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Decisione

17.2008.83

Principio in dubio pro reo. Violazione del principio accusatorio. Falsità in documenti, falsità ideologica di un formulario A; aspetto soggettivo. Appropriazione indebita; presupposti dell'affidamento

22 ottobre 2009Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Analogamente a quanto sopra, in data 11 ottobre 2000 furono girati

USD 150'000.- dal conto della __________ al conto personale di RI 1, e da lì

trasferiti al conto di un cliente di RI 1 (__________) in ragione di USD

46'000 e EUR 50'000, e al conto di una cliente di DC. (__________) in

ragione di USD 45'000. USD 50'000 sono poi stati fatti rientrare dal conto n.

al conto della __________.

L. In data 18 gennaio 2001 è avvenuto sul conto della __________ un

prelievo per cassa di EUR 25'952; la relativa fiche di prelievo riporta

la sigla di DC. e la firma di RI 1.

M. Con atto del 13 settembre 2001 Z. ha presentato al Ministero

pubblico una notizia di fatti di rilevanza penale, ipotizzando in capo a RI 1 i

reati di ripetuta appropriazione indebita (aggravata) e di amministrazione

infedele. Ciò ha dato avvio ad un’inchiesta penale che ha condotto all’atto

d’accusa del 2 dicembre 2004, in base al quale RI 1 è stato accusato di ripetuta

appropriazione indebita per le operazioni a debito del conto n. per l’ammontare

di EUR 774'000, USD 150'000.- e ITL 50'000'000.- e di falsità in documenti,

quale autore mediato, per avere indotto DB. a sottoscrivere il formulario A

bancario contenente un’attestazione della titolarità economica del conto

contraria alla verità.

N. Con sentenza 11 novembre 2008 la presidente della Corte delle assise

correzionali di Lugano ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta

appropriazione indebita e di falsità in documenti, condannandolo alla pena

pecuniaria di fr. 30'000 corrispondenti a 300 aliquote giornaliere di fr. 100

cadauna e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800 e delle spese

processuali. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di

due anni. Il giudice ha inoltre disposto il dissequestro della relazione

bancaria n. in quanto passivo, mentre per le pretese risarcitorie ha rinviato

le parti al foro civile.

O. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano

in data 14 novembre 2008 RI 1 ha presentato una dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del

gravame, inoltrata il 22 dicembre 2008, RI 1 domanda che vengano cassati i

punti 1, 2 e 3 del dispositivo della sentenza e che venga di conseguenza pronunciata

la sua assoluzione. A sostegno di tali richieste, il ricorrente fa valere

l’erronea applicazione del diritto sostanziale federale, la violazione di norme

essenziali di procedura e l’accertamento arbitrario dei fatti ai sensi

dell’art. 288 CPP.

P. Sia il Procuratore pubblico (con scritto del 30 gennaio 2009) che la

parte civile Z. (con osservazioni del 17 febbraio 2009) hanno postulato la

reiezione integrale del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,

bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,

in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza

impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto

preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento

dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore

qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza

deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

2.

Con riferimento alla condanna per falsità in documenti, il ricorrente

sostiene, dapprima, che il primo giudice ha arbitrariamente, in violazione del

principio in dubio pro reo, accertato che egli è un esperto di compliance

in ambito bancario svizzero. Inoltre, il ricorrente lamenta un’applicazione

errata del diritto sostanziale, e meglio dell’art. 12 cpv. 1 CP in relazione

all’art. 251 cifra 1 CP.

2.1

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha accertato che RI 1 ha indotto DB. a compilare e a sottoscrivere il formulario A relativo al conto n. presso la __________

in modo contrario al vero, ovvero con l’indicazione che RI 1 fosse l’avente

diritto economico esclusivo.

Secondo il giudice di prime cure, “RI 1 sapeva di non essere

l’unico avente diritto economico degli averi che sarebbero entrati «in pancia»

alla __________”: gli era, infatti, ben chiaro che quegli averi “appartenevano

anche a Z. e G.” (sentenza, pag. 12).

Dopo avere di transenna censurato la mancata imputazione del reato anche

a Z. e a DC., la presidente della prima Corte ha osservato che “Z. e RI 1

ben conoscevano l’esistenza e la portata del «formulario A»”, da un lato, per

averne compilato e firmato entrambi uno nel febbraio/marzo 2000, al momento dell’apertura

dei conti personali presso la __________ (n. per RI 1 e ________ per Z.),

d’altro lato, perché entrambi sono “persone per professione ben cognite in

materia finanziaria” e, infine, perché “l’obbligo delle banche svizzere

di identificare l’avente diritto di un conto era, nel 2000, fatto notorio”

(sentenza, pag. 12).

2.2

Il ricorrente rimprovera al giudice di prime cure di essere caduto

in arbitrio accertando che egli è persona con esperienza nell’ambito della compliance

bancaria. Secondo il ricorrente, quest’esperienza gli è stata attribuita “per

il solo fatto di avere sottoscritto l’intero set dei documenti di apertura”

del suo conto cifrato personale (n. ) presso la __________, senza che agli atti

risulti alcun accertamento (ricorso, pag. 8). Rimprovera al primo giudice di

avere rifiutato di assumere le prove da lui notificate per chiarire la

questione (ovvero l’audizione di DB. e DC.). Conclude affermando che l’avere

sottoscritto i documenti di apertura relativi al suo conto n. “non fa di lui

ricorrente un esperto di compliance in ambito bancario svizzero” (ricorso,

pag. 8). La sentenza della Corte di assise, dunque – conclude il ricorrente

sulla questione – viola il principio in dubio pro reo, in quanto non ha fatto

prevalere la fattispecie più favorevole al ricorrente.

2.3

Il precet­to in dubio pro reo è un corollario della

presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il

riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove,

il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non

può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,

sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il

precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto

convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso

quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e

oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid.

2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto

questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del

divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

2.4

In concreto, la censura sollevata è meramente appellatoria nella

misura in cui il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata né

spiega (con un minimo di precisione) perché gli accertamenti di fatto siano

arbitrari, ovvero destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto

contrasto con gli atti (precisando, se del caso, con quali risultanze

istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili). In merito a tale

questione, il ricorrente si limita infatti a contrapporre il proprio parere – o

meglio, l’opinione secondo cui egli non possedeva conoscenze speciali in ambito

di compliance bancario, rilevando come nessuna istruttoria in merito sia

stata esperita – senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno portato la Corte

di prime cure a concludere che lui ben conosceva il significato delle

dichiarazioni contenute nel formulario A e la portata di tale formulario. Invece

di confrontarsi con gli elementi ritenuti dalla prima Corte indicativi della

sua consapevolezza, il ricorrente ha imboccato una strada alternativa a quella

seguita dal primo giudice affermando – quando ciò non risulta in nessun modo

dalla sentenza di primo grado – che questi gli avrebbe attribuito inesistenti

competenze in ambito di compliance bancario.

Rilevando che, comunque, è pacifico che non occorre possedere

conoscenze speciali in ambito bancario per comprendere se si sta compilando un

formulario A in modo conforme al vero, proprio nella misura in cui il

ricorrente si diffonde su elementi nemmeno presi in considerazione dal primo

giudice, il gravame si esaurisce in considerazioni di natura meramente appellatoria

ed è, perciò, su questo punto, destinato ad un giudizio di inammissibilità.

Ma, comunque, anche se ciò non fosse, cioè se la censura d’arbitrio

fosse stata correttamente motivata, il ricorso sarebbe ad ogni modo votato

all’insuccesso nella misura in cui l’accertamento dei fatti su cui il primo

giudice ha fondato la propria conclusione secondo cui il ricorrente ben

conosceva la portata e il significato del formulario A resisterebbe anche ad

una valutazione libera.

Infatti, RI 1 e Z. sono stati definiti “persone per professione

ben cognite in materia finanziaria” sulla base di accertamenti di fatto –

in sè, non contestati – secondo cui RI 1 operava quale consulente alla

clientela istituzionale e privata in una società di intermediazione mobiliare

di __________, di cui era anche azionista, e Z. era un noto commercialista e

specialista di diritto fiscale con uffici a __________. E’ stato, dunque,

accertato che si trattava di due professionisti attivi nella vicina Italia, che

operavano insieme sul mercato borsistico e che non erano estranei ad operazioni

implicanti l’uso di veicoli societari off shore (società panamensi o

delle __________). Essi avevano già avuto occasione di aprire conti bancari in

Svizzera (i due conti personali presso la __________, e per Z. anche un conto presso

il __________). Pertanto, l’accertamento del primo giudice secondo cui RI 1 e Z.

erano persone cognite in ambito finanziario non può, di certo, essere censurato

d’arbitrio. La sentenza – che, come visto, contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, non attribuisce a RI 1 e Z. la conoscenza di sofisticati meccanismi

di compliance bancaria – si limita a constatare che le esigenze di

individuazione della titolarità economica di un conto bancario svizzero non

potevano non essere loro note. In primo luogo, poiché tali esigenze all’epoca

erano da considerarsi notorie (e non solo appannaggio di pochi specialisti) e,

in secondo luogo, poiché RI 1 e Z. erano professionisti attivi nel campo

finanziario e avevano già sperimentato in prima persona le formalità necessarie

per l’apertura di un conto in Svizzera.

Sulla questione – chiarita in modo più che sufficiente dagli

accertamenti del primo giudice – non si vede cosa avrebbe potuto portare l’audizione

di DB. e DC. (ricorso, pag. 9): il rifiuto della loro audizione, dunque, non

presta il fianco a censure.

3.

Il ricorrente sostiene che dal profilo soggettivo il reato di

falsità in documenti richiede, oltre alla consapevolezza e alla volontà di

commettere il reato, anche l’intenzione di ingannare (ricorso, pag. 6). Tale

consapevolezza sarebbe in concreto mancata a RI 1, che avrebbe “interpretato

il fatto di essere indicato come avente diritto della società alla stregua di

una garanzia a tutela della propria posizione civilistica” (ricorso, pag.

7). Il ricorrente indica, peraltro, che la situazione fra RI 1, Z. e G. era

perfettamente nota a DC., destinatario primo del formulario e direttore della

banca coinvolta (ricorso, pag. 7). Nessuna intenzione di ingannare potrebbe

dunque essere dedotta dal suo comportamento.

3.1

Si ha falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP quando un

soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un

tale documento. L’infrazione di falsità in documenti è un reato di pericolo e

non d'evento (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 2

ad art. 251 CP, Trechsel et al.,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 1 ad art.

251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht

IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). La falsità in documenti è punibile solo se commessa

intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. Dal profilo soggettivo

l’art. 251 CP esige in ogni caso la volontà di ingannare qualcuno (DTF 101 IV

59.

consid. a; Corboz, op. cit., n.

172.

ad art. 251 CP). Tale reato presuppone inoltre che l'autore agisca per

nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé

o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216 consid. 2 pag. 220). Non è per

contro necessario che l’autore o un terzo utilizzi il falso, o ancora che un

pregiudizio sia realmente causato o un vantaggio realmente ottenuto (DTF 114 IV

127; Corboz, op. cit., n. 174 ad art. 251 CP; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4 ed., § 36 n. 21).

3.2

Quanto l'autore di una reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto

(DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid.

3.

pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se un persona ha

agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola

la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale:

Wiprächtiger in: Geiger/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª ed., pag. 226 n. 6.99 con richiami

alla nota 182; Corboz, Le pourvoi

en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94

con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro

interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva

l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito,

la sua cognizione piena o ridotta di com­mettere un illecito – possono essere

criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per

arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri,

Le pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso).

3.3

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che, nel

mandato fiduciario conferito a DB., RI 1 ha dichiarato di essere l’unico avente diritto economico della __________ nonostante fosse consapevole che la

dichiarazione non corrispondeva alla verità. In base alla sentenza impugnata,

tale indicazione era stata fornita a DB. in quanto Z. aveva posto come

condizione “che il suo nome e quello di G. non dovevano comparire”

(sentenza, pag. 12). RI 1 ha, dunque – secondo gli accertamenti della prima

Corte rimasti incontestati – consapevolmente omesso di indicare Z. o G. quali

aventi diritto economico, per assecondare il loro desiderio di non figurare in

alcun modo.

Da ciò si deve, con coerenza, concludere che RI 1 aveva intenzione

di ingannare in merito alla titolarità economica degli averi.

Il ricorrente non si confronta né con gli accertamenti della prima

Corte né con questa – peraltro dovuta – conclusione per tentare di spiegarne

l’arbitrio, prima, e l’insostenibilità, poi. Egli si limita a sostenere di aver

interpretato l’indicazione quale unico beneficiario economico alla stregua di

una garanzia a tutela della propria posizione civilistica, “per il rientro

dell’investimento _________” (Verbale di interrogatorio RI 1 AI 42, pag. 2;

ricorso, pag. 7). Oltre a non adempiere i requisiti di motivazione necessari

per una censura di arbitrio – anche in relazione a tale censura il ricorrente

si limita infatti a fornire una sua personale interpretazione degli avvenimenti

– tale tesi non convince. Non è infatti per nulla chiaro in che modo la

posizione creditoria di RI 1 sarebbe stata maggiormente tutelata con

l’indicazione che questi era l’unico avente diritto economico, nella misura in

cui un documento contrattuale fra le parti definiva chiaramente la titolarità

economica dei beni (cfr. contratto di cessione di azioni). Gli stralci delle

dichiarazioni di RI 1 citati nel memoriale di ricorso non contengono nulla di

significativo in tal senso. A prescindere dalla poca credibilità di RI 1 – che,

così come il giudice di prime cure ha accertato, ha mentito a più riprese –

esse dimostrano che la tutela della posizione di RI 1 è stata garantita

attribuendo alla __________ gli averi che in precedenza erano depositati sul

conto della __________ (appartenente ai soli Z. e G.) presso la __________(cfr.

doc. AI 65).

Non è, pertanto – e di lunga – arbitraria la conclusione secondo cui

RI 1 ha voluto comparire quale unico beneficiario economico del conto per

celare la partecipazione di Z. e G. e che, quindi, con ciò, abbia agito con

volontà di ingannare.

Neppure giova al ricorrente sostenere che la situazione a monte fra

i tre soci era “perfettamente nota al destinatario primo del formulario in

questione, vale a dire il funzionario bancario responsabile per la relazione”

ovvero DC., direttore della succursale (ricorso, pag. 7). Tale circostanza è

già stata presa in considerazione dal giudice di prime cure, che ha accertato

che DC. era “pure al corrente dei retrostanti reali rapporti economici della

società __________” (sentenza, pag. 12). In realtà la portata della

dichiarazione riguardante la titolarità economica degli averi (prevista

dall’art. 4 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e considerata uno

strumento fondamentale per il buon funzionamento e la buona reputazione della

piazza finanziaria svizzera) supera il contesto dei rapporti in seno alla banca

e di eventuali accordi con il funzionario incaricato. Il fatto che DC. fosse al

corrente della falsità delle indicazioni contenute in tale formulario non può

essere addotto a giustificazione del comportamento di RI 1, ma semmai, come

ventilato dal giudice di Corte di assise, avrebbe potuto condurre ad un’imputazione

di falso nei confronti del funzionario stesso.

Il ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, è dunque in

ogni caso sprovvisto di fondamento.

4.

Per quel che concerne il reato di appropriazione indebita, il

ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del principio accusatorio e

dell’immutabilità dell’atto d’accusa.

4.1

Il ricorrente rileva come l’atto d’accusa faccia unicamente

riferimento all’appropriazione di “fondi depositati sul conto n°876770 in

danno di __________” (ricorso, pag. 9). La sentenza, nella misura in

cui poggia sui rapporti fra i tre azionisti, “che non risultano essere stati

minimamente presi in considerazione nell’economia dell’atto d’accusa”

(ricorso pag. 11), avrebbe pertanto indebitamente esteso la fattispecie.

4.2

L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive

l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della

difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni

(DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455

consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/ Schweri/ Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 162 n. 6 ss. e pag. 165 n. 16).

Il principio accusatorio, come il principio dell’immutabilità

– che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è

disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel Cantone

Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e segnatamente dall'art. 200 CPP per quanto

riguarda il contenuto dell'atto di accusa, ma le garanzie minime sgorgano dal

diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19

consid. 2a pag. 21, 116 Ia 455 consid. c pag. 458). Se è vero che l’identità

tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta

all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica

(sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22

dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199;

sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando

il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto

di accusa senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto

di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia

19.

consid. 2c e d pag. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag. 458;

sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit.,

pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).

4.3

Nel caso concreto, in relazione

al reato di appropriazione indebita l’atto d’accusa prevede quanto segue:

“1.1. per avere, (…)

disposto il bonifico di Euro 774'000.-, (…) a debito della relazione n° ,

intestata a __________, presso l’allora __________ (…)

1.2

per avere, (…)

disposto il bonifico di USD 150'000.-, (…) a debito della relazione n° ,

intestata a __________, presso l’allora __________ (…)

1.3

per avere, (…)

prelevato per cassa ITL 50'000.-, (…) a debito della relazione n° , intestata a

__________, presso l’allora __________ (…)”

L’affermazione del ricorrente, in base alla quale l’atto d’accusa

farebbe specifico riferimento all’appropriazione di “fondi depositati sul

conto n° in danno di __________”, non trova pertanto riscontro già

di primo acchito. L’atto di accusa si limita ad indicare su quale relazione

bancaria sono avvenuti i bonifici in questione e chi ne fosse il titolare,

ovvero la società __________. Ad ogni modo, non si vede come da tale

indicazione RI 1 non potesse comprendere che incriminati e, quindi, oggetto del

processo erano i rapporti con Z. e G. che hanno dato origine alla società e al

conto in questione. Senza contare che il procedimento penale ha preso avvio da

una notizia di reato presentata da Z.. Mal si comprende dunque come si possa

rimproverare al giudice di Corte d’assise di aver violato il principio

accusatorio e quello dell’immutabilità dell’atto d’accusa per aver esaminato i

rapporti fra gli azionisti della società intestataria del conto.

La censura si rivela, così, defatigatoria.

5.

Sempre in relazione alla sua condanna per appropriazione indebita,

il ricorrente contesta, inoltre, che nel caso concreto siano realizzati i

presupposti dell’affidamento del bene e del danno patrimoniale. Infine, a mente

del ricorrente la sentenza impugnata violerebbe il principio in dubio pro

reo.

5.1

Per quel che concerne il presupposto dell’affidamento del bene, il

giudice di prime cure ha stabilito che “i valori in pancia alla panamense __________

erano a lui (RI 1) affidati in forza degli accordi stipulati il 19.6.2000 con Z.

(che RI 1 sapeva agire per sé e per G.)” (sentenza, pag. 20). DB., benché

formalmente unico titolare del diritto di firma sul conto della __________, “ha

sin dall’inizio agito solo come prestanome, come un uomo di paglia di RI 1” (sentenza, pag. 20); egli era “un mero strumento messo da RI 1 in quella funzione per firmare quello che RI 1 (direttamente o tramite DC.) gli ordinava di firmare” (sentenza, pag.

20).

5.2

Il ricorrente contesta l’esistenza del presupposto dell’affidamento

del bene: a suo dire, i tre azionisti avrebbero materialmente affidato a DB. –

e non a RI 1 – il patrimonio della __________, ovvero il conto bancario presso

la __________. L’accordo tra RI 1 e Z. – continua il ricorrente – aveva per

oggetto tutt’al più “i rapporti di titolarità delle azioni e di rendicontazione

tra i soci, ma, proprio per la natura stessa della struttura prescelta, non

quello di delegare alcuna prerogativa supplementare a favore di RI 1” (ricorso, pag. 10).

Inoltre, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere

fatto luce sul ruolo di DC. che, nonostante fosse al corrente dei rapporti tra

i tre soci RI 1, Z. e G., veniva indicato “come il tramite di RI 1 nei

confronti dell’uomo di paglia DB.” (ricorso, pag. 10).

5.3

Giusta l’art. 138 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata

affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo

valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria.

Trattandosi di valori patrimoniali giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP,

contrariamente al cpv. 1, non occorre che essi siano di proprietà altrui;

secondo la giurisprudenza è infatti sufficiente che essi appartengano

“economicamente” a terzi (DTF 120 IV 121 consid. e; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2002, n. 19 ad art. 138 CP; Jenny/

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Berna 2003 I, pag. 263 n. 56); ciò è il caso ad esempio se i valori sono

trasferiti a titolo fiduciario (Rehberg/

Schmid/ Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2003; pag. 94 s).

I valori risultano affidati dal momento in cui l’autore li riceve –

e eventualmente ne acquista la proprietà – con l’obbligo di utilizzarli in una

maniera particolare (conservarli, amministrarli o consegnarli a terzi)

nell’interesse altrui, in base ad istruzioni che possono essere espresse o

tacite (DTF 120 IV 278; 118 IV 32; 106 IV 259;

86.

IV 167; Niggli/Wiprächtiger,

Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 138 CP n. 36; Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth, op. cit., p. 259, n. 49). L’impiego dei valori è illecito quando colui al quale sono stati

affidati ne fa un uso contrario alle istruzioni ricevute, scostandosi dalla

destinazione prefissata (DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 e rinvii). Elemento

caratteristico di questa variante di reato è il comportamento con cui l'agente

dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha

affidato i valori patrimoniali (DTF 121 IV 23 consid. 1c). Contrariamente

all’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, la norma non protegge infatti il diritto di

proprietà del terzo che ha riposto la sua fiducia nell’autore, ma il diritto di

colui che ha affidato il valore patrimoniale a che questo sia utilizzato allo scopo

assegnato e conformemente alle istruzioni date (DTF 129 IV 257 c. 2.2.1; DTF

124.

IV 9; Favre/ Pellet/ Stoudmann,

Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 138 CP n. 1.15).

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario

per il quale è rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi

dell'art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; DTF

118.

IV 33 consid. 2a; DTF 117 IV 434 ss consid. cc; DTF 111 IV 21 consid. 2; DTF 109 IV 31 consid. 2c.). A tal fine è irrilevante che il titolare

ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella condizione

di poterne disporre da solo (DTF 119 IV 127; DTF 109 IV 32).

5.4

Nel brevetto notarile redatto dall’avvocato __________il 19 giugno

2000.

(allegato 4 alla denuncia) i due soci (Z. agendo anche per G.) hanno

disciplinato:

-

la titolarità economica della __________ (punto

1);

-

la sorte della società in caso di decesso di Z.

e/o RI 1 (punto 2);

-

il conferimento della gestione operativa della

società a RI 1, con relativi obblighi di rendiconto e divieti di aprire

ulteriori conti, di contrarre o assumere debiti senza il preventivo consenso di

Z., di effettuare prelievi dal conto o di disporne a titolo personale senza il

preventivo consenso di Z. (punto 3);

-

le conseguenze in caso di blocco/sequestro degli

averi (punto 4).

Il punto 3 dell’accordo prevede espressamente che “la società e

conseguentemente le sue attività, in particolare le relazioni bancarie, vengono

gestite dal punto di vista operativo dal solo signor RI 1”. Z. e RI 1 hanno dunque disposto

che la gestione operativa della società sarebbe stata affidata interamente a RI

1, ponendo nel contempo alcuni limiti ai suoi poteri. L’interpretazione

dell’accordo fornita dal ricorrente è pertanto del tutto riduttiva: esso non si

limita a regolare i rapporti di titolarità delle azioni o di rendicontazione

tra i soci ma, al contrario, disciplina dal profilo interno la gestione degli

averi societari, affidata al solo RI 1. Quest’ultimo è stato dunque investito del

compito di occuparsene, nell’interesse della società.

Dal momento in cui RI 1 ha ricevuto mandato di utilizzare gli averi

nell’interesse della società, in base alle istruzioni contenute nell’accordo

del 19 giugno 2000, tali valori devono dunque essere considerati a lui affidati.

L’argomento in base al quale tali valori sarebbero stati in realtà

affidati a DB., unico titolare del diritto di firma sul conto, è eccessivamente

formalista. Il giudice di prime cure ha appurato, in modo non arbitrario e non

contestato, che DB. ha agito in qualità di prestanome/uomo di paglia, senza che

i soci in affari – RI 1 e Z. (con G.) – intendessero affidargli alcun potere di

gestione degli averi. Pur senza aver diritto di firma sul conto, era infatti RI

1.

ad avere, attraverso DB., un totale controllo sulla società. Al proposito, va

sottolineato che i poteri materialmente conferiti a DB. derivavano dal mandato

fiduciario alla __________, sottoscritto dal solo RI 1 (cfr. allegato 1 alla

denuncia).

Non è contestato che DB., DC. suo, fosse all’oscuro delle

interessenze di terze persone nella società (cfr. suo interrogatorio del 22

settembre 2003 “con mente a questa operazione [bonifico di EUR 774'000],

mi ricordo di come si trattasse, per quanto attiene al beneficiario, di un

conto interno alla banca nel senso che era una girata bancaria interna; mi

ricordo di aver chiesto a DC. chi fosse il beneficiario, ottenendone la

risposta che si trattava di un conto intestato allo stesso RI 1, circostanza

che mi ha tranquillizzato e mi ha ulteriormente riconfermato che il cliente era

il beneficiario economico (mi sembrava un caso classico di un cliente che

ritirava il denaro dalla sua società per metterlo sul suo conto)”) – come

del resto desiderato dai soci Z. e G., che non volevano comparire – e si limitava

ad agire quale strumento di RI 1, ratificando acriticamente (talvolta anche a

posteriori) le operazioni da lui decise.

Le argomentazioni del ricorrente non possono pertanto essere

condivise, i valori patrimoniali in questione risultando – così come stabilito

dalla sentenza di primo grado – essere stati affidati a RI 1 ai sensi della

norma sull’appropriazione indebita.

Risulta dunque superfluo analizzare se i valori possano essere

considerati affidati a RI 1 anche sulla scorta del “mandato di gestione

conferito a terzi” del 6 giugno 2000 (cfr. allegato 2 alla denuncia) che RI 1

si era fatto rilasciare da DB. sul conto della __________.

Infine, non merita accoglimento in quanto di carattere meramente appellatorio

la censura del ricorrente in base alla quale il ruolo svolto da DC. non sarebbe

stato approfondito sufficientemente dal profilo dell’affidamento.

5.5

Per quel che riguarda il presupposto dell’indebito profitto, il

giudice di prime cure ha stabilito che RI 1 ha disposto indebitamente di EUR 774'000, USD 150'000 (di cui USD 50'000 risarciti) e di LIT 50 milioni in danno

della società __________, cui i beni appartenevano giuridicamente in quanto “solo

la liquidazione della società (che RI 1 non ha mai chiesto) avrebbe riportato

gli stessi nella proprietà di ciascuno secondo le quote di 1/3 - 2/3 da loro

fissate” (sentenza, pag. 20-21).

5.6

Il ricorrente sostiene che nella fattispecie farebbe difetto il

presupposto del danno patrimoniale in quanto il ricorrente avrebbe “sempre

operato all’interno della quota di sua spettanza” (ricorso, pag. 11). Nel

conteggio effettuato dal giudice di prime cure verrebbero, infatti, trascurate

le azioni della __________ – società la cui situazione, fino al tracollo,

sarebbe stata “perlomeno fluida” (ricorso, pag. 12) – il cui ordine di

trasferimento in favore della __________ era già stato dato all’epoca del

bonifico di EUR 774'000. La tesi del ricorrente troverebbe conforto nel

rapporto 7 ottobre 2008 dell’EFIN (doc. 8 TPC).

Secondo il ricorrente il primo giudice avrebbe anche violato

nuovamente il principio in dubio pro reo, omettendo di considerare la

posizione di DC. e le denunce spiccate nei suoi confronti (anche da parte della

__________, che sarebbe stata anche chiamata a risarcire alcuni clienti per

l’operato di quest’ultimo) e rifiutando l’audizione dei testi che avrebbero

potuto chiarire le circostanze.

5.7

Nella fattispecie risulta accertato che gli averi depositati sul

conto n. presso la __________ appartenevano alla società panamense __________ e

rappresentavano i suoi unici attivi. Pur trattandosi di un veicolo societario off-shore,

la __________ costituiva incontestabilmente un’entità giuridica distinta

rispetto ai suoi azionisti. Poco importa, dunque, determinare se la somma dei

tre atti di disposizione sia maggiore di 1/3 del valore degli averi in conto

(come ha considerato il giudice, non computando il valore delle azioni __________

pervenute sul conto solo successivamente) o se essa sia inferiore a tale quota

(come invece considerato dall’EFIN nel suo rapporto). Le quote di 1/3 e di 2/3

rappresentano la partecipazione all’azionariato della società, ma non per

questo si traducono nella possibilità di disporre autonomamente e al di fuori

dello scopo sociale (essendo evidente che gli averi della società non erano

destinati ad operazioni di risarcimento e di rimborso di debiti personali di RI

1.

o di DC.) del controvalore della propria quota. A tal riguardo, che la

situazione della __________ all’epoca fosse “fluida” è pure irrilevante.

Nel caso concreto, la pattuizione del 19 giugno 2000 prevede del

resto che RI 1 non era autorizzato né ad effettuare alcun prelievo dai conti né

a disporne a titolo personale se non con l’esplicito consenso di Z.. Nessun

riferimento viene fatto alla facoltà di disporre liberamente dei fondi sino a

concorrenza del controvalore della propria partecipazione azionaria. Come

correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo la liquidazione della

società e dei suoi averi avrebbe riportato gli azionisti in possesso della loro

quota.

La tesi secondo cui non vi sarebbe indebito impiego di averi di una

società qualora tali averi corrispondano al valore delle partecipazioni

detenute non può, pertanto, essere condivisa e il ricorso anche su questo punto

deve essere respinto.

Per quel che concerne, infine, la posizione di DC. si rileva che il

ricorrente non precisa per quale motivo il giudice di prime cure avrebbe

violato il principio in dubio pro reo omettendo di far luce sulle

denunce presentate nei suoi confronti e sui risarcimenti che la __________

avrebbe dovuto erogare a causa del suo operato. Il ricorrente non spiega

nemmeno in che misura tali circostanze potrebbero avere un influsso sulla sua

posizione.

A tale riguardo, il ricorso si rivela carente di motivazione e,

dunque, inammissibile.

6.

Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15

cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile Z., che ha presentato osservazioni

al ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 800.- a titolo di

ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà

fr. 800.- a Z. (parte civile) che ha presentato osservazioni per il tramite di

un avvocato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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