17.2008.65
Irricevibilità del ricorso per cassazione per decorrenza del termine per la relativa dichiarazione. Inammissibilità dell'istanza di revisione.
17 novembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
17.2008.65
Data decisione, Autorità:
17.11.2008, CCRP
Titolo:
Irricevibilità del ricorso per cassazione per decorrenza del termine per la relativa dichiarazione.
Inammissibilità dell'istanza di revisione.
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 276 cpv. 2 CPP-TI
art. 299 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.65
Lugano
17 novembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione/istanza di revisione
del 7 ottobre 2008 presentato da
RI 1 , celibe, direttore di banca
attualmente in AI
in relazione alla sentenza emanata il 16 settembre 2008 dalla
Pretura penale
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto e in diritto: A. Con
decreto d’accusa 11.10.2007, il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto RI
1 autore colpevole di vie di fatto per avere spruzzato dello spray al pepe
verso il vicino PC 1 e di ingiurie per avere tacciato lo stesso vicino di
pedofilo.
Ritenuto come i fatti
oggetto del procedimento penale fossero anteriori alla sentenza 12.9.2007 con
cui la presidente della Corte delle assise correzionali aveva condannato RI 1
alla pena di 12 mesi sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni
per titolo di appropriazione indebita e truffa, il sostituto procuratore
pubblico ha proposto l’esenzione da pena.
Contro
questo decreto RI 1 ha interposto opposizione.
Con sentenza 16 settembre
2008, il giudice della pretura penale ha confermato integralmente il decreto
d’accusa.
Nessuno, nel termine di
legge, ha chiesto la motivazione della sentenza né ha formulato dichiarazione
di ricorso.
B. Il 7 ottobre
2008 RI 1 ha adito lo scrivente Corte di cassazione e revisione penale chiedendo
la “revisione della sentenza” pretorile. A fondamento di tale
richiesta, egli afferma, in sintesi, che il giudice ha sbagliato rifiutando di
sentire i testimoni da lui proposti e non tenendo conto del fatto che egli,
sempre in sintesi, altro non ha fatto che reagire alle aggressioni verbali e
fisiche del vicino.
C. Nella misura in cui lo scritto del condannato deve essere inteso
come un ricorso per cassazione, esso va dichiarato irricevibile: la sentenza è
cresciuta in giudicato non avendo egli presentato la dichiarazione di ricorso
entro il termine di 5 giorni dall’emanazione della sentenza così come
richiesto dall’art 276 cpv 2 CPP.
D. Nella misura in cui,
invece, lo scritto deve essere considerato un’istanza di revisione – così come
letteralmente indicato dal condannato – essa è, pure, inammissibile per i
motivi che seguono.
Giusta l’art. 299 CPP, la revisione di una sentenza ha
luogo, in particolare, quando sia dimostrato che la condanna fu determinata
dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione o,
in genere, da reato di terza persona (lett a), quando, dopo la sentenza, ne sia
stata pronunciata un’altra, con essa inconciliabile (lett b) o quando esistano
fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo
processo (lett c).
Infine, per la lett d)
dell’art 299 CPP, ha luogo revisione di una sentenza cresciuta in giudicato
quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione
del 4.11.1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto
mediante una revisione.
In concreto, con evidenza,
l’istante, non soltanto non dimostra, ma nemmeno allega l’esistenza di uno dei
casi di revisione previsti dall’art 299 CPP.
L’istanza
è, pertanto, irricevibile
E. Vista la particolarità della fattispecie, appare
opportuno soprassedere al prelievo di tasse o spese di giustizia.
Per
questi motivi,
visto
sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso/l’istanza sono irricevibili.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.
Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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