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Decisione

17.2008.46

Infrazione e contravvenzione alla Legge sul domicilio e la dimora di stranieri. Gerente/affittacamere di un esercizio pubblico. Lex mitior. Posizione di garante in base alla Legge sugli esercizi pubbl

8 maggio 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decreti d’accusa 5 aprile 2007 – tutti passati incontestati in

giudicato – tre donne, fermate presso il __________ 2 il 3 aprile precedente,

sono state condannate a 30 giorni, rispettivamente 60 aliquote giornaliere cui

è stata abbinata una multa per esercizio illecito della prostituzione e per

infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli

stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera e svolto attività

lucrativa abusiva, in particolare al __________ 2.

IM 1 si è, in particolare, occupato di effettuare

le notifiche di soggiorno turistico alla polizia per tutte e tre le donne

condannate (sentenza consid. 4 pag. 5).

C. Con decreto

d'accusa 23 maggio 2007, IM 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

-

infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, nel

periodo 26 febbraio-3 aprile 2007, quale gerente/affittacamere, favorito il

soggiorno di almeno 12 cittadine straniere – che sapeva esercitare un’attività

lucrativa abusiva - fornendo loro a pagamento un alloggio presso il __________

2 (art.23 cpv. 1 LDDS);

-

contravvenzione alla citata legge federale per avere, sempre nella sua qualità

di gerente dell’affittacamere __________, impiegato un numero imprecisato di

cittadine straniere – tra cui le donne di cui si è riferito sopra) – sapendo

che non erano autorizzate a lavorare in Svizzera poiché prive dei permessi

richiesti (art. 23 cpv. 4 LDDS).

In

applicazione della pena, è stata proposta la condanna di IM 1 a 90 aliquote giornaliere di fr 90.- ciascuna per un totale di fr 8.100.-, pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr 3.000.-.

D. Statuendo

su opposizione, con sentenza 8 luglio 2008, il giudice della pretura penale ha

assolto IM 1 da entrambe le imputazioni.

E. Con ricorso 25 luglio 2008 la PP ha chiesto, con l’annullamento

della sentenza impugnata, la conferma del decreto d’accusa.

F. Con

osservazioni 27 agosto 2008, IM 1 ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione (art. 288 lett. a e b CPP) può essere presentato per

errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza

(lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia

eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio

nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole,

discutibile o finanche inesatto. Arbitrario significa manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta,

dunque, criticare la sentenza impugnata. Né è sufficiente contrapporle una

propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia. Occorre,

invece, spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere

annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non soltanto

nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178).

2.

Il giudice di prime cure non ha ritenuto realizzata la fattispecie

di cui all’art. 23 cpv. 1 LDDS (116 LStr) poiché “le prostitute che

prendevano in locazione le camere del __________ 2 venivano regolarmente notificate

dall’imputato alla polizia sulla scorta degli appositi formulari”. Pertanto

– ha considerato il primo giudice – “nel concedere alloggio alle ragazze

nelle camere situate sopra l’esercizio pubblico (..) non si è celata alla

polizia la presenza delle straniere”. In realtà – sempre secondo il primo

giudice – “gli agenti e i funzionari cantonali competenti avevano la

possibilità di effettuare in ogni momento, come poi è successo, tutti i

controlli necessari ad appurare il rispetto delle leggi”. Con l’annuncio “della

presenza di ragazze straniere in un locale che è manifestamente luogo di

prostituzione come il __________ 2, la polizia cantonale e l’ufficio degli

stranieri dispongono di informazioni a sufficienza per valutare se

intervenire o meno” (sentenza consid. 5 pag. 7).

Quanto all’imputata contravvenzione di cui all’art.

123.

cpv. 4 LDDS (117 cpv. 1 LStr), il giudice di prime cure ha ritenuto che la

pubblica accusa “non è riuscita in alcun modo a dimostrare che il prevenuto

abbia avuto un legame contrattuale analogo al contratto di lavoro, mandato o

appalto (…) con le ragazze”. Il giudice ha, al proposito, sottolineato che

le tre ragazze sentite dagli inquirenti (e di cui s’è detto sub B.) hanno

dichiarato di essere arrivate al __________ 2 senza alcun intervento preventivo

di IM 1 e precisato di essere “state libere di fare quel che volevano e che

l’unico loro impegno era quello del pagamento del canone di locazione di fr

150.

- al giorno”. Rilevato, inoltre, che “non vi erano orari di presenza

obbligata, periodi di permanenza minimi o altri tipi di vincoli determinati

dall’accusato o dai suoi datori di lavoro”, il giudice di prime cure ha

concluso che “la punibilità di IM 1 ai sensi dell’art. 117 LStr” - lex

mitior rispetto all’art. 123 cpv. 4 LDDS – “è da escludere” (sentenza consid.

6.

pag. 8).

3.

La ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 23 LDDS.

In

relazione all’art. 23 cpv. 1 cifra 5 LDDS, ricorda i principi stabiliti dal TF

nelle sentenze non pubblicate del 27 luglio 1990 (6S183/1990), del 18.8.2000

(6S.615/1998) e del 8.3.2004 6S 459/2003) nonché in DTF 131 IV 174).

Rileva,

poi, che il giudice di prime cure ha sbagliato non distinguendo “tra quello

che è il dovere di notifica spettante allo straniero in specie che intende lavorare

sul territorio svizzero (primo passo che innesta poi l’intera procedura volta

all’ottenimento dei permessi di polizia degli stranieri) e il dovere

dell’albergatore, o locatario , di notificare la presenza delle persone alle

quali si fornisce alloggio a pagamento” (ricorso pag. 4).

Sottolinea come dalla semplice lettura degli art.

2.

cpv. 1 LDDS (Anmeldepflicht dello straniero che intende stabilirsi o

esercitare un’attività lucrativa in Svizzera) e dell’art. 2 cpv. 2 LDDS

(Meldepflicht di chi alloggia a pagamento uno straniero) risulti evidente che

le due notifiche sono destinate ad autorità diverse: la prima (Anmeldepflicht)

alla polizia degli stranieri, la seconda (Meldepflicht) alla polizia locale.

Rileva, poi, come la notifica degli albergatori

riporti unicamente i dati personali e che, in sostanza, corrisponde alla

notifica di un semplice soggiorno turistico non comprensivo dell’annuncio di

un’attività lavorativa.

In relazione all’impiego di stranieri non

autorizzati a lavorare in Svizzera – punita come contravvenzione dall’art. 23

cpv. 4 LDDS e come infrazione dall’art. 116 cpv. 1 lett. b LStr – la ricorrente

rileva come il giudice di prime cure abbia sbagliato nel ritenere l’art. 116

LStr lex mitior per rapporto al previgente art. 23 cpv. 4 LDDS.

Infatti – sostiene la ricorrente – nel messaggio

8.3

, in relazione all’art. 112 (ora 116 cpv. 1 lett. b) LStr, si leggeva

che il suo contenuto “riprende largamente l’attuale disciplinamento dell’art.

23.

cpv. 4 e 5 LFDDS benché le pene siano più severe” Da ciò deriva –

secondo la sost PP – che IM 1 si è reso autore colpevole anche di questo reato

(ricorso pag. 7 e 8).

4.

L’art. 23 cpv. 1 quinta frase della legge federale concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) -

nella formulazione in vigore dal 31 marzo 1949 (RU 1949 I 225 232) fino 1.

gennaio 2008 - disponeva che chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od

aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale,

fosse punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena poteva essere

aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi, potendosi

infliggere solo una multa.

Il 1. gennaio 2008 la legge federale concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 è stata sostituita

dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20)

che, all’art. 116 cpv. 1 lett. a), dispone che è autore colpevole di

incitazione al soggiorno illegale, ed è punito con una

pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in

Svizzera o all’estero, facilita od aiuta a preparare l’entrata, l’uscita o il

soggiorno illegali di uno straniero. Nei casi di

lieve entità può essere pronunciata la sola multa (art. 116 cpv. 2 LStr).

L’attuale normativa è identica a quella

precedente, tranne per quanto riguarda il limite massimo della pena detentiva,

che può raggiungere ormai un anno e non più solo sei mesi.

Per l’esame della presenta fattispecie – in

relazione al reato di aiuto al soggiorno illegale - verrà quindi fatto capo

alla LDDS ormai abrogata (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP).

L’art. 23

cpv. 1 quinta frase LDDS punisce l’aiutare o il favorire un’entrata, un’uscita

o un soggiorno illegale nel o dal nostro paese.

Dal

profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 23 cpv.1 quinta frase LDDS

presuppone, come le altre fattispecie del medesimo capoverso, l’intenzione,

ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il

reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen

des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi,

Zurigo/Coira, 1991, pag. 91 e seg).

Il TF ha

già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23

cpv. 1 LDDS, il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa

di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per

esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento

dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione

irregolare al potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3 pag.

81).

L’infrazione

è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione

irregolare all’insaputa delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 pag. 80 e

sentenze citate; TF non pubblicata 18 agosto 2000 [6S.615/1998], pag. 3-4; TF

non pubblicata 8 marzo 2004 [6S.459/2003], pag. 2-4;

Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen

des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung del Ausländer, Diss Zürich

1991, pag. 87-89).

Non lo è, invece, quando si limita a occupare

questo straniero ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS senza fornirgli altre

prestazioni (DTF 128 IV 170 consid. 4.1. pag. 174; 118 IV 262 consid. 3-4, pag.

364).

5.

Il pretore nella sua sentenza ha ritenuto che, annunciando la

presenza nel motel delle donne straniere, IM 1 ha fornito alle autorità tutte le informazioni loro necessarie, in ogni caso non ha reso in alcun

modo più difficile la loro attività di controllo.

Questa

opinione non può essere condivisa.

In

realtà, IM 1 ha notificato la presenza nel motel di turiste straniere.

Sapendo –

o, comunque, dovendo presumere – che quelle donne non soggiornavano quali

turiste bensì erano nel nostro paese per esercitarvi un’attività lucrativa, IM 1 ha dato alle autorità (e, meglio, alla polizia) un’indicazione sbagliata. In effetti, la notifica

di semplici soggiorni turistici, presuppone, ai sensi dell’art. 2 cpv. 2

seconda frase LDDS, che lo straniero soggiorni legalmente in Svizzera (CCRP 19

dicembre 2006 in re K.W., consid. 4).

Ciò che, in concreto, non era il caso (DTF 131 IV

178).

Del

resto, il TF ha già avuto modo di stabilire che avere segnalato alla polizia le

ospiti con il formulario di notifica d’albergo è ininfluente relativamente alla

realizzazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS nella misura in cui l’annuncio destinato

alla regolarizzazione di un’ attività lucrativa soggiace a ben altre condizioni

(DTF 131 IV 178; CCRP 19.12.2006 in re E.D.L.).

La

trasmissione alla polizia locale (così come previsto dall’art. 2 cpv. 2 LDDS, e

non alle autorità di polizia degli stranieri)

di semplici notifiche di soggiorni turistici non fornisce alcuna indicazione

utile per l’accertamento di un’attività lavorativa abusiva. Né agevola la

pronuncia o l’esecuzione di una decisione da parte di un’autorità nei confronti

di uno straniero in posizione irregolare. Al contrario. L’estensore di semplici

notifiche di soggiorni turistici – come, in concreto, IM 1 (cfr sentenza consid.

4.

pag. 5) - che sa o deve presumere che il soggiorno dello straniero da lui

notificato è illegale a motivo dell’attività lavorativa esercitata da

quest’ultimo senza permesso, altro non fa che protrarre l’inganno – già messo

in atto dallo straniero ai danni dell’amministrazione al momento

dell’ottenimento del visto per turisti – nei confronti della polizia locale

sulle ragioni e quindi sulla natura stessa del soggiorno (cfr. mutatis mutandis

DTF 128 IV 136 consid. 9h).

6.

Tuttavia, queste considerazioni non bastano a fondare la condanna di

IM 1.

Emerge, infatti, dagli atti che la pubblica

accusa ritiene che IM 1 si sia reso autore colpevole dell’infrazione di cui

all’art. 23 cpv. 1 LDDS per avere, non tanto (o non solo) alloggiato nel motel

le donne straniere dedite alla prostituzione, ma per averle alloggiate sapendo

o dovendo presumere che esse esercitavano un’attività lucrativa senza

notificare tale situazione alla competente polizia degli stranieri.

A questo proposito si osserva che non è rilevante

il fatto che nel DA la descrizione di quanto imputato a IM 1 non sia precisa

(nel DA la descrizione dell’atto ritenuto costitutivo del reato si limita

all’avere dato alloggio) nella misura in cui risulta dagli atti che la Difesa ha ben compreso dall’inizio che cosa veniva imputato al suo

assistito (TF non pubblicata 11.10.2007 [6B.334/2007], consid. 3.3; TF non

pubblicata 18.7.2006 [6P.99/2006], consid. 3.2.4.; Rep. 1999, p. 360; Rep 1998

p. 370).

In

sostanza, dunque, la pubblica accusa imputa a IM 1 un reato per omissione

(unechtes Unterlassungsdelikt) .

Ritenuto

che ci si può rendere autore colpevole di un reato per omissione soltanto se si

è in una posizione di garante, occorre esaminare se, in concreto, IM 1 poteva

essere ritenuto un garante.

7.

Nelle sue osservazioni, IM 1 nega che gli si possa riconoscere una

posizione di garante.

Da un lato, pur ammettendo di avere funto da

gerente (osservazioni pag. 3 in fondo) ed ammettendo che l’art. 53 cpv. 3 LEP

ha delegato al gerente la responsabilità per le notifiche degli ospiti alla

polizia (osservazioni pag. 4 in alto), egli precisa di non poter essere

paragonato “a tutti gli effetti ai gerenti formati dalla Divisione della

formazione professionale” non avendo egli alcun certificato di capacità (che,

peraltro, non è necessario per gestire un esercizio pubblico di affittacamere).

Inoltre, egli precisa che, se è vero che egli

fungeva da gerente, è anche vero che egli era dipendente e lavorava per la __________

soltanto al 50%

D’altro lato, - sempre secondo la sua tesi - non

gli può essere attribuita funzione di garante poiché il “datore di alloggio” ai

sensi dell’art. 2 LDDS era la __________ che era anche il gestore dell’EP (art.

75.

cpv. 1 REP). Egli era, invece, un semplice dipendente, tenuto a seguire le

indicazioni del datore di lavoro (art. 321a cpv. 1 CO) e alla notifica di cui

all’art. 53 LEP (osservazioni pag. 3 sub punto II).

8.

È garante chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire il

compiersi di una fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. La

responsabilità penale richiede inoltre la consapevole lesione di doveri

derivanti dalla posizione di garante, ciò che è dato, nel caso di reato

intenzionale, quando il garante riconosce o prevede la commissione di un reato

da parte di terzi, e ciò nonostante rimane passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a e

4b pag. 175).

IM 1 era

– per sua stessa ammissione (cfr sue dichiarazioni riportate al consid. 2 della

sentenza di primo grado e quanto da lui ammesso nelle osservazioni al ricorso)

- gerente dell’affittacamere posto sopra il __________ 2.

Irrilevante, per quanto qui interessa, è il fatto

che egli lavorava come gerente solo al 50% e a titolo dipendente. Altrettanto

irrilevante è il fatto che egli non aveva un certificato di capacità (un tale

certificato non è richiesto per la gerenza di tutti gli esercizi pubblici).

Giusta l’art.

53.

cpv. 1 e 3 LEP (che non distingue fra i gerenti con o senza certificato di

capacità), in quanto gerente, egli era responsabile dell’igiene, dell’ordine,

della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle

immediate vicinanze (cpv. 1) nonché delle notifiche degli ospiti alla polizia (cpv.

3).

L’art. 89

del REP – che esplicita gli obblighi posti dall’art. 53 LEP – precisa che il

gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del

buon costume e al mantenimento dell’ordine e della quiete (cpv. 1) e che egli è

tenuto, inoltre, a dare immediato avviso alla polizia comunale e cantonale di

tutti quei fatti che, verificatisi nell’esercizio, presentino un aspetto grave

o comunque d’interesse per la polizia (disordini, risse, contravvenzioni, ecc).

E’

indubbio che queste norme pongono il gerente, nei confronti delle autorità, in

una posizione di garante ai sensi di quanto sopra (cfr, in particolare, RDAT N.

51/I -2000; cfr, pure, M. Garbani, Commentario alla legge sugli esercizi

pubblici, pag. 191).

IM 1 era,

quindi, tenuto a notificare alle autorità tutte quelle situazioni per lui

riconoscibili come in contrasto con la legge che si realizzavano nell’esercizio

pubblico di cui lui era gerente. Fra queste, vi è, evidentemente, il fatto che

persone straniere – che lui sapeva o doveva presumere essere sprovviste della

necessaria autorizzazione – vi esercitavano un’attività lucrativa (sull’illiceità del soggiorno nel caso di chi inizia a svolgere un'attività lucrativa non notificata

rispettivamente autorizzata, dopo essere entrato in Svizzera con l'intenzione

di esercitare tale attività lucrativa, disponendo solo di un visto turistico, cfr DTF 131 IV 178).

E’ vero

che il dovere che incombe alla persona che alloggia uno straniero di annunciare

la sua presenza non la mette in una posizione di garante rispetto al reato

sanzionato all’art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS (DTF 127 IV 27).

Da quanto sopra, risulta, però, altrettanto

evidente che effettuare tale annuncio non esclude, di per sé, la realizzazione

della fattispecie contemplata all’art. 23 cpv. 1 frase 5 LDDS.

E, in concreto, la posizione di garante derivava

a IM 1 – non dalla LDDS – ma, come visto, dalla LEP.

9.

Nelle sue osservazioni, IM 1 ha, poi, sostenuto che una sua condanna violerebbe l’art. 6 cpv. 3 CEDU nella misura in cui le prostitute sulle cui

deposizioni sarebbe stata fondato il decreto d’accusa non sono state sentite,

nonostante le sue ripetute richieste, in contradditorio (osservazioni pag. 1 e

2).

10.

La censura cade nel vuoto.

Infatti, la condanna di IM 1 si fonda su altre

risultanze istruttorie.

Da un lato, vi è l’accertamento secondo cui,

durante il controllo di polizia del 3.4.2007, è risultato che al __________ 2,

nella camere sopra il bar, erano alloggiate 13 donne straniere (brasiliane e

rumene) che vi esercitavano la prostituzione. Di queste, soltanto una disponeva

di un permesso per l’esercizio di tale attività lucrativa.

D’altro lato, vi è l’ammissione di IM 1 secondo

cui, sempre, egli notificava le ospiti del __________ “con la solita cedola

di notifica che equivale alla notifica di soggiorno turistico” (sentenza consid.

4.

pag. 5).

D’altro lato ancora vi è l’ammissione di IM 1

sulla presenza al __________ delle tre ragazze menzionate del DA fatta davanti

al magistrato (verb. 16.5.2007 pag. 4).

D’altro lato, ancora, vi sono le ammissioni secondo

cui il __________ è un “noto postribolo” e secondo cui nelle camere le ospiti

esercitavano la prostituzione (cfr. verb. dib. e sentenza consid. 1 pag. 1).

In queste condizioni, il non avere potuto sentire

in contradditorio le tre prostitute non è rilevante e non inficia la condanna (DTF

125.

I 127; 124 I 274; 122 V 157; 121 I 306; DTF 5.1.2009 non pubbl.

[SB_325/2008] consid. 2 e rif).

11.

L’art. 23 cpv. 4 della vecchia legge federale concernente la dimora

e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20), nella

formulazione in vigore dal 31 marzo 1949 (RU 1949 I 225 232) fino 1. gennaio

2008, disponeva che chiunque, intenzionalmente, impiegava stranieri non

autorizzati a lavorare in Svizzera era punito, per ogni straniero impiegato

illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con

la pena prevista nel capoverso 1 (1° frase). Se l’autore aveva agito per

negligenza, la multa non poteva eccedere i tremila franchi (2° frase). Nei casi

di minima gravità, il giudice poteva prescindere da ogni pena (3°frase), non

essendo, per contro vincolato da questi massimi nel caso in cui l’autore avesse

agito per fine di lucro.

Il 1.

gennaio 2008 la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri del 26 marzo 1931 è stata sostituita dalla legge federale sugli

stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

L’art. 23

cpv. 4 LDDS (ora non più in vigore ma, comunque, ancora applicabile ritenuto

che l’art. 117 cpv. 1 LStr che l’ha sostituito prevede una pena più grave, cfr

art. 2 cpv. 2 CP) punisce l’impiego di uno straniero non autorizzato a lavorare

in Svizzera.

Il reato

può essere commesso intenzionalmente o per negligenza.

Questa

norma – adottata per lottare contro il lavoro nero (TF non pubblicata 20.7.2005

[6S.232/2005]; TF non pubblicata 16.11.2007 [6B_176/2007]) – deve essere

interpretata estensivamente, in modo conforme al suo scopo ed alla sua lettera.

E’ così che il TF ha già avuto modo di precisare che “impiegare” ai sensi di

questo disposto significa “jemanden eine Erwerbstätigkeit ausüben zu

lassen“ (DTF

128.

IV 170 consid. 4 p. 175 e dottrina citata), “faire exercer une activité

lucrative à quelqu’un” (TF non pubblicata

16.11.2007

[6B_176/2007]), indipendentemente dalla natura giuridica del

rapporto tra l’autore e la persona occupata.

Nella

sentenza 16.11.2007 succitata, il TF ha precisato che, perché l’art. 23 cpv. 4

LDDS sia applicabile, non è sufficiente una semplice tolleranza o un semplice

permesso. E’ necessario, perché questo disposto sia applicabile, che una

persona tenuta a svolgere alcune mansioni nell’ambito di un’economia domestica,

di un’impresa o di un servizio pubblico (per esempio, la manutenzione dei

cimiteri e dei giardini pubblici di un comune DTF 99 IV 110 consid. 1-3)

affidi attivamente l’esecuzione remunerata di questi compiti a stranieri non

autorizzati a lavorare nel nostro paese (TF non pubblicata 16.11.2007

[6B_176/2007], consid. 3.2).

Non è

necessario, perché ci sia impiego ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, che

l’autore possa dare istruzioni ai lavoratori stranieri. E’ sufficiente che

rientri fra le sue competenze decidere chi può o non può partecipare

all’esecuzione del compito e che, perciò, la sua decisione condizioni

l’attività lucrativa degli stranieri (DTF 128 IV 170, consid. 4.2. p. 76).

12.

In concreto, il pretore ha accertato che IM 1 affittava le camere a

donne straniere sapendo che esse esercitavano la prostituzione e sapendo, o

comunque, dovendo presumere che lo facevano senza essere autorizzate a lavorare

in Svizzera.

E’ stato, parimenti accertato (sentenza consid. 6

pag. 8), che IM 1 non aveva facoltà di decidere e scegliere a quali donne

straniere, fra quelle che si presentavano, affittare o meno una camera, che le

donne arrivavano al __________ senza un suo intervento preventivo e che vi

soggiornavano e praticavano la prostituzione in modo del tutto autonomo

(comunque, autonomo da IM 1 o dai suoi datori di lavoro)

In queste

condizioni, l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23

cpv. 4 LDDS è corretta, ritenuto che il semplice locare la camera ad una donna

straniera sapendo che questa vi eserciterà la prostituzione senza le necessarie

autorizzazioni ex LDDS , può, tutt’al più, essere considerata una tolleranza

che, secondo quanto stabilito dal TF, non equivale a “impiegare” ai sensi del

citato disposto (TF non pubblicata 16.11.2007 [6B_176/2007], consid. 3.3 in cui il TF ha assolto da tale imputazione la gerente di un bar specializzato, frequentato

principalmente da “amateurs de prostituées”. Pur rilevando che il bar in

questione doveva il suo successo commerciale alla presenza delle prostitute, il

TF ha ritenuto inapplicabile alla gerente l’art. 23 cpv. 4 LDDS poiché “les professionnelles qui veulent exercer dans ce bar n’ont pas

besoin de l’agrément préalable de la recourante. Certes, la recourante pose et

fait respecter des conditions relatives au comportement et à la tenue des

filles. Mais toute cliente, prostitute ou non, qui respecte ces conditions est

admise dans l’établissement. Il n’existe, ainsi, entre les prostituées et la

société du mari de la recourante, qu’un contrat de restauration. Dans ces

conditions et quel que soit l’impact de la présence des prostituées sur la

chiffre d’affaire du bar, on ne saurait retenir que la recourante ait confié un

travail, au sein de son entreprise, aux prostituées en situation irrégulière

trouvées dans son établissement”).

Su questo punto, il ricorso va, dunque, respinto.

13.

Da quanto precede discende che il ricorso della sost. PP è

parzialmente accolto nel senso che, annullato parzialmente il dispositivo della

sentenza impugnata, IM 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione all’art. 23

cpv. 1 LDDS.

E’, per contro, confermata l’assoluzione

dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS.

Gli atti

sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione

della pena e per nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.

sulle

spese e sulle ripetibili

14.

In

esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo

Stato che verserà a IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato,

fr. 600.- per le ripetibili ridotte.

Sugli

oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullato

parzialmente il dispositivo della sentenza impugnata, IM 1 è dichiarato autore

colpevole di infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS.

Il proscioglimento dall’imputazione di

contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS è confermato.

2. Gli atti sono rinviati alla pretura penale per un nuovo giudizio

sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IM

1

fr. 600.- per ripetibili ridotte.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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