17.2008.45
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31 luglio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
17.2008.45
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, CCRP
Titolo:
Nelle infrazioni alle norme della circolazione, il riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza non costituisce una violazione del principio della presunzione d'innocenza e del principio in dubio pro reo; ale indizio impone al detentore di fornire delle spiegazioni
IN DUBIO PRO REO
PRESUNZIONE D'INNOCENZA
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
Incarto n.
17.2008.45
Lugano
31 luglio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Lardelli e Epiney–Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21
luglio 2008 presentato da
RI 1, attinente di , nato il 3 maggio 1975 a , ivi domiciliato, celibe, meccanico
(patrocinato dall’avv. PA 1)
contro la sentenza emanata il 18 giugno 2008 dal
presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere
accolto il ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 4 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per avere, il 6 novembre 2007 a ______, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per avere circolato con il motoveicolo Gilera targata __________ alla velocità
di 78 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere di fr. 30.–, corrispondenti a complessivi fr. 2 700.–,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e al pagamento di
una multa di fr. 500.–, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni. Egli non ha dipoi
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali
di __________ il 2 giugno 2006, prolungando tuttavia di un anno il relativo periodo
di prova. Ha invece proposto la revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr.
30.– ciascuna per complessivi fr. 1 800.– decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico l’8 ottobre 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento essa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 giorni. Al decreto
di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 18 giugno 2008 il presidente
della Pretura penale ha confermato l’imputazione, condannando RI 1 alla pena di
90 aliquote giornaliere di fr. 50.–, per un totale di fr. 4 500.–, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e a una multa di fr. 500.–,
con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva
è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Rinunciato alla revoca della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei
suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di Locarno il 2 giugno
2006, il Presidente della Pretura penale ha invece revocato il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote da fr.
30.– per complessivi fr. 1 800.– decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino l’8 ottobre 2007, con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60
giorni.
C. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 23 giugno 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi scritti del gravame, presentati il 23 luglio successivo, egli chiede il
proscioglimento dall’impu- tazione di grave infrazione alle norme della
circolazione. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. b e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3,1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1. pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore
qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza
dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133
Fatti
I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1.
pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9. 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Nella condanna per grave infrazione alle norme della circolazione,
il ricorrente ravvisa una violazione del principio in dubio pro reo da
parte del presidente della Pretura penale, al quale rimprovera di avere
manifestamente violato il principio della presunzione di innocenza,
rispettivamente di avere fondato il giudizio impugnato solo sull’indizio
costituito dal fatto che egli è il detentore del motoveicolo ritratto nella fotografia
agli atti, scattata in occasione del controllo radar, che ha rilevato una velocità
da parte del conducente – che in realtà era la persona alla quale egli aveva prestato
poco prima il citato mezzo – di 78 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado
il vigente limite di velocità di 50 km/h.
3. Premesso che la moto, di cui l’accusato è detentore, è incorsa il 6
novembre 2007 alle ore 10.41 in via __________, in un controllo radar, nel
quale è stata accertata una velocità chiaramente superiore al consentito, il
presidente della Pretura penale ha ricordato che lo stesso prevenuto ha sempre
contestato di essere stato alla guida del mezzo, sostenendo di avere dato in
prestito il medesimo a una persona straniera casualmente conosciuta la sera
precedente in un bar di __________, la quale aveva chiesto tale favore per
sbrigare alcune faccende, prima di ritornare nel suo paese. Davanti alla
polizia, ha proseguito il giudice, dopo avere dichiarato di non conoscere le
generalità del soggetto – presentatosi come “__________” – cui aveva prestato
la moto, il ricorrente ha precisato di avere, la mattina verso le 07.30, incontrato
lo stesso “__________”, presso il __________, soggetto che aveva conosciuto il
giorno prima nel medesimo esercizio pubblico durante una partita di calcetto.
Questi, ha proseguito l’accusa- to, gli ha chiesto se poteva prestargli la moto
in quanto doveva sbrigare alcune faccende, prima di rientrare in Italia.
L’accusato, sempre stando alla sua versione, ha acconsentito, consegnando le
chiavi al suo interlocutore, dopo che questi lo aveva accompagnato a casa.
L’accordo prevedeva che “__________” avrebbe riportato il motoveicolo per le
13.00 presso lo stesso esercizio pubblico, depositando la chiave nel vano di
mezzo. Il che è poi avvenuto (sentenza, pag. 3 con riferimento al verbale di
polizia del 7 novembre 2007). L’imputato, sempre stando alla sentenza
impugnata, ha dipoi soggiunto di abitare con la madre e che all’ora del
controllo si trovava a casa a __________, dove è rimasto fino a quando non è ritornato
al pub. Al dibattimento, ha puntualizzato il primo giudice, l’accusato ha riferito
di avere chiesto a “__________” se fosse in possesso della licenza di condurre
e che questi gli ha mostrato una patente internazionale, che lo abilitava a
guidare motoveicoli. A precisa domanda dello stesso giudice, egli ha risposto
di non avere controllato le generalità del personaggio in discussione (sentenza,
pag. 3).
Nel
valutare tali dichiarazioni, il presidente della Pretura penale ha anzitutto
rilevato che di principio incombe all’autorità provare la colpevolezza di una
persona, puntualizzando tuttavia che, dottrina e giurisprudenza, hanno avuto
modo di stabilire che in caso di infrazione alle norme della circolazione, non
è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio
per la colpevolezza. Un indizio del genere, secondo lo stesso giudice, impone
perciò al detentore di fornire delle spiegazioni. Qualora egli rimanga silente
o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili, il giudice – sempre stando
alla sentenza di primo grado - potrà concludere che era lui il conducente
(sentenza, pag. 4, con riferimento, tra l’altro, alle sentenze del Tribunale
federale 1P. 39/2005 del 5 aprile 2005 e 1P. 6412/200 del 21 aprile 2001). Trattasi,
secondo lo stesso primo giudice, di una applicazione della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (sentenza, pag. 4). Orbene, ha concluso il presidente della
Pretura penale, nella fattispecie il prevenuto ha fornito una spiegazione che
ha dell’inverosimile e che appare finanche pretestuosa, perché non suffragata
dal benché minimo indizio di veridicità. Non risulta infatti credibile, egli ha
spiegato, che l’accusato abbia dato in prestito il suo unico veicolo a uno
straniero di passaggio appena incontrato, di cui non conosceva nemmeno
l’identità, con il rischio che il mezzo potesse essere rubato o anche solo
danneggiato (sentenza, pag. 4). Altrettanto incredibile, ha di poi obiettato lo
stesso giudice, che quando, come asserito, ha dato una occhiata alla licenza di
condurre di “__________”, sempre che lo abbia fatto, egli non abbia profittato
dell’occasione per prendere nota, se non anche dell’indirizzo, per lo meno
delle sue generalità. Strano inoltre che nessuno li abbia visti e possa
confermarlo, rispettivamente che non ci sia qualcuno (per esempio la mamma, una
cameriera o un avventore) che possa dare indicazioni sulla presenza nel pub del
soggetto e sui suoi spostamenti (sentenza, pag. 4). Desta infine interrogativi,
secondo il giudice, il fatto che non sia stata concordata la riconsegna della
moto al domicilio dell’imputato, dato che lo “straniero” lo avrebbe finanche
condotto a casa e conosceva quindi il luogo; se del caso l’accusato lo avrebbe
poi potuto riportare al pub. Solo così egli avrebbe potuto controllare che
tutto fosse in ordine (sentenza, pag. 4–5). In definitiva, secondo il primo
Considerandi
giudice, l’accusato non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di
provare che il conducente fosse un’altra persona. Egli non solo non ha portato,
ma nemmeno si è attivato al fine di fornire un qualche elemento a sostegno
della sua versione, affermando ad arte sempre e unicamente circostanze non
verificabili; per cui non si può che concludere che il racconto del soggetto
fosse un estremo, ma non veritiero, tentativo di difesa, nel senso che era lui
stesso alla guida della sua motocicletta (sentenza, pag. 5).
4.
Secondo il ricorrente, asserendo che dottrina e giurisprudenza hanno
avuto modo di riconoscere che in caso di infrazione alle norme della
circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non è contrario
alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore del mezzo motorizzato
un indizio di colpevolezza, con conseguente obbligo per il detentore stesso di
fornire delle spiegazioni plausibili sulla vicenda, ritenuto che in caso
contrario si potrà concludere che era lui il conducente, il presidente della
Pretura penale ha manifestamente violato il diritto costituzionale, applicando
erroneamente il principio in dubio pro reo e annichilendo il
fondamentale principio della presunzione di innocenza. Giacché, egli rileva, ogni
soggetto, nello stato di diritto, è presunto innocente fino a quando la prova
della sua colpevolezza non sia stata fornita in termini chiari, ritenuto che
una insufficienza di prove va a beneficio dell’accusato in virtù proprio dei
citati principi. In materia di circolazione stradale, sempre secondo il
ricorrente, non esiste alcuna presunzione legale che consente di sostenere che
il detentore di un veicolo ne è il conducente ed è pertanto l’autore
dell’infrazione, come appunto nel caso di un eccesso di velocità constatato
mediante rilevamento radar. La sentenza del Tribunale federale 1P. 39/2005
richiamata dal primo giudice, assevera il ricorrente, non legittima infatti il
giudizio impugnato, dal momento che essa riguarda un caso in cui l’autore era
perseguito per il reato di atti sessuali con fanciulli. Nella fattispecie,
ricorda il ricorrente, vi è solo un indizio, peraltro astratto, costituito dal
fatto che egli è detentore della moto ritratta nella fotografia agli atti.
L’altra sentenza richiamata, obietta il ricorrente, non è invece in alcun modo
pertinente con la fattispecie, verosimilmente per un errore di redazione,
trattandosi di un decreto di stralcio a seguito del mancato versamento
dell’anti- cipo delle spese giudiziarie. La prassi evocata dal primo giudice, fa
poi valere il ricorrente, può e deve essere applicata con estremo ritegno e
grande circospezione, ossia non deve in ogni modo comportare una illegittima
inversione del principio della presunzione di innocenza. I criteri posti a
fondamento dell’am- missione di colpevolezza dell’accusato in una situazione
del, genere, fa valere il ricorrente, devono essere analizzati in modo
approfondito e sicuro: in sostanza o da una parte l’accusato si è rifiutato di
collaborare senza alcun valido e serio motivo, oppure dall’altra la sua
versione dei fatti deve porsi oltre ogni linea di quanto oggettivamente credibile
(DTF 105 Ib 114).
5.
Con argomentazioni del genere, inutilmente prolisse, il ricorrente
si propone con ogni evidenza di equivocare su una fattispecie di una semplicità
palmare. Che il giudice poteva considerare come indizio di colpevolezza (guida
della motocicletta immortalata nella fotografia agli atti) la circostanza che
egli fosse il detentore, rispettivamente il proprietario della stessa moto, il
ricorrente per finire non lo contesta più di quel tanto, e a giusta ragione.
Orbene, di fronte a questa premessa non si può di certo far carico al primo
giudice di avere violato la costituzione, per avere risolto il problema
vagliando la credibilità della versione fornita dall’accu- sato nell’intento di
dimostrare, rispettivamente di rendere verosimile che alla guida dalla
motocicletta vi fosse una terza persona, anziché lui medesimo, come ci si
poteva per principio attendere, dato che si trattava per l’appunto della sua
moto. Tanto meno il ricorrente può seriamente rimproverare lo stesso giudice di
avere stabilito la sua colpevolezza in violazione palese del principio della
presunzione di innocenza, rispettivamente in violazione del principio in dubio
pro reo, per avere ritenuto fuori da ogni logica e ai limiti della
pretestuosità la spiegazione da lui fornita circa il fatto che alla guida della
moto ci fosse un terzo. Non si vede infatti per quali motivi il giudice avrebbe
stravolto la costituzione, ritenendo del tutto inverosimile che l’accusato
abbia affidato la propria motocicletta al primo straniero conosciuto per caso
la sera prima un esercizio pubblico, di cui non conosceva nulla, nemmeno la sua
identità; rispettivamente ponendosi seri interrogativi di fronte all’asserzione
dello stesso accusato di avere dato una occhiata alla licenza di condurre dello
stesso soggetto, senza profittare dell’occasione per prendere nota per lo meno
delle sue generalità; rispettivamente ponendosi ulteriori seri interrogatovi di
fronte al fatto che nessuno abbia visto i due, cosi da confermarlo, come pure
di fronte al fatto che non ci fosse qualcuno in grado di dare indicazioni sulla
presenza dello straniero nel pub e sui suoi spostamenti; rispettivamente
ponendosi ulteriori interrogativi una volta preso atto che non sia stata concordata
la riconsegna della moto al domicilio del prevenuto, dato che “__________” lo
aveva – secondo l’accusato – condotto a casa e conosceva perciò il luogo, in
modo da consentire allo stesso proprietario di controllare se tutto fosse in
ordine. Certo, nel seguito del ricorso il ricorrente si diffonde sulla
concludenza di questi indizi, facendo carico al primo giudice di essere trasceso
in arbitrio nel porli a fondamento del giudizio di colpevolezza. L’esposto,
invero caratterizzato da scarsa forza argomentativa, si esaurisce però a ben
vedere in critiche di chiaro stampo appellatorio, mediante le quali il
ricorrente non va oltre la prospettazione del proprio personale punto di vista,
rispettivamente della propria personale interpretazione degli eventi, con la
posa, tra l’altro, di meri interrogativi; il che non è però consentito in un ricorso
per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, con conseguente inammissibilità
del rimedio al riguardo. Del resto, ogni ulteriori disamina del gravame,
presentato a ben vedere con leggerezza, si appalesa comunque sia superflua,
data l’inconsisten- za delle argomentazioni addotte nel tentativo di contestare
l’evi- denza.
6.
Ne discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve
essere disatteso siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.
1.
in combinazione con l’art. 15 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell’art 291 cpv. 1 CPP
e richiamata per le
spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1 000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
–
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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