17.2008.41
Atti sessuali con fanciulli. Definizione della nozione di "rapporto di dipendenza" giusta l'art. 188 CPS. Criteri determinanti per la commisurazione della pena. Influenza della proporzione tra condann
1 settembre 2008Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.41
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, CCRP
Titolo:
Atti sessuali con fanciulli. Definizione della nozione di "rapporto di dipendenza" giusta l'art. 188 CPS. Criteri determinanti per la commisurazione della pena. Influenza della proporzione tra condanna e proscioglimento sulla ripartizione percentuale o frazionale di tasse e spese
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
ATTI SESSUALI CON PERSONE DIPENDENTI
SPESE E RIPETIBILI
art. 47 CPS
art. 187 CPS
art. 188 CPS
Incarto n.
17.2008.41
17.2008.42
Lugano
1 settembre
2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, f.f. di presidente,
Epiney–Colombo e Walser
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
contro la sentenza emanata il 30 aprile 2008 dalla Corte delle assise
criminali di Mendrisio sedente in Lugano;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;
2. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1.
3. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 30 aprile 2008 la Corte delle assise criminali di Mendrisio sedente
in Lugano ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con
fanciulli per avere:
– tra
l’autunno 2005 e il 3 giugno 2006 commesso ai danni di PC 1 (3 giugno 1990)
almeno 20 masturbazioni, per averlo baciato con la lingua in un’occasione e in
un’altra occasione per avere sfregato il proprio pene contro il corpo del ragazzo;
– tra il settembre 2005 e
il 21 agosto 2006 commesso ai danni di PC 2 (21 agosto 1990) almeno 50
masturbazioni (in un’occasione in contemporanea con PC 3);
– tra la
fine del 2005 e il 3 settembre 2006 commesso ai danni di PC 3 (3 settembre
1990) almeno 36 masturbazioni (in un’occasione in contemporanea con PC 2).
La
Corte delle assise criminali ha inoltre condannato RI 1 per ripetuta
pornografia (per avere, in più occasioni, tra il settembre 2005 ed il settembre
2006, mostrato a __________, a quel tempo minori di anni 16, film pornografici).
Egli è stato inoltre condannato per somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute (per avere, tra il febbraio ed il marzo 2006, determinato
PC 1, a quel tempo minore di anni 16, a fumare uno spinello di marijuana), per
contravvenzione alla LStup ripetuta (per avere, senza essere autorizzato, tra
il maggio 2005 e l’aprile 2007 fumato in più circostanze spinelli di marijuana).
RI
1 é stato per contro prosciolto dalle accuse di:
– ripetuta
coazione sessuale di cui ai punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 dell’atto di accusa;
– atti
sessuali con fanciulli consumati e tentati ai danni di PC 4 e PC 5 di cui ai
punti 2.2 e 2.3 dell’atto di accusa;
– atti
sessuali con fanciulli ai danni di PC 2 per quanto attiene ai rapporti orali e
ai toccamenti all’ano, ai danni di PC 1 per quanto attiene ai rapporti orali e
ai danni di PC 3 per quanto attiene ai rapporti orali, ai baci sulla bocca e ai
toccamenti al sedere (punto 2.1 dell'atto di accusa);
– ripetuti
atti sessuali con persone dipendenti di cui ai punti 3, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’atto
di accusa;
– sfruttamento
dello stato di bisogno di cui al punto 4 dell’atto di accusa;
– somministrazione
a fanciulli di sostanze pericolose per la salute di cui al punto 6.2 dell’atto
di accusa;
– contravvenzione
alla LStup per il periodo marzo 2005–aprile 2005.
Riconosciuta
all’accusato una scemata imputabilità di grado leggero, la Corte lo ha
condannato a 2 anni e 9 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo
sofferto, e a rifondere a ciascuna delle parti civili (__________) un’indennità
per torto morale pari fr. 5 000.– (oltre interessi del 5% dal 25 maggio 2007) e un’indennità per
spese di patrocinio, dedotte le ripetibili assegnate e ricevute in corso di
inchiesta, di fr. 11 534.70 (oltre interessi del 5% dal 21 aprile 2008). La Corte ha
ordinato inoltre la confisca di quanto in sequestro, ad
eccezione degli album e dei classificatori con le fotografie. Ha ordinato
inoltre un trattamento psichiatrico da eseguirsi già
durante la carcerazione, la cui natura e durata dovrà essere definita dal
medico incaricato. La tassa di giustizia di fr. 5 500.– e le spese processuali sono state addebitate
per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato. La Corte non ha
per contro assegnato alcunché a titolo di risarcimento a PC 4, PC 5, _________.
B. Contro
la sentenza appena citata il Procuratore pubblico e RI 1 hanno introdotto il 30
aprile 2008, rispettivamente il 2 maggio 2008 una dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati
il 13 giugno successivo, il magistrato d’accusa lamenta arbitrio
nell’accertamento dei fatti e violazioni del diritto sostanziale, postulando
l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti ad un’altra
Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio. Nella sua motivazione
scritta del 23 giugno 2008, RI 1 chiede di essere condannato a una pena non
superiore a due anni, che la confisca comprenda solo il materiale pornografico
“ad esclusione di ogni altro” e che le spese processuali vengano ripartite
nella misura di un ¼ a suo carico e di ¾ a carico dello Stato, il quale deve
assumersi pure “la parte del condannato al beneficio del gratuito patrocinio”.
l ricorsi non hanno fatto oggetto d’intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178.
con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1
pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul
ricorso del Procuratore pubblico.
2.
In
ingresso del ricorso (punto 1) il Procuratore pubblico sostiene che le censure
ricorsuali, sia quelle relative all’arbitrario accertamento dei fatti e
all’apprezzamento delle prove che quelle relative all’errata applicazione del
diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza, sono riferite al
proscioglimento dell’impu- tato dall’accusa di atti sessuali con persone
dipendenti (art. 188 CP). Il ricorrente rimprovera in definitiva alla prima
Corte di non essersi confrontata con “il complesso degli elementi probatori agli
atti” e di avere “sistematicamente omesso di illustrare i verbali” nei quali
l’imputato avrebbe ammesso “i fatti contemplati nell’atto di accusa”.
Spezzettare i comportamenti delle vittime a dipendenza del compimento del
sedicesimo anno d’età sarebbe, spiega il ricorrente, “manifestamente
insostenibile”. Quanto l’ac-cusato ha invece abilmente “seminato” prima del
compimento del sedicesimo anno d’età delle vittime, sarebbe costitutivo del
reato di cui all’art. 188 CP per i fatti successivi il compimento del
sedicesimo anno. Reiterando i medesimi comportamenti senza distinguere se le
vittime avessero compiuto 16 anni o meno, spiega il procuratore pubblico, l’accusato
avrebbe quindi sfruttato la dipendenza che queste avevano già prima del
compimento del sedicesimo anno di età. La Corte invece avrebbe frammentato “in
modo eccessivamente chirurgico” il comportamento dell’accu-sato e delle sue
vittime, perdendo così di vista lo sviluppo della vicenda e “in particolare”
l’effetto “che il comportamento manipolatorio” del prevenuto, ben orchestrato e
collaudato, avrebbe avuto sulle vittime. Nemmeno “il denunciante” (_______), seppure
abbia subìto “solo tre masturbazioni”, sarebbe stato ritenuto vittima del
reato; a causa di una “valutazione arbitrariamente selettiva degli atti”, la
Corte non ha così condannato l’imputato, benché egli stesso avesse “chiaramente
ammesso di avere soggiogato anche __________” (ricorso, pag. 3-4).
Le
anticipate censure ricorsuali, così come esposte, d’acchito denotano la loro
chiara indole appellatoria, e perciò la loro inammissibilità, come peraltro
meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione del gravame. Prive di ogni
riferimento concreto infatti, le doglianze si esauriscono già a questo stadio
in critiche di ordine generale e non sono quindi ricevibili in un ricorso per
cassazione, ove occorre indicare concretamente quali prove la Corte di merito
avrebbe negletto e quali altre avrebbe valutato con arbitrio. Su questo punto
il ricorso sfugge a ulteriore disamina.
3.
Quanto
riferito dal dr. __________ (perito di parte) e ritenuto dalla prima Corte in
punto all’inizio della vita omosessuale dell’imputato, è considerato dal
Procuratore pubblico non attendibile. Avendo il perito ammesso al dibattimento di
non avere avuto tutta la documentazione a disposizione, ed avendo egli
impiegato 11 mesi per svolgere il proprio compito, “con prevedibili
inquinamenti e rivisitazioni in ottica difensiva”, il ricorrente ricorda di avere
espresso “pesanti riserve sull’attendibilità” del suo lavoro. In particolare
sull’episodio della conoscenza di “tale __________”, che la Corte situa all’età
di 18 anni facendo riferimento a quanto riferito dall’accusato – mentendo – al
dr. __________, mentre in realtà, come lo stesso imputato avrebbe dichiarato, di
anni ne aveva 25. Il perito di parte avrebbe quindi riportato nel suo rapporto informazioni “senza filtrarle”. Questo particolare della conoscenza di “__________” avrebbe avuto
una certa importanza nel racconto del suo vissuto fallimentare con le donne
(ricorso, pag. 4-5).
Nel
contestare alcuni passaggi del considerando 3 della sentenza impugnata riferita
allo specifico tema, il magistrato d’accusa costella però il suo esposto con
considerazioni di carattere prettamente appellatorio, peraltro non sempre di
immeditata comprensione, specie laddove egli passa da una situazione all’altra
senza rigore metodologico e senza spiegare a che cosa le sue rimostranze per
finire mirerebbero. Si rimprovera in buona sostanza alla Corte di merito di
avere ritenuto alcune errate considerazioni peritali, senza tuttavia
sostanziare gli aspetti che avrebbero concretamente alterato la valutazione
finale della prima Corte. Si pretende altresì che l’accusato abbia avuto il
primo contatto con una donna all’età di 25 anni (mentre al perito di parte
avrebbe detto, mentendo, che accadde quando ne aveva 18), di nuovo senza
spiegare quale rilevanza abbia avuto questa circostanza, lasciando a questa Corte
il compito di interpretare tra le righe il pensiero dell’insorgente. Non spetta
però evidentemente a quest’ultima farlo, specie di fronte ad argomentazioni che
sembrano più mirate a contestare, per scelta strategica, ogni passaggio della
sentenza, piuttosto che singoli aspetti del procedimento, analogamente a quanto
avviene nel processo civile per gli allegati di causa. Impostato in questo
modo, il gravame non consente un’analisi puntale e proficua. Che alcune
situazioni marginali siano state riprese in modo erroneo anche in sentenza, che
alcune possibili vittime non siano state sentite, che la situazione di uno dei
denuncianti non abbia avuto l’epilogo auspicato dall’accusa, non significa ancora
che nel suo complesso la decisione non regga, e ad ogni modo il contenuto del
ricorso non sembra nemmeno pretenderlo; del resto le motivazioni addotte sono
all’evidenza insufficienti. Non può che discenderne quindi l’inammissibilità
del rimedio.
4.
Il
ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere arbitrariamente riservato alle
dichiarazioni/ammissioni dell’imputato “un ruolo insignificante nella comprensione di quanto avvenuto”. E lo fa indicando le situazioni che la Corte
avrebbe sorvolato, che delineerebbero invece un “modus operandi” volto a
tessere una “ragnatela attorno alle vittime” con l’unico obiettivo di avere dei
“contatti sessuali con le sue prede” (masturbazioni e rapporti orali). L’accusato,
spiega il Procuratore pubblico, avrebbe fatto “uso sistematico e massiccio di
video pornografici per eccitare le vittime”, anche mostrando il video di uno
dei ragazzi (PC 1) nudo in doccia “con il pene in erezione”. Il Procuratore
pubblico sottolinea inoltre l’influsso che hanno avuto le lettere che l’imputato
ha scritto alle vittime, rivelatrici della “sua vera natura di predatore e
manipolatore estremamente raffinato”; le vittime, soggiunge il ricorrente,
credevano che il contenuto delle lettere fosse vero (ad esempio in merito ai
benefici delle pratiche sessuali sulla salute, ma anche alle eventuali “conseguenze
spiacevoli in caso di interruzione delle sedute”). Le vittime dipendevano
vieppiù dall’imputato, che abilmente scorgeva i loro punti deboli e se ne
giovava per “sfruttarle sessualmente”. La Corte, persevera il ricorrente, avrebbe
arbitrariamente omesso di citare in sentenza i verbali dell’imputato in cui
chiaramente emergeva il suo intento di sedurre mentalmente le giovani vittime,
in una sorta di “manipolazione intellettuale”, sfruttando – come avvenuto con
PC 1 – i loro limiti intellettivi. Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte di
merito di avere apprezzato in modo “eccessivamente riduttivo” l’evocazione
dell’effetto “gruppale”. Anche i rapporti che l’imputato coltivava con le
famiglie delle vittime sarebbero stati arbitrariamente ignorati dalla prima
Corte. Nel giudizio, inoltre, sarebbero stati omessi alcuni importanti episodi:
la negazione della propria omosessualità, la “minaccia latente o esplicita di rivelare
la condotta omosessuale adottata dalle vittime”, l’aver indotto le vittime ai
sensi di colpa, l’aver sfruttato la fiducia e l’amicizia in modo pretestuoso e,
per finire, il fatto che l’imputato trascorresse le vacanze con le vittime (ricorso,
pag. 5-14).
Per
quali ragioni la Corte sarebbe caduta in arbitrio dando scarsa rilevanza o
sorvolando su alcune dichiarazioni dell’imputato sulla base di queste diffuse
considerazioni il ricorrente – come visto – non spiega, reiterando nell’argomentare
liberamente, come se adisse un’autorità provvista di piena cognizione anche nel
dirimere questioni di fatto e di valutazione delle prove. Più che un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, il gravame denota i contenuti
di una requisitoria di prima sede, con cui l’accusa perora il suo
convincimento. La sua ammissibilità non è perciò data, ove si consideri anche
che nel rimedio non sono nemmeno individuabili – a causa della sommarietà dell’esposto
– riscontri per una disamina, a prescindere dal formale rigore richiesto a un
ricorso del genere. Certo, gli aspetti (teorici) sollevati non sono di per sé
fuori luogo (specie la ripetuta questione dell’ascendente che l’imputato
avrebbe esercitato sulle vittime, e su cui – dandosene il caso – si ritornerà
in seguito). Ma di fronte alla diversa e circostanziata opinione dei primi
giudici sul tema, occorreva fondare il ricorso su ben altre e più solide
argomentazioni, riferite a singoli e particolari avvenimenti, suscettibili di approfondimenti
(sempre che ciò bastasse), e non su una sorta di premessa generale, secondo la
quale tutto quanto stabilito dalla Corte sull’argomento (art. 188 CP) sarebbe
arbitrario. Il rimedio, sfugge a un esame di merito e va perciò di nuovo
dichiarato inammissibile.
5.
Il
Procuratore pubblico taccia d’arbitrario tutta una serie di considerazioni
della prima Corte. A RI 1, spiega il ricorrente, piacciono gli adolescenti e
non, come sostenuto dalla Corte, gli “uomini che avevano un’apparenza giovane e
prestante”; lo dimostrerebbe l’interesse dimostrato per PC 5, prova questa
ch’egli sarebbe sempre “alla ricerca di nuove prede”. Sconcerta il Procuratore
pubblico il fatto che la Corte non abbia dato “sufficiente peso alle numerose
ed importanti contraddizioni e menzogne dell’accusato”, che risalterebbero la
sua “abilità manipolatoria” e lo screditerebbero nel confronto con le accuse
delle vittime. La Corte inoltre, non confrontandosi con tutta una serie di
“menzogne manipolatorie” (ad esempio sul piacere sessuale provato o meno durante
le masturbazioni e sulle circostanze che concernono __________), sarebbe
incorsa nell’arbitrio. La Corte avrebbe inoltre omesso di valutare tutta una
serie di considerazioni sugli adolescenti che egli avrebbe esposto nella sua
requisitoria. E ne fa elenco nel suo memoriale (memoriale pag. 17-19). RI 1 avrebbe
sfruttato lo “stress adolescenziale in ognuna delle sue vittime” (con PC 1
facendo perno sul suo narcisismo e la sua virilità, con PC 2 sfruttando la sua
voglia irrefrenabile di vedere film pornografici, con PC 3 facendo leva sulle
sue incertezze, ecc). La Corte avrebbe inoltre arbitrariamente tralasciato di
considerare la capacità dell’imputato di adattare il linguaggio con gli
adolescenti e di intessere relazioni di amicizia con alcuni familiari. La Corte
avrebbe inoltre omesso, sempre arbitrariamente, di menzionare l’esistenza di alcune
foto che ritraggono “ragazzi completamente nudi, in atteggiamenti chiaramente
erotici”. Alle pagine 20-21 del memoriale il Procuratore pubblico insiste
ancora sulla “strategia predatoria” dell’accusato, che avrebbe sfruttato la
fiducia che gli adolescenti riponevano in lui; indica alcune situazioni
(“rituali”) che i giudici della Corte avrebbero invece arbitrariamente valutato
come espedienti “per coprire una reale volontà delle vittime”. RI 1, ribadisce
il magistrato d’accusa, avrebbe ammesso di avere infarcito le lettere di menzogne
e di avere ingannato i ragazzi; la Corte invece avrebbe arbitrariamente propeso
verso una tacita accondiscendenza dei giovani, usando il pretesto delle lettere
come una “schermatura al loro desiderio di sottoporsi ai lunghi e ripetitivi
rituali per giungere a delle masturbazioni o a delle fellatio”. Il Procuratore
pubblico di seguito (memoriale, pag. 21-22) evoca altre situazioni dove
l’imputato avrebbe dimostrato di avere tratto vantaggio dalla fiducia che i
giovani riponevano in lui, sfruttando l’influenza psicologica che avrebbe avuto
sulle vittime, anche facendo loro dono di oggetti o denaro, facendo apparire
normale le masturbazioni di gruppo, ecc (ricorso, pag. 14-22).
Su
tutti questi temi il carattere appellatorio del ricorso è manifesto e a nulla
sussidiano i termini “arbitrio” e “arbitrariamente” inseriti ripetutamente nel
discorso. Bastasse ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna
differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento
manchevole, discutibile o finanche erroneo, talché il ricorso per cassazione si
identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Arbitrio non si
ravvisa per il solo fatto che una Corte di assise abbia identificato le persone
oggetto del desiderio dell’imputato in “uomini che avevano un’apparenza giovane
e prestante” (sentenza, pag. 17 a metà consid. 4) piuttosto che in
“adolescenti” (definizione, lo si conviene, più esatta, e comunque subito
corretta dalla Corte nelle righe che seguono individuando le vittime in
“giovani”, “ragazzi giovani”, “ragazzi”; cfr. sentenza, pag. 17 e segg. consid.
5), oppure abbia dato scarso rilievo alle contraddizioni o menzogne
dell’imputato. L’arbitrio consiste in uno sbaglio qualificato, insostenibile e
indifendibile. Che poi i giudici della Corte abbiano sorvolato su alcuni temi
esposti nella sua requisitoria (ad esempio quale quello sull’adolescenza, con
riferimento al pensiero del prof. __________) non ha peso alcuno. In un
processo di primo grado, soprattutto davanti a una Corte di assise, di temi se
ne sollevano molti. Tocca al Procuratore pubblico (prima e durante i
dibattimenti) esporre tutte le opportune variabili accusatorie; spetta invece ai
giudici, evidentemente, soppesarle e calcare la traccia che ritengono
maggiormente realistica e liquida. Per contro, il processo per cassazione non è
la continuazione del processo di assise. Non basta quindi invocare verbali
istruttori, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio – per di più per partito
preso – pretendendo che la Corte di merito li abbia ignorati o non li abbia
debitamente considerati, soprattutto, come nella specie, quando il magistrato
d’accusa nemmeno si confronta puntualmente con la decisione impugnata. A volte
frammentario, a volte nebuloso, oltre che generico e narrativo, il ricorso non
adempie ai requisiti minimi per una seria analisi delle conclusioni della prima
Corte. Denunciare qua e là piccole inesattezze, soprattutto nella prima parte
della sentenza dove si cerca di esporre i fatti, non è lo scopo del ricorso per
cassazione, soprattutto se nemmeno si tenta di dimostrare che le pretese inesattezze
avrebbero stravolto un’ipotetica giusta sussunzione giuridica. Così com’è
motivato quindi, il ricorso – ove, come visto, tutto viene considerato arbitrario
– è inammissibile.
6.
Nel
seguito, il Procuratore pubblico reitera nell’esporre le proprie doglianze con
la stessa impostazione fin qui scelta. Cita particolari dei verbali, non
riportati in sentenza, che dimostrerebbero il proposito dell’imputato di
manipolare anche gli inquirenti. Rimprovera alla Corte di non avere evidenziato
alcuni dettagli delle registrazioni video di PC 1 – la cui importanza non
sarebbe stata sufficientemente sottolineata – che dimostrerebbero quanto questi
sia stato soggiogato dall’imputato, il quale, aveva “in pugno” anche PC 3
(ricorso, pag. 23-26). Il Procuratore pubblico definisce “urtante con il senso
di giustizia” associare la parola “corteggiamento” con l’impiego della teoria
della negatività; al proposito la Corte non avrebbe fatto cenno alcuno, cadendo
quindi nell’arbitrio, alle numerose lettere che riferivano sulle conseguenze
negative nell’eventualità in cui le vittime avessero deciso di interrompere le
“sedute”. La Corte avrebbe invece arbitrariamente relativizzato il contenuto
minaccioso di queste lettere, che confermavano invece che quello era un rituale
necessario per “indurre le vittime a sottoporsi agli atti sessuali da parte di RI
1”. Nemmeno si sarebbe tenuto conto in sentenza della personalità di PC 3, del
tema dell’amicizia portato avanti dall’accusato per soggiogarlo, del suo
difetto fisico che l’impacciava con le ragazze e dei consigli che l’imputato
gli propinava per incoraggiarlo con l’altro sesso. Il tutto avrebbe dovuto invece
indurre la Corte a ritenere che PC 3 “non era d’accordo con le pratiche
sessuali” dell’accusato, “e ciò anche dopo i 16 anni” (ricorso pag. 26-31).
Anche con __________, spiega il ricorrente, l’imputato
ha portato avanti la sua tecnica di avvicinamento, simile a quella usata con gli
altri giovani (usando la pornografia, l’amicizia, ecc.), anche se questi è comunque
riuscito “ad opporsi alle sedute” dopo essersi reso conto di essere stato
abusato, “malgrado l’evidenza dell’orgasmo meccanicamente raggiunto”.
Affermare, come ha fatto la Corte, che __________ è rimasto in quell’occasione
presso l’imputato perché ci stava e perché non se la sentiva di rientrare a
casa a piedi sarebbe, sottolinea il ricorrente, arbitrario. Egli, immaturo e
dipendente da RI 1, meriterebbe la protezione che gli conferisce l’art. 188 CP.
Nel seguito il Procuratore pubblico riporta altre situazioni ignorate o
sottointese dalla prima Corte, ribadisce che le lettere avrebbero avuto dei
toni “ipnotici” con quello “stile da setta religiosa”, e sottolinea che le vittime
credevano agli effetti benefici delle sedute, ecc.. Egli conclude infine
adducendo che la sentenza non avrebbe descritto in modo sufficientemente
dettagliato la strategia dell’accusato (ricorso, pag. 31-37).
Come
visto, il Procuratore pubblico ribadisce la propria interpretazione dei fatti
lamentando arbitrio. Ma per sostanziare una simile censura non basta
contrapporre una diversa spiegazione degli eventi, ancorché più attendibile.
Nell’apprezzamento delle prove una Corte di merito gode di propria autonomia e
latitudine. Cade nell’arbitrio solo ove dimentichi o fraintenda determinati
atti processuali (di peso), oppure ne dia una valutazione talmente errata da
risultare manifestamente insostenibile. Perché estremi del genere sarebbero
ravvisabili nei passaggi della sentenza menzionati nel ricorso, il ricorrente
non spiega. Al riguardo l’inammissibilità del ricorso è perciò manifesta.
7.
In
diritto il Procuratore pubblico esordisce illustrando alcune sentenze del
Tribunale federale sull’art. 188 CP, dove l’Alta Corte ha ammesso un rapporto
di dipendenza tra la vittima e un maestro di solfeggio, uno di musica, uno psicoterapeuta
e un terapeuta. Non sarebbe invece pertinente il riferimento fatto dai giudici
della prima Corte alla sentenza DTF 125 IV 129, dove il Tribunale federale,
spiega il ricorrente, a ragione non avrebbe ammesso tale rapporto. Nel caso in
esame invece, spiega il Procuratore pubblico, l’imputato (di oltre 30 anni più
vecchio delle vittime) per diversi anni avrebbe impartito lezioni di recupero
settimanali ai ragazzi, divenendo il loro confidente, al quale essi avrebbero
confidato aspetti intimi delle loro esistenze, parlando con lui di sesso e di
molti altri argomenti. RI 1 per loro era diventato “un adulto di riferimento”.
Ai ragazzi faceva regali, metteva a disposizione la sua abitazione affinché
potessero “divertirsi con gli amici”. Conquistando “a poco a poco” la loro
fiducia i ragazzi sono stati messi da RI 1 in una situazione in cui essi “hanno abbassato il livello di guardia e messo da parte i meccanismi di difesa tipici
e normali in un rapporto tra maestro e allievo”. L’imputato, nella sua duplice
posizione di maestro e confidente, aveva sui ragazzi un ascendente
intellettuale ed affettivo, oltre che economico. Ai loro occhi, soggiunge il
magistrato d’accusa, il “maestro” RI 1 è diventato un amico e un confidente che
era a loro completa disposizione, che li ha plasmati secondo il suo volere. Secondo
il Procuratore pubblico sarebbe irrilevante dal profilo giuridico che i ragazzi
avrebbero potuto rinunciare all’insegnamento, che le vittime non lo chiamavano
così spesso come sperava e che alcune non abbiano fatto resistenza o solo poca.
Non sapersi sottrarre al volere del prevenuto è, sottolinea il ricorrente, un
chiaro segno di dipendenza da lui, che ha avuto inizio prima del compimento del
sedicesimo anno di età per poi proseguire anche dopo. Il Procuratore pubblico
cita in seguito, per ogni vittima, le “vulnerabilità psicologiche” che hanno
contraddistinto la loro situazione di dipendenza. Egli conclude quindi che se
la prima Corte avesse valutato correttamente e complessivamente i fatti
accertati avrebbe dovuto pronunciare la condanna di RI 1 per atti sessuali con
persone dipendenti (ricorso, pag. 37-44)
7.1
Le
motivazioni del ricorrente, in gran parte già esposte nelle pagine precedenti
del ricorso, poggiano in buona sostanza su accertamenti fattuali la cui
arbitrarietà non è stata dimostrata nel gravame. Sia come sia, il giudizio di
prima sede non viola il diritto federale. La Corte delle assise criminali si è posta
il quesito a sapere se i ragazzi si fossero trovati in un rapporto di dipendenza
nei confronti di RI 1. E lo ha fatto analizzando la posizione del prevenuto
nelle vesti di insegnante di matematica, maestro di vita e mentore. Nel primo
caso i giudici della Corte hanno accertato che, in realtà, l’imputato dava
delle ripetizioni esercitando i ragazzi, i quali gli anticipavano i temi sui
quali volevano essere preparati. RI 1, ha precisato la Corte, non era un vero e proprio insegnante, ossia una figura istituzionalmente delegata “alla trasmissione
del sapere”, investita “di un dovere d’educazione che fa di lui un modello
anche sul piano morale o, perlomeno, comportamentale”, ma era “semplicemente un
supporto” per i ragazzi, al quale essi avrebbero potuto in ogni momento
rinunciare. Nemmeno si può ammettere, ha soggiunto la Corte, che RI 1 sia stato
per i ragazzi un maestro di vita, sebbene lui “avrebbe voluto esserlo”. Lo
dimostrerebbe l’inutilità degli sforzi da lui profusi per cercare di convincere
i ragazzi a concedergli attenzioni ed affetto (ad esempio con lettere dove
spiegava il significato dell’amicizia), poiché i ragazzi continuavano con il
loro atteggiamento di sempre. Fosse stato davvero un maestro di vita, ha spiegato
la Corte, ed avesse davvero avuto sui ragazzi quell’influenza che la pubblica
accusa pretende, RI 1 non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da loro le
dimostrazioni di affetto che chiedeva. Dagli atti risulterebbe evidente, ha
ribadito la Corte, che i ragazzi frequentavano con regolarità la casa di RI 1
semplicemente perché a loro faceva comodo avere “un posto dove andare a fare
quel che volevano liberamente” ed “avere un adulto a disposizione per ogni
esigenza”. Ciò che non fa di RI 1, ha sottolineato la prima Corte, un maestro
di vita. Nemmeno la “tanto decantata superiorità intellettuale” dell’imputato
ha creato dipendenza o fatto di lui un maestro di vita, non essendo questa che
“la normale maggiore conoscenza che ogni adulto ha”. E non basta, ha soggiunto
al Corte, far assurgere al ruolo di mentore qualcuno solo perché con lui si
poteva discutere della propria situazione professionale o perché questi
elargiva qualche consiglio sul futuro lavorativo dei giovani (come successo con
__________). Dopo avere analizzato caso per caso la situazione dei ragazzi, la
Corte è arrivata alla conclusione che nessuno di loro (PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 e
__________), ha dipeso – secondo i dettami dell’art. 188 CP – da RI 1 (sentenza,
pag. 154-169).
7.2
Ora,
ci si potrebbe domandare se le censure della pubblica accusa siano
sufficientemente motivate e quindi ammissibili; sia come sia, anche in diritto
il ricorso non può essere accolto. I diversi elementi che hanno delineato il
rapporto dell’imputato con le vittime trattano dell’apprezzamento dei fatti, e
come tali sono censurabili solo per violazione dell’arbitrio. Come visto, il reiterato
tentativo in tale senso del Procuratore pubblico di contrapporsi alla Corte non
ha avuto buon esito. Dire invece se questi elementi (ritenuti dalla Corte senza
arbitrio) siano sufficienti per ritenere una relazione di dipendenza è
questione di diritto, che questa Corte può esaminare liberamente.
7.3
Per
ammettere il reato di atti sessuali con persone dipendenti è necessario che
l’autore profitti di un rapporto di educazione, di fiducia, di lavoro o
comunque di dipendenza, per compiere un atto sessuale con un minorenne di età
superiore ai sedici anni, o che l’autore profitti della dipendenza in cui si
trova tale persona per indurlo ad un atto sessuale (art. 188 n. 1 CP). Oltre ai
citati tipi di rapporti che potrebbero intercorrere tra la vittima e l’autore,
il legislatore ha previsto una sorta di “clausola generale” volta a proteggere
i giovani che si dovessero trovare in uno stato di dipendenza d’ogni genere
(DTF 125 IV 129 consid. 2b pag. 132 e riferimenti al FF 1985 II pag. 1085). Il
Tribunale federale cita alcuni esempi di rapporti di questo genere, come quello
tra uno psicoterapeuta e il suo paziente, quelli che emergono nelle comunità
religiose o nelle sette oppure ancora il rapporto che
si crea fra un minore e il suo mentore, sia esso di carattere generale o in
relazione ad attività sportive, culturali, per finire in tutte quelle attività
del tempo libero. Seppure è l’esame puntuale e concreto della fattispecie che
traccia il rapporto, non va dimenticato che questo deve comunque avere avuto
una certa durata (DTF 125 IV 129 consid. 2b pag. 132 e
riferimenti).
7.4
Riassumendo,
la Corte ha accertato che RI 1 non era un vero e proprio insegnante, ossia una
figura istituzionale investita del dovere di educazione, ma era per i ragazzi
un semplice “supporto”, qualcuno con cui fare degli esercizi. Essi, ha spiegato
la Corte, avrebbero potuto in ogni momento rinunciare a
questi incontri; quindi, ha desunto la prima Corte, quel ruolo “puramente
strumentale” non conferiva all’imputato nessuna posizione predominante, nessuna
autorità particolare su cui poggiare un conseguente rapporto di dipendenza (sentenza,
pag. 157-158 consid. 115.1). I ragazzi, hanno precisato i giudici,
frequentavano con regolarità la casa del prevenuto semplicemente perché a loro
faceva comodo avere un posto dove andare a fare quel che volevano liberamente,
senza dover rendere conto a nessuno e senza rispettare le regole che vengono
imposte in famiglia e a scuola (sentenza, pag. 157-159 consid. 115.3). Inoltre,
ha spiegato la Corte, il fatto che ch’egli abbia profuso qualche consiglio
professionale ai ragazzi non fa di RI 1 un mentore (sentenza, pag. 157-158
consid. 115.3).
7.5
Orbene,
le situazioni di dipendenza descritte nelle sentenze federali
(ricorso, pag. 37-39) hanno tutte quale denominatore comune quello di avere
impedito al giovane non ancora maggiorenne, ma di età superiore a 16 anni, di
poter decidere autonomamente e di non più essere stato in grado di difendersi
dalle sollecitazioni sessuali non gradite. Qui i proponimenti di carattere
sessuale erano per finire accettati dai ragazzi, i quali si sottraevano alle
attenzioni dell’imputato come e quando volevano. Stando agli accertamenti della
prima Corte, nessuno si è trovato nella situazione di veramente non potersi opporre
agli approcci dell’imputato o alle sue insistenti esortazioni a chiamarlo e visitarlo.
Anzi, spesse volte erano loro che andavano da lui (come ad esempio ha riferito PC
2) per “evadere” e fare “una di queste.. sedute” (sentenza, pag.160-161). Per PC
3.
RI 1 era “un adulto permissivo”, da cui, ha accertato la Corte, egli non dipendeva
in nessun modo, anzi il giovane ha saputo opporsi alle incalzanti richieste di
baciarlo e ha saputo resistere “ai toccamenti al sedere” (sentenza, pag. 162).
Nemmeno nei confronti di PC 1 (che non ha mai ricevuto lezioni di matematica)
la Corte ha ravvisato nessuna dipendenza derivante da un preteso ascendente
culturale o da una superiorità intellettuale di confidente. Con l’imputato il
giovane si trovava bene, a lui RI 1 non negava nulla, lo aiutava anche
economicamente; ma da questo, come rettamente accertato dalla Corte, non si
evince dipendenza derivante da un “ricatto affettivo”. Anzi, egli sembra
paradossalmente avere una certa influenza sull’imputato, a tal punto da poter
tranquillizzare __________ dicendogli che avrebbe parlato con RI 1 affinché non
insistesse a volerlo masturbare (sentenza, pag. 163–165). E così anche per
tutti gli altri giovani (PC 4 e __________; sentenza, pag. 165-169).
Che
RI 1 abbia escogitato tutta una serie di espedienti per attirare i ragazzi a
casa sua e convincerli a ritornarci ogni qualvolta lo desideravano, è stato
ammesso anche dallo stesso imputato, ma questo non configura ancora dipendenza
nei confronti di giovani quasi maggiorenni, altrimenti a questi ultimi verrebbe
annichilita in modo troppo importante la libertà di determinarsi autonomamente,
anche e soprattutto in ambito sessuale. È stato invece accertato che i ragazzi
si recavano da RI 1 ogni qualvolta lo desideravano. Questi infatti si risentiva
quando i ragazzi non si facevano sentire regolarmente. Dagli atti non emerge
che i ragazzi abbiamo temuto che un loro rifiuto abbia potuto avere gravi conseguenze,
e che quindi non abbiano provato ad opporsi a causa della posizione dominate
dell’imputato. I giudici della prima Corte non hanno avuto la convinzione che i
ragazzi si siano trovati in un rapporto d’inferiorità che abbia impedito loro
di formare liberamente la propria libertà. Per il vero, gli atti dell’incarto
mostrano sì alcuni aspetti deplorevoli relativi soprattutto allo scopo ultimo
dell’imputato, ossia quello di avere o fare con i ragazzi degli atti sessuali,
ma non si può relativizzare l’aspetto, comunque preoccupante, per certi versi
giocoso dei ragazzi. Alcuni di loro hanno delle chiare tendenze omosessuali,
che RI 1 ha tentato – riuscendoci spesse volte – di risvegliare traendo
anch’egli godimento personale. Gli approcci dell’imputato sono sempre stati,
per così dire, “soft”, e non sono mai stati precipitosi né tanto meno violenti.
Egli, chissà come, ha intravisto nei ragazzi che incontrava, a volte per caso a
volte no, la possibilità ch’essi potessero avere le sue stesse tendenze
sessuali. Certo, ha sviluppato una tecnica che nel suo insieme lascia
disgustati, ma non ha mai usato pressioni che gli adolescenti non avrebbero
potuto respingere. E nessuno, stando agli accertamenti, si è trovato nella posizione
di non osare ribellarsi a causa della posizione dominante dell’imputato. Erano
liberi di fare quello che volevano, e lo hanno confermato essi stessi. Certo, RI
1.
è stato abile nell’individuare per ciascuno di loro gli interessi che li
avrebbero attratti (sebbene a tutti, sembra, piaceva guardare film
pornografici, bere, fumare, ecc.). Ad alcuni dava ripetizioni di matematica, ad
altri offriva la propria amicizia, i propri soldi o il suo sapere (il preteso
ascendente culturale o fascino intellettuale). Ma gli espedienti intrapresi da RI
1.
per arrivare al dunque (avere un rapporto sessuale con i ragazzi) non erano
talmente abbacinanti da non permettere agli adolescenti di determinarsi
autonomamente. Il ricorso quindi, comunque di dubbia ammissibilità, va decisamente
respinto.
II. Sul
ricorso di RI 1
8.
Il
ricorrente esordisce contestando la commisurazione della pena. A suo avviso i
giudici della prima Corte non avrebbero considerato il “consenso dei ragazzi” a
subire l’atto sessuale. Uniche attenuanti ritenute dalla Corte sono la scemata
responsabilità e l’incensuratezza. È nell’ambito della commisurazione della
pena che la prima Corte avrebbe dovuto considerare il consenso delle vittime
(seppure indotto con cosciente abilità dall’imputato), e non, come erroneamente
avrebbero fatto i primi giudici, nella determinazione del reato. Per questo
motivo, il ricorrente chiede che la pena venga fissata ad un massimo di due
anni da espiare (ricorso, pag. 4-5).
a) Nella
commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice di merito
fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale
interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga al di
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP (art. 63
vCP), disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma
oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto di denotare
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21
segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag.
19).
Quanto ai criteri
determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era
sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1
CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo
il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo
la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende,
mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,
op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della
colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno
indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito
(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato
(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1
pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre
secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale
dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita,
l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in
genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1
pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).
b) Benché RI 1 non abbia “chiesto nulla per sé ai ragazzi” e vista la
comunque “relativa” gravità dei gesti, la Corte ha considerato che la colpa di RI
1.
non è stata “di poco conto”. Questi, ha spiegato la Corte, ha ripetutamente
masturbato ininterrottamente un centinaio di volte tre ragazzi per almeno un
anno. Per soddisfare le sue “esigenze”, l’imputato ha coscientemente e
abilmente creato le condizioni in cui far nascere il consenso dei ragazzi. A
favore del condannato, la Corte ha considerato l’incensuratezza e il fatto che
egli può vantare una vita anteriore ineccepibile. Vista
la lieve scemata imputabilità
dell’accusato, la Corte ha ridotto la pena di 3 anni e
6.
mesi che avrebbe dovuto infliggergli se fosse stato ritenuto pienamente
responsabile a 2 anni e 9 mesi da espiare. Accanto alla pena, la Corte ha ordinato un trattamento psichiatrico ambulatoriale.
c) Scarsamente
motivata la censura potrebbe finanche essere dichiarata inammissibile. Sia come
sia, la Corte non ha violato il diritto non considerando nella commisurazione
della pena il consenso delle vittime. Basta ricordare al ricorrente che se le
vittime non avessero acconsentito, egli sarebbe confrontato con ben altra
imputazione (coazione sessuale, art. 189 CP); di converso, il consenso delle
vittime non è stato ritenuto dalla Corte come il risultato dello sfruttamento
di uno stato di bisogno (limitato al caso di __________, art. 193 CP) o come lo
sfruttamento di un rapporto di dipendenza (art. 188 CP). Ridurre di nuovo la
pena perché vi sarebbe stato consenso delle vittime (di età inferiore a 16 anni
quando hanno subìto l’atto sessuale) sarebbe insensato, ritenuto che l’avere
consentito o meno alle masturbazioni è per finire irrilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_820/2007 del 14 marzo 2008, consid. 3.1), l’art. 187 CP essendo per definizione un’infrazione
di messa in pericolo astratto, che non esige, tra l’altro, che la vittima sia
stata effettivamente perturbata nel suo sviluppo sessuale o solo esposta a tale
pericolo (Rehberg/Schmid/Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8ª edizione, Zurigo 2003,
pag. 404; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 4 ad
art. 187 CP). Il ricorso non merita perciò ulteriore disamina,
e va quindi decisamente respinto.
9.
Secondo
il ricorrente, la Corte sarebbe caduta “in errore manifesto” ordinando la
confisca di tutto il materiale sequestrato (ad eccezione degli album e dei
classificatori con le fotografie). Oggetto di confisca avrebbero dovute essere
solo gli “instrumenta sceleri” (ricorso, pag. 5).
Ora,
se da una parte è vero che l’imputato si è opposto alla confisca di tutto il
materiale sequestrato ad eccezione delle lettere e del materiale pornografico
(verbale del dibattimento, pag. 37, il cui testo fa fede del suo contenuto; v. art.
256.
CPP), dall’altra la Corte potrebbe, per così dire, avere “frainteso” –
venendogli incontro – dissequestrando gli album e i classificatori con le fotografie,
quindi due oggetti per la cui confisca egli si era opposto (sentenza, pag. 181
consid. 128). Certo, quel “così come richiesto dalla difesa in aula” formulato
dalla Corte a pag. 181 (consid. 128), può avere indotto il ricorrente a sperare
di ottenere (in cassazione) di più. Ma così non può essere. La chiara
formulazione della prima parte della frase (“è ordinata la confisca di quanto
in sequestro, ad eccezione…”) indica che tutti i beni sequestrati devono essere
confiscati, salvo gli album e i classificatori delle foto, che – come detto –
costituisce, per quanto emerga dal verbale del dibattimento, una sorta di “ultra
petita”. Inoltre, il ricorrente non ha specificato con precisione cosa
vorrebbe che gli venisse restituito e per quale ragione. Troppo generica, la richiesta
non può essere validamente esaminata da questa Corte, che dovrebbe, seguendo le
richieste del ricorrente, liberare tutto (indiscriminatamente), il che, al pari
della censura, è inammissibile.
10.
Il
ricorrente contesta pure la ripartizione delle spese giudiziarie, che, visto il
parziale proscioglimento, dovrebbero essere stabilite a suo carico in misura di
solo ¼ (ricorso, pag. 5-6).
Ora,
che il Procuratore pubblico abbia chiesto la condanna a 7 anni e tre mesi di
detenzione, non è indicativo per la definizione delle tasse e spese di
giustizia; capita spesso infatti che le pene proposte dai Procuratori vengano
ridimensionate dai giudici nel commisurare la pena del reo, e ciò anche quando
i capi d’imput-zione vengano tutti confermati. Nel caso di specie invece, i giudici
della Corte hanno sensibilmente ridotto la pena proposta dal Procuratore
pubblico proprio perché alcuni capi d’imputazione non hanno trovato
accoglimento. La ripartizione percentuale o frazionale delle spese e tasse di
giustizia non segue tuttavia necessariamente la proporzione tra condanna e
proscioglimento. In questa sede non si ravvisa comunque un’assegnazione spropositata;
il prevenuto è stato sì prosciolto dal reato di coazione sessuale (reato più
grave), e parzialmente o totalmente da altri reati (atti sessuali con fanciulli
consumati e tentati, ripetuti atti sessuali con persone dipendenti,
sfruttamento dello stato di bisogno, somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose e contravvenzione alla LStup), ma è stato comunque condannato per quello
di atti sessuali con fanciulli relativi alla maggior parte dei fatti riferiti
agli incontri con __________, e per ripetuta pornografia, somministrazione a
fanciulli di sostanze pericolose per la salute e per ripetuta contravvenzione
alla LStup. L’arbitrio, rispettivamente l’abuso del potere di apprezzamento,
non è stato né sostanziato né tanto meno sufficientemente motivato, mentre
nemmeno in diritto si ravvisa violazione alcuna. Il ricorso va pertanto
disatteso anche su questo punto.
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.
2.
Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1 500.–
sono
posti a carico dello Stato.
3.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
4.
Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1 000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
5.
Intimazione
a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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