17.2008.75
Cattiva gestione. Vizi essenziali di procedura; tardività della censura. Poteri indagatori del giudice e parità delle armi. Divieto di produrre nuovi documenti e altri mezzi di prova nell'ambito del r
10 marzo 2009Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2008.75
Data decisione, Autorità:
10.03.2009, CCRP
Titolo:
Cattiva gestione. Vizi essenziali di procedura; tardività della censura. Poteri indagatori del giudice e parità delle armi. Divieto di produrre nuovi documenti e altri mezzi di prova nell'ambito del ricorso per cassazione
CATTIVA GESTIONE
PRINCIPIO DI PARITÀ DELLE ARMI
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 188 let. b CPP-TI
art. 227 cpv. 3 CPP-TI
art. 227 cpv. 5 CPP-TI
art. 165 cf. 1 CPS
Incarto n.
17.2008.74
17.2008.75
Lugano
10 marzo 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per
cassazione presentati
il 18 novembre 2008 (inc. CCRP 17.2008.74) dal
Procuratore pubblico del Cantone Ticino
e
il 19 novembre 2008 (inc. CCRP 17.2008.75) da
RI 1 e
RI 2
RI 4 e RI 3
(tutti patrocinati dall'avv. RC 2)
contro la sentenza emanata il 15 ottobre
2008 dal Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei
confronti di
IM 1
nato il 29 agosto 1959 a , domiciliato a , architetto, coniugato
(patrocinato dall'avv. DI 1)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione
del Procuratore pubblico;
2. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1 e RI 2, RI 4
e RI 3;
3. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. IM 1,
classe 1959, dopo aver conseguito il diploma di architetto STS a __________, ha
acquisito esperienza pratica lavorando per diverse imprese, in particolare, per
sette anni tra il 1994 e il 2001, per __________, occupandosi segnatamente di
direzione lavori. Nel corso del 2001, desideroso di rendersi indipendente, ha
acquistato al prezzo di fr. 500'000.– da RI 1 e RI 2 il pacchetto azionario
della __________, un'azienda di una trentina di dipendenti che questi ultimi
conducevano da decenni. L'avventura imprenditoriale di IM 1, iniziata nei primi
giorni di luglio 2001, è però stata di breve durata. La società – a dire di IM
1, per problemi di liquidità causati (anche) da difficoltà nell'incassare il
dovuto per i lavori eseguiti – ha sospeso il pagamento degli stipendi
all'inizio del 2003 e il 24 giugno 2003 ne è stato decretato il fallimento.
Il
18 ottobre 2004 RI 1 e RI 2 hanno sporto una prima denuncia penale nei
confronti di IM 1, lamentando di non avere ricevuto un importo di fr. 26'000.–,
che essi asserivano essere di loro pertinenza nel contesto della liquidazione
del cantiere “__________”, un lavoro iniziato durante la loro gestione e
terminato dopo l'acquisto della società da parte di IM 1. I denunciati
invocavano il reato di appropriazione indebita, addebitando inoltre
all'accusato non precisati reati fallimentari, sostenendo che IM 1 aveva
venduto parte dell'inventario dell'azienda nell'imminenza del fallimento.
Il
25 maggio 2005 i medesimi denuncianti, unitamente alla loro figlia RI 4 e RI 3,
tutti agenti quali creditori insinuati nel fallimento e cessionari del diritto
di procedere nei confronti dell'amministratore, hanno inoltrato una seconda
denuncia nei confronti di IM 1, per titolo di amministrazione infedele,
bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva
gestione e omissione della contabilità.
B. Con
atto di accusa 5 gennaio 2007 il Procuratore pubblico ha addebitato a IM
1 la sola imputazione di cattiva gestione a norma dell'art. 165 cifra 1 CP,
commessa nella sua qualità di azionista unico ed amministratore di __________.
Ha contestato a IM 1 due distinti comportamenti costitutivi, a suo dire, del
reato ascrittogli, ovvero l'essersi attribuito uno stipendio “sproporzionato
rispetto a quello medio della categoria” di fr. 12'000.– netti mensili tra
agosto e dicembre 2001 e di fr. 15'000.– netti mensili da gennaio fino al
fallimento della società, e l'avere, il 4 febbraio 2002, costituito in pegno il
conto bancario della società presso ________ a garanzia di un suo debito
personale nei confronti del medesimo istituto, pegno poi escusso da ________ il
25 luglio 2003 per fr. 176'820.65.
Con
sentenza del 15 ottobre 2008, il Presidente della Corte delle assise
correzionali ha prosciolto IM 1 da ogni imputazione, decidendo inoltre di non
dar luogo a pronuncia sulle pretese di parte civile e di dissequestrare la
relazione bancaria ________ intestata a IM 1 presso la banca ________ (in
precedenza ________ ) e la quota di comproprietà di ½ sul fondo ________, con riserva degli eventuali diritti di pegno
degli aventi diritto e delle eventuali restrizioni della facoltà di disporre
per diritto esecutivo. Contro tale sentenza sia il Procuratore pubblico, sia le
parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 hanno inoltrato il 15 ottobre,
rispettivamente il 17 ottobre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il
18, rispettivamente il 19 novembre 2008, essi chiedono:
– il Procuratore pubblico, in via
principale, la riforma della sentenza impugnata, nel senso che IM 1 sia
dichiarato autore colpevole di cattiva gestione come descritto nell’atto di accusa,
con conseguente sua condanna a una pena pecuniaria di fr. 19'200.– pari a 240
aliquote da fr. 80.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due
anni, il riconoscimento integrale delle pretese delle parti civili RI 1 e RI 2,
RI 4 e RI 3 e il mantenimento dei sequestri della relazione bancaria 635278
intestata a IM 1 presso la banca ________(in precedenza ________ ) e della
quota di comproprietà di ½ sul
fondo ________, e in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e
la trasmissione degli atti a una nuova Corte per nuovo giudizio;
– RI
1 e RI 2, RI 4 e RI 3, in via principale, la riforma della sentenza impugnata,
nel senso che IM 1 sia dichiarato autore colpevole di cattiva gestione come
descritto nell’atto di accusa, con conseguente accoglimento delle loro pretese
di risarcimento del danno come da loro istanza del 14 ottobre 2008, e il
mantenimento dei sequestri della relazione bancaria ________intestata a IM 1 presso
la banca ________ (in precedenza ________ ) e della quota di comproprietà di ½ sul fondo ________ , e in via subordinata,
l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova
Corte per nuovo giudizio. Essi hanno inoltre prodotto, allegandoli al ricorso,
copia del conto corrente (relazione ________ ) presso ________ rubricato “__________”,
copia della dichiarazione fiscale 2001 di __________, firmata il 30 giugno 2002
da IM 1 e copia di un promemoria del 18 gennaio 2001 di __________.
Con
osservazioni 18 dicembre 2008, la parte civile __________ – che non aveva
inoltrato ricorso per cassazione – ha dichiarato di condividere le conclusioni
dei ricorrenti.
Con
osservazioni 23 dicembre 2008, IM 1 ha invece chiesto il respingimento dei
ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, in tutti i suoi dispositivi.
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non
significa tuttavia manchevole, discu- tibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
2. Nel prosciogliere l’accusato da ogni addebito, il Presidente della
Corte delle assise correzionali ha anzitutto ricordato che al dibattimento, per
poter comprendere l'addebito di cattiva gestione nel contesto in cui esso si
sarebbe verificato – stante il silenzio dell'inchiesta – ha dovuto chiarire ed
accertare i termini e le circostanze dell'acquisto della società, oltre che il
controvalore offerto all'accusato a fronte del prezzo di fr. 500'000.–, atteso
che per sua parte IM 1 affermava di essere stato ignaro degli aspetti economici
e contabili e di essersi fidato delle verifiche del suo precedente
patrocinatore, avv. ________ . Egli ha così iniziato ad accertare – prosegue il
primo giudice – che alla fine del 2000 la situazione economica di __________
era totalmente disastrata, l'esame dei conti di quell'anno (AI 119) mostrando
come il conto economico abbia chiuso con una perdita d'esercizio di poco
inferiore ai fr. 900'000.– (fr. 899'356.75), e come a bilancio, a fronte di un
capitale azionario di (soli) fr. 150'000.–, vi fossero perdite riportate per
fr. 1'134'482.60, oltre ad un ulteriore debito di quasi fr. 500'000.– nei
confronti dell'azionista. Quindi la società nel 2000 aveva, a suo dire,
lavorato in forte perdita e alla fine dell'anno risultava priva di liquidità e
pesantemente esposta nei confronti di banche, correntista e creditori diversi,
in altri termini era in una situazione totalmente fallimentare e con un valore
economico uguale a zero. I signori RI 1 e RI 2, presenti al dibattimento,
rileva ancora il primo giudice, hanno affermato di aver proceduto al
risanamento, prima della vendita avvenuta alla fine di giugno 2001, ma il
contratto di vendita del pacchetto azionario datato 28 giugno 2001 (allegato A
ad AI 1) non menziona il risanamento e contestualmente alla vendita non è stato
allestito alcun bilancio intermedio, ciò che non è serio in presenza
dell'asserito risanamento finanziario. Contestualmente alla vendita, prosegue
il Presidente della Corte d'assise, la società si è spossessata dell'immobile
che possedeva, figurante nel bilancio 2000 come voce attiva per fr. 638'919.65
e passiva per un'ipoteca di fr. 500'000.–, alienandolo al precedente azionista RI
1. La valutazione di questa operazione ha permesso al primo giudice di ritenere
che in tal modo è stato estratto da una società in stato fallimentare un bene
attivo rilevante, senza che nella società venisse immesso denaro, quando invece
in un'operazione di risanamento ce lo si sarebbe potuto aspettare; infatti la
vendita è stata stipulata al prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante
assunzione del debito ipotecario di fr. 490'000.– e per i rimanenti fr.
210'000.– mediante compensazione con parte del credito vantato dal correntista RI
1 nei confronti della sua società. Ciò non ha perciò costituito un'operazione
di risanamento della __________. Sull'operazione di risanamento – rileva ancora
il Presidente della Corte d'assise – ha in particolare deposto la teste ________,
già revisore della società, la quale, a memoria e sulla scorta del raffronto
dei bilanci e conti economici del 2000 e 2001, ha tentato di ricostruire l'accaduto. La teste, confermando che non fu allestito alcun bilancio
intermedio, ha ricordato che nel 2001 furono però allestiti due conti economici
parziali, uno per i primi sei mesi di attività sotto la vecchia gestione e uno
per i secondi sei mesi dell'anno, con la gestione dell'accusato e che il conto
economico finale (AI 119), sarebbe il risultato dei due conti economici
parziali. Sarebbe inoltre esistito, prosegue il primo giudice, un conto
bancario denominato “________ ”, da cui sarebbero affluiti dei fondi in
società o tramite il quale si sarebbe proceduto al pagamento dei debiti
societari. Di tutto ciò, conclude il Presidente della Corte d'assise, non vi è traccia
negli atti acquisiti dal Procuratore pubblico. La frammentaria documentazione
racimolata dai signori RI 1 e RI 2, durante la sospensione di mezzogiorno del
dibattimento, è stata ritenuta dalla teste ________ – valutazione condivisa dal
primo giudice – insufficiente per avere un quadro completo delle operazioni di
risanamento eseguite, ragione per cui il Presidente della Corte d'assise ha
considerato che l'operazione di risanamento doveva essere valutata in primo
luogo sulla scorta del conto economico 2001 (l'anno del risanamento) e del
raffronto del bilancio del 2000 con quello del 2001 (AI 119). Sulla scorta dei
predetti documenti, il primo giudice ha rilevato che se il risanamento è stato
capace di azzerare le pregresse perdite a bilancio di oltre 1,1 milioni e di
assorbire anche il disavanzo di circa fr. 600'000.– dell'operatività del 2001
(ovvero la differenza tra il cosiddetto “utile lordo” di fr. 2'539'750.81 e il
“totale costi” di fr. 3'169'000.57), significa che nella società dovevano
essere stati immessi circa 1,7 milioni, ma di simile immissione di denaro non
vi è riscontro. D'altronde, aggiunge il Presidente della Corte d'assise, mal si
comprende il significato economico dell'agire di chi, da una parte vende il
pacchetto azionario di una società fallimentare al prezzo di fr. 500'000.–
(immobili societari esclusi), e d'altra parte, immette fr. 1,7 milioni per
poter effettuare la vendita. Da ultimo, rileva il primo giudice, rimane il
fatto che quand'anche il risanamento fosse stato eseguito, all'accusato (nella
migliore delle ipotesi) sarebbe stata ceduta una società con conti in
equilibrio e pertanto avente un valore contabile pari al massimo al capitale
sociale, ovvero fr. 150'000.–, mentre che alla luce dell'andamento societario
degli ultimi anni male si comprenderebbe cosa avrebbe potuto giustificare il
prezzo di fr. 500'000.–. Se, di contro, si volesse ammettere la fedefacenza dei
conti al 31 dicembre 2001, non si vede, rileva il Presidente della Corte
d'assise, come potrebbe essere mosso, almeno fino a quella data, qualsivoglia
addebito di cattiva gestione nei confronti dell'accusato, vista la situazione
di sostanziale pareggio.
3. Secondo
il primo giudice, già nel luglio 2001 l'accusato si è premurato di procurare
liquidità alla società, costituendo in pegno una cartella ipotecaria di fr.
200'000.– di sua pertinenza gravante un terreno edificabile sito a ________ (dopo
una precedenza di soli fr. 20'000.–), al fine di ottenere dalla ________ una
linea di credito di fr. 200'000.– in favore della __________. Nel settembre
2001, rileva ancora il Presidente della Corte d'assise, l'accusato ha ottenuto
l'aumento a fr. 400'000.– di detta linea di credito, garantito da una parte
dalla cessione dei diritti spettanti alla società dall'appalto ottenuto dalla ________
, ma d'altra parte, nuovamente con garanzie provenienti dal suo patrimonio,
ovvero mediante la cessione in pegno di una polizza assicurativa sulla vita
stipulata appositamente. E ancora, nel maggio 2002 l'accusato, sempre presso la ________ , ha depositato fr. 85'000.– in contanti, provento del
proprio salario, per garantire (oltre che con la cessione di tutti i crediti
della società), un ulteriore aumento, sino a fr. 500'000.–, della facilitazione
creditizia in favore della società, con la messa a pegno di quel denaro.
Dall'esame dei conti dell'anno 2002, prosegue il Presidente della Corte
d'assise, risulta come l'esercizio si sia chiuso con una perdita vicina ai fr.
500'000.–, ciò che la società non era in grado di sopportare e a partire dal
gennaio 2003 la società non è più riuscita a fare fronte al pagamento degli
stipendi, e il 24 giugno 2003 ne è stato decretato il fallimento, con debiti
riportati in graduatoria per circa fr. 2'130'000.–.
4. Il
primo giudice ha quindi ricordato che l'imputazione di cattiva gestione di cui
all'atto d'accusa concerne due distinte fattispecie: l'attribuzione al titolare
di uno stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale
presso ________ in favore di un debito personale dell'accusato.
4.1 Il
Presidente della prima Corte, nel contesto dato, non ha condiviso il rimprovero
relativo allo stipendio del prevenuto. Egli ha in primo luogo ritenuto non
pertinente il confronto – proposto in aula dal Procuratore pubblico – dello
stipendio dell'accusato con quello “corrisposto ad un Magistrato dell'ordine
giudiziario”. Per altro, prosegue il primo giudice, il Procuratore pubblico
sostenendo l'esistenza di una sproporzione rispetto allo stipendio medio della
categoria, riferito al settore dell'edilizia, non è stato in grado di
comprovare quale sia “lo stipendio medio della categoria” dei titolari di
imprese edili, né di fornire cifre al proposito, ammettendo al contrario in
requisitoria che non esistono parametri univoci. Il Presidente della Corte
d'assise ha pure ritenuto improponibile il confronto – proposto sempre in aula
dal Procuratore pubblico – tra lo stipendio che l'accusato percepiva quando
lavorava da dipendente e quello di quando era titolare d'azienda. Il primo
giudice nel ritenere non esagerato lo stipendio inizialmente attribuitosi
dall'accusato ha invece posto l'accento sulla sua formazione professionale,
sulla pluriennale esperienza nel settore d'attività, sulla responsabilità
aziendale connessa con la conduzione di un'azienda con trenta dipendenti,
sull'affermazione che non ha, a suo dire, potuto essere smentita, di avere
lavorato anche 70 ore alla settimana. Il Presidente della Corte d'assise ha
anche accettato la spiegazione per il successivo aumento di tale retribuzione,
dovuto alla necessità di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la
polizza vita costituita in pegno per assicurare liquidità all'azienda,
ritenendo inoltre che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare
risparmi dal proprio stipendio, li ha poi utilizzati in favore dell'azienda,
costituendoli in pegno nel luglio 2002 per assicurare liquidità alla società.
Alla luce di ciò il primo giudice ha escluso che lo stipendio in questione
costituisse una situazione oggettiva di cattiva gestione. Egli ha pure risposto
negativamente al quesito a sapere se, dal profilo soggettivo, IM 1 – in ragione delle informazioni di cui disponeva
sull'andamento societario – abbia agito con l'intento di commettere cattiva
gestione o comunque sia stato al proposito gravemente negligente o privo di
senso di responsabilità.
4.2 Il
Presidente dalla Corte d'assise in relazione all'ulteriore addebito mosso
dall'atto d'accusa – ovvero la costituzione in pegno di averei bancari della
società al fine di garantire un debito personale del prevenuto – ha rilevato
che il medesimo appare a prima vista e preso a se stante un atto estraneo agli
interessi della società e, quindi, di cattiva gestione. Tuttavia, il primo
giudice ha dipoi evidenziato che una disamina globale, non limitata alla sola
operazione incriminata, permette di ritenere che neppure in questo caso
sussiste una situazione di cattiva gestione.
L'accusato – rileva infatti il Presidente dalla
Corte d'assise – ha spiegato di aver avuto la necessità di contrarre un mutuo a
titolo personale per rimborsare tale ________ che, per prestargli fr.
250'000.– aveva contratto a proprio nome un mutuo con ________ e di aver
dovuto garantire il proprio debito con ________ con la messa a pegno nel
febbraio 2002 del conto societario. A quel momento, - aggiunge il primo giudice
- l'imputato era tuttavia creditore nei confronti della società per avere dato
in pegno presso la ________ una propria cartella ipotecaria a garanzia della
linea di credito concessa alla __________, quindi, subentrando la predetta
necessità personale, l'accusato avrebbe potuto disdire nei confronti della
società la disponibilità a fornire garanzie reali a suo favore e chiedere di
rientrare in possesso della propria cartella ipotecaria di fr. 200'000.–. In
questo modo, che non appare costitutivo di cattiva gestione, prosegue il
Presidente della Corte d'assise, sarebbe verosimilmente avvenuto per mezzo di
un equivalente travaso di fondi dal conto societario presso l'________ sul
conto societario della ________ e a quel punto il prevenuto avrebbe potuto
chiedere un mutuo a titolo personale dando in garanzia la propria cartella
ipotecaria senza doversi vedere imputare alcunché. Dal profilo sostanziale,
secondo il primo giudice, si ha pertanto che l'accusato ha effettuato una
compensazione, gravando il conto societario ________ in una misura che al
momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla liquidità da lui
precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella ipotecaria e di
denaro contante (i predetti fr. 85'000.–), ciò che non appare costitutivo di
cattiva gestione. E' ben vero – prosegue il primo giudice – che il bilancio
2001 della società menziona come voce attiva un credito di fr. 181'452.55 nei
confronti del correntista, per il che dovendo verosimilmente (ma senza che vi
sia l'assoluta certezza) il correntista essere a quel momento identificato con
l'accusato, parrebbe che a quella data, quindi già prima della messa a pegno
del conto societario, il prevenuto fosse già debitore della società di questo
ingente importo, e questo nonostante la predetta messa a disposizione da parte
sua di garanzie reali per fr. 200'000.–. D'altronde, rileva ancora il
Presidente della Corte d'assise, i conti del 2001 della società non sono
attendibili (o quanto meno non possono essere ritenuti prova certa in danno
dell'accusato) ed inoltre al dibattimento nulla è emerso e nulla è stato
spiegato al riguardo delle circostanze a seguito delle quali l'accusato avrebbe
dovuto essere debitore della società di un simile importo nonostante l'apporto
della predetta garanzia reale e dopo soli pochi mesi di conduzione
dell'azienda. Secondo il primo giudice, appare perciò lecito il dubbio che
quella voce attiva debba essere inserita in un contesto di cosmesi contabile grazie
alla quale nel raffronto dei conti del 2000 con quelli del 2001 è emerso un
miglioramento di 1,7 milioni senza che vi siano riscontri oggettivi
dell'immissione nel patrimonio dell'azienda di un simile importo di denaro.
Il Presidente dalla Corte d'assise ne ha pertanto
concluso, in base alla situazione vista nel suo complesso, che la messa a pegno
del conto aziendale del febbraio 2002 non è un atto di cattiva gestione,
potendo essere giustificata alla luce del comprovato credito che egli aveva per
avere dato in pegno un bene personale del valore di fr. 200'000.– per garantire
alla società un equivalente apporto di liquidità.
5. Il
primo giudice ha quindi concluso che una visione complessiva di questa vicenda
mostra come IM 1 non ha abusato dell'istituto della persona giuridica a proprio
vantaggio, né ha causato il dissesto della società da lui acquistata per
circostanze strutturali a lui addebitabili o a causa di una gestione avvenuta o
altrimenti gravemente negligente. Vero appare invece, secondo il Presidente
dalla Corte d'assise, che egli, senza esserne ben consapevole, ha acquistato
un'azienda che si trovava già in gravissima difficoltà e che si è adoperato,
immettendovi anche mezzi propri entro i limiti delle proprie possibilità
economiche, per tentare di gestirla con buon esito, senza l'intento di
provocarne il dissesto o di danneggiarne i creditori. Sulla base delle
informazioni disponibili – ritiene ancora il primo giudice – il rapido
fallimento sembra essere dipeso da difficoltà contingenti incontrate in alcuni
cantieri, connesse ad una strutturale debolezza causata dalla carenza di
liquidità e da un limitato (per rapporto alle spese correnti, in particolare la
massa salariale) accesso a fonti di credito, così da non avere le risorse e le
riserve per superare indenne un momento difficile.
Fatti
I. Sul ricorso del Procuratore
pubblico
6. Il Magistrato d'accusa, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adduce
quale motivo di cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura
(ricorso, pag. 1 verso il basso). Motiva il gravame disseminando le proprie
argomentazioni in cinque pagine del ricorso (da pag. 2 in basso a pag. 6 verso il basso), frapponendole e sovrapponendole a censure d'arbitrio e
concludendo che “i vizi essenziali di procedura” dovranno “portare alla riforma
della sentenza impugnata, nel senso auspicato al termine del ricorso” (gravame,
pag. 6 verso il basso), dove postula solo in via subordinata l'annullamento
della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata
precisa indicazione delle “norme essenziali di procedura” che si pretendono
lese (ricorso, pag. 6 verso il mezzo), come pure l'imprecisione dei motivi
addotti e delle richieste conclusive, rendono il ricorso d'acchito irricevibile
su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP).
7. A
titolo abbondanziale si rileva comunque che l'ammissibilità del ricorso per
cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia
eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio
di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove
riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in
tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in
tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla
Corte di merito, in modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP
inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).
7.1 In
concreto il ricorrente ha sostenuto, da pagina 2 (in basso) a pagina 3 (in
alto) del ricorso, che il Presidente della Corte d'assise “ha proceduto
d'ufficio nel corso del dibattimento, senza alcuna istanza della difesa e senza
preventiva comunicazione alle parti, neppure in merito ai rogiti di vendita
delle 3 PPP, acquisiti formalmente agli atti del dibattimento (doc. dib. 1),
malgrado il Presidente avesse provveduto a richiederli in copia nei giorni
precedenti il pubblico dibattimento” (ricorso, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Egli è poi ritornato sull'argomento a pagina 6 (verso l'alto) del
ricorso, sostenendo che il primo giudice “doveva dare comunicazione alle parti
dell'avvenuta acquisizione dei rogiti relativi alla 3 PPP, permettendo così
alle parti civili di prepararsi adeguatamente sul tema”.
Il
ricorrente non sostiene di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza
che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il
dibattimento. Tantomeno pretende che il Presidente della Corte d'assise abbia violato
l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è decisa con
ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno il Magistrato d'accusa ha
eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice
allorquando il medesimo ha assuto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in
questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza
impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla
parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in
questione e che alle medesime parti sia stata respinta una richiesta – neppure
formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per
preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni del ricorrente risultano, dunque,
palesemente tardive e irricevibili.
7.2 Il
Procuratore pubblico sostiene poi che il Presidente della Corte d'assise che
“aveva, con ogni verosimiglianza, maturato il convincimento che i dati di
bilancio non fossero attendibili su molti punti, tra i quali l'operazione di
risanamento, avrebbe dovuto provvedere a richiamare tutti i conti e le schede
del bilancio 2001, in particolare le schede relative all'operazione di
risanamento e la voce correntisti all'attivo, così da chiarire gli eventuali
dubbi sulla base di atti completi e non di semplici congetture”, quindi che “il
Presidente ha limitato arbitrariamente i poteri indagatori” concessigli
dall'art. 227 cpv. 5 CPP e “soprattutto, ha violato il principio della parità
delle armi, sorprendendo le parti civili, che, stante il breve lasso di tempo
loro concesso (breve pausa di mezzogiorno), non sono state in grado di produrre
le schede del bilancio” (ricorso, pag. 3 verso l'alto; pag. 5 verso il basso e
pag. 6 verso l'alto).
Le argomentazioni del ricorrente sono nuovamente
irricevibili e pretestuose, nella misura in cui neppure indicano quale norma
procedurale sarebbe stata disattesa dal primo giudice. Del resto l'art. 227
cpv. 5 CPP conferisce una facoltà – e non certo un obbligo – al giudice di
assumere prove d'ufficio. Il Magistrato d'accusa (senza poi dimenticare che
incombe a lui) il compito di provare le accuse mosse nei confronti del
prevenuto, indicando e chiedendo se del caso – mediante istanza motivata –
l'assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con
l'istruzione formale (art. 227 cpv. 3 CPP). Il principio di uguaglianza della
armi – elemento della più ampia nozione di equo processo – esige poi che a
ciascuna parte sia data l'opportunità di addurre le proprie ragioni e difese in
condizioni che non la pongano in sostanziale svantaggio rispetto alla parte
avversa; ciò implica anche il diritto delle parti di prendere conoscenza di
tutti gli atti presentati al giudice e di discuterli (Malinverni/Hottelier, La pratique suisse relative au droit de
l'homme, in SZIER 2002, n. 6.1.11 pag. 430-431 e SZIER 2004, n. 6.1.6 pag.
308). Non risulta che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata
negata la possibilità di visionare e discutere gli atti che hanno fondato la
decisione della Corte e che alle medesime parti sia stata rifiutata una
richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma
dell'art. 238 CPP, per produrre le schede contabili del bilancio, in specie
quelle relative al preteso risanamento della __________ prima del trapasso
delle azioni a IM 1 .
7.3 Pure
manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni del Procuratore
pubblico secondo le quali le parti civili si sarebbero viste, “di fatto,
trasformare dal Presidente in indagati” dovendo difendersi “dall'accusa,
infondata, di aver fatto un'operazione di risanamento di pura cosmesi
contabile, senza un risanamento effettivo” e che il primo giudice avrebbe
“istruito in modo molto sommario l'ipotesi accusatoria” (ricorso, pag. 3 nel
mezzo). Il Magistrato d'accusa non indica, nuovamente, quali disposizioni
procedurali avrebbe disatteso il Presidente della Corte d'assise nella
conduzione del processo, limitandosi a far valere doglianze che non trovano
riscontro negli atti del processo.
8. Nella
formulazione in vigore dal 1° gennaio 1995, l'art. 165 CP menziona qualle cattiva gestione l'insufficiente dotazione di capitale, le spese sproporzionate, le
speculazioni avventate, i crediti concessi o utilizzati con leggerezza, la
svendita di valori patrimoniali, la grave negligenza da parte del debitore
nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni.
Questa enumerazione, che non è esaustiva, è in parte identica a quella che
figurava nell'art. 165 vCP (bancarotta semplice ed insolvenza) [Messaggio del
Consiglio federale del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale
svizzero e del Codice penale militare, FF 1991 II p. 872]. L'art. 165 CP,
diversamente dall'art. 164 CP, concerne piuttosto un comportamento complessivo
(Globalverhalten), che va valutato dal giudice, nella realizzazione dei
suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008,
pag. 337; Wermeille, La
diminution effective de l'actif au préjudice des creanciers et la gestion
fautive, in RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare il comportamento si dovrà in
particolare valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità
che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41, consid.
2; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21-22 ad 165 pag. 481).
8.1 Il Presidente della Corte d'assise
ha fatto una chiara disamina delle due distinte e concrete fattispecie
menzionate nell'atto d'accusa – l'attribuzione al titolare della società di uno
stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale presso ________
in favore di un debito personale dell'accusato – inserendo le sue valutazioni
nel contesto generale nel quale si sono svolti i fatti. Il primo giudice ha in
definitiva concluso di non aver maturato il convincimento dell'esistenza di una
complessiva situazione in cui a IM 1 possano essere rimproverati comportamenti
quali quelli descritti all'art. 165 cifra 1 CP, dovendosi inoltre ritenere come
egli stesso abbia immesso e perso ingenti somme di denaro in questa operazione,
senza trarne personale profitto all'infuori del suo (legittimo) salario. Dette
valutazioni – in gran parte riportate sopra (consid. 2-5) – non sono state
oggetto di un compiuto e puntuale confronto da parte del ricorrente, che si è
limitato a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori, alcune
considerazioni del primo giudice, estrapolate dal loro contesto complessivo.
Ciò non è serio e pone seri dubbi dal profilo della ricevibilità del gravame.
Comunque, le contestazioni del ricorrente verranno passate in rassegna, nella
misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso
riferimento al comportamento generale del prevenuto non valutato negativamente
dal primo giudice.
8.2 Al
punto 4.1 (pag. 3) del ricorso, il Magistrato d'accusa non ritiene di poter
“condividere l'appunto che gli è stato rivolto dal Presidente della Corte
d'assise, secondo cui l'istruttoria predibattimentale avrebbe dovuto chiarire i
bilanci e l'operazione di risanamento”, così come “il rimprovero di non aver
sufficientemente chiarito i termini, le circostanze oltre che il controvalore
dell'acquisto della società, inteso come congruità del prezzo di cessione”. Il
ricorrente ammette con ciò di non aver chiarito, nell'istruttoria che ha
preceduto il dibattimento, i bilanci e l'operazione di risanamento. Ammette
pure – poche righe più sotto – che dagli accertamenti eseguiti durante
l'inchiesta è emerso che non è stato allestito un bilancio intermedio al 30
giugno 2001, al momento del trapasso della società e che a IM 1 e al suo
avvocato è stato mostrato solo il bilancio dell'anno 2000. La circostanza poi
che l'acquirente, al momento dell'acquisto, abbia rinunciato a chiedere il
bilancio intermedio è priva di rilievo e non dispensa l'autorità inquirente e
il giudice dall'approfondire una simile modalità di trapasso che il Presidente
della Corte d'assise ha rettamente definito come fatto “assai strano già in una
situazione normale, ma” ancor “più strano” in presenza e nell'occasione “di
un'asserita importante manovra finanziaria di risanamento” (sentenza impugnata,
consid. 7).
Quale rilevanza avrebbero potuto avere le
considerazioni che il primo giudice – secondo il ricorrente – avrebbe
“arbitrariamente omesso di considerare in sentenza” sugli accordi di cessione,
di cui riferisce nel ricorso (a pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), il Procuratore pubblico non spiega. Il ricorso si rivela pertanto palesemente infondato.
Al punto 4.2 (pag. 4) del ricorso, il Magistrato
d'accusa rileva che a pag. 7 della sentenza il primo giudice ha indicato che a
fine 2000, “la situazione economica era a quel momento totalmente fallimentare
e che il valore economico della società equivaleva a zero”. Poi – prosegue il
ricorrente – il Presidente della Corte d'assise ha considerato che la società
si sarebbe spossessata dell'immobile, che possedeva (3 unità PPP) figurante a
bilancio come voce attiva per fr. 638'919.65 e passiva per fr. 500'000.–, al
prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante assunzione del debito ipotecario e per
la parte restante mediante compensazione con parte del credito vantato dal
correntista RI 1. A dire del primo giudice – rileva ancora la pubblica accusa –
l'operazione avrebbe portato ad estrarre un bene, senza immissione di fondi,
perché a suo dire, nell'ambito dell'operazione di risanamento il correntista
avrebbe dovuto rinunciare al proprio credito nei confronti della società. Da
ciò – conclude il Procuratore pubblico – il primo giudice ha dedotto che non si
tratta di un'operazione di risanamento.
Secondo il ricorrente tali accertamenti del
Presidente della Corte d'assise sarebbero “assolutamente arbitrari, frutto di
una valutazione unilaterale e priva di fondamento delle risultanze
istruttorie”. Egli tuttavia, ancora una volta, non motiva le sue doglianze.
Tanto meno spiega in quale modo la predetta operazione di scorporo delle 3
unità PPP avrebbe contribuito al preteso risanamento della società prima
quest'ultima fosse acquistata dal prevenuto. L'invocata “trasparenza” che
sarebbe a suo dire stata rispettata per il tramite della clausola n. 6 del
primo contratto di cessione non è di alcuna utilità ai fini della comprensione
del risanamento in relazione all'operazione anzidetta.
Il Magistrato d'accusa rileva poi che “tra le
varie forme di risanamento comunemente ammesse non vi è soltanto l'immissione
di fondi freschi” (ricorso, pag. 4 nel mazzo e pag. 7 verso il mezzo). Tuttavia
non indica le esatte modalità di risanamento che sarebbero state messe in atto
nel caso in esame.
Al punto 4.3 (pag. 5) del ricorso, il Procuratore
pubblico insiste poi sulla “fedefacenza dei bilanci, in particolare di quello
del 2000 e dell'operazione di risanamento” con riferimento al fatto che durante
l'inchiesta sarebbero stati acquisiti agli atti i bilanci revisionati. Un
bilancio revisionato da un revisore dotato dei necessari requisiti, farebbe, a
suo dire, fede e non potrebbe essere valutato a libera discrezione neppure dal
giudice. Il Magistrato d'accusa tralascia tuttavia il fatto essenziale che il
bilancio intermedio al 30 giugno 2001 – momento della cessione – non è agli
atti, in quanto non è stato allestito. Visto il silenzio dell'inchiesta
predibattimentale, certamente legittime sono state le richieste di spiegazione
formulate in aula dal primo giudice, tra l'altro al revisore dei conti signora
________ , sui dettagli delle operazioni di risanamento in una situazione
certamente “strana” e poco comprensibile. L'anomalia è stata rilevata
giustamente dal primo giudice nel fatto che il bilancio 2000 della __________
faceva stato di una situazione fortemente indebitata, il contratto di cessione
28 giugno 2001 del pacchetto azionario non menzionava risanamenti, non è stato
allestito un bilancio intermedio al 30 giugno 2001 e il bilancio 2001
presentava per contro una situazione totalmente risanata. L'incomprensibilità
della situazione, segnatamente delle modalità di risanamento, era rafforzata
dal fatto che la clausola n. 6 del contratto di cessione escludeva dalla
cessione gli immobili posseduti dalla società (3 particelle PPP di cui al fondo
base n. ________ ) e che dall'atto notarile – assunto agli atti per iniziativa
del primo giudice (doc. dib. 1) – di vendita di quegli immobili (bene attivo
rilevante di una società in stato fallimentare), non risultava il versamento di
denaro contante provento della vendita a risanamento della società.
La teste ________ non è però stata in grado di
fornire spiegazioni, essendosi essa limitata a riferire in aula di ricordare
essere avvenuto un risanamento, non riuscendo tuttavia a dare una risposta
precisa circa le modalità del medesimo.
In simili circostanze non appare arbitrario
l'accertamento del Presidente della Corte d'assise che ha ritenuto non
attendibile il bilancio 2001 della società e che – nonostante che qualcosa per
risanare sia stato fatto – all'accusato è stata venduta per fr. 500'000.– una
società in precarie condizioni economiche, priva di mezzi liquidi e di
facilitazioni creditizie e che lavorava tendenzialmente in forte deficit. Tanto
meno le considerazioni del ricorrente, di cui al punto 4.4 (pag. 6-7) del
ricorso, permettono di ritenere il contrario, essendosi egli limitato a
ribadire la propria tesi con argomentazioni di stampo appellatorio, addossando
a torto al primo giudice la responsabilità di mancati “richiami di atti”, che
spettava invero semmai al Magistrato d'accusa e alla parte civile procurare
chiedendo, se del caso, un'interruzione del dibattimento (art. 238 CPP). Del
resto, vista l'insistenza del Presidente della Corte d'assise – attestata anche
dal ricorrente (ricorso, punto 3) – era palese che il medesimo dubitava delle
fedefacenza del bilancio 2001 della società e del preteso risanamento.
Fedefacenza che, in aula, il revisore dei conti, “in assenza dell'estratto del
conto risanamento” (audizione ________ , verb. dib. pag. 7), non è stato in
grado di rendere verosimile.
Il
Procuratore pubblico nell'atto d'accusa aveva addebitato quale atto di cattiva
gestione lo stipendio che l'azionista IM 1 si è riconosciuto “di oltre fr.
12'000.– per il 2001” e “oltre fr. 15'000.– per il 2002 e sino alla pronuncia
del fallimento”, sostenendo che si trattava di salario “sproporzionato rispetto
a quello medio della categoria”. Tesi questa ribadita in aula e che il
Presidente della Corte d'assise ha ritenuto non comprovata, avendo, tra
l'altro, il Magistrato d'accusa ammesso in requisitoria che non esistono
parametri univoci per gli stipendi di categoria.
Al punto
5.2 (pag. 8-9) del ricorso, il Procuratore pubblico sostiene ora che in realtà
“poco importa se non vi sono stipendi medi per la categoria; ciò che è
determinante è il fatto che lo stipendio che si è attribuito IM 1 non era
proporzionato rispetto al capitale ed ai ricavi della società, tanto più che
anche la di lui moglie era stipendiata dalla società ed insieme percepivano
oltre fr. 20'000.–”. L'argomento è nuovo e fa riferimento a fatti – in
particolare il salario complessivo di fr. 20'000.– presuntamene percepito dai
due coniugi IM 1 – neppure contemplati dall'atto d'accusa. Già per questo
motivo la censura risulta irricevibile, pena la violazione del principio
accusatorio. Comunque, a titolo abbondanziale si rileva che dagli atti emerge
che la signora ________ percepiva uno stipendio netto mensile di fr. 1'882.50.–
comprensivo della tredicesima mensilità (AI 39, plico dichiarazione d'imposta
2003A: certificato di salario), per cui l'importo complessivo degli stipendi
dei due coniugi indicato dal ricorrente è decisamente fuori luogo.
D'altro
canto neppure la pubblica accusa ha sostenuto che il salario inizialmente
percepito da IM 1 – indicato nell'atto d'accusa in fr. 12'000.- mensili – fosse
fortemente sproporzionato rispetto a ciò che è usuale e ragionevole, avuto
riguardo alla formazione professionale del prevenuto, che aveva una pluriennale
esperienza nel settore d'attività, alla responsabilità aziendale connessa alla
conduzione di un'azienda con 30 dipendenti, al rischio economico assunto e al
fatto, riferito dall'accusato e che non ha potuto essere smentito, di lavorare
anche 70 ore alla settimana. Il fatto poi che IM 1 fosse o meno in possesso di
un titolo accademico è privo di rilievo. Pure irrilevanti per il giudizio – in
quanto non confrontabili – sono i salari percepiti dal prevenuto nel suo
precedente impiego e quelli della vecchia gestione della società.
Il ricorrente non si confronta poi con
l'argomentazione con la quale il primo giudice ha accettato l'aumento di
retribuzione messo in atto da IM 1 a partire dal gennaio 2002, per la necessità
di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la polizza costituita in
pegno per assicurare liquidità all'azienda. Nulla dice neppure sulla
considerazione con la quale il Presidente della Corte d'assise ha dato atto
che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare risparmi dal proprio
stipendio, egli li ha poi costituiti a pegno nel luglio 2002 per assicurare
liquidità alla società. L'eccesso di costi dello stipendio – segnalato dal
revisore ________ solo nel gennaio 2003, e giustificato già allora dall'accusato
con la necessità di far fronte agli impegni con le banche (AI T3 pag. 1-2) – è
poi ben poca cosa rispetto ai debiti complessivi emersi in sede fallimentare.
Dagli atti si può per altro desumere – diversamente da quanto sostenuto dal
Magistrato d'accusa – che il versamento del salario a IM 1 sia cessato prima
del fallimento decretato il 24 giugno 2003, o abbia quanto meno subìto negli
ultimi mesi una consistente riduzione (cfr. AI 39, plico dichiarazione
d'imposta 2003B). Le censure d'arbitrio del ricorrente si rivelano dunque
nuovamente prive di consistenza.
Al punto 5.1 (pag. 7-8) del ricorso, il
Magistrato d'accusa ribadisce pure che va addebitato quale atto di cattiva
gestione anche il fatto che IM 1 abbia messo a pegno, nel febbraio 2002, degli
averi societari a garanzia di una facilitazione creditizia concessa da ________
per l'importo di fr. 250'000.–, aggravando in tal modo l'indebitamento della
società di fr. 176'820.–. Ancora una volta la pubblica accusa non si confronta
con le pertinenti considerazioni con le quali il Presidente della Corte
d'assise, esaminando la fattispecie nel suo complesso, ha escluso che anche
questo puntuale rimprovero dell'atto d'accusa possa reggere ed essere
addebitato a IM 1 quale cattiva gestione. Il ricorrente si dilunga in effetti
in considerazioni di stampo appellatorio e in presunte omissioni del giudice di
prime cure.
A titolo abbondanziale si rileva che il primo
giudice ha rettamente evidenziato che l'accusato non aveva l'obbligo di
disporre di capitale proprio per procedere all'acquisto delle azioni e che la
fattispecie ora in esame non è affatto assimilabile alla “insufficiente
dotazione di capitale” di cui all'art. 165 cifra CP, che va semmai riferita
alla società anonima ma che è situazione che con ogni evidenza non ha creato
l'accusato. Tantomeno può essere ammessa, ha pure rilevato il Presidente della
Corte d'assise, anche solo un'ipotesi di cattiva gestione per non aver messo a
disposizione della società risorse maggiori di quelle che l'accusato ha potuto
mobilitare; non esiste infatti alcun obbligo dell'azionista eccedente quello di
liberare le azioni da lui sottoscritte, né incombe per legge all'amministratore
di finanziare o capitalizzare la società, salvo che egli si sia
contrattualmente impegnato nei confronti della stessa, ciò che non risulta
essere il caso nella fattispecie ora in esame. Vero è semmai – concludeva il
primo giudice – che la società anonima, in quanto soggetto giuridico a se
stante, deve essa stessa essere in grado di fare fronte alle proprie necessità
economiche, ed è manifesto che questo non può essere il caso per un'impresa con
trenta dipendenti con conti “risanati” nel senso che (nella migliore delle
ipotesi) le sono stati azzerati i debiti, ma che non dispone di un centesimo di
liquidità; situazione questa che non è stata creata dal prevenuto e alla quale IM
1 ha semmai cercato di ovviare con mezzi propri.
Il ricorrente non si è minimamente confrontato
con le predette pertinenti considerazioni del Presidente della Corte d'assise.
L'esame delle dichiarazioni d'imposta versate in atti conferma la non
arbitrarietà delle considerazioni del primo giudice. Permette anzi di ritenere
che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria attività con __________,
ma anche che, nel tentativo di salvare la società garantendone la liquidità, ha
aumentato la propria posizione debitoria personale di almeno fr. 500'000.– (AI
39, plico dichiarazione d'imposta 2004, in particolare modulo n. 5: debiti nei confronti della ________ ). Ciò ad ulteriore conferma di un comportamento che
non denota nel complesso da parte sua nè mancanza di responsabilità nè
riprovevole leggerezza. In simile contesto, le considerazioni del ricorrente
sull'arbitrarietà della decisione del primo giudice, che avrebbe, a suo dire,
“ammesso una scriminante (ovvero una legittima compensazione) per un atto
oggettivamente e soggettivamente di cattiva gestione”, appaiono del tutto fuori
luogo. Le argomentazioni del ricorrente cadono pertanto nuovamente nel vuoto.
9. Da
quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile, il
ricorso del Procuratore pubblico deve essere disatteso, siccome infondato.
Considerandi
II. Sul ricorso di RI 1 e RI 2,
RI 4 e RI 3 (parti civili)
10.
Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono
ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre
stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenze
CCRP del 18 agosto 2004, 17.2004.48 consid. 1; 26 novembre 2004, 17.2004.40
consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello
stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non possono dunque entrare
in linea di conto, ai fini del giudizio, i documenti [copia del conto corrente
(relazione ________ ) presso ________ rubricato “__________”, copia della
dichiarazione fiscale 2001 di __________, firmata il 30 giugno 2002 da IM 1 e
copia di un promemoria del 18 gennaio 2001 di __________] che i ricorrenti
accludono al loro memoriale.
11.
Anche
le parti civili, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adducono quale motivo di
cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura (ricorso, pag. 2 verso
il mezzo). Motivano poi il gravame disseminando le proprie argomentazioni da
pagina 8 verso l'alto a pagina 10 verso il mezzo del ricorso, frapponendole e
sovrapponendole a censure d'arbitrio, senza trarre precise conclusioni dal loro
argomentare. Nelle domande formulate in ingresso (ricorso, pag. 2) postulano
del resto solo in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio
degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata precisa indicazione
delle norme essenziali di procedura che il primo giudice avrebbe leso, come
pure l'imprecisione dei motivi addotti e delle richieste conclusive, rendono il
ricorso d'acchito irricevibile su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP).
12.
A
titolo abbondanziale si ribadisce comunque, come già detto sopra (consid. 7),
che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di
procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non
appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo
emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione
della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo
per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il
vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in
modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29,
sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).
12.1
Le
censure delle parti civili ricalcano in gran parte quelle della pubblica
accusa.
12.2
I
ricorrenti lamentano che il Presidente della Corte d'assise non avrebbe
“notificato né alle parti civili, né alla Procuratrice di avere assunto agli
atti prima del dibattimento i contratti di compravendita delle tre PPP di ________
(doc. dib. 1 e 2)” (ricorso, pag. 9 verso il mezzo). Questo modo di agire non
li avrebbe messi nelle condizioni di esporre adeguatamente le loro ragioni. Il
ricorrenti non sostengono di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza
che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il
dibattimento. Tantomeno pretendono che il Presidente della Corte d'assise abbia
violato l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è
decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno le parti civili
hanno eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice
allorquando il medesimo ha assunto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in
questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza
impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla
parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in
questione e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure
formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per
preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni dei ricorrenti risultano
dunque palesemente tardive e irricevibili.
12.3
Le
parti civili sostengono di essere “state sorprese in dibattimento dalle
richieste e dal comportamento non equidistante della Corte” e di aver “potuto
produrre i (pochi) documenti dibattimentali, correndo in ufficio, cercandoli
negli archivi e contattando la ________ , durante la pausa pranzo”, come pure
che “il brevissimo tempo della pausa pranzo, durante il quale il dibattimento è
stato sospeso, non è stato sufficiente per rendere disponibile e produrre tutta
la documentazione utile a chiarire i punti che il giudice desiderava istruire”
(ricorso, pag. 9). Rilevano quindi che il giudizio del primo giudice sarebbe,
tra l'altro, “il risultato di vizi essenziali di procedura, in violazione del
principio della parità delle armi e della buona fede processuale (senza
sorprese) anche alle parti civili”, lamentando anche “l'autopreclusione di
possibilità indagatorie da parte del Giudice (art. 227 CPP)” (ricorso, pag. 10
verso il mezzo).
Lamentele sulla pretesa mancanza di equidistanza
del primo giudice non sono notoriamente di competenza di questa Corte, cui non
compete l'esame di istanze di ricusa, che per altro neppure risulta siano state
formalizzate a norma degli art. 43 e segg. CPP. D'altro canto, come già detto
sopra (consid. 7) evadendo analoghe contestazioni del Magistrato d'accusa, le
argomentazioni dei ricorrenti sono palesemente pretestuose e irricevibili,
nella misura in cui non indicano quale norma procedurale sarebbe stata
disattesa dal primo giudice, ritenuto, tra l'altro, che la tesi – riferita
all'art. 227 CPP – dell'autopreclusione di possibilità indagatorie del giudice
risulta finanche assurda. Del resto, con riferimento alla pretesa violazione
del principio dell'uguaglianza delle armi e della buona fede processuale, non
risulta che alle parti civili sia stata negata la possibilità di visionare e
discutere gli atti che hanno fondato la decisione della Corte e che alle
medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione
del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per produrre la documentazione a
loro dire utile per un diverso convincimento del primo giudice.
12.4
Pure
manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni dei ricorrenti secondo
le quali essi sarebbero “stati trasposti” dalla Corte “dalla loro posizione di
parti civili e lesi nella posizione di accusati” e in tal modo la Corte avrebbe “violato dei principi fondamentali del diritto procedurale, quale la parità di
trattamento da cui emana il principio della garanzia delle armi” (ricorso, pag.
8). Le parti civili non indicano quali disposizioni procedurali avrebbe leso il
Presidente della Corte d'assise nella conduzione del processo, limitandosi a
far valere doglianze che non trovano riscontro negli atti del processo.
13.
Anche
le parti civili – come il Magistrato d'accusa – non si confrontano con la
chiara disamina fatta dal primo giudice in merito al comportamento complessivo
di IM 1, limitandosi a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori,
alcune considerazioni del Presidente della Corte d'assise estrapolate dal loro
contesto. Ciò non è serio e pone seri dubbi sulla ricevibilità del gravame.
Comunque, le contestazioni dei ricorrenti verranno passate in rassegna, nella
misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso
riferimento al comportamento complessivo del prevenuto non valutato
negativamente dal primo giudice.
13.1
Al
punto 4 (pag. 10 e 11) del ricorso, i ricorrenti sostengono che
dall'istruttoria è emerso che IM 1 si sarebbe attribuito uno stipendio
sproporzionato, superiore a fr. 12'000.– mensili netti tra agosto e dicembre
2001.
e superiore a fr. 15'000.– netti da gennaio 2002 e fino alla pronuncia del
fallimento, a cui va, a suo dire aggiunto lo stipendio accordato alla moglie,
per cui “i coniugi IM 1 percepivano assieme uno stipendio superiore ai fr.
20'000.–”. I ricorrenti, a sostegno della sproporzione, fanno pure riferimento
agli stipendi che l'accusato percepiva nei precedenti impieghi e al fatto che
le signore ________ e ________ avevano fatto presente a IM 1 che era uno
stipendio eccessivo, senza che egli si sia ridotto lo stipendio. Trattandosi di
argomenti, per altro appellatori e – nella misura in cui fanno riferimento allo
stipendio di ________ – anche nuovi e non contemplati dall'atto d'accusa, pure
fatti valere dal Magistrato d'accusa e già ritenuti irricevibili e infondati,
si rinvia a quanto detto sopra (consid. 8.2).
13.2
Al
punto 2 (pag. 4-8) del ricorso, i ricorrenti si soffermano sulla messa a pegno
del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale
dell'accusato.
A pagina 4 (verso il mezzo), dopo aver riassunto
il considerando n. 16 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il
primo giudice avrebbe fatto una valutazione arbitraria, senza tuttavia motivare
in alcun modo la censura, che si avvera pertanto palesemente irricevibile.
A pagina 4 (dal mezzo verso il basso), i
ricorrenti si soffermano sulla considerazione del Presidente della Corte
d'assise, là dove ha ritenuto che dal profilo sostanziale l'accusato ha
effettuato una compensazione, gravando il conto societario presso ________ in
una misura che al momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla
liquidità da lui precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella
ipotecaria e di denaro contante (fr. 85'000.–). Secondo i ricorrenti, detta
considerazione sarebbe errata dal punto di vista giuridico, non essendo
possibile operare una compensazione per l'assenza di identità tra le parti e di
prestazioni della stessa specie. In altri termini, non si potrebbe, “compensare
un debito di IM 1 con un credito della Banca, semmai garantito da IM 1 ”; non risulterebbe inoltre che “ad oggi la Banca abbia realizzato il pegno” e la particella n. ________
sarebbe “ancora comproprietà in ragione di un mezzo di IM 1 ”. E' certamente vero che il termine “compensazione” utilizzato dal primo non è calzante dal
profilo giuridico. Del resto il Presidente della Corte d'assise parla di
“sostanziale” compensazione. La censura non è in ogni caso di rilievo. Non vi è
infatti ragione di ritenere – né tanto meno i ricorrenti lo sostengono – che la Banca abbia rinunciato a realizzare il predetto pegno. Prova ne è che l'imputato ha iscritto
il pegno nell'elenco debiti delle dichiarazioni d'imposta (AI 39, plico
dichiarazione d'imposta 2004, modulo n. 5: debiti nei confronti della ________ ).
Ciò ad ulteriore conferma che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria
attività con __________ ma, nel tentativo di salvare la società garantendone la
liquidità, ha aumentato la propria posizione debitoria personale;
comportamento, questo, che non denota nel complesso da parte sua mancanza di
responsabilità e riprovevole leggerezza.
Da pagina 5 verso il mezzo a pagina 8 in alto, i ricorrenti contestano siccome arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha
ritenuto non attendibile il bilancio 2001 della società, non essendo stato
provato l'avvenuto risanamento di __________ da parte dei signori RI 1 e RI 2.
Le parti civili si dilungano in particolare nel tentare di dimostrare
l'avvenuto risanamento, con riferimento anche ai documenti prodotti per la
prima volta in questa sede (sopra, consid. 10) dichiarati irricevibili. Più che
di un ricorso per cassazione fondato sul divieto di arbitrio, le considerazioni
ricorsuali presentano i contenuti di un'arringa, con la quale la parte civile
perora il proprio convincimento in prospettiva delle richieste di colpevolezza
e di conseguente risarcimento. Però un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell’arbitrio deve fondarsi su basi del tutto diverse, ossia deve
indicare quale specifico accertamento contenuto nella sentenza impugnata
sarebbe arbitrario e per quali ragioni la diversa opinione del giudice di
merito sarebbe non solo opinabile, ma anche arbitraria: e ciò non solo nella motivazione,
ma anche nell’esito. Il rimedio non soddisfa tale esigenza. La sua
ammissibilità non è pertanto data nemmeno al riguardo.
14.
Da
quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile,
anche il ricorso delle parti civili deve essere disatteso, siccome infondato.
III. Sulle spese
15.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti nella misura di ½ a carico dello Stato e per il resto a
carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra
loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in
solido tra loro) rifonderanno inoltre all'accusato IM 1, che ha presentato
osservazioni tramite un avvocato, fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI
3.
è respinto.
3.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
100.
–
fr.
1’000.–
sono
posti nella misura di ½ a
carico dello Stato e per il resto a carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4
e RI 3 (queste ultime in solido tra loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI
2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro) rifonderanno inoltre
all'accusato IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato, fr.
1'000.– ciascuno per ripetibili.
4.
Intimazione
a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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