17.2009.10
Violazione colposa delle regole dell'arte edilizia. Il mancato rispetto dell'Ordinanza sui lavori di costruzione configura una violazione delle regole dell'arte edilizia
30 novembre 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
17.2009.10
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, CCRP
Titolo:
Violazione colposa delle regole dell'arte edilizia.
Il mancato rispetto dell'Ordinanza sui lavori di costruzione configura una violazione delle regole dell'arte edilizia
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 2 CPS
Incarto n.
17.2009.10
Lugano
30 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 2 marzo 2009 da
RI 1
e domiciliato a
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 27 gennaio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 28 gennaio 2008, il procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1, architetto STS, autore colpevole di violazione delle regole
dell’arte edilizia per avere omesso, per imprevidenza colpevole, di provvedere
affinché venisse nuovamente installato, al primo piano di una casa in
costruzione di cui egli assicurava la direzione dei lavori, un parapetto che
era stato smontato per ragioni tecniche da un artigiano rimasto ignoto. In
applicazione della pena, il procuratore pubblico proponeva la condanna di RI 1
alla pena pecuniaria di fr. 2’700.- (15 aliquote giornaliere da fr. 180.-) –
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – e alla multa di fr.
500.-.
B. Statuendo
sull’opposizione presentata da RI 1, il giudice della pretura penale ne ha
confermato la condanna ex art. 229 cpv. 2 CP ma ha ridotto la pena proposta
dalla pubblica accusa a tre aliquote giornaliere di fr. 180.- l’una – pena
sospesa condizionalmente per due anni – e alla multa di fr. 200.-.
Fatti
I fatti posti alla base della condanna sono, in
estrema sintesi, i seguenti.
1.
RI 1, dipendente dello studio d’architettura __________,
ha allestito i progetti e svolto la direzione lavori del cantiere relativo all’edificazione
del fondo part. n. __________ che ha preso avvio nel luglio 2006.
Considerandi
2.
Durante la costruzione, dopo la formazione delle
scale interne e della soletta tra il piano terra e il primo piano, il
capocantiere __________ – cui competeva la sicurezza del cantiere e, quindi, in
particolare, la posa delle protezioni - ha provveduto a far posare i parapetti
di protezione sulle scale e sulla soletta tra il piano intermedio e il piano
terra.
Queste
protezioni sono, in seguito, state tolte dalla soletta per dar modo ai
gessatori di fare il loro lavoro. Terminato il lavoro dei gessatori, è iniziato
quello dei parchettisti: la posa del parquet è finita il venerdì 14 settembre
2007.
3.
Vuoi perché il parquet abbisogna di almeno un giorno per
asciugare, vuoi perché il riposizionamento delle protezioni di regola comporta
un rischio di danneggiamento del pavimento e del gesso senza peraltro garantire
la sicurezza poiché non permette una sufficiente presa per il fissaggio dei
parapetti, a posa terminata, la ditta ha lasciato il cantiere senza
riposizionare il parapetto sulle scale.
4.
Il lunedì successivo, RI 1 ha mostrato il cantiere a PC 1, operaio che doveva montare le porte interne. Durante il sopralluogo
eseguito con il direttore dei lavori, PC 1 “ha potuto avvedersi dell’assenza
di protezioni sulle scale e sul ballatoio” (sentenza di primo grado, consid.
6.
pag. 4). Nel pomeriggio di quello stesso giorno, mentre con un collega
trasportava dal piano-ingresso al piano intermedio una pesante porta
taglia-fuoco, camminando all’indietro sulla superficie della soletta
intermedia, PC 1 è caduto nel vuoto rovinando al suolo nel sottostante salone.
Nella caduta, PC 1 ha riportato un trauma cranico commotivo, una lussazione
dell’articolazione sterno clavicolare e frattura della clavicola sternale, una
contusione della spalla destra, una ferita lacero-contusa occipitale ed una
contusione al polpaccio sinistro.
C. Con ricorso 2 marzo 2009 il condannato, sollevando arbitrio
nell’accertamento dei fatti ed errata applicazione del diritto, chiede, con
l’annullamento della sentenza impugnata, di essere prosciolto dall’accusa di
violazione colposa delle regole dell’arte edilizia.
D. Con osservazioni 13 marzo 2009, il procuratore pubblico postula la
reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3.
pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la
sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2.
In relazione all’accertamento dei fatti, il ricorrente sostiene che
il primo giudice è caduto in arbitrio “dato che non ha considerato che PC 1
era l’unico operaio a lavorare all’interno, che era stato avvertito del
problema e che ne era consapevole e che, come da lui stesso ammesso, avrebbe
dovuto usare vie alternative, rispettivamente usare la gru, come concordato con
il qui ricorrente” (ricorso pag. 5).
2.1
Sulla questione di fatto toccata dal ricorrente, già s’è visto in
initio, che il pretore ha accertato che, il lunedì mattina, RI 1 ha mostrato il cantiere a PC 1 e che, durante questo sopralluogo, PC 1 “ha potuto avvedersi
dell’assenza di protezioni sulle scale e sul ballatoio” (sentenza di primo
grado, consid. 6 pag. 4).
Proseguendo nella sua ricostruzione dei fatti, il
pretore ha aggiunto che, nel pomeriggio di lunedì, PC 1 è stato raggiunto da LA.
(che, pure, lavorava come operaio per la __________ ). Questi, mentre il primo
terminava il montaggio dei telai, ha posato una porta scorrevole al piano-ingresso.
Poi, verso le 16.30 – continua il primo giudice – i due operai hanno deciso di
trasportare dal piano ingresso al piano intermedio la già citata porta
tagliafuoco e, in quest’operazione, PC 1, “camminando all’indietro, ha
svoltato verso il soppalco alla sua sinistra per dar modo alla porta e al suo
collega LA. di fuoriuscire dalla tromba delle scale” ed è caduto nel vuoto
(sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 5).
2.2
Visto quanto sopra, nella misura in cui il ricorrente lamenta
arbitrio nel mancato accertamento che “PC 1 era stato avvertito del problema
e ne era consapevole”, il ricorso è privo d’oggetto: il pretore ha,
infatti, accertato che PC 1 “ha potuto avvedersi dell’assenza di protezioni
sulle scale e sul ballatoio” (sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 4).
Nella misura in cui, invece, il ricorso censura
d’arbitrio l’accertamento secondo cui PC 1 non era il solo operaio che lavorava
all’interno della casa in costruzione e secondo cui egli aveva concordato con
il direttore dei lavori che, per i trasporti, avrebbe usato la gru, il ricorso
è irricevibile.
Per motivare una censura di arbitrio non basta,
infatti, criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell'accaduto (anche quando essa apparisse preferibile) ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato con un riferimento preciso e
puntuale agli elementi probatori con cui l’accertamento contrasta in modo
irreparabile (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278). Invece, generico e narrativo laddove
si esprime sui fatti, il ricorso non adempie i requisiti minimi per un’analisi
delle conclusioni della prima Corte che vengono ignorate.
Pertanto, privo di riferimenti concreti che possano
fare apparire arbitrari gli accertamenti del primo giudice, il ricorso sfugge
ad ulteriore disamina.
Tuttavia, appare qui opportuno ricordare al
ricorrente, che, contrariamente a quel che lui sembra sostenere, il primo
giudice ha accertato che egli “non era a conoscenza che nel corso del
pomeriggio sarebbe intervenuto per aiutare il PC 1 anche un altro operaio della
__________” e che egli ha dichiarato di “avere lasciato il cantiere
convinto che il PC 1 avrebbe predisposto il trasporto delle porte (…) tramite
gru” (sentenza di primo grado, consid. 13 pag. 8 e 9).
3.
Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice “ha chiaramente
violato il diritto federale, dato che l’art. 229 CP esige che vi sia una messa
in pericolo concreta, cosa che nella fattispecie che ci occupa non è affatto
data” (ricorso pag. 5).
3.1
Dopo avere riassunto in modo pertinente il diritto applicabile alla
fattispecie, il primo giudice ha evidenziato che per regole dell’arte bisogna
intendere non soltanto le regole destinate a proteggere gli utilizzatori una
volta terminata la costruzione, ma “anche e soprattutto le regole che tendono
a garantire la sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o
della demolizione” e che tra queste si annovera l’Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr, RS 832.311.141). Rilevando che il TF ha già avuto modo di
precisare che il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza concernente
la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del
genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia (DTF 109
IV 125), il primo giudice, riferendosi alla dottrina in materia, ha precisato
che “non ne può andare diversamente in caso di violazione dell’OLCostr,
normativa del tutto analoga sia per campo d’applicazione (costruzioni), sia per
scopo (sicurezza)” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 6 e 7).
Rilevato, poi, che “l’apertura nella quale è
caduto PC 1 presentava una profondità di 2.80 m”, il primo giudice ha concluso che “era obbligo del costruttore, e per esso del capo-cantiere __________,
rispettivamente del direttore dei lavori”, assicurare il rispetto dell’art.
17.
OLCostr secondo cui all’interno degli edifici deve essere installato un
parapetto quando i suoli presentano differenze di livello di più di 50 cm (cpv. 1) e secondo cui le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono
essere provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla
rottura e solidamente fissata (cpv. 2).
In concreto – ha proseguito il primo giudice – tale
disposizione è stata, in un primo tempo, ossequiata con la posa del parapetto
sulla soletta del soppalco e le protezioni laterali sulle scale ma è stata
disattesa successivamente, per via di omissione, quando né il capocantiere né
il direttore dei lavori – cui incombeva l’adozione di misure anticaduta (cfr.
anche art. 19 cpv. 1 OLCostr) – hanno intrapreso qualcosa per ripristinare le
misure di protezione asportate “per consentire i lavori di gessatura
dapprima e di parchettista poi” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7).
Rilevato che RI 1, al dibattimento, ha dichiarato
di conoscere l’OLCostr (sentenza impugnata, consid. 9.3 pag. 6) e di essersi
accorto dell’assenza di protezioni già il martedì 11 settembre (sentenza
impugnata, consid. 12 pag. 8), il primo giudice ha ricordato che l’accusato ha
motivato la sua scelta di non procedere alla sostituzione delle protezioni, da
un lato perché convinto che all’interno lavorasse soltanto PC 1 che era stato
reso attento a quella mancanza e che avrebbe trasportato le porte passando
dall’esterno tramite gru e, d’altro lato, perché il giorno stesso o quello
successivo sarebbero stati posati i parapetti definitivi (sentenza impugnata, consid.
13.
pag. 8 e 9). Egli ha, poi, riassunto la tesi difensiva secondo cui, in
sintesi, RI 1 non aveva alcuna possibilità, quel giorno, di assicurare una
reale protezione poiché un parapetto provvisorio avrebbe creato solo una
protezione ingannevole mentre la posa di un nastro avrebbe, sì, potuto
richiamare l’attenzione sul pericolo ma non avrebbe potuto assolvere ad una
funzione protettiva (sentenza impugnata, consid. 14 pag. 9).
Dopo avere precisato che, essendo il reato ex art.
229.
CP un reato di comune messa in pericolo, è sufficiente per la sua
realizzazione che nella zona di pericolo sia venuta a trovarsi anche una sola
persona, a condizione che la stessa non fosse individualizzabile sin
dall’inizio ma sia stata scelta dal caso, il pretore ha concluso che, in
concreto, “gli elementi oggettivi dell’infrazione si trovano, quindi,
realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta all’accusato) di LA. sulle
scale, pertanto indipendentemente dalla presenza della vittima PC 1 e
indipendentemente dall’incidente occorsole” (sentenza impugnata, consid. 15
pag. 9 e 10) ritenuto, peraltro, che “sapendo che il parapetto definitivo
era atteso in giornata”, RI 1 avrebbe, per esempio, “potuto coordinare
diversamente la tempistica d’intervento degli operai nei punti pericolosi”
(sentenza impugnata, consid. 16 pag. 10).
3.2
Nel suo allegato, il ricorrente ha posto l’accento sul fatto che
egli, “il mattino del giorno stesso dell’evento, aveva chiaramente e puntualmente
avvertito il signor PC 1 della situazione (mancanza del parapetto)”, che
questi, di tale mancanza, era ben consapevole e che, perciò, venne concordato
che le porte sarebbero state trasportate dall’esterno mediante gru (ricorso pag.
e 3). Pertanto, essendo, poi, PC 1 l’unico operaio a lavorare all’interno, RI 1
“poteva e doveva ritenere di avere effettuato tutto quanto ragionevolmente
possibile onde evitare pericoli, e meglio onde evitare che PC 1, perlomeno
portando dei pesi, sarebbe passato lungo la scala” (ricorso pag. 3).
Rilevando come LA. sia giunto inaspettatamente
sul cantiere e come egli non fosse stato informato del suo arrivo, il
ricorrente afferma che il suo comportamento non può essere ritenuto in nesso causale
con la caduta di PC 1 che “non solo non ha seguito le direttive del signor RI
1, ma procedeva oltretutto a ritroso, senza vedere dove andava”. È perciò –
conclude il ricorrente – “del tutto arbitrario sostenere che fra la mancanza
del parapetto e quanto successo a PC 1 vi sia un nesso di causalità” essendo
questo stato interrotto dal “comportamento del tutto imprevedibile della
vittima che ha del tutto disatteso (...) quanto concordato” (ricorso pag. 3
e 4).
3.3
Cosi argomentando, il ricorrente dimentica che egli non è stato
condannato per lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 CP per avere causato la
caduta e, quindi, le lesioni patite da PC 1.
Se ciò fosse stato il caso, le sue disquisizioni
sul nesso causale fra il comportamento negligente e il danno sarebbero
pertinenti. Non lo sono, invece, in concreto ritenuto che il giudice di prime
cure – confermando il decreto d’accusa e, quindi, confermando l’impostazione
della pubblica accusa – lo ha condannato per violazione colposa delle regole
dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 2 CP che, come pertinentemente ricordato
dal primo giudice, si realizza con il venire in essere, quale conseguenza delle
azioni o delle omissioni dell’autore, di una situazione concreta di pericolo
per la vita o l’integrità delle persone (DTF 106 IV 265; 104 IV 99). Se è vero
che tale reato è, dunque, un reato di risultato (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Berna 2002, II, n. 27 ad art. 229 CP), è anche vero che per
risultato deve, qui, intendersi, non tanto il ferimento o la morte di qualcuno,
ma semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone
che deve ritenersi data già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi
anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler
Kommentar, 2. ed., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229
CP). Correttamente, il giudice di prime cure, dopo essersi esaurientemente
espresso sulle censure della difesa – che, poi, sono state riproposte in questa
sede – ha precisato che gli elementi oggettivi dell’infrazione “si trovavano
quindi già realizzati anche solo con la presenza (sconosciuta all’accusato) di LA.
sulle scale, pertanto indipendentemente dalla presenza della vittima PC 1 e
indipendentemente dall’incidente occorsole (Roelli/Fleischanderl, op. cit, n.
35.
ad art. 229 CP)” (sentenza impugnata, consid. 15 pag. 10).
Inutile, quindi, entrare nel merito delle
argomentazioni ricorsuali inerenti il nesso di causalità fra l’omissione del
ricorrente e la caduta di PC 1.
Quanto alla tesi – già avanzata al dibattimento e
riproposta in questa sede – secondo cui, in sintesi, egli non aveva alcuna
possibilità, quel giorno, di assicurare una reale protezione poiché “la posa
di un parapetto provvisorio avrebbe solo creato un inganno per la sicurezza
data la scivolosità del parquet”, il ricorrente dimostra di non avere
compreso gli argomenti con cui già il primo giudice aveva esaurientemente
risposto all’obiezione. E meglio, dimostra di non avere compreso che
l’omissione che gli viene addebitata è quella di non avere posto in essere una
misura – non solo o non necessariamente un parapetto – che garantisse
un’efficace protezione anticadute. Rilevato che già con il decreto d’accusa,
gli veniva rimproverato di avere “omesso (…) di provvedere affinché venisse
nuovamente installato un parapetto (o altra protezione contro le cadute)”,
a questa Corte appare opportuno ricordare al ricorrente che, nella sua
sentenza, il primo giudice ha precisato che a lui incombeva l’adozione di “misure
anticaduta, come ad esempio la posa di ponteggi, reti di sicurezza, coperture
resistenti alla rottura o altro” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7)
ritenuto che “sapendo, ad esempio, che il parapetto definitivo era atteso in
giornata” gli sarebbe, al limite, bastato per ossequiare al suo obbligo, “coordinare
diversamente la tempistica d’intervento degli operai nei punti pericolosi”
isolandoli, se del caso, con degli sbarramenti (sentenza, consid. 16 pag. 10).
Ciò che, invece, non è stato fatto. E ciò basta a realizzare, dal profilo oggettivo,
il reato di cui all’art. 292 CP.
4.
Infine, nel suo allegato il ricorrente ribadisce quanto già
sostenuto al dibattimento e, meglio che, dal lato soggettivo, si deve ritenere
che egli poteva legittimamente considerare che il pericolo non si sarebbe
realizzato per le stesse argomentazioni già sviluppate in precedenza (PC 1 era
l’unico operaio ed era consapevole del pericolo).
4.1
Sulla questione, il primo giudice ha accertato che RI 1 “era
pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta
costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente
dell’OLCostr” e che, ciò nonostante, egli ha “omesso di dare
disposizioni per il ripristino di una situazione di sicurezza” ipotizzando
“negligentemente che da tale omissione non sarebbe risultato alcun pericolo
per la vita o l’integrità delle persone” (sentenza, consid. 16 pag. 10).
4.2
Ancora una volta le argomentazioni ricorsuali cadono nel vuoto.
Esse si dipartono, evidentemente, ancora dalla
mancata comprensione del senso del reato per cui egli è stato condannato. Lo si
ricorda ancora una volta: RI 1 non è stato condannato per avere, omettendo di
predisporre le opportune misure di sicurezza, causato le lesioni a PC 1 ma per
avere, con tale omissione, creato una situazione di pericolo per la vita e
l’integrità delle persone.
In conclusione, nella misura della sua
ammissibilità, il ricorso va respinto.
5.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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