17.2008.72
Tentata truffa tramite l'allestimento di un contratto di compra-vendita fittizio e l'ottenimento fraudolento di una licenza di circolazione
13 luglio 2009Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
17.2008.72
Data decisione, Autorità:
13.07.2009, CCRP
Titolo:
Tentata truffa tramite l'allestimento di un contratto di compra-vendita fittizio e l'ottenimento fraudolento di una licenza di circolazione
TRUFFA
art. 146 CPS
Incarto n.
17.2008.72
Lugano
13 luglio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione dell’11 novembre 2008 presentato da
RI 1
e domiciliato a celibe, impiegato
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti
il 9 ottobre 2008 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 e PC 1 hanno avuto una relazione sentimentale dall’estate 2004 fino
a quella del 2006, conclusasi in un clima di litigiosità che ha comportato –
oltre a degli strascichi di natura penale sfociati in due procedimenti distinti
- lunghe trattative tra i rispettivi legali, sfociate nella sottoscrizione di
una convenzione datata 27 aprile 2007 (act 3/annesso) in cui le parti hanno tra
l’altro stabilito quanto segue
“1. L’automobile modello
Astra (no. Telaio ) rimane di proprietà della signora PC 1
2. La signora PC 1 è
pertanto autorizzata a procedere alle relative modifiche della licenza di
condurre.
3. Il signor RI 1 si
impegna a consegnare alla signora PC 1 le parti interne del suo attuale veicolo
(Opel ASTRA) non appena gli verrà consegnato dal sellaio __________, i sedili a
suo tempo commissionati. Il signor RI 1 si impegna a versare la somma
dell’intera fattura di tali lavori.
4. Con la sottoscrizione
della presente convenzione, le parti si dichiarano integralmente e
reciprocamente tacitate di qualsiasi ulteriori pretesa.”
Fatti
B. La vettura oggetto del citato accordo è stata immatricolata nel
giugno del 1992 ed era intestata congiuntamente a RI 1 e a suo padre.
Nonostante la sua vetustà, RI 1 e PC 1 avevano allora deciso di fare sulla
stessa svariati interventi di tuning per quasi fr. 25'000.-. I relativi costi
erano stati anticipati dalla donna, con l’accordo che il compagno avrebbe poi
in un secondo tempo fatto la sua parte. Sta di fatto che al momento della
separazione, RI 1 non aveva restituito alcunché all’amica, come desumibile
dalla premessa nella convezione stessa, secondo cui nel corso della convivenza PC
1 ha sopportato personalmente le spese di acquisto e di riparazione della
vettura, come pure ulteriori spese comuni.
C. Benché si fosse impegnato a lasciare la vettura in proprietà dell’ex
compagna, RI 1 non ha mai accettato che l’automobile regalatagli a suo tempo
dai genitori passasse di mano. Discutendo con l’amico __________ del problema,
è cosi nata l’idea di immatricolare l’Opel Astra a nome di quest’ultimo e di
fare figurare con un contratto fittizio – datato evidentemente prima della
conclusione della nota convenzione – che la stessa gli era stata venduta, per
poi andare dalla legittima proprietaria (PC 1) a farsela consegnare. Cosciente
che il veicolo si trovava nella mani dell’ex compagnaRI 1, al fine di
concretizzare il piano del suo recupero, ha dapprima richiesto, con formulario
datato 29 gennaio 2008, un duplicato della carta grigia all’Ufficio delle
circolazione , dichiarando contrariamente alla verità che la stessa carta era
stata persa (act. 3/annesso). Ottenuto soddisfazione, RI 1 ha allestito un contratto fittizio tra suo padre, __________, predatato al 20 settembre 2006, con
cui si attestava la vendita dell’Opel Astra, senza interno (sedili) allo stesso
__________ per la somma di fr. 1'500.-, con la precisazione che da quel momento
non sarebbero state accettate reclamazioni per la stessa (act. 3/annesso).
L’atto è stato presentato dal figlio al padre, affinché lo firmasse, cosa che
quest’ultimo ha fatto (act. 3/annesso). Di fatto la compravendita non è mai
avvenuta e il prezzo indicato non è mai stato pagato. Con l’ausilio del
duplicato della carta grigia e del contratto fittizio __________ è così
riuscito in seguito, segnatamente il 1. febbraio 2008, a farsi rilasciare a suo nome una nuova licenza di circolazione dell’automobile (act.
3/annesso).
D. Il 15 febbraio 2008 PC 1, intenzionata a immatricolare il veicolo,
ha incaricato il suo garagista di provvedere alle pratiche necessarie,
consegnandogli la licenza di circolazione annullata in suo possesso. Questi,
dopo essersi rivolto lo stesso giorno all’autorità, ha dovuto informare la
cliente del fatto che l’Ufficio della circolazione gli aveva ritirato tutti i
documenti, avendo preso atto che la vettura in questione era già stata
immatricolata sotto un altro nome. Dal funzionario competente, PC 1 ha poi saputo che il nuovo intestatario del veicolo era __________, il quale, da lei interpellato,
le ha riferito di avere acquistato la macchina dal padre del suo ex-compagno
nel 2006. Il 19 febbraio 2008 lo stesso __________ si è quindi presentato al
domicilio della donna con un rimorchio, chiedendole di consegnargli senza
indugio l’Opel. Quest’ultima, dopo essersi rifiutata di dar seguito
all’ingiunzione, ha chiesto l’immediato intervento della polizia che ha
effettuato i rilevamenti di sua competenza. Da qui l’apertura di un
procedimento penale nei confronti, tra l’altro, di RI 1.
E. Con decreto di accusa del 7 maggio 2008 il Sostituto procuratore
pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di tentata truffa per avere, per
procacciarsi un indebito profitto e in correità con __________, tentato di
ingannare con astuzia PC 1 affermando cose false, inducendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e, in specie, __________
nel periodo gennaio 2008/febbraio 2008 per essersi fatto rilasciare un
duplicato della licenza di circolazione del veicolo Opel Astra, consegnando
tale documento a __________ , affinché questi ne facesse allestire uno a suo
nome e per avere parimenti confezionato un fittizio contratto di vendita della
predetta automobile dove __________ figurava avere acquistato il 20 settembre
2006 la vettura per fr. 1'500.-, in modo da consentire allo stesso __________ di
presentarsi in data 19 febbraio 2008 a mano dei summenzionati documenti presso
l’abitazione di PC 1 affinché essa gli consegnasse il veicolo, non riuscendovi,
essendosi quest’ultima insospettita e avendo chiamato la polizia.
In
applicazione della pena, il Sostituto procuratore pubblico ha proposto la
condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 4'000.-, corrispondente a 50
aliquote da fr. 80.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, e a una multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art.
106 cpv. 2 CP). Non ha invece revocato il beneficio della condizionale concesso
alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-, decretata nei suoi confronti dalla Pretura
penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2005; ha tuttavia prolungato il periodo
di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2).
Al
decreto di accusa, RI 1 ha sollevato opposizione.
F. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 9 ottobre 2008 il
giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di tentata
truffa, condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr.
90.-, per un totale di fr. 2'700.-, pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostituiva è fissata in 3 giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
G. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 14 ottobre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi scritti del gravame, presentati in data 11 novembre 2008, egli chiede
l’annullamento della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo dalla
relativa condanna.
H. Con osservazioni del 15 dicembre 2008 la parte civile PC 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.
178.
con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di
tutte le altre (DTF 118 Ia 28 conidi. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
271). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178).
2.
Il ricorrente definisce decisamente insostenibile e, pertanto,
arbitraria la conclusione del giudice della Pretura penale, secondo cui nella
fattispecie ci si trova di fronte a un insieme di sotterfugi che avrebbero
potuto potenzialmente indurre la vittima, ovvero PC 1, a spossessarsi dell’automobile. Se é vero che il prevenuto e __________ hanno orchestrato una
messa in scena comportante il ricorso a dichiarazioni e documenti falsi, che
hanno consentito loro di ottenere una licenza di circolazione vera che di per
sé, unita ai primi, avrebbe potuto anche trarre in inganno una vittima con un
normale spirito critico e a indurla, nell’incertezza, a prendere una
disposizione a scapito del proprio patrimonio, è anche vero che PC 1 aveva la
proprietà del veicolo, attestata da un convenzione chiarissima allestita da due
legali, aveva il possesso effettivo del medesimo nonché l’originale della carte
grigia, come da essa stessa confermato davanti al primo giudice, e aveva la
certezza di essere proprietaria esclusiva dell’automobile. Tanto che, a fronte
della insostenibile richiesta di __________ , Claudia Lehneherr non si è mai
trovata in una situazione di incertezza. Senza l’uso della forza, assevera
sempre il ricorrente, __________ non avrebbe mai potuto ottenere la vettura e
questo già per il semplice fatto che nessuna azione giudiziaria avrebbe
permesso al richiedente di poter entrare in possesso dell’Opel Astra (art. 924
segg. CC). L’operazione di __________ , reitera nel sostenere il ricorrente,
era sotto ogni aspetto destinata all’insuccesso.
3.
Con argomenti del genere il ricorrente, per ora, sorvola i motivi
che hanno spinto il primo giudice a ritenerlo autore colpevole di tentata
truffa, il che rende inammissibile il rimedio al riguardo. Una volta esposte le
condizioni richieste da dottrina e da giurisprudenza per applicare l’art 146
CP (truffa), segnatamente una volta definita la nozione di inganno astuto che
sta alla base del summenzionato reato, il giudice della Pretura penale ha
spiegato perché si è verificato un tentativo di truffa, nonostante che la
predestinata vittima non sia stata tratta in inganno e abbia perciò subito
allertato la polizia. Secondo il giudice, decisivo si è rilevato in particolare
il fatto che per convincere PC 1 a non ritenersi legittima proprietaria
dell’automobile nonostante il chiaro testo delle convenzione del 27 aprile 2006 in cui i contraenti avevano espressamente concordato che il veicolo sarebbe di proprietà della
donna, il ricorrente ha creato false apparenze e persino documenti falsi. E
meglio, si è fatto rilasciare dalla Sezione della circolazione un duplicato
della carta grigia, dichiarando contrariamente alla verità di averne smarrito
l’originale (sentenza, pag. 4), ha allestito un contratto fittizio, antidatato,
attestante – contrariamente al vero - la vendita del veicolo a __________ prima
che la nota convenzione fra il prevenuto e PC 1 fosse stata stipulata
(sentenza, pag. 4), creando in questo modo le condizioni per il rilascio, poi
puntualmente avveratesi, allo stesso __________ di una nuova licenza di
circolazione dell’automobile (sentenza, pag. 5 e 6). L’intervento di __________
, ha sottolineato il giudice, ha costituito un ulteriore elemento suscettibile,
sulla carta, di ingannare la predestinata vittima, trattandosi di una persona
apparentemente estranea alle vicissitudini dell’ex coppia (sentenza, pag. 6).
In altri termini, ha continuato il giudice della Pretura penale, per dimostrare
il passaggio di proprietà a un terzo ignaro della situazione di diritto
avvenuto prima dell’accordo, i due hanno costruito un castello di menzogne ben
documentato e, quindi, sufficiente a far risultare a un primo esame la
convenzione del 26 aprile 2007 in apparenza priva di effetti sulla proprietà
del bene conteso e, di riflesso, __________ come legittimo proprietario del
veicolo (sentenza, pag. 6). Ciò posto, ha poi rilevato il Pretore, non si può
parlare di reato impossibile solo perché la carta grigia e l’automezzo sono
sempre rimasti nelle mani della vittima, dal momento che non si poteva a priori
escludere che questa, confrontata con documenti come quelli che le erano stati
sottoposti con un atteggiamento aggressivo da parte del sedicente avente
diritto, finisse per cedere alla richiesta avversaria (sentenza, pag. 6-7). Questo
– sempre secondo lo stesso giudice - non è avvenuto per la pronta reazione
della donna, il che non cancella però il reato, ma lo riduce al rango di
tentativo (sentenza, pag. 7). Come visto, il ricorrente non si confronta, se
non di passata, con tali diffuse e puntuali considerazioni, reiterando nel
sostenere che la parte civile aveva la proprietà del veicolo, attestata in modo
chiaro da una convenzione, aveva il possesso effettivo del medesimo nonché
l’originale della carta grigia e che essa non ha mai avuto dubbi sulla reale
proprietà dell’automobile. Non cerca, però, di spiegare perché le carte false
create ad arte dal prevenuto, fossero inidonee, come tali, a trarre in inganno,
ossia a mettere per lo meno in discussione la proprietà del veicolo.
4.
Secondo il ricorrente, non può in ogni modo nemmeno essere condivisa
l’opinione del Pretore, secondo cui, mostrando un passaggio di proprietà prima
dell’accordo di cui alla convenzione del 26 aprile 2007, si poteva in linea
teorica far apparire giuridi- camente fondato il preteso diritto previgente e
far di conse- guenza risultare la rivendicazione di __________ sufficiente-
mente documentata, al punto da mettere in discussione la convenzione stessa.
Uno scenario del genere, assevera il ricorrente, avrebbe richiesto un
atteggiamento aggressivo del postulante, come riconosciuto dal primo giudice,
ciò che avrebbe semmai costituito un furto, rispettivamente un’ estorsione. Con
un atteggiamento normale, ossia fondato solo sui documenti contraffati, __________
, conclude il ricorrente, non avrebbe potuto ottenere nulla. Ora, nella misura
in cui il Pretore parrebbe sorreggere la truffa sul fatto che, oltre all’uso di
documenti falsi, il richiedente avrebbe tenuto pure un atteggiamento
aggressivo, la sentenza impugnata suscita legittimi interrogativi. Poiché un
conto è l’uso di manovre fraudolente e di stratagemmi per spingere qualcuno a
un atto pregiudizievole al suo patrimonio, un altro conto è l’avvalersi di metodi
coercitivi per raggiungere lo stesso scopo. Sennonché, la questione non ha da
essere approfondita oltre. Giacché decisivo al riguardo, ossia ai fini della
tentata truffa, risulta un fatto incontrovertibile completamente sorvolato nel
ricorso, ossia non tanto la presentazione di un contratto che apparentemente
attesterebbe il passaggio di proprietà del veicolo prima della stipulazione
della nota convenzione tra i due ex compagni, ma soprattutto la presentazione
da parte di __________ - che agiva su istruzioni del ricorrente - di una nuova
licenza di circolazione (carta grigia) dell’automobile a suo nome (cfr.
documento allegato al rapporto di polizia, act. 3). Orbene, esibendo un documento
del genere rilasciato da un pubblico ufficio, __________ ha conferito in pari
tempo una (potenziale) valenza accresciuta al contratto fittizio di
compravendita stipulato con il padre del prevenuto – cui la vittima poteva di
per sé contrapporre la convenzione 26 aprile 2007, la carta grigia che si
trovava nella sue mani e il possesso dell’automobile – tale da creare
all’interlocutrice, almeno in teoria, dubbi sulla titolarità del veicolo.
5.
Da quanto precede, condannando il ricorrente per tentata truffa il
giudice della Pretura penale non ha violato il diritto federale. Ne consegue
che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso,
siccome infondato.
6.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a
carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 6 CPP), con l’obbligo di rifondere a PC 1, che ha presentato osservazioni al
ricorso tramite un avvocato, fr. 700.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1 000.-
sono posti a
carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere a PC 1 fr. 700.- per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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