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Decisione

17.2008.51

Appropriazione indebita e falsità in documenti. Complicità. Vizi essenziali di procedura. Violazione del principio accusatorio: commisurazione della pena integrata con ipotesi di reato non prospettate

29 dicembre 2008Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza del 5 giugno 2008 la Corte delle assise criminali ha condannato:

·

RI 1 per ripetuta appropriazione indebita, in

parte aggravata, per un importo complessivo di fr. 37'083'656.89 (di cui fr.

1'269'135.90 nella sua funzione di tutore e fr. 35'814'520.99 in quella di procuratore) ai danni di PC 1 oltre che per falsità in documenti per

avere, in qualità di tutore, omesso di iscrivere e di far iscrivere

nell’inventario iniziale ex art. 398 CC beni di pertinenza del tutelato per un

ammontare di circa fr. 20'000'000.–,

ed

·

RI 2 per complicità in ripetuta appropriazione

indebita per avere aiutato RI 1 procedendo materialmente all’esecuzione dei

trasferimenti dei fondi di PC 1, dapprima, dalla relazione __________ alla

relazione __________, poi, dalla relazione __________ alla relazione __________

ed, infine, dalla relazione nominativa di PC 1 a quella nominativa di RI 1, per un importo complessivo di fr. 31'467'211.04, oltre che per complicità

in falsità in documenti per avere omesso intenzionalmente di riportare nell’inventario

iniziale per la tutela istituita a favore di PC 1 beni di sua pertinenza

depositati presso la PC 2 e presso __________ per un importo complessivo di

circa fr. 20'000'000.00.

In

applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato RI 1 alla pena

detentiva di 3 anni ed RI 2 alla pena pecuniaria di fr. 84'000.- corrispondenti

a 240 aliquote giornaliere di fr. 350.- cadauna.

Computato,

per entrambi i condannati, il carcere preventivo sofferto, la Corte ha sospeso condizionalmente la pena privativa della libertà inflitta a RI 1 in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 3 anni, ed ha sospeso condizionalmente l’intera pena

pecuniaria inflitta a RI 2 per un periodo di prova di 2 anni.

La Corte ha, infine, ammesso il principio del risarcimento del danno alla parte civile PC 1 e

l’ha rinviata al foro civile competente per far valere le sue pretese, riconoscendole,

nel contempo, un risarcimento parziale equivalente ai valori posti sotto sequestro

che le sono stati assegnati, previa confisca e deduzione della tassa di

giustizia e delle spese.

B. In estrema sintesi, i fatti alla base del giudizio della Corte delle

assise sono i seguenti.

a) __________,

vedova di __________ dal 1981 e madre di PC 1 nato il 7 gennaio 1982, ha conosciuto, a cavallo degli anni 1992/1993, RI 1 con il quale iniziò una relazione

sentimentale. I due decisero ben presto di vivere sotto lo stesso tetto. RI 1

si trasferì nella casa a schiera a Losone che __________ aveva preso in affitto

e in cui la donna abitava con il figlio.

Nel 1996,

__________ e RI 1 traslocarono a __________, in una casa che la donna aveva fatto

costruire su una particella di proprietà della CE fu __________.

Il 2

febbraio 1996, il nonno paterno di __________i, __________, uomo conosciuto

nella regione quale titolare dell’omonimo albergo di __________, venne a

mancare, lasciando eredi, oltre al figlio __________, l’abiatico __________.

Il

ragazzo, allora quattordicenne, ereditò dal nonno un cospicuo capitale che

venne ripartito dalla madre su tre relazioni bancarie: due in PC 2 a __________ ed una in __________ (conto __________ ).

Quello

stesso anno __________ scoprì di avere un tumore maligno.

La donna

morì il 9 febbraio 1998.

__________,

rimasto orfano all’età di 16 anni, ereditò dalla madre gli averi che quest’ultima

aveva depositato, nel 1997, in PC 2 sui conti __________ e __________.

Nel mese

di febbraio 1998, il suo patrimonio ammontava complessivamente a fr.

38'068'439,20.

Di questo

patrimonio solo una parte era conosciuta dalle autorità fiscali: i conti __________,

__________ e __________ - che al 9.2.1998 presentavano un saldo di complessivi

fr. 19'838'884,55 (fr. 11'281'794.93 su __________ e __________ e fr.

8'557'089.62 su __________) - non erano, infatti, mai stati dichiarati

all’erario.

La

gestione dei fondi __________ depositati in PC 2 era, allora, affidata al

vice-direttore __________. RI 2 era il consulente bancario (che si occupava dei

rapporti con il cliente).

RI 1 - al

quale __________ aveva conferito nel 1997 una procura generale sul conto __________

- era conosciuto in PC 2 sia da RI 2, che gli fu presentato dalla donna in

occasione della concessione della citata procura generale, sia da __________, che

conobbe dopo la morte di __________ grazie a __________, all’epoca candidato

alla successione di __________ che occupò la carica di direttore della filiale

di __________ di PC 2 sino al 31 dicembre 1998.

b) Dopo

il decesso di __________, la Delegazione tutoria di __________ (in seguito DT),

con risoluzione 20 febbraio 1998, nominò RI 1 tutore di PC 1 e lo incaricò di

presentare l’inventario dei beni del ragazzo. La DT non stabilì un’indennità di tutore, poiché RI 1 disse che a lui bastava il fatto di poter rimanere a vivere

gratuitamente nella casa del pupillo.

Nel mese

di marzo 1998, RI 1 in rappresentanza di PC 1, conferì a PC 2 un mandato di

gestione del patrimonio del ragazzo. Si trattava di un mandato “volto alla

crescita”.

Il 3

aprile 1998, vi fu in PC 2 , un incontro fra RI 2, RI 1 e __________ che era

stato designato dalla DT quale delegato all’inventario. A quest’ultimo, in

quell’occasione, venne consegnata la documentazione per l’allestimento

dell’inventario dei beni del pupillo che faceva stato di un patrimonio di soli

fr. 19'378'992.70.

RI 1

omise di segnalare alla DT l’esistenza di quei conti che non erano mai stati dichiarati

al fisco.

L’inventario,

così come presentato dal tutore, venne approvato dalla DT con risoluzione 18

maggio 1998.

Contestualmente

all’approvazione dell’inventario, vista l’entità del patrimonio del pupillo e

la necessità di assicurarne una gestione conservativa, la DT incaricò il fiduciario __________ di verificare e controllare la gestione dei beni. __________,

al termine della sua verifica, propose alla DT, con un rapporto datato 26

giugno 1998, un riordino del portafoglio di PC 1, di cui criticava la

composizione ed il tipo di gestione.

Preso

atto delle proposte di __________, malgrado l’opposizione formulata da RI 1, la DT, avuto il parere favorevole dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito: l’AVT),

decise, con risoluzione 7 ottobre 1998, di affiancare a RI 1 __________ quale secondo

tutore con il compito e la responsabilità di gestire il patrimonio del pupillo.

RI 1 i cui compiti erano stati limitati dalla DT a quello educativo e di

rappresentanza del pupillo, impugnò e fece impugnare ad PC 1 la citata

risoluzione.

Il 17

maggio 1999, l’AVT accolse parzialmente i ricorsi del tutore e del pupillo, affidando

a __________ – ex direttore di PC 2 , proposto proprio da RI 1 in sostituzione di __________ - il compito e la responsabilità di gestire il patrimonio del

pupillo.

In

realtà, __________ non assunse un ruolo attivo nelle decisioni riguardanti la gestione

del patrimonio di PC 1 ma si limitò a supervisionare i risultati del mandato di

gestione che era stato a suo tempo conferito a PC 2 da RI 1, chiedendo di tanto

in tanto dei ragguagli ai suoi ex colleghi.

c) Nel

periodo in cui rivestì la funzione di tutore di PC 1 - e più precisamente dal

12 marzo 1998 al 6 gennaio 2000 - RI 1 si appropriò, in più riprese, della

somma di complessivi fr. 1'269'135.90 a debito dei conti di pertinenza del

pupillo, destinandoli a vantaggio proprio e di terzi.

d) Il 7

gennaio 2000 PC 1 raggiunse la maggiore età.

Con

risoluzione 21 settembre 2000, la DT accertò la decadenza della tutela al momento

del raggiungimento della maggiore età di PC 1.

Contestualmente,

approvò i rendiconti di __________ e di RI 1.

L’ammontare

del patrimonio del ragazzo, al netto delle malversazioni sin lì operate da RI 1

ammontava, al 10 gennaio 2000, complessivamente a fr. 45'634'690.12.

e) Nei

giorni immediatamente successivi al 7 gennaio 2000, PC 1 – con procura che

verrà postdatata al 10 gennaio 2000 – diede mandato a RI 1 di gestire il suo

patrimonio. In quell’occasione, il ragazzo firmò anche l’ordine di

trasferimento in PC 2 degli averi depositati sul conto __________ presso l’__________

di __________ .

f) A partire dalla maggiore età del ragazzo, tra PC 1 e RI 1 – che, nel

frattempo, aveva allacciato una relazione con __________ che aveva conosciuto

alla __________ dove la donna si esibiva come cantante – sorsero importanti incomprensioni

e divergenze che ne compromisero vieppiù i rapporti.

RI 1 e PC

1 litigavano spesso. Il ragazzo – che aveva iniziato anche a far uso di sostanze

stupefacenti – viveva la convivenza con RI 1 come un’imposizione.

PC 1 ha affermato di avere iniziato a fare uso di droghe a causa delle difficoltà che aveva “in casa”,

intendendo con ciò a causa delle difficoltà che aveva con RI 1. Egli ha

precisato che fumava marijuana perché era “molto a disagio con RI 1” e soffriva per la perdita

della madre. Ha aggiunto, poi, che “ora, che non devo più convivere con

quella persona, non ho più fumato nulla, proprio perché da quando se ne è

andato da casa mia mi sento bene.”

Il

consumo di stupefacenti provocò al ragazzo allucinazioni e manie di

persecuzione che furono causa di ripetuti rimproveri da parte di RI 1. I

rapporti fra i due continuarono ad essere turbolenti tanto che PC 1, ad un

certo punto, se ne andò da casa rifugiandosi presso uno zio residente a __________

.

Nel

settembre di quello stesso anno, RI 1 indirizzò il ragazzo alla dott. __________

che, il 24 settembre 2000, lo fece ricoverare presso la clinica __________ a __________.

Il ricovero non fu coatto, ma il ragazzo lo visse come un’imposizione e reagì

non assumendo le medicine che gli venivano consegnate e rifiutandosi di far

rientro in clinica dopo il primo congedo che gli venne concesso. In seguito, PC

1 si trasferì a __________ per seguire un corso per tecnico del suono che,

però, interruppe nei primi mesi del 2001 facendo rientro a casa.

I

rapporti con RI 1 non migliorarono.

La Corte ha accertato che la convivenza si faceva sempre più difficile tanto che PC 1 cercava di

stare fuori di casa il più possibile “per evitare di stare con lui”

(cfr. sentenza, pag. 77, consid. VI. 10.).

g) In

questo periodo, RI 1 decise di comprare un terreno a Luino su cui edificare una

casa per sé e la fidanzata: il terreno è stato acquistato il 12 settembre 2001

con i soldi di PC 1 ed è stato intestato alla fidanzata di RI 1. Il progetto di

costruire una casa non venne, però, realizzato.

h) Nel

frattempo, RI 1, agendo in virtù della procura generale conferitagli a suo

tempo da PC 1, amministrava ma, soprattutto, disponeva a suo piacimento del

patrimonio del ragazzo.

Il 10

gennaio 2000, RI 1 aprì in PC 2 , a nome di PC 1, il conto __________ sul quale

fece confluire gli averi del ragazzo che non erano stati dichiarati al fisco

per un totale di fr. 23'505'752,25 (così composti: fr. 935'020.– pari al saldo

del conto __________ in PC 2 , titoli per un valore di fr. 12'839'681 depositati

sul conto deposito titoli __________ in PC 2 e fr 9'731'051.25 pari al saldo

della relazione __________ in __________ ).

Successivamente,

il 9 marzo 2000, RI 1 ottenne dalla banca una linea di credito di fr.

3'000'000.– a favore del conto __________, di cui era il beneficiario

economico, grazie alla messa a pegno dei titoli depositati sul conto __________.

PC 1 sottoscrisse

- perché così gli fu detto di fare - la relativa autorizzazione anche se, così

come ammesso dallo stesso RI 1, “il giovane non era in grado di capire”

(cfr. sentenza, p. 65, consid VI. 3.).

Dal 12

gennaio 2000 al 3 luglio 2001 RI 1, così come aveva fatto in precedenza,

continuò a servirsi a piene mani e senza remore degli averi del ragazzo destinando

i suoi numerosi prelievi al finanziamento della sua bella vita.

In questo

periodo, prelevò dal conto __________ e dal conto tutela (rubrica dei conti

intestati a PC 1 presso PC 2, dichiarati al fisco, che RI 1 aveva aperto dopo

essere stato nominato tutore e su cui faceva confluire i soldi che potevano

servire per le necessità quotidiane), in 70 distinte occasioni, l’importo di complessivi

fr. 2'496'110.67.–.

i) Il

28 maggio 2001, RI 1 ordinò l’estinzione del conto __________ e il

trasferimento di tutti i titoli e divise per un valore complessivo di oltre 21

milioni e mezzo di franchi sul conto __________.

La Banca – e per essa, __________ – pretese, prima di eseguire l’operazione ordinata da RI 1, la

ratifica di PC 1 (cfr. sentenza, pag. 82, VII, 2).

L’operazione

venne eseguita il 30 maggio 2001

La Corte, a proposito di quest’operazione – che non è contemplata nell’atto di accusa – ha

accertato che PC 1, pur avendo firmato l’ordine di trasferimento, non ne aveva

compreso il significato. Lo stesso RI 1, infatti, aveva ammesso che, al momento

di sottoporre a PC 1 l’ordine di trasferimento per la necessaria

autorizzazione, si limitò a dire al ragazzo che occorreva firmare un documento

per spostare dei soldi da un conto ad un altro sempre nella stessa banca. RI 1 ha, poi, riconosciuto che PC 1 firmò tale ordine anche se “probabilmente non aveva capito cosa

realmente firmasse e cosa realmente sarebbe accaduto dopo la sua firma”.

PC 1,

dunque, per ammissione dello stesso RI 1, sottoscrisse l’ordine di trasferimento

senza sapere che, così facendo, autorizzava il trasferimento dei suoi fondi su

un conto di cui RI 1 era il beneficiario economico.

l) Il

7 giugno 2001, RI 1 aprì, sempre inPC 2 , un'altra relazione, il conto __________,

di cui figurava come avente diritto economico, e su cui PC 1 – contrariamente a

quanto era stato disposto per la relazione __________ - non aveva procura.

RI 1 ha dichiarato che lo scopo dell’apertura del conto __________ – sul quale avrebbe, da lì a poco,

trasferito tutti gli averi presenti sul conto __________ - era “quello di

completare nei dettagli il trapasso nella mia disponibilità togliendola completamente

a PC 1”.

L’8

giugno 2001 tutti gli averi depositati su __________ (compresi i titoli) – il cui

valore ammontava a fr. 26'800'063.85 – vennero trasferiti sul conto __________.

m) Non ancora

soddisfatto, sette giorni dopo, il 15 giugno 2001, __________ prelevò in

contanti fr. 1'500'000.- dal conto __________ e fr. 427'680 dal conto __________

, conti entrambi intestati a PC 1.

RI 1

destinò questi soldi, principalmente, all’acquisto di un attico a __________

nel quale voleva trasferirsi, lasciando definitivamente la casa di __________.

Per

finire, RI 1 fece, poi, trasferire dei titoli per un valore di fr. 4'486'453.20

dalla relazione __________ di PC 1 (aperta in PC 2 l’11.12.1995 e, quindi,

dichiarata alle autorità fiscali) sulla sua relazione nominale 1324832.

Per

questo trasferimento di titoli, i funzionari di banca non hanno richiesto –

contrariamente a quanto fecero per il passaggio dal conto __________ al conto __________

– alcuna autorizzazione di PC 1.

n) Tra

la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio 2001, RI 1 lasciò la

casa di __________ per trasferirsi provvisoriamente in una pensione ad __________,

lasciando PC 1 (così come riferito da RI 2) senza soldi e senza un suo

recapito.

o) Il 3

luglio 2001 __________ e RI 2 scoprirono che PC 1 – malgrado avesse firmato la

documentazione bancaria che gli era stata sottoposta da RI 1 – non si era reso

conto che, nell’arco di un mese, l’uomo lo aveva spogliato di una gran parte

dei suoi averi, trapassandoli sui suoi conti.

La Banca ordinò, quindi, un blocco interno del conto __________.

Il 4

luglio 2001, RI 2 andò da PC 1 ed illustrò al ragazzo le operazioni più

importanti eseguite da RI 1: in particolare, gli parlò dell’acquisto

dell’appartamento di __________ e del trapasso dei fondi dal conto __________

al conto __________.

RI 2 lo informò, inoltre, che, durante il periodo della tutela, RI 1 aveva prelevato dai suoi conti fr.

27'000.– ogni mese contro i fr. 6/7'000.– stimati dal ragazzo.

Quello

stesso giorno, PC 1 si recò in banca, insieme a RI 2, in particolare per revocare la procura generale a suo tempo conferita a RI 1.

Il 9

luglio 2001 si incontrarono in PC 2 __________, __________, RI 2, PC 1 e RI 1:

il colloquio era finalizzato ad ottenere la restituzione di quanto RI 1 aveva depositato

sul conto __________ ed al raggiungimento di un accordo che tenesse conto –

così come riferito da RI 2 – “degli interessi di tutti”.

In un

primo momento – in assenza di RI 1 - __________ propose a PC 1 di lasciare all’ex-tutore

un milione di franchi ed il diritto di abitare nell’appartamento di __________ per

5 anni in cambio della retrocessione di tutti gli averi trapassati su __________

e sulla relazione nominale. __________ disse, inoltre, al ragazzo che non

sarebbe stato possibile recuperare “nell’immediato” i soldi prelevati da

RI 1 negli anni precedenti. A questo riguardo, gli illustrò le due possibili

vie da percorrere: la via extragiudiziale che presupponeva il raggiungimento di

un accordo e la via giudiziaria che comportava di dover rendere nota alle

autorità la parte del suo patrimonio che non era mai stato dichiarata al fisco.

Poco

dopo, PC 1 parlò con RI 1 a quattr’occhi: in quel frangente RI 1 cercò di ottenere

dal ragazzo una somma maggiore rispetto a quella propostagli da __________, ma

senza successo poiché il ragazzo rimase irremovibile.

Così, RI

1 accettò di sottoscrivere gli ordini di retrocessione degli averi trapassati

su __________ in cambio di una liquidazione di fr. 1'000'000.- e del diritto di

abitare nell’appartamento di __________ per 5 anni.

L’accordo

venne successivamente modificato: il 16 agosto 2001 RI 1 “vendette” a PC 1

l’appartamento di __________ ottenendo, così, una buona uscita complessiva di

fr. 1'150'000.–.

p) All’inizio

di settembre 2001, PC 1 (che, nel corso delle succitate trattative, non aveva

fatto capo ad un avvocato ma aveva lasciato a __________ l’incombenza di

trattare con il patrocinatore di RI 1) si rivolse, su consiglio di un amico,

all’avv. __________.

Questi consigliò

al ragazzo di autodenunciarsi alle autorità fiscali. Così, vi fu un nuovo

incontro in PC 2.

Questa

volta, PC 1, assistito dall’avv. __________ e dall’amico, incontrò soltanto il

direttore __________. Dopo che questi illustrò loro nuovamente e a grandi linee

la situazione, l’avv. __________ spiegò che vi era urgenza di recuperare la documentazione

bancaria per poter regolarizzare la posizione di PC 1 con il fisco.

Il 3

ottobre 2001 venne presentata l’autodenuncia alle autorità fiscali, nonostante PC

2 non avesse ancora messo a disposizione dei rappresentanti di PC 1 tutta la documentazione

necessaria.

Infine, il

18 ottobre 2001, PC 1 sporse denuncia penale nei confronti di RI 1 e di ignoti

corresponsabili per ogni titolo di reato desumibile dalla fattispecie

denunciata, lamentando, tra l’altro, una mancata collaborazione da parte di PC

2 nell’accertamento dei fatti.

La

denuncia ha dato avvio al procedimento penale che ha portato alla sentenza di

cui s’è detto al considerando precedente.

C. Contro

la sentenza della Corte delle assise criminali di __________ Italo RI 1 ha introdotto, il 6 giugno 2008, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione

penale. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 21 luglio

successivo, egli chiede, in via principale, il proscioglimento dai reati di

appropriazione indebita, in parte aggravata e di falsità in documenti, con il

conseguente annullamento del dispositivo di riconoscimento del diritto al

risarcimento del danno a favore della parte civile ed il dissequestro delle

relazioni bancarie intestate a RI 1 e di sua spettanza e del conto 1471203 del

Ministero pubblico presso PC 2.

In via

subordinata, RI 1 chiede che la sentenza venga annullata.

A

sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere vizi essenziali di

procedura, arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazioni del diritto

federale.

D. Anche

RI 2 è insorto contro la decisione della Corte delle assise criminali con dichiarazione

di ricorso di data 9 giugno 2008. Nella motivazione scritta del gravame,

presentata il 4 agosto successivo, sostenendo come la sentenza sia viziata da

errori essenziali di procedura, da arbitrio nell'accertamento dei fatti e da violazioni

del diritto federale, egli chiede, in via principale, il proscioglimento dai

reati di complicità in ripetuta appropriazione indebita e di complicità in

falsità in documenti, con il conseguente annullamento del dispositivo di

riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore della PC.

In via

subordinata, RI 2 chiede l’annullamento della condanna di complicità in falsità

in documenti e del dispositivo della pena pronunciata a suo carico,

postulandone la riforma.

In via

ancor più subordinata, chiede che la sentenza venga annullata con conseguente

rinvio dell’incarto ad altra Corte per un nuovo giudizio.

E. La procuratrice

pubblica, con osservazioni 17 settembre 2008, ha postulato la reiezione di entrambi i ricorsi.

La parte

civile, con osservazioni 19 settembre 2008, ha chiesto che i ricorsi presentati da RI 1 e da RI 2 vengano respinti.

Considerandi

in diritto:

Sul

ricorso di RI 1

1.

Il

ricorrente lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett.

b CPP) nella misura in cui fa carico alla Corte di avere eluso l’art. 250 CPP

in relazione alle accuse di estorsione e di coazione ai danni di PC 1

prospettate dal Presidente della Corte durante il dibattimento ed oggetto di opposizione,

ai sensi dell’art. 250 cpv. 3 CPP.

In

particolare, il rimprovero mosso alla Corte è quello di avere posto alla base

del giudizio sulla commisurazione della pena di RI 1 circostanze di fatto non

contemplate nell’atto di accusa e alla base delle accuse di estorsione e

coazione, prospettate in aula.

A mente

del ricorrente, la Corte sarebbe così incorsa in una manifesta violazione

dell’art. 250 CPP.

Di

diversa opinione sono la PP e la PC che, nelle loro rispettive osservazioni,

hanno giudicato l’operato della Corte conforme all’art. 250 CPP.

a) Nel

corso del dibattimento, e più precisamente il 2 luglio 2008, il presidente

della Corte ha consegnato alle parti un documento dibattimentale in cui, con

richiamo all’art 250 CPP, venivano formulate delle imputazioni definite “subordinate”

– in realtà, aggiuntive – relative a circostanze di fatto emerse al

dibattimento nonché delle precisazioni delle accuse contenute nell’atto di accusa

(verb. dib. p. 85 e doc. dib. 10).

Per

quanto attiene alle imputazioni relative a circostanze di fatto emerse al

dibattimento, il presidente della Corte ha prospettato, a carico di RI 1, i

reati di coazione e di estorsione.

A mente

del presidente della Corte, RI 1 si era reso autore colpevole di estorsione a

danno di PC 1 per avere, nel periodo tra il 9 luglio ed il 16 agosto 2001, tentato

di ottenere il versamento di almeno fr. 1'500'000.-, rispettivamente ottenuto

il versamento della somma di fr. 1’150'000.- quale liquidazione dei rapporti di

dare e avere con PC 1, minacciandolo che, in caso contrario, sarebbe andato

incontro a ben più gravi conseguenze finanziarie e personali poiché circa il

50% del suo patrimonio, ossia grossomodo fr. 20'000'000.-, non era dichiarato

al fisco.

Per

quanto attiene, invece, all’imputazione di coazione, il presidente della Corte

ha intravisto un comportamento illecito nell’agire di RI 1, in particolare “nell’avere, nel periodo dal 9 luglio al 18 ottobre 2001,

costretto PC 1 ad accettare ed a perfezionare un accordo di liquidazione dei

rapporti di dare e avere che prevedeva un risarcimento solo parziale del danno

complessivo ammontante a ca. CHF 5'000'000.- cagionato da RI 1 a PC 1, mediante la restituzione degli averi ancora reperibili presso PC 2 e l'appartamento di __________ acquistato da RI 1 con gli averi di PC 1, in cambio del versamento da parte di PC 1 a RI 1 dell'importo di CHF 1'150'000.- e della rinuncia

a presentare una querela penale nei confronti di RI 1 per le malversazioni commesse

a suo danno, minacciandolo che, in caso contrario, sarebbe andato incontro a

ben più gravi conseguenze finanziarie e personali poiché circa il 50% del suo

patrimonio, ossia grossomodo CHF 20'000'000.- non era dichiarato al fisco”

(doc dib 10).

RI 1 si è

opposto alle succitate imputazioni aggiuntive (cfr. verb. dib pag 90).

Il

presidente della Corte, a fronte dell’opposizione della difesa, ha proseguito

l’istruttoria dibattimentale, rinunciando ad ordinare il rimando del

dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa ai sensi dell’art.

250.

cpv. 2 e 4 CPP.

b) Nella

sentenza 5 giugno 2008, la Corte, a questo proposito, ha rilevato quanto segue:

“Quo

alle accuse di estorsione rispettivamente coazione di cui al doc dib 10 (N.

1.1

e 1.2) la Corte ha preso atto delle opposizioni delle Difese ai sensi

dell’art 250 CPP. Trattandosi di fatti assolutamente estranei a quelli già

indicati nell’AA e nelle relative puntualizzazioni, non ha potuto, giocoforza,

giudicare gli accusati anche per queste ipotesi di reato. I fatti, sia che sia,

sono stati valutati nel giudizio globale sulla pena.” (sentenza, pag 127,

consid XIII. 1.4.)

c) Ai sensi dell’art. 250 CPP, se dai dibattimenti risulta che il fatto

riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di

accusa, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di

un nuovo atto d’accusa (cpv. 2).

Non si fa,

invece, luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza

della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della

discussione, di difendersi dall’imputazione più grave, rinuncia al rimando

(cpv. 3).

Lo stesso

avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di

altro reato non contemplato nell’atto di accusa (cpv. 4).

In

occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale, è stata

mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo della

Corte sulla questione del rinvio del dibattimento alla scelta dell’accusato: il

legislatore ha giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di

valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la

propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora

l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento

(cfr. rapporto sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9

luglio 1992 concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del

10.

luglio 1941). Questo, in particolare, in considerazione del principio

accusatorio che regge la procedura penale e in applicazione del quale l’atto di

accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l’oggetto del

processo e del giudizio, dall’altro garantisce i diritti della difesa, in modo

che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19

consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid.

cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozess- recht, 6. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005,

pag. 223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8;

Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR

2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101–107). Il principio accusatorio – come il principio dell’immutabilità, che

tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato

dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel

Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e segnatamente dall'art. 200 CPP per

quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa, ma le

garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di

essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21, 116 Ia 455 consid. c pag.

458). Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio

non dev’essere spinta all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza

terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando

il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto

di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi

sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato

(DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d p. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag.

458; sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).

d) In concreto, la Corte ha tenuto conto dei fatti posti

alla base delle imputazioni di estorsione e di coazione - che ha formalmente rinunciato

a giudicare dopo l’opposizione delle difese - nella commisurazione della pena

nel senso che tali fatti sono andati ad aggravare la colpa soggettiva

dell’accusato e, quindi, ad aggravare la pena che gli è stata inflitta.

In

effetti, nella sentenza si legge quanto segue:

"Ma non è tutto.

Dopo che, finalmente, anche PC 1 si decise a reagire ponendolo di fronte alle

sue responsabilità, RI 1 ha posto in essere più di una resistenza prima di

retrocedere il patrimonio ancora esistente al ragazzo. Non si è nemmeno accontentato

della sciagurata proposta di liquidazione con un milione di franchi, chiedendo

espressamente cosa sarebbe successo se non avesse accettato. Ha rilanciato,

voleva di più: un milione non gli bastava per tutto quello che ha fatto. Ha,

quindi, cercato di fare ulteriori pressioni sul giovane affinché gli lasciasse

la metà in nero del patrimonio o, almeno, 3 o 4 milioni. Quel giorno ha sì sottoscritto

le retrocessioni, ma si è recato subito da un legale di sua fiducia onde

verificare se quella, lo si ripete, sciagurata proposta meritava di essere

accettata. Egli sapeva che il PC 1 era in una posizione di debolezza per il

fatto che metà del patrimonio era in nero e che, molto difficilmente, lo

avrebbe denunciato. Insomma, non ha fatto come il ladro che, una volta scoperto,

molla la refurtiva e la restituisce senza fare storie al legittimo proprietario,

ma ha preteso di essere lautamente ricompensato, altrimenti non avrebbe

restituito il resto e difficilmente avrebbe potuto essere denunciato senza

gravi conseguenze per il querelante depauperato."

(sentenza, pag. 163, consid. XIV. 2.)

Per poter

tenere conto di tali circostanze – non tanto della mancata immediata disponibilità

a restituire il maltolto, quanto delle “pressioni” esercitate “sul

giovane affinché gli lasciasse la metà in nero del patrimonio” sfruttandone

la “posizione di debolezza”- la Corte avrebbe dovuto, conformemente al principio accusatorio, dare all’accusato la

possibilità di difendersi adeguatamente, ordinando un rimando del dibattimento

per la presentazione di un altro atto di accusa che tenesse conto – qualora ne

fossero state date le premesse – dei fatti alla base delle imputazioni prospettate

in aula.

Opponendosi

all’estensione dell’atto di accusa ai reati di coazione e di estorsione,

l’imputato ha inteso circoscrivere – così come concesso dall’art 250 cpv 3 e 4

CPP – il giudizio ai fatti contemplati nell’atto di accusa.

Di fronte

a questa posizione dell’accusato, la Corte doveva – se convinta dell’esistenza

del reato prospettato – sospendere il dibattimento per la presentazione di un

nuovo atto di accusa oppure – nell’ipotesi in cui, invece, la sua convinzione

fosse stata meno salda (ma, allora, vi sarebbe la necessità di riflettere

sull’opportunità della prospettazione in aula del nuovo reato ) – continuare il

dibattimento e limitare il suo giudizio ai soli fatti indicati nell’atto di

accusa.

Se è ben

vero – così come sostenuto dalla PC – che la Corte, nel suo giudizio sulla commisurazione della pena, deve tenere conto di quanto è successo, è altrettanto

vero che, se lo fa tenendo conto di circostanze di fatto a cui ha attribuito

una connotazione delittuosa ed al cui giudizio ha (almeno apparentemente) rinunciato

per mancato accordo dell’imputato, soprassedendo dall’ordinare il rimando del

dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa così come previsto

dall’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP, essa cade irrimediabilmente in una violazione

dell’art. 250 CPP e, più in generale, in una violazione del principio accusatorio.

Ciò vale

a maggior ragione se – così come evidenziato dalla PC – per questi stessi fatti

il perseguimento penale non sarebbe stato più possibile per intervenuta prescrizione.

Tale

violazione è ancor più evidente laddove si consideri che, valutando la

questione della tempestività della querela, la Corte si è dilungata sulle circostanze di fatto prospettate in aula quale reato per concludere che,

effettivamente, quel reato (in ogni caso, la coazione) c’è stato visto che ha concluso

che “è indubbio che PC 1, nell’accettare una transazione che prevedeva una

buona uscita di oltre un milione di franchi a favore di chi aveva malversato a

danno del suo patrimonio e, successivamente, nel sottoscrivere i documenti che

hanno perfezionato quella sciagurata transazione, è stato vittima di una

coazione…” (sentenza, pag 146, consid. XIII. 2.3.4 ).

Nelle sue

osservazioni, la PC ha sostenuto che l’incidenza di questi fatti sulla commisurazione

della pena è stata irrilevante.

Quest’

affermazione non trova conferma alcuna nella motivazione della sentenza.

Come

detto sopra, in realtà, motivando la pena, la Corte di prime cure si è dilungata su quelle circostanze – dopo averlo fatto in modo ampio e diffuso in diversi

punti della sentenza – rilevando, non soltanto una reticenza del condannato a

restituire il maltolto, ma sottolineando tutti gli aspetti che, in altri

considerandi (cfr., in particolare, consid XIII.2.3.4 pag 140-146), erano stati

ritenuti costitutivi di reato e, pertanto, ha ritenuto, nella commisurazione

della pena, un reato sul quale non aveva facoltà di giudicare.

Vista

l’importanza data dalla Corte a tali fatti, difficile è sostenere che la loro

incidenza sulla commisurazione della pena sia stata irrilevante.

Anzi, la

struttura argomentativa della sentenza esclude che ciò sia stato poiché, quando

ciò è avvenuto, la Corte lo ha dichiarato esplicitamente. In particolare, lo ha

fatto in relazione alla condanna di RI 2 per complicità in falsità in documenti

rilevando che “tale accusa non ha, per finire, avuto influenza alcuna

nella commisurazione della pena dato il tempo trascorso dai fatti e la tutto

sommato marginale incidenza del concorso di reati” (sentenza, pag 154,

consid XXIII. 3.1. e pag 165, consid XIII. 4).

Su questo punto la critica

ricorsuale si rivela pertanto fondata.

Ora, fosse questo il solo

punto di questione in discussione nel ricorso, ci si potrebbe chiedere se, per

finire, il vizio lamentato dal ricorrente potrebbe essere sanato ricommisurando

semplicemente la pena (art. 296 cpv. 1 CPP), senza tenere conto delle

circostanze aggravanti riferite ai pretesi comportamenti coattivi tenuti dall'accusato.

Sennonché, come si vedrà in seguito, questo non è il solo punto di questione

sollevato che si rivela fondato. Infatti, anche la condanna dello stesso

ricorrente per appropriazione indebita riferita alle operazioni di addebito dei

conti __________ e __________ (dispositivo n. 1.1) - e di riflesso quella di RI

2.

per gli atti di complicità che avrebbe compiuto in questo contesto

(dispositivo n. 3.1) - si rivela conseguente ad una nuova disattenzione dell'

art. 250 CPP, se non addirittura a una violazione dell' art. 138 CP, con

conseguente ripercussione anche sulla condanna di entrambi i prevenuti per

appropriazione indebita e per complicità in tale reato riferita all'addebito

del conto __________ a favore del conto __________ . Al punto da comportare,

come poi si vedrà, l'annullamento delle rispettive condanne e il rinvio

dell'incarto a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Orbene, dato

quanto rilevato, ossia la necessità, comunque sia, di ricelebrare il processo,

l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda la specifica critica rivolta ai

primi giudici di avere leso i diritti di parte integrando le considerazioni

sulla commisurazione della pena con ipotesi di reato non prospettate né nell'

atto di accusa originario, né nel quadro di una corretta applicazione dell'art.

250.

CPP, deve a sua volta comportare l'annullamento della sentenza impugnata su

questo punto, con le medesime conseguenze, ossia con il rinvio dell'incarto ad

una nuova Corte affinché, riservata una sua diversa valutazione degli elementi

di fatto ritenuti costitutivi di reato dai primi giudici:

i) prospetti all'accusato

le imputazioni di coazione e di estorsione, riservata la questione della

prescrizione delle rispettive azioni penali;

ii) proceda, in caso di

opposizione del prevenuto all'integrazione dell'atto di accusa, senza ulteriori

formalità, alla sospensione del dibattimento per la presentazione di un atto di

accusa completato con le imputazione prospettate al dibattimento (art. 250 cpv.

4.

CPP);

iii) statuisca, dandosene

il caso, sulle nuove imputazioni e proceda alla commisurazione della pena,

tenuto conto - oltre che dell'esito conseguente al presente rinvio - dell'esito

conseguente al rinvio disposto nei considerandi 2c), 7c) e 10.2) che seguono, e

delle condanne non toccate dalla presente decisione di rinvio.

2.

Il ricorrente

lamenta un altro vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP): egli

ravvisa un’ulteriore violazione dell’art. 250 CPP in punto alla precisazione del

capo di accusa 1.2.4. operata dal presidente della Corte durante il

dibattimento.

Il

ricorrente rimprovera al presidente della Corte di non essersi limitato a

precisare l’originario capo di accusa, ma di avere, invece, esteso – malgrado

l’opposizione formulata durante il dibattimento ex art. 250 cpv. 3 CPP - il

reato di appropriazione indebita anche all’operazione precedente quella di cui

al punto 1.2.4. dell’AA, e cioè all’operazione di estinzione del conto __________

con accredito dei beni sul conto __________ – operazione non indicata

nell’atto di accusa – aggravando così il suo quadro accusatorio.

Una

simile estensione avrebbe dovuto comportare, secondo il ricorrente, il rinvio

del dibattimento ai sensi dell’art 250 cpv. 2 CPP.

Anche in

relazione a questa censura, la procuratrice pubblica e la parte civile hanno

espresso opinioni contrarie, giudicando l’operato della Corte conforme all’art.

250.

CPP, rilevando, inoltre, come il ricorrente non abbia subito alcun danno

dalla violazione contestata.

a) Il 2

luglio 2008, contestualmente all’estensione dell’atto di accusa ai reati di

coazione e di estorsione di cui si è detto, il presidente della Corte ha

prospettato, a carico di RI 1, quello che ha indicato essere una “precisazione”

del capo di accusa di appropriazione indebita di cui al punto 1.2.4.

dell'atto di accusa nei seguenti termini:

“agendo

con la complicità di RI 2, nel mese di maggio/giugno 2001, a __________ e __________ , indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoni ali

affidatigli per un importo complessivo di CHF 26'980'757.84 ordinando a RI 2 che

li eseguiva, il trasferimento dalla relazione __________ (avente

quale beneficiario economico PC 1 con procura generale a favore di RI 1) a

favore della relazione __________ (avente quale beneficiario economico RI 1

con procura generale a favore di PC 1) di titoli per un valore di CHF 21'409'124.85

ed eseguendo un bonifico di CHF 130'598.- nonché ordinando successivamente a RI

2, che lo eseguiva, il trasferimento di titoli e valori per un importo complessivo

di CHF 26'980'757.84 dalla suddetta relazione __________ sulla relazione __________

a lui riconducibile e sulla quale PC 1 non godeva di procura alcuna (sulla relazione

__________ erano stati acquistati ulteriori titoli mediante una linea di

credito in conto corrente, ottenuta tramite messa a pegno del deposito titoli __________

ed utilizzata in ragione di CHF 4'640'512.-, in seguito coperta con bonifico

di data 15.06.01 da __________ a __________ , mediante apertura di una linea

di credito su __________ di CHF 5'000'000.-)”

(verb.

dib. pag. 85 e doc. dib. 10).

L’imputato,

opponendosi a tale precisazione dell’atto di accusa, ha eccepito che la

fattispecie prospettata dal presidente della Corte portava con sé una nuova

imputazione ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 CP (cfr. verb. dib pag. 90).

Il

presidente della Corte, a fronte di tale opposizione, ha proseguito

l’istruttoria dibattimentale, rinunciando ad ordinare il rimando del

dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa.

b) Nonostante

la rinuncia al rimando, la Corte non ha rinunciato a giudicare la fattispecie

prospettata al dibattimento rilevando come non si trattasse “manifestamente di

nuove imputazioni, bensì di precisazioni (in base alle emergenze

dibattimentali) di quelle già contenute nell’AA, peraltro già note alle parti”

poiché – sempre secondo la Corte – “con la formulazione sin troppo precisa

dell’AA la PP ha, in realtà, voluto semplicemente indicare in quale momento,

secondo lei, si è verificato il reato di appropriazione indebita e non certo

escludere il passaggio precedente”. Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di poter giudicare nonostante l’opposizione della difesa,

sostenendo “che il reato si sia realizzato con il trasferimento __________ -__________

o con quello __________ -__________ è, per finire, dal profilo del rispetto

dei diritti della difesa, assolutamente irrilevante” (sentenza pag 126, consid

XIII. 1.2.1).

c) L’opinione

della Corte di assise non può essere condivisa.

Secondo

la pubblica accusa, RI 1 si è reso autore colpevole dell’appropriazione indebita

di cui al capo di accusa 1.2.4. ordinando il trasferimento sul conto __________

degli attivi presenti sul conto __________ .

L’imputazione

originaria già menzionava il fatto che il conto __________ era stato

precedentemente alimentato tramite bonifici e trasferimenti di titoli in provenienza

dal conto __________ , ma non attribuiva a questa precedente operazione una connotazione

illecita. Tant’è che il capo di accusa 1.2.3. relativo alle appropriazioni indebite

riferite al conto __________ non contemplava questo addebito.

Con la “precisazione”

apportata dal presidente della Corte e notificata ex art. 250 CPP, RI 1 si

sarebbe appropriato indebitamente dei fondi di PC 1 non più soltanto con

l’ordine di trasferimento (poi eseguito da RI 2) di titoli e valori per un

importo complessivo di fr 26'980'757,84 dalla relazione __________ alla

relazione __________ – così come indicato dall’AA – ma anche con il precedente

trasferimento dalla relazione __________ a favore della relazione __________ di

titoli e per un valore di fr. 21'409'124,85 e di fr. 13'598.–.

L’appropriazione

indebita è un reato di azione che si consuma nell’atto di disposizione del

patrimonio affidato.

Una semplice

precisazione dell’atto di accusa con fatti già noti alle parti avrebbe potuto

riguardare solo circostanze di fatto connesse con l’azione imputata, ovvero con

l’ordine di trasferimento dei fondi dal conto __________ al conto __________ e

non con un diverso atto di disposizione, consistente nel precedente ordine di addebito

del conto __________ .

E che,

anche in concreto, l’operazione di addebito del conto __________ sia stata

oggetto di un nuovo rimprovero a carico di RI 1 lo si desume dalla stessa

motivazione della sentenza in cui la Corte ha ritenuto che “l’accusa, a

benvedere, riguarda tutto l’insieme dell’operazione che è partita da __________

ed è finita a __________ .” (cfr. sentenza, pag. 149, consid XIII. 2.5.1.)

Una tale

costruzione non è desumibile dall’atto di accusa, dove l’operazione imputata è

quella che coinvolge soltanto i conti __________ e __________ .

La

posizione dell’accusato è stata, pertanto, aggravata poiché, anche se noto alle

parti, l’ordine di addebito del conto __________ non aveva comportato, fino a

quel momento, alcun rinvio a giudizio.

Indipendentemente

dalla conclusione dei primi giudici – su cui questa Corte nutre seri dubbi – secondo

cui il reato di appropriazione indebita, pur abbracciando tutta l’operazione,

si è realizzato solo con l’addebito del conto __________ , il mancato rinvio

del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa che contemplasse,

nelle azioni rimproverate a RI 1, anche quella a debito del conto __________ ha

inevitabilmente comportato una violazione da parte della Corte dell’art. 250

CPP.

Il

ricorso si rivela pertanto su questo punto meritevole di tutela. Certo, ci si

potrebbe anche qui chiedere se, dovesse rilevarsi corretta l'imputazione di

appropriazione indebita riferita al secondo passaggio, ossia a quello dal conto

__________ al conto __________ , la questione non potrebbe essere risolta

semplicemente considerando ai fini della commisurazione della pena soltanto il

passaggio __________ -__________ .

Sennonché, per le

considerazioni che seguiranno, è proprio la prima fase –

quella prospettata all'accusato in violazione dell'art. 250 CPP – a creare problemi di non poco conto. Non solo per questioni

formali – che potrebbero essere risolte come testé

spiegato – ma anche per questioni attinenti

all'applicazione del diritto federale. Giacché, sempre per le considerazioni

che seguiranno, stando agli stessi accertamenti della Corte di assise, il

passaggio __________ -__________ denota più gli estremi della truffa che

quelli dell'appropriazione indebita e merita, comunque sia, una più attenta

disamina.

Con il che, fosse questa

la qualificazione esatta del reato (truffa), il passaggio __________ -__________

perderebbe valenza penale autonoma, con conseguente proscioglimento di RI 1 da

questa specifica imputazione, rispettivamente con conseguente proscioglimento

di RI 2 dall'accusa di complicità in appropriazione indebita riferita al

passaggio __________ -__________ .

Orbene, come si vedrà in

seguito, una nuova Corte di assise dovrà pronunciarsi proprio su questo

scenario, ossia dovrà stabilire – previo

rispetto dell'art. 250 CPP – se la prima operazione (addebito

conto __________ a favore del conto __________ ) costituisce truffa anziché

appropriazione indebita, oppure se essa rimane ancora come appropriazione

indebita. Ciò richiede però che l'imputazione relativa alla prima fase

(addebito del conto __________ ) venga correttamente prospettata e acquisita, secondo

quanto previsto dall'art. 250 CPP. Il vizio procedurale riferito alla condanna

per appropriazione indebita concernente l'addebito del conto __________ comporta,

pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una

nuova Corte di assise, affinché proceda nel senso qui indicato e di quanto sarà

disposto da questa Corte nei considerandi 7c) e 10.2) che seguono.

3.

Il ricorrente

prosegue il suo esposto lamentando la violazione dell’art. 31 CP: la querela presentata

il 18 ottobre 2001 dal patrocinatore di PC 1 sarebbe tardiva poiché, già a

partire dal 4 luglio 2001, PC 1 - a quel momento, maggiorenne e perfettamente capace

di intendere e di volere – sapeva degli indebiti prelievi operati da RI 1 a debito dei suoi conti. In ogni caso dal 9 luglio 2001 - poiché così gli era stato detto da __________

in occasione della riunione in PC 2 – PC 1 sapeva, pure, che avrebbe potuto

denunciare RI 1 alle autorità penali.

In

siffatte circostanze, ritenuto inoltre che dal 13 settembre 2001 PC 1 era rappresentato

da un avvocato – continua il ricorrente - la querela presentata in data 18 ottobre

2001.

non può che essere giudicata intempestiva, ritenuto come il termine trimestrale

per sporgere denuncia abbia, in concreto, cominciato a decorrere, al più tardi,

a far tempo dal 9 luglio 2001.

Il

ricorrente contesta, poi, l’opinione della Corte secondo cui PC 1 è stato

vittima di una coazione ad opera di RI 1 i cui effetti sono perdurati fino al

16.

agosto 2001. Tuttavia – continua il ricorrente ragionando su una ipotesi in

sé negata – quand’anche vi fosse stata coazione, essa non avrebbe, comunque, potuto

avere come conseguenza quella di sospendere il decorso del temine trimestrale

per presentare la querela.

Secondo

il ricorrente, decidendo in senso contrario, la Corte ha violato il diritto federale.

Di

diversa opinione sono la PP e la PC che, nelle loro rispettive osservazioni, hanno

condiviso il giudizio della Corte sulla tempestività della querela presentata

il 18.10.2001.

a) La Corte ha ritenuto che PC 1 e RI 1 fossero membri di una comunione domestica ai sensi

dell’art. 110 cpv. 2 CP. Dovendo, quindi, giudicare della tempestività della

querela presentata in data 18 ottobre 2001 dalla PC, la Corte ha ritenuto che il termine trimestrale ex art. 31 CP iniziò a decorrere il 16 agosto

2001.

e non il 9 luglio 2001 in considerazione di due circostanze. Dapprima, del

fatto che PC 1, il 9 luglio 2001, “non disponeva di tutti gli elementi di

fatto per poter decidere in modo autonomo se denunciare o no RI 1 poiché le informazioni che gli erano state date erano del tutto parziale e insufficienti” (sentenza,

pag 146 in fine, consid XIII. 2.3.5.). Poi, in considerazione del fatto – dato

dalla Corte per accertato – che PC 1 fu vittima, fino a quel momento, di una

coazione ad opera di RI 1 che gli impedì di decidere liberamente di denunciarlo

alle autorità di perseguimento penale: “è quindi stato vittima di una

coazione almeno a partire dalla riunione del 9 luglio fino al 16 agosto 2001, quando

ha sottoscritto il rogito e gli altri documenti, essendo stato posto nella

condizione di dover accettare una proposta assurda e scellerata, altrimenti

sarebbe andato incontro a conseguenze economiche ben peggiori.” (sentenza,

pag 147 in fine, consid XIII 2.3.5.)

b) La CCRP dispone di un ampio potere di esame per quel che è delle censure di violazione del

diritto sostanziale (rapporto della commissione speciale per l’esame del codice

di procedura penale sul messaggio 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis

9.7.1992

concernenti la revisione del codice di procedura penale del 10.7.1941

dell’8.11.1994). Si è in presenza di una questione di diritto quando si è

chiamati a determinare le disposizioni legali o i principi giuridici

applicabili ad una determinata fattispecie, ad interpretarli ed applicarli in

concreto.

c) Ai

sensi dell’art. 138 n. 2 CP, il reato di appropriazione indebita è qualificato

quando il colpevole ha commesso il fatto in qualità, tra le altre, di tutore.

Il

privilegio della querela previsto dall’art. 138 n. 1 cpv. 4 CP non è applicabile

alla forma qualificata dell’appropriazione indebita (FF 1991 II 822; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, p.120; Trechsel et al., Praxiskommentar,

ad art. 138 N 23; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar ad art. 138 CP N 8).

Ne

consegue che il reato di appropriazione indebita commesso dal tutore ai danni

del pupillo – quand’anche questi sia un suo congiunto o un membro della

comunione domestica – è perseguibile d’ufficio.

RI 1 ha rivestito il ruolo di tutore di PC 1 dal 20 febbraio 1998 al 7 gennaio 2000. Poco importa se il

ruolo di tutore affidato a RI 1 a partire dal 7 ottobre 1998 non comportava più

l’amministrazione del patrimonio del ragazzo. A RI 1 spettava, infatti, il potere

di rappresentanza del pupillo ed è proprio nell’esercizio di tale funzione che egli

si è appropriato dei suoi beni.

Stanti

queste premesse, il perseguimento penale delle appropriazioni indebite perfezionate

da RI 1 in questo periodo non presuppone, contrariamente a quanto ritenuto

dalla Corte di prime cure, l’inoltro di una querela.

d) Per

quanto concerne, poi, le appropriazioni indebite commesse da RI 1 dopo la

maggiore età di PC 1 è necessario, in primo luogo, esaminare se siano date, nel

caso concreto, le premesse di cui all’art. 138 n. 1 cpv. 4 CP, prima di

esaminare un’eventuale violazione dell’art. 31 CP.

Il reato

di appropriazione indebita, al pari di altri reati patrimoniali e del reato di

soppressione di documenti, è perseguibile soltanto su querela di parte quando

la vittima e l’autore sono, tra l’altro, membri della medesima economia

domestica.

Se, di

principio, i membri di una comunione domestica sono le persone conviventi nella

medesima economia domestica, ovvero due o più persone che mangiano e vivono

sotto lo stesso tetto (DTF 102 IV 163; 86 IV 158, 72 IV 6), va precisato che,

secondo dottrina e giurisprudenza, tale condivisione di spazi non è, da sola,

sufficiente a qualificare una convivenza di comunione domestica ai sensi

dell’art. 110 cpv. 2 CP.

L’interpretazione

del temine “membri di una comunione domestica” deve essere estremamente

prudente e restrittiva (Trechsel et al., op. cit., ad art. 110 N 5 ed esempi)

in funzione proprio della ratio del privilegio che deriva dall’ammissione di

tale qualifica.

Questo

privilegio trova la sua origine nella volontà del legislatore di attribuire una

speciale considerazione alla pace domestica che - analogamente a quella

esistente tra i membri di una famiglia – esiste tra due o più persone che vivono

in una medesima economia e fondano una comunione domestica.

La

concessione del privilegio della querela si prefigge di porre queste persone al

riparo da un’indesiderata ingerenza da parte delle autorità di perseguimento

penale (Andreas Eckert, BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 2).

Partendo

da queste considerazioni, pertanto, affinché si possa parlare di membri di una

comunione domestica, non basta che due persone vivano sotto lo stesso tetto e

mangino alla medesima tavola. E’, in più, necessario che il rapporto esistente

tra loro sia inteso come duraturo o che, perlomeno, presenti, pur in un’ipotetica

prospettiva futura, un carattere definitivo e stabile paragonabile a quello

esistente fra i membri di una famiglia (Andreas Eckert, BK, ad

art. 110 cpv 2 CP, N. 4 e riferimenti; Trechsel et al., op.cit.,

ad art. 110 N 6).

Queste

premesse non sono date, in particolare, quando una persona è accolta soltanto provvisoriamente

in una comunione domestica (Andreas Eckert, BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 4 e

riferimenti). Per contro, un’interruzione provvisoria della comunione domestica

- per esempio, per ragioni di lavoro, di studio o di vacanza, ecc. - non ha

nessuna influenza sulla nozione di membro di una comunione domestica nella

misura in cui esista la volontà di ricomporre, al termine del previsto periodo

di assenza, la comunione domestica (DTF 102 IV 164; Andreas Eckert, BK, ad

art. 110 cpv 2 CP, N. 4 e riferimenti; Trechsel et al., op

cit., ad art 110 cpv 2 N. 10).

È,

inoltre, necessario, affinché si possa parlare di membri di una comunione domestica,

che il rapporto esistente tra queste persone sia caratterizzato da una componente

di personale intimità o di comunanza personale e affettiva, simile a quella che

caratterizza una comunità famigliare (Trechsel et al., op. cit., ad art. 110 cpv 2

CP, N 7 e 8)

Le

sopraccitate condizioni che definiscono il membro di una comunione domestica devono

essere date al momento dei fatti costitutivi di reato (Trechsel et al., op. cit., ad art. 110

cpv 2 CP, N 9).

La

giurisprudenza non ha ancora avuto modo di precisare che cosa avviene nei casi

in cui dette condizioni vengano a cadere. La dottrina non sembra essere unanime

sulla questione. A. Eckert (in BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 7 e riferimenti) sembra sostenere

che, se esse vengono a mancare in un secondo tempo, di principio, il privilegio

della querela non dovrebbe venire a cadere. Per contro, Trechsel

(Praxiskommentar, ad 110, N 9) sostiene – secondo questa Corte, con maggior

autorevolezza vista la ratio del privilegio della querela - che il reato va

perseguito d’ufficio nel caso in cui l’autore abbandoni la comunione domestica

immediatamente dopo la commissione del reato.

La Corte di primo grado ha accertato che PC 1 e RI 1 hanno vissuto, nel periodo posteriore alla

maggiore età del ragazzo, sotto lo stesso tetto e che questa convivenza si è

conclusa a fine giugno/inizio luglio 2001.

Come detto,

una convivenza limitata ad una comunione de toit et de table non basta,

senza gli altri elementi indicati sopra, a costituire una comunione domestica

ai sensi dell’art. 110 cpv. 2 CP.

Così come

riferito sopra (cfr consid B), la Corte di primo grado ha anche accertato che,

attorno al 2000, i rapporti fra PC 1 e RI 1 si deteriorarono. L’uomo,

concentrato sulle sue passioni (macchine da corsa e nuova compagna), non

comprendeva il ragazzo e le sue esigenze (emblematico è il ricorso alle cure

psichiatriche e il ricovero in clinica al primo sorgere di problemi comportamentali)

e questi – così come accertato in sentenza (cfr sentenza, pag. 31 consid II.;

pag. 69 e segg consid VI. 5a., pag. 76 consid VI. 7., pag. 77 consid VI. 10.,

pag. 78 consid VI. 11.; pag. 80 consid VII. 1.) - viveva sempre più la

convivenza come un’imposizione cui cercava in ogni modo di sfuggire: prima con

la fuga, poi con il consumo di sostanze stupefacenti, quindi con i soggiorni

all’estero soltanto apparentemente motivati dalla volontà di seguire dei corsi e,

infine comunque, cercando di rimanere fuori casa il più possibile pur di non dovere

vedere RI 1.

Di quest’irrimediabile

compromissione dei rapporti fra RI 1 e PC 1 e dell’assenza di quello spirito di

comunanza e di familiarità che il legislatore ha voluto proteggere da ingerenze

indesiderate dell’autorità ponendo il requisito della querela quale presupposto

dell’azione penale fanno stato, non soltanto le dichiarazioni inequivocabili

del ragazzo, ma anche quelle di RI 1 (cfr, in particolare, la lettera 1.6.2001,

alla DT in cui questi ammette che, a decorrere dalla maggiore età di PC 1, i

loro rapporti si erano deteriorati).

Come

detto, questi accertamenti di fatto non sono, certamente, indicativi della volontà

di PC 1 di costituire con RI 1 una comunione domestica stabile e duratura, caratterizzata

da particolari rapporti personali, di affinità e di comunanza di natura

quasi-familiare.

Il fatto

che RI 1 fosse, dopo la morte della madre, l’unica persona adulta di riferimento

del ragazzo - così come accertato dai giudici di prime cure - è irrilevante ai

fini della nozione di membro di una comunione domestica: l’essere un

riferimento – soprattutto per questioni amministrative – non comporta ancora

l’esistenza di rapporti di natura quasi-familiare (cfr, per un caso analogo,

DTF 86 IV 158 in cui il TF ha stabilito che non c’è comunione domestica ai

sensi dell’art 110 cpv 2 CP nel caso di persone che lavorano e mangiano nella

stessa economia domestica neanche quando queste persone sono unite da uno

stretto vincolo di fiducia).

A ben

vedere, dopo la morte di __________ , la convivenza tra RI 1 e PC 1 non fu la

manifestazione di rapporti d’affetto particolari. Nemmeno fu l’espressione

dell’impegno di RI 1 ad assumere un ruolo educativo quasi-paterno. Al

contrario.

La

possibilità di rimanere a vivere nella casa di __________ fu il compenso che RI

1.

– almeno ufficialmente – chiese per l’esercizio della funzione di tutore.

Terminata

la tutela, la convivenza non si è protratta per una reale volontà dei due di fondare

una comunione domestica simile a quella di una famiglia, ma si è piuttosto

trascinata in modo burrascoso, contro il reale desiderio di entrambi (in ogni

caso, di PC 1), fino a quando RI 1, dopo aver giocato tutte le sue carte per

garantirsi una “degna buonuscita”, ha traslocato alla chetichella abbandonando

il ragazzo dopo averlo spogliato di tutto quanto poteva e senza neppure

degnarsi di lasciargli un recapito.

Queste

circostanze sono indicative delle finalità perseguite da RI 1 con la convivenza

con PC 1.

Non è

necessario disquisire oltre per dimostrare che altre sono le finalità ed i sentimenti

che caratterizzano i rapporti di comunione domestica la cui serenità il legislatore

ha voluto proteggere con il privilegio della querela.

Ma,

quand’anche si volesse, contro ogni emergenza di fatto, sostenere che fra i due

vi è stata, sino a fine giugno/inizio luglio 2001, una comunione domestica,

questo non farebbe ostacolo all’azione penale d’ufficio proprio perché a quella

pretesa – e, in realtà, inesistente – comunione domestica RI 1 ha messo fine non appena è riuscito a spogliare il ragazzo di buona parte dei suoi averi.

Non

essendovi manifestamente più – in simili circostanze – una comunione domestica

da proteggere, non è più manifestamente dato il privilegio della querela.

In

siffatte circostanze, alla luce della dottrina sopra esposta e degli accertamenti

di fatto della Corte di primo grado, l’azione penale per le appropriazioni

indebite eseguite da RI 1 dopo il 7.1.2000 non è subordinata all’esistenza di

una querela.

Pertanto,

non deve essere esaminata un’eventuale violazione dell’art. 31 CP, ritenuto

come anche le appropriazioni indebite commesse dopo il 2000 siano perseguibili

d’ufficio.

Il

ricorso, su questo punto, non merita, quindi, accoglimento.

La

sentenza di primo grado va riformata nelle sue motivazioni.

Il suo risultato

resiste, per contro, all’esame di conformità con il diritto materiale.

4.

Il

ricorrente lamenta, inoltre, una duplice violazione dell’art. 138 CP da parte

della Corte delle assise.

4.1

Egli afferma,

dapprima, che il reato di appropriazione indebita semplice ed aggravata non è

realizzato a motivo del fatto che RI 1 è sempre stato in grado di restituire,

non soltanto tutti gli averi che gli erano stati affidati, ma anche parte degli

importanti utili realizzati.

La

censura non è seria.

Il

ricorrente sorvola sull’evidente circostanza di fatto che oggetto

dell’affidamento non era solo il patrimonio iniziale del ragazzo, ma anche gli

utili conseguiti dagli investimenti eseguiti dagli operatori bancari.

L’aver

optato per una gestione volta alla crescita del patrimonio piuttosto che per una

gestione conservativa, non dava certo il diritto a RI 1 di incassare gli utili

conseguiti. Il patrimonio di PC 1 affidato a RI 1 si componeva sia del capitale

iniziale sia dei suoi frutti.

Tutti i

ripetuti ed ingenti prelevamenti e bonifici effettuati da RI 1 per finanziare

il suo tenore di vita e quello di persone a lui vicine costituiscono

evidentemente un indebito profitto a danno della parte civile.

Non giova,

pertanto, alla tesi ricorsuale il richiamo alla Ersatzbereitschaft – che presuppone

non soltanto la disponibilità materiale dei beni da restituire sin dal momento

dell’appropriazione ma anche la volontà di restituirli in ogni tempo (DTF 118

IV 32 in part 34 consid. a) – che di tutta evidenza faceva difetto all’imputato

che da tempo aveva smesso di lavorare, che non aveva un suo patrimonio

personale né mai ha avuto, in ogni caso almeno sino al momento “della resa dei

conti” di luglio 2001, l’intenzione di restituire il maltolto.

Nemmeno

giova il richiamo al “Werterhaltungspflicht” che, come detto sopra, è stato

dal condannato crassamente violato.

La

censura non merita, pertanto, accoglimento ed il ricorso, su questo punto, va respinto.

4.2

RI 1 sostiene,

poi, che le disposizioni patrimoniali a danno di PC 1 riferite al periodo

7.10

-6.1.2000 non potevano essere sussunte sotto la fattispecie penale

dell’appropriazione indebita aggravata, poiché in quel periodo egli fungeva soltanto

da tutore educativo e di rappresentanza del pupillo.

Suggerisce,

senza spiegarne però i motivi, che RI 1 avrebbe agito piuttosto come gestore di

patrimonio senza mandato ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 2 CP.

Anche

questa censura non è destinata a miglior esito rispetto a quella precedente.

Affinché

il reato di appropriazione indebita sia realizzato, non è necessario che

l’affidatario assuma anche il mandato di gestire ed amministrare i beni

affidati. È sufficiente che gli sia stato concesso il potere di disporre dei

beni dell’affidante in virtù di un mandato o di un contratto.

RI 1 era

tutore di PC 1. Oltre al compito educativo, egli aveva anche quello di rappresentanza.

In virtù di quest’ultima funzione egli aveva la procura sui conti del ragazzo.

I beni

gli erano, quindi, stati affidati anche nel periodo contestato e, pertanto,

deve rispondere del reato di appropriazione indebita aggravata.

Anche su

questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.

5.

Il

ricorrente contesta, altresì, la sua condanna per titolo di falsità in

documenti, affermando che l’omessa dichiarazione dei beni del pupillo, in

precedenza non dichiarati all’erario dalla madre e dal nonno, avrebbe dovuto

essere giudicata dalla Corte in virtù delle norme del diritto tributario e non

di quelle del diritto penale.

Il

Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che l’omessa indicazione da

parte del tutore di una parte del patrimonio del pupillo nell’inventario ex

art. 398 CC è costitutiva – a seconda del suo ruolo privato o ufficiale – del

reato di falsità in documenti o di falsità in atti formati da pubblici

ufficiali o funzionari (DTF 121 IV 216 = JDT 1997 IV 70, SJ 1996, 46).

La

fattispecie va esaminata – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente –

non dal profilo delle normative che regolano il diritto fiscale, bensì dal

profilo di quelle che regolano gli obblighi del tutore ai sensi degli art. 360

e seg. CC.

In virtù

dell’art. 398 cpv. 1 CC, il tutore, assumendo la tutela, procede in

concorso con un membro dell’autorità tutoria alla compilazione di un inventario

della sostanza da amministrarsi.

L’obbligo di compilare

l’inventario dei beni del pupillo ha quale finalità quella di fornire una base

di controllo per l’autorità tutoria sui rapporti che il tutore presenterà nel

corso dell’esercizio della tutela ed è uno strumento necessario per valutarne

le responsabilità nella gestione dei beni del pupillo (DTF 121

IV 216 = JDT 1997 IV 70, SJ 1996, 46).

L’inventario assume, pertanto,

la qualità di documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP ed eventuali omissioni

intenzionali nella sua compilazione sono costitutive di falsità in documenti.

RI 1 ha fornito all’autorità tutoria della documentazione bancaria attestante solo in parte l’entità del

patrimonio di PC 1. Egli era, inoltre, cosciente che questa documentazione

sarebbe stata utilizzata da __________ (il delegato della DT) per la compilazione

dell’inventario del pupillo.

Tutto ciò concorre a

rendere RI 1, così come correttamente stabilito dalla Corte di assise, autore

colpevole di falsità in documenti ai sensi del’art. 251 CP.

Il

ricorso va, quindi, su questo punto, respinto.

6.

Il

ricorrente ha, poi, eccepito un’ultima violazione di diritto lamentando l’errata

applicazione dell’art. 43 CP da parte della Corte di primo grado.

Egli ha,

altresì, censurato, questa volta dal profilo dell’arbitrio, i seguenti accertamenti

della Corte:

- il fatto che

PC 1 sia stato costretto a stipulare un accordo che non era nel suo interesse;

- il

momento in cui RI 1 ha firmato l’ordine di retrocessione dei valori

patrimoniali presenti sulla relazione __________ :

- l’arco di

tempo in cui RI 1 ha delinquito;

- il

mancato pentimento.

Questa Corte

può esimersi dall’esame di queste censure - nella misura in cui avrebbero

avuto, così come affermato dal ricorrente, un’influenza sulla commisurazione

della pena - ritenuto come i vizi procedurali accertati e l’annullamento dei

Dispositivo

dispositivi di condanna per il reato di appropriazione indebita di cui si dirà

in seguito, impongono il rinvio degli atti ad una nuova Corte che dovrà

statuire nuovamente anche sulla commisurazione della pena.

Nella

misura in cui tali censure d’arbitrio siano, invece, state sollevate dal

ricorrente per inficiare la valutazione dei fatti operata dalla prima Corte sulla

tempestività della querela inoltrata da PC 1 nel mese di ottobre 2001, le

stesse appaiono, in virtù di quanto esposto al consid. 3, prive d’oggetto.

Sul

ricorso di RI 2

7. Il ricorrente

lamenta un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) realizzatosi

nella violazione dell’art. 250 CPP con particolare riferimento alla

precisazione operata dal presidente della Corte in relazione al punto 1B

dell’atto di accusa.

Il

ricorrente afferma - riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già

oggetto di esame a seguito del ricorso di RI 1 nel consid. 2 di questa sentenza

- che il presidente della Corte non si è limitato a precisare l’originario capo

di accusa, ma ha, invece, esteso – malgrado l’opposizione formulata durante il

dibattimento - il reato di complicità in appropriazione indebita anche all’operazione

di addebito del conto __________ , operazione originariamente non indicata nell’atto

di accusa.

a) Il 2

luglio 2008, il presidente della Corte ha prospettato, a carico di RI 2, quella

che ha indicato essere una precisazione del capo di accusa di complicità in

appropriazione indebita di cui al B. 1. dell'atto di accusa nei seguenti

termini:

“per avere, a __________

e __________ , nel periodo 28 maggio -15 giugno 2001, agendo in qualità di

complice di RI 1, permesso che quest'ultimo impiegasse indebitamente a proprio

profitto valori patrimoniali affidati allo stesso RI 1, per un importo

complessivo pari a CHF. 26'980'757.84, costituiti da fr. 180'694.00 e dai

valori in essere nel deposito titoli no. __________ , pari a fr. 26'800'063.84,

dando seguito dapprima alla richiesta di RI 1 di trasferire un importo

complessivo di CHF 21'539'722,85 mediante trasferimento dalla relazione __________

(avente quale beneficiario economico PC 1 con procura generale a favore di RI

1) a favore della relazione __________ (avente quale beneficiario economico RI

1 con procura generale a favore di PC 1) di titoli per un valore di CHF

21’409'124.85 ed eseguendo un bonifico di CHF 130'598.- ed in seguito, sempre

su richiesta di RI 1, il trasferimento del patrimonio di" CHF

26'800'063.84 dalla relazione __________ , alla relazione __________ , di

pertinenza esclusiva di " RI 1, non essendo stata rilasciata procura

alcuna in favore di PC 1, procedendo quindi materialmente all'esecuzione del

trasferimento, ritenuto che in data 20.07.2001 titoli per un valore di fr.

25'339'536.28 sono stati reintegrati nel patrimonio di PC 1 tramite

trasferimento a favore della relazione __________ dalla relazione __________ ,

considerato altresì il bonifico di data 9.8.2001 da __________ a __________ di

fr. 4'325'640.00 a copertura del debito creatosi su __________ a: seguito

dell'utilizzo della linea di credito in conto corrente.”

(verb.

dib. pag. 85 e doc. dib. 10).

In aula, RI

2 si è opposto alla succitata precisazione rilevando come si trattasse di un’estensione

delle accuse formulate a suo carico, ciò che avrebbe dovuto comportare un

rinvio del dibattimento ex art. 250 cpv. 2 CPP (cfr. verb. dib pag 90).

Il

presidente della Corte, a fronte della citata opposizione, ha proseguito

l’istruttoria dibattimentale, rinunciando ad ordinare il rimando del

dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa ai sensi dell’art.

250 cpv. 2 e 4 CPP.

b) A mente

della Corte, quanto prospettato in aula era una semplice precisazione del capo

di accusa 1B che non ha aggravato la posizione dell’imputato che ha, peraltro,

avuto modo di difendersi adeguatamente.

c) Valgono

in questa sede mutatis mutandis le considerazioni già esposte nell’ambito

dell’esame del ricorso di RI 1, rilevato come, per RI 2, appaia ancora più

evidente che la precisazione operata dal presidente della Corte ha avuto come

effetto di aggravarne il quadro accusatorio.

Infatti,

se con l’atto di accusa, al funzionario di banca veniva addebitato di avere aiutato

RI 1 ad appropriarsi dei beni del pupillo in due operazioni, a seguito della

precisazione dell’atto di accusa operata dal presidente le operazioni di aiuto

a lui imputate sono diventate tre, e ciò indipendentemente da quando, a mente

della Corte, si sia effettivamente realizzato il reato di appropriazione

indebita ascritto a RI 1.

Da questo

– così come dalle considerazioni espresse in precedenza - consegue che un tale

aggravamento della posizione dell’imputato avrebbe dovuto, vista la sua

opposizione, comportare il rinvio del dibattimento per la presentazione di un

nuovo atto di accusa.

Il

mancato rinvio e la condanna di RI 2 per il reato di complicità in

appropriazione indebita anche per l’esecuzione dell’addebito del conto __________

comporta, quindi, una violazione dell’art. 250 CPP.

Il

ricorso è, quindi, su questo punto, accolto.

Il vizio

procedurale accertato comporta l’annullamento del dispositivo 3.1. della sentenza

limitatamente all' esecuzione dell'operazione di addebito del conto __________

. Quanto alle conseguenze si rimanda al consid. 10.2) che segue.

8. Il

ricorrente lamenta, poi, così come RI 1, un’ulteriore violazione procedurale

riferita alla decisione della Corte di valutare i fatti relativi alle accusa di

coazione e di estorsione prospettata a carico di RI 1 nel giudizio globale

della pena.

Tale

censura è inammissibile nella misura in cui la decisione contestata non lede in

alcun modo il ricorrente.

9.Continuando il suo esposto, il

ricorrente censura, dal profilo materiale, la violazione degli art. 30 e 31 CP.

Al

proposito, si richiama quanto esposto al consid. 3.

Su questo

punto, il ricorso va respinto.

10. Il

ricorrente scorge, poi, una violazione del diritto federale nella condanna per

complicità in appropriazione indebita consistente - così come previsto

dall’atto di accusa poi modificato in aula - nell'avere aiutato

intenzionalmente RI 1 dando seguito alla richiesta di quest’ultimo di trasferire

fondi, dapprima, dalla relazione __________ alla relazione __________ , poi,

dalla relazione __________ alla relazione _________ ed, infine, dalla relazione

nominativa di PC 1 alla relazione nominativa intestata a RI 1.

La

censura impone delle puntualizzazioni.

10.1. Sull’imputazione

di complicità in appropriazione indebita riferita all’esecuzione dell’addebito

del conto __________ , già s’è detto e deciso con l’annullamento del

dispositivo e rinvio alla Corte ai sensi del consid. 7 c).

10.2. Per

quanto attiene, invece, all’aiuto prestato da RI 2 a RI 1 nell’ambito dell’operazione __________ -__________ , il ricorrente sostiene, dapprima, che

il reato di appropriazione indebita non è realizzato mancando l’elemento

costitutivo dell’affidamento dei beni.

Egli

puntualizza che, quando ha disposto degli averi di pertinenza della relazione __________

, RI 1 ne era già il beneficiario economico in virtù del precedente accredito a

debito del conto __________ , operazione per la quale né a lui né tanto meno a RI

2 era stato mosso alcun rimprovero.

Osserva,

a tal proposito, che PC 1 ha perso la possibilità di controllare la disponibilità

sui suoi beni, in considerazione del cambiamento dell’avente diritto economico,

con il trapasso degli stessi sulla relazione __________ , e ciò

indipendentemente dal fatto che egli disponesse di una procura su tale conto

ritenuto che RI 1 poteva, in ogni momento, revocare la procura concessa.

Il

ricorrente aggiunge, poi, che alla realizzazione del reato di complicità in

appropriazione indebita osta pure l’assenza dell’elemento soggettivo.

a) Per

quanto attiene all’elemento oggettivo dell’affidamento, la Corte di primo grado, respingendo la tesi difensiva, ha ritenuto adempiuto il reato di

appropriazione indebita ai danni di PC 1 con il passaggio dei fondi dal conto __________

al conto __________ - malgrado RI 1 figurasse quale beneficiario economico di

entrambi i conti - poiché ha considerato che PC 1 era rimasto proprietario

economico dei suoi beni fintanto che ha mantenuto il potere di disporne in

virtù della procura concessagli da RI 1 sul conto __________ (sent. pag. 126

consid. 1.2.1.).

La Corte ha giudicato, a questo proposito, irrilevante la circostanza secondo cui RI 1 poteva

revocare a PC 1 la procura in ogni momento, ipotizzando che, se ciò fosse

avvenuto, l’appropriazione indebita si sarebbe realizzata proprio con la revoca

della procura.

b) La

tesi della prima Corte suscita legittimi interrogativi.

Secondo

la giurisprudenza, colui che dispone senza diritto di una cosa o di un valore

patrimoniale altrui che gli è stato affidato in virtù di un accordo

perfezionato con il proprietario, è punibile per appropriazione indebita (TF

non pubblicata del 1.9.2004 [6S.277/2004], consid. 2; DTF 111 IV 130 consid 1

p. 32 e segg, 117 IV 429 consid. 3 p. 436).

Per

contro, laddove esista un rapporto di fiducia tra il proprietario dei beni e

l’autore, ma dove quest’ultimo ottenga il potere di disporre dei beni solo grazie

ad un inganno astuto, egli potrà essere punito solo con il reato di truffa (TF

non pubblicata del 1.9.2004 [6S.277/2004], consid. 2; DTF 111 IV 130 consid 1

p. 32 e segg, 117 IV 429 consid. 3 p. 436). In effetti, una cosa o un valore

patrimoniale ottenuto grazie ad un inganno non può, di principio, essere

considerato affidato ai sensi dell’art. 138 CP (TF non pubblicata del 5.3.2007

[6P.225/2006] consid. 10; DTF 117 IV 429, DTF 111 IV 130).

Contrariamente

a quanto sostenuto dal ricorrente, il semplice fatto che i beni siano stati

accreditati su un conto intestato a RI 1 non basta – da solo - per giungere

alla conclusione che l’appartenenza economica degli stessi non fosse di terzi e,

quindi, che una loro appropriazione indebita non fosse più possibile in assenza

dell’elemento di terzietà del patrimonio affidato previsto dall’art. 138 CP.

Una tale evenienza sarebbe, di principio, possibile, ad esempio, in caso di

trasferimento di fondi a titolo fiduciario (cfr. Stratenwerth/Jenny, BT

I, 6 ed., §13 N.55-58).

Tuttavia,

non può, nemmeno, essere condivisa l’opinione della Corte secondo cui il reato

di appropriazione indebita si sarebbe perfezionato con il trasferimento del

saldo del conto __________ al conto __________ , per il semplice fatto che, in

seguito a tale trasferimento, PC 1 non avrebbe più avuto il potere di disporre

dei suoi beni.

L’affidamento

dei beni non presuppone che il proprietario mantenga il potere di disporre dei

beni affidati (DTF 6P.225/2006;6S.709/2000; 119 IV 127; 118 IV 33; 117 IV 429;

111 IV 19; 109 IV 27). La revoca di una procura sul conto intestato

all’affidatario sul quale sono stati accreditati i beni dell’affidante non è,

quindi, di per sé, di principio, costitutivo del reato di appropriazione indebita.

Affinché

l’operazione __________ -__________ possa essere considerata un’appropriazione

indebita, è necessario accertare che PC 1 aveva, in precedenza, cioè con il

trasferimento __________ -__________ , affidato, ai sensi dell’art. 138 CP, il

suo patrimonio a RI 1. In caso affermativo, è, poi, ancora, necessario esaminare

quale fosse stato l’accordo alla base di un tale affidamento e, quindi, determinare

se le operazioni ordinate da RI 1 fossero o meno contrarie alle istruzioni

ricevute.

Sulla

base degli accertamenti della Corte, è emersa una situazione diversa, e cioè

che PC 1 non ha inteso, con il passaggio dei fondi da __________ a __________ ,

estinguere il conto __________ e affidare i suoi fondi a RI 1 affinché li

conservasse su un conto a lui intestato.

Il potere

di disporre concesso in quell’occasione a RI 1 da PC 1 non è stato il frutto di

un accordo perfezionato tra i due, bensì il risultato di un raggiro

architettato dall’imputato per ottenere la firma dell’ordine di estinzione del

conto __________ (che egli, da solo, non aveva facoltà di ordinare; cfr

sentenza, pag 81 e 82, consid VII. 2.) con il trapasso di tutti i titoli e

averi sul conto __________ .

PC 1 ha, infatti, riferito di avere, su richiesta di RI 1, sottoscritto l’autorizzazione di addebito e

di estinzione del conto __________ (a lui intestato) a favore del conto __________

(intestato a RI 1 che ne era, pure, l’avente diritto economico) senza sapere

in che cosa consistesse veramente l’operazione, fidandosi di quel che RI 1 gli

aveva detto e, cioè, che si trattava semplicemente di “spostare soldi da un

conto ad un altro all’interno della banca” senza sapere – poiché RI 1 si

era ben guardato dal dirglielo - che il conto di destinazione dei fondi era il _________,

conto aperto da RI 1 a suo nome più di un anno prima.

RI 1 ha riconosciuto che PC 1 firmò l’ordine di trasferimento senza veramente capire cosa stava firmando

poiché lui gli disse che “si trattava semplicemente di spostare dei soldi da

un conto ad un altro” né cosa avrebbe comportato poiché – ha detto lo

stesso RI 1 – “probabilmente non aveva capito cosa realmente firmasse e cosa

realmente sarebbe accaduto dopo la sua firma” (sentenza, pag. 83, VII,

consid. 2)

Il

ragazzo – come di solito - non chiese a RI 1 maggiori dettagli sull’operazione

che stava ratificando e RI 1 si guardò bene dal spiegargli le sue reali

intenzioni che erano – come lo stesso RI 1 ha ammesso – di appropriarsi dei beni di PC 1 poiché si era reso conto “di come poteva essere comodo avere tanti

soldi e vista l’abbondanza avevo deciso di portare via una parte di questi soldi

al ragazzo e tenerli per me” (sentenza, pag. 81, VII, consid. 2). Va,

infine, su questa questione, rilevato che l’imputato ha, poi, aggiunto che lo

scopo della successiva apertura del conto __________ – sul quale avrebbe, da

lì a poco, trasferito tutti gli averi presenti sul conto __________ - era “quello

di completare nei dettagli il trapasso nella mia disponibilità togliendola

completamente a PC 1” (sentenza, pag. 84, VII, consid. 3).

Il

ragazzo aveva piena fiducia in RI 1 per le questioni che riguardavano i suoi

beni. Di questo, RI 1 era più che cosciente.

E’ questa

fiducia cieca – unitamente alla certezza che il ragazzo, proprio grazie a

quella fiducia (e, probabilmente, anche alla sua immaturità), non gli avrebbe

chiesto spiegazioni supplementari a quelle sparute che lui gli dava – che RI 1 ha sfruttato per ottenerne, in modo truffaldino, il consenso.

Ai

funzionari di PC 2, RI 1 aveva giustificato quest’operazione con la necessità

di proteggere il ragazzo – o meglio, il patrimonio del ragazzo - da eventuali

colpi di testa dovuti ai problemi psichiatrici e di dipendenza dalle droghe che

stava vivendo in quel periodo.

Da tutto

questo sembra dover essere concluso che RI 1 ha ottenuto l’estinzione del conto __________ (di pertinenza di PC 1) e lo spostamento dei fondi ivi depositati sul

conto __________ e, quindi, il potere di disporre in modo totalmente libero

(il conto __________ , a differenza del __________ , era a lui intestato) dei

beni di PC 1 grazie ad un inganno e non sulla base di un accordo che sarebbe

stato – in un secondo momento – disatteso indebitamente.

Il reato

per il quale RI 1 avrebbe dovuto rispondere, pertanto, sembra essere quello di

truffa, riferito alla prima operazione (se del caso completata con la seconda,

viste le dichiarazioni di RI 1 riportate al punto B6), cioè all’operazione con

cui è stato estinto il conto __________ e sono stati trasferiti i beni lì

depositati sul conto __________ .

Se così

fosse, l’operazione successiva di addebito del conto __________ non adempirebbe

i presupposti oggettivi del reato di appropriazione indebita, poiché un valore

patrimoniale ottenuto per mezzo di un inganno astuto – come visto sopra - non

può essere considerato come affidato (TF non pubblicata del 5.3.2007

[6P.225/2006] consid. 10; DTF 117 IV 429, DTF 111 IV 130).

Stanti queste premesse, RI

2 andrebbe assolto dall'imputazione di complicità in appropriazione indebita in

relazione al passaggio __________ -__________ (per la prima fase, ossia per

l'addebito di __________ , come visto, la condanna è stata anzitutto cassata per

violazione dei diritti di parte).

In virtù dell'art. 297 CPP,

il proscioglimento per l'addebito di __________ andrebbe riconosciuto anche a RI

1.

Sennonché, per giungere

fino a tanto occorre, come visto, accertare la qualifica giuridica della prima

operazione, ossia di quella relativa al passaggio __________ -__________ . Si

rivelasse fondata l'ipotesi di truffa seriamente adombrata da questa Corte

sulla base degli accertamenti della sentenza impugnata, RI 1 andrebbe riconosciuto

autore colpevole di questo reato, con conseguente suo proscioglimento

dall'imputazione di appropriazione indebita riferita alla seconda fase.

RI 2, dandosene gli

estremi, andrebbe invece riconosciuto autore colpevole di complicità in truffa

riferita alla prima fase e prosciolto da quella di complicità in appropriazione

indebita.

Ma tutto ciò richiede che

agli imputati vengano prospettate le imputazioni che entrano in considerazione.

Con il che, sempre per quanto riguarda la condanne di cui ai dispositivi n. 1.1

e 3.1 della sentenza impugnata per le vicende legate all'addebito dei conti __________

e __________ , la sentenza va annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte

delle assise criminali affinché:

i) proceda (oltre che alla

notificazione delle imputazioni di coazione ed estorsione, v. consid. 1d che

precede), in relazione all'addebito del conto __________ (v. consid. 2c che

precede), alla prospettazione a RI 1 dell'imputazione di truffa (se del caso,

completata con riferimento alla seconda operazione, cfr dichiarazioni di RI 1

riportate nel consid B6), rispettivamente di appropriazione indebita;

ii) proceda (dandosene il

caso) alla prospettazione a RI 2, in relazione all'addebito del conto __________

(v. consid. 7c che precede), dell'imputazione di complicità in truffa (se del

caso, completata con la seconda operazione), rispettivamente della complicità

in appropriazione indebita;

iii) proceda, in caso di

opposizione dei prevenuti all'integrazione dell'atto di accusa, alla

sospensione del dibattimento, per la presentazione di un atto di accusa che contempli

le nuove imputazioni;

iv) statuisca sulle nuove

imputazioni e proceda alla commisurazione della pena avuto riguardo all'esito

del dibattimento e alle imputazioni non toccate dalla presente decisione di

rinvio.

10.3. Per quanto attiene, invece, al reato di complicità in appropriazione

indebita riferito al trasferimento di fondi dalla relazione nominativa di PC 1 a quella nominativa intestata a RI 1 (AA aggiuntivo 44/2008), il ricorrente sostiene come non sia

dato, per lui, l’elemento soggettivo poiché lui “non solo non sapeva – fino

al 3 luglio, dopo l’esecuzione dei due trasferimenti – ma neppure voleva che RI

1 si arricchisse indebitamente. Anzi aveva sostanzialmente creduto alla

versione venduta a lui e a __________ secondo cui occorreva trasferire quegli

averi per proteggere il ragazzo da eventuali colpi di testa e quindi sottrarli

al suo potere di disposizione e all’influenza di chi avrebbe voluto

approfittare di lui” (ricorso pag 20).

Egli, continua,

affermando, in sintesi, che l’esecuzione dell’ordine di trasferimento in esame

non è, soggettivamente, da ascrivere alla sua volontà di aiutare RI 1 ad arricchirsi

indebitamente ma è, tutt’al più, frutto di una sua negligenza: lui ha eseguito

l’ordine poiché era stato influenzato da una serie di circostanze che l’hanno

portato a credere di agire in modo corretto. Dapprima, il fatto che, poco

prima, PC 1 aveva autorizzato il trasferimento di fondi per oltre fr.

20.000.000.- dal __________ al __________ . Poi, la convinzione che RI 1 era

una specie di familiare di PC 1 che, peraltro, questi aveva designato suo erede

universale. Poi, perché RI 1 gli aveva ripetuto di agire in quel modo per preservare

i beni da possibili colpi di testa del ragazzo. E, infine, perché, a differenza

dell’operazione __________ -__________ , quel trasferimento non aveva sollevato

perplessità nel suo diretto superiore, il vice-direttore __________ .

Il

ricorrente sostiene, poi, come il suo comportamento dopo il 3 luglio 2001 - che

ha portato alla revoca della procura generale conferita da PC 1 a RI 1 ed al blocco interno del conto __________ – sia la prova dell’assenza della sua volontà di aiutare

RI 1 ad arricchirsi indebitamente.

a) Circa

la consapevolezza di RI 2 sulle finalità del trasferimento di cui all’AAAgg, la Corte ha, dapprima, ricordato che lo stesso RI 2, nel verbale MP 20.11.2001, ha riferito che RI

1 gli aveva detto che “avrebbe fatto figurare nelle prossime dichiarazioni

dei redditi questo trasferimento come una donazione” precisando, nel

contempo, di essere ben cosciente che così non era (“ciò significa che in

quel momento non lo era”) e che “per me e __________ era chiaro che lui

si prendeva questi soldi e basta” (sentenza, pag 91, consid IX. 3.). La Corte ha, poi, rilevato che, rispondendo alla domanda volta a sapere come mai, in quelle

condizioni, lui avesse consentito a tale trasferimento, RI 2,

nell’interrogatorio del 20.11.2001, rispose che “io sapevo che PC 1 aveva

fatto testamento a favore di RI 1. Inoltre, PC 1 avrebbe potuto anche avallare

una donazione anche in seguito” (sentenza, pag 91, consid IX. 3.)

Commentando

tali dichiarazioni, la Corte ha sottolineato come apparisse “assai goffo e

poco credibile” il tentativo dell’imputato di giustificare il suo operato

con l’esistenza del testamento poiché “già solo per una questione d’anagrafe

appariva certamente poco plausibile che un trapasso del genere potesse per

finire avvenire per causa di morte” (sentenza, pag 153, consid XIII. 2.6.)

Quanto al

far figurare l’operazione come una donazione, la Corte ha sottolineato come risulti dalle dichiarazioni dello stesso RI 2 che egli era

perfettamente cosciente che il trapasso dei beni non faceva seguito ad una

donazione poiché lo stesso imputato ha ammesso, sempre nel verbale 20.11.2001,

che RI 1 non aveva detto loro che “questo denaro gli

veniva donato dal ragazzo ma ci ha detto soltanto che voleva questo denaro per

avere un po’ di denaro dichiarato sul proprio conto” (sentenza, pag 153, consid

XIII. 2.6)

Infine ed

in sintesi, circa la consapevolezza di RI 2, la prima Corte ha ritenuto che

egli sapeva che il trasferimento dei beni “comportava il trapasso degli

averi dal PC 1 al RI 1 senza che il primo ne avesse più il controllo, che si

trattava di un affare poco chiaro (“fatto figurare” significa fatto risultare

una cosa per un’altra), che il PC 1 non avrebbe certamente avallato sia per

l’inusualità dell’operazione sia perché sapeva dei rapporti tesi con il RI 1 e,

infine, che era pure un’operazione fiscalmente molto onerosa”. Tuttavia, ha

continuato la Corte, nonostante questa consapevolezza, RI 2 “ha preferito

assecondare, ancora una volta, il RI 1” (sentenza, pag. 153, consid XIII. 2.6).

La Corte ha, poi, ritenuto, quale ulteriore elemento di consapevolezza (contrastante la pretesa

convinzione di RI 2 di operare nell’interesse e/o secondo il volere di PC 1),

il fatto che proprio poco tempo prima, per un’operazione similare, era stata richiesta

dalla Banca un’autorizzazione scritta del ragazzo.

Operando

il trasferimento nonostante le circostanze di cui s’è detto, RI 2 si è reso –

secondo la Corte di primo grado – autore colpevole di complicità in

appropriazione indebita.

b) Quanto

l'autore di un reato sa, vuole o accetta, ciò che ha visto, pensato, creduto,

compreso, riconosciuto, sentito, previsto, preso in considerazione oppure

ignorato, ciò che si è immaginato, ciò di cui aveva conoscenza, ciò che ha

deciso, ciò che voleva, l’eventualità cui si è accomodato, ciò che ha escluso,

il disegno che perseguiva, i motivi a delinquere e il suo stato d’animo nei

confronti dell’infrazione sono questioni di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2

pag. 183, 128 I 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2 pag. 252; DTF 128 I

177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63,

125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag.

3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22; DTF 111 IV 74).

Pertanto,

gli accertamenti della Corte sulla questione di sapere se un autore ha agito

con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiger/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con

richiami alla nota 182; Corboz,

Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ

113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni

relative al foro interiore di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva,

aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha

agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono

essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale soltanto

per arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP; cfr. sul piano

federale: Schweri, Le pourvoi en

nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso; DTF 123 IV 155 consid. 1 pag. 156, 121 IV 18 consid. 2b/bb pag. 23 con rinvii).

c) Arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,

125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente

su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.

30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371).

Per

motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata

né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio

(DTF 128

I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134,

125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

d) Per dimostrare l’arbitrio, un condannato non

può limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria

ricostruzione degli eventi dolendosi perché le conclusioni della prima Corte

non collimano con le proprie.

Egli

deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e

spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto

siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di

fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti (precisando,

se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente

inconciliabili).

Sulla

questione del presupposto soggettivo del reato, il ricorrente non si confronta

con l’opinione e le argomentazioni della Corte di prime cure ma si limita a

contrapporre il suo parere – cioè, l’opinione secondo cui lui non sapeva che,

con quell’operazione, RI 1 voleva arricchirsi indebitamente a danno di PC 1 - a

quello della Corte così che, in buona sostanza, il gravame si esaurisce in una

serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette

ripetutamente in discussione le conclusioni del primo giudice in punto alla sua

consapevolezza attraverso la conferma della propria interpretazione degli

eventi.

Per

sostanziare l’arbitrio, non basta criticare la sentenza impugnata né

contrapporle una propria versione dell'accaduto – quand’anche essa appaia

preferibile - ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti

o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.

In

concreto, ciò non è stato fatto.

Su questa

questione, il ricorso – avente natura meramente appellatoria - è inammissibile.

11. Il ricorrente

continua il suo allegato sostenendo che la Corte di primo grado, condannandolo per il reato di complicità in falsità in documenti, è incorsa in una violazione

di diritto: alla realizzazione dell’art 251 CP osterebbe, secondo la tesi ricorsuale,

l’assenza del presupposto oggettivo nella misura in cui – contrariamente a

quanto ritenuto dalla prima Corte - la risoluzione della DT del 18 maggio 1998

non sarebbe un documento passibile di falsificazione ai sensi dell’art. 251 CP.

Aggiunge,

poi, che il reato non è nemmeno adempiuto dal profilo soggettivo ritenuto come

nell’agire di RI 2 – peraltro non causale alla realizzazione del reato – si possa,

tutt’al più, intravedere la sua preoccupazione di garantire a PC 1 la

conservazione del suo patrimonio, nell’entità lasciatagli dal nonno e dalla

madre.

Il

ricorrente contesta, inoltre, la conclusione della Corte, secondo cui a lui

incombeva l’obbligo di dichiarare alla DT l’entità del patrimonio di PC 1.

a)In relazione a questa condanna, i

giudici di prime cure hanno accertato che il 3.4.1998 __________ , delegato

della DT, incontrò in PC 2 RI 1 e RI 2 “con l’intenzione di conoscere il

patrimonio globale di PC 1” (sentenza, pag 34,

consid. IV. 2.). In quell’occasione fu RI 2 che

consegnò a __________ “la documentazione necessaria per allestire

l’inventario” (sentenza, pag 35, consid IV. 2.). Proprio sulla base della documentazione fornita da RI 2, __________

compilò l’inventario che faceva stato di una sostanza di complessivi fr.

19.378.992.70.

Sempre secondo

la Corte di prime cure, la decisione di sottacere alla DT l’esistenza dei beni

che né il nonno né la madre di PC 1 avevano dichiarato al fisco venne presa

insieme da RI 1 e da RI 2 (sentenza pag 35, consid IV.

2.).

Rilevato,

poi, come lo stesso RI 1 avesse ammesso che a __________ era stato fatto “credere

che quanto dichiarato era tutto il patrimonio di PC 1” (sentenza, pag 155, consid XIII. 3.3.a), la Corte ha respinto la tesi di RI 2 secondo cui lui

si era limitato ad indicare i beni di PC 1 depositati in PC 2 senza pretendere

che si trattasse di una dichiarazione di completezza poiché “è stato accertato

che __________ , delegato della DT all’erezione dell’inventario, proprio per

conoscere l’entità del patrimonio del PC 1, si è recato in PC 2 ed ha

incontrato RI 2” (sentenza, pag 156, consid XIII. 3.3.b.) e poiché ha

accertato che RI 2 “sapeva perfettamente lo scopo di quell’incontro”.

La Corte ha, poi, ritenuto che RI 2 non era in quell’occasione tenuto al segreto bancario. Da un

lato, poiché la DT non è un’autorità fiscale. D’altro canto – e soprattutto –

poiché a RI 2 era noto che la DT era l’autorità di nomina del tutore che agiva

nell’interesse del pupillo: “in altri termini – ha considerato la Corte – la richiesta d’inventario è fatta dall’autorità nell’interesse del tutelato, come

se fosse il tutelato stesso a richiedere quali sono i suoi beni” (sentenza

pag 157, consid XIII. 3.3.f.). Pertanto, omettendo di menzionare quei

beni di cui conosceva l’esistenza, RI 2 ha negato una corretta informazione al tutelato – o meglio, a chi per lui la chiedeva - ed ha volontariamente contribuito

a far sì che nell’inventario figurasse solo una parte del patrimonio di PC 1.

Così

agendo, RI 2 – secondo i giudici di prime cure - si è reso autore colpevole di

falsità in documento, nella forma della complicità.

b) Già

si è detto che l’inventario - così come ogni sua pezza giustificativa - è un

documento ai sensi dell’art. 251 CP.

Il

richiamo alle norme sulle dichiarazioni fiscali non giova in un contesto regolato

dalle norme sulla tutela contenute nel CCS.

Il

ricorso, limitatamente a questa censura, deve essere respinto.

c) Diverso

è il discorso per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la Corte avrebbe violato il diritto giudicando il comportamento tenuto da RI 2 davanti al delegato

della DT costitutivo di complicità in falsità in documenti.

L’obbligo

di discrezione imposto ai funzionari di banca vale anche nei confronti delle

autorità, a meno che, così come previsto all’art. 47 cpv. 4 della legge

federale sulle banche e le casse di risparmio, disposizioni della legislazione

federale o cantonale prevedano l’obbligo di dare informazioni all’autorità o di

testimoniare in giudizio.

Né il

codice civile né la legge cantonale sulle tutele stabiliscono un obbligo di

informazione dei funzionari di banca nei confronti delle autorità tutorie.

L’autorità

di tutela è un organo dello Stato incaricato di nominare il tutore e di controllare

l’esercizio dei suoi compiti.

Contrariamente

al tutore - che deve prendere cura del pupillo, rappresentarlo e gestire i suoi

beni ed i suoi redditi ed ha, quindi, il diritto di ottenere informazioni complete

dai funzionari di banca circa l’entità del suo patrimonio - le autorità di

tutela, di principio, non si occupano direttamente della persona e dei beni del

pupillo e non lo rappresentano e, quindi, non sono nemmeno autorizzate a

rivolgersi direttamente alla banca per ottenere delle informazioni. In questi

casi – in assenza di norme specifiche di senso contrario - i funzionari di

banca sono tenuti al segreto bancario anche nei loro confronti (cfr. M. Aubert,

P.-A. Béguin, P. Bernasconi, J. Graziano-von

Burg, R. Schwob, R. Treuillaud, Le

secret bancarie suisse, ed 1995, p. 121 e segg.).

La regola

può soffrire di eccezioni nei casi in cui, per esempio, l’autorità tutoria

debba sostituirsi al tutore nell’esercizio delle sue funzioni a seguito della

sua destituzione (art. 445 e segg CC) oppure nei casi, sempre più frequenti, in

cui l’amministrazione dei beni del pupillo venga affidata a sezioni

dell’autorità tutoria preposte a questo scopo. In questi casi, l’autorità

tutoria assume la rappresentanza del pupillo ed è, quindi, autorizzata a

chiedere delle informazioni alla banca e il funzionario di banca è tenuto a fornirgliele

in modo completo (cfr. M.

Aubert, P.-A. Béguin, P. Bernasconi, J. Graziano-von Burg, R. Schwob, R.

Treuillaud, Le secret bancarie suisse, ed 1995, p. 122).

d) RI 1

è stato nominato tutore di PC 1 il 20 febbraio 1998. La banca era tenuta a fornirgli

tutte le informazioni circa i beni del pupillo. A questo obbligo, la banca ha

fatto fronte.

Chiamato

a gestire il patrimonio di PC 1, RI 1 ha deciso di non dichiarare nell’inventario i beni depositati in PC 2 ed in __________ che non erano, sin lì, mai

stati dichiarati al fisco per poter continuare a sottacerne l’esistenza alle

autorità fiscali.

In

qualità di tutore, egli deve assumersi la responsabilità – anche penale - di

tale gesto.

Il

funzionario di banca era, invece, tenuto al segreto bancario nei confronti di

terzi che non fossero il pupillo o il tutore.

A torto la Corte ha identificato nel delegato dell’autorità tutoria il rappresentante del pupillo.

In quel

momento, solo RI 1 lo era e solo a lui la Banca era tenuta a fornire tutte le informazioni sullo stato del patrimonio di PC 1.

Pertanto,

RI 2, in occasione della riunione tenutasi il 3 aprile 1998, non ha attivamente

contribuito all’allestimento di un documento falso, ma si è limitato – così

come concordato con il tutore - a documentare soltanto gli attivi di PC 1

depositati in PC 2 __________ , ovvero si è limitato ad indicare al delegato

della DT soltanto quella parte di patrimonio che il tutore aveva deciso di

rendere noto.

Così come

correttamente sostenuto dal ricorrente, dunque, non spettava a RI 2 l’obbligo di

indicare al delegato dell’autorità tutoria l’esistenza di altri beni di pertinenza

del pupillo.

Il

ricorso va, quindi, su questo punto, accolto e RI 2 va prosciolto

dall’imputazione di complicità in falsità in documenti.

12. Il

ricorrente censura, da ultimo, sotto il profilo dell’arbitrio, l’accertamento

della Corte secondo cui PC 1 “non era nelle condizioni di poter decidere

liberamente se querelare o meno RI 1” e quello secondo cui la decisione di

non dichiarare nell’inventario i beni in nero presso PC 2 e __________ è stata

presa in comune da RI 2 e da RI 1 con il beneplacito, poi, di __________ .

Questa

Corte può esimersi dall’analizzare entrambe le censure.

La prima,

in considerazione del fatto che tale accertamento è in ogni caso superato dalla

constatazione secondo cui i reati di appropriazione indebita a carico di RI 1 sono

perseguibili d’ufficio.

La

seconda, in ragione del proscioglimento di RI 2 dal reato di complicità in

falsità in documenti.

13. Da

quanto precede discende che:

13.1. il

ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che:

- il

dispositivo 1.1. della sentenza impugnata è parzialmente annullato in relazione

alle operazioni di addebito dei conti __________ e __________ ;

- i

dispositivi 5.1. e 6.1. sono annullati.

§ La

sentenza è rinviata ad una nuova Corte delle assise criminali affinché proceda

secondo quanto indicato ai consid 1d), 2c) e 10.2) e, quindi, provveda ad una

nuova commisurazione della pena.

13.2. il

ricorso di RI 2 è parzialmente accolto nel senso che:

- il

dispositivo 3.2. è annullato e RI 2 è prosciolto dall’accusa di complicità in

falsità in documenti;

- il dispositivo

n. 3.1. della sentenza impugnata è parzialmente annullato limitatamente alle

operazioni di esecuzione degli addebiti dei conto __________ e __________ ;

i

dispositivi 5.2. e 6.2. sono annullati.

§ La sentenza è rinviata a una nuova Corte delle assise criminali affinché

proceda secondo quanto indicato ai consid 7c) e 10.2) e, quindi, provveda ad

una nuova commisurazione della pena.

13.3. La Corte renderà, pure, una nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.

Sulle

spese e sulle ripetibili

14. a)

ricorso di RI 1.

In esito

all’attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri processuali allo

Stato che verserà a RI 1 fr. 1500.-. per le ripetibili (ridotte) relative al

ricorso da lui presentato.

b)

ricorso di RI 2.

In esito

all'attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri processuali allo

Stato che verserà a RI 2 fr. 2500.- per le ripetibili (ridotte) relative al

ricorso da lui presentato.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:

1. Il

ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che:

-

è annullato parzialmente il dispositivo 1.1.

della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di appropriazione indebita

riferita all’operazione di addebito dei conti __________ e __________

-

sono annullati i dispositivi 5.1, 6.1.e 8.

2. Il

ricorso di RI 2 è parzialmente accolto nel senso che:

-

è annullato il dispositivo 3.2. della sentenza

impugnata con conseguente proscioglimento dall’accusa di complicità in falsità

in documenti,

-

è annullato parzialmente il dispositivo 3.1.

della sentenza impugnata limitatamente alle operazioni di esecuzione degli addebiti

dei conti __________ e __________

-

sono annullati i dispositivi 5.2 , 6.2. e 8.

3. Gli

atti sono rinviati a una nuova Corte delle assise criminali affinché proceda ai

sensi dei considerandi 1d), 2c), 7c), 10.2), 13.1), 13.2).

4. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3000.-

b) spese fr.

500.-

fr. 3500.-–

sono

posti a carico dello Stato che rifonderà:

a RI 1

fr. 1500.-

a RI 2

fr. 2500.-

per

ripetibili.

5. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

tutti patrocinati da: PA 2

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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