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Decisione

17.2009.16

Omicidio intenzionale con dolo eventuale, distinzione dalla negligenza cosciente. Forza probatoria di un singolo estratto di una deposizione. Influenza del tasso alcolemico sul rilassamento del collo

17 giugno 2009Italiano155 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti.

1. La

sera del 1. febbraio 2008, RI 1 e RI 3, dopo avere comprato della birra ad una

stazione di servizio, raggiunsero il Muraglione delle scuole elementari di __________

dove incontrarono RI 2.

Secondo

gli accertamenti della Corte di prime cure, appena arrivato, RI 2 chiese a RI 1

“chi picchiamo stasera?” riferendosi – sembra – ad un episodio accaduto

loro al carnevale di __________ dove una ragazza insultò RI 1 perché portava

la maglia della __________ .

Sempre

secondo gli accertamenti della Corte di prime cure, analoghi propositi vennero,

poi, quando ancora tutti erano al Muraglione, tenuti da RI 1 che ebbe modo di

dire – sempre ricordando quanto successo a __________ – che, se qualcuno “gli

avrebbe rotto i coglioni”, lo avrebbe ammazzato.

Secondo RI

1 – le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili dalla prima Corte – “si

trattò di una vanteria, e meglio di una frase detta per mettersi in mostra, non

accompagnata da concrete intenzioni” (sentenza consid. 2a, b e c, pag. 44-47).

Dopo essersi

intrattenuti un po’ al Muraglione, i tre si diressero nella zona del Carnevale

e fecero il giro dei vari capannoni. L’ultimo capannone visitato dai tre prima

dei fatti è stato quello sito in via __________ (doc. dib. 2, n. 3). I tre lo

lasciarono alle 23.41 (RI 3 per primo, subito seguito da RI 1 che aveva sulle

spalle RI 2), prendendo per via __________ intenzionati a raggiungere il

capannone principale di piazza __________ (sentenza consid. V.4, pag. 49 e 50).

2. Poco

prima, verso le 23.30, PC (28.9.1985) lasciava, insieme ad alcuni amici, la

sede del __________ (associazione di appassionati ai giochi di ruolo,

strategia e carte fantasy e avente lo scopo di organizzare attività ludiche

relative a tali giochi), diretto al capannone principale del Carnevale (lontano

qualche decina di metri dalla sede dell’associazione). Lì bevvero una birra.

Dopo circa una decina di minuti, PC e un amico (D.), intenzionati a raggiungere

il capannone di via __________, lasciarono quello principale e imboccarono via __________(sentenza

consid. VI.1., pag. 51-53).

3. Nel

frattempo, anche S., che pure era con PC alla sede del __________, aveva

lasciato il capannone principale. Mentre si dirigeva verso via __________, il

ragazzo schiacciò inavvertitamente un piede a Y.. Questi protestò ma poi si

allontanò.

S.

alterato dall’alcool – si mise, invece, “ad inveire contro chi, a suo dire,

gli aveva mancato di rispetto”, agitando le braccia e – sembra -

invitando Y. a tornare verso di lui (sentenza, consid. VII.4., 4.a. e 4.b., pag.

57 e 59).

Un amico

di Y. – tale H. – consigliò a quest’ultimo di “chiarire immediatamente il

diverbio con S. per evitare di azzuffarsi qualora si fossero nuovamente

incontrati” (sentenza, consid. VII.4. pag. 57).

Così, i

due tornarono verso S. che, nel frattempo, aveva imboccato__________.

Vista la

“reazione spropositata del S.”, nonostante sin lì “nessuno avesse

messo le mani addosso a nessuno” (sentenza consid. VII.4.c., pag. 59 e 60),

un amico di Y., preoccupato per la piega che avrebbero potuto prendere gli

eventi, corse a chiamare C: – un ragazzo “noto sia alle autorità sia un po’

in tutta la regione per essere un tipo rissoso, un attaccabrighe” (sentenza

consid. VII.3 pag. 56) – che si trovava vicino al capannone principale.

C. non si

fece pregare. Giunto sul posto, però, “a dispetto della sua fama”, si

adoperò per cercare di calmare le acque (sentenza, consid. VII.4.d. pag. 61 e

62).

Nel

frattempo, sul posto erano arrivati anche alcuni “amici del __________”

che tentarono di calmare S. “il cui comportamento era davvero inadeguato e

sconveniente” (sentenza, consid. VII.4. pag. 57; consid. VII.4.c. pag. 60).

Fra gli “amici

del __________”, vi erano anche PC e D.. Mentre questi si adoperava per

calmare S., PC prese a discutere con C. “in modo del tutto normale”. In

effetti, dalla testimonianza di un amico di C. (riprodotta in sentenza) risulta

che PC “in modo educato e tranquillo, ci ha detto che il suo amico era già

ubriaco e che bisognava lasciar perdere” (sentenza, consid. VII.4.a. in

fine, pag. 58).

Poi,

quando già “i contendenti avevano chiarito le cose, dandosi, peraltro,

almeno alcuni, la mano”, e mentre PC ancora parlava con C., sul posto

giunsero RI 1, RI 2 e RI 3.

Quest’ultimo,

“senza minimamente accertarsi di quanto era capitato in precedenza”, aggredì

PC “spingendolo via tre volte” (sentenza, consid. VII.4. pag. 57 e 58).

4. Secondo

la Corte di prime cure, RI 3 aggredì PC “soltanto per farsi bello davanti

al C.”, non soltanto senza sapere nulla di quanto era successo in precedenza,

ma anche e soprattutto “senza che la vittima avesse avuto qualsivoglia

atteggiamento anche soltanto un po’ equivoco e provocatorio” (sentenza, consid.

VII.4.h., pag. 65 e 66).

5. RI

3 spintonò PC una prima volta, mettendo “il suo avambraccio sullo sterno

della vittima” (sentenza, consid. VIII.1.b., pag. 68). Poi, lo spintonò una

seconda volta, mandandolo a finire, con il fianco destro, contro un muretto

alto circa 110 cm che si trova lungo__________, tra lo sbocco di via __________

e il negozio __________, sulla destra per chi si reca verso la __________ (sentenza,

consid. VIII.1.d., pag. 69).

Infine,

gli diede una terza spinta, spingendolo verso destra, ossia verso piazza __________(sentenza,

consid. VIII.1.e. pag. 69).

6. In

quel momento, dalla sinistra di RI 3, sopraggiunse RI 2 che – senza nulla

sapere di quanto accaduto (sentenza, consid. VII.4.i., pag. 66; consid. VIII.1.f.,

pag. 70-72) – colpì PC “con un pugno di striscio alla guancia sinistra”.

Questo

pugno – secondo la Corte di prime cure – “è rimasto allo stadio del

tentativo o, al massimo, ha appena sfiorato la vittima in modo da non lasciare

tracce” (sentenza, consid. VIII.1.e., pag. 69 e 70).

7. Subito,

da destra rispetto a RI 3, intervenne RI 1.

Come gli

altri due, RI 1 si avventò su PC senza motivo, solo “perché gli altri due lo

hanno fatto, per il solo gusto (…) di menar le mani mentre PC non aveva fatto

nulla se non cercare di parare i colpi” (sentenza consid. VIII.1.n., pag. 80

e 81).

All’inizio,

RI 1 colpì PC con un pugno.

Secondo la Corte, si trattò di un colpo “non così forte” che ebbe “un impatto limitato con la

vittima oppure l’ha colpita in altro luogo rispetto alla testa (torace? Una

delle cinque lesioni di cui alla foto N. 36 in classeur D, sez. 1?)” (sentenza consid. VIII.1.i., pag. 79).

8. Poi,

RI 2 – “preso da una rabbia che nemmeno lui ha saputo spiegare”

(sentenza consid. VIII.1.m., pag. 81) – tirò due calci “ben assestati” a

PC, il primo sul polpaccio destro e il secondo sul fianco destro, tra la coscia

e la pancia (sentenza consid. VIII.1.m., pag. 81).

9. A

quel punto, intervenne Y. che pure colpì PC con un calcio al fianco sinistro

per poi subito andarsene, imboccando il vicolo __________ (sentenza, consid. VIII.2.a.

pag. 83 e 84).

10. A

seguito dei colpi ricevuti, PC si è piegato in avanti, “dando l’impressione

di barcollare, e meglio di poter perdere l’equilibrio, circostanza del tutto

normale per una persona che è presa a pugni e a calci” (sentenza consid. VIII.2.c.

pag. 84 e 85).

Poi, è

caduto. Dapprima, leggermente indietreggiando e, poi finendo a terra sul sedere

e, infine, con il resto del corpo (deposizioni di testi citate a pag. 86 della

sentenza) adagiandosi sulla schiena e girandosi sul fianco sinistro, “il

tutto con il capo verso piazza __________ ed i piedi verso la __________.” Secondo

la Corte di prime cure, non si trattò di “una caduta violenta”

(sentenza consid. VIII.2.d. pag. 85, consid. VIII.2.e).

11. Mentre

PC giaceva a terra, i tre lo colpirono con calci al torace (sentenza consid. VIII.2.f.,

VIII2.g.,VIII.2.h, VIII.2.i e VIII.2.l. pag. 87-98).

Poi, RI 1

colpì PC – “che si agitava come per alzarsi” ed aveva il capo “leggermente

sollevato da terra” (sentenza, consid. VIII.3.c, pag. 101) – con un calcio

in testa. Il calcio – inferto con il collo del piede – ha colpito PC nella zona

postero-laterale del collo (sentenza consid. VIII.3.d, pag. 102).

Sulla

violenza con cui il calcio venne inferto, la Corte ha considerato che si trattò di un “colpo assolutamente compatibile con l’aver causato la lesione che ha

determinato il decesso della vittima” (sentenza consid. VIII.3.e., pag. 104).

Anche RI

2 colpì PC con un calcio che raggiunse la tempia sinistra della vittima

(sentenza consid. VIII.3.f., pag. 106).

12. La Corte di prime cure ha accertato che, prima di ricevere i calci in testa, PC era ancora

cosciente: egli aveva accennato a rialzarsi e cercava di proteggersi dai colpi

tenendo le braccia, prima davanti al torace e, poi, davanti alla faccia.

Dopo i

calci in testa, PC ha perso conoscenza, “tanto che tutti e tre gli imputati

hanno subito capito che doveva essere capitato qualcosa di grave” (sentenza

consid. VIII.3.g, pag. 106).

13. Il

primo ad intervenire a difesa di PC fu un passante, K., che, “visto come i

tre non smettevano di infierire sulla vittima ormai a terra, si è messo a gambe

aperte su di lei, allargando le braccia, con lo sguardo verso i piedi della

stessa, invitando gli aggressori a lasciarla in pace” (sentenza, consid. IX.1.a.

pag. 107).

14. Come

detto, secondo gli accertamenti della prima Corte, i tre compresero subito la

gravità della situazione: RI 3 ha detto di avere capito che PC “era in coma

o morto”, RI 2 ha detto di “avere pensato che era morto” e RI 1 ha detto di averlo visto con gli occhi sbarrati pur sostenendo di avere pensato che fosse svenuto (verb.

dib. pag. 39-40; sentenza consid. IX.1.c. pag. 110).

15. Alle

23.46 P., un altro passante, allertò i soccorsi che giunsero sul posto di lì a

poco. La loro prima valutazione fu di arresto cardio-circolatorio poiché PC non

era cosciente, non aveva riflessi ed aveva le pupille in midriasi fissa

(sentenza consid. X.5. pag. 123).

Il medico

dell’ospedale venne avvertito alle 23.57.

PC venne

portato all’Ospedale __________dove venne intubato alle 00.03.

L’esame

TAC esperito all’01.05 ha mostrato un sanguinamento diffuso con invasione dei

ventricoli e ischemia del tronco.

Interpellato,

il responsabile del Servizio di neurologia ha ritenuto che, già a quel momento,

non c’era più nulla da fare.

Alle ore

10.00, una prima valutazione neurologica ha mostrato il quadro di morte

cerebrale che è stato confermato da un’ulteriore valutazione esperita alle

17.00 dello stesso giorno.

Dall’attestato

di morte risulta che il decesso di PC è avvenuto alle ore 18.06 del 2 febbraio

2008.

16. RI 2

fu il primo a lasciare il luogo del pestaggio. Gli altri due lo seguirono senza

indugio, dirigendosi verso il capannone di piazza __________ nei cui pressi i

tre si riunirono.

RI 1,

appena lasciato PC, si tolse la maglia della __________ “per non farsi

riconoscere”. Altrettanto fece RI 3 con la maglia da portiere che indossava

(sentenza consid. IX.1.d. pag. 110 e 111).

All’interno

del capannone, i tre bevvero birra e fumarono uno spinello (sentenza consid.

IX.2.a. pag. 113; IX.2.c. pag. 115).

Poi,

avvertiti da C. della presenza della polizia all’esterno del capannone, i tre

se ne andarono. RI 3 fece ritorno a casa. Gli altri due presero il treno per __________dove

si recarono alla discoteca Zoo. Lì incontrarono degli amici, bevvero una birra

e, poi, si persero di vista.

RI 2

rientrò a __________con il treno delle 5.40.

Durante

il tragitto, apprese di essere ricercato. Venne arrestato nei pressi della

stazione verso le 07.00.

RI 1 fece

ritorno a __________con il treno delle 06.23. Venne arrestato nei pressi di

casa sua verso le 07.30.

17. Secondo

gli accertamenti del perito giudiziario, il decesso di PC è da ascrivere ad

un’emorragia cerebrale – che ha avuto origine in una lacerazione del tratto

intracranico dell’arteria vertebrale sinistra, senza lesioni dirette alle

strutture circostanti - con successiva sofferenza ischemica del tessuto

cerebrale, comportante un danno irreversibile alle strutture deputate al

controllo delle funzioni cerebrali superiori e delle funzioni

cardio-respiratorie.

Il perito

ha ritenuto che la rottura dell’arteria è con certezza di origine traumatica e

che gli unici due traumi che possono essere chiamati a causa di questa rottura

sono quelli che hanno provocato la lesione alla tempia sinistra e

l’infiltrazione ematica riscontrata nella regione del collo. (lesioni N. 1 e 12 in rapporto 18.6.08 p.12-13; MP 24.7.2008 pag. 4).

Ciò

detto, il perito ha precisato che le due lesioni descritte trovano origine in

due traumi distinti che, entrambi, possono avere avuto un ruolo causale e/o

concausale. Inoltre, il perito ha stabilito che, se entrambe sono lesioni

aspecifiche, esse “trovano piena compatibilità con l’ipotesi che a produrle

siano stati calci” (sentenza consid. X.6., pag. 125).

18. Accertato

che i colpi che hanno generato le due lesioni potenzialmente causali e/o

concausali per la rottura dell’arteria e, quindi, per il decesso della vittima

sono da attribuire, per l’infiltrazione ematica al collo al calcio di RI 1 e,

per quanto riguarda la lesione tempia sinistra, alla pedata di RI 2 (sentenza consid.

X.7.g., pag. 133), la Corte ha riconosciuto i due autori colpevoli del reato di

omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale (sentenza consid. XII, pag. 137-144).

19. Contro

la sentenza della Corte delle assise criminali RI 2 ha introdotto, il 27 gennaio 2009, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di

revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 20 marzo

successivo, egli chiede:

-

in via principale, la riforma della sentenza

impugnata, il proscioglimento dall’accusa di omicidio intenzionale e la sua

condanna alla pena detentiva di 3 anni – con beneficio della condizionale

parziale – per i reati di aggressione, lesioni semplici, omissione di soccorso

e pornografia;

-

in via subordinata, la sua condanna alla

reclusione (recte: pena detentiva) per un massimo di 4 anni per i reati

di aggressione, omicidio per negligenza, lesioni semplici, omissione di

soccorso e pornografia;

-

in via ancor più subordinata, la sua condanna

alla reclusione (recte: pena detentiva) per 6 anni al massimo per i

reati di omicidio intenzionale e pornografia.

A

sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere arbitrio nell'accertamento

dei fatti e violazioni del diritto federale.

20. Anche

RI 1 è insorto contro la sentenza della Corte delle assise criminali con

dichiarazione di ricorso di data 28 gennaio 2009. Nella motivazione scritta del

gravame, presentata il 20 marzo successivo, egli (confondendo i rimedi del

ricorso per cassazione e della revisione), in sintesi, chiede:

-

in via principale, la riforma della sentenza

impugnata con il proscioglimento dall’imputazione di omicidio (richiesta

implicita) e la sua condanna alla pena detentiva di 3 anni per i reati di

aggressione e violazione alla LFStup;

-

in via subordinata, la sua condanna alla pena

detentiva di 4 anni per i reati di aggressione in concorso con quelli di

omicidio colposo e di violazione alla LFStup;

-

in via ancor più subordinata, la sua condanna

alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per i reati di lesioni gravi in concorso

con quelli di omicidio colposo e di violazione alla LFStup;

- in

via ancor più subordinata, la sua condanna alla pena detentiva di 6 anni per i

reati di omicidio intenzionale per dolo eventuale e di violazione alla LFStup;

-

in via ancor più subordinata, l’annullamento

della sentenza del 27 gennaio 2009 e il rinvio degli atti per un nuovo giudizio

alla competente Corte del merito.

In tutte le ipotesi ha poi

chiesto il proscioglimento dal reato di contravvenzione alla LFStup per il

periodo novembre 2005-gennaio 2006.

E. La procuratrice pubblica, con osservazioni 16 aprile 2009, ha postulato la reiezione di entrambi i ricorsi.

La parte

civile, con osservazioni 3 aprile 2009 e 8 aprile 2009, ha pure chiesto la reiezione dei ricorsi presentati rispettivamente da RI 2 e da RI 1.

Con osservazioni 20 aprile 2009, RI 2 ha sostanzialmente condiviso le conclusioni ricorsuali proposte da RI 1 nel suo gravame.

Altrettanto ha fatto RI 1 con osservazioni 20 aprile 2009 riferite al ricorso

di RI 2.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Perché un

accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia

manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag.

371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17,

131.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid.

2.

; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208

consid. 4a pag. 211).

I. sul ricorso di RI 2

2.

RI

2.

censura di arbitrio l’accertamento di numerosi fatti.

2.1

A

titolo di premessa generale, il ricorrente sostiene che se “un teste nel

verbale descrive un fatto che poi in istruttoria viene smentito o viene

definito errato”, tutta la sua testimonianza deve essere considerata

destituita di valore probatorio: “non rimane una parte di questo verbale che

possiamo utilizzare a carico dell’accusato” (ricorso pag. 3).

Ciò detto,

egli rimprovera alla Corte di avere, in più occasioni, preso “la parte che

conviene del verbale per ritenere il fatto da provare” ed escluso “la

parte per il quale il teste si contraddice o sbaglia” (ricorso pag. 3).

Entrando

nel dettaglio, sostiene che la testimonianza di T 2, “utilizzato in sede

dibattimentale per descrivere il carattere di RI 2” non può essere ritenuta

affidabile poiché egli, pur avendo ammesso di non più frequentare RI 2 da

diversi anni, si è “premurato di fornire dettagli negativi sul carattere

del medesimo” (ricorso pag. 4 e 5).

Ritiene,

poi, parimenti inaffidabile la testimonianza di T 1 poiché questa, nel primo

verbale, appariva “spesso confusa”, faceva “molte supposizioni” e

spiegava “a chiare lettere di non poter essere precisa sulla fase

dell’aggressione” per poi, nel secondo interrogatorio improvvisamente

ricordare “dettagli importanti che aveva omesso di descrivere nel primo

verbale”. Rileva come sia “altamente probabile” che quanto ricordato

dalla ragazza – peraltro amica di PC - “sia piuttosto frutto dei discorsi

tenuti con gli amici piuttosto che di una sua diretta percezione dei fatti”(ricorso

pag. 5).

Parimenti

inaffidabile sarebbe la deposizione di T 3 che avrebbe reso dichiarazioni “contraddittorie,

molto esagerate e per nulla aderenti ai fatti ricostruiti in aula” (ricorso

pag. 5 e 6).

La

testimonianza di T 4 deve, poi, a mente del ricorrente, essere considerata

nulla poiché ”contenente esagerazioni manifeste, contraddizioni e persino

chiare dimostrazioni di condizionamenti esterni” (ricorso pag. 6 e 7).

Alla

testimonianza di T 8 non può, secondo il ricorrente, essere data credibilità

poiché la ragazza prova risentimento nei confronti di RI 2 con cui aveva avuto

una relazione finita male (ricorso pag. 7).

Infine,

altrettanto nulla - o, perlomeno, non concludente - deve essere considerata la

testimonianza di T 7 “che ha rilasciato un verbale pieno di inesattezze,

nonché di troppi “credo”, “suppongo” e in cui ha pure tentato di coprire un

amico omettendo di riferire fatti importanti su un’altra persona coinvolta

nell’inchiesta” (ricorso pag. 7 e 8).

In

sostanza – conclude il ricorrente – la Corte ha spesso fatto un’operazione di

“taglia e incolla” in riferimento a verbali “che non possono essere

utilizzati” per “ricostruire un complesso di fatti lineare e tendente ad

accertare e sostenere l’accusa di omicidio intenzionale” (ricorso pag. 9).

2.2

Un mezzo di prova o un atto istruttorio sono nulli o inutilizzabili

quando sono inammissibili in quanto tali o quando sono stati raccolti in

violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità

d'assunzione e che non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di

validità (DTF 115 IV 267; sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; L. Marazzi,

Le prove nell'istruttoria penale

predibattimentale, Rep 2000,

p. 39 ss; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Auflage, § 55, nota 8).

I verbali di audizione dei

testi T 2, T 1, T 3, T 4, T 8 e T 7 - cui fa riferimento

il ricorrente nel suo gravame - non sono (e nemmeno il ricorrente lo pretende)

mezzi di prova inammissibili in quanto tali, né tanto meno sono mezzi di prova

viziati di nullità per violazione delle norme procedurali che ne regolamentano

l’assunzione.

Pertanto, essi vanno a

legittimamente costituire, insieme agli altri mezzi di prova, il materiale

probatorio al vaglio dell’autorità giudicante.

Per quanto attiene, invece, alla loro ponderazione ed alla loro

valutazione, rientra nella facoltà del giudice decidere se fondare il proprio

giudizio tenendo conto anche di queste testimonianze (G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, 2000, §93 n. 1942).

Quando il giudizio deve

poggiare su un insieme di constatate circostanze e su una molteplicità di

concordanti accertamenti, spetta all'autorità valutarle nel complesso, dando

ragione delle sue conclusioni.

L’autorità giudicante non

è comunque tenuta necessariamente a prendere posizione su ogni singola

affermazione che si legge in questo o in quest'altro passo di una deposizione o

di un documento (DTF 112 Ia 107 consid.

2b e rinvii) né è tenuta ad esprimersi su allegazioni non rilevanti (sentenza

TF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999], consid. 8 bb), DTF 121 I 108 consid.

3a).

Ciò non significa che la

libertà di apprezzamento delle prove di cui gode il giudice di merito lo liberi

dall’adottare, nella ponderazione del materiale probatorio, un metodo di

valutazione logico. Infatti l’autorità giudicante è tenuta a formare la sua

convinzione in modo ragionevole. L’obbligo di motivazione di una sentenza e,

quindi, l’obbligo per il giudice di indicare le ragioni delle sue scelte,

rappresenta, in questo senso, il mezzo di controllo del processo di formazione

del giudizio (cfr. G. Piquerez,

op. cit., §93 n. 1944).

Al giudice di merito è

concesso, nella ponderazione delle prove, di esaminare una confessione in ogni

sua parte e di considerarne solo quegli elementi che gli appaiono convincenti

(cfr. G. Piquerez, Precis de

procédure pénale suisse, 1994, §2 n. 1151). Allo stesso modo, il giudice può, a

seconda delle circostanze, fondare il suo giudizio anche su una testimonianza

controversa oppure su una deposizione ritrattata da un teste a carico (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54,

nota 4). Pertanto, il giudice non incorre in una valutazione arbitraria delle prove

quando fonda il suo giudizio soltanto su alcuni (ad esclusione di altri)

aspetti della deposizione di un teste, nella misura in cui li ritiene

attendibili, in particolare quando questi aspetti trovano conferma in altre

testimonianze o in altri riscontri oggettivi (per analogia, sentenza TF non

pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999], consid. 8 bb).

2.3

Entrando

nel merito delle sue censure d’arbitrio, il ricorrente impugna l’accertamento

fatto dalla Corte di prime cure circa quanto da lui detto al Muraglione.

2.3.1

La Corte di prime cure ha accertato che RI 2, al Muraglione, ha pronunciato la frase “chi picchiamo

stasera” sulla scorta di quanto dichiarato da RI 1 nel suo interrogatorio

dell’8 febbraio 2008. Ricordato che RI 2 ha in un primo tempo negato (PS 2.8.2008), poi dichiarato di non ricordare (MP 17.4.2008) e, infine (in aula) non

escluso di avere tenuto quei propositi (verb. dib. pag. 23), la Corte ha concluso di poter credere a RI 1 poiché quando questi “ha spontaneamente riferito

tale circostanza agli inquirenti, ancora non era stato messo al corrente di

quanto aveva riferito T 2 al riguardo di analoghi propositi da parte sua, di

guisa che egli non può essersi inventato una tale allocuzione semplicemente per

almeno condividerne la responsabilità con RI 2” (sentenza consid.

V.2.a pag. 44 e 45).

Dopo

avere ricordato che RI 1 ha, in aula (verb. dib. pag. 23), ammesso di avere

pronunciato la frase che gli era stata attribuita da un teste (“…adesso vado

giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo ammazzo”), la Corte ha precisato che quelle due frasi “non stanno ancora a significare, come adombrato

dal patrono di parte civile, che entrambi avessero avuto sin dall’inizio

l’intenzione di picchiare o, peggio, di uccidere qualcuno” ma che esse

andavano, comunque, lette come “la chiara espressione della prontezza a

menare le mani alla prima occasione” (sentenza, consid. V.2.c. pag. 47).

2.3.2

Negando

di avere pronunciato la frase “chi picchiamo stasera?”, il ricorrente

sostiene che non possono essere utilizzate, per l’accertamento dei fatti, le

dichiarazioni di RI 1 poiché questi ha “candidamente ammesso, in aula, di

avere scaricato colpe su RI 2 onde alleggerire la propria posizione

processuale” (ricorso pag. 10). Pertanto, ritenuto che nessuna delle

persone presenti al Muraglione ricorda di avere sentito tale frase, “non si

può per nulla dire provato” che egli l’abbia pronunciata.

Sostiene,

poi, che la Corte si è spinta troppo oltre deducendo dalla frase ammessa da RI

1.

(“hai in mente, adesso vado giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo

ammazzo”) la “prontezza degli accusati a menare le mani alla prima occasione”

nella misura in cui si tratta di una frase evidentemente detta per “farsi

bello e forte davanti agli amici”. Del resto – continua il ricorrente – se

davvero avessero avuto l’intenzione di picchiare, si sarebbero coperti il volto

con una maschera. E ancora – continua il ricorrente – la Corte avrebbe dovuto considerare che è stato RI 3, cioè “l’unica persona che non avrebbe

espresso intenzione alcuna di menare le mani” a dare il via

all’aggressione.

In realtà

– conclude su questo argomento il ricorrente - i fotogrammi delle registrazioni

dei tre accusati (ripresi prima dell’aggressione) dimostrano che il loro

intento, quella sera, era soltanto quello di “divertirsi al carnevale”

(ricorso pag. 10 e 11).

2.3.3

Riguardo

l’ammissione di RI 1 di avere scaricato le colpe su RI 2 per alleggerire le

proprie, va detto che essa è riferita alle dichiarazioni inizialmente fatte in

merito a pugni dati da RI 2, dichiarazioni, poi, corrette (cfr. verb. dib. pag.

31). Non vi è, invece, traccia di ammissioni del genere riferite a tutte le

dichiarazioni fatte.

Ma, in

ogni modo, fondato, non soltanto sulle dichiarazioni del correo, ma anche

sull’ammissione – che è tale pur se stentata – fatta in aula dallo stesso RI 2,

l’accertamento della Corte non presta il fianco a censure d’arbitrio, ritenuto,

peraltro, come siano state indicate in sentenza in modo chiaro e sostenibile

le ragioni per cui le dichiarazioni di RI 1 sono state ritenute attendibili.

Su questo

punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

La censura

relativa a quanto dedotto dalla Corte dalle frasi pronunciate da RI 1 e RI 2 è,

invece, irricevibile in quanto manifestamente appellatoria: sostenendo come la

sua interpretazione dei propositi tenuti dai due sia migliore rispetto a quella

della Corte, il ricorrente ancora non ne dimostra l’arbitrarietà.

2.4

Continuando

nel suo esposto, il ricorrente censura l’accertamento della Corte secondo cui,

al momento dell’intervento di RI 3, la discussione fra gli “amici di S. e

gli amici di C.” era ormai appianata.

2.4.1

La Corte di prime cure ha accertato che, quando i tre raggiunsero il gruppetto - composto, fra

gli altri, da S., PC, i suoi amici e C: - e diedero il via al pestaggio (RI 3

con le spinte e gli altri due come visto sopra), la situazione di agitazione

dovuta al comportamento inadeguato di S. (agitazione che era rimasta, però, a

livello verbale e non era mai degenerata in violenza fisica) era praticamente

già risolta sulla scorta delle testimonianze concordi di numerose persone che

hanno assistito alla scena (consid. VII.4, pag. 57-62) nonché di quelle dello

stesso RI 2 e degli altri due imputati (sentenza pag. 63).

Fra le

testimonianze citate dalla Corte a sostegno del suo accertamento, vi è quella

di C: che ha detto “sono così riuscito a calmare gli animi, nel senso che la

discussione era terminata e ognuno si stava recando per la propria strada”

(sentenza pag. 61).

In

particolare, sulla base delle concordi testimonianze di cui s’è detto, la Corte ha accertato che l’unico che, prima dell’aggressione a PC, ebbe quella sera “atteggiamenti

inconsulti” era S.. Ora, che anche questi fosse stato portato alla calma al

momento dell’arrivo dei tre, è provato anche – ha continuato la Corte – dal fatto che nessuno dei tre accusati ha mai fatto cenno “alla presenza di una

persona ubriaca che aveva atteggiamenti inconsulti”. Questo dimostra – a

mente della Corte – come “nessuno dei tre sapesse nulla di quanto era

avvenuto” e “come, perciò, la situazione fosse, a quel momento, del tutto

tranquilla” (sentenza pag. 64 consid. VII.4, pag. 64).

La Corte ha, poi, accertato che PC stava parlando del tutto tranquillamente con C: sulla base,

come detto, delle numerose testimonianze concordi citate al consid. VII. Fra

queste, in particolare, quella di T 5 (un ragazzo del “gruppo C.”, cfr. sentenza

pag. 55) che ha dichiarato che “PC in modo educato e tranquillo ci ha detto

che il suo amico era già ubriaco e che bisognava lasciar perdere” (sentenza

pag. 58).

Sulla

scorta di questi accertamenti, la Corte ha concluso che RI 3 si è avventato su PC

“senza nessuna ragione plausibile, senza sapere nulla di quanto in

precedenza successo” così come RI 2 e RI 1 che intervennero dopo RI 3,

anche loro senza avere nessuna percezione di quanto accaduto in precedenza e

senza che PC avesse anche soltanto dato adito a qualsivoglia reazione equivoca

o equivocabile “nemmeno dopo la prima aggressione di RI 3”(sentenza pag. 66).

Pertanto

– la Corte ha concluso – per RI 2 e RI 1 “è senz’altro più plausibile che lo

abbiano fatto perché quella sera avevano fin dall’inizio messo in preventivo,

con l’esternazione già al Muraglione (..) di usare violenza, di menare le mani

alla prima occasione” (sentenza pag. 66).

2.4.2

Appoggiandosi

sulla deposizione di T 1, il ricorrente sostiene che, al momento in cui loro

hanno raggiunto PC e gli altri, “la discussione sorta non era del tutto

appianata” e che “nell’aria vi era ancora tensione, c’era chi spintonava

(S.) e non soltanto una discussione dai toni nemmeno accesi”(ricorso pag. 11).

Il

ricorrente continua sostenendo che egli a quel momento “non aveva intenzione

di menare le mani contrariamente a quanto ritenuto a torto dalla Corte” e

affermando che “è di conseguenza recisamente e fermamente contestato

l’assunto della Corte (…) secondo il quale RI 2 e RI 1 sarebbero intervenuti

nella lite soltanto per concretizzare i propositi espressi a inizio serata”

(ricorso pag. 12).

Il

ricorrente ripropone, poi, la stessa censura a pag. 26 e 27 del suo esposto.

Egli taccia ancora una volta di arbitrio l’accertamento secondo cui egli

sarebbe intervenuto solo per menare le mani. In realtà – egli continua – loro

(lui e RI 1) iniziarono a picchiare poiché videro “il loro amico RI 3

coinvolto a tutti gli effetti in una colluttazione con PC” (ricorso pag. 27).

2.4.3

Ancora

una volta la censura ricorsuale è irricevibile in quanto manifestamente

appellatoria. Invece di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza, il

ricorrente si limita a proporre una sua interpretazione dei fatti.

Quand’anche

questa fosse preferibile a quella della prima Corte – e lo si dice a puro

titolo ipotetico – ciò non basta ancora, e di gran lunga, a sostanziare un

ricorso per arbitrio.

Il

ricorrente ha dimenticato i limiti cognitivi di questa Corte: su questo punto

il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile.

Si

rileva, comunque, che sostenere che RI 2 e RI 1 intervennero perché videro “il

loro amico RI 3 coinvolto a tutti gli effetti in una colluttazione con PC”

è temerario: parlare di colluttazione fra RI 3 e PC è andare contro ogni

risultanza istruttoria da cui emerge che RI 3 spintonava e PC subiva.

Una

colluttazione è cosa diversa da un’aggressione.

A titolo abbondanziale, si rileva come -

quand’anche su questo punto il ricorso avesse superato la soglia della ricevibilità

- esso avrebbe dovuto essere respinto ritenuto come la prima Corte ha fondato

il suo accertamento su una serie di testimonianze concordanti la cui sostenibile

valutazione rende vana ogni censura d’arbitrio.

2.5

Dopo

essersi espresso a ruota libera sulla perizia giudiziaria ed i rapporti dei

medici consultati dalle parti (ricorso pag. 12-18), il ricorrente taccia di

arbitrario l’accertamento della Corte secondo cui PC, al momento dei fatti,

presentava un tasso di alcolemia dell’ 0.32‰. In realtà – egli sostiene - doveva “essere ritenuto un tasso

medio di alcolemia della vittima al momento dei fatti di almeno 0,8‰, ovvero già suscettibile, secondo il

perito medesimo di parte civile, di provocare un rilassamento dei muscoli e un

calo di attenzione” (ricorso pag. 19-20).

Questa censura – avanzata, sembra (ma la cosa non

è stata precisata), nel tentativo di rendere più verosimile l’ipotesi del ruolo

causale della spinta nella lacerazione dell’arteria – è irricevibile: da un

lato, perché da essa il ricorrente nulla deduce in relazione al giudizio

impugnato e, d’altro lato, in quanto contraria al principio della buona fede

processuale. Si legge, infatti, nel verbale dibattimentale che “in merito

all’alcolemia della vittima, le parti non contestano il dato dello 0,31‰” (verb. dib.

pag. 25).

Quand’anche ciò non fosse, comunque, le

argomentazioni svolte dal ricorrente non bastano a sostanziare un arbitrio

nell’accertamento del tasso di alcolemia presentato dalla vittima che è stato effettuato

dalla prima Corte in base ad un’interpretazione sostenibile del materiale

probatorio a disposizione (cfr. sentenza di primo grado pag. 53-54).

Infine, si rileva come un ipotetico accoglimento

della censura ricorsuale non porterebbe a nulla visto che al dibattimento il

dott. __________ ha precisato che soltanto tassi d’alcolemia pari all’ 1/2/3‰ possono portare a rilassamenti muscolari

sufficienti a favorire “i meccanismi riscontrati come causa della morte”

(verb. dib. pag. 53) e che lo stesso dott. __________ha avuto modo di affermare

che “foss’anche il tasso alcolemico di PC del 3‰, non romperebbe il nesso di causalità” (verb. dib. pag. 60).

2.6

Il

ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di essere caduta in arbitrio accertando

che il pestaggio si è svolto in pochi minuti.

2.6.1

Sulla

questione, la Corte, dopo avere rilevato che il luogo dei fatti distava poche

decine di metri dal capannone di via __________ e che la durata

dell’aggressione non poteva essere stabilita con certezza poiché il rilevamento

dell’orario d’allerta dei soccorsi (ore 23.46) è stato fatto con un orologio

diverso da quello che ha rilevato l’orario di uscita dei tre dal capannone

(23.41), ha concluso che alla cosa “non ha da essere dato particolare

rilievo, bastando la constatazione che il tutto si è svolto in pochi minuti”(sentenza,

consid. VIII, pag. 67).

Ancora in

seguito, la Corte di prime cure ha sottolineato che non è possibile definire

più precisamente la durata dell’aggressione, ritenuto che gli unici dati

temporali certi sono stati rilevati da orologi diversi “senza verifica del

décalage”. Tuttavia, la Corte ha potuto scartare che il pestaggio sia

durato solo alcuni secondi poiché i testi che hanno dato tale valutazione sui

tempi “hanno riferito di proprie impressioni personali, non certo rilevate

con il cronometro in mano” e poiché “per la maggior parte di essi deve

valere che hanno visto solo questa o quella parte” e non l’intera

aggressione (sentenza pag. 132).

2.6.2

Il

ricorrente taccia di troppo semplicistico l’accertamento della Corte che – a

mente sua - avrebbe, invece, dovuto “accertare ed estrapolare il tempo

impiegato dagli accusati per spostarsi dal capannone al luogo dei fatti così

come il tempo di abbandono del luogo dei fatti”.

Rileva,

poi, come “alcuni testi” – di cui non fa il nome – abbiano dichiarato

che il tutto si svolse in secondi.

Pertanto

– conclude il ricorrente - in applicazione del principio in dubio pro reo,

la Corte avrebbe dovuto considerare che l’aggressione è durata una manciata di

secondi (ricorso pag. 26).

2.6.3

La

censura ricorsuale è ancora una volta irricevibile in quanto le argomentazioni

su cui viene fondata la tesi dell’arbitrio in cui sarebbe incorsa la prima

Corte accertando che l’aggressione è durata pochi minuti sono di natura appellatoria.

In un

ricorso per cassazione, il ricorrente deve sostanziare

l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo

di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano manifestamente insostenibili,

in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto

con gli atti, precisando con quali risultanze istruttorie essi sarebbero

manifestamente inconciliabili.

Non è

certamente sufficiente, nel contesto di un ricorso in cassazione, allegare che

“alcuni testi” – senza, peraltro, nemmeno indicarne il nome – avrebbero detto

che l’aggressione è durata una manciata di secondi per sostanziare l’arbitrio.

Il ricorrente si sarebbe dovuto confrontare con le argomentazioni della Corte –

che egli nemmeno sfiora - e non limitarsi a sostenere che la sua ricostruzione

dei fatti è migliore di quella della Corte.

Nemmeno

aiuta il ricorrente l’appellarsi al principio in dubio pro reo avendo,

in questa sede, tale principio identica portata del divieto dell’arbitrio.

2.7

Il ricorrente continua il suo esposto contestando gli accertamenti

della Corte in relazione al pugno che RI 1 ha sostenuto di avere sferrato a PC all’inizio del suo intervento.

2.7.1

Sulla

questione del pugno inizialmente sferrato da RI 1, la Corte ha, dapprima, ricordato le dichiarazioni dello stesso RI 1, quelle di RI 3 e quelle di RI

2.

Poi, ha

ricordato che “dei testimoni sentiti in istruttoria, nessuno ha saputo

riferire con precisione di questo asserito pugno”.

Nel

dettaglio, la Corte ha precisato che solo il teste Y. ha detto di avere visto RI

1.

colpire la vittima con un pugno che ha creduto fosse al viso “senza però

saper fornire migliori dettagli” e che altri testi hanno detto di avere

visto RI 1 sferrare un pugno in direzione di PC “ma non hanno saputo né

confermare né smentire che la vittima sia stata colpita e, se sì, proprio sulla

guancia”. Ma non solo. Alcuni testi – ha continuato la Corte di prime cure – hanno detto che, in realtà, il pugno di RI 1 è andato a vuoto mentre

soltanto un teste ha riferito di avere visto RI 1 colpire la vittima con un

pugno al volto (sentenza pag. 74).

Ciò

rilevato, la Corte ha precisato di avere voluto “scrupolosamente”

attenersi agli “elementi certi, oggettivamente incontrovertibili”

ricordando che “nella determinazione dei fatti oggetto del presente

procedimento (…) ha dapprima verificato l’attendibilità delle versioni degli

imputati, confrontandole con i dati oggettivi certi emersi in istruttoria e al

dibattimento, valutando le testimonianze in modo prudente, conscia del fatto

che questo caso ha suscitato, in generale, sconcerto e anche rabbia in buona

parte della nostra comunità” (sentenza, consid. I pag. 18; pag. 74).

Quindi,

ha ricordato come RI 1, dopo i fatti, abbia riferito a più persone di avere

male alla mano poiché aveva colpito un ragazzo con un pugno e che egli, al

momento dell’arresto, poche ore dopo i fatti, presentava un leggero gonfiore al

dorso della mano destra (medicata alla __________e guarita nel giro di un

giorno) che il perito giudiziario ha giudicato essere compatibile con qualsiasi

urto, sia con un pugno al volto che con un pugno a qualsiasi altra parte del

corpo (verb. dib. pag. 49; sentenza pag. 76).

Ciò

detto, la Corte ha rilevato, sulla scorta delle valutazioni del perito

giudiziario, che “un pugno dato in pieno volto – così come dichiarato da RI

1.

– non può non lasciare tracce sulla vittima”.

La Corte ha, poi, sottolineato che l’ipotesi del pugno alla mascella o alla mandibola era stata

sottoposta dall’inizio al perito giudiziario che, perciò, “ha eseguito una

ricerca approfondita sulla salma volta a trovare traccia di un trauma” senza,

però, nulla rinvenire che potesse provare tale ipotesi (sentenza pag. 76 e 77).

Da ciò, la Corte di prime cure ha dedotto che “la vittima non può essere stata colpita al volto,

ossia alla mascella sinistra (ma nemmeno a quella destra) come preteso dal RI 1

e riportato dai correi poiché un tale colpo avrebbe lasciato una traccia sulla

vittima (…) proprio l’assenza di qualsivoglia traccia traumatica nella zona

asseritamente colpita esclude che RI 1 abbia colpito PC con un pugno al volto

tale da determinare il barcollamento o, peggio, la caduta a terra”. Per cui

– ha concluso la Corte – se pugno vi è stato, “questo non ha raggiunto

l’obiettivo indicato dal RI 1; con il che il gonfiore sulle nocche della sua

mano destra si spiega, semmai, con l’urto con un’altra parte del corpo della

vittima o con altri traumi che può essersi procurato quel giorno in altre

circostanze” (sentenza pag. 77).

La Corte ha, pure, esaminato – scartandola – l’ipotesi avanzata dalla Difesa del RI 1 in aula secondo cui con quel pugno l’imputato avrebbe colpito la tempia sinistra e non la mascella

della vittima sulla scorta di tre considerazioni.

Dapprima,

sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RI 1 che ha sempre detto di avere

colpito PC con un pugno a mano nuda: nella misura in cui le nocche della mano

sono sufficientemente sensibili per “permettere di capire se si colpisce una

parte molle (la guancia) o una rigida (la tempia)”, il fatto che egli ha

sempre detto di avere colpito la guancia, non può che significare che il suo

pugno è andato a colpire una parte molle del corpo, ciò che esclude già di per

sé l’ipotesi avanzata dalla difesa. Peraltro, ad escludere il fatto che RI 1

possa avere colpito la tempia di PC concorre – secondo la Corte di prime cure – il fatto che tale parte della testa (coperta dai capelli e, in

aggiunta, da una parrucca caratterizzata da frangia fino agli occhi, descritta

in particolare a pag. 50 della sentenza) non poteva essere confusa con una

guancia (sentenza pag. 78).

Inoltre,

a sostegno dell’esclusione dell’ipotesi difensiva, la Corte ha ricordato che è stato accertato, sulla scorta di numerose testimonianze (e, fra

queste, anche quella di RI 3 e RI 1), che RI 2, quando PC già era a terra, lo

ha colpito con un calcio alla testa, nella regione della tempia sinistra.

Ritenuta l’ammissione – confortata, come vedremo, da altri elementi – secondo

cui anche RI 1 ha colpito PC a terra con un calcio nella regione della testa,

che tali due calci (quello di RI 2 e quello di RI 1) non possono non avere

lasciato tracce e che il perito ha constatato l’esistenza di soli due traumi al

capo, la Corte ha concluso che quei due traumi “non possono essere stati

causati allorquando PC era ancora in piedi”. Dunque – ha continuato la Corte – “deve essere escluso che l’asserito pugno di RI 1 (…) sia per finire andato a

colpire PC sulla tempia sinistra causando la ferita accertata dal perito dott. __________”

e, pertanto, “quel pugno, se c’è stato, ha avuto un impatto limitato con la

vittima oppure l’ha colpita in altro luogo rispetto alla testa”, causando,

probabilmente, una delle lesioni di cui alle foto n. 2 o 36 (sentenza pag. 79).

Quanto al

barcollare della vittima, la Corte ha precisato che “prima di cadere a terra

a seguito dei colpi ricevuti“ – e si trattava delle spinte, dei pugni e

delle pedate – PC “si è piegato in avanti, dando l’impressione di barcollare

e meglio di poter perdere l’equilibrio” rilevando che “si tratta di

circostanza del tutto normale per una persona che è presa a pugni e calci in

piedi”. Sulla questione, la Corte di prime cure ha, infine, precisato che “a

farlo cadere sono stati o i calci del RI 2 o, per finire, quelli di Y. o,

ancora, è inciampato come ipotizzato da C. e K.” rilevando ancora come “sia

del tutto normale che una persona, colpita con calci allo stinco, si pieghi in

avanti” così come è del tutto normale che “in quella posizione, uno o

due calci sul fianco la facciano cadere” (sentenza pag. 84 e 85).

2.7.2

Il ricorrente

rimprovera alla Corte di prime cure di avere sbagliato nel ritenere che non vi

erano riscontri evidenti del pugno che RI 1 ha dichiarato di avere dato a PC: in realtà, la lesione accertata sulla tempia sinistra della vittima potrebbe

essere stata causata dal pugno che RI 1 ha dichiarato di avere sferrato con forza visto che per colpirlo era “andato con il braccio destro e la spalla

all’indietro e poi gli ho tirato il pugno nel quale ho impiegato tutta la forza

anche della spalla e del braccio” tanto che la mano destra gli si gonfiò.

Riguardo

le argomentazioni della prima Corte, il ricorrente rileva che, non essendovi

agli atti la dimensione del pugno di RI 1, non è escluso che questi abbia

colpito con una parte delle nocche la tempia ed un’altra parte il viso. Rileva,

inoltre, che non è stato accertato che RI 1 ha affermato di avere colpito una parte molle (guancia) o una parte dura (tempia) e che nemmeno è stato accertato

se, al momento del pugno, la vittima aveva ancora in testa la parrucca o se

questa era caduta dopo i primi spintoni di RI 3.

Inoltre –

continua il ricorrente - c’è da chiedersi dove la Corte abbia trovato le competenze scientifiche per accertare il grado di sensibilità delle nocche

mentre il discorso della Corte circa la presenza della parrucca e dei capelli è

incomprensibile (ricorso pag. 33).

Continuando,

il ricorrente sostiene che le testimonianze citate dalla Corte non possono

essere determinanti: quella di RI 1 poiché ha ammesso di avere caricato di

responsabilità RI 2 per alleggerire le proprie e le altre poiché “non

possono portare ad un accertamento degno di fede” (ricorso pag. 31 e 32).

Infine,

sulla questione, il ricorrente sostiene come la Corte abbia violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi ricostruttive

perfettamente plausibili e più favorevoli agli accusati, quale quella secondo

cui RI 1 colpì PC con un pugno alla tempia sinistra talmente forte da causargli

una delle lesioni fatali (ricorso pag. 33).

2.7.3

Nonostante

la lunga esposizione, il ricorrente non dimostra in che modo gli accertamenti

della Corte di prime cure – ampiamente motivati con argomentazioni del tutto

sostenibili – siano arbitrari.

Certamente,

il ricorrente non dimostra il preteso arbitrio con le considerazioni secondo

cui non sarebbero state accertate le dimensioni del pugno di RI 1 così come non

sarebbe stato accertato se la vittima, al momento del pugno inferto da RI 2,

aveva ancora in testa la parrucca o se questa era caduta dopo i primi spintoni

di RI 3.

Si tratta

di considerazioni pretestuose.

Quella

sulle dimensioni del pugno è totalmente irrilevante nella misura in cui,

quand’anche solo una parte del pugno di RI 1 avesse colpito la guancia della

vittima, su questa il dott. __________– viste le categoriche dichiarazioni di

tutti i periti (cfr., in part., classeur F, sez 2, ad 17; verb. dib. pag. 49; doc.

TPC 25 p. 3; doc. TPC 26 pag. 21) - avrebbe dovuto constatare dei segni che,

invece, non c’erano.

La

seconda è basata sul nulla nella misura in cui mai è stato preteso che la

vittima avesse perso la parrucca dopo i primi spintoni (ipotesi, del resto, in

sé poco probabile).

Priva di

qualsiasi serietà è la censura relativa al mancato accertamento sul fatto che RI

1.

abbia detto di avere colpito una parte molle: è evidente che la Corte ha dedotto – potendolo fare senza arbitrio – tale affermazione dalla dichiarazione di RI

1.

secondo cui il suo pugno è andato a colpire la guancia (cfr., in particolare,

sue dichiarazioni 11.2.2008 e 30.4.2008 citate a pag. 72 della sentenza di

primo grado).

Altrettanto

priva di qualsivoglia serietà è la considerazione ricorsuale secondo cui la Corte non avrebbe le “competenze medico-scientifiche per affermare che le nocche sono

sensibili e sarebbe possibile comprendere se si colpisce una parte molle o dura

del corpo” (ricorso pag. 33): si suggerisce al ricorrente di verificare da

solo la questione provando a colpire con le nocche una superficie dura ed una

molle e parzialmente cedevole.

Infine,

incomprensibile appare, non tanto la considerazione della Corte sulla presenza

dei capelli e della parrucca, quanto piuttosto la mancata sua comprensione da

parte del ricorrente: è evidente che, con quelle considerazioni, la Corte intendeva dire che, se davvero il pugno di RI 1 avesse colpito la tempia della vittima,

RI 1 non avrebbe potuto non percepire la presenza dei capelli - o ancor più

della parrucca - ciò che gli avrebbe fatto subito comprendere che non aveva

colpito la guancia.

Inconferente

è l’obiezione ricorsuale relativa alla pretesa inutilizzabilità delle

testimonianze: da un lato, per costante giurisprudenza, il giudice può,

valutandola alla luce delle altre emergenze istruttorie, ritenere probante

anche soltanto una parte di una deposizione e, soprattutto, la stessa Corte ha,

in concreto, premesso alle sue constatazioni di avere, a causa della grande

emotività suscitata dai fatti oggetto del procedimento, valutato in modo

estremamente prudente le dichiarazioni dei testi e di avere avuto cura di

verificare ogni dichiarazione mettendola a confronto con i dati oggettivi certi

emersi in istruttoria e al dibattimento (cfr. sentenza pag. 18).

Di questa preoccupazione sono prova le

considerazioni poste dalla Corte alla base dei propri accertamenti e riprodotte

al considerando precedente.

Ma,

quand’anche alle obiezioni ricorsuali appena citate si dovesse – per puro

scrupolo argomentativo – attribuire la dignità che non hanno, esse ancora non

porterebbero ad alcunché poiché le argomentazioni che la Corte ha portato a sostegno dell’accertamento secondo cui il pugno che RI 1 ha preteso di avere sferrato non ha colpito il viso di PC sono convincenti, numerose e, insieme,

del tutto bastevoli a fondare un accertamento non arbitrario (cfr. considerando

precedente la cui lettura basta a confutare le affermazioni secondo cui la Corte di prime cure non avrebbe trovato una spiegazione sostenibile al gonfiore della mano di

RI 1 o al barcollare della vittima).

Né il

ricorrente sostanzia l’arbitrio in cui egli pretende che sarebbe incorsa la

prima Corte dilungandosi nella costruzione autonoma di un’ipotesi fattuale

diversa da quella accertata in prima sede e che, peraltro, come tale, appare

esclusa dalla considerazione del perito giudiziario che ha escluso che la

lesione nella zona temporale sinistra possa essere stata causata da uno dei

pugni descritti dagli imputati (cfr. rapporto 18.6.2008 pag. 7 ad 19).

Lo si

ripete. Quand’anche una diversa interpretazione del materiale istruttorio fosse

sostenibile o persino preferibile a quella della prima Corte, questo non basta

ancora a dimostrare l’arbitrio (cfr. consid. 1), cioè il presupposto

indispensabile per l’accoglimento di un ricorso in cassazione.

Nemmeno

sostengono il ricorrente le sue considerazioni secondo cui la Corte avrebbe violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi di fatto

perfettamente plausibili e più favorevoli agli accusati.

Il

principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può

dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie.

Questo

principio – che non impone che l'assunzione delle prove conduca ad un’assoluta certezza

poiché semplici dubbi teorici sono sempre possibili - è disatteso soltanto quando

il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe

dovuto nutrire dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag.

41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38).

Questo

non è il caso in concreto: la semplice possibilità che i fatti possano essersi

svolti in modo diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile e

convincente del materiale istruttorio non basta ad imporre l’applicazione del principio in

dubio pro reo.

La tesi

ricorsuale, invece, vuole imporre, in ogni processo di natura anche solo

parzialmente indiziaria, l’obbligatorietà per il giudice della presa in

considerazione della fattispecie più favorevole all’imputato, indipendentemente

dal significato probatorio dell’insieme degli elementi istruttori raccolti.

Anche su

questo punto, dunque, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va

respinto.

2.8

Il

ricorrente contesta, poi, l’accertamento secondo cui egli avrebbe dato un

calcio alla tempia sinistra di PC.

2.8.1

Sulla

questione, la Corte di prime cure ha, dapprima, ricordato che RI 2 ha, all’inizio, preteso che l’aggressione terminò quando PC cadde a terra per poi sostenere,

davanti ai poliziotti e al GIAR, di non ricordare nulla di quanto accaduto

quando la vittima era a terra e per, in seguito ancora, affermare che né lui né

i suoi amici hanno colpito PC quando era a terra e per, poi, tornare a

sostenere la versione del vuoto di memoria. La Corte ha, poi, ricordato che, nel seguito dell’inchiesta, RI 2, rispondendo alle domande degli inquirenti, ha

intercalato ai “non ricordo” il “non posso escludere di averlo

colpito con diversi calci quando era a terra e anche alla testa” (PP

29.4

) o il “è molto probabile che abbia tirato dei calci a †PC” (PP

6.6

).

Valutando

queste dichiarazioni di RI 2, la Corte ha scartato, come inverosimili, quelle

sul vuoto di memoria: “non è infatti ammissibile – ha spiegato la Corte – che gli si sia spenta la luce dei ricordi a partire dal momento in cui la vittima

era a terra fino all’istante immediatamente successivo alla fine

dell’aggressione allorquando, come vedremo, ha insistito a sottolineare che fu

il primo a lasciare il luogo dell’aggressione” (sentenza pag. 89-90; cfr.,

anche, pag. 94).

La Corte ha, poi, ricordato che sia RI 1 che RI 3 – durante l’inchiesta e al dibattimento -

hanno dichiarato che anche RI 2 ha colpito la vittima a terra con almeno un

calcio alla tempia sinistra, che altri testi (T 6 e T 7) hanno, poi, confermato

che RI 2 ha colpito alla testa PC quando era a terra e, infine, che un altro

teste (T 4) ha riferito di avere visto PC venire colpito da un calcio alla

tempia senza essere in grado di dire da chi provenisse il colpo.

Pertanto,

richiamati gli accertamenti effettuati in precedenza secondo cui il calcio di RI

1.

non aveva colpito la tempia sinistra (accertamento di cui diremo in seguito),

la Corte ha considerato “al di là di ogni ragionevole dubbio” che il

calcio che ha colpito la tempia sinistra di PC è stato sferrato da RI 2

(sentenza pag. 104-106).

2.8.2

Nel

suo allegato, il ricorrente rileva, dapprima, come egli ricordi di avere dato

dei calci ma non ricordi il punto in cui questi calci hanno colpito la vittima

sottolineando come questo suo non ricordare sia del tutto normale visto che era

buio e che la confusione regnava sovrana. Quindi – sostiene – contrariamente a

quanto sostenuto dalla pubblica accusa, egli non ha negato le proprie

responsabilità: semplicemente, non sa precisare, a causa proprio della

confusione di quel momento, quale parte del corpo ha colpito con i calci.

Ciò

rilevato, il ricorrente continua sostenendo che la Corte ha sbagliato accertando che la lesione riscontrata sulla tempia sinistra di PC è stata

causata da un suo calcio.

Da un

lato, la Corte non può – sempre secondo il ricorrente - usare a sostegno dei

suoi accertamenti le dichiarazioni di RI 1 proprio perché questi ha dichiarato,

in aula, di avere addossato colpe a RI 2 per alleggerire le proprie

responsabilità.

Su questa

questione, poi, l’inaffidabilità delle dichiarazioni di RI 1 risulta anche –

sempre a mente del ricorrente – dal fatto che lui ha detto di avere visto RI 2

colpire PC con un calcio alla testa per la prima volta il 23.4.2008, quindi a

più di 2 mesi dall’inizio dell’inchiesta, nonché dal fatto che egli ha atteso

un’ulteriore settimana prima di parlare della tempia sinistra.

Nemmeno

gli accertamenti della Corte possono – sempre secondo il ricorrente – basarsi

su RI 3 che ha detto che RI 2 ha colpito PC con un calcio “alla testa, penso

in faccia” e, poi, ha detto di avere visto che “gli ha tirato un calcio,

colpendolo alla parte sinistra del viso” poiché – continua il ricorrente –

“la faccia, rispettivamente il viso (…) non è certo la tempia sinistra”.

Nemmeno

l’accertamento può – secondo il ricorrente – essere fondato sulle testimonianze

di T 6 e di T 4: il primo ha detto di avere visto RI 2 dare un calcio in testa

e/o in faccia e il secondo ha parlato della tempia senza precisare se sinistra

o destra e senza avere visto chi ha inferto il colpo.

Il

ricorrente sostiene, inoltre, come queste due testimonianze non possano, in

ogni caso, essere utilizzate nella misura in cui è accertato che i due testi

hanno reso dichiarazioni su alcune circostanze (numero di aggressori, indumenti

portati dagli aggressori, numero di calci,..) che si sono rivelate non conformi

alla realtà: “non si può, pena cadere nel manifesto arbitrio, fare come ha

fatto la Corte e scegliere parti di una testimonianza (quella a carico) e

scartare quella parte che è a favore dell’accusato”.

Il

ricorrente conclude, su questo punto, il suo esposto affermando che vi è, poi,

da chiedersi come abbiano potuto i testi vedere la tempia sinistra di PC visto

che questi, quando era a terra, giaceva sul fianco sinistro.

Pertanto

– termina il ricorrente – “non vi è una sola testimonianza affidabile che

possa attribuire con certezza a RI 2 di avere inferto un calcio alla tempia

sinistra“. Altrettanto arbitrario è, infine, l’accertamento secondo cui si

trattò di un calcio ben assestato poiché “nessun teste riferisce quanto

accertato dalla Corte” (ricorso pag. 40-45).

Del resto

– continua il ricorrente – il fatto che non siano stati trovati DNA o sangue

della vittima sulla scarpa di RI 2 è la prova che il calcio accertato dalla

Corte non è mai stato sferrato (ricorso pag. 46-47).

2.8.3

Questa

Corte prende atto che ora RI 2 non nega più di avere dato dei calci quando PC

era a terra (così come, fra l’altro, ricordato dalla Corte di prime cure a pag.

88.

della sua sentenza), che nemmeno ribadisce i suoi non ricordo e/o non

escludo e che, comunque, fa un piccolo passo in più verso l’ammissione rispetto

ai “non posso escludere di averlo colpito con diversi calci quando era a

terra e anche alla testa ” e “è molto probabile che abbia tirato dei

calci a †PC” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 88-89).

In sede

di ricorso, RI 2 dichiara di ricordare di avere dato dei calci a PC quando era

a terra. Soltanto sostiene di non ricordare quale parte del corpo di PC abbia

colpito con quei calci.

Rilevata

questa nuova versione – che non può che confermare il giudizio di non

credibilità fatto dalla prima Corte in relazione alle sue dichiarazioni -

questa Corte deve sottolineare che quel che RI 2 prima negava, poi non

escludeva e oggi ricorda soltanto in parte, i suoi correi ben lo ricordavano

sia in sede di inchiesta che al dibattimento tanto che le loro dichiarazioni –

unite a quelle dei testi citati – hanno permesso alla Corte di prime cure di

accertare senza arbitrio che, quando PC era a terra e tentava di rialzarsi,

dopo che RI 1 lo colpì con un calcio al collo, anche RI 2 intervenne nello

stesso modo colpendo la vittima alla tempia sinistra.

La Corte ben poteva utilizzare, a sostegno dei propri accertamenti, le dichiarazioni, non solo

di RI 3, ma anche di RI 1. Dell’asserita ammissione di avere voluto danneggiare

il correo per difendere sé stesso già s’è detto: essa non può venire

generalizzata a tutte le dichiarazioni di RI 1. Ma, in ogni caso, mal si

comprende come si possa sostenere che, dichiarando di avere visto RI 2 colpire

il volto di PC con un calcio, RI 1 abbia voluto scagionare se stesso o

diminuire le proprie responsabilità nella misura in cui egli ha ammesso, sin

dall’inizio, di avere colpito la vittima, in precedenza, nello stesso modo.

Nemmeno

la tesi sulle pretese modifiche di versione in corso di inchiesta aiutano il

ricorrente. In realtà, RI 1 già nel verbale del 2.2.2008, ha detto di avere

visto RI 2 colpire la vittima in testa con uno o due calci. Se è vero che, poi,

si è corretto affermando di non ricordare dove i calci di RI 2 avessero

colpito, è anche vero che poi si è nuovamente corretto e, già il 23.4.2008,

parlava di calci che avevano colpito la parte sinistra della testa. Che abbia

parlato di tempia soltanto nell’interrogatorio successivo non inficia la sua

credibilità: si tratta, all’evidenza, di una precisazione fatta in risposta ad

una domanda dell’interrogante.

La tesi

ricorsuale secondo cui dalle dichiarazioni di RI 3 la Corte non potrebbe desumere che il calcio di RI 2 ha colpito la tempia sinistra della vittima

poiché RI 3 ha parlato di “testa” e poi di “viso” ma non di “tempia”

è inconcludente nella misura in cui è evidente il suo carattere pretestuoso,

soprattutto se si pon mente al fatto che RI 3 ha da subito precisato che la parte del viso o della faccia colpita dal calcio di RI 2 era quella

sinistra.

Altrettanto

infondate sono le censure ricorsuali riguardo i testi e le loro dichiarazioni.

Da un

lato, non è vero quanto preteso dal ricorrente a pag. 45 del suo esposto

secondo cui i testi non avrebbero potuto vedere RI 2 colpire la vittima alla

tempia sinistra poiché questa “era rannicchiata in posizione fetale sul

fianco sinistro, dunque con la tempia sinistra rivolta alla strada”. In

effetti, risulta dagli accertamenti della Corte di prime cure che, mentre è

stata colpita – per dirla con RI 3 - alla parte sinistra del viso o della

faccia, la vittima cercava di rialzarsi ed aveva, quindi, “la testa

leggermente sollevata da terra” (sentenza pag. 101 lett. c).

Irrilevante

è, poi, anche che un teste abbia detto che il calcio colpì la faccia della

vittima e non la tempia: si era di notte, c’era confusione e il tutto si è

svolto molto velocemente. Assurdo, poiché irrealistico, è pretendere - come fa

il ricorrente - dai testi una precisione da pizzicagnolo.

La

pretesa del ricorrente è tanto più assurda se solo si pensa che, appena prima,

egli stesso invocava il buio, la confusione e la concitazione del momento per

spiegare le sue reticenze (e meglio, per spiegare i motivi per cui lui non sa

dove ha colpito).

Nemmeno è

fondata la tesi ricorsuale secondo cui la Corte non potrebbe usare a sostegno del suo accertamento circa il calcio assestato da RI 2 la deposizione di un

teste che ha, sì, parlato di un calcio alla tempia ma non ha saputo dire chi

abbia sferrato tale calcio.

Emerge

con evidenza dalle argomentazioni della prima Corte che il suo accertamento

riguardo il calcio di RI 2 e la parte da lui colpita è il frutto della

valutazione complessiva di una serie di emergenze probatorie che, insieme,

permettevano di concludere senza arbitrio che la pedata di RI 2 colpì la

vittima alla tempia sinistra.

Altrettanto

non decisivo è il fatto che i testi abbiano detto anche cose che non si sono

rivelate conformi agli accertamenti della Corte.

In situazioni concitate come quella che ha dato

origine al procedimento penale è del tutto plausibile che i testi non

registrino sempre correttamente tutti gli eventi.

Ed è

proprio per porre rimedio a questi margini di errore che occorre valutare –

così come ha fatto la Corte di prime cure – le dichiarazioni sulla scorta delle

diverse emergenze, in un esame complessivo.

Esame

complessivo non significa – come vuole il ricorrente – che una testimonianza

vada considerata un valido mezzo di prova soltanto quando essa si riveli

fedefacente in tutte le sue parti. Significa, invece, che il giudice deve

valutare il valore probante del materiale istruttorio raccolto – e, dunque,

anche delle testimonianze - considerandolo nel suo insieme. E in questa

considerazione d’insieme il giudice può – argomentando in modo sostenibile (cfr.,

per esempio, sentenza pag. 106) – ritenere probante una o più parti di una

testimonianza ad esclusione di altre senza cadere in arbitrio.

Dunque,

in concreto, a sostanziare l’accertamento della Corte di prime cure vi sono –

oltre le claudicanti affermazioni dello stesso RI 2 - le dichiarazioni

concordanti di RI 1 e RI 3 cui si aggiungono le dichiarazioni dei testi citati

che, insieme, concorrono a sostanziare quelle dei due correi di RI 2 e gli

accertamenti peritali riguardo le lesioni accertate sul volto della vittima di

cui la Corte ha ampiamente parlato.

Nell’esame

complessivo del materiale istruttorio la Corte di prime cure ha ritenuto delle diverse emergenze quelle parti che andavano a confortarsi l’una l’altra e

che, insieme, concorrevano a fondare un accertamento non arbitrario.

Il

mancato ritrovamento di sangue sulle scarpe di RI 2 non può, in questo

contesto, avere il significato voluto dal ricorrente (non è, peraltro,

accertato né è obbligato che la lesione alla tempia abbia causato un

sanguinamento immediato). Né il ricorrente può essere seguito nel ragionamento

riguardo le tracce di DNA già soltanto per il fatto che la sua affermazione

secondo cui RI 2 – se le cose fossero andate come accertato dalla Corte –

avrebbe dovuto colpire la vittima con la parte superiore della scarpa (e non

con la suola dove sono state ritrovate le tracce di DNA) è una sua pura

congettura. Non vi è nessun accertamento in merito e quel che lui sostiene non

è una conclusione obbligata, visto, peraltro, l’accertamento secondo cui PC,

mentre veniva preso a calci in testa, cercava di rialzarsi ed aveva la testa

sollevata da terra.

Pertanto,

la censura ricorsuale riguardo l’accertamento secondo cui RI 2 colpì la vittima

con un calcio alla tempia sinistra cade nel vuoto.

Infine, contrariamente alla tesi ricorsuale,

l’accertamento della Corte sul modo in cui venne inferto il calcio resiste alla

censura d’arbitrio: che si trattò di un calcio “ben assestato” (sentenza

pag. 142) risulta dall’esame complessivo delle dichiarazioni in atti (in

particolare, quelle citate dalla prima Corte alle pag. 104-106).

2.9

In

modo poco strutturato, il ricorrente ha sostenuto nel suo esposto che la Corte di prime Cure ha violato il principio in dubio pro reo scartando altre ipotesi

riguardo le cause della rottura dell’arteria cerebrale.

Da un lato

– egli sostiene - è possibile che a provocare la lesione accertata sulla tempia

sinistra sia stato il pugno che RI 1 ha dichiarato di avere dato con forza.

D’altra

parte, altrettanto sostenibile sarebbe l’ipotesi secondo cui la lesione

dell’arteria “potrebbe essersi realizzata già al momento dello spintone

contro il muro inferto da RI 3” (ricorso pag. 35 e 36).

2.9.1

Sulla

scorta delle valutazioni del perito giudiziario, la Corte di prime cure ha accertato che la lacerazione del tratto intracranico dell’arteria

vertebrale sinistra – che ha causato l’emorragia cerebrale e, quindi, il

decesso – è stata causata da un abnorme movimento di flesso-estensione e

rotazione del capo che è stato, a sua volta, causato da due eventi traumatici

distinti. Questi eventi traumatici sono stati identificati nei due calci

inferti da RI 1 e RI 2 nella regione della testa, calci che hanno causato

l’infiltrazione ematica nella regione del collo e la lesione alla tempia

sinistra (N. 1 e 12 del rapporto 18.6.2008 del dott. __________).

Secondo la Corte – che ha fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario – i due traumi “possono

avere avuto un ruolo concausale” nella lacerazione dell’arteria (sentenza pag.

125).

Seguendo

le valutazioni peritali, la Corte ha, poi, continuato ribadendo che la

rotazione del rachide che ha determinato la rottura dell’arteria vertebrale

intracranica ha avuto, con certezza, origine traumatica e che gli unici traumi

che hanno potuto causarla sono stati quelli che hanno lasciato le tracce riscontrate

alla tempia e al collo poiché “altri non ve ne sono” ed ha spiegato che

questi due traumi hanno ingenerato un movimento estensivo-rotatorio

sufficientemente importante per vincere l’elasticità del tessuto e, quindi,

provocare la lesione.

A questo

proposito, la Corte ha citato ampiamente le valutazioni del perito giudiziario

e, in particolare:

l’unica spiegazione per la dissezione

riscontrata è un movimento estensivo rotatorio (…) una lesione vascolare di

questa natura può spiegarsi attraverso un movimento anomalo del capo per

estensione e rapidità (…) i due traumi (ndr: riscontrati alla tempia e al

collo) sono gli unici segni riconducibili a eventi traumatici che possono

spiegare un movimento di questo genere. Non posso escludere che lo stesso

movimento possa avvenire senza nessuna lesione esterna, ciò che comunque non è

il caso qui” (dichiarazioni del perito giudiziario in aula, citate a pag. 126

della sentenza).

Ed ancora

la Corte ha spiegato come il dott. __________ abbia “proceduto ad un’analisi

approfondita della salma volta a ricercare quali traumi potessero aver causato

detta lesione letale” per poi precisare che tale approfondita ricerca ha

portato all’individuazione di soli due traumi, e meglio quella alla tempia

sinistra e quello al collo poiché altri non ve n’erano. Inoltre, la Corte ha continuato spiegando come il perito giudiziario abbia pure escluso che colpi che non

hanno lasciato segni sul corpo possano avere causato la citata

rotazione-estensione del rachide e la conseguente emorragia con esito letale

(sentenza pag. 127 e 128).

Inoltre,

così come emerge dal verbale dibattimentale, il perito giudiziario ha spiegato

in aula che i colpi ricevuti alla tempia sinistra e al collo sono gli unici

segni riconducibili a eventi traumatici che possono spiegare il movimento che

ha causato la lacerazione dell’arteria e, poi, la morte (verb. dib. pag. 48).

Spiegando

i motivi che l’hanno indotta a seguire le conclusioni del perito giudiziario

piuttosto che quelle del prof. __________, perito di parte (che, pur

condividendo l’opinione del perito giudiziario sull’origine traumatica della

lacerazione dell’arteria, ne ipotizzava altre cause rispetto ai calci; cfr.

sentenza di prime cure pag. 129), la Corte di prime cure ha, in sostanza,

spiegato che il dott. __________ - oltre ad essere l’unico ad avere esperito

direttamente l’autopsia sulla salma – ha indicato chiaramente il metodo di

lavoro da lui applicato che ha, così, potuto essere seguito e verificato passo

passo nel suo referto ed ha dato spiegazioni e valutazioni comprensibili,

convincenti e condivisibili (sentenza pag. 125-127).

Quanto al

rapporto del dott. __________, invece, la Corte ne ha dapprima evidenziato le lacune metodologiche, in particolare la mancata indicazione del materiale

consultato che “non ha permesso di verificare se il lavoro svolto abbia

seguito un metodo ben determinato e se il risultato sia coerente con questo

metodo”. In altre parole – continua la Corte – “non potendo sapere quale documentazione dell’incarto il dott. __________ abbia per finire consultato,

non è risultato possibile stabilire se le ipotesi da lui adombrate siano in

realtà il frutto di asserzioni parziali, a solo ed esclusivo servizio del

mandante o meno” (sentenza pag. 128).

Infine, la Corte ha rilevato che il dott. __________ ha fatto riferimento, nel suo esposto, ad alcune

circostanze fattuali “nemmeno accertate dalla Corte (come ad esempio, che il

calcio di RI 1 sarebbe avvenuto mentre il capo di PC poggiava a terra)”.

Inoltre, la Corte ha sottolineato la precisazione fatta dal perito giudiziario

in aula secondo cui il dott. __________ – a differenza del dott. __________ che

era stato incaricato di registrare il più possibile asetticamente quanto

rilevava nell’esame del corpo di PC – si è espresso su ipotesi che gli sono

state sottoposte (sentenza pag. 128 e 129).

Proseguendo,

la Corte ha esaminato criticamente il contenuto del rapporto del dott. __________,

respingendo la tesi da questi “insinuata” (sentenza pag. 129) secondo

cui la rottura dell’arteria potrebbe essere avvenuta prima che PC cadesse

rilevando come si tratti di “spiegazioni di comodo prive di rigore

metodologico e scientifico, fatte unicamente nell’interesse di RI 2” (sentenza pag. 129) poiché,

da un lato, quando era ancora in piedi, alla vittima non sono stati inferti

pugni al volto tali da creare dei traumi e, d’altro lato, nessuno dei presenti

(né i testi né gli accusati) ha mai detto di avere visto la vittima, mentre era

ancora in piedi, ruotare il capo o fare un movimento tale da ingenerare una

rotazione/estensione della testa. L’ipotesi del dott. __________ è, perciò,

stata giudicata dalla Corte di prime cure come avanzata “completamente

al di fuori del contesto” dei fatti accertati.

La Corte ha, poi, considerato che altri elementi – e meglio, la rapidità dell’emorragia, il

comportamento di PC quando ancora era in piedi e il fatto che, appena caduto a

terra, ancora cercava di parare i colpi - insieme, concorrono ad escludere

l’ipotesi del dott. __________.

Dapprima,

la rapidità dell’emorragia.

In

relazione all’intervallo di tempo fra la lesione e l’arresto

cardio-respiratorio, la Corte ha dapprima ricordato che il dott. __________ lo

ha indicato in un minuto o forse anche meno e che il perito giudiziario lo ha

valutato in secondi (decine di secondi) fino al massimo 1 o 2 minuti. Rilevato,

poi, come la lacerazione dell’arteria sia stata ampia, pari al diametro del

vaso e che la vittima aveva un’ipoplasia all’arteria destra di sorta che tutta

la circolazione passava soltanto da quella laceratasi, la Corte ha ritenuto convincenti le considerazioni del dott. __________, perito incaricato dalla

PC, secondo cui l’emorragia sarebbe stata particolarmente rapida “poiché, da

una parte era massiccia e, dall’altra, non era nemmeno possibile compensare la

fuoriuscita di sangue, di guisa che nella fattispecie possono essere bastati

anche solo 7 secondi perché si instaurasse uno stato d’incoscienza”.

Su questa

questione, infatti, la Corte ha annotato che, non avendo né il perito giudiziario

né quello della difesa espresso certezze, le spiegazioni del dott. __________sono

apparse convincenti “e perfettamente coerenti con gli accertamenti esperiti”.

Pertanto, visto l’accertamento sul carattere massiccio e rapidissimo

dell’emorragia, la Corte ha ritenuto accertato che l’arresto

cardio-respiratorio è intervenuto quasi subito dopo il trauma all’origine della

lesione (sentenza pag. 131-132; cfr., pure, referto dott. __________ e sue

dichiarazioni in verb. dib. pag. 53-55).

Inoltre, la Corte ha considerato il fatto che “finché era in piedi, PC (…) ancora era vigile e,

quindi, pronto a parare eventuali colpi, rispettivamente ad assecondarli con il

resto del corpo, di guisa che il movimento estensivo-rotatorio del capo non può

essersi prodotto in tale situazione” (sentenza pag. 129).

Infine,

ha considerato che, appena a terra, mentre veniva colpito nella zona del torace

e prima di ricevere i calci in testa, la vittima era ancora cosciente e “si

rannicchiava per proteggersi dai colpi, e meglio dalle pedate, che gli veno

inferte nella zona toracica, rispettivamente con le braccia con le quali

tentava di proteggersi”.

Pertanto,

l’estrema rapidità dell’emorragia e il fatto che la vittima era cosciente e

cercava di difendersi sia quando era in piedi che a terra ma prima di ricevere

i colpi in testa, sono elementi che, insieme, la Corte di prime cure ha ritenuto confortanti la tesi del perito giudiziario secondo cui la

lacerazione dell’arteria cervicale è stata causata dalla pedate inflitte alla

vittima quando questa era già a terra.

Concludendo,

ancora una volta, dopo avere confutato la tesi del perito di parte, la Corte ha ribadito di fare proprio il parere del perito giudiziario che, in aula, ha precisato

che non vi sono elementi che possano far ritenere che il movimento abnorme

responsabile della lacerazione dell’arteria sia avvenuto con la vittima ancora

in piedi mentre ve ne sono che rendono tale lesione compatibile con i traumi

subiti a terra (sentenza pag. 130-131).

2.9.2

Nel

suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, sostenuto che la lacerazione

dell’arteria può, invece, essere attribuita al pugno che RI 1 ha dichiarato di avere sferrato.

Rilevando

che RI 1 aveva dichiarato di avere “tirato un pugno con la mano destra sulla

parte sinistra del viso, o sulla mascella o sulla guancia” e che aveva

precisato che, “per colpirlo” era “andato con il braccio destro e la

spalla all’indietro e poi gli ho tirato il pugno nel quale ho impiegato tutta

la forza anche della spalla e del braccio” tanto che la mano destra gli si

gonfiò, il ricorrente ricorda che pochi centimetri sopra la guancia sinistra

che RI 1 sostiene di avere colpito “vi è la famosa lesione temporale

sinistra che __________ identifica come una delle due lesioni che potrebbe

avere provocato il movimento di iperestensione del capo”.

Pertanto

– sempre secondo il ricorrente – la Corte cade nell’arbitrio quando esclude che

tale lesione sia stata causata dal pugno di RI 1.

Secondo

il ricorrente a sostenere la tesi negata dalla Corte di prime cure, vi

sarebbero numerosi elementi.

Dapprima,

il fatto che il perito giudiziario ha sempre detto di non poter attribuire

quella lesione ad uno specifico colpo. Poi, vi è il fatto che, dopo quel pugno,

la vittima “anziché tentare di scappare come qualunque persona in pieno

possesso delle sue facoltà e forze farebbe se aggredito a pugni da due persone”,

ha iniziato a barcollare, “facendo dei movimenti stentati, come per sferrare

un debole pugno o difendersi in qualche modo” (ricorso pag. 28). Così, dopo

avere citato le deposizioni di tre testi, sue e dei correi sui movimenti che PC

fece dopo avere ricevuto i pugni (ricorso pag. 29), il ricorrente sostiene che

questi movimenti della vittima costituiscono “all’evidenza un importante

indizio che già a quel momento PC potesse essere stato vittima della famosa

lesione arteriosa così come correttamente ipotizzato dal prof. __________”

(ricorso pag. 30).

Rilevando

che “neppure la Corte spiega a che cosa potrebbe essere dovuto il barcollare

e i movimenti scomposti di PC qualora veramente il pugno di Ivica non fosse

giunto al bersaglio” così come non ha spiegato “in modo convincente come

RI 1 si sia procurato il rigonfiamento alla mano” e ribadendo che, dopo i

primi colpi, “PC è caduto a terra come un sacco di patate”, il

ricorrente continua affermando che “è probabile, o quantomeno possibile”

che il pugno di RI 1 abbia colpito la vittima poco centimetri più in alto di

quanto da lui indicato, cioè sulla tempia sinistra. Ciò spiegherebbe il perché

della mano gonfia di RI 1 “dal momento che il pugno ha colpito la parte dura

del cranio” e “la scompostezza di PC dopo il colpo” (ricorso pag. 31,

32.

e 34).

In

seguito, sempre nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che “un’altra

possibile spiegazione è quella secondo cui la lesione dell’arteria potrebbe

essersi realizzata già al momento dello spintone contro il muro inferto da RI 3”.

Va,

infatti, tenuto in considerazione – prosegue il ricorrente – che “probabilmente

PC, vista la discussione con C., non ha prestato attenzione alcuna al

sopraggiungere di RI 3, venendo colto totalmente di sorpresa e con i muscoli

del collo rilassati” così che proprio tale spintone, visto che il muretto

ha impedito il retrocedere della vittima, potrebbe avere provocato il movimento

di flessione che, a sua volta, ha causato la lacerazione, in una sorta di

meccanismo di colpo di frusta.

Escludendo

questa ipotesi – sostenuta anche dal barcollare e dalla mancanza di controllo

di PC – la Corte ha violato il principio in dubio pro reo (ricorso pag. 35

e 36).

2.9.3

Ancora

una volta, il ricorrente non dimostra in che modo gli accertamenti della Corte

di prime cure riguardo la causa della lacerazione dell’arteria – ampiamente

motivati con argomentazioni del tutto sostenibili – siano arbitrari.

Certamente,

il ricorrente non dimostra il preteso arbitrio dilungandosi nella ricostruzione

autonoma di ipotesi fattuali diverse da quella accertata in prima sede.

Lo si

ripete, quand’anche una diversa interpretazione del materiale istruttorio fosse

sostenibile o persino preferibile a quella della prima Corte, questo ancora non

basta a dimostrare l’arbitrio (cfr. consid. 1), cioè il presupposto

indispensabile per l’accoglimento di un ricorso in cassazione.

A titolo

abbondanziale, si rileva, dapprima, come sorprenda l’opinione sostenuta dal

ricorrente secondo cui il perito giudiziario avrebbe sempre detto di non poter

attribuire la lesione alla tempia sinistra della vittima ad uno specifico colpo.

In realtà, infatti, il perito ha chiaramente indicato che, pur essendo

aspecifiche, sia la lesione riscontrata sul collo/nuca a sinistra che quella

riscontrata sulla tempia sinistra “trovano piena compatibilità con l’ipotesi

che a produrle siano stati dei calci” (cfr. rapporto 18.6.2008 pag. 7 ad 21).

Inoltre –

ma sempre a titolo abbondanziale – non si può non rilevare che la prima causa

alternativa ipotizzata dal ricorrente – e, cioè, un forte pugno inferto da RI 1

– viene costruita su un fatto (un forte pugno di RI 1 che ha colpito la tempia

sinistra della vittima) la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte in un

procedimento di valutazione del materiale probatorio immune da arbitrio nella

misura in cui – come indicato sopra (cfr. consid. 2.7.3.) – il materiale

probatorio è stato fatto oggetto di una valutazione motivata e sostenibile in

cui, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata data

una risposta sostenibile a tutte le circostanze (barcollare e movimenti

inconsulti della vittima, gonfiore della mano di RI 1) che vengono evocate a

sostegno della tesi che, nel ricorso, viene, peraltro, indicata soltanto come

altrettanto possibile.

Per

contro, la seconda causa ipotizzata dal ricorrente (lacerazione dell’arteria

causata dalla spinta contro il muro) è stata valutata dalla Corte (nell’esame

delle ipotesi formulate dal perito di parte) ed è stata scartata con

l’esclusione che la lacerazione si sia prodotta quando la vittima era ancora in

piedi. Questa esclusione appare, peraltro, sufficientemente sostenuta – oltre che

dalle argomentazioni della prima Corte – dal fatto che il perito giudiziario,

al dibattimento, ha dichiarato di ritenere del tutto improbabile che una spinta

contro il muretto (alto circa 110 cm) possa avere avuto, in concreto, un ruolo

causale (verb. dib. pag. 48 e 49).

Sulla

questione del principio in dubio pro reo, già s’è detto sopra: ancora

una volta, le considerazioni secondo cui la Corte avrebbe violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi di fatto plausibili e più favorevoli

agli accusati sono frutto di una mancata comprensione della portata di tale

principio che, come già detto, non impone che l'assunzione delle prove conduca

ad un assoluto convincimento, ritenuto che semplici dubbi teorici sono sempre

possibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120

Ia 31 consid. 2d pag. 38).

In

concreto, la Corte di prime cure ha considerato accertato - dopo avere

attentamente analizzato il complesso degli elementi probatori a sua

disposizione e dopo averli discussi in un'analisi globale e sostenibile in cui

sono state considerate anche le conclusioni del perito di parte - che la

lacerazione dell’arteria è stata causata dai due calci inferti alla vittima

quando questa era già a terra.

In

particolare, come visto, la Corte ha anche discusso la possibilità che la

lacerazione sia avvenuta quando la vittima era ancora in piedi, per giungere ad

escluderla sulla base di una serie di argomentazioni sostenibili, valutando

tutti gli aspetti determinanti e spiegando, in modo sostenibile e coerente con

la sua ricostruzione dei fatti, anche quelli che, secondo il ricorrente, erano

dei movimenti inconsulti dovuti agli effetti della lacerazione già avvenuta.

Non vi è,

dunque, in concreto, spazio per l’applicazione del principio in dubio pro

reo: la semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo

diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile e convincente del materiale istruttorio non

basta ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo proprio

perché, in questo caso, la Corte non era in una situazione in cui vi era un

dubbio insopprimibile sullo svolgimento dei fatti.

L’accoglimento

della tesi ricorsuale equivarrebbe ad obbligare il giudice, in ogni processo di

natura anche solo parzialmente indiziaria, a considerare la fattispecie più

favorevole all’imputato, indipendentemente dal significato probatorio degli

elementi istruttori raccolti.

La Corte di cassazione e revisione penale non è una corte di appello.

Un

condannato non può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti

e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi d’arbitrio perché le

conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie.

Egli

deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e

spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto

siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di

fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti.

Come

visto sopra, la prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui la causa

della morte di PC è da ricercare nella lacerazione dell’arteria cerebrale nei

calci inferti da RI 1 e RI 2 sulla base della perizia giudiziaria ritenendo –

dopo averle confrontate - la tesi del dott. __________ (sostenuta, anche, dal

dott. __________) preferibile a quella del dott. __________ che sosteneva,

sulla base di metodologie rimaste oscure, ipotesi alternative, non solo non

verificabili né convincenti, ma in aperto contrasto con gli accertamenti della

Corte o costruite su ipotesi di fatto che la Corte aveva scartato (sentenza consid. 34)

Il

ricorrente non si confronta con quest’opinione ma si limita a contrapporre il

suo parere – cioè, l’opinione secondo cui è possibile che altri traumi abbiano

causato il decesso - a quello della Corte così che, in buona sostanza, il

gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie mediante

le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione le conclusioni del

primo giudice in punto alla causa della morte soltanto attraverso la conferma

della propria interpretazione degli eventi.

Per

sostanziare l’arbitrio, lo si ripete, non basta criticare la sentenza impugnata

né contrapporle una propria versione dell'accaduto – quand’anche essa apparisse

preferibile - ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti

o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.

In

concreto, ciò non è stato fatto.

E se ciò

non è stato fatto è proprio perché alla prima Corte non può essere addebitato

l’arbitrio ritenuto come essa si sia basata, nell’accertamento della causa

della morte, su una perizia giudiziaria, la cui forza probante è stata valutata

in modo sostenibile, dopo un confronto con il referto medico prodotto dalla

Difesa che è stato scartato soltanto dopo essere stato discusso in modo

sufficientemente approfondito.

Nell’apprezzamento

delle prove, una Corte di merito gode di autonomia e latitudine e cade

nell’arbitrio soltanto ove dimentichi o fraintenda totalmente atti processuali

rilevanti oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare

manifestamente insostenibile.

Come

visto, il ricorrente non spiega perché la prima Corte avrebbe fatto uso in modo

insostenibile di questa latitudine ed autonomia.

Come

detto, egli si limita ad opporre ai fatti accertati dalla Corte quella che lui

stesso definisce come la possibilità di un diverso svolgersi delle cose:

sostenere ed anche motivare in modo convincente l’opinione secondo cui le cose

si sarebbero potute svolgere diversamente da quanto accertato dalla prima Corte

non basta ancora – e ci si ripete – a sostanziare la censura d’arbitrio.

Ritenuto

come, in queste condizioni, fosse facoltà della Corte decidere di ritenere

preferibile alla tesi del dott. __________ quella del perito giudiziario che ha

reso un referto basato su metodologie d’analisi rimaste incontestate e che ha

motivato in modo esaustivo e convincente le proprie conclusioni (DTF 128 I 81,

consid. 2 p. 85; STF 11.8.2008 6B.302/2008 consid. 2.1; STF 14.8.2008

6B.251/2008 consid. 3), il ricorso, limitato nella sua sostanza a doglianze

meramente appellatorie, è pertanto votato all’insuccesso nella misura della sua

limitata ammissibilità.

2.10

Continuando

nel suo lungo esposto, il ricorrente sostiene che, quand’anche egli avesse

colpito la vittima a terra con un calcio alla testa, “non è possibile

stabilire se il medesimo sia stato all’origine della lesione dell’arteria

cerebrale che a quel momento era verosimilmente già avvenuta”, in sostanza,

a causa della pedata data da RI 1 che, secondo gli accertamenti della Corte, è

precedente a quella da lui inferta.

Se il

calcio di RI 1 era “atto a provocare il movimento di rotazione e di

iperestensione del capo in quanto PC aveva sollevato la testa da terra”, lo

stesso non può dirsi per il calcio di RI 2.

Peraltro

– continua il ricorrente – essendo “difficile credere” che la vittima,

dopo avere ricevuto il primo calcio, abbia nuovamente tentato di alzarsi, deve

essere dedotto che la sua testa era, al momento del secondo calcio, vicina alla

superficie stradale e questa sua posizione rendeva impossibile il movimento di

iperestensione e rotazione (ricorso pag. 47 e 48).

2.10.1

Ancora

una volta il ricorrente dimostra di avere dimenticato i limiti cognitivi di

questa Corte poiché propone, non un confronto con le argomentazioni dei primi

giudici, ma una ricostruzione autonoma dei fatti, peraltro basata unicamente su

sue supposizioni (in particolare, la posizione della vittima e la sua

impossibilità di tentare di rialzarsi dopo il calcio di RI 1) che non hanno

trovato conferma negli accertamenti della Corte.

Ciò

detto, va, comunque, rilevato che con questa censura il ricorrente dimostra

anche di non avere compreso appieno la sentenza della Corte di prime cure.

Questa

ha, in realtà, accertato, sulla scorta delle valutazioni peritali, che non è

possibile indicare quale dei due traumi – che sono stati causati dalle pedate

di RI 1 e RI 2 – sia stato la causa della lacerazione dell’arteria, poiché “può

essere stata l’una, l’altra o entrambe congiuntamente” (sentenza pag. 143)

ed ha, pertanto, stabilito che l’importante movimento rotatorio-estensivo che

ha vinto l’elasticità del tessuto dell’arteria è stato generato “da uno dei

due traumi riscontrati alla tempia sinistra rispettivamente al collo in regione

postero-laterale sinistra o da entrambi in concorso” (sentenza pag. 133; cfr.,

inoltre, pag. 125 e seg.).

La

censura ricorsuale cade, pertanto, nel vuoto.

Delle

conseguenze in diritto si dirà qui di seguito.

3.

Esaurite

le contestazioni sui fatti, il ricorrente ha sostenuto che la Corte ha erroneamente applicato il diritto ai fatti accertati quando lo ha riconosciuto

autore colpevole di omicidio per dolo eventuale.

3.1

Esaminando

l’aspetto soggettivo, la Corte, dopo avere rilevato che “sin da bambini si

sa che la testa è la parte più delicata del corpo e che, come tale, va protetta”

(sentenza, pag. 141), ha sottolineato come, al pari di RI 1, RI 2 abbia

inferto il calcio alla testa – cioè un colpo che egli (già calciatore

praticante) sapeva usare con efficacia e della cui adeguatezza a provocare la

morte egli era perfettamente consapevole - quando la vittima giaceva a terra

inerme, “indebolita dai colpi che già le erano stati inferti” e non

vigile (così che venne presa di sorpresa da quel colpo) poiché “intenta a

proteggere altre parti del corpo”.

Dopo

avere rilevato come RI 2 non abbia sferrato il calcio a caso ma abbia inferto “una

pedata ben assestata alla testa, di un’intensità tale da provocare la

surriferita rotazione del rachide” in direzione di una “parte vitale, la

tempia”, i primi giudici hanno sottolineato come questi, “a maggior

ragione rispetto a RI 1 doveva essere cosciente che avrebbe potuto ingenerare

la morte di PC poiché ha sferrato la sua pedata dopo quella di RI 1, ossia in

un momento in cui la vittima era ancor più debole per effetto dell’ulteriore

colpo infertole” (sentenza pag. 142).

La Corte ha, poi, avuto modo di sottolineare che, al momento in cui ha sferrato il suo colpo

alla testa, “ossia al termine dell’ultima fase della già violenta

aggressione”, RI 2 – che ha dichiarato di avere colpito la vittima mentre

era in preda ad un sentimento di rabbia - aveva già visto la pedata inferta

alla testa della vittima da RI 1, di modo che gli era (o doveva essere) “perfettamente

chiaro che il rischio di causarne la morte era reale”. In queste

circostanze, – ha concluso la Corte – avendo sferrato il calcio alla testa

nonostante la consapevolezza di tale rischio, RI 2 ha dimostrato di averne accettato la realizzazione e di avere, così, agito per dolo eventuale.

3.2

Nel

suo allegato, il ricorrente rileva dapprima di essere stato “cosciente di

quello che stava facendo” ma di non avere creduto “che i suoi atti avrebbero

potuto lasciare la vittima gravemente ferita e priva di coscienza” (ricorso

pag. 54).

Sostiene,

poi, come il fatto “di essersi accaniti sulla vittima quando questa era a

terra” non realizza, di per sé, dolo eventuale già solo per il fatto che “la

lesione si era a quel momento già prodotta e quindi era già troppo tardi”

ma, soprattutto, perché la probabilità che l’evento morte si realizzasse in

concreto non era elevata. Questo emerge – secondo il ricorrente – con evidenza

dalle considerazioni del perito giudiziario secondo cui il prodursi di una

lacerazione dell’arteria così come avvenuto in concreto “integra le

caratteristiche di un decorso fenomenologico eccezionale e di una

concatenazione naturalistica di eventi che non si osserva nella normalità dei

casi” (ad 30 in delucidazioni peritali).

Secondo

il ricorrente, a torto la Corte non ha considerato il fatto che i due calci

alla testa sono stati inferti con scarpe da ginnastica ed hanno avuto una

modesta forza contusiva: in simili circostanze, quei calci non possono essere

considerati “colpi atti a provocare la morte con un significativo grado di

probabilità” (ricorso pag. 60). Un calcio – continua il ricorrente –

presenta degli elementi di pericolosità in funzione della sua forza contusiva “ovvero

alla possibilità di rompere le ossa del cranio o provocare il movimento

violento del cervello al suo interno causando edemi che possono risultare

fatali”. Per contro, “un calcio con modesta forza contusiva e al massimo

una certa forza di rotazione (…) non è in alcun modo atto a provocare lesioni

fatali con elevato grado di probabilità”. In concreto, è stato soltanto a

causa di una “sciagurata concatenazione di eventi che la forza di rotazione

di un calcio o di un pugno (o perfino di una spinta) ha potuto provocare la

dissezione dell’arteria cerebrale della vittima”. Sono – sempre a mente del

ricorrente – gli stessi periti a dire che è estremamente raro che un calcio al

capo “dotato di modesta forza contusiva e consistente forza di rotazione

possa provocare la morte”. Pertanto – conclude il ricorrente – non sono

soddisfatti i requisiti giurisprudenziali per l’ammissione del dolo eventuale

(ricorso pag. 56 e 57).

3.3

Dolo

eventuale sussiste quando un autore, pur ritenendo possibile che il suo

comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato,

se ne accomodi e agisca ugualmente, prendendo in considerazione l’evento nel

caso in cui si realizzi, e lo accetti pur non desiderandolo, augurandosi

tutt'al più che l'evento o il risultato non si verifichi (DTF 134 IV 26 consid.

3.2

; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16,

131.

IV 1 consid. 2.2 e rinvii).

Chi si

accomoda di un evento, lo accetta, anche se non lo approva: pertanto, lo vuole ai sensi dell’art. 12

cpv. 2 CP (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). Basta – perché ciò possa essere

ammesso - che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne

accolli il rischio (cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è

necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid.

3a).

Il

discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato. Infatti,

vi è dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato

si produca e, per il caso, se ne accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore,

per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene

possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid.

8.

).

Quindi,

la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà

dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con

giurisprudenza ivi citata).

Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I

177.

consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c

pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2

pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una

persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento

delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere

gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per

analogia, sul piano federale: Wiprächtiger

in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226

n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9.4.2009 6B_1004/2008).

Tuttavia, ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore,

può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, ne discende che, in

quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra

di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito

giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo

valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha

dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo

eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale

federale) può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli

elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in

considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid.

8.

).

In

mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà

dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può

inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità

che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa

ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag.

225, 130 IV 58 consid. 8.4).

Tra gli

elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato

l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità

della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore,

della realizzazione del rischio. Riguardo il grado di probabilità che l’evento

si realizzi, il Tribunale federale ha stabilito che tale probabilità deve poter

essere definita, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della

vita, di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con

leggerezza (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag.

19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid.

3.1

e citazioni).

Quanto

più grande è la violazione e quanto più grande appare il rischio del

realizzarsi dell’evento, tanto più fondata risulterà la conclusione che

l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento

considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.

2.3.2

con rinvii).

Altri

elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in

cui egli ha agito (DTF 125 IV 242 consid.

3c in fine e rinvii).

La

conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere

dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del

rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento

comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4;

cfr. sentenza del TF non pubblicata del 9 aprile 2009 [6B_1004/2008], consid.

3.1

, pag. 6).

3.4

In

concreto, secondo gli accertamenti dei primi giudici – come visto, vincolanti

per questa Corte – dopo che PC cadde a terra a seguito delle spinte (sentenza pag.

67-69), dei colpi (sentenza pag. 69-80) e dei forti calci alle gambe, alle

braccia e al tronco (sentenza pag. 81-84), RI 2, RI 1 e RI 3 hanno “preso a

colpirlo con calci al torace” (sentenza pag. 87) tanto che in questa e in

altre parti del corpo della vittima sono state riscontrate numerose lesioni

(sentenza pag. 95-98).

Poi,

mentre la vittima cercava di rialzarsi, in particolare sollevando la testa, RI

1.

si è leggermente spostato “facendo due passi verso la testa di PC” e

gli ha sferrato un calcio colpendolo nella zona della nuca con il collo del

piede (verb. dib. pag. 36-37; sentenza pag. 101-102).

Quanto

alla forza del calcio inferto da RI 1, la Corte ha, dapprima, riferito le dichiarazioni di quattro testi che hanno detto di avere sentito il rumore

dell’impatto che il piede ebbe con la testa, quelle di un altro teste che ha

paragonato il calcio inferto alla nuca di PC ad un tiro di rigore molto

potente, quella di un altro teste che ha detto essersi trattato di “un tiro

da Roberto Carlos; una bella sleppa”, quella di una teste che ha definito “fortissimo”

il calcio ed ha detto che esso è stato sferrato “come fanno i giocatori di

calcio quando tirano una punizione” e, infine, quella di un teste che ha

detto che RI 1 ha colpito la testa della vittima “come se stesse colpendo un

pallone da calcio, con lo stesso movimento”.

Quindi,

dopo avere rilevato che queste testimonianze non sono risultate decisive nella

misura in cui, in particolare, riferiscono di sensazioni soggettive, la Corte di prime cure ha, comunque, precisato che “è difficile immaginare che tutte queste

persone, su questo specifico punto, si siano lasciate prendere dalle loro

emozioni o, peggio, abbiano voluto aggiungere del loro ed abbiano riferito

comunque una versione così univoca senza averla vissuta”.

Pertanto,

ponderate le testimonianze con i riscontri scientifici e rilevato che non è

possibile prestar fede a RI 1 quando afferma che il calcio non è stato forte, la Corte di prime cure ha concluso che il calcio da questi inferto è stato un colpo “assolutamente

compatibile con l’aver causato la lesione che ha determinato il decesso” (sentenza

pag. 103 e 104).

Più

avanti, la Corte ha ancora accertato, a proposito del calcio alla testa inferto

da RI 1 che questi lo ha sferrato dopo avere fatto alcuni passi per mirare

meglio rilevando come “la scarsa lesività esterna” non fornisca alcuna

informazione utile per determinare la violenza del colpo, nella misura in cui

il perito ha stabilito che “i calci hanno avuto un’importante forza torcente

e stirante” (sentenza pag. 141).

Rilevato,

quindi, come il perito giudiziario abbia stabilito (riferendosi ai calci che

hanno causato le lesioni constatate alla nuca e alla tempia sinistre) che i

colpi devono avere causato “un movimento di estrema (sott. del

red.) estensione e rotazione del rachide cervicale” (perizia 22.4.2008 pag.

18; rapporto di complemento 18.6.2008 pag. 4 ad 12, pag. 13 ad 15, pag. 6 ad

16; verb. dib. pag. 48 e pag. 50 dove si parla di un “abnorme movimento del

collo”), forza è concludere che i primi giudici – al di là dei non sempre

perfettamente chiari termini utilizzati – hanno accertato che il calcio inferto

da RI 1 alla testa è stato un calcio dotato di potenza poiché, anche

considerando la posizione particolare della vittima, la sua resistenza fiaccata

dai colpi già ricevuti e la sorpresa (PC si riparava dai calci al torace), non

è possibile provocare un “movimento abnorme” della testa senza picchiare

con forza.

Quanto a RI

2, la Corte ha annotato che le considerazioni fatte per RI 1 valgono, mutatis

mutandis, per lui. Se è vero – ha precisato la Corte – che egli non ha dovuto spostarsi, come invece ha fatto il correo, per colpire la testa, questo era

soltanto dovuto al fatto che uno spostamento non era necessario perché egli era

“troppo vicino alla vittima”. Comunque – ha accertato la Corte – anche RI 2 (già calciatore praticante) non ha colpito per caso la testa della

vittima, ma ha assestato un calcio in modo ben mirato da una posizione in cui

gli era impossibile mancare il bersaglio. E anche il calcio assestato da RI 2 è

stato – secondo gli accertamenti della prima Corte – “di un’intensità tale

da provocare la surriferita rotazione del rachide” (sentenza pag. 142).

Quindi,

per le stesse ragioni indicate sopra in relazione al calcio dato da RI 1 – cui

si aggiunge l’ammissione dello stesso RI 2 di essere stato in preda ad un

sentimento di rabbia (persino per lui, inspiegabile) da cui discende, con

evidenza, che egli ha colpito con rabbia e, quindi, con violenza (così come la Corte ha accertato a pag. 142 in fine della sua sentenza ) – anche il calcio sferrato da RI 2

è forzatamente stato un calcio assestato con violenza.

Non solo.

Secondo

gli accertamenti della prima Corte, RI 2 ha consapevolmente colpito con un forte calcio la testa della vittima, dopo avere visto il correo colpirla nel modo

sopra descritto.

Ritenute

queste circostanze di fatto, la conclusione della prima Corte secondo cui RI 2 ha agito con dolo eventuale resiste ad ogni critica.

Colpire

alla testa una persona – che, dopo essere stata colpita mentre era in piedi,

cade a terra a causa dei colpi ricevuti e giace inerme tentando di parare i

colpi che gli aggressori sin lì le assestavano nella zona del torace – con un calcio

violento al punto da causare un abnorme movimento del rachide, oltretutto dopo

avere visto il correo sferrare un calcio come quello descritto sopra, significa

forzatamente prendere in considerazione la possibilità di uccidere e, anche se

quello non è l’effetto ricercato, accettarlo nel caso tale effetto si

realizzasse.

Il fatto

che i periti abbiano ritenuto che è raro assistere ad una lacerazione come

quella realizzatasi in concreto a seguito di un movimento anomalo per

estensione e rapidità non è rilevante.

Quel che

deve essere probabile in grado elevato perché possa essere ammesso il dolo

eventuale non è il tipo di lesione che viene provocato (come, in concreto, la

lacerazione dell’arteria cervicale) ma il realizzarsi dell’evento-morte (DTF 97

IV 84, consid. 4d).

Quel che RI

2.

deve avere preso in considerazione sferrando il suo calcio non è il rischio

che, colpendo violentemente alla testa PC che giaceva indifeso a terra dopo

avere visto il correo colpirlo nella stessa zona e con la violenza sopra

descritta, potesse causargli una lacerazione dell’arteria cervicale.

Quel che,

invece, RI 2 deve avere preso in considerazione – poiché ciò è conforme alla

comune esperienza e alla comune conoscenza delle cose della vita – è che era

altamente probabile che, colpendolo in quel modo dopo che il correo già l’aveva

colpito nel modo descritto, avrebbe potuto causarne la morte.

Sferrando

quel calcio violento contro la testa di una persona inerme, già ferita ed

oggetto di un quasi contemporaneo simile attacco anche da parte del correo - con

l’evidente intento di ridurla all’immobilità (tanto che, così come indicato a

pag. 107 e 108 della sentenza di primo grado, l’attacco è cessato soltanto dopo

l’intervento del passante di cui s’è detto al punto B.13.) – RI 2 non poteva non

sapere che la vittima avrebbe potuto soccombere sotto quei colpi. Perciò,

colpendo la vittima così come l’ha colpita (con violenza alla testa), in un

contesto (vittima a terra, più volte colpita e, soprattutto, già colpita

violentemente alla testa da RI 1) in cui un esito letale doveva seriamente

imporsi come probabile, si può ragionevolmente ammettere che egli abbia

accettato il rischio e la sua realizzazione.

Irrilevante

è l’argomento ricorsuale (sviluppato a pag. 58-59 dell’allegato) secondo cui

sia RI 2 che RI 1, quella sera, calzavano scarpe da ginnastica e non pesanti

scarponi (come invece era il caso nella sentenza non pubblicata del 21 febbraio

2007.

[6P.184/2006]).

Quel che

conta - ed è sufficiente – è che, secondo gli accertamenti della prima Corte, i

calci sferrati da entrambi erano dotati della forza sufficiente a causare un

abnorme movimento del rachide.

Non serio

è, poi, l’argomento (ricorso pag. 59) secondo cui non vi sarebbe, in concreto,

ad indiziare il dolo eventuale – così come invece c’era nel caso di cui alla

citata sentenza non pubblicata del 21 febbraio 2007 [6P.184/2006] – l’obiettivo

dichiarato degli autori di picchiare fino a far perdere conoscenza.

Non si vede, infatti, – al di là dei successivi

distinguo difensivamente strumentali – quale altro possa essere l’obiettivo (se

non dichiarato, manifestato nei fatti) di persone che infieriscono nei modi

descritti su una vittima a terra e smettono soltanto dopo l’intervento di un

passante che – così come all’accertamento rimasto incontestato della Corte di

prime cure – per cercare di contrastare gli aggressori che non smettevano di

infierire, si pose a gambe aperte sopra la vittima che giaceva a terra, ormai

del tutto sopraffatta, immobile e con gli occhi sbarrati (sentenza, consid. IX.1.a.

pag. 107).

Irricevibili

sono, invece, le argomentazioni relative alla limitata forza contusiva dei

calci e alla durata .

Le constatazioni della prima Corte sulla violenza

dei calci assestati da RI 1 e RI 2 - fondate su un’interpretazione del tutto

sostenibile del materiale probatorio agli atti (e, in particolare sulle considerazioni

peritali) - resistono, come detto più volte, ad ogni censura d’arbitrio:

pertanto, qualsiasi ragionamento fondato su una

pretesa loro limitata forza si diparte da un dato di fatto estraneo ai fatti

accertati.

Altrettanto

è per la durata dell’aggressione. Secondo gli accertamenti non arbitrari dei

primi giudici (cfr. consid. 2.6.3), l’aggressione è durata alcuni minuti e non

una ventina di secondi come il ricorrente pretende. Del resto, quand’anche

l’aggressione fosse durata meno di quanto accertato dalla Corte, visto le

considerazioni sopraesposte, nulla muterebbe in punto all’accertamento del dolo

eventuale.

Pertanto,

la conclusione della prima Corte secondo cui RI 2 ha agito per dolo eventuale non presta il fianco a critica alcuna.

3.5

Il

ricorrente ha, pur se di transenna e in modo non perfettamente chiaro,

sostenuto che la Corte è caduta in errore dichiarandolo autore colpevole di

omicidio già solo per il fatto che, quando lui sferrò il calcio, “la lesione

si era a quel momento già prodotta e quindi era già troppo tardi” (ricorso pag.

54).

3.6

Non è

ben chiaro il pensiero che sottosta a quest’affermazione ricorsuale.

Nella

misura in cui essa dovesse essere motivata con un’ipotesi causale (lacerazione

dell’arteria dovuta al pugno o alle spinte) diversa da quella ritenuta dalla

Corte la censura va, già solo per questo motivo, respinta.

Essa va,

pure, respinta nella misura in cui essa dovesse essere stata fatta ipotizzando

che la lacerazione dell’arteria è stata causata dalla pedata inferta da RI 1.

In

effetti, si tratta di un’ipotesi non ritenuta dalla Corte di prime cure che ha,

invece, stabilito (come ricordato al consid. 2.9.1) che, a causare la

lacerazione dell’arteria cervicale – e, quindi, la morte – possono essere stati

il calcio di RI 1 o quello di RI 2 o l’uno e l’altro congiuntamente (sentenza

pag. 143) nel senso che l’importante movimento rotatorio-estensivo che ha vinto

l’elasticità del tessuto dell’arteria è stato generato “da uno dei due

traumi riscontrati alla tempia sinistra rispettivamente al collo in regione

postero-laterale sinistra o da entrambi in concorso” (sentenza pag. 133).

Stanti

questi accertamenti, ritenuta la disponibilità a menare le mani dichiarata

all’inizio della serata ma soprattutto concretamente manifestata con

l’aggressione sferrata in modo improvviso e del tutto immotivato e ritenuta la

comune volontà di picchiare sino a ridurre la vittima all’impotenza

concretamente manifestata dal loro agire collettivo (in particolare, con le

pedate sferrate in successione, prima uno poi l’altro, alla testa quando hanno

visto la vittima che tentava di rialzarsi), correttamente i primi giudici hanno

ritenuto sia RI 1 che RI 2 responsabili del decesso di PC in applicazione del

principio secondo cui, quando più persone abbiano deciso - anche se solo per

atti concludenti come in concreto può dirsi avvenuto - di effettuare uno stesso

atto e l'abbiano eseguito insieme, l'accertamento del rapporto di causalità fra

la totalità degli atti decisi ed eseguiti in comune e l'evento che ne è

risultato comporta la punibilità quali correi di tutti i partecipanti,

indipendentemente dalla questione a sapere quale sia la paternità del gesto che

concretamente ha causato l’evento

(DTF 113

IV 58; 120 IV 136; sentenza non pubblicata del 21 febbraio 2007 [6P.184/2006].

Va, qui, osservato che lo stesso ricorrente ha

riconosciuto nella sostanza la bontà di questo principio giurisprudenziale e la

sua applicabilità ad una fattispecie quale quella accertata dalla prima Corte

(ricorso pag. 62-63).

Ritenuta

la conferma della condanna per omicidio, questa Corte non entra nel merito

delle richieste di condanna per aggressione, lesioni

semplici, omissione di soccorso né di quelle, avanzate in via subordinata di

aggressione, omicidio per negligenza, lesioni semplici e omissione di soccorso.

4.

Il

ricorrente ha contestato anche la commisurazione della pena rilevando come “10

anni di condanna per omicidio intenzionale per dolo eventuale appaiono

manifestamente eccessivi” (ricorso pag. 71) poiché essa “appare simile

ad una condanna che viene inflitta ad adulti che commettono omicidi per dolo

diretto e non a giovani adulti che uccidono per dolo eventuale” (ricorso

pag. 73).

4.1

Nella

valutazione della colpa di RI 2, i primi giudici hanno dapprima rilevato come

questi abbia aggredito e picchiato, senza motivo alcuno, per il solo gusto di

menare le mani, una persona, che non solo non conosceva, ma che non aveva

assunto nessun atteggiamento provocatorio annotando come “la reiterazione

dei colpi, la scelta del tutto casuale della vittima e l’inconsistenza dei

motivi a delinquere” descro un quadro di estrema gravità in cui emerge un

totale disprezzo della vita umana.

La Corte ha, poi, considerato quale aggravante della colpa di RI 2 il fatto che questi non si è

limitato a picchiare quando PC era in piedi, ma ha infierito su di lui quando

già era a terra indifeso, colpendolo con rabbia al torace e, infine, al capo

dopo avere visto RI 1 assestargli un colpo violento nella stessa parte del

corpo ed ha sottolineato come quest’ultimo calcio, assestato da una posizione

da cui non poteva mancare il bersaglio, non è stato un “calcio casuale,

dovuto alla foga del momento caratterizzato dal fatto di essere coinvolto in

una rissa” ma è stato “un atto vigliacco, perpetrato nei confronti di un

ragazzo indifeso e già particolarmente indebolito dai colpi che, in quattro,

gli avevano inferto”.

Inoltre, la prima Corte ha considerato, quale

aggravante, il fatto che egli non si è fermato nemmeno dopo il tentativo di T 7

di allontanarlo “nonostante la vittima fosse assolutamente indifesa ed

impossibilitata a parare i colpi”, colpendola al capo dopo che RI 1 già lo

aveva fatto e non fermandosi di fronte a nulla.

La Corte ha poi sottolineato come anche il comportamento tenuto da RI 2 dopo i fatti sia la

dimostrazione di un estremo egoismo. Nonostante egli fosse perfettamente

conscio della gravità del danno causato alla vittima, RI 2 ha continuato a festeggiare, prima a __________ e, poi, a __________. Non solo. Ma quando la madre

è finalmente riuscita a raggiungerlo telefonicamente e a dirgli che a casa la

polizia lo aspettava, RI 2 ha preferito fermarsi in un bar a fare colazione e,

poi, andare in un altro esercizio pubblico per salutare un’amica.

Infine, la Corte ha rilevato come il comportamento tenuto da RI 2 durante la carcerazione preventiva e,

poi, al dibattimento dove ha continuato a farsi scudo di un improbabile e non

credibile vuoto di memoria siano indizi evidenti di una sconcertante assenza di

assunzione di responsabilità e di pentimento. Con il che – ha concluso la Corte su questo punto – egli non ha potuto, in forza del comportamento processuale assunto, “beneficiare

di sconti di pena”.

Proseguendo,

la Corte ha precisato che, stante la palese disproporzione in termini di

gravità fra i fatti in rassegna e quelli per cui era stato condannato da

minorenne, i precedenti da minorenne così come, per ragioni analoghe, il

concorso con il reato di pornografia, non hanno avuto sostanziale incidenza

sulla determinazione della colpa.

Quanto

all’incidenza del dolo eventuale, dopo avere ricordato la giurisprudenza che

impone, in sua presenza, un’attenuazione seppur contenuta della pena, la Corte ha evidenziato che il dolo eventuale di RI 2 è “di livello alto poiché ha colpito a

terra una vittima impossibilitata a difendersi, con un calcio al capo, dopo

averla menata, fatta cadere, nuovamente picchiata nella regione del torace”

e che esso va considerato “prossimo al dolo diretto poiché in quelle

circostanze (…) il decesso della vittima doveva apparirgli molto probabile”.

Continuando,

la Corte ha ritenuto che RI 2 è cresciuto in una famiglia “normale e

apparentemente integrata nel nostro tessuto sociale” e che non può

pretendere, ad attenuazione della colpa, di avere avuto un passato difficile.

Ciò rilevato, la Corte ha precisato che RI 2, non ancora diciannovenne al

momento dei fatti, ha beneficiato del fattore di attenuazione previsto dall’art

64.

vCP come se fosse stato giudicato sotto l’egida della previgente norma ed ha

considerato, nell’ambito della sensibilità alla pena, che, a cagione della

ferma condanna sociale dei fatti di cui s’è reso responsabile, “dovrà fare i

conti con un giudizio civile assai severo” una volta scontata la pena

(sentenza pag. 153-156).

4.2

Il

ricorrente inizia il capitolo dedicato alla contestazione della commisurazione

della pena rimproverando alla Corte di avere considerato che egli ha aggredito e

picchiato senza alcuna ragione, senza nemmeno conoscere la vittima, per il solo

gusto di menare le mani ribadendo e riproponendo la propria ricostruzione dei

fatti secondo cui egli intervenne in una rissa già in corso, in una situazione

in cui regnava un’altissima tensione. Contrariamente agli accertamenti della

Corte – ribadisce il ricorrente – egli intervenne perché in quel momento era “in

corso una rissa”. Dapprima egli sostiene che questa rissa era in corso “tra

C. e il suo amico RI 3”. Poi, poche

righe più sotto, sostiene che egli intervenne “perché – soggettivamente –

l’amico RI 3 litiga con PC” (ricorso pag. 66).

Proseguendo, il ricorrente sostiene che, a torto,

la Corte ha ritenuto quale aggravante quanto dichiarato da T 7 la cui

testimonianza deve essere ritenuta “nulla per il semplice fatto che il teste

si sbaglia su elementi fattuali importanti” (ricorso pag. 67).

Ha, poi, sbagliato la Corte – continua il

ricorrente – considerando che egli non si è pentito per quanto fatto: in

realtà, da subito, egli ha manifestato il proprio pentimento (PS 2.2.2008 pag. 8

e 8.2.2008 pag. 8), da subito egli ha scritto ai genitori della vittima una

lettera di scuse che è stata inviata soltanto dopo il processo per evitare che

essa apparisse “un misero tentativo a fini meramente procedurali”

(ricorso pag. 68) e, infine, durante la carcerazione preventiva ha

spontaneamente chiesto un sostegno psicologico per elaborare il suo senso di

colpa (ricorso pag. 71).

Sempre in errore la Corte è caduta non considerando, in relazione alla pedata in testa, che il tutto era dovuto “alla

foga del momento, caratterizzato dal fatto di essere coinvolto in una rissa”

durata una manciata di secondi e in cui egli non ha avuto nemmeno il tempo di

pensare.

Inoltre – continua il ricorrente – la Corte è

caduta in errore ritenendo che il suo comportamento dopo i fatti denotasse un

particolare egoismo poiché egli non sapeva “delle gravi condizioni di salute

di PC” (ricorso pag. 69).

La Corte ha, poi, ancora

sbagliato ritenendo una sua mancata collaborazione con gli inquirenti poiché

egli, sin dal suo primo verbale, ha ammesso “in gran parte le sue

responsabilità”. Ma, comunque – sostiene il ricorrente – il fatto che egli

continui a dichiarare di non ricordare quanto accaduto e il fatto di avere

tentato di contattare i coaccusati quando egli era al __________“non può

comportare alcun elemento negativo nella commisurazione della pena” cosa

che, invece, è accaduta, nonostante la Corte abbia sostenuto il contrario (ricorso

pag. 70). La Corte ha sbagliato – sempre secondo il ricorrente – non

considerando il regime d’isolamento totale cui a lungo egli è stato astretto

durante la carcerazione preventiva: così, la Corte “considerando quale aggravante il suo atteggiamento durante il carcere preventivo, di fatto lo punisce

due volte” poiché per lo stesso fatto “la prima volta viene punito con

l’isolamento e la seconda volta viene punito perché la Corte gli infligge una condanna più severa” (ricorso pag. 71).

Inoltre la Corte ha – secondo il ricorrente – considerato

“soltanto a parole” la sua giovane età, il fatto che egli non ha

precedenti penali e che egli non è conosciuto dalla polizia come un rissoso.

Nemmeno la Corte ha, per il ricorrente,

sufficientemente considerato la condanna sociale che pesa su di lui ed i

correi: in particolare, la Corte non avrebbe considerato che, a causa

dell’emotività causata dall’uccisione di PC, egli non potrà continuare a vivere

in Ticino “e sarà costretto a vivere lontano dal luogo in cui è cresciuto e

dai suoi amici” (ricorso pag. 72).

4.3

La

commisurazione della pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga

fuori del quadro edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP,

oppure disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma

oppure ancora appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da

denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17

consid. 2.1 e rinvii, 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV

73.

consid. 3b pag. 77,127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag.

51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag.

109).

Quanto ai

criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo

era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47

cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del

resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la

necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a

venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il

giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le

conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza

del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii;

DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti

di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la

pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad

esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,

op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato

(collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1

pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1

pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno

inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione

familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117

IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata

nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3

pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26

ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un

ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio

della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi

eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé

conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP)

diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole

invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base

alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v.

anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

4.4

In concreto, la pena inflitta non si pone fuori del quadro

edittale.

Neppure è preteso che essa si fonda su criteri estranei all'art.

47.

CP se non nella misura in cui il ricorrente pretende che la prima Corte

abbia considerato, ad aggravamento della sua colpa, il fatto che egli non ha

collaborato con gli inquirenti.

Rilevato come le argomentazioni ricorsuali con cui viene preteso il

contrario cozzino contro l’evidenza delle emergenze processuali, forza è

rilevare che, ancora una volta, il ricorrente dimostra di non avere compreso

correttamente il senso della sentenza di prime cure.

In effetti, se è vero che, dopo avere tratteggiato il

comportamento di RI 2 durante l’inchiesta ed averne dedotto anche la conferma

della totale assenza di assunzione di responsabilità e di pentimento

evidenziata già dal comportamento assunto immediatamente dopo i fatti, la prima

Corte ha precisato che “per il suo comportamento processuale preso nel suo

insieme, RI 2 non può beneficiare di sconti di pena” (sentenza pag. 154)

rilevando, con ciò, di non avere considerato l’atteggiamento negatorio del

ricorrente come una circostanza aggravante la sua colpa.

Pertanto, inconsistente si dimostra essere anche il rimprovero

secondo cui RI 2 sarebbe stato punito due volte – prima con l’isolamento e poi

con una pena più severa - per il comportamento tenuto prima del giudizio.

La sua colpa non è stata aggravata per questo. Semplicemente non

gli sono stati concessi gli sconti di pena che vengono concessi ai condannati

che hanno collaborato con gli inquirenti.

Per il resto, il ricorrente sostiene, fondandosi su una serie

nutrita di considerazioni, che la pena è esageratamente severa.

Per giustificare tale sua censura, egli, dapprima, sostiene che la

Corte è incorsa in errore partendo dal presupposto che egli ha picchiato senza

nessuna ragione e per il solo gusto di menare le mani e non ha, invece,

considerato che egli è intervenuto in una situazione di altissima tensione, in

una rissa in corso, in pratica a difesa dell’amico che vedeva coinvolto.

Queste argomentazioni cadono nel vuoto nella misura in cui essi si

dipartono da una situazione di fatto completamente diversa da quella che la Corte ha, senza arbitrio, accertato (cfr. consid. 2.4).

Altrettanto – e per gli stessi motivi - cadono

nel vuoto i rimproveri mossi alla Corte di non avere considerato che il tutto è

avvenuto nella foga di una rissa durata una manciata di secondi. Ancora una

volta, le argomentazioni ricorsuali si dipartono da una fattispecie

diversa da quella accertata, senza arbitrio, dai primi giudici (cfr. consid. 2.6.).

Sempre su una fattispecie diversa da quella accertata dalla prima

Corte è costruito il rimprovero secondo cui la Corte ha, a torto, considerato il comportamento tenuto da RI 2 dopo i fatti come indice di un particolare egoismo

poiché egli, quando si è allontanato, non sapeva delle gravi condizioni di PC.

In realtà, RI 2 ha ammesso di avere pensato subito che PC

fosse morto (verb. dib. pag. 40; sentenza consid. IX.1.c. pag. 110).

Ancora una volta, quindi, la censura – temeraria poiché in

contrasto con le sue stesse ammissioni - cade nel vuoto.

Come si possa sostenere che qualificare di

particolarmente egoistico il comportamento di chi, dopo avere picchiato a morte

un ragazzo, continua a festeggiare il Carnevale come se nulla fosse accaduto

equivalga a mostrare eccessiva severità, a questa Corte non è dato comprendere.

Sempre nel vuoto cade il rimprovero secondo cui

la Corte avrebbe sbagliato nel considerare una totale assenza di pentimento. A

togliere valenza probatoria agli elementi ritenuti dalla prima Corte come

comprovanti una mancata presa di coscienza del male commesso e, di conseguenza,

una totale assenza di resipiscenza (continuazione dei festeggiamenti subito

dopo avere barbaramente picchiato sino ad uccidere; giri per incontrare gli

amici prima di rientrare a casa nonostante fosse stato avvertito dalla madre

che la polizia lo cercava; amnesie inverosimili sostenute per mesi) non

bastano, certo, poche frasi dette alla fine di un verbale - che, in questo contesto,

appaiono essere essenzialmente di circostanza - né una lettera di scuse spedita

ad un anno dai fatti né la richiesta di un sostegno psicologico.

Cadono nel vuoto anche i rimproveri relativi ad

un’insufficiente presa in considerazione della condanna sociale. La Corte l’ha considerata come fattore di attenuazione (sentenza pag. 155-156 punto e) e, pur se

non ne ha quantificato l’incidenza sulla pena, non vi sono motivi per ritenere

fondato il rimprovero ricorsuale che esagera oltremisura gli effetti di tale

sentimento popolare dimenticando del tutto gli effetti pacificatori e

risolutori del passare del tempo.

Inconcludenti – poiché totalmente immotivate -

sono, poi, le censure riguardanti una soltanto formale (di facciata) presa in

considerazione della giovane età, dell’incensuratezza e del fatto di non essere

conosciuto come un rissoso: di questi elementi la Corte ha tenuto conto (cfr. sentenza

pag. 154-155).

Sostenere apoditticamente il contrario non basta.

Per finire, tenuto conto dell’estrema gravità

oggettiva e soggettiva del reato per cui RI 2 è stato condannato, questa Corte

ritiene che la pena irrogata non possa essere qualificata di eccessivamente

severa.

Anche su questo punto, il ricorso va respinto.

II. sul ricorso di RI 1

5.

In un esposto di non facile comprensione, RI 1 censura di arbitrio

numerosi accertamenti della Corte.

5.1

Dapprima, egli censura d’arbitrio l’accertamento della Corte

secondo cui egli ha confidato a T 2 che avrebbe ammazzato il primo che gli

avesse rotto le scatole.

In realtà – sostiene il ricorrente - non si

trattò di una confidenza.

Inoltre, arbitrario sarebbe l’accertamento

secondo cui tale frase venne pronunciata in relazione ai fatti di __________ poiché

nessuno – né T 2 né RI 2 – ha mai messo in relazione tale frase ai fatti di __________

(ricorso pag. 9, 11 e 12).

Inoltre, censura d’arbitrio l’accertamento della

Corte secondo cui RI 1 ha ammesso solo in aula di avere detto tale frase

precisando che si trattò di una vanteria: in realtà, tale ammissione sarebbe

avvenuta già l’11 febbraio 2008 davanti al PP.

Infine

sostiene come arbitrariamente la Corte abbia omesso di accertare che, al

muretto, RI 3 e RI 1 fumavano canapa.

5.1.1

Le contestazioni di cui sopra sono del tutto inconferenti.

Va precisato che, in realtà, la Corte di prime

cure ha accertato che RI 1 “espresse” quei propositi e non che li “confidò” a T

2.

Ma – quand’anche così non fosse – la questione

sarebbe del tutto irrilevante nella misura in cui dal preteso (ma non avvenuto)

accertamento (frase detta in confidenza) la Corte nulla ha dedotto.

Altrettanto è della censura relativa al mettere

in relazione la frase incriminata ai fatti di __________ nonché della censura

relativa al momento in cui RI 1 ammise di avere pronunciato tale frase.

Pertanto, nella misura in cui le circostanze

evocate (si trattò o meno di una confidenza, la frase venne o meno pronunciata

in relazione ai fatti di __________ , l’ammissione venne fatta in aula o già in

precedenza) sono del tutto irrilevanti nell’economia del giudizio impugnato, la

censura è irricevibile.

In relazione a quanto la Corte ha dedotto dalla

frase pronunciata da RI 1, vale, qui, a maggior ragione, quanto detto sopra.

La censura (espressa a pag. 13 del ricorso) relativa

all’opinione della Corte secondo cui tale frase (così come quella pronunciata

da RI 2 ) andava letta, se non come l’espressione della volontà di uccidere,

come “la chiara espressione della prontezza a menare le mani alla prima

occasione” (sentenza, consid. V.2.c. pag. 47) è irricevibile in quanto

manifestamente appellatoria: sostenendo come la sua interpretazione dei

propositi da lui tenuti sia migliore rispetto a quella della Corte, il

ricorrente ancora non ne dimostra l’arbitrarietà.

Oltre che

irricevibile, in quanto non motivata, la censura secondo cui la Corte avrebbe omesso di accertare l’avvenuto consumo di canapa è totalmente destituita di

fondamento in quanto l’accertamento che il ricorrente pretende non essere stato

fatto, lo si ritrova invece a pag. 44 della sentenza impugnata, alla fine del

punto V.1. laddove la Corte di prime cure cita le dichiarazioni di RI 2 (PS

12.2

).

5.2

Continuando

in un esposto poco strutturato, il ricorrente sostiene come arbitrariamente la Corte abbia omesso di accertare la densità della folla fuori dal capannone in cui i tre

passarono la prima parte della serata, circostanza “importante per definire

la tempistica con la quale l’aggressione è avvenuta” (ricorso pag. 13).

Nella misura in cui la censura si esaurisce in quanto sopra

riferito, essa va dichiarata irricevibile per carenza di motivazione.

In ogni caso, riguardo l’accertamento della prima

Corte sulla durata del pestaggio si rimanda al consid. 2.6..

5.3

In modo quasi incomprensibile, il ricorrente censura di arbitrio

l’accertamento della Corte in relazione al suo tasso alcolico affermando, dopo

avere proceduto ad un’autonoma ricostruzione delle birre da lui bevute prima e

dopo il pestaggio, che “accertare come dato di fatto la conclusione cui perviene

il doc. AI84 è quindi arbitrario. Il tasso di alcolemia di RI 1 è contenuto in

una forchetta da 0.68 a 2,18‰” (ricorso pag. 14).

La censura è irricevibile siccome a carattere

meramente appellatorio: il ricorrente procede alla costruzione di una

fattispecie autonoma rispetto a quella ricostruita dai giudici di prime cure,

fattispecie in cui pretende, peraltro senza fondamento probatorio, di avere

bevuto di più prima del pestaggio che non dopo senza realmente confrontarsi con

le argomentazioni dei primi giudici (cfr. sentenza impugnata pag. 48-49) che

hanno valutato anche la questione sollevata dal ricorrente e concluso, senza

arbitrio, che le valutazioni del Laboratorio Bioanalitico contenute nell’AI84 tenevano

già generosamente conto di quanto RI 1 poteva aver bevuto dopo il pestaggio.

Ciò detto, la censura è incomprensibile – e,

pertanto, anche per questo irricevibile – nella misura in cui quelle che

sembrano essere le conclusioni ricorsuali (riconoscimento di un’alcolemia fra

lo 0,68 e il 2,18‰) si

sovrappongono esattamente alle conclusioni dei primi giudici che, dopo avere

verificato le sue dichiarazioni in relazione alle birre bevute e valutato i risultati

delle diverse analisi, hanno accertato che, al momento critico, il tasso alcolemico

di RI 1 variava tra lo 0,68 e il 2,18‰ così come all’AI84.

5.4

Sempre a carattere meramente appellatorio è la censura – peraltro non

priva di spregiudicatezza in quanto contraria al principio della buona fede

processuale per le ragioni indicate al considerando 2.5. di questa sentenza - che

il ricorrente fa, a pag. 15 del suo esposto, in relazione all’accertamento del

tasso alcolemico di PC.

Affermare che le spiegazioni del dott. Gabutti –

che hanno portato la Corte di prime cure ad accertare un tasso alcolemico dello

0,31‰ – “non spiegano

alcunché poiché sono incomprensibili” non basta a sostanziare il preteso

arbitrio.

Ciò detto, a titolo abbondanziale si precisa che

la Corte ha fondato l’accertamento del tasso alcolemico della vittima sulle

analisi effettuate dal Laboratorio bioanalitico dopo che il dott. Gabutti –

contrariamente alle asserzioni ricorsuali – ha spiegato in modo chiaro e

convincente le ragioni delle differenti risultanze fra le analisi effettuate

dal citato laboratorio e quelle effettuate nel laboratorio dell’ospedale in cui

il ragazzo venne ricoverato (cfr. sentenza impugnata pag. 53 e 54): in tale

accertamento, non si può, quindi, ravvisare arbitrio.

Pertanto, anche su questa questione, volendo,

ancora una volta, fare astrazione dal suo carattere appellatorio, dal fatto che

da essa il ricorrente nulla deduce nonché dalla violazione del principio della

buona fede processuale, la censura andrebbe, comunque, respinta.

5.5

Continuando nel suo confuso esposto, il ricorrente censura d’arbitrio

l’accertamento della Corte di prime cure secondo cui, quando i tre imputati

raggiunsero PC, la situazione era sostanzialmente tranquilla (ricorso pag. 17-19).

Sulla questione – peraltro ancora una volta

proposta nei termini tipici dell’appello e, quindi, di per sé, irricevibile –

non occorre dilungarsi oltre.

E’ sufficiente il rinvio al consid. 2.4.1 dove

sono state riassunte le considerazioni che hanno portato la Corte a concludere nel modo indicato e, poi, al consid. 2.4.3 in fine, dove è stato concluso

che nessun arbitrio può essere imputato ai primi giudici in relazione a tale

accertamento.

5.6

Poi, il ricorrente ripropone ancora una volta la censura d’arbitrio

in relazione agli accertamenti della Corte di prime cure sulla durata

dell’aggressione affermando che “il fatto che gli orologi non sono stati

posti a confronto dagli inquirenti in modo da accertarne il décalage non deve

essere preso in considerazione come elemento per dire che tra l’uscita dal

capannone dei tre accusati e la telefonata di P. sono passati meno di 4 minuti.

Ciò sarebbe arbitrario” (ricorso pag. 20).

In seguito, a pag. 36 del suo allegato, il

ricorrente ritorna sulla questione della durata dell’aggressione osservando

che, visti i numerosi testimoni che hanno detto che il tutto è durato pochi

secondi, considerata la folla e la distanza del capannone dal luogo dei fatti e

il ritmo della camminata dei tre (che si evince dal filmato), dall’intervento

di RI 3 al calcio di RI 1 non possono che essere passati che pochi secondi, al

massimo 15/20 secondi.

Va, qui, dapprima precisato che la prima Corte

non ha affermato quanto dice il ricorrente (e cioè che il tutto è durato meno

di 4 minuti) bensì ha accertato che “il tutto si è svolto in pochi minuti”

(sentenza impugnata pag. 67).

Ciò detto, non si può non far osservare al

ricorrente che non basta farcire il proprio allegato dell’aggettivo “arbitrario”

per sostanziare un ricorso in cassazione.

Occorre almeno tentare di dimostrare che la Corte

è caduta in arbitrio, per esempio indicando (peraltro con una certa precisione)

gli atti istruttori con cui le conclusioni dei primi giudici sono o sarebbero

in contrasto oppure indicando che esse poggiano sul nulla.

In concreto, sulla questione qui evocata (ma non

solo) l’esercizio non è nemmeno stato tentato. Nella sua forma migliore (e

cioè, a pag. 36), il ricorrente si è ancora una volta limitato a proporre una

sua ricostruzione dei fatti, indipendente da quella della prima Corte con le

cui considerazioni egli nemmeno tenta di confrontarsi.

Il gravame va, perciò, su questo punto,

dichiarato irricevibile.

A titolo abbondanziale, si rinvia, per quanto

riguarda la questione sfiorata dal ricorrente, al consid. 2.6.3. di questa

sentenza in cui si è concluso che l’accertamento dei primi giudici sulla durata

dell’aggressione non è arbitrario.

5.7

Continuando, il ricorrente afferma che arbitrariamente la Corte

avrebbe omesso di dire che la spinta a seguito della quale PC urtò contro il

muretto era “forte” aggiungendo che questo accertamento è “di grande

rilevanza” per arrivare a concludere “con una probabilità vicina alla

certezza” che fu questo colpo a causare la rottura dell’arteria (ricorso pag.

21).

Sull’accertamento della Corte di prime cure

riguardo al trauma che ha causato la lacerazione dell’arteria già s’è detto e,

se del caso, si dirà ancora in seguito.

Per il resto, cioè sul preteso mancato

accertamento della “qualità” della spinta, la censura è, ancora, una volta

irricevibile in quanto del tutto immotivata e, peraltro, al limite del pretesto

nella misura in cui risulta in modo evidente dalla sentenza impugnata che si

trattò di una spinta sufficientemente forte da far arretrare la vittima fino a

farla sbattere contro il muretto che delimita il ciglio della strada e a

procurarle il livido al gluteo destro (sentenza pag. 97) testimoniato dalle

fotografie in atti.

5.8

Proseguendo il suo racconto, il ricorrente sostiene che i primi

giudici sono caduti nell’arbitrio accertando che il pugno sferrato da RI 2

colpì il viso della vittima soltanto con il mignolo, “come se non lo avesse

colpito”. Secondo il ricorrente, si è trattato di un arbitrio voluto (“la Corte cade non a caso nell’arbitrio”), nel tentativo “di accertare i fatti

in modo da giustificare il fatto che l’arteria cervicale (…) si sia potuta

rompere unicamente quando PC era a terra e non per via di un forte spintone

contro un muretto di sasso (…) o per via di un pugno di striscio”. A questo

proposito, sottolinea come RI 3 - che ha detto di avere visto la vittima

barcollare dopo il pugno “in pieno volto” di RI 2 – non avesse ragione

di mentire e che, pertanto, va creduto e come sia incomprensibile che la Corte, che sin lì non aveva mai prestato fede alle parole di RI 2, su questo gli creda (ricorso

pag. 21-23).

5.8.1

Riguardo il pugno sferrato da RI 2 quando PC era ancora in piedi, la

Corte di prime cure, dopo avere ricordato quanto dichiarato da RI 3 e da RI 1, ha rilevato che, già davanti al GIAR, lo stesso RI 2 aveva precisato di avere, con quel pugno,

colpito la vittima “di striscio”, precisando che fu “come se non lo

avessi colpito” e che, ancora in aula, questi ha ribadito il concetto (verb.

dib. pag. 30) precisando di avere raggiunto la vittima “solo con il dito

mignolo”.

I primi giudici si sono, poi, soffermati sul

referto autoptico del dott. __________ da cui non sono emerse ferite

compatibili con pugni al volto e sulle precisazioni fatte in seguito dal perito

giudiziario – confermate in seguito dal dott. __________ ed anche dal dott. __________

- secondo cui un pugno sferrato a mani nude che raggiunga il bersaglio con

violenza non può non lasciare tracce.

Fondandosi su queste concordi considerazioni

peritali, la prima Corte ha escluso che i fatti possano essersi svolti così

come indicato da RI 3 (pugno dato in pieno volto con conseguente barcollamento

importante) ed ha concluso che, su questo punto, le dichiarazioni di RI 2 al

GIAR e in aula erano credibili e, pertanto, che ”se RI 2 ha diretto un colpo al volto della vittima, questo colpo è rimasto allo stadio del tentativo o, al

massimo, ha appena sfiorato la vittima in modo da non lasciare tracce” (sentenza

pag. 69-70).

5.8.2

Nella misura in cui l’accertamento della Corte di prime cure non è

fondato soltanto sulle dichiarazioni di RI 2 ma che queste sono state

verificate sulla scorta delle constatazioni del perito giudiziario e sulle sue

valutazioni - confermate, peraltro, dai medici cui le parti hanno fatto ricorso

– l’accertamento non può essere tacciato d’arbitrio.

Su questo punto, il ricorso – che, per la sua

impostazione, appena sfiora l’ammissibilità – deve essere respinto.

5.9

Il ricorrente prosegue tacciando d’arbitrio l’accertamento della

Corte secondo cui lui colpì PC senza ragione, per il solo gusto di menare le

mani.

Egli sostiene di essere intervenuto, credendo che

fosse in atto una rissa, per allontanare PC da RI 2 che già lo aveva colpito al

volto e che, poi, lo colpì soltanto perché interpretò i gesti della vittima

come un tentativo di dargli un pugno (ricorso pag. 23-24).

5.9.1

La Corte di prime cure ha esaminato la versione di RI 1 – che ha

preteso di avere interpretato i movimenti di PC come dei tentativi di colpirlo

– sulla scorta di una nutrita serie di risultanze istruttorie che l’hanno fatta

apparire come una versione di comodo.

Dapprima, la Corte ha ricordato come RI 2 abbia dichiarato che il tutto sarebbe potuto terminare dopo il suo pugno non andato a

segno se RI 1 non si fosse “avventato contro il ragazzo”. Poi, ha

considerato che la tesi di RI 1 è sconfessata dal fatto che, dopo che PC cadde,

lo stesso RI 1 ha continuato ad infierire su di lui: “fosse vero che RI 1

sarebbe intervenuto solo perché avrebbe erroneamente interpretato i gesti

sconnessi o di difesa di PC, mal si comprende il motivo per il quale, in

seguito, a terra, lo ha di nuovo colpito, per giunta alla testa”.

Infine, la Corte ha accertato definitivamente il carattere pretestuoso della versione di RI 1 sulla base di una serie di

testimonianze da cui risulta che i gesti di PC sono stati da tutti interpretati

come gesti di difesa, mai di attacco.

Dopo avere ricordato che lo stesso RI 1, l’11

febbraio 2008, ha ammesso al PP che PC, mentre indietreggiava, dopo i colpi di RI

2.

“non reagiva in qualche modo ai colpi che riceveva” ciò che rende

ancor meno credibile che avesse mutato atteggiamento con RI 1, la Corte ha

concluso che questi è intervenuto “perché gli altri due lo hanno fatto, per

il solo gusto, si fa per dire, di menare le mani, mentre PC non ha fatto nulla

se non cercare di parare i colpi” (sentenza pag. 79-81).

5.9.2

Come si evince a sufficienza da quanto riassunto al considerando

precedente, la prima Corte ha fondato il proprio accertamento riguardo i motivi

che spinsero RI 1 ad intervenire su una serie di elementi probatori che sono

stati interpretati in modo sostenibile.

Opporre alla conclusione cui sono giunti i primi

giudici un’interpretazione diversa dei fatti non basta a sostanziare arbitrio

nemmeno nell’ipotesi in cui l’interpretazione proposta fosse preferibile a

quella ritenuta.

Come più volte sottolineato, occorrerebbe

spiegare perché la prima Corte avrebbe fatto uso in modo insostenibile della

sua latitudine ed autonomia nell’interpretazione del materiale istruttorio e

non basta opporre ai fatti accertati dalla Corte la possibilità di un diverso

svolgersi delle cose: sostenere ed anche motivare in modo convincente l’opinione

secondo cui le cose si sarebbero potute svolgere diversamente da quanto

accertato dalla prima Corte non basta ancora – e ci si ripete – a sostanziare

la censura d’arbitrio.

In concreto, un tale tentativo nemmeno è stato

fatto: in particolare, non basta sostenere che vi sono dei testi (che non

vengono nemmeno indicati) cha “danno per possibile” che i movimenti

della vittima “potevano ben essere compresi come dei tentativi di pugno nei

confronti di RI 1” (ricorso pag. 27) per sostanziare e motivare un ricorso

per cassazione.

Pertanto, su questo punto il ricorso va

dichiarato irricevibile.

5.10

Proseguendo nel suo lungo esposto, il ricorrente censura come

arbitrario l’accertamento della prima Corte in merito al pugno da lui inferto a

PC sostenendo che “il fatto che il pugno (…) non abbia lasciato tracce

visibili non significa ancora che egli non l’abbia dato” e ribadendo che

lui quel pugno lo inferse con forza e che, immediatamente dopo, vide la vittima

cadere a terra. Il ricorrente continua affermando che egli – sotto l’influsso

dell’alcool, senza esperienza e digiuno di boxe – “poteva ben pensare di

avere dato un pugno forte mentre non lo era”. Pertanto – egli conclude – “ha

sbagliato riguardo l’intensità con la quale ha sferrato il colpo” e,

quindi, “ritenere che egli abbia inventato la forza del suo pugno per

cercare di togliersi di dosso la responsabilità penale della morte di PC è

assurdo”.

Il ricorrente continua – in un percorso in cui è

gravoso trovare coerenza – sostenendo che le ragioni che la Corte ha trovato a

giustificazione della tumefazione della mano “sfiorano la fantasia”

poiché, non soltanto lui, ma molte persone hanno parlato di quel pugno al viso,

anche se poi conclude affermando che dei momenti precedenti i calci inferti a PC

a terra “pochi si sono accorti” (ricorso pag. 24-27).

5.10.1

Riguardo alle considerazioni e agli accertamenti dei primi giudici

sul pugno che RI 1 ha, all’inizio del suo intervento, sferrato a PC si rinvia a

quanto indicato al considerando 2.7.1..

Inoltre, si rinvia al considerando 2.7.3. in cui

è stato stabilito che le argomentazioni che la Corte ha portato a sostegno dell’accertamento secondo cui il pugno che RI 1 ha preteso di avere sferrato non ha colpito il viso di PC sono convincenti, numerose e, insieme, del tutto bastevoli

a fondare un accertamento non arbitrario.

Con il suo esposto – contradditorio,

incomprensibile nelle sue conclusioni e che, comunque, è lungi dal confrontarsi

con le argomentazioni della prima Corte - il ricorrente non porta nulla che

possa anche soltanto scalfire questa conclusione.

Anche su

questo punto, dunque, il ricorso va dichiarato irricevibile.

5.11

Proseguendo, il ricorrente sostiene che “è arbitrario accertare,

ad esempio, come fa la Corte, che egli non abbia colpito le parti alte del

corpo di PC, che egli (n.d.r. Y.) non abbia colpito PC a terra, che egli

non abbia colpito PC al capo, che egli si sia allontanato dal luogo prima o non

appena PC ha toccato terra” (ricorso pag. 28).

Rimanendo allo stadio di affermazioni apodittiche e da cui nulla

viene dedotto, le censure surriportate non meritano disamina.

Esse sono irricevibili

5.12

Irricevibile è, poi, anche la censura riguardo all’allontanamento di

Y.: essa non è motivata e, inoltre, da essa il ricorrente nulla deduce in

relazione all’esito del giudizio di primo grado.

5.13

Analoga sorte rispetto alla precedente deve essere riservata alla

censura relativa all’interpretazione del barcollare della vittima: sostenere la

possibilità che vi siano altre spiegazioni rispetto a quelle trovate dalla

Corte (ricorso pag. 28) non basta a motivare una censura d’arbitrio.

Anche su questo punto, il gravame è irricevibile.

5.14

Il ricorrente prosegue sostenendo di non avere colpito la vittima a

terra con calci al torace o in altre parti del corpo che non siano la testa e

che il contrario accertamento della Corte è arbitrario poiché i testi che

riferiscono di più persone che hanno colpito la vittima o che dicono che tutti

e tre l’hanno colpita con pedate al busto sono inaffidabili poiché “le loro

deposizioni non sono circostanziate e poiché non fanno riferimento ad alcun

dato di fatto preciso ed identificabile”.

Prosegue affermando che si tratta, in genere, di “testimonianze

di persone per lo più molto giovani, che per la maggior parte hanno assunto

alcolici nell’ambito di una festa di carnevale, hanno assistito ad un fatto

gravissimo che è durato pochi secondi in una strada piena di gente, rumorosa…”

(ricorso pag. 29-30).

5.14.1

Ancora una volta è evidente la natura appellatoria della censura.

Procedendo ad una sua valutazione del tutto

autonoma – e, peraltro, unidirezionale – non tanto del materiale processuale

quanto delle possibili fonti di inquinamento della percezione dei testi, il

ricorrente nemmeno ha tentato di confrontarsi con le argomentazioni della prima

Corte che ha, peraltro, fondato il suo accertamento su diverse emergenze

probatorie valutate in modo sostenibile.

Fra queste, le dichiarazioni di RI 3 che ha

espressamente detto che sia RI 2 che RI 1 colpirono con dei calci il torace

della vittima; la deposizione del teste T 9 che, pure, ha detto che vide RI 1

colpire la vittima al costato e quella del teste T 10 che ha detto che “tre

ragazzi, tra cui quello con la maglietta della __________ , lo colpo con

diversi calci al costato”. Inoltre, la Corte ha fondato il proprio accertamento sulle deposizioni di almeno altri sei testi che hanno detto di avere

visto che la vittima è stata colpita con calci nella zona del torace da più di

due persone nonché sugli accertamenti peritali che hanno dato atto di varie

lesioni nella zona del torace e in altre parti del corpo (sentenza 87-98).

In queste condizioni, quand’anche la censura

fosse ricevibile – cosa che non è – essa andrebbe comunque respinta.

5.15

Continuando nel suo esposto, il ricorrente censura d’arbitrio

l’accertamento della Corte secondo cui, con il calcio, egli colpì la parte

sinistra del collo, in concomitanza con l’ematoma riscontrato dal perito

giudiziario.

In realtà – egli sostiene – il suo calcio colpì

la fronte della vittima così come egli ha sempre dichiarato. Non vi sono – egli

continua - ragioni per cui egli dica il falso su questa questione: quindi, quel

che ha detto è vero.

Inoltre, “coloro che parlano di un calcio alla

nuca possono ben aver visto il calcio di Ivica col collo del piede alla parte

alta della fronte di PC, in mezzo e non di lato, essendo che la punta del piede

può raggiungere l’inizio della nuca”.

Dopo avere passato in rassegna le dichiarazioni

dei testi, rilevando – senza motivazioni – come quelli che hanno parlato di un

calcio alla nuca siano inattendibili, continua affermando che, se egli avesse

colpito alla nuca, avrebbero dovuto rimanere tracce di Dna della vittima sulle

sue scarpe (ricorso pag. 31-32).

5.15.1

Su questa questione, la Corte ha, dapprima, ricordato come RI 1

abbia confermato in aula quanto già riferito agli inquirenti e, cioè, di avere

sferrato il calcio a PC mentre questi, a terra, tentava di rialzarsi colpendolo

con il collo del piede rilevando come il perito giudiziario abbia parlato di

una perfetta compatibilità fra la dinamica descritta dall’imputato e

l’infiltrazione ematica di cui al N. 12 del rapporto 18.6.2008. Continuando, la Corte ha osservato come sia ovvio che, quando una persona a terra intende rialzarsi, la prima

parte del corpo che stacca dal suolo è la testa: il fatto che RI 1 abbia

colpito PC mentre questi intendeva rialzarsi spiega l’assenza di altri segni

(abrasioni, contusioni, scalfitture) che, se il capo fosse stato appoggiato al

selciato, il calcio avrebbe potuto produrre.

Rilevando, poi, come sulla testa della vittima

siano state riscontrate soltanto due lesioni e precisato come “un calcio in

testa non può, come del resto un pugno, non lasciare segni”, la Corte di prime cure ha concluso che RI 1 non può avere colpito – come egli pretende – la

fronte della vittima poiché, se così fosse stato, “il dott. __________ che

ha eseguito un esame puntiglioso e preciso sulla salma, volto a ricercare segni

di traumi che potessero spiegare la lesione dell’arteria intracranica (…)

avrebbe rilevato dei segni contusivi”. Pertanto, precisato come l’altra

lesione alla testa era da legare al calcio inferto da RI 2, i primi giudici

hanno concluso che “l’unica lesione compatibile con il calcio del RI 1 è

l’infiltrazione ematica di cui al N. 12 del citato rapporto” (sentenza pag.

101-103).

5.15.2

Ancora una volta, la censura ricorsuale non supera la soglia

dell’ammissibilità: il ricorrente non si confronta con le motivazioni dei primi

giudici ma si limita a disquisire su elementi del tutto estranei (assenza di

motivi per mentire, pretesa inattendibilità di testi) a quelli che la Corte ha valutato per giungere ad accertare quale parte della testa RI 1 abbia colpito con il

suo calcio.

Per il resto, mal si comprende, da un lato, perché

la questione del mancato ritrovamento di DNA sulle scarpe debba essere valutata

diversamente a seconda se colpita fu la nuca o la fronte e, d’altro lato, mal

si comprende in che modo gioverebbe al ricorrente l’accertamento secondo cui

egli colpì la fronte piuttosto che la nuca della vittima.

La censura va, pertanto, dichiarata irricevibile.

5.16

La censura secondo cui la Corte ha omesso di accertare che RI 1 e RI

3.

sono tornati a verificare come stesse PC (ricorso pag. 34) cade nel vuoto.

Da un lato, essa non è motivata.

Dall’altro

lato, con essa il ricorrente dimostra di non avere attentamente letto la

sentenza di primo grado dove, a pag. 109, viene accertato, sulla scorta delle

dichiarazioni di RI 3, che questi e RI 1 tardarono un attimo ad allontanarsi

“per vedere come stava PC”, e meglio, “per vedere se PC facesse qualche

movimento” (sentenza pag. 109, XI 1.b; PS RI 3 6.2.08 citato dalla prima

Corte).

5.17

Continuando, il ricorrente censura di arbitrio il fatto che la Corte abbia accertato che, allontanandosi dopo i fatti, lui si arrabbiò con i correi, ma

non per le condizioni in cui era stato ridotto PC”. Secondo il ricorrente,

tale conclusione è arbitraria “poiché non si basa su alcuna prova in tal

senso” (ricorso pag. 34).

5.17.1

La prima Corte, dopo avere accertato che, prima di entrare nel

capannone di piazza __________, RI 1, arrabbiato, manifestò il suo disappunto

ai due compagni, ha ritenuto che “di tutta evidenza RI 1 non era certo

arrabbiato con i suoi compagni per le condizioni in cui era stato ridotto PC,

diversamente si sarebbe immediatamente informato presso l’ospedale, foss’anche

in maniera indiretta tramite un amico o una delle persone alle quali aveva

raccontato di avere picchiato un ragazzo. Lo era perché preoccupato per

le conseguenze, facilmente immaginabili, per sé, allorquando si fosse saputo

quel che aveva fatto” (sentenza pag. 112).

5.17.2

Contrariamente all’assunto ricorsuale, la Corte fonda la propria deduzione da un fatto accertato e, cioè, dal fatto che RI 1 non si

premurò in alcun modo di informarsi sulle condizioni della vittima.

Dedurre da ciò l’assenza di preoccupazione per lo

stato della vittima è sostenibile.

La censura va, quindi, respinta.

5.18

Proseguendo nel suo lungo cammino, il ricorrente rimprovera alla

Corte di avere arbitrariamente accertato che, dopo i fatti, i tre continuarono

a festeggiare il Carnevale. In realtà – sostiene – “i tre erano agitati,

impauriti” (ricorso pag. 35).

5.18.1

La Corte ha accertato che, dopo i fatti, i tre si recarono

al capannone principale dove continuarono a festeggiare il Carnevale bevendo

birra e fumando anche uno spinello. Sempre secondo i primi giudici, i tre, al

capannone, discussero anche di quanto accaduto: “e ci mancherebbe, visto che

tutti e tre erano consapevoli perlomeno di averla fatta grossa e, quindi,

preoccupati per le possibili conseguenze”. Poi – sempre secondo gli

accertamenti dei primi giudici - i tre, avvertiti dell’arrivo della polizia,

lasciarono il capannone. Con il treno, RI 2 e RI 1 raggiunsero __________, “vuoi

perché RI 2 doveva incontrarsi con __________in vista del torneo di calcio

previsto per l’indomani, vuoi per scappare dalla polizia”. Insieme si

recarono alla discoteca __________dove bevvero ancora una birra. Poi si persero

di vista. RI 2 rimase lì – secondo le sue stesse parole – a divertirsi,

ballando e scherzando con gli amici, e RI 1 se ne andò, con una ragazza appena

conosciuta in un capannone dove bevve alcune birre e incontrò un amico che lo

trovò nervoso e cui raccontò di avere picchiato un ragazzo a __________“perché

ci aveva rotto i coglioni” precisando che “mentre lo picchiavano il

ragazzo è caduto a terra picchiando la testa e poi gli si sono girati gli

occhi” e aggiungendo che loro hanno continuato a picchiarlo (sentenza pag.

113.

–118).

5.18.2

Anche volendo prescindere dal carattere puramente appellatorio della

censura, essa andrebbe comunque respinta.

Non si scorge dove possa nascondersi l’arbitrio -

insinuato dal ricorrente - nell’accertamento dei primi giudici secondo cui i

tre (e, poi, i due), ritenute le circostanze descritte, continuarono a

festeggiare il carnevale.

Andare per discoteche e capannoni, bere alcolici,

incontrare amici e parlare (anche se con un po’ di nervosismo), ballare e

scherzare (anche se solo RI 2) tirando mattina è il tipico modo in cui si

festeggia il carnevale.

Del resto, del fatto che i tre fossero (almeno un

po’ e, certamente, con intensità

diverse) preoccupati delle conseguenze dei loro gesti, la Corte di prime cure

ha dato atto.

Ancora una volta, dunque, la censura cade nel

vuoto.

5.19

Il ricorrente propone, poi, la questione della causalità naturale,

cioè la questione di sapere quale trauma ha causato la lacerazione

dell’arteria.

Dopo avere sostenuto che le conclusioni del

perito giudiziario sono in contraddizione “con quanto riportato dalla

letteratura e quanto addirittura da lui stesso asserito” (ricorso pag. 37)

ed avere rilevato come la prima Corte abbia arbitrariamente scartato le

conclusioni del dott. __________ - “il cui lavoro di uomo di scienza non può

essere messo in discussione” - soltanto perché egli non ha saputo indicare

quali verbali abbia letto, il ricorrente afferma che l’ipotesi considerata

dalla prima Corte “non è l’unica possibilità, anzi con probabilità vicina alla

certezza ciò non è avvenuto” (ricorso pag. 38).

A sostegno di quest’affermazione, egli asserisce

– in modo francamente poco chiaro – che la Corte doveva considerare, in

applicazione del principio in dubio pro reo, che dalla lacerazione

dell’arteria all’arresto cardiaco è passato un tempo maggiore di quello

indicato dal dott. __________ e che il barcollare della vittima era dovuta agli

effetti dell’emorragia già in corso.

A sostegno di quest’ultima affermazione, rileva

che se alcuni testi hanno riferito che, prima di cadere, la vittima barcollava

e faceva gesti strani, “essendo consci del fatto che stava subendo dei

colpi, descrivono una situazione indipendente da questi colpi” (ricorso pag.

39). Inoltre, afferma che, essendo la vittima “un giovane prestante che

aveva il grado di tenente a militare” difficilmente sarebbe caduta a terra

dopo avere subito pochi colpi a meno che non fosse già ferito gravemente

(ricorso pag. 40).

Pertanto - secondo il ricorrente - entrano in

considerazione come causa della lacerazione o la spinta di RI 3, o il pugno di

striscio dato da RI 2 oppure ancora il forte pugno dato da RI 1.

5.19.1

Sulle molte ed articolate considerazioni e argomentazioni che hanno

portato la Corte a concludere che la lacerazione dell’arteria è da addebitare

alla pedata di RI 1 o a quella di RI 2 o a tutte e due insieme e ad escludere

che essa sia avvenuta prima di questi traumi, in particolare quando la vittima

ancora era in piedi, si rimanda al consid. 2.9.1. di questa sentenza.

Sulla sostenibilità delle conclusioni della Corte

si rinvia al consid. 2.9.3. dove è stato concluso che i primi giudici - dopo

avere valutato, discusso ed escluso la possibilità che la lacerazione sia

avvenuta quando la vittima era ancora in piedi sulla base di una serie di argomentazioni

sostenibili, valutato tutti gli aspetti determinanti e spiegato, in modo

sostenibile e coerente con la ricostruzione dei fatti, anche quelli che,

secondo il ricorrente, erano dei movimenti inconsulti dovuti agli effetti della

lacerazione già avvenuta - hanno considerato accertato, in base ad un’attenta

analisi del complesso degli elementi probatori a loro disposizione discussi in una

valutazione globale e sostenibile in cui sono state considerate anche le

conclusioni del perito di parte – quindi senza arbitrio - che la lacerazione

dell’arteria è stata causata dai due calci inferti alla vittima quando questa

era già a terra.

Alla lettura di tale considerando, così come a

quelli precedenti, si rinvia, poi, il ricorrente per quanto riguarda la portata

del principio in dubio pro reo.

La conclusione cui questa Corte è giunta nei

considerandi citati non è scalfita dalle argomentazione del qui ricorrente (che

riprendono quelle già espresse dal correo): anche su questo punto, quindi, il

ricorso (in gran parte di natura appellatoria), deve essere respinto nella

limitata misura in cui è ricevibile.

5.20

In modo poco articolato, il ricorrente sostiene che non si può

ravvisare nella fattispecie un disegno comune poiché ognuno degli imputati “si

è mosso indipendentemente dalla volontà dell’altro, mosso ognuno da un proprio

motivo” (ricorso pag. 16 e 17).

Sulla questione del disegno comune, si rimanda al

consid. 3.6. con la sola precisazione che – così come accertato senza arbitrio

– sia RI 2 che RI 1 (e, prima di loro, RI 3) iniziarono a picchiare per le

stesse motivazioni, cioè senza motivo e per il solo gusto di menare le mani e

che il disegno comune – in ogni caso di RI 2 e di RI 1 – era quello,

manifestato nei fatti, di picchiare sino a ridurre la vittima all’impotenza.

6.

Il ricorrente sostiene, in diritto, che la Corte di prime cure è caduta in errore concludendo per il reato di omicidio per dolo

eventuale poiché egli, al momento dei fatti, non aveva in nessun modo

considerato la possibilità che il suo calcio potesse causare la morte della

vittima. Precisa che la risposta che egli diede al PP – “so che un calcio

come quello che gli ho dato quando era già caduto a terra può causare gravi

danni o la morte di una persona” - è da intendersi, unicamente, come una

sua consapevolezza ex post e che non “significa certo che al momento dei

fatti egli avesse coscienza che con il suo calcio (…) potesse in un qualunque

modo causare la morte del giovane” (ricorso pag. 45).

Sostiene che la circostanza secondo cui RI 1 ha colpito con un calcio la testa della vittima non basta a configurare dolo eventuale: se è vero

che la testa è una “parte delicata del corpo umano” è anche vero che

essa è “ben protetta dalla calotta cranica” e non è “immaginabile e

soprattutto prevedibile che un qualsiasi colpo alla testa sia tale da portare

alla morte di una persona”. In particolare, una tale conseguenza non è

prevedibile se si colpisce la testa con un solo calcio dato con scarpe da

ginnastica e senza particolare forza. A maggior ragione, non è data la

prevedibilità del risultato richiesta per l’ammissione del dolo eventuale se si

considera che il tutto si è svolto in pochi secondi, in una situazione

concitata come quella in esame e che la lesione concretamente realizzatasi è da

considerarsi come particolarmente rara (ricorso pag. 44-48).

6.1

Su questa questione, si rinvia, per il diritto, al consid. 3.3.

Per il resto, si rinvia al consid. 3.4.. Sulla

scorta delle argomentazioni in esso contenute – che si danno qui per integralmente

riprodotte - la conclusione della prima Corte secondo cui RI 1 ha agito con dolo eventuale resiste ad ogni critica.

Colpire

alla testa una persona – che, dopo essere stata colpita mentre era in piedi,

cade a terra a causa dei colpi ricevuti e giace inerme tentando di parare i

colpi che gli aggressori sin lì le assestavano nella zona del torace – con un

calcio come quello descritto, violento al punto da causare un abnorme movimento

del rachide, significa forzatamente prendere in considerazione la possibilità

di uccidere e, anche se quello non è l’effetto ricercato, accettarlo nel caso

tale effetto si realizzasse.

Del resto, al di là dei distinguo che oggi cerca

di fare ma che non convincono, lo stesso ricorrente, in corso di inchiesta,

aveva ammesso di essere consapevole che il colpo inferto alla testa poteva

essere mortale.

Irrilevante è il fatto che quello sferrato da RI

1.

è stato il primo calcio alla testa: esso aveva, da solo, la forza necessaria

a causare un’abnorme movimento del rachide e, quindi, era, da solo

potenzialmente atto – in modo del tutto comprensibile per il suo autore proprio

in ragione della violenza applicata – a causare la morte della persona colpita.

Questo basta.

7.

Priva d’oggetto - e, quindi, irricevibile - è la richiesta assoluzione

dal reato di contravvenzione alla LFStup per il periodo precedente al febbraio

2006.

ritenuto che la Corte di prime cure già ha tenuto conto della prescrizione

dell’azione penale per i consumi precedenti a tale data (sentenza pag. 144,

Dispositivo

dispositivi no. 1.2. e 2.).

8. Il ricorrente conclude il suo esposto contestando la pena che gli è

stata inflitta, che egli ritiene “eccessivamente severa, vedi esemplare”

(ricorso pag. 49).

8.1. Procedendo alla valutazione della colpa di RI 1, i primi giudici

hanno dapprima considerato la gravità oggettiva del reato commesso affermando

che “già solo la soppressione di una vita umana è un atto di una gravità

tale che non ha da essere ulteriormente motivata, bastando la constatazione che

l’autore ha ucciso intenzionalmente un altro uomo”. Inoltre, hanno

sottolineato come sia sconcertante la constatazione “dell’assoluta assenza

di motivi che hanno portato l’accusato ad uccidere una persona che nemmeno

conosceva e che non gli aveva fatto proprio nulla: nemmeno gli aveva rivolto la

parola”. Questo picchiare senza motivi, “in una sorta di patto secondo

il quale se un amico picchia senza motivo non si interviene a dissuadere

l’amico ma si infierisce sulla vittima già aggredita” è stato interpretato

dai primi giudici come la dimostrazione del poco valore che RI 1 dà alla vita

umana avendo egli anteposto ad essa la voglia di “far andare le mani”,

di “picchiare una persona qualsiasi così come i suoi amici avevano iniziato

a fare”.

Pertanto, “proprio la scelta del tutto casuale

della vittima e l’assenza di motivi anche solo apparenti alla base del suo

agire” hanno dipinto, per la prima Corte, “un quadro di estrema gravità”

che aumentava di intensità in considerazione del fatto che il calcio alla testa

non è stato un colpo casuale “inferto magari nella foga di una rissa in cui

i contendenti non risparmiano colpi” ma si è, invece, trattato di un “calcio

ben mirato al bersaglio grosso, ad una parte vitale, con la vittima indifesa a

terra che non si attendeva certo di essere colpita in quel modo al capo” e

che, perciò, era in totale balia del suo aggressore. Secondo i primi giudici,

si è trattato di un atto vile, “e ancor più vile se si considera che ha

colpito una vittima già aggredita da più persone, in una situazione di quattro

contro uno” (sentenza pag. 149-150).

Continuando, la prima Corte ha ribadito che “la

prontezza a delinquere” dimostrata dalla messa in pratica alla prima

occasione e senza alcun motivo di quanto detto al Muraglione concorre, con il

fatto che RI 1 ha smesso di picchiare soltanto dopo avere visto la vittima

completamente inerme, ad aggravare la colpa di RI 1 che ha, con il suo agire,

dimostrato un totale disprezzo per la vita umana.

Egoismo è, poi, stato ravvisato dai primi giudici

anche nel comportamento tenuto da RI 1 dopo i fatti: “ben conscio delle

gravi conseguenze del suo atto, si è preoccupato solo di sé stesso, togliendosi

la maglia della __________ per evitare di essere immediatamente riconosciuto”

per poi continuare a festeggiare il carnevale, nonostante fosse ben consapevole

delle condizioni della vittima.

In seguito, la Corte ha precisato che, in

applicazione della giurisprudenza che considera una circostanza attenuante

generica l’aver agito per dolo eventuale, ha punito RI 1 in modo meno severo rispetto all’ipotesi di dolo diretto, considerando che egli “non aveva

intenzione di uccidere direttamente” e che “la lesione che si è rivelata

mortale costituisce come tale (non il decesso) un caso, tutto sommato anomalo”

(sentenza pag. 151).

A favore dell’imputato, la Corte ha considerato una difficile situazione familiare “che sicuramente ha provocato nel

suo intimo molta rabbia e un’aggressività fuori del comune”, il suo “del

tutto corretto” comportamento durante la carcerazione preventiva, una certa

sensibilità alla pena dovuta al fatto che egli dovrà scontare la pena in un

carcere della Svizzera interna e il fatto che, con ogni probabilità, una volta

scarcerato, il permesso di residenza gli verrà revocato. Infine, sempre a

favore dell’imputato, la Corte ha considerato la ferma condanna sociale che si

aggiunge a quella penale.

Quanto alla collaborazione con gli inquirenti, i

primi giudici hanno considerato quella di RI 1 come “piuttosto scarsa”

rilevando che, se è vero che egli ha da subito ammesso di avere dato un calcio

in testa alla vittima, è anche vero che quel fatto non poteva ragionevolmente

essere negato considerato che era stato visto da più persone ed è anche

altrettanto vero che RI 1 ha comunque sempre cercato di minimizzare la portata

della pedata e di enfatizzare quella del pugno “ben conscio che far male,

anche uccidere, una vittima in piedi, vigile, con un pugno al volto è assai

meno grave che colpirla e, quindi, ucciderla con un calcio in testa, in una

situazione di impossibilità di difesa”. Per la Corte, si è trattato di un

atteggiamento opportunistico, indiziante una scarsa assunzione di

responsabilità e che, perciò, “non giustifica sconti di pena” (sentenza pag.

152).

La Corte non ha considerato che il tasso alcolico

accertato variante dallo 0,68 al 2,18‰ 3giustificasse il riconoscimento di uno stato di ridotta imputabilità

in considerazione di una serie di comportamenti che hanno dimostrato come RI 1 fosse

– al di là dell’alcol ingerito - lucido e per nulla condizionato dal suo stato

d’ebrietà.

In particolare, la Corte ha considerato che RI 1 ha agito con lucidità già mentre picchiava “spostandosi

verso il capo della vittima e mirando volontariamente alla testa” e che ha

subito e senza difficoltà compreso che la vittima era stata ridotta in gravi

condizioni tanto che, allontanandosi dal luogo del crimine, si è tolto la

maglia che indossava per rendersi meno riconoscibile. Inoltre, la Corte ha considerato come circostanze rivelatrici di uno stato di lucidità il fatto che al

capannone di piazza __________ RI 1 abbia raccontato agli amici di avere

colpito la vittima con un pugno ma abbia taciuto del calcio e il fatto che,

saputo dell’arrivo della polizia, abbia subito lasciato il capannone recandosi

a __________dove, alla vista degli agenti, ha subito compreso il rischio di

essere a quel momento già arrestato. Inoltre, la prima Corte ha considerato

come elementi a sostegno dello stato di lucidità di RI 1 il fatto che egli

stesso ha ammesso agli inquirenti che, nonostante fosse “brillo” era

perfettamente in grado di distinguere fra quello che si può e quello che non si

può fare. Quale ulteriore elemento rivelatore dello stato di lucidità di RI 1 è

stato considerato il fatto che egli ha saputo precisare l’orario esatto di

partenza del treno con cui è rientrato da __________“dimostrando così di

ricordarsi anche aspetti di dettaglio”. In considerazione di tutte queste

circostanze, la Corte ha ritenuto che a RI 1 non andasse riconosciuta una

scemata imputabilità. Tuttavia – ha precisato – ha comunque tenuto conto, a

parziale riduzione della colpa di RI 1, dell’effetto disibinitore dell’alcool “nel

determinare l’agire o il non agire di un soggetto” (sentenza pag. 151-152).

8.2. Il ricorrente sostiene che la prima Corte ha sbagliato partendo

dalla considerazione secondo cui il decesso della vittima comporti di principio

una colpa molto grave: così facendo, i primi giudici sarebbero “partiti

dalla gravità della colpa per poi cercare di giustificarla”.

Prosegue, poi, rilevando come la Corte abbia sbagliato ritenendo che egli ha picchiato senza alcun motivo una persona che

nemmeno conosceva. In realtà – sostiene il ricorrente – quando lui è

intervenuto, era già in corso una lite e lui è intervenuto a difesa dell’amico RI

3. Di questo, e del fatto che il tutto avvenne in una manciata di secondi e in

una situazione di generale concitazione, la prima Corte avrebbe dovuto tenere

conto.

Inoltre – sempre secondo il ricorrente – i primi

giudici avrebbero dovuto tener conto che, “per quanto un calcio alla testa

sia senz’altro riprovevole”, egli ha comunque “colpito PC sulla parte

del corpo protetta dalla calotta cranica”. Inoltre, avrebbe dovuto tener

conto del fatto che non si trattò di un colpo sferrato con un oggetto o un’arma

ma soltanto di un colpo inferto “con una lieve forza” e con il collo del

piede che, peraltro, calzava scarpe da ginnastica morbide (ricorso pag. 50).

La Corte ha – sempre secondo il ricorrente -

ancora una volta sbagliato considerando un dolo eventuale vicino al dolo

diretto. Infine, la Corte ha sbagliato non riconoscendogli di avere agito in

stato di scemata imputabilità a causa dell’alcol ingerito: egli non era lucido

tanto che non ricorda tutte le persone incontrate quella sera, non ricorda di

avere preso in groppa RI 2 all’uscita dal capannone di via __________ ed ha

confuso la maglia a righe indossata dalla vittima con un peluche a chiazze

bianche e nere.

8.3. Sui criteri da considerare per la commisurazione della pena si

rinvia al consid. 4.1. di questa sentenza.

In concreto, rilevato che la pena inflitta non si

pone fuori del quadro edittale, non si può non sottolineare

come la prima argomentazione ricorsuale sia manifestamente errata. Osservando

che, in astratto, la soppressione di una vita “è un atto di gravità tale che

non ha da essere ulteriormente motivata”, la Corte altro non ha fatto che

iniziare, correttamente, con la valutazione della gravità oggettiva del reato

di cui RI 1 deve rispondere.

Quanto alla seconda argomentazione – mancata

presa in considerazione del fatto che lui è intervenuto nel quadro di una lite

già in corso e a difesa dell’amico – essa cade nel vuoto nella misura in cui si

diparte da un’ipotesi fattuale che è contraria all’accertamento dei primi

giudici – risultato non arbitrario dopo l’esame di questa Corte – secondo cui

quando RI 3 e, subito dopo, gli altri due si avventarono su PC non c’era

nessuna rissa in corso e secondo cui la vittima non fece nessun gesto che

potesse in qualche modo essere interpretato come un attacco a chicchessia.

Altrettanto e per gli stessi motivi cade nel

vuoto l’argomentazione secondo cui la Corte di prime cure avrebbe sbagliato non

considerando che il tutto si è svolto in pochi secondi e in un’atmosfera

concitata: come visto, è stato accertato, senza arbitrio, che il tutto durò

pochi minuti.

Pretestuose e poco serie appaiono, invece, le

argomentazioni ricorsuali circa la soltanto relativa gravità – se rapportata

all’utilizzo di un’arma o di un oggetto - del calcio dato in testa: in esse non

è, pertanto, necessario addentrarsi.

Contrarie agli accertamenti della Corte sono,

invece, le argomentazioni fondate sul calcio inferto “con una lieve forza”

(cfr. consid. 3.4. di questa sentenza) nonché sul fatto di avere colpito la

parte della testa “protetta dalla calotta cranica” (il calcio di RI 1,

secondo gli accertamenti non arbitrari della prima Corte, ha colpito la parte

posteriore del collo della vittima).

Irrilevante – per la connotazione della colpa – è

il fatto che RI 1 calzava scarpe da ginnastica: quel che conta è la forza con

cui il calcio è stato inferto e le circostanze in cui il calcio è stato dato.

Né può ragionevolmente essere considerato come un

fattore di attenuazione della colpa il fatto che il calcio sia stato dato con

il collo del piede.

Nemmeno questa Corte ravvisa arbitrio nelle considerazioni della

Corte secondo cui il dolo di RI 1 è prossimo al dolo diretto: i suoi gesti

(colpire alla testa con forza dopo essersi spostato per prendere la mira una

vittima che giace indifesa a terra ) ben possono essere interpretati così come ha

fatto la prima Corte che, peraltro, ha pure considerato, in una valutazione

complessiva e, a favore del condannato, che la lesione che ha portato al

decesso costituisce, come tale, un caso raro.

Rimane la critica relativa al mancato riconoscimento di una scemata

imputabilità.

Secondo costante giurisprudenza, dandosi

concentrazione di alcol nel sangue fra 2 e 3 g per mille, la scemata responsabilità è presunta (DTF 122 IV 49 consid. 1 b; 119 IV 120, consid. 2b). Nondimeno,

tale presunzione può essere sovvertita ove sussistano indizi contrari (DTF 122

IV 49 consid. 1 b), al fattore “concentrazione alcolica nel sangue” non

potendosi attribuire valore assoluto (sul tema v. anche STF non pubblicata 7

maggio 2002 [6S.17/2002], consid. 1c/aa; DTF 107 IV 3; CCRP, sentenza del 13

settembre 2002 in re N., consid. 11d; CCRP, sentenza del 22 gennaio 2003 in re K., consid. 2a).

Il fattore “concentrazione alcolica nel sangue” non

è da solo sufficiente per stabilire la presenza di una scemata imputabilità:

sono necessari indizi concreti che attestino di un’alterazione delle facoltà a

seguito dell’assorbimento della bevanda alcolica sufficienti a far dubitare

della piena responsabilità dell’autore al momento dell’atto. Ciò che è

determinante è lo stato in cui si trovava l’autore al momento del fatto

contestato e non la causa di questo stato, ovvero la consumazione di alcol così

come attestata dall’esame del tasso alcolemico (STF non pubblicata 9 settembre

2005 [6S.284/2005], consid. 2.3.; STF non pubblicata 7 maggio 2002 [6S.17/2002],

consid. 1c/aa).

In concreto, la Corte di prime cure ben poteva

ritenere – senza trascendere in un eccesso o in un abuso del potere

d'apprezzamento – gli elementi indicati come indizi di lucidità.

Ritenuto che, come ricordato, per ammettere una

diminuzione della responsabilità non basta una qualsiasi mancanza di ritegno o

un qualsiasi ottenebramento transitorio provocato dall'ebbrezza (DTF 107 IV 3),

il ricorrente non spiega, confrontandosi con gli argomenti della Corte, perché con

essi i primi giudici siano andati al di là del loro potere di apprezzamento.

Non basta, al riguardo, proporre, in una

formulazione di stampo ancora una volta appellatorio, le tre considerazioni riprodotte

al considerando precedente.

Peraltro, anche qualora l’argomentazione ricorsuale

dovesse essere considerata ricevibile, essa andrebbe respinta ritenuto che i

fatti che il ricorrente propone non bastano a togliere valore probante alle ben

più numerose e qualificate situazioni indicate dalla Corte di prime cure come

comprovanti, insieme, uno stato di più che sufficiente lucidità del ricorrente.

Pertanto, anche questa censura cade nel vuoto.

Concludendo, tenuto conto dell’estrema gravità

oggettiva e soggettiva del reato per cui RI 1 è stato condannato e del fatto

che non può essere sostenuto che i primi giudici abbiano omesso di considerare,

a favore del ricorrente, elementi che andavano considerati, questa Corte

ritiene che la pena irrogata non possa essere qualificata di eccessivamente

severa.

Anche su questo punto, il ricorso va respinto.

III. spese

9. In applicazione dell’art. 9 CPP, le spese seguono la soccombenza.

Alla parte civile, che ha presentato osservazioni

ai ricorsi tramite un avvocato, ogni ricorrente verserà un'indennità di fr. 1’500.–

per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto.

2. Gli

oneri processuali relativi a tale ricorso, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 2'000.-

b) spese

complessive fr. 300.-

fr. 2'300.-

sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà

alla parte civile (eredi fu PC) fr. 1'500.- per ripetibili.

3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

4. Gli

oneri processuali relativi a tale ricorso, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'000.-

b) spese complessive fr. 300.-

fr. 2'300.-

sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà

alla parte civile (eredi fu PC) fr. 1'500.- per ripetibili.

5. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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