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Decisione

17.2008.65

Irricevibilità del ricorso per cassazione per decorrenza del termine per la relativa dichiarazione. Inammissibilità dell'istanza di revisione.

17 novembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto e in diritto: A. Con

decreto d’accusa 11.10.2007, il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto RI

1 autore colpevole di vie di fatto per avere spruzzato dello spray al pepe

verso il vicino PC 1 e di ingiurie per avere tacciato lo stesso vicino di

pedofilo.

Ritenuto come i fatti

oggetto del procedimento penale fossero anteriori alla sentenza 12.9.2007 con

cui la presidente della Corte delle assise correzionali aveva condannato RI 1

alla pena di 12 mesi sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni

per titolo di appropriazione indebita e truffa, il sostituto procuratore

pubblico ha proposto l’esenzione da pena.

Contro

questo decreto RI 1 ha interposto opposizione.

Con sentenza 16 settembre

2008, il giudice della pretura penale ha confermato integralmente il decreto

d’accusa.

Nessuno, nel termine di

legge, ha chiesto la motivazione della sentenza né ha formulato dichiarazione

di ricorso.

B. Il 7 ottobre

2008 RI 1 ha adito lo scrivente Corte di cassazione e revisione penale chiedendo

la “revisione della sentenza” pretorile. A fondamento di tale

richiesta, egli afferma, in sintesi, che il giudice ha sbagliato rifiutando di

sentire i testimoni da lui proposti e non tenendo conto del fatto che egli,

sempre in sintesi, altro non ha fatto che reagire alle aggressioni verbali e

fisiche del vicino.

C. Nella misura in cui lo scritto del condannato deve essere inteso

come un ricorso per cassazione, esso va dichiarato irricevibile: la sentenza è

cresciuta in giudicato non avendo egli presentato la dichiarazione di ricorso

entro il termine di 5 giorni dall’emanazione della sentenza così come

richiesto dall’art 276 cpv 2 CPP.

D. Nella misura in cui,

invece, lo scritto deve essere considerato un’istanza di revisione – così come

letteralmente indicato dal condannato – essa è, pure, inammissibile per i

motivi che seguono.

Giusta l’art. 299 CPP, la revisione di una sentenza ha

luogo, in particolare, quando sia dimostrato che la condanna fu determinata

dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione o,

in genere, da reato di terza persona (lett a), quando, dopo la sentenza, ne sia

stata pronunciata un’altra, con essa inconciliabile (lett b) o quando esistano

fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo

processo (lett c).

Infine, per la lett d)

dell’art 299 CPP, ha luogo revisione di una sentenza cresciuta in giudicato

quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei ministri del

Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione

del 4.11.1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto

mediante una revisione.

In concreto, con evidenza,

l’istante, non soltanto non dimostra, ma nemmeno allega l’esistenza di uno dei

casi di revisione previsti dall’art 299 CPP.

L’istanza

è, pertanto, irricevibile

E. Vista la particolarità della fattispecie, appare

opportuno soprassedere al prelievo di tasse o spese di giustizia.

Per

questi motivi,

visto

sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso/l’istanza sono irricevibili.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.

Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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