17.2009.19
Diffamazione e ingiuria ripetute. Arbitrio nell'accertamento dei fatti; principio in dubio pro reo
23 novembre 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2009.19
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, CCRP
Titolo:
Diffamazione e ingiuria ripetute.
Arbitrio nell'accertamento dei fatti; principio in dubio pro reo
APPREZZAMENTO DELLE PROVE
IN DUBIO PRO REO
art. 6 cpv. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 14 cpv. 2 ONU 2
Incarto n.
17.2009.19
Lugano
23 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 10 aprile 2009 da
RI 1
e domiciliato a
patrocinato PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 3 marzo 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati
gli atti;
posti
Fatti
i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Considerandi
2.
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 18 agosto 2008, il sostituto procuratore
pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
-
diffamazione ripetuta per avere, nel periodo marzo 2006 - marzo 2007, via
Internet, lasciato sul guestbook dello __________ e inviato via e-mail
dall’indirizzo __________ i seguenti scritti:
·
il 15 marzo 2006 fattosi passare per CC.
lasciando il messaggio "Vendo le mie secrezioni vaginali a 2.--
fr./decilitro. Contattatemi.";
·
il 15 marzo 2006 fattosi passare per F. e per CC.
lasciando il seguente messaggio "Almeno io non sono perseguitato dalla
Polizia Municipale di __________ per pedofilia (come il G. e la __________)
...";
·
il 26 marzo 2006 lasciando il messaggio "CC.:
ti ricordi quando ti scopavi il G. qualche anno fa ... nei cameroni dopo il
refettorio e te lo sei scopata nel Schlafsack davanti a tutti i ragazzi presenti
...";
·
il 19 agosto 2006 fattosi passare per G.,
soprannome di F., lasciando i seguenti messaggi "però mi piace, lo
ammetto, squartare col mio cazzo i giovani soci del club", "il G. frocio
deciso, col suo culo si vende preciso";
·
il 9 gennaio 2007 lasciando il seguente
messaggio "Vi rendo noto il fatto che il G. è un pederasta pedofilo che
ama il pediluvio in un pedalò col P.";
·
il 24 gennaio 2007 lasciando il seguente
messaggio "G., perkè nn racconti a tutti che sei un pedofilo del cazzo
assetato di ani vergini?";
·
il 21 ottobre 2006 inviando il messaggio e-mail
a PC 1 "Ascolta, vuoi che tutti sappiano che ti hanno sbattuto fuori dal __________
perché ti hanno preso a frugare nelle carte del rettore??????";
·
il 2 novembre 2006 inviando il messaggio e-mail
a PC 1 "Oh. ..vuoi che ti sputtano????? sai che io so che al __________ ti
hanno sbattuto fuori perchè hai frugato nelle carte del R.???";
·
il 30 novembre 2006 inviando il messaggio
e-mail a PC 1 "... hai fatto fallire la __________ ";
nonché di
-
ingiuria ripetuta, per avere, con scritti lasciati sul guestbook dello __________
e inviati via e-mail dall’indirizzo PC 1:
·
il 26 marzo 2006 offeso l'onore di F.
tacciandolo di "bastardo di merda";
·
il 26 marzo 2006 offeso l'onore di CC. tacciandola,
due volte di "troia";
·
il 13 aprile 2006 offeso l'onore di M..
tacciandolo di "minchione, coglione";
·
il 13 aprile 2006 offeso l'onore di CC.
tacciandola di "troia" "scrofa";
·
il 19 agosto 2006 offeso l'onore di CC.
tacciandola di "troietta";
·
il 02 novembre 2006 offeso l'onore di PC 1
tacciandolo di "stronzo";
·
il 30 novembre 2006 offeso l'onore di PC 1
tacciando di "bastardo";
·
il 2 gennaio 2007 offeso l'onore di CC.
tacciandola di "troia";
·
il 22 gennaio 2007 offeso l'onore di CC.
tacciandola di "troiona";
·
il 27 gennaio 2007 offeso l'onore di CC. tacciandola
di "troia puttanella".
In applicazione della pena, il sostituto
procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna – pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni – e alla multa di fr. 800.- (da sostituirsi, in caso
di non pagamento, con 8 giorni di pena detentiva).
B. RI 1 ha sollevato opposizione
contro il citato decreto.
C. Il giudice della pretura penale, con sentenza 3 marzo 2009, ha confermato la condanna di RI 1 per ripetuta diffamazione e ingiuria condannandolo alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr 30.- cadauna – pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni – e alla multa di fr 150.- (da sostituirsi,
in caso di non pagamento, con 5 giorni di pena detentiva).
D. Motivando la dichiarazione di ricorso 6 marzo 2009 con ricorso 10
aprile 2009, RI 1, sostenendo l’arbitrio nell’accertamento dei fatti, ha
chiesto l’annullamento della sentenza con conseguente suo proscioglimento.
E. Il sostituto procuratore pubblico, con osservazioni 19 maggio 2009, ha chiesto la reiezione del gravame.
Altrettanto ha fatto la parte civile PC 1 con
osservazioni di ugual data.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Va, a questo proposito, precisato che arbitrario
non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o
basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura
di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle
una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma
occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo
giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid.
2.1
pag. 278).
2.
Il ricorrente sostiene che il primo giudice è caduto in arbitrio
accertando che è lui il mittente dei messaggi considerati nel decreto d’accusa.
2.1
Il primo giudice ha, dapprima, accertato che RI 1 (studente presso
la facoltà di scienze politiche dell’università di __________) è stato, fino al
2005, membro attivo dello __________ – di cui le parti civili CC. e F. sono
rispettivamente presidente e segretaria/membro del comitato – nonché della
società atletica __________ , di cui PC 1 era, al momento dei fatti,
presidente.
Egli ha, poi, accertato che lo __________ è
titolare di un sito che, tra l’altro, offre un guestbook “che permette ai
vari soci ed amici di comunicare tra loro e di lasciare dei messaggi che
risultano poi visibili a chiunque si collega al sito” (sentenza di primo
grado, consid. 1 pag. 4). Dopo avere ricordato le circostanze che portarono le
parti civili a sporgere querela, il pretore ha ricordato che gli inquirenti
sono riusciti a stabilire che i messaggi indirizzati ai membri dello __________
provenivano “da un computer che risponde ad un IP di proprietà della ditta __________
con sede in rue de la __________ (3 identificazioni) mentre altri sono
riconducibili a numeri IP (2 identificazioni) in uso all’università di __________”
che erano stati assegnati dai responsabili di quest’ultimo istituto “ad uno
studente che è risultato essere proprio il signor RI 1”.
Inoltre, il primo giudice ha accertato che i
messaggi indirizzati a PC 1 sono stati spediti tramite la rete wireless
dell’università di __________ “da un utente che è risultato corrispondere
alla persona dell’accusato” (sentenza di primo grado, consid. 6 pag. 6).
Quindi, il primo giudice ha sottolineato che RI 1
non ha contestato l’identificazione IP dei messaggi partiti dall’università di __________
con il suo computer ma ha contestato di esserne il mittente poiché “l’avere
stabilito da quale computer siano partiti i messaggi non significa ancora avere
individuato la persona che in quel momento pigiava i tasti” e che egli ha
negato che vi possa essere un collegamento fra lui e l’IP della ditta __________.
Tuttavia, il primo giudice, dopo avere giudicato
inconsistente e poco credibile la tesi difensiva secondo cui uno sconosciuto
abbia utilizzato il computer dell’imputato per spedire i messaggi, ha ritenuto
accertato che sia stato proprio questi a farlo sulla base – oltre che degli
accertamenti surriportati riguardo i punti di partenza (numeri IP in uso
all’università di __________ e assegnati a RI 1 e numero IP di __________) –
dei seguenti elementi:
-
RI 1 aveva la possibilità di collegarsi ad una
rete senza fili tramite la tecnologia wireless. Egli lo poteva fare tramite
l’accesso concessogli dall’università di __________ previa introduzione di
login e password e, pure, attraverso la rete wireless della __________ che, a
differenza dell’istituto accademico, era priva di protezione da incursioni
esterne di chiunque si trovasse nel raggio coperto dai suoi apparecchi
emittenti, così come era il caso per RI 1 che abita in rue de la __________, a
pochissima distanza dagli uffici della ditta siti in rue de la __________;
-
nessun dipendente della __________ è risultato
avere un legame con i destinatari dei messaggi e non vi è traccia di studenti o
altre persone nella cerchia dell’università o che abitano in prossimità di rue de
la __________ che possano in qualche modo essere messe in relazione con le
parti lese o le parti civili;
-
RI 1 è stato membro sia dello __________ che
della __________ e conosceva tutte le persone nominate nei messaggi e aveva
inserito fra i siti preferiti del suo laptop i siti dello __________ e della __________
nonché l’indirizzo e-mail di PC 1 con cui aveva avuto accesi diverbi (che lo
spinsero a lasciare la __________) e di cui sapeva che era stato docente al __________
e per cui ha detto di non provare nessuna stima;
-
RI 1 non ha mai negato di essere stato, nei
momenti cruciali, nei luoghi dove era piazzato il suo computer.
Tutti questi elementi convergenti, uniti al fatto
che l’elevato numero di messaggi inviati da IP riconducibili a RI 1 parla contro
l’ipotesi di una semplice casualità e al fatto che l’invio di messaggi è
cessato dopo la prima verbalizzazione di RI 1 (senza che questi abbia mai
sostenuto di avere divulgato la notizia del suo interrogatorio), sono stati
letti dal primo giudice come “numerosi indizi convergenti che permettono di
ritenere con sicurezza che sia stato il signor RI 1 a trasmettere i messaggi e gli e-mails indicati nel decreto d’accusa in esame e che permettono di
escludere con certezza la mano di una terza persona” (sentenza impugnata, consid.
8, pag. 7 – 10).
2.2
Il ricorrente, rimproverando al giudice di prime cure di avere
arbitrariamente accertato che è stato lui a spedire i messaggi incriminati, si
è soffermato, nel suo allegato, sui diversi elementi chiamati a sostenere tale
accertamento.
Egli ha, dapprima, rilevato, in relazione ai
messaggi partiti dall’IP della __________ , di avere più volte dichiarato – e di
averlo fatto anche in aula – di non avere mai usato il suo laptop a casa.
Inoltre, egli ha affermato che la zona in cui la ditta ha i suoi uffici è una zona
abitata da molti studenti. Ritenuto che la rete wireless della __________ non
era protetta – ha concluso il ricorrente sull’argomento – e che, perciò, chiunque
poteva collegarsi con essa, “la prova dell’avvenuto collegamento
dell’imputato non è agli atti” essendo, poi, sempre per lo stesso motivo,
irrilevante il fatto che nessun impiegato della ditta è risultato avere legami
con il Ticino o con le due società sportive (ricorso pag. 3 e 4).
Quanto ai messaggi partiti dall’IP a lui
assegnato dall’università di __________ , il ricorrente afferma come egli non
abbia mai contestato che essi siano stati scritti e spediti con il suo laptop
ma ritiene che da ciò non possa ancora essere dedotto, senza arbitrio, che sia
stato lui a scrivere e a spedire tali messaggi. Dopo avere sottolineato che “non
gli sarebbe mai venuto in mente di comunicare (…) tramite uno pseudonimo o di
creare un indirizzo e-mail falso, poiché non è assolutamente il tipo che si
nasconde dietro un nome fittizio per diffamare gente cui voleva e vuole ancora
molto bene”, il ricorrente afferma che “egli si trovava per mesi ogni
giorno nello stesso stabile universitario (biblioteca, mensa, bar) e lasciava
spesso incustodito il suo laptop poiché andava a mangiare, frequentava le
lezioni, ecc.” e precisa che, quando egli faceva una pausa, il suo “portatile
era sempre in rete e connesso a internet con il suo IP”, senza alcun blocco
automatico dell’accesso. L’università di __________ – continua il ricorrente –
è frequentata da molti studenti ticinesi e, fra questi, ve ne sono sicuramente
molti che hanno frequentato le due società sportive interessate dai messaggi e
altrettanti che hanno frequentato il collegio __________ . Per questo –
continua il ricorrente – le sue spiegazioni (e cioè, che qualcuno ha usato il
suo computer nei momenti in cui lui lo lasciava incustodito) andavano
maggiormente considerate a prova della sua innocenza così come andava
considerato, sempre a sua discolpa, il fatto che egli non è mai stato allievo
del __________ e, quindi, egli non poteva sapere nulla dei rapporti fra PC 1 e
l’ex-rettore (ricorso pag. 4 -7).
Continuando nel suo esposto, il ricorrente rileva
come sia del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della paternità dei
messaggi il fatto che, fra i suoi preferiti, vi erano i siti dello __________ e
della __________ : tra i suoi “preferiti” – continua – “vi erano
anche siti di giornali svizzeri ed esteri, di politica e di sport” e lui li
usava per guardare “ogni tanto le foto, il programma di stagione, le
attività, i diversi corsi e gli articoli, ma nulla di più “. Quanto
all’indirizzo e-mail di PC 1, questo era – riferisce il ricorrente – “noto a
tutti quelli che visitavano il sito della __________ ” (ricorso pag. 6).
Quanto ai suoi rapporti con PC 1 – spiega ancora
il ricorrente – “è assolutamente vero (…) che non erano buonissimi poiché
c’erano dei conflitti a proposito delle assenze agli allenamenti”. Tuttavia,
egli precisa che, quando lasciò la __________ , spiegò con una lettera aperta
indirizzata alla __________ e a PC 1 i motivi della sua partenza (ricorso pag.
8).
Infine, il ricorrente spiega la cessazione
dell’invio di messaggi dopo il suo primo interrogatorio con il fatto che egli
si spaventò molto e che, perciò, “ha fatto di tutto per proteggersi immediatamente
dagli abusi subiti e ovviamente non ha più lasciato il suo portatile
incustodito in biblioteca” (ricorso pag. 8).
Queste considerazioni – conclude il ricorrente –
dimostrano che la sentenza è da ritenere “apertamente insostenibile,
destituita di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
poiché non vi sono abbastanza indizi convergenti”. In queste circostanze,
un’analisi più ampia del materiale probatorio avrebbe dovuto imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo e la sua assoluzione dai
reati ascrittigli “poiché dagli atti non emerge in modo incontrovertibile
che l’autore dei messaggi e creatore dell’indirizzo e-mail sia il signor RI 1” (ricorso pag. 10).
2.3
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30.3.2007 6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trovi in chiaro contrasto con gli atti, si fondi su una svista manifesta o
contraddica in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener
conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,
quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.)
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove
certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi
valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio
da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in
più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono
condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un
valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Il precetto in dubio pro reo è il
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle
prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere
probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza
dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al
proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il
Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV
86.
consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove,
il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può
dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il
precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili; il principio è
disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza,
dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e
insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88,
120.
Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio
pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid.
4b pag. 40; 17.2002.45)
2.4
Come visto al considerando 2.1., il primo giudice ha fondato
l’accertamento secondo cui fu proprio RI 1 a spedire i messaggi incriminati sulla valutazione complessiva di una serie di circostanze di fatto e
considerazioni.
I fatti in questione – e cioè, che l’imputato
aveva fatto parte delle due associazioni sportive, che da una di queste egli
era uscito proprio a seguito di diverbi con PC 1 (e, meglio, con uno dei
destinatari dei messaggi ingiuriosi) e che i messaggi erano partiti, in parte,
da un IP a lui assegnato e, per il rimanente, da una rete wireless cui lui
poteva accedere liberamente – valutati complessivamente, insieme, in
particolare, all’immediata cessazione dei messaggi dopo il primo interrogatorio
dell’accusato, possono far concludere, senza arbitrio, così come ha fatto il
giudice di prime cure.
A maggior ragione, l’arbitrio è escluso se si
considera che, dopo essersi chinato sulle argomentazioni con cui l’imputato
cercava di rendere plausibile la possibilità che uno sconosciuto avesse mandato
i messaggi incriminati dal suo computer approfittando delle sue imprudenze
(l’averlo lasciato incustodito senza protezione), il primo giudice le ha scartate
come “inverosimili” sulla scorta di motivazioni del tutto sostenibili.
Infatti, dopo avere rilevato che il prevenuto non è andato oltre le parole e
non ha nemmeno tentato di rendere verosimile la possibilità che altri, oltre a
lui, avessero potuto utilizzare il computer con l’IP corrispondente, il primo
giudice ha ritenuto “non ipotizzabile se non con un grande sforzo di
fantasia” che uno sconosciuto abbia approfittato dell’assenza del prevenuto
per utilizzarne il computer e “sotto lo sguardo di altri studenti della
biblioteca” abbia ripetutamente, in giorni diversi, spedito dei messaggi “penalmente
punibili proprio sul sito di un’associazione della quale RI 1 era stato socio
qualche anno prima nonché degli e-mail ad un uomo che lo stesso RI 1 conosceva
personalmente e con il quale aveva avuto dei diverbi” (sentenza impugnata consid.
7.
pag. 7). A queste, ad ulteriore sostegno della valutazione di non
verosimiglianza della tesi sostenuta dall’imputato, il primo giudice ha
aggiunto l’argomentazione secondo cui RI 1 ha ammesso di “non avere la più pallida idea di chi possa avere commesso gli atti in discussione” e,
soprattutto, “di non conoscere nessun ticinese abitante a __________ che
abbia avuto relazioni con le parti civili e non ha saputo formulare alcuna ipotesi
su chi possa avere avuto un motivo per inviare dei messaggi illeciti dal suo
computer” ed ha, infine, ricordato come lo stesso imputato abbia escluso
che a farlo possa essere stata la sua “compagna-convivente (…) senza legami
con le due società” (sentenza impugnata consid. 7 pag. 7).
Si tratta di considerazioni e valutazioni del
tutto ragionevoli poiché fondate sul buon senso e sulla comune esperienza della
vita, la cui fondatezza è, peraltro, sostenuta dal fatto che, per ammettere la
tesi difensiva, occorrerebbe in più ammettere, oltre ogni logica, come
verosimile che uno studente universitario lasci – per il tempo, non solo di una
pausa, ma anche di una lezione – del tutto incustodito il proprio laptop
assumendosi, oltre il rischio di un abuso, anche quello di una sottrazione.
Con le sue argomentazioni – in cui, peraltro,
egli si limita a discutere la valenza probatoria di ogni singolo elemento
dimenticando che, invece, occorre vagliare la portata probatoria complessiva di
tutti gli indizi considerati – il ricorrente non fa che offrire una chiave di
interpretazione del mezzo di prova alternativa a quella del giudice di prime
cure senza, però, riuscire a dimostrare che le conclusioni che questi ha tratto
dal materiale probatorio a sua disposizione preso nel suo complesso sono
manifestamente insostenibili, è cioè completamente destituite di fondamento.
E se il ricorrente sbaglia questo obiettivo, è
perché – dimenticando l’errore metodologico che lo ha portato a privilegiare
un’analisi dei singoli elementi di fatto e a dimenticarne la portata
complessiva – non c’è arbitrio nell’accertamento del primo giudice che è giunto
alle sue conclusioni sulla scorta di una valutazione sostenibile del materiale
probatorio a sua disposizione.
Le argomentazioni ricorsuali dimostrano, tutt’al
più, che vi è la possibilità che le cose si siano svolte diversamente da come è
stato accertato in prima sede.
Ma questo non basta.
Non basta a sostanziare l’arbitrio poiché, se ciò
fosse, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un
accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, e il ricorso per
cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello.
Non basta nemmeno ad imporre l’applicazione del
principio in dubio pro reo – principio che, come visto sopra, in questa
sede, si confonde con il principio del divieto dell’arbitrio – poiché la
semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da
quanto accertato con una lettura sostenibile e convincente del materiale
istruttorio non costituisce ancora dubbio insopprimibile ai sensi di quanto
sopra: se così fosse , in ogni processo di natura anche solo parzialmente
indiziaria, il giudice sarebbe sempre tenuto a prendere in considerazione la
fattispecie più favorevole all’imputato, indipendentemente dal significato
probatorio dell’insieme degli elementi istruttori raccolti.
In queste condizioni, il ricorso deve essere
respinto.
3.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e sono, perciò, posti a carico del ricorrente che
rifonderà alla parte civile PC 1, che ha presentato osservazioni per il tramite
di un avvocato, fr 500.- per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà
alla parte civile PC 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
avvocato, fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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