17.2008.69
Infrazione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori. Particolarità della procedura penale amministrativa. Facoltà d'intervento della CCRP in caso di violazione di una norma procedurale
10 marzo 2010Italiano29 min
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Numero d'incarto:
17.2008.69
Data decisione, Autorità:
10.03.2010, CCRP
Titolo:
Infrazione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori. Particolarità della procedura penale amministrativa. Facoltà d'intervento della CCRP in caso di violazione di una norma procedurale
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO VIAGGIATORI
art. 213 CPP-TI
art. 276 CPP-TI
art. 70 DPA
art. 72 DPA
art. 73 DPA
LTV
Incarto n.
17.2008.69
Lugano
10 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 29 ottobre 2008 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 18 settembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 è amministratore unico della __________, società che, tra i diversi
scopi sociali iscritti a Registro di commercio, annovera il trasporto regolare
di passeggeri e l’organizzazione di viaggi sia in Svizzera che all’estero.
B. Nel gennaio del 2005, la __________ ha presentato all’Ufficio
federale dei trasporti (in seguito UFT) una domanda per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di un servizio di bus sulla tratta stazione
FFS Lugano - stazione FFS Chiasso - aeroporto di Malpensa. Dato l’esito
negativo della richiesta (da ricondurre al fatto che le tre fermate erano già
state assegnate ad altre imprese di trasporto), la __________, in data 11 marzo
2005, ha presentato all’UFT una modifica della stessa, con la quale ha chiesto
di sostituire la fermata di Lugano con il Piazzale Le Fornaci di Pambio Noranco
e la fermata di Chiasso con la stazione FFS di Mendrisio.
C. Nel gennaio del 2006 l’UFT, accertato che la __________ aveva
effettuato trasporti transfrontalieri regolari e professionali senza disporre
di un’autorizzazione federale e che la società continuava a caricare passeggeri
presso la stazione FFS di Lugano, ha avviato a carico della stessa una
procedura penale.
D. Ritenuto che, a causa del procedimento penale, non sarebbe stato
possibile valutare tempestivamente e definitivamente le condizioni per
l’ottenimento dell’autorizzazione, l’UFT ha concesso alla __________
un’autorizzazione provvisoria (autorizzazione n. CH 37), valida dal 1° febbraio
2006 al 31 gennaio 2007, per l’effettuazione di un servizio di bus sulla tratta
Pambio Noranco - Mendrisio - Malpensa.
E. Con decisione penale 8 maggio 2007, l’UFT ha dichiarato la __________
colpevole di aver effettuato, intenzionalmente e senza disporre di
un’autorizzazione federale, trasporti internazionali, regolari e professionali
di viaggiatori.
Avendo la __________ fatto richiesta di essere giudicata da un tribunale, gli
atti sono stati trasmessi alla Pretura penale che, con sentenza 28 marzo 2007, ha annullato la decisione dell’UFT, rilevando come la procedura avrebbe dovuto essere avviata
nei confronti di una persona fisica.
Tale giudizio è poi stato confermato dalla CCRP con sentenza 4 maggio 2007 e,
definitivamente, dal Tribunale federale con sentenza 15 ottobre 2007.
F. Nel frattempo, con decisione 19 luglio 2007, dopo che il Tribunale
federale, con decisione 5 luglio 2006, aveva annullato la concessione alla __________
dell’autorizzazione n. CH 37, l’UFT ha stralciato l’istanza con cui la stessa
società aveva chiesto l’autorizzazione per la tratta Pambio Noranco - Mendrisio
- Malpensa.
G. In data 1° aprile 2008, l’UFT ha emanato una decisione penale nei
confronti di RI 1, amministratore unico della __________, con la quale lo ha
dichiarato colpevole di:
-
avere effettuato, nel periodo che va dall’inizio
del 2005 al 1° febbraio 2006 e dal 5 luglio 2006 fino al 15 ottobre 2007,
trasporti di viaggiatori sottoposti all’obbligo di autorizzazione sul percorso
Lugano - Malpensa senza disporre della necessaria autorizzazione;
-
nel periodo del febbraio 2006 all’inizio di luglio
2006, di aver fatto salire intenzionalmente dei viaggiatori alla stazione FFS
di Lugano e di aver effettuato trasporti di viaggiatori sulla linea Lugano -
Malpensa contravvenendo alle disposizioni dell’autorizzazione n. CH 37;
-
di aver effettuato, nel periodo dal maggio 2006
al 6 settembre 2006, un servizio di trasporto di viaggiatori sottoposto
all’obbligo di autorizzazione sulla linea Lugano - Linate senza disporre
dell’autorizzazione federale.
In applicazione della pena, l’UFT ha condannato RI 1 ad una multa di
fr. 10'000.-.
H. Con scritto 8 aprile 2008, RI 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati di conseguenza trasmessi alla Pretura penale.
Dopo il dibattimento, con sentenza 18 settembre 2008, il presidente della Pretura
penale ha dichiarato il prevenuto autore colpevole di infrazione alla Legge
federale sul trasporto di viaggiatori (in seguito LTV), confermando
integralmente le imputazioni rivoltegli dall’UFT e, in applicazione della pena,
lo ha condannato ad una multa di fr. 7'000.-, al pagamento delle spese della
procedura penale amministrativa di fr. 3'620.- nonché al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-.
Fatti
I. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 19
settembre 2008.
RI 1, nella motivazione scritta presentata il 29 ottobre 2008, postula
l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo proscioglimento da ogni
addebito.
In subordine, egli chiede il rinvio della causa alla Pretura penale perché
pronunci la sua assoluzione.
J. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 14 novembre
2008, il procuratore pubblico chiede la conferma della sentenza impugnata.
L’UFT, con osservazioni 3 dicembre 2008, postula la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a
e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112.
Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.
5.1
pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173
consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2.
2.1
RI 1 solleva, innanzitutto, un vizio di natura procedurale rimproverando
al presidente della Pretura penale di avere interrotto l’esposizione orale dei
motivi posti alla base della sua condanna dopo l’intervento di uno spettatore
che sosteneva l’erroneità di un’argomentazione. Rilevando che se vi fosse stata
necessità di tutelare l’ordine in aula, il giudice avrebbe dovuto richiamare lo
spettatore e, in caso di reiterazione, espellerlo, il ricorrente sostiene che
l’interruzione del commento orale della sentenza è stato un atto sproporzionato
e lesivo dei suoi diritti, ritenuto che l’art. 276 cpv. 2 CPP permette
all’accusato ed alle altre parti coinvolte di verificare la possibilità o meno
di inoltrare un eventuale ricorso e la relativa dichiarazione. L’omissione -
conclude - costituisce un vizio essenziale di procedura che comporta la nullità
della sentenza.
Per quanto attiene alla tempestività della censura, RI 1 rileva che “l’accusato
e la difesa non hanno potuto eccepire l’irregolarità procedurale prima d’ora,
ossia prima dell’inoltro del presente ricorso. Il Giudice ha infatti proceduto
con un provvedimento d’ordine che ha determinato la sospensione
dell’esposizione orale. (…). La difesa non ha avuto facoltà d’intervento, ad
esempio chiedendo al giudice di redigere a verbale del dibattimento
l’interruzione dello stesso. Neppure successivamente la difesa era abilitata a
sollevare l’irregolarità, inoltrando la dichiarazione di ricorso: gli art. 260
cpv. 5 e 276 cpv. 2 CPP prevedono unicamente la facoltà di ricorrere e
richiedere un giudizio motivato, non altro” (ricorso, pag. 3-5).
2.2
Il presidente della Pretura penale, determinandosi su quanto
rimproveratogli dal ricorrente, ha avuto modo di precisare che dopo circa una
decina di minuti di illustrazione dei motivi della condanna, “il testimone
(che dopo l’audizione aveva preso posto tra il pubblico) ha cominciato a
gridare e contestare ad alta voce le spiegazioni; prima ancora che potessi
intervenire anche l’accusato ha cominciato a fare lo stesso. A questo punto,
visto il clima che si era creato, sono stato indotto a rinunciare a esprimere
gli ultimi dettagli e sono passato alla lettura del dispositivo. In sostanza
all’accusato erano stati comunicati i motivi principali per i quali veniva
condannato” (osservazioni 3 novembre 2008 del presidente della Pretura
penale).
2.3
a. L’art. 276 cpv. 1 CPP prevede che, conclusa la discussione, il
pretore emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei
Dispositivo
dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte
civile e al procuratore pubblico.
In tal modo vengono ossequiati i principi dell’oralità e della pubblicità
(Salvioni, Codice di procedura penale, ad art. 257 pag. 415).
b. La violazione di una norma procedurale non porta automaticamente
alla cassazione della sentenza. La Corte di cassazione interviene, infatti,
unicamente qualora la violazione arrechi pregiudizio alla sicurezza dei diritti
della difesa, all’oggettività della procedura e alla corretta assunzione delle
prove, fermo restando che gli errori procedurali intervenuti nei primi stadi
della procedura possono essere sanati in momenti successivi (Schmid,
Strafprozessrecht, 3a edizione, pag. 328 n. 1072; Donatsch/Schmid, Kommentar
Strafprozessordnung des Kantons Zürich, § 430 n. 19; DTF 109 Ia 177 consid. 4).
c. In concreto si osserva, innanzitutto, che dalle precisazioni fornite
dal primo giudice risulta che questi, nonostante l’interruzione
dell’esposizione orale, abbia comunque avuto modo di comunicare all’accusato i
motivi principali della condanna, sicché, di per sé, la violazione pretesa dal
ricorrente nemmeno sussiste.
Tuttavia, anche ammettendo che ciò non fosse, si rileva come il ricorrente, da
tale omissione, non ha subito pregiudizio. Lo stesso, infatti, patrocinato da
un avvocato, ha comunque potuto presentare la dichiarazione di ricorso e
richiedere la motivazione scritta della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP) nonché
adire la CCRP con un ricorso per cassazione.
In queste condizioni, a prescindere dalla questione di sapere se il vizio di
procedura sia “stato sollevato appena possibile” (come richiesto
dall’art. 288 lett. b CPP), la censura proposta dal ricorrente si rivela
infondata e deve essere respinta.
3.
3.1. Il ricorrente sostiene, poi, che la sentenza è nulla poiché emanata
in violazione dell’art. 6 CEDU.
In particolare, il ricorrente rileva che la decisione penale 1° aprile 2008
dell’UFT corrisponde ad un rinvio a giudizio e, dunque, in sostanza, ad un atto
di accusa. Egli osserva come la stessa “è contenuta in 12 fogli
dattiloscritti, con fitta illustrazione in fatto ed in diritto” nonostante la CEDU, la DPA e la PPF prescrivano che “gli atti di accusa non devono essere né motivati,
né discorsivi”.
A detta del ricorrente, l’art. 70 cpv. 2 DPA prevede che la decisione penale
emanata dall’amministrazione deve essere motivata “in modo sintetico”.
Essa, come l’atto d’accusa, deve indicare semplicemente “l’accusato, il
reato, le norme di legge applicabili, i mezzi di prova invocati e la
composizione della Corte”.
Infatti - continua RI 1 - “l’atto di accusa motivato e discorsivo influenza la Corte (a maggior ragione se composta da cittadini giurati); determina un vantaggio per
l’accusa che espone le sue ragioni ed opinioni a svantaggio della difesa che
può farle valere solo nel corso del dibattimento, oralmente”.
La decisione penale emanata
dall’UFT - conclude il ricorrente - così come formulata, “costituisce una
sorta di decisione anticipata del giudizio, quasi a volersi sostituire alla
sentenza della Corte” e vìola di conseguenza l’art. 6 CEDU che garantisce
all’accusato un equo processo ed il principio della parità delle armi e deve,
pertanto, essere annullata (ricorso pag. 6-8).
3.2.a. L’art. 70 cpv. 1 della Legge sul diritto penale amministrativo (DPA)
prevede che, in caso di opposizione al decreto penale, l’amministrazione, in
base al risultato del riesame, emana una decisione penale.
Giusta il cpv. 2 di tale disposto, la decisione penale deve essere motivata.
La DPA prevede, poi, la possibilità, per la persona colpita dalla decisione
penale, di chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA).
In questo caso, giusta l’art. 73 cpv. 1 DPA, il rinvio a giudizio avviene con
la trasmissione degli atti, da parte dell’amministrazione in causa, al
tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.
Il cpv. 2 dello stesso disposto (così come l’art. 213 CPP) specifica che il
rinvio a giudizio tiene luogo d’accusa e che esso deve enunciare la fattispecie
e le disposizioni penali applicabili oppure rimandare alla decisione penale.
b. Ciò
posto, si osserva, innanzitutto, che, diversamente da quanto sostiene il
ricorrente, l’art. 70 cpv. 2 DPA non prevede che la decisione penale
dell’amministrazione deve essere motivata in modo sintetico. Al contrario, la
decisione penale, conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
Cost.) e all’obbligo di motivazione da esso scaturente, deve permettere al
prevenuto di prendere piena coscienza dei motivi alla base della sua condanna e
deve, pertanto, essere esaustivamente motivata (cfr. Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, §45 n. 10).
D’altra parte, quando sostiene che la decisione penale ai sensi dell’art. 70
DPA rappresenta, in sostanza, un atto d’accusa giusta l’art. 126 della Legge
federale sulla procedura penale (PPF), il ricorrente opera un paragone fuori
luogo, omettendo di considerare le particolarità della procedura penale
amministrativa. A differenza della normale procedura penale (nella quale, alla
fine della fase istruttoria, il procuratore pubblico emana un atto di accusa
con cui sottopone al giudice, in modo sintetico, le imputazioni a carico
dell’accusato), nella procedura penale amministrativa è, infatti, la stessa
decisione emanata dall’amministrazione ad essere sottoposta al vaglio del
tribunale, che funge, in pratica, da autorità di ricorso.
Proprio per questo l’art. 73 cpv. 2 DPA e l’art. 213 cpv. 1 CPP prevedono che,
nella procedura penale amministrativa, il rinvio a giudizio sostituisce l’atto
o il decreto d’accusa (“il rinvio a giudizio tiene luogo d’accusa”) e
che la comunicazione di rinvio a giudizio può rimandare semplicemente alla
decisione penale.
c. In concreto, l’UFT ha comunicato al Ministero Pubblico, in data 8
aprile 2008, il rinvio a giudizio del ricorrente, rimandando alla decisione
penale 1° aprile 2008. Sulla scorta della fattispecie e delle imputazioni in
essa enunciati, il presidente della Pretura penale ha indetto il dibattimento
che è poi sfociato nel giudizio impugnato. Così agendo il primo giudice non ha
fatto altro che ossequiare la procedura penale amministrativa, in particolare
l’art. 73 cpv. 2 DPA.
Ne discende che la censura non può trovare accoglimento.
4. Il ricorrente solleva, poi, una censura giusta l’art. 288 lett. c
CPP, tacciando di arbitrario l’accertamento del primo giudice secondo cui egli
“ha avuto un ruolo decisionale all’interno di __________” (ricorso pag. 14).
4.1. Sulla questione, il primo giudice ha, dapprima, rilevato che RI 1 è
amministratore unico della __________ e che, in quanto tale, egli è l’organo
esecutivo della predetta società (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3, consid.
8 pag. 11).
Proseguendo nell’esame, il primo giudice ha
ricordato che, al dibattimento, RI 1 ha dichiarato di non avere mai seguito
direttamente le vicende della ditta della quale “è amministratore unico e
fiduciario di professione” e di non avere mai “messo il naso”
nell’attività vera e propria della ditta di cui era ed è responsabile __________
“che decideva con __________” mentre lui si limitava a “verificare la
contabilità, ad effettuare i controlli fiscali e basta” precisando che
erano __________, direttore, e __________ a “prendere le decisioni
societarie come pure quelle sulle linee” (sentenza impugnata, consid. 10d pag.
18 e 19).
Ciò nonostante, sulla base della “copiosissima documentazione agli atti”,
il primo giudice ha ritenuto “evidente il coinvolgimento diretto e quasi
esclusivo dell’imputato nella gestione dei rapporti con l’UFT e con l’esterno”.
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice ha, dapprima, ricordato che “tutta
la corrispondenza veniva allestita nel suo (ndr: di RI 1) studio professionale
di Stabio, sede peraltro della ditta fino al 2006” e che tutta la
corrispondenza veniva da lui firmata e portava la sigla di riferimento BL “mentre
non risultano quelle di __________ o __________”. Quindi, il primo giudice
ha esaminato il linguaggio e il contenuto delle diverse lettere osservando che
molte delle affermazioni in esse contenute - per es. “abbiamo deciso”
oppure “il nostro signor RI 1 contattava telefonicamente il vostro signor __________”
oppure ancora “il signor RI 1, a più riprese, ha contattato telefonicamente
il vostro signor __________” oppure ancora “il nostro amministratore
signor RI 1 (…) ha spiegato in modo chiaro e esaustivo le intenzioni della __________”
oppure ancora “alfine di chiarire la questione, il signor RI 1 prendeva
contatto direttamente con il Ministero dei trasporti di Roma” così come le molte
altre di analogo tenore e che sono riprodotte nella sentenza di primo grado -
rivelano, senza dubbio possibile un coinvolgimento diretto dell’imputato nelle
decisioni tecniche sulle linee (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 19 e 20).
Continuando nel suo esame della corrispondenza in
atti, il primo giudice ha ritenuto che ad analoga conclusione si giunge dopo
lettura delle numerose lettere inviate dalla __________ all’UFT con copia al
Consigliere federale Leuenberger, ai Consiglieri di Stato Pedrazzini e
Borradori, al Ministero dei trasporti terrestri di Roma, al Comando della
polizia stradale e a quello della polizia comunale della città di Lugano, tutte
“firmate dall’accusato come amministratore unico” (sentenza impugnata, consid.
10c pag. 20).
La conclusione del coinvolgimento diretto e
personale di RI 1 nella gestione dell’attività della __________ è, poi,
supportata - secondo il primo giudice - anche dal contenuto della lettera
scritta il 19 giugno 2006 dall’imputato al Consiglio di Stato ticinese,
lettera “allestita a Stabio a sigla BL, nonostante la sede della __________
fosse nel frattempo già stata spostata a Lugano-Barbengo” e da cui si
evince, fra l’altro, “che vi era stata una riunione alla presenza del
Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, del responsabile della polizia stradale
ten. __________, del vice direttore della ditta __________, del legale PA 1 e
dell’accusato medesimo” (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 20 e 21).
Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che la
conclusione circa il ruolo decisionale di RI 1 in __________ e, in particolare, nelle vicende all’origine del procedimento penale è supportata -
se non imposta - dall’esame delle “numerose lettere dell’UFT indirizzate
all’accusato” e in cui questi viene, in particolare, indicato come il
referente dell’Ufficio federale per la __________, come colui che, in nome
della società, ne spiegava la posizione e i desiderata per lettera, per
telefono o partecipando a degli incontri (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 21).
Ricordato, infine, che RI 1 in prima persona aveva trattato per la __________ con gli agenti in relazione ad un previsto
controllo aziendale, il primo giudice ha concluso che “non sussiste dubbio
alcuno sul fatto che l’accusato, oltre che essere di per sé il solo organo in
grado di rappresentare validamente la società, ha avuto anche in pratica un ruolo
di primo piano nelle vicende” (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 22).
Infine, “a dimostrazione del suo
coinvolgimento diretto nelle vicende della ditta”, il primo giudice
ha, poi, ritenuto il fatto che RI 1 ha sporto una denuncia penale al Ministero
pubblico ticinese “per trasporto di passeggeri con autista sprovvisto di
regolare patente da parte della ditta concorrente” (sentenza impugnata,
consid. 10, pag. 21).
Per quanto attiene ai ruoli ricoperti da __________
e __________, “ovverossia le altre due persone con responsabilità - almeno
sulla carta - dirigenziali”, sulla scorta della documentazione in atti e
delle dichiarazioni degli interessati e dell’accusato (cfr consid. 11c, 11d e
11e della sentenza impugnata), il primo giudice ha ritenuto che i due “ricoprivano
dei ruoli in realtà secondari rispetto a quello di RI 1” che era amministratore unico “e per giunta - circostanza strana ove appena si
consideri che gli altri due sulla carta almeno una volta sono stati
pomposamente definiti vice direttore, direttore commerciale o responsabile
tecnico - l’unica persona autorizzata a rappresentare validamente la società
sin dalla sua costituzione” (sentenza impugnata, consid. 11f pag. 24).
Il primo giudice ha, poi, rilevato come __________ sia comunque giunto in ditta
solo in un secondo tempo e come sia diventato direttore commerciale senza
diritto di firma solo a fine 2006, quando, almeno in parte, i fatti ritenuti
costitutivi di reato si erano già realizzati.
Quanto al ruolo di __________, il primo giudice
ha osservato come dalla sua lettera 6 ottobre 2006 alla polizia cantonale
risulti chiaramente che, se è vero che era stato assunto “a tempo parziale,
come responsabile tecnico per ottenere, tramite la sua licenza,
l’autorizzazione a esercitare il trasporto professionale di viaggiatori su
strada”, di fatto egli non svolgeva alcun ruolo dirigenziale (sentenza
impugnata, consid. 11f pag. 25).
In sostanza - ha riassunto il primo giudice - “chi
prendeva le decisioni era l’accusato” e questa circostanza “trova pure e
in modo schietto ulteriore conferma” nell’arringa svolta nel precedente dibattimento
dal suo difensore che ha affermato che “il decreto penale deve essere
dichiarato privo d’oggetto e rilevanza, non essendo la __________ a dover
rispondere delle infrazioni, quanto piuttosto il signor RI 1 stesso” (sentenza
impugnata, consid. 11f pag. 25).
4.2. Nel suo gravame, RI 1 dichiara, dapprima, di non essere (e di non
essere mai stato) azionista della società e di non essere padrone dell’azienda
__________ ex art. 6 cpv. 2 DPA ma di esserne, semplicemente, responsabile
tabulare (in qualità di amministratore unico) e di occuparsi, in azienda,
unicamente di contabilità, questioni fiscali e amministrative (quali
l’erogazioni di stipendi). Egli afferma, poi, di non avere fatto eseguire corse
e viaggi con veicoli; di non avere predisposto né linee, né tabelle d’orari, né
il sito web né di essersi mai occupato di prenotazioni di trasporto.
Continuando nell’illustrazione dell’attività da lui svolta o non svolta per la __________,
RI 1 precisa, infine, di non essere in possesso di una licenza di condurre o di
trasporto di bus e di non avere mai operato nella sede della __________ a
Barbengo.
Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene che, a fronte di quanto sopra,
è arbitrario ritenere che egli ha avuto un ruolo decisionale all’interno di __________
semplicemente perché ha intrattenuto contatti (epistolari e non) con l’UFT e le
autorità istituzionali poiché, semplicemente egli, quale responsabile tabulare,
ha agito perché “il diritto di firma lo imponeva: diversamente gli atti
emanati da __________ sarebbero stati considerati nulli” (ricorso, pag.
13-14).
RI 1 rileva, poi, come la considerazione circa
l’ammissione fatta in arringa durante il dibattimento del 28 marzo 2008 sia “oltre
che arbitraria, fuorviante ed infondata” visto che lo stesso giudice ha
dimenticato di aggiungere che, nel merito, durante quell’arringa, era stato
chiesto il proscioglimento per mancanza dei presupposti oggettivi per una
condanna (ricorso pag. 9 e 10).
Inoltre, continua il ricorrente, l’accertamento del primo giudice contrasta con
quanto sostenuto dall’UFT, in occasione dello stesso procedimento a carico
della __________, davanti alla CCRP e al Tribunale federale, ovvero che, in sostanza,
la violazione delle disposizioni della LTV non poteva essere imputata solo a RI
1, in quanto altre persone fungevano da amministratori o persone responsabili.
Il ricorrente rileva, infine, che, nonostante il Tribunale federale abbia
sancito la necessità di imputare le contravvenzioni alla LTV ad una persona
fisica e non alla __________ e malgrado le “reiterate richieste della
difesa”, l’UFT non ha proceduto a indagini supplementari tese ad
individuare chi fosse realmente il colpevole, ma, al termine di un’ istruttoria
di causa “carente e lacunosa” si è limitato a sostituire la persona
accusata: “prima __________, in seguito, RI 1” (ricorso, pag. 6 e 9-12).
4.3. Con le sue
argomentazioni - che vanno dichiarate irricevibili in quanto di stampo appellatorio
poiché formulate come se si trattasse di presentare una replica dell’arringa
dibattimentale, in particolare laddove egli sostiene di non essere azionista della
__________, di occuparsi esclusivamente di contabilità e di questioni fiscali, di non aver fatto eseguire corse e viaggi con veicoli e tantomeno di
aver predisposto linee, tabelle d’orari, il sito web e il sistema di
prenotazione della società - il ricorrente non tenta nemmeno di
dimostrare in che modo e per quale motivo il primo giudice sarebbe
caduto in arbitrio desumendo dagli atti (in particolare, dalla corrispondenza
intrattenuta con le diverse autorità) che egli ha personalmente curato le
trattative tendenti ad ottenere l’autorizzazione per il trasporto di persone,
trattative nel cui ambito egli non solo ha agito personalmente, ma lo ha fatto
quale dominus della __________ di cui - al di là delle sue dichiarazioni
contrarie - curava l’attività vera e propria e non soltanto gli aspetti di mera
amministrazione contabile.
E’, anzi, quasi temerario pretendere che questa
conclusione - cui il pretore è giunto dopo una certosina interpretazione della
documentazione in atti ponderata e supportata con l’esame delle dichiarazioni
rese dai testi e dallo stesso imputato in un procedimento di valutazione
certamente sostenibile - possa essere messa in discussione dall’argomentazione
secondo cui egli firmava le lettere della __________ solo perché, altrimenti,
le stesse sarebbero state nulle. Il suo ruolo di “responsabile tabulare”
in forza della sua iscrizione a RC quale amministratore unico della Starbus SA
è, al contrario, un ulteriore elemento che depone, in modo risolutore, per la
bontà della conclusione che il primo giudice ha desunto dalla valutazione
dell’attività da lui prestata così come risulta dal materiale istruttorio in
atti.
Né aiuta il ricorrente la censura relativa
all’accertamento del primo giudice sulle “ammissioni” fatte al
dibattimento celebrato nell’ambito del procedimento penale avviato nei
confronti della __________. Precisato - perché ciò è doveroso - che il primo
giudice non ha parlato di “riconoscimento di responsabilità penale” (ricorso
pag. 9) ma di ammissione su chi era a prendere le decisioni all’interno della __________
(cfr sentenza impugnata, consid. 11 f pag. 25), la questione si rivela,
comunque, irrilevante poiché il primo giudice ha considerato tale elemento come
semplice “ulteriore conferma” che andava semplicemente e, soprattutto,
abbondanzialmente ad aggiungersi all’ ampio substrato probatorio (di cui s’è
riferito sopra, al consid. 4.1.) sul quale era già stato accertato il ruolo
dirigenziale del ricorrente. Tantomeno giova al ricorrente sostenere che l’UFT,
in occasione del procedimento penale a carico della __________, aveva sostenuto
che “la violazione della LTV non può essere imputata solo a RI 1”. L’argomentazione non è, infatti, pertinente: così esprimendosi, l’UFT non ha mai messo in
dubbio né il ruolo decisionale in seno alla __________ del ricorrente né il suo
coinvolgimento nella gestione vera e propria della ditta e, in particolare,
nella gestione delle vicende che qui interessano, ma ha unicamente sostenuto
che, con lui, altre persone andavano ritenute responsabili. Al proposito, va
comunque osservato che il primo giudice ha esaustivamente spiegato - in modo
certamente sostenibile - le ragioni per cui, dopo un attento ed approfondito
esame degli atti d’inchiesta e dopo l’audizione al dibattimento dell’imputato e
del teste __________, egli ha ritenuto che fosse RI 1 ad avere un ruolo
decisionale all’interno della ditta mentre __________ e __________ ricoprivano
dei ruoli puramente secondari. Ma - e lo si aggiunge a titolo abbondanziale -
anche se si dovesse condividere la tesi dell’UFT, questo ancora non renderebbe
arbitrario l’accertamento qui contestato. Semplicemente, insieme a quella del
ricorrente, andrebbe esaminata la posizione di __________ e __________.
Concludendo,
quand’anche fosse ricevibile - cosa che non è - il ricorso su questo punto
andrebbe respinto.
5. Il ricorrente continua il suo esposto osservando che “determinante
è per contro la considerazione che RI 1 ha ritenuto di agire nel giusto” spiegando che egli non aveva “intenzione di infrangere la legge e meglio
una sistematica giuridica che lo stesso Tribunale amministrativo federale considera
non chiara”. Questa sua convinzione - conclude il ricorrente - configura un
errore di diritto ai sensi dell’art. 21 CP che esclude, comunque, qualsiasi sua
responsabilità penale (ricorso, pag. 14).
5.1. Sulla questione della consapevolezza di RI 1, il primo giudice ha
ritenuto che “emerge in modo evidente” da tutta la documentazione in
atti che “l’accusato, essendosi occupato direttamente di tali questioni e
avendo in particolare gestito in prima persona i rapporti con l’UFT, era
(venuto) a conoscenza della legislazione federale in materia” rilevando
come, peraltro, sia stato lo stesso RI 1 a riconoscere la propria “buona conoscenza delle leggi e normative in materia di autorizzazione e relativa
concessione per l’esercizio di un servizio in linea internazionale” nella
lettera da lui indirizzata il 13.1.2006 all’UFT per segnalare alcune
irregolarità commesse dalla ditta concorrente (sentenza impugnata, consid. 13 pag.
25 e 26).
All’obiezione del ricorrente che ha sostenuto di
essersi sentito legittimato (in virtù dell’art. 20 OCTV) ad agire senza
l’autorizzazione poiché l’UFT non si era ancora determinato sull’istanza della __________
a quattro mesi dal suo inoltro, il primo giudice ha risposto affermando che RI
1 non poteva ignorare il fatto, “del resto stabilito a chiare lettere e in
modo tassativo dall’art. 22 OCTV, che senza permesso non avrebbe potuto
iniziare l’esercizio delle linee oggetto della presente vicenda”. Peraltro
- ha spiegato il primo giudice - tale divieto era stato esplicitamente ricordato
al ricorrente dall’UFT in alcuni scritti da questo indirizzati alla __________
“c/o Studio commerciale RI 1 e Bobbià di Stabio”, lettere in cui veniva
a chiare lettere indicato che, indipendentemente dal tempo necessario per le
procedure di autorizzazione, non è possibile avviare un servizio regolare
internazionale se non dopo il rilascio della relativa autorizzazione. Parimenti
- ha continuato il primo giudice - risulta dagli atti che lo stesso divieto era
stato comunicato al patrocinatore della __________ in un invio raccomandato in
cui l’autorità federale ricordava che “il servizio di trasporto può essere
avviato o proseguito soltanto dopo l’eventuale rilascio o modifica di
un’autorizzazione. Nel caso in cui l’autorità competente non abbia preso alcuna
decisione entro il termine di quattro mesi, la normativa rilevante in materia
non prevede la possibilità di dedurne automaticamente un assenso all’avvio o
alla modifica del servizio di trasporto” (sentenza impugnata, consid. 13b pag.
26 e 27).
Sulla scorta di queste considerazioni il presidente della Pretura penale ha
concluso che RI 1 “laureato in economia e sicuramente persona intelligente,
non poteva non essere consapevole, perché a conoscenza della situazione
giuridica, di andare contra legem” e che, pertanto, egli ha agito
consapevolmente e intenzionalmente (sentenza impugnata, consid. 13c pag. 27 e 28).
5.2. Ricordato che quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è
un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag.
63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20
consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii) e che, pertanto, gli
accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e
consapevolezza possono essere rivisti soltanto con cognizione circoscritta
all'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i
richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; DTF 124 I 208
consid. 4, 124 I 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a), non si può non rilevare
che, ancora una volta, il ricorrente non spiega perche il primo giudice sarebbe
trasceso in arbitrio accertando che egli sapeva perfettamente di stare agendo
in violazione della LTV ma si limita a contrapporre la propria versione dei
fatti - peraltro scarnamente motivata - ciò che in un ricorso per cassazione
non è ammissibile.
Al ricorrente incombeva illustrare come, dove e
perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di
valutazione, in sbagli o mancanze qualificate che facciano apparire il suo
ragionamento non solo errato, ma indifendibile e, pertanto, arbitrario
l’accertamento secondo cui egli era perfettamente consapevole del fatto che
l’attività esercitata non poteva esserlo in assenza di un’esplicita
autorizzazione.
Sulla questione, il ricorso è lungi
dall’adempiere simili requisiti data la sua palmare indole appellatoria: il
ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni del primo giudice ma si è
limitato a contrapporvi la tesi secondo cui, vista la complessità della
materia, egli era in perfetta buona fede.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è
irricevibile.
Soltanto a titolo abbondanziale, si osserva che,
in ogni caso, l’accertamento del primo giudice circa la consapevolezza del
ricorrente di infrangere la LTV, non è arbitrario, ma risulta fondato, oltre
che sulle ammissioni dello stesso imputato, su una valutazione del tutto
sostenibile del materiale probatorio in atti.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico
del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella limitata misura della sua ammissibilità, il ricorso di RI 1 è
respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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