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Decisione

17.2008.59

Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa; diniego formale di giustizia

14 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decreto d’accusa 14 settembre 2007 (DA 3042/2007), RI 1 è stato dichiarato

autore colpevole di infrazione alla LDDS per avere soggiornato illegalmente in

Ticino dal 27 luglio al 28 agosto 2007 e di contravvenzione alla LFStup e ne è

stata proposta la condanna alla pena detentiva di 60 giorni con la revoca della

sospensione condizionale della pena di 90 giorni di cui al DA citato al punto

precedente.

Contro

tale decreto d’accusa, RI 1 rappresentato dall’avv. PA 1, ha interposto opposizione.

La causa

è tuttora pendente.

C. Con

decreto d’accusa 14 aprile 2008, il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore

colpevole di:

-

ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per

avere, il 20 gennaio, il 30 marzo e il 12 aprile 2008, varcato il confine entrando

in Svizzera nonostante il divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti;

-

furto di poca entità per avere, il 23 gennaio

2008, sottratto, ai danni della PC 1, 2 DVD;

-

ripetuta contravvenzione alla LFStup per avere

acquistato cocaina e ketalgine per il proprio consumo personale

e, in

applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena detentiva di 30

giorni e alla multa di fr. 300.– nonché la revoca del beneficio della

sospensione condizionale della pena inflittagli con il decreto d’accusa 10

ottobre 2006.

In questo

procedimento, RI 1 non risultava assistito da un patrocinatore.

D. Il

17 giugno 2008, l’avv. PA 1 ha scritto al MP affermando di interporre ricorso “contro

qualsiasi decreto d’accusa emanato nei confronti del signor RI 1, attualmente

detenuto al PCT e non notificato al suo difensore” e sottolineando

come il suo assistito apparisse sprovvisto della capacità di determinarsi

ritenuto come la sua volontà fosse stata “ormai completamente annullata

dalla precarietà della situazione nella quale è venuto a trovarsi in seguito

all’espulsione eseguita dopo il periodo in __________” visto come dopo tale

espulsione “la sua vita è lentamente degenerata a tal punto che oggi egli

appare quasi irriconoscibile”.

Pertanto,

in tale scritto, l’avv. PA 1 chiedeva l’allestimento di una perizia tendente ad

accertare, appunto, l’incapacità di discernimento del suo assistito.

E. Il

26 giugno successivo, la sostituta procuratrice pubblica ha trasmesso all’avv. PA

1 copia dei DA 10 ottobre 2006 e 14 aprile 2008 precisando che “sebbene il

DA del 14 settembre 2007 (ndr: con cui già si proponeva la revoca della

sospensione condizionale della pena inflitta con il DA del 2006) non sia

ancora cresciuto in giudicato per l’intervenuta opposizione allo stesso, il suo

assistito ha comunque già espiato la pena di 90 giorni di detenzione di cui al

DA 3847/2006” e che “attualmente il signor RI 1 sta scontando la pena” pronunciata

con il DA del 14 aprile 2008 (DA 1511/2008).

La

sostituta procuratrice pubblica non ha, invece, preso posizione sulla richiesta

perizia.

F. Il 12

luglio 2008, l’avv. PA 1 ha interposto opposizione contro i due decreti

d’accusa affermando di rappresentare il signor RI 1 da circa 15 anni e

rilevando che “in occasione degli ultimi due arresti, il mio assistito non

era in grado di intendere e di volere”.

G. Con

sentenza 19 agosto 2008, il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile,

in quanto manifestamente tardiva, l’opposizione presentata dall’avv. PA 1.

H. RI 1 ha impugnato la sentenza pretorile chiedendone la modifica nel senso che venga dichiarata

ricevibile l’opposizione al decreto d’accusa 14 aprile 2008 e l’incarto venga

rinviato alla Pretura penale per il proseguimento del procedimento.

Considerandi

in diritto: 1. Nel

ricorso l’avv. PA 1 chiede l’annullamento della sentenza poiché essa sarebbe

fondata su:

-

un arbitrario accertamento dei fatti nella

misura in cui non è stata verificata con la necessaria diligenza, prima

dell’emanazione del DA 14 aprile 2008, l’esistenza di un procedimento penale

ancora aperto e nel cui ambito RI 1 era da lui assistito;

-

un vizio essenziale di procedura nella misura in

cui il PP non ha accertato l’esistenza di un legale a cui andava notificato il

DA 14 aprile 2008;

-

un’errata applicazione del diritto sostanziale

nella misura in cui il pretore non ha rilevato come il DA 14 aprile 2008 sia

stato correttamente notificato al difensore soltanto in data 27 giugno 2008.

2.

Le

argomentazioni ricorsuali non sono sostenibili.

In

effetti, da un lato, determinante per la verifica della correttezza

dell’intimazione del DA 14.4.2008 non era sapere se, a quel momento, fosse

aperto un altro procedimento nel cui ambito l’imputato era patrocinato da un

avvocato ma verificare se, nel procedimento penale in cui era stato emanato il

DA in discussione, egli fosse o meno patrocinato da un avvocato.

L’accertamento

pretorile secondo cui ciò non era, non è certamente viziato da arbitrio nella

misura in cui non può essere dedotto dal fatto che RI 1 fosse patrocinato in

altro procedimento penale dall’avv. PA 1 che a questi fosse stato dato mandato

di rappresentanza per tutti i procedimenti che, per avventura, fossero stati

aperti nei suoi confronti.

D’altro

lato, non può essere considerato che il DA 14 aprile 2008 sia stato correttamente

notificato al difensore soltanto il 27 giugno successivo ritenuto che agli atti

non vi è una procura che consenta di stabilire che all’avv. PA 1 sia stato dato

mandato di rappresentanza per quel procedimento e che nella lettera 26 giugno

2008.

il sostituto procuratore pubblico ha precisato che all’avv. PA 1 veniva

inviata soltanto una “copia dell’ultimo decreto d’accusa” ed ha indicato

che “il decreto in oggetto è cresciuto in giudicato”.

In queste

condizioni, la tesi ricorsuale non regge.

3.

Tuttavia,

la sentenza impugnata va annullata per i motivi che seguono.

Quand’anche

l’opposizione al DA 14 aprile 2008 sia stata oggettivamente presentata ben dopo

la scadenza del termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP,

nelle circostanze concrete il presidente della Pretura penale non era abilitato

a dichiarare definitivo il decreto di accusa.

In

effetti, nell’opposizione – ma già in precedenza, nella lettera 17 giugno 2008

– l’avv. PA 1, non solo ha dichiarato di interporre opposizione, ma ha, in

sostanza, rilevato di essere intervenuto solo a quel momento poiché il suo

assistito era, a suo dire, già al momento dell’arresto, in condizioni psichiche

tali da annullarne, se non la capacità di comprendere la realtà, almeno quella

di agire. Così facendo, egli ha implicitamente chiesto che la sua opposizione

fosse considerata ammissibile, non essendo il suo assistito responsabile della

remora. In simili circostanze l'atto andava considerato come istanza di

restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP che stabilisce che un termine

scaduto infruttuoso può essere restituito quando la parte o il suo patrocinatore

provi di non aver potuto osservare la scadenza perché impedita senza colpa o

per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio

pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

È vero

che nei suoi scritti, l’avv. PA 1 si è limitato ad affermare che il suo

assistito si trovava in condizioni psichiche critiche senza provare tali sue

affermazioni ed è altrettanto vero che egli non ha reso verosimile di avere

agito entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1

CPP). Il presidente della Pretura penale non poteva tuttavia, per questo solo

fatto, ignorare la richiesta tanto meno ove si pensi che l'art. 22 cpv. 1 CPP impone

– appunto – di postulare la restituzione del termine, “pena la decadenza”,

entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Nelle circostanze

descritte il primo giudice avrebbe dovuto assegnare all'istante un termine per

rendere verosimile la fondatezza della domanda e l'introduzione della medesima

nei dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento. Dichiarando

definitivo il decreto di accusa senza considerare i motivi (di sua competenza:

art. 22 cpv. 2 CPP) fatti valere dall'opponente, egli è incorso in un diniego

formale di giustizia che comporta l'annullamento della decisione impugnata.

4.

In

accoglimento del ricorso, gli atti devono di conseguenza essere rinviati a un

altro giudice della Pretura penale perché statuisca sulla restituzione in

intero del termine implicitamente proposta al momento in cui è stata sollevata

opposizione.

5.

Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno vanno a carico

dello Stato, che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 800.- per ripetibili

(art. 15 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nel senso che la sentenza è annullata e gli

atti sono rinviati ad un altro giudice della Pretura penale perché statuisca

sull'istanza di restituzione del termine.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia unica fr. 500.–

b)

spese fr. 100.–

fr. 600.–

sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente

fr. 800.-

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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