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Decisione

17.2008.50

Restituzione per inosservanza del termine di 5 giorni ex art. 276 cpv. 2 CPP per proporre la dichiarazione di ricorso

6 agosto 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione : 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione:

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decreto di accusa del 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere

il 29 novembre 2007 a __________ violato gravemente le norme medesime cagionando

un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato

con il motoveicolo Ducati targato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado

il vigente limite di 50 km/h. In applicazione della pena, egli ne ha proposto

la condanna a 10 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna (art. 34 segg. CP),

corrispondenti a complessivi fr. 1 200.–, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 anni (art. 42 segg. CP), e a una multa di fr. 500.–, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

B. Statuendo

sull’opposizione, con sentenza del 21 luglio 2008 il giudice della Pretura

penale ha confermato tanto l’imputazione, quanto la proposta di pena. Contro

tale sentenza, RI 1 ha presentato il 31 luglio 2004 formale ricorso alla Corte

di cassazione e di revisione penale. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

In diritto: 1. Conclusa

la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata

verbalmente alle parti nei dispositivi e con l’esposizione dei motivi essenziali

all’accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 277 cpv. 1

CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro

il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine

di cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 277 cpv. 2 CPP). Alla

dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti

giorni dalla notifica della sentenza motivata (art. 298 cpv.1 e 4 CPP, cui

rinvia l’art. 278 cpv. 2 CPP).

2.

Nella

fattispecie, l’accusato ha inoltrato il 31 luglio 2008 alla Pretura penale uno

scritto, con il quale egli ha dichiarato di inoltrare formale ricorso contro la

sentenza pretorile, asseverando che il ritardo di 2 giorni (verosimilmente per

presentare dichiarazione di ricorso ex art. 277 cpv. 2 CPP) è conseguente alla

sua improvvisa partenza avvenuta il giorno seguente la sentenza 22 (recte:

21) luglio 2008 per gravi motivi famigliari, tanto da rientrare al proprio

domicilio il 30 luglio 2008. Prima di partire, egli assevera, avrebbe telefonato

al Tribunale d’appello, che gli avrebbe consigliato di attendere la sentenza

scritta, “inducendomi in errore non ho avuto il tempo materiale per inoltrare

il mio appello”. Chiede pertanto di accettare il ricorso.

3.

Nella

misura in cui, per avventura, l’accusato considera il suo scritto quale ricorso

per cassazione ex art. 289 cpv. 2 CPP, il rimedio andrebbe dichiarato d’acchito

inammissibile, in quanto non preceduto dalla dichiarazione previa di volere

ricorrere prevista dall’art. 277 cpv. 2 CPP, che andava presentata entro cinque

giorni da quando il giudice della Pretura penale ha comunicato oralmente la

propria decisione (21 luglio 2008), ossia entro il 28 luglio 2008, tenuto conto

del fatto che il relativo termine di cinque giorni veniva a scadere di sabato.

Per tacere del fatto che alle parti non è stata notificata alcuna sentenza

motivata, condizione essenziale per presentare ricorso per cassazione (art. 289

cpv. 2 e 4 CPP).

4.

In

realtà, come peraltro ritenuto dal giudice della Pretura penale nel suo scritto

4.

agosto 2008, con il quale ha trasmesso a questa Corte gli atti per

competenza, con la sua iniziativa del 31 luglio 2008 l’accusato si è proposto

di ossequiare – ancorché in ritardo – la formalità prescritta dall’art. 277

cpv. 1 CPP, ovvero di inoltrare formale dichiarazione di ricorso contro la

sentenza di primo grado, in modo da garantirsi la facoltà di successivamente presentare

ricorso per cassazione una volta notificatagli la sentenza motivata. Sennonché,

come visto, al 31 luglio 2008 il termine per presentare la dichiarazione di

ricorso previa era scaduto, circostanza peraltro riconosciuta dallo stesso

prevenuto. Il quale ritiene tuttavia tale ritardo non imputabile alla sua

persona, ma alla sua improvvisa partenza avvenuta il 22 luglio 2008 per gravi motivi

famigliari e al suo conseguente rientro al domicilio avvenuto solo il 30 luglio

successivo. Sarebbe inoltre stato indotto in errore dalla cancelleria del Tribunale d’appello, la quale gli avrebbe consigliato di attendere la

motivazione scritta della sentenza, ciò che lo avrebbe indotto in errore

privandolo del tempo necessario per presentare appello.

a) Argomentando in questo modo, è evidente che l’accusato si propone di

vedersi garantito il termine per proporre dichiarazione di ricorso nonostante

il ritardo con il quale si è attivato. In altri termini, egli si propone di

ottenerne la sua restituzione. Ora, secondo l’art. 21 cpv. 1 CPP la

restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o

il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza

sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile,

servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L’istanza

dev’essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione

dell’impedimento (art. 22 cpv. 2 CPP). Sull’istanza decide l’autorità davanti

alla quale doveva essere compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione.

Se è stato emanato un decreto di accusa o una sentenza, è competente il giudice

che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto (art. 22 cpv. 2 CPP), in

casu quindi questa Corte.

b) L’accusato non ha però dimostrato di essere stato impedito senza

sua colpa di osservare il termine di cinque giorni prescritto dall’art. 277

cpv. 2 CPP per presentare formale dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e di revisione penale. Egli si è limitato ad asserire di essere

stato costretto a partire il giorno successivo al dibattimento per gravi motivi

famigliari e di essere così rientrato al suo domicilio soltanto il 30 luglio

successivo, senza però spiegare in che cosa sarebbero consistiti i pretesi

gravi motivi famigliari e, in particolare, senza comunque essere riuscito a

rendere per lo meno verosimile che il preteso impedimento lo avrebbe a tal

punto condizionato da nemmeno più consentirgli di spedire alla Pretura una

lettera con la quale egli manifestava la sua intenzione di ricorre e di ricevere

la motivazione scritta della sentenza, della cui esistenza era a perfetta

conoscenza avendo presenziato al relativo dibattimento e alla relativa comunicazione

dei dispositivi (v. verbale dei dibattimento). Quanto al preteso errore

conseguente al fatto che la cancelleria del Tribunale di appello gli avrebbe

consigliato di attendere la sentenza scritta, inducendolo in errore e privandolo

così del tempo materiale per inoltrare appello, l’accusato si avvale di un

argomento inadatto allo scopo. Giacché il preteso consiglio, comunque sia, non

poteva che riferirsi alla seconda fase della procedura ricorsuale, ovvero al

fatto di attendere la motivazione scritta prima di decidere se poi effettivamente

ricorrere una volta, evidentemente, inoltrato dichiarazione di ricorso ex art.

277.

cpv. 2 CPP (art. 289 cpv. 2 e 4 CPP). Circostanza sulla quale l’accusato,

di professione ingegnere meccanico HTL e docente c/o la SPAI, non poteva evidentemente

equivocare.

5.

Da

quanto precede ne discende che il ricorso, da trattare come istanza di

restituzione in intero, deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in

combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

in

applicazione dell’art. 291 cpv. 1 CPP

e

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso

è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 100.–

fr.

400.

sono

posti a carico dell’istante.

3.

Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il

vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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