17.2008.66
Furto con scasso. Ricettazione di armi. Confisca. Commisurazione della pena
30 dicembre 2008Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2008.66
Data decisione, Autorità:
30.12.2008, CCRP
Titolo:
Furto con scasso. Ricettazione di armi. Confisca. Commisurazione della pena
CONFISCA DI VALORI PATRIMONIALI
FURTO
RICETTAZIONE
art. 288 CPP-TI
art. 288 let. a CPP-TI
art. 288 let. c CPP-TI
art. 69 CPS
art. 139 CPS
art. 160 CPS
art. 33 LARM
art. 34 LARM
Incarto n.
17.2008.66
Lugano
30 dicembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3
novembre 2008
RI 1
nato
il 30.5.1966, a , attinente di , residente in , tecnico informatico ore senza
occupazione, celibe
(patrocinato dall’ PA 1 )
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10
settembre 2008 dalla Corte delle Assise criminali ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto A. Con sentenza 10 settembre 2008, la Corte delle assise criminali ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
- ripetuto
furto aggravato per avere, agendo per mestiere, nel periodo 29 agosto-29
ottobre 2007, commesso 32 furti in diverse località ticinesi e di altri
cantoni;
- ripetuta
ricettazione aggravata, per avere, in 6 circostanze, nel periodo 30 giugno-29
ottobre 2007, lasciato depositare presso il box di __________ parte della
refurtiva di furti commessi da terze persone;
- ripetuto
danneggiamento per avere, in occasione dei furti di cui ai punti da 1.8 a 1.25, da 1.30 a 1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’atto di accusa, deteriorato con gli attrezzi
da scasso cose altrui;
- ripetuta
violazione di domicilio commessa in occasione dei furti di cui ai punti 1.8,
1.9, 1.11-1.19, 1.21-1.25, 1.30-1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’atto di
accusa;
- ripetuta
violazione della LF sulle armi, accessori di armi e munizioni per avere, senza
essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’acquisto e del relativo
porto d’armi, detenuto la pistola PKK Walther cal 7.65 e relative munizioni
Per
questi reati, RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi.
Inoltre, la Corte ha ordinato il ritiro della licenza di condurre per la durata
di 2 anni.
B. Di
seguito si riportano i fatti alla base del giudizio che, qui, interessano.
RI 1, in aula (in precedenza, egli si era avvalso del diritto di non rispondere), ha ammesso di essere
l’autore dei furti avvenuti nei cantoni di __________ indicati nell’AA. Nel
dettaglio, ha ammesso di essere l’autore dei furti di cui ai punti da 1.30 a 1.42, 1.47 e 1.48.
A questi
furti, peraltro, lo legavano tracce di DNA.
A
proposito delle ammissioni di RI 1, la Corte ha rilevato di non essersi “fatta
trarre in inganno” e di avere “compreso la strategia dell’accusato che
si è degnato di fornire la sua versione dei fatti solo dopo avere potuto
prendere conoscenza delle prove di cui disponevano gli inquirenti contro di
lui” precisando come vada ridimensionato lo sforzo collaborativo
dell’imputato che “ha ammesso la paternità sostanzialmente solo di quei
furti sul luogo dei quali erano state trovate tracce del suo DNA (punti 1.30,
1.35, 1.37 e 1.42) o collegabili a questi ultimi in quanto avvenuti nelle
stesse circostanze di tempo, di luogo e di esecuzione (punti 1.31, 1.32, 1.33,
1.34, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41). (sentenza pag 40 consid 6.2).
RI 1 ha, invece, negato di essere l’autore degli altri furti che gli venivano imputati.
Riguardo
le ipotesi di furto il cui addebito a RI 1 era sostenuto soltanto dal
ritrovamento della refurtiva nel box di __________ , la Corte, considerando accertato che l’imputato aveva consentito che in quel box – del quale era
titolare del diritto d’uso - venissero occultati oggetti provento di furti
commessi da terze persone (rimaste non identificate), lo ha ritenuto autore
colpevole di ricettazione (imputazione prospettatagli al dibattimento in
alternativa a quella di furto per i casi di cui ai punti 1.2, 1.5, 1.7, 1.27,
1.28 e 1.43 dell’AA).
La Corte ha, poi, prosciolto RI 1 dalle seguenti imputazioni:
- di furto
ai danni del PC 25 (punto 1.1. dell’AA) in assenza di sufficienti elementi a
carico (sentenza pag 41 e 42 consid 6.2.1.1.);
- di furto
ai danni della PC 2 (punto 1.2. dell’AA), le prove raccolte non potendo essere
considerate decisive, ma, in relazione a tale episodio, lo ha considerato
colpevole di ricettazione per la giacca – ritenuta dalla Corte provento di tale
furto - ritrovata nella sua vettura (sentenza pag 42 e 43 consid 6.2.1.2);
- del furto
di cui ai punti 1.3 e 1.4. dell’AA che trattano, entrambi, di un unico episodio
di furto ai danni del PC 10 di Pregassona, in assenza di elementi a carico
(sentenza pag 44 e 45 consid 6.2.1.3.);
- di furto
ai danni della stazione di servizio __________ (punto 1.5. dell’AA) in assenza
di sufficienti elementi a carico, ritenuto che nei suoi confronti ha
considerato realizzato il reato di ricettazione per le sigarette (valore
complessivo fr 429.-) provento di questo furto e ritrovate nel box di __________
(sentenza pag 45 e 46 consid 6.2.1.4.);
- di furto
ai danni di un privato a __________ (punto 1.6. dell’AA) ritenuto che
l’accertamento riguardo all’impronta trovata sui luoghi non poteva essere
considerato decisivo (sentenza pag 46 e 47 consid 6.2.1.5);
- di furto
ai danni del __________ (punto 1.7. dell’AA) mentre, in relazione a questo
episodio, è stato ritenuto colpevole di ricettazione di oggetti rubati per un
valore di almeno fr 5.990.-(sentenza pag 47 e 48 consid 6.2.1.6).
La Corte ha, invece, ritenuto RI 1 autore colpevole dei furti indicati ai punti 1.8 a 1.17 nonché di quelli elencati ai punti 1.18 a 1.25 dell’AA.
La Corte ha, invece, prosciolto RI 1 dall’imputazione di cui al punto 1.19 AA poiché “la
parte lesa risulta essere la società amministratrice dell’immobile violato, la
quale non ha locali propri all’interno dell’edificio” e da ciò “discende
che non può essere stato commesso alcun furto a suo danno” (sentenza pag
56).
Infine, la Corte ha prosciolto RI 1 dall’imputazione di cui ai punti 1.26 (tentato furto) e 1.27 (furto)
dell’AA. Trattasi di azioni messe in atto, sempre nella notte tra il 26 e il 27
ottobre 2007, sempre a __________ (1.26 e 1.27 AA).
Per il
primo, la Corte ha considerato che “non vi sono riscontri oggettivi che
colleghino l’accusato a tale reato, se non la data del furto ed una certa
vicinanza del luogo colpito rispetto agli altri” (sentenza pag 56).
Per il
secondo, la Corte non ha trovato “elementi sufficienti per poter ritenere
con certezza RI 1 autore del furto”. Tuttavia, RI 1, “a fronte del
rinvenimento nel box in suo uso di parte della refurtiva” provento di
questo furto, è stato condannato per ricettazione per un valore di almeno fr
2040.- (sentenza pag 56).
C. Contro
la citata sentenza, il 10 settembre 2008, RI 1 ha presentato dichiarazione di ricorso che ha motivato con allegato presentato il 3 novembre 2008.
Nel suo
ricorso, RI 1 ha, dapprima, contestato di essere un “irriducibile del furto”
(così era stato definito dai giudici di prime cure) affermando che egli si è
arreso al fatto che egli non poteva fare altro che riprendere a rubare non
subito dopo la sua scarcerazione (avvenuta il 18 maggio 2007) ma più tardi,
quando dovette rendersi conto che, con i lavori che riusciva a trovare (tutti
al nero e malpagati), egli non sarebbe mai riuscito a far fronte ai suoi
debiti.
Riguardo
alla locazione del box – risalente a fine maggio 2007 – il ricorrente ribadisce
che – così come risulta in sentenza (punto 4.2.2. pag 26) – lui lo affittò
inizialmente soltanto quale favore per alcuni amici. Certo – continua il
ricorrente – lui sapeva che a questi amici il box serviva per nascondere della
refurtiva ma, almeno inizialmente, egli non voleva fare personalmente uso del
box a tale scopo.
Quando si
decise a ritornare alla vecchia attività – continua il ricorrente – lui pensò, onde
evitare problemi” di escludere il Ticino dai suoi interessi professionali.
E così fece. Infatti – precisa – iniziò con i furti soltanto nella notte tra il
29 e il 30 agosto 2007 ad __________ e, poi, continuò negli altri Cantoni della
Svizzera Interna indicati nell’AA commettendo un totale di 15 furti così come
ammesso in aula.
Il
ricorrente continua, poi, il suo esposto criticando la scelta degli inquirenti
di arrestarlo soltanto a fine ottobre 2007 e non in precedenza, quando, in
particolare, “egli era stato notato nei pressi del box di __________” nonostante,
a quel momento, già lo si sospettasse in relazione ai furti di cui ai punti
1.13 e 1.14 AA oppure ancora nei mesi successivi e conclude chiedendosi se
“la polizia ha ancora uno scopo preventivo oltre che punitivo e se le nostre
forze dell’ordine esistono effettivamente per tutelare la sicurezza dei
cittadini” (ricorso pag 5) e criticando l’opinione - secondo lui - espressa
dalla Corte che avrebbe approvato questo modo di procedere degli inquirenti
nella misura in cui, con le sue considerazioni sul pagamento della pena
pecuniaria con il peculio guadagnato in carcere, questa - o, meglio, il
Presidente in aula – avrebbe “tutelato la scelta della polizia di non
arrestare RI 1 immediatamente”, poiché, in sintesi, era “meglio
attendere che la lista dei reati si allungasse, cosî da tenerlo dietro alle
sbarre il più a lungo possibile” (ricorso pag 6)
Il
ricorrente prosegue, poi, il suo esposto rilevando come emerga correttamente
dalla sentenza che egli ha fatto uso della sua facoltà di non rispondere poiché
“non si fida più delle modalità di conduzione delle inchieste contro di lui
avviate dalla polizia ticinese in quanto la medesima ha ormai assunto la
tendenza ad addossargli irrimediabilmente una buona fetta dei furti irrisolti
commessi nel nostro Cantone, sulla base di indizi del tutto aleatori e spesso
confusi” (ricorso pag 7).
Dopo
essersi dilungato – inutilmente, in questa sede, visto che la Corte ha, per la maggior parte, condiviso la sua opinione – evidenziando gli “errori
commessi dalla polizia giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta” (ricorso pag
8-12), a pag 13 del suo allegato il ricorrente precisa di:
- ritenere
arbitrario l’accertamento dei fatti che ha portato la Corte a condannarlo per i furti di cui ai punti 1.8 – 1.25 e, quindi, di chiedere, per questi
e, per le violazioni di domicilio e i danneggiamenti ad essi collegati,
l’assoluzione;
- ritenere
contraria al diritto federale la condanna per ripetuta ricettazione aggravata
in relazione ai punti 1.2., 1.5, 1.7, 1.27, 1.28 e 1.43 dell’AA e, quindi, di
postulare, con l’annullamento del relativo dispositivo della sentenza di prime
cure, l’assoluzione;
- ritenere
contraria al diritto federale la condanna ex art 33 LArm e, quindi, di
postularne l’annullamento.
Da
ultimo, il ricorrente ha chiesto, in applicazione dell’art 165 CPP, la
restituzione dei suoi effetti personali non provento di reato che – a mente sua
– avrebbe dovuto essere ordinata d’ufficio dalla Corte di primo grado.
1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54
consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag.
168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371).
Per
motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata
né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria
anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF
132 I 13 consid. 5.1 pag. 17 ; 131
Fatti
I 217 consid. 2.1 pag. 219 ;129
I 8 consid. 2.1 pag. 9; 128
I 273 consid. 2.1 pag. 275; 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275
consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124
I 208 consid. 4a pag. 211).
2. furti
commessi a __________
a) La Corte ha, come detto, ritenuto RI 1 autore
colpevole dei furti indicati ai punti 1.8 a 1.17 nonché di quelli elencati ai punti 1.18 a 1.25 dell’AA.
Si
tratta, per la prima serie, dei furti perpetrati (o tentati: 1.10), nella notte
tra il 26 e il 27 ottobre 2007, ai danni di vari commerci e aziende siti a __________
, nell’edificio commerciale denominato Centro PC 6 e, per la seconda serie, dei
furti perpetrati, sempre la notte tra il 26 e il 27 ottobre 2007, a __________ , ai danni di diversi commerci.
Per la Corte, determinante per attribuire a RI 1 la paternità di tali furti, è stato “il
ritrovamento di alcuni cilindri nella sua vettura BMW al momento del fermo” poiché
– si legge sempre nella sentenza – si è potuto accertare che “almeno uno di
quelli trovati nell’automobile proviene da uno dei furti commessi durante la
razzia del 26/27 ottobre” (sentenza, pag 51 e 52, consid 6.2.1.7.c).
Spiegando
su quali emergenze istruttorie ha fondato tale suo accertamento, la Corte ha, dapprima, rilevato delle evidenti discrepanze fra i diversi atti istruttori,
relative in particolare al numero di cilindri ritrovati e al luogo del loro
ritrovamento.
In
particolare, la Corte ha sottolineato che, se nel rapporto di accertamento
tecnico-tracce di attrezzi su cilindri di serrature (SCI 6 allegato a
AI2.7) risulta che “nel corso della perquisizione venivano prelevati in
totale 22 parti di cilindri di serratura spezzati, 9 si trovavano sul pavimento
del garage del box mentre gli altri 12 erano custoditi in uno zaino rinvenuto
nel baule della vettura” (sentenza pag 52), già nella documentazione
fotografica (SCI7 sempre allegata al rapporto di inchiesta 21.4.2008, AI2.7.)
il numero dei cilindri ritrovati non è più così sicuro. In effetti, la Corte rileva che “sembrerebbe che la fotografia no 44 (…) sulla quale figurano 12 cilindri
si riferisca a cilindri ritrovati nella vettura, mentre la fotografia no 35
sulla quale appaiono 9 cilindri sia riferita a quelli trovati nel box.
Tuttavia, sulla fotografia no 13, pure – stando al rapporto SCI 6 – riferita ai
cilindri rinvenuti nel box, figurano 11 cilindri” (sentenza pag 52).
Dunque,
la documentazione fotografica e il rapporto sembrano contraddirsi sul numero
dei cilindri ritrovati (12 nella vettura + 9 nel box oppure 12 nella vettura +
11 nel box).
La Corte continua, poi, sottolineando come, dal verbale di sequestro 30.10.2007 (allegato
AI2.4), risulti una realtà ancora diversa poiché, secondo tale atto
istruttorio, di cilindri ne sono stati ritrovati complessivamente 23 (e non
22), di cui 12 nel box e 11 (di cui uno ancora stretto nella morsa di una pinza
serratubi ed uno ancora avvitato ad un estrattore artigianale) nella vettura.
Il
contenuto del verbale di sequestro (12 cilindri nel box + 11 cilindri
nell’autovettura) – continua la Corte – “parrebbe essere confermato dalla
documentazione fotografica, in particolare dalla fotografia no 34 che raffigura
i due cilindri ancora stretti nella morsa degli attrezzi utilizzati per lo
strappo, dalla fotografia no 35 che ritrae 9 cilindri (verosimilmente quelli
trovati nella BMW) e dalla fotografia no 44 che mostra 12 cilindri
(verosimilmente quelli rinvenuti nel box). Tuttavia, come visto, dalla
fotografia no 13 si può invece vedere che i cilindri rinvenuti nel box,
contrariamente a quanto risulta dal rapporto di cui all’allegato SCI 6 ma anche
dal verbale di sequestro 30.10.2007 e dalle altre fotografie sono 11”(sentenza pag 52).
Ciò
rilevato, la Corte continua affermando di avere potuto accertare che “questa
palese discrepanza è in realtà da ascrivere ad un banale errore commesso dalla
polizia scientifica nel riporto dei dati” (sentenza pag 52 in fine).
Poi,
senza dire più nulla del “banale errore”, la Corte continua rilevando che due delle parti lese dei furti di quella notte di ottobre hanno
consegnato agli inquirenti due chiavi. Di queste, quella fornita dalla PC 15
(punto 1.14 AA) è risultata compatibile con il cilindro no 10 e quella
consegnata dalla PC 7 (punto 1.9. AA) con il cilindro no 18 (sentenza pag 53).
Ora –
continua la Corte – sebbene dal rapporto SCI 6 non risulti con chiarezza dove
sia stato ritrovato il cilindro no10 (se nella vettura o nel box), non v’è
dubbio che almeno il cilindro no 18 è stato ritrovato nella vettura
dell’accusato”
Pertanto,
ciò ritenuto e considerato che RI 1, in aula, ha ammesso che i cilindri trovati
nella sua vettura sono quelli da lui strappati (anche se ha detto che ciò era
stato fatto in furti commessi nella Svizzera Interna, cfr verb dib pag 6) e
considerato, ancora, che “tutti i cilindri rinvenuti sia nel box che nella
vettura dell’accusato, tranne quello ancora attaccato all’estrattore,
presentavano tracce compatibili con quelle lasciate dalla pinza serratubi sul
cilindro ancora stretto nella sua morsa”, la Corte ha “raggiunto il convincimento che RI 1 è l’autore del furto di cui al punto 1.9
dell’AA e, pertanto, degli altri furti commessi nelle stesse circostanze di
tempo (26/27 ottobre 2007), di luogo (stesso immobile) e di esecuzione (strappo
del cilindro), tanto più che l’accusato ha riferito di avere sempre agito da
solo. Egli è quindi stato condannato per tutti i furti di cui ai punti 1.8 a 1.17 dell’AA” (sentenza pag 53).
b) Secondo il ricorrente, la Corte è caduta in arbitrio attribuendogli
la paternità dei furti di __________ poiché ha ritenuto, senza elementi
sufficienti e/o sulla base di elementi talmente discordanti e contradditori da
non poter essere ritenuti, che il cilindro n. 18 che veniva aperto da una
chiave consegnata dalla vittima del furto di cui al punto 1.9 AA, sia stato
ritrovato nel bagagliaio della sua vettura.
Su questo
tema, il ricorrente qualifica di “aberranti e scioccanti” le
affermazioni della Corte relative al rapporto della scientifica ed alla sua
forza probante, in particolare contesta l’affermazione secondo cui non sia
possibile, sulla scorta di quanto in atti, conoscere il numero esatto dei
cilindri ritrovati e la loro esatta ubicazione.
Queste
informazioni – prosegue il ricorrente – emergono con precisione dal verbale di
perquisizione e sequestro (documento mai contestato né dall’accusa né dalla
difesa) da cui emerge con chiarezza - contrariamente all’assunto della Corte –
che sono stati ritrovati complessivamente 23 cilindri, e meglio:
- 12
cilindri ritrovati sul pavimento del box
- 11
cilindri nella vettura, in uno zainetto che conteneva 9 cilindri e 2 attrezzi
contenenti ciascuno 1 cilindro oltre ad alcune placche metalliche
copricilindro.
Questi
dati – prosegue il ricorrente – sono confermati dalle foto della polizia
scientifica.
In
particolare, dalla foto n. 5 (recte: in realtà, è la foto no 13) in cui si
possono contare senza difficoltà almeno 11 cilindri di cui alcuni parzialmente
nascosti da un sacco della spazzatura, il dodicesimo rimanendo – secondo il
ricorrente – coperto dal sacco e dalle foto no 34 e 35 che raffigurano, la
prima, i due attrezzi con i cilindri e la seconda 9 cilindri insieme alle
placche copricilindro, ovverossia “l’esatto contenuto dello zainetto marca
Nike di RI 1” ritrovato all’interno della sua vettura.
Il
ricorrente precisa che la Corte ha arbitrariamente sostenuto che dalla foto no
5 (recte: in realtà, è sempre la foto no 13) si evince che i cilindri ritrovati
sul pavimento del box siano soltanto 11 “dal momento che i medesimi
risultano anche coperti da una placca metallica copri cilindro e da un sacco
della spazzatura, col risultato che il dodicesimo cilindro è con ogni
probabilità coperto da questi ultimi” e rileva che “in ogni caso, è il
verbale di perquisizione e sequestro a confermarci che i cilindri sul pavimento
del box sono 12”. Ad ulteriore conferma della sua tesi – aggiunge il
ricorrente – c’è la fotografia 52 (recte: in realtà è la foto no 44) “che
non può che corrispondere ai 12 cilindri rinvenuti sul pavimento del box” (ricorso
pag 16)
Ciò
detto, il ricorrente continua affermando come la polizia scientifica abbia di
fatto scambiato le fotografie ed abbia, erroneamente, attribuito le foto 34
(che ritrae i due attrezzi con ancora i 2 cilindri inseriti) e 44 (12 cilindri
fotografati da soli) ai cilindri ritrovati nella BMW di RI 1 mentre ha
attribuito la foto no 35 ( 9 cilindri con i pezzi di metallo spezzati) al
pavimento del garage
A
comprova dell’errore in cui sarebbe incorsa la polizia scientifica
nell’attribuire i cilindri alla vettura o al box, il ricorrente rileva ancora
come il pezzo di metallo visibile sulla foto no 5 (recte: in realtà, è sempre
la foto no 13) - che ritrae 11 cilindri sul pavimento del box e che è stata
affiancata alla foto no 35 - non corrisponde in alcun modo ai pezzi di metallo
della foto n. 35.
Quindi –
prosegue il ricorrente – i cilindri che la polizia scientifica ha considerato
come presenti nel veicolo di RI 1, cioè quelli da 10 a 21 compreso, sono, in realtà, i cilindri che sono stati ritrovati sul pavimento del box di
__________ .
Il
ricorrente continua affermando che “la Corte pare essersi accorta di
questo manifesto scambio di fotografie eseguito da parte della polizia
scientifica (cfr lett c quarto e quinto paragrafo) e infatti reputa che la
scientifica abbia mal riportato i dati” ma, però, non si è accorta che “tale
errato riporto di dati dovuto allo scambio delle fotografie ha condotto pure ad
un evidente scambio di cilindri”.
Avvalora
questa tesi – sempre secondo il ricorrente – il fatto che il cilindro n. 3
utilizzato per la comparazione delle tracce della pinza serratubi era il
cilindro originariamente stretto dalla stessa pinza e trovato nel veicolo di RI
1.
Da ciò
discende che i cilindri trovati nella BMW sono i cilindri da 1 a 9 (infatti, sono 9 come da verbale) mentre quelli trovati nel box sono i cilindri con i numeri da
10 a 21.
Dunque –
continua il ricorrente – i cilindri no. 10 e 18, aperti dalle chiavi consegnate
da 2 vittime dei furti, non si trovavano nel veicolo di RI 1 ma nel box.
Ad
ulteriore riprova della confusione degli inquirenti nell’esaminare e valutare
le emergenze istruttorie, il ricorrente cita uno stralcio del rapporto della
polizia scientifica evidenziandone gli errori e le confusioni per arrivare a
concludere che esso (SCI 6) “è talmente infarcito di errori da non potere
più all’evidenza essere utilizzata come prova” (ricorso pag 18).
Da queste
considerazioni – conclude su questo punto il ricorrente - si evince come sia
sulla base di un apprezzamento manifestamente erroneo dei fatti che la Corte ha attribuito a RI 1 la paternità del furto 1.9. e, di conseguenza, di tutti gli altri
compiuti nello stesso immobile.
Il
ricorrente aggiunge, poi, sempre in relazione alla condanna per i furti
avvenuti a __________ che “neppure l’analogia delle tracce lasciate dalla
pinza serratubi può assurgere a prova che i furti sono stati commessi da RI 1, a maggior ragione se appena si considera che, come chiarito in aula, (…) la stessa pinza serratubi
era usata anche dagli altri utilizzatori del box” (ricorso pag 19)
c) Dal verbale
di perquisizione e sequestro (allegato AI2.4) risulta che, al momento del fermo
di RI 1, sono stati ritrovati e sequestrati 23 cilindri.
Di
questi, 12 sono stati ritrovati sul pavimento del box/garage e 11 (9 “liberi” e
Considerandi
2.
ancora inseriti negli attrezzi con cui erano stati estratti dalla loro sede
originale) sono stati ritrovati in uno zainetto Nike, nel baule della BMW in
uso a RI 1. Sempre nello zainetto, sono state ritrovate alcune placche
copricilindro per porte, guanti in lattice, 3 cacciaviti e 1 scalpello.
Il verbale
di sequestro non è stato contestato.
Esso
attesta, dunque, validamente il risultato concreto della perquisizione
effettuata e del successivo sequestro.
Così come
sostiene il ricorrente, le fotografie scattate dalla polizia scientifica
confermano il contenuto del verbale di perquisizione e sequestro.
In
effetti, a confermarlo sono, in particolare:
- la foto
no 13 (dal ricorrente erroneamente indicata come 5) scattata nel garage di __________
che ritrae chiaramente 12 cilindri ed una placchetta di metallo posati sul
pavimento. Due di quei 12 cilindri sono parzialmente coperti da un sacco della
spazzatura (di uno di questi due – coperto, oltre che dal sacco, dalla placca
di metallo - si intravvede soltanto il bordo della base circolare).
- la foto
no 44 che ritrae 12 cilindri, interamente liberi e che, evidentemente, sono gli
stessi della foto no 13;
- la foto
no 35 che ritrae 9 cilindri e alcune placche copricilindro per porte;
- la foto
34.
che ritrae una pinza serratubi con cilindro spaccato e un estrattore
artigianale con cilindro spaccato.
Nel suo
rapporto 11.4.2008 (SCI.6), la polizia scientifica ha attribuito la foto no 35
al pavimento del box (“parti di cilindri, cartelle e rosette di serrature
rinvenute sul pavimento del garage/box a __________ ”).
Quest’attribuzione
è un evidente errore.
Quanto
figura sulla foto no 35 sono, evidentemente, gli oggetti che il verbale di
perquisizione e sequestro indica come contenuti (insieme ai guanti e ai
cacciaviti) nello zainetto ritrovato nella vettura.
Riprova
di questo – oltre all’evidenza secondo cui i cilindri ritrovati nel box sono
almeno 11 e non soltanto 9 (come risulterebbe dalla foto no 35) - è anche il
fatto che – così come rilevato dal ricorrente – la placchetta di metallo sulla
foto no 35 è visibilmente diversa da quella ritrovata sul pavimento del box e
ritratta nella foto no 13.
Altrettanto
errata è l’assimilazione da parte della polizia scientifica dei cilindri
raffigurati nella foto no 44 con quelli “rinvenuti nel baule della vettura RI
1.
e più precisamente nello zaino marca Nike” (rapporto pag 2).
La foto
no 44 raffigura, infatti, 12 cilindri liberi mentre il verbale di perquisizione
e sequestro indica che nello zaino sono stati rinvenuti 11 cilindri (e non 12)
di cui 9 “liberi” e 2 ancora inseriti negli attrezzi utilizzati per la loro
rimozione.
In
realtà, i 12 cilindri della foto no 44 sono i 12 ritrovati sul pavimento del
box di __________ , così come emerge dal verbale di perquisizione e illustrato
anche nella foto no 13.
Corretta
è, invece – contrariamente alla tesi ricorsuale – l’identificazione di quanto
rappresentato sulla foto no 34 (2 attrezzi con cilindri inseriti) con quanto
ritrovato nello zainetto nella BMW. E’ lì, infatti, che essi, sempre secondo il
verbale di perquisizione, sono stati ritrovati.
La
polizia ha, poi, proceduto alla numerazione dei cilindri.
In
quest’operazione, ha diviso i cilindri in due serie: da 1 a 9 e da 10 a 21 (allegato al SCI.6 dettagli delle tracce di scasso) identificando la prima serie
(composta di 9 cilindri) in quelli “rinvenuti sul pavimento del garage di __________
” e la seconda (composta di 12 cilindri) in quelli “rinvenuti nel baule
della vettura RI 1 nello zaino”.
Si tratta
di un’attribuzione erronea poiché come detto sul pavimento del box sono stati
rinvenuti 12 cilindri e non 9 mentre nella BMW ne sono ritrovati 11, di cui 9
“liberi” e 2 “prigionieri” e non 12 (cfr verbale perquisizione).
L’errore
è evidente anche perché a pag 1 del rapporto si legge “nel corso della
perquisizione venivano prelevati in totale 22 parti di cilindri (...) 9 si
trovavano sul pavimento del garage mentre 12 erano custoditi in uno zaino
rinvenuto nel baule della vettura”.
Ciò
ritenuto, non può che essere concluso che, in realtà, la serie da 1 a 9 è composta dai cilindri ritrovati nella vettura di RI 1 mentre la serie da 10 a 21 è composta dai cilindri ritrovati nel garage.
Da ciò
deriva con estrema evidenza che il cilindro no 18 è stato ritrovato sul
pavimento del box e non nella vettura.
Il
discorso per il cilindro no 10 è più complesso. Una volta, esso è attribuito
dalla polizia alla serie dei 12 cilindri (allegato SCI citato). Un’altra volta,
esso è attribuito dalla stessa polizia scientifica contemporaneamente alle due
serie (“i cilindri con la cifra da 1 a 10 sono stati assicurati nel garage/box mentre quelli da 10 a 21 nello zaino “)
Agli atti
non vi sono altri elementi che permettano di sciogliere il nodo dell’ubiquità
del cilindro no 10.
Forza è,
pertanto, concludere che a detto cilindro non può essere attribuita altra
ubicazione se non quella più favorevole all’accusato e, quindi, collocarlo,
insieme al no 18, sul pavimento del box di __________ .
Da ciò
discende che l’accertamento su cui la Corte ha fondato il giudizio di
colpevolezza di RI 1 in relazione ai furti di __________ – e, cioè, il
ritrovamento del cilindro 18 nella BMW – è in aperto contrasto con le emergenze
istruttorie correttamente interpretate ed è, perciò, arbitrario.
In
realtà, dalle emergenze istruttorie correttamente interpretate discende che
detto cilindro è stato ritrovato nel box di __________ .
Ritenuto
l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui tale box era utilizzato
anche da altri ladri (e non solo da RI 1) – accertamento incontestato e,
quindi, vincolante per questa Corte – il ritrovamento del cilindro nel box può,
al massimo, essere considerato un indizio a carico di RI 1. Ma si tratta –
sempre tenuto conto dell’accertamento appena citato – di un indizio
estremamente fragile e, comunque, da solo (ma nemmeno se associato alla
presenza di parte della refurtiva nel box) assolutamente insufficiente a
fondare un giudizio di colpevolezza.
Il
ricorso va, pertanto, su questo punto, accolto e RI 1 va assolto dalle
imputazioni di cui ai punti 1.8 -1.17 dell’AA.
3.
furti
commessi a __________
a) Quanto ai furti commessi a __________, la Corte ha, dapprima, rilevato che dall’accertamento della paternità di RI 1 per i furti di
__________ “discende che la traccia di scarpa rinvenuta sul luogo del furto
commesso ai danni della PC 3 (punto 1.17 dell’AA) non può che essere stata
lasciata dalle scarpe di RI 1, considerato che – per sua stessa ammissione –
egli ha sempre agito da solo”.
Pertanto
- ha concluso su questo punto la Corte – “la scarpa Nike Shox Turbo di
colore blu taglia 44 trovata nel box risulta quindi effettivamente appartenere
all’accusato” (sentenza pag 54).
Quindi – prosegue
la Corte – ritenuto come risulti agli accertamenti tecnici che “la traccia
trovata a __________ (1.17 AA) è stata lasciata dalla stessa scarpa
all’origine della traccia rinvenuta a __________ , sul luogo del furto
subito dalla Gafin SA (punto 1.24 AA)”, è evidente che RI 1 “ha
perpetrato anche tale furto e, con esso tutti quelli commessi nelle stesse circostanze
di luogo e di tempo (punti 1.18 e da 1.20 a 1.25 dell’AA) che non possono che essere attribuiti al medesimo autore” (sentenza pag 54).
La Corte ha, poi, rilevato come la sua conclusione circa la colpevolezza di RI 1 in relazione a tali furti fosse confortata dal ritrovamento, nel box di __________ , dell’intera
refurtiva del furto di cui al punto 1.22 AA e di parte della refurtiva del
furto di cui al punto 1.25 AA (sentenza pag 54 punto f).
b) Il ricorrente sostiene che, non essendo possibile attribuirgli la
paternità del furto di cui al punto 1.9, nemmeno è possibile attribuire a lui
l’impronta di scarpa rinvenuta sul luogo del furto 1.17 e corrispondente a
quella del furto 1.24.
A
comprova, il ricorrente sottolinea come l’impronta sia stata lasciata da una
scarpa taglia 44 mentre lui, così come evidenziato dalla Corte, calza scarpe no
43.
Tuttavia
– continua il ricorrente - quand’anche la “prova del cilindro n. 18
conducesse a RI 1 quale autore del furto di cui al punto 1.9 dell’AA, è con
rinnovato arbitrio nell’apprezzamento dei fatti che la Corte gli ha attribuito la paternità dei restanti furti” (ricorso pag 19). In effetti,
risulta dall’AA emesso il 19 agosto 2008 dall’allora PP (recte: procuratore
pubblico ) che, nella medesima notte e nel medesimo stabile, tale Andrea
Stevanovic ha commesso due furti ai danni delle stesse vittime di cui ai punti
1.12
e 1.13 dell’atto di accusa emesso contro RI 1 ma impossessandosi di
refurtiva differente (cfr ACC 102/2008/MV/ms che, ai punti 10.2 e 10.3 riporta
l’ammissione di Stevanovic). Ciò rilevato – puntualizza il ricorrente –
ritenuto che a’ mente della Corte di prime cure è “perfettamente plausibile
che due ladri non complici fra loro abbiano agito la medesima notte nel
medesimo stabile”, occorre ancora spiegare – ciò che non ha fatto la Corte – come mai “nella denegata ipotesi in cui RI 1 abbia commesso il furto di cui al
punto 1.9 e __________ due furti ammessi nei confronti delle stesse
ditte di cui ai punti 1.12 e 1.13 dell’AA, i restanti furti (fra cui l’1.17)
debbano forzatamente essere attribuiti a RI 1 e non a __________ ”
(ricorso pag 20).
Ritenuto
che tale spiegazione non è stata data, forza è ammettere che la traccia di
scarpa ritrovata nel luogo del furto 1.17 potrebbe anche appartenere a __________
.
Pertanto
– conclude il ricorrente – “non vi sono prove agli atti che possono
attribuire con certezza la paternità del furto 1.17 a RI 1, con la conseguenza che anche la serie di furti di cui ai punti 1.18 a 1.25 dell’AA, ricollegati a RI 1 proprio in virtù della traccia di scarpa compatibile
ritrovata sul luogo del furto 1.24, non possono essere attribuiti in nessun
caso al medesimo” (ricorso pag 20).
c) Sul
luogo del furto di cui al punto 1.24 dell’AA (furto subito dalla __________ ) è
stata ritrovata un’impronta di scarpa.
Secondo
la polizia scientifica (rapporto di accertamento tecnico-comparazione tracce di
scarpe 30.10.2007 SCI 3), l’orma ritrovata sul luogo di questo furto è identica
a quella ritrovata sui luoghi del furto 1.17. (furto subito da PC 3 di __________
.
La
polizia scientifica ha ritenuto che queste impronte sono state lasciate da una
Nike Shox Turbo no 44 che, sempre a detta della polizia scientifica, sarebbe “appartenente
a RI 1” (rapporto di accertamento tecnico-comparazione tracce di scarpe
30.10.2007
SCI 3 pag 2).
A
proposito “dell’appartenenza della scarpa” che ha lasciato le due impronte,
forza è rilevare che di scarpe Nike Shox Turbo no 44 non c’è traccia nel
verbale di perquisizione e sequestro (allegato all’AI2.4.).
A
quest’assenza non può – così come peraltro rettamente considerato dalla Corte –
ovviare né il rapporto di complemento 30.10.2007 (AI 2.2) né le foto no 20 e 21
di cui al SCI 7.
Non lo
possono – non soltanto perché un rapporto di complemento e una foto (che,
peraltro, non da alcuna indicazione sulla misura della scarpa), da soli, non
costituiscono un valido mezzo di prova – ma anche perché, visto l’accertamento
dei giudici di prime cure secondo cui il box era utilizzato anche da altre persone
dedite al furto (accertamento incontestato e, dunque, che lega questo Corte),
quand’anche si dovesse ammettere che c’è la prova del ritrovamento nel box di
tali scarpe, da ciò non sarebbe comunque possibile dedurre alcunché di
conclusivo in relazione a RI 1 (“a ciò aggiungasi che, stando alle
dichiarazioni di RI 1, il box veniva utilizzato da più persone, con il che non
si può escludere che le scarpe appartengano ad altri”. (sentenza consid
6.2.1.7
pag 51)
Ciò
detto, ribadito che nessun valido atto istruttorio attesta dove gli inquirenti
abbiano trovato la scarpa, l’affermazione della Corte “di non essere
riuscita a risalire alla sorte avuta da questa scarpa taglia 44” (sentenza consid 6.2.1.7.pag 51) va completata nel senso che nemmeno è possibile risalire
alla sua origine.
Ciò
detto, importante per il quesito sottoposto dal ricorrente a questa Corte è la
seguente considerazione dei giudici di prime cure:
“non
essendo la Corte riuscita a risalire alla sorte avuta da queste scarpe taglia
44, l’accertamento della scientifica non ha potuto essere considerato quale
prova inconfutabile della presenza dell’accusato sul luogo dei furti commessi a
__________ . Tanto più che è stato invece accertato che egli calza la taglia 43
(verb dib pag 9) (sentenza consid 6.2.1.7.pag 51)
Dunque,
la stessa Corte di prime cure ha concluso che l’impronta di scarpa rilevata sul
luogo del furto di cui al punto 1.17 e, poi, sul luogo del furto 1.24 AA, da
sola, non porta a RI 1.
Ciò detto,
caduto l’accertamento di paternità di RI 1 in relazione a tutti i furti di __________ e, in particolare, al furto 1.17, nulla più permette – quand’anche mai
lo avesse permesso – di attribuire l’impronta a RI 1.
Ritenuto,
poi, che agli atti non vi sono altri elementi probatori – o, perlomeno, la Corte di prime cure non ne ha trovati - sufficienti ad attribuire a RI 1 la paternità dei
furti di __________ – e, quindi, nemmeno quella del furto di cui al punto 1.17
– non è possibile dedurre alcunché in relazione a RI 1 dall’identità della
traccia rilevata a Breganzona (furto 1.24 AA) con la traccia ritrovata a __________
(1.17).
Pertanto,
è arbitrario l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui, ritenuto
come risulti dagli accertamenti tecnici che “la traccia trovata a __________
(1.17 AA) è stata lasciata dalla stessa scarpa all’origine della traccia
rinvenuta a __________ ”, è evidente che RI 1 “ha perpetrato
anche tale furto e, con esso tutti quelli commessi nelle stesse circostanze di
luogo e di tempo (punti 1.18 e da 1.20 a 1.25 dell’AA)” (sentenza pag 54).
Di
conseguenza, RI 1 deve essere assolto anche dalle imputazioni di furto di cui
ai punti da 1.18 a 1.25 dell’AA.
Da questa
assoluzione deriva, forzatamente, l’assoluzione di RI 1 dai reati di
danneggiamento e violazione di domicilio connessi a tali furti.
Da ultimo
e a titolo abbondanziale questa Corte non può non chiedersi con quali scarpe –
e meglio, con le scarpe di chi – la scientifica abbia comparato le tracce
trovate sui luoghi dei furti di cui ai punti 1.17 e 1.24 dell’AA poiché di
scarpe Nike Shox Turbo no 44 non c’è traccia né nel verbale di perquisizione e
sequestro né nell’elenco degli oggetti sequestrati e depositati sia presso la
scientifica che presso l’ufficio reperti (cfr AA pag 9 e seg).
A
ragione, il ricorrente ha rilevato che “l’eventuale proscioglimento di RI 1
dall’accusa di furto aggravato (…) porterà seco l’accusa di ricettazione
aggravata pure per i casi in cui della refurtiva relativa ai furti citati è
stata trovata nel box (..) punti 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22 e 1.25 dell’AA”
(ricorso pag 22).
In
effetti, ritenuto che il presidente della Corte di prime cure ha prospettato
l’imputazione subordinata di ricettazione anche per tali ipotesi accusatorie
(cfr sentenza pag 11), la condanna di RI 1 per tale reato anche in relazione ai
punti 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22 e 1.25 dell’AA va pronunciata.
4.
ricettazione
a) Va detto che i giudici di prime cure non si sono dilungati nel
motivare la condanna per ricettazione: pertanto, i fatti e le ragioni della
loro qualifica in prima sede hanno dovuto essere cercati ed individuati qua e
là nella sentenza.
In
sostanza, la Corte di prime cure ha accertato che RI 1 ha chiesto ad un amico – tale __________ - di fungere da prestanome per la locazione di un
box/garage a __________ (cfr sentenza pag 25 che riporta le dichiarazioni rese
da __________ e di un’amica di RI 1) e poi che tale box è stato utilizzato da RI
1.
e da terze persone – di cui l’imputato non ha voluto rivelare l’identità –
quale deposito di refurtiva.
La Corte di prime cure ha, poi, continuato affermando di avere ritenuto “decisiva (…)
l’ammissione dell’accusato secondo cui il box fungeva da deposito per la
refurtiva di furti commessi da lui e dalle altre persone che vi avevano
accesso” (sentenza consid 4.2.2 pag 27)
Più oltre
(sentenza consid 6.2. pag 40), la Corte ha rilevato che “per tutte le
ipotesi di furto sostenute solo dal ritrovamento della refurtiva nel box”,
in aula, è stata prospettata l’imputazione subordinata di ricettazione
aggravata.
RI 1 si è
– secondo la Corte di prime cure – reso colpevole di tale reato “avendo
consentito – facendo tra l’altro varie copie delle chiavi – che nel box del
quale era titolare del diritto d’uso venissero occultati oggetti provento di
furti commessi da terze persone delle quali non ha voluto fornire i nomi.
Per il
resto, la Corte ha precisato che, “frequentando prevalentemente persone del
suo ambiente”, RI 1 non ha nemmeno preteso di non essere stato al corrente
dell’illecita provenienza delle merci trovate nel box.
b) Il ricorrente sostiene che la sua condanna per ricettazione deriva
da un’errata applicazione del diritto federale poiché, a suo dire, la
giurisprudenza e la dottrina più eminente affermano “che non è sufficiente
permettere che della merce sia depositata in un luogo più o meno nascosto bensì
è necessario che il ritrovamento della refurtiva sia reso più difficoltoso
almeno temporaneamente oppure sia nascosta in un luogo dove nessuno penserebbe
di trovarla” (ricorso pag 23).
Ora –
sostiene il ricorrente - ciò non era il caso in concreto ritenuto come la
polizia ticinese sapesse sin dal mese di agosto 2007 sia dell’esistenza che
dell’utilizzo del box di __________ .
Inoltre –
continua il ricorrente – egli altro non ha fatto che “tollerare che gli
altri possessori del box (essi avevano infatti tutti le chiavi per accedervi)
vi depositassero della refurtiva” e pertanto egli “non ha tenuto
comportamento attivo alcuno che possa giustificare la commissione del reato di ricettazione”
(ricorso pag 24)
c) Per l’art 160 CP, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno,
occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un
terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva
sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.
L’occultamento
– unica ipotesi che entra in considerazione nel caso concreto – consiste nel
rendere impossibile o più difficile, perlomeno temporaneamente, la scoperta
della cosa (DTF 90 IV 14 consid 2 pag 17).
Secondo
la giurisprudenza e la dottrina, perché ci sia occultamento ai sensi dell’art
160.
CP, non è sufficiente che l’autore – che non ha una posizione di garante -
rimanga passivo, cioè che semplicemente taccia o ometta di indicare alle
autorità il luogo in cui la cosa si trova. Necessario è che l’autore abbia un
comportamento attivo (DTF 76 IV 188 consid 2b, 86 IV 220; 106 IV 277; STF non
pubbl. del 3.11.2003 6S.324/2003; B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
pag 415; Andreas Donatsch, Strafrecht III, pag 298; G. Stratenwerth, W.
Wohlers, Handkommentar, pag 467; Trechsel et al., Praxiskommentar, ad art 160
nota 11; C. Favre, M. Pellet, P. Stoudmann, Code pénal annoté, ad art 160 nota
1.
; P. Weissenberger, BK., 2° ed., ad art. 160 nota 49 e 51).
In concreto,
per quanto interessa il reato di ricettazione, la Corte di prime cure ha accertato che RI 1 ha chiesto ad un amico – tale __________ - di
fungere da prestanome per la locazione di un box/garage a __________ (cfr
sentenza pag 25 che riporta le dichiarazioni rese da __________ e da un’amica
di RI 1).
A questo __________
, RI 1 disse di necessitare di un garage per mettervi la sua vettura ma che
lui, a causa dei suoi precedenti penali, avrebbe avuto difficoltà ad ottenerlo.
In
sentenza, sono, poi, state riportate le seguenti dichiarazioni:
- “in
aula, RI 1 ha ammesso che terze persone, delle quali si è rifiutato di fornire
i nomi, gli avevano chiesto di affittare per loro conto un box alfine di
parcheggiarvi una vettura”
- “in
seguito, ha poi ammesso che il box veniva utilizzato da lui e dalle altre
persone che vi avevano accesso come deposito per la refurtiva
- “ ha
confermato che gli era stata consegnata un’unica chiave della quale sono stati
realizzati dei doppioni (per quanto di sua conoscenza, 4 o 5, di cui 1 o 2 da
lui personalmente)
- “ha
inoltre affermato di poter dimostrare che il box non veniva utilizzato solo da
lui rilevando che su di un berretto rinvenuto al suo interno è stata trovata –
peraltro nell’ambito di un’altra inchiesta – una
traccia di DNA appartenente ad un terzo” (sentenza consid 4.2.2 pag 26)
Dopo
l’elencazione di queste dichiarazioni, la Corte di prime cure ha continuato affermando di avere ritenuto “decisiva (…) l’ammissione dell’accusato secondo
cui il box fungeva da deposito per la refurtiva di furti commessi da lui e
dalle altre persone che vi avevano accesso” (sentenza consid 4.2.2 pag 27)
Dunque,
la sentenza impugnata ha accertato che è stato RI 1 a chiedere a __________ di fungere da prestanome per la locazione del box e che questo box è, poi,
stato utilizzato da RI 1 e da terze persone quale deposito di refurtiva.
La Corte di prime cure non ha, invece, accertato se RI 1 decise da solo di procurarsi un
nascondiglio per la refurtiva e soltanto in seguito, una volta procuratosi il
box con l’aiuto di __________ , decise di concederne l’uso anche a terzi o se,
invece, a decidere di procurarsi il nascondiglio affittando il box furono RI 1
e queste terze persone insieme. Non è stato, quindi, accertato se RI 1 fosse,
all’inizio, l’unico possessore del box o se, invece, come sostenuto dal
ricorso, sin dall’inizio, ci fossero più co-possessori (ricorso pag 26).
Pertanto,
questo accertamento lacunoso impone che venga ritenuta l’ipotesi più favorevole
all’accusato, cioè quella secondo cui la decisione di procurarsi un
nascondiglio per la refurtiva venne presa da lui e dai fantomatici altri ladri
insieme e, quindi, sin dall’inizio, fossero tutti co-possessori del box.
Questo
non aiuta, però, il ricorrente nella misura in cui, anche in quest’ipotesi di
fatto, a lui può, comunque, essere imputato un comportamento attivo. E’ stato RI
1, infatti, a contattare __________ e a convincerlo a fungere da prestanome
per il contratto di locazione. E’, quindi, grazie a questo suo attivarsi che i
fantomatici altri ladri hanno potuto procurarsi un luogo in cui nascondere la
refurtiva.
Nemmeno
aiuta il ricorrente la tesi secondo cui non ci sarebbe ricettazione ai sensi
dell’art 160 CP poiché gli inquirenti sapevano del box e del suo utilizzo già a
partire da agosto 2007.
Il garage
– peraltro affittato formalmente da persona, per quel che qui risulta,
totalmente estranea ai fatti e non conosciuta dagli inquirenti – era certamente
un luogo atto ad occultare ai sensi dell’art 160 CP della refurtiva.
Sostenere
che non lo fosse più a partire da agosto 2007, perché gli inquirenti lo avevano
scoperto, è pretestuoso. Equivale a dire che un inganno non è astuto dal
momento che gli inquirenti hanno ricostruito gli elementi costitutivi dell’inganno.
Oppure dire che non c’è favoreggiamento perché gli inquirenti hanno comunque,
alla fine, catturato il delinquente che l’autore del favoreggiamento
nascondeva.
d) Quanto all’aggravante del mestiere per il reato di ricettazione, il
ricorrente sottolinea come la Corte abbia “omesso integralmente di spiegare
perché sarebbe data l’aggravante del mestiere nel caso concreto” (ricorso
pag 23)
e) Relativamente a tale aggravante, la Corte di prime cure si è limitata ad affermare che “le stesse riflessioni sulla professionalità dell’agire
delittuoso dell’accusato valgono per il reato di ricettazione (…) anche in
questo caso va quindi riconosciuta l’aggravante del mestiere” (sentenza
consid 7.2. pag 65).
Per
l’accertamento dei presupposti del mestiere di ricettazione, la Corte ha, dunque, semplicemente rinviato alle considerazioni espresse per motivare la sua
opinione secondo cui RI 1 ha fatto mestiere di furto. Al riguardo, la Corte ha ritenuto accertato che “RI 1 ha agito in modo ripetuto, sottraendo denaro
contante e refurtiva varia che, piazzata sul mercato della ricettazione, gli ha
garantito redditi costanti con i quali ha vissuto” (sentenza consid 7.1 pag
64).
f) La tesi ricorsuale è fondata.
La Corte non poteva, in effetti, estendere le considerazioni che le sono servite ad accertare il
mestiere in relazione ai furti ai reati di ricettazione senza alcun
accertamento specifico sui fatti.
In
particolare, manca – e questa mancanza è da sola determinante – l’accertamento
sulla questione a sapere se RI 1 ha tratto un guadagno dalle ricettazioni.
Nulla si
trova al proposito in sentenza. Nemmeno un cenno.
Pertanto,
già solo per questo motivo, il ricorso va accolto anche su questo punto e RI 1
va assolto dall’aggravante del mestiere in relazione ai reati di ricettazione.
g) Infine, il ricorrente ha sostenuto che non si può parlare di
ricettazione in merito alla giacca marca Specialized taglia XL di colore nero
ritrovata nella sua vettura poiché tale giacca non risulta fra gli oggetti
rubati nel furto di cui al punto 1.2. dell’AA: “ne discende che il medesimo
non può essere assolutamente condannato per la ricettazione di una giacca che
non ha rubato (recte: non è stata rubata)” (ricorso pag 25).
h) Su questa questione – già sollevata in aula dalla difesa – la Corte di prime cure ha tranciato affermando che la tesi difensiva contrasta con gli atti “in
particolare con quanto emerge dalla descrizione oggetti allegata alla denuncia”
e concludendo “sia che sia la sola questione della giacca appare del
tutto marginale nella valutazione complessiva e non ha avuto peso nella
commisurazione della pena” (sentenza consid 6.2.1.2 pag 43 e 44).
i) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di prime cure, nel
formulario “descrizioni oggetti” allegato alla denuncia del furto subito dalla PC
2.
non risulta denunciata come rubata nessuna giacca Specialized nera taglia XL
del valore di fr 105.- (ma soltanto una giacca rosso-nera Specialized XL di
tale valore).
La
deposizione 4.3.2008 di __________ non basta a concludere che la giacca
ritrovata nella BMW di RI 1 sia stata rubata presso la PC 2.
__________
, infatti, dopo che, insieme ad altri indumenti, gli venne mostrata la giacca,
ha detto che “trattasi di marche provenienti dal mio negozio (…) in merito all’abbigliamento
(giacche e guanti) entrambi i modelli sono da me venduti regolarmente, quindi
li riconosco”.
Dire “trattasi
di marche e modelli da me venduti regolarmente” non equivale a dire che si
tratta degli articoli che mi sono stati rubati.
In
assenza della prova che la giacca ritrovata nella BMW proveniva da un furto,
dunque, RI 1 va assolto dalla relativa imputazione di ricettazione.
5.
art
33.
LArm
a) Il
ricorrente sostiene che, condannandolo per violazione della legge federale
sulle armi, la Corte ha violato il diritto federale.
In
realtà, il ricorrente rimprovera alla Corte di prime cure di avere
arbitrariamente accertato che lui sapesse che nel box era stata depositata, fra
l’altro, una pistola e relative munizioni: egli sostiene, infatti, che “non
sapeva neppure che la pistola fosse stata lasciata nel box dall’autore del
relativo furto in quanto la medesima era conservata, come si evince dalla
fotografia no 16 del verbale di perquisizione e sequestro, all’interno di una
borsa” (ricorso pag 25) né aveva modo di supporre “che qualcuno degli
altri utilizzatori del box potesse avere la malsana idea di rubare una pistola”
(ricorso pag 26).
Del resto
– continua il ricorrente – non si capisce come la Corte sia arrivata a concludere il contrario: “né la Corte si premura di spiegare a partire da quali elementi giunge a tale conclusione” (ricorso pag 25).
Pertanto
– conclude il ricorrente – egli deve essere prosciolto da tale imputazione.
b) Stringata
è la motivazione data dalla Corte anche alla condanna di RI 1 ex art 33 LArm.
Infatti, in sentenza, al proposito, dopo la citazione di alcuni articoli della
LArm, si legge soltanto che “RI 1 è stato condannato per ricettazione
dell’arma la quale è stata rinvenuta – carica – nel box in suo uso” e che “avendo
preso in consegna dal ladro e conservato la pistola e le relative munizioni nel
box accessibile anche a terze persone, RI 1 ha violato i disposti della LArm.” (sentenza consid 7.4. pag 66).
c) Quanto
l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177
consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag.
252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c
pag. 77 con rinvii). Pertanto, le constatazioni del primo giudice relative al
foro interiore di un soggetto – cioè, ciò che la persona sapeva, si proponeva,
aveva l’intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha
agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono
essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo
per arbitrio (cfr., sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso per analogia, sempre sul piano federale:
Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª
edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,
in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).
d) In
relazione a questo reato, la sentenza ha accertato soltanto che la pistola è
stata rinvenuta nel box in uso a RI 1.
Nulla di
più.
Da questo
accertamento, la Corte ha dedotto che RI 1 “l’ha presa in consegna e
conservata” (sentenza consid 7.4. pag 66).
In
realtà, dall’esame congiunto del verbale di perquisizione e sequestro e dalla
foto no 16 (documentazione fotografica SCI 7) si evince che la pistola e le
relative munizioni sono state ritrovate nel box, in una borsa che conteneva
altri oggetti.
Nella
misura in cui la stessa Corte di prime cure ha accertato che il box era
utilizzato da altri ladri (che erano in possesso della relativa chiave) e nella
misura in cui, assolvendo RI 1 per il furto 1.28. dell’AA, la Corte di prime cure ha anche accertato che la pistola è stata rubata da uno di questi altri
ladri e non da RI 1 (accertamenti vincolanti per questa Corte), dedurre dalla
semplice presenza dell’arma nel box che l’accusato sapesse (o, anche, dovesse
presumere) che la pistola era lì è arbitrario.
Già
soltanto per questo, il ricorso va accolto anche su questo punto.
A titolo
abbondanziale si rileva come l’art 33 cpv 1 lett a LArm punisce con la
detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto aliena,
procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi,
parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi,
munizioni o elementi di munizioni.
Non è,
per contro, prevista, nell’ambito di questo articolo, la punibilità per la semplice
detenzione.
L’art 34
cpv 1 lett e LArm prevede, invece, l’arresto o la multa per chiunque, in
qualità di privato, non custodisce diligentemente (art 26 cpv 1 LArm) un’arma.
Quindi,
quand’anche fosse stato accertato che RI 1 sapeva che la pistola con le
munizioni era nella borsa nel box, egli avrebbe potuto essere condannato
soltanto per la contravvenzione ex art 34 cpv 1 lett e LArm e non per
l’infrazione di cui all’art. 33 della stessa legge.
6.
Concludendo, in esito a quanto sopra, i dispositivi di condanna della
sentenza impugnata vanno modificati come segue.
Il
Dispositivo
dispositivo no 1.1. della sentenza va, perciò, parzialmente annullato e
riformato nel senso che RI 1 è autore colpevole di ripetuto furto aggravato,
commesso, agendo per mestiere, in 15 occasioni, in diverse località della
Svizzera interna, nel periodo dal 29 agosto fino al 29 ottobre 2007, per un
valore complessivo di fr 69.751.-.
RI 1 è
prosciolto dall’imputazione di furto aggravato di cui ai punti da 1.8 a 1.25 dell’atto di accusa.
Parimenti,
vanno parzialmente annullati e riformati i dispositivi no 1.3 e 1.4. nel senso
che:
- RI 1 è
autore colpevole di ripetuto danneggiamento per avere, in occasione dei furti
di cui ai punti 1.30-1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’atto di accusa,
intenzionalmente danneggiato cose altrui.
RI 1 è,
invece, prosciolto dall’imputazione di danneggiamento in relazione ai furti da 1.8 a 1.25 dell’atto di accusa.
- RI 1 è
autore colpevole di ripetuta violazione di domicilio per essersi i indebitamente
introdotto nei luoghi di cui ai furti da 1.30 a 1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’AA.
RI 1 è,
invece, prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio in relazione ai
punti 1.8, 1.9, da 1.11 a 1.19 e da 1.21 a 1.25 dell’AA.
Va, poi,
modificato il dispositivo 1.2. della sentenza impugnata nel senso che RI 1 è
condannato per ricettazione ripetuta, per avere, nelle circostanze di cui ai
punti 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.43, occultato
cose che sapeva o doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato
contro il patrimonio, per un valore complessivo di fr 25.398,50.
Egli è,
invece, assolto dall’accusa di ricettazione in relazione al furto di cui al
punto 1.2 dell’AA e dall’aggravante del mestiere per il reato di ricettazione.
Va, infine,
annullato il dispositivo 1.5. della sentenza impugnata e RI 1 va assolto per il
reato ex art 33 LArm.
7. commisurazione
della pena
a) Nella
commisurazione della pena, la Corte di prime cure ha dapprima considerato la
lunga lista di precedenti che sono valsi a RI 1 20 anni e 10 mesi di carcere
effettivo. Poi ha considerato che RI 1 ha, negli anni, “affinato la tecnica” dimostrando “di sapere adottare tutti quegli accorgimenti, che
impediscono il rilevamento di tracce che consentono di risalire facilmente a
lui”. Poi ha considerato che il condannato ha “tessuto una rete di
contatti malavitosi che gli permettono di immettere facilmente sul mercato gli
oggetti rubati “ e che ha dimostrato “di poter disporre di cifre importanti
che gli consentono di vivere ben al di sopra della media”. Continuando
nell’esposizione degli elementi utilizzati per valutare la colpa di RI 1, la Corte ha precisato di avere considerato la “prognosi a dir poco infausta” (il
condannato sarebbe un “irriducibile”), l’importante numero di reati
commessi nell’arco di tempo considerato dall’AA e l’ammontare della refurtiva
(oltre fr 100.000.-).
Riguardo
l’elemento-collaborazione, la Corte ha rilevato che RI 1 non ha collaborato con
gli inquirenti ed ha sottolineato come “le sue ammissioni, peraltro assai
scarne ed inconsistenti in punto all’accertamento della verità, sono avvenute
solo in aula e, quindi, vanno considerate tardive”. Tuttavia, la Corte ha precisato che “il diritto di tacere e di mentire è garantito dalla Costituzione
e, di conseguenza, per tale atteggiamento la Corte non ha operato aggravi di colpa a carico dell’accusato.” . Comunque - ha concluso la Corte su questo punto – “è appena il caso di rilevare che dalla totale assenza di
collaborazione l’accusato non può trarre sconti di pena”.
Elementi
a favore del condannato, la Corte di prime cure non ne ha trovati se non delle
generiche “difficoltà avute da giovane”. Al proposito, la Corte ha puntualizzato che”pur con tutti gli sforzi di immaginazione, di clemenza, di
generosità, di magnanimità RI 1 per il suo agire, per il suo essere, per il suo
passato e per le sue prospettive future, non gode di nessunissimo motivo di
attenuazione della colpa”.
Concludendo,
la Corte ha inflitto a RI 1 la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi (sentenza pag
consid 8 pag 66-69).
b) Riguardo
la pena, il ricorrente ha contestato le considerazioni dei giudici di prime
cure riguardo la sua mancata collaborazione con gli inquirenti sottolineando
come egli abbia avuto buoni motivi per non collaborare con la polizia e
rilevando di non capire come la Corte di prime cure abbia considerato la sua
confessione in aula tardiva e, soprattutto, incompleta. La sua passata
esperienza lo legittima a non parlare con la polizia e non gli si può
rimproverare di non avere ammesso reati imputatigli ingiustamente.
Egli
conclude chiedendo di essere condannato ad una pena detentiva di 18 mesi.
c) RI 1
deve rispondere di 15 furti commessi per mestiere (valore denunciato della
refurtiva: fr 69.751.-), 14 danneggiamenti e violazioni di domicilio nonché di
11 episodi di ricettazione per un valore complessivo di fr 25.398,50.
Tenendo
conto della pesante recidiva e della prognosi certamente poco felice, nonché di
tutti gli altri elementi pertinentemente sottolineati – pur se, a volte,
enfatizzati - dalla Corte di prime cure, ma anche tenuto conto a suo favore
che, quand’anche soltanto in aula, RI 1 ha confessato di avere commesso i reati per cui è stato riconosciuto colpevole, adeguata alla sua colpa appare la
pena detentiva di due anni e sei mesi.
Questa
pena è da scontare interamente nella misura in cui non sono dati i presupposti
per una sua sospensione parziale (art 43 CP).
Pertanto,
il dispositivo 3.1. della sentenza impugnata è riformato nel senso che RI 1 è
condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
8. confisca
a) La Corte di prime cure ha confiscato tutto quanto in sequestro rilevando come ”saggiamente”
la Difesa non si sia opposta visto che “trattasi di oggetti che sono
serviti alla commissione dei reati o che ne sono il provento” (sentenza
consid 10 pag 70).
b) Il ricorrente,
sostenendo che la Corte di prime cure avrebbe dovuto d’ufficio ordinare il
dissequestro degli oggetti che poteva desumere non essere provento o oggetto di
reato, ha chiesto il dissequestro di una serie di oggetti definiti “effetti
personali”.
c) La Corte di prime cure ha accertato che le “ disponibilità finanziarie”( che hanno
permesso a RI 1, oltre che di acquistare vettura e motocicletta, di sostenere
le spese di locazione del box di __________ e dell’appartamento in cui viveva
oltre che vivere nel modo in cui viveva), “proveniva dai furti da lui
perpetrati” non essendo stato egli in grado di dimostrare minimamente “al
di là del solo parlato, di avere esercitato, dopo la sua ultima scarcerazione,
un’attività lucrativa lecita” (sentenza consid 7.1. pag 64).
Questo
accertamento è rimasto incontestato.
Esso
vincola, dunque, la scrivente Corte di cassazione e revisione penale.
Pertanto,
non può essere accolta la tesi difensiva ritenuto come gli oggetti rivendicati,
in parte, risultano essere provento di furto poiché si ritrovano nelle
descrizioni degli oggetti rubati e, per l’altra parte, visto l’accertamento di
cui sopra, non possono che essere stati acquistati con il provento di reati.
9. spese
e ripetibili
a. Le
spese di prima sede sono riformate nel senso che la tassa di giustizia di fr.
1'500.- (millecinquecento) e le spese processuali sono poste a carico di RI 1 e dello Stato in ragione di 1/2 ciascuno, in considerazione
dell’ampiezza delle assoluzioni.
b. In
esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo
Stato che verserà a RI 1 fr. 1.500.—(fr 2.000.-) per ripetibili (ridotte in
funzione dell’accoglimento soltanto parziale del ricorso).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso che:
1.1. in riforma dei dispositivi 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5., RI 1 è
riconosciuto autore colpevole di:
1.1.1. ripetuto furto aggravato, commesso, agendo per mestiere, in 15
occasioni, in diverse località della Svizzera interna, nel periodo dal 29
agosto fino al 29 ottobre 2007, per un valore complessivo di fr 69.751.-.
1.1.2. ricettazione ripetuta, per avere, nelle circostanze di cui ai punti
1.5., 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.43, occultato cose
che sapeva o doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio, per un valore complessivo di fr 25.398,50.
1.1.3. danneggiamento ripetuto, per avere, in occasione dei furti di cui ai
punti 1.30-1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’atto di accusa, intenzionalmente
danneggiato con gli attrezzi da scasso cose altrui.
1.1.4. violazione di domicilio ripetuta, per essersi i indebitamente
introdotto nei luoghi di cui ai furti da 1.30 a 1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’AA
1.1.5. RI 1 è prosciolto dalle imputazione di:
-
di furto aggravato in relazione ai furti di cui
ai punti da 1.8 a 1.25 dell’atto di accusa.
-
ricettazione in relazione al furto di cui al
punto 1.2 dell’AA e dall’aggravante del mestiere per tutti i reati di
ricettazione.
-
danneggiamento ripetuto in relazione ai furti da
1.8 a 1.25 dell’atto di accusa
-
violazione di domicilio ripetuta in relazione ai
punti 1.8, 1.9, da 1.11 a 1.19 e da 1.21 a 1.25 dell’AA.
-
infrazione ex art 33 LArm.
1.2. in riforma del dispositivo 3.1.
1.2.1. RI 1 è condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.3. in riforma del dispositivo 3.2.
1.3.1. la tassa di giustizia di fr. 1'500.—(millecinquecento) e le spese
processuali sono poste a carico di RI 1 e dello Stato
in ragione di 1/2 ciascuno.
2. Per il resto, la sentenza è confermata.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1.500.-
b) spese fr.
100.-
fr.
1.600.-
sono
posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1
fr
1.500.- per ripetibili.
4. Intimazione:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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