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Decisione

17.2008.57

Carente diligenza in operazioni finanziarie. Prescrizione e lex mitior

12 ottobre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Adita dal condannato, la Corte di cassazione e di revisione penale

ha respinto in quanto ammissibile il ricorso con sentenza del 31 gennaio 2008

(inc. 17.2007.48-49). RI 1 ha quindi impugnato tale giudizio con ricorso in

materia penale al Tribunale federale che, con sentenza del 28 agosto 2008 (di

cui questa Corte ha potuto prendere conoscenza il 3 settembre successivo), ha

accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa

alla Corte di cassazione e

di revisione penale per nuova decisione,

dandosene il caso – impregiudicata la questione della prescrizione dell’azione

penale – mediante l’esecuzione di ulteriori accertamenti in sede cantonale

(6B_189/2008, in particolare consid. 4.1).

Considerandi

in diritto: 1. Nella fattispecie il ricorrente è chiamato a rispondere del reato di

carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP). Sennonché, l’azione penale

per tale infrazione è prescritta. In effetti, in base al diritto previgente,

ossia quello in vigore al momento dei fatti (ottobre-dicembre 2000), tale

imputazione – di natura delittuosa poiché punibile con la detenzione fino a un

anno, con l’arresto o con la multa (art. 305ter cpv. 1 vCP; cfr. art. 9 cpv. 2 vCP) – era soggetta a un termine di

prescrizione relativo di 5 anni e a uno assoluto di 7 anni e 6 mesi (art. 70

cpv. 4 vCP e 72 n. 2 cpv. 2 vCP). Tale termine di prescrizione, iniziato a

decorrere dal 6 dicembre 2000, ha continuato il suo decorso anche in pendenza

di ricorso per cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 25 settembre

2008, inc. n. 17.2008.18, consid. 2 con richiamo). Avesse continuato a

decorrere anche davanti al Tribunale federale a seguito del ricorso in materia

penale presentato dal condannato, la prescrizione sarebbe intervenuta il 6

giugno 2008 (scenario improbabile, dato che il Tribunale federale ha lasciato

aperta la questione della prescrizione nella sua decisione di rinvio, cfr. consid.

4.

). A ben vedere bisogna invece supporre che tale termine è rimasto sospeso tra

la sentenza 31 gennaio 2008 della Corte di cassazione e di revisione penale che

ha respinto il ricorso del condannato e la sentenza 28 agosto 2009 dello stesso

Tribunale federale, che ha comportato il rinvio della causa all’autorità

cantonale per nuovo giudizio sul reato in discussione, con conseguente

ripristino del termine di prescrizione medesimo (cfr. mutatis mutandis DTF 129

IV 305 consid. 6.2.1 pag. 313 e, in particolare, consid. 6.2.2 pag. 313-314).

Considerato che al 31 gennaio 2008 (data della prima sentenza della CCRP) erano

trascorsi dai fatti (6 dicembre 2000) circa sette anni e due mesi, l’azione

penale – che ha iniziato a riprendere con il 26 agosto (sentenza del Tribunale

federale citata) o, dandosene il caso, con il 3 settembre successivo (data in cui

la decisione è stata notificata) – si è così prescritta nel corso del mese di

gennaio 2009, ossia nelle more del ricorso per cassazione, sul quale questa

Corte è tenuta di nuovo a statuire a seguito della decisione di rinvio dello

stesso Tribunale federale. In ogni modo, sia nella prima ipotesi che nella

seconda, la prescrizione è subentrata.

Certo, in

base rispettivamente all’art. 70 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1°

ottobre 2002 e dall’art. 97 cpv. 1 lett. c CP entrato in vigore il 1° gennaio

2007, il termine di prescrizione è stato fissato in 7 anni. Sotto questo

profilo, il nuovo diritto sarebbe più favorevole al prevenuto. Sennonché,

fossero applicabili tali norme, il termine di prescrizione sarebbe stato

estinto dall’emanazione del giudizio di primo grado, emesso il 17 luglio 2007

quando la prescrizione dell’azione penale non era ancora intervenuta (art. 70

cpv. 3 vCP e art. 97 cpv. 3 CP). Dato che, come visto, in base al diritto

previgente al 1° ottobre 2002 la prescrizione continuava, invece, a decorrere

anche in pendenza di ricorso per cassazione, la previgente norma risulta per

finire più favorevole al prevenuto e deve perciò prevalere ex art. 2 cpv. 2 CP

(CCRP, sentenza del 25 settembre, inc. n. 17.2008.18 consid. 2).

2.

La prescrizione assoluta dell’azione penale non comporta il

proscioglimento dell’imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare,

tale circostanza osta solo all’emanazione di un giudizio di merito e determina

l’archiviazione del caso (CCRP, sentenza citata, consid. 4c con richiami) . Ciò

impone di annullare la condanna pronunciata dal giudice della Pretura penale

nei confronti del ricorrente relativamente a tutti i dispositivi che lo

concernono. Dato il venir meno della condanna, il ricorso diventa totalmente

privo di oggetto e va stralciato dai ruoli (CCRP citata, consid. 4 con

richiamo). Siccome l’attuale sentenza non comporta per lui proscioglimento, ma

soltanto l’archiviazione del caso, non si giustifica assegnargli ripetibili

(CCRP, sentenza citata, consid. 10). Dato l’esito della procedura, appare

opportuno soprassedere al prelievo di tasse o spese di seconda sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d

LTG,

pronuncia: 1. L’azione

penale relativa all’imputazione di carente diligenza in operazione finanziarie

è prescritta.

2. I

dispositivi n. 2 e 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata riferiti al ricorrente sono

annullati.

3. Il

ricorso è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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