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Decisione

17.2009.15

Violenza carnale; principio "in dubio pro reo"; arbitrio nell'accertamento dell'esistenza di un elemento oggettivo del reato (penetrazione) e nella valutazione della credibilità della vittima

4 maggio 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I due dipendenti del negozio __________ che erano

in servizio il 7 giugno 2008 sono stati sentiti soltanto il 29 agosto 2008 e il

15 settembre 2008 – cioè, “parecchio tempo dopo” i fatti (sentenza

consid. 15 pag. 17) – e non hanno confermato le affermazioni dell’accusato.

C. RI 1 ha presentato, il 29

Considerandi

gennaio 2009, dichiarazione di ricorso contro la sentenza 28.1.2009, che lo ha,

in particolare, dichiarato autore colpevole di violenza carnale.

Egli ha motivato la sua dichiarazione di ricorso

con l’allegato presentato il 20 marzo 2009.

Sostenendo l’arbitrio nell’accertamento dei fatti

e l’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della

sentenza, egli ha chiesto, in via principale, con l’annullamento dei

Dispositivo

dispositivo 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. e 2.3., il suo proscioglimento dalle accuse,

eventualmente, il rinvio degli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.

In via subordinata, egli ha chiesto il

riconoscimento di una scemata imputabilità e la condanna alla pena detentiva di

2 anni e 6 mesi.

D. Il procuratore pubblico, con scritto 25 marzo 2009, senza svolgere

particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.

E. La parte civile, con osservazioni 14 aprile 2009, ha postulato la reiezione del gravame nella misura in cui esso fosse ritenuto ricevibile.

in diritto: 1. Il

ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e

b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili

unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi

di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Perché un accertamento possa essere definito

arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche

inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito

di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13

consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag.

178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219,

DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag.

134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

Il principio "in dubio pro reo" è un

corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere

probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica

accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di

dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero

esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87).

Riferito alla valutazione delle prove - cui nel

caso di specie il ricorrente si richiama - esso significa che il giudice penale

non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo.

La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza

assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono

sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere

pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un

ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale

e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell'imputato (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF

127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d

pag. 38).

Sotto questo profilo il principio "in dubio

pro reo” ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid.

4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non

corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel

risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il

divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando

testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare

il convincimento del tribunale (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002]

consid. 3.2).

2. Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che la Corte è caduta

in arbitrio nell’accertamento di numerosi fatti, in particolare

nell’accertamento secondo cui, dietro la torretta, vi fu un rapporto sessuale

con penetrazione.

Dal canto suo, la PC ha sostenuto che le censure ricorsuali sono di chiara matrice appellatoria e che, pertanto, il ricorso va,

per la sua maggior parte, dichiarato irricevibile.

2.a. Procedendo all’accertamento di quanto avvenuto dietro la torretta,

la Corte di prime cure ha, dapprima, sottolineato come l’accusato abbia detto “che

non vi sarebbe stato alcun rapporto sessuale con PC 1” e che “i due si

sarebbero solo baciati ed avrebbero parlato” e come, solo successivamente,

egli abbia precisato “di avere baciato PC 1, di essere stato abbracciato a

lei e di avere toccato la sua testa e la sua schiena mentre che non avrebbe

toccato le di lei parti intime” ed ancora, soltanto in seguito, abbia ammesso

di averne forse toccato la pancia, ma soltanto perchè “la maglietta che ella

indossava era corta” e come, infine, abbia escluso “oltre ad ogni

ipotesi di atto sessuale, di averla baciata sull’addome” (sentenza consid.

13 pag. 16).

In seguito, la Corte ha

rilevato come PC 1 abbia, invece, dichiarato che “il prevenuto,

approfittando delle sue predette condizioni alterate, l’ha appoggiata alla

parete della torretta e, sorreggendola, le ha slacciato i pantaloni e, quindi,

nonostante la sua (flebile) opposizione, l’ha violentata in piedi stando di

fronte a lei” (sentenza consid. 13 pag. 16).

Prima di procedere alla valutazione della

credibilità delle versioni dei fatti rese dai due protagonisti della vicenda,

la Corte ha elencato i risultati degli esami cui PC 1 è stata sottoposta

rilevando, dapprima, come all’esame visivo siano stati riscontrati arrossamenti

su entrambi i fianchi all’altezza del pube, oltre ad un livido (anteriormente)

e un arrossamento (posteriormente) sulla gamba sinistra e come l’esame del blu

di toluidina abbia rilevato microlesioni sui genitali esterni “senza

possibilità di attribuirle ad uno specifico rapporto sessuale”.

Continuando, la Corte ha aggiunto che “il prelievo effettuato sulla parte

esterna della vagina” esaminato dall’Istituto di medicina legale ha “rilevato,

oltre al DNA di PC 1, minime quantità (geringste Spureri) di DNA maschile, tali

da non potersi escludere la loro appartenenza all’accusato” ritenuto come,

in seguito, sia stato precisato che la probabilità che il DNA lì rinvenuto sia

dell’accusato è 1400 volte superiore a quella dell’appartenenza ad un altro

soggetto maschile.

La Corte ha, poi, aggiunto che “la ricerca di

DNA all’interno della vagina ha dato risultato negativo, per il che si è

rinunciato all’esame del prelievo effettuato dalla cervice” e che “in

nessuno dei campioni esaminati (come nemmeno sui vestiti di PC 1) sono state

trovate tracce di sperma” (sentenza consid. 19 pag. 20).

Discutendo i risultati di

tali analisi mediche, la Corte ha concluso che “la valutazione delle

risultanze delle indagini mediche e scientifiche conduce ad accertare che esse

non smentiscono la versione dei fatti di PC 1, mentre che sono insanabilmente

in contraddizione con quanto sostenuto dall’accusato” poiché, secondo la

versione da questi sostenuta, “non vi sarebbe motivo per cui il suo DNA si

possa trovare sull’addome di PC 1. Tolto, forse, un tocco involontario per il

motivo che la maglietta era corta, egli nega, in effetti, di avere baciato

l’addome della ragazza, mentre che essa l’ha affermato durante la visita medica”.

Inoltre e soprattutto – continua la prima Corte – la versione dell’accusato non

fornisce alcuna valida spiegazione per la presenza del suo DNA sulla parte

esterna della vagina di PC 1. E – proseguono i primi giudici – “gli altri

predetti elementi oggettivi, gli arrossamenti sui fianchi e la positività

all’esame blu di toluidina (…) sono compatibili con l’ipotesi di un frettoloso

rapporto sessuale, consumato in piedi, afferrando e sostenendo con vigore una

vittima (del peso di ca 70 kg) quasi totalmente debilitata dall’assunzione

dello stupefacente e che, pertanto, stenta a reggersi in piedi” (sentenza

consid. 20 pag. 20 e 21).

Sul mancato ritrovamento,

non soltanto di sperma, ma anche di tracce di DNA all’interno della vagina, la

Corte di prime cure, rispondendo ad una contestazione della Difesa secondo cui

“sin dall’inizio del coito vi sarebbe fuoriuscita di liquido seminale”,

ha affermato che “premessa l’assenza di ogni fondamento scientifico della

tesi addotta (…) in procedimenti come quello in esame il raffronto della

credibilità delle affermazioni di presunta vittima e presunto autore

costituisce prova sufficiente delle circostanze fattuali litigiose”. La

Corte ha continuato il suo argomentare per respingere l’obiezione della Difesa

aggiungendo che “il senso della disponibilità di sempre più accurati metodi

di indagine scientifica non è quello di aggravare il carico probatorio

dell’accusa sino a porle obbligo di dimostrare anche dal profilo scientifico

l’inoppugnabilità dell’imputazione, ma solamente quello di fornire a chi è

chiamato a giudicare dei riscontri tali da permettere di confortare o escludere

il fondamento delle rispettive tesi di parte”. Pertanto – ha proseguito la

Corte – “la prova scientifica così letta non sconfessa per nulla le affermazioni

della giovane (ed anzi le conforta) mentre che nuoce in maniera irreparabile

alla credibilità del prevenuto, già vacillante”. Ciò detto, la Corte,

cercando ragioni che possano giustificare il mancato ritrovamento del DNA

dell’accusato all’interno della vagina di PC 1, ha affermato che “ve ne possono essere diverse compatibili con la tesi accusatoria e migliori

dell’errato sillogismo difensivo, quali l’eventualità che all’interno della

vagina non si sia depositato DNA di RI 1 nonostante il contatto sessuale (in

tal senso il riscontro per cui anche le tracce all’esterno erano minime) oppure

quella per cui l’eventuale modica presenza di DNA in quella zona sia stata

lavata via allorché PC 1 ha urinato nelle ore intercorse tra i fatti in

discussione e la visita medica” (sentenza consid. 21 pag. 22 e 231).

Procedendo, poi, alla

valutazione delle due versioni dei fatti, la Corte ha sottolineato come il

racconto di PC 1 sia risultato credibile poiché “deposto in maniera lineare,

priva di contraddizioni” ritenuto che “lo stato alterato” della

ragazza, la “notevole riduzione delle capacità sensoriali causata

dall’assunzione dello stupefacente” ne giustifica “la natura

frammentaria”.

Inoltre – ha aggiunto la

Corte – tutto quanto raccontato dalla ragazza “ha trovato conferma nelle

parole dei testi (…) e non risulta smentito da alcuna altra risultanza

d’inchiesta” (sentenza consid. 22 pag. 23).

A questa prima

considerazione, la Corte di primo grado ha aggiunto che “le parti

potenzialmente non congruenti della sua versione, ed in specie il fatto che

essa non abbia detto nulla alla __________ e si sia ulteriormente accompagnata

con l’RI 1 sino in stazione , come pure il fatto che la __________ nulla abbia

percepito dell’avvenuta violenza, sono (…) ampiamente spiegabili proprio con il

predetto stato alterato di PC 1 (…) e con lo stato comunque parzialmente

alterato anche della __________” ritenuto, inoltre, che non può essere “escluso

nemmeno un possibile legittimo timore di PC 1 per la persistente presenza dell’accusato

(in tal senso la deposizione __________) ed è assodato (stante il vuoto

probatorio al riguardo del passaggio dei tre all’interno del negozio __________)

che non appena PC 1 ha avuto una concreta opportunità di rivelare la violenza

subita e di affrancarsi della presenza dell’accusato essa, seppure ancora molto

stordita, l’ha prontamente colta chiedendo l’aiuto di __________” (sentenza

consid. 22 pag. 24).

Nemmeno il fatto che PC 1

abbia detto alla __________ di essere stata violentata all’interno dell’autosilo

__________ ha scosso la Corte: essa ha ritenuto la cosa “irrilevante”, anzi “indicativa

dello stato confusionale sfruttato dal prevenuto” e altrettanto irrilevante

ha considerato il fatto che l’__________ ha detto di non avere sentito PC 1 dire

che voleva chiamare l’ambulanza (sentenza consid. 22 pag. 24).

Per contro, l’imputato è

apparso “privo di credibilità agli occhi della Corte” poiché “risulta

avere mentito sulle circostanze (…) della conoscenza dell’età di PC 1, della

somministrazione dello stupefacente alle due ragazze, del suo effetto su PC 1” (sentenza consid. 22 pag. 24) nonché su una serie di altre circostanze indicate nei primi

considerandi della sentenza.

2.b. Dapprima, in riferimento evidente, pur se implicito, alla valutazione

di credibilità dell’imputato, nel ricorso si sostiene che la Corte è caduta in

arbitrio ravvisando un’incongruenza fra il suo dichiararsi omosessuale e il suo

dichiarato desiderio di trovare una donna da sposare per poter così rimanere in

Svizzera.

L’argomentazione della

Corte è – secondo il ricorrente – “priva di fondamento” poiché “è

risaputo che un gran numero di persone omosessuali risultano sposate con figli”

e, per lui, “il matrimonio non è altro che un mezzo per ottenere il

permesso di soggiornare legalmente nel nostro paese” (ricorso pag. 2)

2.c. La Corte di prime cure, nel considerando in cui ha trattato

dell’interesse dell’imputato per le donne, ha rilevato che l’imputato, più

volte, aveva dichiarato di voler trovare una donna “che poi riesca a farmi

ottenere un documento per restare in Svizzera (…) salvo poi contraddirsi

asserendo, in risposta alla domanda se la presunta vittima dello stupro gli

piacesse fisicamente, che “non mi piacciono le donne, in qualsiasi forma fisica

siano” tentando la difficile conciliazione fra il più volte manifestato (e

attestato da terzi) interesse per le ragazze e la dichiarata omosessualità. Di

questa , però, nell’incarto non c’è traccia” (sentenza consid. 3 pag. 9).

2.d. Come sostenuto dal ricorrente, rilevare l’esistenza di una “difficile

conciliazione” fra l’essere omosessuale e – per usare le parole della

Corte - “il più volte manifestato interesse per le ragazze” significa

non avere dato alle dichiarazioni dell’imputato il senso che ad esse, prese nel

loro complesso, va dato sulla scorta di una lettura attenta, oggettiva e non

unilaterale.

Nella misura in cui RI 1 ha ripetutamente dichiarato di essere alla ricerca di una donna da sposare allo scopo di ottenere

il permesso per rimanere in Svizzera, non vi è contraddizione – né logica né

fattuale - fra la ricerca di una ragazza da sposare e il pretendere d’essere o

l’essere omosessuale.

Pertanto, utilizzare una

simile argomentazione nel contesto della valutazione della credibilità delle

dichiarazioni dell’imputato e in quello più generale dell’accertamento dei

fatti significa cadere in errore.

Tuttavia, da quest'incongruenza - relativa

soltanto ad uno degli elementi considerati dalla Corte come indiziante la non

credibilità dell'accusato - non può essere dedotto nulla di decisivo per il

giudizio.

2.e. Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene che la Corte non

poteva, senza cadere in arbitrio, ritenere credibile la versione dei fatti data

da PC 1 nonostante le numerose sue contraddizioni.

Rileva, peraltro, che, se gli inquirenti avessero

verificato tempestivamente le sue dichiarazioni riguardo i baci e gli abbracci

scambiati con PC 1 all’interno del negozio __________, non si sarebbe, ora, di

fronte al “vuoto probatorio” di cui la Corte parla al consid. 22 della

sentenza ma si sarebbe di fronte all’evidenza di un’altra delle circostanze

che, insieme al comportamento tenuto dalla ragazza prima e dopo l’essersi

appartata con RI 1 dietro la torretta, depongono contro la tesi di una violenza

carnale.

Inoltre, censura d’arbitrio le considerazioni

fatte dalla Corte di prime cure riguardo i risultati delle analisi mediche.

Rileva, dapprima, come incomprensibilmente la

Corte non abbia tratto le dovute conclusioni dal fatto che su nessuno dei

campioni esaminati – e, fra questi, vi sono gli abiti della ragazza ed anche le

mutande dell’imputato – sono state trovate tracce di sperma.

Continua, poi, sottolineando come la Corte sia

caduta in arbitrio ritenendo non soltanto irrilevante, ma anzi confortante, il racconto

di PC 1, il mancato ritrovamento di DNA maschile all’interno della vagina della

ragazza. Questo perché “è notorio e scientificamente dimostrato che in un

rapporto sessuale con penetrazione” – anche se l’eiaculazione è avvenuta

all’esterno della vagina – “ rimangono tracce di sperma (contenute nel

liquido seminale) e di DNA all’interno della vagina” .

In effetti – continua il

ricorrente – “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, si ribadisce che

il liquido seminale, prodotto dalle vescichette seminali situate sopra la

prostata, contiene sufficienti spermatozoi per procurare una gravidanza; tale

liquido seminale fuoriesce e viene emesso all’interno della vagina dopo pochi

secondi dalla penetrazione.” Pertanto – prosegue il ricorrente – se vi fosse

stato un rapporto con penetrazione, anche se con eiaculazione fuori dalla

vagina così come al racconto della ragazza, si sarebbero dovute trovare

all’interno della vagina tracce di DNA e di sperma così come attestato dal

dott. __________ nello scritto prodotto al dibattimento (doc dib. 2) in cui si

legge che tali tracce si ritrovano per un lungo tempo, e nei recessi, anche

dopo lavaggi ed abluzioni, anche fino a 3 giorni o più. A proposito dello

scritto del dott. __________, il ricorrente precisa che, “contrariamente a

quanto ritenuto dalla Corte, l’attestazione del dott. __________ non si

riferisce unicamente all’ipotesi di un’eiaculazione all’interno della vagina,

ma anche all’emissione di sperma contenuto nel liquido seminale” (ricorso

pag. 4).

Infine, il ricorrente

censura di arbitrio la considerazione della Corte secondo cui il mancato

ritrovamento di tracce di DNA all’interno della vagina può essere spiegato con

il fatto che le tracce lasciate da RI 1 potrebbero essere state lavate via

allorché PC 1 ha urinato nello ore intercorse tra i fatti in discussione e la

visita medica.

Questa affermazione –

sostiene il ricorrente – “è grossolanamente errata: essa ignora

clamorosamente le conoscenze di base dell’apparato urinario femminile. Ogni

donna sa che urinando non viene toccata la parte interna della vagina. L’uretra

femminile mette in comunicazione la vescica urinaria e il vestibolo della

vagina; pertanto, l’urina emessa non può penetrare in vagina in nessun modo.

L’urina viene eliminata direttamente all’esterno senza alcun contatto con le

strutture vaginali” (ricorso pag. 4).

2.f. La Corte di prime cure ha accertato che PC 1 ha dichiarato che RI 1, “l’ha violentata in piedi stando di fronte a lei” (sentenza consid.

13 pag. 16).

Quest’accertamento è arbitrario.

La ragazza, nella sua unica deposizione, non ha

detto quanto ritenuto dalla Corte.

PC 1, in realtà, di quanto successo dietro la

torretta, ha detto quel che segue:

" E poi siamo andati lì, alla torre, dietro quella torre lì, che erano

forse duecento metri, cento metri di distanza da lei, dietro. E lui ha

cominciato a baciarmi ancora e poi ho sentito che cominciavo a crollare e

andava sempre peggio, non capivo più niente, e poi lui vedevo che continuava a

baciarmi e tutto. Fino a che ho cominciato a crollare proprio giù: Lui vedevo

che mi teneva un po’ e continuava però a baciarmi fino a che gli ho detto “chiama l’ambulanza perché non mi sento

bene”. Poi lui mi ha detto “si, si la chiamo” E ho visto

che cominciava a slacciarsi i pantaloni. Poi dopo sono andata via di nuovo e

poi quando ho ripreso un po’…ho guardato, lui stava … no gli ho detto “chiama l’ambulanza”

poi lui invece stava … mi stava slacciando a me i pantaloni, l’ho … sono

riuscita a dirgli di no, però, sai non era un no, non riuscivo bene a parlare

(incomprensibile) no, così, no? E lui ha detto: “ok” , la prima volta. Poi dopo

ho aperto di nuo… cioè sono andata via ancora, poi ho aperto gli occhi , poi ho

visto che mi stava tira… era … la cintura era già slacciata, la mia, poi gli ho

detto di no, di chiamare l’ambulanza. E lui dopo: “si, si” Poi un’altra volta

sono andata via, poi sono ritornata e gli ho detto “chiama l’ambulanza perché non sto per niente bene” . E lui eh… penso che era già venuto. E però era un po’ lontano,

penso che non è venuto dentro. Perché l’ho visto lontano, che ..ehm… non so

come spiegare. Praticamente stava sborrando di fuori, così, no? (trascrizione

audizione PC 1 8.6.2008 2 in fine e 3)

Poi, rispondendo alle domande dell’interrogante, PC

1 ha detto:

" dopo siamo andati a fare il giro, ha cominciato a baciarmi, ma lì ho

cominciato a crollare.

I: E co.. e come ti ha baciato?

V: Beh, un po’ in .. (incomprensibile) viso, in bocca, anche sulla

pancia, e poi non mi ricordo più (incomprensibile) non lo so. Perché dopo era

il momento che sono svenuta, un po’ così.

I: Ehm… il bacio su..ehm bocca, con o senza lingua?

V: Penso con la lingua, si.

I: Poi mi dici che ogni tanto andavi via: “sono andata via”. Che

cosa intendi dire con questo?

V: E che sono come svenuta, cioè vedevo tutto bianco, vedevo tutto

che girava, però non vedevo più niente, cioè… nero e bianco

(…)

I: Poi, tu dici che hai visto che lui… non ti è venuto dentro,

giusto?

V: No, quello che ho vi… mmm … non sono sicura, però io ho visto,

così di sfuggita, che stava sborrando di fuori” (trascrizione audizione PC 1

8.6.2008 6 in fine e 7).

Dunque, la ragazza non ha detto che RI 1 le ha

inserito il pene nella vagina.

Dopo avere parlato di baci, PC 1 ha soltanto detto di avere visto l’uomo slacciare i suoi pantaloni e, poi, quelli di lei e, quindi,

di averlo visto “un po’ lontano” che “praticamente stava sborrando di

fuori” precisando, poi, di avere solo “visto, così, di sfuggita –

senza, peraltro, essere sicura - che stava sborrando di fuori”.

Di un inserimento del pene in vagina la ragazza

non ha parlato.

Nelle sue considerazioni ,

la Corte ha attribuito “la natura frammentaria del racconto di PC 1” – cioè, il non detto – alla

“notevole riduzione delle capacità sensoriali causata dall’assunzione

dello stupefacente” (sentenza consid. 22 pag. 23).

Indipendentemente dall’accertamento – che lega

questa Corte – secondo cui quello spinello ebbe sulle capacità sensoriali della

ragazza un effetto devastante, non si può che constatare che PC 1 non ha

parlato di penetrazione.

Non ha detto né di avere sentito né di avere

visto RI 1 inserirle il pene nella vagina.

La ragazza – stando al suo

racconto – ha unicamente visto RI 1 “cominciare a slacciarsi i pantaloni”,

poi lo ha visto mentre stava slacciando a lei i pantaloni e, infine, lo ha

visto, ma “un po’ di sfuggita” e senza esserne sicura, “lontano”

(o “un po’ lontano”) – cioè, non vicino a lei – mentre stava eiaculando

“di fuori”.

Null’altro.

Dedurre da queste affermazioni – le sole fatte

dalla ragazza sul momento topico – che PC 1 ha detto di essere stata violentata – ciò che, in diritto, presuppone la penetrazione, cioè l’inserimento del pene

nella vagina – è arbitrario perché equivale a dare alle parole della ragazza un

significato che ad esse non può oggettivamente essere dato.

E’ vero che, nella toilette del __________ PC 1 ha detto a __________ di essere stata violentata da RI 1, che più tardi, la ragazza ha ripetuto di

essere stata violentata a __________ e, più tardi ancora, quella stessa sera lo ha ripetuto agli

inquirenti e ai medici che l’hanno visitata.

Ma, nella misura in cui, per sua stessa

ammissione, nella sua audizione avvenuta l’8 giugno 2008, cioè il giorno

successivo, descrivendo quanto accaduto dietro la torretta, PC 1 ha raccontato tutto quel che ha percepito e/o visto di quella situazione, forza è concludere che

con quel “mi ha violentato” la ragazza non ha fatto altro che

qualificare i fatti che ricordava.

Ora, i fatti che PC 1 stava qualificando con quel

“mi ha violentata” possono essere soltanto quelli descritti perché lei –

a quel momento come in seguito - non ne ricordava altri poiché non ne aveva

visto né percepito altri.

E i fatti descritti da PC 1 – i soli che lei ha

visto e percepito come accaduti – non comprendono, al di là del loro soggettivo

carico emotivo, la penetrazione del pene in vagina.

E, ancora, non va dimenticato che PC 1 ha dato quella qualifica ai fatti che ricordava in un contesto emotivamente esasperato e mentre era

– secondo gli accertamenti della Corte di prime cure - in stato confusionale.

Senza ulteriori elementi indizianti, ai fatti

descritti dalla stessa protagonista nulla può essere aggiunto – nemmeno per

colmare quelle che la Corte di prime cure ha ritenuto essere lacune dovute alla

riduzione delle sue capacità sensoriali - senza cadere in arbitrio.

Non è, inoltre, nemmeno possibile dedurre, senza

cadere in arbitrio, che ci sia stata un’introduzione del pene in vagina dal

fatto che RI 1 – sempre stando al racconto della ragazza - ha slacciato i

pantaloni di entrambi: lo slacciare i pantaloni, in contesti simili a quelli

descritti, non necessariamente ha come seguito un rapporto sessuale con

penetrazione.

Inoltre, va osservato che, stando al racconto

della ragazza, RI 1 ha eiaculato quando era “lontano” o “un po’

lontano da lei”.

Né gli inquirenti né i primi giudici hanno

ritenuto necessario chiedere alla ragazza di precisare cosa volesse dire con

quei termini.

Pertanto, quei termini bisogna prenderli per il

loro significato letterale e immediato e accertare che – secondo la versione

data dalla stessa ragazza (e volendo dimenticare quel “di sfuggita” e “non

sono sicura”) - RI 1 ha eiaculato mentre era lontano o almeno un po’

lontano da lei.

Questa lontananza spaziale – provata anche dal

fatto che non sono state trovate tracce di sperma nemmeno sui vestiti di PC 1 -

depone contro l’ipotesi di una penetrazione.

Va, qui, precisato che le considerazioni sul

luogo in cui sarebbe avvenuta – secondo la ragazza - l’eiaculazione di RI 1 non

tengono ancora conto del fatto che la stessa PC 1, rispondendo alle domande

dell’interrogante su tale questione, ha detto di non essere sicura di quel che

aveva visto e che, comunque, lo aveva visto solo di sfuggita (trascrizione

audizione PC 1 8.6.2008 7).

Pertanto, considerando lo stato di alterazione

sensoriale in cui versava la ragazza (così come accertato dalla Corte di prime

cure) e considerando che non sono state trovate tracce di sperma su nessuno dei

campioni esaminati (e, fra questi, vi erano anche le mutande dell’imputato) non

è peregrino chiedersi se quel che ha visto PC 1 fosse davvero un’eiaculazione.

Nemmeno le analisi mediche e specialistiche

effettuate hanno rilevato elementi probanti o indizianti una penetrazione.

Non sono state trovate, all’interno della vagina

di __________, tracce di sperma.

Quand’anche fosse corretta la tesi della Corte di

prime cure secondo cui questo è del tutto compatibile con un’eiaculazione fuori

dalla vagina, rimane il fatto che non è stata ritrovata all’interno della

vagina nessuna traccia di sperma.

Se questo – sempre nella misura in cui la tesi

della prima Corte fosse corretta - non può essere considerato una prova della

non avvenuta penetrazione, nemmeno può essere considerata prova del contrario.

Ma non solo.

All’interno della vagina di PC 1 non è stata

trovata alcuna traccia di DNA maschile.

Al di là delle considerazioni manifestamente

errate – e, dunque, arbitrarie - della prima Corte sul lavaggio delle tracce di

DNA con l’urina, rimane il fatto che le ricerche effettuate non hanno trovato

tracce oggettive di penetrazione.

Pertanto, l’unica conclusione che può – senza

arbitrio – essere tratta dai risultati negativi della ricerca di tracce di DNA

all’interno della vagina è che non sono stati trovati elementi a comprova

dell’ipotesi accusatoria dell’avvenuta introduzione del pene in vagina.

A questo si aggiunge – quale “prova negativa” –

che non sono state trovate tracce di DNA di PC 1 sulle mutande indossate

dall’accusato.

Nemmeno è idoneo a provare l’avvenuta

penetrazione il ritrovamento di tracce minime di DNA attribuibili all’imputato

all’esterno della vagina, e meglio sugli organi genitali esterni (o nelle loro

prossimità).

Tale ritrovamento prova soltanto che c’è stato un

contatto fra una parte del corpo di RI 1 (mani, bocca o pene) e gli organi

genitali esterni della ragazza.

Non prova, invece, che c’è stata penetrazione.

Né è in alcun modo determinante il risultato solo

“leggermente positivo” (doc dib 3) all’esame al blu di toluidina: la presenza

di microlesioni sui genitali esterni può essere dovuta ad un’infinità di cause

(può bastare a causarne qualsiasi lieve sfregamento).

Né possono essere idonei a provare l’avvenuta

penetrazione gli arrossamenti riscontrati sui fianchi. Si tratta con evidenza

di indizi non univoci. Tali segni possono – come ha sostenuto la Corte – “essere

compatibili con l’ipotesi di un frettoloso atto sessuale consumato in piedi”.

Ma possono essere altrettanto compatibili con molte altre ipotesi.

In ogni caso, da soli non bastano a provare l’ipotesi

accusatoria confermata dalla Corte.

Quest’assenza di elementi oggettivi comprovanti

la penetrazione si somma all’assenza di dichiarazioni – sui fatti e non sulle

interpretazioni ex post – della presunta vittima.

In concreto, il quadro probatorio sul punto focale

si caratterizza, non soltanto dalla mancanza di dichiarazioni della presunta

vittima circa una penetrazione ma, anche, dalla mancanza di riscontri oggettivi

di quanto la ragazza non ha dichiarato ma che, invece, la pubblica

accusa, prima, e la Corte di primo grado, poi, hanno ritenuto.

Due assenze non possono – senza arbitrio – essere

considerate una presenza.

Due elementi negativi (nessuna dichiarazione e

nessuna traccia) non ne fanno uno positivo.

Da quanto precede deriva che l’accertamento

dell’avvenuta penetrazione della vagina con il pene – elemento costitutivo,

insieme all’azione coercitiva, del reato di violenza carnale – non può essere

fondato, senza arbitrio, sulle dichiarazioni della ragazza e sui risultati

delle ricerche di tracce di sperma e DNA effettuate.

Certamente, RI 1 ha mentito affermando di non avere toccato le parti intime di PC 1.

Lo prova il ritrovamento di tracce del suo DNA

sugli organi genitali esterni della ragazza (la spiegazione difensiva secondo

cui il DNA dell’imputato sarebbe stato trasportato dalla ragazza stessa o dalla

pioggia non può essere ritenuta l’ipotesi più probabile).

Tuttavia, questa menzogna non può certamente

bastare a fondare l’accertamento dell’introduzione del pene in vagina.

Pertanto, forza è concludere che, agli atti, non

vi è alcun elemento a sostegno della tesi dell’avvenuta penetrazione.

La diversa conclusione della Corte di prime cure

è, con evidenza, frutto di una lettura manifestamente insostenibile perché

unilaterale del materiale istruttorio da parte della Corte che ha acriticamente

sposato l’ipotesi accusatoria.

Dopo avere accertato la grave alterazione delle

capacità sensoriali della ragazza dovute all’assunzione di stupefacente e

averne accertato lo stato di “semi incoscienza” prima – cioè, subito

dopo avere fumato – e, poi, lo stato confusionale protrattosi per ore con

visibili alterazioni (sentenza consid. 11 pag. 15), la Corte non ne ha tratto

le conclusioni dovute. Cioè, da questi accertamenti la Corte non ha derivato –

come invece avrebbe dovuto - l’obbligo di esaminare con estrema cautela e

prudenza le dichiarazioni della ragazza.

Valutando la credibilità delle dichiarazioni

della ragazza, la Corte ha ritenuto il fatto che PC 1 ha raccontato a __________ di essere stata violentata nell’autosilo di via __________ indicativo

dello stato confusionale della ragazza (“sfruttato dal prevenuto”) ma lo

ha ritenuto irrilevante per l’esame di credibilità.

E’ certamente vero che quelle dichiarazioni di PC

1 – così come le altre che non sono state confermate (per es, quella sul

chiamare l’ambulanza: trascrizione audizione PC 1 8.6.2008 pag. 3 e AI12 pag. 1)

- erano il frutto del suo stato confusionale.

Ma che ciò sia irrilevante è certamente

sbagliato.

Uno stato confusionale che porta a confondere i

luoghi non può certamente essere considerato irrilevante per l’esame di

credibilità del racconto fatto dalla persona che presenta un simile stato.

E’, al contrario, una circostanza estremamente

rilevante per l’esame di credibilità poiché certamente non tutte le

dichiarazioni di una persona che, in stato confusionale, riferisce di fatti

vissuti in un momento in cui le sue capacità sensoriali erano alterate

corrispondono ad una corretta descrizione della realtà.

Non considerare un simile elemento nella valutazione

di credibilità delle dichiarazioni significa cadere nell’arbitrio.

In concreto, appare evidente che lo stato confusionale

in cui PC 1 versava, unito all’esasperazione emotiva verosimilmente legata al

vissuto di difficili esperienze precedenti, l’hanno portata ad elaborare i suoi

ricordi di quel che era accaduto alcune ore prima in modo da vivere,

soggettivamente, come una violenza dei fatti che – sulla scorta delle sue

stesse dichiarazioni – non possono essere oggettivamente qualificati come una

violenza carnale.

Forza è, dunque, constatare che senza

dichiarazioni della presunta vittima sui fatti topici e senza elementi

oggettivi, cioè senza nulla che possa essere ritenuto indiziante o probante di

una penetrazione, la Corte ha fondato la condanna di RI 1 per violenza carnale

semplicemente sulla dichiarazione della ragazza di essere stata violentata,

cioè sulla qualifica (“sono stata violentata” ) fatta da una ragazza in

evidente stato confusionale di situazioni vissute in stato di alterazione delle

capacità sensoriali.

La Corte ha, poi, interpretato le “parti

potenzialmente non congruenti della versione” di PC 1 (sentenza consid. 22

pag. 23), cioè le parti non congruenti con l’ipotesi di una violenza carnale –

ed indizianti, non di menzogne di PC 1, ma di una sua soggettiva rielaborazione

in un profondo stato confusionale di fatti vissuti in un momento di alterazione

sensoriale – in modo manifestamente unidirezionale e, pertanto, arbitrario.

In quest’interpretazione,

la Corte ha spiegato il fatto che l’amica __________ “nulla abbia percepito

dell’avvenuta violenza” con lo “stato comunque parzialmente alterato

anche dell’__________” (sentenza consid. 22 pag. 23 in fine e 24) dimenticando che, poco prima, aveva accertato che la ragazza aveva fatto solo un

paio di tiri “per il motivo che faceva schifo (…) ciò che al dibattimento

essa la spiegato non con la cattiva qualità della sostanza, che anzi produceva

il consueto effetto, ma per il motivo che essa era digiuna ciò che le ha reso

sgradevole l’assunzione dello stupefacente (..) di modo che sarebbero stati

l’accusato ed PC 1 a dividersi il fumo” (sentenza consid. 10 pag. 12 in fine e 13) e che, perciò, __________ non poteva certamente essere alterata al punto da non

percepire nulla di una violenza avvenuta a pochi passi da lei (cfr. fotografie

in atti) o, perlomeno, nulla di uno stato estremamente sofferente dell’amica.

Sempre in

quest’interpretazione unidirezionale e unilaterale delle risultanze

istruttorie, la Corte ha ritenuto il fatto che PC 1 si sia ulteriormente

accompagnata all’imputato ampiamente spiegabile con il suo stato alterato e con

“un possibile legittimo timore” della ragazza “per la persistente

presenza dell’accusato” (sentenza consid. 22 pag. 25).

Ma ritenere “un

possibile timore della ragazza” è arbitrario.

Nulla, agli atti, infatti, permette di trarre una

simile conclusione.

PC 1 non ha mai detto di essere stata intimorita

dall’uomo e dagli atti non emergono elementi da cui si possa dedurre, con una

certa attendibilità, che la ragazza provava un tale sentimento nei suoi

confronti. Basti pensare che __________, raccontando di come si svolse il

rientro dal parco alla stazione FFS ha detto (confermando la versione

dell’imputato) che “durante questo tragitto PC 1 e __________ erano abbracciati (…) è stato

lui ad abbracciarla per primo, poi lei ha contraccambiato mettendo il suo

braccio attorno ai suoi fianchi” (AI 12 pag. 2). E’

evidente che mettere le mani attorno ai fianchi di un uomo ricambiandone

l’abbraccio non è un atteggiamento tipico di chi prova paura. Né - a onor del

vero – é un atteggiamento tipico di una persona che ha bisogno di sostegno per

camminare come __________, ad un certo punto, ha detto e come la Corte ha

ritenuto (sentenza consid. 14 pag. 17).

D’altra parte, nemmeno __________ – dalla cui

deposizione si evincerebbe, secondo la Corte, il timore di PC 1 per l’accusato

(consid. 22 pag. 24) – ha dato elementi oggettivi su cui fondare una tale

deduzione: la ragazza si è limitata a parlare di sue sensazioni soggettive (“era

un uomo che non mi aveva ispirato alcuna fiducia … mi aveva stupito il fatto

che PC 1 potesse essere in sua compagnia sia perché era molto più grande di lei

e sia perché come ho detto mi sembrava una persona poco per bene…” , AI 15

e AI 7) senza riferire di fatti che possano fondare almeno l’ipotesi di un

sentimento di paura provato da PC 1.

Nemmeno, infine, negli atti si ritrovano elementi

a sostegno di comportamenti minacciosi o violenti dell’imputato.

Inoltre, non può non essere rilevato che le

argomentazioni difensive meritavano una risposta più seria.

Nella misura in cui non è nemmeno stata adombrata

l’ipotesi dell’utilizzo di un preservativo, l’obiezione relativa al mancato

ritrovamento di tracce di sperma, ma soprattutto al mancato ritrovamento di tracce

di DNA all’interno della vagina andava approfondita, se del caso, con l’ausilio

di un perito.

L’argomentazione della Difesa secondo cui, sin

dall’inizio del rapporto sessuale, il membro maschile emette dei liquidi (muco

lubrificante o liquido seminale) per cui anche un coitus interruptus

(penetrazione con eiaculazione all’esterno della vagina) lascia, in ogni caso,

delle tracce di DNA, non poteva essere liquidata con un giudizio lapidario – e

superficiale - di assenza di fondamento scientifico (sentenza consid. 21 pag.

22).

Infatti, se è vero che il ritrovamento di tracce

di DNA (o il non ritrovamento) può dipendere, anche, dalla tecnica utilizzata o

dalla sua messa in atto più o meno corretta (Delfin, Madrid, Tan, De Ungria,

Y-STR analysis for detection and objective confirmation of child sexual abuse,

PMID: 15565297 pubblicato in www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

), è anche vero che, in concreto, tracce di DNA dell’imputato sono state

ritrovate su altre parti del corpo della ragazza, ciò che depone sia per la

bontà della tecnica utilizzata che per la correttezza della sua messa in atto.

Inoltre, è anche vero che la presenza di

secrezioni pre-eiaculatorie sembra essere riconosciuta in medicina come la

regola (cfr. , per esempio, Zukerman, Weiss, Orvieto, Does preejaculatory

penile secretion originating from Cowper’s gland contain sperm? PMID: 12762415

pubblicato in www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

ed è, comunque, altrettanto vero che tracce di DNA si ritrovano anche grazie ai

residui di cellule epiteliali (che, evidentemente, possono essere lasciati

durante un rapporto sessuale con penetrazione senza preservativo).

La questione – di principio, rilevante per il giudizio

- meritava, quindi, un approfondimento di natura specialistica.

Il ricorso ad un perito avrebbe, poi, permesso

alla Corte di evitare di cadere nel manifesto errore di sostenere che eventuali

tracce di DNA in vagina possono essere state “lavate via allorché PC 1 ha urinato nelle ore intercorse tra i fatti in discussione e la vista medica” (sentenza consid.

21 pag. 23), tesi questa in aperto contrasto con l’anatomia femminile.

In conclusione, non essendovi elementi a sostegno

dell’ipotesi di una penetrazione, il ricorrente va assolto dal reato di

violenza carnale.

Vista tale conclusione, può essere lasciata senza

approfondimento la questione del mancato accertamento da parte della Corte di

prime cure dell’atto coercitivo che costituisce l’altro elemento costitutivo

della violenza carnale.

2.g. Il ricorrente ha chiesto anche di essere assolto dall’imputazione di

atti sessuali con fanciulli (in relazione ai baci scambiati con PC 1).

Tale richiesta non è, però, motivata.

Soltanto di transenna, nel ricorso si fa

riferimento all’età apparente di PC 1 (punto 9 pag. 6) senza però nulla dedurre

da quelle brevi considerazioni in relazione al reato di cui all’art 187 CP e

senza confrontarsi con quanto sostenuto, al riguardo, in sentenza.

Pertanto, su questo punto, il ricorso è

irricevibile.

3. Da quanto precede discende che, in accoglimento parziale del

ricorso, va annullato il dispositivo 1.2. della sentenza impugnata e il ricorrente

deve essere prosciolto dall’imputazione di violenza carnale.

Annullato è, pure, di conseguenza il dispositivo

di condanna del ricorrente al pagamento alla PC di fr. 15.000.- quale

risarcimento del torto morale nonché di fr. 7.676,40 per spese legali.

Annullato deve essere, pure, in conseguenza, il

dispositivo no. 2.1. relativo alla pena.

Ritenuto che per le condanne – non toccate da

questo giudizio – per atti sessuali con fanciulli (per avere baciato PC 1,

minore di 16 anni, sul viso, sulla bocca e sul ventre) nonché per infrazione e

contravvenzione alla LFStup potrebbe essere adeguata una pena pecuniaria (cfr.

sentenza non pubblicata del 13.5.2008 [6B.541/2007]) e siccome nell’incarto non

vi sono gli elementi necessari alla sua commisurazione, gli atti vanno rinviati

ad una nuova Corte delle assise correzionali (anziché ad una Corte delle assise

criminali), affinché renda, su questa questione, un nuovo giudizio.

La nuova Corte deciderà anche nuovamente

sull’importo da assegnare alla PC quale risarcimento del torto morale subito e

quale rimborso delle spese legali.

Sarà facoltà della nuova Corte decidere se

imputare ad RI 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali atti sessuali con

fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, altro reato di cui la nuova Corte

dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi genitali esterni

accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in tale zona e non

indicati nell'atto d'accusa.

All’accusato dovrà, comunque, essere garantito il diritto di

essere sentito e quindi anche di proporre prove a scarico sgorgante dall'art. 9

Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e

giurisprudenza; CCRP, sentenza del 7 luglio 2004 in re V.F, consid, 7; CCRP, sentenza del 28 aprile 2005 in re D.D.D, M.G e I.M., consid. 8b);CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).

Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1200.-) vanno

posti a carico dello Stato.

Sulle ripetibili di prima sede, per contro, spetterà

al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali.

Gli oneri processuali del presente giudizio sono

posti interamente a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente

fr. 1.500.- per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. il dispositivo 1.2. della sentenza

impugnata è annullato e il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di violenza

carnale.

1.2. il dispositivo 2.1 della sentenza

impugnata è annullato e gli atti sono trasmessi ad una Corte delle assise

correzionali per un nuovo giudizio.

1.3. il dispositivo 2.2. della sentenza

impugnata è annullato: la nuova Corte deciderà su quanto dovuto alla PC in

funzione della condanna per atti sessuali su fanciulli.

1.4. il dispositivo 2.3. della sentenza

impugnata è annullato.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'500.-

b) spese

complessive fr. 300.-

fr. 1'800.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente

fr. 1'500.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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