17.2008.71
Istanza di revisione (determinazione della pena)
18 febbraio 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
17.2008.71
Data decisione, Autorità:
18.02.2009, CCRP
Titolo:
Istanza di revisione (determinazione della pena)
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 299 let. c CPP-TI
Incarto n.
17.2008.71
Lugano
18 febbraio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sulla domanda di revisione del 7
novembre 2008 presentata da
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1)
in relazione alle sentenze emanate nei suoi
confronti
– il 25 maggio 2005 dalla Corte delle assise
criminali __________
– il 12 agosto 2005 dalla Corte di Cassazione e di
revisione Penale.
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere
accolta l’istanza di revisione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con
sentenza del 25 maggio 2005 la Corte delle assise criminali in __________ ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato consumato e
tentato (in 25 occasioni) – siccome commesso come associato a una banda intesa
a commettere furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo pericoloso, ed
agendo in correità con il fratello __________ – ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso della licenza
di condurre e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione
alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e ripetuta
ricettazione (reati commessi sempre in correità con il fratello __________). In
applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato RI 1, recidivo, a
cinque anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto.
Con la
stessa sentenza la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 6
anni di reclusione per i reati da lui commessi.
B. Il 12 agosto 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto
Fatti
i ricorsi per cassazione – vertenti sulla commisurazione della pena –
presentati da __________ ed RI 1 contro la sentenza di primo grado (CCRP, inc.
n. 17.2005.34-35). Tale giudizio non è stato impugnato davanti al Tribunale
federale.
C. Con istanza di revisione del 7 novembre 2008 RI 1 chiede che la sua
condanna sia oggetto di revisione, che le sentenze del 25 maggio 2005 della
Corte delle assise criminali di __________ e del 12 agosto 2005 della Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello siano annullate e che
gli atti siano rinviati a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio.
Non sono
state chieste osservazioni all’istanza.
Considerandi
In diritto: 1. Nel motivare la propria domanda, l’istante asserisce che nella sua
sentenza del 25 maggio 2005 la Corte delle assise criminali in __________ ha
commesso un errore nella determinazione della pena a suo carico, nella misura
in cui essa ha erroneamente ritenuto che l’entità del terzo residuo di pena
relativo al cumulo di precedenti condanne e che gli era stato condonato a far
tempo dal 2 gennaio 2001 per un periodo di prova di cinque anni una volta
espiati, per l’appunto, i due terzi di tali condanne (art. 38 n. 1 cpv. 1 e n.
4.
cpv. 1 vCP; v. art. 86 cpv. 1 e 89 n. 1 cpv. 1 nCP), fosse di tre anni e due
mesi (sentenza di assise, pag. 64 e 66), mentre che in realtà esso era di
cinque anni, quattro mesi e venti giorni, come poi riconosciuto dalla stessa
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello nella sua sentenza
del 12 agosto 2005 (consid. 9, con riferimento alla decisione 13 dicembre
2000.
del Consiglio di Vigilanza, inc. 151.2000.174; cfr. anche act. 4 annesso
all’istanza di revisione). Quest’ultima, assevera l’istante, non ne ha tratto
però le dovute conseguenze, ossia non ha ridotto la pena pronunciata dalla
Corte delle assise criminali per tenere conto (nel quadro dell’art 63 vCP) dei
presumibili effetti negativi, che il prospettato residuo di pena avrebbe potuto
comportare (come poi verificatosi a seguito della decisione del 6 dicembre 2005
del Consiglio di Vigilanza, inc. 151.2005.123, che ha ricollocato il
condannato, per fargli scontare il residuo di pena di cinque anni, quattro mesi
e venti giorni di reclusione, che in un primo momento gli era stato condonato;
decisione confermata il 12 aprile 2006 dalla Camera dei ricorsi penali e,
indirettamente, l’11 gennaio 2008 dal Giudice dell’applicazione della pena,
chiamato a statuire sull’istanza di liberazione condizionale e di congedo di RI
1.
cfr. act. 4 e 5 annessi all’istanza di revisione). Non avendo allora avuto
tra le mani la decisione con la quale il Consiglio di Vigilanza aveva quantificato
in cinque anni, quattro mesi e venti giorni la parte di pena allora soggetta a
liberazione condizionale, la Corte di assise non ha potuto valutare con
cognizione di causa gli effetti negativi che l’inevitabile revoca di tale
beneficio – come da essa stessa riconosciuto – avrebbe in seguito comportato
sulla durata della reclusione, tenuto conto che, alla pena pronunciata per i
reati commessi durante il periodo di liberazione condizionale andava, per
l’appunto, cumulata la revoca del residuo di pena sospeso condizionalmente
(art. 38 n. 4 cpv. 1 vCP). Da qui l’invocazione del titolo di revisione
previsto dall’art. 299 lett. c CPP.
2.
L’art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso
di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano
noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell’art.
385.
CP (v. art. 397 vCPP, del resto espressamente richiamato dalla medesima),
adempie cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione
(Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii all’art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi
di prova nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux; DTF 130 IV 72
consid. 1). Nuovo è un fatto o un mezzo di prova del tutto ignoto al
giudice che ha statuito (DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73, 122 IV 66 consid. 2a
pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid.. 2a pag. 47, 116 IV
353.
consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo di prova che
il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata (DTF 122 IV 66
consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o
dal dibattimento possono essere considerati nuovi, alla duplice condizione però
che il giudice, ove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e
che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull’arbitrio (DTF
122.
IV 66 consid. 2b pag. 68) Rilevanti sono fatti o mezzi di prova
suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in
modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio
apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73,
122.
IV 66 consid. 2a con richiami, pag. 67). Che un’assoluzione – totale o
parziale – non sembri poter influire sulla commisurazione della pena poco
importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a con richiami, pag. 42).
3.
Nel condannare RI 1 alla pena di cinque anni di reclusione, rispettivamente
__________ alla pena di sei anni di reclusione, per i reati loro ascritti, la
Corte delle assise criminali aveva considerato a favore di entrambi il fatto
che essi sarebbero stati anche chiamati a scontare – oltre alla pena per i
nuovi fatti – la sicura revoca dello sconto di 1/3 delle precedenti pene a loro
carico riferite a precedenti condanne, segnatamente tre anni e due mesi per il
primo e sei anni e otto mesi per il secondo (sentenza di assise, pag. 66 con
riferimento a pag. 64). In altri termini, ritenendo che i condannati non avrebbero
potuto evitare “una lunga revoca del residuo della precedente condanna”, la
Corte delle assise criminali aveva ritenuto di dovere infliggere una pena che
lasciasse ancora aperta la possibilità di un cambiamento di rotta, come
auspicato dagli stessi condannati al dibattimento con propositi ritenuti sinceri dalla stessa Corte (sentenza di assise, pag. 66).
4.
Chiamata a statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12
luglio 2005 da RI 1 contro la commisurazione della pena inflittagli dalla Corte
delle assise criminali in __________, questa Corte aveva tra l’altro rilevato
che il ricorrente aveva sostenuto che il residuo di pena che egli era chiamato
a espiare a seguito della sua ultima condanna ammontava a cinque anni, quattro
mesi e venti giorni di reclusione, come si evince dalla decisone emanata il 13
dicembre 2000 dal Consiglio di vigilanza (inc. 151.2000.174), annessa al
ricorso, e non a tre anni e due mesi come ritenuto dai primi giudici. In questo
modo, secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva sì considerato gli
effetti negativi legati alla revoca del terzo di pena in applicazione dell’art.
38.
n. 4 vCP, dipartendosi tuttavia dall’erroneo convincimento che esso ammontava
a tre anni e due mesi di reclusione; né si spiegherebbe altrimenti – sempre a
suo parere – come mai la sua condanna sarebbe stata di soli dodici mesi
inferiore rispetto a quella inflitta al fratello, maggiormente colpevole, il
cui residuo da scontare è invece di sei anni e otto mesi di reclusione.
Sennonché,
pur avendo convenuto che la Corte di assise aveva calcolato in modo inesatto il
presumibile residuo di pena a carico di RI 1 dipartendosi semplicemente
dall’ultima condanna a nove anni e sei mesi fissata dalla Corte di cassazione e
di revisione penale con sentenza del 24 aprile 1996 (inc. 17.1996.5) e pur
avendo criticato il primo giudice per non avere acquisito agli atti – non
trovandola – la decisone del Consiglio di vigilanza (che considerava anche
residui di pena relativi ad altre precedenti condanne), nonostante il difensore
avesse a sua volta quantificato in cinque anni di reclusione il rimanente della
pena da espiare (sentenza di assise, pag. 15 in fondo), questa Corte aveva ugualmente respinto il ricorso. Richiamati i suoi precedenti considerandi 5b e 5c
riferiti alla reiezione del ricorso di __________, che aveva pure preteso una
ulteriore riduzione di pena per tenere maggiormente conto degli effetti
negativi conseguenti alla sicura revoca del residuo della precedente pena a suo
carico, questa Corte aveva nondimeno concluso che i presumibili disagi
correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella (maggiore) misura addotta
da RI 1 – non potevano condurre, nel risultato, a significative riduzioni di
pena. Al momento di ottenere la liberazione condizionale (art. 38 n. 1 vCP) RI
1.
era stato formalmente avvertito dal Consiglio di vigilanza che, avesse
delinquito nuovamente durate il periodo di prova, sarebbe stato chiamato a
scontare l’intero residuo di pena (dispositivo n. 3). Avendo ignorato
platealmente il monito, aveva allora spiegato questa Corte, il soggetto non poteva
dolersi delle conseguenze che ne derivano. Né la condanna a 5 anni di
reclusione, aveva poi puntualizzato questa Corte, denota eccesso o abuso del
potere di apprezzamento. Certo, considerato che il ricorrente dovrà scontare
anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, anziché i tre
anni e due mesi supposti dalla prima Corte – aveva infine concluso la Corte di
cassazione e di revisione penale - la pena denota severità, ma nelle
circostanze descritte nei considerandi che precedono essa non può dirsi
esagerata e non trascende la latitudine di giudizio che competeva alla prima
Corte nella commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005,
consid. 9).
Nel
vagliare il ricorso di __________ questa Corte non aveva, del resto, mancato di
rilevare che sul tema sollevato, in DTF 119 IV 125 il Tribunale federale, giudicando il caso di un condannato a quattro mesi di detenzione da espiare che si era nel frattempo
notevolmente emendato, ha stabilito che nella commisurazione della pena il
giudice deve considerare anche il ricollocamento cui lo stesso condannato sarà
tenuto per avere delinquito durante il periodo di prova (art. 38 n. 4 vCP). Nel
caso citato, la condanna risultava di poco superiore al limite che impone il
ricollocamento (tre mesi di detenzione), onde l’obbligo – in quel caso – per il
condannato di scontare un residuo di 14 mesi, sanzione che, secondo lo stesso
Tribunale federale poteva però risultare sproporzionata per un soggetto che
frattanto si era ravveduto e risocializzato (119 IV 126), mentre che
all’autorità penale sarebbe bastato pronunciare una pena poco lieve per evitare
all’imputato i rigori dell’art. 38 n. 4 vCP. Questa Corte aveva dipoi
richiamato un suo precedente giudizio, in cui ha avuto modo di considerare gli
effetti negativi dell’inevitabile ricollocamento nei confronti di un soggetto
condannato a cinque anni di reclusione per ripetuta rapina aggravata commessa
parecchi anni prima e che nel frattempo si era completamento ravveduto, ma che
a causa dell’art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP rischiava otto anni di reclusione. In quel
caso la pena di cinque anni pronunciata dalla prima Corte è stata quindi
ridotta a quattro anni e due mesi di reclusione (sentenza CCRP del 12 agosto
2005, consid. 5b con riferimento alla sentenza CCRP del 18 settembre 1998, inc.
17.1998
, consid. 5d). Ciò posto, quanto alla condanna inflitta a __________
questa Corte – ricordato che i primi giudici avevano comunque considerato che
alla condanna pronunciata si sommerà la revoca del terzo delle pene precedenti
– aveva concluso che la specifica fattispecie è ben diversa dalle due citate
sentenze, ove a differenza dei due condannati che si erano ravveduti, __________
si è dimostrato – come il fratello RI 1 – un irriducibile; circostanza questa
che non poteva dunque spingere il soggetto – e quindi anche il correo – a
contare su significative riduzioni di pena per la maggior durata della carcerazione
consecutiva ai reati commessi intenzionalmente e senza remore durante
l’espiazione della condanna, né sotto il profilo del disagio legato al
ricollocamento giusta l’art. 38 n. 4 vCP, né sotto quello correlato alla
mancata messa in libertà provvisoria dopo i due terzi della pena, come
prescritto dall’art. 38 n. 1 vCP (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5c
e 9).
5.
Da questo precede, contrariamente a quanto preteso nella domanda di
revisione, allegando le decisioni che attestano un residuo di pena da scontare
di cinque anni, quattro mesi e venti giorni (e non di tre anni e due mesi, come
allora supposto dalla Corte delle assise criminali __________, che lo aveva
condannato a cinque anni di reclusione), l’istante non si avvale di un (nuovo)
mezzo di prova serio (sulla nozione: v. DTF 130 IV 72 consid. 1 pag. 73) e
rilevante. Giacché, come sopra diffusamente rilevato, la questione sollevata
nella presente procedura - ossia quella di sapere se la prima Corte avrebbe
verosimilmente pronunciato una pena inferiore se fosse stato a conoscenza del
fatto che la porzione di pena potenzialmente soggetta a revoca ex art. 38 n. 4
vCP era superiore rispetto a quella da essa in un primo momento ritenuta nella
commisurazione della pena - è da considerarsi superata alla luce degli
argomenti sviluppati al riguardo da questa Corte nella sua sentenza del 12
agosto 2005. Contrariamente a quanto rilevato nell’istanza, questa Corte non si
era semplicemente limitata a un solo esame di arbitrio, rispettivamente di
adeguatezza del risultato sotto il profilo dell’eccesso o dell’abuso del potere
di apprezzamento; essa aveva invece chiaramente stabilito che, comunque sia,
dato quanto esposto sullo specifico argomento in relazione al ricorso del
fratello __________, i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di
pena – anche nella misura addotta nel ricorso (quindi anche dipartendosi da
cinque anni, quattro mesi e venti giorni di pena supplementare), non possono
condurre nel risultato a significative riduzioni di pena, visto che al momento
di ottenere la liberazione condizionale RI 1 era stato formalmente avvertito
dal Consiglio di vigilanza che, avesse delinquito nuovamente durante il periodo
di prova, sarebbe stato chiamato a scontare l’intero residuo di pena e che
avendo egli ignorato platealmente il monito, non può dolersi delle conseguenze
che ne derivano (CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). In altri
termini, questa Corte aveva allora in concreto ritenuto che il ricorrente non
poteva pretendere che si procedesse a uno sconto di pena lineare o proporzionale
in termini matematici alla porzione di pena oggetto di sanzione ex art. 38 n. 4
vCP, ritenendo che ciò significherebbe in buona sostanza affermare che un
soggetto irriducibile – come il qui istante – potrebbe esigere ipso iure di
vedersi fortemente decurtata la nuova pena, così da azzerare rispettivamente da
ridimensionare in buona parte gli inevitabili effetti negativi del ricollocamento
a lui riconducibili per avere scelto la via della recidiva anziché quella del
ravvedimento. Il che non può entrare evidentemente in considerazione. Certo,
questa Corte non aveva mancato di rilevare che, nel suo esito, la condanna a 5
anni può apparire indubbiamente severa se si considera che il soggetto dovrà
anche scontare cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione residua
(anziché tre anni e due 2 mesi supposti dalla prima Corte) ma che, nelle circostanze
descritte, ciò non può però ancora dirsi esagerato e non trascende la latitudine
di giudizio che competeva alla prima Corte nella commisurazione della pena
(CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 9). Il richiamo al limitato potere
cognitivo di questa Corte nel vagliare la commisurazione della pena è però
successivo alla fissazione del principio che dai presumibili disagi correlati
alla revoca del terzo di pena il ricorrente, comunque sia, non poteva prendere
significativi riduzioni di pena per i nuovi reati, e ciò a prescindere dalla
durata esatta della parte di pena soggetta a ricollocamento. Di fronte a queste
chiare considerazioni, RI 1 avrebbe, dandosene il caso, semmai dovuto insorgere
al Tribunale federale con ricorso per cassazione, sostenendo che questa Corte
aveva disatteso un elemento di fondamentale portata nella commisurazione della
pena, ossia facendole carico di avere a torto ritenuto che il fatto di dovere
scontare anche cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione (anziché
tre anni e due e 2 mesi di reclusione) in aggiunta alla pena comminata per i
nuovi reati non fosse suscettibile di giustificare ulteriore indulgenza nei
suoi confronti, rispettivamente facendo carico alla stessa Corte di assise di averlo
condannato a una pena sproporzionata rispetto a quella inflitta al fratello
(sei anni di reclusione) dopo avere correttamente quantificato in sei anni e
otto mesi di reclusione la parte di pena che questi sarà chiamato a scontare ex
art. 38 vCP a seguito dei reati sfociati nella condanna del 25 maggio 2005
(CCRP, sentenza del 12 agosto 2005, consid. 5b).
6.
Ciò posto, l’istanza di revisione va disattesa, Gli oneri processuali
seguono la soccombenza dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP con riferimento
all’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 291 cpv. 1 CPP su rinvio
dell’art. 301 cpv. 2 CPP
e vista per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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