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Decisione

17.2008.66

Furto con scasso. Ricettazione di armi. Confisca. Commisurazione della pena

30 dicembre 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 217 consid. 2.1 pag. 219 ;129

I 8 consid. 2.1 pag. 9; 128

I 273 consid. 2.1 pag. 275; 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275

consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124

I 208 consid. 4a pag. 211).

2. furti

commessi a __________

a) La Corte ha, come detto, ritenuto RI 1 autore

colpevole dei furti indicati ai punti 1.8 a 1.17 nonché di quelli elencati ai punti 1.18 a 1.25 dell’AA.

Si

tratta, per la prima serie, dei furti perpetrati (o tentati: 1.10), nella notte

tra il 26 e il 27 ottobre 2007, ai danni di vari commerci e aziende siti a __________

, nell’edificio commerciale denominato Centro PC 6 e, per la seconda serie, dei

furti perpetrati, sempre la notte tra il 26 e il 27 ottobre 2007, a __________ , ai danni di diversi commerci.

Per la Corte, determinante per attribuire a RI 1 la paternità di tali furti, è stato “il

ritrovamento di alcuni cilindri nella sua vettura BMW al momento del fermo” poiché

– si legge sempre nella sentenza – si è potuto accertare che “almeno uno di

quelli trovati nell’automobile proviene da uno dei furti commessi durante la

razzia del 26/27 ottobre” (sentenza, pag 51 e 52, consid 6.2.1.7.c).

Spiegando

su quali emergenze istruttorie ha fondato tale suo accertamento, la Corte ha, dapprima, rilevato delle evidenti discrepanze fra i diversi atti istruttori,

relative in particolare al numero di cilindri ritrovati e al luogo del loro

ritrovamento.

In

particolare, la Corte ha sottolineato che, se nel rapporto di accertamento

tecnico-tracce di attrezzi su cilindri di serrature (SCI 6 allegato a

AI2.7) risulta che “nel corso della perquisizione venivano prelevati in

totale 22 parti di cilindri di serratura spezzati, 9 si trovavano sul pavimento

del garage del box mentre gli altri 12 erano custoditi in uno zaino rinvenuto

nel baule della vettura” (sentenza pag 52), già nella documentazione

fotografica (SCI7 sempre allegata al rapporto di inchiesta 21.4.2008, AI2.7.)

il numero dei cilindri ritrovati non è più così sicuro. In effetti, la Corte rileva che “sembrerebbe che la fotografia no 44 (…) sulla quale figurano 12 cilindri

si riferisca a cilindri ritrovati nella vettura, mentre la fotografia no 35

sulla quale appaiono 9 cilindri sia riferita a quelli trovati nel box.

Tuttavia, sulla fotografia no 13, pure – stando al rapporto SCI 6 – riferita ai

cilindri rinvenuti nel box, figurano 11 cilindri” (sentenza pag 52).

Dunque,

la documentazione fotografica e il rapporto sembrano contraddirsi sul numero

dei cilindri ritrovati (12 nella vettura + 9 nel box oppure 12 nella vettura +

11 nel box).

La Corte continua, poi, sottolineando come, dal verbale di sequestro 30.10.2007 (allegato

AI2.4), risulti una realtà ancora diversa poiché, secondo tale atto

istruttorio, di cilindri ne sono stati ritrovati complessivamente 23 (e non

22), di cui 12 nel box e 11 (di cui uno ancora stretto nella morsa di una pinza

serratubi ed uno ancora avvitato ad un estrattore artigianale) nella vettura.

Il

contenuto del verbale di sequestro (12 cilindri nel box + 11 cilindri

nell’autovettura) – continua la Corte – “parrebbe essere confermato dalla

documentazione fotografica, in particolare dalla fotografia no 34 che raffigura

i due cilindri ancora stretti nella morsa degli attrezzi utilizzati per lo

strappo, dalla fotografia no 35 che ritrae 9 cilindri (verosimilmente quelli

trovati nella BMW) e dalla fotografia no 44 che mostra 12 cilindri

(verosimilmente quelli rinvenuti nel box). Tuttavia, come visto, dalla

fotografia no 13 si può invece vedere che i cilindri rinvenuti nel box,

contrariamente a quanto risulta dal rapporto di cui all’allegato SCI 6 ma anche

dal verbale di sequestro 30.10.2007 e dalle altre fotografie sono 11”(sentenza pag 52).

Ciò

rilevato, la Corte continua affermando di avere potuto accertare che “questa

palese discrepanza è in realtà da ascrivere ad un banale errore commesso dalla

polizia scientifica nel riporto dei dati” (sentenza pag 52 in fine).

Poi,

senza dire più nulla del “banale errore”, la Corte continua rilevando che due delle parti lese dei furti di quella notte di ottobre hanno

consegnato agli inquirenti due chiavi. Di queste, quella fornita dalla PC 15

(punto 1.14 AA) è risultata compatibile con il cilindro no 10 e quella

consegnata dalla PC 7 (punto 1.9. AA) con il cilindro no 18 (sentenza pag 53).

Ora –

continua la Corte – sebbene dal rapporto SCI 6 non risulti con chiarezza dove

sia stato ritrovato il cilindro no10 (se nella vettura o nel box), non v’è

dubbio che almeno il cilindro no 18 è stato ritrovato nella vettura

dell’accusato”

Pertanto,

ciò ritenuto e considerato che RI 1, in aula, ha ammesso che i cilindri trovati

nella sua vettura sono quelli da lui strappati (anche se ha detto che ciò era

stato fatto in furti commessi nella Svizzera Interna, cfr verb dib pag 6) e

considerato, ancora, che “tutti i cilindri rinvenuti sia nel box che nella

vettura dell’accusato, tranne quello ancora attaccato all’estrattore,

presentavano tracce compatibili con quelle lasciate dalla pinza serratubi sul

cilindro ancora stretto nella sua morsa”, la Corte ha “raggiunto il convincimento che RI 1 è l’autore del furto di cui al punto 1.9

dell’AA e, pertanto, degli altri furti commessi nelle stesse circostanze di

tempo (26/27 ottobre 2007), di luogo (stesso immobile) e di esecuzione (strappo

del cilindro), tanto più che l’accusato ha riferito di avere sempre agito da

solo. Egli è quindi stato condannato per tutti i furti di cui ai punti 1.8 a 1.17 dell’AA” (sentenza pag 53).

b) Secondo il ricorrente, la Corte è caduta in arbitrio attribuendogli

la paternità dei furti di __________ poiché ha ritenuto, senza elementi

sufficienti e/o sulla base di elementi talmente discordanti e contradditori da

non poter essere ritenuti, che il cilindro n. 18 che veniva aperto da una

chiave consegnata dalla vittima del furto di cui al punto 1.9 AA, sia stato

ritrovato nel bagagliaio della sua vettura.

Su questo

tema, il ricorrente qualifica di “aberranti e scioccanti” le

affermazioni della Corte relative al rapporto della scientifica ed alla sua

forza probante, in particolare contesta l’affermazione secondo cui non sia

possibile, sulla scorta di quanto in atti, conoscere il numero esatto dei

cilindri ritrovati e la loro esatta ubicazione.

Queste

informazioni – prosegue il ricorrente – emergono con precisione dal verbale di

perquisizione e sequestro (documento mai contestato né dall’accusa né dalla

difesa) da cui emerge con chiarezza - contrariamente all’assunto della Corte –

che sono stati ritrovati complessivamente 23 cilindri, e meglio:

- 12

cilindri ritrovati sul pavimento del box

- 11

cilindri nella vettura, in uno zainetto che conteneva 9 cilindri e 2 attrezzi

contenenti ciascuno 1 cilindro oltre ad alcune placche metalliche

copricilindro.

Questi

dati – prosegue il ricorrente – sono confermati dalle foto della polizia

scientifica.

In

particolare, dalla foto n. 5 (recte: in realtà, è la foto no 13) in cui si

possono contare senza difficoltà almeno 11 cilindri di cui alcuni parzialmente

nascosti da un sacco della spazzatura, il dodicesimo rimanendo – secondo il

ricorrente – coperto dal sacco e dalle foto no 34 e 35 che raffigurano, la

prima, i due attrezzi con i cilindri e la seconda 9 cilindri insieme alle

placche copricilindro, ovverossia “l’esatto contenuto dello zainetto marca

Nike di RI 1” ritrovato all’interno della sua vettura.

Il

ricorrente precisa che la Corte ha arbitrariamente sostenuto che dalla foto no

5 (recte: in realtà, è sempre la foto no 13) si evince che i cilindri ritrovati

sul pavimento del box siano soltanto 11 “dal momento che i medesimi

risultano anche coperti da una placca metallica copri cilindro e da un sacco

della spazzatura, col risultato che il dodicesimo cilindro è con ogni

probabilità coperto da questi ultimi” e rileva che “in ogni caso, è il

verbale di perquisizione e sequestro a confermarci che i cilindri sul pavimento

del box sono 12”. Ad ulteriore conferma della sua tesi – aggiunge il

ricorrente – c’è la fotografia 52 (recte: in realtà è la foto no 44) “che

non può che corrispondere ai 12 cilindri rinvenuti sul pavimento del box” (ricorso

pag 16)

Ciò

detto, il ricorrente continua affermando come la polizia scientifica abbia di

fatto scambiato le fotografie ed abbia, erroneamente, attribuito le foto 34

(che ritrae i due attrezzi con ancora i 2 cilindri inseriti) e 44 (12 cilindri

fotografati da soli) ai cilindri ritrovati nella BMW di RI 1 mentre ha

attribuito la foto no 35 ( 9 cilindri con i pezzi di metallo spezzati) al

pavimento del garage

A

comprova dell’errore in cui sarebbe incorsa la polizia scientifica

nell’attribuire i cilindri alla vettura o al box, il ricorrente rileva ancora

come il pezzo di metallo visibile sulla foto no 5 (recte: in realtà, è sempre

la foto no 13) - che ritrae 11 cilindri sul pavimento del box e che è stata

affiancata alla foto no 35 - non corrisponde in alcun modo ai pezzi di metallo

della foto n. 35.

Quindi –

prosegue il ricorrente – i cilindri che la polizia scientifica ha considerato

come presenti nel veicolo di RI 1, cioè quelli da 10 a 21 compreso, sono, in realtà, i cilindri che sono stati ritrovati sul pavimento del box di

__________ .

Il

ricorrente continua affermando che “la Corte pare essersi accorta di

questo manifesto scambio di fotografie eseguito da parte della polizia

scientifica (cfr lett c quarto e quinto paragrafo) e infatti reputa che la

scientifica abbia mal riportato i dati” ma, però, non si è accorta che “tale

errato riporto di dati dovuto allo scambio delle fotografie ha condotto pure ad

un evidente scambio di cilindri”.

Avvalora

questa tesi – sempre secondo il ricorrente – il fatto che il cilindro n. 3

utilizzato per la comparazione delle tracce della pinza serratubi era il

cilindro originariamente stretto dalla stessa pinza e trovato nel veicolo di RI

1.

Da ciò

discende che i cilindri trovati nella BMW sono i cilindri da 1 a 9 (infatti, sono 9 come da verbale) mentre quelli trovati nel box sono i cilindri con i numeri da

10 a 21.

Dunque –

continua il ricorrente – i cilindri no. 10 e 18, aperti dalle chiavi consegnate

da 2 vittime dei furti, non si trovavano nel veicolo di RI 1 ma nel box.

Ad

ulteriore riprova della confusione degli inquirenti nell’esaminare e valutare

le emergenze istruttorie, il ricorrente cita uno stralcio del rapporto della

polizia scientifica evidenziandone gli errori e le confusioni per arrivare a

concludere che esso (SCI 6) “è talmente infarcito di errori da non potere

più all’evidenza essere utilizzata come prova” (ricorso pag 18).

Da queste

considerazioni – conclude su questo punto il ricorrente - si evince come sia

sulla base di un apprezzamento manifestamente erroneo dei fatti che la Corte ha attribuito a RI 1 la paternità del furto 1.9. e, di conseguenza, di tutti gli altri

compiuti nello stesso immobile.

Il

ricorrente aggiunge, poi, sempre in relazione alla condanna per i furti

avvenuti a __________ che “neppure l’analogia delle tracce lasciate dalla

pinza serratubi può assurgere a prova che i furti sono stati commessi da RI 1, a maggior ragione se appena si considera che, come chiarito in aula, (…) la stessa pinza serratubi

era usata anche dagli altri utilizzatori del box” (ricorso pag 19)

c) Dal verbale

di perquisizione e sequestro (allegato AI2.4) risulta che, al momento del fermo

di RI 1, sono stati ritrovati e sequestrati 23 cilindri.

Di

questi, 12 sono stati ritrovati sul pavimento del box/garage e 11 (9 “liberi” e

Considerandi

2.

ancora inseriti negli attrezzi con cui erano stati estratti dalla loro sede

originale) sono stati ritrovati in uno zainetto Nike, nel baule della BMW in

uso a RI 1. Sempre nello zainetto, sono state ritrovate alcune placche

copricilindro per porte, guanti in lattice, 3 cacciaviti e 1 scalpello.

Il verbale

di sequestro non è stato contestato.

Esso

attesta, dunque, validamente il risultato concreto della perquisizione

effettuata e del successivo sequestro.

Così come

sostiene il ricorrente, le fotografie scattate dalla polizia scientifica

confermano il contenuto del verbale di perquisizione e sequestro.

In

effetti, a confermarlo sono, in particolare:

- la foto

no 13 (dal ricorrente erroneamente indicata come 5) scattata nel garage di __________

che ritrae chiaramente 12 cilindri ed una placchetta di metallo posati sul

pavimento. Due di quei 12 cilindri sono parzialmente coperti da un sacco della

spazzatura (di uno di questi due – coperto, oltre che dal sacco, dalla placca

di metallo - si intravvede soltanto il bordo della base circolare).

- la foto

no 44 che ritrae 12 cilindri, interamente liberi e che, evidentemente, sono gli

stessi della foto no 13;

- la foto

no 35 che ritrae 9 cilindri e alcune placche copricilindro per porte;

- la foto

34.

che ritrae una pinza serratubi con cilindro spaccato e un estrattore

artigianale con cilindro spaccato.

Nel suo

rapporto 11.4.2008 (SCI.6), la polizia scientifica ha attribuito la foto no 35

al pavimento del box (“parti di cilindri, cartelle e rosette di serrature

rinvenute sul pavimento del garage/box a __________ ”).

Quest’attribuzione

è un evidente errore.

Quanto

figura sulla foto no 35 sono, evidentemente, gli oggetti che il verbale di

perquisizione e sequestro indica come contenuti (insieme ai guanti e ai

cacciaviti) nello zainetto ritrovato nella vettura.

Riprova

di questo – oltre all’evidenza secondo cui i cilindri ritrovati nel box sono

almeno 11 e non soltanto 9 (come risulterebbe dalla foto no 35) - è anche il

fatto che – così come rilevato dal ricorrente – la placchetta di metallo sulla

foto no 35 è visibilmente diversa da quella ritrovata sul pavimento del box e

ritratta nella foto no 13.

Altrettanto

errata è l’assimilazione da parte della polizia scientifica dei cilindri

raffigurati nella foto no 44 con quelli “rinvenuti nel baule della vettura RI

1.

e più precisamente nello zaino marca Nike” (rapporto pag 2).

La foto

no 44 raffigura, infatti, 12 cilindri liberi mentre il verbale di perquisizione

e sequestro indica che nello zaino sono stati rinvenuti 11 cilindri (e non 12)

di cui 9 “liberi” e 2 ancora inseriti negli attrezzi utilizzati per la loro

rimozione.

In

realtà, i 12 cilindri della foto no 44 sono i 12 ritrovati sul pavimento del

box di __________ , così come emerge dal verbale di perquisizione e illustrato

anche nella foto no 13.

Corretta

è, invece – contrariamente alla tesi ricorsuale – l’identificazione di quanto

rappresentato sulla foto no 34 (2 attrezzi con cilindri inseriti) con quanto

ritrovato nello zainetto nella BMW. E’ lì, infatti, che essi, sempre secondo il

verbale di perquisizione, sono stati ritrovati.

La

polizia ha, poi, proceduto alla numerazione dei cilindri.

In

quest’operazione, ha diviso i cilindri in due serie: da 1 a 9 e da 10 a 21 (allegato al SCI.6 dettagli delle tracce di scasso) identificando la prima serie

(composta di 9 cilindri) in quelli “rinvenuti sul pavimento del garage di __________

” e la seconda (composta di 12 cilindri) in quelli “rinvenuti nel baule

della vettura RI 1 nello zaino”.

Si tratta

di un’attribuzione erronea poiché come detto sul pavimento del box sono stati

rinvenuti 12 cilindri e non 9 mentre nella BMW ne sono ritrovati 11, di cui 9

“liberi” e 2 “prigionieri” e non 12 (cfr verbale perquisizione).

L’errore

è evidente anche perché a pag 1 del rapporto si legge “nel corso della

perquisizione venivano prelevati in totale 22 parti di cilindri (...) 9 si

trovavano sul pavimento del garage mentre 12 erano custoditi in uno zaino

rinvenuto nel baule della vettura”.

Ciò

ritenuto, non può che essere concluso che, in realtà, la serie da 1 a 9 è composta dai cilindri ritrovati nella vettura di RI 1 mentre la serie da 10 a 21 è composta dai cilindri ritrovati nel garage.

Da ciò

deriva con estrema evidenza che il cilindro no 18 è stato ritrovato sul

pavimento del box e non nella vettura.

Il

discorso per il cilindro no 10 è più complesso. Una volta, esso è attribuito

dalla polizia alla serie dei 12 cilindri (allegato SCI citato). Un’altra volta,

esso è attribuito dalla stessa polizia scientifica contemporaneamente alle due

serie (“i cilindri con la cifra da 1 a 10 sono stati assicurati nel garage/box mentre quelli da 10 a 21 nello zaino “)

Agli atti

non vi sono altri elementi che permettano di sciogliere il nodo dell’ubiquità

del cilindro no 10.

Forza è,

pertanto, concludere che a detto cilindro non può essere attribuita altra

ubicazione se non quella più favorevole all’accusato e, quindi, collocarlo,

insieme al no 18, sul pavimento del box di __________ .

Da ciò

discende che l’accertamento su cui la Corte ha fondato il giudizio di

colpevolezza di RI 1 in relazione ai furti di __________ – e, cioè, il

ritrovamento del cilindro 18 nella BMW – è in aperto contrasto con le emergenze

istruttorie correttamente interpretate ed è, perciò, arbitrario.

In

realtà, dalle emergenze istruttorie correttamente interpretate discende che

detto cilindro è stato ritrovato nel box di __________ .

Ritenuto

l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui tale box era utilizzato

anche da altri ladri (e non solo da RI 1) – accertamento incontestato e,

quindi, vincolante per questa Corte – il ritrovamento del cilindro nel box può,

al massimo, essere considerato un indizio a carico di RI 1. Ma si tratta –

sempre tenuto conto dell’accertamento appena citato – di un indizio

estremamente fragile e, comunque, da solo (ma nemmeno se associato alla

presenza di parte della refurtiva nel box) assolutamente insufficiente a

fondare un giudizio di colpevolezza.

Il

ricorso va, pertanto, su questo punto, accolto e RI 1 va assolto dalle

imputazioni di cui ai punti 1.8 -1.17 dell’AA.

3.

furti

commessi a __________

a) Quanto ai furti commessi a __________, la Corte ha, dapprima, rilevato che dall’accertamento della paternità di RI 1 per i furti di

__________ “discende che la traccia di scarpa rinvenuta sul luogo del furto

commesso ai danni della PC 3 (punto 1.17 dell’AA) non può che essere stata

lasciata dalle scarpe di RI 1, considerato che – per sua stessa ammissione –

egli ha sempre agito da solo”.

Pertanto

- ha concluso su questo punto la Corte – “la scarpa Nike Shox Turbo di

colore blu taglia 44 trovata nel box risulta quindi effettivamente appartenere

all’accusato” (sentenza pag 54).

Quindi – prosegue

la Corte – ritenuto come risulti agli accertamenti tecnici che “la traccia

trovata a __________ (1.17 AA) è stata lasciata dalla stessa scarpa

all’origine della traccia rinvenuta a __________ , sul luogo del furto

subito dalla Gafin SA (punto 1.24 AA)”, è evidente che RI 1 “ha

perpetrato anche tale furto e, con esso tutti quelli commessi nelle stesse circostanze

di luogo e di tempo (punti 1.18 e da 1.20 a 1.25 dell’AA) che non possono che essere attribuiti al medesimo autore” (sentenza pag 54).

La Corte ha, poi, rilevato come la sua conclusione circa la colpevolezza di RI 1 in relazione a tali furti fosse confortata dal ritrovamento, nel box di __________ , dell’intera

refurtiva del furto di cui al punto 1.22 AA e di parte della refurtiva del

furto di cui al punto 1.25 AA (sentenza pag 54 punto f).

b) Il ricorrente sostiene che, non essendo possibile attribuirgli la

paternità del furto di cui al punto 1.9, nemmeno è possibile attribuire a lui

l’impronta di scarpa rinvenuta sul luogo del furto 1.17 e corrispondente a

quella del furto 1.24.

A

comprova, il ricorrente sottolinea come l’impronta sia stata lasciata da una

scarpa taglia 44 mentre lui, così come evidenziato dalla Corte, calza scarpe no

43.

Tuttavia

– continua il ricorrente - quand’anche la “prova del cilindro n. 18

conducesse a RI 1 quale autore del furto di cui al punto 1.9 dell’AA, è con

rinnovato arbitrio nell’apprezzamento dei fatti che la Corte gli ha attribuito la paternità dei restanti furti” (ricorso pag 19). In effetti,

risulta dall’AA emesso il 19 agosto 2008 dall’allora PP (recte: procuratore

pubblico ) che, nella medesima notte e nel medesimo stabile, tale Andrea

Stevanovic ha commesso due furti ai danni delle stesse vittime di cui ai punti

1.12

e 1.13 dell’atto di accusa emesso contro RI 1 ma impossessandosi di

refurtiva differente (cfr ACC 102/2008/MV/ms che, ai punti 10.2 e 10.3 riporta

l’ammissione di Stevanovic). Ciò rilevato – puntualizza il ricorrente –

ritenuto che a’ mente della Corte di prime cure è “perfettamente plausibile

che due ladri non complici fra loro abbiano agito la medesima notte nel

medesimo stabile”, occorre ancora spiegare – ciò che non ha fatto la Corte – come mai “nella denegata ipotesi in cui RI 1 abbia commesso il furto di cui al

punto 1.9 e __________ due furti ammessi nei confronti delle stesse

ditte di cui ai punti 1.12 e 1.13 dell’AA, i restanti furti (fra cui l’1.17)

debbano forzatamente essere attribuiti a RI 1 e non a __________ ”

(ricorso pag 20).

Ritenuto

che tale spiegazione non è stata data, forza è ammettere che la traccia di

scarpa ritrovata nel luogo del furto 1.17 potrebbe anche appartenere a __________

.

Pertanto

– conclude il ricorrente – “non vi sono prove agli atti che possono

attribuire con certezza la paternità del furto 1.17 a RI 1, con la conseguenza che anche la serie di furti di cui ai punti 1.18 a 1.25 dell’AA, ricollegati a RI 1 proprio in virtù della traccia di scarpa compatibile

ritrovata sul luogo del furto 1.24, non possono essere attribuiti in nessun

caso al medesimo” (ricorso pag 20).

c) Sul

luogo del furto di cui al punto 1.24 dell’AA (furto subito dalla __________ ) è

stata ritrovata un’impronta di scarpa.

Secondo

la polizia scientifica (rapporto di accertamento tecnico-comparazione tracce di

scarpe 30.10.2007 SCI 3), l’orma ritrovata sul luogo di questo furto è identica

a quella ritrovata sui luoghi del furto 1.17. (furto subito da PC 3 di __________

.

La

polizia scientifica ha ritenuto che queste impronte sono state lasciate da una

Nike Shox Turbo no 44 che, sempre a detta della polizia scientifica, sarebbe “appartenente

a RI 1” (rapporto di accertamento tecnico-comparazione tracce di scarpe

30.10.2007

SCI 3 pag 2).

A

proposito “dell’appartenenza della scarpa” che ha lasciato le due impronte,

forza è rilevare che di scarpe Nike Shox Turbo no 44 non c’è traccia nel

verbale di perquisizione e sequestro (allegato all’AI2.4.).

A

quest’assenza non può – così come peraltro rettamente considerato dalla Corte –

ovviare né il rapporto di complemento 30.10.2007 (AI 2.2) né le foto no 20 e 21

di cui al SCI 7.

Non lo

possono – non soltanto perché un rapporto di complemento e una foto (che,

peraltro, non da alcuna indicazione sulla misura della scarpa), da soli, non

costituiscono un valido mezzo di prova – ma anche perché, visto l’accertamento

dei giudici di prime cure secondo cui il box era utilizzato anche da altre persone

dedite al furto (accertamento incontestato e, dunque, che lega questo Corte),

quand’anche si dovesse ammettere che c’è la prova del ritrovamento nel box di

tali scarpe, da ciò non sarebbe comunque possibile dedurre alcunché di

conclusivo in relazione a RI 1 (“a ciò aggiungasi che, stando alle

dichiarazioni di RI 1, il box veniva utilizzato da più persone, con il che non

si può escludere che le scarpe appartengano ad altri”. (sentenza consid

6.2.1.7

pag 51)

Ciò

detto, ribadito che nessun valido atto istruttorio attesta dove gli inquirenti

abbiano trovato la scarpa, l’affermazione della Corte “di non essere

riuscita a risalire alla sorte avuta da questa scarpa taglia 44” (sentenza consid 6.2.1.7.pag 51) va completata nel senso che nemmeno è possibile risalire

alla sua origine.

Ciò

detto, importante per il quesito sottoposto dal ricorrente a questa Corte è la

seguente considerazione dei giudici di prime cure:

“non

essendo la Corte riuscita a risalire alla sorte avuta da queste scarpe taglia

44, l’accertamento della scientifica non ha potuto essere considerato quale

prova inconfutabile della presenza dell’accusato sul luogo dei furti commessi a

__________ . Tanto più che è stato invece accertato che egli calza la taglia 43

(verb dib pag 9) (sentenza consid 6.2.1.7.pag 51)

Dunque,

la stessa Corte di prime cure ha concluso che l’impronta di scarpa rilevata sul

luogo del furto di cui al punto 1.17 e, poi, sul luogo del furto 1.24 AA, da

sola, non porta a RI 1.

Ciò detto,

caduto l’accertamento di paternità di RI 1 in relazione a tutti i furti di __________ e, in particolare, al furto 1.17, nulla più permette – quand’anche mai

lo avesse permesso – di attribuire l’impronta a RI 1.

Ritenuto,

poi, che agli atti non vi sono altri elementi probatori – o, perlomeno, la Corte di prime cure non ne ha trovati - sufficienti ad attribuire a RI 1 la paternità dei

furti di __________ – e, quindi, nemmeno quella del furto di cui al punto 1.17

– non è possibile dedurre alcunché in relazione a RI 1 dall’identità della

traccia rilevata a Breganzona (furto 1.24 AA) con la traccia ritrovata a __________

(1.17).

Pertanto,

è arbitrario l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui, ritenuto

come risulti dagli accertamenti tecnici che “la traccia trovata a __________

(1.17 AA) è stata lasciata dalla stessa scarpa all’origine della traccia

rinvenuta a __________ ”, è evidente che RI 1 “ha perpetrato

anche tale furto e, con esso tutti quelli commessi nelle stesse circostanze di

luogo e di tempo (punti 1.18 e da 1.20 a 1.25 dell’AA)” (sentenza pag 54).

Di

conseguenza, RI 1 deve essere assolto anche dalle imputazioni di furto di cui

ai punti da 1.18 a 1.25 dell’AA.

Da questa

assoluzione deriva, forzatamente, l’assoluzione di RI 1 dai reati di

danneggiamento e violazione di domicilio connessi a tali furti.

Da ultimo

e a titolo abbondanziale questa Corte non può non chiedersi con quali scarpe –

e meglio, con le scarpe di chi – la scientifica abbia comparato le tracce

trovate sui luoghi dei furti di cui ai punti 1.17 e 1.24 dell’AA poiché di

scarpe Nike Shox Turbo no 44 non c’è traccia né nel verbale di perquisizione e

sequestro né nell’elenco degli oggetti sequestrati e depositati sia presso la

scientifica che presso l’ufficio reperti (cfr AA pag 9 e seg).

A

ragione, il ricorrente ha rilevato che “l’eventuale proscioglimento di RI 1

dall’accusa di furto aggravato (…) porterà seco l’accusa di ricettazione

aggravata pure per i casi in cui della refurtiva relativa ai furti citati è

stata trovata nel box (..) punti 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22 e 1.25 dell’AA”

(ricorso pag 22).

In

effetti, ritenuto che il presidente della Corte di prime cure ha prospettato

l’imputazione subordinata di ricettazione anche per tali ipotesi accusatorie

(cfr sentenza pag 11), la condanna di RI 1 per tale reato anche in relazione ai

punti 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22 e 1.25 dell’AA va pronunciata.

4.

ricettazione

a) Va detto che i giudici di prime cure non si sono dilungati nel

motivare la condanna per ricettazione: pertanto, i fatti e le ragioni della

loro qualifica in prima sede hanno dovuto essere cercati ed individuati qua e

là nella sentenza.

In

sostanza, la Corte di prime cure ha accertato che RI 1 ha chiesto ad un amico – tale __________ - di fungere da prestanome per la locazione di un

box/garage a __________ (cfr sentenza pag 25 che riporta le dichiarazioni rese

da __________ e di un’amica di RI 1) e poi che tale box è stato utilizzato da RI

1.

e da terze persone – di cui l’imputato non ha voluto rivelare l’identità –

quale deposito di refurtiva.

La Corte di prime cure ha, poi, continuato affermando di avere ritenuto “decisiva (…)

l’ammissione dell’accusato secondo cui il box fungeva da deposito per la

refurtiva di furti commessi da lui e dalle altre persone che vi avevano

accesso” (sentenza consid 4.2.2 pag 27)

Più oltre

(sentenza consid 6.2. pag 40), la Corte ha rilevato che “per tutte le

ipotesi di furto sostenute solo dal ritrovamento della refurtiva nel box”,

in aula, è stata prospettata l’imputazione subordinata di ricettazione

aggravata.

RI 1 si è

– secondo la Corte di prime cure – reso colpevole di tale reato “avendo

consentito – facendo tra l’altro varie copie delle chiavi – che nel box del

quale era titolare del diritto d’uso venissero occultati oggetti provento di

furti commessi da terze persone delle quali non ha voluto fornire i nomi.

Per il

resto, la Corte ha precisato che, “frequentando prevalentemente persone del

suo ambiente”, RI 1 non ha nemmeno preteso di non essere stato al corrente

dell’illecita provenienza delle merci trovate nel box.

b) Il ricorrente sostiene che la sua condanna per ricettazione deriva

da un’errata applicazione del diritto federale poiché, a suo dire, la

giurisprudenza e la dottrina più eminente affermano “che non è sufficiente

permettere che della merce sia depositata in un luogo più o meno nascosto bensì

è necessario che il ritrovamento della refurtiva sia reso più difficoltoso

almeno temporaneamente oppure sia nascosta in un luogo dove nessuno penserebbe

di trovarla” (ricorso pag 23).

Ora –

sostiene il ricorrente - ciò non era il caso in concreto ritenuto come la

polizia ticinese sapesse sin dal mese di agosto 2007 sia dell’esistenza che

dell’utilizzo del box di __________ .

Inoltre –

continua il ricorrente – egli altro non ha fatto che “tollerare che gli

altri possessori del box (essi avevano infatti tutti le chiavi per accedervi)

vi depositassero della refurtiva” e pertanto egli “non ha tenuto

comportamento attivo alcuno che possa giustificare la commissione del reato di ricettazione”

(ricorso pag 24)

c) Per l’art 160 CP, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno,

occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un

terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva

sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

L’occultamento

– unica ipotesi che entra in considerazione nel caso concreto – consiste nel

rendere impossibile o più difficile, perlomeno temporaneamente, la scoperta

della cosa (DTF 90 IV 14 consid 2 pag 17).

Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, perché ci sia occultamento ai sensi dell’art

160.

CP, non è sufficiente che l’autore – che non ha una posizione di garante -

rimanga passivo, cioè che semplicemente taccia o ometta di indicare alle

autorità il luogo in cui la cosa si trova. Necessario è che l’autore abbia un

comportamento attivo (DTF 76 IV 188 consid 2b, 86 IV 220; 106 IV 277; STF non

pubbl. del 3.11.2003 6S.324/2003; B. Corboz, Les infractions en droit suisse,

pag 415; Andreas Donatsch, Strafrecht III, pag 298; G. Stratenwerth, W.

Wohlers, Handkommentar, pag 467; Trechsel et al., Praxiskommentar, ad art 160

nota 11; C. Favre, M. Pellet, P. Stoudmann, Code pénal annoté, ad art 160 nota

1.

; P. Weissenberger, BK., 2° ed., ad art. 160 nota 49 e 51).

In concreto,

per quanto interessa il reato di ricettazione, la Corte di prime cure ha accertato che RI 1 ha chiesto ad un amico – tale __________ - di

fungere da prestanome per la locazione di un box/garage a __________ (cfr

sentenza pag 25 che riporta le dichiarazioni rese da __________ e da un’amica

di RI 1).

A questo __________

, RI 1 disse di necessitare di un garage per mettervi la sua vettura ma che

lui, a causa dei suoi precedenti penali, avrebbe avuto difficoltà ad ottenerlo.

In

sentenza, sono, poi, state riportate le seguenti dichiarazioni:

- “in

aula, RI 1 ha ammesso che terze persone, delle quali si è rifiutato di fornire

i nomi, gli avevano chiesto di affittare per loro conto un box alfine di

parcheggiarvi una vettura”

- “in

seguito, ha poi ammesso che il box veniva utilizzato da lui e dalle altre

persone che vi avevano accesso come deposito per la refurtiva

- “ ha

confermato che gli era stata consegnata un’unica chiave della quale sono stati

realizzati dei doppioni (per quanto di sua conoscenza, 4 o 5, di cui 1 o 2 da

lui personalmente)

- “ha

inoltre affermato di poter dimostrare che il box non veniva utilizzato solo da

lui rilevando che su di un berretto rinvenuto al suo interno è stata trovata –

peraltro nell’ambito di un’altra inchiesta – una

traccia di DNA appartenente ad un terzo” (sentenza consid 4.2.2 pag 26)

Dopo

l’elencazione di queste dichiarazioni, la Corte di prime cure ha continuato affermando di avere ritenuto “decisiva (…) l’ammissione dell’accusato secondo

cui il box fungeva da deposito per la refurtiva di furti commessi da lui e

dalle altre persone che vi avevano accesso” (sentenza consid 4.2.2 pag 27)

Dunque,

la sentenza impugnata ha accertato che è stato RI 1 a chiedere a __________ di fungere da prestanome per la locazione del box e che questo box è, poi,

stato utilizzato da RI 1 e da terze persone quale deposito di refurtiva.

La Corte di prime cure non ha, invece, accertato se RI 1 decise da solo di procurarsi un

nascondiglio per la refurtiva e soltanto in seguito, una volta procuratosi il

box con l’aiuto di __________ , decise di concederne l’uso anche a terzi o se,

invece, a decidere di procurarsi il nascondiglio affittando il box furono RI 1

e queste terze persone insieme. Non è stato, quindi, accertato se RI 1 fosse,

all’inizio, l’unico possessore del box o se, invece, come sostenuto dal

ricorso, sin dall’inizio, ci fossero più co-possessori (ricorso pag 26).

Pertanto,

questo accertamento lacunoso impone che venga ritenuta l’ipotesi più favorevole

all’accusato, cioè quella secondo cui la decisione di procurarsi un

nascondiglio per la refurtiva venne presa da lui e dai fantomatici altri ladri

insieme e, quindi, sin dall’inizio, fossero tutti co-possessori del box.

Questo

non aiuta, però, il ricorrente nella misura in cui, anche in quest’ipotesi di

fatto, a lui può, comunque, essere imputato un comportamento attivo. E’ stato RI

1, infatti, a contattare __________ e a convincerlo a fungere da prestanome

per il contratto di locazione. E’, quindi, grazie a questo suo attivarsi che i

fantomatici altri ladri hanno potuto procurarsi un luogo in cui nascondere la

refurtiva.

Nemmeno

aiuta il ricorrente la tesi secondo cui non ci sarebbe ricettazione ai sensi

dell’art 160 CP poiché gli inquirenti sapevano del box e del suo utilizzo già a

partire da agosto 2007.

Il garage

– peraltro affittato formalmente da persona, per quel che qui risulta,

totalmente estranea ai fatti e non conosciuta dagli inquirenti – era certamente

un luogo atto ad occultare ai sensi dell’art 160 CP della refurtiva.

Sostenere

che non lo fosse più a partire da agosto 2007, perché gli inquirenti lo avevano

scoperto, è pretestuoso. Equivale a dire che un inganno non è astuto dal

momento che gli inquirenti hanno ricostruito gli elementi costitutivi dell’inganno.

Oppure dire che non c’è favoreggiamento perché gli inquirenti hanno comunque,

alla fine, catturato il delinquente che l’autore del favoreggiamento

nascondeva.

d) Quanto all’aggravante del mestiere per il reato di ricettazione, il

ricorrente sottolinea come la Corte abbia “omesso integralmente di spiegare

perché sarebbe data l’aggravante del mestiere nel caso concreto” (ricorso

pag 23)

e) Relativamente a tale aggravante, la Corte di prime cure si è limitata ad affermare che “le stesse riflessioni sulla professionalità dell’agire

delittuoso dell’accusato valgono per il reato di ricettazione (…) anche in

questo caso va quindi riconosciuta l’aggravante del mestiere” (sentenza

consid 7.2. pag 65).

Per

l’accertamento dei presupposti del mestiere di ricettazione, la Corte ha, dunque, semplicemente rinviato alle considerazioni espresse per motivare la sua

opinione secondo cui RI 1 ha fatto mestiere di furto. Al riguardo, la Corte ha ritenuto accertato che “RI 1 ha agito in modo ripetuto, sottraendo denaro

contante e refurtiva varia che, piazzata sul mercato della ricettazione, gli ha

garantito redditi costanti con i quali ha vissuto” (sentenza consid 7.1 pag

64).

f) La tesi ricorsuale è fondata.

La Corte non poteva, in effetti, estendere le considerazioni che le sono servite ad accertare il

mestiere in relazione ai furti ai reati di ricettazione senza alcun

accertamento specifico sui fatti.

In

particolare, manca – e questa mancanza è da sola determinante – l’accertamento

sulla questione a sapere se RI 1 ha tratto un guadagno dalle ricettazioni.

Nulla si

trova al proposito in sentenza. Nemmeno un cenno.

Pertanto,

già solo per questo motivo, il ricorso va accolto anche su questo punto e RI 1

va assolto dall’aggravante del mestiere in relazione ai reati di ricettazione.

g) Infine, il ricorrente ha sostenuto che non si può parlare di

ricettazione in merito alla giacca marca Specialized taglia XL di colore nero

ritrovata nella sua vettura poiché tale giacca non risulta fra gli oggetti

rubati nel furto di cui al punto 1.2. dell’AA: “ne discende che il medesimo

non può essere assolutamente condannato per la ricettazione di una giacca che

non ha rubato (recte: non è stata rubata)” (ricorso pag 25).

h) Su questa questione – già sollevata in aula dalla difesa – la Corte di prime cure ha tranciato affermando che la tesi difensiva contrasta con gli atti “in

particolare con quanto emerge dalla descrizione oggetti allegata alla denuncia”

e concludendo “sia che sia la sola questione della giacca appare del

tutto marginale nella valutazione complessiva e non ha avuto peso nella

commisurazione della pena” (sentenza consid 6.2.1.2 pag 43 e 44).

i) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di prime cure, nel

formulario “descrizioni oggetti” allegato alla denuncia del furto subito dalla PC

2.

non risulta denunciata come rubata nessuna giacca Specialized nera taglia XL

del valore di fr 105.- (ma soltanto una giacca rosso-nera Specialized XL di

tale valore).

La

deposizione 4.3.2008 di __________ non basta a concludere che la giacca

ritrovata nella BMW di RI 1 sia stata rubata presso la PC 2.

__________

, infatti, dopo che, insieme ad altri indumenti, gli venne mostrata la giacca,

ha detto che “trattasi di marche provenienti dal mio negozio (…) in merito all’abbigliamento

(giacche e guanti) entrambi i modelli sono da me venduti regolarmente, quindi

li riconosco”.

Dire “trattasi

di marche e modelli da me venduti regolarmente” non equivale a dire che si

tratta degli articoli che mi sono stati rubati.

In

assenza della prova che la giacca ritrovata nella BMW proveniva da un furto,

dunque, RI 1 va assolto dalla relativa imputazione di ricettazione.

5.

art

33.

LArm

a) Il

ricorrente sostiene che, condannandolo per violazione della legge federale

sulle armi, la Corte ha violato il diritto federale.

In

realtà, il ricorrente rimprovera alla Corte di prime cure di avere

arbitrariamente accertato che lui sapesse che nel box era stata depositata, fra

l’altro, una pistola e relative munizioni: egli sostiene, infatti, che “non

sapeva neppure che la pistola fosse stata lasciata nel box dall’autore del

relativo furto in quanto la medesima era conservata, come si evince dalla

fotografia no 16 del verbale di perquisizione e sequestro, all’interno di una

borsa” (ricorso pag 25) né aveva modo di supporre “che qualcuno degli

altri utilizzatori del box potesse avere la malsana idea di rubare una pistola”

(ricorso pag 26).

Del resto

– continua il ricorrente – non si capisce come la Corte sia arrivata a concludere il contrario: “né la Corte si premura di spiegare a partire da quali elementi giunge a tale conclusione” (ricorso pag 25).

Pertanto

– conclude il ricorrente – egli deve essere prosciolto da tale imputazione.

b) Stringata

è la motivazione data dalla Corte anche alla condanna di RI 1 ex art 33 LArm.

Infatti, in sentenza, al proposito, dopo la citazione di alcuni articoli della

LArm, si legge soltanto che “RI 1 è stato condannato per ricettazione

dell’arma la quale è stata rinvenuta – carica – nel box in suo uso” e che “avendo

preso in consegna dal ladro e conservato la pistola e le relative munizioni nel

box accessibile anche a terze persone, RI 1 ha violato i disposti della LArm.” (sentenza consid 7.4. pag 66).

c) Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177

consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag.

252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c

pag. 77 con rinvii). Pertanto, le constatazioni del primo giudice relative al

foro interiore di un soggetto – cioè, ciò che la persona sapeva, si proponeva,

aveva l’intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha

agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono

essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo

per arbitrio (cfr., sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal

fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso per analogia, sempre sul piano federale:

Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª

edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

d) In

relazione a questo reato, la sentenza ha accertato soltanto che la pistola è

stata rinvenuta nel box in uso a RI 1.

Nulla di

più.

Da questo

accertamento, la Corte ha dedotto che RI 1 “l’ha presa in consegna e

conservata” (sentenza consid 7.4. pag 66).

In

realtà, dall’esame congiunto del verbale di perquisizione e sequestro e dalla

foto no 16 (documentazione fotografica SCI 7) si evince che la pistola e le

relative munizioni sono state ritrovate nel box, in una borsa che conteneva

altri oggetti.

Nella

misura in cui la stessa Corte di prime cure ha accertato che il box era

utilizzato da altri ladri (che erano in possesso della relativa chiave) e nella

misura in cui, assolvendo RI 1 per il furto 1.28. dell’AA, la Corte di prime cure ha anche accertato che la pistola è stata rubata da uno di questi altri

ladri e non da RI 1 (accertamenti vincolanti per questa Corte), dedurre dalla

semplice presenza dell’arma nel box che l’accusato sapesse (o, anche, dovesse

presumere) che la pistola era lì è arbitrario.

Già

soltanto per questo, il ricorso va accolto anche su questo punto.

A titolo

abbondanziale si rileva come l’art 33 cpv 1 lett a LArm punisce con la

detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto aliena,

procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi,

parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi,

munizioni o elementi di munizioni.

Non è,

per contro, prevista, nell’ambito di questo articolo, la punibilità per la semplice

detenzione.

L’art 34

cpv 1 lett e LArm prevede, invece, l’arresto o la multa per chiunque, in

qualità di privato, non custodisce diligentemente (art 26 cpv 1 LArm) un’arma.

Quindi,

quand’anche fosse stato accertato che RI 1 sapeva che la pistola con le

munizioni era nella borsa nel box, egli avrebbe potuto essere condannato

soltanto per la contravvenzione ex art 34 cpv 1 lett e LArm e non per

l’infrazione di cui all’art. 33 della stessa legge.

6.

Concludendo, in esito a quanto sopra, i dispositivi di condanna della

sentenza impugnata vanno modificati come segue.

Il

Dispositivo

dispositivo no 1.1. della sentenza va, perciò, parzialmente annullato e

riformato nel senso che RI 1 è autore colpevole di ripetuto furto aggravato,

commesso, agendo per mestiere, in 15 occasioni, in diverse località della

Svizzera interna, nel periodo dal 29 agosto fino al 29 ottobre 2007, per un

valore complessivo di fr 69.751.-.

RI 1 è

prosciolto dall’imputazione di furto aggravato di cui ai punti da 1.8 a 1.25 dell’atto di accusa.

Parimenti,

vanno parzialmente annullati e riformati i dispositivi no 1.3 e 1.4. nel senso

che:

- RI 1 è

autore colpevole di ripetuto danneggiamento per avere, in occasione dei furti

di cui ai punti 1.30-1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’atto di accusa,

intenzionalmente danneggiato cose altrui.

RI 1 è,

invece, prosciolto dall’imputazione di danneggiamento in relazione ai furti da 1.8 a 1.25 dell’atto di accusa.

- RI 1 è

autore colpevole di ripetuta violazione di domicilio per essersi i indebitamente

introdotto nei luoghi di cui ai furti da 1.30 a 1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’AA.

RI 1 è,

invece, prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio in relazione ai

punti 1.8, 1.9, da 1.11 a 1.19 e da 1.21 a 1.25 dell’AA.

Va, poi,

modificato il dispositivo 1.2. della sentenza impugnata nel senso che RI 1 è

condannato per ricettazione ripetuta, per avere, nelle circostanze di cui ai

punti 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.43, occultato

cose che sapeva o doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato

contro il patrimonio, per un valore complessivo di fr 25.398,50.

Egli è,

invece, assolto dall’accusa di ricettazione in relazione al furto di cui al

punto 1.2 dell’AA e dall’aggravante del mestiere per il reato di ricettazione.

Va, infine,

annullato il dispositivo 1.5. della sentenza impugnata e RI 1 va assolto per il

reato ex art 33 LArm.

7. commisurazione

della pena

a) Nella

commisurazione della pena, la Corte di prime cure ha dapprima considerato la

lunga lista di precedenti che sono valsi a RI 1 20 anni e 10 mesi di carcere

effettivo. Poi ha considerato che RI 1 ha, negli anni, “affinato la tecnica” dimostrando “di sapere adottare tutti quegli accorgimenti, che

impediscono il rilevamento di tracce che consentono di risalire facilmente a

lui”. Poi ha considerato che il condannato ha “tessuto una rete di

contatti malavitosi che gli permettono di immettere facilmente sul mercato gli

oggetti rubati “ e che ha dimostrato “di poter disporre di cifre importanti

che gli consentono di vivere ben al di sopra della media”. Continuando

nell’esposizione degli elementi utilizzati per valutare la colpa di RI 1, la Corte ha precisato di avere considerato la “prognosi a dir poco infausta” (il

condannato sarebbe un “irriducibile”), l’importante numero di reati

commessi nell’arco di tempo considerato dall’AA e l’ammontare della refurtiva

(oltre fr 100.000.-).

Riguardo

l’elemento-collaborazione, la Corte ha rilevato che RI 1 non ha collaborato con

gli inquirenti ed ha sottolineato come “le sue ammissioni, peraltro assai

scarne ed inconsistenti in punto all’accertamento della verità, sono avvenute

solo in aula e, quindi, vanno considerate tardive”. Tuttavia, la Corte ha precisato che “il diritto di tacere e di mentire è garantito dalla Costituzione

e, di conseguenza, per tale atteggiamento la Corte non ha operato aggravi di colpa a carico dell’accusato.” . Comunque - ha concluso la Corte su questo punto – “è appena il caso di rilevare che dalla totale assenza di

collaborazione l’accusato non può trarre sconti di pena”.

Elementi

a favore del condannato, la Corte di prime cure non ne ha trovati se non delle

generiche “difficoltà avute da giovane”. Al proposito, la Corte ha puntualizzato che”pur con tutti gli sforzi di immaginazione, di clemenza, di

generosità, di magnanimità RI 1 per il suo agire, per il suo essere, per il suo

passato e per le sue prospettive future, non gode di nessunissimo motivo di

attenuazione della colpa”.

Concludendo,

la Corte ha inflitto a RI 1 la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi (sentenza pag

consid 8 pag 66-69).

b) Riguardo

la pena, il ricorrente ha contestato le considerazioni dei giudici di prime

cure riguardo la sua mancata collaborazione con gli inquirenti sottolineando

come egli abbia avuto buoni motivi per non collaborare con la polizia e

rilevando di non capire come la Corte di prime cure abbia considerato la sua

confessione in aula tardiva e, soprattutto, incompleta. La sua passata

esperienza lo legittima a non parlare con la polizia e non gli si può

rimproverare di non avere ammesso reati imputatigli ingiustamente.

Egli

conclude chiedendo di essere condannato ad una pena detentiva di 18 mesi.

c) RI 1

deve rispondere di 15 furti commessi per mestiere (valore denunciato della

refurtiva: fr 69.751.-), 14 danneggiamenti e violazioni di domicilio nonché di

11 episodi di ricettazione per un valore complessivo di fr 25.398,50.

Tenendo

conto della pesante recidiva e della prognosi certamente poco felice, nonché di

tutti gli altri elementi pertinentemente sottolineati – pur se, a volte,

enfatizzati - dalla Corte di prime cure, ma anche tenuto conto a suo favore

che, quand’anche soltanto in aula, RI 1 ha confessato di avere commesso i reati per cui è stato riconosciuto colpevole, adeguata alla sua colpa appare la

pena detentiva di due anni e sei mesi.

Questa

pena è da scontare interamente nella misura in cui non sono dati i presupposti

per una sua sospensione parziale (art 43 CP).

Pertanto,

il dispositivo 3.1. della sentenza impugnata è riformato nel senso che RI 1 è

condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

8. confisca

a) La Corte di prime cure ha confiscato tutto quanto in sequestro rilevando come ”saggiamente”

la Difesa non si sia opposta visto che “trattasi di oggetti che sono

serviti alla commissione dei reati o che ne sono il provento” (sentenza

consid 10 pag 70).

b) Il ricorrente,

sostenendo che la Corte di prime cure avrebbe dovuto d’ufficio ordinare il

dissequestro degli oggetti che poteva desumere non essere provento o oggetto di

reato, ha chiesto il dissequestro di una serie di oggetti definiti “effetti

personali”.

c) La Corte di prime cure ha accertato che le “ disponibilità finanziarie”( che hanno

permesso a RI 1, oltre che di acquistare vettura e motocicletta, di sostenere

le spese di locazione del box di __________ e dell’appartamento in cui viveva

oltre che vivere nel modo in cui viveva), “proveniva dai furti da lui

perpetrati” non essendo stato egli in grado di dimostrare minimamente “al

di là del solo parlato, di avere esercitato, dopo la sua ultima scarcerazione,

un’attività lucrativa lecita” (sentenza consid 7.1. pag 64).

Questo

accertamento è rimasto incontestato.

Esso

vincola, dunque, la scrivente Corte di cassazione e revisione penale.

Pertanto,

non può essere accolta la tesi difensiva ritenuto come gli oggetti rivendicati,

in parte, risultano essere provento di furto poiché si ritrovano nelle

descrizioni degli oggetti rubati e, per l’altra parte, visto l’accertamento di

cui sopra, non possono che essere stati acquistati con il provento di reati.

9. spese

e ripetibili

a. Le

spese di prima sede sono riformate nel senso che la tassa di giustizia di fr.

1'500.- (millecinquecento) e le spese processuali sono poste a carico di RI 1 e dello Stato in ragione di 1/2 ciascuno, in considerazione

dell’ampiezza delle assoluzioni.

b. In

esito all'attuale sentenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo

Stato che verserà a RI 1 fr. 1.500.—(fr 2.000.-) per ripetibili (ridotte in

funzione dell’accoglimento soltanto parziale del ricorso).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso che:

1.1. in riforma dei dispositivi 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5., RI 1 è

riconosciuto autore colpevole di:

1.1.1. ripetuto furto aggravato, commesso, agendo per mestiere, in 15

occasioni, in diverse località della Svizzera interna, nel periodo dal 29

agosto fino al 29 ottobre 2007, per un valore complessivo di fr 69.751.-.

1.1.2. ricettazione ripetuta, per avere, nelle circostanze di cui ai punti

1.5., 1.7, 1.9, 1.11, 1.15, 1.17, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.43, occultato cose

che sapeva o doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il

patrimonio, per un valore complessivo di fr 25.398,50.

1.1.3. danneggiamento ripetuto, per avere, in occasione dei furti di cui ai

punti 1.30-1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’atto di accusa, intenzionalmente

danneggiato con gli attrezzi da scasso cose altrui.

1.1.4. violazione di domicilio ripetuta, per essersi i indebitamente

introdotto nei luoghi di cui ai furti da 1.30 a 1.39, 1.41, 1.42, 1.47 e 1.48 dell’AA

1.1.5. RI 1 è prosciolto dalle imputazione di:

-

di furto aggravato in relazione ai furti di cui

ai punti da 1.8 a 1.25 dell’atto di accusa.

-

ricettazione in relazione al furto di cui al

punto 1.2 dell’AA e dall’aggravante del mestiere per tutti i reati di

ricettazione.

-

danneggiamento ripetuto in relazione ai furti da

1.8 a 1.25 dell’atto di accusa

-

violazione di domicilio ripetuta in relazione ai

punti 1.8, 1.9, da 1.11 a 1.19 e da 1.21 a 1.25 dell’AA.

-

infrazione ex art 33 LArm.

1.2. in riforma del dispositivo 3.1.

1.2.1. RI 1 è condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.3. in riforma del dispositivo 3.2.

1.3.1. la tassa di giustizia di fr. 1'500.—(millecinquecento) e le spese

processuali sono poste a carico di RI 1 e dello Stato

in ragione di 1/2 ciascuno.

2. Per il resto, la sentenza è confermata.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1.500.-

b) spese fr.

100.-

fr.

1.600.-

sono

posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1

fr

1.500.- per ripetibili.

4. Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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