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Decisione

17.2009.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 aprile 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 800.- vanno dissequestrati e restituiti a RI 1.

Considerandi

6.

Gli oneri processuali seguono il grado soccombenza (art. 9 cpv. 1 e

15.

cpv. 1 CPP). Nella misura in cui esce parzialmente vincitore, il ricorrente

ha diritto a un’ equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Pertanto, il dispositivo no. 4 della sentenza impugnata è annullato e riformato

come segue:

1.1. E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro, con distruzione

dello stupefacente, ad eccezione di quanto segue:

-

fr. 800.- e fr. 1450.- che vanno restituiti a RI 1

- 3 cellulari di

cui all’AA 19.9.2008 che vanno restituiti a RI 1

previa

cancellazione dei dati in essi registrati e senza le carte

SIM che vengono

confiscate

-

1 cellulare di cui all’ atto d’accusa aggiuntivo

13.1.2009 che va restituito a RI 1

- materiale cartaceo che va restituito a RI 1

-

materiale cartaceo e 1 carta bancaria Raiffeisen Maestro da

restituirsi ad IM

- navigatore Tom Tom da restituirsi a IM.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1200.-

sono in ragione di fr. 800.- posti a carico dello

Stato e di fr. 400.- a carico del ricorrente. Lo Stato rifonderà, inoltre, a RI

1 fr. 800.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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