17.2008.56
Ricorso inammissibile a causa di censure che non sostanziano l'arbitrio e carenti di motivazione
22 settembre 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2008.56
Data decisione, Autorità:
22.09.2008, CCRP
Titolo:
Ricorso inammissibile a causa di censure che non sostanziano l'arbitrio e carenti di motivazione
IRREGOLARITÀ DELL'ALLEGATO
art. 291 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.56
Lugano
22 settembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, vicepresidente
Pellegrini e Epiney-Colombo
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25
agosto 2008 presentato da
RI 1
(patrocinato da PA 1)
contro la sentenza emanata il 16 luglio 2008 dalla
Corte delle assise criminali nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 luglio 2008 la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole:
–
di ripetuti atti sessuali con fanciulli,
consumati e tentati, per avere, nel periodo fine 2005/8 agosto 2006,
ripetutamente compiuto atti sessuali con la minore di anni sedici PC 1 (8
agosto 1990), in particolare per aver tentato in un’occasione
di congiungersi carnalmente con lei, per essersi congiunto carnalmente con lei
in almeno un’occasione, per essersi fatto fare in almeno quattro diverse
circostanze delle fellatio, per essersi fatto masturbare in una occasione,
per aver ottenuto in una occasione un rapporto anale, per
essersi masturbato una volta davanti a lei e per averla in diverse circostanze
toccata nelle sue parti intime (vagina) e sul seno;
–
di ripetuta violenza carnale, consumata e
tentata, per avere, nel suo appartamento a __________, in data 19 marzo 2006, tentato
di costringere la giovane vittima a subire la congiunzione carnale non
riuscendo nel suo intento e quindi rinunciandovi, mentre in una data non meglio
precisata dei mesi di marzo/aprile 2006, l’ha costretta a subire la congiunzione
carnale usandole violenza;
–
di ripetuta coazione sessuale per avere, a __________,
nel suo appartamento, in una data non meglio precisata dei mesi di marzo/aprile
2006, così come indicato al punto 1.5 dell’atto d’accusa, costretto con la
violenza la giovane vittima ad un rapporto anale, e nel periodo 8 agosto
2006/19 luglio 2007 per averla ripetutamente costretta con la violenza a fargli
delle fellatio, mentre a __________, in una data
non meglio precisata nel periodo 1° luglio 2006/13 luglio 2006, l’ha costretta
con violenza a fargli una fellatio su una panchina nelle vicinanze
dell’Ospedale __________;
–
di coazione per avere, a __________, la notte del 19 luglio 2007/20 luglio 2007, usando
violenza, minacciandola di un grave danno ed intralciandone in altro modo la
libertà di agire, costretto la vittima a rimanere contro la sua volontà nel suo
appartamento e a bere del whisky sino a farla ripetutamente vomitare;
–
di ripetuta pornografia per avere, a __________, nel suo appartamento,
mostrato a PC 1, guardandole assieme, nei periodi da giugno 2005/luglio 2007, in almeno un’occasione, una videocassetta con delle rappresentazioni pornografiche e in almeno
un’occasione una videocassetta con delle rappresentazioni di atti sessuali con
escrementi umani;
–
di ripetuta infrazione semplice alla LF sugli
stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo giugno 2005/ 20
luglio 2007, a __________, nel suo appartamento, in
un’occasione, ceduto gratuitamente a PC 1 un minimo quantitativo
di cocaina, mentre ripetutamente le ha ceduto un non
meglio precisato ma minimo quantitativo di hashish, mentre sia nel suo
appartamento di __________ sia in quello del padre della ragazza a __________
presso l’appartamento della madre di lei, le ha ripetutamente ceduto gratuitamente
un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 100 grammi; per lo stesso reato è stato condannato per avere a __________, in due occasioni,
procurato a due suoi amici non meglio identificati, che gli anticipavano i
soldi, 10 grammi di marijuana;
–
di somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute per avere, nel periodo giugno 2005/28 agosto 2006, ripetutamente
somministrato rispettivamente messo a disposizione di PC 1 a __________ nel suo appartamento, a __________ presso l’abitazione del padre della minorenne e a
Paradiso presso l’appartamento della madre di lei, con una frequenza media di
5/6 giorni alla settimana, un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 20 grammi, consumandoli insieme, mentre sempre a __________ nel suo appartamento ed a __________
presso l’abitazione del padre della minorenne, le ha offerto delle bevande
alcoliche segnatamente birra, vino, rum e whisky per un quantitativo tale da
renderla “allegra” almeno una volta alla settimana;
–
di vie di fatto per avere, a casa sua, dal
gennaio 2006 al giorno del suo arresto, ripetutamente commesso ai danni di PC 1
vie di fatto;
–
di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per
avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo luglio 2005/20
luglio 2007, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana
(ma perlomeno 200 grammi), di hashish (ma perlomeno 20 grammi) ed un minimo quantitativo di cocaina.
Riconosciuta
all’accusato una scemata imputabilità di grado lieve, la Corte lo ha condannato
a 6 anni e 6 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e a
rifondere alla parte civile fr. 25 000.– a titolo di torto morale, mentre per le altre
pretese è stata rinviata al foro civile. L’accusato è stato inoltre condannato
al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 3 000.– e delle spese
processuali. La Corte non ha revocato inoltre la sospensione condizionale della
pena di 90 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il 30 giugno
2004, tuttavia lo ha ammonito. La Corte ha inoltre ordinato un trattamento
psichiatrico così come indicato dal perito. Ha inoltre ordinato la confisca di quattro
spinelli di marijuana, tre piccole piantine di canapa, un minigrip con del tabacco
mescolato a della marijuana e tre cassette VHS dal contenuto pornografico, ed
ha ordinato la restituzione alla Parte civile di una fotografia formato passaporto.
La Corte ha inoltre disposto la liberazione a favore della parte civile, a
parziale copertura delle pretese di torto morale, del saldo attivo del conto
no. presso il __________, intestato a RI 1 (valuta al 28 marzo 2008, di Fr. 12
422.90), previa deduzione delle spese processuali e della tassa di giustizia.
B. Contro
la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 17 luglio 2008 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 25 agosto 2008, il ricorrente lamenta arbitrio
nell’accertamento dei fatti e violazioni del diritto sostanziale, postulando il
proscioglimento dall’accusa di violenza carnale (consuma e tentata), chiedendo
che la pena venga di conseguenza “debitamente ridotta”. Il ricorso non ha fatto
oggetto d’intimazione.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile
essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o
una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.
3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129
Fatti
I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Il
ricorrente esordisce affermando di non contestare i fatti accertati dalla prima
Corte, precisando quindi che questi “possono essere pressoché richiamati dalla
sentenza in discussione” (ricorso, pag. 2).
3. Dopo
avere dato atto alla Corte di avere accertato che sia RI 1 che PC 1 “assumevano
quotidianamente ingenti quantitativi di alcool e fumavano svariate canne” rendendoli “allegri e/o stonati”, il ricorrente contesta tuttavia di avere avuto – per
questo motivo – “coscienza e volontà” di commettere l’atto che gli viene
imputato. L’alterazione delle capacità intellettive era tale che spesso egli
andava “in escandescenza”, a tal punto che si rendeva spesso necessario
l’intervento della polizia. Ritenendolo “comunque lucido e capace di valutare
ogni suo minimo gesto”, la Corte non avrebbe quindi tenuto debitamente conto
dell’influenza che alcol e canne avrebbero avuto sulla sua capacità di
determinarsi con coscienza e volontà “al momento delle violenze carnali a lui
imputate”. Il ricorrente ripete di non essere stato nel pieno delle sue facoltà
mentali allorquando violentò la giovane vittima. Le dichiarazioni di RI 1 in aula andrebbero prese con cautela, essendo egli stato interrogato dopo un anno di astinenza da
droghe e alcol, dove ha potuto “meditare, senza essere annebbiato da sostanze,
su quanto dallo stesso fatto ed imposto” alla vittima (ricorso, pag. 3-8).
Così
com’è formulato, l’assunto è improponibile. Argomentando in questo modo, il
ricorrente sorvola completamente i motivi che hanno spinto la Corte a definire
particolarmente grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo – nonostante
l’accertata scemata responsabilità di grado lieve – la sua colpa in relazione
ai singoli reati (violenza carnale tentata e consumata, 5 coazioni sessuali di
gravità oggettiva non inferiore alla violenza carnale per avere imposto con la
forza una penetrazione anale e 4 fellatio, vie di fatto che assumono
gravità oggettiva a causa della loro sistematicità e ripetitività e della loro
totale arbitrarietà e una coazione esercitata con violenza e pervicacia). Carente
di motivazione, al riguardo il memoriale va dichiarato inammissibile.
4. Il
ricorrente contesta la qualifica giuridica del reato di tentata violenza
carnale in relazione all’episodio del 19 marzo 2006. Egli contesta di avere
usato (o tentato di usare) violenza contro la ragazza; la ricostruzione dei
fatti non permetterebbe di affermare che l’imputato “fosse intenzionato a
Considerandi
esercitare violenza carnale” su PC 1. Egli le avrebbe sì “tirato un paio di
schiaffi”, ma poi avrebbe smesso. Mancherebbe quindi il nesso causale “fra minaccia
e atto sessuale”. Il ricorrente chiede quindi a questa Corte di derubricare il
reato in questione (ricorso, pag. 9-11).
Impropriamente
motivato, in proposito il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato ancora
un volta inammissibile. Il ricorrente si limita a riprendere alcune deposizioni
agli atti ed alcuni stralci di sentenza dando tuttavia una sua personale
interpretazione. Ciò è semplicemente inammissibile in un ricorso per cassazione
fondato sul divieto dell’arbitrio. Come giustamente rilevato dalla prima Corte,
un uomo che si getta addosso a una ragazza urlando che vuole fare l’amore con
lei e che di fronte alla sua resistenza le alza la maglietta, la tocca e la
bacia dappertutto e, vista la persistenza del rifiuto, cerca “di fiaccare” la sua
resistenza “appioppandogli dei sonori ceffoni”, indubbiamente tenta di avere un
rapporto sessuale con questa donna “passando oltre il rifiuto” attraverso la
violenza (sentenza, pag. 102 consid. 40).
5.
Anche
per quanto attiene alla violenza carnale dell’aprile 2006, il ricorrente
contesta di avere avuto – sempre a causa dell’abuso di alcol e droga – pieno
dominio delle sue facoltà mentali. Avere ammesso la violenza dopo 12 mesi dai
fatti non significherebbe ancora, secondo il ricorrente, che “al momento della
commissione del crimine” egli fosse pienamente cosciente di quello che stava
facendo e soprattutto che fosse capace di valutare pienamente le conseguenze
del suo agire e captare qualsiasi segno o manifestazione esterna, incluso il
comportamento o l’atteggiamento della vittima”. Nel dubbio, conclude il ricorrente,
la Corte non avrebbe dovuto imputargli l’intenzione di stuprare la ragazza (ricorso,
pag. 12-13).
Con spiegazioni del genere
– che sono lungi dal sorreggere e motivare un ricorso per
cassazione – il ricorrente perde completamente di vista il limitato potere
cognitivo di questa Corte. A nulla sussidia infatti riproporre un’arringa
difensiva in cassazione. La Corte del resto di dubbi sulla violenza carnale non
ne ha avuti. La consapevolezza dell’imputato circa il rifiuto della ragazza
emerge con evidenza, ha spiegato la Corte, dalla dinamica dei fatti. Egli
stesso ha ammesso di avere urlato, di aver penetrato la donna strattonandola, picchiandola
e trattenendola. Questi atteggiamenti, ha sottolineato la Corte, sono quelli di
una persona che “sta facendo sesso con qualcuno perfettamente cosciente” del
suo rifiuto. In aula egli ha poi dichiarato che “probabilmente la ragazza non
era del tutto felice” e “aveva la faccia di chi non aveva voglia di fare sesso”
(sentenza, pag. 103 consid. 40). Privo di idonea motivazione, al proposito
l’impugnazione va dichiarata una volta di più inammissibile.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso dev’essere dichiarato
inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a
carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
–
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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