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Decisione

17.2008.81

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

19 maggio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di farlo. Presupposto oggettivo è che l’autore disponesse dei mezzi per

adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. Non occorre che egli avesse

i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione; basta che egli potesse

versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Per

stabilire se egli potesse far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo

alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93 LEF: si deve

quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull’arco di più

mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale fabbisogno (DTF 121

IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Ove risulti che costui non disponeva

dei mezzi necessari per dare seguito al contributo, occorre ancora verificare

se egli ne non avesse la possibilità di conseguirli. E’ infatti compito del

debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il

debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc pag. 134). Sapere quale fosse la

situazione finanziaria del debitore é poi una questione legata all’accertamento

dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, n. 20-28 ad art. 217 CP; CCRP, sentenza

del 7 maggio 2007 inc. 17.2007.14, consid. 1 con rif.). In sede di cassazione

problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota

estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). E arbitrario non

significa opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile,

destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti

(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217

consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami), o basato

unilateralmente su taluni prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 18

consid. 2b pag. 20, 112 Ia 360 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di

arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una

propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo

giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 21. pag.

219, 129 I 8 consid. 21. pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.

2.1 pag. 275).

2. Nella fattispecie, il giudice della Pretura penale ha anzitutto

ricordato che la base delle rivendicazioni della parte civile (PC 1), che ha

anticipato gli alimenti in luogo e vece del prevenuto moroso, consiste nella

sentenza pretorile del 15 settembre 2005, passata in giudicato ed emanata in

ambito di misure a protezione dell’unione coniugale, che ha condannato lo

stesso imputato al pagamento a far tempo dal mese di luglio 2004, di un

contributo alimentare mensile per la moglie __________ di fr. 677.-, oltre a

uno di fr. 1’100.- per ciascuno dei due figli (__________); contributi che

avrebbero poi dovuto essere aumentati a fr. 1'022.- per la moglie e a fr.

1'435.- per ciascun figlio a partire dal momento in cui la consorte i figli

avrebbero lasciato l’abitazione coniugale di Montagnola (sentenza, pag. 3 con

riferimento all’act. 1/annesso). Premesso che tale sentenza ha già comportato

un procedimento penale per il medesimo reato a carico del prevenuto, sfociato

il 14 marzo 2007 nella sua condanna ex art. 217 CP da parte del giudice della

Pretura penale (confermata da questa Corte con sentenza del 7 maggio 2007;

CCRP. inc. n. 17.2007.14), il primo giudice ha quindi ricordato che il soggetto

è un trentottenne cittadino svizzero, secondo di due figli, che proviene da una

famiglia molto benestante e nota per il famoso e prestigioso marchio dell’orologeria

svizzera di fama mondiale. Dopo le scuole obbligatorie, ha proseguito il

giudice, egli ha ottenuto un diploma commerciale con la specializzazione in

informatica, per poi iscriversi all’università di __________ alla facoltà di

economia; carriera che ha interrotto per dedicarsi a una attività imprenditoriale

di tipo finanziario, che non è però andata a buon fine, la società da lui

(co)diretta essendo crollata nel 1995, comportando perdite di diversi milioni

di franchi e un procedimento penale sfociato nella condanna del suo ex socio.

Successivamente, segnatamente dal 1998 al 2000, ha accertato il primo giudice, il soggetto è stato impiegato come gestore patrimoniale per una

società (la __________, poi fallita), che si occupava di transazioni

finanziarie e commerciali, di divise, e di amministrazione patrimoniale.

Arrestato nel corso del 2000, l’accusato è stato licenziato e per finire

condannato nel mese di agosto del 2003 dalla Corte delle assise correzionali di

Lugano per appropriazione indebita (sentenza, pag. 5, consid. 8).

Riferendosi

alla sua vita privata, il giudice della Pretura penale ha rilevato che il

prevenuto si è sposato nel 1992 con __________, dalla quale ha avuto due figli.

Interrotta la convivenza, il 7 giugno 2004 la moglie si è rivolta alla Pretura

di __________ per ottenere la separazione dal marito e gli alimenti per i

figli, iniziativa che è sfociata nella citata sentenza provvisionale del 15 settembre

2005 (sentenza, pag. 5, consid. 6). Da questa decisione, ha fatto presente il

primo giudice, si evince che l’accusato, durante la convivenza con la moglie,

ha sempre condotto una vita all’insegna del grande lusso, caratterizzata,

quando era attivo presso la __________, da elevati introiti accertati con

certificato di salario (fr. 13’000.- mensili), da costosi viaggi, da veicoli prestigiosi,

da ville e da servizi di ogni genere; tenore di vita che l’accusato ha

mantenuto anche dopo la perdita del posto di lavoro avvenuta nel 2000 ed anche

successivamente al suo arresto e alla sua condanna nell’agosto 2003, benché da

quel momento non svolgesse più alcuna attività lucrativa (sentenza, pag. 5-6,

consid. 6). In maniera inspiegabile, ha commentato poi il giudice, nonostante

le gravi perdite economiche patite e le vicissitudini penali, l’accusato è

sempre riuscito a fare fronte a tutte le ingenti spese di vitto e alloggio sua

o della famiglia. I fondi a cui attingeva, sempre stando a quanto accertato,

non sono però mai stati identificati, e nemmeno è stata chiarita la loro esatta

provenienza. Davanti al giudice civile il prevenuto ha dichiarato di avere

alimentato i bisogni suoi e della famiglia grazie a prestiti concessigli dal

padre, senza però comprovare nulla in concreto. Indipendentemente

dall’agiatezza in cui viveva, ha sottolineato il primo giudice, dall’estratto

UEF di __________ si evince che già a quel tempo costui non era solito saldare

le pendenze di terzi, visti i precetti esecutivi a suo carico datati 1996-2000

(sentenza, pag. 6, consid. 6).

Inoltrata il 7

giugno 2004 la causa di divorzio da parte della moglie – sempre stando alla

sentenza impugnata – la disponibilità economica dell’accusato nei confronti

della famiglia è però radicalmente mutata, tanto da improvvisamente opporsi al

pagamento dei contributi alimentari mensili pretesi dalla moglie (sentenza,

pag. 6, ocnsid. 6). Davanti al giudice civile egli ha sì argomentato di non

potere pagare siccome non disporrebbe di entrate proprie da attività

lavorativa, ma invano, il Pretore avendo invece concluso che, indipendentemente

dalle sue asserzioni, il soggetto non si è sufficientemente attivato per la

ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione per una timida trattativa con

una società con sede a __________, che gli proponeva un impiego quale

rappresentante, in realtà mai ottenuto. In buona sostanza, ha spiegato il

giudice della Pretura penale, al soggetto era stato rimproverato dal pretore di

non essersi impegnato a trovare una attività lavorativa confacente alle proprie

possibilità (sentenza, pag. 6 con riferimento a DTF 128 III 5)

3. Nel

vagliare l’aspetto penale della fattispecie, il giudice della Pretura penale ha

dipoi osservato che al dibattimento l’accusato ha giustificato il mancato

pagamento dei contributi alimentari oggetto del decreto di accusa riproponendo -

come nel precedente procedimento penale a suo carico - la sua dichiarata

personale situazione finanziaria (ormai nota), caratterizzata da una lunga

serie di atti esecutivi e di attestati di carenza beni, che gli avrebbero

precluso la possibilità di rinvenire qualsiasi opportunità lavorativa. Al

riguardo, il primo giudice ha però rilevato che se, da un lato, si può

comprendere che l’estratto UEF dimostra una situazione economica tutt’altro che

florida, ossia quindi un pessimo biglietto di visita per una professione di

direttore come quella da lui ricercata, dall’altro lato è però altrettanto

innegabile che questi è una persona ancora giovane, in buono stato di salute e

quindi, sicuramente, in grado di effettuare una attività lucrativa più

redditizia, ancorché meno dirigenziale. All’accusato, ha concluso il giudice,

va perciò rimproverato, nonostante i chiari rimproveri mossigli dal Pretore in

sede civile, di non avere intrapreso quanto possibile per migliorare la propria

redditività, limitando le sue ricerche a posti lavorativi di alto livello,

escludendo altre mansioni meno prestigiose, ancorché potenzialmente fruttifere

(sentenza, pag. 7, consid. 7). Come all’epoca in cui era separato dalla moglie,

ha puntualizzo il giudice della Pretura penale, per sua stessa espressa

ammissione l’accusato non ha praticamente cercato, né effettuato alcun lavoro,

fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a __________ presso

l’esercizio pubblico di sua sorella e per dei rapporti con una non ben definita

società austriaca denominata “__________”, che sarebbe disposto ad assumerlo

come direttore e rappresentante. Sennonché, anche davanti al giudice civile

erano state prospettate possibilità del genere - come quella in relazione a una

società di __________ - rimaste però anche esse al livello di puro parlato. Sia

come sia, ha osservato il primo giudice, con la società austriaca i contatti

durano da più di sei mesi e, a tutt’oggi, l’accusato non avrebbe ancora

conseguito nessun utile e solo dei rimborsi spese (sentenza, pag. 7, consid. 7).

Per finire, il

giudice della Pretura penale ha concluso che si è pienamente realizzato il

reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CP, ritenuto

che non si può di certo asserire che il prevenuto abbia fatto il possibile per

fare fronte ai suoi obblighi. La sua posizione, egli ha sottolineato, deve

perfino essere considerata ancora meno comprensibile, siccome non ha nemmeno la

necessità di fare fronte alle proprie spese personali, visto che i viaggi di

lavoro li paga la società austriaca e quelli personali la sua famiglia, che

vive a __________. La pigione dell’appartamento da lui occupato (fr. 1’100.-),

ha proseguito il primo giudice, viene infatti pagata dalla madre, ritenuto poi

che l’arredamento dello stesso appartiene alla sua famiglia e che per gli

spostamenti egli utilizza, gratuitamente, l’Audi A2 della stessa madre. Suo

padre, invece, che non è disposto a fare fronte ai debiti del figlio,

pagherebbe il canone locativo di fr. 2’500.- della villa in cui vivono la

moglie e i figli. Trattasi di circostanze, secondo il Pretore, che aggravano la

posizione penale dell’accusato, che vive in un appartamento in __________ con

vista sul lago e che al processo si è presentato con un orologio pregiato,

anche esso regalo di famiglia. E’ quindi innegabile, secondo il giudice della

Pretura penale, che la possibilità per il soggetto di conseguire un utile

risulta essere facilitata rispetto a quella di un debitore usuale, che deve

fare fronte da solo e interamente ai propri oneri correnti di vitto e alloggio

(sentenza pag. 7-8, consid. 8). L’accusato, ha infine rilevato lo stesso

giudice, si è dimostrato reticente anche nell’intrattenere contatti e nel

fornire spiegazioni all’Ufficio anticipo alimenti, a cui ha effettuato

unicamente versamenti di restituzione assai esigui nel corso del 2006; uno di

fr. 5’000.- e l’altro di fr. 10'000.-. La rappresentante della parte civile ha

dichiarato che i silenzi dell’accusato sono stati interminabili e che i

pagamenti in rimborso sono avvenuti in maniera limitata. Avesse effettuato

Considerandi

ulteriori versamenti, la circostanza – sempre secondo il giudice – sarebbe

stata apprezzata al momento di commisurare la pena. Invece, sotto questo

profilo, egli ha concluso, l’atteggiamento assunto dal prevenuto è da

considerare tutt’altro che attenuante. Certo, il referto peritale del 26

ottobre 2007 versato agli atti, redatto dalla dott.ressa __________, attesta

che l’accusato soffre di un disturbo depressivo provocato da una sensazione di

sfiducia in sé stesso e caratterizzato da una incapacità ad elaborare e

risolvere i propri problemi. Sennonché, tale patologia, ha puntualizzato il

giudice della Pretura penale, non è comunque tale da giustificare il suo

atteggiamento completamente passivo nella ricerca di un posto di lavoro e nel

pagamento dei contributi a favore dei figli. La psicologa, non lo si scordi, ha

osservato che, in ogni modo, il paziente non versa in uno stato depressivo tale

da impedirgli una attività lavorativa, per tacere del fatto che il soggetto non

ha comunque dimostrato di avere seguito ulteriori cure per migliorare la sua

posizione (sentenza, pag. 8-9, consid. 9).

4.

Assevera

il ricorrente che la sentenza impugnata accerta che nel periodo in questione

egli non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per fare fronte agli

obblighi alimentari impostigli dal diritto civile e che non è perciò contestato

che la sua personale situazione finanziaria fosse a tutti gli effetti

disastrosa. Ciò nonostante, prosegue il ricorrente, il primo giudice ha

concluso per la violazione dell’art. 217 CP in quanto egli non avrebbe fatto

quanto in suo potere per pagare il contributo fissato dal giudice civile. Pur

dovendo riconoscere lo ristrettissimo margine di manovra dello stesso giudice

civile nello specifico ambito, obietta l’accusato, va evidenziato come il

contributo impostogli nella causa di stato sia assolutamente eccessivo a fronte

della sua personale situazione. Giacché, egli rileva, è la sproporzione fra le

sue effettive possibilità economiche e il citato contributo che lo ha posto

nell’impossibilità di versare quanto necessario, come peraltro sotteso dalla

sentenza impugnata, nella misura in cui essa si rifà alla sentenza cautelare

emanata il 15 settembre dal Pretore del Distretto di __________, che di fatto

gli ricorda di avere sempre condotto una vita (per sé e la famiglia)

all’insegna del grande lusso – anche quando la situazione è precipitata a

seguito della perdita del posto di lavoro nell’anno 2000 e, successivamente, a

seguito del suo arresto e della sua condanna, avvenuta nel 2003 – per poi

rimproveragli di avere radicalmente mutato rotta appena che la moglie ha

inoltrato l’azione di divorzio (giugno 2004), opponendosi al pagamento dei

contributi alimentari richiesti da quest’ultima; non solo, la sentenza civile -

sempre secondo il ricorrente – non ha preso in considerazione la sua obiezione

di non poter pagare, siccome non disporrebbe di entrate proprie da attività

lavorativa, facendogli carico di non essersi sufficientemente attivato per la

ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione per una timida trattativa con

una società con sede a __________, che gli avrebbe proposto un impiego, in

realtà mai ottenuto. Orbene, obietta il ricorrente, egli avrebbe quindi

modificato il suo tenore di vita, lasciando che ai bisogni della famiglia

provvedesse lo Stato. In questo modo, gli viene di fatto rimproverata la sua

origine benestante. Egli ha però potuto mantenere un importante tenore di vita,

per sua stessa ammissione, grazie all’aiuto dei genitori, che garantiscono per

di più a __________ un versamento di fr. 2'500.- mensili. Il giudice civile,

seguito nel ragionamento dal giudice penale, rileva dipoi il ricorrente, ha

invece ritenuto chissà quale manovra messa in atto per modificare il tenore di

vita. Non esiste tuttavia nulla nell’incarto penale, così come non esisteva

nell’incarto civile che possa solo lontanamente lasciare sospettare a un

inganno dell’accusato. Arbitrario, secondo il ricorrente, è quindi trarre

conclusioni da semplici ragionamenti, senza alcun riscontro concreto, basati

semplicemente sulla provenienza e sulla famiglia del ricorrente.

Nella misura

in cui il ricorrente parrebbe fare carico al giudice civile di avergli imposto

un onere finanziario eccessivo, rispettivamente di essersi fondato su

considerazioni sprovviste di buon diritto nel fissare l’ammontare degli

alimenti imposti dal diritto di famiglia, il gravame sfugge a disamina da parte

di questa Corte. Giacché, come correttamente rilevato dal giudice della Pretura

penale al consid. 1 della sentenza impugnata, con riferimento tra l’altro DTF

106.

IV 366ss, quando esiste una sentenza specifica emanata al riguardo

dall’autorità giudiziaria, il giudice penale non può effettuare ulteriori

apprezzamenti sul calcolo del contributo, essendo vincolato a questa decisione,

che, passata in giudicato, deve essere ritenuta accettata dal debitore e funge

da base per il procedimento penale. Ne discende perciò l’inammissibilità del

gravame al riguardo, peraltro proposto - comunque sia – con argomenti del tutto

inadatti a sostanziare una censura di arbitrio, risultando evidente come il

ricorrente si proponga di rimediare alla decisione del giudice civile,

ripercorrendo a ruota libera il procedimento provvisionale sfociato con la

sentenza emanata il 5 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di __________ in

ambito di misure a protezione dell’unione coniugale. La stessa conclusione si

impone, mutatis mutandis, anche nella misura in cui il ricorrente fa carico al

giudice della Pretura penale di avere ripreso le considerazioni del giudice

civile sulla fissazione del contributo alimentare a suo carico.

5.

Ribadito di avere - seppure in modo irrito - provveduto a garantire

alla famiglia un appartamento di lusso, il ricorrente rileva che il fatto che __________

si sia rivolta __________ dopo poco più di un mese dalla prima decisione

pretorile, pochi giorni dopo la crescita in giudicato della menzionata

sentenza, non può e non deve avvenire a suo discapito. La miglior prova delle

situazione sua difficile, prosegue il ricorrente, è data dal fatto che la

moglie non ha atteso, come sarebbe stato ovvio, di vedere se il marito pagava,

ma ha puramente e semplicemente richiesto l’aiuto del servizi statali, beneficiando

così oltre che del pagamento del canone di locazione, di altri importi e

garantendo una situazione personale ben oltre il minimo vitale. Ancora una

volta, obietta l’accusato, la conclusione del primo giudice, secondo cui egli

poteva fare fronte agli obblighi civili derivanti dalla sentenza, appare

arbitraria in quanto non ha alcun contatto con la realtà dei fatti. Sennonché,

il ricorrente trascura che nella sentenza del 7 maggio 2007 riferita al

procedimento penale per trascuranza degli obblighi di mantenimento sfociato nel

decreto di accusa del 31 luglio 2006 e nella sentenza emanata dal giudice della

Pretura penale in data 14 marzo 2007, questa Corte ha avuto modo di giudicare

gli stessi argomenti del tutto infruttuosi, rilevando che a provvedere per

l’abitazione occupata dai famigliari è stato il suocero e non l’accusato; il

quale, ciò nonostante, non ha nemmeno pagato la parte del debito alimentare

eccedente il canone locativo, riconosciuto – per una somma evidentemente

inferiore – alla moglie e ai figli dal giudice civile nei loro minimi di

esistenza vitale, una volta che essi avranno lasciato l’originario appartamento

coniugale (al cui canone di locazione ha pure sempre provveduto il suocero).

L’accusato, aveva sottolineato questa Corte, non ha infatti versato alcunché

della somma dovuta e calcolata sulla base dei (potenziali) redditi dei coniugi,

dei rispettivi fabbisogni (tra cui il canone di locazione a partire da un

determinato momento) e delle rispettive eccedenze (CCRP citata, consid. 4). Il

rimedio, proposto al riguardo con leggerezza dato quanto precede, non può

perciò che essere di nuovo votato all’insuccesso.

6.

Nel

punto 5 del suo memoriale, il ricorrente fa dipoi carico al primo giudice di

avere in modo arbitrario giudicato insufficiente il suo impegno a reperire una

attività lavorativa. Sennonché, egli non sostanzia la critica, limitandosi a

citare dottrina e giurisprudenza sull’argomento e a riportare il passaggio

della sentenza (consid. 7 pag. 7), in cui il primo giudice ha spiegato perché

ha ritenuto insufficienti le ricerche di un posto di lavoro messe in atto dallo

stesso ricorrente. Ne discende, almeno per ora, l’inammissibilità del rimedio.

Nel successivo punto 6 del gravame, il ricorrente si propone di sottoporre a

questa Corte un aspetto da lui ritenuto assai importante, che sarebbe stato

sviluppato all’attenzione del giudice della Pretura penale al pubblico

dibattimento, unitamente ai documenti di appoggio, ma che, quantomeno

apparentemente, non è stato tenuto in alcuna considerazione. Dagli atti, egli

rileva, si deduce il motivo per cui egli non ha potuto finalizzare il contratto

di lavoro con la menzionata società (__________), ossia il presente

procedimento penale. Bisogna valutare, egli assevera, la situazione nel suo

complesso. Egli deve versare, ricorda lo stesso ricorrente, alimenti per

importi assai rilevanti. Una attività non dirigenziale, così come proposta dal

giudice della Pretura penale, non gli consentirebbe sicuramente di fare fronte

a quest’obbligo. Dopo lunghe trattative, prosegue il ricorrente, a gennaio del

2008.

è riuscito a ottenere una sorta di pre-contratto per il mezzo del quale

guadagnerebbe una cifra di € 3’000.- mensili, ossia un importo che, pur essendo

assai lontano dalle somme cui era abituato, gli consentirebbe comunque di far

fronte ai contributi definiti dal giudice civile. Ha quindi insistito su questa

via. Purtroppo, argomenta il ricorrente, è sorto un problema costituito

dall’iscrizione a casellario giudiziario delle diverse condanne, specie quella

per truffa per cui egli era stato condannato diversi anni fa, che comporterebbe

verosimilmente la rescissione del pre-contratto. Sennonché, puntualizza

l’accusato, tale condanna non è stata cancellata in ragione delle procedure

penali seguenti, ciò che comporta per lui il rischio concreto di perdere il suo

posto di lavoro. Pur non proponendosi di accusare nessuno delle difficoltà

incontrate, il ricorrente evidenzia come ci si trovi per finire in una

situazione kafkiana dove egli non riesce a concretizzare un contratto di lavoro

definitivo, che gli consentirebbe di pagare i contributi assegnati ai figli

proprio in ragione della procedura penale avviata per ottenere il pagamento

degli stessi contributi. Le soluzioni da lui prospettate non hanno dato esito;

l’attesa pareva la migliore, per rendere più difficile, al datore di lavoro, la

rescissione dell’accordo. Orbene, rileva il ricorrente, appare tuttavia

arbitrario ritenere che egli non abbia cercato di sistemare la propria

situazione personale, ciò che gli avrebbe consentito di pagare i contributi

alimentari. Prescindendo dai motivi per cui il contratto definitivo non è

ancora stato stipulato, obietta il ricorrente, appare ovvio come difficilmente

si può non ritenere scioccante la tesi del giudice di prime cure. Avesse

accettato un lavoro più umile, riprendendo le parole della sentenza impugnata,

e quindi meno retribuito, gli verrebbe ora rimproverato, sulla base della sua

età, formazione professionale e culturale, di non avere cercato di ottenere una

attività consona. Non va dimenticato, fa valere l’accusato, che nell’ambito

della presente procedura egli aveva versato complessivamente fr.

15'000.- circostanza che non ha in alcun modo modificato l’esito della

procedura penale.

La natura

appellatoria di un esposto del genere - fondato con ogni evidenza su mere

ipotesi a dipendenza del singolo scenario prospettato - risulta tuttavia

palmare; gli argomenti proposti, peraltro in modo confuso, sono perciò del

tutto inadatti a scalfire gli accertamenti e le conseguenti considerazioni che

hanno spinto il giudice della Pretura penale dapprima a concludere che lo

stesso accusato non si sia sufficientemente attivato per reperire un posto di

lavoro, fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a __________ presso

l’esercizio pubblico di sua sorella e per dei non meglio precisati rapporti con

una società austriaca in funzione di un scrittura mai pervenuta e non seguita,

comunque sia, da nessun utile, ma solo dal rimborso spese, e in seguito a

rimproverare allo stesso accusato di non avere pagato di più, nonostante non

avesse nemmeno la necessità di far fronte alle proprie spese personali,

ritenuto che i viaggi di lavoro li paga la società austriaca, mentre che gli

oneri personali li paga la sua famiglia; la quale provvede perfino a saldargli

(tramite la madre) la pigione mensile di fr. 1’100.- per l’appartamento da lui

occupato, il cui arredamento appartiene del resto alla famiglia stessa, ritenuto

poi che per gli spostamenti egli utilizza l’Audi A 2 della madre; famiglia

(padre) – ha proseguito il primo giudice - che pagherebbe anche il canone

locativo di fr. 2'500.- al mese della villa in cui vivono la moglie e i figli

del prevenuto, che vive a sua volta in un appartamento in __________ con vista

sul lago e che al processo si è presentato con un orologio pregiato, regalo

anch’esso di famiglia. Per dimostrare il preteso arbitrio, invocato peraltro

soltanto di passata, occorre ben altra forza argomentativa, non bastando al

riguardo rifarsi a congetture per ribaltare la conclusione del primo giudice,

basata su considerazioni che hanno peraltro resistito ad analoghe critiche nella

sentenza emanata da questa Corte il 7 maggio 2007 (inc. CCRP, n. 17.2007.14)

alla quale si rinvia. Quanto poi al fatto che il ricorrente avrebbe – a suo

dire – inoltrato in Pretura una richiesta di modifica del contributo alimentare

a suo carico, la circostanza è ininfluente, dato che tale iniziativa non

incide, per ora, sulla esecutività della sentenza cautelare del 15 settembre

2005, posta perciò giustamente a fondamento del decreto di accusa in rassegna.

Né al ricorrente giova ricordare i pagamenti per complessivi fr. 15'000.- fatti

all’Ufficio anticipo alimenti nel 2006, ove si consideri che il giudice della

Pretura penale li ha considerati assai esegui e, quindi, insufficienti,

rilevando che soltanto versamenti supplementari, anche di poca entità,

sarebbero stati apprezzati e, se del caso, presi in considerazione nella

commisurazione della pena. Del resto, la rappresentante della parte civile si è

proprio lamentata dei silenzi e della refrattarietà dimostrati dall’accusato

nel far fronte ai suoi debiti (sentenza, pag. 8, consid. 9). Orbene, il

ricorrente non dimostra affatto la manifesta insostenibilità di tali

considerazioni, limitandosi a esternare il suo dissenso, senza però sostanziare

il preteso arbitrio.

7.

Da quanto precede discende perciò che nella limitata misura in cui è

ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente

infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15

cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 800.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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