17.2008.79
Mancata parteciapzione al dibattimento dovuta a ritardo nell'intimazione della citazione in Italia
16 settembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
17.2008.79
Data decisione, Autorità:
16.09.2009, CCRP
Titolo:
Mancata parteciapzione al dibattimento dovuta a ritardo nell'intimazione della citazione in Italia
INTIMAZIONE
CEAG
art. 7 CPP-TI
Incarto n.
17.2008.79
Lugano
16 settembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 9 dicembre 2008 da
RI 1
e
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 19 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato in fatto e in diritto:
1. Con decreto d’accusa 19 maggio 2008, il procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1 colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non
avere accompagnato, il 29.12.2007, il 26.1. 2008 e il 9.2.2008, il figlio
presso il __________ dove il padre avrebbe esercitato il diritto di visita in
forma libera disattendendo, così, l’ordine impartitole dalla PL 1 con decisione
14.5.2007 e con comminatoria dell’art. 292 CP.
Il procuratore pubblico ne ha, perciò, proposto
la condanna alla multa di fr 500.- che, in caso di mancato pagamento, sarebbe
stata sostituita da una pena detentiva di 5 giorni.
2. RI 1 ha sollevato opposizione
contro tale decreto d’accusa.
3. Con
sentenza 7 ottobre 2008, constatato che la prevenuta, nonostante fosse stata
regolarmente citata “a mezzo raccomandata del 27 agosto 2008” non era comparsa al
dibattimento, il giudice della Pretura penale ha proceduto nelle forme
contumaciali ed ha confermato il decreto d’accusa.
4. Con
scritto pervenuto alla pretura penale il 27 ottobre 2008 RI 1 ha, implicitamente, chiesto il rifacimento del dibattimento sostenendo che il giudice, nella sua
decisione del 7 ottobre precedente, non aveva preso in considerazioni le
ragioni per cui non aveva presenziato al dibattimento.
5. A
seguito di tale scritto, il giudice della pretura penale ha indetto un nuovo
dibattimento per le 11.15 del 19 novembre 2008.
RI 1 non ha presenziato nemmeno a questo
dibattimento.
Rilevato come la prevenuta fosse stata
regolarmente citata e ritenuta ingiustificata la sua assenza, il giudice, con
sentenza intimata il 28 novembre 2008, ha dichiarato definitivamente valida la sentenza contumaciale di condanna del 7 ottobre
2008.
6. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza 19/28 novembre 2008 (notificata alla condannata il 5.12.2008) osservando,
dapprima, di non avere potuto partecipare al dibattimento indetto per il 19
novembre precedente poiché non aveva ricevuto in tempo la relativa citazione.
7. Giusta
l’art. 7 CPP, le intimazioni di atti giudiziari avvengono per invio postale o
per mezzo di usciere (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del
Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, dunque, una notifica è eseguita
per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai
regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPP). Se il destinatario è assente dal Cantone,
ma è noto il luogo ove si trova, gli atti giudiziari gli possono essere
notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per tramite
dell’autorità giudiziaria del luogo, riservati i trattati (cfr. art. 122 CPP), tra
Fatti
i quali vanno annoverati – in materia penale – la Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1), il
Secondo Protocollo addizionale alla citata Convenzione concluso in data 8
novembre 2001 (RS 0.351.12) e singole Convenzioni concluse dalla Svizzera con
singoli Stati, come ad esempio l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica francese del 28 ottobre 1996 che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 (RS 0.351.943.92), l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la
Repubblica federale di Germania del 23 novembre 1969 con le relative modifiche
che completa la citata Convenzione (RS 0.351.934.61) e l’Accordo tra la
Svizzera e l’Italia del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41).
Quest’ultimo accordo – che, come detto, completa
la citata Convenzione e ne agevola l’applicazione (art. XII n. 1) - contempla (così
come ad esempio, gli accordi stipulato con Francia e Germania) la facoltà di
indirizzare direttamente per via postale qualsiasi atto processuale e
provvedimento in materia penale alle persone che si trovano sul territorio
dell’uno o dell’altro stato. Tale accordo, approvato dall’Assemblea federale il
20 aprile 1999 (RS 2001, 1524), è entrato in vigore tra i due Stati contraenti
mediante scambio di note il 1°giugno 2003 (v. RS 0351.945.1 pag. 1 in
alto; v. anche RU 2003, pag 2005; CCRP sentenza 17 marzo 2008,v. inc.
17.2007.53 consid. 3.
Considerandi
8.
Dagli atti risulta che la citazione per il dibattimento del 19
novembre 2008 è stata spedita alla ricorrente per raccomandata con avviso di
ricevimento il 5 novembre 2008.
La ricerca postale chiesta dalla pretura penale
il 15.12.2008 non ha dato, per quel che risulta dall’incarto, alcun esito.
Il 17 febbraio 2009, la pretura penale ha
trasmesso a questa Corte (con la semplice menzione “da inserire nell’incarto
già trasmesso il 15.12.2008”) lo scritto 12 febbraio 2009 inviato al primo
giudice – apparentemente in risposta ad una richiesta di quest’ultimo
(richiesta di cui, però, questa Corte non ha ricevuto copia) – in cui la
ricorrente scrive che “a conferma di quanto scritto nella mia lettera del 9
dicembre 2008” allega “quanto da voi richiesto”. Quanto allegato dalla
ricorrente è la stampata di una ricerca postale effettuata sul sito delle “Poste
italiane” da cui emerge che la “spedizione __________ con data
5.11
” è stata “consegnata dal portalettere del centro postale di __________
in data 19 novembre 2008” .
In queste condizioni, ritenuto come sia evidente
che la mancata partecipazione al dibattimento previsto per il 19 novembre 2008 non
può essere imputata a colpa della ricorrente e, quindi, come sia evidente che l’accertamento
del primo giudice secondo cui l’accusata era stata “regolarmente citata”
(sentenza pag. 2) sia manifestamente arbitrario, la sentenza 19/28 novembre
2008.
va annullata e gli atti ritornati alla pretura penale affinché venga
indetto, con termini adeguati, un nuovo dibattimento e si proceda ad un nuovo
giudizio.
9.
Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo
Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è
annullata e gli atti ritornati alla pretura penale
affinché proceda alla citazione, con termini adeguati, di un nuovo dibattimento
e ad un nuovo giudizio.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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