Lexipedia

Decisione

17.2009.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 10’000.- versati dai coniugi PC 1 sono stati “affidati” ai sensi dell’art

138 CP alla __________ . In realtà, fra le parti è stato concluso un contratto

d’appalto avente per oggetto la costruzione di una tettoia e, come risulta

dagli atti, i fr. 10’000.- versati rappresentavano un acconto ordinario il cui

pagamento non è stato sottoposto ad alcun vincolo e che, peraltro, è stato

versato “senza alcuna ulteriore indicazione”. “Dalle tavole

processuali – ribadisce il ricorrente - non risulta alcun altro accordo

delle parti” (ricorso pag. 2).

Si è,

dunque, trattato dell’usuale pagamento di un acconto di modo che i fr. 10’000.-

non possono – sempre a mente del ricorrente – essere considerati “affidati” ai

sensi dell’art 138 CP poiché essi, come di norma, sono “confluiti nel

bilancio della ditta come qualsiasi altro acconto” (ricorso pag. 3).

Pertanto

– prosegue il ricorrente – legittimamente quei soldi sono stati usati per

assolvere impegni della società, ossia pagando fatture e stipendi della ditta.

4. Giusta l’art 138 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è

stata affidata oppure indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo

valori patrimoniali affidatigli è punito con la pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria.

Contrariamente

a quella che sembra essere l’opinione del giudice di prime cure, una delle

questioni centrali da risolvere ai fini del quesito sull’esistenza del reato

imputato al ricorrente è quella relativa all’esistenza o meno di una situazione

di affidamento dei fr. 10’000.- alla __________ .

In

concreto, così come risulta in modo chiarissimo dalla documentazione agli atti

e, in particolare, dall’offerta 27.1.2008 (accettata, così come risulta dal suo

verb. 5.8.2008, da PC 1), è venuto in essere fra il ricorrente e le parti

civili un contratto d’appalto avente per oggetto la costruzione di una tettoia.

Da quanto

convenuto dalle parti, la mercede a carico del committente ammontava a fr. 25’603,42,

da pagare nella misura del 40% al momento della conferma d’ordine, di un altro

40% al momento della consegna dell’opera e dell’ulteriore 20% a 30 giorni da

tale consegna.

Null’altro

risulta essere stato convenuto dalle parti: in particolare, non risulta da

quanto agli atti che esse abbiano convenuto, in deroga alla norma, che il primo

acconto dovesse, a cura del convenuto, essere conservato separatamente dagli

averi dell’appaltatrice per poi essere destinato al pagamento del materiale

necessario all’edificazione della tettoia.

In

particolare, la dichiarazione del denunciante secondo cui “lo RI 1 ci

chiedeva un acconto pari a fr. 10’000.- onde poter acquistare il materiale in

acciaio” non può costituire prova della stipulazione, in contrasto con

quanto convenuto con l’accettazione dell’offerta di cui s’è detto - di un

simile accordo. Essa rimane una semplice allegazione di parte nella misura in

cui essa non è suffragata da alcun documento e in cui RI 1 - che nega che ciò

sia avvenuto nel suo ricorso - nulla è stato chiesto al proposito durante

l’inchiesta.

Pertanto,

a ragione, il ricorrente sostiene che ci si trova nella banale fattispecie in

cui un committente, in esecuzione dell’obbligo contrattualmente assunto, versa

all’appaltatore un anticipo della mercede, cioè esegue la prestazione cui egli

era contrattualmente tenuto.

Questo

anticipo diventa di proprietà dell’appaltatore che può, pertanto, disporne

liberamente.

Considerandi

Come

visto sopra, è punibile per appropriazione indebita colui che dispone senza

diritto di una cosa o di un valore patrimoniale altrui che gli è stato affidato

in virtù di un accordo perfezionato con il proprietario, (TF non pubblicata del

1.9.2004

[6S.277/2004], consid. 2; DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg, 117 IV

429.

consid. 3 p. 436).

Primo presupposto

dell’appropriazione indebita è l’esistenza di una cosa mobile appartenente ad

un terzo (cpv. 1) o un valore patrimoniale (cpv. 2; concetto in cui si

inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in modo

individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i

valori incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore

patrimoniale, in particolare i conti bancari) affidati all’autore in virtù di

un accordo o di un altro rapporto giuridico implicante che questi non ne ha la

libera disposizione ma può farne uso limitatamente a quanto convenuto con il

proprietario o l’avente diritto economico (Corboz, Les principales infractions,

Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, p. 206 e ss).

Così come indicato dalla

giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore

acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso

determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in

particolare per essere conservato, amministrato o consegnato (DTF 120 IV 278;

118.

IV 34; 106 IV 259; 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad

art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003,

p. 277, n. 49)

Una somma

di denaro è affidata quando viene consegnata oppure lasciata all’autore perché

egli ne disponga in modo prestabilito e nell’interesse altrui, segnatamente

allo scopo di custodirla, amministrarla o consegnarla secondo le istruzioni

espresse o tacite impartite (DTF 118 IV 34; 106 IV 259; 105 IV 33; 101 IV 163).

Non vi è

affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la somma di denaro

per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare

(DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45). Nemmeno è stata

ammessa l’appropriazione indebita in assenza di affidamento nel caso di un

paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per

una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Nemmeno è

stata ritenuta realizzata l’appropriazione indebita per assenza di affidamento

nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la

tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al comune (DTF

106.

IV 355). Non affidati – poiché ricevuti per sé – sono stati ritenuti gli

acconti che il locatore riceve dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV

22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul

salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate

agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e

ss.).

In

concreto – essendo stati versati quale acconto sulla mercede convenuta e in

assenza di disposizioni che ne vincolassero la conservazione separata dagli

averi dell’appaltatrice e la destinazione alle sole spese relative

all’edificazione della tettoia – i fr. 10’000.- versati dalle parti civili non

possono essere ritenuti affidati.

Pertanto,

non può esservi appropriazione indebita.

Inapplicabile,

alla fattispecie, il principio stabilito dal Tribunale federale in DTF 124 IV 9:

in concreto, come visto, diversamente dal caso giudicato in quella sentenza (si

trattava di un credito di costruzione, per cui il destinatario si era impegnato

nei confronti della banca ad investire i fondi nella

costruzione), non vi è stata la pattuizione di un

obbligo della ditta destinataria del pagamento di investire proprio quei fondi

nella costruzione della tettoia.

Già

soltanto per queste considerazioni, senza che sia necessario addentrarsi nelle

altre argomentazioni sviluppate dal primo giudice e contestate dal ricorrente

(pertinenti, semmai, a reati non imputati nella fattispecie), il ricorso deve

essere accolto: la sentenza impugnata deve essere annullata e il ricorrente

prosciolto dall’ addebito di appropriazione indebita.

5.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

La tassa

e le spese di giustizia vengono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è

annullata e il ricorrente è prosciolto dall’accusa di appropriazione indebita.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente

fr. 1’000.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster