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Decisione

17.2008.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 ottobre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag.

278).

I.

sul ricorso di RI 1

2. RI 1, nel suo gravame lamenta innanzitutto (invero in modo a

tratti confuso e senza chiaramente distinguerlo dalle censure relative

all’applicazione del diritto) l’accertamento arbitrario da parte del primo

giudice di fatti rilevanti.

2.1. I fatti accertati dal primo giudice sono - in estrema sintesi - i

seguenti:

-

al momento dell’incidente era ancora buio e la

strada era umida;

-

quando RI 1 scese dalla vettura di L con

l’intenzione di attraversare la strada, RI 2 – applicando i parametri più

favorevoli all’indagato in virtù del principio in dubio pro reo -

procedeva ad una velocità di 50 Km/h e si trovava ad almeno 70 metri dal punto d’impatto, distanza da cui non poteva scorgere il pedone;

-

il pedone è divenuto percettibile all’accusato

soltanto quando quest’ultimo si trovava a 12-23 m dal punto d’impatto, distanza dalla quale i fari della VW Polo potevano senza dubbio illuminare la

bambina;

-

la bambina non poteva essere avvistabile da RI 2

che dal momento in cui è spuntata dalla vettura di L, quindi quando già si

trovava sulla carreggiata intenta a correre (o camminare velocemente) verso il

gruppo di amici che si trovava sulla parte opposta;

-

RI 2 avrebbe potuto evitare l’investimento della

bambina soltanto se avesse avuto una velocità non superiore a 29-48 Km/h;

-

nei pressi della fermata del bus vi erano dei

bambini in attesa dell’autopostale;

-

RI 2 non ha visto i bambini e non ha avuto la

possibilità di scorgerli perché la fermata non era oggettivamente percettibile;

-

RI 2 non sapeva dell’esistenza della fermata;

-

RI 2, poco prima di arrivare all’intersezione

tra via _________, ha notato, ad una ventina di metri di distanza, una vettura

ferma sul lato destro della carreggiata, con le due ruote di sinistra poste

sulla sua corsia di marcia e quelle di destra sul marciapiede (che poi si è

rivelato essere una strada laterale perpendicolare alla principale, il cui

accesso il veicolo, così arrestandosi, era andato a bloccare almeno parzialmente);

-

nonostante ciò RI 2 non ha rallentato, né levato

il piede dall’acceleratore, non ritenendolo necessario visto che la posizione

di quel veicolo non gli impediva di transitare senza oltrepassare la linea di

mezzeria;

(sentenza

pretura penale, cons. 15, pag. 20-22);

- la vettura RI 2

aveva i fari anabbaglianti accesi

-

RI 1 (che, all’epoca dei fatti, aveva quasi

dodici anni e che aveva già seguito dei corsi di educazione stradale) ha

intrapreso l’attraversamento della carreggiata a passo sostenuto e senza

accertarsi preventivamente se vi fossero dei veicoli sul campo stradale in

avvicinamento da sinistra;

-

in quel momento RI 2 si trovava ad una distanza

massima di 34 m;

-

_________ è una strada particolarmente

trafficata e pericolosa;

-

il tempo di reazione che RI 2 ha avuto dal momento in cui ha visto la ragazza a quello dell’impatto è inferiore ad un secondo;

(sentenza

della pretura penale, cons. 16, pag. 23-24).

2.2. A mente della ricorrente, il primo giudice non ha, a torto,

accertato o comunque non ha sufficientemente considerato i seguenti fatti (cfr.

ricorso, pag. 11-13):

- al

momento dell’incidente ci si trovava in un’ora di punta e la strada era

particolarmente trafficata (circostanze riferite dal teste S e confermate dal

perito D);

- la

vettura di L era accostata sulla destra della corsia di percorrenza di RI 2 ed

aveva le ruote di sinistra sulla carreggiata e le ruote destre sul marciapiede;

- la

Ford Focus di L, che cominciava ad essere visibile per RI 2 ad una distanza di ca.

80 m, aveva la freccia destra accesa durante tutta la fase di accostamento e

di sosta;

- sulla

corsia contraria stava sopraggiungendo l’autopostale che misura 2,50 m di larghezza e aveva i fari anabbaglianti accesi;

- al

momento in cui è avvenuto l’incidente l’autopostale si trovava a circa 5-10 metri da luogo della collisione e stava rallentando per effettuare la fermata prevista

all’incrocio tra _________.

La ricorrente sostiene, poi, che il giudice della

Pretura penale ha, a torto, ritenuto che RI 2 non ha visto i bambini, che egli non

sapeva della fermata del bus e che la stessa fermata non era oggettivamente

percettibile, nonostante emerga dagli atti (in particolare, dal suo interrogatorio

15 novembre 2006 e dalla dichiarazione scritta di G prodotta al dibattimento) e

sia ancora emerso al dibattimento che RI 2 vive da oltre trent’anni a circa 200 metri in linea d’aria dal luogo dell’incidente e percorre via _________quasi tutte le mattine

(ricorso, pag. 14-15).

2.3. La circostanza secondo cui la strada fosse particolarmente

trafficata risulta chiaramente dalla deposizione del teste S che il giudice

della Pretura penale ha utilizzato e condiviso, ritenendola come “quella

corrispondente alla realtà” (sentenza, cons. 15, pag. 21). Durante

l’interrogatorio davanti al sostituto procuratore pubblico, il teste S ha

affermato che “per quanto riguarda il traffico, posso dire che quella

mattina, come del resto praticamente tutte le mattine a quell’ora, era

piuttosto sostenuto in entrambi le direzioni” (sentenza, cons. 9, pag. 13).

D’altra parte, in sentenza, lo stesso primo giudice descrive via _________come “una

strada cantonale rettilinea particolarmente trafficata e pericolosa”

(sentenza, cons. 16, pag. 23).

La censura secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe accertato quali

fossero le condizioni del traffico è, dunque, priva d’oggetto e pertanto

irricevibile.

Anche la circostanza secondo cui, al momento dell’incidente, l’autopostale (che

circolava in senso inverso rispetto a RI 2) era a circa 5/10 m dal luogo dell’incidente

e stava rallentando per effettuare la fermata risulta palesemente dalla

deposizione dell’autista S – riportata nella sentenza di primo grado - che ha

dichiarato che “al momento in cui è avvenuto l’incidente, preciso che

rallentavo per effettuare la fermata prevista. Mi trovavo a circa 5-10 m dal luogo della collisione” (consid. 5, pag. 6).

Anche questa censura è, dunque, priva d’oggetto

e, pertanto, irricevibile.

Stessa sorte debbono avere le censure relative al mancato accertamento sulla

posizione della vettura di L e sulla distanza dalla quale la stessa cominciava

ad essere visibile a RI 2, ritenuto che tali circostanze risultano dalle

deposizioni di RI 2 e di L, nonché da accertamenti peritali, riportati in

sentenza (sentenza, cons. 3, pag. 5; cons. 4, pag. 5; cons. 6, pag. 7).

Anche tali censure sono dunque prive d’oggetto e pertanto irricevibili.

Nella sentenza della Pretura penale manca, per

contro, l’accertamento dell’accensione della freccia da parte di L, nonché

l’accertamento del dato relativo alla larghezza dell’autopostale.

A tali lacune può sopperire questa Corte: infatti, che il segnale luminoso

destro fosse acceso risulta con chiara evidenza dal materiale processuale, in

particolare dalla deposizioni del teste L (sentenza, cons. 9, pag. 11).

La larghezza dell’autopostale (2,50 m) risulta, con altrettanto chiara evidenza dalla deposizione resa dal teste S al sostituto

procuratore pubblico (verbale 5 ottobre 2006, pag. 4). La misura di 2,50 m, peraltro, rispecchia la comune conoscenza e può, dunque, essere considerata accertata.

La ricorrente non sostanzia, invece, la censura

secondo cui il primo giudice ha arbitrariamente accertato che RI 2 non ha visto

i bambini che si trovavano alla fermata del bus.

Il giudice di prime ha fondato questo suo accertamento sulla scorta

della valutazione dell’ubicazione della fermata (situata in posizione rientrata

rispetto alla strada principale, dietro allo stabile all’angolo tra _________)

e della deposizione del teste S, secondo cui “i bambini che la mattina del

21 ottobre 2004 si trovavano nei pressi della fermata dell’autopostale, erano

fermi dietro alla casa che porta il cartello di fermata per la posta (…); chi

giunge da _________ non poteva vedere quella mattina i bambini fermi alla

fermata della posta. Del resto si fa fatica a vederli anche se si proviene dal _________”

(sentenza, consid. 9, pag. 13).

Su questo punto, dunque, il ricorso, a prescindere dalla sua dubbia

ammissibilità, è infondato.

RI 1 censura di arbitrario anche l’ accertamento secondo cui RI 2 non sapeva

della fermata del bus.

Su questa circostanza, il primo giudice ha osservato che “non è stato

dimostrato che il prevenuto sapesse, rispettivamente dovesse sapere, che in

quel luogo ci fosse una fermata dell’autopostale. Il relativo segnale, che in

pratica ha il formato di un foglio A4 o poco più, si trovava in una posizione

rientrata rispetto alla strada principale, piazzato sul muro dello stabile che

da sulla strada che incrociava perpendicolarmente la stessa.(…) Inoltre non è

stato dimostrato che l’imputato avesse già scorto in precedenza dei pedoni

attendere il bus in quel posto e nemmeno vi sono indizi in quel senso

(sentenza, cons. 15, pag. 21).

Questo accertamento è arbitrario, perché in aperto contrasto con gli atti.

Dalle emergenze istruttorie risulta, infatti, che RI 2 vive in via _________(dunque

a circa 1 km dal luogo dell’incidente) e che egli percorre il tratto di strada

dove è successo l’incidente quasi quotidianamente da anni (sentenza, cons. 9,

pag. 14).

Date queste circostanze, il primo giudice non poteva, se non in modo

arbitrario, giungere alla conclusione che il prevenuto non sapesse,

rispettivamente non dovesse sapere che in quel luogo ci fosse una fermata

dell’autopostale, tanto più che la stessa è indicata da un cartello ben

percettibile per chi proviene da _________(cfr. documentazione fotografica

della polizia scientifica, foto 4).

Non è, perciò, sostenibile senza arbitrio che RI 2 – che percorreva da anni

quasi ogni giorno quella strada nelle due direzioni – non conoscesse

l’esistenza della fermata all’intersezione tra _________.

L’imputato non è, dunque, credibile quando

afferma di non avere mai fatto caso, prima dell’incidente, alla fermata del bus

(cfr. sentenza, cons. 9, pag. 14).

Pertanto, su questo punto, il ricorso va accolto,

nel senso che è accertato che RI 2 sapeva dell’esistenza della fermata.

3. RI 1 solleva poi la censura di cui all’art. 288 litt. a CPP,

rimproverando innanzitutto al primo giudice l’erronea applicazione dell’art.

125 CP ai fatti posti alla base della sentenza.

3.1. Per quel che concerne il reato di lesioni colpose gravi, il primo

giudice, dopo averne ricordato i presupposti applicativi, ha concluso che la

mattina del 21 ottobre 2004 RI 2 ha circolato ad una velocità eccessiva e non

adeguata alle circostanze, violando il disposto dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. Egli

infatti, nonostante avesse notato una vettura ferma sul lato della carreggiata,

con le due ruote di sinistra poste sulla sua corsia di marcia e quelle di

destra sul marciapiede, non ha rallentato, né levato il piede

dall’acceleratore. Ritenuto come in una simile circostanza non fosse impossibile

escludere a priori che – ad esempio - qualcuno potesse aprire repentinamente la

portiera o che il conducente decidesse di rimettersi in moto senza concedergli

la precedenza, RI 2 avrebbe dovuto – sempre secondo il primo giudice -

diminuire la propria velocità o, perlomeno, togliere il piede dall’acceleratore

per potersi conformare ai suoi obblighi di prudenza.

Proseguendo nel suo ragionamento, il primo giudice ha però considerato il

comportamento di RI 1 come gravemente colpevole, imprevedibile e, dunque,

interruttivo del nesso di causalità adeguato tra la violazione dell’art. 32

cpv. 1 LCStr di cui RI 2 è colpevole e il suo ferimento. Il pretore ha ritenuto

che, proprio a causa dell’imprevedibilità del comportamento della bambina,

l’incidente sarebbe avvenuto anche se RI 2 avesse adattato la sua velocità alla

presenza del veicolo stazionato per metà sulla sua corsia di marcia e ai

potenziali pericoli che da esso derivavano.

Di conseguenza, il giudice della Pretura penale ha concluso per il

proscioglimento dell’imputato dal reato di lesioni colpose (sentenza, cons. 15

pag. 22).

3.2. La ricorrente sostiene che, in concreto, considerate le circostanze

di specie (orario, auto ferma sul bordo della strada in maniera anomala ed in

concomitanza con un incrocio, fermata del bus sull’altro lato della strada in

posizione pericolosa, limitata visibilità, traffico in senso contrario, strada

umida, autopostale in arrivo e che accosta) la presenza, al momento

dell’incidente, di un pedone sulla carreggiata non era imprevedibile, sicché il

comportamento di RI 1 non può costituire un atto interruttivo del nesso di

causalità. Essa sottolinea come il conducente deve tenere conto degli ostacoli

che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile, laddove la

possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente alla luce delle

circostanze concrete.

Ma anche qualora - continua la ricorrente - si dovesse ammettere

l’imprevedibilità del comportamento del pedone, la colpa di RI 2 sarebbe tanto

grave da risultare la più probabile ed immediata causa dell’incidente. In

confronto la colpa di RI 1 è, comunque, secondaria e non atta ad interrompere il

nesso di causalità adeguato.

La ricorrente chiede, dunque, la condanna dell’imputato per il reato di lesioni

colpose gravi (ricorso, pag. 6-9 e 15).

3.3.a) Ora, chiunque per

negligenza cagiona delle lesioni gravi al corpo o alla salute di una persona è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art.

125 cpv. 1 e 2 CP).

Commette negligenza chi, per imprevidenza

colpevole, non scorge le conseguenze della sua azione o non ne tiene conto.

L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali

era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3

CP). Ciò presuppone che l'agente abbia infranto regole di elementare prudenza

imposte dalle circostanze, affinché non siano oltrepassati limiti oltre i quali

il rischio non è più accettabile (DTF 122 IV 17 consid. 2b pag. 19 con rinvii).

Queste norme di elementare prudenza si determinano riferendosi alle norme che

hanno lo scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti.

b) Nel caso in esame, oltre alla violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr,

potrebbero, di principio, entrare in considerazione violazioni del principio

dell’affidamento, codificato all’art. 26 LCStr, dell’obbligo di padronanza del

veicolo di cui all’art. 31 LCStr, nonché dei doveri verso i pedoni di cui art.

33 LCStr.

Le infrazioni di cui agli art. 26 e 31 LCStr non

meritano di essere vagliate oltre, ritenuta la loro sussidiarietà nei confronti

dell’art. 32 LCStr (Bussy/Rusconi, CS/CR Commentaire, ad art. 26 LCR, n. 2.1 e

ad art. 31 LCR, n. 1.1; DTF 90 IV 143, 91 IV 74; 92 IV 29, 94 IV 140).

Nemmeno si ravvisa in concreto una violazione

dell’art. 33 LCStr (come osservato anche dal primo giudice), data l’assenza di

strisce pedonali sul luogo dell’incidente e l’accertata inconsapevolezza di RI

2 circa la presenza di RI 1 sul bordo della carreggiata.

Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle

circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come

anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei

punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente

deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la

visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a

livello.

Tale disposto impone, innanzitutto, al conducente di uniformarsi alle regole

contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13

novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui il

conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello

spazio visibile e, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà

dello spazio visibile.

L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga, però, il conducente anche ad adeguare la sua

velocità in modo da potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla

carreggiata all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits

vorhandenen und sichtbaren Hindernissen).

Infine, lo stesso disposto vuole che il conducente adegui la sua velocità in funzione

degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse mit

denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, dunque, tenere conto di

quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel

suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la

possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di

circostanze particolari (Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht,

Band I, n. 575 ss.; Bussy/Rusconi, ad art. 32 LCR, n. 1.24 ss.).

Il Tribunale federale, spesso assai severo in punto alla prevedibilità di un

ostacolo, ha già avuto modo di decidere che il conducente che incrocia un bus

fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla) deve prendere in considerazione

il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso da dietro il veicolo e deve

adeguare di conseguenza la sua velocità (DTF 97 IV 242). In un altro caso, il

TF ha avuto modo di stabilire che il conducente deve anche prevedere che, di

notte durante il periodo del raccolto, un trattore sbuchi inaspettatamente da

un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 43). Sempre secondo la giurisprudenza

federale, la circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un

pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto

straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (DTF 121 IV 286). Così

pure il fatto che la strada sia costeggiata da un marciapiede non dispensa il

conducente dal prendere in considerazione la possibilità del sopraggiungere di

piedoni in senso inverso sulla carreggiata (DTF 79 IV 242).

Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al

conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso

potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, ad art. 32

LCR, n. 1.27).

L’Alta Corte ha ritenuto che la presenza di un cancello situato tra due alte

siepi, lungo una strada di grande traffico, non è sufficiente per imporre al

conducente di adottare una velocità che gli permetta di evitare l’uscita

repentina di un bambino (DTF 80 IV 130). Analogamente il conducente, su di una

strada la cui larghezza permette di incrociare senza pericolo, non ha da tener

conto della possibilità che, al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi

in un veicolo circolante sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74).

c) Perché

l’autore possa essere ritenuto colpevole di lesione colposa fra il

comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il realizzarsi

della lesione deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF

122 IV 17 consid. 2c pag. 22). È data causalità naturale quando il

comportamento colpevole costituisce la condizione dell'evento, ancorché non ne

sia l'unica (DTF 115 IV 199 consid. 5b con rinvii pag. 206). In caso di

incertezza, la verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag.

23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 130 consid. 6b pag.141). In materia

di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della

norma risulti essere una condizione dell'incidente, anche se non ne costituisce

la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con

altre, a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283). L'accertamento

della causalità naturale è una questione di fatto che vincola – nella

misura in cui non sia viziata da arbitrio - la Corte di cassazione e di revisione penale, a meno che il giudice disattenda il concetto stesso di causalità

naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2a/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii

pag. 212).

La causalità deve anche essere adeguata.

Occorre stabilire, quindi, se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo

la comune esperienza e l'andamento ordinario delle cose, a cagionare o a

favorire l'evento (DTF 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb

pag. 17, 121 IV 207 consid. 2a pag. 213). Determinare se il comportamento

dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento significa stabilire se

un osservatore imparziale, vedendo l'autore agire nelle circostanze del caso,

avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto quelle conseguenze,

anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale

(DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155). La causalità

adeguata è una questione di diritto che la Corte di cassazione e di revisione penale – così come il Tribunale federale - esamina con

libero esame (DTF 121 IV 207 consid. 2a e invii pag. 213).

Il rapporto di causalità adeguata tra il

comportamento dell'autore e l'evento può essere interrotto quando circostanze

eccezionali, come, ad esempio, il comportamento di un terzo o della vittima

oppure difetti del materiale o di costruzione, sopravvengano senza poter essere

previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere

il nesso di causalità. È ancora necessario che queste circostanze abbiano

un’importanza tale da imporsi come le cause più probabili e immediate

dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri

fattori, in particolare il comportamento dell'autore (DTF 6S 34/2002 del 27

giugno 2002 consid. 4.2; DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, 115 IV 100 consid.

2b pag. 102, 199 consid. 5c pag. 207).

A questo proposito, in una recentissima decisione, il Tribunale federale, chiamato

a determinarsi su un incidente occorso a una signora di settanta anni che stava

attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal

passaggio pedonale e dopo un dosso - ha avuto modo di osservare come non sia

eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata anche in luoghi dove il

traffico è denso e rapido. Nonostante tali pratiche possano rivelarsi

pericolose, esse non sono così rare da essere considerate imprevedibili (DTF

6B_315/2009).

3.4.a) Ora, ritenuto come nel caso di specie sia

incontestato che RI 1 abbia subito delle lesioni gravi ai sensi dell’art. 125

cpv. 2 CP, al fine di determinare se a RI 2 sia imputabile un’imprevidenza

colpevole ex art. 12 cpv. 3 CP, occorre valutare se egli abbia violato l’art.

32 cpv. 1 LCStr, in particolare mancando di adattare la sua velocità in

funzione di quegli ostacoli che egli, in ragione delle circostanze concrete,

poteva prevedere.

Nel caso di specie, l’incidente è avvenuto giovedì 21 ottobre 2004 - giorno di

scuola - alle 7.25, orario in cui bambini, ragazzi ed adolescenti si spostano

verso le sedi scolastiche.

In quel momento non era più buio, ma la debole luce del crepuscolo permetteva

appena di distinguere gli oggetti presenti sul campo stradale.

RI 2 viaggiava su una strada dal fondo umido, trafficata e pericolosa, tant’è

vero che (come risulta anche dagli articoli di giornale prodotti dalla parte

civile durante il dibattimento) sei mesi prima, su via _________, un altro

scolaro era rimasto vittima di un incidente.

A lato della carreggiata, più avanti, un’auto era ferma con le ruote di

sinistra sulla carreggiata, le ruote destre sul marciapiede e il segnale

luminoso acceso.

Alla stessa altezza della vettura ferma, dall’altra parte della strada, vi era

una fermata del bus e, proprio in quel momento, dalla dogana del _________sopraggiungeva

l’autopostale che stava accostando, perfettamente percettibile a ragione delle

sue considerevoli dimensioni e dei fari accesi.

b) A mente di questa Corte, sulla scorta delle summenzionate

circostanze (che RI 2 conosceva e di cui era consapevole), ben ponderate le

stesse, non si può non giungere alla conclusione che RI 2, in quella situazione, dovesse non solo prevedere (come rilevato dal primo giudice, cfr. sentenza,

cons. 15, pag. 22) che qualcuno potesse aprire repentinamente la portiera o che

il conducente si rimettesse in moto senza concedergli la precedenza, bensì

anche che uno scolaro sbucasse all’improvviso dall’auto di L ferma sulla

carreggiata, con l’intento di raggiungere in tempo utile la fermata

dell’autopostale.

Alla luce di una tale “Hindernissituation”, ben avrebbe dovuto, dunque, il

conducente non solo spostare il piede dall’acceleratore al freno, bensì anche

adottare una velocità che gli avrebbe permesso di fermarsi prima che un

eventuale pedone s’immettesse all’improvviso sulla strada, davanti alla Ford

Focus (cfr. per analogia, in particolare DTF 97 IV 242).

Del resto, va osservato che la velocità che

avrebbe permesso a RI 2 di evitare l’investimento della bambina non è

certamente inferiore a quella che gli avrebbe permesso di evitare i potenziali

pericoli insiti nella situazione (apertura improvvisa di una portiera od

immissione improvvisa nella circolazione della vettura ferma) evidenziati nella

sentenza di primo grado e che il primo giudice gli ha rimproverato di non avere

tenuto.

RI 2 non ha ascoltato il campanello d’allarme che risuonava, non ha adattato la

sua velocità come richiesto dall’art. 32 cpv. 1 LCStr, incorrendo in

un’imprevidenza gravemente colpevole ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP.

Il comportamento di RI 2 è dunque colpevolmente negligente ai sensi dell’art.

12 cpv. 3 CP in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr.

c) Dato per accertato il nesso causale naturale tra il comportamento

imprevidente di RI 2 e il ferimento di RI 1, occorre ancora – nell’ottica

dell’applicazione dell’art 125 CP – verificare se tale nesso causale è adeguato.

A tal fine ci si deve innanzitutto chiedere se il comportamento del prevenuto

fosse idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento ordinario delle cose,

a cagionare o a favorire il ferimento della ricorrente.

Il quesito deve essere risolto positivamente, ritenuto che l’eccessiva velocità

di RI 2 era certamente idonea a causare l’incidente. Avesse circolato alla

velocità imposta dalle circostanze, egli avrebbe avuto la possibilità di

fermarsi prima di investire RI 1.

Negativamente, per contro, va risolto il quesito di sapere se il rapporto di

causalità adeguata sia stato interrotto da una circostanza eccezionale e

imprevedibile, poiché il comportamento di RI 1, ancorché contrario all’art. 47

ONC (secondo cui i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza,

soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo, devono attraversare la strada

rapidamente, devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che

distino meno di 50 m), era, comunque, prevedibile (cfr. consid. 34b e, in

particolare, DTF 6B_315/2009 che, in un caso del tutto simile, ha ritenuto

prevedibile che un pedone attraversi una strada trafficata dopo un dosso e

lontano da un passaggio pedonale).

In via abbondanziale, viste le motivazioni della prima Corte, va ricordato che,

così come rilevato a più riprese dal TF, la questione relativa ad un’eventuale

interruzione del nesso causale va risolta soltanto in funzione

dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della

presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui

non c’è, in diritto penale, una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17

consid. 2c/bb; DTF 6B_315/2009).

Anche il nesso causale adeguato fra

l’imprevidenza colpevole di RI 2 e il realizzarsi dell’incidente e delle

lesioni è, dunque, ammesso.

Ne discende che RI 2 si è reso colpevole del

reato di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP a danno di RI 1 e

che, pertanto, il ricorso della parte civile merita accoglimento.

Considerandi

II. sul ricorso di RI 2

4.

RI 2, nel suo gravame, sostiene, da una parte, che la contravvenzione,

per la quale è stato condannato dal giudice della Pretura penale, è prescritta

e, dall’altra che, anche se così non fosse, nella fattispecie non sarebbero

dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 90 cifra 1 LCStr.

Ora, un’infrazione non qualificata alle norme della circolazione giusta l’art.

90.

cpv. 1 LCStr è punita con la multa e, pertanto, essa è qualificabile come

una contravvenzione ai sensi dell’art. 103 CP. Per questo tipo di reato,

l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni (art. 109 CP). La

prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione,

è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP).

Nel caso in esame, i fatti che sono stati configurati dal giudice di prime cure

come infrazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr sono accaduti il 21 ottobre

2004.

Per essi, dunque, l’azione penale si è prescritta il 21 ottobre 2007.

La sentenza di condanna di RI 2 per quel reato è stata emanata dalla Pretura

penale il 17 giugno 2008: essa è, pertanto, irrita.

Il ricorso di RI 2 su questo punto merita accoglimento: la sua condanna per

questa infrazione va, dunque, annullata senza che sia necessario entrare nel

merito delle altre censure sollevate dal ricorrente riguardo una pretesa errata

applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LCStr ai fatti posti alla base delle sentenza.

In via abbondanziale si osserva che, anche qualora l’azione penale per l’art. 90 cpv. 1 LCStr non fosse prescritta, RI 2 andrebbe,

comunque, assolto da tale reato vista la sua condanna per lesioni colpose gravi

in applicazione analogica della giurisprudenza che secondo cui vi è concorso

imperfetto (per consumazione) tra l’art. 125 cpv. 2 CP e l’art. 90 cpv. 2 LCStr (Cardinaux, Les

dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière et le

concours, pag. 148 ss. e giurisprudenza ivi indicata).

5.

Da quanto precede discende che:

- il

ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza RI 2 è dichiarato autore colpevole

del reato di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP.

- il

ricorso di RI 2 è accolto nel senso che, annullato il relativo dispositivo

della sentenza, egli è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme

della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr.

Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un

nuovo giudizio sulla commisurazione della pena in relazione alla condanna di RI

2.

per lesioni colpose gravi e per nuova decisione sugli oneri processuali di

prima sede.

III. sulle spese e sulle ripetibili

6.

In esito all’attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri

processuali allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'500 a RI 1 e fr. 1'000.- a RI 2 per le ripetibili relative ai loro rispettivi ricorsi (art. 9 cpv.

6.

CPP). Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura

penale in sede di rinvio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza

RI 2 è dichiarato autore colpevole del reato di lesioni colpose gravi giusta

l’art. 125 cpv. 2 CP.

2. Il ricorso di RI 2 è accolto nel senso che, annullato il relativo

dispositivo della sentenza, egli è prosciolto dall’imputazione di infrazione

alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr.

3. Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio

sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede.

4. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 2’000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 2’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 2’000.- e a RI 2 fr. 800.- per ripetibili.

5. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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