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Decisione

17.2008.84

Truffa, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Differenza tra tentativo di complicità in truffa (non punibile) e complicità in tentata truffa

15 luglio 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi richiesti, ma e sopratutto non ha potuto portare in compensazione la

fattura, che si presume falsa, e che le è stata data dal __________. La fattura

non ha scaturito quindi alcun effetto.

a) Premesso

che agisce con astuzia ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (truffa) chi,

nell’ingannare, si avvale di una messa in scena oppure di artifizi o manovre

fraudolente e, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall’effettuare il

controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito

di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà

effettuato, il giudice della Pretura penale ha rilevato che il reato di truffa

è realizzato in modo particolare tramite la produzione o presentazione di

titoli o giustificativi ottenuti illecitamente e contraffatti, come da esempio

con l’emissione di una fattura dal contenuto falso o con l’impiego di documenti

fittizi. E’ pertanto evidente, ha proseguito il giudice, che la fattura emessa

dal __________, società membro dell’associazione romanda degli intermediari

finanziari e della Camera fiduciaria della Svizzera italiana, adempie

perfettamente tali requisiti, così come pure il successivo scritto che la

conferma, contrariamente alla verità. I documenti usati dal ricorrente, sempre

secondo il giudice di prime cure, provengono infatti da un operatore

finanziario svizzero riconosciuto, dal quale non si può tollerare che rediga

documenti ufficiali contenenti falsità al solo scopo di difendere gli interessi

di un proprio cliente. Avendo però il ricorrente agito come ausiliario e non

essendosi per finire realizzato un pregiudizio economico a carico della C., il

reato – ha concluso il Pretore – consiste in un tentativo, mancato, commesso in

complicità. Giacché, ai sensi dell’art 25 CP è complice colui che, come il

prevenuto, non ha direttamente commesso i fatti di cui alla disposizione penale

di riferimento, ma si è limitato ad aiutare intenzionalmente altri,

segnatamente A., a commettere il delitto. Premesso che la complicità è una

forma di partecipazione accessoria al reato che presuppone oggettivamente che

il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla

realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero

realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, il giudice della

Pretura penale ha concluso che in pratica è ciò che è avvenuto nel caso

concreto, poiché con la fattura in questione e con l’artifizio del credito

inesistente, l’accusato ha fornito a A. i mezzi per compensare illecitamente

una pretesa fatta valere dalla C.. Dal profilo soggettivo, ha puntualizzato il

pretore, il ricorrente sapeva altresì perfettamente che A. aveva delle

Considerandi

discussioni con la C., la quale vantava della pretese e che la fattura di fr.

266'250.- era stata redatta per farle cessare (sentenza, pag. 9).

b) Stante

quanto precede, come correttamente rilevato dal Procuratore pubblico nelle

osservazioni al ricorso, il ricorrente si propone di equivocare senza fondato

motivo tra tentativo di complicità, non punibile (DTF 130 IV 131 consid. 2.4)

pag. 139) e complicità in reato tentato. Giacché risulta di meridiana evidenza

che con la sua confessione in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2003

egli ha riconosciuto di avere messo in atto tutto quanto necessario per

commettere il reato di truffa nei confronti della C., segnatamente per far sì

che A. compensasse illecitamente una pretesa fatta valere da quest’ultima nei

confronti della B., ditta – lo si ricordi – riconducibile allo stesso A.; al

quale però, come visto, la frode non è riuscita nonostante abbia con ogni mezzo

tentato di portarla a termine, poiché C. (ovvero la predestinata vittima) non

ha per finire pagato alcunché alla B.. E la complicità presuppone che il reato

principale sia stato per lo meno tentato (DTF 130 IV 131 consid. 2.4 pag. 138).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è trattato di un

tentativo di complicità, ma di una complicità in un reato tentato dall’autore

principale (ovvero da A.), come illustrato nel considerando 8 della sentenza

impugnata; considerando che non lascia dubbi sul senso da attribuire alla frase

– invero poco felice – che chiude il precedente considerando 7 (“Avendo però RI

1.

agito come ausiliario e non essendosi per finire realizzato un pregiudizio

economico a carico della C. il reato consiste in un tentativo, mancato,

commesso in complicità “). Certo, il ricorrente è stato condannato per

complicità in truffa e non in tentata truffa, ossia per il reato prospettato

dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni al ricorso (e di fatto nello

stesso decreto di accusa, ove lo stesso magistrato di accusa riconosce che il

prevenuto avrebbe aiutato A. a tentare di ingannare con astuzia persone

e ad indurle in tale modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio) e, per

finire, dallo stesso giudice nel quesito n. 1.1 (v. verbale del dibattimento,

pag. 5). Tale condanna non è tuttavia stata impugnata come tale nel ricorso,

ove il ricorrente si è limitato a contestare gli estremi della complicità e non

la qualifica esatta del reato principale. Tanto meno egli ha chiesto la

rettifica del relativo dispositivo. Del resto, ci si potrebbe finanche chiedere

se al ricorrente non si sarebbe dovuto addirittura prospettare l’imputazione

per correità (anziché per sola complicità) in tentata truffa, visto il suo presumibile

chiaro intento (condiviso da entrambi i protagonisti della vicenda) di dar

corpo grazie al suo non indifferente contributo al disegno criminoso di A.. La

questione non ha però da essere vagliata oltre, ritenuto che per finire ci si

deve dipartire dall’incontestato accertamento, secondo cui il ricorrente

avrebbe agito solo come ausiliario di A. e, quindi, come complice (sentenza,

pag. 9).

9.

Ciò posto, ne discende che nella misura in cui è ammissibile il

ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del ricorrente

(art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 800.-

b)

spese fr. 200.-

fr.

1 000.-

sono

posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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