17.2008.47
Ripetuto furto d'uso; ripetuta guida senza licenza o nonostante revoca. Vizio di procedura: opposizione all'uso in sede dibattimentale di risultanze dell'istruzione formale. Violazione del diritto al
12 marzo 2010Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.47
Data decisione, Autorità:
12.03.2010, CCRP
Titolo:
Ripetuto furto d'uso; ripetuta guida senza licenza o nonostante revoca.
Vizio di procedura: opposizione all'uso in sede dibattimentale di risultanze dell'istruzione formale.
Violazione del diritto al contraddittorio
Arbitrio: valutazione della credibilità dei testimoni
ARBITRIO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
FURTO D'USO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
TESTIMONI
art. 6 cpv. 3 let. d CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 32 cpv. 2 COST
art. 224 CPP-TI
art. 227 CPP-TI
art. 228 CPP-TI
art. 288 let. b CPP-TI
art. 94 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
17.2008.47
Lugano
12 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Pellegrini e Manetti, giudice supplente
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 25 luglio 2008 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 16 giugno 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 16 gennaio 2006 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuto furto d’uso per avere sottratto
ripetutamente il 26 e il 27 luglio 2005 a __________ ed in altre date imprecisate l’autovettura Mazda targata di __________, per farne uso (reato previsto
dall’art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr), nonché di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca per avere ripetutamente condotto l’autovettura
surriferita, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, sebbene la licenza
di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
in data 4 agosto 2005 per il periodo 27 aprile 2005 fino al 16 agosto 2005
(reato previsto dall’art. 95 cifra LCStr). In applicazione della pena, il
procuratore pubblico ha proposto la sua condanna a trenta giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e al pagamento
di una multa di fr. 500.--, oltre che al pagamento degli oneri processuali per
complessivi fr. 300.--. Il procuratore pubblico ha, inoltre, proposto la revoca
del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di dieci giorni
di detenzione decretata il 6 giugno 2005.
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, aggiornato più volte il dibattimento a
richiesta della difesa e d’ufficio, con sentenza del 16 giugno 2008, il giudice
della Pretura penale - respinta l’eccezione formale sollevata dal difensore del
prevenuto intesa ad ottenere l’estromissione dagli atti di tre verbali
d’interrogatorio riguardanti le audizioni di altrettanti testimoni - ha
riconosciuto l’imputato autore colpevole di ripetuta guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, in forza dell’art. 95 cpv. 2 LCStr, prosciogliendolo
invece dall’accusa di ripetuto furto d’uso ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr. Per
quest’imputazione il Giudice penale ha accertato che RI 1 aveva già fatto
oggetto, per i medesimi addebiti e come documentato dal patrocinatore avv. PA 1,
di un decreto di non luogo a procedere emesso il 19 ottobre 2005 da altro
procuratore (NLP 3949/2005). Nella commisurazione della pena, il giudice, posta
la conferma di uno solo dei due capi d’imputazione, ha ritenuto a carico
dell’imputato, non incensurato, l’oggettiva gravità del reato, le precedenti
infrazioni alla LCStr e relativi provvedimenti, ma ha soppesato d’altro canto
la sua difficoltosa situazione patrimoniale e di reddito, che vede il prevenuto
privo di sostanza, al beneficio di una rendita d’invalidità, oberato da ingenti
debiti attestati da atti di carenza di beni e da esecuzioni in corso. Ponderato
il tutto, ha ritenuto di infliggere una pena pecuniaria di dieci aliquote
giornaliere di fr. 30.-- per un totale di fr. 300.--, sanzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e di porre a suo
carico la tassa di giudizio di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 300.--,
mentre non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena decretata il 6 giugno 2005 (inc. no. 10.2006.31 Pretura penale).
C. Contro tale sentenza RI 1 ha introdotto il 20 giugno 2008
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta, presentata tempestivamente il 25 luglio 2008, l’insorgente
chiede l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente suo
proscioglimento, postulando altresì il beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio a favore del patrocinatore.
D. Con scritto 5 agosto 2008, il procuratore pubblico ha comunicato di
non avere particolari osservazioni da proporre.
in diritto: 1. Nel suo allegato il ricorrente si prevale in primo luogo di arbitrio
in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure respingendo l’ opposizione
all’uso dibattimentale di risultanze del procedimento di istruzione,
segnatamente dei verbali di interrogatori dei tre testi __________
(denunciante), __________ (idem) e __________ (parte lesa, proprietaria della
Mazda), sentiti dai soli inquirenti e decisivi dal profilo probatorio per la condanna.
Con ciò il giudice avrebbe leso il diritto dell’accusato all’assunzione della
prova in contraddittorio, espressamente garantito dall’art. 6 no. 3 lett. d
CEDU.
A ben considerare con questa critica il
ricorrente lamenta un vizio di procedura ravvisato nell’utilizzo indebito di
materiale probatorio da parte del giusdicente. La censura va quindi vagliata
alla luce dell’art. 288 lett. b CPP, norma che ammette come motivo di
cassazione i vizi essenziali di procedura, purché eccepiti appena possibile. Quantunque
il ricorrente non invochi esplicitamente questa norma e tralasci di indicare
questo precipuo motivo di cassazione, egli si premura nondimeno di esporne
partitamente gli estremi, allegando i fatti pertinenti e sostanziandoli
doverosamente, di modo che, come tale, la censura - concernente un vizio
essenziale di procedura e tempestivamente sollevata in sede
dibattimentale - è ricevibile in ordine e va esaminata nel
merito.
1.1. In
concreto, al dibattimento indetto il 16 giugno 2008 il difensore ha
preliminarmente chiesto, sollevando formale eccezione, l’estromissione di tre
verbali assunti agli atti riguardanti le audizioni dei testi __________,
motivando l’eccezione con la violazione dell’art. 6 no. 1 CEDU (cfr. verbale
del dibattimento 16 giugno 2008 pag. 2, Act. 23; questa Corte rileva che non è
riscontrabile nell’incarto il memoriale scritto di una pagina asseritamente
annesso al verbale quale sua parte integrante, mentre nella sentenza impugnata
non vi è più cenno a questa memoria). Il Giudice penale, premesso che la
richiesta d’estromissione dei predetti atti equivaleva ad un’opposizione
all’uso in sede dibattimentale dei verbali, ha respinto la domanda sul
fondamento dell’art. 227 cpv. 2 CPP dichiarandola tardiva. Nella motivazione,
il Giudice penale ha aggiunto che era in ogni caso facoltà del prevenuto di
chiedere, anche oltre i termini dell’art. 227 CPP, l’assunzione di altre prove,
compresa l’audizione dibattimentale delle summenzionate persone. Infine, sempre
secondo il Giudice, questi verbali erano già noti al patrocinatore del
prevenuto.
1.2. Nel dettaglio dei fatti si evidenzia che i testimoni __________ sono
stati interrogati e verbalizzati dalla polizia cantonale rispettivamente il 14,
il 17 e il 18 ottobre 2005 (verbali annessi al Rapporto d’esecuzione, doc. 1
dell’incarto MP). Come ricordato in sentenza (consid. 9, pag. 9), i testi sono
stati ammoniti a dire la verità ai sensi dell’art. 128 del CPP e resi attenti
alle conseguenze penali previste dall’art. 307 del CP (doc. 1 inc. MP). Il
decreto di accusa 16 gennaio 2006 DA 86/2006, con cui l’accusato è stato
deferito in giudizio, indica come mezzi di prova gli atti formanti l’inc.
2005.9913, contenenti i verbali contestati.
Con
ordinanza di apertura del 25 gennaio 2006 il presidente della Pretura penale ha
ammesso agli atti i surriferiti mezzi di prova indicati nel decreto di accusa e
ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per notificare le prove che
intendessero assumere al dibattimento, altresì avvisandole che la mancata
opposizione entro lo stesso termine avrebbe comportato l’accettazione dell’uso
dibattimento delle altre risultanze dell’istruzione formale (art. 224 ss. e 273
CPP).
Il giorno
successivo, 26 gennaio 2006, il patrocinatore avv. PA 1 ha chiesto al presidente l’acquisizione agli atti di tre incarti, tra cui il no. 2005.9913,
precisando “Una volta acquisiti detti incarti, Le sarei grato di
trasmettermi il tutto e, a quel momento, assegnarmi un nuovo termine di dieci
giorni per notificare eventuali ulteriori prove” specificando quindi : “E’
infatti fondamentale la visione da parte dello scrivente di tutti gli incarti,
per essere in grado di notificare le prove” (raccomandata Act. 4).
(Gli
altri due incarti richiamati, ni. 2005.7568 e 2005.7701, erano
sfociati
in due decreti di non luogo a procedere, il primo, come accennato, a beneficio
del qui ricorrente RI 1).
Risulta poi che la Pretura penale non ha dato seguito a questa domanda d’
invio dell’incarto completo e di proroga del termine. Prive di riscontro sono
rimaste pure le altre due successive sollecitatorie, del 21 febbraio 2008 (Act.
19), e, nell’imminenza dell’aggiornato dibattimento, del 5 giugno 2008 (Act.
20). In particolare, nell’ultima domanda del 5 giugno 2008 il patrocinatore,
ricordati i precedenti scritti raccomandati, rilevava che non aveva ancora
potuto visionare nulla, sollecitava nuovamente l’invio immediato degli incarti
“di modo da permettermi di visionarli e presentare eventuali opposizioni
all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale… nonché
presentare ulteriori prove”. L’incarto della Pretura penale no. 10.2006.31,
incluso l’incarto MP, fu trasmesso al patrocinatore il 9 giugno, dopo che costui,
ancora quel giorno, aveva per fax risollecitato l’invio, altresì unendo la sua
ultima richiesta del 5 giugno (Act. 21). L’incarto è quindi pervenuto al
richiedente al più presto il 10 giugno, sei giorni prima del dibattimento
fissato per il 16 giugno 2008 (Act. 22).
1.3. Con
riferimento alle norme e ai principi applicabili si pone in evidenza: per
l'art. 273 CPP le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si
applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le
norme contrarie di legge. Trovano segnatamente applicazione gli art. 224, 227 e
228 CPP, tutti compresi sotto il titolo VIII, capitolo I CPP, disciplinante gli
atti preparatori del dibattimento. A tenore dei combinati disposti art. 224 e
227 CPP se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle
indicate nell’atto di accusa, devono comunicarle al Presidente entro dieci
giorni dalla notificazione dell’ordinanza di apertura. Il termine è prorogabile
ad istanza di parte. Entro lo stesso termine, pure prorogabile, le parti
possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale di altre
risultanze nell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine
(eventualmente prorogato) significa accettazione dell’uso dibattimentale delle
risultanze scritte dell’istruzione formale; ciò vale per le prove di cui il
Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di
accusa (art. 227 cpv. 2). L’art. 227 cpv. 3 CPP prescrive l’obbligo di
motivazione per la richiesta d’assunzione di prove nuove o diverse rispetto a
quelle assunte con l’istruzione formale; il cpv. 4 sancisce la facoltà del
Giudice di respingere le prove irrilevanti e il cpv. 5 di disporre d’ufficio
l’assunzione di prove. Infine, l’art. 227 cpv. 6 CPP dispone l’inimpugnabilità
dell’ordinanza di ammissione, reiezione o assunzione d’ufficio di prove. Prove
nuove e rilevanti possono però essere chieste e prodotte oltre questi limiti
temporali e sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, come previsto
dall’art. 228 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che, salvo
rilevanza e novità, la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze
della ritardata notifica.
Uno sguardo ai materiali legislativi preparatori del CPP ricorda
anzitutto che la regolamentazione delle prove, in particolare la loro notifica
in vista del dibattimento, la loro assunzione allo stesso, rispettivamente
l’opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione
formale è di cardinale importanza per tutte le parti del procedimento penale
(Rapporto sul messaggio aggiuntivo e Messaggio aggiuntivo no. 3163 del
20.03.1991 conc. la revisione del CPP, in Salvioni Niccolo’, Codice di
procedura penale, Annotato con estratti dei lavori legislativi preparatori,1999,
pag. 381). Mentre l’art. 227 cpv. 1 CPP regola l’assunzione al dibattimento di
mezzi di prova non menzionati nell’atto di accusa, il capoverso 2, qui di
rilievo, si incentra sull’opposizione che le parti hanno modo di formulare
all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale. La ratio
dell’opposizione è quella di fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui
verranno istruite le prove nel corso del dibattimento, con particolare
riferimento ai principi dell’immediatezza e dell’oralità che contraddistinguono
il processo penale di primo grado, (Rapporto cit. in Salvioni N., op. cit., pag
381). Nel caso in cui sia interposta opposizione il Procuratore pubblico può
ad esempio chiedere di sentire i testimoni al pubblico dibattimento. Se non
procede in tal modo e rinuncia all’audizione degli stessi, non gli è più
possibile leggere in aula i relativi verbali istruttori (Rapporto cit. in
Salvioni N., op. cit., pag 381). Il termine legale di dieci giorni è breve: può
però essere prorogato a domanda di parte, e segnatamente del difensore. Se
prorogato, il termine così differito vale per tutte le parti, ancorché chiesto
da una sola (Rapporto cit. in Salvioni N., op. cit., pag 380 e seg.).
La rinuncia
all’opposizione significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze
scritte dell’istruzione formale, come precisa l’art. 227 cpv. 2 CPP.
Diversamente espresso: la mancata opposizione comporta unicamente
l’accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione
formale; l’apprezzamento delle stesse nel merito rimane libero. Il difetto di
opposizione non comporta un giudizio di valore sulle prove; semplicemente non
ne viene contestata l’esistenza quale materiale probatorio (Salvioni N., op.
cit., pag 381 e seg.).
1.4. Nel caso di specie si osserva anzitutto che la tempestiva richiesta di proroga del 26
gennaio 2006 della Difesa (Act. 4) concerne esclusivamente la facoltà, ricevuti
ed esaminati gli atti, di eventualmente notificare altre prove, mentre non è
riscontrabile né un’opposizione all’uso dibattimentale degli altri esiti
istruttori (omissione del resto esplicitamente ammessa nel Ricorso, p.4), né la
domanda di convenientemente prorogare il relativo termine per tale opposizione.
Pure infondato appare l’argomento - invero non espressamente avanzato dal
ricorrente - secondo cui solo la previa conoscenza degli atti richiesti, una
volta ottenutoli dalla Pretura penale, avrebbe legittimato il decorso del
termine sia per la notifica di altre prove sia per un’opposizione con
cognizione di causa all’uso dibattimentale degli atti. Per il chiaro disposto
legale di cui ai combinati art. 224 e 227 cpv. 2 CPP, infatti, il termine di
dieci giorni per presentare opposizione, termine prorogabile, decorre dalla
notificazione dell’ordinanza di apertura, rispettivamente dalla comunicazione
della proroga e non dalla ricezione degli atti istruttori, o dal momento in cui
accusato o patrocinatore ne vengono a conoscenza. Nell’ultimo sollecito
d’invio degli incarti del 5 giugno 2008 il patrocinatore prospettava
effettivamente, per la prima volta, la presentazione di “eventuali
opposizioni all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale…”,
ma la richiesta è vincolata all’esito dell’esame degli atti, oltre che tardiva.
Ne consegue la tardività dell’opposizione
all’uso dibattimentale dei tre verbali risultanti dall’istruzione formale, avanzata
per la prima volta in sede di dibattimento del 10 giugno 2008. La loro
ammissione come mezzo probatorio è legittima, perciò la censura ricorsuale va
respinta.
2. Riguardo
all’asserita violazione del diritto al contraddittorio nell’assunzione dei
testi giova rammentare che il diritto di essere sentito,
sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura, tra l'altro, la
facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti
rilevanti e di esigerne l'accettazione, di partecipare alla loro assunzione e
di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire
sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A. 153/2009], consid. 4.1.
e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.;
DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF
131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF 124 I 49 consid. 3a, DTF
124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), inclusa la
facoltà di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5
marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag.
291 con richiami).
In quest’ottica, il diritto di essere sentito
consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la
sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi
di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con
richiami). Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i
testimoni a carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un
aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e
mira ad escludere che un giudizio penale sia fondato su dichiarazioni di
testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o
che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche
dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concreta il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.
2 Cost).
L'esercizio del contraddittorio - nella misura in cui ne è fatta richiesta -
va, di regola, sempre garantito. Tuttavia, nella prassi, la portata di tale
diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la
testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo
(sentenza del TF non pubblicata del 23 maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF
131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1; Verniory Jean-Marc, Le
droit de la défense dans le phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005,
pag. 467) e sebbene il Tribunale
federale riconosca che, perlomeno in linea di principio, gli elementi probatori
debbano essere assunti alla presenza delle parti e in udienza pubblica (DTF 125
Fatti
I 127 consid. 6b), l’ammissione d’eccezioni capaci di temperare questo
principio appare sufficiente per non riconoscere rango costituzionale al
principio dell’immediatezza (DTF 125 I 127 consid. 6c.aa). Ne consegue che
l’estensione del principio dell’immediatezza rimane esclusivo appannaggio della
procedura cantonale, che può quindi relativizzarlo, pur sempre ottemperando,
però, le garanzie poste dall’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU. Secondo la
giurisprudenza prolata su questa norma, fatta propria dal Tribunale federale,
il prevenuto deve avere avuto nel corso della procedura, quindi non
necessariamente nell’ambito dell’inchiesta di polizia o nell’istruzione
formale, la facoltà di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico.
Questo diritto riveste un carattere formale e assoluto (DTF 131 I 476 consid.
2.2 pag. 481; 129 I 151, consid. 3.1 a pag. 154; 125 I 127 consid. 6b; Piquerez
Gerard, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 488 a pag. 313 ; per un riassunto critico della giurisprudenza del Tribunale federale si veda
Verniory Jean-Marc, op. cit., pag. 462-468, in part. 463 e rinvii giurisprudenziali). Se ha avuto luogo un’audizione
in contraddittorio non sussiste alcun obbligo di ripeterla (DTF 125 I 127
consid. 6c.ee), con eccezioni qualora i diritti della difesa non risultassero
effettivi come, per esempio, se il confronto con il prevenuto ha avuto luogo
non in presenza del difensore (DTF 118 I a 462 consid. 5a.aa). Come detto, il
Tribunale federale ammette varie eccezioni al principio secondo cui deve aver
luogo almeno un’audizione in contraddittorio durante l’intera procedura: è
ovviamente il caso in cui il prevenuto ha rinunciato, esplicitamente o
tacitamente, alla possibilità di interrogare i testimoni (DTF 121 I 306 consid.
1b), ma anche qualora non siano state rigorosamente ottemperate le prescrizioni
di forma previste dal diritto cantonale in vista di ottenere l’amministrazione
della prova (DTF 125 I 127 consid. 6c.bb), oppure, e più generalmente, se la
richiesta, intempestiva, è posta in urto con il principio della buona fede (DTF
6P.68/2003 del 7 agosto 2003 consid. 2.2).
2.1. Nello specifico, le
audizioni dei testi __________ sono avvenute nell’ambito dell’inchiesta di
polizia e i relativi verbali, muniti degli ammonimenti e avvertenze di rito,
sono confluiti negli atti formanti l’incarto della Pretura penale no.
10.2006.31 (verbali annessi al Rapporto d’esecuzione, doc. 1 dell’incarto
MP).
Il patrocinatore avv. PA 1 ha ottenuto i verbali d’interrogatorio dei testi,
più volte chiesti, il 10 giugno 2008, sei giorni prima del dibattimento. La
Pretura penale non aveva dato riscontro alle precedenti domande. In
particolare, la richiesta di assegnare un nuovo termine per la notifica delle
prove, avanzata la prima volta il 26 gennaio 2006 (Act. 4) e da ultimo il 5 giugno
2008 (Act. 20), è rimasta inevasa, quindi pendente, fino all’invio del 10
giugno (Act. 22). Il decorso del termine per notificare altre prove, previsto
dall’art. 227 cpv. 1 CPP, è per questo stato differito fino a questo giorno, di
modo che l’accusato era legittimato a validamente chiedere ed ottenere
l’assunzione delle prove testimoniali per sottoporre ad interrogatorio le
menzionate persone, questo senza nemmeno temere la riserva stabilita all’art.
228 cpv. 1 CPP. L’accusato ha però tralasciato di chiedere entro la fine
dell’istruttoria dibattimentale l’escussione dei testi, precludendosi per
tacita rinuncia il diritto al controinterrogatorio. Le deposizioni dei testi __________,
seppure a suo carico, figurano legittimamente agli atti, conseguentemente il
Giudice penale, fondando la decisione su questo materiale probatorio, non ha
leso il diritto di essere sentito. Nell’ottica dell’accusato non ha avuto luogo
il chiarimento sul materiale probatorio acquisito agli atti in vista del
dibattimento, preconizzato dall’art. 227 CPP, ma ciò è avvenuto per motivi a
lui ascrivibili.
3. Il
primo giudice ha maturato il proprio convincimento facendo capo prevalentemente
alle testimonianze __________, solo in subordine alle dichiarazioni di __________
"che si confonde sulle date, collocando temporalmente gli avvenimenti
nel giugno 2005 anziché nel luglio 2005, sebbene, nella sua dichiarazione
faccia riferimento al periodo in cui la signora __________ era assente per un
viaggio a __________ che si è, appunto verificato nel luglio 2005"
(sentenza consid. 9, pag. 7).
Per il
giudice di prime cure, il signor __________ ha dichiarato, per essergli stato
confermato direttamente dall'imputato, che quest'ultimo aveva guidato
l'autovettura Mazda il giorno 25 luglio 2005 spostandola dall'abitazione della
signora __________ per recarsi a prendere l'autobus (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________ 14.10.2005, pag. 2);
queste dichiarazioni dell'imputato al teste hanno confermato i sospetti dello
stesso che, andato presso l'abitazione della signora __________ proprio quel
giorno per prelevare l'autovettura, non l'aveva trovata, rinvenendola prima,
presso la __________ e, il giorno successivo, di nuovo presso l'abitazione
della __________. Le affermazioni del signor __________ , sempre secondo il
primo giudice, sono state corroborate da quelle della signora __________ la
quale ha dichiarato che l'imputato, in una telefonata, le aveva confermato di
avere utilizzato, in quei giorni, l'autovettura per andare a comperare delle
birre (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________
18.10.2005, pag. 2).
Riguardo
alla disponibilità delle chiavi della vettura da parte dell'accusato, il primo
giudice penale conclude che "se non è possibile stabilire con certezza
quando le dette chiavi siano state restituite, è certo che l'imputato, in quei
giorni, era in possesso delle chiavi... , questo perché il medesimo ebbe
accesso all'abitazione della signora __________ fino al 1. agosto, quindi in
grado di procacciarsi chiavi di riserva" .
Sull'attendibilità
dei tre testi, il giudice evidenzia che essi furono ammoniti a dire la verità
e resi attenti sulle conseguenze di una falsa testimonianza, che le loro
affermazioni, fatto salvo l'errore di datazione del signor __________, “risultano
essere perfettamente coincidenti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.9) e,
pertanto, conclude che non sussiste alcun motivo per considerarle viziate,
quindi inattendibili.
3.1. Secondo la tesi
ricorsuale, invece, il giudice di prime cure ha arbitrariamente privilegiato
gli elementi favorevoli ai querelanti e trascurato elementi oggettivi che erano
tali da suscitare inderogabili dubbi sulla colpevolezza dell'accusato. Il
ricorrente insiste sull'assenza di testimoni oculari diretti e, riguardo
all’attendibilità dei testi, rimprovera al giudice di avere ignorato le
imbricazioni sentimentali sottese alla vicenda (la relazione sentimentale
intrattenuta a quel tempo dall'accusato con la signora __________, cui fu posto
burrascosamente fine la sera del primo agosto 2005; la circostanza che anche i
Considerandi
querelanti signori __________ fossero degli spasimanti frequentatori della
medesima, dunque inclini a compiacerla), quindi di avere trascurato la
motivazione della signora __________ di strumentalmente servirsi della denuncia
per tenere alla larga l’accusato, nonché il suo malcontento per posizioni
creditorie ancora aperte nei suoi confronti; tanto da congetturare l’ipotesi
della macchinazione. A sostegno di quest’asserzione, il ricorrente evidenzia
che le due denunce furono - per ammissione - entrambe predisposte dalla signora
__________, effettiva loro artefice, provviste di date diverse, mentre i
querelanti si limitarono a sottoscriverle, per di più oltre un mese e mezzo
dopo i fatti, con il dichiarato intento di far cessare i perduranti
atteggiamenti definiti inopportuni dell'accusato nei confronti della signora.
Confrontando le segnalazioni e le deposizioni testimoniali sussisterebbero,
inoltre, insanabili dissonanze sulla collocazione temporale dei fatti, sugli
asseriti motivi e mete indicati dal RI 1 per l'utilizzo della vettura (diga
della __________ per porre fine ai suoi giorni; acquisto birra; recarsi a __________
per prendere il bus), motivi ritenuti già di per sé inverosimili; infine,
sull’effettivo possesso delle chiavi della vettura per i giorni determinanti del
26.
e 27 luglio 2005.
3.2
All’esame delle
censure d'arbitrio riferite all'asserita inattendibilità, contraddittorietà e
inconcludenza dei testimoni vanno anteposte due considerazioni. In una
procedura indiziaria appare accresciuta l'esigenza di verificare l'attendibilità
e la verosimiglianza di deposizioni testimoniali decisive per il verdetto di
condanna. Nessuno dei testi a carico ha personalmente visto l'accusato
circolare con la vettura Mazda targata . Sono testimoni indiretti, riferiscono de
relato, segnatamente su asserzioni attribuite all'accusato medesimo, il
quale, però, ha sempre negato ogni addebito.
Va, qui, ricordato che, secondo costante giurisprudenza, (DTF non
pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.2.2; DTF 129 I 49) l'esame
dell'attendibilità delle dichiarazioni cui il giudice deve procedere va
condotto con estremo rigore e fondato su convincenti basi metodologiche.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte
rileva che la deposizione del teste __________ non si presta, nemmeno
surrettiziamente, per supportare un giudizio di condanna. Nella denuncia
13.09
, come pure nell'interrogatorio del 17.10.2005 il signor __________
si limita a menzionare l'intenzione, notificatagli dal RI 1
"precisamente il 22.06.2005", di usare la vettura per recarsi in __________.
Nella seconda telefonata, che __________ situa il giorno 25.06.2005, (ma
secondo il giudice penale sarebbe avvenuta il mese successivo) il teste
riferisce che la chiamata proveniva, come indicatogli dall'accusato,
dall'Italia. Il signor __________ spiega addirittura che, sentiti gli asseriti
propositi suicidali, non si allarmò "poiché ero convinto che non
avrebbe messo in atto quello che diceva" (cfr. doc. 1
incarto MP, verbale __________ 17.10.2005, p. 2). Dalla semplice
asserita intenzione dell’accusato di utilizzare l'automobile - proposito cui __________
nemmeno prestò credito - non può essere ricavato alcun elemento a suo discapito.
Per quanto
riguarda il teste __________ va rilevata l'incongruenza desumibile dal
raffronto della denuncia 12.09.2005 (che si è invero limitato a sottoscrivere)
e la deposizione del verbale d’interrogatorio: mentre nella denuncia afferma di
aver scorto in data 25.07.2005 l'autovettura Mazda rossa della signora __________
presso la __________ e di averla rivista in quel medesimo luogo "il
giorno dopo", davanti all'autorità inquirente depone che "il
giorno dopo l'avevo trovata presso l'abitazione della signora".
Quest'accertamento
fa anzitutto cadere l’ipotesi di reiterazione della guida nonostante la revoca,
giacché il terzo teste da considerare, la signora __________, ha riferito di
essere stata informata direttamente dall'accusato in merito ad un solo utilizzo
della vettura e fa poi precisamente cenno all'episodio riferitole dal signor __________.
Ora, la discordante versione fornita dal __________ sul luogo di stazionamento
della vettura il giorno dopo averla scorta presso la __________, se sempre in
quel posto, oppure parcheggiata presso l'abitazione della signora __________,
richiamato l’insieme delle circostanze, non è un dettaglio, bensì ragione
sufficiente per minare l’affidabilità dell'intera sua deposizione. Questo anche
a prescindere da altri interrogativi sollevati dal suo comportamento,
segnatamente a sapere perché - ritrovata la vettura presso la __________,
avendo le chiavi e l’autorizzazione ad utilizzarla, anzi, a suo dire essendo
per l’appunto alla ricerca di quel veicolo in sostituzione del proprio in
riparazione, in più consapevole di chi avesse potuto indebitamente servirsene -
non se ne sia semplicemente impossessato.
Qualificare le
deposizioni dei tre testi come “perfettamente coincidenti”, come
ritenuto dal Giudice di prime cure (Sentenza16 giugno 2008 consid. 9, p. 9),
costituisce un errore qualificato, una violazione del divieto d’arbitrio.
Per la
valutazione delle diverse versioni dei fatti sono, poi, da considerare la
linearità e la costanza nel tempo delle versioni, la loro logica intrinseca e
la loro verosimiglianza. A questo proposito, va rilevato che le dichiarazioni
vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d'animo in
cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in
particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e
di dare loro semplice interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci.
La
credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua
univocità, costanza, linearità e coerenza interna.
Da
considerare nell'esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti
sono venuti alla luce e l'assenza dei motivi per denunciare falsamente (CCRP Sent.
20.
agosto 2009, inc. no. 17.2009.21).
Nel
presente caso non si può prescindere dal soppesare alcune circostanze, il cui
corretto significato non è univocamente desumibile dagli atti, ma che sono
idonee ad insinuare perlomeno il dubbio che i fatti si siano effettivamente
svolti nel modo sfavorevole all'imputato ritenuto dal primo giudice. Le denunce
non sono spontanee, ma indotte dalla signora __________ che le ha redatte
modificando artatamente la data. Inoltre, esse non sono sporte a ridosso dei
fatti e mirano, più che altro, a modificare il comportamento tenuto
dall'accusato nei confronti dell’ex-compagna, ritenuto inopportuno. Unitamente
alle successive deposizioni, esse presentano contraddizioni sulle date e
anomalie in relazione al possesso delle chiavi. In questa situazione
relazionale intricata s’inserisce anche il cosiddetto recesso di querela
operato dall'__________ il quale, non va sottaciuto, riferisce anche di avere
rotto ogni rapporto con la signora __________ proprio il giorno in cui ha
acconsentito a sottoscrivere la denuncia (doc. 1 incarto MP,
verbale 17.10.2005 pag. 3).
In
conclusione, ritenuto che nessun elemento a sostegno del fatto che l’imputato
ha guidato l’autovettura nelle circostanze di tempo indicate dal DA è
desumibile dalle dichiarazioni del teste __________, che le deposizioni del __________
si appalesano inattendibili siccome viziate da insanabile contraddizione su una
circostanza rilevante, che, infine, la discordante versione della parte lesa e
del prevenuto è insufficiente per motivare un giudizio di condanna, tutto ciò
considerato, l'apprezzamento operato dal primo giudice di ritenere le
deposizioni dei tre testi citati quali valide prove a carico, manifestamente
insostenibile, denota gli estremi dell’arbitrio.
4.
Per i suesposti
motivi, il ricorso deve essere accolto nel
senso che
la sentenza impugnata è annullata e l’accusato prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.
5.
Gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono
posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà al ricorrente fr.
800.
- per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e
RI 1 prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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