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17.2008.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 luglio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1.

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9. 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Nella condanna per grave infrazione alle norme della circolazione,

il ricorrente ravvisa una violazione del principio in dubio pro reo da

parte del presidente della Pretura penale, al quale rimprovera di avere

manifestamente violato il principio della presunzione di innocenza,

rispettivamente di avere fondato il giudizio impugnato solo sull’indizio

costituito dal fatto che egli è il detentore del motoveicolo ritratto nella fotografia

agli atti, scattata in occasione del controllo radar, che ha rilevato una velocità

da parte del conducente – che in realtà era la persona alla quale egli aveva prestato

poco prima il citato mezzo – di 78 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado

il vigente limite di velocità di 50 km/h.

3. Premesso che la moto, di cui l’accusato è detentore, è incorsa il 6

novembre 2007 alle ore 10.41 in via __________, in un controllo radar, nel

quale è stata accertata una velocità chiaramente superiore al consentito, il

presidente della Pretura penale ha ricordato che lo stesso prevenuto ha sempre

contestato di essere stato alla guida del mezzo, sostenendo di avere dato in

prestito il medesimo a una persona straniera casualmente conosciuta la sera

precedente in un bar di __________, la quale aveva chiesto tale favore per

sbrigare alcune faccende, prima di ritornare nel suo paese. Davanti alla

polizia, ha proseguito il giudice, dopo avere dichiarato di non conoscere le

generalità del soggetto – presentatosi come “__________” – cui aveva prestato

la moto, il ricorrente ha precisato di avere, la mattina verso le 07.30, incontrato

lo stesso “__________”, presso il __________, soggetto che aveva conosciuto il

giorno prima nel medesimo esercizio pubblico durante una partita di calcetto.

Questi, ha proseguito l’accusa- to, gli ha chiesto se poteva prestargli la moto

in quanto doveva sbrigare alcune faccende, prima di rientrare in Italia.

L’accusato, sempre stando alla sua versione, ha acconsentito, consegnando le

chiavi al suo interlocutore, dopo che questi lo aveva accompagnato a casa.

L’accordo prevedeva che “__________” avrebbe riportato il motoveicolo per le

13.00 presso lo stesso esercizio pubblico, depositando la chiave nel vano di

mezzo. Il che è poi avvenuto (sentenza, pag. 3 con riferimento al verbale di

polizia del 7 novembre 2007). L’imputato, sempre stando alla sentenza

impugnata, ha dipoi soggiunto di abitare con la madre e che all’ora del

controllo si trovava a casa a __________, dove è rimasto fino a quando non è ritornato

al pub. Al dibattimento, ha puntualizzato il primo giudice, l’accusato ha riferito

di avere chiesto a “__________” se fosse in possesso della licenza di condurre

e che questi gli ha mostrato una patente internazionale, che lo abilitava a

guidare motoveicoli. A precisa domanda dello stesso giudice, egli ha risposto

di non avere controllato le generalità del personaggio in discussione (sentenza,

pag. 3).

Nel

valutare tali dichiarazioni, il presidente della Pretura penale ha anzitutto

rilevato che di principio incombe all’autorità provare la colpevolezza di una

persona, puntualizzando tuttavia che, dottrina e giurisprudenza, hanno avuto

modo di stabilire che in caso di infrazione alle norme della circolazione, non

è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio

per la colpevolezza. Un indizio del genere, secondo lo stesso giudice, impone

perciò al detentore di fornire delle spiegazioni. Qualora egli rimanga silente

o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili, il giudice – sempre stando

alla sentenza di primo grado - potrà concludere che era lui il conducente

(sentenza, pag. 4, con riferimento, tra l’altro, alle sentenze del Tribunale

federale 1P. 39/2005 del 5 aprile 2005 e 1P. 6412/200 del 21 aprile 2001). Trattasi,

secondo lo stesso primo giudice, di una applicazione della giurisprudenza della

Corte di Strasburgo (sentenza, pag. 4). Orbene, ha concluso il presidente della

Pretura penale, nella fattispecie il prevenuto ha fornito una spiegazione che

ha dell’inverosimile e che appare finanche pretestuosa, perché non suffragata

dal benché minimo indizio di veridicità. Non risulta infatti credibile, egli ha

spiegato, che l’accusato abbia dato in prestito il suo unico veicolo a uno

straniero di passaggio appena incontrato, di cui non conosceva nemmeno

l’identità, con il rischio che il mezzo potesse essere rubato o anche solo

danneggiato (sentenza, pag. 4). Altrettanto incredibile, ha di poi obiettato lo

stesso giudice, che quando, come asserito, ha dato una occhiata alla licenza di

condurre di “__________”, sempre che lo abbia fatto, egli non abbia profittato

dell’occasione per prendere nota, se non anche dell’indirizzo, per lo meno

delle sue generalità. Strano inoltre che nessuno li abbia visti e possa

confermarlo, rispettivamente che non ci sia qualcuno (per esempio la mamma, una

cameriera o un avventore) che possa dare indicazioni sulla presenza nel pub del

soggetto e sui suoi spostamenti (sentenza, pag. 4). Desta infine interrogativi,

secondo il giudice, il fatto che non sia stata concordata la riconsegna della

moto al domicilio dell’imputato, dato che lo “straniero” lo avrebbe finanche

condotto a casa e conosceva quindi il luogo; se del caso l’accusato lo avrebbe

poi potuto riportare al pub. Solo così egli avrebbe potuto controllare che

tutto fosse in ordine (sentenza, pag. 4–5). In definitiva, secondo il primo

Considerandi

giudice, l’accusato non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di

provare che il conducente fosse un’altra persona. Egli non solo non ha portato,

ma nemmeno si è attivato al fine di fornire un qualche elemento a sostegno

della sua versione, affermando ad arte sempre e unicamente circostanze non

verificabili; per cui non si può che concludere che il racconto del soggetto

fosse un estremo, ma non veritiero, tentativo di difesa, nel senso che era lui

stesso alla guida della sua motocicletta (sentenza, pag. 5).

4.

Secondo il ricorrente, asserendo che dottrina e giurisprudenza hanno

avuto modo di riconoscere che in caso di infrazione alle norme della

circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non è contrario

alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore del mezzo motorizzato

un indizio di colpevolezza, con conseguente obbligo per il detentore stesso di

fornire delle spiegazioni plausibili sulla vicenda, ritenuto che in caso

contrario si potrà concludere che era lui il conducente, il presidente della

Pretura penale ha manifestamente violato il diritto costituzionale, applicando

erroneamente il principio in dubio pro reo e annichilendo il

fondamentale principio della presunzione di innocenza. Giacché, egli rileva, ogni

soggetto, nello stato di diritto, è presunto innocente fino a quando la prova

della sua colpevolezza non sia stata fornita in termini chiari, ritenuto che

una insufficienza di prove va a beneficio dell’accusato in virtù proprio dei

citati principi. In materia di circolazione stradale, sempre secondo il

ricorrente, non esiste alcuna presunzione legale che consente di sostenere che

il detentore di un veicolo ne è il conducente ed è pertanto l’autore

dell’infrazione, come appunto nel caso di un eccesso di velocità constatato

mediante rilevamento radar. La sentenza del Tribunale federale 1P. 39/2005

richiamata dal primo giudice, assevera il ricorrente, non legittima infatti il

giudizio impugnato, dal momento che essa riguarda un caso in cui l’autore era

perseguito per il reato di atti sessuali con fanciulli. Nella fattispecie,

ricorda il ricorrente, vi è solo un indizio, peraltro astratto, costituito dal

fatto che egli è detentore della moto ritratta nella fotografia agli atti.

L’altra sentenza richiamata, obietta il ricorrente, non è invece in alcun modo

pertinente con la fattispecie, verosimilmente per un errore di redazione,

trattandosi di un decreto di stralcio a seguito del mancato versamento

dell’anti- cipo delle spese giudiziarie. La prassi evocata dal primo giudice, fa

poi valere il ricorrente, può e deve essere applicata con estremo ritegno e

grande circospezione, ossia non deve in ogni modo comportare una illegittima

inversione del principio della presunzione di innocenza. I criteri posti a

fondamento dell’am- missione di colpevolezza dell’accusato in una situazione

del, genere, fa valere il ricorrente, devono essere analizzati in modo

approfondito e sicuro: in sostanza o da una parte l’accusato si è rifiutato di

collaborare senza alcun valido e serio motivo, oppure dall’altra la sua

versione dei fatti deve porsi oltre ogni linea di quanto oggettivamente credibile

(DTF 105 Ib 114).

5.

Con argomentazioni del genere, inutilmente prolisse, il ricorrente

si propone con ogni evidenza di equivocare su una fattispecie di una semplicità

palmare. Che il giudice poteva considerare come indizio di colpevolezza (guida

della motocicletta immortalata nella fotografia agli atti) la circostanza che

egli fosse il detentore, rispettivamente il proprietario della stessa moto, il

ricorrente per finire non lo contesta più di quel tanto, e a giusta ragione.

Orbene, di fronte a questa premessa non si può di certo far carico al primo

giudice di avere violato la costituzione, per avere risolto il problema

vagliando la credibilità della versione fornita dall’accu- sato nell’intento di

dimostrare, rispettivamente di rendere verosimile che alla guida dalla

motocicletta vi fosse una terza persona, anziché lui medesimo, come ci si

poteva per principio attendere, dato che si trattava per l’appunto della sua

moto. Tanto meno il ricorrente può seriamente rimproverare lo stesso giudice di

avere stabilito la sua colpevolezza in violazione palese del principio della

presunzione di innocenza, rispettivamente in violazione del principio in dubio

pro reo, per avere ritenuto fuori da ogni logica e ai limiti della

pretestuosità la spiegazione da lui fornita circa il fatto che alla guida della

moto ci fosse un terzo. Non si vede infatti per quali motivi il giudice avrebbe

stravolto la costituzione, ritenendo del tutto inverosimile che l’accusato

abbia affidato la propria motocicletta al primo straniero conosciuto per caso

la sera prima un esercizio pubblico, di cui non conosceva nulla, nemmeno la sua

identità; rispettivamente ponendosi seri interrogativi di fronte all’asserzione

dello stesso accusato di avere dato una occhiata alla licenza di condurre dello

stesso soggetto, senza profittare dell’occasione per prendere nota per lo meno

delle sue generalità; rispettivamente ponendosi ulteriori seri interrogatovi di

fronte al fatto che nessuno abbia visto i due, cosi da confermarlo, come pure

di fronte al fatto che non ci fosse qualcuno in grado di dare indicazioni sulla

presenza dello straniero nel pub e sui suoi spostamenti; rispettivamente

ponendosi ulteriori interrogativi una volta preso atto che non sia stata concordata

la riconsegna della moto al domicilio del prevenuto, dato che “__________” lo

aveva – secondo l’accusato – condotto a casa e conosceva perciò il luogo, in

modo da consentire allo stesso proprietario di controllare se tutto fosse in

ordine. Certo, nel seguito del ricorso il ricorrente si diffonde sulla

concludenza di questi indizi, facendo carico al primo giudice di essere trasceso

in arbitrio nel porli a fondamento del giudizio di colpevolezza. L’esposto,

invero caratterizzato da scarsa forza argomentativa, si esaurisce però a ben

vedere in critiche di chiaro stampo appellatorio, mediante le quali il

ricorrente non va oltre la prospettazione del proprio personale punto di vista,

rispettivamente della propria personale interpretazione degli eventi, con la

posa, tra l’altro, di meri interrogativi; il che non è però consentito in un ricorso

per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, con conseguente inammissibilità

del rimedio al riguardo. Del resto, ogni ulteriori disamina del gravame,

presentato a ben vedere con leggerezza, si appalesa comunque sia superflua,

data l’inconsisten- za delle argomentazioni addotte nel tentativo di contestare

l’evi- denza.

6.

Ne discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve

essere disatteso siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.

1.

in combinazione con l’art. 15 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell’art 291 cpv. 1 CPP

e richiamata per le

spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

1 000.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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