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Decisione

17.2008.44

Omicidio colposo causato dall'esplosione accidentale di una bomba pirotecnica. Posizione di garante giusta l'art. 17 LEspl

16 settembre 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i fuochi abbracciato al signor PC 1” (sentenza consid. 6).

4.

La perizia giudiziaria effettuata - le cui

conclusioni sono state fatte proprie dal primo giudice - ha stabilito che il

dramma è stato causato, non da materiali difettosi, ma unicamente

dall’insufficiente ancoraggio al suolo della batteria no. 6 (sentenza consid. 7

pag. 14-15; consid. 17 pag. 22-23).

Il perito giudiziario

ha, poi, accertato che, nella posa e utilizzo della batteria, vi è stata una

violazione delle prescrizioni sulla distanze minime emanate dalla SKF e che

sono stati usati dei mortai in metallo che dovrebbero essere evitati per il

calibro in questione poiché troppo pericolosi in caso di deflagrazione interna

del razzo: queste ultime mancanze sono state, però, ritenute prive di un

rapporto causale con l’incidente (sentenza consid. 8 pag. 15-16).

5. Al momento della consegna della batteria, né RI 1 né RI 2 hanno

dato ad __________ delle istruzioni in merito all’utilizzo dei fuochi

d’artificio (sentenza consid. 19 e 20, pag. 24-26).

Nemmeno – secondo gli

accertamenti del primo giudice – informazioni su tale questione sono state date

dai loro ausiliari.

Le dichiarazioni

contrarie di __________ – figlio della moglie di RI 1 che ha effettuato la

consegna della merce – (22.5.2006 e 22.11.2006) confermate a più riprese da __________,

presente alla consegna della batteria, sono state ritenute inattendibili dal

primo giudice (sentenza consid. 21 pag. 26-27).

6. Il primo giudice ha accertato che RI 1 e RI 2 hanno ritenuto di

potersi esimere dall’istruire __________ sul modo d’uso poiché essi pensavano

che “__________ disponeva di personale qualificato” poiché, in

particolare, uno dei dipendenti della ditta – __________ – aveva frequentato

nel 1998 un corso sull’utilizzo del materiale pirotecnico tenuto da __________.

Sulla questione, il

primo giudice ha, poi, accertato che “nonostante la presenza tra il

personale di __________ di una persona da loro formata nel 1998 fosse una

premessa per vendere spettacoli pirotecnici prescindendo da una puntuale

erudizione”, gli imputati non hanno mai verificato, né nel 2003 né nel

2004, se questa persona lavorasse effettivamente ancora per la ditta

acquirente, ciò che non era più il caso sin dal 2001.

7.

Pertanto – ha concluso il primo giudice – non

essendosi mai preoccupati di informare __________ che era sempre,

indipendentemente dal tipo di terreno, indispensabile assicurare al suolo o fra

di loro le batterie – “elementare ma quanto mai decisiva informazione

all’acquirente” – RI 1 e RI 2 “hanno palesemente infranto il dovere di

informazione cui erano sottoposti”.

Questa conclusione – ha

continuato il giudice di prime cure – non è scalfita dal fatto “di avere

impartito qualche nozione oltre 6 anni prima o quello che un dipendente di __________,

pure 6 anni prima, abbia seguito una giornata di formazione: l’informazione

sull’utilizzo dei fuochi d’artificio va, infatti, sempre data” (consid. 23 pag.

28-29).

8. Precisato, poi, come a RI 1 e RI 2 debba venire attribuita una

posizione di garante visto , in particolare, l’art. 17 LEspl, il primo giudice

ha ritenuto come, in concreto, vi sia nesso di causalità naturale ed adeguata

fra le omissioni degli imputati e il verificarsi del decesso e delle lesioni

degli spettatori dello spettacolo pirotecnico, precisando che la successiva

mancanza di __________ non è tale da rompere l’adeguatezza del nesso causale

(sentenza consid. 29 pag. 35).

9. Accertato come sia RI 1 che PA 2 fossero a conoscenza delle

disposizioni di legge in materia, il primo giudice li ha, quindi, riconosciuti

autori colpevoli di omicidio colposo nonché di lesioni colpose per avere, nella

loro veste di soci e gerenti della società __________, cagionato per negligenza,

omettendo di istruire l’acquirente dei fuochi d’artificio sul loro utilizzo, la

morte di __________ e le lesioni patite dagli altri spettatori.

In

applicazione della pena, il giudice della pretura penale ha condannato:

-

RI 2 alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 150.–, per un totale di fr. 11 250.– (sospesa condizionalmente per 2 anni),

alla multa di fr. 2 000.– (che in caso di mancato pagamento verrà sostituita con una

pena detentiva di 20 giorni) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per

complessivi fr. 2 510.–.

-

RI 1 alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 120.–, per un

totale di fr. 9 000.– (sospesa condizionalmente per 2 anni), alla multa di fr. 2 000.– (che in caso

di mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni) e al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 2 510.–. Nei

confronti di quest’ultimo, il giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti

dal Ministero pubblico il 17 febbraio 2003, ma lo ha ammonito formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).

Di transenna, si osserva come anche __________

sia stato riconosciuto autore colpevole degli stessi reati e sia stato

condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 140.–, per un totale di fr. 10’500.– (sospesa condizionalmente per 2

anni), alla multa di fr. 2’000.– (che in caso di mancato pagamento verrà

sostituita con una pena detentiva di 20 giorni)

e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie

per complessivi fr. 5’510.–.

Il

giudice della Pretura penale ha, inoltre, rinviato le parti civili al

competente foro civile, riconoscendo il principio dell’obbligo, gravante i tre

condannati in solido, del risarcimento dei torti morali subiti e dei danni

patiti.

G. RI 2

e RI 1 hanno introdotto il 13 giugno 2008 una dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza pretorile.

Nella motivazione scritta, presentata il 18

luglio 2008, essi postulano il loro totale proscioglimento.

__________ – che pure aveva manifestato

intenzione di ricorrere contro la sentenza di primo grado - ha, in data 15

luglio 2008, ritirato la propria dichiarazione di ricorso.

Con osservazioni 30 luglio 2008, 11 agosto 2008 e

18 agosto 2008, il sostituto procuratore pubblico, rispettivamente le parti

civili, propongono di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali

di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena

possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura

di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle

una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma

occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.

Nel loro ricorso, RI 1 e RI 2 censurano di arbitrario l’accertamento

secondo cui __________ non sia stato da loro istruito sull’utilizzo del

materiale pirotecnico al momento della consegna.

2.1

Il giudice di prime cure ha accertato tale omissione fondandosi,

oltre che sulle dichiarazioni di __________ (consid. 18) e di __________ (consid.

20.

in fine), su quelle degli stessi ricorrenti (consid. 19 e 20) che, in

sostanza, come rilevato sopra, hanno ammesso di non avere dato istruzioni

particolari a __________ ritenendo fossero superflue dal momento che la __________

era una ditta seria, che disponeva di personale qualificato.

Le dichiarazioni di senso contrario fatte da __________

e confermate da __________ sono state ritenute inattendibili poiché in palese

contraddizione con le versioni fornite da tutti e tre gli imputati - “compresi

i loro principali” - e poiché “poco credibili” apparendo “alquanto

singolare il fatto che essi abbiano ricordato esattamente, nel dettaglio,

quanto detto ad __________ ma non siano stati nemmeno in grado di riconoscerlo”

e essendo inverosimili le motivazioni da loro riferite del preteso rifiuto di __________

di essere istruito sulle modalità di utilizzo del materiale pirotecnico, in

particolare poiché “ la frase che loro sostengono essere stata da lui

pronunciata quale reazione ad un tentativo di erudizione sulla necessità e

sulle modalità di ancoraggio al suolo delle batterie , cioè “abbiamo sempre

fatto così” non ha alcun senso, dato per assodato che __________ non si è mai

occupata direttamente di sparare fuochi d’artificio” (sentenza consid. 21; cfr.

anche 27).

2.2

Secondo i ricorrenti, il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio

accertando che essi non hanno istruito __________ sul modo d’uso poiché “prima

di tutto le testimonianze di __________ e __________ attestano l’esatto

contrario e non si capisce (ma soprattutto non viene assolutamente motivato e

reso credibile) il motivo per il quale le testimonianze non possono essere

prese in considerazione” (ricorso pag. 5).

Inoltre – continua – __________, “dipendente

di __________ appositamente mandato a seguire il corso d’istruzione” ha

dichiarato di avere “informato __________ in merito alle norme di sicurezza

e alle modalità di fissare le batterie” (ricorso pag. 6).

2.3

Sull’accertamento pretorile della mancata istruzione di __________

da parte dei responsabili della __________ al momento della presa in consegna

del materiale pirotecnico utilizzato ad __________ l’arbitrio è lungi

dall’essere dimostrato.

Come visto, il pretore ha fondato tale suo

accertamento sulle concordi dichiarazioni – non solo di __________ – ma anche

degli stessi ricorrenti (che oggi sostengono temerariamente il contrario)

nonché su una del tutto legittima, doverosa e sostenibile valutazione critica

della portata probante delle dichiarazioni di __________.

Risibile è, poi, l’argomentazione relativa a __________:

al di là del fatto che questi non è più alle dipendenze della __________ ormai

da anni, non può certo essere seriamente preteso che l’accertamento secondo cui

a suo tempo questi ha riferito a __________ “le principali norme di

sicurezza e di manipolazione” (ricorso pag. 7) rende arbitrario

l’accertamento secondo cui, nel luglio 2004, a __________ non è stata data alcuna istruzione sull’utilizzo del materiale a quel momento acquistato.

Su questo punto, il ricorso, nella limitata

misura in cui è ricevibile, va respinto.

3.

Pur se in modo formalmente discutibile, i ricorrenti contestano

le conclusioni di diritto del primo giudice riguardo l’esistenza di un loro obbligo

di istruire.

3.1

Il primo giudice ha ricordato i principi di legge applicabili alla

fabbricazione, importazione e vendita di materiale pirotecnico rilevando come

il settore dei fuochi d’artificio sia regolamentato dalla legislazione sugli

esplosivi (art. 1 LEspl), precisando che il principio di base è che esplosivi e

mezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo

la vita e la salute degli utenti e di terzi (art. 8a LEspl), ritenuto che

chiunque commercia con esplosivi o fuochi d’artificio deve adottare tutti i

provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente

pretendere (art. 17 LEspl).

Proseguendo, il giudice di prime cure ha

ricordato che, giusta l’allegato n. 1 all’Ordinanza sugli esplosivi e i pezzi

pirotecnici, i pezzi pirotecnici per lo spettacolo si suddividono in 4

categorie, rilevando come i fuochi appartenenti alla IV categoria – cui

appartengono tutti i corpi pirotecnici usati per l’allestimento dello

spettacolo n. 4 sparato ad Agra nel 2002 e nel 2004 - abbiano una notevole

pericolosità potenziale tanto che essi non possono essere venduti nel commercio

al dettaglio e neppure a minorenni (art. 7 cpv. 2 OEspl).

Il primo giudice ha, poi, rilevato come, a norma

dell’art. 26 cpv. 3 OEspl, ai pezzi pirotecnici devono essere allegate

istruzioni per l’uso che descrivono la manipolazione e le misure di sicurezza e

che rendono attenti sui rischi specifici del prodotto ed ha precisato come

questa norma valga soltanto per i fuochi delle categorie da I a III ma non si

applichi a quella della categoria IV poiché questi ultimi possono essere

forniti dal venditore soltanto dopo che l’utilizzatore è stato specificatamente

istruito. Concludendo su questo punto, il primo giudice ha precisato che la

norma applicabile “parla di istruzione, non di mera informazione”

(sentenza consid. 16).

Proseguendo, il primo giudice ha ricordato come

l’obbligo di istruzione “vale anche nei confronti di un rivenditore quale la

__________” che, nei confronti della __________, ha “comunque un ruolo

di utilizzatore ai sensi dell’art. 26 cpv. 5 OEspl” ed ha rilevato che

questo obbligo esiste di principio nei confronti di ogni acquirente di fuochi

di categoria IV e può venire affievolito soltanto “in ragione della

conoscenza specifica tra i partner contrattuali, in base alla quale si potrebbe

prescindere dall’istruzione, rispettivamente dall’allestimento di un protocollo

di vendita, ad ogni consegna di materiale pirotecnico” quando, cioè, “il

venditore, sulla scorta dei suoi rapporti frequenti ed approfonditi con il suo

cliente-rivenditore, è nelle condizioni di poter stabilire con sufficiente

certezza che questi dispone delle conoscenze necessarie a garantire il rispetto

di tutte le prescrizioni di sicurezza e la tutela della salute delle persone”

(sentenza consid. 22).

Tornando al caso concreto, il primo giudice ha

rilevato come la mancata istruzione di __________ sia “da ricondurre al

presupposto, dal quale sia RI 1 che RI 2 sono partiti, che __________ fosse

ancora alle dipendenze della società”. Si è trattato di una convinzione

colpevolmente errata, da ricondurre al fatto che - nonostante rapporti fra le

due ditte non fossero, al di là della loro regolarità, “densi al punto da

poter affermare che tra i dirigenti delle stesse vi fossero delle relazioni

personali intense”

- i due non si sono presi la briga di verificare

se davvero __________ fosse ancora alle dipendenze della __________ (cosa che

non era più dal 2001). Neppure – ha sottolineato il primo giudice – i due

imputati hanno ritenuto di dover appurare quali fossero le cognizioni di __________

in materia né se le istruzioni date da __________ nel 1998 fossero state correttamente

assimilate da __________ , “rispettivamente se fossero state trasmesse a

qualcuno al momento della sua partenza” (sentenza consid. 22).

Pertanto – ha concluso il primo giudice – “di

fronte a simili circostanze non è possibile arrivare a sostenere che la __________

si conoscessero a tal punto da consentire a RI 1 e RI 2 di prescindere da una

precisa istruzione sul materiale fornito e sulle misure di sicurezza da

adottare”.

Dopo avere sottolineato come, nel caso concreto,

la consegna sia stata “affrettata, senza particolari discussioni o approfondimenti,

quasi si trattasse di una vendita al dettaglio come quelle effettuate dai

grandi magazzini”, il primo giudice ha voluto ancora sottolineare che la

legge “non lascia spazio alla routine quando si tratta di vendita di fuochi

d’artificio della categoria IV”, avendo ognuno di questi esplosivi “le

sue peculiarità” e il loro uso essendo “influenzato da tutta una serie

di condizioni (morfologia del luogo di lancio, altitudine, condizioni

atmosferiche, distanze dal pubblico, potenza delle cariche, numero dei mortai,

ecc.) che rende indispensabile procedere ogni volta ad illustrare

all’utilizzatore le modalità d’uso e le precauzioni da adottare” (sentenza consid.

23).

Il pretore penale ha, quindi, concluso che

sarebbe bastato poco agli imputati per verificare che __________ non era più

alle dipendenze di __________ da ormai diversi anni e che quest’ultimo era “un

completo dilettante in materia ed ignorava anche le più elementari norme di

sicurezza, così come sarebbe bastato un nulla per far passare il messaggio che

avrebbe permesso di evitare la tragedia, cioè che le batterie andavano sempre

assicurate”. Il fatto che __________ commerciasse da decenni in armi e che

fosse conosciuta come una ditta seria non permetteva agli imputati di

discolparsi, non potendo questi ultimi assimilare i fuochi d’artificio della

categoria IV alle armi e nemmeno agli esplosivi in genere, poiché essi hanno

prerogative molto particolari e necessitano di istruzioni specifiche. Pertanto

– ha concluso il giudice della Pretura penale – agli imputati deve essere

addebitata una negligenza colposa (sentenza, pag. 27-30 consid. 22-24 , pag. 31

consid. 26, pag. 34 consid. 28, pag. 35-36 consid. 29-30).

Infine, il primo giudice ha, poi, precisato che

l’acquisto operato da __________ non ha avuto alcun effetto liberatorio nei

confronti dei responsabili della __________, essendovi stato un semplice “avvicendamento

nella posizione di garante in quanto __________ ha assunto il ruolo, di per sé

ambivalente, di acquirente e rivenditore al dettaglio, senza che però la sua

entrata in causa permetta di escludere una responsabilità parallela dei signori

RI 1 e RI 2 a fronte di omissioni colpevoli da parte loro”. Ci si è trovati

quindi – ha sottolineato – “al cospetto di un caso in cui vi sono delle

posizioni di garante a catena o a cascata”.

3.2

In modo poco strutturato, i ricorrenti sembrano sostenere che non

incombeva loro nessun obbligo di istruzione nei confronti di __________ poiché

questi era “per loro persona seria affidabile e addirittura più istruita di

loro” e poiché non potevano “immaginare che l’esplosivo sarebbe stato

consegnato in cinque minuti all’utilizzatore finale senza alcuna istruzione e/o

assistenza” (ricorso pag. 4) e, ancora, poiché, in realtà, __________ era

stato a suo tempo istruito sul modo di utilizzare i fuochi d’artificio da __________

(ricorso pag. 6 e 7).

Pertanto – concludono su questo punto – non può

venir loro addossata alcuna negligenza: essi hanno “infatti, allestito e

venduto uno spettacolo su richiesta di una ditta esperta, conosciuta e con

tanto di autorizzazione pluridecennale” (ricorso pag. 10).

3.3

A ragione, i ricorrenti non contestano che ad essi – in quanto

venditori di materiale pirotecnico – incombe di principio, nel caso di ogni

vendita, un obbligo di prudenza, che (così come puntualmente sottolineato da PC

8.

e PC 4 nelle loro osservazioni), in concreto, si traduce in un obbligo di

istruzione dell’acquirente fondato, oltre che sulle disposizioni della LEspl

correttamente citate dal giudice di prime cure, anche sui principi sviluppati

nell’ambito della responsabilità penale in seno alle aziende (DTF 121 IV 15 e

rif.) nonché sulle norme della legge federale sulla responsabilità per danno

dei prodotti (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a LRDP ritenuto che istruzioni lacunose

sull’utilizzo dei prodotti costituiscono difetti, BSK OR I – Fellmann, nota 13

ad 4 LRDP).

I ricorrenti si limitano a sostenere che era, in

concreto, realizzata la situazione di vendita ad acquirente esperto nella

manipolazione di fuochi d’artificio che, così come indicato dal giudice di

prime cure, attenua ed annulla l’obbligo di istruzione del venditore “ritenuto

che si tratterebbe di un’operazione superflua e ridondante” (sentenza consid.

22.

).

Tuttavia, la tesi ricorsuale si diparte da una

situazione di fatto diversa da quella accertata dal primo giudice.

Non soltanto il giudice di prime cure ha ritenuto

che __________ informò __________ soltanto in modo sommario e non approfondito

(da lui ricevette solo “alcune delucidazioni per sommi capi”)

sull’utilizzo di questo materiale e che __________ era “un completo

dilettante” in materia di fuochi d’artificio tanto che “ignorava

anche le più elementari norme di sicurezza”.

Ma, soprattutto, il primo giudice ha accertato

che i rapporti fra le due ditte non erano tali per cui la __________ potesse

ritenersi in una delle situazioni in cui l’obbligo di istruzione viene a

cadere. Le due ditte erano partners occasionali; esse si sentivano soltanto

nelle due settimane che precedono la festa nazionale “e solo per

l’ordinazione dei fuochi e la loro consegna che sono risultate avvenire in

maniera affrettata, senza particolari discussioni o approfondimenti, quasi si

trattasse di una vendita al dettaglio come quelle effettuate dai grandi

magazzini” (sentenza consid. 22).

Contro questi accertamenti non è stata presentata

– perlomeno in termini che ne permettessero la ricevibilità – censura

d’arbitrio.

Non basta, a questo proposito, ripetere che la __________

era una ditta specializzata, seria e con esperienza nel campo degli esplosivi

per dimostrare che l’accertamento secondo cui __________ era un “completo

dilettante” è un arbitrio: il ricorrente avrebbe dovuto – per almeno

tentare di dimostrare arbitrio – confrontarsi con l’opinione del primo giudice

secondo cui essi erano perfettamente coscienti che non si possono assimilare i

fuochi d’artificio della categoria IV (fuochi d’artificio con notevole pericolosità

potenziale) alle armi e nemmeno agli esplosivi in genere, poiché i primi hanno

prerogative molto particolari e necessitano di istruzioni specifiche (v.

allegato n. 1 dell’Ordinanza sugli esplosivi e i pezzi pirotecnici e art. 26

cpv. 3 OEspl).

Né basta continuare a sostenere che i ricorrenti

potevano pensare che alle dipendenze della __________ vi fosse personale

specializzato in quanto __________ (che in realtà aveva lasciato la __________

nel 2001) aveva partecipato ad un corso tenuto da Pancaldi nel 1998. Ancora

una volta, i ricorrenti avrebbero dovuto almeno tentare di confrontarsi con le

argomentazioni del primo giudice secondo cui, proprio a causa dei rapporti

sporadici che avevano con __________ , essi non erano nella condizione di

legittimamente ritenere quanto sostengono e che, perciò, essi avrebbero, in

ogni caso, almeno dovuto verificare se __________ fosse ancora alle dipendenze

della __________ .

Pertanto, gli accertamenti del primo giudice

riguardo, da un lato, la totale inesperienza di __________ in materia di

fuochi d’artificio e, d’altra parte, la sporadicità dei rapporti fra __________

e __________ vincolano questa Corte.

Stanti l’accertamento pretorile sulla sporadicità

dei rapporti fra le due ditte e sulla mancata conoscenza da parte della __________

delle reali competenze del personale occupato dalla __________ , è temerario

sostenere che i ricorrenti potevano legittimamente ritenere __________ una

persona cognita nella manipolazione e nell’utilizzo dei fuochi pirotecnici

oppure potessero ritenere che alle dipendenze di __________ vi fosse

personale specializzato in tale settore al punto da rendere “ridondante”

un’istruzione.

Pertanto – anche volendo fare astrazione dal

fatto che il rimedio si dimostra irricevibile per carenza di motivazione e,

pertanto, pone seri interrogativi di ammissibilità – pure su questo

punto il ricorso va respinto.

4.

Continuando nel loro esposto, i ricorrenti affermano che “l’atteggiamento

assunto da __________ che non può essere qualificato se non di una

superficialità disarmante interrompe ogni e qualsiasi nesso di causalità

adeguata” (ricorso pag. 10). Essi non potevano immaginare – continuano nel

ricorso - che questi avrebbe a sua volta consegnato il materiale “in cinque

minuti” a “persone così altamente inesperte e soprattutto secondo modalità

dilettantesche” e senza ragguagliarle sulla loro manipolazione. Ai

ricorrenti, quindi, non si può imputare “l’atteggiamento assolutamente

scriteriato adottato da __________ ”. La “superficialità disarmante”

di __________ avrebbe per finire – sostengono i ricorrenti – interrotto “ogni

e qualsiasi nesso di causalità adeguata” con gli accadimenti di quella sera

(ricorso, pag. 2-11)

4.1

Sul tema della causalità, il primo giudice ha, dapprima, osservato

che “si può senza ombra di dubbio concludere che il nesso di causalità

naturale tra la morte, rispettivamente, le lesioni delle vittime e le omissioni

degli imputati sia dato: in effetti, se RI 1 e RI 2 avessero puntualmente

istruito __________ , in special modo rendendolo attento sul fatto che le batterie

andavano ogni volta assicurate al suolo con picchetti o sacchi di sabbia, egli

avrebbe sicuramente recepito il messaggio ed avrebbe a sua volta passato

l’informazione ai suoi clienti”.

Passando a valutare l’adeguatezza del nesso

causale, il primo giudice ha rilevato che “sia la mancata istruzione di __________

che la mancata istruzione agli utilizzatori dei pezzi pirotecnici sono idonee

a cagionare, secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale

della vita, l’incidente così come avvenuto il primo agosto 2004”.

Infine, il primo giudice ha ritenuto che le “mancanze

di __________ non sovrastano a tal punto quelle dei coimputati da farle

apparire ininfluenti”. Anzi, “è vero piuttosto il contrario: i

responsabili della __________ , tralasciando di accertarsi sulle effettive

conoscenze in materia di quelli della __________ e non avendo fornito loro i

debiti chiarimenti, hanno concorso a provocare l’incidente” (sentenza consid.

29).

4.2

Su questo punto, il ricorso cade nel vuoto.

Come rilevato da PC 7 e PC 4 (osservazioni 18

agosto 2008 pag. 5 e 6), la tesi ricorsuale secondo cui la responsabilità di __________

interrompe il nesso causale fra la negligenza addebitabile ai ricorrenti e il

realizzarsi del danno “risulta dogmaticamente scorretta” .

La __________ ha un ruolo di garante

(conferitole, in particolare, dall’art. 17 LEspl). Se anche __________ ha

assunto un tale ruolo con la vendita agli organizzatori della festa, ciò non ha

provocato una liberazione della __________ (e meglio, dei qui ricorrenti)

che, al contrario, ha conservato intatta la sua qualità di garante e, quindi,

la sua responsabilità (unitamente alla seconda ditta intervenuta),

indipendentemente dal fatto che l’evento si è realizzato soltanto dopo l’omissione

di istruzione di cui s’è resa colpevole __________ , e meglio __________ .

Si è, in concreto, di fronte ad una pluralità di

garanti (cioè di autori colpevoli) che rispondono ognuno per la propria

omissione causale senza che il loro avvicendamento provochi un’interruzione del

nesso causale (cfr. Mario Postizzi, Fusiongesetz und Unterhmensstrafrecht, in

AJP 2/2007, in part. n. 31-33 citato in osservazioni pag. 6).

Pertanto, le responsabilità di __________ non

liberano i ricorrenti dalle loro che derivano, appunto, dall’inosservanza

colpevole del loro obbligo di istruzione dell’acquirente che è stata

correttamente considerata dal primo giudice in nesso causale naturale ed

adeguato con il decesso di __________ e le lesioni subite dagli altri spettatori.

Pertanto, anche su questo punto il ricorso va

respinto.

5.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza, ossia vanno posti a carico dei

ricorrenti (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico dei ricorrenti in solido.

Inoltre, i ricorrenti rifonderanno in solido:

- fr. 1’000.- a PC 8 e PC 4

- fr. 1’000.- a PC 5, PC 7 e PC 6

che hanno presentato osservazioni per il tramite

di un avvocato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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