17.2008.84
Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Differenza tra tentativo di complicità in truffa (non punibile) e complicità in tentata truffa
15 luglio 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2008.84
Data decisione, Autorità:
15.07.2009, CCRP
Ricorso:
TF,6B_786/2009,01.02.2010
Titolo:
Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Differenza tra tentativo di complicità in truffa (non punibile) e complicità in tentata truffa
COMPLICITÀ O CORREITÀ
TRUFFA
art. 25 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2008.84
Lugano
15 luglio 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione del 22 dicembre 2008 presentato da
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 5 maggio 2008 il
Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in truffa,
falsità in documenti, vie di fatto e grave infrazione alle norme della
circolazione.
Riferendosi
all’imputazione di complicità in truffa, il Procuratore pubblico ha fatto
carico a RI 1 di avere, nell’aprile del 1997, a Lugano, al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, aiutato A. a tentare di ingannare con astuzia
persone e a indurle in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio,
e meglio per avere, in qualità di collaboratore con procura individuale della __________
, ditta membro dell’associazione romanda degli intermediari finanziari e della
Camera fiduciaria della Svizzera italiana, allestito, o fatto allestire, una
falsa fattura di fr. 266'250.- antedatata al 25 febbraio 1997 a carico di B., ditta riconducibile allo stesso A., consegnandola altresì allo stesso A.,
sapendo che questi (A.) ne avrebbe fatto uso nei confronti della ditta C. allo
scopo di chiederne alla stessa il rimborso o comunque di compensare le pretese
che questa vantava nei confronti di B. in relazione al mancato adempimento da
parte di quest’ultima di un contratto di finanziamento; rispettivamente per
avere allestito una lettera datata 25 aprile 1997 su carta intestata a __________
, confermando contrariamente al vero l’emissione della fattura 25 febbraio 1997 a carico di B., inviandola altresì alla ditta C., sapendo che A. pretendeva che quest’ultima
assumesse ovvero rimborsasse il costo (in realtà inesistente) della fattura,
ritenuto che la truffa non si è consumata poiché C. - benché sollecitata in tal
senso anche da uno scritto 30 luglio 2007 dell’avv. __________ , agente per
conto di A./B. ed attestante contrariamente al vero l’avvenuto pagamento della
fattura da parte di B. - non ha versato alcuna importo a quest’ultima.
Quanto
all’imputazione di falsità in documenti, il Procuratore pubblico ha fatto
carico a RI 1 di avere, nelle circostanze di cui sopra e agendo in correità con
A. e al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona e di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in particolare al fine di
perfezionare l’inganno astuto messo in atto da A. nei confronti della ditta C.,
formato documenti falsi nonché attestato in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanze giuridica, facendone altresì uso a scopi di
inganno, e meglio per avere allestito, o fatto allestire, la falsa fattura antedatata
25 febbraio 1997 di fr. 266'250.- nonché allestito la lettera datata 25 aprile
1997 con cui __________ confermava contrariamente al vero l’emissione della
citata fattura, consegnando la prima a A. e inviando la seconda a C.
Riferendosi
all’imputazione di vie di fatto, il Procuratore pubblico ha rimproverato a RI 1
di avere, il 4 marzo 2007, colpito la moglie con degli schiaffi, spintonandola
inoltre in modo da farle perdere l’equilibrio e farla cadere per terra,
facendole in tal modo altresì picchiare le testa contro un mobile, mentre che
per quanto riguarda l’imputazione di grave infrazione alle norme delle
circolazione lo stesso Procuratore pubblico ha incolpato RI 1 di avere, il 3
ottobre 2007, sulla tratta autostradale __________ , circolato a bordo di
un’automobile intestata al __________, alla velocità di 170 Km/h, già dedotto il limite di tolleranza, mentre la velocità consentita era di 120 Km/h.
In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI
1 alla pena pecuniaria di fr. 10'800.-, corrispondente a 9 aliquote da fr.
120.00 (art. 34 e seg. CP), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni. Ne ha altresì proposto la condanna al pagamento di una multa di fr.
1500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 15 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Al decreto
di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Con scritto del 20 ottobre 2008 M. ha dichiarato di ritirare la querela sporta nei confronti del marito
a titolo di vie di fatto, con conseguente decadimento dell’imputazione
prospettata dal Procuratore pubblico a questo titolo.
C. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 12 novembre 2008 il
giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in
truffa, falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione,
condannandolo alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 120.-, per
un totale di fr. 6'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1’000.-, con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
D. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 13 novembre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi scritti del gravame, presentati il 22 dicembre 2008, egli chiede
l’annullamento della sentenza impugnata.
E. Con osservazioni del 6 febbraio 2009 il Procuratore pubblico ha
chiesto la reiezione del ricorso.
In diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo,
in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 I 3.1 pag. 153, 132 I 13
consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid 3.1 pag.
178 con richiami) o basato unilateralmente su taluni prove a esclusione di tutte
le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata,
né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. In sintesi, i fatti alla base del decreto di accusa, stando alla
sentenza impugnata, sono i seguenti.
Attivo da diversi anni nel campo fiduciario con
posizione dirigenziale nella società __________, azienda con sede a __________ che
si occupa di gestione patrimoniale e, in particolare, di operazioni di
mediazione finanziaria, di partecipazione a società finanziarie oltre che del
finanziamento a favore di persone fisiche e giuridiche in Svizzera e
all’estero, RI 1 ha avuto modo nel corso del 1997 di trattare con A., divenuto
cliente – ancorché non importante e nemmeno facoltoso - dello stesso __________.
A. aveva individuato un interessante affare a __________, concernente
l’edificazione di una clinica dentaria per bambini, operazione denominata “__________”.
Del progetto e dell’edificazione di questa clinica, stando al “general
contractors’s contract” datato 10 novembre 1996, si sarebbe anche occupata una
società di __________, ossia la C. (v. il contratto prodotto al dibattimento).
Il finanziamento dell’opera avrebbe invece dovuto farsi tramite la B., società
controllata dallo stesso A.. Allo scopo di procurarsi i mezzi finanziari
necessari, quest’ultima ditta si è a sua volta rivolta al __________ e, in
particolare, a RI 1. Era la fine del 1996 [(v. fascicolo degli atti prodotti al
dibattimento, segnatamente lo scritto C., filiale di __________ , del 22
novembre 1996 a __________ , C.-__________ , a RI 1, __________ , e a A.; B.;
v. “Cession Act” del 28 novembre 2006, act. ICC/1 (sentenza, pag. 4).]
Sempre stando alla sentenza impugnata (pag. 4), è
in questo periodo che vanno situati i contatti e le trattative tra B. (oltre
che la sua filiale di __________ ) e il __________ .
Questi contatti, tuttavia, non sono mai andati a buon fine ed
hanno scatenato, a un certo punto, un fitto scambio di corrispondenza tra le
parti, segnatamente a far tempo dall’invio 30 marzo 1997 da parte di B. a C. di
una fattura (“Invoice”) di $ 150’000.-, emessa per ottenere la corresponsione
di asseriti servizi resi “for financial consulting”, riferiti, anche, al citato
progetto di edificazione della clinica dentaria di __________
(act. ICC/4). A detta richiesta la C. ha reagito
opponendosi fermamente con scritto 31 marzo 1997, tanto da rimproverare alla B.,
non solo di non avere intrapreso praticamente nulla di concreto per il progetto
“__________ ”, ma anche di
averle cagionato un ingente danno a causa delle lungaggini provocate (sentenza,
pag. 6). Per quanto attiene, inoltre, al coinvolgimento del __________
nell’operazione di finanziamento, a detta della C. lo stesso sarebbe durato
solo pochi giorni e non avrebbe neppure quello portato alcun risultato
concreto, tant’e che si era dovuto pensare ad altre vie e all’intervento di un
istituto finanziario nel senso stretto del termine (act. ICC/5). Dal canto suo A.
ha ribattuto con fax del 7 aprile 1997, asserendo che, contrariamente a quanto
preteso, la sua società un pregiudizio l’aveva patito eccome, in quanto,
diversamente da quanto indicato da C., la B. avrebbe effettuato diverse prestazioni
e avrebbe beneficiato pure di una cessione di $ 870'000.- maturata nei
confronti della D., anche essa coinvolta nel progetto edilizio di __________(act. ICC/6). Alle ulteriori
puntualizzazioni e contestazioni della C. (act. ICC/8), la B. ha obiettato con
fax 17 aprile 1997 (act. ICC/9), ponendo l’accento, tramite un altro scritto di
stessa data (act. ICC/11), sulla sua posizione di onesta parte contrattuale e
creditrice, che si è adoperata per il buon esito dell’operazione russa,
avvalendosi anche della collaborazione di __________, che le avrebbe fatturato i propri servizi. Al fax in rassegna era
stata allegata una fattura del 25 febbraio 2007 di fr. 266'250.-; la quale,
ancorché redatta senza intestazione, faceva riferimento al conto bancario __________della società in cui RI 1 era
attivo, era indirizzata alla B. e doveva essere accollata alla C. (act.
ICC/111). A questo fax C. ha risposto il giorno seguente, contestando qualsiasi
pretesa fatta valere nei suoi confronti (act. ICC/12). Ed era proprio a
quell’epoca che A. si era recato nell’ufficio di RI 1, ufficio nel quale -
secondo il primo giudice – lo stesso A. doveva già essere stato prima, visto
che la fattura del 25 febbraio 1997, non redatta su carta intestata, come
indicato da RI 1 al dibattimento, A. l’aveva probabilmente presa con sé durante
una discussione avuta presso il __________. Società ques’ultima che, in ogni modo, il 25 aprile 1997 ha poi direttamente confermato di avere emesso la citata fattura alla B., attestando, a firma di
RI 1, che effettivamente l’importo di fr. 266'250.- era dovuto (act. ICC/14;
sentenza, pag. 5).
Premesso
che A. è stato in seguito indagato penalmente per altri motivi e che la
documentazione __________è
stata vagliata dagli inquirenti, il giudice della Pretura penale ha ricordato
che, nell’ambito di quel procedimento, RI 1 è stato citato come testimone.
Nell’interrogatorio di polizia del 23 gennaio 2003, chiamato a chiarire lo
scritto 25 aprile 1997 (act. ICC/14), RI 1 ha per finire ammesso che, contrariamente a quanto riportato nel punto B del citato scritto, nessuna fattura
ufficiale è mai stata emessa, come pure che non vi era alcun credito
suscettibile di giustificare l’emissione di una fattura intestata a A. o alla B..
RI 1 ha altresì riconosciuto di avere, prima
della redazione di questo testo, interpellato A., informandolo che C. aveva
scritto al __________chiedendo spiegazioni. Per finire RI 1 ha riferito che il testo in questione fu verosimilmente preventivamente concordato “tra noi”, che
fu scritto e ufficialmente inviato a C. su carta intestata della __________. Da
qui il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di RI 1
per il reato di complicità in truffa e falsità in documenti (sentenza, pag.
5-6).
3. Nel convalidare le citate imputazioni, il giudice della Pretura
penale ha dapprima ricordato che al dibattimento l’imputato – pur non essendosi
opposto in precedenza all’utilizzo delle risultanze processuali - ha
improvvisamente ritrattato quanto allora riferito sotto giuramento, ossia ha
fornito una versione diametralmente opposta, asserendo che l’importo della
fattura emessa il 25 febbraio 1997 sarebbe in realtà dovuto, avendo il __________
effettuato delle concrete e reali prestazioni a favore della C. e meglio quelle
di cui ai documenti prodotti al dibattimento. L’accusato, ha soggiunto il
giudice, ha spiegato che la fattura in rassegna è stata emessa dopo che
l’istituto da lui diretto aveva effettuato le verifiche del caso sulla società
di __________ in relazione al progetto di __________ , L’importo in parola,
secondo la nuova versione del prevenuto, è stato calcolato sul valore,
milionario, globale dell’affare, motivo questo che spiegherebbe l’entità della
cifra in discussione. A seguito delle contestazioni della C. e del mancato
pagamento della fattura da parte di B. o della C., la società da lui diretta
avrebbe però rinunciato all’incasso emettendo il 10 settembre 1997 una “nota di
credito”, documento di nuovo prodotto al dibattimento dopo che il giudice ha
chiesto allo stesso accusato come fosse stato contabilizzato (IVA e imposte)
l’asserito mancato guadagno di cui alla fattura del 25 febbraio 1997.
Sennonché,
il primo giudice non ha creduto a questo racconto, ritenendo per contro più
plausibile, oltre che coerente con le vicissitudini che vi sono state tra A. e C.,
la versione fornita dall’accusato in occasione del suo interrogatorio di
polizia del 23 gennaio 2003. E ciò non solo perché proferita sotto giuramento,
ma anche perché quest’ultima è stata resa in sintonia con l’atteggiamento
assunto da A. nei confronti della C., finalizzato a “compensare” crediti
vantati da questa società verso B. senza effettivamente disporre di un valido
titolo. A quel tempo, ha puntualizzato il pretore, il pervenuto era consapevole
che la proposta di A. non era del tutto corretta, tant’è che la “sua reazione
iniziale” fu di non accettare di emettere quella fattura. A fronte delle
“convincenti” argomentazioni di A., ha ricordato il primo giudice, la fattura
in questione, falsa, è tuttavia stata redatta, emessa e giustificata (sentenza,
pag. 6 con riferimento al citato verbale di interrogatorio, pag. 10). Del
resto, ha proseguito il giudice della Pretura penale, a conferma della validità
delle affermazioni fatte dal prevenuto nel 2003, vi è il fatto che, a quel
tempo, alla polizia non era stata data nessuna informazione in merito alla nota
di credito del 10 settembre 1997. Non solo. All’epoca l’accusato, spiegando
l’accaduto, non si è limitato a proferire una singola frase, ma ha descritto in
modo preciso e circostanziato agli inquirenti quanto realmente avvenuto,
facendo accenno al progetto russo, agli interlocutori coinvolti, a diverse
riunioni, alle rivendicazioni all’epoca avanzate dalla C., e quindi note al prevenuto,
che, secondo lo stesso giudice, era pure a conoscenza dell’intenzione del suo
cliente (A.) di porre “fine all’andare e venire di corrispondenza relativa alle
rispettive pretese tra C. e B. di risarcimento danni”. Pretese che, tra
l’altro, erano state fatte valere da una società (la C.) che non aveva nascosto
le sue perplessità in merito al coinvolgimento del __________ che, sebbene così
denominato, “non è una banca” e, comunque, non ha poi fornito un grande apporto
per la buona riuscita del progetto riferito alla clinica russa (act IC/5).
Circostanza questa, sempre secondo il giudice, confermata del resto dallo
stesso prevenuto nel suo verbale di polizia, laddove ha riferito che il __________
si era limitato ad effettuare qualche contatto telefonico e a partecipare a un
paio di incontri a __________. Per cui, ha concluso il pretore, è la prima
versione che deve prevalere in quanto lineare e circostanziata e raccolta in
presenza della polizia e di un responsabile dell’équipe finanziaria del
Ministero pubblico (__________), con modalità che non possono di certo essere
definite pressanti nei confronti dello stesso accusato, esperto mediatore
finanziario e perciò non un qualsiasi sprovveduto (sentenza, pag. 7). Per
tacere del fatto che alla medesima conclusione, ha osservato il giudice, si
giunge analizzando la congruità dell’importo oggetto della fattura, che si
riferisce, come visto, a qualche contatto e alla partecipazione a qualche
incontro. La cifra esposta, secondo lo stesso giudice, ancorché forfettaria,
appare di primo acchito ingiustificata anche analizzando la documentazione
prodotta al dibattimento, il plico consegnato consistendo in effetti in un
insieme di documenti contabili, che la C. ha inviato via fax in una sola volta
il 21 novembre 2006 oltre che in alcuni contratti e disegni inerenti la
clinica, senza che vi sia annesso nemmeno un documento redatto dal __________ e
senza quindi che si possa giustificare una fatturazione pari a circa un quarto
di milione di franchi (sentenza, pag. 7). Dalla stessa documentazione, ha
puntualizzato il pretore, si può unicamente evincere che la predetta società ha
effettuato qualche riunione, ha intrattenuto qualche contatto con A., con la C.
e con potenziali finanziatori e ha preso atto della situazione economica della
società di Bucarest, comunque già nota a A., tramite informazioni da lei stessa
fornite, oltre che di una minima parte dei progetti della clinica. Circostanza
questa, sempre secondo il giudice, che anche agli occhi di un profano non
giustifica di certo un onorario del genere, ritenuto poi che l’operazione non è
nemmeno stata conclusa (sentenza,pag. 7). Pure poco credibile, ha infine
rilevato il pretore, è la versione del prevenuto, secondo cui __________
avrebbe investito energie di tale misura per un cliente come A., assolutamente
non facoltoso. In ogni modo, ha obiettato lo stesso primo giudice, anche se si
volesse ammettere che le prestazioni siano state effettivamente fornite e la
fattura erogata, è poco plausibile che, dopo che A. aveva tentato invano di
incassarla, il prevenuto l’abbia semplicemente accantonata tramite l’emissione
di una nota di credito. Tenuto conto dell’elevato importo in gioco, ha
osservato il pretore, simile procedura non rappresenta di certo la prassi per
una società che opera nel ramo finanziario, specie dopo che quest’ultima aveva
peraltro distrutto una cambiale di fr. 250’000.-, ai tempi delle contestazioni,
che A. aveva firmato e consegnato alla società diretta dall’imputato quale
garanzia (sentenza, pag. 8).
4. Il ricorrente ritiene insostenibile la conclusione del giudice della
Pretura penale, rilevando che essa ignora completamente la situazione di fatto
che emerge dalla documentazione e dalle affermazioni dei vari soggetti
coinvolti e, in particolare, dalla dichiarazione di __________ consegnata in
occasione del dibattimento. Quali sarebbero i fatti trascurati nella sentenza
impugnata, rispettivamente quali sarebbero le affermazioni rese da terze
persone, segnatamente da __________ e per quali ragioni tali richiami
gioverebbero al buon esito del ricorso, il ricorrente però non indica. Non può
che conseguirne l’inammissibilità del rimedio al riguardo. Soggiunge il
ricorrente che in questo ambito gli è stato più volte rimproverato dal giudice
della Pretura penale di avere presentato la propria tesi soltanto al
dibattimento. In verità, egli obietta, quella era la sede preposta per
spiegare quanto accaduto, per cui non si può condividere la tesi del pretore.
Dopo il verbale del 14 luglio 2003, A., egli non è più stato sentito, né dalla
polizia, né dal magistrato inquirente, così che ha utilizzato la prima
occasione (il dibattimento) per esporre quanto accaduto. Con argomentazioni del
genere, il ricorrente trascura tuttavia che il primo giudice non si è limitato
ad esternare le proprie riserve per il fatto che egli abbia improvvisamente
ritrattato le compromettenti affermazioni rilasciate in occasione
dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003, ma che questi – come rilevato nel
considerando che precede - ha pure spiegato in modo diffuso e circostanziato le
ragioni che lo hanno spinto a preferire la versione predibattimentale rispetto
a quella esposta al dibattimento. Orbene, il ricorrente sorvola di nuovo la
sentenza impugnata al riguardo, ciò che comporta ancora una volta
l’inammissibilità del ricorso.
5. Secondo il ricorrente, la sentenza pretorile va annullata per il
fatto che è stata rifiutata dal giudice della Pretura penale l’audizione di A.,
nonostante la stessa apparisse del tutto rilevante. Con lettera del 7 luglio
2008, ricorda l’accusato, egli ha chiesto al Procuratore pubblico l’audizione
del presunto autore principale del reato, che tuttavia è stata da questi
respinta con la motivazione che lo stesso ricorrente avrebbe ammesso davanti
alla polizia sia di avere allestito una fattura falsa, sia l’altrettanto falsa
conferma che __________ aveva emesso tale fattura nei confronti di B. e ciò
dietro richiesta dello stesso A.. Per gli stesso motivi, rileva l’accusato,
anche il giudice della Pretura penale ha rifiutato l’audizione di quel teste.
Sennonché, obietta il ricorrente, la confessione dell’indiziato o accusato non
dispensa il giudice dall’obbligo di verificare, per quanto possibile, le
circostanze di fatto del reato. Scorrendo la sentenza impugnata, prosegue il
ricorrente, appare evidente come il rifiuto dell’audizione di A. lo ha, di
fatto, condannato già in partenza. Il giudice della Pretura penale, sempre
secondo il ricorrente, si è basato, come visto, sulla sua deposizione del 2003.
Egli ha però portato un grande numero di elementi che, anche muovendosi
nell’ipotesi più sfavorevole al ricorrente, provano che alla base della fattura
vi è stata una certa attività, congrua o meno. Solo l’audizione di A. avrebbe
potuto permettere al giudice di farsi un corretto e completo quadro della situazione.
L’argomento
sfiora il pretesto. Giacché nel motivare la richiesta di audizione testimoniale
di A. (v. scritto del 7 luglio 2008) il ricorrente non ha affatto accennato
alla necessità di sentirlo perché egli intendeva dimostrare, contrariamente a
quanto riferito in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003, che da
parte di __________ vi sarebbe comunque stata una certa attività che
giustificava, comunque sia, l’emissione della contestata fattura, né tanto meno
ha accennato che sarebbe stato opportuno ridiscutere la fattispecie alla luce
di quella documentazione prodotta soltanto in occasione del dibattimento. Si è
limato soltanto a riportare un passo della deposizione di A. del 14 luglio 2003
riferita al rapporto esistente tra una fattura di US$ 150'000.- di data 30
marzo 2007 (annesso 2 alla deposizione) e quella oggetto del presente
procedimento penale e a estrapolare un passaggio della sua audizione del 23
gennaio 2003, ove ha riferito che la sua reazione iniziale fu di non essere d’accordo
sull’emissione di questa seconda fattura e che probabilmente a fronte del fatto
che A. aveva esternato argomentazioni di convincimento, tale fattura è stata
preparata o emessa dal __________ e consegnata o inviata a A. al fine di
trasmetterla alla C., per poi concludere che nell’interesse della giustizia è
necessario chiarire la situazione venutasi a creare, se del caso confrontando
direttamente quando affermato dalla due persone coinvolte. Il ricorrente non ha
però minimamente messo in dubbio quanto affermato successivamente nel suo
interrogatorio, ossia che non sarebbe mai stata emessa una fattura ufficiale,
come pure che non vi era alcun credito suscettibile di giustificare l’emissione
di una fattura intestata a A. o C. (verbale, pag. 12; sentenza, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Proposto con argomenti infruttuosi, il rimedio è perciò votato
all’insuccesso.
6. Assevera il ricorrente che dopo un breve riassunto della posizione
da lui esposta al dibattimento, la sentenza impugnata afferma che le dichiarazioni
rese dal prevenuto in occasione del verbale di interrogatorio del 23 gennaio
2003 apparirebbero più credibili e più coerenti rispetto a quanto sostenuto in
sede di pubblico dibattimento. La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente,
si basa essenzialmente sul citato verbale senza in alcun modo affrontare quelli
che sono i riscontri oggettivi che emergono dagli atti. In particolare, egli fa
valere, sia le dichiarazioni di __________ , sia gli stessi documenti provano come la verità si riassume facilmente:
__________ha lavorato nell’ambito del progetto e ha emesso una fattura per
questa sua attività. L’amministratore delegato della presunta parte lesa lo
ammette chiaramente nella già citata dichiarazione, che non si presta a
malinteso alcuno; dichiarazione che la sentenza impugnata nemmeno menziona.
Sennonché, argomenti del genere denotano manifesta indole appellatoria, in
quanto protese a rendere verosimile uno scenario diverso da quello stabilito
dal primo giudice sulla base delle compromettenti ammissioni dello stesso
prevenuto in sede predibattimentale, del raffronto delle stesse con quelle
invocate dallo stesso accusato al pubblico dibattimento e, non da ultimo,
tenendo conto anche della documentazione prodotta al dibattimento. Certo, la
sentenza impugnata non menziona espressamente la dichiarazione che __________ , associato e amministratore
della C., ha rilasciato il 21 agosto 2008, in cui ha tra l’altro riconosciuto che __________ha svolto una sicura attività nell’interesse del progetto ed in
particolare, ad esempio, l’analisi di contratti e dei bilanci societari di C.,
riunioni e conferenze con lui medesimo e con __________
e che per la propria attività __________ ha anche
emesso una fattura. Sennonché, il ricorrente non tenta nemmeno di spiegare
perché una dichiarazione del genere si contrapporrebbe in modo decisivo, pena
l’arbitrio - peraltro nemmeno invocato al riguardo, ciò che comporterebbe
d’acchito l’inammissibilità del rimedio - rispetto alle considerazioni che
hanno spinto il primo giudice a ritenere, invece, che si è trattato di una
fattura di comodo emessa dal __________ (e per essa dal prevenuto), in quanto
non vi era alcun credito suscettibile di giustificare un passo del genere, dato
che lo scopo di questa operazione era di porre fine all’andare e venire di
corrispondenza relativa alle rispettive pretese tra C. e B. di risarcimento
danni (e quindi di coadiuvare A. nel suo disegno di compensare crediti –
inesistenti - vantati da questa società verso __________ senza disporre di un valido
titolo); circostanza subito avvertita dallo stesso prevenuto, visto che
d’acchito ha perfino pensato di non accettare la proposta di A., apparsagli
dubbia, cedendo alla fine a fronte delle “convincenti”, ma in realtà futili,
argomentazioni dello stesso A.. Del resto, il giudice della Pretura penale non
ha mancato di vagliare la fattispecie anche tenendo conto di un possibile
lavoro effettuato dal __________; lavoro che a suo giudizio si è però limitato
a ben poca cosa, segnatamente a qualche contatto telefonico e alla
partecipazione a un paio di incontri a __________ oppure a __________ ,
azioni queste – secondo lo stesso giudice - ben lungi dal giustificare una
parcella come quella emessa nei confronti di C. Insistere sulla dichiarazione
rilasciata da __________ lascia, a ben vedere, finanche allibiti, specie se
si considera che – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata con riferimento all’act. ICC/5 – lo stesso accusato era a
conoscenza del fatto che la C. gestita da __________ aveva avanzato nei
confronti del __________ pretese, perché non aveva nascosto le sue perplessità
in merito al coinvolgimento di questo istituto che, sebbene così denominato,
non era una banca e comunque perché non avrebbe fornito un grande apporto per
la buona riuscita del progetto della clinica dentaria (sentenza, pag. 7). Ciò
posto, gli elogi di __________ al __________ nella sua dichiarazione del 21 agosto
2008 sfiorano l’autolesionismo a fronte dello scritto 31 marzo 1997 di cui
all’act. C./5. Non può che discenderne la reiezione del rimedio nella limitata
misura della sua ammissibilità. Alla medesima conclusione il ricorso è
destinato nei successivi punti 4 e 5, ove il ricorrente si diffonde con
ragionamenti e considerazioni di vario tipo come se si stesse rivolgendo a un’autorità
di appello munita di pieno potere cognitivo anche nel dirimere questioni di
fatto. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale occorre
argomentare in ben altro modo, e non limitarsi a riproporre di passata l’arringa
difensiva di prima sede. Carente di spunti rilevanti, il rimedio sfugge perciò
a una disamina di merito ed è perciò una volta di più votato all’insuccesso.
7. Nel punto 6 del gravame, il ricorrente si diffonde sui motivi che lo
avrebbero spinto alle ammissioni riportate nel suo verbale di polizia del 23
gennaio 2008. Nel motivare l’esposto egli perde però di nuovo di vista la
differenza tra ricorso per cassazione e appello, reiterando nel ripercorrere la
fattispecie a ruota libera senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Quanto,
poi, alle obiezioni sulla valenza del citato verbale, in quanto redatto in
presenza della sola polizia e non dal Procuratore pubblico, benché risulti che
questi alla fine è intervenuto promuovendo l’accusa per falsità in documenti,
giova ricordare che secondo l’art. 288 lett. b CPP il ricorso per cassazione
per vizi essenziali di procedura è ammissibile purché il ricorrente abbia
eccepito l’irregolarità non appena possibile. Orbene, non soltanto il
ricorrente è rimasto al riguardo passivo davanti al primo giudice, ma non si è
nemmeno opposto all’acquisizione agli atti del processo del contestato verbale,
benché ne avesse avuto l’opportunità a seguito dell’ingiunzione del pretore di
cui all’ordinanza del 23 giugno 2008. Di nuovo l’ammissibilità del rimedio non
è data.
8. Richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, secondo cui, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tale modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni
o con una pena pecuniaria, il ricorrente ricorda che, secondo il giudice della
Pretura penale, egli avrebbe tentato di indurre in errore C.. Ha agito perciò
come complice: con la fattura in questione e con l’artifizio del credito
inesistente, egli ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente una
pretesa fatta valere dalla C.. Soggettivamente, prosegue il ricorrente, è poi
necessario che il complice abbia saputo o si sia reso conto di contribuire a un
atto delittuoso e che egli lo voglia o lo accetti; a tale proposito basta che
egli conosca gli aspetti principali dell’attività delittuosa dell’autore, il
quale deve avere preso la decisione di compiere l’atto. Orbene, assevera il
prevenuto, il tentativo di complicità non è punibile, come risulta dalla DTF
130 IV 131 consid. 2.4. Ciò è il caso quando il complice fallisce nel tentativo
di assistenza e non facilita oggettivamente la commissione del reato. Nella
fattispecie, rileva sempre il ricorrente, non vi è alcun dubbio che sia la
fattura, sia la successiva lettera, non hanno sortito alcun effetto di nessuna
natura. __________ ha scritto alla __________ e non a A. indicando come
sostanzialmente non aveva intenzione di pagare la fattura emessa.
L’affermazione secondo cui la B. avrebbe pagato la fattura alla __________ non
è riconducibile al ricorrente, ma al legale della B. a cui evidentemente sono
state date da A. certo non dal prevenuto delle informazioni inesatte. Si
tratterebbe al massimo di un tentativo di complicità, poiché la B. non ha avuto
Fatti
i soldi richiesti, ma e sopratutto non ha potuto portare in compensazione la
fattura, che si presume falsa, e che le è stata data dal __________. La fattura
non ha scaturito quindi alcun effetto.
a) Premesso
che agisce con astuzia ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (truffa) chi,
nell’ingannare, si avvale di una messa in scena oppure di artifizi o manovre
fraudolente e, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall’effettuare il
controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito
di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà
effettuato, il giudice della Pretura penale ha rilevato che il reato di truffa
è realizzato in modo particolare tramite la produzione o presentazione di
titoli o giustificativi ottenuti illecitamente e contraffatti, come da esempio
con l’emissione di una fattura dal contenuto falso o con l’impiego di documenti
fittizi. E’ pertanto evidente, ha proseguito il giudice, che la fattura emessa
dal __________, società membro dell’associazione romanda degli intermediari
finanziari e della Camera fiduciaria della Svizzera italiana, adempie
perfettamente tali requisiti, così come pure il successivo scritto che la
conferma, contrariamente alla verità. I documenti usati dal ricorrente, sempre
secondo il giudice di prime cure, provengono infatti da un operatore
finanziario svizzero riconosciuto, dal quale non si può tollerare che rediga
documenti ufficiali contenenti falsità al solo scopo di difendere gli interessi
di un proprio cliente. Avendo però il ricorrente agito come ausiliario e non
essendosi per finire realizzato un pregiudizio economico a carico della C., il
reato – ha concluso il Pretore – consiste in un tentativo, mancato, commesso in
complicità. Giacché, ai sensi dell’art 25 CP è complice colui che, come il
prevenuto, non ha direttamente commesso i fatti di cui alla disposizione penale
di riferimento, ma si è limitato ad aiutare intenzionalmente altri,
segnatamente A., a commettere il delitto. Premesso che la complicità è una
forma di partecipazione accessoria al reato che presuppone oggettivamente che
il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla
realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero
realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, il giudice della
Pretura penale ha concluso che in pratica è ciò che è avvenuto nel caso
concreto, poiché con la fattura in questione e con l’artifizio del credito
inesistente, l’accusato ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente
una pretesa fatta valere dalla C.. Dal profilo soggettivo, ha puntualizzato il
pretore, il ricorrente sapeva altresì perfettamente che A. aveva delle
Considerandi
discussioni con la C., la quale vantava della pretese e che la fattura di fr.
266'250.- era stata redatta per farle cessare (sentenza, pag. 9).
b) Stante
quanto precede, come correttamente rilevato dal Procuratore pubblico nelle
osservazioni al ricorso, il ricorrente si propone di equivocare senza fondato
motivo tra tentativo di complicità, non punibile (DTF 130 IV 131 consid. 2.4)
pag. 139) e complicità in reato tentato. Giacché risulta di meridiana evidenza
che con la sua confessione in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003
egli ha riconosciuto di avere messo in atto tutto quanto necessario per
commettere il reato di truffa nei confronti della C., segnatamente per far sì
che A. compensasse illecitamente una pretesa fatta valere da quest’ultima nei
confronti della B., ditta – lo si ricordi – riconducibile allo stesso A.; al
quale però, come visto, la frode non è riuscita nonostante abbia con ogni mezzo
tentato di portarla a termine, poiché C. (ovvero la predestinata vittima) non
ha per finire pagato alcunché alla B.. E la complicità presuppone che il reato
principale sia stato per lo meno tentato (DTF 130 IV 131 consid. 2.4 pag. 138).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è trattato di un
tentativo di complicità, ma di una complicità in un reato tentato dall’autore
principale (ovvero da A.), come illustrato nel considerando 8 della sentenza
impugnata; considerando che non lascia dubbi sul senso da attribuire alla frase
– invero poco felice – che chiude il precedente considerando 7 (“Avendo però RI
1.
agito come ausiliario e non essendosi per finire realizzato un pregiudizio
economico a carico della C. il reato consiste in un tentativo, mancato,
commesso in complicità “). Certo, il ricorrente è stato condannato per
complicità in truffa e non in tentata truffa, ossia per il reato prospettato
dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni al ricorso (e di fatto nello
stesso decreto di accusa, ove lo stesso magistrato di accusa riconosce che il
prevenuto avrebbe aiutato A. a tentare di ingannare con astuzia persone
e ad indurle in tale modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio) e, per
finire, dallo stesso giudice nel quesito n. 1.1 (v. verbale del dibattimento,
pag. 5). Tale condanna non è tuttavia stata impugnata come tale nel ricorso,
ove il ricorrente si è limitato a contestare gli estremi della complicità e non
la qualifica esatta del reato principale. Tanto meno egli ha chiesto la
rettifica del relativo dispositivo. Del resto, ci si potrebbe finanche chiedere
se al ricorrente non si sarebbe dovuto addirittura prospettare l’imputazione
per correità (anziché per sola complicità) in tentata truffa, visto il suo presumibile
chiaro intento (condiviso da entrambi i protagonisti della vicenda) di dar
corpo grazie al suo non indifferente contributo al disegno criminoso di A.. La
questione non ha però da essere vagliata oltre, ritenuto che per finire ci si
deve dipartire dall’incontestato accertamento, secondo cui il ricorrente
avrebbe agito solo come ausiliario di A. e, quindi, come complice (sentenza,
pag. 9).
9.
Ciò posto, ne discende che nella misura in cui è ammissibile il
ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del ricorrente
(art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.-
b)
spese fr. 200.-
fr.
1 000.-
sono
posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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