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Decisione

17.2008.72

Tentata truffa tramite l'allestimento di un contratto di compra-vendita fittizio e l'ottenimento fraudolento di una licenza di circolazione

13 luglio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. La vettura oggetto del citato accordo è stata immatricolata nel

giugno del 1992 ed era intestata congiuntamente a RI 1 e a suo padre.

Nonostante la sua vetustà, RI 1 e PC 1 avevano allora deciso di fare sulla

stessa svariati interventi di tuning per quasi fr. 25'000.-. I relativi costi

erano stati anticipati dalla donna, con l’accordo che il compagno avrebbe poi

in un secondo tempo fatto la sua parte. Sta di fatto che al momento della

separazione, RI 1 non aveva restituito alcunché all’amica, come desumibile

dalla premessa nella convezione stessa, secondo cui nel corso della convivenza PC

1 ha sopportato personalmente le spese di acquisto e di riparazione della

vettura, come pure ulteriori spese comuni.

C. Benché si fosse impegnato a lasciare la vettura in proprietà dell’ex

compagna, RI 1 non ha mai accettato che l’automobile regalatagli a suo tempo

dai genitori passasse di mano. Discutendo con l’amico __________ del problema,

è cosi nata l’idea di immatricolare l’Opel Astra a nome di quest’ultimo e di

fare figurare con un contratto fittizio – datato evidentemente prima della

conclusione della nota convenzione – che la stessa gli era stata venduta, per

poi andare dalla legittima proprietaria (PC 1) a farsela consegnare. Cosciente

che il veicolo si trovava nella mani dell’ex compagnaRI 1, al fine di

concretizzare il piano del suo recupero, ha dapprima richiesto, con formulario

datato 29 gennaio 2008, un duplicato della carta grigia all’Ufficio delle

circolazione , dichiarando contrariamente alla verità che la stessa carta era

stata persa (act. 3/annesso). Ottenuto soddisfazione, RI 1 ha allestito un contratto fittizio tra suo padre, __________, predatato al 20 settembre 2006, con

cui si attestava la vendita dell’Opel Astra, senza interno (sedili) allo stesso

__________ per la somma di fr. 1'500.-, con la precisazione che da quel momento

non sarebbero state accettate reclamazioni per la stessa (act. 3/annesso).

L’atto è stato presentato dal figlio al padre, affinché lo firmasse, cosa che

quest’ultimo ha fatto (act. 3/annesso). Di fatto la compravendita non è mai

avvenuta e il prezzo indicato non è mai stato pagato. Con l’ausilio del

duplicato della carta grigia e del contratto fittizio __________ è così

riuscito in seguito, segnatamente il 1. febbraio 2008, a farsi rilasciare a suo nome una nuova licenza di circolazione dell’automobile (act.

3/annesso).

D. Il 15 febbraio 2008 PC 1, intenzionata a immatricolare il veicolo,

ha incaricato il suo garagista di provvedere alle pratiche necessarie,

consegnandogli la licenza di circolazione annullata in suo possesso. Questi,

dopo essersi rivolto lo stesso giorno all’autorità, ha dovuto informare la

cliente del fatto che l’Ufficio della circolazione gli aveva ritirato tutti i

documenti, avendo preso atto che la vettura in questione era già stata

immatricolata sotto un altro nome. Dal funzionario competente, PC 1 ha poi saputo che il nuovo intestatario del veicolo era __________, il quale, da lei interpellato,

le ha riferito di avere acquistato la macchina dal padre del suo ex-compagno

nel 2006. Il 19 febbraio 2008 lo stesso __________ si è quindi presentato al

domicilio della donna con un rimorchio, chiedendole di consegnargli senza

indugio l’Opel. Quest’ultima, dopo essersi rifiutata di dar seguito

all’ingiunzione, ha chiesto l’immediato intervento della polizia che ha

effettuato i rilevamenti di sua competenza. Da qui l’apertura di un

procedimento penale nei confronti, tra l’altro, di RI 1.

E. Con decreto di accusa del 7 maggio 2008 il Sostituto procuratore

pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di tentata truffa per avere, per

procacciarsi un indebito profitto e in correità con __________, tentato di

ingannare con astuzia PC 1 affermando cose false, inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e, in specie, __________

nel periodo gennaio 2008/febbraio 2008 per essersi fatto rilasciare un

duplicato della licenza di circolazione del veicolo Opel Astra, consegnando

tale documento a __________ , affinché questi ne facesse allestire uno a suo

nome e per avere parimenti confezionato un fittizio contratto di vendita della

predetta automobile dove __________ figurava avere acquistato il 20 settembre

2006 la vettura per fr. 1'500.-, in modo da consentire allo stesso __________ di

presentarsi in data 19 febbraio 2008 a mano dei summenzionati documenti presso

l’abitazione di PC 1 affinché essa gli consegnasse il veicolo, non riuscendovi,

essendosi quest’ultima insospettita e avendo chiamato la polizia.

In

applicazione della pena, il Sostituto procuratore pubblico ha proposto la

condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 4'000.-, corrispondente a 50

aliquote da fr. 80.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, e a una multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art.

106 cpv. 2 CP). Non ha invece revocato il beneficio della condizionale concesso

alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-, decretata nei suoi confronti dalla Pretura

penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2005; ha tuttavia prolungato il periodo

di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2).

Al

decreto di accusa, RI 1 ha sollevato opposizione.

F. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 9 ottobre 2008 il

giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di tentata

truffa, condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr.

90.-, per un totale di fr. 2'700.-, pena sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostituiva è fissata in 3 giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

G. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 14 ottobre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei

motivi scritti del gravame, presentati in data 11 novembre 2008, egli chiede

l’annullamento della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo dalla

relativa condanna.

H. Con osservazioni del 15 dicembre 2008 la parte civile PC 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,

bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,

in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 conidi. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.

271). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1

pag. 178).

2.

Il ricorrente definisce decisamente insostenibile e, pertanto,

arbitraria la conclusione del giudice della Pretura penale, secondo cui nella

fattispecie ci si trova di fronte a un insieme di sotterfugi che avrebbero

potuto potenzialmente indurre la vittima, ovvero PC 1, a spossessarsi dell’automobile. Se é vero che il prevenuto e __________ hanno orchestrato una

messa in scena comportante il ricorso a dichiarazioni e documenti falsi, che

hanno consentito loro di ottenere una licenza di circolazione vera che di per

sé, unita ai primi, avrebbe potuto anche trarre in inganno una vittima con un

normale spirito critico e a indurla, nell’incertezza, a prendere una

disposizione a scapito del proprio patrimonio, è anche vero che PC 1 aveva la

proprietà del veicolo, attestata da un convenzione chiarissima allestita da due

legali, aveva il possesso effettivo del medesimo nonché l’originale della carte

grigia, come da essa stessa confermato davanti al primo giudice, e aveva la

certezza di essere proprietaria esclusiva dell’automobile. Tanto che, a fronte

della insostenibile richiesta di __________ , Claudia Lehneherr non si è mai

trovata in una situazione di incertezza. Senza l’uso della forza, assevera

sempre il ricorrente, __________ non avrebbe mai potuto ottenere la vettura e

questo già per il semplice fatto che nessuna azione giudiziaria avrebbe

permesso al richiedente di poter entrare in possesso dell’Opel Astra (art. 924

segg. CC). L’operazione di __________ , reitera nel sostenere il ricorrente,

era sotto ogni aspetto destinata all’insuccesso.

3.

Con argomenti del genere il ricorrente, per ora, sorvola i motivi

che hanno spinto il primo giudice a ritenerlo autore colpevole di tentata

truffa, il che rende inammissibile il rimedio al riguardo. Una volta esposte le

condizioni richieste da dottrina e da giurisprudenza per applicare l’art 146

CP (truffa), segnatamente una volta definita la nozione di inganno astuto che

sta alla base del summenzionato reato, il giudice della Pretura penale ha

spiegato perché si è verificato un tentativo di truffa, nonostante che la

predestinata vittima non sia stata tratta in inganno e abbia perciò subito

allertato la polizia. Secondo il giudice, decisivo si è rilevato in particolare

il fatto che per convincere PC 1 a non ritenersi legittima proprietaria

dell’automobile nonostante il chiaro testo delle convenzione del 27 aprile 2006 in cui i contraenti avevano espressamente concordato che il veicolo sarebbe di proprietà della

donna, il ricorrente ha creato false apparenze e persino documenti falsi. E

meglio, si è fatto rilasciare dalla Sezione della circolazione un duplicato

della carta grigia, dichiarando contrariamente alla verità di averne smarrito

l’originale (sentenza, pag. 4), ha allestito un contratto fittizio, antidatato,

attestante – contrariamente al vero - la vendita del veicolo a __________ prima

che la nota convenzione fra il prevenuto e PC 1 fosse stata stipulata

(sentenza, pag. 4), creando in questo modo le condizioni per il rilascio, poi

puntualmente avveratesi, allo stesso __________ di una nuova licenza di

circolazione dell’automobile (sentenza, pag. 5 e 6). L’intervento di __________

, ha sottolineato il giudice, ha costituito un ulteriore elemento suscettibile,

sulla carta, di ingannare la predestinata vittima, trattandosi di una persona

apparentemente estranea alle vicissitudini dell’ex coppia (sentenza, pag. 6).

In altri termini, ha continuato il giudice della Pretura penale, per dimostrare

il passaggio di proprietà a un terzo ignaro della situazione di diritto

avvenuto prima dell’accordo, i due hanno costruito un castello di menzogne ben

documentato e, quindi, sufficiente a far risultare a un primo esame la

convenzione del 26 aprile 2007 in apparenza priva di effetti sulla proprietà

del bene conteso e, di riflesso, __________ come legittimo proprietario del

veicolo (sentenza, pag. 6). Ciò posto, ha poi rilevato il Pretore, non si può

parlare di reato impossibile solo perché la carta grigia e l’automezzo sono

sempre rimasti nelle mani della vittima, dal momento che non si poteva a priori

escludere che questa, confrontata con documenti come quelli che le erano stati

sottoposti con un atteggiamento aggressivo da parte del sedicente avente

diritto, finisse per cedere alla richiesta avversaria (sentenza, pag. 6-7). Questo

– sempre secondo lo stesso giudice - non è avvenuto per la pronta reazione

della donna, il che non cancella però il reato, ma lo riduce al rango di

tentativo (sentenza, pag. 7). Come visto, il ricorrente non si confronta, se

non di passata, con tali diffuse e puntuali considerazioni, reiterando nel

sostenere che la parte civile aveva la proprietà del veicolo, attestata in modo

chiaro da una convenzione, aveva il possesso effettivo del medesimo nonché

l’originale della carta grigia e che essa non ha mai avuto dubbi sulla reale

proprietà dell’automobile. Non cerca, però, di spiegare perché le carte false

create ad arte dal prevenuto, fossero inidonee, come tali, a trarre in inganno,

ossia a mettere per lo meno in discussione la proprietà del veicolo.

4.

Secondo il ricorrente, non può in ogni modo nemmeno essere condivisa

l’opinione del Pretore, secondo cui, mostrando un passaggio di proprietà prima

dell’accordo di cui alla convenzione del 26 aprile 2007, si poteva in linea

teorica far apparire giuridi- camente fondato il preteso diritto previgente e

far di conse- guenza risultare la rivendicazione di __________ sufficiente-

mente documentata, al punto da mettere in discussione la convenzione stessa.

Uno scenario del genere, assevera il ricorrente, avrebbe richiesto un

atteggiamento aggressivo del postulante, come riconosciuto dal primo giudice,

ciò che avrebbe semmai costituito un furto, rispettivamente un’ estorsione. Con

un atteggiamento normale, ossia fondato solo sui documenti contraffati, __________

, conclude il ricorrente, non avrebbe potuto ottenere nulla. Ora, nella misura

in cui il Pretore parrebbe sorreggere la truffa sul fatto che, oltre all’uso di

documenti falsi, il richiedente avrebbe tenuto pure un atteggiamento

aggressivo, la sentenza impugnata suscita legittimi interrogativi. Poiché un

conto è l’uso di manovre fraudolente e di stratagemmi per spingere qualcuno a

un atto pregiudizievole al suo patrimonio, un altro conto è l’avvalersi di metodi

coercitivi per raggiungere lo stesso scopo. Sennonché, la questione non ha da

essere approfondita oltre. Giacché decisivo al riguardo, ossia ai fini della

tentata truffa, risulta un fatto incontrovertibile completamente sorvolato nel

ricorso, ossia non tanto la presentazione di un contratto che apparentemente

attesterebbe il passaggio di proprietà del veicolo prima della stipulazione

della nota convenzione tra i due ex compagni, ma soprattutto la presentazione

da parte di __________ - che agiva su istruzioni del ricorrente - di una nuova

licenza di circolazione (carta grigia) dell’automobile a suo nome (cfr.

documento allegato al rapporto di polizia, act. 3). Orbene, esibendo un documento

del genere rilasciato da un pubblico ufficio, __________ ha conferito in pari

tempo una (potenziale) valenza accresciuta al contratto fittizio di

compravendita stipulato con il padre del prevenuto – cui la vittima poteva di

per sé contrapporre la convenzione 26 aprile 2007, la carta grigia che si

trovava nella sue mani e il possesso dell’automobile – tale da creare

all’interlocutrice, almeno in teoria, dubbi sulla titolarità del veicolo.

5.

Da quanto precede, condannando il ricorrente per tentata truffa il

giudice della Pretura penale non ha violato il diritto federale. Ne consegue

che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso,

siccome infondato.

6.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a

carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 6 CPP), con l’obbligo di rifondere a PC 1, che ha presentato osservazioni al

ricorso tramite un avvocato, fr. 700.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1 000.-

sono posti a

carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere a PC 1 fr. 700.- per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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