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Decisione

17.2008.79

Mancata parteciapzione al dibattimento dovuta a ritardo nell'intimazione della citazione in Italia

16 settembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vanno annoverati – in materia penale – la Convenzione europea di

assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1), il

Secondo Protocollo addizionale alla citata Convenzione concluso in data 8

novembre 2001 (RS 0.351.12) e singole Convenzioni concluse dalla Svizzera con

singoli Stati, come ad esempio l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e

il Governo della Repubblica francese del 28 ottobre 1996 che completa la

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile

1959 (RS 0.351.943.92), l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la

Repubblica federale di Germania del 23 novembre 1969 con le relative modifiche

che completa la citata Convenzione (RS 0.351.934.61) e l’Accordo tra la

Svizzera e l’Italia del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41).

Quest’ultimo accordo – che, come detto, completa

la citata Convenzione e ne agevola l’applicazione (art. XII n. 1) - contempla (così

come ad esempio, gli accordi stipulato con Francia e Germania) la facoltà di

indirizzare direttamente per via postale qualsiasi atto processuale e

provvedimento in materia penale alle persone che si trovano sul territorio

dell’uno o dell’altro stato. Tale accordo, approvato dall’Assemblea federale il

20 aprile 1999 (RS 2001, 1524), è entrato in vigore tra i due Stati contraenti

mediante scambio di note il 1°giugno 2003 (v. RS 0351.945.1 pag. 1 in

alto; v. anche RU 2003, pag 2005; CCRP sentenza 17 marzo 2008,v. inc.

17.2007.53 consid. 3.

Considerandi

8.

Dagli atti risulta che la citazione per il dibattimento del 19

novembre 2008 è stata spedita alla ricorrente per raccomandata con avviso di

ricevimento il 5 novembre 2008.

La ricerca postale chiesta dalla pretura penale

il 15.12.2008 non ha dato, per quel che risulta dall’incarto, alcun esito.

Il 17 febbraio 2009, la pretura penale ha

trasmesso a questa Corte (con la semplice menzione “da inserire nell’incarto

già trasmesso il 15.12.2008”) lo scritto 12 febbraio 2009 inviato al primo

giudice – apparentemente in risposta ad una richiesta di quest’ultimo

(richiesta di cui, però, questa Corte non ha ricevuto copia) – in cui la

ricorrente scrive che “a conferma di quanto scritto nella mia lettera del 9

dicembre 2008” allega “quanto da voi richiesto”. Quanto allegato dalla

ricorrente è la stampata di una ricerca postale effettuata sul sito delle “Poste

italiane” da cui emerge che la “spedizione __________ con data

5.11

” è stata “consegnata dal portalettere del centro postale di __________

in data 19 novembre 2008” .

In queste condizioni, ritenuto come sia evidente

che la mancata partecipazione al dibattimento previsto per il 19 novembre 2008 non

può essere imputata a colpa della ricorrente e, quindi, come sia evidente che l’accertamento

del primo giudice secondo cui l’accusata era stata “regolarmente citata”

(sentenza pag. 2) sia manifestamente arbitrario, la sentenza 19/28 novembre

2008.

va annullata e gli atti ritornati alla pretura penale affinché venga

indetto, con termini adeguati, un nuovo dibattimento e si proceda ad un nuovo

giudizio.

9.

Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo

Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è

annullata e gli atti ritornati alla pretura penale

affinché proceda alla citazione, con termini adeguati, di un nuovo dibattimento

e ad un nuovo giudizio.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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