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Decisione

17.2009.1

Falsità in documenti; fiches bancarie di cambio, falso ideologico. Accertamento arbitrario dei fatti

1 febbraio 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti.

a) RI 1, dirigente di rilievo della __________ (di seguito, __________),

tramite B., suo importante e facoltoso cliente, ha conosciuto PC 3 che voleva

trasferire alla __________ il suo patrimonio, fiscalmente esente in base alla

normativa tributaria italiana, che consisteva essenzialmente nei beni ereditati

dal defunto marito. Desiderio della signora era di ottenere una normale resa

del denaro, evitando una gestione speculativa. PC 3 era professionalmente

attiva in Italia ma, contrariamente a B., non possedeva particolari conoscenze

economico-finanziarie.

b) In

data 27 aprile 1993 è, dunque, stato aperto un conto denominato __________

presso __________, su cui sono confluiti tali averi. La gestione del conto è

stata da subito affidata a B., che era a beneficio di una procura generale con

firma individuale che lo abilitava ad agire senza limiti in nome e per conto

della titolare. Alla Banca era inoltre conferito un mandato di gestione.

Funzionario di riferimento per la relazione era RI 1.

c) Dalla documentazione agli atti risulta che, dall’agosto 1993

all’aprile 1997, sul conto __________ sono state eseguite svariate operazioni

di cambio, e meglio:

-

4 agosto 1993, cambio USD/NFL e NFL/USD (con

perdita di 20'000.- NFL);

-

12 ottobre 1993, cambio DM/USD e USD/DM (con

perdita di 75'000.- DM);

-

2 marzo 1994, cambio USD/DM e DM/USD (con

perdita di 165'000.- DM);

-

7 marzo 1994, cambio DM/USD e USD/DM (con

perdita di 34'900.- DM);

-

20 giugno 1994, cambio CHF/DM e DM/CHF (con

perdita di 103'000.- CHF);

-

28 giugno 1994, cambio CHF/DM e DM/CHF (con

perdita di 66'000.- DM);

-

10 aprile 1995, cambio DM/USD e USD/DM (con

perdita di 179'000.- DM);

-

13 aprile 1995, cambio DM/USD e USD/DM (con

perdita di 353'000.- DM);

-

20 marzo 1997, cambio DM/ITL e ITL/DM (con

perdita di 181'500'000.- ITL);

-

10 aprile 1997, cambio DM/ITL e ITL/DM (con

perdita di 151'500'000.- ITL).

d) Secondo quanto dichiarato da B., scopo di tali operazioni di cambio

era trasferire dei fondi (ovvero gli interessi sul capitale, che non erano

fiscalmente esenti) dal conto di cui era titolare PC 3 verso una relazione che,

in caso di inchiesta tributaria, non avrebbe potuto essere a lei riconducibile.

A tal fine erano state aperte, tramite RI 1, la

relazione __________ (presso __________

, intestata ad una società off-shore il cui avente diritto economico

era B.) e il conto __________ (presso __________ , intestato a B. personalmente).

Su tali conti risultano, infatti, le medesime operazioni di cambio presenti sul

conto __________ , ma in senso

inverso. Le perdite generate sul conto __________

corrispondevano, dunque, sempre a degli utili generati sui conti __________ o __________ .

e) Materialmente, le operazioni in questione venivano decise a fine

giornata, dopo avere monitorato le oscillazioni delle valute sul mercato

interbancario dei cambi di quel giorno. Se queste erano state interessanti,

ovvero se la differenza tra il valore minimo e massimo dei tassi di cambio di

una certa valuta era di una certa rilevanza, la banca a mercato chiuso eseguiva

delle operazioni di cambio di modo da cagionare una perdita sui conti di

spettanza di __________ e un corrispettivo guadagno sui conti di pertinenza di

B.. Ad esempio, come nel caso della prima operazione del 4 agosto 1993, dal

conto di __________ venivano venduti 1'000'000.- USD acquistando 1'934'000.-

HFL, sulla base del corso più alto della giornata o di un corso che si avvicinava

a tale valore (ad esempio, 1 USD/1,934 HFL). In seguito, sempre sul medesimo

conto, veniva riacquistata la stessa quantità di dollari rivendendo fiorini al

corso più basso della giornata (o a un corso che si avvicinava a tale valore),

ad esempio 1 USD/1,954 HFL. Per riacquistare la medesima quantità di dollari

con il diverso tasso di cambio occorreva, dunque, vendere 20'000.- HFL in più

(1'000'000.- USD contro 1'954'000 HFL), generando così la rispettiva perdita

sul conto. L’operazione – ovvero le due compravendite di valute – veniva

effettuata parallelamente, ma in senso inverso, su un conto di pertinenza di B.,

il quale di conseguenza otteneva un guadagno di pari valore, di 20'000 HFL.

Siccome le quattro operazioni in questione avevano luogo in serata, a mercato

ormai chiuso, esse avvenivano internamente alla banca, senza che quest’ultima

scambiasse gli averi dei clienti sul mercato interbancario dei cambi. In queste

operazioni, la banca non perdeva nulla in quanto esse si controbilanciavano.

Per i clienti, il risultato economico della transazione equivaleva ad un

trasferimento di fondi dal conto __________ ad uno dei due conti di pertinenza

di B..

Concretamente,

RI 1 passava gli ordini all’ufficio cambi, che li eseguiva; l’operazione – o

meglio, i suoi risultati – veniva in seguito registrata sugli estratti conto

delle relazioni coinvolte.

f) In data 8 settembre 1997, PC 3, accortasi di alcuni ammanchi in un

conto di sua spettanza presso un altro istituto bancario di __________ , ha

sporto denuncia contro B., che anche su tale conto era a beneficio di una

procura con firma individuale. A seguito dell’inchiesta che ha preso avvio da

tale denuncia, B. è stato condannato in contumacia per ripetuta appropriazione

indebita, ripetuta truffa, amministrazione infedele qualificata, falsità in

documenti e concorso in ripetuta falsità in documenti.

g) Il 12 dicembre 1998 , PC 3 ha esteso la sua denuncia alle perdite subite su altri conti, in particolare sul conto __________ presso la __________

. La denunciante ha postulato l’apertura di un procedimento penale anche nei

confronti di RI 1 per titolo di falsità in documenti, concorso in

appropriazione indebita, rispettivamente truffa e amministrazione infedele. In

data 5 luglio 2006, il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del

procedimento per i reati di cui era accusato RI 1, salvo la falsità in

documenti.

D. In data 20 novembre 2008, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del pretore. Nei motivi del gravame, presentati il 30

dicembre 2008, il ricorrente chiede, in via principale, di essere prosciolto

dal reato di falsità in documenti e, in via subordinata, che gli atti siano

rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

E. Con scritto 19 febbraio 2009 il procuratore pubblico ha postulato la

reiezione del ricorso, osservando come gli argomenti alla base dello stesso

siano sostanzialmente di natura appellatoria.

F. Con osservazioni 16 febbraio 2009 anche la parte civile ha postulato

la reiezione del ricorso, rilevando come tutti gli elementi costitutivi del

reato siano stati accertati dalla sentenza impugnata in modo coerente e

conforme alle risultanze processuali.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP, il ricorso per cassazione è ammesso per

errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della

sentenza (lett. a) e per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente

abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b). L’accertamento

dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio

(art. 288 lett. c).

2.

Il

giudice di prime cure ha constatato l’intervenuta prescrizione delle

imputazioni riferite alle operazioni di cambio del 4 agosto e del 12 ottobre

1993.

Ritenuto come la falsità

in documenti sia un reato che in base al previgente diritto – applicabile in

concreto come lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP; DTF 130 IV 101 consid. 1

pag. 102, 129 IV 49 consid. 5.1 pag. 51) – era soggetto ad una prescrizione

relativa di 10 anni (art. 70 vCP) e ad una prescrizione assoluta di 15 anni

(art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP), il cui decorso non era inibito da un ricorso per

cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 4 novembre 2002, inc.

17.2002

; CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F. e L., consid. 2 con richiami), nella fattispecie – considerato che la prescrizione deve

essere rilevata d'ufficio (DTF 116 IV 81 in fondo, 97 IV 157 in basso; CCRP, sentenza del 4 novembre 2002, inc. 17.2002.43) – occorre dichiarare prescritte

anche le operazioni di cambio del 2 marzo, 7 marzo, 20 giugno e 28 giugno 1994

e prosciogliere, di conseguenza, RI 1 dalle relativa imputazioni.

3.

Il ricorrente ha censurato a più riprese l’accertamento dei fatti

operato dal Pretore, giudicandolo arbitrario (art. 288 lett. c CCP).

E’ opportuno,

qui, ricordare che, secondo costante giurisprudenza, arbitrario non significa

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o

basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare

una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né

contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere

arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178).

4.

Fra le diverse censure d’arbitrio proposte, vi è quella relativa all’accertamento

del carattere fittizio delle operazioni di cambio, di cui al decreto d’accusa, compiuto

dal pretore nell’ambito della verifica dei presupposti del falso ideologico.

4.1

Dopo avere escluso che le fiches e gli estratti conto in

questione costituissero dei falsi materiali, il pretore ha esaminato i presupposti

del falso ideologico, in particolare “la compatibilità fra quanto in essi

indicato e quanto realmente accaduto” (sentenza, pag. 10). I documenti

relativi al conto __________ sono stati considerati non rispecchiare la realtà

e neppure la finalità delle operazioni perseguite. Essi – ha sostenuto il primo

giudice – hanno l’apparenza di “innocui documenti mascherati da cambi di

valute, da qualificare però come unwahre Urkunde, siccome provocano (e hanno

provocato) nella vittima un grave malinteso (se non addirittura un inganno)

relativo all’operazione che il documento sembra attestare” (sentenza, pag.

11).

Dopo avere ricordato che,

al dibattimento, RI 1 ha giustificato le operazioni di cambio incriminate con

il “dichiarato intento (di B.) di trasferire dei fondi dal conto __________ verso

una relazione che non potesse (sulla carta) essere riconducibile alla parte

civile in caso di inchiesta fiscale”, il primo giudice ha precisato che, a

tale scopo, sono stati aperti, tramite RI 1, il conto d’oltremare __________ (__________

) intestato ad una società off-shore il cui avente diritto economico

era esclusivamente B. e, poi, intestato soltanto a quest’ultimo, il conto __________

(__________ ).

Proseguendo,

il primo giudice ha accertato che le operazioni di cambio venivano effettuate “a

mercato chiuso, quando il corso minimo e massimo di una determinata valuta

erano già noti all’operante e quando dunque si era perfettamente in grado di

stabilire il margine di guadagno e/o di perdita che si sarebbe realizzato”

e che ciò costituiva “un vero e proprio espediente” messo in atto per

mascherare i trasferimenti di capitale sulla base di una “«strategia» (…)

ideata dall’allora responsabile dell’Ufficio cambi (ora deceduto) il quale

oltre ad averne poi avallato il principio unitamente all’accusato ne ha

affinato i dettagli d’esecuzione” (sentenza

impugnata, consid. 5 pag. 6 e 7).

Le operazioni

di cambio – continua il primo giudice – “sono state in effetti effettuate

dopo avere monitorato il valore delle fluttuazioni di una determinata moneta in

un giorno determinato per poi organizzare successivamente delle operazioni di

cambio (d’acquisto e di vendita) in modo tale da creare una perdita sul conto __________

e specularmente un utile sul conto __________ o su __________ ”. Si

trattava – prosegue il Pretore – di “operazioni anomale e mascherate”

poiché “per definizione, le operazioni di cambio sono notoriamente a rischio

e al momento dell’acquisto di una determinata valuta l’investitore non è in

grado di stabilire se la sua successiva vendita gli arrecherà un danno o un

profitto” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 10).

Ciò nonostante

– continua il primo giudice – nonostante, cioè, “l’irritualità delle

operazioni di cambio in questione”, i documenti utilizzati per giustificare

le transazioni sono i medesimi che venivano utilizzati per i cambi di valuta

ordinari: i giustificativi utilizzati “si riferiscono ad operazioni di

cambio di valuta ordinarie, addirittura inserite numericamente nell’insieme

delle transazioni fatte quel giorno dalla banca (es. no 509)”. La Banca ha,

così, usato documenti “usuali” per mettere in atto operazioni di cambio

“inusuali e mascherate, appositamente concordate a posteriori dall’accusato

e messe in atto quando alla banca la variazione della moneta avuta quel giorno

era già nota” (sentenza, consid. 10 pag. 10). Pertanto – conclude il

pretore – “non sono mai state messe in atto delle operazioni di cambio così

come descritte” ma si trattava di “operazioni fittizie” (sentenza

impugnata, consid. 9 pag. 10 e 11).

4.2

Il ricorrente censura la qualifica delle fiches di cambio e

degli estratti conto quali falsi ideologici. A mente del ricorrente, il fatto

che l’operazione effettiva non abbia come scopo la compravendita di valute ma

la realizzazione di un travaso di averi da un conto all’altro non rende i

documenti utilizzati degli unwahre Urkunde. Al contrario, essi sono “usuali”,

ovvero corretti, non falsi, reali e veritieri in tutte le loro componenti. Il

falso ideologico è – secondo il ricorrente – dato unicamente se la realtà non

corrisponde a quanto affermato nel documento, ciò che nella fattispecie non si

verifica in quanto nelle fiches di cambio e negli estratti conto non si

afferma nulla di falso.

Dopo avere osservato che “le

fiches sono quelle che ordinariamente venivano utilizzate per le operazioni di

cambio e sono necessarie per la contabilità dell’istituto bancario”

(ricorso, pag. 11), afferma che la realtà delle transazioni di cui a tali

documenti è provata dalle dichiarazioni fatte dal responsabile dell’ufficio

cambi della __________ , dal capo dell’ufficio giuridico, nonché dalla perizia

23.

ottobre 2008 dello studio __________ .

Per il ricorrente “banca e clienti erano soggetti economici liberi di

stabilire, al di fuori dal mercato, acquisti e vendite a prezzi compresi tra i

minimi e i massimi della giornata”; le operazioni di cambio possono del

resto avvenire sia sul mercato che con la banca medesima (ricorso, pag. 12). Il

solo fatto che i cambi venissero eseguiti “a posteriori”, cioè a mercato

chiuso, non permette di concludere – continua il ricorrente – che le operazioni

fossero fittizie. Per la Banca le due operazioni, benché controbilanciate,

erano effettive e venivano eseguite realmente. L’esecuzione di operazioni di

cambio a specchio comportava l’esecuzione di operazioni reali, e il giudice di

prime cure avrebbe dunque confuso l’obiettivo economico perseguito (ovvero il

trasferimento di fondi da un conto all’altro, che non si voleva far apparire)

con le sue modalità (le operazioni di cambio, che erano effettive e dovevano

invece risultare). La conclusione del pretore, in base alla quale le operazioni

erano fittizie, è dunque manifestamente arbitraria, in urto con tutte le

risultanze dell’inchiesta e priva di ogni fondamento teorico, oltre che errata

dal profilo giuridico poiché le operazioni in questione sono realmente

avvenute, e nessun documento permette di concludere diversamente. Nei documenti

non è affermato nulla di falso, in quanto le fiches di cambio e gli

estratti conto in questione non contengono elementi che non corrispondono alla

realtà delle operazioni eseguite (ricorso, pag. 15).

Per quel

che riguarda in modo più specifico le fiches di cambio, il ricorrente

ritiene arbitraria la constatazione del giudice in base alla quale esse

sarebbero “false perché non riportanti ordini effettivamente impartiti”

(ricorso, pag. 19), in quanto gli ordini in questione sarebbero stati impartiti

realmente, sulla base dei mandati di gestione in essere. Ciò sarebbe del resto

dimostrato anche dalla perizia dello __________ , di cui – arbitrariamente – il

pretore non fa menzione nella sentenza impugnata. Per quel che concerne la

falsità degli estratti conto, secondo il ricorrente la sentenza impugnata è

priva di motivazione; ad ogni modo, in base alle risultanze della summenzionata

perizia, ritenere fittizie le operazioni di cambio menzionate negli estratti

conto é insostenibile.

4.3

Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità quando un soggetto di diritto,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa

disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti

(falso materiale) sia documenti menzogneri (falso ideologico).

Vi è falso

ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento; è

menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur

emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF dell'11

ottobre 2007, inc.6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno

sulla persona dell’autore; semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde

al vero (Corboz, op. cit., n. 109

ad art. 251 CP). Nel caso del falso ideologico, la giurisprudenza non esige

unicamente che ci si trovi in presenza di un documento ai sensi dell’art. 110

cpv. 4 CP, ma pretende che esso sia provvisto di un valore probatorio

accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale

di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante

particolare (Corboz, op. cit., n.

119.

ad art. 251 CP e riferimenti; DTF 129 IV 130; 131 IV 125). Il falso

ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice

allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65

consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag.

339). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende dunque in reato solo ove, dal

profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore

che la legge gli conferisce (bilancio, conto predite o profitti, inventario: Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per

la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante:

funzionario, notaio, medico, architetto ecc.).

4.4

Il giudizio del pretore in merito al carattere menzognero delle fiches

di cambio (e, di conseguenza, degli estratti conto che riferiscono delle

operazioni di cambio) non può essere condiviso.

In forza di quanto sopra indicato – dato per

acquisito il carattere probante accresciuto – per l’esistenza di un falso

ideologico occorre determinare l’esistenza di una discrepanza fra la realtà e

il contenuto del documento.

Nel caso concreto, per determinare se quanto

attestato nelle fiches di cambio corrisponda o meno a quanto accaduto

realmente, non ha alcuna pertinenza il fatto che le transazioni siano avvenute

fra il cliente e la banca posteriormente alla chiusura dei mercati, e non sul

mercato interbancario, durante il giorno. Il pretore, seguendo l’impostazione

del decreto d’accusa, ha posto l’accento sul fatto che le operazioni di cambio

sono avvenute “a posteriori” (sentenza, consid. 9, pag. 10), in un

momento diverso rispetto a quello in cui il mercato prevedeva il tasso di

cambio indicato sulle fiches.

Tuttavia, nella misura in cui le fiches

non indicano, ad eccezione della data, né quando l’operazione ha avuto luogo né

che essa è avvenuta sul mercato interbancario, non si vede per quale motivo i

documenti in questione debbano essere ritenuti menzogneri. Nella misura in cui

il tasso di cambio indicato sulle fiches è effettivamente quello

applicato alla transazione, la sua annotazione sul documento non può

evidentemente essere considerata una menzogna, la fiche non riportando

peraltro alcuna indicazione relativa al momento in cui l’operazione è stata

ordinata od eseguita.

Inoltre, le fiches in questione non

menzionano in che modo il tasso applicato sia stato stabilito, se con

riferimento al mercato o mediante una libera contrattazione tra la banca ed il

cliente (o chi per esso, in forza di procure).

Nemmeno la circostanza ritenuta dal pretore

secondo cui i giustificativi utilizzati “si riferiscono ad operazioni di

cambio di valuta ordinarie, addirittura inserite numericamente nell’insieme

delle transazioni fatte quel giorno dalla banca (es. no 509)” basta a

fondare la tesi di falsità del documento: non vi è, infatti, agli atti alcuna

risultanza che dimostri che il numero della transazione non corrisponda al

numero effettivo nella sequenza delle operazioni messe in atto dalla banca.

Irrilevante, alla luce della ratio delle

norme che puniscono la falsità in atti (ovvero la tutela della fiducia che,

nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova, cfr.

ad es. STF 2 febbraio 2007, inc.6S.500/2006, consid. 4.2), è il fatto che le

operazioni fossero eseguite “in maniera del tutto inusuale”, “non

gradita all’ispettorato e che poteva dare adito a problemi interpretativi o a

compromettere l’irreprensibilità dell’istituto di credito” (sentenza,

consid. 9, pag. 10). Per quanto “inusuali”, le operazioni risultano essere

reali ed effettive poiché effettivamente avvenute nei termini indicati (cfr. anche

perizia __________ 23 ottobre 2008 in atti).

Le fiches in questione si limitano, in

effetti, ad attestare le seguenti circostanze: il giorno in cui la transazione

ha avuto luogo, il relativo numero, il conto implicato, la valuta acquistata e

venduta e il tasso di cambio applicato. Dalle tavole processuali non è

possibile dedurre, senza arbitrio, che tali indicazioni siano false. Nessun

documento e nessuna risultanza permettono, del resto, di concludere che le

operazioni si siano svolte in modo diverso da quanto constatato nei documenti

in questione.

Non vi è, infatti, traccia agli atti del fatto

che la banca effettuasse una girata dal conto __________ a uno dei conti cui

beneficiario era B., giustificando in seguito tale operazione con quattro

operazioni di cambio, in realtà non avvenute. Nemmeno il primo giudice spinge,

del resto, la sua analisi fino a tal punto. Nella realtà, la differenza fra i

conti prima e dopo le operazioni di cambio è stata effettivamente generata da

tali operazioni, che in base agli atti sono state materialmente messe in atto

dall’ufficio cambi della banca e registrate contabilmente. Il fatto che tali

transazioni siano inusuali, o il fatto che il risultato ottenuto sia

economicamente equivalente a quello che si sarebbe ottenuto con un versamento

diretto da un conto all’altro, ancora non significa che le fiches

contengano delle menzogne o che i cambi di valuta non siano avvenuti.

Nemmeno risulta rilevante, dal profilo della

verità del contenuto del documento, che le operazioni di cambio in questione

non fossero “a rischio”, mentre “per definizione” “al momento

dell’acquisto di una determinata valuta l’investitore non è in grado di

stabilire se la sua successiva vendita gli arrecherà un danno o un profitto”

(sentenza impugnata, consid. 9 pag. 10). Se è vero che, in concreto, le

operazioni di cambio non si svolgevano sul mercato interbancario, ma i tassi

applicati erano il risultato di un accordo tra le parti che avevano già deciso

in base a che tasso di cambio acquistare o vendere valuta, questo non rende

menzognere le fiches che attestano unicamente l’esecuzione delle

suddette transazioni nei termini in esse indicate.

Infine, neppure la deduzione del primo giudice

secondo cui i documenti sarebbero menzogneri “siccome provocano (e hanno

provocato) nella vittima un grave malinteso (se non addirittura un inganno)

relativo all’operazione che il documento sembra attestare” (sentenza, pag.

11) può essere seguita. Rilevando che l’accertamento pretorile secondo cui la

parte civile non sapeva delle operazioni è stato censurato d’arbitrio e che

sulla censura questa Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi, si osserva

che l’argomentazione del primo giudice – quand’anche i suoi presupposti

fossero fondati – non è sufficiente a provare il carattere menzognero del

documento visto che un inganno non deriva necessariamente dall’esibizione di

documenti fittizi, ma può essere attuato anche mediante presentazione di

scritti veritieri, ad esempio documenti che mostrano una situazione nel

frattempo modificatasi, o che rappresentano solo parzialmente una situazione.

In realtà, dagli atti emerge che le fiches

riportano tassi di cambio che corrispondono a quelli effettivamente applicati

dalla banca alle transazioni effettuate: agli atti, non vi sono elementi per

dedurre che le suddette operazioni, seppur ideate al fine di raggiungere uno

scopo particolare, non fossero reali. Gli atti dimostrano, invece, il

contrario, ovvero che tali operazioni venivano effettivamente eseguite dalla

banca, che dava il suo consenso in quanto per lei l’operazione terminava in

parità. Né le fiches di cambio, né gli estratti conto che danno atto

delle transazioni avvenute possono di conseguenza essere considerati documenti

menzogneri.

In conclusione, nella misura in cui non vi è

nulla agli atti che provi che le informazioni contenute nelle fiches

siano in contrasto con quanto è avvenuto realmente, non si può considerare

menzogneri tali documenti senza cadere in arbitrio.

Pertanto, in assenza di documenti contenenti

dichiarazioni contrarie al vero, viene a cadere l’imputazione di falsità in

documenti.

Ritenuto che il ricorso deve essere accolto già

per quanto sin qui indicato, risulta superfluo analizzare le ulteriori censure

di fatto e di diritto proposte dal ricorrente.

5.

In esito all’attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri

del ricorso allo Stato, che rifonderà a RI 1 un’indennità di CHF 1'000.- a

titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di

conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto

dall’imputazione di falsità in documenti.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per a carico dello Stato, che

rifonderà fr. 1’000.- a RI 1 per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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