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Decisione

17.2008.47

Ripetuto furto d'uso; ripetuta guida senza licenza o nonostante revoca. Vizio di procedura: opposizione all'uso in sede dibattimentale di risultanze dell'istruzione formale. Violazione del diritto al

12 marzo 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 127 consid. 6b), l’ammissione d’eccezioni capaci di temperare questo

principio appare sufficiente per non riconoscere rango costituzionale al

principio dell’immediatezza (DTF 125 I 127 consid. 6c.aa). Ne consegue che

l’estensione del principio dell’immediatezza rimane esclusivo appannaggio della

procedura cantonale, che può quindi relativizzarlo, pur sempre ottemperando,

però, le garanzie poste dall’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU. Secondo la

giurisprudenza prolata su questa norma, fatta propria dal Tribunale federale,

il prevenuto deve avere avuto nel corso della procedura, quindi non

necessariamente nell’ambito dell’inchiesta di polizia o nell’istruzione

formale, la facoltà di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico.

Questo diritto riveste un carattere formale e assoluto (DTF 131 I 476 consid.

2.2 pag. 481; 129 I 151, consid. 3.1 a pag. 154; 125 I 127 consid. 6b; Piquerez

Gerard, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 488 a pag. 313 ; per un riassunto critico della giurisprudenza del Tribunale federale si veda

Verniory Jean-Marc, op. cit., pag. 462-468, in part. 463 e rinvii giurisprudenziali). Se ha avuto luogo un’audizione

in contraddittorio non sussiste alcun obbligo di ripeterla (DTF 125 I 127

consid. 6c.ee), con eccezioni qualora i diritti della difesa non risultassero

effettivi come, per esempio, se il confronto con il prevenuto ha avuto luogo

non in presenza del difensore (DTF 118 I a 462 consid. 5a.aa). Come detto, il

Tribunale federale ammette varie eccezioni al principio secondo cui deve aver

luogo almeno un’audizione in contraddittorio durante l’intera procedura: è

ovviamente il caso in cui il prevenuto ha rinunciato, esplicitamente o

tacitamente, alla possibilità di interrogare i testimoni (DTF 121 I 306 consid.

1b), ma anche qualora non siano state rigorosamente ottemperate le prescrizioni

di forma previste dal diritto cantonale in vista di ottenere l’amministrazione

della prova (DTF 125 I 127 consid. 6c.bb), oppure, e più generalmente, se la

richiesta, intempestiva, è posta in urto con il principio della buona fede (DTF

6P.68/2003 del 7 agosto 2003 consid. 2.2).

2.1. Nello specifico, le

audizioni dei testi __________ sono avvenute nell’ambito dell’inchiesta di

polizia e i relativi verbali, muniti degli ammonimenti e avvertenze di rito,

sono confluiti negli atti formanti l’incarto della Pretura penale no.

10.2006.31 (verbali annessi al Rapporto d’esecuzione, doc. 1 dell’incarto

MP).

Il patrocinatore avv. PA 1 ha ottenuto i verbali d’interrogatorio dei testi,

più volte chiesti, il 10 giugno 2008, sei giorni prima del dibattimento. La

Pretura penale non aveva dato riscontro alle precedenti domande. In

particolare, la richiesta di assegnare un nuovo termine per la notifica delle

prove, avanzata la prima volta il 26 gennaio 2006 (Act. 4) e da ultimo il 5 giugno

2008 (Act. 20), è rimasta inevasa, quindi pendente, fino all’invio del 10

giugno (Act. 22). Il decorso del termine per notificare altre prove, previsto

dall’art. 227 cpv. 1 CPP, è per questo stato differito fino a questo giorno, di

modo che l’accusato era legittimato a validamente chiedere ed ottenere

l’assunzione delle prove testimoniali per sottoporre ad interrogatorio le

menzionate persone, questo senza nemmeno temere la riserva stabilita all’art.

228 cpv. 1 CPP. L’accusato ha però tralasciato di chiedere entro la fine

dell’istruttoria dibattimentale l’escussione dei testi, precludendosi per

tacita rinuncia il diritto al controinterrogatorio. Le deposizioni dei testi __________,

seppure a suo carico, figurano legittimamente agli atti, conseguentemente il

Giudice penale, fondando la decisione su questo materiale probatorio, non ha

leso il diritto di essere sentito. Nell’ottica dell’accusato non ha avuto luogo

il chiarimento sul materiale probatorio acquisito agli atti in vista del

dibattimento, preconizzato dall’art. 227 CPP, ma ciò è avvenuto per motivi a

lui ascrivibili.

3. Il

primo giudice ha maturato il proprio convincimento facendo capo prevalentemente

alle testimonianze __________, solo in subordine alle dichiarazioni di __________

"che si confonde sulle date, collocando temporalmente gli avvenimenti

nel giugno 2005 anziché nel luglio 2005, sebbene, nella sua dichiarazione

faccia riferimento al periodo in cui la signora __________ era assente per un

viaggio a __________ che si è, appunto verificato nel luglio 2005"

(sentenza consid. 9, pag. 7).

Per il

giudice di prime cure, il signor __________ ha dichiarato, per essergli stato

confermato direttamente dall'imputato, che quest'ultimo aveva guidato

l'autovettura Mazda il giorno 25 luglio 2005 spostandola dall'abitazione della

signora __________ per recarsi a prendere l'autobus (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________ 14.10.2005, pag. 2);

queste dichiarazioni dell'imputato al teste hanno confermato i sospetti dello

stesso che, andato presso l'abitazione della signora __________ proprio quel

giorno per prelevare l'autovettura, non l'aveva trovata, rinvenendola prima,

presso la __________ e, il giorno successivo, di nuovo presso l'abitazione

della __________. Le affermazioni del signor __________ , sempre secondo il

primo giudice, sono state corroborate da quelle della signora __________ la

quale ha dichiarato che l'imputato, in una telefonata, le aveva confermato di

avere utilizzato, in quei giorni, l'autovettura per andare a comperare delle

birre (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________

18.10.2005, pag. 2).

Riguardo

alla disponibilità delle chiavi della vettura da parte dell'accusato, il primo

giudice penale conclude che "se non è possibile stabilire con certezza

quando le dette chiavi siano state restituite, è certo che l'imputato, in quei

giorni, era in possesso delle chiavi... , questo perché il medesimo ebbe

accesso all'abitazione della signora __________ fino al 1. agosto, quindi in

grado di procacciarsi chiavi di riserva" .

Sull'attendibilità

dei tre testi, il giudice evidenzia che essi furono ammoniti a dire la verità

e resi attenti sulle conseguenze di una falsa testimonianza, che le loro

affermazioni, fatto salvo l'errore di datazione del signor __________, “risultano

essere perfettamente coincidenti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.9) e,

pertanto, conclude che non sussiste alcun motivo per considerarle viziate,

quindi inattendibili.

3.1. Secondo la tesi

ricorsuale, invece, il giudice di prime cure ha arbitrariamente privilegiato

gli elementi favorevoli ai querelanti e trascurato elementi oggettivi che erano

tali da suscitare inderogabili dubbi sulla colpevolezza dell'accusato. Il

ricorrente insiste sull'assenza di testimoni oculari diretti e, riguardo

all’attendibilità dei testi, rimprovera al giudice di avere ignorato le

imbricazioni sentimentali sottese alla vicenda (la relazione sentimentale

intrattenuta a quel tempo dall'accusato con la signora __________, cui fu posto

burrascosamente fine la sera del primo agosto 2005; la circostanza che anche i

Considerandi

querelanti signori __________ fossero degli spasimanti frequentatori della

medesima, dunque inclini a compiacerla), quindi di avere trascurato la

motivazione della signora __________ di strumentalmente servirsi della denuncia

per tenere alla larga l’accusato, nonché il suo malcontento per posizioni

creditorie ancora aperte nei suoi confronti; tanto da congetturare l’ipotesi

della macchinazione. A sostegno di quest’asserzione, il ricorrente evidenzia

che le due denunce furono - per ammissione - entrambe predisposte dalla signora

__________, effettiva loro artefice, provviste di date diverse, mentre i

querelanti si limitarono a sottoscriverle, per di più oltre un mese e mezzo

dopo i fatti, con il dichiarato intento di far cessare i perduranti

atteggiamenti definiti inopportuni dell'accusato nei confronti della signora.

Confrontando le segnalazioni e le deposizioni testimoniali sussisterebbero,

inoltre, insanabili dissonanze sulla collocazione temporale dei fatti, sugli

asseriti motivi e mete indicati dal RI 1 per l'utilizzo della vettura (diga

della __________ per porre fine ai suoi giorni; acquisto birra; recarsi a __________

per prendere il bus), motivi ritenuti già di per sé inverosimili; infine,

sull’effettivo possesso delle chiavi della vettura per i giorni determinanti del

26.

e 27 luglio 2005.

3.2

All’esame delle

censure d'arbitrio riferite all'asserita inattendibilità, contraddittorietà e

inconcludenza dei testimoni vanno anteposte due considerazioni. In una

procedura indiziaria appare accresciuta l'esigenza di verificare l'attendibilità

e la verosimiglianza di deposizioni testimoniali decisive per il verdetto di

condanna. Nessuno dei testi a carico ha personalmente visto l'accusato

circolare con la vettura Mazda targata . Sono testimoni indiretti, riferiscono de

relato, segnatamente su asserzioni attribuite all'accusato medesimo, il

quale, però, ha sempre negato ogni addebito.

Va, qui, ricordato che, secondo costante giurisprudenza, (DTF non

pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.2.2; DTF 129 I 49) l'esame

dell'attendibilità delle dichiarazioni cui il giudice deve procedere va

condotto con estremo rigore e fondato su convincenti basi metodologiche.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte

rileva che la deposizione del teste __________ non si presta, nemmeno

surrettiziamente, per supportare un giudizio di condanna. Nella denuncia

13.09

, come pure nell'interrogatorio del 17.10.2005 il signor __________

si limita a menzionare l'intenzione, notificatagli dal RI 1

"precisamente il 22.06.2005", di usare la vettura per recarsi in __________.

Nella seconda telefonata, che __________ situa il giorno 25.06.2005, (ma

secondo il giudice penale sarebbe avvenuta il mese successivo) il teste

riferisce che la chiamata proveniva, come indicatogli dall'accusato,

dall'Italia. Il signor __________ spiega addirittura che, sentiti gli asseriti

propositi suicidali, non si allarmò "poiché ero convinto che non

avrebbe messo in atto quello che diceva" (cfr. doc. 1

incarto MP, verbale __________ 17.10.2005, p. 2). Dalla semplice

asserita intenzione dell’accusato di utilizzare l'automobile - proposito cui __________

nemmeno prestò credito - non può essere ricavato alcun elemento a suo discapito.

Per quanto

riguarda il teste __________ va rilevata l'incongruenza desumibile dal

raffronto della denuncia 12.09.2005 (che si è invero limitato a sottoscrivere)

e la deposizione del verbale d’interrogatorio: mentre nella denuncia afferma di

aver scorto in data 25.07.2005 l'autovettura Mazda rossa della signora __________

presso la __________ e di averla rivista in quel medesimo luogo "il

giorno dopo", davanti all'autorità inquirente depone che "il

giorno dopo l'avevo trovata presso l'abitazione della signora".

Quest'accertamento

fa anzitutto cadere l’ipotesi di reiterazione della guida nonostante la revoca,

giacché il terzo teste da considerare, la signora __________, ha riferito di

essere stata informata direttamente dall'accusato in merito ad un solo utilizzo

della vettura e fa poi precisamente cenno all'episodio riferitole dal signor __________.

Ora, la discordante versione fornita dal __________ sul luogo di stazionamento

della vettura il giorno dopo averla scorta presso la __________, se sempre in

quel posto, oppure parcheggiata presso l'abitazione della signora __________,

richiamato l’insieme delle circostanze, non è un dettaglio, bensì ragione

sufficiente per minare l’affidabilità dell'intera sua deposizione. Questo anche

a prescindere da altri interrogativi sollevati dal suo comportamento,

segnatamente a sapere perché - ritrovata la vettura presso la __________,

avendo le chiavi e l’autorizzazione ad utilizzarla, anzi, a suo dire essendo

per l’appunto alla ricerca di quel veicolo in sostituzione del proprio in

riparazione, in più consapevole di chi avesse potuto indebitamente servirsene -

non se ne sia semplicemente impossessato.

Qualificare le

deposizioni dei tre testi come “perfettamente coincidenti”, come

ritenuto dal Giudice di prime cure (Sentenza16 giugno 2008 consid. 9, p. 9),

costituisce un errore qualificato, una violazione del divieto d’arbitrio.

Per la

valutazione delle diverse versioni dei fatti sono, poi, da considerare la

linearità e la costanza nel tempo delle versioni, la loro logica intrinseca e

la loro verosimiglianza. A questo proposito, va rilevato che le dichiarazioni

vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d'animo in

cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in

particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e

di dare loro semplice interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci.

La

credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua

univocità, costanza, linearità e coerenza interna.

Da

considerare nell'esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti

sono venuti alla luce e l'assenza dei motivi per denunciare falsamente (CCRP Sent.

20.

agosto 2009, inc. no. 17.2009.21).

Nel

presente caso non si può prescindere dal soppesare alcune circostanze, il cui

corretto significato non è univocamente desumibile dagli atti, ma che sono

idonee ad insinuare perlomeno il dubbio che i fatti si siano effettivamente

svolti nel modo sfavorevole all'imputato ritenuto dal primo giudice. Le denunce

non sono spontanee, ma indotte dalla signora __________ che le ha redatte

modificando artatamente la data. Inoltre, esse non sono sporte a ridosso dei

fatti e mirano, più che altro, a modificare il comportamento tenuto

dall'accusato nei confronti dell’ex-compagna, ritenuto inopportuno. Unitamente

alle successive deposizioni, esse presentano contraddizioni sulle date e

anomalie in relazione al possesso delle chiavi. In questa situazione

relazionale intricata s’inserisce anche il cosiddetto recesso di querela

operato dall'__________ il quale, non va sottaciuto, riferisce anche di avere

rotto ogni rapporto con la signora __________ proprio il giorno in cui ha

acconsentito a sottoscrivere la denuncia (doc. 1 incarto MP,

verbale 17.10.2005 pag. 3).

In

conclusione, ritenuto che nessun elemento a sostegno del fatto che l’imputato

ha guidato l’autovettura nelle circostanze di tempo indicate dal DA è

desumibile dalle dichiarazioni del teste __________, che le deposizioni del __________

si appalesano inattendibili siccome viziate da insanabile contraddizione su una

circostanza rilevante, che, infine, la discordante versione della parte lesa e

del prevenuto è insufficiente per motivare un giudizio di condanna, tutto ciò

considerato, l'apprezzamento operato dal primo giudice di ritenere le

deposizioni dei tre testi citati quali valide prove a carico, manifestamente

insostenibile, denota gli estremi dell’arbitrio.

4.

Per i suesposti

motivi, il ricorso deve essere accolto nel

senso che

la sentenza impugnata è annullata e l’accusato prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.

5.

Gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono

posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà al ricorrente fr.

800.

- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e

RI 1 prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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