Lexipedia

Decisione

17.2008.54

Competenza della CCRP per il ricorso contro la decisione del presidente della Corte penale di ordinare, nel corso dell'esecuzione della pena, una misura terapeutica stazionaria. Condizioni per l'ordin

9 settembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

B. Adita su ricorso per cassazione di RI 1, con sentenza del 28 aprile

2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il gravame, nella

misura della sua ammissibilità (CCRP 17.2005.45). In assenza di ulteriore

impugnativa, la condanna irrogata dalla Corte delle assise criminali – la cui

totale espiazione terminerà il 22 ottobre 2008, tenuto conto del carcere

preventivo sofferto (305 giorni) – è passata in giudicato.

C. In vista dell’espiazione dei due terzi della pena, che sarebbe intervenuta

il 23 giugno 2007, con istanza del 27 febbraio 2007 RI 1 ha chiesto la liberazione condizionale. Con decisione del 21 giugno 2007, il Giudice

dell’applicazione della pena straordinario – sentito l’istante il 18 giugno

2007 e preso atto dei pareri, tutti negativi, del Capo del servizio psicosociale

del sottoceneri dott. __________ del 5 marzo 2007, della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure del 24 maggio 2007, del patronato penale

del 18 maggio 2007 e del direttore del penitenziario del 10 maggio 2007 e

ritenuto, in particolare, il “concreto rischio della commissione di altri atti

violenti in caso di liberazione” – ha respinto tale richiesta (v. incarto Giap

n. 400.2007.36, segnatamente decisione Giap, consid. 3).

D. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso interposto da RI 1 contro tale

decisione, con sentenza del 16 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali ha

respinto il gravame (CRP, inc. n. 60.2007.259), rilevando tra l’altro quanto

segue:

“E’

indubbio infatti che nel presente caso, in base alla valutazioni mediche agli

atti, sia dato un concreto pericolo di recidiva, riferito ad atti violenti, al

punto da costituire il ricorrente un pericolo per la sicurezza pubblica (..). A

fronte di simili categoriche conclusioni di carattere medico, in una situazione

personale del ricorrente pesantemente condizionata dal suo stato di salute,

questa Camera, come il GIAP in precedenza, non può che confermare una prognosi

chiaramente negativa con riferimento alla richiesta di libertà condizionale,

ritenendo dato un pericolo concreto di recidiva per atti violenti” (sentenza

citata, pag. 7 seg.).

E. Il 6 luglio 2007 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure,

preso anche atto dell’aggiornamento del rapporto peritale allestito il 3 luglio

2007 dal dott. __________, ha trasmesso al Giudice dell’applicazione della pena

l’incarto relativo ad RI 1 per statuire in merito all’eventuale sostituzione

della misura ambulatoriale (art. 43 vCP, 63 nCP) – da ritenersi fallita – con

una misura stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP o, in subordine, con l’internamento

giusta l’art. 64 CP (act. 8 inc. Giap n. 300.2007.6). Sentito il 22 agosto 2007

dal giudice, in presenza del suo patrocinatore, RI 1 ha, in particolare, dichiarato quanto segue:

“Se

dovessi lasciare il carcere, farei rientro a casa mia in quanto non ho altra

scelta, ho venduto la mia casa in Italia per acquistare questa proprietà, dove

intendo continuare a vivere con mia moglie. Al momento non vedo altre

soluzioni. Non porto nessun rancore nei confronti del signor __________. Si

dovessero ripetere in futuro i problemi che hanno portato al mio arresto, mi

comporterei in maniera del tutto diversa, nel senso che mi limiterei a chiamare

immediatamente la polizia per un intervento. Per me, il signor __________ è

come se non esistesse”(act. 3 inc. Giap. n.

300.2007.6).

Dando

seguito alla procedura, il 7 settembre 2007 il Giudice dell’applicazione della

pena ha incaricato la dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, di allestire una (nuova) perizia psichiatrica su RI 1 in punto all’ esistenza di una turba psichica, al rischio di recidiva e alle misure terapeutiche da

eventualmente adottare (act. 10/annesso d, inc. Giap. 300.2007.6). L’esperta ha

rassegnato il proprio referto il 3 dicembre successivo, con cui ha in sostanza

confermato il fallimento del trattamento ambulatoriale allora disposto dalla

Corte delle assise criminali, ritenendo “adeguata e necessaria” una misura

terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP (act.10/ annesso, inc. Giap.

n. 300.2007.6). Tale perizia è stata intimata il giorno successivo per

osservazioni al patrocinatore di RI 1 che, con istanza 7 dicembre 2007, ha chiesto alla perita di esprimersi “in modo concreto sulle possibilità pratiche, al di fuori

del penitenziario, per attuare le misure terapeutiche stazionarie cui si accenna

nel rapporto” (act. 10/annesso b, inc. Giap n. 300.2007.6). Questa ha risposto

alla richiesta di delucidazioni il 7 gennaio 2008 (act. 10/annesso, inc. Giap

n. 300.2007.6).

Sulla

scorta delle valutazioni peritali, con decisione del 15 febbraio 2008 il

Giudice dell’applicazione della pena ha soppresso il trattamento ambulatoriale

fallito e ha ordinato per RI 1 la misura terapeutica stazionaria di cui

all’art. 59 CP con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena

(residua), da eseguirsi presso il penitenziario cantonale.

E. Statuendo sul ricorso inoltrato il 22 febbraio 2008 contro tale

provvedimento, con sentenza del 20 maggio successivo la Camera dei ricorsi

penale ha annullato la decisione impugnata per difetto di competenza, ritenendo

che competente per ordinare la misura in rassegna in applicazione dell’art. 65

cpv. 1, con riferimento agli art. 59-61 CP, ovvero successivamente alla

sentenza di assise del 24 agosto 2005, sia il giudice che ha pronunciato la

pena o che ha ordinato l’internamento; non quindi un altro giudice, come il

giudice dell’applicazione della pena, competente – oltre che per quanto previsto

dall’art. 339 cpv. 1 lit. a-j CPP – ad esercitare tutte le altre attribuzioni

che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della

sentenza penale, esclusi – tuttavia – i casi in cui il diritto federale assegna

espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che

deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP). Caso

disciplinato, per l’appunto, dall’art. 65 CP. Nella fattispecie, ha

puntualizzato la Camera dei ricorsi penali, in ragione dell’art. 339 cpv. 2

CPP, secondo cui le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha

statuito anteriormente sono di competenza del presidente della Corte qualora

questa abbia giudicato con l’intervento degli assessori-giurati, competente in

merito è di conseguenza la presidente della Corte delle assise criminali che,

il 24 agosto 2005, ha condannato RI 1 alla pena di quattro anni di reclusione

(sentenza CRP, pag. 9). Ciò posto, la Camera dei ricorsi penali le ha trasmesso

l’incarto affinché “preso atto della soppressione del trattamento ambulatoriale”,

essa proceda nei suoi incombenti (pag. 9).

F. Con sentenza del 22 luglio 2008 la presidente della Corte delle

assise criminali ha sottoposto RI 1 a misura terapeutica stazionaria ai sensi

dell’art. 59 CP, da eseguirsi presso il penitenziario cantonale. Essa ha quindi

stabilito che l’esecuzione della pena residua inflitta al condannato con

sentenza del 24 agosto 2005 dalla Corte delle assise criminali, sia sospesa a favore

dell’esecuzione della misura. Quale rimedio di diritto contro tale decisione,

la presidente della Corte delle assise criminali ha indicato il ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni alla sua intimazione.

G. Contro la citata sentenza, RI 1 è insorto alla Camera dei ricorsi

penali con ricorso del 4 agosto 2008, chiedendone il suo annullamento. Con

scritto del 7 agosto 2008 il presidente della Camera dei ricorsi penali ha

comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale che la competenza per

statuire sul gravame spetta a quest’ultima in virtù dell’art. 287 cpv. 1 CPP,

la decisione impugnata essendo fondata sull’art. 65 cpv. 1 CP, che attribuisce

la competenza al giudice che ha pronunciato la pena, la Camera dei ricorsi

penali essendo competente unicamente per le decisioni anteriori al pubblico

dibattimento, rispettivamente per i casi giusta l’art. 341 CPP, relativi però a

gravami contro le decisioni del Giudice dell’applicazione della pena e nella

fattispecie trattandosi di una decisione di merito del presidente di una Corte.

Egli ha pertanto trasmesso alla stessa Corte di cassazione e di revisione penale

il ricorso per evasione; la quale lo ha notificato al Tribunale penale

cantonale, al Ministero pubblico e al Dipartimento Istituzioni (Sezione

esecuzione pene e misure) per osservazioni.

Con

osservazioni del 18 agosto 2008, la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle

misure ha proposto la reiezione del ricorso. Dal canto suo, con scritto dell’11

agosto 2008 il Procuratore pubblico ha comunicato che non intende presentare

osservazioni. Per contro, il Tribunale penale cantonale è rimasto silente.

Considerandi

In diritto: 1. Giusta l’art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l’accusato e

il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro le sentenze

di merito delle Corti penali. In concreto la presidente della Corte delle

assise criminali – competente in virtù degli art. 65 cpv. 1 prima frase CP

(59-61 CP) e 339 cpv. 2 CPP (CRP citata, consid. 2.4.2) – preso atto del

fallimento del trattamento ambulatoriale disposto nei confronti di RI 1 dalla

Corte delle assise criminali con sentenza del 24 agosto 2005 e della conseguente

soppressione di tale provvedimento da parte del Giudice dell’applicazione della

pena straordinario con decisione 15 febbraio 2008 (confermata dalla Camera dei

ricorsi penali), ha ordinato che il soggetto sia sottoposto a misura

terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP, da eseguirsi presso il penitenziario

cantonale, con conseguente sospensione della pena residua inflitta al condannato,

a favore dell’ esecuzione della misura. Trattasi, a non averne dubbio, di una decisione

(di merito) impugnabile con ricorso per cassazione e non con ricorso alla

Camera dei ricorsi penali, come a giusta ragione ritenuto dal presidente della

stessa Camera dei ricorsi penali, - cui il gravame è stato in un primo momento

indirizzato,- al momento di trasmettere gli atti a questa Corte. Certo, la

sentenza impugnata è stata presa dalla presidente della Corte delle assise

criminali nel corso dell’esecuzione della pena e non nell’ambito stretto del

processo, sfociato nella condanna dell’accusato. L’art. 287 cpv. 1 CPP, invero,

si riferisce di regola alle sentenze di condanna (come pure di assoluzione)

delle Corti penali. La circostanza è però ininfluente. Ancorché presa

successivamente a seguito della modifica delle circostanze, la decisione impugnata

si riferisce all’art. 59 CP richiamato dall’art. 65 cpv. 1 CP, soggetto ancora

una volta alla competenza – per quanto riguarda la sua applicazione – del

giudice del merito, segnatamente di quello che aveva pronunciato la sentenza di

condanna (art. 59 cpv. 1 prima frase CP) e che non aveva allora ravvisato le

condizioni per ordinare una misura terapeutica stazionaria; ovvero – nel caso

specifico – alla competenza della presidente della Corte delle assise

criminali, che aveva giudicato l’accusato il 24 agosto 2005 (art. 339 cpv. 2

CPP). Del resto, non si vede perché la persona nei confronti della quale è

stata ordinata la misura terapeutica stazionaria nel corso dell’esecuzione

della pena grazie al disposto dell’art. 65 cvp. 1 CP – che consente di far capo

all’art. 59 CP anche durante quella fase – non debba essere tenuta a far capo

al medesimo rimedio di diritto riservato a colui che è stato sottoposto allo

stesso provvedimento nel giudizio di merito vero e proprio. Ne discende perciò

che il gravame presentato da RI 1 come ricorso alla Camera dei ricorsi penali,

dando seguito al rimedio di diritto indicato (erroneamente) nella sentenza

impugnata, va considerato invece come ricorso per cassazione. Che poi l’atto

ricorsuale, presentato tempestivamente, non sia stato preceduto dalla

dichiarazione di ricorso previa richiesta dall’art. 289 cpv. 1 CPP è ininfluente,

dato che nella fattispecie non vi è stata alcuna comunicazione orale dei

Dispositivo

dispositivi della sentenza di assise. Quanto all’impostazione del ricorso, esso

non si configura esattamente come ricorso per cassazione, specie nella misura

in cui il ricorrente – non certo per imperizia, ma perché condizionato

dall’errata indicazione dei rimedi di diritto – affronta questioni di fatto e

di valutazione delle prove, ossia temi vagliabili da questa Corte solo sotto il

ristretto profilo dell’arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). La

questione rimane senza conseguenze, il ricorso – come si vedrà in appresso – essendo,

comunque sia, destinato all’insuccesso.

2. Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o

dell’internamento, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria secondo

gli art. 59-61 CP risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a

posteriori. E’ competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato

l’internamento. L’esecu- zione della pena residua è sospesa (art. 59 cpv 1 CP).

3. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba

psichica, il giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale stazionario

qualora:

a)

l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa

turba, e

b)

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore

commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

Il

trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o

in un’istituzione per l’esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 2 CP).

Fintanto

che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati,

il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi

anche in un penitenziario secondo l’art. 76 cpv. 2 CP, sempre che il

trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato

(art. 59 cpv. 3 CP).

La

privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di

regola i cinque anni. Se, dopo i cinque anni, i presupposti per la liberazione

condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione

della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi

crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su

proposta dell’autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione della misura,

di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni (art. 59 cpv. 4

CP).

Per

ordinare una misura del genere, come pure in caso di modifica della sanzione secondo

l’art. 65 CP, il giudice deve, tra l’altro, fondarsi su una perizia che verte

sulla necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore, sul

genere e la probabilità di eventuali nuovi reati e sulla possibilità di

eseguire la misura (art. 56 cpv. 3, lett. a. b. e c CP), ritenuto che se

l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP – come nella

fattispecie – la perizia deve essere effettuata da un esperto che non abbia né

curato né assistito in altro modo l’autore (art. 56 cpv. 4 CP). Di regola il

giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’istituzione adeguata

(art. 56 cpv. 5 CP).

4. Nel dare seguito alle incombenze di cui alla sentenza del 20 maggio

2008 della Camera dei ricorsi penali, la presidente della Corte delle assise

criminali si è posta il quesito a sapere se, ormai soppressa la misura del

trattamento ambulatoriale ordinata dalla Corte delle assise criminali con

sentenza del 24 agosto 2005, debba essere disposta – in applicazione dell’art.

65 cpv. 1 CP – una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP

(trattamento di turbe psichiche). Premesso che in virtù dell’art. 2 cpv. 1

delle disposizioni finali della modifica del codice penale del 13 dicembre

2002, le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65 CP ) –

entrate in vigore con il 1° gennaio 2007 – si applicano anche quando il reato è

stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, e

rilevato d’altro canto che gli art. 59-65 CP corrispondono agli art. 42-45, 100-100ter vCP, segnatamente che di fatto il

loro contenuto è stato sostanzialmente ripreso dalla novella legislativa, che

ha invece modificato e semplificato la struttura, distinguendo le misure

terapeutiche stazionarie (tra cui il trattamento di turbe psichiche) ex art. 59

CP, il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP e l’internamento ex art. 64 CP,

la presidente della Corte delle assise criminali ha illustrato, tra l’altro, le

condizioni richieste dall’art. 59 cpv. 1 CP, rispettivamente dall’art. 56 CP

(complementare), per ordinare un trattamento stazionario (sentenza, pag. 5-6).

Rilevato che la scelta del perito (dott. __________) fatta dal Giudice

dell’applicazione delle pena con decreto del 7 settembre 2007 nell’ambito del

procedimento avviato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al

fine di sopprimere la misura ambulatoriale (art. 43 v CP; ora art. 63 CP) ordinata

dalla Corte delle assise criminali, è rispettosa dei dettami dell’art. 56 cpv.

4 CP, che i quesiti posti alla stessa perita si fondano sull’art. 56 cpv. 3

lett. a-c CP, che al condannato è stata data la possibilità di esprimersi sul

referto peritale e di chiederne delucidazioni e che, infine, la perita ha

risposto in modo esauriente e completo ai singoli quesiti peritali e alla

richiesta di delucidazione, la prima giudice ha ritenuto inutile e contrario

alle regola del buon senso ordinarne una nuova. Essa ha quindi stabilito che

occorre fondarsi su quel referto, come pure sull’ intero incarto Giap e, in particolare,

sull’audizione di RI 1 del 22 agosto 2007 davanti a quel giudice nell’ambito

dell’istruttoria disposta per la sostituzione della misura ambulatoriale, tanto

da ritenere superflua la sua riassunzione (sentenza, pag. 7-8).

Ciò

posto, la presidente della Corte delle assise criminali ha rilevato che dalla

perizia – con cui la dott. __________ ha, in sostanza, confermato la diagnosi

fatta dal perito giudiziario dott. __________ nell’ambito del processo di

merito (2005) e da questi ribadita nell’aggiornamento del 3 luglio 2007 (v.

anche sentenza Giap, pag. 3) – risulta che il soggetto è tuttora affetto da un

grave turba psichica definibile come sindrome delirante persistente o disturbo

delirante paranoide, conseguente ai fatti all’origine della sua condanna

(sentenza, pag. 8-9). Così come accertato nella sentenza di condanna del 24

agosto 2005 sulla base della perizia del dott. __________, ha proseguito la

giudice, il ricorrente ha commesso il crimine per cui è stato condannato a

causa del disturbo delirante di persecuzione, già cronicizzato al momento dei

fatti del 22 ottobre 2004. Già all’epoca della condanna, essa ha puntualizzato,

sussisteva un rischio di recidiva, ritenuto che nella sua perizia il dott. __________

aveva, infatti, indicato che il peritando “mette in serio pericolo la sicurezza,

intendendo con ciò il pericolo di recidiva nella misura in cui egli avrà a

sviluppare un ulteriore delirio (sentenza, pag. 9, con riferimento alla delucidazione

peritale 17 marzo 2005; sentenza della Corte delle assise criminali, pag.

55-56). Del resto, ha fatto presente la stessa prima giudice, il 5 marzo 2007

il dott. __________, pure specialista in psichiatria e psicoterapia, capo del

Servizio psico-sociale del __________, chiamato a esprimersi nell’ambito

dell’istanza di liberazione condizionale presentata dal condannato, ha a sua

volta attestato la permanenza sia della patologia che aveva portato il qui

ricorrente a delinquere, che il pericolo di recidiva, con particolare

riferimento alla sua personalità affetta da una patologia psichiatrica cronica

e scarsamente modificabile, sia a causa della sua stessa natura, sia a causa

della sua età, identificabile in un disturbo delirante cronico, mai

modificatosi e rivolto principalmente contro il vicino di casa, vittima del suo

atto violento e, in parte, anche nei confronti di sua moglie (del ricorrente),

sospettata di ordire qualcosa, forse una tresca amorosa. Lo stesso dott. __________,

ha ricordato la giudice, non solo ha riconosciuto che il precedente trattamento

obbligatorio non ha dato (e nemmeno poteva dare) effetti, ma ha addirittura

ritenuto non ipotizzabile un collocamento del paziente in una struttura psichiatrica

stazionaria, in quanto non sarebbe il posto adeguato, non trovandosi il soggetto

in uno stato di disagio acuto; in ambito psichiatrico aperto, a suo giudizio,

verrebbe a cadere il controllo sociale, che parallelamente all’inutilità di una

terapia farmacologica, vanificherebbe il collocamento stesso (sentenza, pag.

9-10). Anche il dott. __________, chiamato a esprimersi sull’evoluzione dello

stato psichico del paziente, ha concluso - sempre stando alla sentenza

impugnata – nello stesso modo, rilevando anche egli la cronicità della patologia

che affligge la persona in causa, sottolineandone il rischio di recidiva (sentenza,

pag. 10-11 con riferimento al referto del 3 luglio 2007). Diagnosi, secondo la

prima giudice, confermata anche dalla perita giudiziaria dott. __________ nella

sua perizia del 3 dicembre 2007 – rispettosa dei dettami dell’art. 56 cpv. 4 CP

– a mente della quale ancora attualmente sussiste il rischio che il ricorrente

commetta nuovi reati in connessione con la sua patologia. Certo, ha ricordato

la giudice, RI 1 ha rilasciato dichiarazioni di per sé rassicuranti

nell’audizione del 22 agosto 2007. In realtà, essa ha obiettato, ciò non è però

da ritenersi il caso, l’affermazione del soggetto, secondo cui egli non

porterebbe rancore alcuno nei confronti del suo vicino di casa (__________) e

l’assicurazione, secondo cui, in caso di problemi futuri, si rivolgerebbe alla

polizia, perdendo di valenza per assumere quella di dichiarazioni strumentali

se confrontate con tutte quelle altre fatte ai diversi medici, che l’hanno vistato,

curato e/o peritato e da cui si evince il reale pensiero del condannato.

Pensiero che risulta essere ancora quello – per nulla rassicurante – esternato

per il resto dallo stesso ricorrente davanti al Giudice dell’applicazione della

pena straordinario nel corso dell’audizione del 18 giugno 2007 (sentenza, pag.

12, con riferimento al verbale presente nell’inc. Giap n. 400.2007.36, in cui

il egli ha reiterato nel contestare la condanna, la conduzione dell’inchiesta e

la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ritenendosi per

finire lui la vittima della situazione).

In

definitiva, stando alla sentenza impugnata, visto il rischio di recidiva

rilevato in modo concorde da tutti i medici e, in particolare, dalla dott. __________,

è indubbio che il ricorrente costituisca ancora un pericolo per la sicurezza

pubblica, anche se questo rischio è in qualche modo affievolito dall’età e

dagli altri suoi problemi somatici. Il condannato, sempre secondo la presidente

della Corte delle assise criminali, non soltanto mette a repentaglio la

sicurezza del suo storico nemico (il vicino di casa), ma mette in pericolo

anche la sicurezza delle persone della sua cerchia famigliare (sentenza, pag.

12 con riferimento all’ipotesi delirante di un tresca fra sua moglie e lo

stesso vicino di casa), così come rilevato in modo esauriente e convincente

dalla perita giudiziaria (sentenza, pag. 12 con riferimento alla perizia, ad

2.2, pag. 12 e ad 2.5 pag. 13). Del resto, sia gli atti concernenti la richiesta

di liberazione condizionale (segnatamente il rapporto del dott. __________),

sia quelli successivi riguardanti la soppressione della misura ambulatoriale, consentono

– secondo la giudice – di affermare che la sola pena, nel caso in esame, non è

in ogni caso atta (e nemmeno lo è stata) a diminuire il rischio che egli

commetta in futuro nuovi atti violenti (sentenza, pag. 12). Così come attestato

dalla stessa perita psichiatrica, ha ricordato la presidente della Corte, la

misura stazionaria è atta a scongiurare il rischio di un nuovo passaggio

all’atto dovuto alla sindrome delirante di cui il ricorrente è affetto (sentenza,

pag. 13 con riferimento alla perizia, ad 3.2 pag. 14). Fallito il trattamento

ambulatoriale e ritenuto come la sola pena non sia sufficiente per contenere il

rischio di recidiva, senza dovere ricorrere all’ internamento (sussidiario e

neppure preso in considerazione dall’esperta) entra dunque in linea di conto –

secondo la stessa giudice, previa ponderazione degli interessi in gioco (da una

parte il rispetto dei diritti della personalità del soggetto colpito e

dall’altra la salvaguardia della sicurezza pubblica, stante l’alto rischio di

recidiva) – la misura prevista dall’art. 59 CP (sentenza, pag. 13); misura da

eseguire presso il Penitenziario cantonale La Stampa, ritenuto in particolare

che l’inserimento del condannato in una comunità di cura, in Ticino e fuori

Cantone, in un ospedale, in una casa per anziani o altro, non è attuabile, a causa

delle sue difficoltà psichiche e ritenuto che un cambiamento del genere

potrebbe finanche comportare problemi di non poco conto al soggetto, se non

addirittura un peggioramento della sue già precarie condizioni psichiche

(sentenza, pag. 13-14, con riferimento alla perizia giudiziaria, ad 3.3 pag.

14, al referto 13 luglio 2007 del dott. __________ e al parere del dott. __________

del 5 marzo 2007).

5. Ripercorrendo le condizioni che devono essere soddisfatte, a norma

di legge, per ordinare la misura impugnata, il ricorrente – riconosciuto di

avere commesso un crimine o un delitto in connessione con la pretesa turba

psichica (art. 59 cpv. 1 lett. a CP) – si diffonde sulle condizioni esatte

dall’art. 56 cpv. 3 e 4 CP (allestimento di una perizia da parte di un esperto

che non abbia né curato né assistito in alcun modo l’autore), asseverando che

se è vero che egli è stato peritato dalla dott. __________, psichiatra e

psicoterapeuta, che mai si era in precedenza occupata di lui, ciò nulla toglie

al fatto che a tutt’oggi manca una valutazione peritale circa il suo attuale

stato di salute e la sua carcerabilità presente e futura. La richiesta

formulata l’8 gennaio 2008 è infatti rimasta inevasa, come pure inevasa è

rimasta la lettera 21 maggio 2008 inviata alla Camera dei ricorsi penali allo

scopo, in primo luogo, di sollecitare l’evasione del gravame presentato il 22

febbraio 2008 contro la precedente decisione del Giap. Ora, per tacere del

fatto che dall’esposto egli non trae alcuna conclusione, ciò che consentirebbe

di dichiarare il gravame al riguardo finanche inammissibile, il ricorrente

trascura che la presidente della Corte delle assise criminali non è stata

chiamata a decidere se il ricorrente fosse ancora carcerabile; essa doveva per

contro stabilire – sulla base della perizia delle dott. __________ e degli ulteriori

atti del procedimento – se fossero dati gli estremi per ordinare, durante

l’esecuzione di pena, la misura del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 1

CP (con conseguente sospensione dell’esecuzione della pena detentiva residua a

favore della misura stessa), e ciò dopo avere preso atto del fallimento del

trattamento ambulatoriale, cui il soggetto era stato sottoposto con sentenza

del 24 agosto 2005 della Corte delle assise criminali. Del resto, il ricorrente

solleva un problema che gli esperti chiamati a pronunciarsi sulle sue

condizioni psichiche e, quindi, sulla necessità di ordinare, dandosene il caso,

la misura prevista dall’art. 59 cpv. 1 CP, hanno di fatto affrontato, specie

laddove essi hanno riconosciuto che l’unico luogo possibile per l’esecuzione

del trattamento terapeutico in questione è il penitenziario cantonale, un luogo diverso non entrando allo status quo in considerazione (sentenza, pag. 13).

E’ ovvio che per spingersi sino a tanto, sia la dott. __________ che i dott. __________

(sentenza, 14), hanno considerato – e non poteva essere diversamente – anche le

condizioni di salute generale del soggetto, riferite tra l’altro alla sua età

avanzata. Ne discende perciò la reiezione del ricorso su questo punto.

6. Sempre per quanto riguarda il requisito, secondo cui l’autore del

reato deve essere affetto da grave turba psichica (art. 59 cpv. 1 CP), il

ricorrente contesta che la turba psichica di cui soffre possa essere

qualificata grave in termini giuridici; basti solo ricordare, egli obietta,

come la Corte delle assise criminali, con sentenza del 24 agosto 2005, ha

riconosciuto a suo favore una scemata responsabilità di grado medio e non

grave. L’argomento si rivela tuttavia del tutto privo di pregio, ove si

considerino le tassative conclusioni – illustrate di volta in volta nella

sentenza impugnata, alle quale si rinvia – cui gli specialisti che hanno

visitato l’accusato sono giunti, sottolineando per finire come il paziente sia

tuttora afflitto da una grave turba psichica, definibile come sindrome

delirante persistente. Soggiunge il ricorrente che qualora si dovesse

condividere l’opinione della prima giudice, al punto da giustificare una misura

terapeutica stazionaria giusta l’art. 59 CP, allora bisognerebbe chiedersi se

non siano dati i motivi per un revisione dell’allora sentenza di condanna,

laddove si doveva riconoscergli una scemata responsabilità grave e non soltanto

media. Sennonché, per tacere del fatto che non è compito di questa Corte

rispondere a interrogativi del genere, che peraltro esulano dal tema del

contendere, il ricorrente trascura che la contestata misura terapeutica è stata

ordinata a seguito del concreto rischio di recidiva, connesso con la nota turba

psichica, che il trattamento ambulatoriale, a suo tempo ordinato dalla Corte

delle assise criminali proprio in considerazione di questa circostanza, non ha

in alcun modo eliminato; tanto da richiedere un intervento più marcato, ossia

la misura prevista dall’art. 59 cpv. 1 CP. Al ricorrente va comunque ricordato

che nel corso del procedimento che ha portato all’emanazione dell’impugnato

provvedimento, non è stato accertato un grado di scemata responsabilità diverso

da quello stabilito dalla Corte delle assise criminali, ma solo la persistenza,

per certi versi ancora più rimarcata, di un concreto rischio di recidiva sanzionabile

questa volta solo con la misura stazionaria, intesa come intervento volto a

scongiurare il rischio di un nuovo passaggio all’atto (criminale) dovuto alla

sindrome delirante, di cui il ricorrente è affetto, ritenuto che la pena non

sia sufficiente per contenere tale concreto pericolo (sentenza, pag. 13).

Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è perciò destinato una volta di più

all’insuccesso.

7. Premesso che per ordinare la misura in rassegna deve sussistere un

bisogno di trattamento dell’autore o un imperativo dettame di sicurezza

pubblica, il ricorrente ricorda di essere persona anziana, con seri problemi

respiratori e cardiovascolari e di costituzione minuta. Se la sua mano non è

armata, egli puntualizza, non è in grado di fare male a un moscerino. È perciò

assolutamente esagerato, conclude il ricorrente, affermare che egli costituisce

una seria e concreta minaccia alla sicurezza pubblica; si volesse ammettere

questo pericolo, egli osserva, tutti i carcerati, ma non solo loro, dovrebbero

essere parimenti sottoposti a trattamento stazionario, se non addirittura a un

internamento. D’altronde, obietta il ricorrente, lo stesso dott. __________ ha

affermato che per serio pericolo per la sicurezza pubblica bisogna intendere

sostanzialmente il pericolo di recidiva nella misura in cui il peritando avrà a

sviluppare un ulteriore delirio. Dunque, nessun asserito pericolo per la

sicurezza pubblica, ma un semplice pericolo di recidiva, pericolo che

evidentemente non può essere sufficiente per giustificare una limitazione alla

libertà personale, come quella qui contestata. Con argomentazioni del genere,

che ricordano il pensiero sofista, il ricorrente si propone di contestare

l’evidenza, ossia che la misura stazionaria ordinata dalla prima giudice è da

mettere in relazione al rischio di recidiva (riferito al rischio di commissione

di nuovi reati) rilevato in modo concorde da tutti i medici (sentenza, pag.

12), indubbiamente connesso con la sua patologia, tuttora presente (sentenza,

pag. 11, ove si fa anche riferimento al fatto che basta poco, ad esempio uno

sgarbo, per fare esplodere l’accusato, non solo nei confronti del suo storico nemico,

il vicino di casa __________, ma anche dei suoi stessi famigliari). Certo, come

sottolineato nel ricorso, l’accusato è persona anziana e, così pare, di

costituzione minuta ed è affetto da altri problemi di salute, ciò che potrebbe

far ritenere meno evidente il compimento di atti violenti da parte sua.

Sennonché, la prima giudice non ha trascurato il problema, rilevando che pur

avendo considerato che la possibilità di passare all’atto è in qualche modo

affievolita dall’età biologica e dalle condizioni fisiche non buone del

soggetto, la perita giudiziaria non ha però mutato la sua conclusione, secondo

cui il concreto pericolo di recidiva connesso con la nota patologia persiste concretamente

ancora (sentenza, pag. 12). Ancora una volta il rimedio è perciò votato

all’insuccesso. Allega dipoi il ricorrente che nessun pericolo di recidiva

sussiste, nemmeno nei confronti del vicino di casa, ove si ponderino le sue

rassicuranti dichiarazioni rilasciate al Giudice dell’applicazione della pena

nel corso dell’udienza del 22 agosto 2008. Anche in questo caso la presidente

della Corte delle assise criminali ha però affrontato questo argomento,

stabilendo per finire che quanto dichiarato al riguardo dal soggetto con

affermazioni di per sé rassicuranti (nessun rancore nei confronti del vicino e

assicurazione di rivolgersi alla polizia in caso di problemi futuri con lo

stesso vicino), in realtà lascia il tempo che trova, dato che se raffrontate

con tutte le altre fatte ai diversi medici curanti e al Giudice dell’applicazione

della pena straordinario nel corso dell’audizione del 18 giugno 2007, tali

dichiarazioni assumono valenza strumentale. Orbene, perché tale convincimento non

è condivisibile il ricorrente nemmeno cerca di spiegare, reiterando nel

ricordare la sua minuta costituzione fisica e le sue precarie condizioni

fisiche, argomento che tuttavia, come visto, si rivela infruttuoso alla luce

delle perizie, rispettivamente dei rapporti medici in atti. Ardita è dipoi la

tesi del ricorrente, secondo cui per finire non si può nemmeno parlare di

pericolo per la sicurezza pubblica, visto che in fin dei conti l’eventuale

pericolo astratto è rivolto semmai nei confronti di una sola e singola persona,

perfettamente individualizzabile e individualizzata, per cui tale pericolo

astratto non può essere giuridicamente qualificato come possibile pericolo di

recidiva e, ancora meno, come pericolo per la sicurezza pubblica. Ora, a prescindere

dal fatto che, stando a quanto accertato in sentenza, l’accusato mette in

pericolo anche la sicurezza delle persone della sua cerchia famigliare,

relativizzare la portata dell’art. 59 CP banalizzando il proprio potenziale

pericoloso comportamento, ossia affermando che in fin dei conti soltanto una

persona potrebbe essere toccata dal concreto rischio di recidiva connesso con

la sua turba psichica, non è serio. Non può che discenderne la reiezione del

rimedio. Volutamente, conclude il ricorrente, si sorvola sull’asserito pericolo

che egli potrebbe costituire per i suoi famigliari, le affermazioni del dott. __________

contenute nel suo rapporto 5 marzo 2007 e riprese sia dalla dott. __________,

sia dalla presidente della Corte delle assise criminali, costituendo mere

congetture, fondate su supposizioni. Il ricorrente si chiede inoltre per quale

ragione egli dovrebbe fare del male alla moglie o alle figlie del vicino. Di

certo, aggiunge, non per le fantasiose, assurde, voci di una tresca che

potrebbero essere state diffuse ad arte proprio da chi non vuole il rientro del

condannato al proprio domicilio. Sennonché – per tacere del fatto che

nell’obiettare che la Corte si è fondata al riguardo su congetture, il

ricorrente contrappone a sua volta congetture e meri interrogativi – il rimedio

si esaurisce in una dichiarazione di principio, senza concludere alcunché,

visto che per finire lo stesso ricorrente si è proposto di addirittura

sorvolare sulla specifica questione (ricorso, pag. 7). Del resto, il dott. __________,

che si è occupato del caso in quanto chiamato a esprimersi nell’ambito dell’istruzione

dell’istanza di liberazione condizionale presentato dal condannato, è comunque

stato categorico al riguardo, asserendo – con cognizione di causa – che anche

la moglie del ricorrente è in parte coinvolta nel delirio (sentenza, pag. 10). È

vero che egli non è stato categorico sui motivi che lo avrebbero spinto a una

diagnosi del genere, adombrando che il ricorrente alludeva, magari, a una

tresca amorosa quando l’ha sospettata di avere ordito qualche cosa (sentenza,

pag. 10). E’ però innegabile che lo psichiatra non ha avuto dubbi sul fatto che

anche la moglie fosse coinvolta nel delirio del peritando.

8. Pur riconoscendo che è incontestabile che una misura terapeutica

stazionaria abbia anche un effetto preventivo, il ricorrente assevera che il

discorso è però diverso qualora le considerazioni teoriche lasciano spazio a

valutazioni pratiche. Al riguardo, allega il ricorrente, non va trascurato che

è la stessa perita giudiziaria ad affermare nel proprio referto, ove ha anche

ripreso la perizia del dott. __________, che il peritando si è sottratto alle

cure sia psicologiche che somatiche, con la conseguenza che non si è potuto

incidere sulla patologia con la terapia; con il che, egli rileva, la misura

terapeutica ambulatoriale non trova più senso, tanto più che le prospettive di

successo sono scarse per ciò che attiene alla patologia psichiatrica (perizia,

pag. 13). Orbene, obietta il ricorrente, se il disturbo delirante di cui egli

soffre non è sensibile alle terapie, non si vede cosa potrebbe apportare in più

un regime di cure sedentarie per rispetto a quella ambulatoriale. In realtà –

sostiene il ricorrente – non potrebbe apportare nulla in più, ove si consideri

che la prevista nuova terapia avrebbe luogo nello stesso istituto (penitenziario

cantonale), dove hanno avuto luogo le terapie ambulatoriali. Con tale argomento

il ricorrente dimentica però che la misura in rassegna, di natura diversa da

quella allora disposta dalla Corte delle assise criminali, è stata ordinata –

con il pieno avvallo dei medici che si sono occupati del caso – proprio per

ovviare al concreto rischio di recidiva, che la precedente misura (trattamento

ambulatoriale) non era riuscita a contenere (senza dovere ricorrere alla ben

drastica misura dell’internamento), e per la necessità di una adeguata presa a

carico di tipo psichiatrico del soggetto (sentenza, pag. 13). Certo, applicando

alla fattispecie l’art. 59 CP su rinvio dell’art. 65 cpv. 1 CP, la prima giudice

– ovviamente – non ha dato per scontato che la contestata misura condurrà

sicuramente alla definitiva eliminazione delle turbe psichiche di cui l’accusato

è afflitto; nondimeno la stessa giudice – fondandosi sui pareri medici in atti –

ha comunque puntualizzato che si tratta della misura più indicata e nel

contempo meno gravosa, trattandosi di una misura cosiddetta “migliorativa” nel

senso che “la conseguente limitazione della libertà, anche nei casi in cui non

eccede i limiti della pena corrispondente alla colpa, è nell’interesse

dell’autore stesso” e dove determinante è, in primo luogo, il bisogno di

trattamento (sentenza, pag. 13). Per tacere del fatto che adombrando che la prospettata

misura sarebbe destinata anche essa all’insuccesso (con implicito rischio di

perdurante recidiva), il ricorrente sfiora l’autolesionismo, ove si consideri

che egli di fatto anticipa lo scenario non solo dell’ulteriore mantenimento

dello status quo (art. 59 cpv. 4 CP), ma finanche, per certi versi,

dell’internamento. Manifestamente infondato, anche su questo punto il ricorso

non merita miglior sorte.

9. Riferendosi al requisito relativo alla disponibilità di una struttura

adeguata, ove attuare la misura terapeutica stazionaria, il ricorrente ritiene

che non si può assolutamente affermare che il penitenziario cantonale soddisfi

tale condizione. Egli trascura però che la prima giudice, premesso che tutti i

periti hanno indicato la citata struttura carceraria come il solo luogo ove

praticare la misura (sentenza, pag. 13-14), ha ritenuto, contrariamente alla

sua opinione, che presso lo stesso istituto di pena è possibile organizzare

l’integrale sua presa a carico, sia dal punto di vista somatico, sia da quello

psichiatrico (sentenza, pag. 14). Perché tale accertamento non sarebbe condivisibile,

il ricorrente non dimostra. Per il resto si rinvia alle pertinenti

considerazioni esposte dal Giudice dell’applicazione delle pena nel

considerando n. 4 della sentenza 15 febbraio 2008, annullata dalla Camera dei ricorsi

penali per difetto di competenza, ma senz’altro corretta nelle motivazioni,

confermate poi giustamente, di fatto, dalla presidente della Corte delle assise

criminali nella decisione impugnata.

10. Il ricorrente reitera nel sostenere che l’asserita sua pericolosità

è circoscritta a situazioni estremamente limitate, ciò che esclude che egli

possa costituire un pericolo sociale. Ancora una volta il ricorrente si contrappone,

con argomenti infruttuosi, alle conclusioni dei medici, che hanno

categoricamente riconosciuto il rischio di un nuovo passaggio all’atto dovuto

alla sindrome delirante di cui il condannato è effetto (sentenza, pag. 13).

Afferma dipoi il ricorrente che la misura può essere pronunciata se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata per

rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati; presupposto – secondo

lo stesso ricorrente – non soddisfatto nella fattispecie (art. 56 cpv. 2 CP).

Nel motivare l’asserto, il ricorrente o ripropone in buona sostanza gli argomenti

fatti valere senza successo nei considerandi che precedono o si avvale di ulteriori

spunti inadatti allo scopo, rispettivamente, in ogni modo, non suscettibili di

scalfire le pertinenti considerazioni espresse al riguardo dalla prima giudice,

alle quali si rinvia (sentenza, pag. 13). Assevera infine il ricorrente che

sarebbe comunque possibile evitare ogni rischio di recidiva semplicemente

adottando un provvedimento quale la messa sotto tutela, accompagnata dal

proseguo della terapia ambulatoriale, il tutto in applicazione del principio

secondo cui se più misure si rivelano adeguate, il giudice deve ordinare quella

meno gravosa. L’argomento non è di giovamento. Già si è infatti visto che, unanimemente,

tutti i medici hanno indicato nell’art. 59 cpv. 1 CP la sola via percorribile nella

fattispecie. Non vi è perciò motivo per vagliare ulteriormente il ricorso su

questo punto.

11. Il ricorrente fa carico alla prima giudice di avere decretato la sospensione

della pena detentiva attualmente in fase di espiazione, a favore

dell’esecuzione stazionaria della misura terapeutica. In realtà, egli obietta,

una misura terapeutica stazionaria non sospende l’esecuzione della pena, ma la

sostituisce, come d’altronde riportato nel Messaggio concernente la modifica

del codi

ce

penale svizzero, riferito all’art. 43 n. 3 cpv. 3 vCP (FF 1999, pag. 1776). La

misura ordinata dalla presidente della Corte delle assise criminali, se

confermata, va quindi a sostituire l’esecuzione della pena, non a sospenderla.

L’argomento si rileva privo di pregio, poiché il ricorrente sorvola che il

legislatore ha risolto la questione diversamente, stabilendo espressamente che

in caso di introduzione della misura terapeutica stazionaria secondo gli art.

59-61 CP durante l’esecuzione della pena, l’esecuzione della pena residua

stessa è sospesa (art. 65 cpv. 1 ultimo periodo). Anche in questo caso

la presidente della Corte delle assise criminali ha perciò statuito

correttamente. Quanto alle considerazioni di cui al punto 8 del ricorso e

riferite alle precarie condizioni di salute (fisica) del ricorrente, esse

esulano dal tema, limitato alla questione a sapere se sussistono le condizioni

per ordinare una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art 59 cpv. 1 CP

in connessione con l’art. 65 cpv. 1 CP. Va comunque ricordato che – stando

alla sentenza impugnata – il penitenziario cantonale offre sufficienti garanzie

per la presa a carico del soggetto anche per quanto riguarda i disturbi fisici

di cui egli soffre (sentenza, pag. 14 in fondo). Data la chiarezza della

fattispecie, non vi è nessun motivo per aderire alla richiesta volta

all’allestimento di una perizia sulle attuali condizioni di salute del

ricorrente (ricorso, pag. 14).

12. Da quanto precede, ne discende la reiezione del ricorso. Gli oneri

processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del

ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art 9 cpv. 1 CPP). Data la

particolarità della fattispecie, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si riscuotono né spese né tassa di giustizia.

3. Intimazione a:

Per la Corte di

cassazione e di revisione penale

Il vice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster