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Decisione

17.2008.73

Diffamazione. Inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione

21 ottobre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag.

278).

9. La ricorrente, nel suo confuso esposto, dopo alcune considerazioni

inerenti la sua situazione personale e l’organizzazione della __________,

sostiene innanzitutto di non aver voluto colpire PC 1 personalmente, ma di

averne semplicemente voluto evidenziare i comportamenti da lei ritenuti

costitutivi di mobbing (ricorso, pag. 3).

Il senso di una tale osservazione, che la

ricorrente non sviluppa né sostanzia, non è comprensibile a questa Corte,

ritenuto che le affermazioni contenute nello scritto 21 giugno 2007 e riportate

nel decreto d’accusa – in particolare, la frase con cui la ricorrente

attribuisce alla parte civile “volontà di colpire chi non si sottomette”,

quella con cui accusa la parte civile di avere “divulgato informazioni false

e volutamente diffamatorie” (cfr. DTF 81 IV 324) e, infine, l’accusa di

mobbing (definito quale comportamento vessatorio esercitato tramite violenze

psicologiche all’interno di un gruppo verso un individuo che si vuole isolare,

emarginare o allontanare, cfr. Vocabolario Zingarelli)

– sono, come ritenuto dal primo giudice (cfr. sentenza, consid. 5 pag.

5), suscettibili di far apparire la parte civile una persona spregevole e,

pertanto, sono atte a costituire reato ai sensi dell’art. 173 cifra 1 CPS.

Considerandi

Carente di motivazione, al riguardo il ricorso va dichiarato inammissibile.

10.

La

ricorrente sostiene, poi, che la sua “è stata un’azione dettata dall’estremo

bisogno di bloccare l’atteggiamento aggressivo” di PC 1 e di

essere stata costretta a scrivere la lettera in questione a causa delle

manchevolezze dei quadri della __________, in particolare, a causa di una

carente sorveglianza dei dipendenti da parte dei superiori (ricorso, pag. 3).

Nuovamente non si comprende cosa intenda la ricorrente con questi rilievi,

considerato come in ogni caso un’affermazione lesiva dell’onore di una persona

non può essere giustificata da non meglio specificati atteggiamenti aggressivi

di quest’ultima o da presunte manchevolezze organizzative.

L’affermazione diffamatoria potrebbe, tutt’al

più, andare esente da pena, qualora l’autore provasse di avere detto o

divulgato cose vere oppure provasse di avere avuto seri motivi di considerarle

vere in buona fede (art. 173 cifra 2 CPS).

Questa prova, tuttavia, in concreto, non è stata

apportata.

Carente di motivazione, anche su questo punto il

ricorso è inammissibile.

11.

Da

quanto procede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico della

ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Ritenuta l’intempestività delle osservazioni

presentate, alla parte civile non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il

ricorso è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.-

b) spese

complessive fr. 20.-

fr. 70.-

sono posti a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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