17.2008.4
Diritto penale dei minori-procedura. Distinzione tra lesioni semplici, lesioni semplici poco gravi e vie di fatto. Il computo del carcere preventivo ai sensi dell'art. 51 CP è imperativamente applicab
18 febbraio 2009Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.4
Data decisione, Autorità:
18.02.2009, CCRP
Titolo:
Diritto penale dei minori-procedura. Distinzione tra lesioni semplici, lesioni semplici poco gravi e vie di fatto. Il computo del carcere preventivo ai sensi dell'art. 51 CP è imperativamente applicabile al diritto penale dei minori
COMPUTO DEL CARCERE PREVENTIVO
art. 51 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 CPS
art. 126 cpv. 1 let. b cf. 2 CPS
art. 1 cpv. 2 let. b DPMIN
Incarto n.
17.2008.4
Lugano
18 febbraio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
presentato l’8 gennaio 2008 da
RI 1
di __________ e di __________, cittadino portoghese,
nato a __________ il 25 dicembre 1993, domiciliato a __________, celibe, studente
(patrocinato
dall’avv. PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11
dicembre 2007 dal Consiglio per i minorenni;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto il
ricorso per cassazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto del 5 ottobre 2007 (COLL 8/2007) il Magistrato dei minorenni ha dichiarato
RI 1 autore colpevole di:
“1. ripetuto furto (art. 139 cifra 1 CP)
1.1 per avere, in data 21 gennaio 2007 a __________ presso il negozio “alimentari da __________”, agendo in correità con __________,
ognuno con un ruolo diverso, guadagnando l’interno del negozio mediante scasso
della porta secondaria e rovistando successivamente all’interno dello stesso,
indebitamente sottratto al fine di appropriarsene vari generi alimentari ed una
cassa registratrice.
Refurtiva
recuperata limitatamente alla cassa registratrice;
1.2 per
avere, in data 21 gennaio 2007 a __________ presso il negozio “__________”,
agendo in correità con __________, __________, __________, ognuno con un ruolo
diverso, entrando nel medesimo attraverso una finestra sul retro del negozio e
rovistando dappertutto, indebitamente sottratto al fine di appropriarsene,
oggetti vari tra cui pipette e sbrasini e denaro contante per un ammontare pari
ad almeno Euro 1'000;
2.
danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. ed agendo
secondo le modalità ivi descritte, intenzionalmente deteriorato la proprietà
altrui;
3. ripetuta
violazione di domicilio (art. 186 CP)
per
essersi, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. e 1.2. ed
agendo secondo le modalità ivi descritte, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, introdotto in proprietà private altrui”
Il
magistrato dei minorenni ha quindi sottoposto RI 1 alla misura del collocamento
presso il __________ unità “__________” a regime chiuso (Canton __________) dal
26 settembre 2007 per un periodo di 12 settimane.
B. Con
decreto del 5 ottobre 2007 (PRLA 70/2007) il Magistrato dei minorenni ha dichiarato
RI 1 autore colpevole di:
“1. lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)
per
avere, in data 6 settembre 2007 nei pressi delle scuole medie di __________,
tirando con una cannuccia dei q-tips tagliati a metà ai quali aveva applicato
degli aghi da cucito in direzione di __________ e colpendolo all’addome,
provocato a quest’ultimo lesioni personali, come meglio descritto nel certificato
medico del 7 settembre 2007 rilasciato dal Dr. Med. ____________________,
presente agli atti;
2.
appropriazione semplice (art. 137 cifra 1 CP)
per
essersi, nel corso della prima metà del mese di giugno 2007, nei pressi delle
Scuole Medie di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, appropriato di un buono del negozio di scarpe __________ del valore
di CHF 100.- trovato per terra sui gradini del ponte dell’Istituto scolastico ;
3. ripetuto
furto/furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 CP/art.172 ter)
per
avere, in varie località del __________, nel periodo intercorrente tra il mese
di aprile 2006 ed il mese di luglio 2007 agendo in alcune occasioni da solo ed
in altre in correità con amici, indebitamente sottratto al fine di
appropriarsene oggetti vari e denaro contante e meglio:
3.1. nel corso dei primi giorni di aprile 2006, a ____________________ introducendosi nei locali del negozio, sottratto denaro contante per un
ammontare pari a circa CHF 105.- e due cassette DVD; refurtiva non recuperata;
3.2. in data 24 luglio 2006, a __________ presso lo studio di Fisioterapia “__________” entrando nei locali e rovistando
dappertutto, sottratto denaro contante per un ammontare pari ad almeno CHF 520
.- ; refurtiva non recuperata;
3.3. tra
il 1. ed il 2 marzo 2007 a __________, agendo in correità con __________ ognuno
con un ruolo diverso, ai danni della “__________” prendendolo dalla cassaforte
nella quale si trovava custodito, sottratto denaro contante per un ammontare
pari a circa CHF 500.- /600.- ; refurtiva non recuperata;
3.4. nella
notte tra il 12 ed il 13 luglio 2007 a __________ presso il noleggio pedalò di
proprietà del sig. __________, agendo in correità con __________ ognuno con un
ruolo diverso, forzando con una trancia i tre lucchetti che assicurano il
contenitore metallico adibito a chiosco sottratto oggetti vari e denaro
contante, secondo quanto descritto qui di seguito:
- denaro
contante contenuto nella cassa registratrice per un ammontare pari a circa Euro
100.- e CHF 160.- ,
- una canna da pesca da carpa del valore di CHF 250.- di proprietà di __________,
- una canna da pesca marca Shimano del valore di CHF 300.- di proprietà di __________,
- uno
zaino marca Eastpack contenente attrezzatura per la pesca ed una canna da pesca marca Shimano del valore di CHF 300.- di proprietà di __________,
- scatoletta
contenente circa CHF 70.- di proprietà di __________ e __________;
refurtiva
recuperata limitatamente alla canna da pesca marca Shimano di proprietà di __________,
allo zaino Eastpack, ad una scatola con accessori da pesca;
4.
minaccia (art. 180 CP)
per
avere, in data 11 settembre 2007 presso le scuole medie di __________, proferendo
nei confronti di __________ frasi quali “io ti accoltello (…)” ed intimandogli
che se non avesse risposto alle sue domande gli avrebbe spaccato la faccia,
incusso timore nei confronti di quest’ultimo;
5.
ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP)
5.1. per
essersi, in data 11 settembre 2007 presso le scuole medie di __________, recandosi nell’Istituto nonostante, sin dal mese di novembre 2006, fosse stato diffidato, dal
Direttore a non entrarvi più, indebitamente e contro la volontà dell’avente
diritto introdotto nel medesimo, ed essendosi altresì trattenuto nella scuola,
nonostante esplicita intimazione ad uscire;
5.2. per
essersi, nel corso dei primi giorni del mese di aprile 2006, a __________ presso la videoteca “__________”, indebitamente e contro la volontà dell’avente
diritto, introdotto in una proprietà privata;
5.3. per
essersi tra il 9/10 settembre 2006, a __________ presso lo studio veterinario “__________”,
mediante lieve pressione della finestra, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, introdotto in una proprietà privata;
5.4. per
essersi, in data 24 luglio 2006, a __________, presso lo studio di Fisioterapia
“__________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto
in una proprietà privata;
5.5. per
essersi, tra il 24 ed il 27 febbraio 2007 a __________, presso il ristorante pizzeria “__________”, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,
introdotto nell’esercizio pubblico;
6.
furto d’uso (art. 44 LNI)
per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.4. agendo in
correità con __________, prendendo un pedalò di proprietà di __________, dopo
aver tagliato il lucchetto che lo assicurava alla riva, sottratto il natante al
fine di farne uso”.
Il
magistrato dei minorenni ha quindi inflitto a RI 1 10 giornate di prestazioni
personali, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
C. Ai
decreti RI 1 ha presentato opposizione, di modo che gli atti sono stati
trasmessi al Consiglio per i minorenni.
Statuendo
l’11 dicembre 2007, il Consiglio per i minorenni ha confermato le imputazioni,
condannando il giovane sia a una misura di collocamento in un istituto
educativo (per tempo indeterminato, con la possibilità
di revisione della misura ogni 6 mesi, disponendo inoltre
il sostegno esterno da parte del Servizio educativo minorile nella persona di __________
e __________ per sostenere i genitori nei loro compiti educativi e assistere il
minore negli “eventuali” periodi in cui non fosse ancora collocato in istituto),
sia alla pena di 6 giornate di prestazioni personali, sospese condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni.
Le parti
civili sono state rinviate al foro competente per le pretese di risarcimento.
Sia le spese del procedimento sia quelle del collocamento sono state poste a
circo dello Stato.
D. Al
termine del dibattimento, dopo la lettura dei dispositivi di condanna e del
rimedio giuridico, RI 1 ha dichiarato volere ricorre in cassazione.
Nella
motivazione scritta dell’8 gennaio 2008, egli chiede che la sentenza impugnata
sia riformata nel senso di dichiararlo sì autore colpevole per i reati ascrittigli,
salvo sostituire la condanna per lesioni semplici con quella di vie di fatto
(v. dispositivo numero 2).
Per
quanto concerne la pena, egli chiede che il dispositivo venga riformato nei
primi 3 punti, ossia che venga pronunciata la condanna di:
“1. RI 1 alla misura del collocamento
presso il __________ unità “__________” a regime chiuso del Canton __________
dal 26 settembre 2007 per un periodo di 12 settimane.
2. viene disposto il sostegno esterno da
parte del Servizio educativo minorile, nella persona di __________ e __________.
3. alla
pena di di 6 (sei) giornate di prestazioni personali, sospese condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, alle quali viene computato il carcere
preventivo di 13 giorni corrispondenti a 6,5 giornate di prestazioni
personali”.
E. Dopo
aver preso visione delle conclusioni dei responsabili del __________ (unità “__________”)
espresse nel rapporto 11 gennaio 2008, che conclude per un ulteriore
collocamento del giovane, con scritto 1° febbraio 2008 la difesa ha ritirato
parte delle impugnative, e meglio, quella relativa al dispositivo N° 1 di condanna,
accettando quindi che a RI 1 sia comminata una misura di collocamento in
un istituto educativo per un tempo indeterminato con la
possibilità di revisione della misura ogni 6 mesi.
Con
osservazione del 1° febbraio 2008 il Magistrato dei minorenni ha proposto di respingere
il ricorso.
in diritto: 1. L’art. 26 della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM, RL
4.2.2.1) dispone che “se il minorenne ha commesso un reato molto grave o si
tratta di un caso particolarmente complesso”, il Magistrato dei minorenni
formula l'atto di accusa e deferisce l'accusato al Consiglio per i minorenni.
Negli altri casi emette una proposta di giudizio, applicando le misure e le
pene previste per i minorenni dal Codice penale (art. 27 cpv. 1 LMM). È quanto
ha fatto in concreto il Magistrato dei minorenni con i decreti del 5 ottobre
2007. La proposta formulata dal Magistrato diviene poi definitiva se il
minorenne o i suoi rappresentanti legali non sollevano opposizione scritta entro
dieci giorni (art. 27 cpv. 2 e 30 cpv. 1 e 2 LMM). In caso di opposizione la proposta
di giudizio vale come deferimento al Consiglio per i minorenni (art. 27 cpv. 3
LMM). Contro le sentenze del Consiglio per i minorenni il condannato e i suoi
rappresentanti legali possono poi inoltrare ricorso per cassazione secondo gli
art. 287 segg. CPP (art. 37 cpv. 1 LMM).
2. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
3. Nella
sua “premessa” la difesa sottolinea che alcune sue argomentazioni riportate
nella sentenza impugnata non sono corrette (ad esempio, mai avrebbe chiesto che
al suo cliente non venisse concessa la sospensione condizionale della pena) e
che alcune eccezioni sollevate nemmeno sono state riportate nel verbale, così
come alcune dichiarazioni del ricorrente. La decisione impugnata non fa inoltre
cenno alcuno all’opposizione espressa dal ricorrente in punto alla posa dei
quesiti e alla richiesta di introdurne uno sulla competenza del Consiglio per i
minorenni relativa ai punti del decreto non oggetto di opposizione (ricorso,
pag. 2).
Così
com’è formulato, l’assunto è improponibile. Oltre a non formulare una richiesta
di giudizio in merito a queste presunte incongruenze o inesattezze della
sentenza di merito, il ricorrente – come vedremo – verte il suo ricorso su
questioni che prescindono dalle presunte inesattezze.
4. Per
quanto concerne il collocamento in un istituto educativo, per tempo
indeterminato, con la possibilità di revisione della
misura ogni 6 mesi, il ricorrente ha – come visto (consid. E) – ritirato il
ricorso. Per cui cade anche la contestazione relativa alla modifica operata dal
Magistrato dei minorenni al dibattimento con cui chiedeva il collocamento a
tempo indeterminato invece dell’originale proposta di una durata di 12
settimane, e cadono, di riflesso, anche “i problemi procedurali” ivi connessi
(ricorso, pag. 2-5 punto 1).
5. Restano
per contro attuali sia la contestazione relativa alla qualifica di lesioni semplici
riferita ai fatti del 6 settembre 2007 (punto 1 del decreto PRLA 70.2007), sia
quella relativa al mancato computo del carcere preventivo sofferto
dall’imputato dal 13 al 26 settembre 2007 alla pena di 6 giorni di prestazioni
personali inflittagli dal Consiglio per i minorenni.
Non si
comprende, per contro, la portata della precisazione che si vorrebbe apportare al
punto 2 del dispositivo di condanna (“viene disposto il sostegno esterno da parte
del Servizio educativo minorile, nella persona di __________ e __________”; ricorso
pag. 9), e nemmeno il ricorrente tenta di spiegarla. A ben vedere, sia la formulazione
del Consiglio per i minorenni, sia quella proposta dal ricorrente (a maggior
ragione dopo il ritiro della censura relativa al collocamento in un istituto
educativo a tempo indeterminato) perseguono lo stesso obiettivo, che è quello
di permettere a __________ e __________, educatori del Servizio educativo
minorile, di sostenere l’adolescente nei periodi in cui non si trovi collocato
presso l’istituto. Il Consiglio per i minorenni ha solo precisato che il
sussidio dei due educatori verte nel “sostenere i genitori nei loro compiti
educativi e assistere il minore”. Per cui, visto che il memoriale non spiega
perché la precisazione del Consiglio dovrebbe essere modificata, né dal lato pratico
se ne scorge l’utilità, la doglianza, comunque non sufficientemente motivata,
va dichiarata inammissibile.
6. Per
quanto concerne la condanna per lesioni semplici ai danni di __________, riferita
ai fatti del 6 settembre 2007, il ricorrente – che non contesta i fatti
accertati in prima sede – ritiene che, qualificando le lesioni riportate nel
certificato medico del dott. __________ (lesione cutanea compatibile con esiti
di puntura da corpo estraneo e arrossamento di due millimetri di diametro) come
lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 n. 1 prima frase CP, il Consiglio per i
minorenni abbia ecceduto il suo margine di apprezzamento. Le lesioni provocate
alla vittima (__________ con dei “dardi che ha tirato con una cannuccia” (Q-tips tagliati a metà imbastiti con degli aghi da cucito) costituirebbero infatti solo
una “leggera lesione dell’integrità fisica”, che avrebbero comportato unicamente
un “disturbo passeggero del suo benessere”. Il dolore patito sarebbe stato solo
breve e momentaneo, e la lesione, paragonabile a dei graffi, configurerebbe il
reato di vie di fatto o quello di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 n. 1
seconda frase CP (caso poco grave). Nemmeno l’intervento del medico era necessario:
esso è stato dettato unicamente dal timore, infondato, che il ragazzo fosse
stato punto con una siringa (ricorso, pag. 5-6 punto 2).
a)
Il Consiglio per i minorenni ha spiegato che, colpendo __________ all’addome con degli aghi da cucito applicati su dei Q-tips
tagliati a metà soffiati dentro una cannuccia, l’imputato ha provocato alla
vittima “una lesione cutanea” compatibile con una puntura da corpo estraneo (ago),
ciò che indica – ha sottolineato la Corte – che RI 1 ha intenzionalmente voluto ferire la vittima, che a causa del ferimento ha necessitato di cure
mediche (“almeno a livello di verifica). Tenendo, inoltre, conto del pericolo
di infezione che una puntura di un ago potrebbe creare se non ben disinfettato,
la prima Corte ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato
di lesioni semplici (sentenza, pag. 11 consid. 3.2).
b)
Ai sensi dell’art. 123 n. 1 CP, è ritenuto autore colpevole di lesioni
semplici ed è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria, chiunque intenzionalmente cagiona un danno in
altro modo, che non sia quello di cui all’art. 122, al corpo od alla salute
(fisica e psichica) di una persona. È punibile, quindi, sia chi cagiona
un danno al corpo, sia chi lo cagiona all’integrità corporale (la salute). Il pregiudizio deve comunque essere di una certa importanza. La
giurisprudenza ha fornito diversi esempi: le iniezioni, una rasatura completa
del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne
ritarda la guarigione, come le ferite, contusioni, lividi, graffi, salvo i casi
che hanno provocato solo dei fastidi passeggeri (cfr. sentenza del Tribunale
federale 6B_ 517/2008 del 27 agosto 2008, consid. 3.4) e senza importanza dal
punto di vista del benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1 pag. 191, 119 IV 25
consid. 2a pag. 26).
Chiunque
commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o
alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa (art. 126 CP). Un tale
pregiudizio può esistere anche se non ha causato nessun dolore fisico (DTF 134
IV 189 consid. 1.1 pag. 191, 119 IV 25 consid. 2a pag. 26).
La
distinzione fra lesioni semplici e semplici vie di fatto è questione di misura
e lascia un certo spazio ad un ragionevole
apprezzamento. In caso di contusioni, lividi o
escoriazioni, per determinare se si tratti di lesioni semplici o di vie di
fatto occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o
pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo; in questo ambito la
giurisprudenza riconosce un margine di apprezzamento del giudice (A. Roth,
in: Basler Kommentar, Strafrecht II, edizione 2007, n. 16 ad art. 122 segg. CP,
n. 4 e 8 ad art. 123 CP e 5 ad art. 126 CP) tanto che è possibile scostarsi
dall’interpretazione e dalle conclusioni del primo giudice soltanto quando ciò
è davvero necessario (DTF 134 IV 189 consid. 1.3 pag. 192, 119 IV 25 consid. 2a
pag. 27).
c) Ora,
come visto, nei casi limite la distinzione tra la qualifica di vie di fatto e
lesioni semplici si opera in funzione dell’intensità del dolore. In questi casi
il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, e solo un eventuale
abuso può essere sanzionato (DTF 134 IV 189 consid. 1.3 pag. 192). In
concreto, sebbene dal certificato medico non risulti quale percezione del
dolore la vittima abbia avuto o quanto intensa e duratura possa essere stata
(v. allegato rapporto di polizia 13 settembre 2007, Inc. 2007.865), è comunque difficile
credere che i dardi in questione (v. quelli sequestrati, busta di plastica allegata
al verbale di perquisizione dell’11 settembre 2007, Inc. 2007.865) non abbiano
provocato dolore alcuno. Anzi, destano impressione. Le dimensioni di una delle
due punte è di quasi 2 cm (l’imputato ha dichiarato averne fabbricate almeno 8,
e di averne lanciate contro i “ragazzi” almeno 3; verbale d’interrogatorio di RI
1 del 13 settembre 2007, pag. 2, Inc. 2007.865), ciò che con il perfetto assemblaggio
con i Q-tips (che nella parte posteriore agiscono come uno stantuffo), si
presume possano essere scagliate con una certa potenza. Si può solo immaginare
quali danni avrebbero potuto arrecare simili dardi se avessero malauguratamente
colpito un occhio.
Tuttavia,
non è in base al dolore che la prima Corte ha deciso per il reato di lesioni
semplici, ma – per quanto è dato di capire – sulla base “del
pericolo di infezione che una puntura di un ago può creare se non ben
disinfettato”. L’argomento non è fuori luogo. Il medico, infatti, stando
alla testimonianza della vittima, avrebbe prelevato un campione di sangue per
farlo analizzare al fine di accertare eventuali infezioni (verbale
d’interrogatorio di __________ del 10 settembre 2007, pag. 3 in alto, Inc. 2007.865). Oltretutto, come visto sopra, la giurisprudenza ammette le lesioni
semplici in caso di iniezioni o punture, per cui non è utile tergiversare oltre
sulla questione, tenuto conto che il giudice di prima sede fruisce di ampio potere
di apprezzamento nel valutare se una lesione debba essere qualificata di lesione
semplice o via di fatto.
Il
rischio di infezione che la puntura avrebbe potuto provocare alla vittima, non
ha determinato il Consiglio per i minorenni – a ragione – a prospettare
all’imputato nemmeno la qualifica di lesione semplice poco grave ai sensi
dell’art. 123 n. 1 seconda frase CP. L’oggettiva pericolosità di quel tipo di
dardi (“freccette”, come le chiama l’imputato) lanciati con la cannuccia come fosse una cerbottana, e il paventato rischio d’infezione che avrebbe potuto
produrre (sebbene l’imputato abbia affermato di avere scaldato la punta con un
accendino per sterilizzarla; verbale d’interrogatorio di RI 1 del 13 settembre
2007, pag. 2, Inc. 2007.865), non permettono – tenuto conto inoltre dell’ampio
margine di apprezzamento dell’autorità di prima sede – nemmeno questa
derubrica. Non è quindi ravvisabile, neppure in quest’ultima ipotesi, abuso alcuno.
Il ricorso va quindi respinto.
7. Il
ricorrente insorge, pure, contro il mancato computo del carcere preventivo
sofferto (13 giorni, dal 13 al 26 settembre 2007) alla pena di 6 giornate di
prestazioni personali (sospesa condizionalmente per 2 anni) inflittagli dal
Consiglio per i minorenni. Egli sostiene che, secondo la nuova norma, il carcere
preventivo deve essere sempre computato, anche se non è in nesso causale con il
reato ascritto. Inoltre, la prestazione personale inflittagli costituisce una
pena, affiancata nella fattispecie a una misura di collocamento. E se è pur
vero che nel diritto penale dei minori ogni pena ha una componente
educativa/pedagogica, 6 giornate di prestazioni personali costituiscono –
sottolinea il ricorrente – una pena e non una misura protettiva, come erroneamente
ha invece indicato l’autorità giudicante. Pure errato – soggiunge il ricorrente
– è dare al carcere preventivo inflittogli funzione “protettiva”; nel caso di
specie non risulta infatti, oltretutto, che la richiesta di conferma al GIAR
abbia avuto scopi protettivi. Non riconoscergli il computo del carcere
preventivo equivarrebbe a peggiorare la sua situazione (di tredicenne) in
rapporto ad un adulto. Il ricorrente chiede inoltre che il computo venga
effettuato in misura di “un giorno di carcere per ogni 4 ore di prestazione
personale” (ricorso, pag. 6-8 punto 3).
a) Il
Consiglio per i minorenni, dopo avere richiamato l’art. 1 cpv. 2 lett. b della
Legge federale sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin) che
rimanda all’art. 51 CP, che prevede il computo nella pena del carcere preventivo
sofferto nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ha spiegato
che per la valutazione della corrispondenza dell’imputazione del carcere preventivo
per i casi sottoposti al DPMin con quelli previsti dall’articolo 51 CP, occorre
verificare, affinché si possa ammettere la riduzione, se il lavoro di pubblica
utilità normalmente inflitto agli adulti, corrisponda alla prestazione
personale nella legge applicabile al minore.
Secondo
l’autorità giudicante, oltre a un’evidente “differenza formale” tra le due
prestazioni (perché, per quanto è dato di capire, regolate in due disposizioni
diverse), l’art. 1 DPMin, previsto a titolo sussidiario, escluderebbe “il
rinvio dell’imputazione del carcere preventivo per la prestazione personale, definita
dall’articolo 23 DPMin, poiché non corrisponde a quella del lavoro di pubblica
utilità previsto dall’articolo 37 CP”. Le due disposizioni hanno inoltre finalità
diverse, con un carattere “più educativo” nella misura prevista per i
minorenni, rispetto al carattere “più genericamente di emendamento” del lavoro
di pubblica utilità. Secondo il Consiglio per i minorenni, imputare il carcere
preventivo sofferto comprometterebbe “la funzione riparatrice diretta della sanzione
prevista per i minorenni”. Inoltre – ha proseguito la prima Corte – il carcere
preventivo per gli adulti ha finalità sostanzialmente legate allo svolgimento
dell’inchiesta, quello relativo ai minori ha una funzione “protettiva” e può
essere ordinato soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con
una misura protettiva cautelare (sentenza, pag. 12-13 consid. 5).
b) L’art.
1 cpv. 2 lett. b DPMin rinvia all’art. 51 del CP, che prevede che il giudice
computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento
in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a
un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di
pubblica utilità.
Se
alcune regole del diritto penale (le pene e le misure ai sensi degli art. 34-73
CP) non si applicano al diritto penale dei minori, alcune invece sono imperativamente
applicabili, tra queste il computato del carcere preventivo ai sensi dell’art.
51 CP (M. Dupuis/B. Geller/ G. Monnier/L. Moreillon/ C. Piguet,
Code Penal I, Partie génerale – art. 1-110, DPmin, Basilea 2008, n. 26 ad art.
1 DPMin; H. Gürber/C.
Hug/ P. Schlöfli, in: Basler Kommentar,
Strafrecht I, edizione 2007, n. 11 ad art. 1 JStG).
Il
ragazzo ha subìto 13 giorni di carcere preventivo presso il carcere __________.
Da nessuna parte risulta che l’arresto abbia avuto “funzione protettiva”, anzi
la conferma dell’arresto da parte del GIAR indica quali motivi l’esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza, i bisogni dell’inchiesta, la sicurezza
pubblica, il pericolo di fuga e di recidiva (v. verbale di notifica di arresto
e di decisione del 14 settembre 2007, allegato inc. 2007.865). Quindi, che lo
si abbia privato della libertà per 13 giorni (cfr. art. 6 DPMin) essenzialmente
per necessità istruttorie è un dato di fatto.
Ma
al di là di quest’ultima considerazione, che si debbano computare questi giorni
di carcere preventivo è palese e non presta adito a dubbi: l’art. 51 CP, che,
lo si ricorda, deve essere applicato, sancisce che il carcere preventivo deve
essere computato alla pena. Che poi la prestazione personale abbia una
componente (anche preponderante) educativa non ha nessuna importanza, dovendo i
giorni di carcere preventivo sofferto essere computati alla pena inflitta, non
importa di che natura essa sia (Nadja
Doudin, Droit pénal de mineurs: la détention avant jugement, in :
Jusletter del 12 gennaio 2009, VI pag. 10-11). Del resto, se problemi (di
corrispondenza) ce ne sono, questi sono riferiti solo alla multa (art. 106 CP e
24 DPMin), essendo il computo con tutte le altre pene pacifico (M. Dupuis/B. Geller/ G. Monnier/L. Moreillon/ C. Piguet,
op. cit., n. 2-5 ad. art. 51 CP; Nadja
Doudin, op. cit., pag. 11). Lo stesso art. 51 CP
suggerisce il tasso di conversione sia con la pena pecuniaria, sia con il lavoro
di pubblico utilità (art. 51 seconda frase CP).
Se
si dovesse seguire il ragionamento dell’accusa e del Consiglio per i minorenni,
Fatti
i 13 giorni di carcere preventivo sofferto dall’adolescente costituirebbero una
sorta di pena aggiuntiva. Oltretutto, 13 giorni di carcere a __________ sono tanti,
soprattutto se si pon mente al fatto che in quel momento l’imputato, nato il 25
dicembre 1993, nemmeno aveva compiuto 15 anni – anzi, nemmeno ancora i 14 – il
che pone seri interrogativi sulla corretta esecuzione dell’arresto (v. art. 6 e
25 DPMin; N. Queloz, le nouveau
droit pénal suisse des mineurs permet-il de faire face à l’évolution de la
delinquence des jeunes? in: Festschrift für Franz Riklin, Zurigo 2007, pagg.
577 segg., in particolare pag. 586; FF 1999 pag. 1898-1899). N. Queloz ritiene addirittura che, in
conformità ai principi sanciti all’art. 25 DPMin, un minore di 15 anni mai dovrebbe
essere carcerato preventivamente (op. cit., pag. 586 punto 4 in basso). Il messaggio sulla Legge federale sul diritto penale minorile (FF 1999 pagg. 1891 e
segg.) indica(va) invece sempre un collocamento specializzato per “i minori di
età compresa tra i 10 e i 15 anni”, anche in caso di “incarcerazioni inferiori
a 14 giorni” (FF 1999 pag. 1899). Questa precisazione è poi stata abbandonata
nella versione definitiva della legge.
Sia
come sia, evidentemente, non è nella logica della sistematica della legge
minorile inasprire a tal punto la repressione dei reati commessi dagli adolescenti,
siano essi anche, come il prevenuto, d’indole particolarmente difficile.
Pertanto,
i 13 giorni di carcere preventivo vanno computati: non farlo significherebbe
colpire il minore in misura più severa di quanto non preveda la legge.
Considerandi
Il
ricorso quindi, va accolto, e il dispositivo riformato come proposto dal
ricorrente, compreso il tasso di conversione di un giorno di
carcere per quattro ore di prestazioni personali (cfr. art. 51 CP secondo
frase).
8.
Da
quanto precede discende che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza
va riformata nel senso che a RI 1 va computato il carcere preventivo sofferto
dal 13 al 26 settembre 2007 alla pena di 6 giornate di prestazioni personali
inflittegli dal Consiglio per i minorenni. Per il resto il ricorso va respinto.
Le spese
e la tassa di giustizia, sia di prima sede che del presente giudizio, sono a
carico dello Stato. Sulle eventuali ripetibili di prima sede, per contro,
spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali (CRP). Per quanto
riguarda invece le ripetibili del presente giudizio, lo Stato rifonderà al
ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili ridotte.
Per questi
motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso
di RI 1 è parzialmente accolto.
La sentenza impugnata è annullata, e il dispositivo della sentenza è
riformato nel senso che sulla pena di 6 giorni di prestazioni personali
inflitta al ricorrente va computato il carcere preventivo sofferto dal 13 al 26
settembre 2007.
Per
il resto il ricorso è respinto.
Il
Dispositivo
dispositivo di condanna è quindi riformato come segue:
1.
invariato
2.
invariato
3. alla pena di 6 (sei) giornate di
prestazioni personali, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni, su cui viene computato il carcere preventivo di 13 giorni corrispondenti
a 6,5 giornate di prestazioni personali”.
4-8.
invariati
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1 000.– per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione a:
–
–
–
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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