17.2008.82
Presupposti del reato di aggressione; nozione di atto di violenza unilaterale. Differenze con la rissa. Proscioglimento e rinvio degli atti ad un nuovo giudice per statuire sull'imputazione subordinat
13 ottobre 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2008.82
Data decisione, Autorità:
13.10.2009, CCRP
Ricorso:
TF,6B-1014/2008,22.02.2010
Titolo:
Presupposti del reato di aggressione; nozione di atto di violenza unilaterale. Differenze con la rissa.
Proscioglimento e rinvio degli atti ad un nuovo giudice per statuire sull'imputazione subordinata di lesioni semplici
AGGRESSIONE
art. 250 CPP-TI
art. 123 cpv. 1 CPS
art. 134 CPS
Incarto n.
17.2008.82
Lugano
13 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 16 dicembre 2008 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 14 dicembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 16 giugno 2008 il PP ha ritenuto RI 1 autore
colpevole di aggressione per avere, in correità con il fratello , la sera del
12 aprile 2008, all’interno del locale notturno __________, aggredito e colpito
ripetutamente con pugni e calci PC 1 che riportò le lesioni (contusioni,
ematomi ed escoriazioni) di cui al certificato medico del dott. __________.
Pertanto, ne ha proposto la condanna alla pena
pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna (per un importo
complessivo di fr. 1.600.-) sospesa per un periodo di prova di due anni e alla
multa di fr. 300.-.
B. RI 1 ha sollevato opposizione
contro il citato decreto.
C. Al
dibattimento, dopo l’audizione dei testi, il PP ha chiesto che, in applicazione
dell’art. 250 CPP, all’accusato venisse prospettato, quale imputazione
subordinata a quella di aggressione, il reato di lesioni semplici (art. 123 cpv.
1 CP), in particolare per avere dato un pugno sull’occhio sinistro a PC 1
causandogli l’ematoma di cui al certificato medico (verb. dib. pag. 9; sentenza
pag. 2).
Il giudice della pretura penale, con sentenza 14
novembre 2008, ha confermato la condanna di RI 1 per aggressione, condannandolo
alla pena proposta dal procuratore pubblico.
D. Motivando la dichiarazione di ricorso 14/17 novembre 2008 con
ricorso 16 dicembre 2008, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza con
conseguente suo proscioglimento.
E. Il procuratore pubblico, con osservazioni 4 febbraio 2009, ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente
un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Va, a questo proposito,
precisato che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Nel suo allegato ricorsuale, il ricorrente rimprovera al giudice
della Pretura penale di avere arbitrariamente accertato i fatti.
2.1. I fatti accertati dal giudice di prime cure sono i seguenti.
2.1.1. La sera del 12 aprile 2008, RI 1 si trovava, con il fratello,
nell’esercizio pubblico (strutturato su due piani) quando, attorno alla
mezzanotte, vi giunsero PC 1 e __________. Quest’ultima, sino a poco tempo
prima, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con l’accusato e questi
teneva ancora a lei.
Quando __________, il fratello dell’imputato,
incontrò la coppia nel corridoio del piano sotterraneo annesso all’area non
fumatori “si è realizzata una prima colluttazione che è in seguito
degenerata ed ha provocato l’intervento della sicurezza la quale ha convogliato
Fatti
i partecipanti verso l’esterno del locale, nella zona pedonale del centro della
capitale e, per finire, su piazza Indipendenza” dove la coppia si rifugiò
in un taxi (che si trovava in loco perché chiamato da altre persone) con cui
raggiunse il pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove PC 1 ricevette le
cure necessarie.
2.1.2. Procedendo ad accertare come si svolsero i fatti all’interno
dell’esercizio pubblico, il giudice di prime cure ha, dapprima, ricordato che __________,
sentito al dibattimento come teste, ha dichiarato che il fratello, non soltanto
non ha avuto “nulla a che vedere con il tafferuglio che si è scatenato
quella sera” ma nemmeno si avvicinò alla vittima e non venne alle mani con
nessuno: fu solo lui a litigare con la parte civile.
Continuando, il primo giudice ha ricordato che RI
1 ha, da parte sua, dichiarato di essere, quella sera, sempre stato
tranquillissimo, di non avere nemmeno toccato la parte civile e di essere
sempre rimasto con la ragazza.
Ciò rilevato, il primo giudice ha sottolineato
come le dichiarazioni dei fratelli siano smentite dalla deposizione (peraltro
definita lineare e assolutamente disinteressata) di __________ , addetto alla sicurezza
del locale notturno, che ha dichiarato di essere intervenuto e di avere visto
che “c’era il ragazzo sulla scala, la ragazza, l’accusato e il fratello
(che) si insultavano e si spingevano tutti, sia i due fratelli che la parte
civile (…) quando sono arrivato c’erano spintoni vicendevoli tra l’accusato ed PC
1. __________ era in mezzo e li divideva, erano molto vicini; tutti e tre
erano in contatto fisico. Si spingevano tutti e tre vicendevolmente e si
insultavano”. Sempre l’addetto alla sicurezza – continua il primo giudice –
ha, poi, ricordato che anche all’esterno del locale “il litigio è continuato”,
che “l’accusato era presente anche in questa occasione” e che, poi, “si
è avvicinato al taxi…con la testa vicinissimo al veicolo; c’era la porta aperta
del taxista e l’accusato era lì a gridare. Lì ci sono stati ancora spintoni e
contatto fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4
e 5).
Continuando, il primo giudice ha ricordato che la
deposizione dell’addetto alla sicurezza è, su questo punto, confortata nelle
sue grandi linee da quella del taxista. Entrambe queste dichiarazioni –
conclude il primo giudice – minano “irrimediabilmente la credibilità delle
versioni dei fatti addotte dai fratelli”.
Dopo avere sottolineato come l’addetto alla
sicurezza e il taxista siano “apparsi in aula come professionisti che hanno
raccontato i fatti di causa in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid.
8 pag. 6), il primo giudice ha osservato che “la medesima impressione di
fedefacenza l’ha data la parte civile che, nonostante fosse visibilmente
impaurita dall’accusato e da suo fratello (i quali lo avrebbero ancora
minacciato dopo i fatti di causa in vista di questo dibattimento) non è incorso
in nessuna contraddizione, confermando quanto sempre dichiarato” (sentenza consid.
8 pag. 6).
Inoltre, il primo giudice ha osservato come la
testimonianza di __________ confermi quella resa dalla parte civile. La ragazza
ha, infatti, detto che, appena la vide nell’esercizio pubblico con il nuovo amico,
__________ si precipitò ad avvertire il fratello e che, mentre loro due si
apprestavano ad andarsene per evitare guai, l’amico ricevette un pugno sul viso
“e più precisamente sull’occhio sinistro dal fratello RI 1”. Continuando, il pretore ha
rilevato come la ragazza abbia pure dichiarato che, all’esterno del locale,
quando lei già era seduta nel taxi, l’imputato “ha inveito contro di lei”
mentre il fratello “″sferrava
a più riprese calci e pugni″ al viso, al collo e alle costole della parte civile” per poi terminare l’aggressione “invocando dei paesani di __________
così come descritto da __________ ” (sentenza pag. 6 consid. 7).
Rilevato, quindi, come non si possano ritenere
credibili le dichiarazioni dei fratelli “le quali, come detto, non solo si
contraddicono in parte, ma sono contrastate da tutte le altre”, il giudice
di prime cure ha concluso che “è di meridiana evidenza che, diversamente da
quanto raccontato dai fratelli, l’accusato è stato tutt’altro che tranquillo, anzi
egli, unitamente al fratello, ha scatenato il tafferuglio sia fuori che dentro
il locale” (sentenza consid. 8 pag. 6 e 7).
2.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, voluto ricordare come
i suoi rapporti con la parte civile fossero tesi da alcuni mesi prima dei fatti
oggetto del DA “a causa della vita sentimentale avventizia della teste __________
” con cui aveva convissuto per 4 anni prima che lei intrecciasse una, tutto
sommato breve, relazione con il PC 1. Proseguendo, il ricorrente ha precisato
che, così come emerge dalle dichiarazioni della stessa parte civile e del teste
__________ , quel che è successo con PC 1 va diviso in due fasi: quel che è
capitato “di sotto”, cioè all’interno del locale e, poi, quanto è
successo sull’ultimo pezzo di scale. Sbagliando crassamente – prosegue il
ricorrente – il giudice di prime cure ha “mescolato le due fasi senza alcuna
distinzione, generando così un’arbitraria interpretazione dei fatti”
(ricorso pag. 4).
Rileva, poi, che il teste __________ ha
chiaramente detto, in particolare in aula (verb. dib. pag. 6), di non avere
visto l’inizio della lite e che la stessa parte civile ha detto che “di
sotto __________ soltanto mi ha colpito mentre RI 1 mi ha menato sulle scale, precisamente l’ultimo pezzo delle scale, tirandomi un pugno in un occhio”.
Pertanto – continua il ricorrente – non è possibile sapere chi ha cominciato
ritenuto che, non soltanto lui, ma anche la parte civile avrebbe avuto motivo
di essere adirato, in particolare “data la persistenza dei rapporti
amichevoli fra quest’ultima e il ricorrente ciò che molto verosimilmente
suscitava gelosia nel partner ufficiale del momento, considerata la volubilità
sentimentale di __________ ” (ricorso pag. 4).
Inoltre – continua il ricorrente – lo stesso PC 1 ha dichiarato che, quando erano di sotto, “RI 1 era da parte alla mia ragazza”: pertanto,
non si può dire che, almeno nella prima fase, egli abbia in qualche modo
partecipato ad un’aggressione nei confronti della parte civile mentre, per
quanto riguarda la seconda fase (cioè, quel che successe sulle scale), “di
sicuro vi è soltanto quel che dice il teste, al di sopra di ogni sospetto, __________
” e meglio che “si spingevano tutti, sia i due fratelli che la PC” e
che PC 1, in quel frangente, “inzigava” (ricorso pag. 5 e 6).
E’, perciò arbitraria – continua il ricorrente – la
conclusione del primo giudice secondo cui furono i fratelli a dare il via alla
colluttazione: non vi sono prove in tal senso e “ambedue le parti avevano
uguali motivi per farlo: l’una per conservare le premure di __________ ,
l’altra per riaverle” (ricorso pag. 6). Inoltre, in questo senso non va
dimenticato che è accertato che la parte civile “inzigava”, cioè
provocava: non è pensabile – secondo il ricorrente – che “chi ha ricevuto
botte cerchi di riceverne di più”.
Infine, relativamente al pugno non vi sono
certezze: secondo la stessa parte civile “di sotto” RI 1 non gli ha dato
alcun pugno e che un tale pugno sia stato dato sulle scale è escluso dalla
deposizione del teste __________ , “osservatore privilegiato per professione
e posizione”.
Pertanto, “il giudice penale per avere dato a
questi interrogativi risposte a carico del ricorrente ha commesso altrettanti
arbitri, per cui la sentenza querelata deve essere cassata” (ricorso pag. 7).
2.3. Contrariamente alla tesi ricorsuale, il primo giudice non ha confuso
la prima e la seconda fase dell’accaduto ma ha utilizzato la deposizione di __________
(che riferiva di quanto da lui visto sulle scale e all’esterno del locale) e
del taxista (che, evidentemente, ha potuto riferire soltanto di quanto successo
attorno al suo taxi) per dimostrare come le dichiarazioni dei fratelli – secondo
cui non vi furono contatti fisici fra RI 1 (che, in sintesi, si sarebbe
limitato, quella sera, a discutere con la ragazza) e PC 1 – non sono credibili
e giungere, così, senza arbitrio, a concludere che, di conseguenza, le loro
dichiarazioni non potevano essere credute nemmeno in relazione a quanto
successo all’interno dell’esercizio pubblico e, in particolare, in relazione all’inizio
della lite. Altrettanto senza arbitrio il primo giudice ha ritenuto di potersi
fondare, per questo accertamento, sulle dichiarazioni di __________ e della PC,
dichiarazioni che, su questo come sugli altri punti, ha ritenuto essere, fra
loro, concordanti e, per il resto, confortate da quelle degli altri testimoni.
Nemmeno basta a fondare la censura d’arbitrio il
fatto che __________ abbia dichiarato di non avere visto nessuno dare dei
pugni unito al fatto che PC 1 ha detto che, quando erano di sotto, RI 1 non lo
picchiò. Non necessariamente, infatti, vi è contraddizione fra le due
deposizioni nella misura in cui esse non escludono che il pugno venne
effettivamente dato quando i due stavano salendo le scale (e, quindi, non erano
più di sotto) ma prima che __________ lasciasse il locale dove si trovava per
intervenire e, dunque, potesse vedere quel che succedeva fra le parti al
presente procedimento.
Nemmeno rende arbitrario l’accertamento del primo
giudice secondo cui furono i fratelli a dare il via alla lite il fatto che __________
ha dichiarato che la PC “inzigava” gli altri due. Una cosa, infatti,
Considerandi
non esclude l’altra. Il fatto che siano stati i due fratelli a dare inizio alla
lite non rende inverosimile che PC 1 abbia avuto un atteggiamento aggressivo o
provocatore in seguito, durante lo svolgimento della lite.
Infine, nemmeno soccorre il ricorrente la
considerazione secondo cui “ambedue le parti avevano uguali motivi per farlo
(ndr: cioè per scatenare la lite): l’una per conservare le premure di __________
, l’altra per riaverle”. Quella proposta dal ricorrente è, certo, di
un’ipotesi che può essere fatta ma che non basta – vista la chiara deposizione
di __________ – a rendere arbitrario l’accertamento del primo giudice.
Pertanto, avendo il primo giudice fondato il
proprio accertamento su una valutazione sostenibile del materiale probatorio
valutato nel suo complesso, su questo punto il ricorso va respinto.
3.
Il ricorrente contesta, poi, la realizzazione dei presupposti
dell’aggressione.
3.1
Il primo giudice ha considerato dato il reato di aggressione poiché “si
deve ritenere che la PC è giunta nel locale pubblico per puro caso e che,
quando era in procinto di andarsene, dopo essere stata messa in guardia
dall’amica __________ (che conosceva bene i fratelli) è stata ingiustamente
aggredita, senza che la stessa abbia – prima – effettuato nessuna provocazione”.
Rispondendo alle contestazioni della difesa, il
primo giudice ha ricordato che per consumare il reato di cui all’art. 134 CP
non è necessario essere il provocatore dell’aggressione ma è sufficiente
prendervi parte quando questa ha già preso il via. Inoltre, il primo giudice ha
rilevato che “l’istruttoria di causa non ha dimostrato nulla in merito ad
un’esagerata aggressività della PC al momento in cui l’aggressione ha avuto
inizio” ed ha precisato che il fatto che la PC si sia difesa o si sia “agitata
anch’essa” durante la lite non esclude l’applicazione dell’art. 134 CP
(sentenza consid. 10 pag. 7-8).
3.2
In sintesi, il ricorrente sostiene che non può essere dato in
concreto il reato di aggressione a causa del comportamento di PC 1 che, come
dichiarato dal teste __________ , sulle scale spintonava e “inzigava”,
cioè provocava i due fratelli (ricorso pag. 6 e 7).
3.3
a) Giusta l’art. 134 CP, chiunque prende
parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza
la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Questa norma – entrata in vigore il 1.1.1990
– è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente all’inapplicabilità
dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una parte attiva, nel
senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una reazione di
carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi (Aebersold,
Basler Kommentar, n. 1 ad art. 134 CP).
Il reato di aggressione – che è un delitto
di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., n. 1 ad art. 134 CP) –
si realizza quando almeno due persone (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 134 CP) attaccano
con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 134 CP) che
rimangono passive. L’aggressione si distingue, così dalla rissa nel senso che
si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel, Kurzkommentar, n. 1 e 2
ad art. 134 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold,
Basler Kommentar, ad art. 134 n. 6).
L'aggressione può, anche, svilupparsi
direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli
aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/ Wohlers,
op. cit., n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF
118.
IV 227).
La morte o il ferimento della persona attaccata
(o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità
(Trechsel, op. cit., n.3 e 4 ad art.134 CP) che non è data quando la morte o le
lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op.
cit., n. 1 e 4 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 134 CP).
La giurisprudenza ha precisato (in relazione al
reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è
necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la
lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso
acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato
origine (DTF 104 IV 246).
Come visto, perché ci sia aggressione è
necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia
realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da
un’altra (Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP).
Perché l’art. 134 sia realizzato è sufficiente che
l’autore abbia partecipato – anche solo psicologicamente o verbalmente
(Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 40 ad § 4; Trechsel, op. cit., n. 2 ad art.
134.
CP; Aebersold, op. cit., n. 7 ad art. 134 CP) – all'aggressione. Irrilevante è, invece, la
sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione poiché non è il
risultato ciò di cui risponde l'autore: il risultato è soltanto la
dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale
dell’aggressione (RJN 1998, p. 135).
Il partecipante è punibile anche se ha lasciato
l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione
che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza,
caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., n. 9 ad
art. 133 CP; Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n.
16.
ad art. 133 CP e n. 9 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e
42.
ad § 4; DTF 106 IV 246). Non integra, invece, il reato di aggressione
colui che vi partecipa soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz,
op. cit., n. 9 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n. 15 ad art. 133 CP e n. 9
ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e 42 ad § 4).
Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione.
Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece,
richiesto che l’intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni
provocate (Trechsel, op. cit. n. -3 e 4 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Wohlers,
op. cit., n. 3 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 134 CP; cfr. DTF
118.
IV 227: ove l’intenzione di un partecipante a una rissa o a un’aggressione
sia diretta all’uccisione o a lesioni personali, egli dev’essere condannato non
solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli art. 111 e seg.
o 122 e seg. CP).
b) Perché si possa parlare di attacco unilaterale – e, quindi, di
aggressione – è necessario che la o le persone aggredite non abbiano avuto, al
momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre
che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque, dalla sola volontà
degli aggressori (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP).
La persona aggredita deve rimanere passiva o, al
massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le
mani davanti al viso o respingendo l’aggressore (Aebersold, op. cit., n. 6 ad
art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, BT I, n. 37 ad § 4; cfr. anche Kassationshoh
ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).
Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che
vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando
una persona, coinvolta in un diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non
sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo
utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro,
rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand’anche
unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o alfine di separare i
contendenti (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il
partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento,
non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell’impunità
prevista dall’art. 133 cpv. 2 CP).
3.4
In concreto, se è vero che, come accertato senza arbitrio dal primo
giudice, PC 1 non ha avuto alcun ruolo nello scatenarsi del litigio, è anche
vero che, così come risulta in modo evidente dalla testimonianza di __________ –
ripresa in sentenza – sulle scale “si spingevano tutti e tre vicendevolmente
e si insultavano” , in particolare “c’erano spintoni vicendevoli fra
l’accusato ed PC 1” e “si insultavano e si spingevano tutti, sia
i due fratelli che la parte civile”. Questi spintoni vicendevoli
continuarono, poi, all’esterno, ritenuto come sempre il teste __________ ha
dichiarato che, accanto al taxi, vi furono “ancora spintoni e contatto
fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4 e 5).
Su questo punto, non può essere dimenticata la dichiarazione fatta dal teste __________
al dibattimento secondo cui “è difficile dire chi era la parte attiva;
comunque PC 1 inzigava” (cfr. verb. dib. pag. 6; sentenza consid. 10 pag. 8).
Emerge con evidenza dalle dichiarazioni del teste
__________ che PC 1 non è stato la vittima attaccata che si limita a
difendersi senza assumere un ruolo attivo nella lite: al contrario, egli, non
solo ha risposto agli insulti con altri insulti e agli spintoni con altri
spintoni, ma ha pure provocato gli assalitori “inzigandoli”.
Significativo è, a questo proposito, che il teste
__________ – persona abituata, proprio per professione, a gestire e valutare
episodi di questo tipo e ritenuto dal primo giudice “un professionista che
ha raccontato i fatti in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid.
8.
pag. 6) – non ha saputo indicare chi fosse la parte (più) attiva nella
lite. Infatti, interrogato al proposito, egli si è limitato a precisare, dopo
avere appunto rilevato di non potere “dire chi era la parte attiva”, che
“comunque, PC 1 inzigava”. Questo “comunque PC 1 inzigava” dopo
il “è difficile dire chi era la parte attiva” (verb. dib. pag. 6) non
può non essere inteso se non come l’affermazione che, nella situazione
concreta, non vi era una vittima passiva che tentava di difendersi o si
difendeva da un attacco ma che si era confrontati con un litigio in cui tutti
facevano la loro parte.
In queste circostanze, non si può, quindi,
concludere – pur tenendo conto che non è semplice, in simili condizioni,
tracciare il confine fra la semplice difesa e l’atteggiamento offensivo –
che PC 1 si sia limitato a difendersi, senza assumere un atteggiamento attivo.
Pertanto, in applicazione dei principi sviluppati
dal TF, in particolare, in DTF 131 IV 152 e 106 IV 246, la condanna di RI 1 per
aggressione va annullata e, di conseguenza, va annullata la pena inflittagli
per tale reato.
In considerazione dell’imputazione subordinata
per il reato di lesioni semplici formulata al dibattimento dal procuratore
pubblico – imputazione su cui il primo giudice non si è espresso vista la
conferma dell’imputazione principale (sentenza 11 pag. 8) – gli atti
vanno rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.
4.
Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo
Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000 a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la
sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di
aggressione.
2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale
per il giudizio sull’imputazione di lesioni semplici presentata dal PP al
dibattimento.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
4. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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