17.2008.50
Restituzione per inosservanza del termine di 5 giorni ex art. 276 cpv. 2 CPP per proporre la dichiarazione di ricorso
6 agosto 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2008.50
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, CCRP
Titolo:
Restituzione per inosservanza del termine di 5 giorni ex art. 276 cpv. 2 CPP per proporre la dichiarazione di ricorso
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
art. 276 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.50
Lugano
6 agosto 2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, vicepresidente
Pellegrini e Epiney–Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione (recte:
sull’istanza di restituzione in intero) del 31 luglio 2008 presentato da
RI 1
attinente di , nato il 16 luglio 1958 a , domiciliato a , coniugato,
docente
contro la sentenza emanata il 21 luglio 2008 dal giudice della
Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione : 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione:
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere
il 29 novembre 2007 a __________ violato gravemente le norme medesime cagionando
un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato
con il motoveicolo Ducati targato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado
il vigente limite di 50 km/h. In applicazione della pena, egli ne ha proposto
la condanna a 10 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna (art. 34 segg. CP),
corrispondenti a complessivi fr. 1 200.–, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 anni (art. 42 segg. CP), e a una multa di fr. 500.–, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo
sull’opposizione, con sentenza del 21 luglio 2008 il giudice della Pretura
penale ha confermato tanto l’imputazione, quanto la proposta di pena. Contro
tale sentenza, RI 1 ha presentato il 31 luglio 2004 formale ricorso alla Corte
di cassazione e di revisione penale. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
In diritto: 1. Conclusa
la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata
verbalmente alle parti nei dispositivi e con l’esposizione dei motivi essenziali
all’accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 277 cpv. 1
CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro
il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine
di cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 277 cpv. 2 CPP). Alla
dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti
giorni dalla notifica della sentenza motivata (art. 298 cpv.1 e 4 CPP, cui
rinvia l’art. 278 cpv. 2 CPP).
2.
Nella
fattispecie, l’accusato ha inoltrato il 31 luglio 2008 alla Pretura penale uno
scritto, con il quale egli ha dichiarato di inoltrare formale ricorso contro la
sentenza pretorile, asseverando che il ritardo di 2 giorni (verosimilmente per
presentare dichiarazione di ricorso ex art. 277 cpv. 2 CPP) è conseguente alla
sua improvvisa partenza avvenuta il giorno seguente la sentenza 22 (recte:
21) luglio 2008 per gravi motivi famigliari, tanto da rientrare al proprio
domicilio il 30 luglio 2008. Prima di partire, egli assevera, avrebbe telefonato
al Tribunale d’appello, che gli avrebbe consigliato di attendere la sentenza
scritta, “inducendomi in errore non ho avuto il tempo materiale per inoltrare
il mio appello”. Chiede pertanto di accettare il ricorso.
3.
Nella
misura in cui, per avventura, l’accusato considera il suo scritto quale ricorso
per cassazione ex art. 289 cpv. 2 CPP, il rimedio andrebbe dichiarato d’acchito
inammissibile, in quanto non preceduto dalla dichiarazione previa di volere
ricorrere prevista dall’art. 277 cpv. 2 CPP, che andava presentata entro cinque
giorni da quando il giudice della Pretura penale ha comunicato oralmente la
propria decisione (21 luglio 2008), ossia entro il 28 luglio 2008, tenuto conto
del fatto che il relativo termine di cinque giorni veniva a scadere di sabato.
Per tacere del fatto che alle parti non è stata notificata alcuna sentenza
motivata, condizione essenziale per presentare ricorso per cassazione (art. 289
cpv. 2 e 4 CPP).
4.
In
realtà, come peraltro ritenuto dal giudice della Pretura penale nel suo scritto
4.
agosto 2008, con il quale ha trasmesso a questa Corte gli atti per
competenza, con la sua iniziativa del 31 luglio 2008 l’accusato si è proposto
di ossequiare – ancorché in ritardo – la formalità prescritta dall’art. 277
cpv. 1 CPP, ovvero di inoltrare formale dichiarazione di ricorso contro la
sentenza di primo grado, in modo da garantirsi la facoltà di successivamente presentare
ricorso per cassazione una volta notificatagli la sentenza motivata. Sennonché,
come visto, al 31 luglio 2008 il termine per presentare la dichiarazione di
ricorso previa era scaduto, circostanza peraltro riconosciuta dallo stesso
prevenuto. Il quale ritiene tuttavia tale ritardo non imputabile alla sua
persona, ma alla sua improvvisa partenza avvenuta il 22 luglio 2008 per gravi motivi
famigliari e al suo conseguente rientro al domicilio avvenuto solo il 30 luglio
successivo. Sarebbe inoltre stato indotto in errore dalla cancelleria del Tribunale d’appello, la quale gli avrebbe consigliato di attendere la
motivazione scritta della sentenza, ciò che lo avrebbe indotto in errore
privandolo del tempo necessario per presentare appello.
a) Argomentando in questo modo, è evidente che l’accusato si propone di
vedersi garantito il termine per proporre dichiarazione di ricorso nonostante
il ritardo con il quale si è attivato. In altri termini, egli si propone di
ottenerne la sua restituzione. Ora, secondo l’art. 21 cpv. 1 CPP la
restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o
il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza
sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile,
servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L’istanza
dev’essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione
dell’impedimento (art. 22 cpv. 2 CPP). Sull’istanza decide l’autorità davanti
alla quale doveva essere compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione.
Se è stato emanato un decreto di accusa o una sentenza, è competente il giudice
che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto (art. 22 cpv. 2 CPP), in
casu quindi questa Corte.
b) L’accusato non ha però dimostrato di essere stato impedito senza
sua colpa di osservare il termine di cinque giorni prescritto dall’art. 277
cpv. 2 CPP per presentare formale dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Egli si è limitato ad asserire di essere
stato costretto a partire il giorno successivo al dibattimento per gravi motivi
famigliari e di essere così rientrato al suo domicilio soltanto il 30 luglio
successivo, senza però spiegare in che cosa sarebbero consistiti i pretesi
gravi motivi famigliari e, in particolare, senza comunque essere riuscito a
rendere per lo meno verosimile che il preteso impedimento lo avrebbe a tal
punto condizionato da nemmeno più consentirgli di spedire alla Pretura una
lettera con la quale egli manifestava la sua intenzione di ricorre e di ricevere
la motivazione scritta della sentenza, della cui esistenza era a perfetta
conoscenza avendo presenziato al relativo dibattimento e alla relativa comunicazione
dei dispositivi (v. verbale dei dibattimento). Quanto al preteso errore
conseguente al fatto che la cancelleria del Tribunale di appello gli avrebbe
consigliato di attendere la sentenza scritta, inducendolo in errore e privandolo
così del tempo materiale per inoltrare appello, l’accusato si avvale di un
argomento inadatto allo scopo. Giacché il preteso consiglio, comunque sia, non
poteva che riferirsi alla seconda fase della procedura ricorsuale, ovvero al
fatto di attendere la motivazione scritta prima di decidere se poi effettivamente
ricorrere una volta, evidentemente, inoltrato dichiarazione di ricorso ex art.
277.
cpv. 2 CPP (art. 289 cpv. 2 e 4 CPP). Circostanza sulla quale l’accusato,
di professione ingegnere meccanico HTL e docente c/o la SPAI, non poteva evidentemente
equivocare.
5.
Da
quanto precede ne discende che il ricorso, da trattare come istanza di
restituzione in intero, deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in
combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
in
applicazione dell’art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
400.
–
sono
posti a carico dell’istante.
3.
Intimazione:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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