17.2008.78
Non è possibile proporre istanza di revisione di una sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato
14 dicembre 2009Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.78
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CCRP
Ricorso:
TF,6B_73/2010,08.04.2010
Titolo:
Non è possibile proporre istanza di revisione di una sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 299 cpv. 1 let. c CPP-TI
art. 300 cpv. 1 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.78
Lugano
14 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
revisione presentata l’11 dicembre 2008 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolta l’istanza di revisione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 23 gennaio 2008 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata,
per avere intenzionalmente aiutato A., autore colpevole di amministrazione
infedele qualificata ai danni della B.,
-
contribuendo nell’autunno 1998 e nel 2002 alle
trattative rispettivamente con il __________ e con la __________ sfociate
negli accordi in base ai quali A. ha operato sul mercato dei cambi e delle
divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio;
-
facendo creare e mettendo a disposizione di A.,
prima, la società __________ e, poi, la società __________ per l’incasso delle
somme generate con la suddetta maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio;
-
prelevando rispettivamente facendo prelevare, a
scadenza mensile, in contanti dai conti bancari aperti ed intestati alle
predette società e consegnando o facendo consegnare a A. ca. il 90% delle somme
incassate e per avere trattenuto il 10%, di cui almeno fr. 1'286'338.— per sé.
RI 1 è stato, inoltre, condannato per titolo di ripetuto
riciclaggio di denaro per avere ordinato la chiusura del conto intestato alla __________
presso il __________ ed avere trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente
10% delle somme incassate, prima a favore di un conto presso __________ intestato
alla __________ , di cui egli era indicato quale avente diritto economico, e in
seguito, nel gennaio 2006, a favore di un conto presso __________ intestato
alla società __________ , di cui egli era indicato quale avente diritto
economico.
In applicazione della pena, la Corte delle assise ha condannato RI 1, alla pena detentiva di 2 anni, sospesa per un periodo di prova di
due anni.
B. RI 1
è insorto contro la citata sentenza il 13 febbraio 2008 con dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale. Nella motivazione scritta
presentata il 3 aprile successivo, egli ha chiesto, in via principale,
l’annullamento di tutti i dispositivi della sentenza impugnata ed il rinvio
degli atti ad una nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio,
riservato il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in
amministrazione aggravata e di ripetuto riciclaggio di denaro. In via
subordinata ha chiesto, la riforma dei dispositivi 2.1.-2.2 con il suo
proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata in
relazione all’operatività forex con il __________ . Il ricorso è tuttora
pendente presso la scrivente Corte.
C. Con istanza
11 dicembre 2008, completata con scritto 23 novembre 2009, RI 1 chiede, previo
interrogatorio a confronto di C. e di A. da parte di un giudice delegato della
CCRP (art. 301 cpv. 3 CPP), la revisione della sentenza di condanna prolata
dalla Corte delle Assise criminali il 12 febbraio 2008 (con conseguente rinvio
degli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio) e la concessione
dell’effetto sospensivo all’esecuzione della sentenza di condanna (art. 301
cpv. 5 CPP).
L’istanza non ha fatto oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Con la sua istanza di revisione – fondata sull’art. 299 cpv. 1 lett.
c CPP – l’avv. RI 1 porta a conoscenza di questa Corte dei fatti che non erano
noti alla prima Corte, evidenziandone la rilevanza per il giudizio di condanna.
Fatti
I fatti nuovi emergono – secondo l’istante – dalla dichiarazione
rilasciata il 27 ottobre 2008 da C. secondo cui egli, quando era direttore
della __________ , ha conosciuto – e si era alla fine degli anni 80/inizio anni
90 – A. che, già tesoriere della B. (oggi B.), fece diverse operazioni sul
mercato dei cambi simili a quelle messe in atto in __________ .
A mente dell’istante, la testimonianza di C. costituisce un mezzo di
prova particolarmente rilevante in quanto dimostra che A. ha mentito
descrivendo la nascita dell’idea criminosa. Fosse stata loro nota questa mancanza
di sincerità e trasparenza – continua l’istante – i primi giudici non avrebbe
giudicato credibile il chiamante in correità e, quindi, egli non sarebbe stato
condannato.
Con lo
scritto di sollecito 23.11.2009, l’istante sostiene che l’art. 300 cpv. 1 CPP,
stabilendo che “la domanda di revisione può essere presentata in ogni tempo,
durante o dopo l’espiazione della condanna”, non inibisce la revisione di
una sentenza non ancora esecutiva ma si limita a sottolineare la caratteristica
principale dell’istituto della revisione penale e, cioè che “neppure la
crescita in giudicato della sentenza di merito impedisce una sua impugnazione
possibile in ogni tempo” aggiungendo che, comunque, “l’espiazione della
pena pronunciata contro RI 1 è sospesa condizionalmente e che quindi non vi
sarà per lui né un prima né un dopo espiazione”.
Più in
generale, dal profilo dell’economia processuale, l’istante sostiene che è “assurdo
risolvere in primo luogo le censure sollevate in cassazione, nell’eventualità
che queste divengano prive d’oggetto in seguito all’accertamento di un fatto
nuovo (e al conseguente annullamento del giudizio di primo grado)”.
2.A torto l’istante sostiene che l’art.
300 cpv. 1 CPP non osta alla presentazione di una domanda di revisione di una
sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato.
a) L’impedimento
sussiste, invero, proprio in ragione della caratteristica principale
dell’istituto della revisione penale che è un mezzo di impugnazione che tutela
una fondamentale garanzia procedurale (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed, 2005. § 102, Nota 1) che vuole che una sentenza resa
in un procedimento penale materialmente e formalmente cresciuta in giudicato –
che non può più, dunque, fare oggetto di un rimedio ordinario – possa,
dandosene i presupposti, essere corretta (Hauser/Schweri/ Hartmann, op. cit. §
102, Nota 1; DTF 127 I 133).
La
revisione è un mezzo di impugnazione straordinario. Il
primo e fondamentale connotato dell’eccezionalità di un mezzo straordinario d’impugnazione
è proprio quello di essere proponibile contro sentenze già passate in giudicato
e di essere, per il loro carattere straordinario, svincolato da qualsiasi
termine (Gian Domenico Pisapia, Compendio di procedura penale, Cedam 1982, 3°
edizione, pag. 478; ed ancora Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, Nota 2:
“die Revision ermöglicht, die starren Grenzen der Rechtskraft im Interesse
der materiellen Gerechtigkeit zu durchbrechen und ein abgeschlossenes
Strafverfahren nochmals durchzuführen” e Nota 4: “die Revision bedarf
eines Antrages, der zugunsten des Verurteilten zeitlich und beschränkt zulässig
und weder durch die Verjährung noch durch die Strafverbussung oder gar den Tod
des Verurteiten ausgeschlossen wird.”).
Una domanda di revisione può, quindi, essere sempre diretta contro
una sentenza cresciuta in giudicato (Hauser/Schweri/ Hartmann, op. cit., § 102,
Nota 1 e segg.; Piquerez, Traité de procèdure penale suisse, 2° ed, 2006, N.
Considerandi
1266).
b) Gli
art. 299 e segg CPP, ed in particolare l’art. 300 cpv. 1 CPP, vanno
interpretati alla luce della natura e dello scopo della procedura di revisione.
Pertanto, anche se i lavori parlamentari ad essi relativi sono su questo punto
silenti, non si può che concludere che, in forza dei combinati disposti degli
art. 299 e 300 CPP, può essere chiesta la revisione soltanto di una sentenza di
condanna cresciuta in giudicato.
Una
diversa interpretazione è manifestamente improponibile così come è
insostenibile ritenere che lo svincolo da qualsiasi termine caratteristico di
un mezzo di impugnazione straordinario permetta di proporre una domanda di
revisione di una sentenza che non sia ancora definitiva.
L’allocuzione “in ogni tempo” di cui all’art. 300 cpv. 1 CPP
non è certo intesa – così come suggerisce l’istante – a sovvertire la natura
stessa della procedura di revisione anteponendo la via di ricorso straordinaria
a quelle ordinarie.
Così come
la successiva allocuzione “durante o dopo l’espiazione della condanna”
non è altrettanto intesa a restringere la legittimazione per la presentazione
di una domanda di revisione solo a chi è stato condannato ad una pena da
espiare escludendo i condannati ad una pena sospesa condizionalmente, infatti,
anche nei casi in cui il giudice sospende condizionalmente l’esecuzione della
pena oppure la sostituisce con delle misure di sicurezza previste, il giudizio
mantiene carattere punitivo e chi lo subisce è, a giusta ragione, da
considerare condannato (cfr. Crespi, Revisione a favore del condannato secondo
l’art. 397 CP, in RPS 77 1961, pag. 291 e riferimenti) ed è, quindi, posto al
beneficio della garanzia procedurale di vedere corretta, dandosene le
condizioni, la sua condanna.
In
realtà, la locuzione “durante o dopo l’espiazione della condanna” di cui
all’art. 300 cpv. 1 CPP, va intesa come una precisazione, di per sé superflua,
ma in ogni caso aggiuntiva al momento in cui può essere presentata una domanda
di revisione di una sentenza di condanna definitiva, ovvero “in ogni tempo”.
Una
diversa interpretazione, strettamente ed esclusivamente letterale dell’art. 300
cpv. 1 CPP, così come proposta dall’istante, sarebbe in aperto contrasto con la
ratio della procedura di revisione e, di conseguenza, con quella
dell’articolo preso in esame.
In
conclusione, la lettera dell’art. 300 cpv. 1 CPP va interpretata, per le
ragioni sopra esposte, nei seguenti termini: la domanda di revisione di una
sentenza di condanna passata in giudicato può essere presentata in ogni
tempo, anche durante o dopo l’espiazione della condanna, dal procuratore
pubblico o dal condannato.
Pertanto,
contrariamente alla tesi dell’istante, il citato disposto di legge osta
all’esame di una domanda di revisione di una sentenza che non è ancora
cresciuta in giudicato.
c) La
sentenza di condanna di RI 1 emessa il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle
assise criminali non è ancora cresciuta in giudicato. La scrivente Corte non
può, per le ragioni esposte al considerando che precede, entrare nel merito
della domanda di revisione inoltrata in pendenza di un ricorso in cassazione ed
affrontare oggi il tema di una revisione, nemmeno se il caso in esame fosse
sussumibile sotto uno dei titoli previsti dall'art. 299 CPP, segnatamente la
lett. c) e nemmeno per le ragioni di economia processuale evocate dall’istante.
Così
come, per costante giurisprudenza di questa Corte (CCRP, sentenza del
23.10
, inc. 17.2000.29, in re C.M. consid. 3 ee; sentenza dell’8.11.2001,
inc. 17.2001.31, in re S.P., consid. 4 d) una domanda di revisione non può
essere frammista ad un ricorso per cassazione, allo stesso modo, non può essere
esaminata una domanda di revisione di una sentenza di condanna quando è ancora
pendente un ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di condanna.
3.
Ne
consegue che la domanda di revisione è prematura e va, pertanto, dichiarata
irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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