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Decisione

17.2008.69

Infrazione alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori. Particolarità della procedura penale amministrativa. Facoltà d'intervento della CCRP in caso di violazione di una norma procedurale

10 marzo 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 19

settembre 2008.

RI 1, nella motivazione scritta presentata il 29 ottobre 2008, postula

l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo proscioglimento da ogni

addebito.

In subordine, egli chiede il rinvio della causa alla Pretura penale perché

pronunci la sua assoluzione.

J. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 14 novembre

2008, il procuratore pubblico chiede la conferma della sentenza impugnata.

L’UFT, con osservazioni 3 dicembre 2008, postula la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a

e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,

bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,

in aperto contrasto con gli atti (DTF 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su

talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,

112.

Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta

dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per

essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non

solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.

5.1

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173

consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

2.

2.1

RI 1 solleva, innanzitutto, un vizio di natura procedurale rimproverando

al presidente della Pretura penale di avere interrotto l’esposizione orale dei

motivi posti alla base della sua condanna dopo l’intervento di uno spettatore

che sosteneva l’erroneità di un’argomentazione. Rilevando che se vi fosse stata

necessità di tutelare l’ordine in aula, il giudice avrebbe dovuto richiamare lo

spettatore e, in caso di reiterazione, espellerlo, il ricorrente sostiene che

l’interruzione del commento orale della sentenza è stato un atto sproporzionato

e lesivo dei suoi diritti, ritenuto che l’art. 276 cpv. 2 CPP permette

all’accusato ed alle altre parti coinvolte di verificare la possibilità o meno

di inoltrare un eventuale ricorso e la relativa dichiarazione. L’omissione -

conclude - costituisce un vizio essenziale di procedura che comporta la nullità

della sentenza.

Per quanto attiene alla tempestività della censura, RI 1 rileva che “l’accusato

e la difesa non hanno potuto eccepire l’irregolarità procedurale prima d’ora,

ossia prima dell’inoltro del presente ricorso. Il Giudice ha infatti proceduto

con un provvedimento d’ordine che ha determinato la sospensione

dell’esposizione orale. (…). La difesa non ha avuto facoltà d’intervento, ad

esempio chiedendo al giudice di redigere a verbale del dibattimento

l’interruzione dello stesso. Neppure successivamente la difesa era abilitata a

sollevare l’irregolarità, inoltrando la dichiarazione di ricorso: gli art. 260

cpv. 5 e 276 cpv. 2 CPP prevedono unicamente la facoltà di ricorrere e

richiedere un giudizio motivato, non altro” (ricorso, pag. 3-5).

2.2

Il presidente della Pretura penale, determinandosi su quanto

rimproveratogli dal ricorrente, ha avuto modo di precisare che dopo circa una

decina di minuti di illustrazione dei motivi della condanna, “il testimone

(che dopo l’audizione aveva preso posto tra il pubblico) ha cominciato a

gridare e contestare ad alta voce le spiegazioni; prima ancora che potessi

intervenire anche l’accusato ha cominciato a fare lo stesso. A questo punto,

visto il clima che si era creato, sono stato indotto a rinunciare a esprimere

gli ultimi dettagli e sono passato alla lettura del dispositivo. In sostanza

all’accusato erano stati comunicati i motivi principali per i quali veniva

condannato” (osservazioni 3 novembre 2008 del presidente della Pretura

penale).

2.3

a. L’art. 276 cpv. 1 CPP prevede che, conclusa la discussione, il

pretore emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei

Dispositivo

dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all’accusato, alla parte

civile e al procuratore pubblico.

In tal modo vengono ossequiati i principi dell’oralità e della pubblicità

(Salvioni, Codice di procedura penale, ad art. 257 pag. 415).

b. La violazione di una norma procedurale non porta automaticamente

alla cassazione della sentenza. La Corte di cassazione interviene, infatti,

unicamente qualora la violazione arrechi pregiudizio alla sicurezza dei diritti

della difesa, all’oggettività della procedura e alla corretta assunzione delle

prove, fermo restando che gli errori procedurali intervenuti nei primi stadi

della procedura possono essere sanati in momenti successivi (Schmid,

Strafprozessrecht, 3a edizione, pag. 328 n. 1072; Donatsch/Schmid, Kommentar

Strafprozessordnung des Kantons Zürich, § 430 n. 19; DTF 109 Ia 177 consid. 4).

c. In concreto si osserva, innanzitutto, che dalle precisazioni fornite

dal primo giudice risulta che questi, nonostante l’interruzione

dell’esposizione orale, abbia comunque avuto modo di comunicare all’accusato i

motivi principali della condanna, sicché, di per sé, la violazione pretesa dal

ricorrente nemmeno sussiste.

Tuttavia, anche ammettendo che ciò non fosse, si rileva come il ricorrente, da

tale omissione, non ha subito pregiudizio. Lo stesso, infatti, patrocinato da

un avvocato, ha comunque potuto presentare la dichiarazione di ricorso e

richiedere la motivazione scritta della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP) nonché

adire la CCRP con un ricorso per cassazione.

In queste condizioni, a prescindere dalla questione di sapere se il vizio di

procedura sia “stato sollevato appena possibile” (come richiesto

dall’art. 288 lett. b CPP), la censura proposta dal ricorrente si rivela

infondata e deve essere respinta.

3.

3.1. Il ricorrente sostiene, poi, che la sentenza è nulla poiché emanata

in violazione dell’art. 6 CEDU.

In particolare, il ricorrente rileva che la decisione penale 1° aprile 2008

dell’UFT corrisponde ad un rinvio a giudizio e, dunque, in sostanza, ad un atto

di accusa. Egli osserva come la stessa “è contenuta in 12 fogli

dattiloscritti, con fitta illustrazione in fatto ed in diritto” nonostante la CEDU, la DPA e la PPF prescrivano che “gli atti di accusa non devono essere né motivati,

né discorsivi”.

A detta del ricorrente, l’art. 70 cpv. 2 DPA prevede che la decisione penale

emanata dall’amministrazione deve essere motivata “in modo sintetico”.

Essa, come l’atto d’accusa, deve indicare semplicemente “l’accusato, il

reato, le norme di legge applicabili, i mezzi di prova invocati e la

composizione della Corte”.

Infatti - continua RI 1 - “l’atto di accusa motivato e discorsivo influenza la Corte (a maggior ragione se composta da cittadini giurati); determina un vantaggio per

l’accusa che espone le sue ragioni ed opinioni a svantaggio della difesa che

può farle valere solo nel corso del dibattimento, oralmente”.

La decisione penale emanata

dall’UFT - conclude il ricorrente - così come formulata, “costituisce una

sorta di decisione anticipata del giudizio, quasi a volersi sostituire alla

sentenza della Corte” e vìola di conseguenza l’art. 6 CEDU che garantisce

all’accusato un equo processo ed il principio della parità delle armi e deve,

pertanto, essere annullata (ricorso pag. 6-8).

3.2.a. L’art. 70 cpv. 1 della Legge sul diritto penale amministrativo (DPA)

prevede che, in caso di opposizione al decreto penale, l’amministrazione, in

base al risultato del riesame, emana una decisione penale.

Giusta il cpv. 2 di tale disposto, la decisione penale deve essere motivata.

La DPA prevede, poi, la possibilità, per la persona colpita dalla decisione

penale, di chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA).

In questo caso, giusta l’art. 73 cpv. 1 DPA, il rinvio a giudizio avviene con

la trasmissione degli atti, da parte dell’amministrazione in causa, al

tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

Il cpv. 2 dello stesso disposto (così come l’art. 213 CPP) specifica che il

rinvio a giudizio tiene luogo d’accusa e che esso deve enunciare la fattispecie

e le disposizioni penali applicabili oppure rimandare alla decisione penale.

b. Ciò

posto, si osserva, innanzitutto, che, diversamente da quanto sostiene il

ricorrente, l’art. 70 cpv. 2 DPA non prevede che la decisione penale

dell’amministrazione deve essere motivata in modo sintetico. Al contrario, la

decisione penale, conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2

Cost.) e all’obbligo di motivazione da esso scaturente, deve permettere al

prevenuto di prendere piena coscienza dei motivi alla base della sua condanna e

deve, pertanto, essere esaustivamente motivata (cfr. Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, §45 n. 10).

D’altra parte, quando sostiene che la decisione penale ai sensi dell’art. 70

DPA rappresenta, in sostanza, un atto d’accusa giusta l’art. 126 della Legge

federale sulla procedura penale (PPF), il ricorrente opera un paragone fuori

luogo, omettendo di considerare le particolarità della procedura penale

amministrativa. A differenza della normale procedura penale (nella quale, alla

fine della fase istruttoria, il procuratore pubblico emana un atto di accusa

con cui sottopone al giudice, in modo sintetico, le imputazioni a carico

dell’accusato), nella procedura penale amministrativa è, infatti, la stessa

decisione emanata dall’amministrazione ad essere sottoposta al vaglio del

tribunale, che funge, in pratica, da autorità di ricorso.

Proprio per questo l’art. 73 cpv. 2 DPA e l’art. 213 cpv. 1 CPP prevedono che,

nella procedura penale amministrativa, il rinvio a giudizio sostituisce l’atto

o il decreto d’accusa (“il rinvio a giudizio tiene luogo d’accusa”) e

che la comunicazione di rinvio a giudizio può rimandare semplicemente alla

decisione penale.

c. In concreto, l’UFT ha comunicato al Ministero Pubblico, in data 8

aprile 2008, il rinvio a giudizio del ricorrente, rimandando alla decisione

penale 1° aprile 2008. Sulla scorta della fattispecie e delle imputazioni in

essa enunciati, il presidente della Pretura penale ha indetto il dibattimento

che è poi sfociato nel giudizio impugnato. Così agendo il primo giudice non ha

fatto altro che ossequiare la procedura penale amministrativa, in particolare

l’art. 73 cpv. 2 DPA.

Ne discende che la censura non può trovare accoglimento.

4. Il ricorrente solleva, poi, una censura giusta l’art. 288 lett. c

CPP, tacciando di arbitrario l’accertamento del primo giudice secondo cui egli

“ha avuto un ruolo decisionale all’interno di __________” (ricorso pag. 14).

4.1. Sulla questione, il primo giudice ha, dapprima, rilevato che RI 1 è

amministratore unico della __________ e che, in quanto tale, egli è l’organo

esecutivo della predetta società (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3, consid.

8 pag. 11).

Proseguendo nell’esame, il primo giudice ha

ricordato che, al dibattimento, RI 1 ha dichiarato di non avere mai seguito

direttamente le vicende della ditta della quale “è amministratore unico e

fiduciario di professione” e di non avere mai “messo il naso”

nell’attività vera e propria della ditta di cui era ed è responsabile __________

“che decideva con __________” mentre lui si limitava a “verificare la

contabilità, ad effettuare i controlli fiscali e basta” precisando che

erano __________, direttore, e __________ a “prendere le decisioni

societarie come pure quelle sulle linee” (sentenza impugnata, consid. 10d pag.

18 e 19).

Ciò nonostante, sulla base della “copiosissima documentazione agli atti”,

il primo giudice ha ritenuto “evidente il coinvolgimento diretto e quasi

esclusivo dell’imputato nella gestione dei rapporti con l’UFT e con l’esterno”.

Per giungere a tale conclusione, il primo giudice ha, dapprima, ricordato che “tutta

la corrispondenza veniva allestita nel suo (ndr: di RI 1) studio professionale

di Stabio, sede peraltro della ditta fino al 2006” e che tutta la

corrispondenza veniva da lui firmata e portava la sigla di riferimento BL “mentre

non risultano quelle di __________ o __________”. Quindi, il primo giudice

ha esaminato il linguaggio e il contenuto delle diverse lettere osservando che

molte delle affermazioni in esse contenute - per es. “abbiamo deciso”

oppure “il nostro signor RI 1 contattava telefonicamente il vostro signor __________”

oppure ancora “il signor RI 1, a più riprese, ha contattato telefonicamente

il vostro signor __________” oppure ancora “il nostro amministratore

signor RI 1 (…) ha spiegato in modo chiaro e esaustivo le intenzioni della __________”

oppure ancora “alfine di chiarire la questione, il signor RI 1 prendeva

contatto direttamente con il Ministero dei trasporti di Roma” così come le molte

altre di analogo tenore e che sono riprodotte nella sentenza di primo grado -

rivelano, senza dubbio possibile un coinvolgimento diretto dell’imputato nelle

decisioni tecniche sulle linee (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 19 e 20).

Continuando nel suo esame della corrispondenza in

atti, il primo giudice ha ritenuto che ad analoga conclusione si giunge dopo

lettura delle numerose lettere inviate dalla __________ all’UFT con copia al

Consigliere federale Leuenberger, ai Consiglieri di Stato Pedrazzini e

Borradori, al Ministero dei trasporti terrestri di Roma, al Comando della

polizia stradale e a quello della polizia comunale della città di Lugano, tutte

“firmate dall’accusato come amministratore unico” (sentenza impugnata, consid.

10c pag. 20).

La conclusione del coinvolgimento diretto e

personale di RI 1 nella gestione dell’attività della __________ è, poi,

supportata - secondo il primo giudice - anche dal contenuto della lettera

scritta il 19 giugno 2006 dall’imputato al Consiglio di Stato ticinese,

lettera “allestita a Stabio a sigla BL, nonostante la sede della __________

fosse nel frattempo già stata spostata a Lugano-Barbengo” e da cui si

evince, fra l’altro, “che vi era stata una riunione alla presenza del

Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, del responsabile della polizia stradale

ten. __________, del vice direttore della ditta __________, del legale PA 1 e

dell’accusato medesimo” (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 20 e 21).

Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che la

conclusione circa il ruolo decisionale di RI 1 in __________ e, in particolare, nelle vicende all’origine del procedimento penale è supportata -

se non imposta - dall’esame delle “numerose lettere dell’UFT indirizzate

all’accusato” e in cui questi viene, in particolare, indicato come il

referente dell’Ufficio federale per la __________, come colui che, in nome

della società, ne spiegava la posizione e i desiderata per lettera, per

telefono o partecipando a degli incontri (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 21).

Ricordato, infine, che RI 1 in prima persona aveva trattato per la __________ con gli agenti in relazione ad un previsto

controllo aziendale, il primo giudice ha concluso che “non sussiste dubbio

alcuno sul fatto che l’accusato, oltre che essere di per sé il solo organo in

grado di rappresentare validamente la società, ha avuto anche in pratica un ruolo

di primo piano nelle vicende” (sentenza impugnata, consid. 10c pag. 22).

Infine, “a dimostrazione del suo

coinvolgimento diretto nelle vicende della ditta”, il primo giudice

ha, poi, ritenuto il fatto che RI 1 ha sporto una denuncia penale al Ministero

pubblico ticinese “per trasporto di passeggeri con autista sprovvisto di

regolare patente da parte della ditta concorrente” (sentenza impugnata,

consid. 10, pag. 21).

Per quanto attiene ai ruoli ricoperti da __________

e __________, “ovverossia le altre due persone con responsabilità - almeno

sulla carta - dirigenziali”, sulla scorta della documentazione in atti e

delle dichiarazioni degli interessati e dell’accusato (cfr consid. 11c, 11d e

11e della sentenza impugnata), il primo giudice ha ritenuto che i due “ricoprivano

dei ruoli in realtà secondari rispetto a quello di RI 1” che era amministratore unico “e per giunta - circostanza strana ove appena si

consideri che gli altri due sulla carta almeno una volta sono stati

pomposamente definiti vice direttore, direttore commerciale o responsabile

tecnico - l’unica persona autorizzata a rappresentare validamente la società

sin dalla sua costituzione” (sentenza impugnata, consid. 11f pag. 24).

Il primo giudice ha, poi, rilevato come __________ sia comunque giunto in ditta

solo in un secondo tempo e come sia diventato direttore commerciale senza

diritto di firma solo a fine 2006, quando, almeno in parte, i fatti ritenuti

costitutivi di reato si erano già realizzati.

Quanto al ruolo di __________, il primo giudice

ha osservato come dalla sua lettera 6 ottobre 2006 alla polizia cantonale

risulti chiaramente che, se è vero che era stato assunto “a tempo parziale,

come responsabile tecnico per ottenere, tramite la sua licenza,

l’autorizzazione a esercitare il trasporto professionale di viaggiatori su

strada”, di fatto egli non svolgeva alcun ruolo dirigenziale (sentenza

impugnata, consid. 11f pag. 25).

In sostanza - ha riassunto il primo giudice - “chi

prendeva le decisioni era l’accusato” e questa circostanza “trova pure e

in modo schietto ulteriore conferma” nell’arringa svolta nel precedente dibattimento

dal suo difensore che ha affermato che “il decreto penale deve essere

dichiarato privo d’oggetto e rilevanza, non essendo la __________ a dover

rispondere delle infrazioni, quanto piuttosto il signor RI 1 stesso” (sentenza

impugnata, consid. 11f pag. 25).

4.2. Nel suo gravame, RI 1 dichiara, dapprima, di non essere (e di non

essere mai stato) azionista della società e di non essere padrone dell’azienda

__________ ex art. 6 cpv. 2 DPA ma di esserne, semplicemente, responsabile

tabulare (in qualità di amministratore unico) e di occuparsi, in azienda,

unicamente di contabilità, questioni fiscali e amministrative (quali

l’erogazioni di stipendi). Egli afferma, poi, di non avere fatto eseguire corse

e viaggi con veicoli; di non avere predisposto né linee, né tabelle d’orari, né

il sito web né di essersi mai occupato di prenotazioni di trasporto.

Continuando nell’illustrazione dell’attività da lui svolta o non svolta per la __________,

RI 1 precisa, infine, di non essere in possesso di una licenza di condurre o di

trasporto di bus e di non avere mai operato nella sede della __________ a

Barbengo.

Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene che, a fronte di quanto sopra,

è arbitrario ritenere che egli ha avuto un ruolo decisionale all’interno di __________

semplicemente perché ha intrattenuto contatti (epistolari e non) con l’UFT e le

autorità istituzionali poiché, semplicemente egli, quale responsabile tabulare,

ha agito perché “il diritto di firma lo imponeva: diversamente gli atti

emanati da __________ sarebbero stati considerati nulli” (ricorso, pag.

13-14).

RI 1 rileva, poi, come la considerazione circa

l’ammissione fatta in arringa durante il dibattimento del 28 marzo 2008 sia “oltre

che arbitraria, fuorviante ed infondata” visto che lo stesso giudice ha

dimenticato di aggiungere che, nel merito, durante quell’arringa, era stato

chiesto il proscioglimento per mancanza dei presupposti oggettivi per una

condanna (ricorso pag. 9 e 10).

Inoltre, continua il ricorrente, l’accertamento del primo giudice contrasta con

quanto sostenuto dall’UFT, in occasione dello stesso procedimento a carico

della __________, davanti alla CCRP e al Tribunale federale, ovvero che, in sostanza,

la violazione delle disposizioni della LTV non poteva essere imputata solo a RI

1, in quanto altre persone fungevano da amministratori o persone responsabili.

Il ricorrente rileva, infine, che, nonostante il Tribunale federale abbia

sancito la necessità di imputare le contravvenzioni alla LTV ad una persona

fisica e non alla __________ e malgrado le “reiterate richieste della

difesa”, l’UFT non ha proceduto a indagini supplementari tese ad

individuare chi fosse realmente il colpevole, ma, al termine di un’ istruttoria

di causa “carente e lacunosa” si è limitato a sostituire la persona

accusata: “prima __________, in seguito, RI 1” (ricorso, pag. 6 e 9-12).

4.3. Con le sue

argomentazioni - che vanno dichiarate irricevibili in quanto di stampo appellatorio

poiché formulate come se si trattasse di presentare una replica dell’arringa

dibattimentale, in particolare laddove egli sostiene di non essere azionista della

__________, di occuparsi esclusivamente di contabilità e di questioni fiscali, di non aver fatto eseguire corse e viaggi con veicoli e tantomeno di

aver predisposto linee, tabelle d’orari, il sito web e il sistema di

prenotazione della società - il ricorrente non tenta nemmeno di

dimostrare in che modo e per quale motivo il primo giudice sarebbe

caduto in arbitrio desumendo dagli atti (in particolare, dalla corrispondenza

intrattenuta con le diverse autorità) che egli ha personalmente curato le

trattative tendenti ad ottenere l’autorizzazione per il trasporto di persone,

trattative nel cui ambito egli non solo ha agito personalmente, ma lo ha fatto

quale dominus della __________ di cui - al di là delle sue dichiarazioni

contrarie - curava l’attività vera e propria e non soltanto gli aspetti di mera

amministrazione contabile.

E’, anzi, quasi temerario pretendere che questa

conclusione - cui il pretore è giunto dopo una certosina interpretazione della

documentazione in atti ponderata e supportata con l’esame delle dichiarazioni

rese dai testi e dallo stesso imputato in un procedimento di valutazione

certamente sostenibile - possa essere messa in discussione dall’argomentazione

secondo cui egli firmava le lettere della __________ solo perché, altrimenti,

le stesse sarebbero state nulle. Il suo ruolo di “responsabile tabulare”

in forza della sua iscrizione a RC quale amministratore unico della Starbus SA

è, al contrario, un ulteriore elemento che depone, in modo risolutore, per la

bontà della conclusione che il primo giudice ha desunto dalla valutazione

dell’attività da lui prestata così come risulta dal materiale istruttorio in

atti.

Né aiuta il ricorrente la censura relativa

all’accertamento del primo giudice sulle “ammissioni” fatte al

dibattimento celebrato nell’ambito del procedimento penale avviato nei

confronti della __________. Precisato - perché ciò è doveroso - che il primo

giudice non ha parlato di “riconoscimento di responsabilità penale” (ricorso

pag. 9) ma di ammissione su chi era a prendere le decisioni all’interno della __________

(cfr sentenza impugnata, consid. 11 f pag. 25), la questione si rivela,

comunque, irrilevante poiché il primo giudice ha considerato tale elemento come

semplice “ulteriore conferma” che andava semplicemente e, soprattutto,

abbondanzialmente ad aggiungersi all’ ampio substrato probatorio (di cui s’è

riferito sopra, al consid. 4.1.) sul quale era già stato accertato il ruolo

dirigenziale del ricorrente. Tantomeno giova al ricorrente sostenere che l’UFT,

in occasione del procedimento penale a carico della __________, aveva sostenuto

che “la violazione della LTV non può essere imputata solo a RI 1”. L’argomentazione non è, infatti, pertinente: così esprimendosi, l’UFT non ha mai messo in

dubbio né il ruolo decisionale in seno alla __________ del ricorrente né il suo

coinvolgimento nella gestione vera e propria della ditta e, in particolare,

nella gestione delle vicende che qui interessano, ma ha unicamente sostenuto

che, con lui, altre persone andavano ritenute responsabili. Al proposito, va

comunque osservato che il primo giudice ha esaustivamente spiegato - in modo

certamente sostenibile - le ragioni per cui, dopo un attento ed approfondito

esame degli atti d’inchiesta e dopo l’audizione al dibattimento dell’imputato e

del teste __________, egli ha ritenuto che fosse RI 1 ad avere un ruolo

decisionale all’interno della ditta mentre __________ e __________ ricoprivano

dei ruoli puramente secondari. Ma - e lo si aggiunge a titolo abbondanziale -

anche se si dovesse condividere la tesi dell’UFT, questo ancora non renderebbe

arbitrario l’accertamento qui contestato. Semplicemente, insieme a quella del

ricorrente, andrebbe esaminata la posizione di __________ e __________.

Concludendo,

quand’anche fosse ricevibile - cosa che non è - il ricorso su questo punto

andrebbe respinto.

5. Il ricorrente continua il suo esposto osservando che “determinante

è per contro la considerazione che RI 1 ha ritenuto di agire nel giusto” spiegando che egli non aveva “intenzione di infrangere la legge e meglio

una sistematica giuridica che lo stesso Tribunale amministrativo federale considera

non chiara”. Questa sua convinzione - conclude il ricorrente - configura un

errore di diritto ai sensi dell’art. 21 CP che esclude, comunque, qualsiasi sua

responsabilità penale (ricorso, pag. 14).

5.1. Sulla questione della consapevolezza di RI 1, il primo giudice ha

ritenuto che “emerge in modo evidente” da tutta la documentazione in

atti che “l’accusato, essendosi occupato direttamente di tali questioni e

avendo in particolare gestito in prima persona i rapporti con l’UFT, era

(venuto) a conoscenza della legislazione federale in materia” rilevando

come, peraltro, sia stato lo stesso RI 1 a riconoscere la propria “buona conoscenza delle leggi e normative in materia di autorizzazione e relativa

concessione per l’esercizio di un servizio in linea internazionale” nella

lettera da lui indirizzata il 13.1.2006 all’UFT per segnalare alcune

irregolarità commesse dalla ditta concorrente (sentenza impugnata, consid. 13 pag.

25 e 26).

All’obiezione del ricorrente che ha sostenuto di

essersi sentito legittimato (in virtù dell’art. 20 OCTV) ad agire senza

l’autorizzazione poiché l’UFT non si era ancora determinato sull’istanza della __________

a quattro mesi dal suo inoltro, il primo giudice ha risposto affermando che RI

1 non poteva ignorare il fatto, “del resto stabilito a chiare lettere e in

modo tassativo dall’art. 22 OCTV, che senza permesso non avrebbe potuto

iniziare l’esercizio delle linee oggetto della presente vicenda”. Peraltro

- ha spiegato il primo giudice - tale divieto era stato esplicitamente ricordato

al ricorrente dall’UFT in alcuni scritti da questo indirizzati alla __________

“c/o Studio commerciale RI 1 e Bobbià di Stabio”, lettere in cui veniva

a chiare lettere indicato che, indipendentemente dal tempo necessario per le

procedure di autorizzazione, non è possibile avviare un servizio regolare

internazionale se non dopo il rilascio della relativa autorizzazione. Parimenti

- ha continuato il primo giudice - risulta dagli atti che lo stesso divieto era

stato comunicato al patrocinatore della __________ in un invio raccomandato in

cui l’autorità federale ricordava che “il servizio di trasporto può essere

avviato o proseguito soltanto dopo l’eventuale rilascio o modifica di

un’autorizzazione. Nel caso in cui l’autorità competente non abbia preso alcuna

decisione entro il termine di quattro mesi, la normativa rilevante in materia

non prevede la possibilità di dedurne automaticamente un assenso all’avvio o

alla modifica del servizio di trasporto” (sentenza impugnata, consid. 13b pag.

26 e 27).

Sulla scorta di queste considerazioni il presidente della Pretura penale ha

concluso che RI 1 “laureato in economia e sicuramente persona intelligente,

non poteva non essere consapevole, perché a conoscenza della situazione

giuridica, di andare contra legem” e che, pertanto, egli ha agito

consapevolmente e intenzionalmente (sentenza impugnata, consid. 13c pag. 27 e 28).

5.2. Ricordato che quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è

un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag.

63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20

consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii) e che, pertanto, gli

accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e

consapevolezza possono essere rivisti soltanto con cognizione circoscritta

all'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i

richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du

Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; DTF 124 I 208

consid. 4, 124 I 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a), non si può non rilevare

che, ancora una volta, il ricorrente non spiega perche il primo giudice sarebbe

trasceso in arbitrio accertando che egli sapeva perfettamente di stare agendo

in violazione della LTV ma si limita a contrapporre la propria versione dei

fatti - peraltro scarnamente motivata - ciò che in un ricorso per cassazione

non è ammissibile.

Al ricorrente incombeva illustrare come, dove e

perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di

valutazione, in sbagli o mancanze qualificate che facciano apparire il suo

ragionamento non solo errato, ma indifendibile e, pertanto, arbitrario

l’accertamento secondo cui egli era perfettamente consapevole del fatto che

l’attività esercitata non poteva esserlo in assenza di un’esplicita

autorizzazione.

Sulla questione, il ricorso è lungi

dall’adempiere simili requisiti data la sua palmare indole appellatoria: il

ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni del primo giudice ma si è

limitato a contrapporvi la tesi secondo cui, vista la complessità della

materia, egli era in perfetta buona fede.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è

irricevibile.

Soltanto a titolo abbondanziale, si osserva che,

in ogni caso, l’accertamento del primo giudice circa la consapevolezza del

ricorrente di infrangere la LTV, non è arbitrario, ma risulta fondato, oltre

che sulle ammissioni dello stesso imputato, su una valutazione del tutto

sostenibile del materiale probatorio in atti.

6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella limitata misura della sua ammissibilità, il ricorso di RI 1 è

respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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