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Decisione

17.2008.58

Omicidio intenzionale. Cognizione della CCRP nell'accertamento dei fatti. Il principio in dubio pro reo, se riferito alla valutazione delle prove, ha la stessa portata del divieto d'arbitrio

3 novembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

2.

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza 23 luglio 2008, la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1

autore colpevole di:

– omicidio intenzionale

per avere, il 6 gennaio 2007, tra le 19.45 e le 21.45, intenzionalmente ucciso

il fratello __________;

– ripetuto sequestro di

persona e rapimento, in parte aggravato siccome commesso trattando la vittima

con crudeltà, per avere, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2006 nonché dal

1 al 6 gennaio 2007, in più occasioni, indebitamente tenuto sequestrato il

fratello rinchiudendolo nel vano doccia e legandogli mani e braccia;

– lesioni personali

semplici, aggravate siccome commesse contro una persona incapace di difendersi

e della quale aveva la custodia o doveva avere cura, per avere, il 6 gennaio

2007, colpendolo ripetutamente, fratturato 6 costole al fratello

– turbamento della pace

dei defunti per avere, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007, profanato il

cadavere del fratello.

In

applicazione della pena, la Corte ha inflitto a RI 1 – che è stato riconosciuto

avere agito in stato di lieve scemata responsabilità – la pena detentiva di 7 anni

e 6 mesi.

B. In

estrema sintesi, la fattispecie si riconduce agli accertamenti che seguono.

RI

1, nato il 29 ottobre 1949 a __________, ha vissuto, a partire dai 5 e sino ai

17 anni, in istituti, in sostanza a causa dell’impossibilità della madre –

affetta da gravi problemi psichici – di provvedere adeguatamente alle necessità

di un figlio. L’uomo è, così, cresciuto senza rapporti con la famiglia: non

seppe mai chi fu il padre, la madre morì in un manicomio nel 1962 e non ebbe

praticamente mai contatti con i fratelli. RI 1 non frequentò le scuole

dell’obbligo a causa di un ritardo nello sviluppo dell’intelligenza. Fu così

che, dopo l’apprendimento di nozioni di base, venne iniziato alla professione

di falegname nel laboratorio dell’istituto che lo accoglieva, che lasciò

l’istituto all’età di 17 anni.

In

seguito, lavorò nel settore della ristorazione, prima in Italia e, poi, a

partire dagli anni ’70, in Ticino sino al 1987 quando divenne inabile al lavoro

a causa di problemi di salute legati all’abuso di alcool.

Nel

1989 venne dichiarato invalido e gli venne riconosciuto il diritto ad una

rendita AI.

RI

1 continuò ad abusare di bevande alcooliche: dal 1987 sino al 1996 a causa di tale sua inclinazione subì numerosi ricoveri in diverse strutture psichiatriche e/o

specializzate nella gestione di stati di dipendenza.

Nel

1996 è stato sottoposto a tutela.

C. Nel

corso degli anni ’70, RI 1 – che non si è mai sposato – venne a sapere di avere

un fratello, __________, nato nel 1953, come lui di padre ignoto, che viveva da

sempre in un istituto e che era affetto da un grave ritardo nello sviluppo

psicomotorio.

Subito

RI 1 si attivò perché il fratello venisse trasferito presso la sede di __________

Considerandi

e, in seguito, se ne occupò regolarmente.

Come

si legge in sentenza, “da allora, e quindi per più di 30 anni, l’accusato si

è preso cura del fratello nei limiti delle sue ridotte possibilità, nel

contesto del predetto proprio profondo disagio personale, mantenendo regolari

contatti telefonici (…), rendendogli visita in istituto e soprattutto

portandolo al proprio domicilio per trascorrere insieme del tempo in occasione

delle principali festività oppure in estate. Tutte le testimonianze raccolte a

questo proposito sono convergenti nel ritenere che questi periodi trascorsi

insieme fossero per i due fratelli motivo di gioia e persino di orgoglio: per __________

quello di potere avere qualcuno fuori dell’istituto, per RI 1 quello di potere

mostrare agli altri (e presumibilmente anche a se stesso) di essere pronto e in

grado di prendersi cura del fratello più sfortunato di lui. Per entrambi,

comunque, il fratello era di fatto l’unico vero legame affettivo rimasto nelle

loro vite” (sentenza, pag. 17 consid 6).

D. Così

come nei 30 anni precedenti, i due fratelli hanno trascorso insieme le feste

di Natale 2006.

Come

accertato in sentenza, “presumibilmente negli ultimi giorni di dicembre e in

circostanze non chiare, la punta del vibratore presente in casa del prevenuto e

su di essa uno degli accessori in lattice del vibratore medesimo sono venuti a

trovarsi nell’ano di __________, dove sono rimasti sino alla sua morte” (sentenza

pag 18 consid 8).

Non

sono state accertate, al proposito, responsabilità di RI 1 che, anche su questa

questione, ha negato ogni addebito.

Il

PP, che gli aveva promosso l’accusa di coazione sessuale e atti sessuali con persone

incapaci di discernimento, ha emanato, in data 5 febbraio 2008, un decreto di

abbandono .

Tornando

a fine dicembre 2006, è stato accertato che il pensiero dell’oggetto estraneo

nel corpo del fratello angustiava parecchio il condannato che, dopo avere tentato

più volte di estrarre l’oggetto e/o di convincere il fratello a farlo, passò

alle maniere forti, percuotendo a più riprese il fratello che non voleva

lasciarsi fare (cfr considerando 13 della sentenza).

A

questo proposito, la Corte ha, in particolare, accertato come, nella notte tra

il 30 e il 31 dicembre 2006, RI 1, sempre per “convincere” il fratello a

togliere o lasciarsi togliere l’oggetto, lo intimidì, dapprima, colpendo con un

martello il ripiano in sasso di un mobile del bagno e, poi, lo chiuse, nudo,

nella cabina della doccia dove lo lasciò per delle ore.

Il

4.

gennaio successivo, RI 1 cercò, senza successo, di contattare alcuni medici

per esporre loro il suo problema di cui, poi, parlò con il centralinista di una

clinica privata che gli consigliò di portare il fratello al Pronto soccorso. Questi

vi rinunciò quando seppe che, essendo il fratello residente in Italia, avrebbe

dovuto pagare i costi dell’intervento.

E. Nelle

prime ore del 7 gennaio 2007, __________ fu trovato morto nell’appartamento

dell’imputato dai sanitari, allertati dal condannato che sosteneva di averlo

trovato, al rientro da una serata trascorsa in un bar, riverso tra il divano e

il tavolino del soggiorno e di non essere riuscito a rianimarlo nonostante gli

sforzi.

F. RI 1 si è sempre dichiarato estraneo alla morte del fratello.

La Corte delle assise criminali ha, invece, accertato che fu proprio lui – intenzionato a

risolvere, in un modo o nell’altro, la questione dell’oggetto estraneo nell’ano

– prima, a percuotere con violenza il fratello, colpendolo in special modo al

capo e al torace sino a provocargli la frattura di 6 costole e, poi, a provocarne

la morte mediante strozzamento.

Alla

conclusione che la morte fu causata dallo strozzamento, la Corte è giunta dopo

avere esaminato le risultanze della perizia giudiziaria e di quella di parte e

avere considerato più probante la prima che ha, in particolare, ritenuto

improbabile (“non sembra che”) che il tromboembolo trovato nell’arteria

polmonare destra abbia giocato un ruolo nel determinismo della morte. La Corte

ha, infine, accertato che l’imputato riuscì, poi, ad estrarre l’oggetto dal

corpo ormai esanime del fratello, aiutandosi con una pinza.

G. Contro

la sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 23 luglio 2007, RI 1 ha introdotto, il 25 luglio successivo, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

revisione penale. Nella motivazione scritta del 12 settembre 2008 egli chiede,

in via principale, di venire prosciolto, in riforma del dispositivo 1.1.,

dall’accusa di omicidio intenzionale e di venire condannato, in riforma del

Dispositivo

dispositivo 2.1.1., alla pena detentiva di 3 anni. In via subordinata, egli

chiede che la sentenza impugnata venga cassata e gli atti rinviati ad una nuova

Corte per un nuovo giudizio.

H. Con

scritto 29.9.2008, il PP ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett.

a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile

essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o

una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid.

3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Il

ricorrente – che non protesta più esplicitamente la sua estraneità ai fatti che

hanno portato alla morte del fratello – esordisce affermando come la Corte sia incorsa in arbitrio ritenendo che il decesso di __________ sia stato causato

esclusivamente dallo strozzamento, in particolare sia caduta in arbitrio ritenendo

che il ruolo del tromboembolo sarebbe trascurabile nel contesto

dell’accertamento della sua colpevolezza poiché esso sarebbe stato, comunque,

causato dalla manovra di strozzamento.

Egli

continua rilevando come il decesso sia stato preceduto da importanti percosse e

come sia ben sostenibile la tesi secondo cui siano state proprio quelle

percosse ad avere determinato l’insorgenza della tromboembolia e secondo cui il

decesso sia intervenuto a dipendenza di tale tromboembolia, prima – o tutt’al

più durante – la presa per il collo che, in quest’ipotesi, non avrebbe avuto di

per sé il tempo di esplicare effetto mortifero, “dovendosi attribuire il

decesso alla trombo embolia che l’ha preceduta, cronologicamente e causalmente”

(ricorso pag 6).

A

sostegno di questa sua tesi, il ricorrente ripropone la perizia da lui fatta

allestire al dott. __________, spec. FMH in anatomopatologia e citopatologia

clinica – già presentata alla Corte di prima sede – secondo cui è possibile che

l’embolia sia la causa esclusiva del decesso (in realtà, il dott. __________ ha

detto “nulla si oppone a che l’embolia si sia manifestata proprio nel

momento dei fatti la sera del 6 gennaio 2007 e che quindi potrebbe essere la

causa o, in via subordinata, la concausa del decesso”, sott. del red) e

secondo cui la tesi della morte intervenuta per strozzamento non è “evidente,

anzi è del tutto opinabile” (ricorso pag 7) poiché “la presa per il

collo potrebbe essere stata molto breve e del tutto inefficace per provocare il

decesso oppure più lunga ma non sufficiente per essere mortale e comunque superata

dall’azione del tromboembolo” (ricorso pag 7).

Sempre

secondo il ricorrente, dunque, la Corte sarebbe caduta in arbitrio attribuendo

la morte di __________ allo strozzamento poiché “omette di considerare

quanto accertato e confermato dai periti, ovvero che esiste un’altra

possibilità, ovvero che l’embolo si sia attivato a causa delle (sole) percosse,

di modo che, se anche non ci fosse stata alcuna manovra di strozzamento, il decesso

sarebbe irreversibilmente intervenuto solo per il fattore embolico”

(ricorso pag 9).

a) Nelle sue

osservazioni, il procuratore pubblico si è limitato a chiedere la reiezione del

ricorso.

b) In sentenza, è

stato, dapprima, rilevato come il perito giudiziario, dott. __________, abbia,

nella sua relazione preliminare 8 gennaio 2007, riscontrato “numerosi

importanti focolai (talvolta distinti, talvolta confluenti) di infiltrazione

emorragica dei tessuti molli muscolari, fasciali, pericondrali e connettivali

lassi del collo”, la “frattura del corno superiore sinistro della

cartilagine tiroide, circondata da una evidente soffusione emorragica”, una

“marcata iperectasia polmonare diffusa” e “una trombo embolia

polmonare che impegna completamente il ramo destro dell’arteria polmonare”

e come, da queste constatazioni, l’esperto abbia dedotto che la causa della

morte di __________ era da ricercare “in via principale in un’asfissia meccanica

acuta” rilevando come si osservassero “i segni classici e inequivoci di

uno strozzamento: vale a dire, di un’ostruzione manuale delle prime vie aeree

ad opera di terze persone”.

La Corte ha, poi,

ricordato come, in seguito, nei referti 29 gennaio e 19 febbraio 2007, il

perito giudiziario abbia confermato che la causa della morte della vittima è da

ricercare in un’asfissia meccanica acuta causata “con ogni probabilità da

una compressione digitale delle vie aeree superiori, operata con forza sufficiente

per provocare, oltre all’asfissia meccanica, multipli focolai emorragici dei

tessuti molli profondi e la frattura del corno superiore della cartilagine tiroidea”

ed abbia, pure, precisato che in concreto “non manca alcun segno tipico

dello strozzamento né sono presenti elementi in contraddizione alla diagnosi da

me posta”.

Infine, la Corte ha rilevato come il dott. __________ si sia confrontato anche con la presenza

dell’importante trombo embolia nell’arteria polmonare destra per concludere che

“tale presenza non sembra aver giocato alcun ruolo nel determinismo della

morte, bensì essere sopraggiunta nelle ultimissime fasi dell’azione violenta o

in fase già francamente agonica” e come il perito giudiziario abbia

motivato tale sua opinione affermando che “le caratteristiche macro e

microscopiche dei polmoni, in particolare la loro iperespansione e l’assenza,

al polmone destro, di aree atelettasiche, depongono infatti per una non

influenza del tromboembolo sui meccanismi fisiopatologici che hanno

determinato, in ultima analisi, il decesso” (sentenza consid 31).

Dopo avere ricordato

il contenuto del referto del dott. __________, rilevato come, al dibattimento,

i due esperti abbiano ribadito le rispettive tesi e, infine, sottolineato come

il dott. __________ non abbia addebitato al dott. __________ errori nel metodo

o nella valutazione né ne abbia tacciato di insostenibili o altrimenti errate

le conclusioni, la Corte ha ritenuto “in ultima analisi preferibile la spiegazione

fornita dal dott. __________” ed ha aderito all’opinione “per cui la presenza

di entrambi i polmoni iperespansi e la conseguente assenza di uno stato di

collasso di quello il cui vaso sanguigno era occluso dal tromboembolo fa

ritenere non decisivo tale elemento nel meccanismo della morte” (sentenza

consid 34)

c) La Corte di cassazione e revisione penale non è una corte di appello.

Un condannato non

può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria

ricostruzione degli eventi dolendosi d’arbitrio perché le conclusioni della

prima Corte non collimano con le proprie.

Egli deve, invece,

sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con

un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano arbitrari –

cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di fondamento serio e

oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti (precisando, se del caso, con

quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili).

Come visto sopra, la

prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui la causa della morte di __________

è da ricercare nello strozzamento sulla perizia giudiziaria ritenendo – dopo

averle confrontate – la tesi del dott. __________ attestante “un

determinismo della morte verosimile e coerentemente spiegato” preferibile a

quella del dott. __________ che riferiva, invece, “di un’alternativa meno

probabile e impossibile da riscontrare oggettivamente” (sentenza consid 34)

.

In particolare, la Corte, come visto sopra, ha seguito il dott. __________ nella tesi secondo cui il ruolo del

tromboembolo non può essere considerato causale nel determinismo della morte

poiché entrambi i polmoni erano iperespansi, in particolare poiché non era

collassato il polmone il cui vaso sanguigno era occluso dal tromboembolo.

Il ricorrente non si

confronta con quest’opinione ma si limita a contrapporre il suo parere – cioè,

l’opinione secondo cui “è possibile che l’embolia sia la causa esclusiva del

decesso” (ricorso pag 7) – a quello della Corte così che, in buona sostanza,

il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie

mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione le conclusioni

del primo giudice in punto alla causa della morte attraverso la conferma della

propria interpretazione degli eventi.

Per sostanziare

l’arbitrio, non basta criticare la sentenza impugnata né contrapporle una

propria versione dell'accaduto – quand’anche essa apparisse preferibile – ma

occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.

In

concreto, ciò non è stato fatto.

E se ciò non è stato

fatto è proprio perché alla prima Corte non può essere addebitato l’arbitrio

ritenuto come essa si sia basata, nell’accertamento della causa della morte, su

una perizia giudiziaria, valutandone la forza probante in modo sostenibile ed

anche confrontandosi con il referto medico prodotto dalla difesa e discutendolo

senza cadere, sulla questione determinante, in errori qualificati.

Nell’apprezzamento

delle prove, una Corte di merito gode di autonomia e latitudine e cade

nell’arbitrio soltanto ove dimentichi o fraintenda totalmente atti processuali

rilevanti oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare manifestamente

insostenibile.

Come visto, il

ricorrente non spiega – né, peraltro, nemmeno tenta di fare – perché la prima

Corte avrebbe fatto uso in modo insostenibile di questa latitudine ed

autonomia.

Come detto, egli si

limita ad opporre ai fatti accertati dalla Corte quella che lui stesso

definisce come la possibilità di un diverso svolgersi delle cose: sostenere ed

anche motivare in modo convincente l’opinione secondo cui le cose si sarebbero

potute svolgere diversamente da quanto accertato dalla prima Corte non basta

ancora – e ci si ripete – a sostanziare la censura d’arbitrio.

Nemmeno il ricorso è

votato a maggior successo laddove rimprovera alla prima Corte di avere

sbagliato nel considerare che, sia nell’ipotesi sostenuta dal perito

giudiziario (morte causata dall’asfissia da strozzamento) che in quella sostenuta

dal dott. __________ (cedimento del cuore dovuto all’embolo), “la causa

della morte è indissolubilmente legata allo strozzamento da parte del

prevenuto” (sentenza consid 34 pag 44).

Se è vero che in

questa conclusione la Corte è, effettivamente, incorsa in errore poiché è

partita da un assunto – embolo causato esclusivamente dallo strozzamento – che

non può essere ritenuto come certo nella misura in cui entrambi gli

specialisti, in particolare il dott. __________ (verb dib pag 24), hanno

ipotizzato come possibile causa della mobilitazione dell’embolo anche le botte

inferte prima dello strozzamento (“ritengo che il tromboembolo si sia mobilitato

per poi andare a posizionarsi nell’arteria polmonare destra proprio in conseguenza

della colluttazione e/o dello strozzamento”, verb dib pag 24), è anche

altrettanto vero che questo errore non basta a rendere arbitrario

l’accertamento della Corte sulla causa della morte ritenuto come essa abbia

fondato il suo convincimento su un referto peritale la cui forza probante ha

valutato senza arbitrio (cfr sopra) e, per la cui valutazione, la questione in

cui la Corte è caduta in errore non è, in alcun modo, rilevante.

Cade nel vuoto anche

il rimprovero fatto alla Corte di essere caduta in arbitrio ritenendo che “le

divergenze di opinione (ndr: fra i due specialisti), a ben vedere, sono

limitate al possibile ruolo avuto dal tromboembolo nelle dinamiche che hanno

portato alla morte” (sentenza pag 44) mentre esse sarebbero “diametralmente

opposte” poiché “secondo il dott. __________ il tromboembolo potrebbe

avere avuto un ruolo esclusivo” (ricorso pag 4).

Si tratta di un

rimprovero pretestuoso e infondato nella misura in cui, effettivamente, le

divergenze fra i due specialisti si riducono, nella loro essenza, a quanto

indicato dalla prima Corte.

Ma, quand’anche la Corte non avesse compreso correttamente l’opinione del dott. __________, varrebbero le considerazioni

sopraesposte: era facoltà della Corte decidere di ritenere preferibile alla

tesi del dott. __________ quella del perito giudiziario che ha reso un referto

basato su metodologie d’analisi rimaste incontestate e motivato in modo

esaustivo e convincente le proprie conclusioni (DTF 128 I 81, consid. 2 p. 85;

STF 11.8.2008 6B.302/2008 consid 2.1; STF 14.8.2008 6B.251/2008 consid. 3).

Ciò considerato, il

richiamo al principio in dubio pro reo non è di ausilio al ricorrente

nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito alla valutazione

delle prove, la stessa portata del divieto dell’arbitrio

(DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86

consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38).

In queste

circostanze, il ricorso, limitato per la maggior parte a doglianze meramente

appellatorie, è respinto nella limitata misura in cui è ammissibile.

3. Ritenuto

l’esito della censura esaminata ai punti precedenti, non si entra nel merito

della pena: la richiesta di riforma del dispositivo 2.1.1. della sentenza di

prima sede con riduzione a 3 anni della pena detentiva avanzata nel ricorso non

aveva vita propria ma era dipendente dalla postulata – e non ottenuta –

assoluzione dall’accusa di omicidio intenzionale.

4. Gli

oneri del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato

con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per

questi motivi,

visto

sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1 400.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 1

500.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La

presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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