17.2008.81
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
19 maggio 2009Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2008.81
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, CCRP
Titolo:
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
Incarto n.
17.2008.81
Lugano
19 maggio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 9 dicembre 2008 da
RI 1
attinente di , nato il 5 aprile 1970 a , domiciliato a , separato, amministratore senza contratto di lavoro
(già patrocinato dall’avv. PA 1)
contro la sentenza emanata il 29 ottobre
2008 nei suoi confronti dal Giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 23 giugno 2008 il Procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere omesso, benché avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli
minorenni __________ (nata il 9 aprile 1994) e __________ (nato l’11 maggio
1997), e per essi PC 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con
sentenza cautelare 15 settembre 2005 del Pretore del Distretto di __________,
così da essere in arretrato per complessivi fr. 63'140.- per il periodo
01.08.2006-31.05.2008. In applicazione della pena egli ne ha proposto la
condanna a 90 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 20'700.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 giorni, come pure al
pagamento di una multa di fr. 2'000.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni. Ne ha
altresì proposto la condanna al versamento a favore della parte civile (PC 1)
della somma di fr. 63'140.- a titolo di risarcimento. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo
sull’opposizione, con sentenza del 29 ottobre 2008 il giudice della Pretura
penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento per i fatti illustrati nel decreto di accusa, condannandolo a
prestare 240 ore di lavoro di pubblica utilità, con l’avvertenza che in caso di
mancato ottemperamento della sentenza la pena sarà commutata in pena pecuniaria
o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di
pena detentiva (art. 39 CP). Lo ha inoltre condannato a versare allo PC 1 fr.
63'140.- a titolo di risarcimento. Per contro, il giudice della Pretura penale
non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 18 mesi di detenzione decretata nei confronti dello stesso prevenuto dalla
Corte delle assise correzionali di __________ il 19 agosto 2003, mantenendo
inalterato il periodo di prova, già prolungato con sentenza 14 marzo 2007 dalla
Pretura penale.
C. Contro tale sentenza RI
1 ha inoltrato il 29 ottobre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione panale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il
9 dicembre successivo, egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
D. Con
osservazioni del 29 dicembre 2008 il Procuratore pubblico ha chiesto la
reiezione del ricorso. Pure chiamata esprimersi sul ricorso, la parte civile è
rimasta silente.
in diritto: 1. L’art. 217 CP punisce, a querela di parte, con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque non presta gli alimenti o i
sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere
Fatti
i mezzi di farlo. Presupposto oggettivo è che l’autore disponesse dei mezzi per
adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. Non occorre che egli avesse
i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione; basta che egli potesse
versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Per
stabilire se egli potesse far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo
alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93 LEF: si deve
quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull’arco di più
mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale fabbisogno (DTF 121
IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Ove risulti che costui non disponeva
dei mezzi necessari per dare seguito al contributo, occorre ancora verificare
se egli ne non avesse la possibilità di conseguirli. E’ infatti compito del
debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il
debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc pag. 134). Sapere quale fosse la
situazione finanziaria del debitore é poi una questione legata all’accertamento
dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, n. 20-28 ad art. 217 CP; CCRP, sentenza
del 7 maggio 2007 inc. 17.2007.14, consid. 1 con rif.). In sede di cassazione
problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota
estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). E arbitrario non
significa opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217
consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami), o basato
unilateralmente su taluni prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 18
consid. 2b pag. 20, 112 Ia 360 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di
arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una
propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 21. pag.
219, 129 I 8 consid. 21. pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.
2.1 pag. 275).
2. Nella fattispecie, il giudice della Pretura penale ha anzitutto
ricordato che la base delle rivendicazioni della parte civile (PC 1), che ha
anticipato gli alimenti in luogo e vece del prevenuto moroso, consiste nella
sentenza pretorile del 15 settembre 2005, passata in giudicato ed emanata in
ambito di misure a protezione dell’unione coniugale, che ha condannato lo
stesso imputato al pagamento a far tempo dal mese di luglio 2004, di un
contributo alimentare mensile per la moglie __________ di fr. 677.-, oltre a
uno di fr. 1’100.- per ciascuno dei due figli (__________); contributi che
avrebbero poi dovuto essere aumentati a fr. 1'022.- per la moglie e a fr.
1'435.- per ciascun figlio a partire dal momento in cui la consorte i figli
avrebbero lasciato l’abitazione coniugale di Montagnola (sentenza, pag. 3 con
riferimento all’act. 1/annesso). Premesso che tale sentenza ha già comportato
un procedimento penale per il medesimo reato a carico del prevenuto, sfociato
il 14 marzo 2007 nella sua condanna ex art. 217 CP da parte del giudice della
Pretura penale (confermata da questa Corte con sentenza del 7 maggio 2007;
CCRP. inc. n. 17.2007.14), il primo giudice ha quindi ricordato che il soggetto
è un trentottenne cittadino svizzero, secondo di due figli, che proviene da una
famiglia molto benestante e nota per il famoso e prestigioso marchio dell’orologeria
svizzera di fama mondiale. Dopo le scuole obbligatorie, ha proseguito il
giudice, egli ha ottenuto un diploma commerciale con la specializzazione in
informatica, per poi iscriversi all’università di __________ alla facoltà di
economia; carriera che ha interrotto per dedicarsi a una attività imprenditoriale
di tipo finanziario, che non è però andata a buon fine, la società da lui
(co)diretta essendo crollata nel 1995, comportando perdite di diversi milioni
di franchi e un procedimento penale sfociato nella condanna del suo ex socio.
Successivamente, segnatamente dal 1998 al 2000, ha accertato il primo giudice, il soggetto è stato impiegato come gestore patrimoniale per una
società (la __________, poi fallita), che si occupava di transazioni
finanziarie e commerciali, di divise, e di amministrazione patrimoniale.
Arrestato nel corso del 2000, l’accusato è stato licenziato e per finire
condannato nel mese di agosto del 2003 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano per appropriazione indebita (sentenza, pag. 5, consid. 8).
Riferendosi
alla sua vita privata, il giudice della Pretura penale ha rilevato che il
prevenuto si è sposato nel 1992 con __________, dalla quale ha avuto due figli.
Interrotta la convivenza, il 7 giugno 2004 la moglie si è rivolta alla Pretura
di __________ per ottenere la separazione dal marito e gli alimenti per i
figli, iniziativa che è sfociata nella citata sentenza provvisionale del 15 settembre
2005 (sentenza, pag. 5, consid. 6). Da questa decisione, ha fatto presente il
primo giudice, si evince che l’accusato, durante la convivenza con la moglie,
ha sempre condotto una vita all’insegna del grande lusso, caratterizzata,
quando era attivo presso la __________, da elevati introiti accertati con
certificato di salario (fr. 13’000.- mensili), da costosi viaggi, da veicoli prestigiosi,
da ville e da servizi di ogni genere; tenore di vita che l’accusato ha
mantenuto anche dopo la perdita del posto di lavoro avvenuta nel 2000 ed anche
successivamente al suo arresto e alla sua condanna nell’agosto 2003, benché da
quel momento non svolgesse più alcuna attività lucrativa (sentenza, pag. 5-6,
consid. 6). In maniera inspiegabile, ha commentato poi il giudice, nonostante
le gravi perdite economiche patite e le vicissitudini penali, l’accusato è
sempre riuscito a fare fronte a tutte le ingenti spese di vitto e alloggio sua
o della famiglia. I fondi a cui attingeva, sempre stando a quanto accertato,
non sono però mai stati identificati, e nemmeno è stata chiarita la loro esatta
provenienza. Davanti al giudice civile il prevenuto ha dichiarato di avere
alimentato i bisogni suoi e della famiglia grazie a prestiti concessigli dal
padre, senza però comprovare nulla in concreto. Indipendentemente
dall’agiatezza in cui viveva, ha sottolineato il primo giudice, dall’estratto
UEF di __________ si evince che già a quel tempo costui non era solito saldare
le pendenze di terzi, visti i precetti esecutivi a suo carico datati 1996-2000
(sentenza, pag. 6, consid. 6).
Inoltrata il 7
giugno 2004 la causa di divorzio da parte della moglie – sempre stando alla
sentenza impugnata – la disponibilità economica dell’accusato nei confronti
della famiglia è però radicalmente mutata, tanto da improvvisamente opporsi al
pagamento dei contributi alimentari mensili pretesi dalla moglie (sentenza,
pag. 6, ocnsid. 6). Davanti al giudice civile egli ha sì argomentato di non
potere pagare siccome non disporrebbe di entrate proprie da attività
lavorativa, ma invano, il Pretore avendo invece concluso che, indipendentemente
dalle sue asserzioni, il soggetto non si è sufficientemente attivato per la
ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione per una timida trattativa con
una società con sede a __________, che gli proponeva un impiego quale
rappresentante, in realtà mai ottenuto. In buona sostanza, ha spiegato il
giudice della Pretura penale, al soggetto era stato rimproverato dal pretore di
non essersi impegnato a trovare una attività lavorativa confacente alle proprie
possibilità (sentenza, pag. 6 con riferimento a DTF 128 III 5)
3. Nel
vagliare l’aspetto penale della fattispecie, il giudice della Pretura penale ha
dipoi osservato che al dibattimento l’accusato ha giustificato il mancato
pagamento dei contributi alimentari oggetto del decreto di accusa riproponendo -
come nel precedente procedimento penale a suo carico - la sua dichiarata
personale situazione finanziaria (ormai nota), caratterizzata da una lunga
serie di atti esecutivi e di attestati di carenza beni, che gli avrebbero
precluso la possibilità di rinvenire qualsiasi opportunità lavorativa. Al
riguardo, il primo giudice ha però rilevato che se, da un lato, si può
comprendere che l’estratto UEF dimostra una situazione economica tutt’altro che
florida, ossia quindi un pessimo biglietto di visita per una professione di
direttore come quella da lui ricercata, dall’altro lato è però altrettanto
innegabile che questi è una persona ancora giovane, in buono stato di salute e
quindi, sicuramente, in grado di effettuare una attività lucrativa più
redditizia, ancorché meno dirigenziale. All’accusato, ha concluso il giudice,
va perciò rimproverato, nonostante i chiari rimproveri mossigli dal Pretore in
sede civile, di non avere intrapreso quanto possibile per migliorare la propria
redditività, limitando le sue ricerche a posti lavorativi di alto livello,
escludendo altre mansioni meno prestigiose, ancorché potenzialmente fruttifere
(sentenza, pag. 7, consid. 7). Come all’epoca in cui era separato dalla moglie,
ha puntualizzo il giudice della Pretura penale, per sua stessa espressa
ammissione l’accusato non ha praticamente cercato, né effettuato alcun lavoro,
fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a __________ presso
l’esercizio pubblico di sua sorella e per dei rapporti con una non ben definita
società austriaca denominata “__________”, che sarebbe disposto ad assumerlo
come direttore e rappresentante. Sennonché, anche davanti al giudice civile
erano state prospettate possibilità del genere - come quella in relazione a una
società di __________ - rimaste però anche esse al livello di puro parlato. Sia
come sia, ha osservato il primo giudice, con la società austriaca i contatti
durano da più di sei mesi e, a tutt’oggi, l’accusato non avrebbe ancora
conseguito nessun utile e solo dei rimborsi spese (sentenza, pag. 7, consid. 7).
Per finire, il
giudice della Pretura penale ha concluso che si è pienamente realizzato il
reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CP, ritenuto
che non si può di certo asserire che il prevenuto abbia fatto il possibile per
fare fronte ai suoi obblighi. La sua posizione, egli ha sottolineato, deve
perfino essere considerata ancora meno comprensibile, siccome non ha nemmeno la
necessità di fare fronte alle proprie spese personali, visto che i viaggi di
lavoro li paga la società austriaca e quelli personali la sua famiglia, che
vive a __________. La pigione dell’appartamento da lui occupato (fr. 1’100.-),
ha proseguito il primo giudice, viene infatti pagata dalla madre, ritenuto poi
che l’arredamento dello stesso appartiene alla sua famiglia e che per gli
spostamenti egli utilizza, gratuitamente, l’Audi A2 della stessa madre. Suo
padre, invece, che non è disposto a fare fronte ai debiti del figlio,
pagherebbe il canone locativo di fr. 2’500.- della villa in cui vivono la
moglie e i figli. Trattasi di circostanze, secondo il Pretore, che aggravano la
posizione penale dell’accusato, che vive in un appartamento in __________ con
vista sul lago e che al processo si è presentato con un orologio pregiato,
anche esso regalo di famiglia. E’ quindi innegabile, secondo il giudice della
Pretura penale, che la possibilità per il soggetto di conseguire un utile
risulta essere facilitata rispetto a quella di un debitore usuale, che deve
fare fronte da solo e interamente ai propri oneri correnti di vitto e alloggio
(sentenza pag. 7-8, consid. 8). L’accusato, ha infine rilevato lo stesso
giudice, si è dimostrato reticente anche nell’intrattenere contatti e nel
fornire spiegazioni all’Ufficio anticipo alimenti, a cui ha effettuato
unicamente versamenti di restituzione assai esigui nel corso del 2006; uno di
fr. 5’000.- e l’altro di fr. 10'000.-. La rappresentante della parte civile ha
dichiarato che i silenzi dell’accusato sono stati interminabili e che i
pagamenti in rimborso sono avvenuti in maniera limitata. Avesse effettuato
Considerandi
ulteriori versamenti, la circostanza – sempre secondo il giudice – sarebbe
stata apprezzata al momento di commisurare la pena. Invece, sotto questo
profilo, egli ha concluso, l’atteggiamento assunto dal prevenuto è da
considerare tutt’altro che attenuante. Certo, il referto peritale del 26
ottobre 2007 versato agli atti, redatto dalla dott.ressa __________, attesta
che l’accusato soffre di un disturbo depressivo provocato da una sensazione di
sfiducia in sé stesso e caratterizzato da una incapacità ad elaborare e
risolvere i propri problemi. Sennonché, tale patologia, ha puntualizzato il
giudice della Pretura penale, non è comunque tale da giustificare il suo
atteggiamento completamente passivo nella ricerca di un posto di lavoro e nel
pagamento dei contributi a favore dei figli. La psicologa, non lo si scordi, ha
osservato che, in ogni modo, il paziente non versa in uno stato depressivo tale
da impedirgli una attività lavorativa, per tacere del fatto che il soggetto non
ha comunque dimostrato di avere seguito ulteriori cure per migliorare la sua
posizione (sentenza, pag. 8-9, consid. 9).
4.
Assevera
il ricorrente che la sentenza impugnata accerta che nel periodo in questione
egli non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per fare fronte agli
obblighi alimentari impostigli dal diritto civile e che non è perciò contestato
che la sua personale situazione finanziaria fosse a tutti gli effetti
disastrosa. Ciò nonostante, prosegue il ricorrente, il primo giudice ha
concluso per la violazione dell’art. 217 CP in quanto egli non avrebbe fatto
quanto in suo potere per pagare il contributo fissato dal giudice civile. Pur
dovendo riconoscere lo ristrettissimo margine di manovra dello stesso giudice
civile nello specifico ambito, obietta l’accusato, va evidenziato come il
contributo impostogli nella causa di stato sia assolutamente eccessivo a fronte
della sua personale situazione. Giacché, egli rileva, è la sproporzione fra le
sue effettive possibilità economiche e il citato contributo che lo ha posto
nell’impossibilità di versare quanto necessario, come peraltro sotteso dalla
sentenza impugnata, nella misura in cui essa si rifà alla sentenza cautelare
emanata il 15 settembre dal Pretore del Distretto di __________, che di fatto
gli ricorda di avere sempre condotto una vita (per sé e la famiglia)
all’insegna del grande lusso – anche quando la situazione è precipitata a
seguito della perdita del posto di lavoro nell’anno 2000 e, successivamente, a
seguito del suo arresto e della sua condanna, avvenuta nel 2003 – per poi
rimproveragli di avere radicalmente mutato rotta appena che la moglie ha
inoltrato l’azione di divorzio (giugno 2004), opponendosi al pagamento dei
contributi alimentari richiesti da quest’ultima; non solo, la sentenza civile -
sempre secondo il ricorrente – non ha preso in considerazione la sua obiezione
di non poter pagare, siccome non disporrebbe di entrate proprie da attività
lavorativa, facendogli carico di non essersi sufficientemente attivato per la
ricerca di un posto di lavoro, fatta eccezione per una timida trattativa con
una società con sede a __________, che gli avrebbe proposto un impiego, in
realtà mai ottenuto. Orbene, obietta il ricorrente, egli avrebbe quindi
modificato il suo tenore di vita, lasciando che ai bisogni della famiglia
provvedesse lo Stato. In questo modo, gli viene di fatto rimproverata la sua
origine benestante. Egli ha però potuto mantenere un importante tenore di vita,
per sua stessa ammissione, grazie all’aiuto dei genitori, che garantiscono per
di più a __________ un versamento di fr. 2'500.- mensili. Il giudice civile,
seguito nel ragionamento dal giudice penale, rileva dipoi il ricorrente, ha
invece ritenuto chissà quale manovra messa in atto per modificare il tenore di
vita. Non esiste tuttavia nulla nell’incarto penale, così come non esisteva
nell’incarto civile che possa solo lontanamente lasciare sospettare a un
inganno dell’accusato. Arbitrario, secondo il ricorrente, è quindi trarre
conclusioni da semplici ragionamenti, senza alcun riscontro concreto, basati
semplicemente sulla provenienza e sulla famiglia del ricorrente.
Nella misura
in cui il ricorrente parrebbe fare carico al giudice civile di avergli imposto
un onere finanziario eccessivo, rispettivamente di essersi fondato su
considerazioni sprovviste di buon diritto nel fissare l’ammontare degli
alimenti imposti dal diritto di famiglia, il gravame sfugge a disamina da parte
di questa Corte. Giacché, come correttamente rilevato dal giudice della Pretura
penale al consid. 1 della sentenza impugnata, con riferimento tra l’altro DTF
106.
IV 366ss, quando esiste una sentenza specifica emanata al riguardo
dall’autorità giudiziaria, il giudice penale non può effettuare ulteriori
apprezzamenti sul calcolo del contributo, essendo vincolato a questa decisione,
che, passata in giudicato, deve essere ritenuta accettata dal debitore e funge
da base per il procedimento penale. Ne discende perciò l’inammissibilità del
gravame al riguardo, peraltro proposto - comunque sia – con argomenti del tutto
inadatti a sostanziare una censura di arbitrio, risultando evidente come il
ricorrente si proponga di rimediare alla decisione del giudice civile,
ripercorrendo a ruota libera il procedimento provvisionale sfociato con la
sentenza emanata il 5 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di __________ in
ambito di misure a protezione dell’unione coniugale. La stessa conclusione si
impone, mutatis mutandis, anche nella misura in cui il ricorrente fa carico al
giudice della Pretura penale di avere ripreso le considerazioni del giudice
civile sulla fissazione del contributo alimentare a suo carico.
5.
Ribadito di avere - seppure in modo irrito - provveduto a garantire
alla famiglia un appartamento di lusso, il ricorrente rileva che il fatto che __________
si sia rivolta __________ dopo poco più di un mese dalla prima decisione
pretorile, pochi giorni dopo la crescita in giudicato della menzionata
sentenza, non può e non deve avvenire a suo discapito. La miglior prova delle
situazione sua difficile, prosegue il ricorrente, è data dal fatto che la
moglie non ha atteso, come sarebbe stato ovvio, di vedere se il marito pagava,
ma ha puramente e semplicemente richiesto l’aiuto del servizi statali, beneficiando
così oltre che del pagamento del canone di locazione, di altri importi e
garantendo una situazione personale ben oltre il minimo vitale. Ancora una
volta, obietta l’accusato, la conclusione del primo giudice, secondo cui egli
poteva fare fronte agli obblighi civili derivanti dalla sentenza, appare
arbitraria in quanto non ha alcun contatto con la realtà dei fatti. Sennonché,
il ricorrente trascura che nella sentenza del 7 maggio 2007 riferita al
procedimento penale per trascuranza degli obblighi di mantenimento sfociato nel
decreto di accusa del 31 luglio 2006 e nella sentenza emanata dal giudice della
Pretura penale in data 14 marzo 2007, questa Corte ha avuto modo di giudicare
gli stessi argomenti del tutto infruttuosi, rilevando che a provvedere per
l’abitazione occupata dai famigliari è stato il suocero e non l’accusato; il
quale, ciò nonostante, non ha nemmeno pagato la parte del debito alimentare
eccedente il canone locativo, riconosciuto – per una somma evidentemente
inferiore – alla moglie e ai figli dal giudice civile nei loro minimi di
esistenza vitale, una volta che essi avranno lasciato l’originario appartamento
coniugale (al cui canone di locazione ha pure sempre provveduto il suocero).
L’accusato, aveva sottolineato questa Corte, non ha infatti versato alcunché
della somma dovuta e calcolata sulla base dei (potenziali) redditi dei coniugi,
dei rispettivi fabbisogni (tra cui il canone di locazione a partire da un
determinato momento) e delle rispettive eccedenze (CCRP citata, consid. 4). Il
rimedio, proposto al riguardo con leggerezza dato quanto precede, non può
perciò che essere di nuovo votato all’insuccesso.
6.
Nel
punto 5 del suo memoriale, il ricorrente fa dipoi carico al primo giudice di
avere in modo arbitrario giudicato insufficiente il suo impegno a reperire una
attività lavorativa. Sennonché, egli non sostanzia la critica, limitandosi a
citare dottrina e giurisprudenza sull’argomento e a riportare il passaggio
della sentenza (consid. 7 pag. 7), in cui il primo giudice ha spiegato perché
ha ritenuto insufficienti le ricerche di un posto di lavoro messe in atto dallo
stesso ricorrente. Ne discende, almeno per ora, l’inammissibilità del rimedio.
Nel successivo punto 6 del gravame, il ricorrente si propone di sottoporre a
questa Corte un aspetto da lui ritenuto assai importante, che sarebbe stato
sviluppato all’attenzione del giudice della Pretura penale al pubblico
dibattimento, unitamente ai documenti di appoggio, ma che, quantomeno
apparentemente, non è stato tenuto in alcuna considerazione. Dagli atti, egli
rileva, si deduce il motivo per cui egli non ha potuto finalizzare il contratto
di lavoro con la menzionata società (__________), ossia il presente
procedimento penale. Bisogna valutare, egli assevera, la situazione nel suo
complesso. Egli deve versare, ricorda lo stesso ricorrente, alimenti per
importi assai rilevanti. Una attività non dirigenziale, così come proposta dal
giudice della Pretura penale, non gli consentirebbe sicuramente di fare fronte
a quest’obbligo. Dopo lunghe trattative, prosegue il ricorrente, a gennaio del
2008.
è riuscito a ottenere una sorta di pre-contratto per il mezzo del quale
guadagnerebbe una cifra di € 3’000.- mensili, ossia un importo che, pur essendo
assai lontano dalle somme cui era abituato, gli consentirebbe comunque di far
fronte ai contributi definiti dal giudice civile. Ha quindi insistito su questa
via. Purtroppo, argomenta il ricorrente, è sorto un problema costituito
dall’iscrizione a casellario giudiziario delle diverse condanne, specie quella
per truffa per cui egli era stato condannato diversi anni fa, che comporterebbe
verosimilmente la rescissione del pre-contratto. Sennonché, puntualizza
l’accusato, tale condanna non è stata cancellata in ragione delle procedure
penali seguenti, ciò che comporta per lui il rischio concreto di perdere il suo
posto di lavoro. Pur non proponendosi di accusare nessuno delle difficoltà
incontrate, il ricorrente evidenzia come ci si trovi per finire in una
situazione kafkiana dove egli non riesce a concretizzare un contratto di lavoro
definitivo, che gli consentirebbe di pagare i contributi assegnati ai figli
proprio in ragione della procedura penale avviata per ottenere il pagamento
degli stessi contributi. Le soluzioni da lui prospettate non hanno dato esito;
l’attesa pareva la migliore, per rendere più difficile, al datore di lavoro, la
rescissione dell’accordo. Orbene, rileva il ricorrente, appare tuttavia
arbitrario ritenere che egli non abbia cercato di sistemare la propria
situazione personale, ciò che gli avrebbe consentito di pagare i contributi
alimentari. Prescindendo dai motivi per cui il contratto definitivo non è
ancora stato stipulato, obietta il ricorrente, appare ovvio come difficilmente
si può non ritenere scioccante la tesi del giudice di prime cure. Avesse
accettato un lavoro più umile, riprendendo le parole della sentenza impugnata,
e quindi meno retribuito, gli verrebbe ora rimproverato, sulla base della sua
età, formazione professionale e culturale, di non avere cercato di ottenere una
attività consona. Non va dimenticato, fa valere l’accusato, che nell’ambito
della presente procedura egli aveva versato complessivamente fr.
15'000.- circostanza che non ha in alcun modo modificato l’esito della
procedura penale.
La natura
appellatoria di un esposto del genere - fondato con ogni evidenza su mere
ipotesi a dipendenza del singolo scenario prospettato - risulta tuttavia
palmare; gli argomenti proposti, peraltro in modo confuso, sono perciò del
tutto inadatti a scalfire gli accertamenti e le conseguenti considerazioni che
hanno spinto il giudice della Pretura penale dapprima a concludere che lo
stesso accusato non si sia sufficientemente attivato per reperire un posto di
lavoro, fatta eccezione per un breve periodo come cameriere a __________ presso
l’esercizio pubblico di sua sorella e per dei non meglio precisati rapporti con
una società austriaca in funzione di un scrittura mai pervenuta e non seguita,
comunque sia, da nessun utile, ma solo dal rimborso spese, e in seguito a
rimproverare allo stesso accusato di non avere pagato di più, nonostante non
avesse nemmeno la necessità di far fronte alle proprie spese personali,
ritenuto che i viaggi di lavoro li paga la società austriaca, mentre che gli
oneri personali li paga la sua famiglia; la quale provvede perfino a saldargli
(tramite la madre) la pigione mensile di fr. 1’100.- per l’appartamento da lui
occupato, il cui arredamento appartiene del resto alla famiglia stessa, ritenuto
poi che per gli spostamenti egli utilizza l’Audi A 2 della madre; famiglia
(padre) – ha proseguito il primo giudice - che pagherebbe anche il canone
locativo di fr. 2'500.- al mese della villa in cui vivono la moglie e i figli
del prevenuto, che vive a sua volta in un appartamento in __________ con vista
sul lago e che al processo si è presentato con un orologio pregiato, regalo
anch’esso di famiglia. Per dimostrare il preteso arbitrio, invocato peraltro
soltanto di passata, occorre ben altra forza argomentativa, non bastando al
riguardo rifarsi a congetture per ribaltare la conclusione del primo giudice,
basata su considerazioni che hanno peraltro resistito ad analoghe critiche nella
sentenza emanata da questa Corte il 7 maggio 2007 (inc. CCRP, n. 17.2007.14)
alla quale si rinvia. Quanto poi al fatto che il ricorrente avrebbe – a suo
dire – inoltrato in Pretura una richiesta di modifica del contributo alimentare
a suo carico, la circostanza è ininfluente, dato che tale iniziativa non
incide, per ora, sulla esecutività della sentenza cautelare del 15 settembre
2005, posta perciò giustamente a fondamento del decreto di accusa in rassegna.
Né al ricorrente giova ricordare i pagamenti per complessivi fr. 15'000.- fatti
all’Ufficio anticipo alimenti nel 2006, ove si consideri che il giudice della
Pretura penale li ha considerati assai esegui e, quindi, insufficienti,
rilevando che soltanto versamenti supplementari, anche di poca entità,
sarebbero stati apprezzati e, se del caso, presi in considerazione nella
commisurazione della pena. Del resto, la rappresentante della parte civile si è
proprio lamentata dei silenzi e della refrattarietà dimostrati dall’accusato
nel far fronte ai suoi debiti (sentenza, pag. 8, consid. 9). Orbene, il
ricorrente non dimostra affatto la manifesta insostenibilità di tali
considerazioni, limitandosi a esternare il suo dissenso, senza però sostanziare
il preteso arbitrio.
7.
Da quanto precede discende perciò che nella limitata misura in cui è
ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente
infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 800.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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