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Decisione

17.2008.56

Ricorso inammissibile a causa di censure che non sostanziano l'arbitrio e carenti di motivazione

22 settembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Il

ricorrente esordisce affermando di non contestare i fatti accertati dalla prima

Corte, precisando quindi che questi “possono essere pressoché richiamati dalla

sentenza in discussione” (ricorso, pag. 2).

3. Dopo

avere dato atto alla Corte di avere accertato che sia RI 1 che PC 1 “assumevano

quotidianamente ingenti quantitativi di alcool e fumavano svariate canne” rendendoli “allegri e/o stonati”, il ricorrente contesta tuttavia di avere avuto – per

questo motivo – “coscienza e volontà” di commettere l’atto che gli viene

imputato. L’alterazione delle capacità intellettive era tale che spesso egli

andava “in escandescenza”, a tal punto che si rendeva spesso necessario

l’intervento della polizia. Ritenendolo “comunque lucido e capace di valutare

ogni suo minimo gesto”, la Corte non avrebbe quindi tenuto debitamente conto

dell’influenza che alcol e canne avrebbero avuto sulla sua capacità di

determinarsi con coscienza e volontà “al momento delle violenze carnali a lui

imputate”. Il ricorrente ripete di non essere stato nel pieno delle sue facoltà

mentali allorquando violentò la giovane vittima. Le dichiarazioni di RI 1 in aula andrebbero prese con cautela, essendo egli stato interrogato dopo un anno di astinenza da

droghe e alcol, dove ha potuto “meditare, senza essere annebbiato da sostanze,

su quanto dallo stesso fatto ed imposto” alla vittima (ricorso, pag. 3-8).

Così

com’è formulato, l’assunto è improponibile. Argomentando in questo modo, il

ricorrente sorvola completamente i motivi che hanno spinto la Corte a definire

particolarmente grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo – nonostante

l’accertata scemata responsabilità di grado lieve – la sua colpa in relazione

ai singoli reati (violenza carnale tentata e consumata, 5 coazioni sessuali di

gravità oggettiva non inferiore alla violenza carnale per avere imposto con la

forza una penetrazione anale e 4 fellatio, vie di fatto che assumono

gravità oggettiva a causa della loro sistematicità e ripetitività e della loro

totale arbitrarietà e una coazione esercitata con violenza e pervicacia). Carente

di motivazione, al riguardo il memoriale va dichiarato inammissibile.

4. Il

ricorrente contesta la qualifica giuridica del reato di tentata violenza

carnale in relazione all’episodio del 19 marzo 2006. Egli contesta di avere

usato (o tentato di usare) violenza contro la ragazza; la ricostruzione dei

fatti non permetterebbe di affermare che l’imputato “fosse intenzionato a

Considerandi

esercitare violenza carnale” su PC 1. Egli le avrebbe sì “tirato un paio di

schiaffi”, ma poi avrebbe smesso. Mancherebbe quindi il nesso causale “fra minaccia

e atto sessuale”. Il ricorrente chiede quindi a questa Corte di derubricare il

reato in questione (ricorso, pag. 9-11).

Impropriamente

motivato, in proposito il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato ancora

un volta inammissibile. Il ricorrente si limita a riprendere alcune deposizioni

agli atti ed alcuni stralci di sentenza dando tuttavia una sua personale

interpretazione. Ciò è semplicemente inammissibile in un ricorso per cassazione

fondato sul divieto dell’arbitrio. Come giustamente rilevato dalla prima Corte,

un uomo che si getta addosso a una ragazza urlando che vuole fare l’amore con

lei e che di fronte alla sua resistenza le alza la maglietta, la tocca e la

bacia dappertutto e, vista la persistenza del rifiuto, cerca “di fiaccare” la sua

resistenza “appioppandogli dei sonori ceffoni”, indubbiamente tenta di avere un

rapporto sessuale con questa donna “passando oltre il rifiuto” attraverso la

violenza (sentenza, pag. 102 consid. 40).

5.

Anche

per quanto attiene alla violenza carnale dell’aprile 2006, il ricorrente

contesta di avere avuto – sempre a causa dell’abuso di alcol e droga – pieno

dominio delle sue facoltà mentali. Avere ammesso la violenza dopo 12 mesi dai

fatti non significherebbe ancora, secondo il ricorrente, che “al momento della

commissione del crimine” egli fosse pienamente cosciente di quello che stava

facendo e soprattutto che fosse capace di valutare pienamente le conseguenze

del suo agire e captare qualsiasi segno o manifestazione esterna, incluso il

comportamento o l’atteggiamento della vittima”. Nel dubbio, conclude il ricorrente,

la Corte non avrebbe dovuto imputargli l’intenzione di stuprare la ragazza (ricorso,

pag. 12-13).

Con spiegazioni del genere

– che sono lungi dal sorreggere e motivare un ricorso per

cassazione – il ricorrente perde completamente di vista il limitato potere

cognitivo di questa Corte. A nulla sussidia infatti riproporre un’arringa

difensiva in cassazione. La Corte del resto di dubbi sulla violenza carnale non

ne ha avuti. La consapevolezza dell’imputato circa il rifiuto della ragazza

emerge con evidenza, ha spiegato la Corte, dalla dinamica dei fatti. Egli

stesso ha ammesso di avere urlato, di aver penetrato la donna strattonandola, picchiandola

e trattenendola. Questi atteggiamenti, ha sottolineato la Corte, sono quelli di

una persona che “sta facendo sesso con qualcuno perfettamente cosciente” del

suo rifiuto. In aula egli ha poi dichiarato che “probabilmente la ragazza non

era del tutto felice” e “aveva la faccia di chi non aveva voglia di fare sesso”

(sentenza, pag. 103 consid. 40). Privo di idonea motivazione, al proposito

l’impugnazione va dichiarata una volta di più inammissibile.

6.

Da quanto precede discende che il ricorso dev’essere dichiarato

inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a

carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 600.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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