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Decisione

17.2008.63

Inammissibilità della domanda di revisione presentata in lingua tedesca. Intimazione, notifica fittizia

26 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

17.2008.63

Data decisione, Autorità:

26.05.2010, CCRP

Titolo:

Inammissibilità della domanda di revisione presentata in lingua tedesca.

Intimazione, notifica fittizia

INTIMAZIONE

IRREGOLARITÀ DELL'ALLEGATO

REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

art. 299 CPP-TI

art. 300 cpv. 1 CPP-TI

Incarto n.

17.2008.63

Lugano

26 maggio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di cassazione e di revisione

penale del Tribunale d'appello

composta dei

giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sulla domanda di

revisione presentata il 10 ottobre 2008 da

RI 1

e

contro la sentenza emanata nei suoi

confronti il 24 febbraio 2005 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se

dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

Considerandi

2.

Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto che - con istanza 10 ottobre 2008, scritta in tedesco, RI

1.

ha domandato la revisione della sentenza emanata il 24 febbraio 2005 dalla

Pretura penale;

- con

decreto 15 ottobre 2008, la presidente della Corte di cassazione e di revisione

penale ha assegnato all'interessato un termine di 30 giorni per tradurre

l'istanza, ricordando l'irricevibilità degli atti non redatti in italiano visto

il principio della territorialità della lingua (sentenza CCRP del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

- tale

decreto è stato intimato il giorno successivo con invio raccomandato

all’indirizzo indicato dall’istante;

- il

destinatario della raccomandata è risultato irreperibile all’indirizzo

indicato, ragion per cui il 17 ottobre 2008 i servizi postali di __________

hanno ritornato la missiva alla Corte di cassazione e di revisione penale;

- nemmeno

un secondo tentativo di invio per posta semplice è andato a buon fine, lo

scritto in questione essendo ritornato alla Corte di cassazione e di revisione

penale con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo

indicato”;

- per

costante giurisprudenza federale, una decisione spedita per raccomandata si

reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se

non è stato possibile recapitare l'atto – alla scadenza dei sette giorni

durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il

destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. DTF 130 III 396 consid.

1.2

; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 II 492 consid. 1);

- tale

notifica fittizia vale, secondo l’alta Corte, anche nel caso in cui la posta

venga recapitata in una casella postale (DTF 123 III 492 consid. 1; STF del 2

dicembre 2009, inc.2D_75/2009; STD del 24 marzo 2010, inc.2C_817/2009,

consid. 2.2) e nel caso in cui la raccomandata non abbia potuto essere

notificata per l’irreperibilità dell’istante all’indirizzo indicato nel suo

memoriale (STF del 6 marzo 2007, inc.2A.117/2007);

- pertanto,

l’intimazione del decreto deve essere considerata avvenuta;

- il

termine impartito è, nel frattempo, ampiamente trascorso senza che Amsler abbia

ossequiato alla richiesta di traduzione;

- la

mancata traduzione della domanda di revisione in italiano entro il termine

impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nel

decreto presidenziale del 15 ottobre 2008 (e peraltro già noti all’istante, che

in passato aveva presentato a questa Corte delle istanze di revisione in lingua

tedesca);

- all'istante

rimane, comunque, aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in

italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

- ritenuto

come questa sia la terza volta che RI 1 presenta una domanda di revisione in

tedesco e come sia la terza volta che questa Corte deve ricordargli l’esigenza

di lingua, le tasse e le spese di giustizia gli vengono addebitate;

pronuncia: 1. L'istanza di revisione è irricevibile.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico dell’istante.

3.

Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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