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Decisione

17.2008.71

Istanza di revisione (determinazione della pena)

18 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per cassazione – vertenti sulla commisurazione della pena –

presentati da __________ ed RI 1 contro la sentenza di primo grado (CCRP, inc.

n. 17.2005.34-35). Tale giudizio non è stato impugnato davanti al Tribunale

federale.

C. Con istanza di revisione del 7 novembre 2008 RI 1 chiede che la sua

condanna sia oggetto di revisione, che le sentenze del 25 maggio 2005 della

Corte delle assise criminali di __________ e del 12 agosto 2005 della Corte di

cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello siano annullate e che

gli atti siano rinviati a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio.

Non sono

state chieste osservazioni all’istanza.

Considerandi

In diritto: 1. Nel motivare la propria domanda, l’istante asserisce che nella sua

sentenza del 25 maggio 2005 la Corte delle assise criminali in __________ ha

commesso un errore nella determinazione della pena a suo carico, nella misura

in cui essa ha erroneamente ritenuto che l’entità del terzo residuo di pena

relativo al cumulo di precedenti condanne e che gli era stato condonato a far

tempo dal 2 gennaio 2001 per un periodo di prova di cinque anni una volta

espiati, per l’appunto, i due terzi di tali condanne (art. 38 n. 1 cpv. 1 e n.

4.

cpv. 1 vCP; v. art. 86 cpv. 1 e 89 n. 1 cpv. 1 nCP), fosse di tre anni e due

mesi (sentenza di assise, pag. 64 e 66), mentre che in realtà esso era di

cinque anni, quattro mesi e venti giorni, come poi riconosciuto dalla stessa

Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello nella sua sentenza

del 12 agosto 2005 (consid. 9, con riferimento alla decisione 13 dicembre

2000.

del Consiglio di Vigilanza, inc. 151.2000.174; cfr. anche act. 4 annesso

all’istanza di revisione). Quest’ultima, assevera l’istante, non ne ha tratto

però le dovute conseguenze, ossia non ha ridotto la pena pronunciata dalla

Corte delle assise criminali per tenere conto (nel quadro dell’art 63 vCP) dei

presumibili effetti negativi, che il prospettato residuo di pena avrebbe potuto

comportare (come poi verificatosi a seguito della decisione del 6 dicembre 2005

del Consiglio di Vigilanza, inc. 151.2005.123, che ha ricollocato il

condannato, per fargli scontare il residuo di pena di cinque anni, quattro mesi

e venti giorni di reclusione, che in un primo momento gli era stato condonato;

decisione confermata il 12 aprile 2006 dalla Camera dei ricorsi penali e,

indirettamente, l’11 gennaio 2008 dal Giudice dell’applicazione della pena,

chiamato a statuire sull’istanza di liberazione condizionale e di congedo di RI

1.

cfr. act. 4 e 5 annessi all’istanza di revisione). Non avendo allora avuto

tra le mani la decisione con la quale il Consiglio di Vigilanza aveva quantificato

in cinque anni, quattro mesi e venti giorni la parte di pena allora soggetta a

liberazione condizionale, la Corte di assise non ha potuto valutare con

cognizione di causa gli effetti negativi che l’inevitabile revoca di tale

beneficio – come da essa stessa riconosciuto – avrebbe in seguito comportato

sulla durata della reclusione, tenuto conto che, alla pena pronunciata per i

reati commessi durante il periodo di liberazione condizionale andava, per

l’appunto, cumulata la revoca del residuo di pena sospeso condizionalmente

(art. 38 n. 4 cpv. 1 vCP). Da qui l’invocazione del titolo di revisione

previsto dall’art. 299 lett. c CPP.

2.

L’art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso

di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano

noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell’art.

385.

CP (v. art. 397 vCPP, del resto espressamente richiamato dalla medesima),

adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione

(Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all’art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi

di prova nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux; DTF 130 IV 72

consid. 1). Nuovo è un fatto o un mezzo di prova del tutto ignoto al

giudice che ha statuito (DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73, 122 IV 66 consid. 2a

pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid.. 2a pag. 47, 116 IV

353.

consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che

il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66

consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o

dal dibattimento possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione però

che il giudice, ove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e

che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull’arbitrio (DTF

122.

IV 66 consid. 2b pag. 68) Rilevanti sono fatti o mezzi di prova

suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in

modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio

apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73,

122.

IV 66 consid. 2a con richiami, pag. 67). Che un’assoluzione – totale o

parziale – non sembri poter influire sulla commisurazione della pena poco

importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami, pag. 42).

3.

Nel condannare RI 1 alla pena di cinque anni di reclusione, rispettivamente

__________ alla pena di sei anni di reclusione, per i reati loro ascritti, la

Corte delle assise criminali aveva considerato a favore di entrambi il fatto

che essi sarebbero stati anche chiamati a scontare – oltre alla pena per i

nuovi fatti – la sicura revoca dello sconto di 1/3 delle precedenti pene a loro

carico riferite a precedenti condanne, segnatamente tre anni e due mesi per il

primo e sei anni e otto mesi per il secondo (sentenza di assise, pag. 66 con

riferimento a pag. 64). In altri termini, ritenendo che i condannati non avrebbero

potuto evitare “una lunga revoca del residuo della precedente condanna”, la

Corte delle assise criminali aveva ritenuto di dovere infliggere una pena che

lasciasse ancora aperta la possibilità di un cambiamento di rotta, come

auspicato dagli stessi condannati al dibattimento con propositi ritenuti sinceri dalla stessa Corte (sentenza di assise, pag. 66).

4.

Chiamata a statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12

luglio 2005 da RI 1 contro la commisurazione della pena inflittagli dalla Corte

delle assise criminali in __________, questa Corte aveva tra l’altro rilevato

che il ricorrente aveva sostenuto che il residuo di pena che egli era chiamato

a espiare a seguito della sua ultima condanna ammontava a cinque anni, quattro

mesi e venti giorni di reclusione, come si evince dalla decisone emanata il 13

dicembre 2000 dal Consiglio di vigilanza (inc. 151.2000.174), annessa al

ricorso, e non a tre anni e due mesi come ritenuto dai primi giudici. In questo

modo, secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva sì considerato gli

effetti negativi legati alla revoca del terzo di pena in applicazione dell’art.

38.

n. 4 vCP, dipartendosi tuttavia dall’erroneo convincimento che esso ammontava

a tre anni e due mesi di reclusione; né si spiegherebbe altrimenti – sempre a

suo parere – come mai la sua condanna sarebbe stata di soli dodici mesi

inferiore rispetto a quella inflitta al fratello, maggiormente colpevole, il

cui residuo da scontare è invece di sei anni e otto mesi di reclusione.

Sennonché,

pur avendo convenuto che la Corte di assise aveva calcolato in modo inesatto il

presumibile residuo di pena a carico di RI 1 dipartendosi semplicemente

dall’ultima condanna a nove anni e sei mesi fissata dalla Corte di cassazione e

di revisione penale con sentenza del 24 aprile 1996 (inc. 17.1996.5) e pur

avendo criticato il primo giudice per non avere acquisito agli atti – non

trovandola – la decisone del Consiglio di vigilanza (che considerava anche

residui di pena relativi ad altre precedenti condanne), nonostante il difensore

avesse a sua volta quantificato in cinque anni di reclusione il rimanente della

pena da espiare (sentenza di assise, pag. 15 in fondo), questa Corte aveva ugualmente respinto il ricorso. Richiamati i suoi precedenti considerandi 5b e 5c

riferiti alla reiezione del ricorso di __________, che aveva pure preteso una

ulteriore riduzione di pena per tenere maggiormente conto degli effetti

negativi conseguenti alla sicura revoca del residuo della precedente pena a suo

carico, questa Corte aveva nondimeno concluso che i presumibili disagi

correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella (maggiore) misura addotta

da RI 1 – non potevano condurre, nel risultato, a significative riduzioni di

pena. Al momento di ottenere la liberazione condizionale (art. 38 n. 1 vCP) RI

1.

era stato formalmente avvertito dal Consiglio di vigilanza che, avesse

delinquito nuovamente durate il periodo di prova, sarebbe stato chiamato a

scontare l’intero residuo di pena (dispositivo n. 3). Avendo ignorato

platealmente il monito, aveva allora spiegato questa Corte, il soggetto non poteva

dolersi delle conseguenze che ne derivano. Né la condanna a 5 anni di

reclusione, aveva poi puntualizzato questa Corte, denota eccesso o abuso del

potere di apprezzamento. Certo, considerato che il ricorrente dovrà scontare

anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, anziché i tre

anni e due mesi supposti dalla prima Corte – aveva infine concluso la Corte di

cassazione e di revisione penale - la pena denota severità, ma nelle

circostanze descritte nei considerandi che precedono essa non può dirsi

esagerata e non trascende la latitudine di giudizio che competeva alla prima

Corte nella commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005,

consid. 9).

Nel

vagliare il ricorso di __________ questa Corte non aveva, del resto, mancato di

rilevare che sul tema sollevato, in DTF 119 IV 125 il Tribunale federale, giudicando il caso di un condannato a quattro mesi di detenzione da espiare che si era nel frattempo

notevolmente emendato, ha stabilito che nella commisurazione della pena il

giudice deve considerare anche il ricollocamento cui lo stesso condannato sarà

tenuto per avere delinquito durante il periodo di prova (art. 38 n. 4 vCP). Nel

caso citato, la condanna risultava di poco superiore al limite che impone il

ricollocamento (tre mesi di detenzione), onde l’obbligo – in quel caso – per il

condannato di scontare un residuo di 14 mesi, sanzione che, secondo lo stesso

Tribunale federale poteva però risultare sproporzionata per un soggetto che

frattanto si era ravveduto e risocializzato (119 IV 126), mentre che

all’autorità penale sarebbe bastato pronunciare una pena poco lieve per evitare

all’imputato i rigori dell’art. 38 n. 4 vCP. Questa Corte aveva dipoi

richiamato un suo precedente giudizio, in cui ha avuto modo di considerare gli

effetti negativi dell’inevitabile ricollocamento nei confronti di un soggetto

condannato a cinque anni di reclusione per ripetuta rapina aggravata commessa

parecchi anni prima e che nel frattempo si era completamento ravveduto, ma che

a causa dell’art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP rischiava otto anni di reclusione. In quel

caso la pena di cinque anni pronunciata dalla prima Corte è stata quindi

ridotta a quattro anni e due mesi di reclusione (sentenza CCRP del 12 agosto

2005, consid. 5b con riferimento alla sentenza CCRP del 18 settembre 1998, inc.

17.1998

, consid. 5d). Ciò posto, quanto alla condanna inflitta a __________

questa Corte – ricordato che i primi giudici avevano comunque considerato che

alla condanna pronunciata si sommerà la revoca del terzo delle pene precedenti

– aveva concluso che la specifica fattispecie è ben diversa dalle due citate

sentenze, ove a differenza dei due condannati che si erano ravveduti, __________

si è dimostrato – come il fratello RI 1 – un irriducibile; circostanza questa

che non poteva dunque spingere il soggetto – e quindi anche il correo – a

contare su significative riduzioni di pena per la maggior durata della carcerazione

consecutiva ai reati commessi intenzionalmente e senza remore durante

l’espiazione della condanna, né sotto il profilo del disagio legato al

ricollocamento giusta l’art. 38 n. 4 vCP, né sotto quello correlato alla

mancata messa in libertà provvisoria dopo i due terzi della pena, come

prescritto dall’art. 38 n. 1 vCP (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5c

e 9).

5.

Da questo precede, contrariamente a quanto preteso nella domanda di

revisione, allegando le decisioni che attestano un residuo di pena da scontare

di cinque anni, quattro mesi e venti giorni (e non di tre anni e due mesi, come

allora supposto dalla Corte delle assise criminali __________, che lo aveva

condannato a cinque anni di reclusione), l’istante non si avvale di un (nuovo)

mezzo di prova serio (sulla nozione: v. DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73) e

rilevante. Giacché, come sopra diffusamente rilevato, la questione sollevata

nella presente procedura - ossia quella di sapere se la prima Corte avrebbe

verosimilmente pronunciato una pena inferiore se fosse stato a conoscenza del

fatto che la porzione di pena potenzialmente soggetta a revoca ex art. 38 n. 4

vCP era superiore rispetto a quella da essa in un primo momento ritenuta nella

commisurazione della pena - è da considerarsi superata alla luce degli

argomenti sviluppati al riguardo da questa Corte nella sua sentenza del 12

agosto 2005. Contrariamente a quanto rilevato nell’istanza, questa Corte non si

era semplicemente limitata a un solo esame di arbitrio, rispettivamente di

adeguatezza del risultato sotto il profilo dell’eccesso o dell’abuso del potere

di apprezzamento; essa aveva invece chiaramente stabilito che, comunque sia,

dato quanto esposto sullo specifico argomento in relazione al ricorso del

fratello __________, i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di

pena – anche nella misura addotta nel ricorso (quindi anche dipartendosi da

cinque anni, quattro mesi e venti giorni di pena supplementare), non possono

condurre nel risultato a significative riduzioni di pena, visto che al momento

di ottenere la liberazione condizionale RI 1 era stato formalmente avvertito

dal Consiglio di vigilanza che, avesse delinquito nuovamente durante il periodo

di prova, sarebbe stato chiamato a scontare l’intero residuo di pena e che

avendo egli ignorato platealmente il monito, non può dolersi delle conseguenze

che ne derivano (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). In altri

termini, questa Corte aveva allora in concreto ritenuto che il ricorrente non

poteva pretendere che si procedesse a uno sconto di pena lineare o proporzionale

in termini matematici alla porzione di pena oggetto di sanzione ex art. 38 n. 4

vCP, ritenendo che ciò significherebbe in buona sostanza affermare che un

soggetto irriducibile – come il qui istante – potrebbe esigere ipso iure di

vedersi fortemente decurtata la nuova pena, così da azzerare rispettivamente da

ridimensionare in buona parte gli inevitabili effetti negativi del ricollocamento

a lui riconducibili per avere scelto la via della recidiva anziché quella del

ravvedimento. Il che non può entrare evidentemente in considerazione. Certo,

questa Corte non aveva mancato di rilevare che, nel suo esito, la condanna a 5

anni può apparire indubbiamente severa se si considera che il soggetto dovrà

anche scontare cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione residua

(anziché tre anni e due 2 mesi supposti dalla prima Corte) ma che, nelle circostanze

descritte, ciò non può però ancora dirsi esagerato e non trascende la latitudine

di giudizio che competeva alla prima Corte nella commisurazione della pena

(CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). Il richiamo al limitato potere

cognitivo di questa Corte nel vagliare la commisurazione della pena è però

successivo alla fissazione del principio che dai presumibili disagi correlati

alla revoca del terzo di pena il ricorrente, comunque sia, non poteva prendere

significativi riduzioni di pena per i nuovi reati, e ciò a prescindere dalla

durata esatta della parte di pena soggetta a ricollocamento. Di fronte a queste

chiare considerazioni, RI 1 avrebbe, dandosene il caso, semmai dovuto insorgere

al Tribunale federale con ricorso per cassazione, sostenendo che questa Corte

aveva disatteso un elemento di fondamentale portata nella commisurazione della

pena, ossia facendole carico di avere a torto ritenuto che il fatto di dovere

scontare anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione (anziché

tre anni e due e 2 mesi di reclusione) in aggiunta alla pena comminata per i

nuovi reati non fosse suscettibile di giustificare ulteriore indulgenza nei

suoi confronti, rispettivamente facendo carico alla stessa Corte di assise di averlo

condannato a una pena sproporzionata rispetto a quella inflitta al fratello

(sei anni di reclusione) dopo avere correttamente quantificato in sei anni e

otto mesi di reclusione la parte di pena che questi sarà chiamato a scontare ex

art. 38 vCP a seguito dei reati sfociati nella condanna del 25 maggio 2005

(CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5b).

6.

Ciò posto, l’istanza di revisione va disattesa, Gli oneri processuali

seguono la soccombenza dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP con riferimento

all’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 291 cpv. 1 CPP su rinvio

dell’art. 301 cpv. 2 CPP

e vista per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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