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Decisione

17.2009.18

Aggressione, lesioni semplici; concorso perfetto tra furto e danneggiamento in caso di furto con scasso. Commisurazione della pena: violenta commozione, profonda prostrazione. Censura di arbitrio nell

7 gennaio 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

B. Motivando la dichiarazione di ricorso 11 febbraio 2009, RI 1, con

ricorso 23 marzo 2009, ha chiesto di essere prosciolto dall’imputazione di

danneggiamento e di essere condannato – per i reati di furto, aggressione e

lesioni semplici che non contesta – alla pena detentiva di 8 mesi da

sospendersi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni.

C. Con scritto 30 marzo 2009, senza svolgere particolari osservazioni,

il procuratore pubblico ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso.

D. Con scritto 27 ottobre 2009, il patrocinatore del ricorrente ha

comunicato alla scrivente Corte che il suo patrocinato “si è sposato il 22

maggio 2009 e da allora vive una vita di famiglia regolare” e che ha

trovato un lavoro che “potrà iniziare solo a condizione di presentare un

permesso di soggiorno B” la cui concessione l’Ufficio stranieri del canton

__________ fa dipendere dall’esito della sentenza” (scritto 27/29 ottobre

2009).

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l'accertamento dei fatti e la valutazione

delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295

cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.

153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la

sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per

quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati

di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata

una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,

131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1

pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

2. Preliminarmente si osserva come della comunicazione 27/29 ottobre 2009

non è possibile tenere conto ritenuto come, in cassazione, è vietato mutare il

materiale processuale.

3. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che, condannandolo sia per

furto che per danneggiamento “per i fatti in sé incontestati avvenuti l’8

maggio 2008 a __________” (ricorso pag. 15), la prima Corte ha erroneamente

applicato il diritto ai fatti.

3.1. La Corte di prime cure ha ritenuto corretta

l’imputazione di furto (per la sottrazione degli oggetti indicati al punto 7.

dell’AA) e di danneggiamento (così come indicato al punto 8. dello stesso AA)

per la rottura della finestra dalla quale l’accusato, insieme a __________, si

è introdotto nell’abitazione di PC 8 e per la rottura di un vaso e un piatto in

ceramica (sentenza impugnata, consid 20 pag 28).

3.2. Nel

ricorso si sostiene che il TF ha avuto modo di stabilire che il reato di

danneggiamento è consumato da quello di furto nella lontana sentenza DTF 71 IV

168. Secondo il ricorrente, “la qualificazione ai sensi della cifra 3 dell’art.

137 non riguarda delle qualità caratteriali del reo, ma unicamente l’atto come

tale (die Tat als solche) e questa qualificazione risulta essere proprio

l’aggravio dovuto allo scasso, quindi al danneggiamento, nel quale consiste la

particolare pericolosità, quindi nel reato stesso dell’art. 139 cifra 3 cpv. 4

CP e di conseguenza è comprensivo del reato di danneggiamento ai sensi dell’art.

144, il quale risulterà consumato” (ricorso pag. 15 e 16).

3.3. La censura ricorsuale è infondata. Da un lato, è infondata già

perché il ricorrente non è stato condannato per furto ai sensi dell’art. 139

cifra 3 cpv. 4 ma ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP. D’altro lato – e

soprattutto – la censura è infondata perché in DTF 123 IV 113 consid. 3h,

confermando una precedente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di stabilire

che, in caso di furto con scasso, vi è concorso perfetto fra il reato di furto

e quello di danneggiamento.

Il ricorso va, pertanto, su questo punto,

respinto.

4. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice è caduto in errore

applicando gli art. 47 e 48 CP.

4.1. Dapprima, egli sostiene che, in relazione al reato di lesioni a

danno di PC 3, la pena avrebbe dovuto essere attenuata in forza dell’art. 48

lett. c CP poiché la vittima “è la persona con cui la moglie lo ha tradito e

che lui considerava essere la persona che ha rovinato la sua famiglia” per

cui “il solo vedere questa persona gli fa andare il sangue alla testa”.

Pertanto – si legge nel ricorso – “il fatto che egli gli abbia rivolto la

parola davanti ai suoi amici turchi già lo aveva infastidito (…) perché lo ha

considerato come una provocazione, fatta per ricordare ai suoi amici che era

cornuto”. Così, quando lo rivide fuori dal ristorante, “il sangue gli è

salito alla testa” (ricorso pag. 8).

a) Secondo l'art. 48 lett. c CP, il giudice attenua

la pena se l'autore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo

scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione. Le

espressioni “stato di profonda prostrazione” e “violenta commozione” corrispondono

a quelle utilizzate all'art. 113 CP che reprime

l'omicidio passionale. La giurisprudenza resa in applicazione di quest'ultima

norma è, quindi, di rilievo anche nell'ambito dell'art. 48 lett. c CP (STF 17.12.2008 in 6B_477/2007; Hans Wiprächtiger, in Basler

Kommentar, Strafrecht, 2a ed. 2007, n. 23 ad art. 48 CP).

La violenta commozione è uno stato psicologico (d’origine emotiva

e non patologica) per cui l’autore è in preda ad un sentimento violento che influisce,

limitandola, sulla sua facoltà di analizzare correttamente la situazione o di

controllarsi (DTF 119 IV 203 consid. a; 118 IV 236, Corboz, Les infractions en

droit suisse, ad art. 113 pag. 39). Tuttavia, la violenta commozione deve

apparire giustificata in un apprezzamento oggettivo delle circostanze in

funzione di criteri etici (DTF 108 IV 102 consid. b; 107 IV 106 consid. bb;

Corboz,op. cit., ad art. 113 pag. 39).

La profonda prostrazione consiste in uno stato emotivo che si

sviluppa progressivamente nel corso di un lungo periodo e cova per molto tempo

fino a che l'autore sia così disperato da non scorgere altra soluzione che la

commissione del reato (v. DTF 119 IV 202 consid. 2a;

STF 17.12.2008 in 6B_477/2007).

b) Non occorre spendere molte parole per dimostrare che, in concreto,

non ricorrono gli estremi né di una violenta commozione dell’animo che, in

funzione di una valutazione oggettiva, appare eticamente scusabile né di una

profonda prostrazione. Semplicemente, ci si trova confrontati con un uomo

eccessivamente collerico che, ferito nell’amor proprio, è stato – così come

descritto nel ricorso - incapace di controllare le proprie frustrazioni (o

emozioni).

La censura ricorsuale cade, perciò, nel vuoto.

4.2. Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente lamenta una mancata

applicazione dell’art. 48 lett. d CP. Ha sbagliato il primo giudice – sostiene

il ricorrente – non riconoscendogli il sincero pentimento poiché “gli autori

dell’aggressione ai danni di __________ hanno concluso con quest’ultimo un

accordo bonale” per il risarcimento del danno causato e la somma pattuita è

stata versata (ricorso pag. 8 e 9).

a) L'art. 48 lett. d CP consente al giudice di attenuare la pena quando

l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha

risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui.

Per quel che qui conta, si annota che il

comportamento dell’autore deve essere in stretto rapporto con l'illecito e

connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un

procedimento penale pendente o imminente nonché presupporre uno sforzo

particolare dell'accusato che deve dimostrare di avere fatto il possibile per

riparare il torto arrecato, anche a costo di sacrifici (DTF 107 IV 98 consid. 1

e riferimenti; sentenza TF non pubblicata del 8.1.2008 [6B_622/2007], consid. 3.2 e sentenza TF non pubblicata del 26 aprile 1999 [6S.146/1999], consid. 3a).

Un gesto isolato o dettato dall’avvicinarsi del processo penale

non è sufficiente. In particolare, la semplice rifusione del

danno non basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento poiché non ogni

risarcimento è indice di ravvedimento. E’ tale soltanto il risarcimento che ha

richiesto uno sforzo particolare e che non si rivela ispirato a semplici

considerazioni di opportunità (DTF107 IV 99 consid. 1 con richiami di dottrina;

CCRP, sentenza del 25 marzo 1993 in re C. e S., consid.4a).

L'art. 48 lett. d CP (art. 64 cpv. 7 vCP) è

violato solo laddove il giudice neghi o ammetta le premesse di un'attenuazione

in modo inconciliabile con la legge, oppure se, nonostante le premesse date,

rifiuti l'attenuazione oltrepassando i limiti del proprio potere di

apprezzamento (CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e P., consid. 9).

Sapere se un gesto denota uno spirito di pentimento oppure attiene

a considerazioni tattiche è una questione di fatto (decisione

del STF 10.8.2009 [6B_614/2009], consid. 1.2.).

b) Sottolineando come “solo

l’ignoranza da parte del difensore della nozione giuridica dell’istituto può

spiegare che egli abbia invocato per il suo assistito l’attenuante specifica

del sincero pentimento, che altrimenti suonerebbe come una provocazione”, il

giudice di prime cure ha ritenuto che “invano si cercano attenuanti a favore

dell’imputato” visto che “di collaborazione con gli inquirenti non vi è

l’ombra” e che “le parziali ammissioni circa lo svolgimento dei fatti

appaiono finalizzate a sminuire le proprie responsabilità” e non certo come

“un discorso critico circa i propri comportamenti” (sentenza impugnata consid.

26 pag. 35).

c) In concreto, il

semplice richiamo all’importo pagato a __________ a titolo di risarcimento del

danno non basta a sostanziare la tesi secondo cui la prima Corte è caduta in

arbitrio - arbitrio necessario a fondare un ricorso in cassazione - concludendo

per una mancata assunzione di responsabilità da parte del ricorrente. Il

ricorrente avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui il pagamento da parte sua

del risarcimento pattuito con __________ rende, non solo sbagliate, ma

insostenibili le considerazioni del primo giudice sui suoi tentativi di

sminuire le sue responsabilità e sull’assenza di un suo reale pentimento. Così

come formulato, il ricorso, su questo punto, ha, invece, pura indole

appellatoria e, pertanto, va dichiarato irricevibile.

4.3. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha erroneamente

applicato l’art. 47 CP non considerando, per la valutazione della sua colpa,

che, così come risulta da una serie di dichiarazioni in atti, fra cui quella

della vittima, nell’aggressione ai danni di __________ egli non l’ha colpito

poiché ”ha partecipato attivamente solo alla prima parte dell’aggressione,

dove però non ha potuto infierire colpi, perché è stato bloccato da un addetto

alla sicurezza” (ricorso pag. 10-13).

a) Proposta formalmente come una censura di diritto, con essa, in

realtà, il ricorrente cerca prima di tutto di contestare l’accertamento dei

fatti operato dal primo giudice. Ma lo fa senza successo poiché in un ricorso

per cassazione non si può argomentare come se ci si trovasse di fronte ad una

corte d’appello proponendo una diversa lettura del materiale probatorio in atti

ma occorre indicare con precisione i motivi che rendono gli accertamenti di

fatto del primo giudice, non soltanto sbagliati, ma insostenibili.

In concreto, il ricorrente non si confronta con

le argomentazioni che hanno spinto il primo giudice ad accertare che egli,

contrariamente alle sue dichiarazioni, ha picchiato la vittima (cfr. sentenza

impugnata, consid. 9, 10, 11 e 12, pag. 21-24).

Anche l’appello alla violazione del principio in

dubio pro reo non giova al ricorrente nella misura in cui, riguardo alla

valutazione delle prove, esso ha, in questa sede, la stessa portata del divieto

dell’arbitrio.

In merito a come si è svolta l’aggressione ai

danni di __________ , il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile.

Di conseguenza, ritenuti gli accertamenti di

fatto del primo giudice, la censura – di diritto – secondo cui il primo giudice

ha violato l’art. 47 CP non considerando nella giusta misura la gravità

oggettiva di quel che lui ha fatto nel corso dell’aggressione ai danni di __________,

è da respingere.

4.4. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha violato il

principio in dubio pro reo in relazione al reato di lesioni commesso ai danni

di PC 3 rilevando come l’onere della prova della colpevolezza competa

all’accusa che deve provare “al di sopra di ogni ragionevole dubbio, che un

determinato fatto sia stato commesso da una determinata persona, l’imputato, e

non è invece quest’ultimo a dover dimostrare la sua innocenza” (ricorso pag.

14).

Non si comprende, tuttavia, quali siano le

richieste ricorsuali in merito a questa questione, non avendo il ricorrente

contestato la sua condanna a tale titolo (cfr, in particolare, ricorso pag. 17).

Pertanto, mancando l’esposto di chiarezza, su

questo punto il ricorso va dichiarato irricevibile.

4.5. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha violato

l’art. 47 CP non tenendo conto, nella commisurazione della pena, della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali.

a) Nella sentenza impugnata, dopo avere sottolineato la gravità e la

pericolosità oggettiva dei comportamenti di cui RI 1 deve rispondere, il primo

giudice ha ritenuto di poter affermare che il furto commesso è la dimostrazione

della sua “incapacità di conformarsi a comportamenti consoni alla legalità”

e che il delinquere è per lui “la risposta scelta per ovviare alle frustrazioni”.

Quindi, il primo giudice ha rilevato che il ricorrente “ha ben 4 precedenti

penali, ancorché minori, visto come solo uno di essi concerne una pena

detentiva limitata a 10 giorni” e ha sottolineato come a preoccupare sia “la

sequenza temporale degli ultimi reati del prevenuto” che ha

delinquito in successione e nonostante le inchieste penali in corso nel breve

spazio temporale tra maggio e luglio 2008. Relativamente alla vita anteriore

del prevenuto, il primo giudice ha ritenuto che da essa non traspare “nulla

di meritorio” constatando come egli “dopo la cessazione dell’attività

lavorativa sia entrato in una spirale negativa fatta di assistenzialismo,

insolvenza (e perciò incapacità di far fronte ai propri obblighi finanziari) e

delinquenza”. Infine, il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente

presenta una “pericolosità sociale che spazia a 360°” visto che la sua

attività criminosa “si divide tra quella volta al soddisfacimento delle

Considerandi

esigenze economiche e quella in cui si da libero sfogo alla violenza”

(sentenza impugnata, consid. 26 pag. 34 e 35).

b) Nel suo allegato, il ricorrente sottolinea come egli sia rimasto

incensurato sino ai 32 anni e come egli si sia lasciato andare a comportamenti

penalmente rilevanti soltanto a seguito di intervenuti problemi familiari e di

salute. In effetti – continua – sin che la situazione familiare era buona, egli

“ha sempre lavorato quale impiegato in diversi settori, trovando, nonostante

non fosse in possesso di diplomi specifici, impieghi interessanti e ben retribuiti”

che gli hanno permesso di far fronte alle esigenze della sua numerosa famiglia

(egli ha 4 figli). Purtroppo, quando la moglie lo ha lasciato portando con sé i

figli, è iniziato per lui un momento drammatico in cui, oltre alla famiglia, ha

perso il lavoro di addetto agli impianti di sicurezza alle FFS e in cui gli è

stata diagnosticata una forma aggressiva di diabete mellitus (diabete tipo 1) a

tutt’oggi non controllata e a seguito del quale egli “soffre di disturbi

alla circolazione, in particolare alle gambe, nonché di gravi disturbi

dell’umore ed in generale di uno stato psicologico fragile”. Dunque –

continua il ricorrente – quella che è stata definita “una spirale negativa

fatta di assistenzialismo, insolvenza e delinquenza” va letta in modo diverso

da quanto ha fatto il primo giudice, poiché la sua storia dimostra che, se è

caduto nella delinquenza, non è tanto per incapacità di vivere conformemente

alle regole ma per un disorientamento temporaneo causato da un “accumulo di

circostanze negative che si sono abbattute su di lui a partire dal 2004” (ricorso pag. 4 e 5).

c) Giusta l’art. 47

CP

cpv. 1, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 del citato articolo precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come

nel vecchio diritto, dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione

della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri

della vita anteriore e della condizione personale ed ha aggiunto la necessità

di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così,

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF

128.

IV 73 consid. 4c pag. 79 ; 127

IV 97 consid. 3 pag. 101 ), ritenuto tuttavia che questo criterio di

prevenzione speciale permette soltanto di effettuare correzioni marginali, la

pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenza 6B_14/2007

del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). Codificando la giurisprudenza

sviluppata sotto il vecchio diritto, l'art. 47

cpv. 2 CP

fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la

gravità della colpa dell'autore. In relazione ai criteri del grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità

dell'offesa, il TF ha precisato che si tratta degli elementi che la

giurisprudenza designava con l'espressione di "risultato dell'attività

illecita" rispettivamente "modo di esecuzione" (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1 pag. 20; STF del 12 marzo 2008 6B.370/2007). Sotto il profilo soggettivo, la

norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi

a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in

quest'ultimo caso alla libertà dell'autore di decidere a favore della legalità

e contro l'illegalità (v. DTF

127.

IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo

criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione

personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,

senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19

CP,

turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze

esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione

che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (STF

del 12. marzo 2008 6B.370/2007 che cita il

FF 1999 1745).

d) Come si evince da quanto riportato al consid. 3.5.a), della vita

anteriore del ricorrente il primo giudice ha considerato soltanto i precedenti

penali e i due anni trascorsi dalla perdita dell’ultimo posto di lavoro. Il

primo giudice ha, invece, del tutto trascurato quanto il ricorrente ha fatto in

precedenza, mancando di rilevare che, pur senza fare nulla di eccezionale, egli

ha comunque, da quel che emerge, condotto una vita regolare, lavorando in modo

costante e provvedendo alla famiglia. Ciò che è, comunque – contrariamente a

quanto sembra ritenere il primo giudice – in qualche modo, “meritorio”.

Parimenti, il primo giudice ha mancato di rilevare che – al di là dei precedenti

penali che egli stesso ha definito “minori” – il ricorrente ha delinquito

soltanto dopo essersi ritrovato a vivere una situazione di particolare disagio

personale. Inoltre, in relazione all’episodio del 21 giugno 2008, il primo

giudice non ha considerato che l’imputato ha agito spinto dalla convinzione –

certamente frutto di principi e valori discutibili ma, comunque, esistente – di

essere stato vittima di una profonda offesa da parte di PC 3 (che “gli aveva

portato via” la compagna e “rovinato la famiglia”). Così facendo, il

primo giudice ha chiaramente disatteso l’art. 47 CP. Tuttavia, nell’ambito

della commisurazione della pena, la CCRP – così come il TF – interviene solo

quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento,

ossia quando la pena si pone al di fuori del quadro edittale, è valutata in

base a elementi estranei all'art. 47

CP

o appare eccessivamente severa o clemente (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1 e rinvii).

In concreto, è vero che alcune considerazioni (“furto

che denota ulteriormente l’incapacità di conformarsi a comportamenti consoni

alla legalità”, “totale dispregio per l’ordinamento giuridico”, “pericolosità

sociale del prevenuto a 360°”) usate dal primo giudice nel capitolo

dedicato alla commisurazione della pena sono ridondanti e sembrano, perciò, trovare

origine in un’eccessiva severità che, in apparenza, sembra dover essere

corretta e temperata da considerazioni relative a quegli aspetti della vita del

condannato che il primo giudice ha totalmente dimenticato e che sono stati

messi in risalto nel ricorso.

Tuttavia, se si considera che fra i reati di cui RI

1.

deve rispondere vi è la partecipazione ad un’aggressione dai risvolti

brutali, la pena di 16 mesi che gli è stata inflitta non appare – pur tenuto

conto di tutti i criteri indicati al considerando precedente – eccessivamente

severa.

Anche su questo punto, perciò, il ricorso cade

nel vuoto.

4.6

Il ricorrente sostiene, infine, che il primo giudice ha applicato

erroneamente l’art. 42 CP non concedendogli il beneficio della sospensione

condizionale.

a) Il primo giudice ha ritenuto “assolutamente negativa” la

prognosi per l’accusato e si è detto “persuaso che in questa situazione una

sanzione sospesa condizionalmente non possa esplicare alcun effetto preventivo

ed educativo avendo già fallito la carcerazione preventiva e alla luce di

un’attitudine che, come vista al processo, permane negativa”. Una sanzione

sospesa condizionalmente – ha ritenuto il primo giudice – “passerebbe

soltanto per un’ennesima immagine di debolezza delle autorità nei suoi

confronti”, non avrebbe alcuna valenza dissuasiva ma sarebbe per l’imputato

“semmai sprone a proseguire, impunito, sulla via della delinquenza”.

Secondo il primo giudice – che così conclude la sua breve motivazione sulla

questione – “solamente l’espiazione della sanzione (e probabilmente nemmeno

questo) potrà fungere almeno da segnale suscettibile di essere recepito”.

b) Dopo avere ricordato che egli ha delinquito in un arco limitato

di tempo e in un momento difficile della sua vita, il ricorrente ha precisato

di avere, ora, ritrovato una stabilità affettiva con una donna “forte, che

gli da appoggio e che è capace di gestirlo” e ha rilevato “di stare

facendo tutto quanto è in suo potere per reinserirsi in un contesto sociale

tale da permettergli di ricominciare a condurre una vita regolare e onesta,

come ha vissuto fino al 2004” (ricorso

pag. 6).

c) Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv.

1).

Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta

ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una

prognosi negativa ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il

differimento dell’esecuzione della pena (DTF 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.2.)

Per decidere se la sospensione condizionale della

pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il

giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per la decisione in merito

al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni

legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche

del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita

futura (FF 1999 1730).

Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio

sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41

vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007]).

Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui

è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del

condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV

97), segnatamente il suo l’atteggiamento e mentalità (DTF non pubblicata del 12.3.2003

[6S.477/2002]). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo

all’assunzione delle proprie responsabilità (DTF non pubblicata del 23.7.2007

[6B_171/2007]), ritenuto, tuttavia, che anche questo elemento va considerato

insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della

prognosi del condannato (DTF non pubblicata del 19.1.2000 [6S.762/1999]; DTF

115.

IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5). Il TF ha, poi, avuto modo di precisare che reati

precedenti della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi

sfavorevoli che non escludono la sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116

IV 279; 115 IV 81, 85) che può essere negata solo se indizi concreti e

importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in modo tale da

escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3).

La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi

atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF

123.

IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è

indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di

merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento nel cui esercizio egli è,

però, tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito

in particolare attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e

sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di

conto (DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non

pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid.

3a; 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291).

Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione

in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP) nel senso che la sua motivazione deve

permettere di verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi

pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF non pubblicata del 18.1.2008

[6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007],

consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

d) In concreto, il primo giudice ha ritenuto di dover porre una

prognosi “assolutamente negativa” sulla base di due elementi. Dapprima,

sul fatto che la carcerazione preventiva subita non aveva dissuaso RI 1 dal

delinquere (“avendo già fallito la carcerazione preventiva”; sentenza consid.

26.

pag. 35) visto che, scarcerato dopo 20 giorni di detenzione preventiva a seguito

del furto dell’8 maggio 2008, questi “incurante del procedimento penale a

suo carico, meno di un mese dopo, il 21 giugno 2008, si è reso responsabile del

pestaggio a sangue dell’PC 1” (sentenza consid. 26 pag. 34). Poi, perché, al

dibattimento, il ricorrente ha avuto “un’attitudine negativa”

(sentenza consid. 26 pag. 35) visto che “malgrado i ripetuti inviti del

presidente a raccontare come erano realmente andate le cose, ha(nno) mantenuto

lo stesso atteggiamento reticente, continuando a minimizzare o addirittura

negare le loro responsabilità” (sentenza consid. 12 pag. 24 in cui il primo giudice si riferisce a tutti gli imputati).

Si tratta di argomentazioni insufficienti a

fondare una prognosi negativa poiché manca la presa in considerazione delle circostanze

concrete in cui sono stati commessi i reati, degli antecedenti e della

situazione personale del condannato (DTF 128 IV 193; 118 IV 97; DTF non

pubblicata del 12.3.2003 [6S.477/2002]). Nel contesto della valutazione della

prognosi, infatti, andava evidenziato che, se è vero che preoccupa il fatto che

RI 1 si sia reso colpevole di 3(+1) reati nell’arco di 3 mesi, è anche vero che

egli ha delinquito in un arco temporale limitato, ritenuto che dopo la sua

liberazione condizionale nell’agosto 2008 – e sino al processo – egli, per

quanto risulta, non è più ricaduto in simili comportamenti. Pertanto, sostenere

– come ha fatto il primo giudice – che non serve (anzi, è controproducente) dar

fiducia a RI 1 poiché egli ha delinquito ancora dopo la sua messa in libertà

provvisoria del 28 maggio 2008, significa dimenticare che, dopo la

scarcerazione dell’agosto 2008 e per un periodo di tempo ben più lungo rispetto

a quello considerato dal primo giudice, l’imputato si è ben comportato,

dimostrando, così, di avere tratto un positivo insegnamento dai periodi di

carcerazione subiti. Nell’ottica della prognosi, il primo giudice ha, poi,

dimenticato completamente di considerare la situazione personale dell’imputato

che, così come sottolineato dal suo difensore, ha commesso i reati per cui egli

viene giudicato in un momento di particolare difficoltà (famigliare e

professionale) e, poi, ha dimenticato che, almeno in parte, questa situazione

sembrava già all’epoca in parte avviata a risolversi (con una situazione

affettiva che si era già allora stabilizzata).

Riguardo il secondo elemento su cui il primo

giudice ha fondato la sua “prognosi assolutamente negativa” – e cioè

l’attitudine che l’imputato ha avuto nel corso del dibattimento – occorre rilevare

che, se è vero che l’assunzione delle proprie responsabilità è un elemento da

considerare nella prognosi, è anche vero che esso va valutato senza cadere nel

manicheismo. Va, dunque, relativizzato il valore prognostico negativo del

tentativo dell’imputato di sminuire le proprie responsabilità: in effetti, RI 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti addebitatigli e il suo tentare di relativizzare o ridimensionare

il suo coinvolgimento nei fatti (in particolare, nell’aggressione ai danni di __________)

va letto per quel che è, nel senso che esso va inserito in una comprensibile –

anche se, certamente, non lodevole – strategia difensiva.

D’altra parte, le considerazioni del primo

giudice secondo cui la concessione della sospensione condizionale sarebbe “un’ennesima

immagine di debolezza delle autorità, priva di valenza penale e semmai sprone a

proseguire, impunito, sulla strada della delinquenza” sono eccessive e

ingiustificate. In realtà – contrariamente a quel che sembra essere l’assunto

del primo giudice – non vi sono elementi che permettano di affermare che, sin

qui, le autorità hanno mostrato nei confronti dell’imputato una clemenza non

soltanto ingiustificata ma controproducente in un’ottica preventiva. Da un

lato, vi è da considerare il carattere “minore” dei precedenti

(riconosciuto dallo stesso primo giudice) che non giustificavano, certo, una

pena detentiva da scontare (né sono, in sé, sufficienti a fondare ora una

prognosi negativa). D’altro lato, certamente, non può essere considerata come

la manifestazione di eccessiva clemenza o di “debolezza delle autorità”

la sua liberazione condizionale dopo la detenzione preventiva subita a seguito

del furto dell’8 maggio 2008: l’inchiesta era, a quel momento, conclusa e,

trattandosi del primo (e, per quel che consta, unico) furto perpetrato da RI 1,

non si poteva, certo, ipotizzarne una recidiva. In queste circostanze, la sua

messa in libertà provvisoria non può essere considerata “una prova di

debolezza” dell’autorità, ma soltanto l’applicazione di principi di diritto

consolidati. Considerazioni analoghe vanno fatte in relazione alla sua

liberazione il 21 agosto 2008. Una valutazione spassionata della fattispecie

non permette, dunque, di sostenere – come ha fatto il primo giudice - che, sin

qui, le autorità si siano mostrate con RI 1 “deboli” al punto che la

concessione, oggi, della sospensione condizionale non farebbe che rinfrancarlo

nella convinzione di un’impunità che non potrebbe che spingerlo, nuovamente, a

delinquere.

Pertanto, nonostante la preoccupazione di cui s’è

detto sopra, ritenuto il principio stabilito dal TF secondo cui in caso di

dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della pena (DTF del

12.11.2007

[6B_103/2007], consid. 4.2.2.), un’oggettiva e spassionata

valutazione di tutte le circostanze doveva spingere il primo giudice a

concedere il beneficio della sospensione condizionale. Agli elementi di

preoccupazione andava risposto – così come proposto dal procuratore pubblico – con

la fissazione di un periodo di prova di 4 anni.

Su questo punto, dunque, il ricorso va accolto.

5.

Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali sono posti per

1/2 a carico dello Stato e per 1/2 a carico del ricorrente (art. 9 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che il dispositivo n. 5.3. della sentenza impugnata è riformato con

la seguente aggiunta:

"

5.3.2. l’esecuzione

della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un

periodo di prova di 4 (anni) anni.”

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti, per metà, a carico del ricorrente e,

per l’altra metà, a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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