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Decisione

17.2008.78

Non è possibile proporre istanza di revisione di una sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato

14 dicembre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti nuovi emergono – secondo l’istante – dalla dichiarazione

rilasciata il 27 ottobre 2008 da C. secondo cui egli, quando era direttore

della __________ , ha conosciuto – e si era alla fine degli anni 80/inizio anni

90 – A. che, già tesoriere della B. (oggi B.), fece diverse operazioni sul

mercato dei cambi simili a quelle messe in atto in __________ .

A mente dell’istante, la testimonianza di C. costituisce un mezzo di

prova particolarmente rilevante in quanto dimostra che A. ha mentito

descrivendo la nascita dell’idea criminosa. Fosse stata loro nota questa mancanza

di sincerità e trasparenza – continua l’istante – i primi giudici non avrebbe

giudicato credibile il chiamante in correità e, quindi, egli non sarebbe stato

condannato.

Con lo

scritto di sollecito 23.11.2009, l’istante sostiene che l’art. 300 cpv. 1 CPP,

stabilendo che “la domanda di revisione può essere presentata in ogni tempo,

durante o dopo l’espiazione della condanna”, non inibisce la revisione di

una sentenza non ancora esecutiva ma si limita a sottolineare la caratteristica

principale dell’istituto della revisione penale e, cioè che “neppure la

crescita in giudicato della sentenza di merito impedisce una sua impugnazione

possibile in ogni tempo” aggiungendo che, comunque, “l’espiazione della

pena pronunciata contro RI 1 è sospesa condizionalmente e che quindi non vi

sarà per lui né un prima né un dopo espiazione”.

Più in

generale, dal profilo dell’economia processuale, l’istante sostiene che è “assurdo

risolvere in primo luogo le censure sollevate in cassazione, nell’eventualità

che queste divengano prive d’oggetto in seguito all’accertamento di un fatto

nuovo (e al conseguente annullamento del giudizio di primo grado)”.

2.A torto l’istante sostiene che l’art.

300 cpv. 1 CPP non osta alla presentazione di una domanda di revisione di una

sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato.

a) L’impedimento

sussiste, invero, proprio in ragione della caratteristica principale

dell’istituto della revisione penale che è un mezzo di impugnazione che tutela

una fondamentale garanzia procedurale (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed, 2005. § 102, Nota 1) che vuole che una sentenza resa

in un procedimento penale materialmente e formalmente cresciuta in giudicato –

che non può più, dunque, fare oggetto di un rimedio ordinario – possa,

dandosene i presupposti, essere corretta (Hauser/Schweri/ Hartmann, op. cit. §

102, Nota 1; DTF 127 I 133).

La

revisione è un mezzo di impugnazione straordinario. Il

primo e fondamentale connotato dell’eccezionalità di un mezzo straordinario d’impugnazione

è proprio quello di essere proponibile contro sentenze già passate in giudicato

e di essere, per il loro carattere straordinario, svincolato da qualsiasi

termine (Gian Domenico Pisapia, Compendio di procedura penale, Cedam 1982, 3°

edizione, pag. 478; ed ancora Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, Nota 2:

“die Revision ermöglicht, die starren Grenzen der Rechtskraft im Interesse

der materiellen Gerechtigkeit zu durchbrechen und ein abgeschlossenes

Strafverfahren nochmals durchzuführen” e Nota 4: “die Revision bedarf

eines Antrages, der zugunsten des Verurteilten zeitlich und beschränkt zulässig

und weder durch die Verjährung noch durch die Strafverbussung oder gar den Tod

des Verurteiten ausgeschlossen wird.”).

Una domanda di revisione può, quindi, essere sempre diretta contro

una sentenza cresciuta in giudicato (Hauser/Schweri/ Hartmann, op. cit., § 102,

Nota 1 e segg.; Piquerez, Traité de procèdure penale suisse, 2° ed, 2006, N.

Considerandi

1266).

b) Gli

art. 299 e segg CPP, ed in particolare l’art. 300 cpv. 1 CPP, vanno

interpretati alla luce della natura e dello scopo della procedura di revisione.

Pertanto, anche se i lavori parlamentari ad essi relativi sono su questo punto

silenti, non si può che concludere che, in forza dei combinati disposti degli

art. 299 e 300 CPP, può essere chiesta la revisione soltanto di una sentenza di

condanna cresciuta in giudicato.

Una

diversa interpretazione è manifestamente improponibile così come è

insostenibile ritenere che lo svincolo da qualsiasi termine caratteristico di

un mezzo di impugnazione straordinario permetta di proporre una domanda di

revisione di una sentenza che non sia ancora definitiva.

L’allocuzione “in ogni tempo” di cui all’art. 300 cpv. 1 CPP

non è certo intesa – così come suggerisce l’istante – a sovvertire la natura

stessa della procedura di revisione anteponendo la via di ricorso straordinaria

a quelle ordinarie.

Così come

la successiva allocuzione “durante o dopo l’espiazione della condanna”

non è altrettanto intesa a restringere la legittimazione per la presentazione

di una domanda di revisione solo a chi è stato condannato ad una pena da

espiare escludendo i condannati ad una pena sospesa condizionalmente, infatti,

anche nei casi in cui il giudice sospende condizionalmente l’esecuzione della

pena oppure la sostituisce con delle misure di sicurezza previste, il giudizio

mantiene carattere punitivo e chi lo subisce è, a giusta ragione, da

considerare condannato (cfr. Crespi, Revisione a favore del condannato secondo

l’art. 397 CP, in RPS 77 1961, pag. 291 e riferimenti) ed è, quindi, posto al

beneficio della garanzia procedurale di vedere corretta, dandosene le

condizioni, la sua condanna.

In

realtà, la locuzione “durante o dopo l’espiazione della condanna” di cui

all’art. 300 cpv. 1 CPP, va intesa come una precisazione, di per sé superflua,

ma in ogni caso aggiuntiva al momento in cui può essere presentata una domanda

di revisione di una sentenza di condanna definitiva, ovvero “in ogni tempo”.

Una

diversa interpretazione, strettamente ed esclusivamente letterale dell’art. 300

cpv. 1 CPP, così come proposta dall’istante, sarebbe in aperto contrasto con la

ratio della procedura di revisione e, di conseguenza, con quella

dell’articolo preso in esame.

In

conclusione, la lettera dell’art. 300 cpv. 1 CPP va interpretata, per le

ragioni sopra esposte, nei seguenti termini: la domanda di revisione di una

sentenza di condanna passata in giudicato può essere presentata in ogni

tempo, anche durante o dopo l’espiazione della condanna, dal procuratore

pubblico o dal condannato.

Pertanto,

contrariamente alla tesi dell’istante, il citato disposto di legge osta

all’esame di una domanda di revisione di una sentenza che non è ancora

cresciuta in giudicato.

c) La

sentenza di condanna di RI 1 emessa il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle

assise criminali non è ancora cresciuta in giudicato. La scrivente Corte non

può, per le ragioni esposte al considerando che precede, entrare nel merito

della domanda di revisione inoltrata in pendenza di un ricorso in cassazione ed

affrontare oggi il tema di una revisione, nemmeno se il caso in esame fosse

sussumibile sotto uno dei titoli previsti dall'art. 299 CPP, segnatamente la

lett. c) e nemmeno per le ragioni di economia processuale evocate dall’istante.

Così

come, per costante giurisprudenza di questa Corte (CCRP, sentenza del

23.10

, inc. 17.2000.29, in re C.M. consid. 3 ee; sentenza dell’8.11.2001,

inc. 17.2001.31, in re S.P., consid. 4 d) una domanda di revisione non può

essere frammista ad un ricorso per cassazione, allo stesso modo, non può essere

esaminata una domanda di revisione di una sentenza di condanna quando è ancora

pendente un ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di condanna.

3.

Ne

consegue che la domanda di revisione è prematura e va, pertanto, dichiarata

irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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