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Decisione

17.2008.41

Atti sessuali con fanciulli. Definizione della nozione di "rapporto di dipendenza" giusta l'art. 188 CPS. Criteri determinanti per la commisurazione della pena. Influenza della proporzione tra condann

1 settembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;

2. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1.

3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 30 aprile 2008 la Corte delle assise criminali di Mendrisio sedente

in Lugano ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con

fanciulli per avere:

– tra

l’autunno 2005 e il 3 giugno 2006 commesso ai danni di PC 1 (3 giugno 1990)

almeno 20 masturbazioni, per averlo baciato con la lingua in un’occasione e in

un’altra occasione per avere sfregato il proprio pene contro il corpo del ragazzo;

– tra il settembre 2005 e

il 21 agosto 2006 commesso ai danni di PC 2 (21 agosto 1990) almeno 50

masturbazioni (in un’occasione in contemporanea con PC 3);

– tra la

fine del 2005 e il 3 settembre 2006 commesso ai danni di PC 3 (3 settembre

1990) almeno 36 masturbazioni (in un’occasione in contemporanea con PC 2).

La

Corte delle assise criminali ha inoltre condannato RI 1 per ripetuta

pornografia (per avere, in più occasioni, tra il settembre 2005 ed il settembre

2006, mostrato a __________, a quel tempo minori di anni 16, film pornografici).

Egli è stato inoltre condannato per somministrazione a fanciulli di sostanze

pericolose per la salute (per avere, tra il febbraio ed il marzo 2006, determinato

PC 1, a quel tempo minore di anni 16, a fumare uno spinello di marijuana), per

contravvenzione alla LStup ripetuta (per avere, senza essere autorizzato, tra

il maggio 2005 e l’aprile 2007 fumato in più circostanze spinelli di marijuana).

RI

1 é stato per contro prosciolto dalle accuse di:

– ripetuta

coazione sessuale di cui ai punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 dell’atto di accusa;

– atti

sessuali con fanciulli consumati e tentati ai danni di PC 4 e PC 5 di cui ai

punti 2.2 e 2.3 dell’atto di accusa;

– atti

sessuali con fanciulli ai danni di PC 2 per quanto attiene ai rapporti orali e

ai toccamenti all’ano, ai danni di PC 1 per quanto attiene ai rapporti orali e

ai danni di PC 3 per quanto attiene ai rapporti orali, ai baci sulla bocca e ai

toccamenti al sedere (punto 2.1 dell'atto di accusa);

– ripetuti

atti sessuali con persone dipendenti di cui ai punti 3, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’atto

di accusa;

– sfruttamento

dello stato di bisogno di cui al punto 4 dell’atto di accusa;

– somministrazione

a fanciulli di sostanze pericolose per la salute di cui al punto 6.2 dell’atto

di accusa;

– contravvenzione

alla LStup per il periodo marzo 2005–aprile 2005.

Riconosciuta

all’accusato una scemata imputabilità di grado leggero, la Corte lo ha

condannato a 2 anni e 9 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo

sofferto, e a rifondere a ciascuna delle parti civili (__________) un’indennità

per torto morale pari fr. 5 000.– (oltre interessi del 5% dal 25 maggio 2007) e un’indennità per

spese di patrocinio, dedotte le ripetibili assegnate e ricevute in corso di

inchiesta, di fr. 11 534.70 (oltre interessi del 5% dal 21 aprile 2008). La Corte ha

ordinato inoltre la confisca di quanto in sequestro, ad

eccezione degli album e dei classificatori con le fotografie. Ha ordinato

inoltre un trattamento psichiatrico da eseguirsi già

durante la carcerazione, la cui natura e durata dovrà essere definita dal

medico incaricato. La tassa di giustizia di fr. 5 500.– e le spese processuali sono state addebitate

per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato. La Corte non ha

per contro assegnato alcunché a titolo di risarcimento a PC 4, PC 5, _________.

B. Contro

la sentenza appena citata il Procuratore pubblico e RI 1 hanno introdotto il 30

aprile 2008, rispettivamente il 2 maggio 2008 una dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati

il 13 giugno successivo, il magistrato d’accusa lamenta arbitrio

nell’accertamento dei fatti e violazioni del diritto sostanziale, postulando

l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti ad un’altra

Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio. Nella sua motivazione

scritta del 23 giugno 2008, RI 1 chiede di essere condannato a una pena non

superiore a due anni, che la confisca comprenda solo il materiale pornografico

“ad esclusione di ogni altro” e che le spese processuali vengano ripartite

nella misura di un ¼ a suo carico e di ¾ a carico dello Stato, il quale deve

assumersi pure “la parte del condannato al beneficio del gratuito patrocinio”.

l ricorsi non hanno fatto oggetto d’intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile

essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.

3.1

pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

I. Sul

ricorso del Procuratore pubblico.

2.

In

ingresso del ricorso (punto 1) il Procuratore pubblico sostiene che le censure

ricorsuali, sia quelle relative all’arbitrario accertamento dei fatti e

all’apprezzamento delle prove che quelle relative all’errata applicazione del

diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza, sono riferite al

proscioglimento dell’impu- tato dall’accusa di atti sessuali con persone

dipendenti (art. 188 CP). Il ricorrente rimprovera in definitiva alla prima

Corte di non essersi confrontata con “il complesso degli elementi probatori agli

atti” e di avere “sistematicamente omesso di illustrare i verbali” nei quali

l’imputato avrebbe ammesso “i fatti contemplati nell’atto di accusa”.

Spezzettare i comportamenti delle vittime a dipendenza del compimento del

sedicesimo anno d’età sarebbe, spiega il ricorrente, “manifestamente

insostenibile”. Quanto l’ac-cusato ha invece abilmente “seminato” prima del

compimento del sedicesimo anno d’età delle vittime, sarebbe costitutivo del

reato di cui all’art. 188 CP per i fatti successivi il compimento del

sedicesimo anno. Reiterando i medesimi comportamenti senza distinguere se le

vittime avessero compiuto 16 anni o meno, spiega il procuratore pubblico, l’accusato

avrebbe quindi sfruttato la dipendenza che queste avevano già prima del

compimento del sedicesimo anno di età. La Corte invece avrebbe frammentato “in

modo eccessivamente chirurgico” il comportamento dell’accu-sato e delle sue

vittime, perdendo così di vista lo sviluppo della vicenda e “in particolare”

l’effetto “che il comportamento manipolatorio” del prevenuto, ben orchestrato e

collaudato, avrebbe avuto sulle vittime. Nemmeno “il denunciante” (_______), seppure

abbia subìto “solo tre masturbazioni”, sarebbe stato ritenuto vittima del

reato; a causa di una “valutazione arbitrariamente selettiva degli atti”, la

Corte non ha così condannato l’imputato, benché egli stesso avesse “chiaramente

ammesso di avere soggiogato anche __________” (ricorso, pag. 3-4).

Le

anticipate censure ricorsuali, così come esposte, d’acchito denotano la loro

chiara indole appellatoria, e perciò la loro inammissibilità, come peraltro

meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione del gravame. Prive di ogni

riferimento concreto infatti, le doglianze si esauriscono già a questo stadio

in critiche di ordine generale e non sono quindi ricevibili in un ricorso per

cassazione, ove occorre indicare concretamente quali prove la Corte di merito

avrebbe negletto e quali altre avrebbe valutato con arbitrio. Su questo punto

il ricorso sfugge a ulteriore disamina.

3.

Quanto

riferito dal dr. __________ (perito di parte) e ritenuto dalla prima Corte in

punto all’inizio della vita omosessuale dell’imputato, è considerato dal

Procuratore pubblico non attendibile. Avendo il perito ammesso al dibattimento di

non avere avuto tutta la documentazione a disposizione, ed avendo egli

impiegato 11 mesi per svolgere il proprio compito, “con prevedibili

inquinamenti e rivisitazioni in ottica difensiva”, il ricorrente ricorda di avere

espresso “pesanti riserve sull’attendibilità” del suo lavoro. In particolare

sull’episodio della conoscenza di “tale __________”, che la Corte situa all’età

di 18 anni facendo riferimento a quanto riferito dall’accusato – mentendo – al

dr. __________, mentre in realtà, come lo stesso imputato avrebbe dichiarato, di

anni ne aveva 25. Il perito di parte avrebbe quindi riportato nel suo rapporto informazioni “senza filtrarle”. Questo particolare della conoscenza di “__________” avrebbe avuto

una certa importanza nel racconto del suo vissuto fallimentare con le donne

(ricorso, pag. 4-5).

Nel

contestare alcuni passaggi del considerando 3 della sentenza impugnata riferita

allo specifico tema, il magistrato d’accusa costella però il suo esposto con

considerazioni di carattere prettamente appellatorio, peraltro non sempre di

immeditata comprensione, specie laddove egli passa da una situazione all’altra

senza rigore metodologico e senza spiegare a che cosa le sue rimostranze per

finire mirerebbero. Si rimprovera in buona sostanza alla Corte di merito di

avere ritenuto alcune errate considerazioni peritali, senza tuttavia

sostanziare gli aspetti che avrebbero concretamente alterato la valutazione

finale della prima Corte. Si pretende altresì che l’accusato abbia avuto il

primo contatto con una donna all’età di 25 anni (mentre al perito di parte

avrebbe detto, mentendo, che accadde quando ne aveva 18), di nuovo senza

spiegare quale rilevanza abbia avuto questa circostanza, lasciando a questa Corte

il compito di interpretare tra le righe il pensiero dell’insorgente. Non spetta

però evidentemente a quest’ultima farlo, specie di fronte ad argomentazioni che

sembrano più mirate a contestare, per scelta strategica, ogni passaggio della

sentenza, piuttosto che singoli aspetti del procedimento, analogamente a quanto

avviene nel processo civile per gli allegati di causa. Impostato in questo

modo, il gravame non consente un’analisi puntale e proficua. Che alcune

situazioni marginali siano state riprese in modo erroneo anche in sentenza, che

alcune possibili vittime non siano state sentite, che la situazione di uno dei

denuncianti non abbia avuto l’epilogo auspicato dall’accusa, non significa ancora

che nel suo complesso la decisione non regga, e ad ogni modo il contenuto del

ricorso non sembra nemmeno pretenderlo; del resto le motivazioni addotte sono

all’evidenza insufficienti. Non può che discenderne quindi l’inammissibilità

del rimedio.

4.

Il

ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere arbitrariamente riservato alle

dichiarazioni/ammissioni dell’imputato “un ruolo insignificante nella comprensione di quanto avvenuto”. E lo fa indicando le situazioni che la Corte

avrebbe sorvolato, che delineerebbero invece un “modus operandi” volto a

tessere una “ragnatela attorno alle vittime” con l’unico obiettivo di avere dei

“contatti sessuali con le sue prede” (masturbazioni e rapporti orali). L’accusato,

spiega il Procuratore pubblico, avrebbe fatto “uso sistematico e massiccio di

video pornografici per eccitare le vittime”, anche mostrando il video di uno

dei ragazzi (PC 1) nudo in doccia “con il pene in erezione”. Il Procuratore

pubblico sottolinea inoltre l’influsso che hanno avuto le lettere che l’imputato

ha scritto alle vittime, rivelatrici della “sua vera natura di predatore e

manipolatore estremamente raffinato”; le vittime, soggiunge il ricorrente,

credevano che il contenuto delle lettere fosse vero (ad esempio in merito ai

benefici delle pratiche sessuali sulla salute, ma anche alle eventuali “conseguenze

spiacevoli in caso di interruzione delle sedute”). Le vittime dipendevano

vieppiù dall’imputato, che abilmente scorgeva i loro punti deboli e se ne

giovava per “sfruttarle sessualmente”. La Corte, persevera il ricorrente, avrebbe

arbitrariamente omesso di citare in sentenza i verbali dell’imputato in cui

chiaramente emergeva il suo intento di sedurre mentalmente le giovani vittime,

in una sorta di “manipolazione intellettuale”, sfruttando – come avvenuto con

PC 1 – i loro limiti intellettivi. Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte di

merito di avere apprezzato in modo “eccessivamente riduttivo” l’evocazione

dell’effetto “gruppale”. Anche i rapporti che l’imputato coltivava con le

famiglie delle vittime sarebbero stati arbitrariamente ignorati dalla prima

Corte. Nel giudizio, inoltre, sarebbero stati omessi alcuni importanti episodi:

la negazione della propria omosessualità, la “minaccia latente o esplicita di rivelare

la condotta omosessuale adottata dalle vittime”, l’aver indotto le vittime ai

sensi di colpa, l’aver sfruttato la fiducia e l’amicizia in modo pretestuoso e,

per finire, il fatto che l’imputato trascorresse le vacanze con le vittime (ricorso,

pag. 5-14).

Per

quali ragioni la Corte sarebbe caduta in arbitrio dando scarsa rilevanza o

sorvolando su alcune dichiarazioni dell’imputato sulla base di queste diffuse

considerazioni il ricorrente – come visto – non spiega, reiterando nell’argomentare

liberamente, come se adisse un’autorità provvista di piena cognizione anche nel

dirimere questioni di fatto e di valutazione delle prove. Più che un ricorso

per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, il gravame denota i contenuti

di una requisitoria di prima sede, con cui l’accusa perora il suo

convincimento. La sua ammissibilità non è perciò data, ove si consideri anche

che nel rimedio non sono nemmeno individuabili – a causa della sommarietà dell’esposto

– riscontri per una disamina, a prescindere dal formale rigore richiesto a un

ricorso del genere. Certo, gli aspetti (teorici) sollevati non sono di per sé

fuori luogo (specie la ripetuta questione dell’ascendente che l’imputato

avrebbe esercitato sulle vittime, e su cui – dandosene il caso – si ritornerà

in seguito). Ma di fronte alla diversa e circostanziata opinione dei primi

giudici sul tema, occorreva fondare il ricorso su ben altre e più solide

argomentazioni, riferite a singoli e particolari avvenimenti, suscettibili di approfondimenti

(sempre che ciò bastasse), e non su una sorta di premessa generale, secondo la

quale tutto quanto stabilito dalla Corte sull’argomento (art. 188 CP) sarebbe

arbitrario. Il rimedio, sfugge a un esame di merito e va perciò di nuovo

dichiarato inammissibile.

5.

Il

Procuratore pubblico taccia d’arbitrario tutta una serie di considerazioni

della prima Corte. A RI 1, spiega il ricorrente, piacciono gli adolescenti e

non, come sostenuto dalla Corte, gli “uomini che avevano un’apparenza giovane e

prestante”; lo dimostrerebbe l’interesse dimostrato per PC 5, prova questa

ch’egli sarebbe sempre “alla ricerca di nuove prede”. Sconcerta il Procuratore

pubblico il fatto che la Corte non abbia dato “sufficiente peso alle numerose

ed importanti contraddizioni e menzogne dell’accusato”, che risalterebbero la

sua “abilità manipolatoria” e lo screditerebbero nel confronto con le accuse

delle vittime. La Corte inoltre, non confrontandosi con tutta una serie di

“menzogne manipolatorie” (ad esempio sul piacere sessuale provato o meno durante

le masturbazioni e sulle circostanze che concernono __________), sarebbe

incorsa nell’arbitrio. La Corte avrebbe inoltre omesso di valutare tutta una

serie di considerazioni sugli adolescenti che egli avrebbe esposto nella sua

requisitoria. E ne fa elenco nel suo memoriale (memoriale pag. 17-19). RI 1 avrebbe

sfruttato lo “stress adolescenziale in ognuna delle sue vittime” (con PC 1

facendo perno sul suo narcisismo e la sua virilità, con PC 2 sfruttando la sua

voglia irrefrenabile di vedere film pornografici, con PC 3 facendo leva sulle

sue incertezze, ecc). La Corte avrebbe inoltre arbitrariamente tralasciato di

considerare la capacità dell’imputato di adattare il linguaggio con gli

adolescenti e di intessere relazioni di amicizia con alcuni familiari. La Corte

avrebbe inoltre omesso, sempre arbitrariamente, di menzionare l’esistenza di alcune

foto che ritraggono “ragazzi completamente nudi, in atteggiamenti chiaramente

erotici”. Alle pagine 20-21 del memoriale il Procuratore pubblico insiste

ancora sulla “strategia predatoria” dell’accusato, che avrebbe sfruttato la

fiducia che gli adolescenti riponevano in lui; indica alcune situazioni

(“rituali”) che i giudici della Corte avrebbero invece arbitrariamente valutato

come espedienti “per coprire una reale volontà delle vittime”. RI 1, ribadisce

il magistrato d’accusa, avrebbe ammesso di avere infarcito le lettere di menzogne

e di avere ingannato i ragazzi; la Corte invece avrebbe arbitrariamente propeso

verso una tacita accondiscendenza dei giovani, usando il pretesto delle lettere

come una “schermatura al loro desiderio di sottoporsi ai lunghi e ripetitivi

rituali per giungere a delle masturbazioni o a delle fellatio”. Il Procuratore

pubblico di seguito (memoriale, pag. 21-22) evoca altre situazioni dove

l’imputato avrebbe dimostrato di avere tratto vantaggio dalla fiducia che i

giovani riponevano in lui, sfruttando l’influenza psicologica che avrebbe avuto

sulle vittime, anche facendo loro dono di oggetti o denaro, facendo apparire

normale le masturbazioni di gruppo, ecc (ricorso, pag. 14-22).

Su

tutti questi temi il carattere appellatorio del ricorso è manifesto e a nulla

sussidiano i termini “arbitrio” e “arbitrariamente” inseriti ripetutamente nel

discorso. Bastasse ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna

differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento

manchevole, discutibile o finanche erroneo, talché il ricorso per cassazione si

identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Arbitrio non si

ravvisa per il solo fatto che una Corte di assise abbia identificato le persone

oggetto del desiderio dell’imputato in “uomini che avevano un’apparenza giovane

e prestante” (sentenza, pag. 17 a metà consid. 4) piuttosto che in

“adolescenti” (definizione, lo si conviene, più esatta, e comunque subito

corretta dalla Corte nelle righe che seguono individuando le vittime in

“giovani”, “ragazzi giovani”, “ragazzi”; cfr. sentenza, pag. 17 e segg. consid.

5), oppure abbia dato scarso rilievo alle contraddizioni o menzogne

dell’imputato. L’arbitrio consiste in uno sbaglio qualificato, insostenibile e

indifendibile. Che poi i giudici della Corte abbiano sorvolato su alcuni temi

esposti nella sua requisitoria (ad esempio quale quello sull’adolescenza, con

riferimento al pensiero del prof. __________) non ha peso alcuno. In un

processo di primo grado, soprattutto davanti a una Corte di assise, di temi se

ne sollevano molti. Tocca al Procuratore pubblico (prima e durante i

dibattimenti) esporre tutte le opportune variabili accusatorie; spetta invece ai

giudici, evidentemente, soppesarle e calcare la traccia che ritengono

maggiormente realistica e liquida. Per contro, il processo per cassazione non è

la continuazione del processo di assise. Non basta quindi invocare verbali

istruttori, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio – per di più per partito

preso – pretendendo che la Corte di merito li abbia ignorati o non li abbia

debitamente considerati, soprattutto, come nella specie, quando il magistrato

d’accusa nemmeno si confronta puntualmente con la decisione impugnata. A volte

frammentario, a volte nebuloso, oltre che generico e narrativo, il ricorso non

adempie ai requisiti minimi per una seria analisi delle conclusioni della prima

Corte. Denunciare qua e là piccole inesattezze, soprattutto nella prima parte

della sentenza dove si cerca di esporre i fatti, non è lo scopo del ricorso per

cassazione, soprattutto se nemmeno si tenta di dimostrare che le pretese inesattezze

avrebbero stravolto un’ipotetica giusta sussunzione giuridica. Così com’è

motivato quindi, il ricorso – ove, come visto, tutto viene considerato arbitrario

– è inammissibile.

6.

Nel

seguito, il Procuratore pubblico reitera nell’esporre le proprie doglianze con

la stessa impostazione fin qui scelta. Cita particolari dei verbali, non

riportati in sentenza, che dimostrerebbero il proposito dell’imputato di

manipolare anche gli inquirenti. Rimprovera alla Corte di non avere evidenziato

alcuni dettagli delle registrazioni video di PC 1 – la cui importanza non

sarebbe stata sufficientemente sottolineata – che dimostrerebbero quanto questi

sia stato soggiogato dall’imputato, il quale, aveva “in pugno” anche PC 3

(ricorso, pag. 23-26). Il Procuratore pubblico definisce “urtante con il senso

di giustizia” associare la parola “corteggiamento” con l’impiego della teoria

della negatività; al proposito la Corte non avrebbe fatto cenno alcuno, cadendo

quindi nell’arbitrio, alle numerose lettere che riferivano sulle conseguenze

negative nell’eventualità in cui le vittime avessero deciso di interrompere le

“sedute”. La Corte avrebbe invece arbitrariamente relativizzato il contenuto

minaccioso di queste lettere, che confermavano invece che quello era un rituale

necessario per “indurre le vittime a sottoporsi agli atti sessuali da parte di RI

1”. Nemmeno si sarebbe tenuto conto in sentenza della personalità di PC 3, del

tema dell’amicizia portato avanti dall’accusato per soggiogarlo, del suo

difetto fisico che l’impacciava con le ragazze e dei consigli che l’imputato

gli propinava per incoraggiarlo con l’altro sesso. Il tutto avrebbe dovuto invece

indurre la Corte a ritenere che PC 3 “non era d’accordo con le pratiche

sessuali” dell’accusato, “e ciò anche dopo i 16 anni” (ricorso pag. 26-31).

Anche con __________, spiega il ricorrente, l’imputato

ha portato avanti la sua tecnica di avvicinamento, simile a quella usata con gli

altri giovani (usando la pornografia, l’amicizia, ecc.), anche se questi è comunque

riuscito “ad opporsi alle sedute” dopo essersi reso conto di essere stato

abusato, “malgrado l’evidenza dell’orgasmo meccanicamente raggiunto”.

Affermare, come ha fatto la Corte, che __________ è rimasto in quell’occasione

presso l’imputato perché ci stava e perché non se la sentiva di rientrare a

casa a piedi sarebbe, sottolinea il ricorrente, arbitrario. Egli, immaturo e

dipendente da RI 1, meriterebbe la protezione che gli conferisce l’art. 188 CP.

Nel seguito il Procuratore pubblico riporta altre situazioni ignorate o

sottointese dalla prima Corte, ribadisce che le lettere avrebbero avuto dei

toni “ipnotici” con quello “stile da setta religiosa”, e sottolinea che le vittime

credevano agli effetti benefici delle sedute, ecc.. Egli conclude infine

adducendo che la sentenza non avrebbe descritto in modo sufficientemente

dettagliato la strategia dell’accusato (ricorso, pag. 31-37).

Come

visto, il Procuratore pubblico ribadisce la propria interpretazione dei fatti

lamentando arbitrio. Ma per sostanziare una simile censura non basta

contrapporre una diversa spiegazione degli eventi, ancorché più attendibile.

Nell’apprezzamento delle prove una Corte di merito gode di propria autonomia e

latitudine. Cade nell’arbitrio solo ove dimentichi o fraintenda determinati

atti processuali (di peso), oppure ne dia una valutazione talmente errata da

risultare manifestamente insostenibile. Perché estremi del genere sarebbero

ravvisabili nei passaggi della sentenza menzionati nel ricorso, il ricorrente

non spiega. Al riguardo l’inammissibilità del ricorso è perciò manifesta.

7.

In

diritto il Procuratore pubblico esordisce illustrando alcune sentenze del

Tribunale federale sull’art. 188 CP, dove l’Alta Corte ha ammesso un rapporto

di dipendenza tra la vittima e un maestro di solfeggio, uno di musica, uno psicoterapeuta

e un terapeuta. Non sarebbe invece pertinente il riferimento fatto dai giudici

della prima Corte alla sentenza DTF 125 IV 129, dove il Tribunale federale,

spiega il ricorrente, a ragione non avrebbe ammesso tale rapporto. Nel caso in

esame invece, spiega il Procuratore pubblico, l’imputato (di oltre 30 anni più

vecchio delle vittime) per diversi anni avrebbe impartito lezioni di recupero

settimanali ai ragazzi, divenendo il loro confidente, al quale essi avrebbero

confidato aspetti intimi delle loro esistenze, parlando con lui di sesso e di

molti altri argomenti. RI 1 per loro era diventato “un adulto di riferimento”.

Ai ragazzi faceva regali, metteva a disposizione la sua abitazione affinché

potessero “divertirsi con gli amici”. Conquistando “a poco a poco” la loro

fiducia i ragazzi sono stati messi da RI 1 in una situazione in cui essi “hanno abbassato il livello di guardia e messo da parte i meccanismi di difesa tipici

e normali in un rapporto tra maestro e allievo”. L’imputato, nella sua duplice

posizione di maestro e confidente, aveva sui ragazzi un ascendente

intellettuale ed affettivo, oltre che economico. Ai loro occhi, soggiunge il

magistrato d’accusa, il “maestro” RI 1 è diventato un amico e un confidente che

era a loro completa disposizione, che li ha plasmati secondo il suo volere. Secondo

il Procuratore pubblico sarebbe irrilevante dal profilo giuridico che i ragazzi

avrebbero potuto rinunciare all’insegnamento, che le vittime non lo chiamavano

così spesso come sperava e che alcune non abbiano fatto resistenza o solo poca.

Non sapersi sottrarre al volere del prevenuto è, sottolinea il ricorrente, un

chiaro segno di dipendenza da lui, che ha avuto inizio prima del compimento del

sedicesimo anno di età per poi proseguire anche dopo. Il Procuratore pubblico

cita in seguito, per ogni vittima, le “vulnerabilità psicologiche” che hanno

contraddistinto la loro situazione di dipendenza. Egli conclude quindi che se

la prima Corte avesse valutato correttamente e complessivamente i fatti

accertati avrebbe dovuto pronunciare la condanna di RI 1 per atti sessuali con

persone dipendenti (ricorso, pag. 37-44)

7.1

Le

motivazioni del ricorrente, in gran parte già esposte nelle pagine precedenti

del ricorso, poggiano in buona sostanza su accertamenti fattuali la cui

arbitrarietà non è stata dimostrata nel gravame. Sia come sia, il giudizio di

prima sede non viola il diritto federale. La Corte delle assise criminali si è posta

il quesito a sapere se i ragazzi si fossero trovati in un rapporto di dipendenza

nei confronti di RI 1. E lo ha fatto analizzando la posizione del prevenuto

nelle vesti di insegnante di matematica, maestro di vita e mentore. Nel primo

caso i giudici della Corte hanno accertato che, in realtà, l’imputato dava

delle ripetizioni esercitando i ragazzi, i quali gli anticipavano i temi sui

quali volevano essere preparati. RI 1, ha precisato la Corte, non era un vero e proprio insegnante, ossia una figura istituzionalmente delegata “alla trasmissione

del sapere”, investita “di un dovere d’educazione che fa di lui un modello

anche sul piano morale o, perlomeno, comportamentale”, ma era “semplicemente un

supporto” per i ragazzi, al quale essi avrebbero potuto in ogni momento

rinunciare. Nemmeno si può ammettere, ha soggiunto la Corte, che RI 1 sia stato

per i ragazzi un maestro di vita, sebbene lui “avrebbe voluto esserlo”. Lo

dimostrerebbe l’inutilità degli sforzi da lui profusi per cercare di convincere

i ragazzi a concedergli attenzioni ed affetto (ad esempio con lettere dove

spiegava il significato dell’amicizia), poiché i ragazzi continuavano con il

loro atteggiamento di sempre. Fosse stato davvero un maestro di vita, ha spiegato

la Corte, ed avesse davvero avuto sui ragazzi quell’influenza che la pubblica

accusa pretende, RI 1 non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da loro le

dimostrazioni di affetto che chiedeva. Dagli atti risulterebbe evidente, ha

ribadito la Corte, che i ragazzi frequentavano con regolarità la casa di RI 1

semplicemente perché a loro faceva comodo avere “un posto dove andare a fare

quel che volevano liberamente” ed “avere un adulto a disposizione per ogni

esigenza”. Ciò che non fa di RI 1, ha sottolineato la prima Corte, un maestro

di vita. Nemmeno la “tanto decantata superiorità intellettuale” dell’imputato

ha creato dipendenza o fatto di lui un maestro di vita, non essendo questa che

“la normale maggiore conoscenza che ogni adulto ha”. E non basta, ha soggiunto

al Corte, far assurgere al ruolo di mentore qualcuno solo perché con lui si

poteva discutere della propria situazione professionale o perché questi

elargiva qualche consiglio sul futuro lavorativo dei giovani (come successo con

__________). Dopo avere analizzato caso per caso la situazione dei ragazzi, la

Corte è arrivata alla conclusione che nessuno di loro (PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 e

__________), ha dipeso – secondo i dettami dell’art. 188 CP – da RI 1 (sentenza,

pag. 154-169).

7.2

Ora,

ci si potrebbe domandare se le censure della pubblica accusa siano

sufficientemente motivate e quindi ammissibili; sia come sia, anche in diritto

il ricorso non può essere accolto. I diversi elementi che hanno delineato il

rapporto dell’imputato con le vittime trattano dell’apprezzamento dei fatti, e

come tali sono censurabili solo per violazione dell’arbitrio. Come visto, il reiterato

tentativo in tale senso del Procuratore pubblico di contrapporsi alla Corte non

ha avuto buon esito. Dire invece se questi elementi (ritenuti dalla Corte senza

arbitrio) siano sufficienti per ritenere una relazione di dipendenza è

questione di diritto, che questa Corte può esaminare liberamente.

7.3

Per

ammettere il reato di atti sessuali con persone dipendenti è necessario che

l’autore profitti di un rapporto di educazione, di fiducia, di lavoro o

comunque di dipendenza, per compiere un atto sessuale con un minorenne di età

superiore ai sedici anni, o che l’autore profitti della dipendenza in cui si

trova tale persona per indurlo ad un atto sessuale (art. 188 n. 1 CP). Oltre ai

citati tipi di rapporti che potrebbero intercorrere tra la vittima e l’autore,

il legislatore ha previsto una sorta di “clausola generale” volta a proteggere

i giovani che si dovessero trovare in uno stato di dipendenza d’ogni genere

(DTF 125 IV 129 consid. 2b pag. 132 e riferimenti al FF 1985 II pag. 1085). Il

Tribunale federale cita alcuni esempi di rapporti di questo genere, come quello

tra uno psicoterapeuta e il suo paziente, quelli che emergono nelle comunità

religiose o nelle sette oppure ancora il rapporto che

si crea fra un minore e il suo mentore, sia esso di carattere generale o in

relazione ad attività sportive, culturali, per finire in tutte quelle attività

del tempo libero. Seppure è l’esame puntuale e concreto della fattispecie che

traccia il rapporto, non va dimenticato che questo deve comunque avere avuto

una certa durata (DTF 125 IV 129 consid. 2b pag. 132 e

riferimenti).

7.4

Riassumendo,

la Corte ha accertato che RI 1 non era un vero e proprio insegnante, ossia una

figura istituzionale investita del dovere di educazione, ma era per i ragazzi

un semplice “supporto”, qualcuno con cui fare degli esercizi. Essi, ha spiegato

la Corte, avrebbero potuto in ogni momento rinunciare a

questi incontri; quindi, ha desunto la prima Corte, quel ruolo “puramente

strumentale” non conferiva all’imputato nessuna posizione predominante, nessuna

autorità particolare su cui poggiare un conseguente rapporto di dipendenza (sentenza,

pag. 157-158 consid. 115.1). I ragazzi, hanno precisato i giudici,

frequentavano con regolarità la casa del prevenuto semplicemente perché a loro

faceva comodo avere un posto dove andare a fare quel che volevano liberamente,

senza dover rendere conto a nessuno e senza rispettare le regole che vengono

imposte in famiglia e a scuola (sentenza, pag. 157-159 consid. 115.3). Inoltre,

ha spiegato la Corte, il fatto che ch’egli abbia profuso qualche consiglio

professionale ai ragazzi non fa di RI 1 un mentore (sentenza, pag. 157-158

consid. 115.3).

7.5

Orbene,

le situazioni di dipendenza descritte nelle sentenze federali

(ricorso, pag. 37-39) hanno tutte quale denominatore comune quello di avere

impedito al giovane non ancora maggiorenne, ma di età superiore a 16 anni, di

poter decidere autonomamente e di non più essere stato in grado di difendersi

dalle sollecitazioni sessuali non gradite. Qui i proponimenti di carattere

sessuale erano per finire accettati dai ragazzi, i quali si sottraevano alle

attenzioni dell’imputato come e quando volevano. Stando agli accertamenti della

prima Corte, nessuno si è trovato nella situazione di veramente non potersi opporre

agli approcci dell’imputato o alle sue insistenti esortazioni a chiamarlo e visitarlo.

Anzi, spesse volte erano loro che andavano da lui (come ad esempio ha riferito PC

2) per “evadere” e fare “una di queste.. sedute” (sentenza, pag.160-161). Per PC

3.

RI 1 era “un adulto permissivo”, da cui, ha accertato la Corte, egli non dipendeva

in nessun modo, anzi il giovane ha saputo opporsi alle incalzanti richieste di

baciarlo e ha saputo resistere “ai toccamenti al sedere” (sentenza, pag. 162).

Nemmeno nei confronti di PC 1 (che non ha mai ricevuto lezioni di matematica)

la Corte ha ravvisato nessuna dipendenza derivante da un preteso ascendente

culturale o da una superiorità intellettuale di confidente. Con l’imputato il

giovane si trovava bene, a lui RI 1 non negava nulla, lo aiutava anche

economicamente; ma da questo, come rettamente accertato dalla Corte, non si

evince dipendenza derivante da un “ricatto affettivo”. Anzi, egli sembra

paradossalmente avere una certa influenza sull’imputato, a tal punto da poter

tranquillizzare __________ dicendogli che avrebbe parlato con RI 1 affinché non

insistesse a volerlo masturbare (sentenza, pag. 163–165). E così anche per

tutti gli altri giovani (PC 4 e __________; sentenza, pag. 165-169).

Che

RI 1 abbia escogitato tutta una serie di espedienti per attirare i ragazzi a

casa sua e convincerli a ritornarci ogni qualvolta lo desideravano, è stato

ammesso anche dallo stesso imputato, ma questo non configura ancora dipendenza

nei confronti di giovani quasi maggiorenni, altrimenti a questi ultimi verrebbe

annichilita in modo troppo importante la libertà di determinarsi autonomamente,

anche e soprattutto in ambito sessuale. È stato invece accertato che i ragazzi

si recavano da RI 1 ogni qualvolta lo desideravano. Questi infatti si risentiva

quando i ragazzi non si facevano sentire regolarmente. Dagli atti non emerge

che i ragazzi abbiamo temuto che un loro rifiuto abbia potuto avere gravi conseguenze,

e che quindi non abbiano provato ad opporsi a causa della posizione dominate

dell’imputato. I giudici della prima Corte non hanno avuto la convinzione che i

ragazzi si siano trovati in un rapporto d’inferiorità che abbia impedito loro

di formare liberamente la propria libertà. Per il vero, gli atti dell’incarto

mostrano sì alcuni aspetti deplorevoli relativi soprattutto allo scopo ultimo

dell’imputato, ossia quello di avere o fare con i ragazzi degli atti sessuali,

ma non si può relativizzare l’aspetto, comunque preoccupante, per certi versi

giocoso dei ragazzi. Alcuni di loro hanno delle chiare tendenze omosessuali,

che RI 1 ha tentato – riuscendoci spesse volte – di risvegliare traendo

anch’egli godimento personale. Gli approcci dell’imputato sono sempre stati,

per così dire, “soft”, e non sono mai stati precipitosi né tanto meno violenti.

Egli, chissà come, ha intravisto nei ragazzi che incontrava, a volte per caso a

volte no, la possibilità ch’essi potessero avere le sue stesse tendenze

sessuali. Certo, ha sviluppato una tecnica che nel suo insieme lascia

disgustati, ma non ha mai usato pressioni che gli adolescenti non avrebbero

potuto respingere. E nessuno, stando agli accertamenti, si è trovato nella posizione

di non osare ribellarsi a causa della posizione dominante dell’imputato. Erano

liberi di fare quello che volevano, e lo hanno confermato essi stessi. Certo, RI

1.

è stato abile nell’individuare per ciascuno di loro gli interessi che li

avrebbero attratti (sebbene a tutti, sembra, piaceva guardare film

pornografici, bere, fumare, ecc.). Ad alcuni dava ripetizioni di matematica, ad

altri offriva la propria amicizia, i propri soldi o il suo sapere (il preteso

ascendente culturale o fascino intellettuale). Ma gli espedienti intrapresi da RI

1.

per arrivare al dunque (avere un rapporto sessuale con i ragazzi) non erano

talmente abbacinanti da non permettere agli adolescenti di determinarsi

autonomamente. Il ricorso quindi, comunque di dubbia ammissibilità, va decisamente

respinto.

II. Sul

ricorso di RI 1

8.

Il

ricorrente esordisce contestando la commisurazione della pena. A suo avviso i

giudici della prima Corte non avrebbero considerato il “consenso dei ragazzi” a

subire l’atto sessuale. Uniche attenuanti ritenute dalla Corte sono la scemata

responsabilità e l’incensuratezza. È nell’ambito della commisurazione della

pena che la prima Corte avrebbe dovuto considerare il consenso delle vittime

(seppure indotto con cosciente abilità dall’imputato), e non, come erroneamente

avrebbero fatto i primi giudici, nella determinazione del reato. Per questo

motivo, il ricorrente chiede che la pena venga fissata ad un massimo di due

anni da espiare (ricorso, pag. 4-5).

a) Nella

commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice di merito

fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale

interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga al di

fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP (art. 63

vCP), disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma

oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto di denotare

eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21

segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag.

19).

Quanto ai criteri

determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era

sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1

CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo

il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo

la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende,

mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre

secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale

dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita,

l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in

genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).

b) Benché RI 1 non abbia “chiesto nulla per sé ai ragazzi” e vista la

comunque “relativa” gravità dei gesti, la Corte ha considerato che la colpa di RI

1.

non è stata “di poco conto”. Questi, ha spiegato la Corte, ha ripetutamente

masturbato ininterrottamente un centinaio di volte tre ragazzi per almeno un

anno. Per soddisfare le sue “esigenze”, l’imputato ha coscientemente e

abilmente creato le condizioni in cui far nascere il consenso dei ragazzi. A

favore del condannato, la Corte ha considerato l’incensuratezza e il fatto che

egli può vantare una vita anteriore ineccepibile. Vista

la lieve scemata imputabilità

dell’accusato, la Corte ha ridotto la pena di 3 anni e

6.

mesi che avrebbe dovuto infliggergli se fosse stato ritenuto pienamente

responsabile a 2 anni e 9 mesi da espiare. Accanto alla pena, la Corte ha ordinato un trattamento psichiatrico ambulatoriale.

c) Scarsamente

motivata la censura potrebbe finanche essere dichiarata inammissibile. Sia come

sia, la Corte non ha violato il diritto non considerando nella commisurazione

della pena il consenso delle vittime. Basta ricordare al ricorrente che se le

vittime non avessero acconsentito, egli sarebbe confrontato con ben altra

imputazione (coazione sessuale, art. 189 CP); di converso, il consenso delle

vittime non è stato ritenuto dalla Corte come il risultato dello sfruttamento

di uno stato di bisogno (limitato al caso di __________, art. 193 CP) o come lo

sfruttamento di un rapporto di dipendenza (art. 188 CP). Ridurre di nuovo la

pena perché vi sarebbe stato consenso delle vittime (di età inferiore a 16 anni

quando hanno subìto l’atto sessuale) sarebbe insensato, ritenuto che l’avere

consentito o meno alle masturbazioni è per finire irrilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_820/2007 del 14 marzo 2008, consid. 3.1), l’art. 187 CP essendo per definizione un’infrazione

di messa in pericolo astratto, che non esige, tra l’altro, che la vittima sia

stata effettivamente perturbata nel suo sviluppo sessuale o solo esposta a tale

pericolo (Rehberg/Schmid/Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8ª edizione, Zurigo 2003,

pag. 404; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 4 ad

art. 187 CP). Il ricorso non merita perciò ulteriore disamina,

e va quindi decisamente respinto.

9.

Secondo

il ricorrente, la Corte sarebbe caduta “in errore manifesto” ordinando la

confisca di tutto il materiale sequestrato (ad eccezione degli album e dei

classificatori con le fotografie). Oggetto di confisca avrebbero dovute essere

solo gli “instrumenta sceleri” (ricorso, pag. 5).

Ora,

se da una parte è vero che l’imputato si è opposto alla confisca di tutto il

materiale sequestrato ad eccezione delle lettere e del materiale pornografico

(verbale del dibattimento, pag. 37, il cui testo fa fede del suo contenuto; v. art.

256.

CPP), dall’altra la Corte potrebbe, per così dire, avere “frainteso” –

venendogli incontro – dissequestrando gli album e i classificatori con le fotografie,

quindi due oggetti per la cui confisca egli si era opposto (sentenza, pag. 181

consid. 128). Certo, quel “così come richiesto dalla difesa in aula” formulato

dalla Corte a pag. 181 (consid. 128), può avere indotto il ricorrente a sperare

di ottenere (in cassazione) di più. Ma così non può essere. La chiara

formulazione della prima parte della frase (“è ordinata la confisca di quanto

in sequestro, ad eccezione…”) indica che tutti i beni sequestrati devono essere

confiscati, salvo gli album e i classificatori delle foto, che – come detto –

costituisce, per quanto emerga dal verbale del dibattimento, una sorta di “ultra

petita”. Inoltre, il ricorrente non ha specificato con precisione cosa

vorrebbe che gli venisse restituito e per quale ragione. Troppo generica, la richiesta

non può essere validamente esaminata da questa Corte, che dovrebbe, seguendo le

richieste del ricorrente, liberare tutto (indiscriminatamente), il che, al pari

della censura, è inammissibile.

10.

Il

ricorrente contesta pure la ripartizione delle spese giudiziarie, che, visto il

parziale proscioglimento, dovrebbero essere stabilite a suo carico in misura di

solo ¼ (ricorso, pag. 5-6).

Ora,

che il Procuratore pubblico abbia chiesto la condanna a 7 anni e tre mesi di

detenzione, non è indicativo per la definizione delle tasse e spese di

giustizia; capita spesso infatti che le pene proposte dai Procuratori vengano

ridimensionate dai giudici nel commisurare la pena del reo, e ciò anche quando

i capi d’imput-zione vengano tutti confermati. Nel caso di specie invece, i giudici

della Corte hanno sensibilmente ridotto la pena proposta dal Procuratore

pubblico proprio perché alcuni capi d’imputazione non hanno trovato

accoglimento. La ripartizione percentuale o frazionale delle spese e tasse di

giustizia non segue tuttavia necessariamente la proporzione tra condanna e

proscioglimento. In questa sede non si ravvisa comunque un’assegnazione spropositata;

il prevenuto è stato sì prosciolto dal reato di coazione sessuale (reato più

grave), e parzialmente o totalmente da altri reati (atti sessuali con fanciulli

consumati e tentati, ripetuti atti sessuali con persone dipendenti,

sfruttamento dello stato di bisogno, somministrazione a fanciulli di sostanze

pericolose e contravvenzione alla LStup), ma è stato comunque condannato per quello

di atti sessuali con fanciulli relativi alla maggior parte dei fatti riferiti

agli incontri con __________, e per ripetuta pornografia, somministrazione a

fanciulli di sostanze pericolose per la salute e per ripetuta contravvenzione

alla LStup. L’arbitrio, rispettivamente l’abuso del potere di apprezzamento,

non è stato né sostanziato né tanto meno sufficientemente motivato, mentre

nemmeno in diritto si ravvisa violazione alcuna. Il ricorso va pertanto

disatteso anche su questo punto.

Per

questi motivi,

in

applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e

vista per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

2.

Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1 400.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1 500.–

sono

posti a carico dello Stato.

3.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

4.

Gli

oneri di tale ricorso, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1 000.–

sono

posti a carico del ricorrente.

5.

Intimazione

a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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