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17.2008.39

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13 maggio 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

I. Sul

ricorso di RI 1

2. RI 1

esordisce ricordando di avere eccepito in apertura del dibattimento davanti al

Presidente della Pretura penale l'inammissibilità della costituzione di parte

civile di PC 1, chiedendone l'estromissione. Egli rileva che, come di regola,

tale eccezione è stata oggetto di discussione al dibattimento e il primo

giudice si è poi ritirato in camera di consiglio e, riaperto il dibattimento, ha

comunicato alle parti la sua decisione incidentale, con la quale l'eccezione

veniva respinta. RI 1 contesta detta decisione, evidenziando che il Presidente

della Pretura penale non avrebbe ripreso e sviluppato nella sentenza le

motivazioni che lo hanno indotto ad ammettere PC 1 quale parte civile,

concedendo alla stessa indennità ripetibili. Il ricorrente conclude chiedendo,

tra l'altro, che ogni pretesa di parte civile, anche a titolo di ripetibili,

sia respinta (ricorso, pag. 4 verso il basso e pag. 25 verso l'alto). A

ragione.

Si cercheranno invano nella sentenza i motivi che hanno indotto il

primo giudice a ritenere dati i presupposti per ammettere PC 1 quale parte

civile e a concederle, di conseguenza, indennità ripetibili. Solo dal verbale

del dibattimento si può dedurre che il Presidente della Pretura penale aveva

motivato oralmente la propria decisione rilevando che non si poteva escludere

oltre ogni ragionevole dubbio che la denunciante avesse subìto un danno a causa

della sottrazione o non tempestiva segnalazione di averi causata dall'errata

indicazione dell'avente diritto economico. Dette motivazioni, comunicate per

altro solo oralmente, appaiono insufficienti. Ciò a maggior ragione se si tien

conto che – a differenza del procedimento a carico di __________, processato

precedentemente per una vicenda sempre legata alla successione PC 1 (inc. CCRP

17.2007.78) – le responsabilità penali addebitate a RI 1 trovano fondamento

unicamente nella violazione dell'art. 305ter cpv. 1 CP. Orbene, dottrina e giurisprudenza evidenziano che il

bene giuridico tutelato dall'articolo menzionato è l'amministrazione della

giustizia, sotto forma di una messa in pericolo molto astratta, con esclusione

quindi del bene giuridico del patrimonio privato (Schmid, Kommentar Einziehung, organisirtes Verbrechen,

geldwäscherei, 2ª ed, Zurigo

2002, § 6 n. 40; Cassani, Le

blanchiment d'argent, un crime sans victime? in: Wirtschaft und Straftrecht,

Festschrift für Niklaus Schmid, Zurigo 2001, pag. 405-406; Lehmann, Geldwäscherei als Schutznorm?

in: Schutz & Verantwortung, Liber amicorum für Heinrich Honsell, Zurigo/San

Gallo 2007, pag. 27; DTF 134 III 529, in particolare, consid. 5, non pubblicato). Del resto i pretesi danni che PC 1 sostiene – per la prima volta in sede

di osservazioni al ricorso (pag. 10 verso il mezzo) – di aver subito in

relazione a quella che essa ritiene una violazione della “trasparenza

finanziaria intesa all'identificazione degli aventi diritto economico delle

transazioni finanziarie in genere” e del suo “diritto d'informazione”, non sono

stati in alcun modo sostanziati, essendosi essa limitata a presentare durante

il dibattimento una scheda contabile relativa alle spese e agli onorari del suo

patrocinatore dal giorno della costituzione di parte civile fino al pubblico

dibattimento. Non sono dunque dati i presupposti per riconoscere PC 1 quale

parte civile. Nella misura in cui mira ad annullare la decisione del primo

giudice di attribuire a quest'ultima indennità ripetibili, il ricorso merita di

essere accolto.

3. Il

ricorrente sostiene inoltre che la mancata estromissione della parte civile

costituirebbe una violazione essenziale di norme di procedura, in quanto la

presenza del patrocinatore di PC 1 sarebbe stata attiva ed avrebbe contribuito

alla formazione del convincimento del giudice. Postula pertanto che la

decisione del primo giudice sia cassata e l'incarto rinviato al Pretore per

nuovo giudizio (ricorso, pag. 10 nel mezzo). Il ricorrente non spiega tuttavia

circostanze e limiti del preteso comportamento attivo che avrebbe condizionato

il convincimento del giudice, né tantomeno detto comportamento può essere

dedotto dal verbale del dibattimento. Del resto il giudice non decide per la

presenza o meno in aula del patrocinatore di una parte che pretende di essere

lesa, quanto piuttosto sulla base delle prove raccolte, apprezzate secondo il

suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento (art.

259 CPP). Il gravame su questo punto cade dunque nel vuoto.

4. Il

Presidente della Pretura penale ha accertato che RI 1, intervenuto in qualità

di consulente di riferimento delle relazioni intestate a __________, appartiene

alla categoria di soggetti che si possono rendere colpevoli di carente

diligenza in operazioni finanziarie. Questo accertamento non è contestato.

5. Il

primo giudice ha pure accertato – dandolo per pacifico e non contestato – il

fatto che nel periodo in cui RI 1 è diventato responsabile delle relazioni

menzionate, l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e che, come

ritenuto dall'accusa, disponeva di chiari elementi per dubitare della

correttezza delle sue indicazioni. A tale proposito ha indicato che dal

fascicolo processuale emerge anzitutto che la banca era al corrente del fatto

che __________ erano deceduti, circostanza di cui RI 1 – che non aveva mai

avuto modo di sentire o vedere gli stessi – era a sua volta venuto a conoscenza

nel corso della relazione d'affari. Secondo il Presidente dagli atti emerge

anche che la banca era in possesso della convenzione divisoria conclusa il 20

maggio 1994 presso lo studio legale dell'avv. __________ tra gli eredi di __________,

avente per oggetto anche le persone giuridiche intestatarie delle relazioni in

esame, circostanza risultante da uno scambio di corrispondenza avvenuto per

telefax tra lo stesso RI 1 e il legale italiano avv__________. L'imputato –

prosegue il primo giudice – ha anche ammesso che le relazioni da lui gestite

erano problematiche (rognose), stante la reticenza del suo interlocutore a

sottoscrivere i formulari A. Secondo il Presidente della Pretura penale non può

poi essere disatteso che anche l'evidente contraddizione tra gli aventi

economicamente diritto indicati nelle due relazioni (__________, per l'una, __________

per l'altra), nonostante la __________ detenesse il pacchetto azionario delle

società __________, doveva destare sospetti. Ciononostante – conclude il primo

giudice – RI 1 si è limitato a reiterare le iscrizioni preesistenti, attingendo

dai documenti interni in suo possesso. Secondo il Presidente della Pretura

penale risulta pure incontestato che RI 1 non ha eseguito alcuna verifica, pur

ammettendo che la situazione era anomala.

5.1 Il

ricorrente si sofferma su uno solo degli elementi che hanno indotto il primo

giudice a ritenere che l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e

che RI 1 disponeva di chiari elementi per dubitare della correttezza delle sue

indicazioni. Sostiene che sarebbe “arbitrario perché illogico e

manifestamente in contrasto con i fatti affermare ed accertare che le

persistenti indicazioni circa gli ADE fossero comunque fonte di sospetti per la

loro evidente contraddittorietà dato che gli ADE delle due relazioni erano

diversi nonostante la __________ fosse interamente detenuta dalla __________”

(ricorso, pag. 16 verso l'alto). Egli adduce che la banca identificherebbe

“l'ADE dei valori depositati su una relazione, non l'ADE della società

intestataria della relazione medesima” e, inoltre, che “sia una società

offshore, sia una __________” potrebbero “benissimo essere intestatarie di

relazioni con differenti ADE, che non necessariamente si identificano con gli

azionisti o i beneficiari determinati dagli statuti interni, senza che questo

costituisca di per se un motivo di sospetto o tantomeno di evidente

contraddizione” (ricorso, pag. 16 il mezzo).

Impropriamente

motivato, in proposito il rimedio deve essere dichiarato inammissibile. Il

ricorrente infatti nemmeno tenta di confrontarsi con tutti gli altri elementi

che hanno indotto il primo giudice a ritenere che l'indicazione dell'avente

diritto economico era errata e che egli ne era cosciente. Del resto RI 1, nel

proprio ricorso ha lui stesso ammesso di essere venuto a conoscenza di elementi

tali da ritenere dubbia o almeno superata l'indicazione degli aventi diritto

economico (ricorso, pag. 17 in basso) e di essere stato sollecitato

dall'ispettorato interno della banca – nel lasso di tempo in cui era consulente

per tali relazioni (marzo 2001-agosto/settembre 2003) – a regolarizzare

l'incarto secondo gli standard usuali (formulario “A”, copie di documenti di

identità degli ADE, profilo cliente ecc.) e di non avervi provveduto [ricorso,

pag. 14 verso il mezzo].

5.2 Il

ricorrente neppure si confronta con l'accertamento del primo giudice secondo

cui egli non ha eseguito alcuna verifica per determinare gli aventi diritto

economico delle relazioni in questione. Del resto egli ammette di essere

rimasto passivo, nel senso di non aver eseguito verifiche (ricorso, pag. 18

verso l'alto e pag. 21 verso il basso). RI 1 si limita a riferire di non meglio

precisate resistenze dell'avv. __________ alla sottoscrizione dei formulari A

(ricorso, pag. 14, pag. 15 verso il mezzo). Non risulta dagli atti che il

ricorrente abbia lasciato nell'incarto bancario traccia di verifiche fatte

presso l'avv. __________ e delle pretese resistenze. Le circostanze addotte dal

ricorrente – il rifiuto dell'avv. __________ di sottoscrivere i formulari A – avrebbero

certo giustificato la formalizzazione di una richiesta scritta (mediante invio raccomandato)

all'avvocato menzionato. Appare infatti sconcertante che il ricorrente non

abbia proceduto con l'intimazione di una richiesta scritta, limitandosi – a suo

dire – ad una generica conferma verbale delle informazioni in suo possesso

(ricorso, pag. 14 verso l'alto). Ciò rafforza il convincimento che invero RI 1 non

ha eseguito verifiche ed ha redatto e sottoscritto un documento riportante

informazioni – che sapeva errate – sugli aventi diritto economico delle

relazioni in questione. Documento messo a disposizione del servizio giuridico

della banca e da quest'ultimo trasmesso all'autorità giudiziaria in data 24

giugno 2004 con la dicitura “documento redatto in sostituzione dei formulari A

dal sig. RI 1 negli anni in cui era consulente di riferimento per le relazioni

bancarie __________” (cfr. scritto accompagnatorio 24 giugno 2004 dei

funzionari del servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al

fascicolo “documentazione bancaria”).

5.3 Il

ricorrente sostiene che sarebbe arbitrario “l'accertamento” con il quale il

Presidente della Pretura penale ha ritenuto che il predetto documento sia “sostitutivo

del formulario A” e che, allestendolo, egli avrebbe “rinnovato l'errata

identificazione” (ricorso, pag. 16 verso il basso). A torto.

Per

tacere del fatto che, come detto sopra (consid. 4.1), la stessa banca, chiamata

in corso d'inchiesta a presentare la documentazione in suo possesso, ha fornito

– proprio perché mancavano i formulari A – il documento in questione indicando

che era stato redatto da RI 1 in sostituzione dei formulari A. Il fatto che il

documento sia poi uscito dalla banca e sia stato prodotto all'autorità

giudiziaria smentisce l'affermazione del ricorrente secondo cui trattatasi solo

di un documento di lavoro interno. Neppure la menzione “pratica legali in

corso” riportata nella finca “descrizione” del documento in questione, è

d'ausilio al ricorrente. Ciò che conta è infatti l'indicazione degli aventi

diritto economico riportata dal documento. Indicazione in realtà errata e

fuorviante, destinata a creare apparenza di esattezza dell'informazione da

parte del funzionario che l'ha redatta e sottoscritta. Del resto, anche il

fatto che RI 1 abbia sottoscritto il documento conferma che il medesimo era

destinato ad avere valenza probatoria e non di semplice nota interna della

banca. Quindi non è arbitrario ritenere che RI 1 non ha eseguito verifiche ed ha

reiterato l'illecito, per sua stessa ammissione, “a partire dai dati

preesistenti” (cfr. ricorso, pag. 17 verso l'alto), benchè cosciente

dell'inesattezza dei dati.

5.4 Le

restanti considerazioni del ricorrente (punto 4, pag. 12-13; punto 5, pag.

13-14; punto 6, pag. 15; punto 8, pag. 17-18) possono essere disattese.

Trattasi infatti di argomentazioni di carattere meramente appellatorio o di

motivazioni improprie, quindi irricevibili.

6. Ai

punti 9-11 (pag. 18-23 del ricorso) il ricorrente sostiene che il Presidente

della Pretura penale avrebbe erroneamente applicato l'art. 305ter cpv. 1 CP.

6.1 RI 1 sostiene

di non aver compiuto alcuna delle azioni elencate dalla norma in questione.

Quando è divenuto consulente di riferimento per le relazioni in oggetto le

stesse erano, a suo dire, già in essere da anni e non hanno avuto

movimentazione alcuna. Egli non si è quindi trovato confrontato con alcuna

accettazione o presa in custodia di valori, né con un loro collocamento o

trasferimento (ricorso, pag. 18, dal mezzo verso il basso).

L'argomento è specioso. Il ricorrente ammette infatti con il suo

dire di essere stato consulente di riferimento delle relazioni bancarie. Aveva

dunque inequivocabilmente la competenza gestionale delle medesime, tantè che ha

ammesso di aver intrattenuto, per le stesse, contatti con l'avv. __________ e

ha allestito e sottoscritto il documento di cui si è detto sopra (consid. 4.2).

Il fatto poi che le relazioni non abbiano avuto movimentazione è privo di

rilievo. L'infrazione è infatti consumata dall'atto di gestione, che può consistere

semplicemente nel mantenere in essere le relazioni bancarie senza procedere

alle verifiche imposte dalle circostanze; in tal caso – come recentemente

confermato dal Tribunale federale (DTF 134 IV 307) – la consumazione del reato

perdura fino al termine della relazione d'affari.

6.2 Il primo giudice ha escluso – diversamente da quanto pretendeva RI 1

– che l'intervento dell'ufficio giuridico potesse liberare l'imputato dalla

responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto economico. Il Presidente

della Pretura penale ha evidenziato che l'ufficio giuridico del __________ è

intervenuto in prima battuta, già nel 2000 – nell'ambito di una richiesta di

informazioni in materia ereditaria da parte dell'avv. __________, legale di PC

1, figlie del defunto prof. __________ – e successivamente il 16 settembre

2003, il 17 novembre 2003 e il 16 agosto 2005, quando è stato confrontato con

un ordine di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico a seguito della

quale, il medesimo servizio della banca, ha raccolto la documentazione

richiesta. E' interessante notare – prosegue il primo giudice – che in sede di

interrogatorio l'avv. __________ del servizio giuridico ha affermato che “un'identificazione

(dell'avente diritto economico, ndr) c'è stata (con riferimento ai consulenti

preposti, ndr), anche se non sempre sul supporto formale del formulario A. In

merito al contenuto dell'identificazione spetta ai consulenti indicare se del

caso le modalità di ottenimento dell'informazione” e che “il servizio

giuridico non è competente per l'allestimento dei formulari A. Tale compito

spetta al consulente di riferimento rispettivamente al servizio formalità”

(cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2004, pag. 3). RI 1 – soggiunge il

Presidente della Pretura penale – ha del resto ammesso, a conclusione del

proprio verbale di interrogatorio del 9 maggio 2007, che il compito di

occuparsi delle formalità spetta al consulente di riferimento e non all'ufficio

giuridico; circostanza ribadita anche in sede di istruttoria dibattimentale,

laddove ha precisato che l'ufficio giuridico non diventa responsabile della

relazione, ma lo rimane il consulente di riferimento. Il primo giudice ha

dunque aggiunto che la responsabilità non può essere trasferita all'ufficio

giuridico, poiché non si identifica in una persona e inoltre non interviene

attivamente nella gestione della relazione d'affari. Di fatto, l'ufficio

giuridico ha solo funzione consultiva, ritenuto che la responsabilità di agire

e di rispettare le formalità rimane al consulente di riferimento, il quale deve

dar prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Del resto, rileva ancora

il Presidente della Pretura penale, la tesi difensiva di scaricare la

responsabilità sull'ufficio giuridico, non appare compatibile con i requisiti e

lo scopo della legge, poiché ciò portrebbe comportare un vuoto di diversi mesi,

vedi anni come nel caso concreto, senza che si proceda alle dovute verifiche ed

eventuali rettifiche. Il primo giudice ha dunque concluso che, in definitiva,

l'imputato si è limitato a trasmettere la documentazione all'ufficio giuridico

e a riprendere, quando richiesto, le indicazioni richieste senza nulla

intraprendere nonostante gli indizi rivelatori, lavandosene le mani e lasciando

trascorrere i mesi e gli anni; da ciò le fondatezza del reato a lui addebitato.

6.2.1 Il

ricorrente non sostiene che con le predette argomentazioni – che fanno

riferimento anche ad ammissioni di RI 1, in merito alle competenze gestionali che egli aveva sulle relazioni in oggetto e quindi ai suoi obblighi di verifica

non demandabili all'ufficio giuridico della banca – il primo giudice sia

incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti. Nella misura in cui sostiene

di essere stato “privato di qualsiasi possibilità di contatto con il cliente/contraente”

e di “non disporre più di alcun strumento, né di controllo, né per compiere

ulteriori accertamenti” (ricorso, pag. 20 verso il mezzo), il ricorso –

ancorché con argomentazioni che contraddicono quanto sostenuto in corso di

procedura dallo stesso ricorrente (cfr. verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio

RI 1, pag. 3 verso il basso) – si avvera impropriamente motivato e pertanto

irricevibile. Del resto agli atti non figura alcuna decisione degli organi

della banca che comprovi il dire del ricorrente in merito alle asserite privazioni

delle possibilità di contatto con il cliente/contraente, di controllo e di

accertamento. Dagli atti traspare semmai, come rettamente evidenziato dal primo

giudice, che RI 1 ha assunto l'atteggiamento di “staccare la spina” e di lasciare

“le cose in mano all'ufficio legale della banca” (verbale 9 maggio 2007 di

interrogatorio RI 1, pag. 3 in alto). L’art. 305ter

CP è stato proprio creato per punire coloro che di fronte all’evidenza, quindi

di fronte ad indizi rivelatori, hanno deciso “di chiudere gli occhi” (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Basilea 2002, vol. II, n. 1 ad art. 305ter

CP; v. anche DTF 129 IV 329 consid. 2.4, 2.5.3).

6.2.2 Il ricorrente sostiene che, comunque, il Presidente della Pretura

penale, ritenendo la passività di RI 1 come mancanza della diligenza richiesta

dall'art. 305ter 1 CP,

avrebbe applicato in modo erroneo tale norma. Egli sostiene che “al __________ ,

come in qualsiasi altra banca”, in casi come quello ora in esame, “il dossier

passa al compliance e al servizio legale ad il consulente deve attenersi alle

indicazioni che da tali servizi riceve”; ciò significa, prosegue il ricorrente,

rispettare “i ruoli che in una grande ed articolata struttura devono essere ben

definiti” (ricorso, pag. 21 verso l'alto). Pare ovvio, prosegue il ricorrente,

“che ad interloquire con legali ed autorità giudiziarie possa essere solo il

servizio legale, così come questo sarà anche il destinatario delle decisioni e

sarà sempre il servizio legale che verificherà ed interpreterà tali decisioni,

o convenzioni private o attestazioni che definiranno il contenzioso e quindi

informerà il consulente su come procedere in concreto” (ricorso, pag. 21 verso

il mezzo). Quindi, conclude il ricorrente, “l'aver atteso indicazioni dal

servizio legale senza intraprendere indagini proprie non costituisce in alcun

modo”, nelle circostanze in esame, “una carente diligenza nell'accertamento

dell'ADE, bensì un comportamento adeguato ed anzi, l'unico possibile (cfr. in

proposito lo scritto 17.4.2008 dell'Ufficio giuridico del __________ , prodotto

al dibattimento)” [ricorso, pag. 21 verso il basso]. A torto.

Giova ricordare che l'infrazione alla norma di diligenza prescritta

dall' art. 305ter 1 CP

è fondata in primo luogo sull'omissione di procedere alle verifiche che il caso

impone. L'omessa rettifica (art. 5 LRD) o l'allesatimento da parte

dell'operatore finanziario di documenti non idonei a fornire i chiarimenti

previsti dalla LRD, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di

formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari

come pure sull'ottemperanza della LRD (art. 7 cpv. 1 LRD), concretizzano la

persistenza di uno stato di fatto illecito oltre l'atto di gestione

propriamente detto.

Per quanto qui concerne, come detto sopra (consid. 6.2.1), agli atti

non figura alcuna decisione degli organi della banca che comprovi il dire del

ricorrente in merito alle asserite privazioni delle possibilità di contatto con

il cliente/contraente, di controllo e di accertamento. Neppure vi è traccia

della regolamentazione e “definizione dei ruoli” che imporrebbe – “in una

grande ed articolata struttura” come il __________ – al consulente di

riferimento della relazione bancaria di restare passivo e non adempiere ai

propri obblighi di verifica, quando del caso si stanno pure occupando i servizi

giuridici della banca. Tantomeno è dato sapere su quali basi sia fondata la non

meglio precisata “prassi” alla quale sembra appellarsi RI 1 a giustificazione del proprio agire (verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio RI 1, pag. 3 in alto), che farebbe ritenere “normale” ai funzionari del “__________” che “il consulente non

assuma ulteriori iniziative ad attenda indicazioni, anche perché non potrebbe

essere altrimenti” (cfr. lettera 17 aprile 2008 del menzionato servizio

all'avv. PA 1, prodotta al dibattimento). Del resto la tesi del ricorrente è

smentita dal suo stesso agire. Egli infatti non ha eseguito le verifiche che

gli incombevano, ma neppure è rimasto totalmente inattivo: ha allestito e

sottoscritto un documento – riportante informazioni che sapeva errate sugli

aventi diritto economico, destinate a creare apparenza di esattezza da parte

del funzionario che le ha sottoscritte – poi trasmesso all'autorità giudiziaria

in data 24 giugno 2004 con la dicitura “documento redatto in sostituzione del

formulario A” (cfr. scritto accompagnatorio di medesima data dei funzionari del

servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al fascicolo

“documentazione bancaria”). In simili circostanze le responsabilità penali di RI

1 vanno senz'altro confermate, non potendosi se del caso escludere – qualora la

pubblica accusa ne accertasse i presupposti – un'estensione delle medesime ai funzionari

di altri servizi della banca per correità, complicità o istigazione (Kistler, La vigilance requise en

matière d'operations financières, Zurigo 1994, pag. 160 e 232-233). E'

sconcertante che di fronte alle pretese resistenze dell'avv. __________ a

compilare e sottoscrivere o far sottoscrivere i formulari A (cfr. ricorso, pag.

14 verso l'alto) RI 1 – che aveva la responsabilità di gestione delle relazioni

– non abbia formalizzato la richiesta per iscritto (mediante invio

raccomandato), per ottenere quanto meno i dovuti chiarimenti scritti. Mentre d'altro

canto, come rettamente evidenziato dal primo giudice, i funzionari dell’ufficio

giuridico non sembrano essersi applicati più di tanto, limitandosi, finchè ciò

è stato possibile, ad eludere, o per lo meno contenere, ogni richiesta

d'informazione, appellandosi al segreto bancario.

7. Da quanto precede discende che nella misura in cui mira ad annullare

la decisione del primo giudice di attribuire a PC 1 indennità ripetibili, il

ricorso di RI 1 merita di essere accolto. Per il resto, nella misura in cui è

ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato.

Considerandi

II.

Sul ricorso di RI 2

8.

RI

2.

ammette di essere stato “consulente di riferimento” delle relazioni n.

intestata a __________ e n. intestata a __________ (ricorso, pag. 7 verso l'alto).

Ammette pure che, “a partire dal 1° luglio 2003, il sistema di controllo delle

formalità aveva evidenziato incompletezze nella documentazione relativa al

formulario A per i conti summenzionati” e che “in considerazione delle

reiterate sollecitazioni” del suo diretto superiore, affinché anche le

relazioni in oggetto ottenessero un “Promemoria relativo all'appartenenza

economica”, egli procedeva alla sostituzione con una nuova versione del

promemoria” provvedendo ad una mera ricopiatura di quanto già indicato dai

precedenti consulenti di riferimento” (ricorso, pag. 5 dall'alto verso il

basso). Egli conferma pure di non aver proceduto in tale circostanza “ad

accertare l'identità dell'avente economicamento diritto” (ricorso, pag. 12 in basso). Tantomeno contesta l'accertamento del Presidente della Pretura penale (di cui al

consid. 9 della sentenza impugnata) secondo cui, quando egli è diventato

responsabile di tali relazioni, gli era noto che l'indicazione dell'avente

diritto economico era errata, essendo per altro tale accertamento fondato sulla

sua ammissione di aver subito saputo che __________ erano deceduti. RI 2 si

limita a contestare l'arbitrarietà di un “elemento di fatto” (ricorso, pag. 12

verso il basso), ad addurre alcune contestazioni sul “diritto sostanziale

applicato ai fatti in esame” e a criticare “l'assenza nella sentenza di

indicazione in relazione all'omissione specifica contestata” (ricorso, pag. 13

dall'alto verso il basso).

9.

Il primo giudice ha escluso – diversamente da quanto pretendeva RI 2

– che l'intervento dell'ufficio giuridico potesse liberare l'imputato dalla

responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto economico. Il

Presidente della Pretura penale ha evidenziato che l'ufficio giuridico del __________

è intervenuto in prima battuta, già nel 2000 – nell'ambito di una richiesta di

informazioni in materia ereditaria da parte dell'avv. __________, legale di PC

1, figlie del defunto prof. __________ – e successivamente il 16 settembre

2003, il 17 novembre 2003 e il 16 agosto 2005, quando è stato confrontato con

un ordine di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico a seguito del

quale, il medesimo servizio della banca, ha raccolto la documentazione

richiesta. E' interessante notare – prosegue il primo giudice – che in sede di

interrogatorio l'avv. __________ del servizio giuridico ha affermato che “un'identificazione

(dell'avente diritto economico, ndr) c'è stata (con riferimento ai consulenti

preposti, ndr), anche se non sempre sul supporto formale del formulario A. In

merito al contenuto dell'identificazione spetta ai consulenti indicare se del

caso le modalità di ottenimento dell'informazione” e che “il servizio

giuridico non è competente per l'allestimento dei formulari A. Tale compito

spetta al consulente di riferimento rispettivamente al servizio formalità”

(cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2004, pag. 3). Anche la difesa di RI 2

– soggiunge il Presidente della Pretura penale – ha del resto asserito che ogni

relazione bancaria necessita di un consulente di riferimento che, in pratica,

diventa responsabile per il rispetto delle formalità, fra le quali rientra

quella prevista dall'art. 305ter CP, ovvero l'identificazione dell'avente diritto economico. Lo

stesso imputato – rileva ancora il Presidente della Pretura penale – in sede di

istruttoria dibattimentale, ha compiutamente descritto il consulente di riferimento

come la persona che si occupa dei rapporti con i clienti e dell'espletazione

delle formalità connesse con le relazioni e che è altresì responsabile di

gestire gli averi sul conto in modo tale da salvaguardarne o se possibile

incrementarne la consistenza, precisando che la verifica e l'accertamento

dell'avente diritto economico sussiste durante tutto il corso della relazione.

E non potrebbe essere altrimenti – precisa il primo giudice – poiché la

corretta identificazione , che costituisce una nozione economica e giuridica,

spetta all'intermediario finanziario, ossia nel caso concreto alla banca,

rispettivamente ai consulenti della stessa. Il

Presidente della Pretura penale ha dunque aggiunto che la responsabilità non

può essere trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una

persona e inoltre non interviene attivamente nella gestione della relazione

d'affari. Di fatto, l'ufficio giuridico ha solo funzione consultiva, ritenuto

che la responsabilità di agire e di rispettare le formalità rimane al

consulente di riferimento, il quale deve dar prova della diligenza richiesta

dalle circostanze. Del resto, rileva ancora il primo giudice, la tesi difensiva

di scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, non appare compatibile

con i requisiti e lo scopo della legge, poiché ciò portrebbe comportare un

vuoto di diversi mesi, vedi anni come nel caso concreto, senza che si proceda

alle dovute verifiche ed eventuali rettifiche. Il Presidente della Pretura

penale ha dunque concluso che, in definitiva, l'imputato si è limitato a

trasmettere la documentazione all'ufficio giuridico e a riprendere, quando

richiesto, le indicazioni richieste senza nulla intraprendere nonostante gli

indizi rivelatori, lavandosene le mani e lasciando trascorrere i mesi e gli

anni; da ciò le fondatezza del reato a lui addebitato.

9.1

Il ricorrente, per sostenere “l'errore del giudice di prime cure

nell'accertamento dei fatti” (ricorso, pag. 14 in alto), si diparte dal fatto che il Presidente della Pretura penale avrebbe constatato che la “responsabilità”

sulla “devoluzione degli averi non si fosse trasferita all'ufficio giuridico”

(ricorso, pag. 14 verso l'alto). Egli sostiene che “la competenza per una

decisione di sblocco interno (precondizionato da una decisione di sblocco ad

opera del Pretore), apparteneva all'istanza superiore, quindi all'ufficio

giuridico (o alla direzione regionale) e certamente mai al consulente la cui

relazione era stata bloccata (ricorso, pag. 14 in basso e pag. 15 in basso). La considerazione – fondata su un palese travisamento delle

considerazioni del Presidente della Pretura penale sopra riportate – non è di

rilievo. Il quesito, risolto negativamente dal giudice di prime cure, è infatti

unicamente quello a sapere se la competenza di accertare l'identità dell'avente

economicamente diritto e di allestire il formulario A sia stata demandata,

rispettivamente poteva essere demandata, ai funzionari dell'ufficio giuridico.

Il ricorrente sostiene a tal proposito che le considerazioni del

primo giudice sarebbero arbitrarie in quanto “dall'intervento dell'ufficio

giuridico la competenza d'identificare i soggetti aventi diritto sulle

relazioni non era certamente (più)” sua (ricorso, pag. 18 in basso e pag. 19 in alto); il compito di gestire le relazioni, quando un contenzioso si

manifesta, sarebbe a suo dire, “di stretta competenza dell'ufficio giuridico,

perché lo dice la logica della struttura organizzativa bancaria e perché lo

dicono le direttive interne” (ricorso, pag. 19 verso l'alto). Trattasi di

considerazioni fondate sul mero parlato, non essendovi agli atti né

l'organigramma sulle competenze decisionali dei funzionari della banca né le

menzionate “direttive interne”. Il ricorso su questo punto si avvera

palesemente privo di fondamento.

Il ricorrente sostiene che il Presidente della Pretura penale “con

arbitrio cognitivo e argomentativo” avrebbe travisato la deposizione dell'avv. __________

dell'ufficio giuridico; le considerazioni della teste sull'incompetenza

dell'ufficio giuridico per l'allestimento del formulario A sarebbero, a suo

dire, riferite unicamente “alla (normale) situazione di apertura di un conto,

quindi antecedente ad eventuale intervento dell'ufficio giuridico (e del

Pretore poi)” [ricorso, pag. 15-16). A torto. Un'attenta lettura della

deposizione della teste menzionata (cfr. verbale 7 giugno 2004 di

interrogatorio __________, pag. 3 verso il basso) permette di escludere i

pretesi arbitrii del giudice di prime cure, essendo le dichiarazioni dell' avv.

__________ chiaramente riferite all'incompetenza generale del servizio

giuridico per l'allestimento dei formulari A e alla conseguente competenza del

consulente di riferimento. Le dichiarazioni della teste trovano del resto

conferma nel fatto che i funzionari del servizio giuridico non hanno compilato

formulari A ed hanno trasmesso alle autorità inquirenti i “Promemoria relativi

all'appartenenza economica” allestiti e sottoscritti da RI 2, ritenendoli –

come ammesso anche dal ricorrente (ricorso, pag. 6 verso l'alto) – sostitutivi

del formulario A. Il ricorso cade dunque nuovamente nel vuoto.

9.2

Il Presidente della Pretura penale, criticando la tesi difensiva di

scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, ha evidenziato che, ad ogni

buon conto, nella misura in cui l'imputato, anziché attendere istruzioni da

parte dell'ufficio giuridico, che già aveva in mano la pratica legale, è

intervenuto reiterando le indicazioni sostitutive del formulario A errate,

l'argomentazione appare finanche contraddittoria. In proposito, aggiunge il

primo giudice, il tentativo di banalizzare la portata di tali indicazioni,

definendole come atto di mera modulistica/“formularistica”, in contrapposizione

all'identificazione dell'avente diritto economico, appare malvenuto, poiché ciò

rischia di svuotare il senso della norma penale violata.

Il ricorrente

si limita a sostenere che detta argomentazione del giudice di prime cure

sarebbe “claudicante”. Nessun riferimento viene fatto all'arbitrio, per cui su

questo punto il ricorso si avvera finanche irricevibile. Non può tuttavia

passare inosservato che nel presentare la propria – irricevibile – tesi egli

sostiene di essersi trovato “nell'impossibilità di produrre una dichiarazione

ad opera del cliente (perché l'avv. __________ si rifiutava)” e “nell'impossibilità

di chiudere la relazione bancaria (essendo la questione irrisolta …)” e che, in

ragione di ciò, i “promemoria” sarebbero stati, a suo dire, “un mero artifizio,

finalizzato ad ingannare l'inflessibile sistema informatico” (ricorso, pag.

21). Una simile argomentazione lascia sgomenti. Se ne può dedurre che il

sistema informatico della banca è stato rettamente adeguato alle esigenze

dell'art. 305ter cpv.

1.

CP e che i promemoria sono stati creati per eludere con l'inganno il sistema

predisposto per la tutela delle esigenze di legge, quindi un'ammissione di

responsabilità.

10.

Il ricorrente si aggrava pure per “errori” del giudice di prime cure

nell' accertamento (recte “applicazione”) del diritto sostanziale

(ricorso, pag. 22 in alto).

10.1

Secondo

il ricorrente, il Presidente della Pretura penale avrebbe sbagliato

nell'applicazione del diritto sostanziale avendo, a suo dire, asserito “che la

competenza per l'identificazione dell'avente diritto economico non possa essere

trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una persona”

(ricorso, pag. 22 nel mezzo). Egli rileva che “anche all'interno dell'ufficio

giuridico le competenze relativamente ai vari incarti vengono suddivisi tra i

vari funzionari di banca, rimanendo, se necessario, perfettamente

identificabile la responsabilità dei singoli”; tale “elemento” non potrebbe

“che ritenersi gerichtsnotorisch e quand'anche un incarto non potesse

imputarsi ad uno specifico funzionario dell'ufficio giuridico , la

responsabilità non potrebbe che ricadere sul responsabile dell'ufficio

giuridico” (ricorso, pag. 22 verso il basso). La critica è capziosa e

fuorviante, nella misura in cui analizza un solo passaggio di un'intera

considerazione del primo giudice travisandone la portata. Resta il fatto che

dagli atti non emerge che la competenza di identificare l'avente diritto

economico possa ritenersi trasferita – per decisione di organi, disposizioni,

direttive della banca o quant’altro – dal funzionario di riferimento delle

relazioni bancarie ai funzionari o ai dirigenti del servizio giuridico. Ogni

ulteriore considerazione al riguardo risulta superflua, ritenuto che –

dandosene il caso – spetterà semmai alla pubblica accusa valutare se esistano

elementi per estendere le responsabilità ai funzionari del predetto servizio o

di altri servizi della banca per correità, complicità o istigazione (Kistler, op. cit., pag. 160 e 232-233).

Il ricorso su questo punto cade nuovamente nel vuoto.

10.2

Il

ricorrente critica la considerazione del primo giudice, secondo la quale il

responsabile ai sensi dell'art. 305ter cpv. 1 CP è anzitutto il collaboratore di banca attivo sul fronte

dei crediti. L'indicazione di responsabilità fornita dal giudice di prime cure,

manifesterebbe, a suo dire, l'imprecisione nell'applicazione del diritto

sostanziale, ritenuto che correttamente egli avrebbe dovuto indicare che

responsabile è “per principio”, non “anzitutto”, il consulente (ricorso, pag.

23.

e 24 in alto). Egli aggiunge che il fatto che “dell'allestimento del

formulario A sia responsabile il consulente di riferimento della relazione è

solo un principio, che, come nel caso in esame (visto il rifiuto dell'avv. __________),

deve essere completato dalle opportune eccezioni” (ricorso, pag. 24 verso

l'alto). La critica – pleonastica – è a dir poco ridicola nel contesto di un

ricorso per cassazione, ciò a maggior ragione nella misura in cui il ricorrente

non sostanzia, né tantomeno comprova, le pretese “eccezioni” che imporrebbero

di derogare al “principio”. Ogni ulteriore considerazione in merito è

superflua.

10.3

Il ricorrente

sostiene che il Presidente della Pretura penale avrebbe applicato erroneamente

il diritto sostanziale ritenendo che, in difetto di un'identificazione su

supporto cartaceo formale (formulario A), altri supporti documentali – e meglio

i “promemoria relativi all'appartenenza economica” sottoscritti da RI 2 e

trasmessi dalla banca all'autorità inquirente – possono temporaneamente farne

le veci (ricorso, pag. 24 in basso e 25 verso l'alto). Egli aggiunge che la

“normativa antiriciclaggio” non prevede la temporanea sostituzione del

formulario A con altri supporti temporanei di terzi, segnatamente del

consulente di riferimento, la predetta normativa pretendendo, a suo dire, una

dichiarazione scritta del cliente (ricorso, pag. 26 verso l'alto). La richiesta

di compilare il promemoria, erroneamente da lui “preteso come sostitutivo della

dichiarazione scritta del cliente, non potè quindi che rappresentare

un'istruzione particolare, impartita dal datore di lavoro (ai sensi dell'art.

321d cpv. 1 CO)”, che egli “rispettò pur non condividendola”, “temendo

d'incrinare il proprio rapporto di lavoro” (pag. 28 dal mezzo verso il basso).

Giova ricordare che l'infrazione alla norma di diligenza prescritta

dall' art. 305ter cpv.

1.

CP è fondata in primo luogo sull'omissione di procedere alle verifiche che il

caso impone. L'omessa rettifica (art. 5 LRD) o l'allestimento da parte dell'operatore

finanziario di documenti non idonei a fornire i chiarimenti previsti dalla LRD,

in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio

attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure

sull'ottemperanza della LRD (art. 7 cpv. 1 LRD), concretizzano la persistenza

di uno stato di fatto illecito oltre l'atto di gestione propriamente detto.

Per

quanto qui concerne, RI 2 ha ammesso di non aver eseguito verifiche di alcun

genere per accertare l'identità degli aventi diritto economico delle relazioni n.

intestata a __________ e n. intestata a __________, pur sapendo che i

nominativi che figuravano dagli atti delle predette relazioni (__________)

erano errati, essendogli tra l'altro noto che erano defunti. Già per questo

motivo RI 2 ha violato la norma di diligenza prescritta dall'art. 305ter cpv. 1 CP. Egli ha tuttavia anche

allestito e sottoscritto, rispettivamente il 5 marzo 2004 e l'8 marzo 2004, due

“promemoria” relativi “all'appartenenza economica” indicanti, il primo, __________

quali avente diritto economico della relazione n. intestata a __________ e, il

secondo, __________, quale avente diritto economico della relazione n.

intestata a __________. A giusta ragione il primo giudice ha considerato i

predetti “promemoria” – come del resto ritenuto anche dall'istituto bancario –

sostitutivi del formulario A, sanzionando RI 2 per la fallacità delle

informazioni sull'avente economicamente diritto. Compilando e sottoscrivendo i

promemoria in questione il ricorrente non solo non ha rettificato le

informazioni errate sull'avente economicamente diritto, ma le ha anche

ribadite, reiterando con ciò la persistenza dello stato di fatto illecito. Sia

che i documenti in questione vengano considerati, come rettamente fatto dal

primo giudice, dei sostitutivi dei formulari A, sia che vengano ritenuti degli

“artifizi, finalizzati ad ingannare l'inflessibile sistema informatico” –

quindi ad eludere il sistema predisposto per la tutela delle esigenze di legge

(cfr. sopra, consid. 9.2) – la sostanza non cambia. RI 2 è venuto meno al

dovere di diligenza imposto dall'art. 305ter cpv. 1 CP. Del resto, i promemoria in questione sono stati poi tramessi

all'autorità giudiziaria con riferimento “all'appartenenza economica delle

società __________”, a “completazione della documentazione già inviata” (cfr.

scritto accompagnatorio 14 giugno 2004 dei funzionari del servizio “Legal &

Compliance” della banca di cui al fascicolo “documentazione bancaria”).

L'indicazione errata e fuorviante degli aventi diritto economico riportata dai

“promemoria” era in realtà destinata a creare apparenza di esattezza

dell'informazione da parte del funzionario che l'ha redatta e sottoscritta. Del

resto, anche il fatto che RI 2 abbia sottoscritto il documento conferma che il

medesimo era destinato ad avere valenza probatoria e non di semplice artifizio

destinato ad ingannare l'inflessibile sistema informatico della banca.

Le

disquisizione del ricorrente sull'applicabilità solo dell'art. 4 LRD che

prevede una dichiarazione scritta della controparte (ossia il cliente) e non

prevede la temporanea sostituzione del formulario A (sottoscritto dal cliente)

con altri supporti temporanei, non è di rilievo. Nel caso ora in esame ciò che

conta, come detto, è infatti che RI 2, – pur sapendo che le informazioni in suo

possesso sugli aventi diritto economico non erano giuste – non solo non ha eseguito

verifiche, ma ha anche sottoscritto documenti destinati a creare l'apparenza di

esattezza di tali informazioni. Il fatto poi che il ricorrente abbia compilato

“i promemoria” per dar seguito ad una richiesta dei suoi superiori, non lo

esimeva dall'obbligo di verifica e di non attestare e sottoscrivere circostanze

non vere. Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

11.

Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata

difetterebbe dei presupposti minimi di motivazione; il primo giudice avrebbe, a

suo dire, “perlomeno dovuto indicare una tra le azioni omesse dal (qui)

ricorrente” (ricorso, pag. 30 dal mezzo verso il basso). Il gravame su questo

punto è a dir poco ridicolo. Ci si limita ad osservare che il ricorrente ha

avuto certamente modo di capire le omissioni che gli sono state imputate dalla

pubblica accusa e che hanno trovato conferma nella decisione del giudice di

prime cure. Tant’è che in un corposo ricorso ha tentato, senza successo, di

confutarne i presupposti.

12.

Da quanto precede discende che, ritenuta la mancanza dei presupposti

per riconoscere PC 1 quale parte civile (cfr. sopra, consid. 2), va annullata anche

nei confronti di RI 2 la condanna a rifondere ripetibili a quest'ultima (cf.

mutatis mutandis l’art. 297 CPP). Per il resto, nella misura in cui è

ammissibile, il ricorso deve essere respinto.

I. Sulle spese,

la tassa di giustizia e le ripetibili

13.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza. L'esigua vittoria del

ricorrente RI 1 (annullamento delle ripetibili concesse a PC 1) – con effetti

anche per il ricorrente RI 2 – non giustifica una diversa ripartizione di tassa

di giudizio e spese di primo grado. Per il medesimo motivo la tassa e le spese

di giudizio del presente giudizio vengono posti a carico dei ricorrenti. Non si

accordano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: A. sul ricorso di RI 1

1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto, con conseguente

annullamento del dispositivo della sentenza 29 aprile 2008 che lo condanna a

rifondere, in solido con RI 2, a PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Per

il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono posti a carico di RI 1. Non si accordano

ripetibili.

B. sul

ricorso di RI 2

1. Il ricorso di RI 2 è parzialmente accolto, con conseguente

annullamento del dispositivo della sentenza 29 aprile 2008 che lo condanna a

rifondere, in solido con RI 1, a PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Per

il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.–

b) spese

complessive fr. 100.–

fr. 1'000.–

sono posti a carico di RI 2. Non si accordano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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