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Decisione

17.2008.43

Le deposizioni rese al dibattiemnto devono essere verbalizzate solo nei casi di cui all'art. 255 cpv. 3 CPP. In questi casi l'imputato deve essere informato del suo diritto di parteciapre all'assunzio

16 settembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.RI 1 lamenta l’arbitrarietà

dell’accertamento secondo cui egli sarebbe stato avvertito dal signor __________

che i diffusori acquistati presso la __________ non potevano essere venduti sul

territorio svizzero (sentenza pretura penale, pag. 9).

2.1. Il giudice di prime cure ha accertato che il ricorrente

“sapeva che vi era una questione relativa alla

concorrenza e ai brevetti per quel che riguarda il commercio dei profumi per

auto di questo genere o perlomeno doveva avere il dubbio che vi fossero

problemi di questo tipo” (sentenza consid 7e) sulla

base di una serie di dichiarazioni dell’imputato contenute nel verbale del

dibattimento (cfr consid 7b e 7c). Fra queste, la più significativa e rilevante

è l’ammissione del ricorrente secondo cui “il signor __________, sua persona

di riferimento presso la __________ lo aveva avvertito che non avrebbe potuto

vendere i prodotti in questione in Svizzera; al che gli aveva semplicemente risposto

che i profumi sarebbero rimasti nel magazzino” (sentenza consid. 7b pag.

9).

2.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto di non avere mai

dichiarato quanto verbalizzato al dibattimento circa la pretesa avvertenza

fattagli da __________ (ricorso pag. 5). Dopo avere ribadito di non avere mai

detto di essere stato avvertito del divieto di commercializzazione in Svizzera

dei diffusori, il ricorrente ha rilevato di non comprendere “per quale

motivo tale affermazione impropria abbia trovato spazio nel contesto di un

verbale che, per il resto, in grandi linee, riflette correttamente quanto

asserito dall’imputato in sede dibattimentale”. Ipotizzando che ciò sia

stato il frutto di un malinteso o di un’incomprensione, egli prosegue rilevando

come tale verbalizzazione non corrispondente a quanto da lui dichiarato non

possa essere usata come valido supporto probatorio per l’accertamento della sua

consapevolezza dell’esistenza “di un problema” o di “una questione

relativa alla concorrenza e ai brevetti” legati alla commercializzazione

dei diffusori in questione.

2.3. Riguardo la censura ricorsuale, si rileva, dapprima, come

l’accertamento contestato sia stato determinante per il giudizio impugnato, in

particolare per la conclusione secondo cui il ricorrente ha intenzionalmente

violato le norme della LCSl e della LBI. E’ stato, in effetti, l’accertamento

secondo cui il ricorrente è stato avvertito da __________ circa il divieto di

vendere i diffusori in Svizzera che ha vanificato la tesi sostenuta dall’imputato

di avere agito in buona fede, o meglio di avere venduto tali diffusori pensando

di poterlo legittimamente fare.

Gli altri

elementi considerati dal giudice di prime cure (il fatto che RI 1 fosse

commerciante di lunga data, che avesse registrato una propria invenzione e

dunque sapesse dell’esistenza della LBI e dei suoi meccanismi, che sapesse

della pubblicità dei diffusori “Jean Albert” su Rete 3iii e che gli stessi

fossero in vendita in Posta, che non si fosse informato presso la __________ se

i profumi etichettati “Compagnia delle Indie” fossero autentici, cfr. sentenza

pretura penale, pagg. 8-10) sono di natura evidentemente indiziaria e non

bastano a fondare l’accertamento secondo cui egli sapesse del divieto di

commercializzare i diffusori in Svizzera (o, perlomeno, avesse seriamente preso

in considerazione tale eventualità).

Occorre, quindi, visto il tenore della censura e

quanto appena indicato, verificare se il verbale del dibattimento può

costituire valido mezzo di prova per l’accertamento che ha portato alla

condanna del ricorrente.

Secondo l’art.

255 CPP, il verbale del dibattimento, oltre alle formalità di cui al cpv. 1,

deve indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché

l’osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli

atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni, le

decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza; a richiesta di una

parte, la verbalizzazione di quanto procede può avvenire dettagliatamente (cpv.

2).

Giusta il cpv.

3 di questo disposto, le risposte dell’accusato, così come quelle dei periti e

dei testimoni, vanno riportate nel verbale soltanto nelle seguenti ipotesi:

- nei casi previsti dagli art. 246 e 248 CPP (lett. a),

Considerandi

- se queste persone sono interrogate per la prima volta al

dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in

istruttoria (lett. b)

- d’ufficio o su richiesta delle parti (lett. c).

I materiali

legislativi precisano che la ratio di quanto disposto alle lett. b e c del cpv.

3.

dell’art. 255 CPP – applicabile anche ai dibattimenti celebrati davanti alla

Pretura penale in forza del rinvio di cui all’art. 273 CPP - è quella di

permettere all’autorità di ricorso di conoscere le deposizioni e dichiarazioni

non contenute negli atti istruttori oppure in contrasto con gli stessi e quindi

di permettere un giudizio che comprenda anche le emergenze dibattimentali (messaggio

3163.

del 11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP del 10 luglio

1941, ad art. 209 pag. 243).

Si osserva,

dunque, come nell’ipotesi dell’art. 255 cpv. 3 CPP il verbale dibattimentale

cambi la sua natura. Da semplice e sommaria registrazione dello svolgimento del

dibattimento con lo scopo di garantire l’osservanza delle sue formalità (art.

255.

cpv. 1 e 2), esso diventa un mezzo di prova con cui si procede ad un

accertamento dibattimentale che va ad aggiungersi alle altre prove che

costituiscono il materiale probatorio su cui il giudice deve fondare il proprio

giudizio.

Come tale,

esso si apparenta ad un verbale d’interrogatorio ai sensi dell’art. 114 CPP e,

pertanto, il giudice, redigendolo, deve garantire all’imputato i diritti della

difesa, in particolare il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2

Cost. (cfr. DTF 124 V 390 e s.; SGGVP 1999 N. 75).

Proprio

determinandosi su quest’aspetto, il Tribunale federale ha recentemente

osservato che l’art. 275 CPP non impedisce ovviamente una verbalizzazione che

si riferisca alla norma valida per i processi davanti ad una corte del

tribunale penale cantonale, ritenuto che il verbale del dibattimento deve

comunque assolvere i requisiti imposti dal rispetto del diritto di essere

sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) e dell’art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 6B_437/2008).

Nell’ipotesi

dell’art 255 cpv. 3 CPP, per garantire il rispetto del diritto di essere

sentito – che si traduce nel diritto di partecipare all’assunzione della prova (DTF non pubblicata 1.

maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF

non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid.

5.1

; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF

131.

I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a,

DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag.

11.

con citazioni) - il giudice deve rendere attento l’imputato del cambiamento

di natura del verbale, avvisandolo che, da registrazione sommaria dello

svolgimento del dibattimento, esso si trasforma in accertamento con valore di

prova, potenzialmente rilevante per la decisione e deve dargli la possibilità

di partecipare alla verbalizzazione delle sue dichiarazioni (cfr., per

analogia, gli art. 114 e 115 CPP, in particolare 114 cpv. 2 secondo cui il

verbale deve essere letto ad alta voce dal verbalizzante in modo che i presenti

lo sentano ed è facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte).

L’ avvertenza

di cui s’è detto e il rispetto dei diritti dell’accusato devono emergere in

modo chiaro e univoco dal verbale.

2.4

Nel verbale del dibattimento 14 maggio 2008 sono riportate diverse

affermazioni del ricorrente che modificano in modo sostanziale quanto scaturito

dall’istruttoria pre-dibattimentale e che rientrano, dunque, nell’ipotesi dell’

art. 255 cpv. 3 lett. b CPP.

Tra queste, va annoverata anche quella censurata

da RI 1: si tratta, infatti, di una dichiarazione che non si ritrova nel

materiale probatorio raccolto dagli inquirenti e che, con esso, contrasta.

Una tale affermazione (peraltro determinante per

l’esito del processo) doveva dunque essere verbalizzata nel rispetto del

diritto di essere sentito, conformemente alle modalità menzionate al

considerando precedente.

3.

Dal verbale in esame non risulta che

l’imputato sia stato informato che le sue dichiarazioni venivano verbalizzate

e, pertanto, nemmeno risulta che gli sia stato concesso di esercitare il suo

diritto di essere sentito nella forma di una partecipazione all’assunzione

della prova (cfr verbale dibattimento pag. 2-3 ).

Al contrario. Così come redatto, nella parte

dedicata all’interrogatorio dell’imputato, esso appare essere la redazione

unilaterale di un riassunto delle dichiarazioni da questi rese.

In queste condizioni, non si può che considerare

che il verbale è stato redatto in violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (art. 29 cpv. 2 Cost.): esso non può, pertanto, essere

considerato un valido supporto probatorio per l’accertamento del fatto

contestato.

4.

Se ne conclude che, senza che sia necessario

pronunciarsi sulle altre censure sollevate dal ricorrente, il ricorso va

accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti vengono

rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.

5.

Gli oneri processuali sono posti a carico

dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata,

gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo

giudizio.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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