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Decisione

17.2008.80

Lesioni colpose. Ricorso per arbitrio nell'accertamento dei fatti, inammissibile

14 ottobre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa.

C. Con sentenza 4 novembre 2008, il giudice della pretura penale ha

prosciolto RI 1 dal reato imputatogli ritenendo non provato che egli abbia

effettivamente omesso di spostare regolarmente __________ nelle notti dal 22

al 24 novembre 2005. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto non provato che le

lesioni siano peggiorate a causa di una pretesa mancata mobilizzazione del

paziente.

D. Il procuratore pubblico ha impugnato la sentenza di assoluzione con

ricorso 9 dicembre 2008 in cui invoca quali titoli di cassazione sia un

arbitrario accertamento dei fatti che un’errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti accertati.

E. Con osservazioni 15.1.2009, RI 1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Considerato

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e

b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto

sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali

di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena

possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non

significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura

di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle

una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma

occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2. Nel

suo ricorso, la pubblica accusa pretende che il primo giudice abbia commesso

arbitrio ritenendo non provato che l’accusato, nelle notti del 22/23/24 non ha

proceduto alla mobilizzazione del paziente.

2.1. Nella sua sentenza, il giudice di prime cure ha, dapprima, accertato

che __________ – nato il 16.9.1919 e deceduto, per cause indipendenti dai

fatti ritenuti dal DA, il 17.12.2006 – è stato ricoverato presso la clinica __________

il 24.10.2005, proveniente dal suo domicilio dove viveva con la moglie. Il

ricovero è avvenuto su richiesta del medico curante che aveva postulato

un’ospedalizzazione “per sgravare la donna e, nel contempo, per effettuare

una valutazione dello stato psico-fisico del paziente” in attesa di trovare

una casa per anziani in cui ricoverarlo.

All’epoca, __________ soffriva del morbo di

Alzheimer che lo rendeva completamente dipendente da terzi “ed aveva

influssi negativi sul suo comportamento” (sentenza consid. 2 pag. 3).

Il pretore ha, poi, accertato che, il 14.11.2005,

il paziente è stato trasferito alla clinica __________ e, quindi, il

1.12.2005, è stato trasferito alla casa per anziani __________ dove è rimasto

per circa un anno, sino al suo decesso.

Il primo giudice ha, poi, rilevato che l’inchiesta

penale – avviata a seguito della querela formulata genericamente contro ignoti

sanitari attivi presso la __________ – ha permesso di accertare che, al

momento del suo trasferimento alla casa per anziani, __________ presentava “due

importanti piaghe da decubito ai talloni, due, più piccole, agli alluci e

qualcosa di analogo anche al livello del ginocchio” ed ha rilevato che il

rischio che le difficoltà motorie del paziente dessero origine ad ulcere era

già stato considerato dai sanitari il 19 novembre 2005 che avevano ritenuto

necessario di cercare di prevenire i decubiti (sentenza consid. 4 pag. 4).

Continuando, il pretore ha accertato che i

flitteni si sono sviluppati durante i primi giorni di permanenza del querelante

alla clinica __________ ed hanno avuto “una inspiegabile accelerazione e

degenerazione dal 22 al 24 novembre 2005” mentre ha

ritenuto “non chiara poiché non sufficientemente monitorata”

l’evoluzione avuta dalle piaghe dal 22 novembre al 1 dicembre 2005 (sentenza consid.

4 pag. 5).

Il pretore ha, poi, citato per esteso le

dichiarazioni rilasciate dal dott. __________ , responsabile delle cure mediche

alla casa per anziani, che confermava, in particolare, che il paziente, al suo

arrivo al __________ , presentava “uno sviluppo di decubito sia a livello

del tallone che al ginocchio” e dichiarava che, per quel che egli

ricordava, il decubito non aveva raggiunto un livello necrotico.

Il primo giudice ha, anche, citato per esteso le

dichiarazioni del dott. __________ della clinica __________ che ha, fra

l’altro, dichiarato di avere saputo, il 24 novembre 2005, da un infermiere

(forse __________ ) che RI 1 gli aveva confidato “che durante le notti non

aveva provveduto – per suoi motivi – a cambiare posizione al paziente”.

Proseguendo, il primo giudice ha ancora citato le dichiarazioni di __________ che

ha confermato che “le sere in questione, penso la notte del 22 al cambio

Considerandi

turno quando io ho reso attento RI 1 che vista l’insorgenza dei primi segni di

decubito il dott. __________ aveva ordinato che le cure di prevenzione

venissero accentuate, RI 1, senza mezzi termini, mi ha detto che lui il

paziente non l’avrebbe girato anche perché voleva evitare di venire colpito dal

medesimo” .

In seguito, il pretore ha osservato come RI 1 –

interrogato il 24.10.2007, quindi 2 anni dopo i fatti – abbia detto di non

ricordare, se non vagamente, __________ , di non poter dire cosa aveva fatto

nelle notti in cui aveva dovuto occuparsi di lui e di poter dire, in merito,

soltanto che in quel periodo, “egli era piuttosto stressato e stanco”

dovendosi occupare la notte, da solo, di 30 pazienti, di non ricordare di avere

detto al collega __________ quanto da lui riferito ma di poter assicurare “di

avere sempre agito in maniera professionale” e di non “intravvedere

alcun motivo per il quale avrebbe dovuto contravvenire ai suoi obblighi e

omettere di mobilizzare la vittima” (sentenza consid. 8 pag. 10 e 11).

Passando, poi, a valutare il materiale probatorio

sottopostogli, il pretore ha, dapprima, rilevato che, quand’anche si volesse

ritenere fedefacenti le dichiarazioni di __________ , esse potrebbero “unicamente

attestare che l’imputato ha pronunciato la frase controversa, ma nulla più”

(sentenza consid. 11 pag. 13). Sempre se considerata fedefacente – continua il

primo giudice – alla testimonianza indiretta di __________ andrebbe

attribuito valore di mero indizio “che necessita di ulteriori supporti per

poter fungere da base per una sentenza di condanna”.

Ciò detto, il primo giudice ha ritenuto di non “poter

fare completo affidamento sulle rivelazioni del testimone” ritenuto che

questi, durante la sua prima audizione, non ha riferito agli inquirenti la

frase che egli, nel suo secondo interrogatorio, ha attribuito a RI 1 e ritenuto

che, chiamato ad indicare le ragioni di tale sua omissione, egli ha fornito

ragioni poco plausibili (“non mi era stato chiesto nello specifico e forse

sbagliando non l’ho detto perché non l’ho ritenuto sufficientemente importante”).

Secondo il primo giudice, “a fronte di un simile comportamento vi sono solo

due ipotesi: o __________ ha voluto proteggere il collega fintanto che è stato

possibile oppure egli ha concordato una versione con il medico responsabile per

tutelare la posizione di quest’ultimo”. Non sussistendo elementi “per

sgomberare il campo da ogni perplessità e propendere a favore di una delle due

supposizioni”, il giudice di prime cure ha ritenuto insopprimibili i dubbi

sorti sull’affidabilità del teste. Pertanto – ha concluso il giudice di prime

cure – non è stato dimostrato che RI 1 ha effettivamente omesso di mobilizzare __________ nelle notti considerate dal DA (sentenza consid. 11 pag. 13).

2.2

Il procuratore pubblico sostiene che in questa conclusione il primo

giudice è caduto in arbitrio poiché le dichiarazioni di __________ “non

sono da considerare un indizio isolato” (ricorso pag. 2) ma sono supportate

dall’immediato licenziamento di RI 1 da parte della clinica __________ ,

licenziamento che lo stesso RI 1 ha messo in relazione “alla questione delle

mancate cure al signor __________ e per il fatto che avevo somministrato ad un

paziente una pastiglia sbagliata seppure ero prontamente intervenuto avvisando

il dott. __________ ” (verbale SPP 21.9.2007). Inoltre – sempre secondo il

ricorrente – le dichiarazioni di __________ sono supportate dall’ “inusuale

peggioramento dei flitteni nelle ore successive alla loro comparsa”, e

meglio nei giorni in cui RI 1 era di turno (ricorso pag. 2 e 3)

2.3

Le argomentazioni ricorsuali dimostrano come il procuratore pubblico

non abbia compreso le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha

ritenuto non provata l’omissione che veniva addebitata a RI 1.

La questione che ha determinato il primo giudice

a concludere per un’assenza di prove non era il carattere isolato dell’indizio

(cioè, della frase che RI 1 avrebbe detto a __________ ) quanto – e la cosa si

situa ad un livello precedente – l’inconsistenza dell’indizio dovuta all’inattendibilità

della testimonianza di __________ .

Concludendo – dopo avere valutato le sue

dichiarazioni, le loro modifiche e le ragioni portate a supporto dei

cambiamenti ad esse apportati in corso di procedura – per l’inattendibilità di

quanto detto da __________ (“malauguratamente non sussistono elementi a

sufficienza per sgomberare il campo da ogni perplessità e propendere a favore

di una delle due supposizioni, così da poter fare completo affidamento sulle

rivelazioni del testimone”), il giudice di prime cure ha – con evidenza –

concluso per l’assenza di prove a sostegno della tesi accusatoria secondo cui RI

1.

ha detto al collega la frase da questi riferita.

Dunque, il giudice di prime cure ha concluso, per

l’assenza di prove a sostegno dell’esistenza del fatto – e, cioè, che RI 1

disse al collega che non intendeva procedere alla mobilizzazione del paziente –

indiziante, secondo la pubblica accusa, del fatto che RI 1, effettivamente, non

procedette alla mobilizzazione.

Non dovrebbe essere necessario precisare che le

considerazioni del primo giudice sul “valore probatorio di portata molto

limitata” della testimonianza di __________ (in quanto questi riferiva

soltanto di una frase attribuita a RI 1 e non di quanto effettivamente successo

o non successo quelle notti) sono state svolte a puro titolo abbondanziale:

infatti, nella sentenza si legge che “le dichiarazioni di quest’ultimo, se

ritenute fede facenti, potrebbero (sott. del red.) unicamente

attestare…”.

Pertanto, così come proposto, l’atto ricorsuale

non raggiunge la soglia dell’ammissibilità: non confrontandosi con quella che è

la decisiva argomentazione del primo giudice (cioè, la valutazione di

inattendibilità del teste sulla cui dichiarazione la pubblica accusa fondava

l’esistenza dell’indizio), il gravame sbaglia il bersaglio rivelando natura

appellatoria.

Resiste, pertanto, la valutazione di

inattendibilità del teste __________ .

In queste condizioni, non può certamente essere

preteso – ma lo si dice a titolo puramente abbondanziale ritenuto che questa

tesi non è stata proposta nel ricorso – che la mancata presa in considerazione

da parte del primo giudice degli elementi indicati dalla pubblica accusa nel

suo gravame ne renda arbitraria la conclusione secondo cui l’istruttoria non ha

dimostrato che RI 1 non abbia proceduto, in quelle notti, a mobilizzare il

paziente.

Venendo a mancare l’accertamento dei presupposti

di fatto (mancato accertamento dell’omissione di cure da parte di RI 1), è

superfluo entrare nel merito delle censure proposte contro le considerazioni e

le conclusioni del primo giudice sull’esistenza di un nesso causale fra le

pretese ma non accertate omissioni di mobilizzazione e l’aggravamento delle

piaghe presentate da __________ .

3.

Le tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

A RI 1, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un avvocato, lo Stato verserà fr. 800.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello

Stato che verserà a RI 1

fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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