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Decisione

17.2008.82

Presupposti del reato di aggressione; nozione di atto di violenza unilaterale. Differenze con la rissa. Proscioglimento e rinvio degli atti ad un nuovo giudice per statuire sull'imputazione subordinat

13 ottobre 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i partecipanti verso l’esterno del locale, nella zona pedonale del centro della

capitale e, per finire, su piazza Indipendenza” dove la coppia si rifugiò

in un taxi (che si trovava in loco perché chiamato da altre persone) con cui

raggiunse il pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove PC 1 ricevette le

cure necessarie.

2.1.2. Procedendo ad accertare come si svolsero i fatti all’interno

dell’esercizio pubblico, il giudice di prime cure ha, dapprima, ricordato che __________,

sentito al dibattimento come teste, ha dichiarato che il fratello, non soltanto

non ha avuto “nulla a che vedere con il tafferuglio che si è scatenato

quella sera” ma nemmeno si avvicinò alla vittima e non venne alle mani con

nessuno: fu solo lui a litigare con la parte civile.

Continuando, il primo giudice ha ricordato che RI

1 ha, da parte sua, dichiarato di essere, quella sera, sempre stato

tranquillissimo, di non avere nemmeno toccato la parte civile e di essere

sempre rimasto con la ragazza.

Ciò rilevato, il primo giudice ha sottolineato

come le dichiarazioni dei fratelli siano smentite dalla deposizione (peraltro

definita lineare e assolutamente disinteressata) di __________ , addetto alla sicurezza

del locale notturno, che ha dichiarato di essere intervenuto e di avere visto

che “c’era il ragazzo sulla scala, la ragazza, l’accusato e il fratello

(che) si insultavano e si spingevano tutti, sia i due fratelli che la parte

civile (…) quando sono arrivato c’erano spintoni vicendevoli tra l’accusato ed PC

1. __________ era in mezzo e li divideva, erano molto vicini; tutti e tre

erano in contatto fisico. Si spingevano tutti e tre vicendevolmente e si

insultavano”. Sempre l’addetto alla sicurezza – continua il primo giudice –

ha, poi, ricordato che anche all’esterno del locale “il litigio è continuato”,

che “l’accusato era presente anche in questa occasione” e che, poi, “si

è avvicinato al taxi…con la testa vicinissimo al veicolo; c’era la porta aperta

del taxista e l’accusato era lì a gridare. Lì ci sono stati ancora spintoni e

contatto fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4

e 5).

Continuando, il primo giudice ha ricordato che la

deposizione dell’addetto alla sicurezza è, su questo punto, confortata nelle

sue grandi linee da quella del taxista. Entrambe queste dichiarazioni –

conclude il primo giudice – minano “irrimediabilmente la credibilità delle

versioni dei fatti addotte dai fratelli”.

Dopo avere sottolineato come l’addetto alla

sicurezza e il taxista siano “apparsi in aula come professionisti che hanno

raccontato i fatti di causa in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid.

8 pag. 6), il primo giudice ha osservato che “la medesima impressione di

fedefacenza l’ha data la parte civile che, nonostante fosse visibilmente

impaurita dall’accusato e da suo fratello (i quali lo avrebbero ancora

minacciato dopo i fatti di causa in vista di questo dibattimento) non è incorso

in nessuna contraddizione, confermando quanto sempre dichiarato” (sentenza consid.

8 pag. 6).

Inoltre, il primo giudice ha osservato come la

testimonianza di __________ confermi quella resa dalla parte civile. La ragazza

ha, infatti, detto che, appena la vide nell’esercizio pubblico con il nuovo amico,

__________ si precipitò ad avvertire il fratello e che, mentre loro due si

apprestavano ad andarsene per evitare guai, l’amico ricevette un pugno sul viso

“e più precisamente sull’occhio sinistro dal fratello RI 1”. Continuando, il pretore ha

rilevato come la ragazza abbia pure dichiarato che, all’esterno del locale,

quando lei già era seduta nel taxi, l’imputato “ha inveito contro di lei”

mentre il fratello “″sferrava

a più riprese calci e pugni″ al viso, al collo e alle costole della parte civile” per poi terminare l’aggressione “invocando dei paesani di __________

così come descritto da __________ ” (sentenza pag. 6 consid. 7).

Rilevato, quindi, come non si possano ritenere

credibili le dichiarazioni dei fratelli “le quali, come detto, non solo si

contraddicono in parte, ma sono contrastate da tutte le altre”, il giudice

di prime cure ha concluso che “è di meridiana evidenza che, diversamente da

quanto raccontato dai fratelli, l’accusato è stato tutt’altro che tranquillo, anzi

egli, unitamente al fratello, ha scatenato il tafferuglio sia fuori che dentro

il locale” (sentenza consid. 8 pag. 6 e 7).

2.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, voluto ricordare come

i suoi rapporti con la parte civile fossero tesi da alcuni mesi prima dei fatti

oggetto del DA “a causa della vita sentimentale avventizia della teste __________

” con cui aveva convissuto per 4 anni prima che lei intrecciasse una, tutto

sommato breve, relazione con il PC 1. Proseguendo, il ricorrente ha precisato

che, così come emerge dalle dichiarazioni della stessa parte civile e del teste

__________ , quel che è successo con PC 1 va diviso in due fasi: quel che è

capitato “di sotto”, cioè all’interno del locale e, poi, quanto è

successo sull’ultimo pezzo di scale. Sbagliando crassamente – prosegue il

ricorrente – il giudice di prime cure ha “mescolato le due fasi senza alcuna

distinzione, generando così un’arbitraria interpretazione dei fatti”

(ricorso pag. 4).

Rileva, poi, che il teste __________ ha

chiaramente detto, in particolare in aula (verb. dib. pag. 6), di non avere

visto l’inizio della lite e che la stessa parte civile ha detto che “di

sotto __________ soltanto mi ha colpito mentre RI 1 mi ha menato sulle scale, precisamente l’ultimo pezzo delle scale, tirandomi un pugno in un occhio”.

Pertanto – continua il ricorrente – non è possibile sapere chi ha cominciato

ritenuto che, non soltanto lui, ma anche la parte civile avrebbe avuto motivo

di essere adirato, in particolare “data la persistenza dei rapporti

amichevoli fra quest’ultima e il ricorrente ciò che molto verosimilmente

suscitava gelosia nel partner ufficiale del momento, considerata la volubilità

sentimentale di __________ ” (ricorso pag. 4).

Inoltre – continua il ricorrente – lo stesso PC 1 ha dichiarato che, quando erano di sotto, “RI 1 era da parte alla mia ragazza”: pertanto,

non si può dire che, almeno nella prima fase, egli abbia in qualche modo

partecipato ad un’aggressione nei confronti della parte civile mentre, per

quanto riguarda la seconda fase (cioè, quel che successe sulle scale), “di

sicuro vi è soltanto quel che dice il teste, al di sopra di ogni sospetto, __________

” e meglio che “si spingevano tutti, sia i due fratelli che la PC” e

che PC 1, in quel frangente, “inzigava” (ricorso pag. 5 e 6).

E’, perciò arbitraria – continua il ricorrente – la

conclusione del primo giudice secondo cui furono i fratelli a dare il via alla

colluttazione: non vi sono prove in tal senso e “ambedue le parti avevano

uguali motivi per farlo: l’una per conservare le premure di __________ ,

l’altra per riaverle” (ricorso pag. 6). Inoltre, in questo senso non va

dimenticato che è accertato che la parte civile “inzigava”, cioè

provocava: non è pensabile – secondo il ricorrente – che “chi ha ricevuto

botte cerchi di riceverne di più”.

Infine, relativamente al pugno non vi sono

certezze: secondo la stessa parte civile “di sotto” RI 1 non gli ha dato

alcun pugno e che un tale pugno sia stato dato sulle scale è escluso dalla

deposizione del teste __________ , “osservatore privilegiato per professione

e posizione”.

Pertanto, “il giudice penale per avere dato a

questi interrogativi risposte a carico del ricorrente ha commesso altrettanti

arbitri, per cui la sentenza querelata deve essere cassata” (ricorso pag. 7).

2.3. Contrariamente alla tesi ricorsuale, il primo giudice non ha confuso

la prima e la seconda fase dell’accaduto ma ha utilizzato la deposizione di __________

(che riferiva di quanto da lui visto sulle scale e all’esterno del locale) e

del taxista (che, evidentemente, ha potuto riferire soltanto di quanto successo

attorno al suo taxi) per dimostrare come le dichiarazioni dei fratelli – secondo

cui non vi furono contatti fisici fra RI 1 (che, in sintesi, si sarebbe

limitato, quella sera, a discutere con la ragazza) e PC 1 – non sono credibili

e giungere, così, senza arbitrio, a concludere che, di conseguenza, le loro

dichiarazioni non potevano essere credute nemmeno in relazione a quanto

successo all’interno dell’esercizio pubblico e, in particolare, in relazione all’inizio

della lite. Altrettanto senza arbitrio il primo giudice ha ritenuto di potersi

fondare, per questo accertamento, sulle dichiarazioni di __________ e della PC,

dichiarazioni che, su questo come sugli altri punti, ha ritenuto essere, fra

loro, concordanti e, per il resto, confortate da quelle degli altri testimoni.

Nemmeno basta a fondare la censura d’arbitrio il

fatto che __________ abbia dichiarato di non avere visto nessuno dare dei

pugni unito al fatto che PC 1 ha detto che, quando erano di sotto, RI 1 non lo

picchiò. Non necessariamente, infatti, vi è contraddizione fra le due

deposizioni nella misura in cui esse non escludono che il pugno venne

effettivamente dato quando i due stavano salendo le scale (e, quindi, non erano

più di sotto) ma prima che __________ lasciasse il locale dove si trovava per

intervenire e, dunque, potesse vedere quel che succedeva fra le parti al

presente procedimento.

Nemmeno rende arbitrario l’accertamento del primo

giudice secondo cui furono i fratelli a dare il via alla lite il fatto che __________

ha dichiarato che la PC “inzigava” gli altri due. Una cosa, infatti,

Considerandi

non esclude l’altra. Il fatto che siano stati i due fratelli a dare inizio alla

lite non rende inverosimile che PC 1 abbia avuto un atteggiamento aggressivo o

provocatore in seguito, durante lo svolgimento della lite.

Infine, nemmeno soccorre il ricorrente la

considerazione secondo cui “ambedue le parti avevano uguali motivi per farlo

(ndr: cioè per scatenare la lite): l’una per conservare le premure di __________

, l’altra per riaverle”. Quella proposta dal ricorrente è, certo, di

un’ipotesi che può essere fatta ma che non basta – vista la chiara deposizione

di __________ – a rendere arbitrario l’accertamento del primo giudice.

Pertanto, avendo il primo giudice fondato il

proprio accertamento su una valutazione sostenibile del materiale probatorio

valutato nel suo complesso, su questo punto il ricorso va respinto.

3.

Il ricorrente contesta, poi, la realizzazione dei presupposti

dell’aggressione.

3.1

Il primo giudice ha considerato dato il reato di aggressione poiché “si

deve ritenere che la PC è giunta nel locale pubblico per puro caso e che,

quando era in procinto di andarsene, dopo essere stata messa in guardia

dall’amica __________ (che conosceva bene i fratelli) è stata ingiustamente

aggredita, senza che la stessa abbia – prima – effettuato nessuna provocazione”.

Rispondendo alle contestazioni della difesa, il

primo giudice ha ricordato che per consumare il reato di cui all’art. 134 CP

non è necessario essere il provocatore dell’aggressione ma è sufficiente

prendervi parte quando questa ha già preso il via. Inoltre, il primo giudice ha

rilevato che “l’istruttoria di causa non ha dimostrato nulla in merito ad

un’esagerata aggressività della PC al momento in cui l’aggressione ha avuto

inizio” ed ha precisato che il fatto che la PC si sia difesa o si sia “agitata

anch’essa” durante la lite non esclude l’applicazione dell’art. 134 CP

(sentenza consid. 10 pag. 7-8).

3.2

In sintesi, il ricorrente sostiene che non può essere dato in

concreto il reato di aggressione a causa del comportamento di PC 1 che, come

dichiarato dal teste __________ , sulle scale spintonava e “inzigava”,

cioè provocava i due fratelli (ricorso pag. 6 e 7).

3.3

a) Giusta l’art. 134 CP, chiunque prende

parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza

la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Questa norma – entrata in vigore il 1.1.1990

– è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente all’inapplicabilità

dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una parte attiva, nel

senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una reazione di

carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi (Aebersold,

Basler Kommentar, n. 1 ad art. 134 CP).

Il reato di aggressione – che è un delitto

di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., n. 1 ad art. 134 CP) –

si realizza quando almeno due persone (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 134 CP) attaccano

con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 134 CP) che

rimangono passive. L’aggressione si distingue, così dalla rissa nel senso che

si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel, Kurzkommentar, n. 1 e 2

ad art. 134 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold,

Basler Kommentar, ad art. 134 n. 6).

L'aggressione può, anche, svilupparsi

direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli

aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/ Wohlers,

op. cit., n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF

118.

IV 227).

La morte o il ferimento della persona attaccata

(o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità

(Trechsel, op. cit., n.3 e 4 ad art.134 CP) che non è data quando la morte o le

lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op.

cit., n. 1 e 4 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 134 CP).

La giurisprudenza ha precisato (in relazione al

reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è

necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la

lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso

acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato

origine (DTF 104 IV 246).

Come visto, perché ci sia aggressione è

necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia

realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da

un’altra (Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP).

Perché l’art. 134 sia realizzato è sufficiente che

l’autore abbia partecipato – anche solo psicologicamente o verbalmente

(Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 40 ad § 4; Trechsel, op. cit., n. 2 ad art.

134.

CP; Aebersold, op. cit., n. 7 ad art. 134 CP) – all'aggressione. Irrilevante è, invece, la

sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione poiché non è il

risultato ciò di cui risponde l'autore: il risultato è soltanto la

dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale

dell’aggressione (RJN 1998, p. 135).

Il partecipante è punibile anche se ha lasciato

l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione

che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza,

caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., n. 9 ad

art. 133 CP; Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n.

16.

ad art. 133 CP e n. 9 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e

42.

ad § 4; DTF 106 IV 246). Non integra, invece, il reato di aggressione

colui che vi partecipa soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz,

op. cit., n. 9 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n. 15 ad art. 133 CP e n. 9

ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e 42 ad § 4).

Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione.

Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece,

richiesto che l’intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni

provocate (Trechsel, op. cit. n. -3 e 4 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., n. 3 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 134 CP; cfr. DTF

118.

IV 227: ove l’intenzione di un partecipante a una rissa o a un’aggressione

sia diretta all’uccisione o a lesioni personali, egli dev’essere condannato non

solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli art. 111 e seg.

o 122 e seg. CP).

b) Perché si possa parlare di attacco unilaterale – e, quindi, di

aggressione – è necessario che la o le persone aggredite non abbiano avuto, al

momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre

che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque, dalla sola volontà

degli aggressori (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP).

La persona aggredita deve rimanere passiva o, al

massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le

mani davanti al viso o respingendo l’aggressore (Aebersold, op. cit., n. 6 ad

art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, BT I, n. 37 ad § 4; cfr. anche Kassationshoh

ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).

Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che

vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando

una persona, coinvolta in un diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non

sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo

utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro,

rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand’anche

unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o alfine di separare i

contendenti (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il

partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento,

non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell’impunità

prevista dall’art. 133 cpv. 2 CP).

3.4

In concreto, se è vero che, come accertato senza arbitrio dal primo

giudice, PC 1 non ha avuto alcun ruolo nello scatenarsi del litigio, è anche

vero che, così come risulta in modo evidente dalla testimonianza di __________ –

ripresa in sentenza – sulle scale “si spingevano tutti e tre vicendevolmente

e si insultavano” , in particolare “c’erano spintoni vicendevoli fra

l’accusato ed PC 1” e “si insultavano e si spingevano tutti, sia

i due fratelli che la parte civile”. Questi spintoni vicendevoli

continuarono, poi, all’esterno, ritenuto come sempre il teste __________ ha

dichiarato che, accanto al taxi, vi furono “ancora spintoni e contatto

fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4 e 5).

Su questo punto, non può essere dimenticata la dichiarazione fatta dal teste __________

al dibattimento secondo cui “è difficile dire chi era la parte attiva;

comunque PC 1 inzigava” (cfr. verb. dib. pag. 6; sentenza consid. 10 pag. 8).

Emerge con evidenza dalle dichiarazioni del teste

__________ che PC 1 non è stato la vittima attaccata che si limita a

difendersi senza assumere un ruolo attivo nella lite: al contrario, egli, non

solo ha risposto agli insulti con altri insulti e agli spintoni con altri

spintoni, ma ha pure provocato gli assalitori “inzigandoli”.

Significativo è, a questo proposito, che il teste

__________ – persona abituata, proprio per professione, a gestire e valutare

episodi di questo tipo e ritenuto dal primo giudice “un professionista che

ha raccontato i fatti in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid.

8.

pag. 6) – non ha saputo indicare chi fosse la parte (più) attiva nella

lite. Infatti, interrogato al proposito, egli si è limitato a precisare, dopo

avere appunto rilevato di non potere “dire chi era la parte attiva”, che

“comunque, PC 1 inzigava”. Questo “comunque PC 1 inzigava” dopo

il “è difficile dire chi era la parte attiva” (verb. dib. pag. 6) non

può non essere inteso se non come l’affermazione che, nella situazione

concreta, non vi era una vittima passiva che tentava di difendersi o si

difendeva da un attacco ma che si era confrontati con un litigio in cui tutti

facevano la loro parte.

In queste circostanze, non si può, quindi,

concludere – pur tenendo conto che non è semplice, in simili condizioni,

tracciare il confine fra la semplice difesa e l’atteggiamento offensivo –

che PC 1 si sia limitato a difendersi, senza assumere un atteggiamento attivo.

Pertanto, in applicazione dei principi sviluppati

dal TF, in particolare, in DTF 131 IV 152 e 106 IV 246, la condanna di RI 1 per

aggressione va annullata e, di conseguenza, va annullata la pena inflittagli

per tale reato.

In considerazione dell’imputazione subordinata

per il reato di lesioni semplici formulata al dibattimento dal procuratore

pubblico – imputazione su cui il primo giudice non si è espresso vista la

conferma dell’imputazione principale (sentenza 11 pag. 8) – gli atti

vanno rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.

4.

Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo

Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000 a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di

aggressione.

2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale

per il giudizio sull’imputazione di lesioni semplici presentata dal PP al

dibattimento.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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