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Decisione

17.2008.75

Cattiva gestione. Vizi essenziali di procedura; tardività della censura. Poteri indagatori del giudice e parità delle armi. Divieto di produrre nuovi documenti e altri mezzi di prova nell'ambito del r

10 marzo 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul ricorso del Procuratore

pubblico

6. Il Magistrato d'accusa, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adduce

quale motivo di cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura

(ricorso, pag. 1 verso il basso). Motiva il gravame disseminando le proprie

argomentazioni in cinque pagine del ricorso (da pag. 2 in basso a pag. 6 verso il basso), frapponendole e sovrapponendole a censure d'arbitrio e

concludendo che “i vizi essenziali di procedura” dovranno “portare alla riforma

della sentenza impugnata, nel senso auspicato al termine del ricorso” (gravame,

pag. 6 verso il basso), dove postula solo in via subordinata l'annullamento

della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata

precisa indicazione delle “norme essenziali di procedura” che si pretendono

lese (ricorso, pag. 6 verso il mezzo), come pure l'imprecisione dei motivi

addotti e delle richieste conclusive, rendono il ricorso d'acchito irricevibile

su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP).

7. A

titolo abbondanziale si rileva comunque che l'ammissibilità del ricorso per

cassazione per vizi essenziali di procedura, presuppone che il ricorrente abbia

eccepito l'irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio

di procedura può certo emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove

riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in

tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in

tutti gli altri casi il vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla

Corte di merito, in modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP

inc. 17.2000.29, sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).

7.1 In

concreto il ricorrente ha sostenuto, da pagina 2 (in basso) a pagina 3 (in

alto) del ricorso, che il Presidente della Corte d'assise “ha proceduto

d'ufficio nel corso del dibattimento, senza alcuna istanza della difesa e senza

preventiva comunicazione alle parti, neppure in merito ai rogiti di vendita

delle 3 PPP, acquisiti formalmente agli atti del dibattimento (doc. dib. 1),

malgrado il Presidente avesse provveduto a richiederli in copia nei giorni

precedenti il pubblico dibattimento” (ricorso, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Egli è poi ritornato sull'argomento a pagina 6 (verso l'alto) del

ricorso, sostenendo che il primo giudice “doveva dare comunicazione alle parti

dell'avvenuta acquisizione dei rogiti relativi alla 3 PPP, permettendo così

alle parti civili di prepararsi adeguatamente sul tema”.

Il

ricorrente non sostiene di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza

che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il

dibattimento. Tantomeno pretende che il Presidente della Corte d'assise abbia violato

l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è decisa con

ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno il Magistrato d'accusa ha

eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice

allorquando il medesimo ha assuto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in

questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza

impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla

parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in

questione e che alle medesime parti sia stata respinta una richiesta – neppure

formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per

preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni del ricorrente risultano, dunque,

palesemente tardive e irricevibili.

7.2 Il

Procuratore pubblico sostiene poi che il Presidente della Corte d'assise che

“aveva, con ogni verosimiglianza, maturato il convincimento che i dati di

bilancio non fossero attendibili su molti punti, tra i quali l'operazione di

risanamento, avrebbe dovuto provvedere a richiamare tutti i conti e le schede

del bilancio 2001, in particolare le schede relative all'operazione di

risanamento e la voce correntisti all'attivo, così da chiarire gli eventuali

dubbi sulla base di atti completi e non di semplici congetture”, quindi che “il

Presidente ha limitato arbitrariamente i poteri indagatori” concessigli

dall'art. 227 cpv. 5 CPP e “soprattutto, ha violato il principio della parità

delle armi, sorprendendo le parti civili, che, stante il breve lasso di tempo

loro concesso (breve pausa di mezzogiorno), non sono state in grado di produrre

le schede del bilancio” (ricorso, pag. 3 verso l'alto; pag. 5 verso il basso e

pag. 6 verso l'alto).

Le argomentazioni del ricorrente sono nuovamente

irricevibili e pretestuose, nella misura in cui neppure indicano quale norma

procedurale sarebbe stata disattesa dal primo giudice. Del resto l'art. 227

cpv. 5 CPP conferisce una facoltà – e non certo un obbligo – al giudice di

assumere prove d'ufficio. Il Magistrato d'accusa (senza poi dimenticare che

incombe a lui) il compito di provare le accuse mosse nei confronti del

prevenuto, indicando e chiedendo se del caso – mediante istanza motivata –

l'assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con

l'istruzione formale (art. 227 cpv. 3 CPP). Il principio di uguaglianza della

armi – elemento della più ampia nozione di equo processo – esige poi che a

ciascuna parte sia data l'opportunità di addurre le proprie ragioni e difese in

condizioni che non la pongano in sostanziale svantaggio rispetto alla parte

avversa; ciò implica anche il diritto delle parti di prendere conoscenza di

tutti gli atti presentati al giudice e di discuterli (Malinverni/Hottelier, La pratique suisse relative au droit de

l'homme, in SZIER 2002, n. 6.1.11 pag. 430-431 e SZIER 2004, n. 6.1.6 pag.

308). Non risulta che al Procuratore pubblico e alla parte civile sia stata

negata la possibilità di visionare e discutere gli atti che hanno fondato la

decisione della Corte e che alle medesime parti sia stata rifiutata una

richiesta – neppure formulata – di interruzione del dibattimento a norma

dell'art. 238 CPP, per produrre le schede contabili del bilancio, in specie

quelle relative al preteso risanamento della __________ prima del trapasso

delle azioni a IM 1 .

7.3 Pure

manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni del Procuratore

pubblico secondo le quali le parti civili si sarebbero viste, “di fatto,

trasformare dal Presidente in indagati” dovendo difendersi “dall'accusa,

infondata, di aver fatto un'operazione di risanamento di pura cosmesi

contabile, senza un risanamento effettivo” e che il primo giudice avrebbe

“istruito in modo molto sommario l'ipotesi accusatoria” (ricorso, pag. 3 nel

mezzo). Il Magistrato d'accusa non indica, nuovamente, quali disposizioni

procedurali avrebbe disatteso il Presidente della Corte d'assise nella

conduzione del processo, limitandosi a far valere doglianze che non trovano

riscontro negli atti del processo.

8. Nella

formulazione in vigore dal 1° gennaio 1995, l'art. 165 CP menziona qualle cattiva gestione l'insufficiente dotazione di capitale, le spese sproporzionate, le

speculazioni avventate, i crediti concessi o utilizzati con leggerezza, la

svendita di valori patrimoniali, la grave negligenza da parte del debitore

nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni.

Questa enumerazione, che non è esaustiva, è in parte identica a quella che

figurava nell'art. 165 vCP (bancarotta semplice ed insolvenza) [Messaggio del

Consiglio federale del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale

svizzero e del Codice penale militare, FF 1991 II p. 872]. L'art. 165 CP,

diversamente dall'art. 164 CP, concerne piuttosto un comportamento complessivo

(Globalverhalten), che va valutato dal giudice, nella realizzazione dei

suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008,

pag. 337; Wermeille, La

diminution effective de l'actif au préjudice des creanciers et la gestion

fautive, in RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare il comportamento si dovrà in

particolare valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità

che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41, consid.

2; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21-22 ad 165 pag. 481).

8.1 Il Presidente della Corte d'assise

ha fatto una chiara disamina delle due distinte e concrete fattispecie

menzionate nell'atto d'accusa – l'attribuzione al titolare della società di uno

stipendio ritenuto esagerato e la messa a pegno del conto aziendale presso ________

in favore di un debito personale dell'accusato – inserendo le sue valutazioni

nel contesto generale nel quale si sono svolti i fatti. Il primo giudice ha in

definitiva concluso di non aver maturato il convincimento dell'esistenza di una

complessiva situazione in cui a IM 1 possano essere rimproverati comportamenti

quali quelli descritti all'art. 165 cifra 1 CP, dovendosi inoltre ritenere come

egli stesso abbia immesso e perso ingenti somme di denaro in questa operazione,

senza trarne personale profitto all'infuori del suo (legittimo) salario. Dette

valutazioni – in gran parte riportate sopra (consid. 2-5) – non sono state

oggetto di un compiuto e puntuale confronto da parte del ricorrente, che si è

limitato a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori, alcune

considerazioni del primo giudice, estrapolate dal loro contesto complessivo.

Ciò non è serio e pone seri dubbi dal profilo della ricevibilità del gravame.

Comunque, le contestazioni del ricorrente verranno passate in rassegna, nella

misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso

riferimento al comportamento generale del prevenuto non valutato negativamente

dal primo giudice.

8.2 Al

punto 4.1 (pag. 3) del ricorso, il Magistrato d'accusa non ritiene di poter

“condividere l'appunto che gli è stato rivolto dal Presidente della Corte

d'assise, secondo cui l'istruttoria predibattimentale avrebbe dovuto chiarire i

bilanci e l'operazione di risanamento”, così come “il rimprovero di non aver

sufficientemente chiarito i termini, le circostanze oltre che il controvalore

dell'acquisto della società, inteso come congruità del prezzo di cessione”. Il

ricorrente ammette con ciò di non aver chiarito, nell'istruttoria che ha

preceduto il dibattimento, i bilanci e l'operazione di risanamento. Ammette

pure – poche righe più sotto – che dagli accertamenti eseguiti durante

l'inchiesta è emerso che non è stato allestito un bilancio intermedio al 30

giugno 2001, al momento del trapasso della società e che a IM 1 e al suo

avvocato è stato mostrato solo il bilancio dell'anno 2000. La circostanza poi

che l'acquirente, al momento dell'acquisto, abbia rinunciato a chiedere il

bilancio intermedio è priva di rilievo e non dispensa l'autorità inquirente e

il giudice dall'approfondire una simile modalità di trapasso che il Presidente

della Corte d'assise ha rettamente definito come fatto “assai strano già in una

situazione normale, ma” ancor “più strano” in presenza e nell'occasione “di

un'asserita importante manovra finanziaria di risanamento” (sentenza impugnata,

consid. 7).

Quale rilevanza avrebbero potuto avere le

considerazioni che il primo giudice – secondo il ricorrente – avrebbe

“arbitrariamente omesso di considerare in sentenza” sugli accordi di cessione,

di cui riferisce nel ricorso (a pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), il Procuratore pubblico non spiega. Il ricorso si rivela pertanto palesemente infondato.

Al punto 4.2 (pag. 4) del ricorso, il Magistrato

d'accusa rileva che a pag. 7 della sentenza il primo giudice ha indicato che a

fine 2000, “la situazione economica era a quel momento totalmente fallimentare

e che il valore economico della società equivaleva a zero”. Poi – prosegue il

ricorrente – il Presidente della Corte d'assise ha considerato che la società

si sarebbe spossessata dell'immobile, che possedeva (3 unità PPP) figurante a

bilancio come voce attiva per fr. 638'919.65 e passiva per fr. 500'000.–, al

prezzo di fr. 700'000.–, soluti mediante assunzione del debito ipotecario e per

la parte restante mediante compensazione con parte del credito vantato dal

correntista RI 1. A dire del primo giudice – rileva ancora la pubblica accusa –

l'operazione avrebbe portato ad estrarre un bene, senza immissione di fondi,

perché a suo dire, nell'ambito dell'operazione di risanamento il correntista

avrebbe dovuto rinunciare al proprio credito nei confronti della società. Da

ciò – conclude il Procuratore pubblico – il primo giudice ha dedotto che non si

tratta di un'operazione di risanamento.

Secondo il ricorrente tali accertamenti del

Presidente della Corte d'assise sarebbero “assolutamente arbitrari, frutto di

una valutazione unilaterale e priva di fondamento delle risultanze

istruttorie”. Egli tuttavia, ancora una volta, non motiva le sue doglianze.

Tanto meno spiega in quale modo la predetta operazione di scorporo delle 3

unità PPP avrebbe contribuito al preteso risanamento della società prima

quest'ultima fosse acquistata dal prevenuto. L'invocata “trasparenza” che

sarebbe a suo dire stata rispettata per il tramite della clausola n. 6 del

primo contratto di cessione non è di alcuna utilità ai fini della comprensione

del risanamento in relazione all'operazione anzidetta.

Il Magistrato d'accusa rileva poi che “tra le

varie forme di risanamento comunemente ammesse non vi è soltanto l'immissione

di fondi freschi” (ricorso, pag. 4 nel mazzo e pag. 7 verso il mezzo). Tuttavia

non indica le esatte modalità di risanamento che sarebbero state messe in atto

nel caso in esame.

Al punto 4.3 (pag. 5) del ricorso, il Procuratore

pubblico insiste poi sulla “fedefacenza dei bilanci, in particolare di quello

del 2000 e dell'operazione di risanamento” con riferimento al fatto che durante

l'inchiesta sarebbero stati acquisiti agli atti i bilanci revisionati. Un

bilancio revisionato da un revisore dotato dei necessari requisiti, farebbe, a

suo dire, fede e non potrebbe essere valutato a libera discrezione neppure dal

giudice. Il Magistrato d'accusa tralascia tuttavia il fatto essenziale che il

bilancio intermedio al 30 giugno 2001 – momento della cessione – non è agli

atti, in quanto non è stato allestito. Visto il silenzio dell'inchiesta

predibattimentale, certamente legittime sono state le richieste di spiegazione

formulate in aula dal primo giudice, tra l'altro al revisore dei conti signora

________ , sui dettagli delle operazioni di risanamento in una situazione

certamente “strana” e poco comprensibile. L'anomalia è stata rilevata

giustamente dal primo giudice nel fatto che il bilancio 2000 della __________

faceva stato di una situazione fortemente indebitata, il contratto di cessione

28 giugno 2001 del pacchetto azionario non menzionava risanamenti, non è stato

allestito un bilancio intermedio al 30 giugno 2001 e il bilancio 2001

presentava per contro una situazione totalmente risanata. L'incomprensibilità

della situazione, segnatamente delle modalità di risanamento, era rafforzata

dal fatto che la clausola n. 6 del contratto di cessione escludeva dalla

cessione gli immobili posseduti dalla società (3 particelle PPP di cui al fondo

base n. ________ ) e che dall'atto notarile – assunto agli atti per iniziativa

del primo giudice (doc. dib. 1) – di vendita di quegli immobili (bene attivo

rilevante di una società in stato fallimentare), non risultava il versamento di

denaro contante provento della vendita a risanamento della società.

La teste ________ non è però stata in grado di

fornire spiegazioni, essendosi essa limitata a riferire in aula di ricordare

essere avvenuto un risanamento, non riuscendo tuttavia a dare una risposta

precisa circa le modalità del medesimo.

In simili circostanze non appare arbitrario

l'accertamento del Presidente della Corte d'assise che ha ritenuto non

attendibile il bilancio 2001 della società e che – nonostante che qualcosa per

risanare sia stato fatto – all'accusato è stata venduta per fr. 500'000.– una

società in precarie condizioni economiche, priva di mezzi liquidi e di

facilitazioni creditizie e che lavorava tendenzialmente in forte deficit. Tanto

meno le considerazioni del ricorrente, di cui al punto 4.4 (pag. 6-7) del

ricorso, permettono di ritenere il contrario, essendosi egli limitato a

ribadire la propria tesi con argomentazioni di stampo appellatorio, addossando

a torto al primo giudice la responsabilità di mancati “richiami di atti”, che

spettava invero semmai al Magistrato d'accusa e alla parte civile procurare

chiedendo, se del caso, un'interruzione del dibattimento (art. 238 CPP). Del

resto, vista l'insistenza del Presidente della Corte d'assise – attestata anche

dal ricorrente (ricorso, punto 3) – era palese che il medesimo dubitava delle

fedefacenza del bilancio 2001 della società e del preteso risanamento.

Fedefacenza che, in aula, il revisore dei conti, “in assenza dell'estratto del

conto risanamento” (audizione ________ , verb. dib. pag. 7), non è stato in

grado di rendere verosimile.

Il

Procuratore pubblico nell'atto d'accusa aveva addebitato quale atto di cattiva

gestione lo stipendio che l'azionista IM 1 si è riconosciuto “di oltre fr.

12'000.– per il 2001” e “oltre fr. 15'000.– per il 2002 e sino alla pronuncia

del fallimento”, sostenendo che si trattava di salario “sproporzionato rispetto

a quello medio della categoria”. Tesi questa ribadita in aula e che il

Presidente della Corte d'assise ha ritenuto non comprovata, avendo, tra

l'altro, il Magistrato d'accusa ammesso in requisitoria che non esistono

parametri univoci per gli stipendi di categoria.

Al punto

5.2 (pag. 8-9) del ricorso, il Procuratore pubblico sostiene ora che in realtà

“poco importa se non vi sono stipendi medi per la categoria; ciò che è

determinante è il fatto che lo stipendio che si è attribuito IM 1 non era

proporzionato rispetto al capitale ed ai ricavi della società, tanto più che

anche la di lui moglie era stipendiata dalla società ed insieme percepivano

oltre fr. 20'000.–”. L'argomento è nuovo e fa riferimento a fatti – in

particolare il salario complessivo di fr. 20'000.– presuntamene percepito dai

due coniugi IM 1 – neppure contemplati dall'atto d'accusa. Già per questo

motivo la censura risulta irricevibile, pena la violazione del principio

accusatorio. Comunque, a titolo abbondanziale si rileva che dagli atti emerge

che la signora ________ percepiva uno stipendio netto mensile di fr. 1'882.50.–

comprensivo della tredicesima mensilità (AI 39, plico dichiarazione d'imposta

2003A: certificato di salario), per cui l'importo complessivo degli stipendi

dei due coniugi indicato dal ricorrente è decisamente fuori luogo.

D'altro

canto neppure la pubblica accusa ha sostenuto che il salario inizialmente

percepito da IM 1 – indicato nell'atto d'accusa in fr. 12'000.- mensili – fosse

fortemente sproporzionato rispetto a ciò che è usuale e ragionevole, avuto

riguardo alla formazione professionale del prevenuto, che aveva una pluriennale

esperienza nel settore d'attività, alla responsabilità aziendale connessa alla

conduzione di un'azienda con 30 dipendenti, al rischio economico assunto e al

fatto, riferito dall'accusato e che non ha potuto essere smentito, di lavorare

anche 70 ore alla settimana. Il fatto poi che IM 1 fosse o meno in possesso di

un titolo accademico è privo di rilievo. Pure irrilevanti per il giudizio – in

quanto non confrontabili – sono i salari percepiti dal prevenuto nel suo

precedente impiego e quelli della vecchia gestione della società.

Il ricorrente non si confronta poi con

l'argomentazione con la quale il primo giudice ha accettato l'aumento di

retribuzione messo in atto da IM 1 a partire dal gennaio 2002, per la necessità

di far fronte al pagamento del premio assicurativo per la polizza costituita in

pegno per assicurare liquidità all'azienda. Nulla dice neppure sulla

considerazione con la quale il Presidente della Corte d'assise ha dato atto

che, nella misura in cui l'accusato ha potuto accumulare risparmi dal proprio

stipendio, egli li ha poi costituiti a pegno nel luglio 2002 per assicurare

liquidità alla società. L'eccesso di costi dello stipendio – segnalato dal

revisore ________ solo nel gennaio 2003, e giustificato già allora dall'accusato

con la necessità di far fronte agli impegni con le banche (AI T3 pag. 1-2) – è

poi ben poca cosa rispetto ai debiti complessivi emersi in sede fallimentare.

Dagli atti si può per altro desumere – diversamente da quanto sostenuto dal

Magistrato d'accusa – che il versamento del salario a IM 1 sia cessato prima

del fallimento decretato il 24 giugno 2003, o abbia quanto meno subìto negli

ultimi mesi una consistente riduzione (cfr. AI 39, plico dichiarazione

d'imposta 2003B). Le censure d'arbitrio del ricorrente si rivelano dunque

nuovamente prive di consistenza.

Al punto 5.1 (pag. 7-8) del ricorso, il

Magistrato d'accusa ribadisce pure che va addebitato quale atto di cattiva

gestione anche il fatto che IM 1 abbia messo a pegno, nel febbraio 2002, degli

averi societari a garanzia di una facilitazione creditizia concessa da ________

per l'importo di fr. 250'000.–, aggravando in tal modo l'indebitamento della

società di fr. 176'820.–. Ancora una volta la pubblica accusa non si confronta

con le pertinenti considerazioni con le quali il Presidente della Corte

d'assise, esaminando la fattispecie nel suo complesso, ha escluso che anche

questo puntuale rimprovero dell'atto d'accusa possa reggere ed essere

addebitato a IM 1 quale cattiva gestione. Il ricorrente si dilunga in effetti

in considerazioni di stampo appellatorio e in presunte omissioni del giudice di

prime cure.

A titolo abbondanziale si rileva che il primo

giudice ha rettamente evidenziato che l'accusato non aveva l'obbligo di

disporre di capitale proprio per procedere all'acquisto delle azioni e che la

fattispecie ora in esame non è affatto assimilabile alla “insufficiente

dotazione di capitale” di cui all'art. 165 cifra CP, che va semmai riferita

alla società anonima ma che è situazione che con ogni evidenza non ha creato

l'accusato. Tantomeno può essere ammessa, ha pure rilevato il Presidente della

Corte d'assise, anche solo un'ipotesi di cattiva gestione per non aver messo a

disposizione della società risorse maggiori di quelle che l'accusato ha potuto

mobilitare; non esiste infatti alcun obbligo dell'azionista eccedente quello di

liberare le azioni da lui sottoscritte, né incombe per legge all'amministratore

di finanziare o capitalizzare la società, salvo che egli si sia

contrattualmente impegnato nei confronti della stessa, ciò che non risulta

essere il caso nella fattispecie ora in esame. Vero è semmai – concludeva il

primo giudice – che la società anonima, in quanto soggetto giuridico a se

stante, deve essa stessa essere in grado di fare fronte alle proprie necessità

economiche, ed è manifesto che questo non può essere il caso per un'impresa con

trenta dipendenti con conti “risanati” nel senso che (nella migliore delle

ipotesi) le sono stati azzerati i debiti, ma che non dispone di un centesimo di

liquidità; situazione questa che non è stata creata dal prevenuto e alla quale IM

1 ha semmai cercato di ovviare con mezzi propri.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato

con le predette pertinenti considerazioni del Presidente della Corte d'assise.

L'esame delle dichiarazioni d'imposta versate in atti conferma la non

arbitrarietà delle considerazioni del primo giudice. Permette anzi di ritenere

che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria attività con __________,

ma anche che, nel tentativo di salvare la società garantendone la liquidità, ha

aumentato la propria posizione debitoria personale di almeno fr. 500'000.– (AI

39, plico dichiarazione d'imposta 2004, in particolare modulo n. 5: debiti nei confronti della ________ ). Ciò ad ulteriore conferma di un comportamento che

non denota nel complesso da parte sua nè mancanza di responsabilità nè

riprovevole leggerezza. In simile contesto, le considerazioni del ricorrente

sull'arbitrarietà della decisione del primo giudice, che avrebbe, a suo dire,

“ammesso una scriminante (ovvero una legittima compensazione) per un atto

oggettivamente e soggettivamente di cattiva gestione”, appaiono del tutto fuori

luogo. Le argomentazioni del ricorrente cadono pertanto nuovamente nel vuoto.

9. Da

quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile, il

ricorso del Procuratore pubblico deve essere disatteso, siccome infondato.

Considerandi

II. Sul ricorso di RI 1 e RI 2,

RI 4 e RI 3 (parti civili)

10.

Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono

ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre

stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenze

CCRP del 18 agosto 2004, 17.2004.48 consid. 1; 26 novembre 2004, 17.2004.40

consid. 1), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello

stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non possono dunque entrare

in linea di conto, ai fini del giudizio, i documenti [copia del conto corrente

(relazione ________ ) presso ________ rubricato “__________”, copia della

dichiarazione fiscale 2001 di __________, firmata il 30 giugno 2002 da IM 1 e

copia di un promemoria del 18 gennaio 2001 di __________] che i ricorrenti

accludono al loro memoriale.

11.

Anche

le parti civili, fondandosi sull'art. 288 lett. b CPP, adducono quale motivo di

cassazione l'esistenza di vizi essenziali di procedura (ricorso, pag. 2 verso

il mezzo). Motivano poi il gravame disseminando le proprie argomentazioni da

pagina 8 verso l'alto a pagina 10 verso il mezzo del ricorso, frapponendole e

sovrapponendole a censure d'arbitrio, senza trarre precise conclusioni dal loro

argomentare. Nelle domande formulate in ingresso (ricorso, pag. 2) postulano

del resto solo in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio

degli atti ad altra Corte per nuovo giudizio. La mancata precisa indicazione

delle norme essenziali di procedura che il primo giudice avrebbe leso, come

pure l'imprecisione dei motivi addotti e delle richieste conclusive, rendono il

ricorso d'acchito irricevibile su questo punto (art. 289 cpv. 2 CPP).

12.

A

titolo abbondanziale si ribadisce comunque, come già detto sopra (consid. 7),

che l'ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di

procedura, presuppone che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non

appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può certo

emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione

della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo

per la prima volta in sede di cassazione; nondimeno in tutti gli altri casi il

vizio deve essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in

modo da poter rimediare allo stesso tempestivamente (CCRP inc. 17.2000.29,

sentenza del 23 ottobre 2000 in re M., consid. 2 a).

12.1

Le

censure delle parti civili ricalcano in gran parte quelle della pubblica

accusa.

12.2

I

ricorrenti lamentano che il Presidente della Corte d'assise non avrebbe

“notificato né alle parti civili, né alla Procuratrice di avere assunto agli

atti prima del dibattimento i contratti di compravendita delle tre PPP di ________

(doc. dib. 1 e 2)” (ricorso, pag. 9 verso il mezzo). Questo modo di agire non

li avrebbe messi nelle condizioni di esporre adeguatamente le loro ragioni. Il

ricorrenti non sostengono di aver appreso solo dalla motivazione della sentenza

che il primo giudice ha richiesto i predetti documenti nei giorni precedenti il

dibattimento. Tantomeno pretendono che il Presidente della Corte d'assise abbia

violato l'art. 227 cpv. 6 CPP, a norma del quale l'assunzione d'ufficio è

decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti. Ancor meno le parti civili

hanno eccepito al dibattimento vizi procedurali per l'agire del primo giudice

allorquando il medesimo ha assunto agli atti “per sua iniziativa” i rogiti in

questione (cfr. verbale dibattimento, pag. . 2 verso il mezzo; sentenza

impugnata, consid. 8). Non risulta per altro che al Procuratore pubblico e alla

parte civile sia stata negata la possibilità di visionare i documenti in

questione e che alle medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure

formulata – di interruzione del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per

preparasi adeguatamente sul tema. Le argomentazioni dei ricorrenti risultano

dunque palesemente tardive e irricevibili.

12.3

Le

parti civili sostengono di essere “state sorprese in dibattimento dalle

richieste e dal comportamento non equidistante della Corte” e di aver “potuto

produrre i (pochi) documenti dibattimentali, correndo in ufficio, cercandoli

negli archivi e contattando la ________ , durante la pausa pranzo”, come pure

che “il brevissimo tempo della pausa pranzo, durante il quale il dibattimento è

stato sospeso, non è stato sufficiente per rendere disponibile e produrre tutta

la documentazione utile a chiarire i punti che il giudice desiderava istruire”

(ricorso, pag. 9). Rilevano quindi che il giudizio del primo giudice sarebbe,

tra l'altro, “il risultato di vizi essenziali di procedura, in violazione del

principio della parità delle armi e della buona fede processuale (senza

sorprese) anche alle parti civili”, lamentando anche “l'autopreclusione di

possibilità indagatorie da parte del Giudice (art. 227 CPP)” (ricorso, pag. 10

verso il mezzo).

Lamentele sulla pretesa mancanza di equidistanza

del primo giudice non sono notoriamente di competenza di questa Corte, cui non

compete l'esame di istanze di ricusa, che per altro neppure risulta siano state

formalizzate a norma degli art. 43 e segg. CPP. D'altro canto, come già detto

sopra (consid. 7) evadendo analoghe contestazioni del Magistrato d'accusa, le

argomentazioni dei ricorrenti sono palesemente pretestuose e irricevibili,

nella misura in cui non indicano quale norma procedurale sarebbe stata

disattesa dal primo giudice, ritenuto, tra l'altro, che la tesi – riferita

all'art. 227 CPP – dell'autopreclusione di possibilità indagatorie del giudice

risulta finanche assurda. Del resto, con riferimento alla pretesa violazione

del principio dell'uguaglianza delle armi e della buona fede processuale, non

risulta che alle parti civili sia stata negata la possibilità di visionare e

discutere gli atti che hanno fondato la decisione della Corte e che alle

medesime parti sia stata rifiutata una richiesta – neppure formulata – di interruzione

del dibattimento a norma dell'art. 238 CPP, per produrre la documentazione a

loro dire utile per un diverso convincimento del primo giudice.

12.4

Pure

manifestamente irricevibili risultano le argomentazioni dei ricorrenti secondo

le quali essi sarebbero “stati trasposti” dalla Corte “dalla loro posizione di

parti civili e lesi nella posizione di accusati” e in tal modo la Corte avrebbe “violato dei principi fondamentali del diritto procedurale, quale la parità di

trattamento da cui emana il principio della garanzia delle armi” (ricorso, pag.

8). Le parti civili non indicano quali disposizioni procedurali avrebbe leso il

Presidente della Corte d'assise nella conduzione del processo, limitandosi a

far valere doglianze che non trovano riscontro negli atti del processo.

13.

Anche

le parti civili – come il Magistrato d'accusa – non si confrontano con la

chiara disamina fatta dal primo giudice in merito al comportamento complessivo

di IM 1, limitandosi a contestare, con argomenti quasi esclusivamente appellatori,

alcune considerazioni del Presidente della Corte d'assise estrapolate dal loro

contesto. Ciò non è serio e pone seri dubbi sulla ricevibilità del gravame.

Comunque, le contestazioni dei ricorrenti verranno passate in rassegna, nella

misura in cui ciò si riveli possibile, nonostante il mancato preciso

riferimento al comportamento complessivo del prevenuto non valutato

negativamente dal primo giudice.

13.1

Al

punto 4 (pag. 10 e 11) del ricorso, i ricorrenti sostengono che

dall'istruttoria è emerso che IM 1 si sarebbe attribuito uno stipendio

sproporzionato, superiore a fr. 12'000.– mensili netti tra agosto e dicembre

2001.

e superiore a fr. 15'000.– netti da gennaio 2002 e fino alla pronuncia del

fallimento, a cui va, a suo dire aggiunto lo stipendio accordato alla moglie,

per cui “i coniugi IM 1 percepivano assieme uno stipendio superiore ai fr.

20'000.–”. I ricorrenti, a sostegno della sproporzione, fanno pure riferimento

agli stipendi che l'accusato percepiva nei precedenti impieghi e al fatto che

le signore ________ e ________ avevano fatto presente a IM 1 che era uno

stipendio eccessivo, senza che egli si sia ridotto lo stipendio. Trattandosi di

argomenti, per altro appellatori e – nella misura in cui fanno riferimento allo

stipendio di ________ – anche nuovi e non contemplati dall'atto d'accusa, pure

fatti valere dal Magistrato d'accusa e già ritenuti irricevibili e infondati,

si rinvia a quanto detto sopra (consid. 8.2).

13.2

Al

punto 2 (pag. 4-8) del ricorso, i ricorrenti si soffermano sulla messa a pegno

del conto aziendale presso ________ in favore di un debito personale

dell'accusato.

A pagina 4 (verso il mezzo), dopo aver riassunto

il considerando n. 16 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che il

primo giudice avrebbe fatto una valutazione arbitraria, senza tuttavia motivare

in alcun modo la censura, che si avvera pertanto palesemente irricevibile.

A pagina 4 (dal mezzo verso il basso), i

ricorrenti si soffermano sulla considerazione del Presidente della Corte

d'assise, là dove ha ritenuto che dal profilo sostanziale l'accusato ha

effettuato una compensazione, gravando il conto societario presso ________ in

una misura che al momento dell'escussione è risultata comunque inferiore alla

liquidità da lui precedentemente garantita con l'apporto della propria cartella

ipotecaria e di denaro contante (fr. 85'000.–). Secondo i ricorrenti, detta

considerazione sarebbe errata dal punto di vista giuridico, non essendo

possibile operare una compensazione per l'assenza di identità tra le parti e di

prestazioni della stessa specie. In altri termini, non si potrebbe, “compensare

un debito di IM 1 con un credito della Banca, semmai garantito da IM 1 ”; non risulterebbe inoltre che “ad oggi la Banca abbia realizzato il pegno” e la particella n. ________

sarebbe “ancora comproprietà in ragione di un mezzo di IM 1 ”. E' certamente vero che il termine “compensazione” utilizzato dal primo non è calzante dal

profilo giuridico. Del resto il Presidente della Corte d'assise parla di

“sostanziale” compensazione. La censura non è in ogni caso di rilievo. Non vi è

infatti ragione di ritenere – né tanto meno i ricorrenti lo sostengono – che la Banca abbia rinunciato a realizzare il predetto pegno. Prova ne è che l'imputato ha iscritto

il pegno nell'elenco debiti delle dichiarazioni d'imposta (AI 39, plico

dichiarazione d'imposta 2004, modulo n. 5: debiti nei confronti della ________ ).

Ciò ad ulteriore conferma che IM 1 non solo non ha ricavato utili dalla propria

attività con __________ ma, nel tentativo di salvare la società garantendone la

liquidità, ha aumentato la propria posizione debitoria personale;

comportamento, questo, che non denota nel complesso da parte sua mancanza di

responsabilità e riprovevole leggerezza.

Da pagina 5 verso il mezzo a pagina 8 in alto, i ricorrenti contestano siccome arbitrario l'accertamento del primo giudice che ha

ritenuto non attendibile il bilancio 2001 della società, non essendo stato

provato l'avvenuto risanamento di __________ da parte dei signori RI 1 e RI 2.

Le parti civili si dilungano in particolare nel tentare di dimostrare

l'avvenuto risanamento, con riferimento anche ai documenti prodotti per la

prima volta in questa sede (sopra, consid. 10) dichiarati irricevibili. Più che

di un ricorso per cassazione fondato sul divieto di arbitrio, le considerazioni

ricorsuali presentano i contenuti di un'arringa, con la quale la parte civile

perora il proprio convincimento in prospettiva delle richieste di colpevolezza

e di conseguente risarcimento. Però un ricorso per cassazione fondato sul

divieto dell’arbitrio deve fondarsi su basi del tutto diverse, ossia deve

indicare quale specifico accertamento contenuto nella sentenza impugnata

sarebbe arbitrario e per quali ragioni la diversa opinione del giudice di

merito sarebbe non solo opinabile, ma anche arbitraria: e ciò non solo nella motivazione,

ma anche nell’esito. Il rimedio non soddisfa tale esigenza. La sua

ammissibilità non è pertanto data nemmeno al riguardo.

14.

Da

quanto precede discende che, nella (limitata) misura in cui è ammissibile,

anche il ricorso delle parti civili deve essere disatteso, siccome infondato.

III. Sulle spese

15.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti nella misura di ½ a carico dello Stato e per il resto a

carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra

loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in

solido tra loro) rifonderanno inoltre all'accusato IM 1, che ha presentato

osservazioni tramite un avvocato, fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili.

Per

questi motivi,

richiamata

per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4 e RI

3.

è respinto.

3.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b) spese fr.

100.

fr.

1’000.–

sono

posti nella misura di ½ a

carico dello Stato e per il resto a carico delle parti civili RI 1 e RI 2, RI 4

e RI 3 (queste ultime in solido tra loro). Lo Stato e le parti civili RI 1 e RI

2, RI 4 e RI 3 (queste ultime in solido tra loro) rifonderanno inoltre

all'accusato IM 1, che ha presentato osservazioni tramite un avvocato, fr.

1'000.– ciascuno per ripetibili.

4.

Intimazione

a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(Art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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