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Decisione

17.2008.53

Ricorso inammissibile a causa di censure che non sostanziano l'arbitrio

11 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 24 giugno 2008 il

Consiglio dei minorenni ha dichiarato IM 1 autore colpevole di atti sessuali

con fanciulli e lo ha pertanto sottoposto alla misura del collocamento presso Casa __________, per un tempo indeterminato, con una prima verifica il 30 settembre 2008. Ha pertanto ordinato all’istituto di fare regolari rapporti alla Magistratura dei minorenni,

con una prima scadenza al 30 settembre 2008, designando __________, educatore

del Servizio educativo minorile, come persona di contatto. Ulteriormente esposte

le modalità del collocamento e stabilito che IM 1 sarà preso a carico dal

Servizio cantonale competente secondo le valutazioni dell’educatore e che sarà

pure introdotto presso la Scuola media di __________ secondo le modalità decise

dalla Scuola stessa, il Consiglio dei minorenni ha infine ordinato un

approfondimento diagnostico in situazione stazionaria presso Casa __________, al fine di stabilire in modo adeguato la qualità della struttura psichica del

ragazzo, quali siano le sue condizioni evolutive e quali siano le misure educative

ed eventualmente terapeutiche da intraprendere per il bene della sua evoluzione

personale e che l’esecuzione dell’approfondimento verrà realizzata dalla

Magistratura dei minorenni, che dovrà procedere alla designazione di un esperto

adeguatamente competente.

C. Contro tale sentenza RI 1, madre di IM 1 e detentrice dell’autorità

parentale del minore, ha inoltrato il 30 giugno 2008 una dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione penale. Nei motivi scritti del gravame,

presentati il 28 luglio 2008, essa chiede una rivalutazione del caso. Il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 28 lett. e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario

non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia369 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile

essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria

anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.

153, 132 I 13 consid. 5.1 pasg. 17, 131 I 217 consid. 21. pag. 219, 128 I 8

consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.

Premesso che intende formulare ricorso “per arbitrarietà

nell’accertamento dei fatti”, la ricorrente si diffonde sui punti A (sentenza,

pag. 1), D (sentenza, pag. 4–5), C (sentenza, pag. 5), D (sentenza, pag. 5), E

(sentenza, pag. 5) e G (sentenza, pag. 6). Sennonché, essa trascura che nella

prima parte della sentenza, segnatamente nei punti da essa evocati, il

Consiglio dei minorenni si è limitato ad esporre la cronologia dei fatti

sfociati nel procedimento penale che ci occupa, con riferimento ai verbali di IM

1.

del 17 gennaio e del 18 gennaio 2008; al suo stesso verbale del 17 gennaio

2008; alle audizioni di __________ e della stessa presunta vittima (secondo le

modalità previste dalla LAV); alla degenza (in osservazione) di IM 1 presso

l’Ospedale __________ dal 17 gennaio al 21 gennaio 2008, quando è stato collocato

una prima volta alla Casa __________; alla sua successiva collocazione in via

cautelare all’istituto __________ su ordine della sostituta Magistrata dei minorenni

del 5 marzo 2008 “ritenuta la necessità di esperire ulteriori accertamenti al

fine di poter meglio valutare il comportamento del minore e di intraprendere

quanto prima un percorso educativo e di presa a carico del minorenne con lo

scopo di un suo completo reinserimento sociale”; al successivo nuovo suo

trasferimento in via cautelare presso la Casa __________; al rapporto allestito

il 26 maggio 2008 da __________, direttore dell’istituto __________, con cui

questi riferisce le sue osservazioni (invero poco rassicuranti) durante il

collocamento del soggetto; al decreto di collocamento 30 maggio 2008 del

Sostituto Magistrato dei minorenni e alla argomentazioni addotte dalle parti

durante il dibattimento davanti al Consiglio dei minorenni. E’ per contro nella

seconda parte della sentenza, ossia in quella riservata ai considerandi in

diritto previo accertamento dei fatti a sostegno delle rispettive conclusioni,

che il Consiglio ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a confermare, mutatis

mutandis, la decisione del sostituto Magistrato dei minorenni. Soltanto queste

considerazioni sono perciò impugnabili per arbitrio. Ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio, nella misura in cui esso riguarda la parte della sentenza

precedente la disamina vera e propria delle questioni di merito sollevate al

dibattimento. Del resto, l’esposto ricorsuale si esaurisce al riguardo in una

serie di puntualizzazioni, con le quali la ricorrente si propone con ogni

evidenza di contrapporre la propria personale ricostruzione e interpretazione

di determinati eventi, senza però sostanziare alcun arbitrio, termine al quale

la ricorrente accenna in modo generico soltanto in ingresso del gravame, senza

tuttavia più invocarlo nelle successive singole considerazioni.

3.

Riferendosi al considerando 2 della sentenza impugnata, la ricorrente

– rilevato che “risale una ennesima volta la vergogna della vittima” – chiede che

sia riesaminata la vidoeregistrazione della presunta vittima alla presenza di

un professionista, segnatamente del dott. __________ (pedopsichiatra) e che

quest’ultimo possa dare la sua opinione. Sempre riferendosi allo stesso considerando

la ricorrente obietta che, per quanto riguarda la conclusione che l’autore

abbia agito liberamente e coscientemente, ci si può riferire al verbale del

minore e al suo stato confusionale. Sennonché, la ricorrente sorvola che nel

considerando impugnato il Consiglio dei minorenni, richiamando anche la visione

della videoregistrazione del racconto della presunta vittima, oltre che le

dichiarazioni del presunto autore e di sua madre, ha diffusamente spiegato le

ragioni che l’hanno spinto a ritenere che IM 1 non solo ha effettivamente

compiuto l’atto sessuale addebitatogli, ma che ha agito liberamente e coscientemente.

Perché il Consiglio dei minorenni sarebbe trasceso in arbitrio statuendo in

questo modo, la ricorrente non spiega. A ben vedere nemmeno lo pretende. Ancora

una volta l’ammissibilità del rimedio non è perciò data.

4.

Nel vagliare il considerando 3 della sentenza impugnata, riferito

all’elencazione delle sanzioni che secondo il Consiglio dei minorenni entrano

in considerazione in una fattispecie come la presente, la ricorrente sottolinea

che bisogna prestare attenzione alla vita e alla situazione familiare del

minore e che non si intravede perché un trattamento ambulatoriale sia di

ostacolo, “in quanto l’ambiente e la situazione familiare non sussistono

problemi”. Quanto al considerando 3.1 della sentenza impugnata, ove si parla di

misure più incisive, prosegue la ricorrente, anche in questo caso non

sussistono particolari problemi su un rientro a domicilio del minore; ritenuto

poi che il collocamento in un istituto chiuso può essere disposto solo su una

perizia medica o psicologica, allega dipoi la ricorrente, va rilevato che

sebbene l’istituto __________ risulti un istituto aperto, ciò non è il caso in

quanto il minore non può spostarsi a suo agio, nemmeno la domenica quando va a

messa. Tale istituto è perciò da ritenersi come struttura (illegale) chiusa. Da

qui la richiesta di perizia pedopsichiatrica. Sennonché, la ricorrente reitera

nell’argomentare a ruota libera, come se stesse rivolgendosi a una autorità di

appello abilitata a rivedere liberamente questioni di fatto e di valutazione delle

prove. Il che non è consentito. Del resto, nel considerando 4.2 il Consiglio

dei minorenni ha illustrato le ragioni che a suo giudizio giustificano il collocamento

(ritenuto inevitabile) del minore e ha pure spiegato perché, contrariamente

alla opinione della difesa, la Casa __________ non può essere considerata come

un “istituto chiuso”ai sensi del diritto penale minorile. Spettava a questo

punto alla ricorrente non solo pretendere che, giudicando in quel modo, il

Consiglio dei minorenni sia trasceso in arbitrio, ma anche illustrarne i

motivi. Il ricorso è però totalmente carente di spunti del genere, l’esposto

ricorsuale esaurendosi di nuovo nel proprio personale punto di vista grazie a

una diversa ricostruzione e interpretazione della fattispecie, il che – come

visto – non è consentito in un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio, ove

occorre argomentare in modo ben più solido e non limitarsi a proporre una sorta

di arringa difensiva volta a perorare la propria causa.

5.

La ricorrente si duole altresì della designazione di __________

quale persona di contatto tra l’istituto di collocamento e la Magistratura dei

minorenni, chiedendone la sua immediata sostituzione, trattandosi a suo

giudizio di persona che non si degna nemmeno di telefonarle o tenerla informata sull’andamento del minore. Ancora una volta la ricorrente argomenta in modo improprio,

ossia fondando il ricorso su sue personali affermazioni e deduzioni, senza tuttavia

addurre alcun verificabile riscontro che renda per lo meno verosimile

l’inopportunità della contestata designazione. Formulato su congetture, il

ricorso non può che essere una volta di più dichiarato inammissibile.

6.

Da quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del

gravame. Gli oneri processuali retivi al presente giudizio dovrebbe seguire la

soccombenza, ossia essere posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv .1 CPP).

Data però la particolarità della fattispecie, si rinuncia a ogni prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell’art. 291 cpv. 1 CPP

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese né tasse.

3. Intimazione a:

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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