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Decisione

17.2008.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il giudice della pretura, nella sentenza emanata alla fine del

dibattimento celebrato l’11 agosto 2008, ha, dapprima accertato che la coltivazione di piante di canapa – fatta dall’ RI 1 su un terrazzo della casa di cui è

proprietario a __________ – è stata scoperta per caso dalla polizia e che le 34

piante rinvenute e sequestrate presentavano un tasso di THC variante tra lo

0,49 e l’1,09% . Dopo avere precisato che l’avv. RI 1 ha da subito dichiarato che egli coltivava tale canapa, non per utilizzarla quale stupefacente, ma

perché la moglie e __________, entrambi naturopati, potessero farne degli

unguenti curativi (ad esclusiva applicazione esterna) da utilizzare per la cura

di loro pazienti e che il procedimento penale avviato, sulla base di tali

informazioni, nei confronti di __________ si è concluso il 30 ottobre 2007, con

un decreto di non luogo a procedere dopo che è stato appurato che questi aveva effettivamente

usato la canapa fornitagli dall’avv. RI 1 per la produzione di unguenti

curativi che presentavano un tasso di THC pari allo 0,15%.

Rilevato,

comunque, che l’avv. RI 1 non era stato in grado di spiegare, in relazione

all’attività terapeutica da lui indicata, perché fosse necessario coltivare 34

piante di canapa, il giudice della pretura penale ne ha confermato la condanna

per infrazione alla LFStup e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 8

aliquote giornaliere di fr. 140.- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni nonché alla multa di fr. 400.-.

C. Con tempestivo ricorso, l’avv. RI 1 ha chiesto, in via principale, la sua assoluzione e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla Pretura

penale per un nuovo giudizio sostenendo, da un lato, un arbitrio

nell’accertamento dei fatti e, d’altro lato, un’erronea applicazione del

diritto.

D. Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 2 ottobre 2008,

il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali

di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena

possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente

per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura

di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle

una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma

occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Il ricorrente sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure ha

arbitrariamente accertato che egli non è stato in grado di rendere verosimile

che il numero di piante di canapa coltivate fosse davvero necessario per la

fabbricazione di unguenti curativi.

2.1. Sull’argomento, nella sentenza del primo giudice si legge che RI 1

non è stato in grado di fornire una “spiegazione plausibile in merito alla necessità

della quantità delle piante ritrovate” poiché “né lui né la moglie

posseggono uno studio di naturopatia né si occupano professionalmente della

cura di terzi, fatta eccezione per qualche persona con dolori reumatici che non

giustifica di certo una produzione di canapa così assidua”.

Da una pianta di dimensioni normali – prosegue il

primo giudice – si possono produrre circa 30 ml di pomata che è sufficiente

alle necessità di cura di un malato cronico per due settimane. Ciò equivale a

dire – continua il primo giudice – che, per le necessità di cura per un anno

per malato bastano circa 15 piante di canapa: “la quantità di canapa

ritrovata è, quindi, da definire del tutto ingiustificata anche in

considerazione dei fini d’utilizzo indicati dall’accusato” (sentenza

consid. 8 pag. 6).

2.2. Secondo il ricorrente, il giudice di prime cure ha, dapprima,

sbagliato in modo manifesto accertando che la di lui moglie non si occupa di

naturoterapia. In realtà, lo stesso __________ ha dichiarato al dibattimento (verb.

dib. pag. 3) che questa era stata sua allieva ed ora è una sua “collega

naturopata”. In più, egli stesso, al dibattimento e in precedenza (cfr. verb.

dib. pag. 3 e verbale 16.8.2007), ha precisato che la moglie praticava in modo

assiduo e costante la naturoterapia e che forniva “l’unguento contro i

reumatismi a coloro che non avevano la possibilità/capacità di produrre da sé

la sostanza” (ricorso pag. 3).

Inoltre – sempre secondo il ricorrente - il

giudice di prime cure ha crassamente sbagliato ritenendo che il numero di

piante coltivato era eccessivo per le necessità professionali (terapeutiche)

della signora __________ e del collega. Valutando la quantità di canapa

necessaria alla produzione di unguenti terapeutici, il giudice – continua il

ricorrente - ha sbagliato in modo pacchiano non ritenendo che, così come

peraltro risulta dal rapporto del dott. __________ , non tutte le piante di

canapa danno fiori (li danno solo le piante femmine) poiché la canapa è una

pianta dioica e che, pur se tutte le 34 piante coltivate fossero state femmine,

l’unguento prodotto con i fiori da esse forniti sarebbe stato a malapena

sufficiente per le necessità di cura di due malati cronici durante un anno.

Il ricorrente ribadisce, poi, che dagli atti

risulta in modo chiaro che il quantitativo di piante coltivato era determinato

dalle necessità di ottenere l’unguento – ad uso esclusivo esterno – da

utilizzare nell’arco di un anno per l’attività di naturopata della moglie e che

“le eventuali piantine femminili in sovrabbondanza venivano consegnate

all’amico naturopata __________ “ di cui sia il ricorrente che la di lui

moglie erano, oltre che amici, pazienti.

2.3. Viste le emergenze probatorie evidenziate nel ricorso – in

particolare, la dichiarazione di __________ secondo cui la signora __________

è una sua “collega naturopata”, il curriculum vitae di quest’ultima

prodotto al dibattimento e le dichiarazioni costanti dello stesso ricorrente -

Considerandi

l’accertamento secondo cui la moglie del ricorrente “non si occupa

professionalmente della cura di terzi” risulta essere manifestamente

arbitrario.

Altrettanto arbitraria è la conclusione del primo

giudice secondo cui l’avv. RI 1 non è stato in grado di giustificare, in

funzione dell’attività di naturopata della moglie, la quantità di piante

coltivata: nella misura in cui risulta dagli stessi dati utilizzati dal primo

giudice che, nella migliore delle ipotesi, le 34 piante coltivate avrebbero

fornito fiori sufficienti alla produzione dell’unguento necessario alle

esigenze terapeutiche di due malati cronici per un anno, è certamente

arbitrario concludere che la quantità di canapa ritrovata è da definire del

tutto ingiustificata anche in considerazione dei fini d’utilizzo indicati

dall’accusato” (sentenza consid. 8 pag. 6). Ciò a maggior ragione se si

considera che, poco prima, accertando (a torto) come non si potesse dire che la

signora __________ si occupasse professionalmente della cura di terzi, lo

stesso primo giudice aveva ritenuto che la signora curava, comunque, “qualche

(sott. del red.) persona (quindi più di una persona) con

dolori reumatici” (sentenza consid. 8 pag. 6).

3.

Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha sbagliato

ritenendo che “ogni attività con canapa il cui tenore di THC supera lo 0,3%

(…) sia eo ipso proibita e punibile” (ricorso pag. 5).

3.1

Applicando il diritto, il primo giudice, dopo avere precisato che è

punibile solo chi mette in commercio della canapa sapendo o dovendo presumere

che la stessa verrà utilizzata come stupefacente, ha rilevato che, comunque, “pur

se il caso concreto non concerne un canapaio, non si può ritenere che

l’accusato abbia agito conformemente alla legge” (sentenza consid. 4 pag. 4).

E questo, da un lato, poiché egli, “pur

essendo avvocato” non ha richiesto l’autorizzazione per la coltivazione di

canapa (sentenza consid. 5), d’altro lato poiché la sua tesi secondo cui la

presenza di THC sarebbe essenziale per la produzione di unguenti terapeutici è

smentita dalle considerazioni del dott. __________ ed anche di __________ (sentenza

consid. 6 e 7) e, infine, poiché non è stato in grado di giustificare, avuto

riguardo all’attività terapeutica della moglie, la necessità di coltivare ben

36.

piante (sentenza consid. 8).

Ma - ha continuato il primo giudice – “quand’anche

l’accusato avesse maggiormente giustificato i motivi per i quali disponeva di

quantità così ingenti di canapa (…) va (…) osservato che, in ogni caso, la

legge federale punisce anche il semplice possesso di stupefacenti e che

l’accusato ha coltivato e curato per 3 anni della canapa senza poter escludere

l’ipotesi che un reato si producesse” (sentenza consid. 9).

3.2

Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che il giudice “avrebbe

dovuto esaminare approfonditamente l’intenzione del coltivatore qui ricorrente”

e “in particolare, avrebbe dovuto rendersi conto che il procuratore pubblico

non aveva indicato prove atte a dimostrare che esisteva un’intenzione eventuale

da parte del ricorrente di destinare le piante coltivate per l’uso come

stupefacente” (ricorso pag. 5).

Invece, il primo giudice non ha nemmeno

considerato che l’assenza di dolo del ricorrente emergeva con evidenza da una

serie di circostanze. In particolare, emergeva dalla finalità della

coltivazione che era quella di curare persone con problemi specifici, in

particolare reumatici e anziani, dal luogo nascosto in cui la canapa veniva

coltivata (una piccola terrazza nascosta e inaccessibile), dalla quantità

coltivata (appena sufficiente alla produzione dell’unguento necessario alla

cura di due pazienti), dal tenore basso di THC nell’unguento (così come

accertato con le analisi effettuate sugli unguenti di __________ ) e,

comunque, dall’impossibilità di un’assunzione orale dell’unguento (a causa

della consistenza dell’unguento e del contenuto di mirra, sostanza estremamente

amara).

Pertanto – conclude il ricorrente – una corretta

valutazione dei fatti avrebbe dovuto portare il primo giudice all’accertamento

inequivocabile secondo cui “non c’è mai stata né volontà né intenzione di

estrarre e usare o lasciar usare le piante quale stupefacente” e “che

sono stati usati tutti i necessari provvedimenti, precauzioni e misure per

impedire qualsiasi possibile uso come stupefacente delle piante da parte di

terzi” (ricorso pag. 7).

3.3

Così come il TF ha già avuto modo di precisare, secondo il tenore

letterale degli art. 8 LStup, 3 OStup del 29.5.1996 e 1 e 4 OStup-OFSP del

12.12

, la canapa è considerata uno stupefacente ai sensi dell’art. 1

LFStup – e, quindi, uno stupefacente proibito – soltanto quando essa è

destinata all’estrazione o alla produzione di stupefacenti, ritenuto comunque

che l’haschisch e il THC sono, per loro natura, degli stupefacenti. Pertanto,

l’art. 8 LFStup non proibisce di coltivare, importare, mettere in commercio o

detenere canapa (o suoi derivati) a scopi diversi dall’utilizzo quale

stupefacente, per esempio a fini ornamentali o di produzione di fibre tessili o

ancora di prodotti alimentari, cosmetici, eccetera.

In questo senso, le attività indicate all’art. 19

LFStup sono represse, quando esse concernono canapa, soltanto se sono

esercitate in vista della produzione di stupefacenti, il dolo eventuale essendo

al proposito sufficiente (STF 14.6.2001 6S 15/2001; DTF 126 IV 198; G. Corti,

Canapa e canapai, fra legalità e illegalità, in RDAT 1999 p. 377 e seg; P.

Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB, Berne 1995, no 38 e

92ss ad art. 19).

Dunque, se la presenza di THC in misura superiore

allo 0,3% è necessaria affinché un’attività con la canapa sia proibita dall’art.

8.

LSTup e punita dall’art. 19 LStup – poiché la canapa deve essere

oggettivamente atta a produrre effetti stupefacenti - perché questo articolo

trovi concreta applicazione è ancora necessario che l’attività con la canapa

sia effettivamente destinata all’estrazione e all’utilizzo di stupefacente.

Il semplice accertamento di un tenore di THC

superiore allo 0,3% ancora non basta, quindi, perché la coltivazione o la

detenzione di canapa costituisca infrazione alla LFStup: per esempio, è lecito

il possesso di una pianta di canapa a fini esclusivamente ornamentali,

quand’anche si trattasse di una varietà ricca in THC (STF 14.6.2001 6S 15/2001 consid.

2b).

3.4

In concreto, un accertamento non arbitrario dei fatti indica come

l’avv. RI 1 abbia coltivato delle piante di canapa (che avevano un tenore di

THC superiore allo 0,3%) i cui fiori venivano utilizzati unicamente per la

produzione di unguenti curativi – non assumibili per via orale e, comunque, con

un tasso di THC inferiore allo 0,3% – che la di lui moglie e __________ ,

entrambi naturopati, utilizzavano per la cura di pazienti cronici

(principalmente anziani affetti da problematiche reumatologiche).

In questo contesto fattuale, l’art. 19 LStup non

trova applicazione: è, infatti, in concreto escluso che la canapa venisse

coltivata per estrarne stupefacente (o per sfruttarne tale carattere) ed è

altrettanto escluso – viste le circostanze indicate a pag. 7 del ricorso e

riportate al consid. 3.2 – che vi siano gli elementi da cui si possa dedurre

che l’avv. RI 1 dovesse prendere in considerazione e accettare l’ipotesi che

terzi potessero usare della canapa da lui coltivata per farne un uso

stupefacente (cfr, per i requisiti del dolo eventuale, in particolare DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con

riferimenti; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16,

131.

IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Pertanto, l’avv. RI 1 va prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LFStup senza che sia necessario addentrarsi

nella questione relativa alla necessità della presenza di THC nelle piante

utilizzate per la fabbricazione di unguenti curativi.

La questione della mancata richiesta

d’autorizzazione va risolta in altra sede.

3.5

Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo

Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.- a RI 1 per ripetibili (art.

9.

cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di

infrazione alla LFStup.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1

fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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