17.2008.59
Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa; diniego formale di giustizia
14 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
17.2008.59
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CCRP
Titolo:
Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa; diniego formale di giustizia
DINIEGO DI GIUSTIZIA
RESTITUZIONE DEI TERMINI
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.59
Lugano
14 ottobre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 15
settembre 2008 presentato da
RI 1
fu
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro la sentenza emanata il 19 settembre 2008 dal
presidente della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto d’accusa 10 ottobre 2006 (DA 3847/2006), il Procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di:
-
infrazione alla LFStup per avere, dall’agosto
2005 al marzo 2006, venduto a diverse persone ca 15 grammi di eroina nonché per avere, tra dicembre 2005 e inizio febbraio 2006, fatto da tramite a __________
per la vendita di un imprecisato quantitativo di cocaina e, infine, per avere,
dall’estate 2004 al febbraio 2006, venduto e/o offerto a diverse persone ca 200
gr di marijuana;
-
contravvenzione alla LFStup per avere, dal
giugno 2005 al 30 marzo 2006, consumato eroina, cocaina e marijuana;
-
tentato furto per avere, il 30 marzo 2006,
tentato di sottrarre cose ai danni dell’Albergo __________;
-
danneggiamento per avere, nell’intento di
commettere il citato furto, danneggiato una porta e vari cassetti del bancone
di ricezione dell’albergo nonché per avere, l’8 ottobre 2005, tentando di
penetrare nell’abitazione di __________, rotto le finestre di due porte;
-
violazione di domicilio;
-
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
e, in
applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena di 90 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni e al
risarcimento del danno subito dalla parti civili.
Nel
procedimento che si è concluso con l’emanazione del citato decreto d’accusa –
cresciuto incontestato in giudicato – RI 1 era assistito da un patrocinatore,
il lic. jur. PA 2, nominato suo difensore d’ufficio con decreto 31 marzo 2006
del GIAR.
Fatti
B. Con
decreto d’accusa 14 settembre 2007 (DA 3042/2007), RI 1 è stato dichiarato
autore colpevole di infrazione alla LDDS per avere soggiornato illegalmente in
Ticino dal 27 luglio al 28 agosto 2007 e di contravvenzione alla LFStup e ne è
stata proposta la condanna alla pena detentiva di 60 giorni con la revoca della
sospensione condizionale della pena di 90 giorni di cui al DA citato al punto
precedente.
Contro
tale decreto d’accusa, RI 1 rappresentato dall’avv. PA 1, ha interposto opposizione.
La causa
è tuttora pendente.
C. Con
decreto d’accusa 14 aprile 2008, il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore
colpevole di:
-
ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per
avere, il 20 gennaio, il 30 marzo e il 12 aprile 2008, varcato il confine entrando
in Svizzera nonostante il divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti;
-
furto di poca entità per avere, il 23 gennaio
2008, sottratto, ai danni della PC 1, 2 DVD;
-
ripetuta contravvenzione alla LFStup per avere
acquistato cocaina e ketalgine per il proprio consumo personale
e, in
applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena detentiva di 30
giorni e alla multa di fr. 300.– nonché la revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena inflittagli con il decreto d’accusa 10
ottobre 2006.
In questo
procedimento, RI 1 non risultava assistito da un patrocinatore.
D. Il
17 giugno 2008, l’avv. PA 1 ha scritto al MP affermando di interporre ricorso “contro
qualsiasi decreto d’accusa emanato nei confronti del signor RI 1, attualmente
detenuto al PCT e non notificato al suo difensore” e sottolineando
come il suo assistito apparisse sprovvisto della capacità di determinarsi
ritenuto come la sua volontà fosse stata “ormai completamente annullata
dalla precarietà della situazione nella quale è venuto a trovarsi in seguito
all’espulsione eseguita dopo il periodo in __________” visto come dopo tale
espulsione “la sua vita è lentamente degenerata a tal punto che oggi egli
appare quasi irriconoscibile”.
Pertanto,
in tale scritto, l’avv. PA 1 chiedeva l’allestimento di una perizia tendente ad
accertare, appunto, l’incapacità di discernimento del suo assistito.
E. Il
26 giugno successivo, la sostituta procuratrice pubblica ha trasmesso all’avv. PA
1 copia dei DA 10 ottobre 2006 e 14 aprile 2008 precisando che “sebbene il
DA del 14 settembre 2007 (ndr: con cui già si proponeva la revoca della
sospensione condizionale della pena inflitta con il DA del 2006) non sia
ancora cresciuto in giudicato per l’intervenuta opposizione allo stesso, il suo
assistito ha comunque già espiato la pena di 90 giorni di detenzione di cui al
DA 3847/2006” e che “attualmente il signor RI 1 sta scontando la pena” pronunciata
con il DA del 14 aprile 2008 (DA 1511/2008).
La
sostituta procuratrice pubblica non ha, invece, preso posizione sulla richiesta
perizia.
F. Il 12
luglio 2008, l’avv. PA 1 ha interposto opposizione contro i due decreti
d’accusa affermando di rappresentare il signor RI 1 da circa 15 anni e
rilevando che “in occasione degli ultimi due arresti, il mio assistito non
era in grado di intendere e di volere”.
G. Con
sentenza 19 agosto 2008, il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile,
in quanto manifestamente tardiva, l’opposizione presentata dall’avv. PA 1.
H. RI 1 ha impugnato la sentenza pretorile chiedendone la modifica nel senso che venga dichiarata
ricevibile l’opposizione al decreto d’accusa 14 aprile 2008 e l’incarto venga
rinviato alla Pretura penale per il proseguimento del procedimento.
Considerandi
in diritto: 1. Nel
ricorso l’avv. PA 1 chiede l’annullamento della sentenza poiché essa sarebbe
fondata su:
-
un arbitrario accertamento dei fatti nella
misura in cui non è stata verificata con la necessaria diligenza, prima
dell’emanazione del DA 14 aprile 2008, l’esistenza di un procedimento penale
ancora aperto e nel cui ambito RI 1 era da lui assistito;
-
un vizio essenziale di procedura nella misura in
cui il PP non ha accertato l’esistenza di un legale a cui andava notificato il
DA 14 aprile 2008;
-
un’errata applicazione del diritto sostanziale
nella misura in cui il pretore non ha rilevato come il DA 14 aprile 2008 sia
stato correttamente notificato al difensore soltanto in data 27 giugno 2008.
2.
Le
argomentazioni ricorsuali non sono sostenibili.
In
effetti, da un lato, determinante per la verifica della correttezza
dell’intimazione del DA 14.4.2008 non era sapere se, a quel momento, fosse
aperto un altro procedimento nel cui ambito l’imputato era patrocinato da un
avvocato ma verificare se, nel procedimento penale in cui era stato emanato il
DA in discussione, egli fosse o meno patrocinato da un avvocato.
L’accertamento
pretorile secondo cui ciò non era, non è certamente viziato da arbitrio nella
misura in cui non può essere dedotto dal fatto che RI 1 fosse patrocinato in
altro procedimento penale dall’avv. PA 1 che a questi fosse stato dato mandato
di rappresentanza per tutti i procedimenti che, per avventura, fossero stati
aperti nei suoi confronti.
D’altro
lato, non può essere considerato che il DA 14 aprile 2008 sia stato correttamente
notificato al difensore soltanto il 27 giugno successivo ritenuto che agli atti
non vi è una procura che consenta di stabilire che all’avv. PA 1 sia stato dato
mandato di rappresentanza per quel procedimento e che nella lettera 26 giugno
2008.
il sostituto procuratore pubblico ha precisato che all’avv. PA 1 veniva
inviata soltanto una “copia dell’ultimo decreto d’accusa” ed ha indicato
che “il decreto in oggetto è cresciuto in giudicato”.
In queste
condizioni, la tesi ricorsuale non regge.
3.
Tuttavia,
la sentenza impugnata va annullata per i motivi che seguono.
Quand’anche
l’opposizione al DA 14 aprile 2008 sia stata oggettivamente presentata ben dopo
la scadenza del termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP,
nelle circostanze concrete il presidente della Pretura penale non era abilitato
a dichiarare definitivo il decreto di accusa.
In
effetti, nell’opposizione – ma già in precedenza, nella lettera 17 giugno 2008
– l’avv. PA 1, non solo ha dichiarato di interporre opposizione, ma ha, in
sostanza, rilevato di essere intervenuto solo a quel momento poiché il suo
assistito era, a suo dire, già al momento dell’arresto, in condizioni psichiche
tali da annullarne, se non la capacità di comprendere la realtà, almeno quella
di agire. Così facendo, egli ha implicitamente chiesto che la sua opposizione
fosse considerata ammissibile, non essendo il suo assistito responsabile della
remora. In simili circostanze l'atto andava considerato come istanza di
restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP che stabilisce che un termine
scaduto infruttuoso può essere restituito quando la parte o il suo patrocinatore
provi di non aver potuto osservare la scadenza perché impedita senza colpa o
per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio
pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
È vero
che nei suoi scritti, l’avv. PA 1 si è limitato ad affermare che il suo
assistito si trovava in condizioni psichiche critiche senza provare tali sue
affermazioni ed è altrettanto vero che egli non ha reso verosimile di avere
agito entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1
CPP). Il presidente della Pretura penale non poteva tuttavia, per questo solo
fatto, ignorare la richiesta tanto meno ove si pensi che l'art. 22 cpv. 1 CPP impone
– appunto – di postulare la restituzione del termine, “pena la decadenza”,
entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Nelle circostanze
descritte il primo giudice avrebbe dovuto assegnare all'istante un termine per
rendere verosimile la fondatezza della domanda e l'introduzione della medesima
nei dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento. Dichiarando
definitivo il decreto di accusa senza considerare i motivi (di sua competenza:
art. 22 cpv. 2 CPP) fatti valere dall'opponente, egli è incorso in un diniego
formale di giustizia che comporta l'annullamento della decisione impugnata.
4.
In
accoglimento del ricorso, gli atti devono di conseguenza essere rinviati a un
altro giudice della Pretura penale perché statuisca sulla restituzione in
intero del termine implicitamente proposta al momento in cui è stata sollevata
opposizione.
5.
Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno vanno a carico
dello Stato, che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 800.- per ripetibili
(art. 15 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che la sentenza è annullata e gli
atti sono rinviati ad un altro giudice della Pretura penale perché statuisca
sull'istanza di restituzione del termine.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente
fr. 800.-
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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