17.2009.1
Falsità in documenti; fiches bancarie di cambio, falso ideologico. Accertamento arbitrario dei fatti
1 febbraio 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2009.1
Data decisione, Autorità:
01.02.2010, CCRP
Titolo:
Falsità in documenti; fiches bancarie di cambio, falso ideologico.
Accertamento arbitrario dei fatti
ARBITRIO
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 288 let. c CPP-TI
art. 251 CPS
Incarto n.
17.2009.1
Lugano
1° febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 30 dicembre 2008 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 19 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 9 aprile 2008 il procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta falsità in documenti per avere,
in dieci occasioni nel periodo agosto 1993/aprile 1997, nella sua qualità di
funzionario della __________, su richiesta di B., intenzionalmente allestito fiches
di cambio false (perché non riportanti ordini effettivamente impartiti ai
valori di cambio ivi indicati), nonché fatto eseguire false attestazioni sugli
estratti conto di operazioni di acquisto e vendita di valuta in realtà
inesistenti, al fine di generare perdite di cambio sulla relazione __________ (nella disponibilità di PC 3) e
giustificare corrispondenti indebiti utili sui conti __________ e __________
(nella disponibilità di B.), causando a PC 3 un pregiudizio patrimoniale di NLG
20'000.-, DM 872'900.-, CHF 103'000.- e ITL 333'000’000.-.
Ne ha,
pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di CHF 16'200.-,
corrispondente a 90 aliquote da CHF 180.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre alla multa di CHF 2'000.- e al pagamento di
tasse e spese.
Al decreto
d’accusa RI 1 ha interposto opposizione in data 10 aprile 2008.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 19 novembre 2008 il giudice
della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto
d’accusa (precisando che RI 1 non ha intenzionalmente “allestito” fiches
di cambio false, bensì “fatto allestire” tali fiches), salvo per le
prime due operazioni nel frattempo cadute in prescrizione. In applicazione
della pena, egli lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere di CHF 380.- cadauna, per un totale di CHF 22'800.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 2'000.-
e al pagamento di tasse e spese, rinviando la parte civile al competente foro
per le pretese risarcitorie.
C. In estrema sintesi, i fatti alla base del giudizio del Pretore sono
Fatti
i seguenti.
a) RI 1, dirigente di rilievo della __________ (di seguito, __________),
tramite B., suo importante e facoltoso cliente, ha conosciuto PC 3 che voleva
trasferire alla __________ il suo patrimonio, fiscalmente esente in base alla
normativa tributaria italiana, che consisteva essenzialmente nei beni ereditati
dal defunto marito. Desiderio della signora era di ottenere una normale resa
del denaro, evitando una gestione speculativa. PC 3 era professionalmente
attiva in Italia ma, contrariamente a B., non possedeva particolari conoscenze
economico-finanziarie.
b) In
data 27 aprile 1993 è, dunque, stato aperto un conto denominato __________
presso __________, su cui sono confluiti tali averi. La gestione del conto è
stata da subito affidata a B., che era a beneficio di una procura generale con
firma individuale che lo abilitava ad agire senza limiti in nome e per conto
della titolare. Alla Banca era inoltre conferito un mandato di gestione.
Funzionario di riferimento per la relazione era RI 1.
c) Dalla documentazione agli atti risulta che, dall’agosto 1993
all’aprile 1997, sul conto __________ sono state eseguite svariate operazioni
di cambio, e meglio:
-
4 agosto 1993, cambio USD/NFL e NFL/USD (con
perdita di 20'000.- NFL);
-
12 ottobre 1993, cambio DM/USD e USD/DM (con
perdita di 75'000.- DM);
-
2 marzo 1994, cambio USD/DM e DM/USD (con
perdita di 165'000.- DM);
-
7 marzo 1994, cambio DM/USD e USD/DM (con
perdita di 34'900.- DM);
-
20 giugno 1994, cambio CHF/DM e DM/CHF (con
perdita di 103'000.- CHF);
-
28 giugno 1994, cambio CHF/DM e DM/CHF (con
perdita di 66'000.- DM);
-
10 aprile 1995, cambio DM/USD e USD/DM (con
perdita di 179'000.- DM);
-
13 aprile 1995, cambio DM/USD e USD/DM (con
perdita di 353'000.- DM);
-
20 marzo 1997, cambio DM/ITL e ITL/DM (con
perdita di 181'500'000.- ITL);
-
10 aprile 1997, cambio DM/ITL e ITL/DM (con
perdita di 151'500'000.- ITL).
d) Secondo quanto dichiarato da B., scopo di tali operazioni di cambio
era trasferire dei fondi (ovvero gli interessi sul capitale, che non erano
fiscalmente esenti) dal conto di cui era titolare PC 3 verso una relazione che,
in caso di inchiesta tributaria, non avrebbe potuto essere a lei riconducibile.
A tal fine erano state aperte, tramite RI 1, la
relazione __________ (presso __________
, intestata ad una società off-shore il cui avente diritto economico
era B.) e il conto __________ (presso __________ , intestato a B. personalmente).
Su tali conti risultano, infatti, le medesime operazioni di cambio presenti sul
conto __________ , ma in senso
inverso. Le perdite generate sul conto __________
corrispondevano, dunque, sempre a degli utili generati sui conti __________ o __________ .
e) Materialmente, le operazioni in questione venivano decise a fine
giornata, dopo avere monitorato le oscillazioni delle valute sul mercato
interbancario dei cambi di quel giorno. Se queste erano state interessanti,
ovvero se la differenza tra il valore minimo e massimo dei tassi di cambio di
una certa valuta era di una certa rilevanza, la banca a mercato chiuso eseguiva
delle operazioni di cambio di modo da cagionare una perdita sui conti di
spettanza di __________ e un corrispettivo guadagno sui conti di pertinenza di
B.. Ad esempio, come nel caso della prima operazione del 4 agosto 1993, dal
conto di __________ venivano venduti 1'000'000.- USD acquistando 1'934'000.-
HFL, sulla base del corso più alto della giornata o di un corso che si avvicinava
a tale valore (ad esempio, 1 USD/1,934 HFL). In seguito, sempre sul medesimo
conto, veniva riacquistata la stessa quantità di dollari rivendendo fiorini al
corso più basso della giornata (o a un corso che si avvicinava a tale valore),
ad esempio 1 USD/1,954 HFL. Per riacquistare la medesima quantità di dollari
con il diverso tasso di cambio occorreva, dunque, vendere 20'000.- HFL in più
(1'000'000.- USD contro 1'954'000 HFL), generando così la rispettiva perdita
sul conto. L’operazione – ovvero le due compravendite di valute – veniva
effettuata parallelamente, ma in senso inverso, su un conto di pertinenza di B.,
il quale di conseguenza otteneva un guadagno di pari valore, di 20'000 HFL.
Siccome le quattro operazioni in questione avevano luogo in serata, a mercato
ormai chiuso, esse avvenivano internamente alla banca, senza che quest’ultima
scambiasse gli averi dei clienti sul mercato interbancario dei cambi. In queste
operazioni, la banca non perdeva nulla in quanto esse si controbilanciavano.
Per i clienti, il risultato economico della transazione equivaleva ad un
trasferimento di fondi dal conto __________ ad uno dei due conti di pertinenza
di B..
Concretamente,
RI 1 passava gli ordini all’ufficio cambi, che li eseguiva; l’operazione – o
meglio, i suoi risultati – veniva in seguito registrata sugli estratti conto
delle relazioni coinvolte.
f) In data 8 settembre 1997, PC 3, accortasi di alcuni ammanchi in un
conto di sua spettanza presso un altro istituto bancario di __________ , ha
sporto denuncia contro B., che anche su tale conto era a beneficio di una
procura con firma individuale. A seguito dell’inchiesta che ha preso avvio da
tale denuncia, B. è stato condannato in contumacia per ripetuta appropriazione
indebita, ripetuta truffa, amministrazione infedele qualificata, falsità in
documenti e concorso in ripetuta falsità in documenti.
g) Il 12 dicembre 1998 , PC 3 ha esteso la sua denuncia alle perdite subite su altri conti, in particolare sul conto __________ presso la __________
. La denunciante ha postulato l’apertura di un procedimento penale anche nei
confronti di RI 1 per titolo di falsità in documenti, concorso in
appropriazione indebita, rispettivamente truffa e amministrazione infedele. In
data 5 luglio 2006, il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento per i reati di cui era accusato RI 1, salvo la falsità in
documenti.
D. In data 20 novembre 2008, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del pretore. Nei motivi del gravame, presentati il 30
dicembre 2008, il ricorrente chiede, in via principale, di essere prosciolto
dal reato di falsità in documenti e, in via subordinata, che gli atti siano
rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.
E. Con scritto 19 febbraio 2009 il procuratore pubblico ha postulato la
reiezione del ricorso, osservando come gli argomenti alla base dello stesso
siano sostanzialmente di natura appellatoria.
F. Con osservazioni 16 febbraio 2009 anche la parte civile ha postulato
la reiezione del ricorso, rilevando come tutti gli elementi costitutivi del
reato siano stati accertati dalla sentenza impugnata in modo coerente e
conforme alle risultanze processuali.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP, il ricorso per cassazione è ammesso per
errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della
sentenza (lett. a) e per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente
abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b). L’accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio
(art. 288 lett. c).
2.
Il
giudice di prime cure ha constatato l’intervenuta prescrizione delle
imputazioni riferite alle operazioni di cambio del 4 agosto e del 12 ottobre
1993.
Ritenuto come la falsità
in documenti sia un reato che in base al previgente diritto – applicabile in
concreto come lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP; DTF 130 IV 101 consid. 1
pag. 102, 129 IV 49 consid. 5.1 pag. 51) – era soggetto ad una prescrizione
relativa di 10 anni (art. 70 vCP) e ad una prescrizione assoluta di 15 anni
(art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP), il cui decorso non era inibito da un ricorso per
cassazione (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 4 novembre 2002, inc.
17.2002
; CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F. e L., consid. 2 con richiami), nella fattispecie – considerato che la prescrizione deve
essere rilevata d'ufficio (DTF 116 IV 81 in fondo, 97 IV 157 in basso; CCRP, sentenza del 4 novembre 2002, inc. 17.2002.43) – occorre dichiarare prescritte
anche le operazioni di cambio del 2 marzo, 7 marzo, 20 giugno e 28 giugno 1994
e prosciogliere, di conseguenza, RI 1 dalle relativa imputazioni.
3.
Il ricorrente ha censurato a più riprese l’accertamento dei fatti
operato dal Pretore, giudicandolo arbitrario (art. 288 lett. c CCP).
E’ opportuno,
qui, ricordare che, secondo costante giurisprudenza, arbitrario non significa
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o
basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Per motivare
una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né
contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178).
4.
Fra le diverse censure d’arbitrio proposte, vi è quella relativa all’accertamento
del carattere fittizio delle operazioni di cambio, di cui al decreto d’accusa, compiuto
dal pretore nell’ambito della verifica dei presupposti del falso ideologico.
4.1
Dopo avere escluso che le fiches e gli estratti conto in
questione costituissero dei falsi materiali, il pretore ha esaminato i presupposti
del falso ideologico, in particolare “la compatibilità fra quanto in essi
indicato e quanto realmente accaduto” (sentenza, pag. 10). I documenti
relativi al conto __________ sono stati considerati non rispecchiare la realtà
e neppure la finalità delle operazioni perseguite. Essi – ha sostenuto il primo
giudice – hanno l’apparenza di “innocui documenti mascherati da cambi di
valute, da qualificare però come unwahre Urkunde, siccome provocano (e hanno
provocato) nella vittima un grave malinteso (se non addirittura un inganno)
relativo all’operazione che il documento sembra attestare” (sentenza, pag.
11).
Dopo avere ricordato che,
al dibattimento, RI 1 ha giustificato le operazioni di cambio incriminate con
il “dichiarato intento (di B.) di trasferire dei fondi dal conto __________ verso
una relazione che non potesse (sulla carta) essere riconducibile alla parte
civile in caso di inchiesta fiscale”, il primo giudice ha precisato che, a
tale scopo, sono stati aperti, tramite RI 1, il conto d’oltremare __________ (__________
) intestato ad una società off-shore il cui avente diritto economico
era esclusivamente B. e, poi, intestato soltanto a quest’ultimo, il conto __________
(__________ ).
Proseguendo,
il primo giudice ha accertato che le operazioni di cambio venivano effettuate “a
mercato chiuso, quando il corso minimo e massimo di una determinata valuta
erano già noti all’operante e quando dunque si era perfettamente in grado di
stabilire il margine di guadagno e/o di perdita che si sarebbe realizzato”
e che ciò costituiva “un vero e proprio espediente” messo in atto per
mascherare i trasferimenti di capitale sulla base di una “«strategia» (…)
ideata dall’allora responsabile dell’Ufficio cambi (ora deceduto) il quale
oltre ad averne poi avallato il principio unitamente all’accusato ne ha
affinato i dettagli d’esecuzione” (sentenza
impugnata, consid. 5 pag. 6 e 7).
Le operazioni
di cambio – continua il primo giudice – “sono state in effetti effettuate
dopo avere monitorato il valore delle fluttuazioni di una determinata moneta in
un giorno determinato per poi organizzare successivamente delle operazioni di
cambio (d’acquisto e di vendita) in modo tale da creare una perdita sul conto __________
e specularmente un utile sul conto __________ o su __________ ”. Si
trattava – prosegue il Pretore – di “operazioni anomale e mascherate”
poiché “per definizione, le operazioni di cambio sono notoriamente a rischio
e al momento dell’acquisto di una determinata valuta l’investitore non è in
grado di stabilire se la sua successiva vendita gli arrecherà un danno o un
profitto” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 10).
Ciò nonostante
– continua il primo giudice – nonostante, cioè, “l’irritualità delle
operazioni di cambio in questione”, i documenti utilizzati per giustificare
le transazioni sono i medesimi che venivano utilizzati per i cambi di valuta
ordinari: i giustificativi utilizzati “si riferiscono ad operazioni di
cambio di valuta ordinarie, addirittura inserite numericamente nell’insieme
delle transazioni fatte quel giorno dalla banca (es. no 509)”. La Banca ha,
così, usato documenti “usuali” per mettere in atto operazioni di cambio
“inusuali e mascherate, appositamente concordate a posteriori dall’accusato
e messe in atto quando alla banca la variazione della moneta avuta quel giorno
era già nota” (sentenza, consid. 10 pag. 10). Pertanto – conclude il
pretore – “non sono mai state messe in atto delle operazioni di cambio così
come descritte” ma si trattava di “operazioni fittizie” (sentenza
impugnata, consid. 9 pag. 10 e 11).
4.2
Il ricorrente censura la qualifica delle fiches di cambio e
degli estratti conto quali falsi ideologici. A mente del ricorrente, il fatto
che l’operazione effettiva non abbia come scopo la compravendita di valute ma
la realizzazione di un travaso di averi da un conto all’altro non rende i
documenti utilizzati degli unwahre Urkunde. Al contrario, essi sono “usuali”,
ovvero corretti, non falsi, reali e veritieri in tutte le loro componenti. Il
falso ideologico è – secondo il ricorrente – dato unicamente se la realtà non
corrisponde a quanto affermato nel documento, ciò che nella fattispecie non si
verifica in quanto nelle fiches di cambio e negli estratti conto non si
afferma nulla di falso.
Dopo avere osservato che “le
fiches sono quelle che ordinariamente venivano utilizzate per le operazioni di
cambio e sono necessarie per la contabilità dell’istituto bancario”
(ricorso, pag. 11), afferma che la realtà delle transazioni di cui a tali
documenti è provata dalle dichiarazioni fatte dal responsabile dell’ufficio
cambi della __________ , dal capo dell’ufficio giuridico, nonché dalla perizia
23.
ottobre 2008 dello studio __________ .
Per il ricorrente “banca e clienti erano soggetti economici liberi di
stabilire, al di fuori dal mercato, acquisti e vendite a prezzi compresi tra i
minimi e i massimi della giornata”; le operazioni di cambio possono del
resto avvenire sia sul mercato che con la banca medesima (ricorso, pag. 12). Il
solo fatto che i cambi venissero eseguiti “a posteriori”, cioè a mercato
chiuso, non permette di concludere – continua il ricorrente – che le operazioni
fossero fittizie. Per la Banca le due operazioni, benché controbilanciate,
erano effettive e venivano eseguite realmente. L’esecuzione di operazioni di
cambio a specchio comportava l’esecuzione di operazioni reali, e il giudice di
prime cure avrebbe dunque confuso l’obiettivo economico perseguito (ovvero il
trasferimento di fondi da un conto all’altro, che non si voleva far apparire)
con le sue modalità (le operazioni di cambio, che erano effettive e dovevano
invece risultare). La conclusione del pretore, in base alla quale le operazioni
erano fittizie, è dunque manifestamente arbitraria, in urto con tutte le
risultanze dell’inchiesta e priva di ogni fondamento teorico, oltre che errata
dal profilo giuridico poiché le operazioni in questione sono realmente
avvenute, e nessun documento permette di concludere diversamente. Nei documenti
non è affermato nulla di falso, in quanto le fiches di cambio e gli
estratti conto in questione non contengono elementi che non corrispondono alla
realtà delle operazioni eseguite (ricorso, pag. 15).
Per quel
che riguarda in modo più specifico le fiches di cambio, il ricorrente
ritiene arbitraria la constatazione del giudice in base alla quale esse
sarebbero “false perché non riportanti ordini effettivamente impartiti”
(ricorso, pag. 19), in quanto gli ordini in questione sarebbero stati impartiti
realmente, sulla base dei mandati di gestione in essere. Ciò sarebbe del resto
dimostrato anche dalla perizia dello __________ , di cui – arbitrariamente – il
pretore non fa menzione nella sentenza impugnata. Per quel che concerne la
falsità degli estratti conto, secondo il ricorrente la sentenza impugnata è
priva di motivazione; ad ogni modo, in base alle risultanze della summenzionata
perizia, ritenere fittizie le operazioni di cambio menzionate negli estratti
conto é insostenibile.
4.3
Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità quando un soggetto di diritto,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di
importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa
disposizione concerne sia documenti falsi o la falsificazione di documenti
(falso materiale) sia documenti menzogneri (falso ideologico).
Vi è falso
ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento; è
menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur
emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF dell'11
ottobre 2007, inc.6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno
sulla persona dell’autore; semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde
al vero (Corboz, op. cit., n. 109
ad art. 251 CP). Nel caso del falso ideologico, la giurisprudenza non esige
unicamente che ci si trovi in presenza di un documento ai sensi dell’art. 110
cpv. 4 CP, ma pretende che esso sia provvisto di un valore probatorio
accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale
di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante
particolare (Corboz, op. cit., n.
119.
ad art. 251 CP e riferimenti; DTF 129 IV 130; 131 IV 125). Il falso
ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice
allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65
consid. 2a pag. 68, 123 IV 61 consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag.
339). La cosiddetta “menzogna scritta” trascende dunque in reato solo ove, dal
profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore
che la legge gli conferisce (bilancio, conto predite o profitti, inventario: Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per
la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante:
funzionario, notaio, medico, architetto ecc.).
4.4
Il giudizio del pretore in merito al carattere menzognero delle fiches
di cambio (e, di conseguenza, degli estratti conto che riferiscono delle
operazioni di cambio) non può essere condiviso.
In forza di quanto sopra indicato – dato per
acquisito il carattere probante accresciuto – per l’esistenza di un falso
ideologico occorre determinare l’esistenza di una discrepanza fra la realtà e
il contenuto del documento.
Nel caso concreto, per determinare se quanto
attestato nelle fiches di cambio corrisponda o meno a quanto accaduto
realmente, non ha alcuna pertinenza il fatto che le transazioni siano avvenute
fra il cliente e la banca posteriormente alla chiusura dei mercati, e non sul
mercato interbancario, durante il giorno. Il pretore, seguendo l’impostazione
del decreto d’accusa, ha posto l’accento sul fatto che le operazioni di cambio
sono avvenute “a posteriori” (sentenza, consid. 9, pag. 10), in un
momento diverso rispetto a quello in cui il mercato prevedeva il tasso di
cambio indicato sulle fiches.
Tuttavia, nella misura in cui le fiches
non indicano, ad eccezione della data, né quando l’operazione ha avuto luogo né
che essa è avvenuta sul mercato interbancario, non si vede per quale motivo i
documenti in questione debbano essere ritenuti menzogneri. Nella misura in cui
il tasso di cambio indicato sulle fiches è effettivamente quello
applicato alla transazione, la sua annotazione sul documento non può
evidentemente essere considerata una menzogna, la fiche non riportando
peraltro alcuna indicazione relativa al momento in cui l’operazione è stata
ordinata od eseguita.
Inoltre, le fiches in questione non
menzionano in che modo il tasso applicato sia stato stabilito, se con
riferimento al mercato o mediante una libera contrattazione tra la banca ed il
cliente (o chi per esso, in forza di procure).
Nemmeno la circostanza ritenuta dal pretore
secondo cui i giustificativi utilizzati “si riferiscono ad operazioni di
cambio di valuta ordinarie, addirittura inserite numericamente nell’insieme
delle transazioni fatte quel giorno dalla banca (es. no 509)” basta a
fondare la tesi di falsità del documento: non vi è, infatti, agli atti alcuna
risultanza che dimostri che il numero della transazione non corrisponda al
numero effettivo nella sequenza delle operazioni messe in atto dalla banca.
Irrilevante, alla luce della ratio delle
norme che puniscono la falsità in atti (ovvero la tutela della fiducia che,
nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova, cfr.
ad es. STF 2 febbraio 2007, inc.6S.500/2006, consid. 4.2), è il fatto che le
operazioni fossero eseguite “in maniera del tutto inusuale”, “non
gradita all’ispettorato e che poteva dare adito a problemi interpretativi o a
compromettere l’irreprensibilità dell’istituto di credito” (sentenza,
consid. 9, pag. 10). Per quanto “inusuali”, le operazioni risultano essere
reali ed effettive poiché effettivamente avvenute nei termini indicati (cfr. anche
perizia __________ 23 ottobre 2008 in atti).
Le fiches in questione si limitano, in
effetti, ad attestare le seguenti circostanze: il giorno in cui la transazione
ha avuto luogo, il relativo numero, il conto implicato, la valuta acquistata e
venduta e il tasso di cambio applicato. Dalle tavole processuali non è
possibile dedurre, senza arbitrio, che tali indicazioni siano false. Nessun
documento e nessuna risultanza permettono, del resto, di concludere che le
operazioni si siano svolte in modo diverso da quanto constatato nei documenti
in questione.
Non vi è, infatti, traccia agli atti del fatto
che la banca effettuasse una girata dal conto __________ a uno dei conti cui
beneficiario era B., giustificando in seguito tale operazione con quattro
operazioni di cambio, in realtà non avvenute. Nemmeno il primo giudice spinge,
del resto, la sua analisi fino a tal punto. Nella realtà, la differenza fra i
conti prima e dopo le operazioni di cambio è stata effettivamente generata da
tali operazioni, che in base agli atti sono state materialmente messe in atto
dall’ufficio cambi della banca e registrate contabilmente. Il fatto che tali
transazioni siano inusuali, o il fatto che il risultato ottenuto sia
economicamente equivalente a quello che si sarebbe ottenuto con un versamento
diretto da un conto all’altro, ancora non significa che le fiches
contengano delle menzogne o che i cambi di valuta non siano avvenuti.
Nemmeno risulta rilevante, dal profilo della
verità del contenuto del documento, che le operazioni di cambio in questione
non fossero “a rischio”, mentre “per definizione” “al momento
dell’acquisto di una determinata valuta l’investitore non è in grado di
stabilire se la sua successiva vendita gli arrecherà un danno o un profitto”
(sentenza impugnata, consid. 9 pag. 10). Se è vero che, in concreto, le
operazioni di cambio non si svolgevano sul mercato interbancario, ma i tassi
applicati erano il risultato di un accordo tra le parti che avevano già deciso
in base a che tasso di cambio acquistare o vendere valuta, questo non rende
menzognere le fiches che attestano unicamente l’esecuzione delle
suddette transazioni nei termini in esse indicate.
Infine, neppure la deduzione del primo giudice
secondo cui i documenti sarebbero menzogneri “siccome provocano (e hanno
provocato) nella vittima un grave malinteso (se non addirittura un inganno)
relativo all’operazione che il documento sembra attestare” (sentenza, pag.
11) può essere seguita. Rilevando che l’accertamento pretorile secondo cui la
parte civile non sapeva delle operazioni è stato censurato d’arbitrio e che
sulla censura questa Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi, si osserva
che l’argomentazione del primo giudice – quand’anche i suoi presupposti
fossero fondati – non è sufficiente a provare il carattere menzognero del
documento visto che un inganno non deriva necessariamente dall’esibizione di
documenti fittizi, ma può essere attuato anche mediante presentazione di
scritti veritieri, ad esempio documenti che mostrano una situazione nel
frattempo modificatasi, o che rappresentano solo parzialmente una situazione.
In realtà, dagli atti emerge che le fiches
riportano tassi di cambio che corrispondono a quelli effettivamente applicati
dalla banca alle transazioni effettuate: agli atti, non vi sono elementi per
dedurre che le suddette operazioni, seppur ideate al fine di raggiungere uno
scopo particolare, non fossero reali. Gli atti dimostrano, invece, il
contrario, ovvero che tali operazioni venivano effettivamente eseguite dalla
banca, che dava il suo consenso in quanto per lei l’operazione terminava in
parità. Né le fiches di cambio, né gli estratti conto che danno atto
delle transazioni avvenute possono di conseguenza essere considerati documenti
menzogneri.
In conclusione, nella misura in cui non vi è
nulla agli atti che provi che le informazioni contenute nelle fiches
siano in contrasto con quanto è avvenuto realmente, non si può considerare
menzogneri tali documenti senza cadere in arbitrio.
Pertanto, in assenza di documenti contenenti
dichiarazioni contrarie al vero, viene a cadere l’imputazione di falsità in
documenti.
Ritenuto che il ricorso deve essere accolto già
per quanto sin qui indicato, risulta superfluo analizzare le ulteriori censure
di fatto e di diritto proposte dal ricorrente.
5.
In esito all’attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri
del ricorso allo Stato, che rifonderà a RI 1 un’indennità di CHF 1'000.- a
titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di
conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto
dall’imputazione di falsità in documenti.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per a carico dello Stato, che
rifonderà fr. 1’000.- a RI 1 per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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