200.–, per un totale di fr. 3'300.– (sospesa
condizionalmente per un periodo di due anni). RI 1 e RI 2 sono inoltre stati
condannati a pagare le tasse e le spese di giustizia e a rifondere, in solido,
alla parte civile PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili, mentre quest'ultima
è stata rinviata al competente foro civile per eventuali ulteriori pretese di
parte civile.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1 e RI 2 hanno introdotto il 30
aprile 2008, rispettivamente il 1° maggio 2008, una dichiarazione di ricorso
alla Corte di revisione e di cassazione penale. Nelle motivazioni scritte del 9
giugno 2008, RI 1 chiede, in via principale, che la sentenza impugnata venga
cassata e rinviata alla Pretura penale per nuovo giudizio, in via subordinata,
che la sentenza sia riformata nel senso del suo proscioglimento dall'accusa di
carente diligenza in operazioni finanziarie e, in via ulteriormente
subordinata, che il ricorso sia parzialmente accolto nel senso che ogni pretesa
di parte civile, anche a titolo di ripetibili, sia respinta. RI 2 chiede
invece, in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata e riformata
nel senso di essere prosciolto dall'accusa di carente diligenza in operazioni
finanziarie e, in subordine, che la causa venga rinviata al giudice di prime
cure per insufficiente motivazione. Con osservazioni del 23 giugno 2008,
rispettivamente 2 luglio 2008, il Procuratore pubblico propone di respingere i
ricorsi e confermare la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 30
giugno 2008, rispettivamente 1° luglio 2008, PC 1 formula identica proposta.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul
ricorso di RI 1
2. RI 1
esordisce ricordando di avere eccepito in apertura del dibattimento davanti al
Presidente della Pretura penale l'inammissibilità della costituzione di parte
civile di PC 1, chiedendone l'estromissione. Egli rileva che, come di regola,
tale eccezione è stata oggetto di discussione al dibattimento e il primo
giudice si è poi ritirato in camera di consiglio e, riaperto il dibattimento, ha
comunicato alle parti la sua decisione incidentale, con la quale l'eccezione
veniva respinta. RI 1 contesta detta decisione, evidenziando che il Presidente
della Pretura penale non avrebbe ripreso e sviluppato nella sentenza le
motivazioni che lo hanno indotto ad ammettere PC 1 quale parte civile,
concedendo alla stessa indennità ripetibili. Il ricorrente conclude chiedendo,
tra l'altro, che ogni pretesa di parte civile, anche a titolo di ripetibili,
sia respinta (ricorso, pag. 4 verso il basso e pag. 25 verso l'alto). A
ragione.
Si cercheranno invano nella sentenza i motivi che hanno indotto il
primo giudice a ritenere dati i presupposti per ammettere PC 1 quale parte
civile e a concederle, di conseguenza, indennità ripetibili. Solo dal verbale
del dibattimento si può dedurre che il Presidente della Pretura penale aveva
motivato oralmente la propria decisione rilevando che non si poteva escludere
oltre ogni ragionevole dubbio che la denunciante avesse subìto un danno a causa
della sottrazione o non tempestiva segnalazione di averi causata dall'errata
indicazione dell'avente diritto economico. Dette motivazioni, comunicate per
altro solo oralmente, appaiono insufficienti. Ciò a maggior ragione se si tien
conto che – a differenza del procedimento a carico di __________, processato
precedentemente per una vicenda sempre legata alla successione PC 1 (inc. CCRP
17.2007.78) – le responsabilità penali addebitate a RI 1 trovano fondamento
unicamente nella violazione dell'art. 305ter cpv. 1 CP. Orbene, dottrina e giurisprudenza evidenziano che il
bene giuridico tutelato dall'articolo menzionato è l'amministrazione della
giustizia, sotto forma di una messa in pericolo molto astratta, con esclusione
quindi del bene giuridico del patrimonio privato (Schmid, Kommentar Einziehung, organisirtes Verbrechen,
geldwäscherei, 2ª ed, Zurigo
2002, § 6 n. 40; Cassani, Le
blanchiment d'argent, un crime sans victime? in: Wirtschaft und Straftrecht,
Festschrift für Niklaus Schmid, Zurigo 2001, pag. 405-406; Lehmann, Geldwäscherei als Schutznorm?
in: Schutz & Verantwortung, Liber amicorum für Heinrich Honsell, Zurigo/San
Gallo 2007, pag. 27; DTF 134 III 529, in particolare, consid. 5, non pubblicato). Del resto i pretesi danni che PC 1 sostiene – per la prima volta in sede
di osservazioni al ricorso (pag. 10 verso il mezzo) – di aver subito in
relazione a quella che essa ritiene una violazione della “trasparenza
finanziaria intesa all'identificazione degli aventi diritto economico delle
transazioni finanziarie in genere” e del suo “diritto d'informazione”, non sono
stati in alcun modo sostanziati, essendosi essa limitata a presentare durante
il dibattimento una scheda contabile relativa alle spese e agli onorari del suo
patrocinatore dal giorno della costituzione di parte civile fino al pubblico
dibattimento. Non sono dunque dati i presupposti per riconoscere PC 1 quale
parte civile. Nella misura in cui mira ad annullare la decisione del primo
giudice di attribuire a quest'ultima indennità ripetibili, il ricorso merita di
essere accolto.
3. Il
ricorrente sostiene inoltre che la mancata estromissione della parte civile
costituirebbe una violazione essenziale di norme di procedura, in quanto la
presenza del patrocinatore di PC 1 sarebbe stata attiva ed avrebbe contribuito
alla formazione del convincimento del giudice. Postula pertanto che la
decisione del primo giudice sia cassata e l'incarto rinviato al Pretore per
nuovo giudizio (ricorso, pag. 10 nel mezzo). Il ricorrente non spiega tuttavia
circostanze e limiti del preteso comportamento attivo che avrebbe condizionato
il convincimento del giudice, né tantomeno detto comportamento può essere
dedotto dal verbale del dibattimento. Del resto il giudice non decide per la
presenza o meno in aula del patrocinatore di una parte che pretende di essere
lesa, quanto piuttosto sulla base delle prove raccolte, apprezzate secondo il
suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento (art.
259 CPP). Il gravame su questo punto cade dunque nel vuoto.
4. Il
Presidente della Pretura penale ha accertato che RI 1, intervenuto in qualità
di consulente di riferimento delle relazioni intestate a __________, appartiene
alla categoria di soggetti che si possono rendere colpevoli di carente
diligenza in operazioni finanziarie. Questo accertamento non è contestato.
5. Il
primo giudice ha pure accertato – dandolo per pacifico e non contestato – il
fatto che nel periodo in cui RI 1 è diventato responsabile delle relazioni
menzionate, l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e che, come
ritenuto dall'accusa, disponeva di chiari elementi per dubitare della
correttezza delle sue indicazioni. A tale proposito ha indicato che dal
fascicolo processuale emerge anzitutto che la banca era al corrente del fatto
che __________ erano deceduti, circostanza di cui RI 1 – che non aveva mai
avuto modo di sentire o vedere gli stessi – era a sua volta venuto a conoscenza
nel corso della relazione d'affari. Secondo il Presidente dagli atti emerge
anche che la banca era in possesso della convenzione divisoria conclusa il 20
maggio 1994 presso lo studio legale dell'avv. __________ tra gli eredi di __________,
avente per oggetto anche le persone giuridiche intestatarie delle relazioni in
esame, circostanza risultante da uno scambio di corrispondenza avvenuto per
telefax tra lo stesso RI 1 e il legale italiano avv__________. L'imputato –
prosegue il primo giudice – ha anche ammesso che le relazioni da lui gestite
erano problematiche (rognose), stante la reticenza del suo interlocutore a
sottoscrivere i formulari A. Secondo il Presidente della Pretura penale non può
poi essere disatteso che anche l'evidente contraddizione tra gli aventi
economicamente diritto indicati nelle due relazioni (__________, per l'una, __________
per l'altra), nonostante la __________ detenesse il pacchetto azionario delle
società __________, doveva destare sospetti. Ciononostante – conclude il primo
giudice – RI 1 si è limitato a reiterare le iscrizioni preesistenti, attingendo
dai documenti interni in suo possesso. Secondo il Presidente della Pretura
penale risulta pure incontestato che RI 1 non ha eseguito alcuna verifica, pur
ammettendo che la situazione era anomala.
5.1 Il
ricorrente si sofferma su uno solo degli elementi che hanno indotto il primo
giudice a ritenere che l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e
che RI 1 disponeva di chiari elementi per dubitare della correttezza delle sue
indicazioni. Sostiene che sarebbe “arbitrario perché illogico e
manifestamente in contrasto con i fatti affermare ed accertare che le
persistenti indicazioni circa gli ADE fossero comunque fonte di sospetti per la
loro evidente contraddittorietà dato che gli ADE delle due relazioni erano
diversi nonostante la __________ fosse interamente detenuta dalla __________”
(ricorso, pag. 16 verso l'alto). Egli adduce che la banca identificherebbe
“l'ADE dei valori depositati su una relazione, non l'ADE della società
intestataria della relazione medesima” e, inoltre, che “sia una società
offshore, sia una __________” potrebbero “benissimo essere intestatarie di
relazioni con differenti ADE, che non necessariamente si identificano con gli
azionisti o i beneficiari determinati dagli statuti interni, senza che questo
costituisca di per se un motivo di sospetto o tantomeno di evidente
contraddizione” (ricorso, pag. 16 il mezzo).
Impropriamente
motivato, in proposito il rimedio deve essere dichiarato inammissibile. Il
ricorrente infatti nemmeno tenta di confrontarsi con tutti gli altri elementi
che hanno indotto il primo giudice a ritenere che l'indicazione dell'avente
diritto economico era errata e che egli ne era cosciente. Del resto RI 1, nel
proprio ricorso ha lui stesso ammesso di essere venuto a conoscenza di elementi
tali da ritenere dubbia o almeno superata l'indicazione degli aventi diritto
economico (ricorso, pag. 17 in basso) e di essere stato sollecitato
dall'ispettorato interno della banca – nel lasso di tempo in cui era consulente
per tali relazioni (marzo 2001-agosto/settembre 2003) – a regolarizzare
l'incarto secondo gli standard usuali (formulario “A”, copie di documenti di
identità degli ADE, profilo cliente ecc.) e di non avervi provveduto [ricorso,
pag. 14 verso il mezzo].
5.2 Il
ricorrente neppure si confronta con l'accertamento del primo giudice secondo
cui egli non ha eseguito alcuna verifica per determinare gli aventi diritto
economico delle relazioni in questione. Del resto egli ammette di essere
rimasto passivo, nel senso di non aver eseguito verifiche (ricorso, pag. 18
verso l'alto e pag. 21 verso il basso). RI 1 si limita a riferire di non meglio
precisate resistenze dell'avv. __________ alla sottoscrizione dei formulari A
(ricorso, pag. 14, pag. 15 verso il mezzo). Non risulta dagli atti che il
ricorrente abbia lasciato nell'incarto bancario traccia di verifiche fatte
presso l'avv. __________ e delle pretese resistenze. Le circostanze addotte dal
ricorrente – il rifiuto dell'avv. __________ di sottoscrivere i formulari A – avrebbero
certo giustificato la formalizzazione di una richiesta scritta (mediante invio raccomandato)
all'avvocato menzionato. Appare infatti sconcertante che il ricorrente non
abbia proceduto con l'intimazione di una richiesta scritta, limitandosi – a suo
dire – ad una generica conferma verbale delle informazioni in suo possesso
(ricorso, pag. 14 verso l'alto). Ciò rafforza il convincimento che invero RI 1 non
ha eseguito verifiche ed ha redatto e sottoscritto un documento riportante
informazioni – che sapeva errate – sugli aventi diritto economico delle
relazioni in questione. Documento messo a disposizione del servizio giuridico
della banca e da quest'ultimo trasmesso all'autorità giudiziaria in data 24
giugno 2004 con la dicitura “documento redatto in sostituzione dei formulari A
dal sig. RI 1 negli anni in cui era consulente di riferimento per le relazioni
bancarie __________” (cfr. scritto accompagnatorio 24 giugno 2004 dei
funzionari del servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al
fascicolo “documentazione bancaria”).
5.3 Il
ricorrente sostiene che sarebbe arbitrario “l'accertamento” con il quale il
Presidente della Pretura penale ha ritenuto che il predetto documento sia “sostitutivo
del formulario A” e che, allestendolo, egli avrebbe “rinnovato l'errata
identificazione” (ricorso, pag. 16 verso il basso). A torto.
Per
tacere del fatto che, come detto sopra (consid. 4.1), la stessa banca, chiamata
in corso d'inchiesta a presentare la documentazione in suo possesso, ha fornito
– proprio perché mancavano i formulari A – il documento in questione indicando
che era stato redatto da RI 1 in sostituzione dei formulari A. Il fatto che il
documento sia poi uscito dalla banca e sia stato prodotto all'autorità
giudiziaria smentisce l'affermazione del ricorrente secondo cui trattatasi solo
di un documento di lavoro interno. Neppure la menzione “pratica legali in
corso” riportata nella finca “descrizione” del documento in questione, è
d'ausilio al ricorrente. Ciò che conta è infatti l'indicazione degli aventi
diritto economico riportata dal documento. Indicazione in realtà errata e
fuorviante, destinata a creare apparenza di esattezza dell'informazione da
parte del funzionario che l'ha redatta e sottoscritta. Del resto, anche il
fatto che RI 1 abbia sottoscritto il documento conferma che il medesimo era
destinato ad avere valenza probatoria e non di semplice nota interna della
banca. Quindi non è arbitrario ritenere che RI 1 non ha eseguito verifiche ed ha
reiterato l'illecito, per sua stessa ammissione, “a partire dai dati
preesistenti” (cfr. ricorso, pag. 17 verso l'alto), benchè cosciente
dell'inesattezza dei dati.
5.4 Le
restanti considerazioni del ricorrente (punto 4, pag. 12-13; punto 5, pag.
13-14; punto 6, pag. 15; punto 8, pag. 17-18) possono essere disattese.
Trattasi infatti di argomentazioni di carattere meramente appellatorio o di
motivazioni improprie, quindi irricevibili.
6. Ai
punti 9-11 (pag. 18-23 del ricorso) il ricorrente sostiene che il Presidente
della Pretura penale avrebbe erroneamente applicato l'art. 305ter cpv. 1 CP.
6.1 RI 1 sostiene
di non aver compiuto alcuna delle azioni elencate dalla norma in questione.
Quando è divenuto consulente di riferimento per le relazioni in oggetto le
stesse erano, a suo dire, già in essere da anni e non hanno avuto
movimentazione alcuna. Egli non si è quindi trovato confrontato con alcuna
accettazione o presa in custodia di valori, né con un loro collocamento o
trasferimento (ricorso, pag. 18, dal mezzo verso il basso).
L'argomento è specioso. Il ricorrente ammette infatti con il suo
dire di essere stato consulente di riferimento delle relazioni bancarie. Aveva
dunque inequivocabilmente la competenza gestionale delle medesime, tantè che ha
ammesso di aver intrattenuto, per le stesse, contatti con l'avv. __________ e
ha allestito e sottoscritto il documento di cui si è detto sopra (consid. 4.2).
Il fatto poi che le relazioni non abbiano avuto movimentazione è privo di
rilievo. L'infrazione è infatti consumata dall'atto di gestione, che può consistere
semplicemente nel mantenere in essere le relazioni bancarie senza procedere
alle verifiche imposte dalle circostanze; in tal caso – come recentemente
confermato dal Tribunale federale (DTF 134 IV 307) – la consumazione del reato
perdura fino al termine della relazione d'affari.
6.2 Il primo giudice ha escluso – diversamente da quanto pretendeva RI 1
– che l'intervento dell'ufficio giuridico potesse liberare l'imputato dalla
responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto economico. Il Presidente
della Pretura penale ha evidenziato che l'ufficio giuridico del __________ è
intervenuto in prima battuta, già nel 2000 – nell'ambito di una richiesta di
informazioni in materia ereditaria da parte dell'avv. __________, legale di PC
1, figlie del defunto prof. __________ – e successivamente il 16 settembre
2003, il 17 novembre 2003 e il 16 agosto 2005, quando è stato confrontato con
un ordine di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico a seguito della
quale, il medesimo servizio della banca, ha raccolto la documentazione
richiesta. E' interessante notare – prosegue il primo giudice – che in sede di
interrogatorio l'avv. __________ del servizio giuridico ha affermato che “un'identificazione
(dell'avente diritto economico, ndr) c'è stata (con riferimento ai consulenti
preposti, ndr), anche se non sempre sul supporto formale del formulario A. In
merito al contenuto dell'identificazione spetta ai consulenti indicare se del
caso le modalità di ottenimento dell'informazione” e che “il servizio
giuridico non è competente per l'allestimento dei formulari A. Tale compito
spetta al consulente di riferimento rispettivamente al servizio formalità”
(cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2004, pag. 3). RI 1 – soggiunge il
Presidente della Pretura penale – ha del resto ammesso, a conclusione del
proprio verbale di interrogatorio del 9 maggio 2007, che il compito di
occuparsi delle formalità spetta al consulente di riferimento e non all'ufficio
giuridico; circostanza ribadita anche in sede di istruttoria dibattimentale,
laddove ha precisato che l'ufficio giuridico non diventa responsabile della
relazione, ma lo rimane il consulente di riferimento. Il primo giudice ha
dunque aggiunto che la responsabilità non può essere trasferita all'ufficio
giuridico, poiché non si identifica in una persona e inoltre non interviene
attivamente nella gestione della relazione d'affari. Di fatto, l'ufficio
giuridico ha solo funzione consultiva, ritenuto che la responsabilità di agire
e di rispettare le formalità rimane al consulente di riferimento, il quale deve
dar prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Del resto, rileva ancora
il Presidente della Pretura penale, la tesi difensiva di scaricare la
responsabilità sull'ufficio giuridico, non appare compatibile con i requisiti e
lo scopo della legge, poiché ciò portrebbe comportare un vuoto di diversi mesi,
vedi anni come nel caso concreto, senza che si proceda alle dovute verifiche ed
eventuali rettifiche. Il primo giudice ha dunque concluso che, in definitiva,
l'imputato si è limitato a trasmettere la documentazione all'ufficio giuridico
e a riprendere, quando richiesto, le indicazioni richieste senza nulla
intraprendere nonostante gli indizi rivelatori, lavandosene le mani e lasciando
trascorrere i mesi e gli anni; da ciò le fondatezza del reato a lui addebitato.
6.2.1 Il
ricorrente non sostiene che con le predette argomentazioni – che fanno
riferimento anche ad ammissioni di RI 1, in merito alle competenze gestionali che egli aveva sulle relazioni in oggetto e quindi ai suoi obblighi di verifica
non demandabili all'ufficio giuridico della banca – il primo giudice sia
incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti. Nella misura in cui sostiene
di essere stato “privato di qualsiasi possibilità di contatto con il cliente/contraente”
e di “non disporre più di alcun strumento, né di controllo, né per compiere
ulteriori accertamenti” (ricorso, pag. 20 verso il mezzo), il ricorso –
ancorché con argomentazioni che contraddicono quanto sostenuto in corso di
procedura dallo stesso ricorrente (cfr. verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio
RI 1, pag. 3 verso il basso) – si avvera impropriamente motivato e pertanto
irricevibile. Del resto agli atti non figura alcuna decisione degli organi
della banca che comprovi il dire del ricorrente in merito alle asserite privazioni
delle possibilità di contatto con il cliente/contraente, di controllo e di
accertamento. Dagli atti traspare semmai, come rettamente evidenziato dal primo
giudice, che RI 1 ha assunto l'atteggiamento di “staccare la spina” e di lasciare
“le cose in mano all'ufficio legale della banca” (verbale 9 maggio 2007 di
interrogatorio RI 1, pag. 3 in alto). L’art. 305ter
CP è stato proprio creato per punire coloro che di fronte all’evidenza, quindi
di fronte ad indizi rivelatori, hanno deciso “di chiudere gli occhi” (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Basilea 2002, vol. II, n. 1 ad art. 305ter
CP; v. anche DTF 129 IV 329 consid. 2.4, 2.5.3).
6.2.2 Il ricorrente sostiene che, comunque, il Presidente della Pretura
penale, ritenendo la passività di RI 1 come mancanza della diligenza richiesta
dall'art. 305ter 1 CP,
avrebbe applicato in modo erroneo tale norma. Egli sostiene che “al __________ ,
come in qualsiasi altra banca”, in casi come quello ora in esame, “il dossier
passa al compliance e al servizio legale ad il consulente deve attenersi alle
indicazioni che da tali servizi riceve”; ciò significa, prosegue il ricorrente,
rispettare “i ruoli che in una grande ed articolata struttura devono essere ben
definiti” (ricorso, pag. 21 verso l'alto). Pare ovvio, prosegue il ricorrente,
“che ad interloquire con legali ed autorità giudiziarie possa essere solo il
servizio legale, così come questo sarà anche il destinatario delle decisioni e
sarà sempre il servizio legale che verificherà ed interpreterà tali decisioni,
o convenzioni private o attestazioni che definiranno il contenzioso e quindi
informerà il consulente su come procedere in concreto” (ricorso, pag. 21 verso
il mezzo). Quindi, conclude il ricorrente, “l'aver atteso indicazioni dal
servizio legale senza intraprendere indagini proprie non costituisce in alcun
modo”, nelle circostanze in esame, “una carente diligenza nell'accertamento
dell'ADE, bensì un comportamento adeguato ed anzi, l'unico possibile (cfr. in
proposito lo scritto 17.4.2008 dell'Ufficio giuridico del __________ , prodotto
al dibattimento)” [ricorso, pag. 21 verso il basso]. A torto.
Giova ricordare che l'infrazione alla norma di diligenza prescritta
dall' art. 305ter 1 CP
è fondata in primo luogo sull'omissione di procedere alle verifiche che il caso
impone. L'omessa rettifica (art. 5 LRD) o l'allesatimento da parte
dell'operatore finanziario di documenti non idonei a fornire i chiarimenti
previsti dalla LRD, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di
formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari
come pure sull'ottemperanza della LRD (art. 7 cpv. 1 LRD), concretizzano la
persistenza di uno stato di fatto illecito oltre l'atto di gestione
propriamente detto.
Per quanto qui concerne, come detto sopra (consid. 6.2.1), agli atti
non figura alcuna decisione degli organi della banca che comprovi il dire del
ricorrente in merito alle asserite privazioni delle possibilità di contatto con
il cliente/contraente, di controllo e di accertamento. Neppure vi è traccia
della regolamentazione e “definizione dei ruoli” che imporrebbe – “in una
grande ed articolata struttura” come il __________ – al consulente di
riferimento della relazione bancaria di restare passivo e non adempiere ai
propri obblighi di verifica, quando del caso si stanno pure occupando i servizi
giuridici della banca. Tantomeno è dato sapere su quali basi sia fondata la non
meglio precisata “prassi” alla quale sembra appellarsi RI 1 a giustificazione del proprio agire (verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio RI 1, pag. 3 in alto), che farebbe ritenere “normale” ai funzionari del “__________” che “il consulente non
assuma ulteriori iniziative ad attenda indicazioni, anche perché non potrebbe
essere altrimenti” (cfr. lettera 17 aprile 2008 del menzionato servizio
all'avv. PA 1, prodotta al dibattimento). Del resto la tesi del ricorrente è
smentita dal suo stesso agire. Egli infatti non ha eseguito le verifiche che
gli incombevano, ma neppure è rimasto totalmente inattivo: ha allestito e
sottoscritto un documento – riportante informazioni che sapeva errate sugli
aventi diritto economico, destinate a creare apparenza di esattezza da parte
del funzionario che le ha sottoscritte – poi trasmesso all'autorità giudiziaria
in data 24 giugno 2004 con la dicitura “documento redatto in sostituzione del
formulario A” (cfr. scritto accompagnatorio di medesima data dei funzionari del
servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al fascicolo
“documentazione bancaria”). In simili circostanze le responsabilità penali di RI
1 vanno senz'altro confermate, non potendosi se del caso escludere – qualora la
pubblica accusa ne accertasse i presupposti – un'estensione delle medesime ai funzionari
di altri servizi della banca per correità, complicità o istigazione (Kistler, La vigilance requise en
matière d'operations financières, Zurigo 1994, pag. 160 e 232-233). E'
sconcertante che di fronte alle pretese resistenze dell'avv. __________ a
compilare e sottoscrivere o far sottoscrivere i formulari A (cfr. ricorso, pag.
14 verso l'alto) RI 1 – che aveva la responsabilità di gestione delle relazioni
– non abbia formalizzato la richiesta per iscritto (mediante invio
raccomandato), per ottenere quanto meno i dovuti chiarimenti scritti. Mentre d'altro
canto, come rettamente evidenziato dal primo giudice, i funzionari dell’ufficio
giuridico non sembrano essersi applicati più di tanto, limitandosi, finchè ciò
è stato possibile, ad eludere, o per lo meno contenere, ogni richiesta
d'informazione, appellandosi al segreto bancario.
7. Da quanto precede discende che nella misura in cui mira ad annullare
la decisione del primo giudice di attribuire a PC 1 indennità ripetibili, il
ricorso di RI 1 merita di essere accolto. Per il resto, nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato.
Considerandi
II.
Sul ricorso di RI 2
8.
RI
2.
ammette di essere stato “consulente di riferimento” delle relazioni n.
intestata a __________ e n. intestata a __________ (ricorso, pag. 7 verso l'alto).
Ammette pure che, “a partire dal 1° luglio 2003, il sistema di controllo delle
formalità aveva evidenziato incompletezze nella documentazione relativa al
formulario A per i conti summenzionati” e che “in considerazione delle
reiterate sollecitazioni” del suo diretto superiore, affinché anche le
relazioni in oggetto ottenessero un “Promemoria relativo all'appartenenza
economica”, egli procedeva alla sostituzione con una nuova versione del
promemoria” provvedendo ad una mera ricopiatura di quanto già indicato dai
precedenti consulenti di riferimento” (ricorso, pag. 5 dall'alto verso il
basso). Egli conferma pure di non aver proceduto in tale circostanza “ad
accertare l'identità dell'avente economicamento diritto” (ricorso, pag. 12 in basso). Tantomeno contesta l'accertamento del Presidente della Pretura penale (di cui al
consid. 9 della sentenza impugnata) secondo cui, quando egli è diventato
responsabile di tali relazioni, gli era noto che l'indicazione dell'avente
diritto economico era errata, essendo per altro tale accertamento fondato sulla
sua ammissione di aver subito saputo che __________ erano deceduti. RI 2 si
limita a contestare l'arbitrarietà di un “elemento di fatto” (ricorso, pag. 12
verso il basso), ad addurre alcune contestazioni sul “diritto sostanziale
applicato ai fatti in esame” e a criticare “l'assenza nella sentenza di
indicazione in relazione all'omissione specifica contestata” (ricorso, pag. 13
dall'alto verso il basso).
9.
Il primo giudice ha escluso – diversamente da quanto pretendeva RI 2
– che l'intervento dell'ufficio giuridico potesse liberare l'imputato dalla
responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto economico. Il
Presidente della Pretura penale ha evidenziato che l'ufficio giuridico del __________
è intervenuto in prima battuta, già nel 2000 – nell'ambito di una richiesta di
informazioni in materia ereditaria da parte dell'avv. __________, legale di PC
1, figlie del defunto prof. __________ – e successivamente il 16 settembre
2003, il 17 novembre 2003 e il 16 agosto 2005, quando è stato confrontato con
un ordine di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico a seguito del
quale, il medesimo servizio della banca, ha raccolto la documentazione
richiesta. E' interessante notare – prosegue il primo giudice – che in sede di
interrogatorio l'avv. __________ del servizio giuridico ha affermato che “un'identificazione
(dell'avente diritto economico, ndr) c'è stata (con riferimento ai consulenti
preposti, ndr), anche se non sempre sul supporto formale del formulario A. In
merito al contenuto dell'identificazione spetta ai consulenti indicare se del
caso le modalità di ottenimento dell'informazione” e che “il servizio
giuridico non è competente per l'allestimento dei formulari A. Tale compito
spetta al consulente di riferimento rispettivamente al servizio formalità”
(cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2004, pag. 3). Anche la difesa di RI 2
– soggiunge il Presidente della Pretura penale – ha del resto asserito che ogni
relazione bancaria necessita di un consulente di riferimento che, in pratica,
diventa responsabile per il rispetto delle formalità, fra le quali rientra
quella prevista dall'art. 305ter CP, ovvero l'identificazione dell'avente diritto economico. Lo
stesso imputato – rileva ancora il Presidente della Pretura penale – in sede di
istruttoria dibattimentale, ha compiutamente descritto il consulente di riferimento
come la persona che si occupa dei rapporti con i clienti e dell'espletazione
delle formalità connesse con le relazioni e che è altresì responsabile di
gestire gli averi sul conto in modo tale da salvaguardarne o se possibile
incrementarne la consistenza, precisando che la verifica e l'accertamento
dell'avente diritto economico sussiste durante tutto il corso della relazione.
E non potrebbe essere altrimenti – precisa il primo giudice – poiché la
corretta identificazione , che costituisce una nozione economica e giuridica,
spetta all'intermediario finanziario, ossia nel caso concreto alla banca,
rispettivamente ai consulenti della stessa. Il
Presidente della Pretura penale ha dunque aggiunto che la responsabilità non
può essere trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una
persona e inoltre non interviene attivamente nella gestione della relazione
d'affari. Di fatto, l'ufficio giuridico ha solo funzione consultiva, ritenuto
che la responsabilità di agire e di rispettare le formalità rimane al
consulente di riferimento, il quale deve dar prova della diligenza richiesta
dalle circostanze. Del resto, rileva ancora il primo giudice, la tesi difensiva
di scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, non appare compatibile
con i requisiti e lo scopo della legge, poiché ciò portrebbe comportare un
vuoto di diversi mesi, vedi anni come nel caso concreto, senza che si proceda
alle dovute verifiche ed eventuali rettifiche. Il Presidente della Pretura
penale ha dunque concluso che, in definitiva, l'imputato si è limitato a
trasmettere la documentazione all'ufficio giuridico e a riprendere, quando
richiesto, le indicazioni richieste senza nulla intraprendere nonostante gli
indizi rivelatori, lavandosene le mani e lasciando trascorrere i mesi e gli
anni; da ciò le fondatezza del reato a lui addebitato.
9.1
Il ricorrente, per sostenere “l'errore del giudice di prime cure
nell'accertamento dei fatti” (ricorso, pag. 14 in alto), si diparte dal fatto che il Presidente della Pretura penale avrebbe constatato che la “responsabilità”
sulla “devoluzione degli averi non si fosse trasferita all'ufficio giuridico”
(ricorso, pag. 14 verso l'alto). Egli sostiene che “la competenza per una
decisione di sblocco interno (precondizionato da una decisione di sblocco ad
opera del Pretore), apparteneva all'istanza superiore, quindi all'ufficio
giuridico (o alla direzione regionale) e certamente mai al consulente la cui
relazione era stata bloccata (ricorso, pag. 14 in basso e pag. 15 in basso). La considerazione – fondata su un palese travisamento delle
considerazioni del Presidente della Pretura penale sopra riportate – non è di
rilievo. Il quesito, risolto negativamente dal giudice di prime cure, è infatti
unicamente quello a sapere se la competenza di accertare l'identità dell'avente
economicamente diritto e di allestire il formulario A sia stata demandata,
rispettivamente poteva essere demandata, ai funzionari dell'ufficio giuridico.
Il ricorrente sostiene a tal proposito che le considerazioni del
primo giudice sarebbero arbitrarie in quanto “dall'intervento dell'ufficio
giuridico la competenza d'identificare i soggetti aventi diritto sulle
relazioni non era certamente (più)” sua (ricorso, pag. 18 in basso e pag. 19 in alto); il compito di gestire le relazioni, quando un contenzioso si
manifesta, sarebbe a suo dire, “di stretta competenza dell'ufficio giuridico,
perché lo dice la logica della struttura organizzativa bancaria e perché lo
dicono le direttive interne” (ricorso, pag. 19 verso l'alto). Trattasi di
considerazioni fondate sul mero parlato, non essendovi agli atti né
l'organigramma sulle competenze decisionali dei funzionari della banca né le
menzionate “direttive interne”. Il ricorso su questo punto si avvera
palesemente privo di fondamento.
Il ricorrente sostiene che il Presidente della Pretura penale “con
arbitrio cognitivo e argomentativo” avrebbe travisato la deposizione dell'avv. __________
dell'ufficio giuridico; le considerazioni della teste sull'incompetenza
dell'ufficio giuridico per l'allestimento del formulario A sarebbero, a suo
dire, riferite unicamente “alla (normale) situazione di apertura di un conto,
quindi antecedente ad eventuale intervento dell'ufficio giuridico (e del
Pretore poi)” [ricorso, pag. 15-16). A torto. Un'attenta lettura della
deposizione della teste menzionata (cfr. verbale 7 giugno 2004 di
interrogatorio __________, pag. 3 verso il basso) permette di escludere i
pretesi arbitrii del giudice di prime cure, essendo le dichiarazioni dell' avv.
__________ chiaramente riferite all'incompetenza generale del servizio
giuridico per l'allestimento dei formulari A e alla conseguente competenza del
consulente di riferimento. Le dichiarazioni della teste trovano del resto
conferma nel fatto che i funzionari del servizio giuridico non hanno compilato
formulari A ed hanno trasmesso alle autorità inquirenti i “Promemoria relativi
all'appartenenza economica” allestiti e sottoscritti da RI 2, ritenendoli –
come ammesso anche dal ricorrente (ricorso, pag. 6 verso l'alto) – sostitutivi
del formulario A. Il ricorso cade dunque nuovamente nel vuoto.
9.2
Il Presidente della Pretura penale, criticando la tesi difensiva di
scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, ha evidenziato che, ad ogni
buon conto, nella misura in cui l'imputato, anziché attendere istruzioni da
parte dell'ufficio giuridico, che già aveva in mano la pratica legale, è
intervenuto reiterando le indicazioni sostitutive del formulario A errate,
l'argomentazione appare finanche contraddittoria. In proposito, aggiunge il
primo giudice, il tentativo di banalizzare la portata di tali indicazioni,
definendole come atto di mera modulistica/“formularistica”, in contrapposizione
all'identificazione dell'avente diritto economico, appare malvenuto, poiché ciò
rischia di svuotare il senso della norma penale violata.
Il ricorrente
si limita a sostenere che detta argomentazione del giudice di prime cure
sarebbe “claudicante”. Nessun riferimento viene fatto all'arbitrio, per cui su
questo punto il ricorso si avvera finanche irricevibile. Non può tuttavia
passare inosservato che nel presentare la propria – irricevibile – tesi egli
sostiene di essersi trovato “nell'impossibilità di produrre una dichiarazione
ad opera del cliente (perché l'avv. __________ si rifiutava)” e “nell'impossibilità
di chiudere la relazione bancaria (essendo la questione irrisolta …)” e che, in
ragione di ciò, i “promemoria” sarebbero stati, a suo dire, “un mero artifizio,
finalizzato ad ingannare l'inflessibile sistema informatico” (ricorso, pag.
21). Una simile argomentazione lascia sgomenti. Se ne può dedurre che il
sistema informatico della banca è stato rettamente adeguato alle esigenze
dell'art. 305ter cpv.
1.
CP e che i promemoria sono stati creati per eludere con l'inganno il sistema
predisposto per la tutela delle esigenze di legge, quindi un'ammissione di
responsabilità.
10.
Il ricorrente si aggrava pure per “errori” del giudice di prime cure
nell' accertamento (recte “applicazione”) del diritto sostanziale
(ricorso, pag. 22 in alto).
10.1
Secondo
il ricorrente, il Presidente della Pretura penale avrebbe sbagliato
nell'applicazione del diritto sostanziale avendo, a suo dire, asserito “che la
competenza per l'identificazione dell'avente diritto economico non possa essere
trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una persona”
(ricorso, pag. 22 nel mezzo). Egli rileva che “anche all'interno dell'ufficio
giuridico le competenze relativamente ai vari incarti vengono suddivisi tra i
vari funzionari di banca, rimanendo, se necessario, perfettamente
identificabile la responsabilità dei singoli”; tale “elemento” non potrebbe
“che ritenersi gerichtsnotorisch e quand'anche un incarto non potesse
imputarsi ad uno specifico funzionario dell'ufficio giuridico , la
responsabilità non potrebbe che ricadere sul responsabile dell'ufficio
giuridico” (ricorso, pag. 22 verso il basso). La critica è capziosa e
fuorviante, nella misura in cui analizza un solo passaggio di un'intera
considerazione del primo giudice travisandone la portata. Resta il fatto che
dagli atti non emerge che la competenza di identificare l'avente diritto
economico possa ritenersi trasferita – per decisione di organi, disposizioni,
direttive della banca o quant’altro – dal funzionario di riferimento delle
relazioni bancarie ai funzionari o ai dirigenti del servizio giuridico. Ogni
ulteriore considerazione al riguardo risulta superflua, ritenuto che –
dandosene il caso – spetterà semmai alla pubblica accusa valutare se esistano
elementi per estendere le responsabilità ai funzionari del predetto servizio o
di altri servizi della banca per correità, complicità o istigazione (Kistler, op. cit., pag. 160 e 232-233).
Il ricorso su questo punto cade nuovamente nel vuoto.
10.2
Il
ricorrente critica la considerazione del primo giudice, secondo la quale il
responsabile ai sensi dell'art. 305ter cpv. 1 CP è anzitutto il collaboratore di banca attivo sul fronte
dei crediti. L'indicazione di responsabilità fornita dal giudice di prime cure,
manifesterebbe, a suo dire, l'imprecisione nell'applicazione del diritto
sostanziale, ritenuto che correttamente egli avrebbe dovuto indicare che
responsabile è “per principio”, non “anzitutto”, il consulente (ricorso, pag.
23.
e 24 in alto). Egli aggiunge che il fatto che “dell'allestimento del
formulario A sia responsabile il consulente di riferimento della relazione è
solo un principio, che, come nel caso in esame (visto il rifiuto dell'avv. __________),
deve essere completato dalle opportune eccezioni” (ricorso, pag. 24 verso
l'alto). La critica – pleonastica – è a dir poco ridicola nel contesto di un
ricorso per cassazione, ciò a maggior ragione nella misura in cui il ricorrente
non sostanzia, né tantomeno comprova, le pretese “eccezioni” che imporrebbero
di derogare al “principio”. Ogni ulteriore considerazione in merito è
superflua.
10.3
Il ricorrente
sostiene che il Presidente della Pretura penale avrebbe applicato erroneamente
il diritto sostanziale ritenendo che, in difetto di un'identificazione su
supporto cartaceo formale (formulario A), altri supporti documentali – e meglio
i “promemoria relativi all'appartenenza economica” sottoscritti da RI 2 e
trasmessi dalla banca all'autorità inquirente – possono temporaneamente farne
le veci (ricorso, pag. 24 in basso e 25 verso l'alto). Egli aggiunge che la
“normativa antiriciclaggio” non prevede la temporanea sostituzione del
formulario A con altri supporti temporanei di terzi, segnatamente del
consulente di riferimento, la predetta normativa pretendendo, a suo dire, una
dichiarazione scritta del cliente (ricorso, pag. 26 verso l'alto). La richiesta
di compilare il promemoria, erroneamente da lui “preteso come sostitutivo della
dichiarazione scritta del cliente, non potè quindi che rappresentare
un'istruzione particolare, impartita dal datore di lavoro (ai sensi dell'art.
321d cpv. 1 CO)”, che egli “rispettò pur non condividendola”, “temendo
d'incrinare il proprio rapporto di lavoro” (pag. 28 dal mezzo verso il basso).
Giova ricordare che l'infrazione alla norma di diligenza prescritta
dall' art. 305ter cpv.
1.
CP è fondata in primo luogo sull'omissione di procedere alle verifiche che il
caso impone. L'omessa rettifica (art. 5 LRD) o l'allestimento da parte dell'operatore
finanziario di documenti non idonei a fornire i chiarimenti previsti dalla LRD,
in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio
attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure
sull'ottemperanza della LRD (art. 7 cpv. 1 LRD), concretizzano la persistenza
di uno stato di fatto illecito oltre l'atto di gestione propriamente detto.
Per
quanto qui concerne, RI 2 ha ammesso di non aver eseguito verifiche di alcun
genere per accertare l'identità degli aventi diritto economico delle relazioni n.
intestata a __________ e n. intestata a __________, pur sapendo che i
nominativi che figuravano dagli atti delle predette relazioni (__________)
erano errati, essendogli tra l'altro noto che erano defunti. Già per questo
motivo RI 2 ha violato la norma di diligenza prescritta dall'art. 305ter cpv. 1 CP. Egli ha tuttavia anche
allestito e sottoscritto, rispettivamente il 5 marzo 2004 e l'8 marzo 2004, due
“promemoria” relativi “all'appartenenza economica” indicanti, il primo, __________
quali avente diritto economico della relazione n. intestata a __________ e, il
secondo, __________, quale avente diritto economico della relazione n.
intestata a __________. A giusta ragione il primo giudice ha considerato i
predetti “promemoria” – come del resto ritenuto anche dall'istituto bancario –
sostitutivi del formulario A, sanzionando RI 2 per la fallacità delle
informazioni sull'avente economicamente diritto. Compilando e sottoscrivendo i
promemoria in questione il ricorrente non solo non ha rettificato le
informazioni errate sull'avente economicamente diritto, ma le ha anche
ribadite, reiterando con ciò la persistenza dello stato di fatto illecito. Sia
che i documenti in questione vengano considerati, come rettamente fatto dal
primo giudice, dei sostitutivi dei formulari A, sia che vengano ritenuti degli
“artifizi, finalizzati ad ingannare l'inflessibile sistema informatico” –
quindi ad eludere il sistema predisposto per la tutela delle esigenze di legge
(cfr. sopra, consid. 9.2) – la sostanza non cambia. RI 2 è venuto meno al
dovere di diligenza imposto dall'art. 305ter cpv. 1 CP. Del resto, i promemoria in questione sono stati poi tramessi
all'autorità giudiziaria con riferimento “all'appartenenza economica delle
società __________”, a “completazione della documentazione già inviata” (cfr.
scritto accompagnatorio 14 giugno 2004 dei funzionari del servizio “Legal &
Compliance” della banca di cui al fascicolo “documentazione bancaria”).
L'indicazione errata e fuorviante degli aventi diritto economico riportata dai
“promemoria” era in realtà destinata a creare apparenza di esattezza
dell'informazione da parte del funzionario che l'ha redatta e sottoscritta. Del
resto, anche il fatto che RI 2 abbia sottoscritto il documento conferma che il
medesimo era destinato ad avere valenza probatoria e non di semplice artifizio
destinato ad ingannare l'inflessibile sistema informatico della banca.
Le
disquisizione del ricorrente sull'applicabilità solo dell'art. 4 LRD che
prevede una dichiarazione scritta della controparte (ossia il cliente) e non
prevede la temporanea sostituzione del formulario A (sottoscritto dal cliente)
con altri supporti temporanei, non è di rilievo. Nel caso ora in esame ciò che
conta, come detto, è infatti che RI 2, – pur sapendo che le informazioni in suo
possesso sugli aventi diritto economico non erano giuste – non solo non ha eseguito
verifiche, ma ha anche sottoscritto documenti destinati a creare l'apparenza di
esattezza di tali informazioni. Il fatto poi che il ricorrente abbia compilato
“i promemoria” per dar seguito ad una richiesta dei suoi superiori, non lo
esimeva dall'obbligo di verifica e di non attestare e sottoscrivere circostanze
non vere. Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
11.
Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata
difetterebbe dei presupposti minimi di motivazione; il primo giudice avrebbe, a
suo dire, “perlomeno dovuto indicare una tra le azioni omesse dal (qui)
ricorrente” (ricorso, pag. 30 dal mezzo verso il basso). Il gravame su questo
punto è a dir poco ridicolo. Ci si limita ad osservare che il ricorrente ha
avuto certamente modo di capire le omissioni che gli sono state imputate dalla
pubblica accusa e che hanno trovato conferma nella decisione del giudice di
prime cure. Tant’è che in un corposo ricorso ha tentato, senza successo, di
confutarne i presupposti.
12.
Da quanto precede discende che, ritenuta la mancanza dei presupposti
per riconoscere PC 1 quale parte civile (cfr. sopra, consid. 2), va annullata anche
nei confronti di RI 2 la condanna a rifondere ripetibili a quest'ultima (cf.
mutatis mutandis l’art. 297 CPP). Per il resto, nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso deve essere respinto.
I. Sulle spese,
la tassa di giustizia e le ripetibili
13.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza. L'esigua vittoria del
ricorrente RI 1 (annullamento delle ripetibili concesse a PC 1) – con effetti
anche per il ricorrente RI 2 – non giustifica una diversa ripartizione di tassa
di giudizio e spese di primo grado. Per il medesimo motivo la tassa e le spese
di giudizio del presente giudizio vengono posti a carico dei ricorrenti. Non si
accordano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: A. sul ricorso di RI 1
1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto, con conseguente
annullamento del dispositivo della sentenza 29 aprile 2008 che lo condanna a
rifondere, in solido con RI 2, a PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Per
il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico di RI 1. Non si accordano
ripetibili.
B. sul
ricorso di RI 2
1. Il ricorso di RI 2 è parzialmente accolto, con conseguente
annullamento del dispositivo della sentenza 29 aprile 2008 che lo condanna a
rifondere, in solido con RI 1, a PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Per
il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese
complessive fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico di RI 2. Non si accordano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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