17.2008.43
Le deposizioni rese al dibattiemnto devono essere verbalizzate solo nei casi di cui all'art. 255 cpv. 3 CPP. In questi casi l'imputato deve essere informato del suo diritto di parteciapre all'assunzio
16 settembre 2009Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.43
Data decisione, Autorità:
16.09.2009, CCRP
Titolo:
Le deposizioni rese al dibattiemnto devono essere verbalizzate solo nei casi di cui all'art. 255 cpv. 3 CPP. In questi casi l'imputato deve essere informato del suo diritto di parteciapre all'assunzione della prova. L'avvertenza deve emergere in modo chiaro dal verbale
DEPOSIZIONE IN ISTRUTTORIA
DICHIARAZIONE DELL'ACCUSATO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 114 CPP-TI
art. 115 CPP-TI
art. 255 CPP-TI
art. 275 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.43
Lugano
16 settembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 24 giugno 2008 da
RI 1
e domiciliato a
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 14 maggio 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa del 25 ottobre 2007 (DA 3553/2007) il
procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1, cittadino svizzero di origine
egiziana, autore colpevole dei reati di contraffazione di merci e di violazione
della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) e della Legge federale
sui brevetti d’invenzione (LBI).
All’accusato è
stato, in particolare, rimproverato di avere acquistato dalla società __________
e, in seguito, importato e messo in commercio in Svizzera 12 confezioni di
copie servili di diffusori di profumo per auto “Jean Albert” (per un totale di
114 flaconcini), protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è
titolare __________ e licenziataria esclusiva la società PC 1.
Più
precisamente, egli ha venduto, nel mese di novembre 2006, al negozio __________,
gestito dal cittadino kosovaro __________, 11 confezioni di diffusori, e ha poi
consegnato, nel mese di marzo 2007, la restante confezione alla gerente di un
distributore di benzina di __________, a saldo di un rifornimento di benzina
per un valore di Fr. 30.-- ca.
Il Procuratore
pubblico, ritenendo che tale agire configurasse una contraffazione di merci
(art. 155 cifra 1 CP), un illecito utilizzo di un brevetto d’invenzione (art.
81 LBI in relazione con l’art. 66 lit. a LBI), nonché un atto di concorrenza
sleale (art. 23 LCSI in relazione con l’art. 3 lit. d LCSI), ha proposto la
condanna di RI 1 ad una pena pecuniaria di Fr. 1’800.--, corrispondente a 20
aliquote da Fr. 90.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, e ad una multa di Fr. 500.--.
Al decreto
d’accusa RI 1 ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 14 maggio 2008, il
giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputato dall’accusa di
contraffazione di merci per i fatti descritti nell’atto di accusa, rilevando
che dal profilo oggettivo il reato di cui all’art. 155 cifra 1 CP non è
adempiuto.
Egli ha, per
contro, confermato gli altri capi d’imputazione, condannando l’imputato ad una
pena pecuniaria di Fr. 900.--, corrispondente a 15 aliquote di Fr. 60.--, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ad una multa di
Fr. 500.-- e al pagamento alla parte civile PC 1 dell’importo di Fr. 2'942,90 a titolo di risarcimento delle spese legali.
C. Contro questa sentenza, RI 1 ha introdotto il 16 maggio 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi del gravame, presentati il 24 giugno 2008, egli rimprovera al Giudice
della pretura penale di avere erroneamente ammesso la realizzazione del
presupposto del dolo ponendo a sostegno dell’accertamento secondo cui egli era
stato avvertito dal signor __________, sua persona di riferimento presso __________,
che non avrebbe potuto vendere i diffusori in questione in Svizzera un’errata
verbalizzazione di quanto da egli detto al dibattimento.
Sostenendo, poi, anche un’errata applicazione dell’art. 81 LBI in
relazione con l’art. 66 lit. a LBI e dell’art. 23 LCSI in relazione con l’art.
3 lit. d LCSI, il ricorrente postula, con l’annullamento della sentenza
impugnata, la propria assoluzione.
In via subordinata, il ricorrente chiede di
venire condannato unicamente ad una multa.
D. Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 16 luglio 2008,
il procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133
Fatti
I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1
pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2.RI 1 lamenta l’arbitrarietà
dell’accertamento secondo cui egli sarebbe stato avvertito dal signor __________
che i diffusori acquistati presso la __________ non potevano essere venduti sul
territorio svizzero (sentenza pretura penale, pag. 9).
2.1. Il giudice di prime cure ha accertato che il ricorrente
“sapeva che vi era una questione relativa alla
concorrenza e ai brevetti per quel che riguarda il commercio dei profumi per
auto di questo genere o perlomeno doveva avere il dubbio che vi fossero
problemi di questo tipo” (sentenza consid 7e) sulla
base di una serie di dichiarazioni dell’imputato contenute nel verbale del
dibattimento (cfr consid 7b e 7c). Fra queste, la più significativa e rilevante
è l’ammissione del ricorrente secondo cui “il signor __________, sua persona
di riferimento presso la __________ lo aveva avvertito che non avrebbe potuto
vendere i prodotti in questione in Svizzera; al che gli aveva semplicemente risposto
che i profumi sarebbero rimasti nel magazzino” (sentenza consid. 7b pag.
9).
2.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto di non avere mai
dichiarato quanto verbalizzato al dibattimento circa la pretesa avvertenza
fattagli da __________ (ricorso pag. 5). Dopo avere ribadito di non avere mai
detto di essere stato avvertito del divieto di commercializzazione in Svizzera
dei diffusori, il ricorrente ha rilevato di non comprendere “per quale
motivo tale affermazione impropria abbia trovato spazio nel contesto di un
verbale che, per il resto, in grandi linee, riflette correttamente quanto
asserito dall’imputato in sede dibattimentale”. Ipotizzando che ciò sia
stato il frutto di un malinteso o di un’incomprensione, egli prosegue rilevando
come tale verbalizzazione non corrispondente a quanto da lui dichiarato non
possa essere usata come valido supporto probatorio per l’accertamento della sua
consapevolezza dell’esistenza “di un problema” o di “una questione
relativa alla concorrenza e ai brevetti” legati alla commercializzazione
dei diffusori in questione.
2.3. Riguardo la censura ricorsuale, si rileva, dapprima, come
l’accertamento contestato sia stato determinante per il giudizio impugnato, in
particolare per la conclusione secondo cui il ricorrente ha intenzionalmente
violato le norme della LCSl e della LBI. E’ stato, in effetti, l’accertamento
secondo cui il ricorrente è stato avvertito da __________ circa il divieto di
vendere i diffusori in Svizzera che ha vanificato la tesi sostenuta dall’imputato
di avere agito in buona fede, o meglio di avere venduto tali diffusori pensando
di poterlo legittimamente fare.
Gli altri
elementi considerati dal giudice di prime cure (il fatto che RI 1 fosse
commerciante di lunga data, che avesse registrato una propria invenzione e
dunque sapesse dell’esistenza della LBI e dei suoi meccanismi, che sapesse
della pubblicità dei diffusori “Jean Albert” su Rete 3iii e che gli stessi
fossero in vendita in Posta, che non si fosse informato presso la __________ se
i profumi etichettati “Compagnia delle Indie” fossero autentici, cfr. sentenza
pretura penale, pagg. 8-10) sono di natura evidentemente indiziaria e non
bastano a fondare l’accertamento secondo cui egli sapesse del divieto di
commercializzare i diffusori in Svizzera (o, perlomeno, avesse seriamente preso
in considerazione tale eventualità).
Occorre, quindi, visto il tenore della censura e
quanto appena indicato, verificare se il verbale del dibattimento può
costituire valido mezzo di prova per l’accertamento che ha portato alla
condanna del ricorrente.
Secondo l’art.
255 CPP, il verbale del dibattimento, oltre alle formalità di cui al cpv. 1,
deve indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché
l’osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli
atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni, le
decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza; a richiesta di una
parte, la verbalizzazione di quanto procede può avvenire dettagliatamente (cpv.
2).
Giusta il cpv.
3 di questo disposto, le risposte dell’accusato, così come quelle dei periti e
dei testimoni, vanno riportate nel verbale soltanto nelle seguenti ipotesi:
- nei casi previsti dagli art. 246 e 248 CPP (lett. a),
Considerandi
- se queste persone sono interrogate per la prima volta al
dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in
istruttoria (lett. b)
- d’ufficio o su richiesta delle parti (lett. c).
I materiali
legislativi precisano che la ratio di quanto disposto alle lett. b e c del cpv.
3.
dell’art. 255 CPP – applicabile anche ai dibattimenti celebrati davanti alla
Pretura penale in forza del rinvio di cui all’art. 273 CPP - è quella di
permettere all’autorità di ricorso di conoscere le deposizioni e dichiarazioni
non contenute negli atti istruttori oppure in contrasto con gli stessi e quindi
di permettere un giudizio che comprenda anche le emergenze dibattimentali (messaggio
3163.
del 11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP del 10 luglio
1941, ad art. 209 pag. 243).
Si osserva,
dunque, come nell’ipotesi dell’art. 255 cpv. 3 CPP il verbale dibattimentale
cambi la sua natura. Da semplice e sommaria registrazione dello svolgimento del
dibattimento con lo scopo di garantire l’osservanza delle sue formalità (art.
255.
cpv. 1 e 2), esso diventa un mezzo di prova con cui si procede ad un
accertamento dibattimentale che va ad aggiungersi alle altre prove che
costituiscono il materiale probatorio su cui il giudice deve fondare il proprio
giudizio.
Come tale,
esso si apparenta ad un verbale d’interrogatorio ai sensi dell’art. 114 CPP e,
pertanto, il giudice, redigendolo, deve garantire all’imputato i diritti della
difesa, in particolare il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2
Cost. (cfr. DTF 124 V 390 e s.; SGGVP 1999 N. 75).
Proprio
determinandosi su quest’aspetto, il Tribunale federale ha recentemente
osservato che l’art. 275 CPP non impedisce ovviamente una verbalizzazione che
si riferisca alla norma valida per i processi davanti ad una corte del
tribunale penale cantonale, ritenuto che il verbale del dibattimento deve
comunque assolvere i requisiti imposti dal rispetto del diritto di essere
sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) e dell’art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 6B_437/2008).
Nell’ipotesi
dell’art 255 cpv. 3 CPP, per garantire il rispetto del diritto di essere
sentito – che si traduce nel diritto di partecipare all’assunzione della prova (DTF non pubblicata 1.
maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF
non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid.
5.1
; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF
131.
I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a,
DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag.
11.
con citazioni) - il giudice deve rendere attento l’imputato del cambiamento
di natura del verbale, avvisandolo che, da registrazione sommaria dello
svolgimento del dibattimento, esso si trasforma in accertamento con valore di
prova, potenzialmente rilevante per la decisione e deve dargli la possibilità
di partecipare alla verbalizzazione delle sue dichiarazioni (cfr., per
analogia, gli art. 114 e 115 CPP, in particolare 114 cpv. 2 secondo cui il
verbale deve essere letto ad alta voce dal verbalizzante in modo che i presenti
lo sentano ed è facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte).
L’ avvertenza
di cui s’è detto e il rispetto dei diritti dell’accusato devono emergere in
modo chiaro e univoco dal verbale.
2.4
Nel verbale del dibattimento 14 maggio 2008 sono riportate diverse
affermazioni del ricorrente che modificano in modo sostanziale quanto scaturito
dall’istruttoria pre-dibattimentale e che rientrano, dunque, nell’ipotesi dell’
art. 255 cpv. 3 lett. b CPP.
Tra queste, va annoverata anche quella censurata
da RI 1: si tratta, infatti, di una dichiarazione che non si ritrova nel
materiale probatorio raccolto dagli inquirenti e che, con esso, contrasta.
Una tale affermazione (peraltro determinante per
l’esito del processo) doveva dunque essere verbalizzata nel rispetto del
diritto di essere sentito, conformemente alle modalità menzionate al
considerando precedente.
3.
Dal verbale in esame non risulta che
l’imputato sia stato informato che le sue dichiarazioni venivano verbalizzate
e, pertanto, nemmeno risulta che gli sia stato concesso di esercitare il suo
diritto di essere sentito nella forma di una partecipazione all’assunzione
della prova (cfr verbale dibattimento pag. 2-3 ).
Al contrario. Così come redatto, nella parte
dedicata all’interrogatorio dell’imputato, esso appare essere la redazione
unilaterale di un riassunto delle dichiarazioni da questi rese.
In queste condizioni, non si può che considerare
che il verbale è stato redatto in violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (art. 29 cpv. 2 Cost.): esso non può, pertanto, essere
considerato un valido supporto probatorio per l’accertamento del fatto
contestato.
4.
Se ne conclude che, senza che sia necessario
pronunciarsi sulle altre censure sollevate dal ricorrente, il ricorso va
accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti vengono
rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.
5.
Gli oneri processuali sono posti a carico
dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata,
gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo
giudizio.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al
ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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